The economic features of digital markets and the strategic role played by large platforms represe... more The economic features of digital markets and the strategic role played by large platforms represent the premises of a significant shift in the approach to the interface between antitrust and regulation, whereas traditionally the former has been seen as preferable to the latter. Indeed, several reports recently issued by authorities, policy makers and academics point to the inefficiency of relying solely on ex post antitrust enforcement and call for a possible ex ante regulatory framework to complement antitrust rules in addressing competition issues in digital contexts. The aim of this paper is to investigate whether the invoked regulatory approach reflects the distinctive structural features of digital markets, which would impede self-correction by preventing competition from solving by itself problems associated with them, or whether it is just an enforcement short-cut: that is, an attempt to address some (alleged) anti-competitive practices by dominant online platforms, avoiding hurdles and burdens of the standard antitrust analysis.
Viene nuovamente in rilievo il tema del sindacato giurisdizionale sugli atti adottati dall’Agcm
i... more Viene nuovamente in rilievo il tema del sindacato giurisdizionale sugli atti adottati dall’Agcm in materia antitrust. Occasione: l’ultima fermata della saga Roche-Novartis. Stavolta, l’atteggiamento del Consiglio di Stato è di rottura (non, si spera, nei rapporti di buon vicinato con la Cassazione e la Consulta). Ne esce fuori una sentenza coraggiosa e nobile nelle intenzioni, ma che non convince pienamente nell’impostazione concettuale di fondo e nelle possibili ripercussioni di sistema. Tant’è vero che, a nemmeno un mese di distanza, la Sesta Sezione ritorna sui propri passi. Si propone, dunque, una strada alternativa per conseguire il medesimo risultato (oggi non più procrastinabile) dell’innalzamento dei livelli di effettività della tutela giurisdizionale in questo peculiare campo del diritto amministrativo.
Consumerism 2019. Dal codice del consumo al Digital Service Act. Quella dal consumatore al cittadino digitale è vera evoluzione?, pp. 9-15, 2019
Il pacchetto di riforme approvato o approvando in orbita Digital Single Market strategy offre l'o... more Il pacchetto di riforme approvato o approvando in orbita Digital Single Market strategy offre l'occasione per avviare una discussione sulla perdurante modernità del diritto dei consumi in Italia. L'esame dei punti essenziali della direttiva c.d. Digital Content e Digital Service e delle due proposte di direttiva sul c.d. New Deal per i consumatori, condotto in un'ottica interdisciplinare e lungo cinque principali direttrici (la nozione di professionista-consumatore; la nozione di atto-contratto; l'elasticità della nozione di pratiche commerciali scorrette; l'efficacia deterrente delle sanzioni nel diritto dei consumi; le azioni rappresentative risarcitorie tra diritto europeo e diritto nazionale), rivela due aspetti. Il primo, è che le clausole elastiche del Codice del consumo sono spesso state interpretate modernamente dall'AGCM, di modo che molte delle modifiche approvate o proposte in ambito europeo non suoneranno a livello interno come una completa novità: in questi casi, nuovi fenomeni economici non necessitavano di nuove regole giuridiche, ma solo di un nuovo approccio. Pertanto, la rilevanza dell'intervento europeo risiede soprattutto nel livello di armonizzazione raggiunto, che mira a ridurre le differenze tra Stati Membri. Il secondo è che, di fronte alle sfide tecnologiche della modernità, alcuni concetti cardine sembrano però richiedere un intervento legislativo. Il contributo tenta di evidenziare in cosa le proposte di ammodernamento, complessivamente positive, si mostrino deficitarie. Il contributo è parte del Capitolo Autorità garante della concorrenza e del mercato, con S. Perugini, cfr. http://www.consumersforum.it/files/eventi/2019/CF_Consumerism-2019.pdf
Lo scritto affronta la problematica del sindacato giurisdizionale sui
provvedimenti dell’Antitrus... more Lo scritto affronta la problematica del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’Antitrust cercando di ricavare una soluzione di sintesi dal sistema. Inquadramento costituzionale delle Autorità indipendenti, (limiti della) giurisdizione di legittimità e garanzia dell’equo processo vengono letti in controluce con i chiarimenti recentemente forniti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2019 sulla natura e sulle modalità di funzionamento dell’AGCM. Ricostruita l’evoluzione registratasi sul problema del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’Antitrust, dalla sua genesi all’entrata in vigore dell’art. 7 d. lgs. n. 3/2017, si suggerisce dunque un possibile criterio di bilanciamento tra full jurisdiction ed effettività del diritto antitrust. In particolare, si propone di valorizzare la presunzione di innocenza di cui all’art. 6, § 2 CEDU quale parametro di costituzionalità interposto in grado di conformare l’interpretazione (dell’art. 7 d. lgs. n. 3/2017 e) dell’art. 15, comma 1 legge n. 287/1990. In questa prospettiva, il Giudice amministrativo dovrebbe dunque accogliere la censura di violazione o falsa applicazione di legge in tutti quei i casi in cui l’Autorità, specie con riferimento all’attività di applicazione della norma contestualizzata al caso concreto, non abbia adeguatamente esaminato, nel provvedimento finale, le difese “attendibili” (in difetto di prove o elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in grado di confortare l’esistenza dell’illecito) o “maggiormente attendibili” (in presenza di un simile corredo probatorio) dedotte dalla parte interessata in sede procedimentale.
