Avvocato dal 2001, con esperienza pluriventennale in materia di diritto civile e commerciale e con focus sulle tematiche di responsabilità civile. La mia attività si è svolta prevalentemente nell’ambito della litigation, sia in sede giudiziale ordinaria, sia in sede arbitrale. Questa esperienza è stata poi, gradualmente, anche convertita nell’assistenza alle imprese nelle attività di mappatura, prevenzione e, comunque, gestione dei rischi legali. Phone: +39 0255199311 Address: Via Borgonuovo 9, Milano (20121)
La violazione del dovere di istituire adeguati assetti e la configurabilità dei rimedi sinallagma... more La violazione del dovere di istituire adeguati assetti e la configurabilità dei rimedi sinallagmatici nei rapporti contrattuali di cui sia parte (almeno) un imprenditore
Il contratto è il primo istituto civilistico a essere interessato dall’innesto, nel nostro ordina... more Il contratto è il primo istituto civilistico a essere interessato dall’innesto, nel nostro ordinamento giuridico, del dovere di istituire adeguati assetti dell’impresa (anche) in capo all’imprenditore
Tutti i protagonisti dell’impresa, dopo l’entrata in vigore del secondo comma dell’art. 2086 c.c.... more Tutti i protagonisti dell’impresa, dopo l’entrata in vigore del secondo comma dell’art. 2086 c.c., possono essere responsabilizzati circa l’istituzione di adeguati assetti
Da qualche tempo, il Legislatore sta prestando sempre più attenzione all’organizzazione dell’impr... more Da qualche tempo, il Legislatore sta prestando sempre più attenzione all’organizzazione dell’impresa; ciò avviene man mano che aumenta la consapevolezza circa l’importanza dell’organizzazione per intercettare e governare i rischi d’impresa (e, tra questi, il rischio crisi). E il processo normativo in atto è già giunto a tal punto da aver configurato, con l’interpolazione del secondo comma dell’art. 2086 c.c. da parte del codice della crisi, un chiaro e nuovo dovere a carico dell’imprenditore (in aggiunta ai doveri che gravano sugli organi sociali). Pochi ne parlano in questi termini; ancor meno indagano circa l’impatto sul nostro sistema giuridico di questo dovere.
Una delle più importanti sfide che l'interprete di un diritto poietico può raccogliere, nell'inda... more Una delle più importanti sfide che l'interprete di un diritto poietico può raccogliere, nell'indagare il significato più pregnante del dovere di istituire "adeguati assetti" posto direttamente in capo all'imprenditore dall'interpolato art. 2086 c.c. , è quella di verificare se e in che misura vi sia un'incidenza di questa novità normativa sul contratto e, segnatamente, sulle obbligazioni contrattuali assunte dall'imprenditore
Il termine “assetti” deriva dal verbo “assettare”, che significa “mettere o rimettere in ordine, ... more Il termine “assetti” deriva dal verbo “assettare”, che significa “mettere o rimettere in ordine, sistemare” (G. Devoto, G. Oli, Vocabolario della Lingua Italiana, Le Monnier, 2017). La mente va subito a quella “organizzazione” che costituisce il cuore della fattispecie che descrive “l’attività dell’imprenditore” e la nozione di “azienda” di cui agli articoli, rispettivamente, 2082 e 2555, inseriti nel Codice civile sin dal 1942.
Come osservato dalla recente Relazione (n. 87 del 15 settembre 2022) dell'Ufficio del Massimario ... more Come osservato dalla recente Relazione (n. 87 del 15 settembre 2022) dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, "l'obbligo per l'impresa di dotarsi di "adeguati assetti" rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori…". Ora, è noto che gli "adeguati assetti" non sono una novità del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (in seguito, il "CCII"). Da tempo la legislazione speciale prevede la relativa istituzione per gli istituti bancari e assicurativi; con la Riforma delle società di capitali, poi, l'istituzione degli "adeguati assetti" è stata introdotta nel Codice civile-con il combinato disposto degli artt. 2381 e 2403 c.c., in materia di società per azioni-come primo principio di corretta amministrazione cui gli organi sociali devono attenersi nella gestione dell'impresa.
La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c. diventerà presto-una volta metabolizzati la po... more La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c. diventerà presto-una volta metabolizzati la portata e gli effetti del dovere di istituire assetti adeguati di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c.-strumento sia per sindacare la mancanza di assetti adeguati anche di imprese in salute, sia per controllare la governance da parte dei soci.
