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Modifica di Divorzio romano

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==La ''lex de ordinibus maritandis''==
==La ''lex de ordinibus maritandis''==
Una grande diffusione di divorzi si ebbe in Roma con l'emanazione da parte di Augusto della ''lex de ordinibus maritandis'' diretta soprattutto a frenare la diminuzione delle nascite nella classe [[Patrizio (storia romana)|aristocratica]], senza preoccuparsi dei divorzi che anzi potevano essere visti come occasione di unioni più assortite e prolifiche, e a proibire la rottura del fidanzamento, strumento usato dai più per sfuggire alle nozze.<ref>Sulle leggi di Augusto cfr.[[Giulio Paolo]] in ''[[Digesto]]''. XXIV, 29 e [[Gaio]], ''Istitutiones'' II, 62.63 </ref> Se Augusto non dette un freno ai divorzi si preoccupò però di dare delle regole. Bastava ancora la volontà di uno dei due coniugi per divorziare ma l'imperatore stabilì che questo dovesse avvenire alla presenza di sette testimoni e che un [[liberto]] la notificasse per iscritto alla parte interessata.
Una grande diffusione di divorzi si ebbe in Roma con l'emanazione da parte di Augusto della ''lex de ordinibus maritandis'' diretta soprattutto a frenare la diminuzione delle nascite nella classe [[Patrizio (storia romana)|aristocratica]], senza preoccuparsi dei divorzi che anzi potevano essere visti come occasione di unioni più assortite e prolifiche, e a proibire la rottura del fidanzamento, strumento usato dai più per sfuggire alle nozze.<ref>Sulle leggi di Augusto cfr.[[Giulio Paolo]] in ''[[Digesto]''. XXIV, 29 e [[Gaio]], ''Istitutiones'' II, 62.63 </ref> Se Augusto non dette un freno ai divorzi si preoccupò però di dare delle regole. Bastava ancora la volontà di uno dei due coniugi per divorziare ma l'imperatore stabilì che questo dovesse avvenire alla presenza di sette testimoni e che un [[liberto]] la notificasse per iscritto alla parte interessata.


Successivamente lo stesso Augusto volle che la donna ripudiata potesse, nel caso che nel contratto di matrimonio questo fosse stato trascurato, richiedere indietro la sua [[Dote (società)|dote]] intentando un'azione civile (''actio rei uxoriae''), salva la facoltà del giudice di trattenere a favore dell'ex marito quella parte della dote che servisse al mantenimento dei figli rimasti con lui (''propter liberos'') e quella per i danni che la donna avesse causato per sperperi (''propter impensas''), per ruberie (''propter amotas'') o per condotta immorale (''propter mores'').
Successivamente lo stesso Augusto volle che la donna ripudiata potesse, nel caso che nel contratto di matrimonio questo fosse stato trascurato, richiedere indietro la sua [[Dote (società)|dote]] intentando un'azione civile (''actio rei uxoriae''), salva la facoltà del giudice di trattenere a favore dell'ex marito quella parte della dote che servisse al mantenimento dei figli rimasti con lui (''propter liberos'') e quella per i danni che la donna avesse causato per sperperi (''propter impensas''), per ruberie (''propter amotas'') o per condotta immorale (''propter mores'').
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