NUOVE NORME IN MATERIA DI TERRORISMO (*)
Voce per il Libro dell’anno del diritto Treccani 2016
di Guglielmo Leo
Abstract. Dopo il grave attentato compiuto a Parigi in esordio del 2015, anche al fine di
adeguare l’ordinamento interno a recenti prescrizioni del diritto sovranazionale, è stato
emanato e convertito con modificazioni il d.l. n. 7/2015, che reca nuove misure di contrasto
al terrorismo, specie di matrice internazionale. Le misure riguardano istituti del diritto
penale sostanziale, del sistema di prevenzione, del diritto processuale e dell’ordinamento
giudiziario. Nel contributo vengono prese in esame, in particolare, le norme che hanno
introdotto nuove fattispecie incriminatrici o nuove figure circostanziali, mettendo in luce le
questioni di tecnica normativa che usualmente si manifestano nei casi di legislazione
reattiva ed ispirata a logiche di estrema anticipazione dell’intervento punitivo.
SOMMARIO: 1. La ricognizione. – 2. La focalizzazione. – 2.1. Nuove fattispecie incriminatrici e circostanziali
in materia di terrorismo. – 2.2 Nuove norme in materia di falso, armi ed esplosivi. – 2.3 Violazioni
concernenti il procedimento di prevenzione. – 3. I profili problematici.
1. La ricognizione.
La strage compiuta a Parigi in esordio del
, nei locali d’una nota
pubblicazione satirica, ha indotto, in via d’urgenza, l’ennesimo assestamento della
normativa di contrasto al terrorismo internazionale. Occorreva del resto conformare
l’ordinamento interno a fonti recenti del diritto sovranazionale in materia, dalle
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (n. 2170 del 15.8.2014 e n.
2178 del 24.9.2014) al Regolamento UE n. 98/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15.1.2013, relativo ai precursori degli esplosivi).
Il provvedimento urgente adottato dal Governo (d.l. 18.2.2015, n. 7), nella parte
più direttamente mirata alla prevenzione e alla repressione del terrorismo1, ha
focalizzato soprattutto le attività di addestramento e trasferimento dei soggetti da
coinvolgere in attività terroristiche o combattenti all’estero, cogliendole con attenzione
* Il presente contributo riproduce la corrispondente voce destinata alla sezione di diritto penale
(curata da G. Leo e F. Viganò) de Il libro dell’anno del diritto
6 Treccani (dir. da R. Garofoli e T.
Treu , Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma,
. Ringraziamo l’editore e i direttori
dell’opera per avere consentito ad anticiparne la pubblicazione sulla nostra Rivista.
1
I capi III e IV del decreto sono dedicati a missioni di carattere internazionale, anche militari.
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2010-2015 Diritto Penale Contemporaneo
particolare quando segnate dal ricorso agli strumenti della connettività globale. Le
stesse norme di carattere processuale, in un contesto di complessiva facilitazione per il
lavoro dei Servizi d’informazione e della polizia giudiziaria, hanno avuto per oggetto,
oltre che gli strumenti per il coordinamento (soprattutto l’estensione ai reati di
terrorismo dei compiti della Procura nazionale antimafia , proprio il tema dell’accesso
alle tracce telematiche dell’attività di singoli e gruppi.
L’impianto del decreto è stato confermato dalla legge di conversione
. .2015,
n. 43), ove pure si riscontrano interventi correttivi non marginali, soprattutto con
riguardo a norme processuali.
2. La focalizzazione.
Sul versante propriamente relativo al diritto penale sostanziale si riscontrano
nel decreto, così come convertito, tre aree essenziali di innovazione: si è inasprito, per
estensione e per quantità, il trattamento sanzionatorio di condotte punibili in quanto
soggettivamente mirate al compimento di atti terroristici; si è anticipata la soglia di
tutela in materia di esplosivi incriminando fatti concernenti i cd. precursori; si è
rafforzata l’efficacia delle misure prevenzionali – estese ai cosiddetti foreign fighters dal
comma dell’art. – attraverso nuove misure punitive per le relative violazioni.
