DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione. (15G00019)
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2015. Vigente al: 20 febbraio 2015
Capo I
Norme per il contrasto del terrorismo anche internazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24
settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;
Visto il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi
episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del
terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati
personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti
interessati dalle norme vigenti in materia;
Ritenuta in particolare, la straordinaria necessità di adottare misure urgenti, anche di
carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni
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terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresì l'attività del Sistema di
informazione per la Sicurezza della Repubblica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il
coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche
internazionale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per
assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle
missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio
2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona
arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 270-quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o
propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di
cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le
seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le
istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere
comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
2
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo
sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
Art. 2 Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è
aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente
comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.»;
2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a
due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della
legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché
delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del
terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve
le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco
di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice
penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria
richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscono
l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le
soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto all'articolo 14-quater,
comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270sexies del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto
motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione,
attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico,
di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In
caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet
nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.
3
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole:
«Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «, nonché al Comitato di analisi strategica
antiterrorismo».
Art. 3 Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti
1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 678-bis Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a
disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori
di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda
fino a euro 247.».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 679-bis
Omissioni in materia di precursori di esplosivi
Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate
come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le
contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di
chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della
presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.
Art. 4 Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di
espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati con
finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere
parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le
finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della
proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e
4
dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del
passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento
equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la
persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro
quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona
dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il
ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro
documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle
novantasei ore successive alla loro adozione.»;
c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonché per i
delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice
penale,»;
d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis
Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza
1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9
è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del
predetto articolo 9 è consentito l'arresto nei casi di flagranza.».
2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze
di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».
Art. 5 Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il
contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi
74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,
5
anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione
dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere
prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato
di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136
del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non
superiore a 200 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 29.661.258,00 di euro per
l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 di euro per il personale di cui al
comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00
mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è
altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore
contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre
2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si
provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello
Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società
Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6 Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
6
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono
inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del
Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che
i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano
autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire
informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al
comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano
assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore
generale di cui al comma 2 nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive
comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del
procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i
termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge
3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
Art. 7 Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 53 Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti
di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione
dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria,
svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché
individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del
Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi,
ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle
attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il
trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
7
3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e
i relativi titolari.».
Art. 8 Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale,
del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia
esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la
sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti:
«e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non possono essere autorizzate,
ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è
opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle
fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, secondo comma, 270-ter, 270quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416bis, primo comma, del codice penale.»;
b) all'articolo 23, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità
la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può
essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che
sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale
del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza.»;
c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei
procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate
all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di
giustificazione.»;
d) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di
procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei
direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identità
nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli
addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identità di copertura.».
Capo II
Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti
per i delittidi terrorismo, anche internazionale
8
Art. 9 Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice
di procedura penale"
1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo».
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le
seguenti: «e comma 3-quater».
3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»;
b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure
distrettuali,».
4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis»;
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono
aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni
distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c),
infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»;
alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3quater»;
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo».
Art. 10 Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
9
1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
è sostituito dal seguente:
«Art. 103. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e
due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che
abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro
che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per
almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze
nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica.
L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti
professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista
dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di
quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del
codice di procedura penale.».
2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le
parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti:
«oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in
materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al
procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».
4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale
antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
Capo III
Missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia
10
Art. 11 Europa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei
Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre
2014, n. 141.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale
della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro
65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel
Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di
personale militare alla missione della NATO denominata Baltic Air Policing.
11
Art. 12 Asia
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in
Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della
partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre
2014, n. 141.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti,
in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in
Medio Oriente e Asia.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al
Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla
missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force,
e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze
armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga
dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza
palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata
European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for
the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
12
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro
92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma
8, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione
internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'Islamic State in Iraq and the
Levant (ISIL). È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale
militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31
dicembre 2014.
Art. 13 Africa
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.348.239 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in
Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di
assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 4.364.181 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali
cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa
del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra
il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione
clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decretolegge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione
militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni
dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e
nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare
nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in
13
attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° ottobre 2014, n. 141.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle
Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea
denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3,
comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° ottobre 2014, n. 141.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 448.766 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare
di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del
Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1°
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
Art. 14 Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni
1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle
missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE
dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro
2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e
urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al
presente decreto.
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per
la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;
14
b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla
Repubblica d'Iraq;
c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica
tunisina.
5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo,
di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed
equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.
6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4,
lettera d), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, possono
essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 15 Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e
l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009,
n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del
30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di
cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso il personale
facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in
attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma
9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e
in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato
presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran BretagnaLondra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA,
MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per
la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché
al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in
attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento
15
della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento
alla Repubblica democratica del Congo;
e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria
prevista con riferimento alla Libia;
f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head
Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3,
del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di
impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga,
rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,
comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e
2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il
compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni,dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle
missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in
India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in
Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
(MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and
Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
Art. 16 Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del
Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in
materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di
continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate
dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma
6.
16
Capo IV
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 17 Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della
popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di
Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra
Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei
rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e
dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e
i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di
cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
Art. 18 Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan
dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i
meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un
contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le
forze di polizia.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in
situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad
integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa
17
di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni
Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano,
nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di un fondo per la campagna di promozione della
candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a
quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito
presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato
Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo European Institute of Peace.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei
cittadini e degli interessi italiani all'estero.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni
di sicurezza, in alloggi provvisori.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata
d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge
1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di
euro 1.372.327 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero
degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il
reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza
diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto,
alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e
nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 19 Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività
dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale
18
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17
e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le
attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta
nel presente decreto.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 20 Norme transitorie e di copertura finanziaria
1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 è inserito il
seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono
quelle di procuratore nazionale aggiunto.».
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole:
«commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-bis,».
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole:
«procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle
seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione
nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo».
5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle
previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della
magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro
874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:
a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel
conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
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d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle
somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della
legge 5 giugno 1984, n. 208;
e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze
armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8,
comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle
more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese
rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti
degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la
copertura di cui alla presente lettera.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 21 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 2015
MATTARELLA
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Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Gentiloni, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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