Breve analisi critica delle procedure parlamentari sulla legge delega di riforma del mercato del ... more Breve analisi critica delle procedure parlamentari sulla legge delega di riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), alla luce delle patenti violazioni della lettera dell'art. 76 Cost., sotto il profilo della carenza dei principi e criteri direttivi della delega
L'articolo analizza criticamente la giurisprudenza costituzionale sul decreto legge, con part... more L'articolo analizza criticamente la giurisprudenza costituzionale sul decreto legge, con particolare riguardo all'ultimo approdo di essa, sent. n. 171 del 2007, in cui si ritiene che la mancanza di necessità ed urgenza del decreto comporti l'automatica incostituzionalità della legge di conversione, in base ad un discutibile criterio di atipicità di quest'ultima. La valutazione delle cause dell'abuso della decretazione (disfuzioni del sistema politico) lascia intravedere il rischio d'ineffettività di una simile giurisprudenza costituzionale, come comprovato dallo stesso caso concreto sotteso alla sent. n. 171 del 2007
La nota prende spunto dalla recente giurisprudenza amministrativa in materia di poteri di ordinan... more La nota prende spunto dalla recente giurisprudenza amministrativa in materia di poteri di ordinanza dei sindaci, poteri grandemente ampliati dalla recente riforma del Testo unico degli Enti locali (art. 54, d. lgs. 267/2000, come modificato dalla l. 125/2008), al fine di garantire, oltre all’incolumità in via d’urgenza, anche la “sicurezza urbana” in via anche ordinaria. La giurisprudenza commentata (Tar Lazio, sez. II, n. 12222 del 2008) conferma l’estrema problematicità di simile riforma rispetto alla riserva di legge che la Costituzione pone a tutela delle libertà costituzionali. I poteri “paranormativi” dei sindaci, infatti, si dimostrano in pratica senza effettivi limiti legislativi (data l’amplissima formulazione della norma in questione, a sua volta attuata da un decreto del Ministero dell’interno che non può garantire il rispetto della riserva di legge) e la loro sindacabilità giurisdizionale appare assai problematica. Assai insidioso si presenta il substrato teorico sotteso...
Indagine sul valore attribuito alla CEDU dalla giurisprudenza comune dopo l'entrata in vigore... more Indagine sul valore attribuito alla CEDU dalla giurisprudenza comune dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, il riconoscimento di valore giuridico alla Carta di Nizza (che a sua volta rinvia per molta parte agli standard della CEDU) ha riattivato logiche risalenti per cui la CEDU dovrebbe assumere la stessa forza interna di cui è dotato il diritto dell'UE. Nell'articolo si critica anche l'uso ampiamente retorico della Carta di Nizza da parte di certe decisioni - anche della Corte costituzionale - che mirano a rafforzare la motivazione basata su norme interne attraverso il ricorso alla Carta di Nizza, senza verificarne l'applicabilità ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa (ambito limitato a questioni di rilievo di diritto dell'UE)
Partendo dall'illustrazione della sentenza con cui la Cassazione penale ha accolto un inciden... more Partendo dall'illustrazione della sentenza con cui la Cassazione penale ha accolto un incidente d'esecuzione, dichiarando invalido il titolo esecutivo di una condanna detentiva in quanto ritenuta in violazione della CEDU dalla Corte EDU, l'articolo affronta la questione più generale dei rapporti tra ordinamento interno e sistema CEDU. Pur in assenza, infatti, di meccanismi di riapertura dei processi (penali) interni il cui svolgimento sia stato riconosciuto illegittimo da parte della Corte EDU, questo come altri casi mostrano la tendenza dei giudici comuni a "sottomettersi" al controllo della Corte EDU. Il fondamento testuale potrebbe rinvenirsi nella stessa CEDU (art. 46) che obbliga lo Stato (da intendersi comprensivo di tutti gli organi, giudici compresi) a dar seguito ai vincoli discendenti da una pronuncia di condanna della Corte EDU. Nell'assenza dell'intervento legislativo, i giudici adottano meccanismi "acceleratori" (o sanzionatori de...
