Il possibile sfruttamento dell’energia rinnovabile del mare rappresenta una nuova prospettiva di ... more Il possibile sfruttamento dell’energia rinnovabile del mare rappresenta una nuova prospettiva di utilizzo economico dello spazio marittimo che però, potendo spingersi anche ben oltre l’orizzonte giuridico delle acque territoriali, apre nuovi e interessanti quesiti di compatibilità con gli usi pubblici del mare e si inserisce nella problematica geo-politica della territorializzazione marittima che, ri-affermando l’estensione delle prerogative sovrane degli Stati sul mare, inizia a sconfessare la statuizione dogmatico-giuridica dei mari quali res quae occupari non possunt. Per cantierare e localizzare gli insediamenti energetici offshore è così richiesta una vera e propria funzione di pianificazione energetica dello spazio marittimo, laddove la potenziale (e niente affatto scontata) sovrapposizione tra il piano nazionale del mare e i piani di gestione dello spazio marittimo, ri-solleva il problema pubblicistico generale di individuare la puntuale “dimensione pianificatoria”, che impone di ricostruire una possibile zonizzazione marittima che tenga conto, nella destinazione d’uso spaziale, delle differenze economiche, giuridiche e geografiche tra acque territoriali, zona contigua e alto mare, e che, a fronte delle inevitabili “interazioni terra-mare”, consente di ritrovare nell’ambito portuale uno degli elementi centrali di irradiazione giuridica della sovranità Statale.
Le nuove prospettive offerte dagli scenari della transizione ecologica, orientata alla ricerca di... more Le nuove prospettive offerte dagli scenari della transizione ecologica, orientata alla ricerca di un affrancamento dalla dipendenza energetica estera, permettono di identificare un diverso approccio alla dimensione pubblicistica della gestione dei porti, in un contesto di “portualità allargata” ad altre funzioni astrattamente insediabili nel relativo e incerto perimetro amministrativo di riferimento. Un’area portuale, infatti, oltre a rappresentare una componente marcatamente energivora, che richiede delle misure di mitigazione, compensazione e contenimento delle emissioni clima-alteranti, rappresenta anche un potenziale luogo strategico del processo di decarbonizzazione dei trasporti, potendo consentire tanto la produzione in situ di energia rinnovabile quanto il possibile insediamento, nelle aree dismesse, di nuove funzioni industriali e produttive improntate alla mobilità sostenibile e alla simbiosi industriale. La realizzazione di questi ambiziosi obiettivi, anche alla luce delle diverse azioni del PNRR, presuppone un centro decisionale il più possibile unitario, che esprima l’azione di “governo del porto” in linea di coerenza con gli obiettivi strategici europei e nazionali, sia climatici sia infrastrutturali. In tale scenario, alle autorità di sistema portuale è demandato il raccordo istituzionale di garantire una “coerenza funzionale” diretta alla pianificazione armonizzata del sistema portuale in chiave verde, che sia rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, oltre al coordinamento urbanistico con gli altri strumenti di governo del territorio. Le possibilità di sviluppo permesse dalle più recenti modifiche normative, pertanto impongono una riflessione sul nuovo modello gestionale delle attività portuali, rimesso alla figura istituzionale ibrida delle AdSP che iniziano ad assumere dei caratteri organizzatori differenti rispetto al passato, anche grazie alla loro struttura composita e che, in funzione di comunità energetica rinnovabile, possono assicurare il soddisfacimento di tutta una serie di interesse marcatamente pubblicistici, in un’ottica contemperativa con gli opposti interessi di natura privatistica e in linea di continuità con i c.d. “usi pubblici del mare”, quasi a delinearne il passaggio da autorità portuali a autorità energetiche.
The new forms of public intervention in the banking sector have shown the rise of new institution... more The new forms of public intervention in the banking sector have shown the rise of new institutional figures that seem to have become by full right an integral part of the “bank administrative system”. In particular, the public missions with which "Società di gestione delle attività" (as a public bad bank) and "Cassa depositi e prestiti" (as a promotional national bank) have been entrusted, appear to be significant. They both share the European Commission's feeling that “an institution having a public mandate are privileged "vis-à-vis" private operators to make up for market failures”. But this revamped expression of the "banker State", which has to be applied the criterion of the market investor to be legitimate, has provided for absurd and hypocritical choices derogating from the binding accounting regime reserved to other banking operators, suggesting a reflection on the effective strength of a system still based on the “economic rationality” of the public investor.
La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittografia inf... more La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittografia informatica, i quali, applicati al complesso dei c.d. registri distribuiti, sembrerebbero poter offrire un servizio di tendenziale “unicità” dei file circolanti sulla rete informatica. Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono essere trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizzato su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, senza necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili. Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decreto semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel riconoscere a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “certezza legale” e sia di fidefacenza generalizzata.
