Papers by Alessio Reali
settembre-ottobre
Tesi L’autore sostiene che l’Avamprogetto di legge svizzera per l’introduzione del trust nel Codi... more Tesi L’autore sostiene che l’Avamprogetto di legge svizzera per l’introduzione del trust nel Codice delle obbligazioni locale sia una proposta normativa rivolta non tanto alle persone domiciliate in Svizzera, bensì alla clientela straniera, per commerciare un nuovo prodotto, peculiare, al di fuori del territorio elvetico. Il lavoro offre una serie di indici che dimostrano il perseguimento dell’obiettivo indicato. Il lavoro dà inoltre conto di alcune tra le varie problematiche che potrebbero insorgere in un ordinamento di civil law che ha ratificato la Convenzione de L’Aja sui trust, qualora si decidesse di affiancare, alla vigente disciplina convenzionale, una normativa sui trust di (puro) diritto privato interno.The author’s view The author claims that the Swiss project of law for the introduction of trust within the local Code on obligations is a proposal mainly addressed to foreign clients, rather than the persons residing in Switzerland, so to market a new peculiar product outsi...
First of all, the essay delivers both an abstract and a case-law construction of section 688, par... more First of all, the essay delivers both an abstract and a case-law construction of section 688, par. 2, of the Italian Civil Code (ICC), on domestic substitutory provisions, which states, in a broad way, that if a testator provides in her will for a substitution for just one of the two situations when the appointed heir or legatee can’t, or does not want to, receive her heirship or legacy, then the substitution is supposed to be applied to the other one too. All the above to prove that the presumption
of said rule of law is not applicable, under the circumstances, to an English-styled will, drafted in Italian and subject to the Italian private law, which provides for a substitutory provision for the devisee untimely death.
Secondly, the essay focuses on the interpretation of the ICC’s provisions on the subjective field of application of the Italian legal instrument called rappresentazione, to display that they should be applied to all descendants of the appointed son, brother or sister who still can’t, or does not want to, receive his/her heirship or legacy. That, despite an apparent reinforced judicial opinion of the Italian Supreme Court which affirms a strict construction of sections 468-469 ICC and accordingly
limits the application of rappresentazione to the sole direct descendants of the aforementioned son, brother or sister. All the above, once again, to prove that eventually, under the circumstances, a niece, designated heir of the testator, could validly renounce to her heirship on behalf of her children, against, in addition to a trustee of a trust set up inter vivos by the testator herself (appointed as substitute if the niece should predecease), another heir of the de cuius, who claimed that niece’s
heirship should be his own too, in case of renunciation.
SOMMARIO: 1. Premessa.-2. Gli elementi caratteristici dei rapporti fiduciari delineati dalle Sezi... more SOMMARIO: 1. Premessa.-2. Gli elementi caratteristici dei rapporti fiduciari delineati dalle Sezioni Unite.-3. Brevi sulla fattispecie e sulle peculiarità delle sentenze di merito.-4. Sulle ragioni che hanno portato la Seconda Sezione della Corte di Cassazione a rimettere la quaestio sulla forma del negozio fiduciario immobiliare alle Sezioni Unite.-5. I principia delle Sezioni Unite nel solco dei precedenti.-6. Segue: in particolare, tra i precedenti sulla forma del mandato avente a oggetto beni immobili.-7. Note sulla riservatezza delle operazioni fiduciarie.
Rivista di diritto civile, 2020
The essay reviews opinions of Italian scholars and jurisprudence on joint termination of contract... more The essay reviews opinions of Italian scholars and jurisprudence on joint termination of contracts (namely, “mutuo dissenso”), starting from the moment this legal arrangement was put into the Italian Civil Code up to date, especially with reference to the so-called contratti a effetti reali (governed by article 1376 ICC). The paper recalls the debate run-ning therein between the theories of contrarius actus and contrarius consensus, along with its operational role on rights in personam and in rem, created on the properties which are the subject matter of the con-tract put under joint termination, inter partes and against third parties. All the above also to prove the feasibility of a joint termination of a Patto Marciano governed by article 48-bis of the Italian Banking Code.