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017
Il problema del riparto di competenze tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Auto... more Il problema del riparto di competenze tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità di settore in materia di repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati affatica da anni l’ordinamento italiano. Nell’ultimo decennio si sono infatti susseguiti, inter alia, un intervento del Consiglio di Stato in funzione consultiva (2008), una pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (2012), un (primo) intervento legislativo ad hoc (2012), una procedura di infrazione contro l’Italia (2013), un secondo intervento legislativo (2014) e una nuova decisione dell’Adunanza plenaria (2016). Tutto questo non sembra essere però bastato a fare sufficiente chiarezza sul punto. Con due coppie di ordinanze parallele il Consiglio di Stato e il TAR del Lazio hanno dunque deciso di portare (finalmente) la vicenda all’attenzione della Corte di giustizia (2017), sollevando una serie di quesiti interpretativi concernenti il principio di specialità di cui all’art. 3, § 4 della direttiva 2005/29/CE. Scopo del presente scritto è ricostruire il problema con un approccio interdisciplinare che, oltre ad analizzare compiutamente gli aspetti prettamente consumeristici, tenti anche di verificare se le categorie penalistiche evocate abbiano trovato corretto impiego, mettendo al contempo in luce la reale (e più ampia) domanda che i giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia sembrano porre: in che modo l’Unione europea intende impostare la propria politica di “protezione del consumatore”?
Il presente studio si propone di indagare in senso critico una questione definitoria che, sebbene... more Il presente studio si propone di indagare in senso critico una questione definitoria che, sebbene molto rilevante, allo stato sembrerebbe essere stata trascurata: la (presunta) funzione autenticamente interpretativa dell’art. 27, comma 1-bis del Codice del consumo, introdotto nel 2014 con lo scopo di fare chiarezza sul riparto di competenze tra Agcm e Autorità di settore in materia di pratiche commerciali scorrette. In tempi in cui la teoria dei contro limiti è entrata nel dibattito quotidiano, sembra opportuno compiere uno sforzo per essere i primi garanti delle proprie tradizioni costituzionali.
The paper aims to focus on (and, to a certain extent, to challenge) a defining issue which, albeit very important, to date seems to be left aside: the (ruled) “authentic interpretation” function of art. 27, 1-bis of the Italian Consumer Code, introduced in 2014 in order to make clear the distribution of enforcement powers in the field of Unfair Commercial Practices (UCP), namely between the Italian Competition Authority (ICA) and the Italian Regulatory Authorities (IRAs). In times where counter-limits doctrine has become part of the daily chronicle, it seems paramount to be the first guardians of our constitutional traditions.
Consumerism 2018. Il cittadino nell'era dell'algoritmo, 2018
L'AGCM di fronte alle sfide della data economy.
SOMMARIO: 1. PREMESSA.-2. DATA RUSH-3. API (APP... more L'AGCM di fronte alle sfide della data economy.
SOMMARIO: 1. PREMESSA.-2. DATA RUSH-3. API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE).-4. LE INIZIATIVE INTRAPRESE DALL'AGCM NEL CAMPO DELLA DATA DRIVEN ECONOMY.-5. LE AZIONI DELLE ALTRE AUTORITÀ DELLA CONCORRENZA E GLI OSTACOLI DA AFFRONTARE.-6. POSSIBILI INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN AMBITO CONSUMERISTICO.-7. CONCLUSIONI.
ABSTRACT: Molte le riflessioni teoriche sorte intorno all'impatto concorrenziale della data driven economy, dei Big Data, dell'algoritmo. Altrettanto si è letto riguardo alle ripercussioni che tali fenomeni producono sul benessere dei consumatori e sulla protezione dei relativi dati personali. In queste poche pagine si tenterà di ragionare sugli strumenti dei quali l'AGCM disporrebbe per orientare eventuali azioni di intervento.