Rispetto alle precedenti esperienze normative di contrasto al fenomeno dello spopolamento, basate... more Rispetto alle precedenti esperienze normative di contrasto al fenomeno dello spopolamento, basate più su un sistema autoritativo di contenimento alla libera circolazione tra città e campagna, i recenti interventi legislativi di approccio al problema sono finalizzati verso due direttrici di fondo: il finanziamento operativo degli interventi di coesione sociale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse dei territori interessati, e la progressiva tendenza a favorire i processi aggregativi nella gestione di funzioni e servizi. Anche a livello programmatico, sull’abbrivio di quanto già rilevato in sede europea, nell’ambito del programma nazionale di riforma è stata varata anche la Strategia nazionale delle aree interne, che ha rappresentato una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020. Tuttavia, se l’intento politico sotteso dai vari interventi è chiaro, maggiori perplessità possono sorgere sull’idoneità degli strumenti al raggiungimento degli scopi prefissati, laddove, infatti, per la concreta attuazione di effettive politiche di coesione sociale e territoriale, appare comunque necessaria una presa di posizione che, dalla programmazione strategica e integrata degli interventi politici di coesione sociale, si raccordi direttamente con la pianificazione urbanistica multilivello e di dettaglio. Dalla prospettiva prettamente giuridica, tuttavia, il fenomeno dello spopolamento, oltre all’evidente disallineamento delle previsioni urbanistiche, vede anche due grandi limiti strutturali che frenano l’operato dei pubblici poteri. Il primo è rappresentato dalla mancanza di effettività dell’azione amministrativa dei livelli di governo più prossimi alla popolazione. Il secondo, invece, è dato dai problemi di coordinamento delle risorse economiche stanziate per farvi fronte, sia rispetto alle esigenze sociali delle popolazioni interessate, e sia rispetto alla mancata completa sinergia con i privati da coinvolgere nel processo.
La problemática operación de recapitalización precautoria del Monte Paschi de Siena ha sido el ba... more La problemática operación de recapitalización precautoria del Monte Paschi de Siena ha sido el banco de prueba de la nueva legislación bancaria de derivación europea y, si no representó la primera intervención pública de rescate de los bancos italianos, fue sin duda la primera en ser incluida en la vigencia de las disposiciones de la Directiva 2014/59. De toda manera, la disciplina de intervención pública aplicada al Monte Paschi muestra diferentes aspectos críticos de relevancia fundamental: y respectivamente, por un lado, al déficit normativo en la regulación bancaria, y por el otro, a las problemáticas consecuencias de la aplicación de un cínico reparto de cargas, o burden sharing, cual preludio de la intervención pública de rescate de una institución de crédito, que pone fuertes dudas de compatibilidad con el régimen normativo de la Directiva MIFID 2004/39. En este sentido, la solución de “emergencia”, aprobada por el gobierno italiano con la promulgación del Decreto ley n. 237 del 23 de diciembre de 2016, que con una modificación de los saldos de finanzas públicas asignó 20.000 millones de euros para sostener el sistema bancario italiano, ha garantizado la recapitalización “cautelar” activando un mecanismo de intervención pública que, para ajustarse al régimen ordinario con respecto a las ayudas estatales, solo se admite como “temporal” y “proporcionado” a la necesidad de prevenir o evitar una perturbación económica grave. En particular, parece ser evidente un problemático cortocircuito normativo impuesto por la regulación de derivación europea, que todavía lleva a configurar una intervención pública de admisibilidad extraordinaria, solo de manera excepcional y “preventiva”, y solo después que el mercado haya pagado un “precio”, prescindiendo totalmente de las consecuencias prácticas de una perturbación grave de la confianza, que pone en riesgo fuertemente de comprometer el equilibrio de un sistema, como el bancario, que está intrínsecamente basado en la confianza en la estabilidad de las transacciones.
Il fenomeno delle criptovalute rappresenta un quid novi di difficile collocazione sistematica sul... more Il fenomeno delle criptovalute rappresenta un quid novi di difficile collocazione sistematica sul piano giuridico perché, non presupponendo l’intermediazione di alcun sistema istituzionale, espone il mercato a delle incertezze dovute non tanto alle potenziali alee economiche, quanto a diversi problemi giuridici di tipo relazionale. Alla domanda “che cos’è giuridicamente una criptovaluta?” non è possibile, al momento, offrire una risposta univoca e convincente in un panorama di evidente incertezza normativa e imbarazzi ermeneutici offerti dalla giurisprudenza che sta iniziando a interessarsi al problema. Anche Consob e Antitrust iniziano ad assumere posizioni restrittive e interdittive sulle ICO e si prospetta una fase di contenzioso amministrativo dove non è del tutto chiaro quale potrà essere la posizione del giudice amministrativo. L’emersione di tutte queste problematiche, impone quindi una riflessione giuridica che tenga conto delle peculiarità proprie del fenomeno cercando di coglierne a pieno l’effettiva natura giuridica di “cosa” come oggetto di diritto.