Il contributo esamina la posizione assunta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sull’istituto del mutuo dissenso, dalle sue origini a oggi, in particolare con riferimento ai contratti a effetti reali. Esso ripercorre il dibattito intercorso nel tempo tra le tesi del contrarius actus e del contrarius consensus, e il rilievo pratico di tale dibattito ai fini dell’individuazione dei diritti e delle situazioni di appartenenza sui beni oggetto del contratto di base, interessato dallo scioglimento consensuale, inter partes e nei confronti dei terzi. Il tutto anche al fine di dimostrare la fattibilità di un mutuo dissenso parziale di un patto marciano istituito ai sensi dell’art. 48-bis TUB.
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2020
SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. I contenuti dei provvedimenti dei giudici di merito sull’annotazione ... more SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. I contenuti dei provvedimenti dei giudici di merito sull’annotazione della rinuncia all’azione di restituzione. — 3. Le teorie sulla rinuncia « diretta » ed « indiretta » all’azione di restituzione in generale e sulla rinuncia all’azione di restituzione « contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione »: elenco delle teorie e relativi presupposti. — 4. Segue: analisi critica delle tesi sulla rinuncia, « diretta » ed « indiretta », all’azione di restituzione, sia nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva, sia « contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione ». — 5. Segue: analisi critica delle teorie sulla sola rinuncia all’azione ex art. 563 c.c. Conclusioni. — 6. Sui rapporti tra la rinuncia all’azione di restituzione ex art. 563 c.c. e le liberalità non donative.
Contratto e impresa, 2019
SOMMARIO: Parte prima: sull’irrinunciabilita` alla dispensa dalla collazione, da parte del donata... more SOMMARIO: Parte prima: sull’irrinunciabilita` alla dispensa dalla collazione, da parte del donatario, dopo la morte del donante. – 1. Introduzione: il dictum giurisprudenziale
sull’irrinunciabilità alla dispensa e due casi pratici speculari ad esso sottoposti. – 2.
Ricostruzione storica delle varie opinioni enunciate da dottrina e giurisprudenza sulla
dispensa dalla collazione e analisi critica del principio di diritto, apparentemente consolidato, statuito da Cass., 29 luglio 1961, n. 1845. – 2.1. Premessa: la funzione della collazione. – 2.2. Il postulato logico-giuridico posto a fondamento di Cass. n. 1845/1961 e la cronistoria dell’interpretazione della disciplina della dispensa dalla collazione dal XIX secolo ad oggi. – 2.3. Osservazioni critiche sull’esistenza di un rapporto di accessorietà tra dispensa dalla collazione e atto di donazione. – 2.4. La dispensa quale diritto potestativo del donatario e conclusioni sulla sua presunta irrinunciabilità, dopo la morte del donante. – Parte seconda: sull’irrevocabilità della dispensa, compiuta per atto inter vivos, da parte del donante. – 3. Sulla rinuncia alla dispensa, da parte del donatario, anche in vita del donante e sulla quaestio dell’irrevocabilità della dispensa inserita in donazione ex parte donantis: osservazioni sulla struttura della dichiarazione di dispensa, analogie di disciplina tra la liberalità mortis causa nascente da una dispensa da collazione e la liberalità stipulante-terzo ex art. 1412 c.c. e conclusioni. – 3.1. Sull’astensione dall’esercizio dell’azione di rinuncia alla dispensa, da parte del donatario, in vita del donante e sull’impasse dell’irrevocabilità della dichiarazione di dispensa del donante posta in essere per atto inter vivos: il problema dell’art. 1333 c.c. e dei rapporti con il divieto dei patti successori e la tutela dell’autonomia privata del dichiarante. – 3.2. La disciplina del contratto a favore di terzi con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante quale fattore integrativo del diritto del donante alla libera disponibilità della dichiarazione di dispensa.
Rivista di Diritto Civile, 2017
SOMMARIO: 1. L’art. 4 CAT e il caso del trust auto-dichiarato. – 2. I presunti ostacoli al ricono... more SOMMARIO: 1. L’art. 4 CAT e il caso del trust auto-dichiarato. – 2. I presunti ostacoli al riconoscimento del trust auto-dichiarato nel diritto italiano. – 3. Sulle singole quaestiones riferibili all’art. 4 CAT: capacita` , successioni e tutela dei legittimari. – 4. Analisi di un’ulteriore quaestio, particolarmente rilevante, facente capo all’art. 4 CAT: il problema dell’azione revocatoria e della tutela dei creditori del settlor.
