Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Ingiuria: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Ripristino manuale Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile
 
(31 versioni intermedie di 25 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{nd}}
{{Reato
|TitoloReato = Ingiuria
Line 10 ⟶ 11:
|Arresto = non consentito
|Fermo = non consentito
|Pena = <nowiki></nowiki>
*(comma 1) [[reclusione]] fino a 6 mesi o multa fino a 516 euro
*(comma 3) reclusione fino a un anno o multa fino a {{TA|1 032}} euro
}}
 
L''''ingiuria''' è l'offesa all'onore e al decoro di una persona. Per la legge italiana un tempo era [[reato|illecito penale]], poi ridotto a [[illecito civile]].
L<nowiki>'</nowiki>'''ingiuria''' era un [[reato]] previsto dal [[diritto penale italiano]], disciplinato dall'art. 594 del [[codice penale italiano]] per dare [[tutela giurisdizionale|tutela]] alla [[dignità]] ed al decoro della [[persona]], lesa da un'[[invettiva]] pronunciata in sua presenza.
 
La norma incriminatrice, in Italia, è stata [[Abrogazione|abrogata]] dal [[decreto legislativo|d.lgs.]] 7/2016, emanato dal [[Governo Renzi]]; da allora il disvalore sociale dell'atto è sanzionato con i normali mezzi di tutela civilistica dal danno.
 
== Nel diritto romano ==
Il reato discende dalla persecuzione penale della ''contumelia'' del diritto romano. La sola [[invettiva]] tra presenti, punita più severamente, era una fattispecie dell'''[[iniuria]]'', che, già prevista dalla [[Legge delle XII tavole]], trovò poi la sua regolazione in una ''lex Cornelia de iniuriis''<ref>[http{{Cita libro|titolo=Spiegazione storica delle Istituzioni dell'imperatore Giustiniano: col testo, la traduzione, e le spiegazioni sotto ciascun paragrafo, preceduta da una esposizione generale del diritto romano, secondo i testi anticamente conosciuti, o più recentemente scoverti|url=https://books.google.it/books?id=cwEMAAAAYAAJ&pg=PA268&lpg=PA268&dq=ingiuria+diritto+romano&sourc]hl=it|accesso=2021-10-02|data=1856|editore=Stab. tip. di P. Androsio|lingua=it}}</ref>.
 
==Ordinamento italiano==
== Diritto vigente ==
===Da delitto contro la persona a illecito civile===
La fattispecie penale è stata sostituita da una [[sanzione]] pecuniaria civile, che può essere irrogata solo dal giudice civile all'interno di una causa di risarcimento per danni promossa dalla [[persona offesa]].
L'ingiuria era contemplata dall'art. 594 del [[codice penale italiano|codice penale]]: l'offesa all'onore o al decoro di una persona presente era punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. La stessa pena si sarebbe applicata a chi avesse commesso il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa, mentre la pena era della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro se l'offesa fosse consistita nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene erano poi aumentate qualora l'offesa fosse stata commessa in presenza di più persone.
 
La [[fattispecie]] faceva parte dei ''[[delitti contro l'onore]]'', un gruppo di [[reato|reati]] classificati al Capo II del [[codice penale italiano]] (artt. 594-599) per la comune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona offesa.
La sanzione va da 100 a 8 000 euro nel caso di ingiuria semplice, mentre per l'ingiuria aggravata la sanzione va da 200 a 12 000 euro.
=== Bene giuridico tutelato ===
In senso soggettivo la dignità è il sentimento e l'idea che ciascuno ha di sé. Per decoro si intende il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale. Ambedue i concetti possono essere ricompresi all'interno della ''[[reputazione (diritto)|reputazione]]'', che fino al 2016 riceveva tutela penalistica<ref>Sia pure all'interno di un'evoluzione giurisprudenziale volta a recepire i cambiamenti degli stili di vita: v. [http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/07/18/vaffa-non-piu-un-ingiuria-la-cassazione.html M. Cavalieri, ''Vaffa... non è più un'ingiuria la Cassazione: è nel linguaggio comune'', Repubblica, 18 luglio 2007]; [https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16320.asp Mara M., ''Cassazione. Il 'vaffa' è ancora ingiuria. Va considerato il tono e il contesto in cui la parola è pronunciata'', 19 agosto 2014]; [http://www.ilgiornale.it/news/politica/clandestini-zingaro-parole-vietate-sentenza-1368514.html Domenico Ferrara, ''Da "clandestini" a "zingaro" le parole vietate per sentenza'', Il Giornale, 25 febbraio 2017].</ref> e successivamente, invece, va incardinata nell'ambito della tutela dal [[danno morale]].
 