L'art. 2394 del Codice civile è una vecchia norma dalle potenzialità inespresse, che può essere r... more L'art. 2394 del Codice civile è una vecchia norma dalle potenzialità inespresse, che può essere rivitalizzata, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inforcando le "nuove lenti" degli assetti adeguati. La funzione regolatoria della crisi impatterà sicuramente sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, oltre che sugli istituti di diritto civile.
Eravamo giunti, in conclusione del quarto appuntamento, a focalizzare la nostra attenzione sui "f... more Eravamo giunti, in conclusione del quarto appuntamento, a focalizzare la nostra attenzione sui "fondati indizi della crisi" che devono essere segnalati, agli amministratori o all'imprenditore dagli organi di controllo. Qui si annida una prima opportunità per le PMI per provare a cambiare il modo di fare impresa.
Siamo al nostro quarto appuntamento ed è il momento di uscire allo scoperto: 1. quanto detto nei ... more Siamo al nostro quarto appuntamento ed è il momento di uscire allo scoperto: 1. quanto detto nei precedenti interventi serve alla piccola e media impresa: sono proprio le PMI i destinatari elettivi della normativa del nuovo Codice della crisi di impresa, dal momento che sono escluse dal relativo ambito di applicazione le grandi imprese e le quotate; 2. questi scritti non sono poi volti a criticare questo o quello aspetto della nuova normativa, come si sta facendo a gara in questo periodo tra gli operatori del settore; 3. il tentativo è, più semplicemente, quello di verificare se si possa considerare la stessa normativa, e in quale modo, come un trampolino di lancio per un nuovo modo di fare impresa.
Dato per assodato che il legislatore, con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza... more Dato per assodato che il legislatore, con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha metabolizzato la crisi come un connotato intrinseco dell'economia capitalistica (da considerarsi come un momento naturale della vita non solo dell'imprenditore, ma anche di ogni soggetto economico compreso il consumatore), si tratta ora di capire, anzitutto, come fare per individuare tempestivamente tale crisi, così da poterla affrontare in modo adeguato.
Con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore ha introdotto il conce... more Con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore ha introdotto il concetto di crisi, prima ancora e a fianco al concetto di insolvenza, perché vuole che l'imprenditore si accorga tempestivamente d'essere in difficoltà e, attraverso le procedure di allerta, affronti la crisi, al fine di superarla e di recuperare la continuità aziendale; continuità aziendale che, in sintesi e alla fine della fiera, altro non è che la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa positivi (c'è continuità se l'impresa incassa e paga i debiti).
Com'è noto ai più, il 14 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della... more Com'è noto ai più, il 14 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Si tratta di un intervento normativo che ha la pretesa di essere organico e che incide profondamente, da un lato, sulla vecchia legge fallimentare e, dall'altro lato, dovrebbe incidere ancora più significativamente sulla quotidianità della vita dell'imprenditore e, alla distanza, sul modo concreto di fare impresa nel nostro paese. Il fatto stesso che il legislatore abbia inteso racchiudere questa nuova normaAva in un "Codice", dà il segno dell'importanza di una materia che, complici anche le sollecitazioni provenienti dall'ordinamento europeo e internazionale, è considerata strategica per la ripresa economica.
Le Sezioni Unite, nel rispondere negativamente al quesito in ordine alla ammissibilità delle "dom... more Le Sezioni Unite, nel rispondere negativamente al quesito in ordine alla ammissibilità delle "domande di recesso e di ritenzione della caparra", formulate, in appello, in sostituzione delle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni secondo le norme generali, qualificano in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale i rapporti tra le sopra contrapposte domande, stabilendo che "la domanda di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio)" è legittimamente proponibile solo in collegamento con l'esercizio dell'"azione di recesso" e purché ciò avvenga nell'incipit del processo.
La Suprema Corte, nell'affermare il condivisibile principio secondo cui non può più essere eserci... more La Suprema Corte, nell'affermare il condivisibile principio secondo cui non può più essere esercitato il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. in caso di avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ha perso un'occasione per statuire che, nello stesso caso, non è precluso al contraente non inadempiente lo ius ritentionis avente ad oggetto la caparra confirmatoria. E infatti, attenendo il diritto di ritenere (o di esigere il doppio del)la caparra al diritto di conseguire il risarcimento del danno, non è necessario passare attraverso l'esercizio del diritto di recesso - che attiene al diverso diritto di ottenere la risoluzione del contratto - per giungere al risultato di ritenere (o di esigere il doppio del)la caparra.
Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione si collega alla pretesa avanzata in via monitoria d... more Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione si collega alla pretesa avanzata in via monitoria da una s.p.a. nei confronti di una persona fisica. Quest'ultima ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa contro di lui dalla società, deducendo che, a seguito di accollo del debito da parte di una cooperativa, l'obbligazione di pagamento era stata trasferita all'accollante. Sia il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, che il Tribunale salernitano hanno rigettato l'opposizione, ritenendo, da un lato, che il debitore originario non potesse considerarsi liberato in mancanza di una manifestazione di volontà del creditore in tal senso e, dall'altro, che non fosse possibile estendere all'accollo la regola della responsabilità sussidiaria prevista per la delegazione, attesa la diversità strutturale delle due figure. Avverso la decisione del menzionato Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'originario debitore, lamentando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli art. 1268, comma 2, 1272, comma 1, 1273, comma 3, c.c. Ha assunto, in particolare, il ricorrente che nell'accollo cumulativo l'obbligazione del debitore originario è sussidiaria ed il creditore è tenuto a chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, e ciò per una serie di ragioni che la Corte di cassazione ha avuto cura di riepilogare. La Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e formulando, per il giudice di invio, il principio di diritto sopra trascritto quale massima della decisione che si annota.
La pronuncia che si annota presenta un duplice motivo di interesse: con riferimento, da un lato, ... more La pronuncia che si annota presenta un duplice motivo di interesse: con riferimento, da un lato, alle problematiche connesse all'istituto della caparra confirmatoria e, dall'altro lato, a quelle squisitamente processuali inerenti ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi di motivazione. Le osservazioni che seguono sono dedicate esclusivamente alla prima parte della motivazione che, al di là della sia superfluità ai fini del risultato cui perviene, sintetizza, forse in maniera eccessiva, la posizione della giurisprudenza di legittimità relativamente ai delicati problemi applicativi che pone l'istituto della caparra, soprattutto con riguardo al rapporto intercorrente tra il disposto del secondo comma e quello del terzo comma dell'art. 1385 c.c.
La violazione del dovere di istituire adeguati assetti e la configurabilità dei rimedi sinallagma... more La violazione del dovere di istituire adeguati assetti e la configurabilità dei rimedi sinallagmatici nei rapporti contrattuali di cui sia parte (almeno) un imprenditore
Il contratto è il primo istituto civilistico a essere interessato dall’innesto, nel nostro ordina... more Il contratto è il primo istituto civilistico a essere interessato dall’innesto, nel nostro ordinamento giuridico, del dovere di istituire adeguati assetti dell’impresa (anche) in capo all’imprenditore
Tutti i protagonisti dell’impresa, dopo l’entrata in vigore del secondo comma dell’art. 2086 c.c.... more Tutti i protagonisti dell’impresa, dopo l’entrata in vigore del secondo comma dell’art. 2086 c.c., possono essere responsabilizzati circa l’istituzione di adeguati assetti
Da qualche tempo, il Legislatore sta prestando sempre più attenzione all’organizzazione dell’impr... more Da qualche tempo, il Legislatore sta prestando sempre più attenzione all’organizzazione dell’impresa; ciò avviene man mano che aumenta la consapevolezza circa l’importanza dell’organizzazione per intercettare e governare i rischi d’impresa (e, tra questi, il rischio crisi). E il processo normativo in atto è già giunto a tal punto da aver configurato, con l’interpolazione del secondo comma dell’art. 2086 c.c. da parte del codice della crisi, un chiaro e nuovo dovere a carico dell’imprenditore (in aggiunta ai doveri che gravano sugli organi sociali). Pochi ne parlano in questi termini; ancor meno indagano circa l’impatto sul nostro sistema giuridico di questo dovere.