La possibilità riconosciuta al privato di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale... more La possibilità riconosciuta al privato di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri concessori, che in passato ha già mostrato delle evidenti perplessità interpretative con il regime generale delle procedure di evidenza pubblica, pone delle ulteriori riflessioni critiche alla luce del correttivo apportato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 al nuovo Codice dei contratti, specie rispetto all’altro grande convitato di pietra, rappresentato dalla progressiva stretta alle finanze pubbliche degli enti locali per effetto della morsa del patto di stabilità e crescita, che ha consentito l’impiego dei proventi edilizi per far fronte alla spesa corrente. L’intreccio delle previsioni di finanza pubblica con le nuove disposizioni sugli affidamenti sotto soglia previste dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, infatti, impongono oggi una precisa gerarchia di scelta sulla modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione che, sulla scia dell’enfasi pro-concorrenziale seguita dal Legislatore, rischiano fortemente di compromettere la tenuta complessiva del mercato dell’edilizia, già duramente colpito dalla crisi immobiliare dell’ultimo decennio, oltre che a porre dei seri dubbi interpretativi sulla tenuta di un sistema ancora fortemente esposto a dei potenziali cortocircuiti normativi tra discipline settoriali. Pertanto, per delle inevitabili esigenze di coerenza del sistema e di certezza del diritto, appare necessaria una lettura della normativa che sia “logicamente orientata” verso l’unica alternativa che, probabilmente, consenta di rivedere lo schema generale dello scomputo sotto una diversa prospettiva di indagine, cioè di legittimare la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria entro la soglia comunitaria quando queste, per ragioni strutturali imprescindibilmente connesse con l’agibilità del futuro fabbricato, si pongano in quell’ottica di necessaria “funzionalità strumentale” con l’intervento edificatorio.
La soluzione istituzionale d’introduzione generalizzata del Bail-in non è riuscita a scongiurare ... more La soluzione istituzionale d’introduzione generalizzata del Bail-in non è riuscita a scongiurare l’innesco di pericolose interazioni sistemiche dovute al perdurare dello stato di patologica insolvenza dei debitori non performanti, contribuendo a porre al centro del dibattito economico-politico l’esigenza di un nuovo intervento pubblico di salvaguardia della stabilità del sistema bancario. Pertanto, poiché le possibili manifestazioni di intervento presentano dei dubbi profili di compatibilità col regime generale degli aiuti di Stato, il presente contributo tenterà di individuare una diversa prospettiva di indagine sul problema dell’intervento pubblico a sostegno delle crisi bancarie e, per meglio comprendere l’esperienza giuridica italiana rispetto alle soluzioni adottate da altri paesi, si cercheranno di individuare gli elementi di criticità connessi alla GACS, al fondo Atlante e al salvataggio pubblico del Monte dei paschi di Siena, per provare a fornire una lettura evolutiva del quadro normativo sugli aiuti di Stato.
Il possibile sfruttamento dell’energia rinnovabile del mare rappresenta una nuova prospettiva di ... more Il possibile sfruttamento dell’energia rinnovabile del mare rappresenta una nuova prospettiva di utilizzo economico dello spazio marittimo che però, potendo spingersi anche ben oltre l’orizzonte giuridico delle acque territoriali, apre nuovi e interessanti quesiti di compatibilità con gli usi pubblici del mare e si inserisce nella problematica geo-politica della territorializzazione marittima che, ri-affermando l’estensione delle prerogative sovrane degli Stati sul mare, inizia a sconfessare la statuizione dogmatico-giuridica dei mari quali res quae occupari non possunt. Per cantierare e localizzare gli insediamenti energetici offshore è così richiesta una vera e propria funzione di pianificazione energetica dello spazio marittimo, laddove la potenziale (e niente affatto scontata) sovrapposizione tra il piano nazionale del mare e i piani di gestione dello spazio marittimo, ri-solleva il problema pubblicistico generale di individuare la puntuale “dimensione pianificatoria”, che impone di ricostruire una possibile zonizzazione marittima che tenga conto, nella destinazione d’uso spaziale, delle differenze economiche, giuridiche e geografiche tra acque territoriali, zona contigua e alto mare, e che, a fronte delle inevitabili “interazioni terra-mare”, consente di ritrovare nell’ambito portuale uno degli elementi centrali di irradiazione giuridica della sovranità Statale.
Le nuove prospettive offerte dagli scenari della transizione ecologica, orientata alla ricerca di... more Le nuove prospettive offerte dagli scenari della transizione ecologica, orientata alla ricerca di un affrancamento dalla dipendenza energetica estera, permettono di identificare un diverso approccio alla dimensione pubblicistica della gestione dei porti, in un contesto di “portualità allargata” ad altre funzioni astrattamente insediabili nel relativo e incerto perimetro amministrativo di riferimento. Un’area portuale, infatti, oltre a rappresentare una componente marcatamente energivora, che richiede delle misure di mitigazione, compensazione e contenimento delle emissioni clima-alteranti, rappresenta anche un potenziale luogo strategico del processo di decarbonizzazione dei trasporti, potendo consentire tanto la produzione in situ di energia rinnovabile quanto il possibile insediamento, nelle aree dismesse, di nuove funzioni industriali e produttive improntate alla mobilità sostenibile e alla simbiosi industriale. La realizzazione di questi ambiziosi obiettivi, anche alla luce delle diverse azioni del PNRR, presuppone un centro decisionale il più possibile unitario, che esprima l’azione di “governo del porto” in linea di coerenza con gli obiettivi strategici europei e nazionali, sia climatici sia infrastrutturali. In tale scenario, alle autorità di sistema portuale è demandato il raccordo istituzionale di garantire una “coerenza funzionale” diretta alla pianificazione armonizzata del sistema portuale in chiave verde, che sia rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, oltre al coordinamento urbanistico con gli altri strumenti di governo del territorio. Le possibilità di sviluppo permesse dalle più recenti modifiche normative, pertanto impongono una riflessione sul nuovo modello gestionale delle attività portuali, rimesso alla figura istituzionale ibrida delle AdSP che iniziano ad assumere dei caratteri organizzatori differenti rispetto al passato, anche grazie alla loro struttura composita e che, in funzione di comunità energetica rinnovabile, possono assicurare il soddisfacimento di tutta una serie di interesse marcatamente pubblicistici, in un’ottica contemperativa con gli opposti interessi di natura privatistica e in linea di continuità con i c.d. “usi pubblici del mare”, quasi a delinearne il passaggio da autorità portuali a autorità energetiche.