Paper extracted from: "Consumerism 2017. Dalla sharing alla social alla data economy", 40-48, ava... more Paper extracted from: "Consumerism 2017. Dalla sharing alla social alla data economy", 40-48, available at http://www.consumersforum.it/files/ricerche/Consumerism2017.pdf
Come sovente accade di fronte alle principali innovazioni tecnologiche, anche il fenomeno dei Big Data & Big Analytics è sorto in mancanza di un quadro normativo di riferimento, portando con sé il problema del regime giuridico da applicarvi. Ci si è allora chiesti se il diritto della concorrenza possa giocare un ruolo in questa partita, andandosi ad affiancare ad uno o più degli altri campi di disciplina oggi esistenti (tutela del consumatore e della privacy, proprietà industriale, regolazione economica, ecc.). Coerentemente con le finalità del presente Rapporto, si tenteranno di analizzare due possibili abusi di posizione dominante che, nell’era dei Big Data e della social economy, potrebbero in tesi avere un impatto diretto sui consumatori: quella della “discriminazione” realizzabile attraverso l’elaborazione di prezzi “personalizzati” e quella dell’imposizione di condizioni sulla privacy illegittime. Introdotto il tema e osservate le iniziative sin qui intraprese sul punto dai competition enforcers, si cercheranno di svolgere alcune prime considerazioni sugli ulteriori passi che le istituzioni della concorrenza potrebbero utilmente compiere.
La pronuncia in commento (TAR Lazio, Sez. III-ter, 8 febbraio 2016, n. 1833) si segnala per la ri... more La pronuncia in commento (TAR Lazio, Sez. III-ter, 8 febbraio 2016, n. 1833) si segnala per la rilevanza delle questioni processuali affrontate. In primo luogo, essa risolve la questione inerente alla natura del termine (perentorio) per il deposito dell'atto di intervento ex art. 50, comma 3, c.p.a., propendendo — con statuizione sulla quale non si registrano precedenti — per il computo in giorni « ordinari ». In secondo luogo, essa offre una (discutibile) applicazione dei principi enucleati dall'Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 per configurare la legittimazione ad agire degli enti esponenziali.
Section 35 of Decree Law 201/2011, the so-called « Save-Italy », has introduced new Art. 21 bis o... more Section 35 of Decree Law 201/2011, the so-called « Save-Italy », has introduced new Art. 21 bis of law n. 287/1990 (Italian Competition Act), which allows AGCM to « take legal action whenever general administrative provisions, regulations or measures of any public administration infringe on the laws protecting competition and the market ». However, some critical aspects soon arose from the — hastily drafted — regulatory intervention, such as its compatibility with Constitutional norms and the identification of the consequences on procedural justice. In such contest, a key role is played by the doctrinaire elaboration and case law, who are charged to decode such innovative, but unfortunately also lacking, text law. Thus, of particularly interest appear the recent TAR Lazio’s judgments—further discussed below —, which deserve appreciation given the efforts made to identify and qualify the new appeal power conferred to the Authority.
The economic features of digital markets and the strategic role played by large platforms represe... more The economic features of digital markets and the strategic role played by large platforms represent the premises of a significant shift in the approach to the interface between antitrust and regulation, whereas traditionally the former has been seen as preferable to the latter. Indeed, several reports recently issued by authorities, policy makers and academics point to the inefficiency of relying solely on ex post antitrust enforcement and call for a possible ex ante regulatory framework to complement antitrust rules in addressing competition issues in digital contexts. The aim of this paper is to investigate whether the invoked regulatory approach reflects the distinctive structural features of digital markets, which would impede self-correction by preventing competition from solving by itself problems associated with them, or whether it is just an enforcement short-cut: that is, an attempt to address some (alleged) anti-competitive practices by dominant online platforms, avoiding hurdles and burdens of the standard antitrust analysis.
Viene nuovamente in rilievo il tema del sindacato giurisdizionale sugli atti adottati dall’Agcm
i... more Viene nuovamente in rilievo il tema del sindacato giurisdizionale sugli atti adottati dall’Agcm in materia antitrust. Occasione: l’ultima fermata della saga Roche-Novartis. Stavolta, l’atteggiamento del Consiglio di Stato è di rottura (non, si spera, nei rapporti di buon vicinato con la Cassazione e la Consulta). Ne esce fuori una sentenza coraggiosa e nobile nelle intenzioni, ma che non convince pienamente nell’impostazione concettuale di fondo e nelle possibili ripercussioni di sistema. Tant’è vero che, a nemmeno un mese di distanza, la Sesta Sezione ritorna sui propri passi. Si propone, dunque, una strada alternativa per conseguire il medesimo risultato (oggi non più procrastinabile) dell’innalzamento dei livelli di effettività della tutela giurisdizionale in questo peculiare campo del diritto amministrativo.
