Alienazione (diritto)
Alienazione, nel linguaggio giuridico, è il negozio con il quale un soggetto (detto "alienante") attribuisce a un altro (detto "alienatario") una proprietà o un diritto su beni del proprio patrimonio. In questo senso l'alienazione è un esempio di acquisto a titolo derivativo.
Oggetto dell'alienazione
modificaSoltanto i diritti disponibili possono essere oggetto di alienazione mentre i cosiddetti diritti indisponibili, per il fatto di essere strettamente inerenti alla persona che ne è titolare, si acquistano con la nascita e si estinguono con la morte.
Forme di alienazione
modificaL'alienazione può avvenire o a titolo oneroso (verso un corrispettivo suscettibile di valutazione economica) o a titolo gratuito (per spirito di liberalità). Nella prima fattispecie rientrano, tra le altre, compravendita, permuta, datio in solutum. Nella seconda il contratto di donazione.
L'alienazione come concetto contabile
modificaIl termine alienazione viene utilizzato anche in contabilità generale per definire la cessione a terzi di un cespite o bene posseduto da una società o privato gratuita.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) alienation, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
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