Commento all'art. 20 della Costituzione, dedicato al divieto di discriminare associazioni o i... more Commento all'art. 20 della Costituzione, dedicato al divieto di discriminare associazioni o istituzioni solo per il loro carattere ecclesiastico e il loro fine di religione o di culto, con particolare riguardo a: il rapporto della disposizione con il principio generale di eguaglianza; le nuove potenzialità interpretative della disposizione, con particolare riguardo alle nuove confessioni religiose non strutturate gerarchicamente ovvero ai gruppi "laicisti"; la pluralità dei moduli organizzativi e di regimi legislativi per enti e associazioni non profit; le riforme statali volte a favorire le persone giuridiche private (abbattendo controlli pubblici) e loro estensibilità agli enti e associazioni religiose
Articolo dedicato all'analisi dei rapporti tra fonti internazionali pattizie e fonti interne,... more Articolo dedicato all'analisi dei rapporti tra fonti internazionali pattizie e fonti interne, alla luce della nuova disposizione costituzionale di cui all'art. 117, co. 1, cost. e dell'interpretazione che la Corte costituzionale, per la prima volta, ad essa ha dato con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Particolare attenzione è data al fatto che si tratta dei vincoli internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la cui peculiarità è quella di avere (similmente a quanto accade per il diritto comunitario) un giudice titolare del monopolio interpretativo della Convenzione stessa (Corte europea dei diritti dell'uomo). La risposta della Corte costituzionale alle problematiche sollevate dai giudici a quibus è, infatti, tutta giocata sul filo dei rapporti tra la Corte stessa e il giudice europeo, al fine di prevenire o risolvere eventuali conflitti, in una logica di non subordinazione della giurisprudenza costituzionale interna a quella euro...
Analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull&#... more Analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 11 (libertà di riunione e di associazione), con particolare riguardo ai lavori preparatori e agli altri strumenti di tutela internazionale ed europea, alle condizioni poste per le riunioni in luogo pubblico in raffronto con la tutela costituzionale interna, agli obblighi positivi per lo Stato, alle restrizioni autorizzate alla libertà di riunione, alla libertà di associazione e alla nozione autonoma che ne dà la Corte, ai requisiti posti dagli Stati per il riconoscimento pubblico delle associazioni, al diritto di auto-organizzarsi, alle specifiche categorie di associazioni quali i partiti politici e le associazioni di minoranze etnico-linguistiche, ai sindacati e alla libertà di azione sindacale (compreso la contrattazione collettiva e lo sciopero), alle limitazioni peculiari ammesse per categorie peculiari di funzionari pubblici (esercito, polizia e amministrazione statale)
Sommario: 1. Le ordinanze non sono fonti, ma l’interpretazione correttiva non chiude la partita -... more Sommario: 1. Le ordinanze non sono fonti, ma l’interpretazione correttiva non chiude la partita - 2. Il nuovo potere d’ordinanza viola la riserva di legge relativa posta dall’art. 23 Cost. - 3. Ulteriori parametri di incostituzionalita - 4. Irrisolta la questione dell’interferenza tra poteri para-normativi del Sindaco e poteri del Consiglio comunale - 5. Una decisione piu incisiva dei precedenti in materia di ordinanze - 6. Il rigore della Corte e foriero di nuovi sviluppi? Un cenno alla gestione dell’immigrazione per mezzo di ordinanze della legge sulla protezione civile
La nota commenta la sentenza della Corte EDU del 2006, nel caso Mamère, in materia di libertà d&#... more La nota commenta la sentenza della Corte EDU del 2006, nel caso Mamère, in materia di libertà d'espressione (art. 10 CEDU), evidenziando le peculiarità del caso (critiche mosse da un parlamentare contro un pubblico funzionario al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari) in rapporto sia ai precedenti della Corte EDU che alla giurisprudenza costituzionale italiana sul tema dell'insindacabilità dei parlamentari (art. 68 cost.)
L'articolo avanza l'inedita ipotesi di considerare gli effetti della giurisprudenza CEDU ... more L'articolo avanza l'inedita ipotesi di considerare gli effetti della giurisprudenza CEDU sui giudici nazionali in termini "culturali" anziché meramente normativi. L'approccio alla casistica della Corte di Strasburgo, infatti, implica per i giudici nazionali l'acquisizione di strumenti tipici del common law, quali la capacità di valutare la forza del precedente giudiziario e la possibilità di operare dei "distinguishing", al fine di sottrarre il caso in giudizio al vincolo della decisione di Strasburgo (vincolo riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 348 e 349 del 2007). La natura delle decisioni di Strasburgo si distingue da quella della nostra Corte costituzionale (ma anche delle supreme giurisdizioni comuni) per essere sempre incentrata sul caso materiale. La comparazione degli elementi fattuali, oltre che normativi, dei casi in decisione con quelli decisi a Strasburgo comporta attente analisi assieme con un approccio ai precedenti differente da quello normalmente praticato dai giudici