The new forms of public intervention in the banking sector have shown the rise of new institution... more The new forms of public intervention in the banking sector have shown the rise of new institutional figures that seem to have become by full right an integral part of the “bank administrative system”. In particular, the public missions with which "Società di gestione delle attività" (as a public bad bank) and "Cassa depositi e prestiti" (as a promotional national bank) have been entrusted, appear to be significant. They both share the European Commission's feeling that “an institution having a public mandate are privileged "vis-à-vis" private operators to make up for market failures”. But this revamped expression of the "banker State", which has to be applied the criterion of the market investor to be legitimate, has provided for absurd and hypocritical choices derogating from the binding accounting regime reserved to other banking operators, suggesting a reflection on the effective strength of a system still based on the “economic rationality” of the public investor.
La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittografia inf... more La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittografia informatica, i quali, applicati al complesso dei c.d. registri distribuiti, sembrerebbero poter offrire un servizio di tendenziale “unicità” dei file circolanti sulla rete informatica. Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono essere trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizzato su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, senza necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili. Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decreto semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel riconoscere a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “certezza legale” e sia di fidefacenza generalizzata.
Rispetto alle precedenti esperienze normative di contrasto al fenomeno dello spopolamento, basate... more Rispetto alle precedenti esperienze normative di contrasto al fenomeno dello spopolamento, basate più su un sistema autoritativo di contenimento alla libera circolazione tra città e campagna, i recenti interventi legislativi di approccio al problema sono finalizzati verso due direttrici di fondo: il finanziamento operativo degli interventi di coesione sociale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse dei territori interessati, e la progressiva tendenza a favorire i processi aggregativi nella gestione di funzioni e servizi. Anche a livello programmatico, sull’abbrivio di quanto già rilevato in sede europea, nell’ambito del programma nazionale di riforma è stata varata anche la Strategia nazionale delle aree interne, che ha rappresentato una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020. Tuttavia, se l’intento politico sotteso dai vari interventi è chiaro, maggiori perplessità possono sorgere sull’idoneità degli strumenti al raggiungimento degli scopi prefissati, laddove, infatti, per la concreta attuazione di effettive politiche di coesione sociale e territoriale, appare comunque necessaria una presa di posizione che, dalla programmazione strategica e integrata degli interventi politici di coesione sociale, si raccordi direttamente con la pianificazione urbanistica multilivello e di dettaglio. Dalla prospettiva prettamente giuridica, tuttavia, il fenomeno dello spopolamento, oltre all’evidente disallineamento delle previsioni urbanistiche, vede anche due grandi limiti strutturali che frenano l’operato dei pubblici poteri. Il primo è rappresentato dalla mancanza di effettività dell’azione amministrativa dei livelli di governo più prossimi alla popolazione. Il secondo, invece, è dato dai problemi di coordinamento delle risorse economiche stanziate per farvi fronte, sia rispetto alle esigenze sociali delle popolazioni interessate, e sia rispetto alla mancata completa sinergia con i privati da coinvolgere nel processo.
La problemática operación de recapitalización precautoria del Monte Paschi de Siena ha sido el ba... more La problemática operación de recapitalización precautoria del Monte Paschi de Siena ha sido el banco de prueba de la nueva legislación bancaria de derivación europea y, si no representó la primera intervención pública de rescate de los bancos italianos, fue sin duda la primera en ser incluida en la vigencia de las disposiciones de la Directiva 2014/59. De toda manera, la disciplina de intervención pública aplicada al Monte Paschi muestra diferentes aspectos críticos de relevancia fundamental: y respectivamente, por un lado, al déficit normativo en la regulación bancaria, y por el otro, a las problemáticas consecuencias de la aplicación de un cínico reparto de cargas, o burden sharing, cual preludio de la intervención pública de rescate de una institución de crédito, que pone fuertes dudas de compatibilidad con el régimen normativo de la Directiva MIFID 2004/39. En este sentido, la solución de “emergencia”, aprobada por el gobierno italiano con la promulgación del Decreto ley n. 237 del 23 de diciembre de 2016, que con una modificación de los saldos de finanzas públicas asignó 20.000 millones de euros para sostener el sistema bancario italiano, ha garantizado la recapitalización “cautelar” activando un mecanismo de intervención pública que, para ajustarse al régimen ordinario con respecto a las ayudas estatales, solo se admite como “temporal” y “proporcionado” a la necesidad de prevenir o evitar una perturbación económica grave. En particular, parece ser evidente un problemático cortocircuito normativo impuesto por la regulación de derivación europea, que todavía lleva a configurar una intervención pública de admisibilidad extraordinaria, solo de manera excepcional y “preventiva”, y solo después que el mercado haya pagado un “precio”, prescindiendo totalmente de las consecuencias prácticas de una perturbación grave de la confianza, que pone en riesgo fuertemente de comprometer el equilibrio de un sistema, como el bancario, que está intrínsecamente basado en la confianza en la estabilidad de las transacciones.
