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Addendum \ Rettifica a Cicale e altre amenità 2014 I. Nel suo resoconto dedicato alla quinta campagna di scavi del sito di Lingjiatan, Hanshan, provincia di Anhui, Zhang Jingguo () ritiene che oggetti provenienti da insediamenti
Con il nuovo sistema di legislazione delineato dalla riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3/2001 e della accresciuta autonomia legislativa delle Regioni sostanzialmente in tutte le materie diverse da quelle poche materie riservate, in ragione della tutela dei supremi interessi nazionali, alla legislazione esclusiva dello Stato, si sono create tutte le condizioni per la realizzazione, nel nostro Paese, di un vero e proprio federalismo. E’ altresì indubbio che il nuovo sistema di legislazione diffuso costringerà le amministrazioni ad avere nuovi punti di riferimento rispetto a quelli rappresentati, in precedenza, dai principi e dalle disposizioni della legislazione statale riguardante singoli settori o determinate materie.
La funzione della legge elettorale è di produrre rappresentanza e governabilità. Essa non agisce nel vuoto, ma in un determinato contesto, costituito, da un lato, dalla forma di stato e dalla forma di governo, cioè il sistema istituzionale, e, dall'altro, dal sistema partitico, inteso non solo come dato strutturale, ma più ampiamente come cultura politica. Tra questi elementi e la legge elettorale vi è un rapporto di interazione e non avrebbe senso parlare del rendimento di una legge elettorale e di una sua riforma astraendosi dal con-testo 1. Non intendo difendere l'indifendibile legge Calderoli (l. 270/2005, il famigerato porcellum), ma solo per esemplificare quel che ho detto ci si potrebbe chiedere quale sarebbe il dibattito sul suo funzionamento e sulla sua riforma se essa avesse trovato applicazione in una realtà caratterizzata dall'esistenza di due solidi partiti stabilmente attestati intorno al 40 %; se i partiti avessero fatto un uso diverso delle liste bloccate, inse-rendo persone capaci, competenti e attente al bene comune, invece di un personale politico di legislatura in legislatura sempre più dequalificato; se il nostro bicameralismo non fosse paritario; se il capo del governo avesse maggiori poteri, in particolare riguardo allo scioglimento delle camere. I difetti strutturali della legge sarebbero ancora lì, ma avremmo sicuramente assistito ad un altro film e probabilmente il finale, che si spera venga girato nei prossimi mesi, avrebbe altri ritmi ed altre sequenze. All'origine dell'attuale situazione vi è stata la sottovalutazione della interdipendenza di cui ho detto. Vi è stata una sopravvalutazione della capacità della legge elettorale da sola a modellare il regime politico e a produrre un efficiente sistema maggioritario bipolare. Solo oggi si riconosce appieno questo errore di pro-spettiva, di cui peraltro era già da anni era avvertita l'analisi dei politologi. Riguardo all'influenza delle leggi elettorali sul sistema partitico, lo stesso Duverger, che nel 1951 aveva formulato le famose tre leggi che e-nunciavano uno stretto collegamento (tra cui quella secondo la quale lo scrutinio maggioritario uninominale produce bipartitismo), aveva successivamente modificato la sua posizione. Aveva precisato che l'azione del-le leggi elettorali può essere comparata a quella del freno e dell'acceleratore, che esse non hanno un ruolo propriamente di motore e che sul sistema partitico l'azione più decisiva è quella delle realtà nazionali, delle ideologie e delle strutture socio-economiche 2. D'altra parte, il sistema bipartitico inglese è nato prima del plu-rality system 3. In definitiva, una legge elettorale può creare una maggioranza parlamentare, non può struttu-rare un sistema partitico. Fatto sta che nel 1993 si pensò di poter realizzare un sistema maggioritario solo con la modifica del-la legge elettorale, senza tener conto di una realtà di multipartitismo che affondava le sue radici addirittura nel Cnl e senza intervenire su regole costituzionali in materia di forma di governo che, per quanto a fattispe-* Ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato nell'Università degli studi internazionali di Roma. [ vincenzo.lippolis@fastwebnet.it ] ** Questo scritto è la rielaborazione, corredata di note, della relazione al seminario "I Costituzionalisti e le riforme", a cura dell'A.I.C., Roma, 28 giugno 2013. 1 Per evitare ogni equivoco è opportuno precisare che non si intende sostenere l'esistenza di un nesso di necessaria correla-zione tra una data forma di governo e un dato sistema elettorale. Un sistema elettorale può essere utilizzato nel contesto di differenti forme di governo e la stessa forma di governo può funzionare con differenti sistemi elettorali. Il risultato della combinazione però può essere molto diverso anche a seconda del sistema partitico in cui tale scelta è calata. Gli esempi potrebbero essere molti, ma è suffi-ciente pensare all'Italia repubblicana che è passata dalla proporzionale a sistemi misti tendenzialmente maggioritari, senza mutare le norme costituzionali sulla forma di governo e al diverso effetto del doppio turno di collegio nella Francia della III repubblica (parlementa-risme absolu) e nella semipresidenziale V repubblica. 2 M. DUVERGER, Les partis politiques, Paris, Armand Colin, I ed., 1951 e VIII ed., 1973. Per una critica all'originaria imposta-zione di Duverger sviluppata negli anni immediatamente successivi, vedi: G. LAVAU, Partis politiques et réalités sociales,
Astrid Rassegna, 2022
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