I Contratti, 2017
Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'invalidità, ex art. 458 c.c., di un "mandato fiduciario" (ra... more Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'invalidità, ex art. 458 c.c., di un "mandato fiduciario" (rappresentato da un atto di trasferimento di quote di una S.r.l. [Società a responsabilità limitata] e da un atto istitutivo di "trust", con cui la trasferitaria/"settlor" aveva contestualmente ceduto le partecipazioni societarie ricevute in precedenza ad un "trustee" terzo, perché fossero da costui amministrate nell'interesse di due minori), per violazione del divieto dei patti successori (istitutivi). L'A., commentando il provvedimento, osserva, innanzitutto, come il giudice incaricato abbia omesso di accertare l'esistenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c., di un conflitto di interessi in capo a parte attrice (agente sia in nome proprio, sia quale legale rappresentante delle sue due figlie minori); determinando così nullità della sentenza, per irregolarità del contraddittorio, rilevabile in ogni stato e grado di giudizio. Non solo. L'A. evidenzia altresì come la decisione: a) sia stata in parte assunta con motivazioni tratte "de relato" da un'altra sentenza, anch'essa inficiata (pur se in modo meno palese) dal medesimo conflitto di interessi; b) abbia gratuitamente ed erroneamente comparato tra loro gli istituti del "trust" e del fondo patrimoniale; c) abbia indebitamente invalidato il sopra citato "mandato fiduciario", per averlo ritenuto "mortis causa", quando esso (se esistente) avrebbe dovuto, invece, essere qualificato "post mortem exequendum" e, per l'effetto, giudicato valido, in ossequio a quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza pronunciatesi fin qui, tanto in punto di mandato, quanto in tema di divieto dei patti successori.
Rivista di Diritto Civile, 2017
Sommario: 1. Il concetto di "trust interno" e la necessità di un nuovo approccio metodologico per... more Sommario: 1. Il concetto di "trust interno" e la necessità di un nuovo approccio metodologico per la soluzione dei problemi dei "trusts" più strettamente connessi al diritto italiano. - 2. Gli atti di assegnazione di beni in "trust" in common law e secondo la Conv. dell'Aja sui "trusts" [CAT]. - 3. L'art. 4 CAT e le varie "species" di atti di assegnazione di beni in "trust". - 4. Esegesi dell'art. 4 CAT e individuazione dei principi generali di diritto da applicarsi al rapporto tra "trusts" e atti di assegnazione di beni in "trust" ai sensi della Convenzione.
Il Familiarista, 2016
The Author analyzes an Italian judgment on fraud on creditors performed via a so called "trust in... more The Author analyzes an Italian judgment on fraud on creditors performed via a so called "trust interno" and claims that the issue should be dealt with the applicable law to the trust of the case instead of the Italian law as customarily thought.
Il Familiarista, 2016
More and more Italian judgments tend to link one to the other the so called fondo patrimoniale (p... more More and more Italian judgments tend to link one to the other the so called fondo patrimoniale (please see articles 167 ff of the Italian Civil Code) and the trust institution.
The above-mentioned linkage can be quite deceptive sometimes and in any case debatable at least. Moreover when the judgment of the case does not offer any justification at all on the topic.
As per above, the Author tries and explain which are the elements that join them as well as those which divide them.
Rivista di Diritto Civile, 2013
Sommario: 1. La donazione indiretta e la "quaestio" del campo di applicazione dell'art. 809 c.c. ... more Sommario: 1. La donazione indiretta e la "quaestio" del campo di applicazione dell'art. 809 c.c. - 2. La "ratio" dell'art. 771 c.c.: l'approccio tradizionale, quello alternativo e la necessità di un’ulteriore revisione del fondamento del divieto della donazione di cose future. - 3. Una ricostruzione concorrente del divieto previsto dall'art. 771 c.c. - 4. La disciplina della permuta (c.d. obbligatoria) di "cosa presente con cosa futura" in generale e nel caso del contratto a favore di terzi. - 5. Conclusioni.
Rivista di Diritto Civile, 2012
Sommario: 1. Premessa. - 2. Le differenze tra la fondazione di famiglia e il fedecommesso di fami... more Sommario: 1. Premessa. - 2. Le differenze tra la fondazione di famiglia e il fedecommesso di famiglia. - 3. Considerazioni riassuntive sul valore odierno del divieto delle fondazioni di famiglia di mantenimento. - 4. Verso una possibile nuova ratio dell'art. 335 cpv. [capoverso] 1 CCS [Codice civile Svizzero]. - 4.1. II principio della responsabilità patrimoniale del debitore in Svizzera. - 4.2. II principio della responsabilità patrimoniale del debitore quale principio di ordine pubblico: i suoi presupposti tradizionali e la realtà attuale. - 4.3. Gli strumenti a tutela dei creditori: l'azione revocatoria e i suoi limiti odierni. Opzioni operative. - 4.4. La fondazione di famiglia ("d'entretien") del Liechtenstein. - 4.5. Conclusioni sui rapporti tra la fondazione di famiglia "d'entretien" e il principio della responsabilità patrimoniale del debitore attualizzato. - 5. La nuova potenziale ratio dell'art. 335 cpv. 1 CCS. - 6. Osservazioni generali (riassuntive) di carattere comparatistico.