2.1. Nuove fattispecie incriminatrici e circostanziali in materia di terrorismo.
In primo luogo comma dell’art. , il decreto estende al soggetto arruolato
in vista del compimento di atti terroristici l’incriminazione già prevista, a partire dal
2005, per colui che proceda al reclutamento. Quest’ultima condotta era sanzionata, in
particolare, dal comma dell’art.
-quater c.p.: escluso il caso di responsabilità per il
delitto associativo di cui al precedente art. 270-bis, era punito appunto il
comportamento del reclutatore di soggetti da utilizzare per atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, compiuti con finalità di terrorismo, anche
all’estero. Con il nuovo comma dell’art.
-quater, è oggi sanzionata (con pena più
blanda) anche la persona reclutata, salve due eccezioni: la prima, comune alla
disciplina dettata per il reclutatore, stabilisce la sussidiarietà dell’incriminazione
rispetto al fatto associativo; è poi escluso anche «il caso di addestramento», cui si
riferisce una ulteriore fattispecie introdotta nel 2005, cioè, appunto, quella dello
«addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale» (art. 270quinquies c.p.).
Già si intuiscono i problemi connessi al progressivo sviluppo d’un reticolo
ormai fitto di previsioni incriminatrici, frutto evidente d’una logica casistica e della
2
sovrapposizione di interventi guidati dall’emergenza2. Ed ecco infatti il nuovo art. 270quater. c.p. introdotto dall’art. , comma , del decreto , che deve esordire
eccettuando sia i casi regolati dall’art.
-bis (associazione) sia quelli indicati al citato
art. 270-quater (reclutamento), per colpire chiunque organizzi o faccia propaganda in
favore di viaggi in territorio estero (precisazione introdotta dalla legge di
conversione)3, quando finalizzati al compimento di attività terroristiche.
“ proposito poi dell’addestramento, dal comma del decreto emergono due
novità di rilevante portata. La prima consiste nell’introduzione di una fattispecie
completamente nuova, che potrebbe definirsi di auto-addestramento , delineata
mediante un periodo aggiunto al comma
dell’art.
-quinquies c.p.: è punito
chiunque ponga in essere comportamenti finalizzati al compimento di atti terroristici
dopo avere «acquisito, anche autonomamente, le istruzioni» utili alla preparazione ed
all’uso di armi o esplosivi o comunque di strumenti atti a realizzare condotte di
violenza o sabotaggio. Sempre in tema di addestramento, va poi segnalato il nuovo
comma dell’art.
-quinquies c.p., ove le pene sono aumentate «se il fatto di chi
addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».
La stessa logica di avversione verso l’uso di strumenti informatici e telematici
nelle attività ricondotte alla minaccia terroristica ha indotto il legislatore a manipolare
diverse ulteriori fattispecie, mediante il comma dell’art. del decreto: il ricorso agli
strumenti in questione aggrava oggi l’istigazione a commettere un qualunque delitto
contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302 c.p., come novellato);
altrettanto avviene per qualsiasi istigazione pubblica a commettere reati, o qualunque
pubblica apologia, con ulteriore incremento quando si tratti di «delitti di terrorismo o
crimini contro l’umanità» commi 3 e 4 del riformato art. 414 c.p.)4.
Resta da dire, tornando al novero delle condotte di diretta connotazione
terroristica, che in sede di conversione del decreto è stato aggiunto all’art. un comma
3-bis, che stabilisce l’applicazione della pena accessoria della perdita della potestà
genitoriale quando, in uno dei delitti puniti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quateri, 270quater.1, 270-quinquies, «è coinvolto un minore».
2.2. Nuove norme in materia di falso, armi ed esplosivi.
Gli interventi sul diritto sostanziale hanno anche riguardato alcuni dei delitti
comuni commessi nell’ambito di attività terroristiche. È stato anzitutto portato a cinque
anni di reclusione, con le note conseguenze processuali, il massimo edittale della pena
prevista per il possesso di un documento falso valido per l’espatrio lettera b-bis del
Il rilievo è corrente in tutti i commenti sulla nuova disciplina. Si veda ad esempio FASANI, Le nuove
fattispecie antiterrorismo: una prima lettura, in Dir. pen. proc. 2015, p. 933 ss.
