Chiesa particolare
Con il termine Chiesa particolare si intende una porzione amministrativa o sacramentale di una chiesa cristiana; tali chiese, originate con la primissima diffusione del Cristianesimo, godono di una larga autonomia e sono generalmente sottoposte all'autorità di un vescovo.
Chiese particolari nel cattolicesimo
La Chiesa cattolica riconosce grande valore alle chiese particolari, la cui importanza teologica è stata molto evidenziata dal Concilio Vaticano II; il termine "chiesa particolare" ha due usi distinti: esso si riferisce tanto alle chiese sui iuris, quanto alle diocesi.
Chiese particolari come riti o chiese sui iuris
All'interno della Chiesa cattolica per chiesa particolare si può intendere una chiesa sui iuris nel senso di sedi della chiesa universale che godono di particolari consuetudini proprie riguardo ai riti liturgici utilizzati e riguardo al proprio governo. Ogni chiesa sui iuris si differenzia per una maggiore autonomia, come riconosciuto dal Concilio Vaticano II nel decreto sulle chiese cattoliche orientali Orientalium Ecclesiarum che riconosce le "chiese o riti particolari".
Chiese particolari come diocesi
Il termine "chiese particolari" può riferirsi anche ad una diocesi, che nel "Decreto sulla pastorale dei vescovi" Christus Dominus è così definita: "La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica" ([1]). Dunque in questo senso chiese particolari e diocesi sono due termini sinonimi, che si riferiscono alla stessa realtà.
Il Codice di diritto canonico amplia ulteriormente il discorso, dicendo al canone 368 che alle diocesi "vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente". L'assimilazione non implica che queste cinque diverse porzioni di popolo di Dio siano chiese particolari (come, invece, è esplicitamente affermato per le diocesi), ma stabilisce che ad esse si applica, mutatis mutandis, il complesso di norme stabilite dal diritto per le Chiese particolari. Anzi, di alcune di esse si discute tutt'ora se siano chiese particolari, essendo il loro ufficio di presidenza munito di potestà ordinaria vicaria, anziché propria.
È assimilato alle diocesi anche l'ordinariato militare, eretto da Papa Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica Spirituali militum curae (La cura spirituale dei soldati), pubblicata il 21 aprile 1986. Si tratta di una circoscrizione personale, non territoriale, cioè che, a differenza delle altre, non è definita da un territorio, ma da una condizione: di essa fanno parte tutti e solo i militari. Non può essere considerata una Chiesa particolare perché non risponde al principio teologico dell'in quibus et ex quibus, cioè non è una realizzazione concreta della Chiesa universale (una diocesi, essendo una realizzazione locale della Chiesa universale, deve essere aperta a tutte le realtà ecclesiali come avviene per la Chiesa universale; l'Ordinariato militare è aperto solo ai militari e a quanti abbiano relazioni con essi secondo quanto stabilito dalle costituzioni d'erezione).
Infine, la Missione sui iuris, è la forma minimale di organizzazione dell'attività missionaria in un territorio di missione. Non può probabilmente ancora essere una chiesa particolare, ma --- come si ricava dalle Note storiche dell'Annuario Pontificio --- è l'inizio di un percorso che potrà poi evolvere in prefettura apostolica, vicariato apostolico e, da ultimo, in diocesi.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Communionis Notio
- Sezione del Codice di diritto canonico sulle chiese particolari
- Spirituali militum curae