Consumerism 2019. Dal codice del consumo al Digital Service Act. Quella dal consumatore al cittadino digitale è vera evoluzione?, pp. 9-15, 2019
Il pacchetto di riforme approvato o approvando in orbita Digital Single Market strategy offre l'o... more Il pacchetto di riforme approvato o approvando in orbita Digital Single Market strategy offre l'occasione per avviare una discussione sulla perdurante modernità del diritto dei consumi in Italia. L'esame dei punti essenziali della direttiva c.d. Digital Content e Digital Service e delle due proposte di direttiva sul c.d. New Deal per i consumatori, condotto in un'ottica interdisciplinare e lungo cinque principali direttrici (la nozione di professionista-consumatore; la nozione di atto-contratto; l'elasticità della nozione di pratiche commerciali scorrette; l'efficacia deterrente delle sanzioni nel diritto dei consumi; le azioni rappresentative risarcitorie tra diritto europeo e diritto nazionale), rivela due aspetti. Il primo, è che le clausole elastiche del Codice del consumo sono spesso state interpretate modernamente dall'AGCM, di modo che molte delle modifiche approvate o proposte in ambito europeo non suoneranno a livello interno come una completa novità: in questi casi, nuovi fenomeni economici non necessitavano di nuove regole giuridiche, ma solo di un nuovo approccio. Pertanto, la rilevanza dell'intervento europeo risiede soprattutto nel livello di armonizzazione raggiunto, che mira a ridurre le differenze tra Stati Membri. Il secondo è che, di fronte alle sfide tecnologiche della modernità, alcuni concetti cardine sembrano però richiedere un intervento legislativo. Il contributo tenta di evidenziare in cosa le proposte di ammodernamento, complessivamente positive, si mostrino deficitarie. Il contributo è parte del Capitolo Autorità garante della concorrenza e del mercato, con S. Perugini, cfr. http://www.consumersforum.it/files/eventi/2019/CF_Consumerism-2019.pdf
Lo scritto affronta la problematica del sindacato giurisdizionale sui
provvedimenti dell’Antitrus... more Lo scritto affronta la problematica del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’Antitrust cercando di ricavare una soluzione di sintesi dal sistema. Inquadramento costituzionale delle Autorità indipendenti, (limiti della) giurisdizione di legittimità e garanzia dell’equo processo vengono letti in controluce con i chiarimenti recentemente forniti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2019 sulla natura e sulle modalità di funzionamento dell’AGCM. Ricostruita l’evoluzione registratasi sul problema del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’Antitrust, dalla sua genesi all’entrata in vigore dell’art. 7 d. lgs. n. 3/2017, si suggerisce dunque un possibile criterio di bilanciamento tra full jurisdiction ed effettività del diritto antitrust. In particolare, si propone di valorizzare la presunzione di innocenza di cui all’art. 6, § 2 CEDU quale parametro di costituzionalità interposto in grado di conformare l’interpretazione (dell’art. 7 d. lgs. n. 3/2017 e) dell’art. 15, comma 1 legge n. 287/1990. In questa prospettiva, il Giudice amministrativo dovrebbe dunque accogliere la censura di violazione o falsa applicazione di legge in tutti quei i casi in cui l’Autorità, specie con riferimento all’attività di applicazione della norma contestualizzata al caso concreto, non abbia adeguatamente esaminato, nel provvedimento finale, le difese “attendibili” (in difetto di prove o elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in grado di confortare l’esistenza dell’illecito) o “maggiormente attendibili” (in presenza di un simile corredo probatorio) dedotte dalla parte interessata in sede procedimentale.
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017
Il problema del riparto di competenze tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Auto... more Il problema del riparto di competenze tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità di settore in materia di repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati affatica da anni l’ordinamento italiano. Nell’ultimo decennio si sono infatti susseguiti, inter alia, un intervento del Consiglio di Stato in funzione consultiva (2008), una pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (2012), un (primo) intervento legislativo ad hoc (2012), una procedura di infrazione contro l’Italia (2013), un secondo intervento legislativo (2014) e una nuova decisione dell’Adunanza plenaria (2016). Tutto questo non sembra essere però bastato a fare sufficiente chiarezza sul punto. Con due coppie di ordinanze parallele il Consiglio di Stato e il TAR del Lazio hanno dunque deciso di portare (finalmente) la vicenda all’attenzione della Corte di giustizia (2017), sollevando una serie di quesiti interpretativi concernenti il principio di specialità di cui all’art. 3, § 4 della direttiva 2005/29/CE. Scopo del presente scritto è ricostruire il problema con un approccio interdisciplinare che, oltre ad analizzare compiutamente gli aspetti prettamente consumeristici, tenti anche di verificare se le categorie penalistiche evocate abbiano trovato corretto impiego, mettendo al contempo in luce la reale (e più ampia) domanda che i giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia sembrano porre: in che modo l’Unione europea intende impostare la propria politica di “protezione del consumatore”?