3 Sul punto, in particolare, COLAIOCCO, Le nuove norme antiterrorismo e le libertà della persona: quale equilibrio?,
in Arch. pen, 2015, 2, p. 2.
4
Per una analisi di dettaglio dell’aggravante v. FASANI, op. cit., p. 944 ss.
2
3
comma dell’art. del decreto, di modifica dell’art.
-bis c.p.). In secondo luogo,
sono state adottate nuove disposizioni in materia di armi ed esplosivi.
Si segnalano, a tale ultimo proposito, due nuove fattispecie contravvenzionali,
entrambe pertinenti ai precursori degli esplosivi, individuati attraverso il rinvio agli
allegati I (sostanze non disponibili per privati se non sotto determinate soglie di
concentrazione) e II (sostanze per le quali devono essere segnalate transazioni sospette)
del già citato regolamento UE n. 98/13 del Parlamento e del Consiglio. Riguardo ai
materiali dell’allegato I, è punita qualsiasi condotta di importazione, detenzione od uso
da parte di chi non abbia titolo (nuovo art. 678-bis c.p.)5. Il novellato art. 679-bis c.p., che
si estende ai precursori di cui all’allegato II e alle «miscele e sostanze» che contengano
gli stessi precursori, punisce con pena anche detentiva l’omessa denuncia all’autorità
del furto o della sparizione dei materiali indicati.
In controtendenza, il legislatore ha poi voluto intervenire sul testo dell’art.
del r.d. 18.6.1931, n. 773, relativamente al possesso di caricatori per armi da fuoco,
limitando l’obbligo di denuncia dei medesimi quali parti di arma ai sensi dell’art. bis, comma 1, lettera b del d.lgs. n.
/
al solo materiale utile per un’azione di
fuoco prolungata (cinque colpi per le armi lunghe e 15 per le armi corte).
Correlativamente, l’art.
c.p. è stato modificato introducendo una menzione
espressa dei caricatori quali possibili oggetti del reato, e però limitandola, appunto, ai
caricatori del cui possesso sia oggi obbligatoria la denuncia.
2.3. Violazioni concernenti il procedimento di prevenzione.
Come già si è accennato, un profilo fondante dell’intervento di riforma è
costituito, per le modifiche recate con l’art.
del decreto al cosiddetto Codice
antimafia , dalla più ampia possibilità di ricorso, nei confronti dei soggetti considerati
pericolosi per la contiguità al terrorismo internazionale, alle misure di prevenzione
personali (ed anche patrimoniali)6. In particolare, è stata modificata la lettera d) del
comma dell’art. del d.lgs. . .
, n.
, aggiungendo tra i soggetti suscettibili
della misura i già citati foreign fighters: tecnicamente, coloro i quali «pongano in essere
atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a […] prendere parte ad un conflitto in
territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di
cui all'articolo 270-sexies del codice penale». Nei confronti di costoro soltanto – ai sensi
del comma 2-bis dell’art. del Codice, come novellato – anche il questore che presenti
la proposta prevenzionale può disporre in via d’urgenza il ritiro del passaporto e
l’invalidazione a fini di espatrio di ogni altro documento: provvedimento finora
Deve intendersi che la condotta assuma rilievo solo quando la concentrazione dei precursori ecceda i
valori limite indicati nel provvedimento richiamato. Sul punto v. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno
al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015, in questa Rivista, 31 marzo 2015, p. 10, il quale ricorda che
l’elenco comprende anche materiali di uso comune, come l’acqua ossigenata.
6
BALSAMO, Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione, in questa Rivista, 2 marzo
2015.
5
4
consentito, in base al comma 1 del citato art. 9, solo al presidente del tribunale cui fosse
richiesta una misura applicativa dell’obbligo o del divieto di soggiorno.
