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Consumo privato di energia in Italia
[modifica | modifica wikitesto]Lo sviluppo irrefrenabile della società moderna si basa su un uso intensivo e spesso irresponsabile delle fonti energetiche. Un’ampia porzione dei consumi energetici italiani è da attribuire al settore domestico.
Ogni anno, in media, secondo quanto stimato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il consumo domestico di energia, di una famiglia tipo composta da 3 o 4 componenti, ammonta a 2700 kWh (con una potenza impegnata di 3 kW) ed è volto alla produzione di energia termica o elettrica impiegata per soddisfare esigenze di funzionamento degli elettrodomestici, esigenze di illuminazione e produzione di acqua calda sanitaria e soprattutto esigenze di riscaldamento e raffrescamento. Più in particolare, il raffrescamento e riscaldamento sono considerati i settori maggiormente energivori a livello Europeo e rappresentano infatti il 50% degli usi finali dell’energia il cui fabbisogno è soddisfatto in larga parte da combustibili fossili con gravi conseguenze in termini di emissioni ritenute responsabili del riscaldamento globale del pianeta.
Con il passare del tempo dunque, alla necessità di abbattere il consumo energetico e ridurre l’impatto ambientale si è risposto attraverso l’incentivo al contenimento passivo delle emissioni nonché mediante l’utilizzo di forme di riscaldamento e raffreddamento efficienti e con costi esterni relativamente bassi, quali il teleriscaldamento[N 1], conosciuto in Italia dagli anni ’70 e disciplinato maggiormente dal legislatore nel decennio 1990-2000 e il teleraffrescamento[N 2].
Il legislatore italiano inoltre, attraverso il d.lgs. 2 febbraio del 2007, n. 26[1], ha dato attuazione ad un’importantissima direttiva, la 2003/96/CE[N 3], al fine di sostenere la protezione ambientale e il compimento degli impegni internazionali inerenti al clima, in particolare il Protocollo di Kyoto. Tramite la direttiva in esame sono stati stabiliti dei livelli minimi di tassazione sui prodotti energetici diversi dagli oli minerali, soprattutto energia elettrica e gas. Inoltre, è stato ampliato l’insieme dei prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa ed è stato anche previsto che la generazione combinata di calore e di elettricità benefici di un trattamento fiscale privilegiato, di nuove ipotesi di esenzione e di riduzione dell’accisa. L’attuale quadro europeo per la tassazione dell’energia necessita comunque di un aggiornamento cui nel corso degli anni, in particolare nel 2011 su proposta della Commissione[2] e successivamente nel 2017 attraverso il rilascio del documento “Valutazione della direttiva 2003/96/CE”[3] si è cercato di dar seguito, anche alla luce del nuovo Accordo di Parigi del 2015, senza ottenere ancora oggi risultati concreti. Le previsioni della direttiva raggiungono a stento il miglioramento dell’efficienza energetica della produzione e del consumo o la diversificazione delle fonti energetiche e questo perché le imposte si basano sul volume dei prodotti energetici consumati e non sul contenuto energetico o sulle emissioni da esse provocate; circostanza che discrimina i carburanti rinnovabili e favorisce invece i carburanti fossili, in piena contraddizione con le politiche ambientali dell’Unione.
Consumo industriale di energia in Italia
[modifica | modifica wikitesto]Gli impianti industriali concorrono per una quota estremamente significativa del totale delle emissioni prodotte dal gas a effetto serra e dai principali inquinanti atmosferici nonché di altri importanti effetti ambientali tra i quali l’inquinamento delle acque e del suolo, la produzione di rifiuti ed il consumo di energia[N 4].
E’ così che fin dagli anni ‘90 si ritrova una tendenza, che via via si è sempre più diffusa, orientata alla decarbonizzazione e confermata anche nella Dichiarazione di Marrakech, sottoscritta nel 2016 dai 196 paesi partecipanti alla conferenza della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.[4] Per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione è necessario:
- Ridurre i consumi di energia; Per quanto attiene alla riduzione dei consumi energetici, attraverso il D.M 20 luglio 2004, nella legislazione italiana è stato introdotto il sistema dei Certificati bianchi (anche noto come TEE ossia Titoli di Efficienza Energetica), il quale costituisce il principale strumento di promozione dell'efficienza energetica in Italia. Ad oggi, la disciplina dei Certificati bianchi si rinviene nel D.M. 11 gennaio 2017, come modificato dal D.M. 10 maggio 2018. Anche le unità di cogenerazione riconosciute CAR[N 5] possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi sulla base delle condizioni e delle procedure previste dal D.M. 05 settembre 2011[5].