italiani. Nella cultura media dei giudici italiani, infatti, il precedente viene spesso confuso con la c.d. "massima", ove la connessione tra elementi fattuali e normativi del caso è normalmente assente. La giurisprudenza di Strasburgo non è raccolta in un "massimario ufficiale" e non si lascia comprendere attraverso la mera sintesi per massime. Sotto un altro profilo, la giurisprudenza CEDU, proprio per i suoi riferimenti al caso, offre ai giudici comuni interni dei test di giudizio a volte più pregnanti ed efficaci di quelli offerti dalla Corte costituzionale. Pronunciandosi sulla astratta legittimità costituzionale delle leggi, quest'ultima non riesce sempre a guidare in modo efficace l'applicazione giudiziaria della legge conformemente a Costituzione. Le sentenze interpretative di rigetto, infatti, lasciano ai giudici comuni l'onere di sviluppare una prassi costituzionalmente conforme, senza possibilità di controllo ulteriore e di sanzione costituzionale in caso di mancata osservanza dell'interpretazione suggerita dalla Corte cost. Il mancato rispetto di un precedente CEDU, invece, comporta il rischio per giudice comune di essere espressamente smentito in un successivo giudizio a Strasburgo, con annessa condanna del proprio Stato per violazione della CEDU. Il che contribuisce a rendere maggiormente effettiva la tutela dei diritti
Istituzioni Del Federalismo Rivista Di Studi Giuridici E Politici, 2008
L'articolo si concentra sulla tutela dei diritti quale elemento unificante che, dopo la rifor... more L'articolo si concentra sulla tutela dei diritti quale elemento unificante che, dopo la riforma del regionalismo italiano, concorre con altri a svolgere il ruolo che già in passato fu assunto dall'interesse nazionale, oggi soppresso. Il nuovo modello costituzionale sembra incentrarsi sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale. Tali livelli essenziali, tuttavia, non sono di immediata giustiziabilità, in assenza di leggi statali sufficientemente chiare e univoche nella strumentazione dei diritti da erogare sul piano regionale. Né la Corte costituzionale si è mostrata fin qui disposta a surrogare il legislatore statale in presenza di eventuali carenze regionali. Un banco di prova particolarmente interessante è quello dei fondi statali vincolati nelle materie regionali, che, pur astrattamente contrastanti con l'autonomia finanziaria delle regioni (ex art. 119 cost.), vengono parzialmente tollerati dalla Corte, al fine di non far bruscamente venir meno supporti e provvidenze connesse a diritti "fondamentali". Materia assai interessante, per le implicazioni che essa involge, si è di recente mostrata quella dell'integrazione sociale e culturale degli immigrati. Rispetto a questa, è risultata evidente la debolezza della giurisprudenza della Corte, posto che lo Stato, nelle leggi finanziarie annuali, si è sentito libero di non rifinanziare tali presunti diritti fondamentali (stornando i fondi già accantonati per coprire l'abolizione dell'ICI). Nella mancata attuazione della legge generale sui livelli essenziali e sul loro finanziamento, secondo l'art. 119 cost., la giurisprudenza costituzionale rischia di cristallizzare una situazione di carente tutela dei diritti, specie sociali, lasciati alle estemporanee logiche delle annuali decisioni finanziarie
The evolution of the EU Treaties testifies a deepening of the values that should characterize the... more The evolution of the EU Treaties testifies a deepening of the values that should characterize the identity of both the Member States and the Union, alongside that of the political conditions for accession and the juridification of the procedure to paralyze those States that, once admitted, no longer comply with such conditions (Articles 2, 49 and 7 TEU). Like homogeneity clauses in federal countries, the enforcement of the Union's values has long been considered the prerogative of the political brunch alone. Faced with the rule of law backsliding in Hungary and Poland and the stalemate of the procedures of art. 7 TEU, the EU first introduced soft law instruments, then tried with judicial litigation, which resulted, however, in an escalation of worrying dimensions. In 2022, the regulation on conditionality (2020/2092) was finally approved with the aim of hitting “the purse" of the countries responsible for violating the Rule of Law impairing the EU budget, simultaneously with the approval of the NGEU. The CJEU rejected both the Polish and the Hungarian challenges to this regulation with two judgments in which the identity dimension of the EU and the imperative to defend its values are exalted, despite the clear reservation to politics set by art. 7 TEU. The article warns against the institutional optimism of those blessing this evolution as another proof of constitutionalization of the EU, pointing out the unsettled asymmetry between the para-federal tools of enforcement and the poor democratic credentials of the EU. The conditionality of Regulation 2092 is closely related to that which guided the inadequate accession procedures of the Eastern States; like that, it does not appear to be able to grasp the reasons underlying the lack of widespread social adherence to the values of democratic constitutionalism.