Il fenomeno delle criptovalute rappresenta un quid novi di difficile collocazione sistematica sul... more Il fenomeno delle criptovalute rappresenta un quid novi di difficile collocazione sistematica sul piano giuridico perché, non presupponendo l’intermediazione di alcun sistema istituzionale, espone il mercato a delle incertezze dovute non tanto alle potenziali alee economiche, quanto a diversi problemi giuridici di tipo relazionale. Alla domanda “che cos’è giuridicamente una criptovaluta?” non è possibile, al momento, offrire una risposta univoca e convincente in un panorama di evidente incertezza normativa e imbarazzi ermeneutici offerti dalla giurisprudenza che sta iniziando a interessarsi al problema. Anche Consob e Antitrust iniziano ad assumere posizioni restrittive e interdittive sulle ICO e si prospetta una fase di contenzioso amministrativo dove non è del tutto chiaro quale potrà essere la posizione del giudice amministrativo. L’emersione di tutte queste problematiche, impone quindi una riflessione giuridica che tenga conto delle peculiarità proprie del fenomeno cercando di coglierne a pieno l’effettiva natura giuridica di “cosa” come oggetto di diritto.
La possibilità riconosciuta al privato di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale... more La possibilità riconosciuta al privato di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri concessori, che in passato ha già mostrato delle evidenti perplessità interpretative con il regime generale delle procedure di evidenza pubblica, pone delle ulteriori riflessioni critiche alla luce del correttivo apportato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 al nuovo Codice dei contratti, specie rispetto all’altro grande convitato di pietra, rappresentato dalla progressiva stretta alle finanze pubbliche degli enti locali per effetto della morsa del patto di stabilità e crescita, che ha consentito l’impiego dei proventi edilizi per far fronte alla spesa corrente. L’intreccio delle previsioni di finanza pubblica con le nuove disposizioni sugli affidamenti sotto soglia previste dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, infatti, impongono oggi una precisa gerarchia di scelta sulla modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione che, sulla scia dell’enfasi pro-concorrenziale seguita dal Legislatore, rischiano fortemente di compromettere la tenuta complessiva del mercato dell’edilizia, già duramente colpito dalla crisi immobiliare dell’ultimo decennio, oltre che a porre dei seri dubbi interpretativi sulla tenuta di un sistema ancora fortemente esposto a dei potenziali cortocircuiti normativi tra discipline settoriali. Pertanto, per delle inevitabili esigenze di coerenza del sistema e di certezza del diritto, appare necessaria una lettura della normativa che sia “logicamente orientata” verso l’unica alternativa che, probabilmente, consenta di rivedere lo schema generale dello scomputo sotto una diversa prospettiva di indagine, cioè di legittimare la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria entro la soglia comunitaria quando queste, per ragioni strutturali imprescindibilmente connesse con l’agibilità del futuro fabbricato, si pongano in quell’ottica di necessaria “funzionalità strumentale” con l’intervento edificatorio.
La soluzione istituzionale d’introduzione generalizzata del Bail-in non è riuscita a scongiurare ... more La soluzione istituzionale d’introduzione generalizzata del Bail-in non è riuscita a scongiurare l’innesco di pericolose interazioni sistemiche dovute al perdurare dello stato di patologica insolvenza dei debitori non performanti, contribuendo a porre al centro del dibattito economico-politico l’esigenza di un nuovo intervento pubblico di salvaguardia della stabilità del sistema bancario. Pertanto, poiché le possibili manifestazioni di intervento presentano dei dubbi profili di compatibilità col regime generale degli aiuti di Stato, il presente contributo tenterà di individuare una diversa prospettiva di indagine sul problema dell’intervento pubblico a sostegno delle crisi bancarie e, per meglio comprendere l’esperienza giuridica italiana rispetto alle soluzioni adottate da altri paesi, si cercheranno di individuare gli elementi di criticità connessi alla GACS, al fondo Atlante e al salvataggio pubblico del Monte dei paschi di Siena, per provare a fornire una lettura evolutiva del quadro normativo sugli aiuti di Stato.
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Papers by Guido Befani
Per cantierare e localizzare gli insediamenti energetici offshore è così richiesta una vera e propria funzione di pianificazione energetica dello spazio marittimo, laddove la potenziale (e niente affatto scontata) sovrapposizione tra il piano nazionale del mare e i piani di gestione dello spazio marittimo, ri-solleva il problema pubblicistico generale di individuare la puntuale “dimensione pianificatoria”, che impone di ricostruire una possibile zonizzazione marittima che tenga conto, nella destinazione d’uso spaziale, delle differenze economiche, giuridiche e geografiche tra acque territoriali, zona contigua e alto mare, e che, a fronte delle inevitabili “interazioni terra-mare”, consente di ritrovare nell’ambito portuale uno degli elementi centrali di irradiazione giuridica della sovranità Statale.