- Migliorare e ottimizzare l’efficienza energetica. Sul fronte del miglioramento e dell’ottimizzazione per l’efficienza energetica ricordiamo invece degli incentivi fiscali tra cui figurano il conto termico, confermato anche per il 2021, e il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (FNEE). Per quanto riguarda il primo, si tratta di un fondo, gestito dal Gestore dei servizi energetici (GSE), istituito con il D.M. 28 dicembre 2012 e successivamente modificato mediante il DM 16 febbraio 2016 e rinominato Conto Termico 2.0.[6] Tra i possibili beneficiari del conto termico figurano, oltre che la pubblica amministrazione e i privati, anche le imprese per interventi diretti per l’appunto alla massimizzazione dell’efficienza energetica e per interventi su quegli impianti che producono energia termica mediante fonti rinnovabili oppure mediante sistemi ad alta efficienza. Per quanto attiene invece al secondo, il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 ed è attualmente disciplinato dal D.M. 22 dicembre 2017[7]. Si tratta di un incentivo volto a realizzare interventi inerenti agli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto, attraverso il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari. Esso è un incentivo destinato alle imprese, nonché alla Pubblica amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi. Più nello specifico, gli interventi sostenuti devono essere mirati a ridurre il consumo energetico nei processi industriali, a realizzare e ampliare reti per il teleriscaldamento, l’efficientamento dei servizi e la riqualificazione energetica degli edifici.
- Incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili abbandonando progressivamente quelle fossili.[4] Per quanto riguarda l’ultimo punto, la produzione di energia attraverso l’utilizzo di materiali inquinanti non costituisce un’esclusiva del settore settore industriale: i combustibili di provenienza fossile vengono utilizzati anche dalle famiglie, talora quotidianamente, per gli usi più svariati (dal riscaldamento, al trasporto con veicoli privati, alla produzione di energia elettrica in forma domestica, ecc). Tuttavia, è chiaro che a destare maggiore preoccupazione è la quantità molto elevata di fonti d’energia di provenienza fossile impiegata nell’industria, per i relativi problemi che pone un uso spregiudicato e per le necessariamente complesse modalità di smaltimento. Uno degli scopi intrinseci della tassazione ambientale infatti è quello di disincentivare l’utilizzo delle fonti non rinnovabili[N 6] e, ove evidenti ragioni economiche impedivano di vietare produzione ed utilizzo di determinate materie prime[N 7], il legislatore italiano in primis ha iniziato a tassarne l’impiego diretto alla produzione di energia termica ed elettrica, incentivando invece l’uso delle fonti rinnovabili e più in particolare, introducendo, a partire dal 2010, dei sussidi energetici per aumentare l’impiego in particolare, dell’energia fotovoltaica [N 8].
Efficienza energetica negli edifici
[modifica | modifica wikitesto]L’efficienza energetica è una tematica di assoluta rilevanza e attualità che abbraccia moltissimi ambiti e uno tra questi è proprio il settore edile.
Un edificio consuma una certa quantità di energia (per l’illuminazione, per la ventilazione, per il riscaldamento o il raffrescamento, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il funzionamento degli elettrodomestici) che, quando viene prodotta, causa l’emissione di sostanze che alterano il clima.
L’emissione di sostanze inquinanti però deriva anche dalla realizzazione dei prodotti e dei materiali edili utilizzati per la costruzione degli edifici, per il loro trasporto e montaggio nonché dalla demolizione delle costruzioni e dal loro smaltimento.
Secondo l’Eurostat infatti, gli edifici dell’Unione europea, se considerati nel loro complesso, sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas ad effetto serra. Proprio per questo motivo, sia per l’Europa, che per il nostro paese è diventata sempre più forte l’esigenza di un'edilizia più green, che consumi meno risorse, meno energia e che sia orientata verso ai principi dell’economia circolare e della sostenibilità.
Verso questi obiettivi si è infatti mosso e continua a muoversi il pacchetto Clean Energy For All Europeans[8], al cui interno sono contenute le direttive 2018/844 e 2018/2002[9] cui, in Italia, è stata data concreta attuazione rispettivamente mediante il d.lgs. 17 giugno 2020, n. 48 e il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 73. Attraverso tali direttive sono stati introdotti vari incentivi fiscali per favorire l’efficienza energetica e la decarbonizzazione degli edifici, i quali, solitamente, si suddividono in costruzione di edifici come quelli ad energia quasi zero (c.d. nZEB)[N 9] o ad emissione quasi zero (c.d. nZCB)[N 10] e riqualificazione energetica degli edifici già esistenti.