Al fine di assicurare effettività al provvedimento di polizia, purché convalidato
nei termini previsti dalla legge7, il nuovo art. 75-bis del Codice introduce una fattispecie
di «violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza», sanzionata con la
stessa pena prevista per la violazione delle misure concernenti il luogo di soggiorno del
proposto (comma 2 del precedente art. 75), cioè la reclusione da uno a cinque anni 8.
Con l’occasione, la tutela è stata estesa ai provvedimenti urgenti ordinari , cioè quelli
adottati dal presidente del tribunale anche fuori dai casi di terrorismo. È rimasta invece
esclusa l’eventuale violazione dell’obbligo o del divieto di soggiorno provvisoriamente
imposti a norma dell’art. , comma , del Codice in questione.
L’art. -bis non è l’unica novità di diritto penale sostanziale che si connette al
procedimento di prevenzione ed alle relative misure. È noto come l’art.
del più volte
citato d.lgs. n. 159/2011 già prevedesse che, nei confronti di persone gravate (o già
gravate nel precedente triennio) da misure applicate definitivamente, fossero
aumentate le pene previste per una lunga serie di delitti. Ebbene – con l’art. , comma
1, lettera c) del decreto – si sono aggiunte alla lunga lista dei reati aggravati tanto le
fattispecie specificamente concernenti l’attività terroristica artt.
-bis, 270-ter, 270quater, 270-quater.1, 270-quinquies), tanto il caso di un qualunque delitto commesso «con
le finalità di terrorismo di cui all’art.
-sexies del codice penale». In tale ultimo caso
restano comprese, ove ne ricorrano in concreto le condizioni, anche le specifiche
condotte di violazione delle misure provvisorie o definitive di prevenzione personale.
3. I profili problematici
Come in occasioni analoghe, il carattere reattivo e scarsamente tecnico della
novella, coniugato a palesi intenti simbolici ed alla logica della sempre più marcata
anticipazione delle soglie di punibilità, ha generato incertezze interpretative e tensioni
con i principi di determinatezza ed offensività.
Un esempio è dato dalla disciplina dell’addestramento, introdotta nel
con
il nuovo art. 270-quinquies c.p., le cui rare applicazioni giurisprudenziali avevano già
posto in luce il necessario e faticoso adeguamento, in via d’interpretazione, secondo
criteri di materialità ed idoneità del fatto punibile9. Nondimeno, maturato (in forza
delle prescrizioni sovranazionali l’intento di punire anche l’auto-addestramento, si è
compiuta la scelta di un’aggiunta alla previsione esistente, distonica sul piano
strutturale rispetto al precedente e, al tempo stesso, non più efficace per una
Nello stesso senso BALSAMO, op. cit., p. 5 e COLAIOCCO, op. cit., p. 3.
La pena è stata così determinata in sede di conversione, rispetto all’originaria previsione d’un massimo di
tre anni, ad evitare il paradosso, altre volte verificato, d’un caso di arresto obbligatorio per fatto non
suscettibile poi di trattamento cautelare.
9
Si vedano, con profili diversi ma nella direzione indicata, Cass. 12.7.2011, n. 38220; Cass. 20.7.2011, n.
9670; Cass. 6.11.2013, n. 4033/14.
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5
definizione del tipo in chiave di offensività. La nuova previsione non si incentra infatti
sull’acquisizione di competenze tecniche , la quale costituisce piuttosto l’antefatto di
una condotta successiva e logicamente connessa, cioè la tenuta di «comportamenti»
finalizzati alla pratica del terrorismo10. Tali comportamenti per altro, a livello lessicale,
restano indeterminati, nonostante l’avverbio «univocamente» introdotto in sede di
conversione del decreto, poiché sono descritti soltanto in base al loro finalismo
soggettivo. Probabilmente, riprendendo percorsi già sperimentati, sarà tentato dalla
giurisprudenza un recupero di determinatezza ed offensività prospettando la
necessaria potenzialità lesiva delle condotte conseguenti all’auto-addestramento. Ma
l’operazione, pur doverosa, implicherà problemi di delimitazione tra la nuova
fattispecie e le figure di attentato già esistenti ad esempio, l’art. 280 c.p.).