La norma incriminatrice, in Italia, è stata [[Abrogazione|abrogata]] dal [[decreto legislativo|d.lgs.]] 7/2016, emanato dal [[Governo Renzi]];, dache alloraha ildisposto disvalorela socialedepenalizzazione dell'attoingiuria, èper sanzionatola conquale iè normaliprevista mezziuna dimera tutela[[sanzione]] civilistica dalpecuniaria dannocivile.
== Diritto previgente ==
 
La fattispecie penale è stata sostituita da una [[sanzione]] pecuniaria civile, cheQuesta può essere irrogata solo dal giudice civile all'interno di una causa di risarcimento per danni promossa dalla [[persona offesa]].
=== Analisi ===
 
La [[fattispecie]] faceva parte dei ''[[delitti contro l'onore]]'', un gruppo di [[reato|reati]] classificati al Capo II del [[codice penale italiano]] (artt. 594-599) per la comune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona offesa.
La sanzione va da 100 a 8 .000 euro nel caso di ingiuria semplice, mentre per l'ingiuria aggravata la sanzione va da 200 a 12 .000 euro.
 
La presenza della persona offesa costituisce l'elemento di discrimine rispetto alla [[diffamazione]], ancora prevista come fattispecie delittuosa.
La [[condotta (diritto)|condotta]] tipica del [[delitto]] di ingiuria, descritta dal primo comma della norma dell'articolo 594, consisteva nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente. Due sono dunque i requisiti per la configurazione del delitto di ingiuria: l'offesa all'onore o al decoro e la presenza della persona offesa. Quest'ultimo elemento è anche il discrimine con il successivo delitto di [[diffamazione]].
 
===La fattispecie delittuosa===
Il secondo comma dell'articolo 594 c.p. estendeva la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.
==== Bene giuridico tutelato ====
In senso soggettivo la dignità è il sentimento e l'idea che ciascuno ha di sé. Per decoro si intende il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale. Ambedue i concetti possono essere ricompresi all'interno della ''[[reputazione (diritto)|reputazione]]'', che fino al 2016 riceveva tutela penalistica<ref>Sia pure all'interno di un'evoluzione giurisprudenziale volta a recepire i cambiamenti degli stili di vita:</ref> v.<ref>{{Cita [httpweb|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/07/18/vaffa-non-piu-un-ingiuria-la-cassazione.html M. Cavalieri, ''|titolo=Vaffa... non è più un'ingiuria la Cassazione: è nel linguaggio comune'', - la Repubblica,.it|sito=Archivio 18- lugliola 2007];Repubblica.it|lingua=it|accesso=2021-10-02}}</ref><ref>{{Cita [web|url=https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asparticoli/news_giuridica_1632016320-cassazione-il-vaffa-e-ancora-ingiuria-va-considerato-il-tono-e-il-contesto-in-cui-la-parola-e-pronunciata.asp Mara M., ''|titolo=Cassazione. Il 'vaffa' è ancora ingiuria. Va considerato il tono e il contesto in cui la parola è pronunciata'',|sito=Studio 19Cataldi|lingua=it|accesso=2021-10-02}}</ref><ref>{{Cita agosto 2014]; [httpweb|url=https://www.ilgiornale.it/news/politica/clandestini-zingaro-parole-vietate-sentenza-1368514.html Domenico Ferrara, ''|titolo=Da "clandestini" a "zingaro" le parole vietate per sentenza'', Il Giornale, 25 febbraio 2017]|sito=ilGiornale.it|data=2017-02-25|lingua=it|accesso=2021-10-02}}</ref> e successivamente, invece, va incardinata nell'ambito della tutela dal [[danno morale]].
 
==== Consumazione e tentativo ====
Il delittoL'illecito è a consumazione istantanea ed il momento consumativo si identifica comunemente con la percezione dell'offesa da parte del [[soggetto passivo]] dell'espressione offensiva dell'onore e del decoro. Il tentativo è ritenuto in dottrina ammissibile, ad esempio, nell'ipotesi di uno scritto diretto all'offeso che, idoneamente spedito o presentato per la trasmissione, venga fermato prima del recapito.
Il tentativo è ritenuto in dottrina ammissibile, ad esempio, nell'ipotesi di uno scritto diretto all'offeso che, idoneamente spedito o presentato per la trasmissione, venga fermato prima del recapito.
 
==== Ritorsione e provocazione ====
L'articolo 599 del codice penale, limita anche per questa fattispecie la [[punibilità]], ad esempio «''se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori''», ed esclude la punibilità per offese arrecate «''nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso''».
 
Riga 63:
* [[Esclusione della prova liberatoria]]
* [[Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative]]
* [[Ritorsione e provocazione]]
* [[Calunnia]]
* [[Diritto all'oblio]]
Line 73 ⟶ 72:
 
== Collegamenti esterni ==
* {{ThesaurusCollegamenti BNCFesterni}}
 
{{Delitti contro la persona}}
{{Controllo di autorità}}
{{portale|diritto|italia}}