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Legge delega

Tipologia di legge parlamentare nell'ordinamento giuridico italiano

La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto.

Disciplina normativa generale

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L'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che l'esercizio della funzione legislativa, ordinariamente esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.), possa essere delegato al Governo nel rispetto di tre espliciti vincoli: la determinazione di principî e criteri direttivi; un tempo limitato di validità della delega, entro il quale il Governo può esercitarla; oggetti, cioè materie, definiti.

La legge delega è una legge ordinaria, approvata dalle Camere sempre con la procedura normale d'esame e d'approvazione diretta (art. 73 Cost.). Nel suo testo deve contenere l'espressione dei suddetti vincoli costituzionali. Tali ulteriori vincoli sono a garanzia delle prerogative del Parlamento, a impedire che il Governo possa sostituirsi alle Camere, arrogandosi di fatto la funzione legislativa. La delega è conferita al Governo, ossia al Presidente del Consiglio e ai ministri nel loro insieme, e pertanto al Consiglio dei ministri. L'atto avente forza di legge emanato dal Governo, di cui è fonte la legge di delega, è detto decreto legislativo (o anche decreto delegato). Una legge delega può prevedere l'emanazione di uno o più decreti legislativi. Impropriamente, si usa la locuzione legge delegata per indicare anche il decreto delegato. Attraverso la legge delega, il Parlamento può anche conferire all'esecutivo il compito di raccogliere la normativa vigente in una determinata materia in un testo unico, detto in tal caso testo unico innovativo, perché a differenza dei testi unici di compilazione è un'effettiva fonte del diritto.

Le norme contenute nei decreti delegati, come qualsiasi atto avente forza di legge, sono soggette alla giurisdizione della Corte costituzionale (art. 134 Cost.), anche per le controversie sull'eccesso di delega esercitato dal Governo.

Contenuto della legge delega

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La legge delega deve contenere nel suo testo, in base all'art 76 Cost.:

  • oggetti definiti=> l'indicazione dell'oggetto definito dell'intervento normativo, deve trattarsi cioè non di generiche materie, ma appunto di specifici oggetti[1];
  • tempo limitato => indicare il termine entro il quale la delega può (non deve) essere esercitata;
  • i principî (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e i criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l'esercizio in concreto del potere normativo delegato), nel rispetto dei quali sono adottati i necessari decreti legislativi.

La legge delega può contenere nel suo testo:

Deleghe accessorie

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Attraverso la legge delega, il Parlamento può anche conferire al Governo l'autorizzazione a emanare una serie di norme a completamento di un decreto legislativo, che introduca innovazioni rilevanti rispetto a una precedente disciplina di una particolare materia. Tali norme, che sono emanate successivamente al decreto legislativo, possono essere:

  • d'attuazione;
  • di coordinamento;
  • transitorie.
  1. ^ Il testo del disegno di legge riportato e discusso in Paolo De Ioanna, Parlamento e spesa pubblica, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 236 e ss., recava ad esempio come principî e criteri direttivi: «a) limitare o sospendere per periodi determinati l'assunzione di impegni di spesa delle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici nazionali, anche per gli oneri relativi a esercizi futuri; b) limitare la provvista di mezzi finanziari mediante ricorso al credito da parte di enti pubblici nazionali regionali e locali, quando i relativi oneri possono ricadere in tutto o in parte sullo stato; c) modificare aliquote di imposte, tasse e contributi; d) adottare le misure necessarie per l'accelerazione dei progetti di investimento in corso». Quel disegno di legge delega, pur approvato in Consiglio dei ministri dal governo Amato il 9 settembre 1992, non fu mai presentato alle Camere, proprio per le critiche che aveva sollevato il cosiddetto delegone.

Voci correlate

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