Il presente studio si propone di indagare in senso critico una questione definitoria che, sebbene... more Il presente studio si propone di indagare in senso critico una questione definitoria che, sebbene molto rilevante, allo stato sembrerebbe essere stata trascurata: la (presunta) funzione autenticamente interpretativa dell’art. 27, comma 1-bis del Codice del consumo, introdotto nel 2014 con lo scopo di fare chiarezza sul riparto di competenze tra Agcm e Autorità di settore in materia di pratiche commerciali scorrette. In tempi in cui la teoria dei contro limiti è entrata nel dibattito quotidiano, sembra opportuno compiere uno sforzo per essere i primi garanti delle proprie tradizioni costituzionali.
The paper aims to focus on (and, to a certain extent, to challenge) a defining issue which, albeit very important, to date seems to be left aside: the (ruled) “authentic interpretation” function of art. 27, 1-bis of the Italian Consumer Code, introduced in 2014 in order to make clear the distribution of enforcement powers in the field of Unfair Commercial Practices (UCP), namely between the Italian Competition Authority (ICA) and the Italian Regulatory Authorities (IRAs). In times where counter-limits doctrine has become part of the daily chronicle, it seems paramount to be the first guardians of our constitutional traditions.
Consumerism 2018. Il cittadino nell'era dell'algoritmo, 2018
L'AGCM di fronte alle sfide della data economy.
SOMMARIO: 1. PREMESSA.-2. DATA RUSH-3. API (APP... more L'AGCM di fronte alle sfide della data economy.
SOMMARIO: 1. PREMESSA.-2. DATA RUSH-3. API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE).-4. LE INIZIATIVE INTRAPRESE DALL'AGCM NEL CAMPO DELLA DATA DRIVEN ECONOMY.-5. LE AZIONI DELLE ALTRE AUTORITÀ DELLA CONCORRENZA E GLI OSTACOLI DA AFFRONTARE.-6. POSSIBILI INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN AMBITO CONSUMERISTICO.-7. CONCLUSIONI.
ABSTRACT: Molte le riflessioni teoriche sorte intorno all'impatto concorrenziale della data driven economy, dei Big Data, dell'algoritmo. Altrettanto si è letto riguardo alle ripercussioni che tali fenomeni producono sul benessere dei consumatori e sulla protezione dei relativi dati personali. In queste poche pagine si tenterà di ragionare sugli strumenti dei quali l'AGCM disporrebbe per orientare eventuali azioni di intervento.
Paper extracted from: "Consumerism 2017. Dalla sharing alla social alla data economy", 40-48, ava... more Paper extracted from: "Consumerism 2017. Dalla sharing alla social alla data economy", 40-48, available at http://www.consumersforum.it/files/ricerche/Consumerism2017.pdf
Come sovente accade di fronte alle principali innovazioni tecnologiche, anche il fenomeno dei Big Data & Big Analytics è sorto in mancanza di un quadro normativo di riferimento, portando con sé il problema del regime giuridico da applicarvi. Ci si è allora chiesti se il diritto della concorrenza possa giocare un ruolo in questa partita, andandosi ad affiancare ad uno o più degli altri campi di disciplina oggi esistenti (tutela del consumatore e della privacy, proprietà industriale, regolazione economica, ecc.). Coerentemente con le finalità del presente Rapporto, si tenteranno di analizzare due possibili abusi di posizione dominante che, nell’era dei Big Data e della social economy, potrebbero in tesi avere un impatto diretto sui consumatori: quella della “discriminazione” realizzabile attraverso l’elaborazione di prezzi “personalizzati” e quella dell’imposizione di condizioni sulla privacy illegittime. Introdotto il tema e osservate le iniziative sin qui intraprese sul punto dai competition enforcers, si cercheranno di svolgere alcune prime considerazioni sugli ulteriori passi che le istituzioni della concorrenza potrebbero utilmente compiere.
La pronuncia in commento (TAR Lazio, Sez. III-ter, 8 febbraio 2016, n. 1833) si segnala per la ri... more La pronuncia in commento (TAR Lazio, Sez. III-ter, 8 febbraio 2016, n. 1833) si segnala per la rilevanza delle questioni processuali affrontate. In primo luogo, essa risolve la questione inerente alla natura del termine (perentorio) per il deposito dell'atto di intervento ex art. 50, comma 3, c.p.a., propendendo — con statuizione sulla quale non si registrano precedenti — per il computo in giorni « ordinari ». In secondo luogo, essa offre una (discutibile) applicazione dei principi enucleati dall'Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 per configurare la legittimazione ad agire degli enti esponenziali.
