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Chiesa particolare

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Con Chiesa particolare, nella terminologia della Chiesa cattolica, si intendono le singole comunità cristiane, che fanno capo a un vescovo, e "nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica."[1]

La Chiesa cattolica riconosce grande valore alle Chiese particolari, la cui importanza teologica è stata evidenziata dal Concilio Vaticano II, con il decreto Christus Dominus. Nella Chiesa particolare «si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali. Sono perciò costituite "a immagine della Chiesa universale", e ciascuna di esse è "una porzione del Popolo di Dio affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio".»[2]

Il termine "Chiesa particolare" ha due usi distinti: esso si riferisce tanto alle Chiese sui iuris di rito orientale, quanto alle Chiese cattoliche di rito latino.

Chiese particolari sui iuris

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Lo stesso argomento in dettaglio: Chiese cattoliche di rito orientale.

All'interno della Chiesa cattolica, per Chiesa particolare si può intendere una Chiesa sui iuris nel senso di sedi della Chiesa universale che godono di particolari consuetudini proprie riguardo ai riti liturgici utilizzati e riguardo al proprio governo. Ogni chiesa sui iuris si differenzia per una maggiore autonomia, come riconosciuto dal Concilio Vaticano II nel decreto sulle chiese cattoliche orientali Orientalium Ecclesiarum che riconosce le "Chiese o riti particolari".

Le Chiese cattoliche orientali godono di una maggiore o minore autonomia a seconda del rango che detengono. Il Codice dei canoni delle Chiese orientali distingue quattro categorie di Chiese sui iuris:

  1. le Chiese patriarcali,
  2. le Chiese arcivescovili maggiori,
  3. le Chiese metropolitane sui iuris,
  4. e altre Chiese sui iuris non comprese nelle prime tre tipologie.

Chiese particolari di rito latino

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Le Chiese particolari di rito latino si distinguono in Chiese territoriali e Chiese personali; le prime si caratterizzano perché formate da un determinato e circoscritto territorio, le seconde invece dalle persone che le compongono.

Chiese territoriali

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Il Codice di diritto canonico distingue sei tipologie di Chiese territoriali di rito latino:

«Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente.»

Il termine "Chiese particolari" si riferisce anzitutto alla diocesi, che nel "Decreto sulla pastorale dei vescovi" Christus Dominus è così definita: "La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica".[3] Dunque in questo senso chiese particolari e diocesi sono due termini sinonimi, che si riferiscono alla stessa realtà.

Il Codice di diritto canonico amplia ulteriormente il discorso, affermando che alle diocesi "vengono assimilate" le prelature territoriali, le abbazie territoriali, i vicariati apostolici, le prefetture apostoliche e le amministrazioni apostoliche erette stabilmente. L'assimilazione non implica che queste cinque diverse porzioni di popolo di Dio siano chiese particolari (come, invece, è esplicitamente affermato per le diocesi), ma stabilisce che a esse si applica, mutatis mutandis, il complesso di norme stabilite dal diritto per le Chiese particolari. Per alcune di queste circoscrizioni è, perciò, tuttora discusso se siano chiese particolari, essendo il loro ufficio di presidenza munito di potestà ordinaria vicaria, anziché propria.[4]

Infine, la Missione sui iuris, è la forma minimale di organizzazione dell'attività missionaria in un territorio di missione. Non può probabilmente ancora essere una chiesa particolare, ma - come si ricava dalle Note storiche dell'Annuario Pontificio - è l'inizio di un percorso che potrà poi evolvere in prefettura apostolica, vicariato apostolico e, da ultimo, in diocesi.

Chiese personali

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Si distinguono cinque tipologie di Chiese particolari personali[5], le prime due previste dalla normativa canonica, le altre tre stabilite dalla prassi o da norme non contenute nel Codice di diritto canonico:

  1. ^ Codice di diritto canonico, canone 368.
  2. ^ Congregazione per la dottrina della fede, Communionis Notio, nº 7.
  3. ^ Christus Dominus, articolo 11.
  4. ^ Codice di diritto canonico, sezione sulle chiese particolari
  5. ^ Juan Ignacio Arrieta, Le circoscrizioni personali, Relazione tenuta all'Università degli Studi di Padova il 27 gennaio 1994, p. 4.
  6. ^ Arrieta, Le circoscrizioni personali, pp. 16-18.
  7. ^ Arrieta, Le circoscrizioni personali, pp. 18-29.
  8. ^ Arrieta, Le circoscrizioni personali, pp. 30-34.
  9. ^ Arrieta, Le circoscrizioni personali, pp. 34-38.
  • Pietro Giaquinto, Fondamenti di diritto canonico, Collana Manuali giuridici, Studiopigi 2016
  • Arturo Cattaneo, La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teologia postconciliare, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003
  • Arturo Cattaneo, Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari, in «Ius Ecclesiae», 15 (2003), pp. 3-38.

Voci correlate

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