Segnalazione certificata di inizio attività
La segnalazione certificata di inizio attività (in acronimo SCIA), in Italia, è un atto privato con valenza amministrativa che ha sostituito la denuncia di inizio attività in edilizia.
Storia
modificaIntrodotta come dichiarazione di inizio attività (DIA) dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, è stata disciplinata in seguito dal testo unico dell'edilizia fino all'emanazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha riformulato interamente l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mutandone la denominazione in segnalazione certificata di inizio attività.
La sentenza C. Stato 20/02/2023, n. 1708 stabilisce che il silenzio amministrativo in caso di SCIA non è né silenzio-assenso né silenzio-rifiuto, ma silenzio-inadempimento. La SCIA è qualificata come la dichiarazione di un privato, non idonea a costituire un atto amministrativo produttivo di silenzio-assenso. D'altra parte, diversamente dall'art. 36 D.P.R. 380/2011, l'art. 37 comma 4 non prevede che l'inerzia della PA equivalga ad un diniego, nulla disponendo sul punto. La norma prevede che il responsabile del procedimento amministrativo debba pronunciarsi con un atto espresso obbligatorio in merito al quantum della sanzione applicata, fatto che conclude il procedimento amministrativo. In assenza di tale atto, l'opera rimane in sospeso, l'eventuale ordinanza di demolizione è inefficace e ineseguibile, e al richiedente, per concludere il procedimento, non resta che ricorrere al TAR per la condanna dell'amministrazione a provvedere (nella sentenza il TAR può incaricare un commissario sostitutivo del responsabile del procedimento).[1]
Oggetto e scopo
modificaL'istituto tende a semplificare l'avvio un'attività di impresa: per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti, bisogna presentare la SCIA, che sostituisce la DIA (denuncia di inizio attività) e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per l'iscrizione in albi e ruoli.
La disciplina della SCIA è stata interessata dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 222/2016. In particolare, il modificato art. 22 TUE (Testo Unico Edilizia) prevede che sono realizzabili mediante la SCIA gli interventi di: 1. manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b, TUE) che riguardano le parti strutturali dell'edificio, 2. restauro e di risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c, TUE) che riguardano le parti strutturali dell'edificio, 3. ristrutturazione edilizia “semplice” (articolo 3, comma 1, lettera d, TUE) diversi da quelli che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (non assoggettati al regime di cui all’art. 10, comma 1, lettera c, TUE). La Scia rende realizzabili anche altri interventi riguardanti le varianti a permessi di costruire che: 1) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell'edificio eventualmente sottoposto a vincolo e che non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (articolo 22, comma 2, TUE), 2) non configurano una variazione essenziale, purché le stesse siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista (articolo 22, comma 2-bis, TUE).
Va precisato che gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico (ex decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) possono essere assoggettati a tutti i predetti interventi solo se sono stati rilasciati anche i pareri o le autorizzazioni richiesti dalle previsioni normative di riferimento (articolo 22, comma 6, TUE).
L'attività economica può iniziare dalla stessa data di presentazione della SCIA all'amministrazione competente, senza attendere i 30 giorni previsti in precedenza. Le amministrazioni avranno poi 60 giorni per esercitare i controlli ed eventualmente chiedere all'impresa, in mancanza dei requisiti necessari, la rimozione degli effetti dannosi.
Modalità di presentazione
modificaPuò presentare la SCIA (presso il registro delle imprese della Camera di Commercio di appartenenza) chi intende iniziare un'attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente di commercio, mediatore immobiliare, mediatore merceologico, mediatore marittimo, spedizioniere, commercio all'ingrosso.
L’interessato deve depositare la SCIA con tutta la documentazione richiesta per lo svolgimento dell’attività aperta al pubblico, quindi deve corredare l’istanza con le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà) per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46-47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e - se previsto espressamente dalla normativa - anche attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati: tutti gli atti necessari sono elencati sul sito della pubblica amministrazione italiana interessata.
Note
modifica- ^ SCIA in sanatoria, necessità di provvedimento espresso della P.A., su Bollettino di Legislazione Tecnica. URL consultato il 7 giugno 2024.
Bibliografia
modifica- Francesco Martines, La segnalazione certificata di inizio attività. Nuove prospettive del rapporto pubblico-privato, Giuffrè Editore, 2011, ISBN 88-14-17289-7
- Fabio Doro, SCIA e DIA. Denuncia, dichiarazione e segnalazione certificata di inizio attività dopo i dd. ll. 78/2010, 70/2011, 138/2011 e 83/2012, Exeo Edizioni, Padova, 2012, ISBN 978-88-97916-14-7.
- art.3 e art.22 del TUE (Testo Unico Edilizia) così come modificati dal D.lgs. 222/2016
- D.lgs 42/2004,
- D.lgs 490/1999
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Camera di Commercio di Milano, su mi.camcom.it.
- L. 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
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