Section 35 of Decree Law 201/2011, the so-called « Save-Italy », has introduced new Art. 21 bis o... more Section 35 of Decree Law 201/2011, the so-called « Save-Italy », has introduced new Art. 21 bis of law n. 287/1990 (Italian Competition Act), which allows AGCM to « take legal action whenever general administrative provisions, regulations or measures of any public administration infringe on the laws protecting competition and the market ». However, some critical aspects soon arose from the — hastily drafted — regulatory intervention, such as its compatibility with Constitutional norms and the identification of the consequences on procedural justice. In such contest, a key role is played by the doctrinaire elaboration and case law, who are charged to decode such innovative, but unfortunately also lacking, text law. Thus, of particularly interest appear the recent TAR Lazio’s judgments—further discussed below —, which deserve appreciation given the efforts made to identify and qualify the new appeal power conferred to the Authority.
Uploads
enforcement and call for a possible ex ante regulatory framework to complement antitrust rules in addressing competition issues in digital contexts. The aim of this paper is to investigate whether the invoked regulatory approach reflects the distinctive structural features of digital markets, which would impede self-correction by preventing competition from solving by itself problems associated with them, or whether it is just an enforcement short-cut: that is, an attempt to address some (alleged) anti-competitive practices by dominant online platforms, avoiding hurdles and burdens of the standard antitrust analysis.
https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2020/04/cappai_colangelo_wp55.pdf
in materia antitrust. Occasione: l’ultima fermata della saga Roche-Novartis. Stavolta, l’atteggiamento del
Consiglio di Stato è di rottura (non, si spera, nei rapporti di buon vicinato con la Cassazione e la Consulta).
Ne esce fuori una sentenza coraggiosa e nobile nelle intenzioni, ma che non convince pienamente
nell’impostazione concettuale di fondo e nelle possibili ripercussioni di sistema. Tant’è vero che, a
nemmeno un mese di distanza, la Sesta Sezione ritorna sui propri passi. Si propone, dunque, una strada
alternativa per conseguire il medesimo risultato (oggi non più procrastinabile) dell’innalzamento dei livelli
di effettività della tutela giurisdizionale in questo peculiare campo del diritto amministrativo.
Il contributo è parte del Capitolo Autorità garante della concorrenza e del mercato, con S. Perugini, cfr. http://www.consumersforum.it/files/eventi/2019/CF_Consumerism-2019.pdf
provvedimenti dell’Antitrust cercando di ricavare una soluzione di sintesi
dal sistema. Inquadramento costituzionale delle Autorità indipendenti,
(limiti della) giurisdizione di legittimità e garanzia dell’equo processo
vengono letti in controluce con i chiarimenti recentemente forniti dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2019 sulla natura e sulle
modalità di funzionamento dell’AGCM. Ricostruita l’evoluzione
registratasi sul problema del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti
dell’Antitrust, dalla sua genesi all’entrata in vigore dell’art. 7 d. lgs. n.
3/2017, si suggerisce dunque un possibile criterio di bilanciamento tra
full jurisdiction ed effettività del diritto antitrust. In particolare, si
propone di valorizzare la presunzione di innocenza di cui all’art. 6, § 2
CEDU quale parametro di costituzionalità interposto in grado di
conformare l’interpretazione (dell’art. 7 d. lgs. n. 3/2017 e) dell’art. 15,
comma 1 legge n. 287/1990. In questa prospettiva, il Giudice
amministrativo dovrebbe dunque accogliere la censura di violazione o
falsa applicazione di legge in tutti quei i casi in cui l’Autorità, specie con
riferimento all’attività di applicazione della norma contestualizzata al
caso concreto, non abbia adeguatamente esaminato, nel provvedimento
finale, le difese “attendibili” (in difetto di prove o elementi indiziari
gravi, precisi e concordanti in grado di confortare l’esistenza
dell’illecito) o “maggiormente attendibili” (in presenza di un simile
corredo probatorio) dedotte dalla parte interessata in sede
procedimentale.
infrazione contro l’Italia (2013), un secondo intervento legislativo (2014) e una nuova decisione dell’Adunanza plenaria (2016). Tutto questo non sembra essere però bastato a fare sufficiente chiarezza sul punto. Con due coppie di ordinanze parallele il Consiglio di Stato e il TAR del Lazio hanno dunque deciso di portare (finalmente) la vicenda all’attenzione della Corte di giustizia (2017), sollevando una serie di quesiti interpretativi concernenti il principio di specialità di cui all’art. 3, §
4 della direttiva 2005/29/CE. Scopo del presente scritto è ricostruire il problema con un approccio interdisciplinare che, oltre ad analizzare compiutamente gli aspetti prettamente consumeristici, tenti anche di verificare se le categorie penalistiche evocate abbiano trovato corretto impiego, mettendo al contempo in luce la reale (e più ampia) domanda che i giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia sembrano porre: in che modo l’Unione europea intende impostare la propria politica di
“protezione del consumatore”?