Una delle più importanti sfide che l'interprete di un diritto poietico può raccogliere, nell'inda... more Una delle più importanti sfide che l'interprete di un diritto poietico può raccogliere, nell'indagare il significato più pregnante del dovere di istituire "adeguati assetti" posto direttamente in capo all'imprenditore dall'interpolato art. 2086 c.c. , è quella di verificare se e in che misura vi sia un'incidenza di questa novità normativa sul contratto e, segnatamente, sulle obbligazioni contrattuali assunte dall'imprenditore
Il termine “assetti” deriva dal verbo “assettare”, che significa “mettere o rimettere in ordine, ... more Il termine “assetti” deriva dal verbo “assettare”, che significa “mettere o rimettere in ordine, sistemare” (G. Devoto, G. Oli, Vocabolario della Lingua Italiana, Le Monnier, 2017). La mente va subito a quella “organizzazione” che costituisce il cuore della fattispecie che descrive “l’attività dell’imprenditore” e la nozione di “azienda” di cui agli articoli, rispettivamente, 2082 e 2555, inseriti nel Codice civile sin dal 1942.
Come osservato dalla recente Relazione (n. 87 del 15 settembre 2022) dell'Ufficio del Massimario ... more Come osservato dalla recente Relazione (n. 87 del 15 settembre 2022) dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, "l'obbligo per l'impresa di dotarsi di "adeguati assetti" rappresenta un perno centrale del sistema di early warnings, destinato a favorire l'emersione tempestiva della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori…". Ora, è noto che gli "adeguati assetti" non sono una novità del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (in seguito, il "CCII"). Da tempo la legislazione speciale prevede la relativa istituzione per gli istituti bancari e assicurativi; con la Riforma delle società di capitali, poi, l'istituzione degli "adeguati assetti" è stata introdotta nel Codice civile-con il combinato disposto degli artt. 2381 e 2403 c.c., in materia di società per azioni-come primo principio di corretta amministrazione cui gli organi sociali devono attenersi nella gestione dell'impresa.
La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c. diventerà presto-una volta metabolizzati la po... more La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c. diventerà presto-una volta metabolizzati la portata e gli effetti del dovere di istituire assetti adeguati di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c.-strumento sia per sindacare la mancanza di assetti adeguati anche di imprese in salute, sia per controllare la governance da parte dei soci.
L'art. 2394 del Codice civile è una vecchia norma dalle potenzialità inespresse, che può essere r... more L'art. 2394 del Codice civile è una vecchia norma dalle potenzialità inespresse, che può essere rivitalizzata, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inforcando le "nuove lenti" degli assetti adeguati. La funzione regolatoria della crisi impatterà sicuramente sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, oltre che sugli istituti di diritto civile.
Eravamo giunti, in conclusione del quarto appuntamento, a focalizzare la nostra attenzione sui "f... more Eravamo giunti, in conclusione del quarto appuntamento, a focalizzare la nostra attenzione sui "fondati indizi della crisi" che devono essere segnalati, agli amministratori o all'imprenditore dagli organi di controllo. Qui si annida una prima opportunità per le PMI per provare a cambiare il modo di fare impresa.
Siamo al nostro quarto appuntamento ed è il momento di uscire allo scoperto: 1. quanto detto nei ... more Siamo al nostro quarto appuntamento ed è il momento di uscire allo scoperto: 1. quanto detto nei precedenti interventi serve alla piccola e media impresa: sono proprio le PMI i destinatari elettivi della normativa del nuovo Codice della crisi di impresa, dal momento che sono escluse dal relativo ambito di applicazione le grandi imprese e le quotate; 2. questi scritti non sono poi volti a criticare questo o quello aspetto della nuova normativa, come si sta facendo a gara in questo periodo tra gli operatori del settore; 3. il tentativo è, più semplicemente, quello di verificare se si possa considerare la stessa normativa, e in quale modo, come un trampolino di lancio per un nuovo modo di fare impresa.
Dato per assodato che il legislatore, con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza... more Dato per assodato che il legislatore, con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha metabolizzato la crisi come un connotato intrinseco dell'economia capitalistica (da considerarsi come un momento naturale della vita non solo dell'imprenditore, ma anche di ogni soggetto economico compreso il consumatore), si tratta ora di capire, anzitutto, come fare per individuare tempestivamente tale crisi, così da poterla affrontare in modo adeguato.