Un’area portuale, infatti, oltre a rappresentare una componente marcatamente energivora, che richiede delle misure di mitigazione, compensazione e contenimento delle emissioni clima-alteranti, rappresenta anche un potenziale luogo strategico del processo di decarbonizzazione dei trasporti, potendo consentire tanto la produzione in situ di energia rinnovabile quanto il possibile insediamento, nelle aree dismesse, di nuove funzioni industriali e produttive improntate alla mobilità sostenibile e alla simbiosi industriale.
La realizzazione di questi ambiziosi obiettivi, anche alla luce delle diverse azioni del PNRR, presuppone un centro decisionale il più possibile unitario, che esprima l’azione di “governo del porto” in linea di coerenza con gli obiettivi strategici europei e nazionali, sia climatici sia infrastrutturali. In tale scenario, alle autorità di sistema portuale è demandato il raccordo istituzionale di garantire una “coerenza funzionale” diretta alla pianificazione armonizzata del sistema portuale in chiave verde, che sia rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, oltre al coordinamento urbanistico con gli altri strumenti di governo del
territorio.
Le possibilità di sviluppo permesse dalle più recenti modifiche normative, pertanto impongono una riflessione sul nuovo modello gestionale delle attività
portuali, rimesso alla figura istituzionale ibrida delle AdSP che iniziano ad assumere
dei caratteri organizzatori differenti rispetto al passato, anche grazie alla loro
struttura composita e che, in funzione di comunità energetica rinnovabile, possono
assicurare il soddisfacimento di tutta una serie di interesse marcatamente pubblicistici, in un’ottica contemperativa con gli opposti interessi di natura privatistica e in linea di continuità con i c.d. “usi pubblici del mare”, quasi a delinearne il passaggio da autorità portuali a autorità energetiche.
Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono essere trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizzato su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter
consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, senza
necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili.
Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decreto semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel riconoscere a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “certezza legale” e sia di fidefacenza generalizzata.
Anche a livello programmatico, sull’abbrivio di quanto già rilevato in sede europea, nell’ambito del programma nazionale di riforma è stata varata anche la Strategia nazionale delle aree interne, che ha rappresentato una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020.
Tuttavia, se l’intento politico sotteso dai vari interventi è chiaro, maggiori perplessità possono sorgere sull’idoneità degli strumenti al raggiungimento degli scopi prefissati, laddove, infatti, per la concreta attuazione di effettive politiche di coesione sociale e territoriale, appare comunque necessaria una presa di posizione che, dalla programmazione strategica e integrata degli interventi politici di coesione sociale, si raccordi direttamente con la pianificazione urbanistica multilivello e di dettaglio. Dalla prospettiva prettamente giuridica, tuttavia, il fenomeno dello spopolamento, oltre all’evidente disallineamento delle previsioni urbanistiche, vede anche due grandi limiti strutturali che frenano l’operato dei pubblici poteri.
Il primo è rappresentato dalla mancanza di effettività dell’azione amministrativa dei livelli di governo più prossimi alla popolazione. Il secondo, invece, è dato dai problemi di coordinamento delle risorse economiche stanziate per farvi fronte, sia rispetto alle esigenze sociali delle popolazioni interessate, e sia rispetto alla mancata completa sinergia con i privati da coinvolgere nel processo.
De toda manera, la disciplina de intervención pública aplicada al Monte Paschi muestra diferentes aspectos críticos de relevancia fundamental: y respectivamente, por un lado, al déficit normativo en la regulación bancaria, y por el otro, a las problemáticas consecuencias de la aplicación de un cínico reparto de cargas, o burden sharing, cual preludio de la intervención pública de rescate de una institución de crédito, que pone fuertes dudas de compatibilidad con el régimen normativo de la Directiva MIFID 2004/39.
En este sentido, la solución de “emergencia”, aprobada por el gobierno italiano con la promulgación del Decreto ley n. 237 del 23 de diciembre de 2016, que con una modificación de los saldos de finanzas públicas asignó 20.000 millones de euros para sostener el sistema bancario italiano, ha garantizado la recapitalización “cautelar” activando un mecanismo de intervención pública que, para ajustarse al régimen ordinario con respecto a las ayudas estatales, solo se admite como “temporal” y “proporcionado” a la necesidad de prevenir o evitar una perturbación económica grave.
En particular, parece ser evidente un problemático cortocircuito normativo impuesto por la regulación de derivación europea, que todavía lleva a configurar una intervención pública de admisibilidad extraordinaria, solo de manera excepcional y “preventiva”, y solo después que el mercado haya pagado un “precio”, prescindiendo totalmente de las consecuencias prácticas de una perturbación grave de la confianza, que pone en riesgo fuertemente de comprometer el equilibrio de un sistema, como el bancario, que está intrínsecamente basado en la confianza en la estabilidad de las transacciones.
Alla domanda “che cos’è giuridicamente una criptovaluta?” non è possibile, al momento, offrire una risposta univoca e convincente in un panorama di evidente incertezza normativa e imbarazzi ermeneutici offerti dalla giurisprudenza che sta iniziando a interessarsi al problema.
