Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Vai al contenuto

Modifica di Cava (miniera)

Attenzione: non sei un utente registrato oppure non hai effettuato l'accesso. Ogni contributo, anche di utenti non registrati, è benvenuto, ma alcune funzioni e alcuni servizi sono accessibili solo agli utenti registrati. Tieni comunque conto che il tuo indirizzo IP (visibile qui) verrà registrato nella cronologia di questa pagina.

Questa modifica può essere annullata. Controlla le differenze mostrate sotto fra le due versioni per essere certo che il contenuto corrisponda a quanto desiderato, e quindi pubblicare le modifiche per completare la procedura di annullamento.

Versione attuale Il tuo testo
Riga 19: Riga 19:
* [[gesso (roccia)|gesso]];
* [[gesso (roccia)|gesso]];
* [[silice]] per l'industria [[vetro|vetraria]] e [[ceramica]];
* [[silice]] per l'industria [[vetro|vetraria]] e [[ceramica]];
* pietre da costruzione e da decorazione: [[marmo|marmi]], [[granito|graniti]], [[gneiss]] (es. [[serizzo]], [[pietra di Luserna]]), [[Arenaria|arenarie]] (es. macigno, [[pietra di Trani]]), [[travertino]], [[ardesia]], ceppo.
* pietre da costruzione e da decorazione: [[marmo|marmi]], [[granito|graniti]], [[gneiss]] (es. [[serizzo]], [[pietra di Luserna]]), [[Arenaria|arenarie]] (es. macigno, pietra di Trani), [[travertino]], [[ardesia]], ceppo.


Mentre l'attività di miniera è soggetta a [[concessione]] statale, ''le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo'',<ref name=art45>R.D. n.1443, art. 45</ref> e sono quindi soggette ad una diversa legislazione. In particolare, mentre l'attività di miniera è regolata a livello statale, la competenza sulle cave è demandata alle [[Regioni dell'Italia|Regioni]].<ref name=legislazione>{{cita web|url=http://www.ambientediritto.it/legislazione/cave/cave%20e%20torbiere.htm|titolo=Legislazione italiana su cave e torbiere|accesso=4 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20101205121544/http://www.ambientediritto.it/Legislazione/CAVE/cave%20e%20torbiere.htm|dataarchivio=5 dicembre 2010}}</ref>
Mentre l'attività di miniera è soggetta a [[concessione]] statale, ''le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo'',<ref name=art45>R.D. n.1443, art. 45</ref> e sono quindi soggette ad una diversa legislazione. In particolare, mentre l'attività di miniera è regolata a livello statale, la competenza sulle cave è demandata alle [[Regioni dell'Italia|Regioni]].<ref name=legislazione>{{cita web|url=http://www.ambientediritto.it/legislazione/cave/cave%20e%20torbiere.htm|titolo=Legislazione italiana su cave e torbiere|accesso=4 luglio 2010|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20101205121544/http://www.ambientediritto.it/Legislazione/CAVE/cave%20e%20torbiere.htm|dataarchivio=5 dicembre 2010}}</ref>
Annulla Guida (si apre in una nuova finestra)

Entità Wikidata utilizzate in questa pagina

  • cava: Collegamento al sito, Titolo, Alcune dichiarazioni, Etichetta: it, Descrizione: it

Template utilizzati in questa pagina: