Il saggio affronta la problematica relativa agli effetti processuali della cancellazione di socie... more Il saggio affronta la problematica relativa agli effetti processuali della cancellazione di società dal registro delle imprese, sorta a seguito della novella dell'art. 2495, comma 2°, c.c. ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e della interpretazione accolta dalle sezioni unite a partire dalle pronunce del 2010. In particolare, si propone di escludere che la cancellazione possa avere effetti nei processi pendenti al momento della cancellazione.
Il saggio evidenzia le difficoltà interpretative delle recenti novelle del processo civile, causa... more Il saggio evidenzia le difficoltà interpretative delle recenti novelle del processo civile, causate dall’atecnicismo legislativo, inevitabile conseguenza di una legislazione frettolosa e continua, carente di riflessione e caratterizzata dall’affermazione della prassi parlamentare ‘decretazione d’urgenza-maxiemendamento alla legge di conversione-voto di fiducia sul nuovo articolo unico’. L’imprecisione linguistico-giuridica delle norme di nuovo conio impone all’interprete di discostarsi da una lettura grammaticale o sistematica, per privilegiare una ricostruzione storico-politica della norma, unica in grado di conferire un senso ad espressioni generiche o errate, anche attraverso il raffronto con progetti di legge mai presentati ai due rami del Parlamento o con analoghi istituti d’Oltralpe.
Il saggio affronta la problematica relativa agli effetti processuali della cancellazione di socie... more Il saggio affronta la problematica relativa agli effetti processuali della cancellazione di società dal registro delle imprese, sorta a seguito della novella dell'art. 2495, comma 2°, c.c. ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e della interpretazione accolta dalle sezioni unite a partire dalle pronunce del 2010. In particolare, si propone di escludere che la cancellazione possa avere effetti nei processi pendenti al momento della cancellazione.
Il saggio evidenzia le difficoltà interpretative delle recenti novelle del processo civile, causa... more Il saggio evidenzia le difficoltà interpretative delle recenti novelle del processo civile, causate dall’atecnicismo legislativo, inevitabile conseguenza di una legislazione frettolosa e continua, carente di riflessione e caratterizzata dall’affermazione della prassi parlamentare ‘decretazione d’urgenza-maxiemendamento alla legge di conversione-voto di fiducia sul nuovo articolo unico’. L’imprecisione linguistico-giuridica delle norme di nuovo conio impone all’interprete di discostarsi da una lettura grammaticale o sistematica, per privilegiare una ricostruzione storico-politica della norma, unica in grado di conferire un senso ad espressioni generiche o errate, anche attraverso il raffronto con progetti di legge mai presentati ai due rami del Parlamento o con analoghi istituti d’Oltralpe.
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Papers by Daniela Longo
In particolare, si propone di escludere che la cancellazione possa avere effetti nei processi pendenti al momento della cancellazione.
legge di conversione-voto di fiducia sul nuovo articolo unico’. L’imprecisione linguistico-giuridica delle norme di nuovo conio impone all’interprete di discostarsi da una lettura grammaticale o sistematica, per privilegiare una ricostruzione storico-politica della norma, unica in grado di conferire un senso ad espressioni generiche o errate, anche attraverso il raffronto con progetti di legge mai presentati ai due rami del Parlamento o con analoghi istituti d’Oltralpe.
In particolare, si propone di escludere che la cancellazione possa avere effetti nei processi pendenti al momento della cancellazione.
legge di conversione-voto di fiducia sul nuovo articolo unico’. L’imprecisione linguistico-giuridica delle norme di nuovo conio impone all’interprete di discostarsi da una lettura grammaticale o sistematica, per privilegiare una ricostruzione storico-politica della norma, unica in grado di conferire un senso ad espressioni generiche o errate, anche attraverso il raffronto con progetti di legge mai presentati ai due rami del Parlamento o con analoghi istituti d’Oltralpe.