Anche Consob e Antitrust iniziano ad assumere posizioni restrittive e interdittive sulle ICO e si prospetta una fase di contenzioso amministrativo dove non è del tutto chiaro quale potrà essere la posizione del giudice amministrativo. L’emersione di tutte queste problematiche, impone quindi una riflessione giuridica che tenga conto delle peculiarità proprie del fenomeno cercando di coglierne a pieno l’effettiva natura giuridica di “cosa” come oggetto di diritto.
L’intreccio delle previsioni di finanza pubblica con le nuove disposizioni sugli affidamenti sotto soglia previste dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, infatti, impongono oggi una precisa gerarchia di scelta sulla modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione che, sulla scia dell’enfasi pro-concorrenziale seguita dal Legislatore, rischiano fortemente di compromettere la tenuta complessiva del mercato dell’edilizia, già duramente colpito dalla crisi immobiliare dell’ultimo decennio, oltre che a porre dei seri dubbi interpretativi sulla tenuta di un sistema ancora fortemente esposto a dei potenziali cortocircuiti normativi tra discipline settoriali.
Pertanto, per delle inevitabili esigenze di coerenza del sistema e di certezza del diritto, appare necessaria una lettura della normativa che sia “logicamente orientata” verso l’unica alternativa che, probabilmente, consenta di rivedere lo schema generale dello scomputo sotto una diversa prospettiva di indagine, cioè di legittimare la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria entro la soglia comunitaria quando queste, per ragioni strutturali imprescindibilmente connesse con l’agibilità del futuro fabbricato, si pongano in quell’ottica di necessaria “funzionalità strumentale” con l’intervento edificatorio.
Pertanto, poiché le possibili manifestazioni di intervento presentano dei dubbi profili di compatibilità col regime generale degli aiuti di Stato, il presente contributo tenterà di individuare una diversa prospettiva di indagine sul problema dell’intervento pubblico a sostegno delle crisi bancarie e, per meglio comprendere l’esperienza giuridica italiana rispetto alle soluzioni adottate da altri paesi, si cercheranno di individuare gli elementi di criticità connessi alla GACS, al fondo Atlante e al salvataggio pubblico del Monte dei paschi di Siena, per provare a fornire una lettura evolutiva del quadro normativo sugli aiuti di Stato.
Per cantierare e localizzare gli insediamenti energetici offshore è così richiesta una vera e propria funzione di pianificazione energetica dello spazio marittimo, laddove la potenziale (e niente affatto scontata) sovrapposizione tra il piano nazionale del mare e i piani di gestione dello spazio marittimo, ri-solleva il problema pubblicistico generale di individuare la puntuale “dimensione pianificatoria”, che impone di ricostruire una possibile zonizzazione marittima che tenga conto, nella destinazione d’uso spaziale, delle differenze economiche, giuridiche e geografiche tra acque territoriali, zona contigua e alto mare, e che, a fronte delle inevitabili “interazioni terra-mare”, consente di ritrovare nell’ambito portuale uno degli elementi centrali di irradiazione giuridica della sovranità Statale.
Un’area portuale, infatti, oltre a rappresentare una componente marcatamente energivora, che richiede delle misure di mitigazione, compensazione e contenimento delle emissioni clima-alteranti, rappresenta anche un potenziale luogo strategico del processo di decarbonizzazione dei trasporti, potendo consentire tanto la produzione in situ di energia rinnovabile quanto il possibile insediamento, nelle aree dismesse, di nuove funzioni industriali e produttive improntate alla mobilità sostenibile e alla simbiosi industriale.
La realizzazione di questi ambiziosi obiettivi, anche alla luce delle diverse azioni del PNRR, presuppone un centro decisionale il più possibile unitario, che esprima l’azione di “governo del porto” in linea di coerenza con gli obiettivi strategici europei e nazionali, sia climatici sia infrastrutturali. In tale scenario, alle autorità di sistema portuale è demandato il raccordo istituzionale di garantire una “coerenza funzionale” diretta alla pianificazione armonizzata del sistema portuale in chiave verde, che sia rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, oltre al coordinamento urbanistico con gli altri strumenti di governo del
territorio.
Le possibilità di sviluppo permesse dalle più recenti modifiche normative, pertanto impongono una riflessione sul nuovo modello gestionale delle attività
portuali, rimesso alla figura istituzionale ibrida delle AdSP che iniziano ad assumere
dei caratteri organizzatori differenti rispetto al passato, anche grazie alla loro
struttura composita e che, in funzione di comunità energetica rinnovabile, possono
assicurare il soddisfacimento di tutta una serie di interesse marcatamente pubblicistici, in un’ottica contemperativa con gli opposti interessi di natura privatistica e in linea di continuità con i c.d. “usi pubblici del mare”, quasi a delinearne il passaggio da autorità portuali a autorità energetiche.
Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono essere trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizzato su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter
consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, senza
necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili.
Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decreto semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel riconoscere a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “certezza legale” e sia di fidefacenza generalizzata.
Anche a livello programmatico, sull’abbrivio di quanto già rilevato in sede europea, nell’ambito del programma nazionale di riforma è stata varata anche la Strategia nazionale delle aree interne, che ha rappresentato una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020.