Sussidi energie rinnovabili Italia
[modifica | modifica wikitesto]Sul fronte degli incentivi verso le fonti di energia rinnovabili si evidenziano una serie di interventi normativi volti ad incrementare la produzione di energia elettrica da fonti non fossili, primo fra tutti il fotovoltaico[N 11].
Innanzitutto, all’art. 7 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (che attua la direttiva 2001/77/CE) sono contenute disposizioni volte a favorire la produzione di elettricità generata tramite conversione fotovoltaica. Ai sensi del suddetto articolo infatti, la produzione di energia elettrica tramite l’utilizzo della tecnologia fotovoltaica è premiata attraverso la percezione, sia per i privati che per le imprese, di un incentivo (c.d. tariffa incentivante), calcolabile in base alla potenza dell'impianto costruito moltiplicato per l'energia prodotta annualmente.
L’incentivo, che costituisce un ristoro per le spese sostenute per l’acquisto e il funzionamento dell’impianto, è escluso dall’applicazione dell’IVA.
La normativa prevede che, nel caso in cui l’energia prodotta dall’impresa mediante impianto fotovoltaico (oltre 20 kW) risulti in eccesso e per questo venga ceduta, sulla porzione di incentivo riferibile alla parte di energia ceduta andrà applicata la ritenuta d’acconto del 4%. Per di più, l’autoproduzione di energia elettrica da parte delle imprese tramite il ricorso a fonti rinnovabili, comporta l’esenzione dall’accisa per la produzione di energia elettrica[10].
Un ulteriore provvedimento che ha introdotto meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili è il D.M. 4 luglio 2019, noto come decreto FER 1. La norma in esame considera:
● quattro gruppi di impianti: eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici o a gas residuati dai processi di depurazione;
● cinque tipologie di interventi, ammissibili a seconda della fonte utilizzata: nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento.
In particolare, per l’energia solare sono ammessi gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione che abbiano una potenza compresa tra 20 KW e 1 MW, inclusi quelli che sostituiscono superfici di eternit o amianto.
La possibilità di accedere agli incentivi, distinta in base alla fonte energetica utilizzata e alla categoria di intervento, avviene con due modalità alternative a seconda della potenza e del gruppo di appartenenza dell’impianto:
- l’iscrizione in registri;
- la partecipazione ad aste, attraverso bandi disposti periodicamente dal Gestore dei servizi energetici (GSE)[N 12].
Decorsi 90 giorni dalla chiusura dei bandi, il GSE pubblica una graduatoria e in questo modo si procede alla richiesta degli incentivi.
I meccanismi incentivanti, riconosciuti per l’energia elettrica pulita, prodotta e immessa in rete[N 13], sono la tariffa onnicomprensiva e l’incentivo, entrambe erogate per un periodo che varia dai 20 ai 30 anni. Gli impianti che producono fino a 250 kW di potenza possono decidere quale meccanismo attivare potendo optare per il passaggio da un sistema all’altro per non più di due volte durante il periodo di incentivazione, mentre quelli che superano tale soglia devono applicare necessariamente il secondo.
Il valore delle misure è stabilito a partire dalla tariffa di riferimento[N 14], differenziata in base alla fonte energetica, alla tipologia e alla potenza dell’impianto. Successivamente viene determinata la tariffa offerta, calcolata sulla riduzione percentuale della tariffa di riferimento proposta dal produttore, il quale può presentare un’eventuale offerta al ribasso che per l’iscrizione in registri non deve essere superiore al 30% mentre per la procedura ad asta è compresa tra il 2% e il 70%.
Per concedere la tariffa onnicomprensiva, il GSE ritira l’energia prodotta e immessa in rete ed eroga la tariffa spettante, corrispondente al valore della tariffa offerta con le ulteriori riduzioni previste dal decreto[11]. Con l’incentivo invece, il produttore mantiene la disponibilità dell’energia prodotta e per quella immessa in rete gli viene riconosciuto un valore pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia[N 15].
Il decreto inoltre prevede due premi aggiuntivi in relazione alla quantità di energia prodotta in un’ora dagli impianti [12]: il primo pari a 12 euro al MWh per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’amianto o dell’eternit; il secondo pari a 10 euro al MWh per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata a patto che superi il 40% dell’energia prodotta netta per gli impianti su edifici di potenza uguale o inferiore a 100 kW.