Commento all'articolo 6 della Costituzione italiana, dedicato alla tutela delle minoranze lin... more Commento all'articolo 6 della Costituzione italiana, dedicato alla tutela delle minoranze linguistiche. Il commento si articola: nell'analisi delle fonti (nazionali e internazionali) sulla tutela delle minoranze, colte nei loro reciproci rapporti; nella ratio promozionale e non meramente antidiscriminatoria della disposizione; nell'analisi dei soggetti tutelati e nella distinzione tra minoranze linguistiche e nazionali; nel variabile contenuto della tutela e nell'assenza di un modello unico per tutte le minoranze; nella natura e nella portata dei diritti garantiti (collettivi o individuali, linguistici o anche di altra natura); nell'attività di monitoraggio svolta da organi internazionali; nei rapporti con il diritto comunitario
Analisi critica delle posizioni dottrinarie e della prassi in materia di potere di concessione de... more Analisi critica delle posizioni dottrinarie e della prassi in materia di potere di concessione della grazia, con approfondimento delle specificità dello specifico caso di un conflitto sollevato dinanzi alla Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica contro il Ministro della giustizia che si rifiuta di controfirmare un decreto di grazia
Analisi comparata della giurisprudenza CEDU su alcuni diritti sociali e della Corte costituzional... more Analisi comparata della giurisprudenza CEDU su alcuni diritti sociali e della Corte costituzionale italiana, con spunti anche alla giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti. Il contributo si appunta sul profilo prevalentemente procedurale della tutela approntata dalla Corte EDU, dettato primariamente dal "catalogo" dei diritti su che è chiamata a tutelare. La garanzia offerta a certi diritti sociali, considerati come "legittime aspettative" su beni economici che trovano base legale in atti legislativi potrebbe essere ampliata a favore di quelle "aspettative" fondate direttamente sulla costituzione nazionale. ciò permetterebbe di vagliare anche la legittimità di politiche di smantellamento dei diritti sociali operate legislativamente in spregio di diritti costituzionali considerati immediatamente precettivi
Analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull&#... more Analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 9 della CEDU (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione), con particolare attenzione ai legami con i lavori preparatori e con altri strumenti di tutela internazionale ed europea, alla struttura dell'articolo 9 (la distinzione tra c.d. "foro interno" e manifestazioni di coscienza esteriori), alle limitazioni consentite, all'ambito materiale di tutela, alle questioni dell'obiezione di coscienza e al porto di segni religiosi come il velo islamico, alle situazioni peculiari di alcune categorie soggettive (militari, carcerati, ecc.), alla tematica dei rapporti tra gli Stati e le Confessioni religiose, alla questione delle c.d. "sette", alla questione dei partiti islamici, al diritto a non rilevare le proprie opinioni religiose, alla discriminazione religiosa, alla tutela delle omologhe libertà nell'Unione europea
Excursus critico sulle procedure di coordinamento dell'UE nell'ambito delle politiche per... more Excursus critico sulle procedure di coordinamento dell'UE nell'ambito delle politiche per l'occupazione (c.d. "Metodo aperto di coordinamento"), con analisi di un caso di studio - la legge "Monti-Fornero", n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro e della disciplina dei licenziamenti individuali - a smentita delle presunte virtù deliberative dei processi di governance europea
Breve analisi critica delle procedure parlamentari sulla legge delega di riforma del mercato del ... more Breve analisi critica delle procedure parlamentari sulla legge delega di riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), alla luce delle patenti violazioni della lettera dell'art. 76 Cost., sotto il profilo della carenza dei principi e criteri direttivi della delega
L'articolo analizza criticamente la giurisprudenza costituzionale sul decreto legge, con part... more L'articolo analizza criticamente la giurisprudenza costituzionale sul decreto legge, con particolare riguardo all'ultimo approdo di essa, sent. n. 171 del 2007, in cui si ritiene che la mancanza di necessità ed urgenza del decreto comporti l'automatica incostituzionalità della legge di conversione, in base ad un discutibile criterio di atipicità di quest'ultima. La valutazione delle cause dell'abuso della decretazione (disfuzioni del sistema politico) lascia intravedere il rischio d'ineffettività di una simile giurisprudenza costituzionale, come comprovato dallo stesso caso concreto sotteso alla sent. n. 171 del 2007
La nota prende spunto dalla recente giurisprudenza amministrativa in materia di poteri di ordinan... more La nota prende spunto dalla recente giurisprudenza amministrativa in materia di poteri di ordinanza dei sindaci, poteri grandemente ampliati dalla recente riforma del Testo unico degli Enti locali (art. 54, d. lgs. 267/2000, come modificato dalla l. 125/2008), al fine di garantire, oltre all’incolumità in via d’urgenza, anche la “sicurezza urbana” in via anche ordinaria. La giurisprudenza commentata (Tar Lazio, sez. II, n. 12222 del 2008) conferma l’estrema problematicità di simile riforma rispetto alla riserva di legge che la Costituzione pone a tutela delle libertà costituzionali. I poteri “paranormativi” dei sindaci, infatti, si dimostrano in pratica senza effettivi limiti legislativi (data l’amplissima formulazione della norma in questione, a sua volta attuata da un decreto del Ministero dell’interno che non può garantire il rispetto della riserva di legge) e la loro sindacabilità giurisdizionale appare assai problematica. Assai insidioso si presenta il substrato teorico sotteso...