Tuttavia, se l’intento politico sotteso dai vari interventi è chiaro, maggiori perplessità possono sorgere sull’idoneità degli strumenti al raggiungimento degli scopi prefissati, laddove, infatti, per la concreta attuazione di effettive politiche di coesione sociale e territoriale, appare comunque necessaria una presa di posizione che, dalla programmazione strategica e integrata degli interventi politici di coesione sociale, si raccordi direttamente con la pianificazione urbanistica multilivello e di dettaglio. Dalla prospettiva prettamente giuridica, tuttavia, il fenomeno dello spopolamento, oltre all’evidente disallineamento delle previsioni urbanistiche, vede anche due grandi limiti strutturali che frenano l’operato dei pubblici poteri.
Il primo è rappresentato dalla mancanza di effettività dell’azione amministrativa dei livelli di governo più prossimi alla popolazione. Il secondo, invece, è dato dai problemi di coordinamento delle risorse economiche stanziate per farvi fronte, sia rispetto alle esigenze sociali delle popolazioni interessate, e sia rispetto alla mancata completa sinergia con i privati da coinvolgere nel processo.
De toda manera, la disciplina de intervención pública aplicada al Monte Paschi muestra diferentes aspectos críticos de relevancia fundamental: y respectivamente, por un lado, al déficit normativo en la regulación bancaria, y por el otro, a las problemáticas consecuencias de la aplicación de un cínico reparto de cargas, o burden sharing, cual preludio de la intervención pública de rescate de una institución de crédito, que pone fuertes dudas de compatibilidad con el régimen normativo de la Directiva MIFID 2004/39.
En este sentido, la solución de “emergencia”, aprobada por el gobierno italiano con la promulgación del Decreto ley n. 237 del 23 de diciembre de 2016, que con una modificación de los saldos de finanzas públicas asignó 20.000 millones de euros para sostener el sistema bancario italiano, ha garantizado la recapitalización “cautelar” activando un mecanismo de intervención pública que, para ajustarse al régimen ordinario con respecto a las ayudas estatales, solo se admite como “temporal” y “proporcionado” a la necesidad de prevenir o evitar una perturbación económica grave.
En particular, parece ser evidente un problemático cortocircuito normativo impuesto por la regulación de derivación europea, que todavía lleva a configurar una intervención pública de admisibilidad extraordinaria, solo de manera excepcional y “preventiva”, y solo después que el mercado haya pagado un “precio”, prescindiendo totalmente de las consecuencias prácticas de una perturbación grave de la confianza, que pone en riesgo fuertemente de comprometer el equilibrio de un sistema, como el bancario, que está intrínsecamente basado en la confianza en la estabilidad de las transacciones.
Alla domanda “che cos’è giuridicamente una criptovaluta?” non è possibile, al momento, offrire una risposta univoca e convincente in un panorama di evidente incertezza normativa e imbarazzi ermeneutici offerti dalla giurisprudenza che sta iniziando a interessarsi al problema.
Anche Consob e Antitrust iniziano ad assumere posizioni restrittive e interdittive sulle ICO e si prospetta una fase di contenzioso amministrativo dove non è del tutto chiaro quale potrà essere la posizione del giudice amministrativo. L’emersione di tutte queste problematiche, impone quindi una riflessione giuridica che tenga conto delle peculiarità proprie del fenomeno cercando di coglierne a pieno l’effettiva natura giuridica di “cosa” come oggetto di diritto.
L’intreccio delle previsioni di finanza pubblica con le nuove disposizioni sugli affidamenti sotto soglia previste dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, infatti, impongono oggi una precisa gerarchia di scelta sulla modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione che, sulla scia dell’enfasi pro-concorrenziale seguita dal Legislatore, rischiano fortemente di compromettere la tenuta complessiva del mercato dell’edilizia, già duramente colpito dalla crisi immobiliare dell’ultimo decennio, oltre che a porre dei seri dubbi interpretativi sulla tenuta di un sistema ancora fortemente esposto a dei potenziali cortocircuiti normativi tra discipline settoriali.
Pertanto, per delle inevitabili esigenze di coerenza del sistema e di certezza del diritto, appare necessaria una lettura della normativa che sia “logicamente orientata” verso l’unica alternativa che, probabilmente, consenta di rivedere lo schema generale dello scomputo sotto una diversa prospettiva di indagine, cioè di legittimare la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria entro la soglia comunitaria quando queste, per ragioni strutturali imprescindibilmente connesse con l’agibilità del futuro fabbricato, si pongano in quell’ottica di necessaria “funzionalità strumentale” con l’intervento edificatorio.
Pertanto, poiché le possibili manifestazioni di intervento presentano dei dubbi profili di compatibilità col regime generale degli aiuti di Stato, il presente contributo tenterà di individuare una diversa prospettiva di indagine sul problema dell’intervento pubblico a sostegno delle crisi bancarie e, per meglio comprendere l’esperienza giuridica italiana rispetto alle soluzioni adottate da altri paesi, si cercheranno di individuare gli elementi di criticità connessi alla GACS, al fondo Atlante e al salvataggio pubblico del Monte dei paschi di Siena, per provare a fornire una lettura evolutiva del quadro normativo sugli aiuti di Stato.