Mezzo d'opera
Per mezzo d'opera si intende un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare materiali generalmente di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria, utilizzati in ambito stradale e di cantiere o industriale.
Nella maggior parte dei casi si tratta di automezzi dotati di un sistema idraulico in grado di sollevare posteriormente e/o lateralmente il cassone per effettuare lo scarico del materiale trasportato.
Normativa
[modifica | modifica wikitesto]Normativa italiana
[modifica | modifica wikitesto]Nel codice della strada italiano si intendono come mezzi d'opera i veicoli che si occupano del trasporto di materiali per l'edilizia o per le attività forestali e dei trasporti connessi al ciclo dei rifiuti. Sono disciplinati dall'articolo 54, comma 1, lettera n[1] del codice della strada. Possono essere utilizzati su strada o fuori. I limiti di peso, disciplinati dagli articoli 10, 61 e 62 del codice della strada, li distinguono dagli autocarri: 13 tonnellate per l'asse più caricato, 20 per i veicoli a due assi, 33 a tre assi e 40 per quelli con un numero superiore di assi.
In accoppiata con un rimorchio, a differenza dei normali autotreno e autoarticolato, i limiti sono di 44 tonnellate per i quattro assi, 56 t per i cinque o più assi, 54 t per il trasporto di calcestruzzo in betoniera. Appunto a causa del loro peso elevato i mezzi d'opera, in base all'art.34[1] dello stesso Codice della Strada, sono soggetti a oneri aggiuntivi a titolo di compensazione della maggiore usura dell'infrastruttura viaria nel caso utilizzino normali strade; a tali oneri va aggiunto un ulteriore pedaggio supplementare nel caso di utilizzi autostradali.
Inoltre, per tutti i mezzi d'opera, è fatto obbligo, secondo quanto concerne l’articolo 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che taluni mezzi siano dotati di dispositivi supplementari, che devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione (Girofaro) e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione- Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all’art. 266. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere sempre accesi, anche quando non è prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell’articolo 152 del codice. Quanto riportato significa che questi dispositivi devono essere accesi, a prescindere dalla condizione di visibilità e anche quando il veicolo è scarico, quindi sempre, dato che queste luci sono legate al veicolo e non alle situazioni in cui esso si trova.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Art. 34 - Codice della Strada, su gazzettaufficiale.it. URL consultato il 12 maggio 2020.
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