Indagine sul valore attribuito alla CEDU dalla giurisprudenza comune dopo l'entrata in vigore... more Indagine sul valore attribuito alla CEDU dalla giurisprudenza comune dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, il riconoscimento di valore giuridico alla Carta di Nizza (che a sua volta rinvia per molta parte agli standard della CEDU) ha riattivato logiche risalenti per cui la CEDU dovrebbe assumere la stessa forza interna di cui è dotato il diritto dell'UE. Nell'articolo si critica anche l'uso ampiamente retorico della Carta di Nizza da parte di certe decisioni - anche della Corte costituzionale - che mirano a rafforzare la motivazione basata su norme interne attraverso il ricorso alla Carta di Nizza, senza verificarne l'applicabilità ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa (ambito limitato a questioni di rilievo di diritto dell'UE)
Partendo dall'illustrazione della sentenza con cui la Cassazione penale ha accolto un inciden... more Partendo dall'illustrazione della sentenza con cui la Cassazione penale ha accolto un incidente d'esecuzione, dichiarando invalido il titolo esecutivo di una condanna detentiva in quanto ritenuta in violazione della CEDU dalla Corte EDU, l'articolo affronta la questione più generale dei rapporti tra ordinamento interno e sistema CEDU. Pur in assenza, infatti, di meccanismi di riapertura dei processi (penali) interni il cui svolgimento sia stato riconosciuto illegittimo da parte della Corte EDU, questo come altri casi mostrano la tendenza dei giudici comuni a "sottomettersi" al controllo della Corte EDU. Il fondamento testuale potrebbe rinvenirsi nella stessa CEDU (art. 46) che obbliga lo Stato (da intendersi comprensivo di tutti gli organi, giudici compresi) a dar seguito ai vincoli discendenti da una pronuncia di condanna della Corte EDU. Nell'assenza dell'intervento legislativo, i giudici adottano meccanismi "acceleratori" (o sanzionatori de...
Commento all'art. 20 della Costituzione, dedicato al divieto di discriminare associazioni o i... more Commento all'art. 20 della Costituzione, dedicato al divieto di discriminare associazioni o istituzioni solo per il loro carattere ecclesiastico e il loro fine di religione o di culto, con particolare riguardo a: il rapporto della disposizione con il principio generale di eguaglianza; le nuove potenzialità interpretative della disposizione, con particolare riguardo alle nuove confessioni religiose non strutturate gerarchicamente ovvero ai gruppi "laicisti"; la pluralità dei moduli organizzativi e di regimi legislativi per enti e associazioni non profit; le riforme statali volte a favorire le persone giuridiche private (abbattendo controlli pubblici) e loro estensibilità agli enti e associazioni religiose
Articolo dedicato all'analisi dei rapporti tra fonti internazionali pattizie e fonti interne,... more Articolo dedicato all'analisi dei rapporti tra fonti internazionali pattizie e fonti interne, alla luce della nuova disposizione costituzionale di cui all'art. 117, co. 1, cost. e dell'interpretazione che la Corte costituzionale, per la prima volta, ad essa ha dato con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Particolare attenzione è data al fatto che si tratta dei vincoli internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la cui peculiarità è quella di avere (similmente a quanto accade per il diritto comunitario) un giudice titolare del monopolio interpretativo della Convenzione stessa (Corte europea dei diritti dell'uomo). La risposta della Corte costituzionale alle problematiche sollevate dai giudici a quibus è, infatti, tutta giocata sul filo dei rapporti tra la Corte stessa e il giudice europeo, al fine di prevenire o risolvere eventuali conflitti, in una logica di non subordinazione della giurisprudenza costituzionale interna a quella euro...
Analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull&#... more Analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 11 (libertà di riunione e di associazione), con particolare riguardo ai lavori preparatori e agli altri strumenti di tutela internazionale ed europea, alle condizioni poste per le riunioni in luogo pubblico in raffronto con la tutela costituzionale interna, agli obblighi positivi per lo Stato, alle restrizioni autorizzate alla libertà di riunione, alla libertà di associazione e alla nozione autonoma che ne dà la Corte, ai requisiti posti dagli Stati per il riconoscimento pubblico delle associazioni, al diritto di auto-organizzarsi, alle specifiche categorie di associazioni quali i partiti politici e le associazioni di minoranze etnico-linguistiche, ai sindacati e alla libertà di azione sindacale (compreso la contrattazione collettiva e lo sciopero), alle limitazioni peculiari ammesse per categorie peculiari di funzionari pubblici (esercito, polizia e amministrazione statale)
Sommario: 1. Le ordinanze non sono fonti, ma l’interpretazione correttiva non chiude la partita -... more Sommario: 1. Le ordinanze non sono fonti, ma l’interpretazione correttiva non chiude la partita - 2. Il nuovo potere d’ordinanza viola la riserva di legge relativa posta dall’art. 23 Cost. - 3. Ulteriori parametri di incostituzionalita - 4. Irrisolta la questione dell’interferenza tra poteri para-normativi del Sindaco e poteri del Consiglio comunale - 5. Una decisione piu incisiva dei precedenti in materia di ordinanze - 6. Il rigore della Corte e foriero di nuovi sviluppi? Un cenno alla gestione dell’immigrazione per mezzo di ordinanze della legge sulla protezione civile
La nota commenta la sentenza della Corte EDU del 2006, nel caso Mamère, in materia di libertà d&#... more La nota commenta la sentenza della Corte EDU del 2006, nel caso Mamère, in materia di libertà d'espressione (art. 10 CEDU), evidenziando le peculiarità del caso (critiche mosse da un parlamentare contro un pubblico funzionario al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari) in rapporto sia ai precedenti della Corte EDU che alla giurisprudenza costituzionale italiana sul tema dell'insindacabilità dei parlamentari (art. 68 cost.)
L'articolo avanza l'inedita ipotesi di considerare gli effetti della giurisprudenza CEDU ... more L'articolo avanza l'inedita ipotesi di considerare gli effetti della giurisprudenza CEDU sui giudici nazionali in termini "culturali" anziché meramente normativi. L'approccio alla casistica della Corte di Strasburgo, infatti, implica per i giudici nazionali l'acquisizione di strumenti tipici del common law, quali la capacità di valutare la forza del precedente giudiziario e la possibilità di operare dei "distinguishing", al fine di sottrarre il caso in giudizio al vincolo della decisione di Strasburgo (vincolo riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentt. nn. 348 e 349 del 2007). La natura delle decisioni di Strasburgo si distingue da quella della nostra Corte costituzionale (ma anche delle supreme giurisdizioni comuni) per essere sempre incentrata sul caso materiale. La comparazione degli elementi fattuali, oltre che normativi, dei casi in decisione con quelli decisi a Strasburgo comporta attente analisi assieme con un approccio ai precedenti differente da quello normalmente praticato dai giudici italiani. Nella cultura media dei giudici italiani, infatti, il precedente viene spesso confuso con la c.d. "massima", ove la connessione tra elementi fattuali e normativi del caso è normalmente assente. La giurisprudenza di Strasburgo non è raccolta in un "massimario ufficiale" e non si lascia comprendere attraverso la mera sintesi per massime. Sotto un altro profilo, la giurisprudenza CEDU, proprio per i suoi riferimenti al caso, offre ai giudici comuni interni dei test di giudizio a volte più pregnanti ed efficaci di quelli offerti dalla Corte costituzionale. Pronunciandosi sulla astratta legittimità costituzionale delle leggi, quest'ultima non riesce sempre a guidare in modo efficace l'applicazione giudiziaria della legge conformemente a Costituzione. Le sentenze interpretative di rigetto, infatti, lasciano ai giudici comuni l'onere di sviluppare una prassi costituzionalmente conforme, senza possibilità di controllo ulteriore e di sanzione costituzionale in caso di mancata osservanza dell'interpretazione suggerita dalla Corte cost. Il mancato rispetto di un precedente CEDU, invece, comporta il rischio per giudice comune di essere espressamente smentito in un successivo giudizio a Strasburgo, con annessa condanna del proprio Stato per violazione della CEDU. Il che contribuisce a rendere maggiormente effettiva la tutela dei diritti
Istituzioni Del Federalismo Rivista Di Studi Giuridici E Politici, 2008