The paper aims to focus on (and, to a certain extent, to challenge) a defining issue which, albeit very important, to date seems to be left aside: the (ruled) “authentic interpretation” function of art. 27, 1-bis of the Italian Consumer Code, introduced in 2014 in order to make clear the distribution of enforcement powers in the field of Unfair Commercial Practices (UCP), namely between the Italian Competition Authority (ICA) and the Italian Regulatory Authorities (IRAs). In times where counter-limits doctrine has become part of the daily chronicle, it seems paramount to be the first guardians of our constitutional traditions.
SOMMARIO: 1. PREMESSA.-2. DATA RUSH-3. API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE).-4. LE INIZIATIVE INTRAPRESE DALL'AGCM NEL CAMPO DELLA DATA DRIVEN ECONOMY.-5. LE AZIONI DELLE ALTRE AUTORITÀ DELLA CONCORRENZA E GLI OSTACOLI DA AFFRONTARE.-6. POSSIBILI INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN AMBITO CONSUMERISTICO.-7. CONCLUSIONI.
ABSTRACT: Molte le riflessioni teoriche sorte intorno all'impatto concorrenziale della data driven economy, dei Big Data, dell'algoritmo. Altrettanto si è letto riguardo alle ripercussioni che tali fenomeni producono sul benessere dei consumatori e sulla protezione dei relativi dati personali. In queste poche pagine si tenterà di ragionare sugli strumenti dei quali l'AGCM disporrebbe per orientare eventuali azioni di intervento.
Come sovente accade di fronte alle principali innovazioni tecnologiche, anche il fenomeno dei Big Data & Big Analytics è sorto in mancanza di un quadro normativo di riferimento, portando con sé il problema del regime giuridico da applicarvi. Ci si è allora chiesti se il diritto della concorrenza possa giocare un ruolo in questa partita, andandosi ad affiancare ad uno o più degli altri campi di disciplina oggi esistenti (tutela del consumatore e della privacy, proprietà industriale, regolazione economica, ecc.). Coerentemente con le finalità del presente Rapporto, si tenteranno di analizzare due possibili abusi di posizione dominante che, nell’era dei Big Data e della social economy, potrebbero in tesi avere un impatto diretto sui consumatori: quella della “discriminazione” realizzabile attraverso l’elaborazione di prezzi “personalizzati” e quella dell’imposizione di condizioni sulla privacy illegittime. Introdotto il tema e osservate le iniziative sin qui intraprese sul punto dai competition enforcers, si cercheranno di svolgere alcune prime considerazioni sugli ulteriori passi che le istituzioni della concorrenza potrebbero utilmente compiere.
enforcement and call for a possible ex ante regulatory framework to complement antitrust rules in addressing competition issues in digital contexts. The aim of this paper is to investigate whether the invoked regulatory approach reflects the distinctive structural features of digital markets, which would impede self-correction by preventing competition from solving by itself problems associated with them, or whether it is just an enforcement short-cut: that is, an attempt to address some (alleged) anti-competitive practices by dominant online platforms, avoiding hurdles and burdens of the standard antitrust analysis.
https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2020/04/cappai_colangelo_wp55.pdf
in materia antitrust. Occasione: l’ultima fermata della saga Roche-Novartis. Stavolta, l’atteggiamento del
Consiglio di Stato è di rottura (non, si spera, nei rapporti di buon vicinato con la Cassazione e la Consulta).
Ne esce fuori una sentenza coraggiosa e nobile nelle intenzioni, ma che non convince pienamente
nell’impostazione concettuale di fondo e nelle possibili ripercussioni di sistema. Tant’è vero che, a
nemmeno un mese di distanza, la Sesta Sezione ritorna sui propri passi. Si propone, dunque, una strada
alternativa per conseguire il medesimo risultato (oggi non più procrastinabile) dell’innalzamento dei livelli
di effettività della tutela giurisdizionale in questo peculiare campo del diritto amministrativo.
Il contributo è parte del Capitolo Autorità garante della concorrenza e del mercato, con S. Perugini, cfr. http://www.consumersforum.it/files/eventi/2019/CF_Consumerism-2019.pdf
provvedimenti dell’Antitrust cercando di ricavare una soluzione di sintesi
dal sistema. Inquadramento costituzionale delle Autorità indipendenti,
(limiti della) giurisdizione di legittimità e garanzia dell’equo processo
vengono letti in controluce con i chiarimenti recentemente forniti dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2019 sulla natura e sulle
modalità di funzionamento dell’AGCM. Ricostruita l’evoluzione
registratasi sul problema del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti
dell’Antitrust, dalla sua genesi all’entrata in vigore dell’art. 7 d. lgs. n.
3/2017, si suggerisce dunque un possibile criterio di bilanciamento tra
full jurisdiction ed effettività del diritto antitrust. In particolare, si
propone di valorizzare la presunzione di innocenza di cui all’art. 6, § 2
CEDU quale parametro di costituzionalità interposto in grado di
conformare l’interpretazione (dell’art. 7 d. lgs. n. 3/2017 e) dell’art. 15,
comma 1 legge n. 287/1990. In questa prospettiva, il Giudice
amministrativo dovrebbe dunque accogliere la censura di violazione o
falsa applicazione di legge in tutti quei i casi in cui l’Autorità, specie con
riferimento all’attività di applicazione della norma contestualizzata al
caso concreto, non abbia adeguatamente esaminato, nel provvedimento
finale, le difese “attendibili” (in difetto di prove o elementi indiziari
gravi, precisi e concordanti in grado di confortare l’esistenza
dell’illecito) o “maggiormente attendibili” (in presenza di un simile
corredo probatorio) dedotte dalla parte interessata in sede
procedimentale.
infrazione contro l’Italia (2013), un secondo intervento legislativo (2014) e una nuova decisione dell’Adunanza plenaria (2016). Tutto questo non sembra essere però bastato a fare sufficiente chiarezza sul punto. Con due coppie di ordinanze parallele il Consiglio di Stato e il TAR del Lazio hanno dunque deciso di portare (finalmente) la vicenda all’attenzione della Corte di giustizia (2017), sollevando una serie di quesiti interpretativi concernenti il principio di specialità di cui all’art. 3, §
4 della direttiva 2005/29/CE. Scopo del presente scritto è ricostruire il problema con un approccio interdisciplinare che, oltre ad analizzare compiutamente gli aspetti prettamente consumeristici, tenti anche di verificare se le categorie penalistiche evocate abbiano trovato corretto impiego, mettendo al contempo in luce la reale (e più ampia) domanda che i giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia sembrano porre: in che modo l’Unione europea intende impostare la propria politica di
“protezione del consumatore”?
The paper aims to focus on (and, to a certain extent, to challenge) a defining issue which, albeit very important, to date seems to be left aside: the (ruled) “authentic interpretation” function of art. 27, 1-bis of the Italian Consumer Code, introduced in 2014 in order to make clear the distribution of enforcement powers in the field of Unfair Commercial Practices (UCP), namely between the Italian Competition Authority (ICA) and the Italian Regulatory Authorities (IRAs). In times where counter-limits doctrine has become part of the daily chronicle, it seems paramount to be the first guardians of our constitutional traditions.
SOMMARIO: 1. PREMESSA.-2. DATA RUSH-3. API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE).-4. LE INIZIATIVE INTRAPRESE DALL'AGCM NEL CAMPO DELLA DATA DRIVEN ECONOMY.-5. LE AZIONI DELLE ALTRE AUTORITÀ DELLA CONCORRENZA E GLI OSTACOLI DA AFFRONTARE.-6. POSSIBILI INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN AMBITO CONSUMERISTICO.-7. CONCLUSIONI.
ABSTRACT: Molte le riflessioni teoriche sorte intorno all'impatto concorrenziale della data driven economy, dei Big Data, dell'algoritmo. Altrettanto si è letto riguardo alle ripercussioni che tali fenomeni producono sul benessere dei consumatori e sulla protezione dei relativi dati personali. In queste poche pagine si tenterà di ragionare sugli strumenti dei quali l'AGCM disporrebbe per orientare eventuali azioni di intervento.
Come sovente accade di fronte alle principali innovazioni tecnologiche, anche il fenomeno dei Big Data & Big Analytics è sorto in mancanza di un quadro normativo di riferimento, portando con sé il problema del regime giuridico da applicarvi. Ci si è allora chiesti se il diritto della concorrenza possa giocare un ruolo in questa partita, andandosi ad affiancare ad uno o più degli altri campi di disciplina oggi esistenti (tutela del consumatore e della privacy, proprietà industriale, regolazione economica, ecc.). Coerentemente con le finalità del presente Rapporto, si tenteranno di analizzare due possibili abusi di posizione dominante che, nell’era dei Big Data e della social economy, potrebbero in tesi avere un impatto diretto sui consumatori: quella della “discriminazione” realizzabile attraverso l’elaborazione di prezzi “personalizzati” e quella dell’imposizione di condizioni sulla privacy illegittime. Introdotto il tema e osservate le iniziative sin qui intraprese sul punto dai competition enforcers, si cercheranno di svolgere alcune prime considerazioni sugli ulteriori passi che le istituzioni della concorrenza potrebbero utilmente compiere.