Con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore ha introdotto il conce... more Con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore ha introdotto il concetto di crisi, prima ancora e a fianco al concetto di insolvenza, perché vuole che l'imprenditore si accorga tempestivamente d'essere in difficoltà e, attraverso le procedure di allerta, affronti la crisi, al fine di superarla e di recuperare la continuità aziendale; continuità aziendale che, in sintesi e alla fine della fiera, altro non è che la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa positivi (c'è continuità se l'impresa incassa e paga i debiti).
Com'è noto ai più, il 14 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della... more Com'è noto ai più, il 14 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Si tratta di un intervento normativo che ha la pretesa di essere organico e che incide profondamente, da un lato, sulla vecchia legge fallimentare e, dall'altro lato, dovrebbe incidere ancora più significativamente sulla quotidianità della vita dell'imprenditore e, alla distanza, sul modo concreto di fare impresa nel nostro paese. Il fatto stesso che il legislatore abbia inteso racchiudere questa nuova normaAva in un "Codice", dà il segno dell'importanza di una materia che, complici anche le sollecitazioni provenienti dall'ordinamento europeo e internazionale, è considerata strategica per la ripresa economica.
Le Sezioni Unite, nel rispondere negativamente al quesito in ordine alla ammissibilità delle "dom... more Le Sezioni Unite, nel rispondere negativamente al quesito in ordine alla ammissibilità delle "domande di recesso e di ritenzione della caparra", formulate, in appello, in sostituzione delle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni secondo le norme generali, qualificano in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale i rapporti tra le sopra contrapposte domande, stabilendo che "la domanda di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio)" è legittimamente proponibile solo in collegamento con l'esercizio dell'"azione di recesso" e purché ciò avvenga nell'incipit del processo.
La Suprema Corte, nell'affermare il condivisibile principio secondo cui non può più essere eserci... more La Suprema Corte, nell'affermare il condivisibile principio secondo cui non può più essere esercitato il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. in caso di avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ha perso un'occasione per statuire che, nello stesso caso, non è precluso al contraente non inadempiente lo ius ritentionis avente ad oggetto la caparra confirmatoria. E infatti, attenendo il diritto di ritenere (o di esigere il doppio del)la caparra al diritto di conseguire il risarcimento del danno, non è necessario passare attraverso l'esercizio del diritto di recesso - che attiene al diverso diritto di ottenere la risoluzione del contratto - per giungere al risultato di ritenere (o di esigere il doppio del)la caparra.
Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione si collega alla pretesa avanzata in via monitoria d... more Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione si collega alla pretesa avanzata in via monitoria da una s.p.a. nei confronti di una persona fisica. Quest'ultima ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa contro di lui dalla società, deducendo che, a seguito di accollo del debito da parte di una cooperativa, l'obbligazione di pagamento era stata trasferita all'accollante. Sia il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, che il Tribunale salernitano hanno rigettato l'opposizione, ritenendo, da un lato, che il debitore originario non potesse considerarsi liberato in mancanza di una manifestazione di volontà del creditore in tal senso e, dall'altro, che non fosse possibile estendere all'accollo la regola della responsabilità sussidiaria prevista per la delegazione, attesa la diversità strutturale delle due figure. Avverso la decisione del menzionato Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'originario debitore, lamentando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli art. 1268, comma 2, 1272, comma 1, 1273, comma 3, c.c. Ha assunto, in particolare, il ricorrente che nell'accollo cumulativo l'obbligazione del debitore originario è sussidiaria ed il creditore è tenuto a chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante, e ciò per una serie di ragioni che la Corte di cassazione ha avuto cura di riepilogare. La Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e formulando, per il giudice di invio, il principio di diritto sopra trascritto quale massima della decisione che si annota.
La pronuncia che si annota presenta un duplice motivo di interesse: con riferimento, da un lato, ... more La pronuncia che si annota presenta un duplice motivo di interesse: con riferimento, da un lato, alle problematiche connesse all'istituto della caparra confirmatoria e, dall'altro lato, a quelle squisitamente processuali inerenti ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi di motivazione. Le osservazioni che seguono sono dedicate esclusivamente alla prima parte della motivazione che, al di là della sia superfluità ai fini del risultato cui perviene, sintetizza, forse in maniera eccessiva, la posizione della giurisprudenza di legittimità relativamente ai delicati problemi applicativi che pone l'istituto della caparra, soprattutto con riguardo al rapporto intercorrente tra il disposto del secondo comma e quello del terzo comma dell'art. 1385 c.c.
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