L'articolo si concentra sulla tutela dei diritti quale elemento unificante che, dopo la rifor... more L'articolo si concentra sulla tutela dei diritti quale elemento unificante che, dopo la riforma del regionalismo italiano, concorre con altri a svolgere il ruolo che già in passato fu assunto dall'interesse nazionale, oggi soppresso. Il nuovo modello costituzionale sembra incentrarsi sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale. Tali livelli essenziali, tuttavia, non sono di immediata giustiziabilità, in assenza di leggi statali sufficientemente chiare e univoche nella strumentazione dei diritti da erogare sul piano regionale. Né la Corte costituzionale si è mostrata fin qui disposta a surrogare il legislatore statale in presenza di eventuali carenze regionali. Un banco di prova particolarmente interessante è quello dei fondi statali vincolati nelle materie regionali, che, pur astrattamente contrastanti con l'autonomia finanziaria delle regioni (ex art. 119 cost.), vengono parzialmente tollerati dalla Corte, al fine di non far bruscamente venir meno supporti e provvidenze connesse a diritti "fondamentali". Materia assai interessante, per le implicazioni che essa involge, si è di recente mostrata quella dell'integrazione sociale e culturale degli immigrati. Rispetto a questa, è risultata evidente la debolezza della giurisprudenza della Corte, posto che lo Stato, nelle leggi finanziarie annuali, si è sentito libero di non rifinanziare tali presunti diritti fondamentali (stornando i fondi già accantonati per coprire l'abolizione dell'ICI). Nella mancata attuazione della legge generale sui livelli essenziali e sul loro finanziamento, secondo l'art. 119 cost., la giurisprudenza costituzionale rischia di cristallizzare una situazione di carente tutela dei diritti, specie sociali, lasciati alle estemporanee logiche delle annuali decisioni finanziarie
The evolution of the EU Treaties testifies a deepening of the values that should characterize the... more The evolution of the EU Treaties testifies a deepening of the values that should characterize the identity of both the Member States and the Union, alongside that of the political conditions for accession and the juridification of the procedure to paralyze those States that, once admitted, no longer comply with such conditions (Articles 2, 49 and 7 TEU). Like homogeneity clauses in federal countries, the enforcement of the Union's values has long been considered the prerogative of the political brunch alone. Faced with the rule of law backsliding in Hungary and Poland and the stalemate of the procedures of art. 7 TEU, the EU first introduced soft law instruments, then tried with judicial litigation, which resulted, however, in an escalation of worrying dimensions. In 2022, the regulation on conditionality (2020/2092) was finally approved with the aim of hitting “the purse" of the countries responsible for violating the Rule of Law impairing the EU budget, simultaneously with the approval of the NGEU. The CJEU rejected both the Polish and the Hungarian challenges to this regulation with two judgments in which the identity dimension of the EU and the imperative to defend its values are exalted, despite the clear reservation to politics set by art. 7 TEU. The article warns against the institutional optimism of those blessing this evolution as another proof of constitutionalization of the EU, pointing out the unsettled asymmetry between the para-federal tools of enforcement and the poor democratic credentials of the EU. The conditionality of Regulation 2092 is closely related to that which guided the inadequate accession procedures of the Eastern States; like that, it does not appear to be able to grasp the reasons underlying the lack of widespread social adherence to the values of democratic constitutionalism.
Commento all'articolo 6 della Costituzione italiana, dedicato alla tutela delle minoranze lin... more Commento all'articolo 6 della Costituzione italiana, dedicato alla tutela delle minoranze linguistiche. Il commento si articola: nell'analisi delle fonti (nazionali e internazionali) sulla tutela delle minoranze, colte nei loro reciproci rapporti; nella ratio promozionale e non meramente antidiscriminatoria della disposizione; nell'analisi dei soggetti tutelati e nella distinzione tra minoranze linguistiche e nazionali; nel variabile contenuto della tutela e nell'assenza di un modello unico per tutte le minoranze; nella natura e nella portata dei diritti garantiti (collettivi o individuali, linguistici o anche di altra natura); nell'attività di monitoraggio svolta da organi internazionali; nei rapporti con il diritto comunitario
Analisi critica delle posizioni dottrinarie e della prassi in materia di potere di concessione de... more Analisi critica delle posizioni dottrinarie e della prassi in materia di potere di concessione della grazia, con approfondimento delle specificità dello specifico caso di un conflitto sollevato dinanzi alla Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica contro il Ministro della giustizia che si rifiuta di controfirmare un decreto di grazia
Analisi comparata della giurisprudenza CEDU su alcuni diritti sociali e della Corte costituzional... more Analisi comparata della giurisprudenza CEDU su alcuni diritti sociali e della Corte costituzionale italiana, con spunti anche alla giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti. Il contributo si appunta sul profilo prevalentemente procedurale della tutela approntata dalla Corte EDU, dettato primariamente dal "catalogo" dei diritti su che è chiamata a tutelare. La garanzia offerta a certi diritti sociali, considerati come "legittime aspettative" su beni economici che trovano base legale in atti legislativi potrebbe essere ampliata a favore di quelle "aspettative" fondate direttamente sulla costituzione nazionale. ciò permetterebbe di vagliare anche la legittimità di politiche di smantellamento dei diritti sociali operate legislativamente in spregio di diritti costituzionali considerati immediatamente precettivi
Analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull&#... more Analisi e ricostruzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 9 della CEDU (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione), con particolare attenzione ai legami con i lavori preparatori e con altri strumenti di tutela internazionale ed europea, alla struttura dell'articolo 9 (la distinzione tra c.d. "foro interno" e manifestazioni di coscienza esteriori), alle limitazioni consentite, all'ambito materiale di tutela, alle questioni dell'obiezione di coscienza e al porto di segni religiosi come il velo islamico, alle situazioni peculiari di alcune categorie soggettive (militari, carcerati, ecc.), alla tematica dei rapporti tra gli Stati e le Confessioni religiose, alla questione delle c.d. "sette", alla questione dei partiti islamici, al diritto a non rilevare le proprie opinioni religiose, alla discriminazione religiosa, alla tutela delle omologhe libertà nell'Unione europea
Excursus critico sulle procedure di coordinamento dell'UE nell'ambito delle politiche per... more Excursus critico sulle procedure di coordinamento dell'UE nell'ambito delle politiche per l'occupazione (c.d. "Metodo aperto di coordinamento"), con analisi di un caso di studio - la legge "Monti-Fornero", n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro e della disciplina dei licenziamenti individuali - a smentita delle presunte virtù deliberative dei processi di governance europea
il governo dei num eRi Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale Governing with numbers: economic indicators and the budget decision in the Constitutional State, 2020
Maastricht ha codificato un duplice assetto di poteri, sociale da un lato, geopolitico da un altr... more Maastricht ha codificato un duplice assetto di poteri, sociale da un lato, geopolitico da un altro: l'architettura della BCE-mone-tarista e anti-keynesiana-è al centro di questo rapporto di forze. La BCE è funzionale alla sterilizzazione del conflitto sociale, più incerta la sua capacità di sterilizzare il "conflitto regionale" nell'UEM. Tale assetto si è perpetuato anche dopo le riforme degli anni 2011-2013, dando però vita a un modello di politica monetaria ibrido, che esalta la discrezionalità della BCE, soprattutto rispetto al "conflitto regionale". La faticosa negoziazione del Next Generation EU ha messo in luce il ruolo della BCE quale garante della parità delle armi nella negoziazione tra governi nazionali di politiche economiche "eccezionali" espansive. Title: The monetary policy: the hybrid model of EMU Maastricht codified a dual structure of power, social on the one hand, geopolitical on the other: the architecture of the ECB-monetarist and anti-Keynesian-is at the heart of this balance of power. The ECB is functional to the neutralization of social conflict, while its ability to face the "regional conflict" in EMU is controversial. This structure has perpetuated even after the reforms of 2011-2013, at the cost of creating a hybrid monetary policy model, which enhances the ECB's discretion, especially vis-à-vis the 'regional conflict'. The hard negotiation of the Next Generation EU has highlighted the ECB's role as guarantor of equality of arms between national governments in the negotiation of expansionary economic policies of extraordinary nature. 1. Maastricht: modello economico o geopolitico? Nel modello keynesiano, politica economica e politica monetaria non sono categorie distinte, appar-tenendo piuttosto la seconda alla prima, assieme con la politica fiscale. In particolare, nel modello keynesiano è sempre possibile una relazione di sostituibilità (trade-off) tra inflazione e disoccupazione, nel senso che all'au-mentare della prima può verificarsi un calo della seconda (curva di Phillips). 1 Simile visione legittima letture dei fenomeni inflattivi in termini di fisiologico conflitto di interessi, ove nel "tiro alla fune" tra salariati e datori di lavoro (tra lavoro e capitale) si crea inflazione per effetto del successo nelle richieste di aumenti salariali, che i datori cercano di compensare con l'aumento dei prezzi. 2 Diversamente, nel modello monetarista, la politica monetaria si distacca dalla politica economica, in virtù dell'assunto per cui nel lungo periodo gli interventi discrezionali sulla massa monetaria non producono effetti sull'economia reale (in particolare, sull'aumento dell'occupazione), tendendo il sistema economico a ritrovare una sua posizione di equilibrio (rappresentata dal c.d. "tasso di disoccupazione naturale") che vani-fica l'intervento pubblico sulla moneta. Non solo, ma assestandosi tale nuovo equilibrio su un punto caratte-rizzato da più elevati livelli di inflazione rispetto al punto di partenza ma da identici livelli disoccupazione (il cui tasso è, appunto, "naturale"), l'intervento pubblico sulla moneta tende soltanto a peggiorare le cose. 3 In tale modello, al contrario del primo, non c'è alcuno spazio per legittimare la lotta dei salariati per migliorare 1 S. Mantovani, La moneta europea tra economia e politica, in Stato e mercato (58), 2000, pp. 60s.; N. Acocella, Teoria e pratica della politica economica: l'eredità del recente passato, in Riv. di storia economica, n. 2/2013, pp. 224s. 2 S. Cesaratto, Sei lezioni di economia, Reggio Emilia 2016, pp. 106ss.; A. Hirschman, Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond, Cambridge (1981), Cambridge, 2008, pp. 177ss. 3 Si tratta del c.d. modello Barro-Gordon, su cui, tra i tanti, cfr. M. Arcelli, L'economia monetaria e la politica monetaria dell'Unione europea, IX, Padova 2007, pp. 367ss.
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