Cava (miniera): differenze tra le versioni
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Una '''cava''' è un'attività di estrazione mineraria che sfrutta un giacimento di minerale classificato come ''materiale da cava''. In [[Italia]] è regolata ai sensi del [[Regio Decreto]] 29 luglio [[1927]], n. 1443. |
Una '''cava''' è un'attività di estrazione mineraria che sfrutta un giacimento di minerale classificato come ''materiale da cava''. In [[Italia]] è regolata ai sensi del [[Regio Decreto]] 29 luglio [[1927]], n. 1443, noto anche come Decreto Matababbo. |
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Versione delle 23:41, 18 mag 2015
Una cava è un'attività di estrazione mineraria che sfrutta un giacimento di minerale classificato come materiale da cava. In Italia è regolata ai sensi del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, noto anche come Decreto Matababbo.
Descrizione
I materiali definiti da cava in questo decreto sono i seguenti:[1]
- torba;
- materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
- tutti i materiali non classificati esplicitamente come da miniera nel medesimo decreto.
Nel caso in cui il minerale estratto sia torba, l'attività prende il nome di torbiera.[la "torbiera" è un ambiente umido, davvero si intende che la cava di torba è sinonimo di torbiera?]
I materiali da cava più tipici nella realtà italiana sono:[2]
- sabbia e ghiaia per la fabbricazione del calcestruzzo;
- argilla per mattoni e laterizi in genere;
- calcare per la fabbricazione del cemento;
- gesso;
- silice per l'industria vetraria e ceramica;
- pietre da costruzione e da decorazione: marmi, graniti, gneiss (es. serizzo, pietra di Luserna), arenarie (es. macigno, pietra di Trani), travertino, ardesia, ceppo.
Mentre l'attività di miniera è soggetta a concessione statale, le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo,[3] e sono quindi soggette ad una diversa legislazione. In particolare, mentre l'attività di miniera è regolata a livello statale, la competenza sulle cave è demandata alle Regioni.[4]
Analogamente all'attività di miniera, la coltivazione di una cava può essere effettuata:
Benché la prima tipologia sia più diffusa, non mancano esempi di coltivazione di cava in sotterraneo, soprattutto per materiali relativamente pregiati. Esempi notevoli di cave in sotterraneo sono la cava di marmo di Candoglia per il duomo di Milano, e numerose cave di marmo di Carrara.
Nelle cave di pietra ornamentale (es. marmi e graniti) si utilizzano tecniche e tecnologie specifiche per permettere il distacco dalla parete di grossi blocchi rocciosi il più possibili regolari e privi di danni. Queste tecniche tendono a staccare il blocco dalla parete mediante tagli netti eseguiti con macchinari che minimizzano i traumi indotti alla roccia. Tra questi macchinari vi sono lo storico filo elicoidale (ormai abbandonato), la tagliatrice a filo diamantato e la tagliatrice a catena.[2]
Bibliografia
- Fornaro M. - Lovera E. - Sacerdote I., La coltivazione delle cave ed il recupero ambientale, Politeko Edizioni, 2001.
Note
- ^ Testo del RD 29/7/1927 n.1443, su autorita.bacinoserchio.it. URL consultato il 4 luglio 2010.
- ^ a b Fornaro et al., op. cit., passim
- ^ R.D. n.1443, art. 45
- ^ Legislazione italiana su cave e torbiere, su ambientediritto.it. URL consultato il 4 luglio 2010.
Altri progetti
- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cava»
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su cava