È possibile ipotizzare, anche alla luce dei lavori preparatori11, che si volesse in
realtà focalizzare il tipo proprio sull’attività di apprendimento, così mantenendo
l’omogeneità strutturale dell’intera fattispecie: ne uscirebbero ridimensionati,
paradossalmente, i problemi di tipicità, ma si riproporrebbero aggravati, com’è ovvio,
quelli già sperimentati con riguardo all’addestramento intersoggettivo.
Osservazioni dello stesso genere potrebbero riproporsi per molte delle nuove
figure introdotte. Un gravissimo deficit di determinatezza segna, ad esempio, la pur
importante previsione concernente la perdita della potestà genitoriale nel caso, del
tutto indefinito, del «coinvolgimento» di un minore12 (da limitare probabilmente
all’ipotesi del concorso nei reati elencati nella norma di un minorenne soggetto
all’autorità parentale del condannato . Quanto alle interferenze tra fattispecie, già
sperimentate s’è visto che l’esasperazione del metodo casistico non è una novità ,
occorre chiedersi ad esempio se siano immaginabili situazioni in cui venga organizzata
una trasferta estera per finalità di terrorismo senza previo arruolamento
dell’interessato13. E ancora, più in generale, come siano concepibili fenomeni di
reclutamento con riguardo a (e da parte di) soggetti non suscettibili di punizione in
qualità di associati, a maggior ragione qualora si neghi che il mero assenso del
reclutato sia sufficiente all’integrazione della fattispecie, esigendo la seria e completa
messa a disposizione «come milite, e quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza
gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo»14. Di nuovo, l’interpretazione in
In proposito, VIGANÒ, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge in materia di contrasto al
terrorismo, in questa Rivista, 23 febbraio 2015. Successivamente, con ampie notazioni nella prospettiva della
determinatezza e dell’offensività, CAVALIERE, op. cit., p. 9; COLAIOCCO, Prime osservazioni sulle nuove
fattispecie antiterrorismo introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2015, in Arch. pen. 2015, 1, p. 6 ss.; FASANI, op. cit.,
p. 942; WENIN, L’addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità introdotte dal d.l. 7/2015, in questa
Rivista, 3 aprile 2015, p. 12 ss.
11
Si vedano tra l’altro i rilievi espressi dal CSM nel parere approvato sul d.l. n. 7/2015 in data 18.3.2015.
12
COLAIOCCO, Le nuove norme, cit., p. 5.
13 In proposito, tra le altre, le osservazioni del CSM, nel parere già citato. Sulla nuova fattispecie di
arruolamento, ancora COLAIOCCO, Prime osservazioni, cit., p. 3 ss. e FASANI, op. cit., p. 933 ss.
14 Si veda la Relazione al d.d.l. governativo per la conversione del decreto. La rilevanza della fattispecie
sarebbe correlata al caso di chi si renda disponibile per un atto di terrorismo «pur al di fuori e a
prescindere dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all’interno di una
10
6
chiave di offensività e tipicità, pure irrinunciabile, varrà a ridurre gli interstizi tra le
fattispecie.
A quanto punto si comprende – al di là dei difetti di tecnica legislativa – come
probabilmente sia prevalsa una mera logica di semplificazione sul piano probatorio e
processuale: l’intento cioè di liberare il giudice da necessità di accertamento puntuale
sulla fisionomia e sulla sede dell’organizzazione terroristica, con ovvi riflessi, tra
l’altro, sul piano della competenza e della giurisdizione.
compagine associativa tradizionalmente intesa». Sulla ristrettezza dello spazio prospettato, alla luce degli
orientamenti correnti sulla struttura della condotta associativa, si vedano i rilievi critici di CAVALIERE, op.
cit., p. 7. Cfr. anche FASANI, op. cit., p. 933 ss.
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