Note
[modifica | modifica wikitesto]Esplicative
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Forma di riscaldamento in cui il calore può essere prodotto in una centrale che lavora a gas naturale o combustibili fossili, attraverso la combustione di biomasse o la termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani.
- ^ La regione più appassionata a questo tipo di sistemi è la Lombardia: alle 9 reti presenti sul territorio regionale, infatti, è associato il 56% dell’estensione complessiva delle reti nazionali e il 36% della volumetria raffrescata. Sul podio anche l’Emilia Romagna, con 10 reti presenti sul territorio, cui sono associati il 31% dell’estensione e il 28% della volumetria. Piemonte, Liguria, Veneto, Lazio e le due province autonome di Trento e Bolzano completano il quadro ma con numeri notevolmente più ridotti.
- ^ La direttiva 2003/96/CE abroga le precedenti direttive 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e 92/82/CE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, e modifica la direttiva 92/12/CEE, che disciplina il regime generale, la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
- ^ A livello globale, l’energia consumata in ambito industriale ricopre una percentuale pari a circa il 29%.
- ^ CAR: Cogenerazione ad Alto Rendimento
- ^ Si può pensare al caso dell’amianto, la cui estrazione, importazione, utilizzazione, commercializzazione e smaltimento furono vietati, in Italia, nel 1992, con la L. 27 marzo, n. 257.
- ^ Esempi in tal senso possono essere la Carbon Tax, istituita con l’articolo 8 c. 7 L. 23 dicembre 1998, n. 448 poi abrogato con d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 e la Robin Hood Tax, contenuta nella L. 6 agosto 2008, n. 133 poi abrogata con sentenza n. 10 del 9 febbraio 2015 dalla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
- ^ Si veda il DM 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2010.
- ^ nZEB: Nearly zero energy buildings.
- ^ nZCB: Net zero carbon building.
- ^ Attraverso la tecnologia fotovoltaica si trasforma istantaneamente l’energia solare in energia elettrica senza l’uso di alcun combustibile ma sfruttando l’effetto fotoelettrico, ossia la capacità che hanno alcuni semiconduttori opportunamente trattati, di generare energia elettrica se esposti alla luce solare.
- ^ Entrambi i meccanismi hanno scadenze specifiche e richiedono che il produttore alleghi la documentazione richiesta dal GSE.
- ^ Si intende l’energia elettrica prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili che non viene consumata dallo stesso impianto.
- ^ La tariffa di riferimento è fissa ed è indicata negli Allegato I dei decreti ministeriali 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019. https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%2023%20giugno%202016.PDF e https://www.gse.it/normativa_site/GSE%20Documenti%20normativa/ITALIA_DM_MISE__04_07_2019.pdf
- ^ Il prezzo zonale orario dell'energia è definito dal GSE come il prezzo che si forma sul mercato elettrico che varia in base all'ora nella quale l'energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l'impianto.
Bibliografiche
[modifica | modifica wikitesto]- ^ D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26. (PDF), su catastoenergetico.regione.sicilia.it.
- ^ Proposta di direttiva del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/96 / CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità., su eurlex.europa.eu.
- ^ Documento di lavoro dei servizi della Commissione Valutazione della direttiva 2003/96 / CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 ristrutturare il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità., su data.consilium.europa.eu.
- ^ a b R. Fazioli, D. Lenza, "Analisi dell’incentivazione all’efficienza energetica nella liberalizzazione del settore della distribuzione gas: analisi e prospettive per distributori ed ESCO", in L’industria, 2018, a pag. 284.
- ^ D.M. 05 settembre 2011 (PDF), su gse.it.
- ^ DM 16 febbraio 2016 (PDF), su gse.it.
- ^ D.M. 22 dicembre 2017 (PDF), su anit.it.
- ^ C. Vivani, "Efficienza e transizione energetica nelle novità normative, in "Ambiente e sviluppo”, 2020.
- ^ Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica, che modifica la Direttiva 2012/27/UE., su eur-lex.europa.eu.
- ^ M. Cardillo, "La tassazione dell’energia prodotta da fonti fotovoltaiche", in Diritto e Pratica Tributaria, 2010, pp. 11043 e ss.
- ^ Art. 7 co. 3 DM 4 luglio 2019 (PDF), su gse.it.
- ^ Art. 7 co. 10-11 DM 4 luglio 2019 (PDF), su gse.it.