Rivista di Diritto Civile, 2011
Sommario: Premessa. 1. Sulla presunta indissolubilità del rapporto tra il trust e la scissione de... more Sommario: Premessa. 1. Sulla presunta indissolubilità del rapporto tra il trust e la scissione del diritto privato inglese tra "law" ed "equity". 2. Le anomalie comparatistiche del trust fondato sulla divisione tra "law" ed "equity". 3. Il trust in Scozia: a) il trust senza l'equity; b) l'approccio contrattuale. 4. Il trust in Scozia: c) l'"insolvency effect", la "Trust as patrimony" Theory e i diritti del beneficiario quali diritti di credito. 5. Effetti della "Trust as patrimony" Theory. 6. Il Trust quale persona giuridica? 7. Conclusioni sul trust nel diritto scozzese: prime osservazioni di natura comparatistica. 8. Conclusioni sul trust nel diritto scozzese: il regime pubblicitario del trust in Scozia; la disciplina a tutela dei terzi contraenti con il "trustee". 9. Rapide osservazioni sulle linee guida per la fiducia italiana nel nuovo millennio.
I Contratti, 2011
L'A., nel valutare criticamente la pronunzia resa dalla Suprema Corte, si sofferma sulla disamina... more L'A., nel valutare criticamente la pronunzia resa dalla Suprema Corte, si sofferma sulla disamina dei rapporti tra negozio fiduciario e simulazione, con specifico riferimento alla condizione di "terzo" del fiduciante. Tale analisi assume particolare rilievo in merito ai limiti di prova stabiliti per la simulazione dall'art. 1417 c.c. Viene altresì esaminato il significato dell'espressione "pregiudizio ai loro diritti" che, a norma dell'art. 1415 c.c., consente al terzo di far valere la simulazione.
Sommario: Premessa. Riassunto dei fatti oggetto di causa e sintesi delle motivazioni dei giudici di merito. Analisi critica delle argomentazioni della Corte d'Appello. Conclusioni.
Il Foro Padano, 2009
Sommario: 1. La fattispecie. - 2. Le questioni giuridiche più rilevanti emerse nei giudizi di mer... more Sommario: 1. La fattispecie. - 2. Le questioni giuridiche più rilevanti emerse nei giudizi di merito ed in quello di legittimità. - 3. La quaestio della presunta violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra petita. - 4. I doveri dei trustees e la loro revoca giudiziale per breach of trust. Considerazione introduttive. - 5. I singoli doveri a carico dei trustees di un trust e il duty of care. Dalla prudent man rule allo statutory duty of care.
I Contratti, 2008
L'A. commenta un provvedimento che ha sospeso il procedimento esecutivo promosso da un creditore ... more L'A. commenta un provvedimento che ha sospeso il procedimento esecutivo promosso da un creditore di una società in accomandita semplice contro il socio accomandatario (che aveva assunto medio tempore il ruolo di trustee di un trust autodichiarato istituito per il pagamento dei creditori della S.a.s.), mettendo in luce le omissioni e le incongruenze della motivazione del provvedimento.
Sommario: La fattispecie. Le statuizioni rese dal giudice dell'esecuzione in materia di trust. La omessa qualificazione dell'opponente quale debitore o terzo pignorato: conseguenze. Il Trust Gresmalt: un non-charitable purpose trust nullo, un valido beneficiary trust per i creditori della S.a.s., o una terza species? Problemi di validità del trust a favore dei creditori.
CONFLITTO DI INTERESSI GENITORI-FIGLI, "TRUST" E " by Alessio Reali
I "TRUSTS", GLI ATTI DI ASSEGNAZIONE DI BENI IN "T by Alessio Reali
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Papers by Alessio Reali
of said rule of law is not applicable, under the circumstances, to an English-styled will, drafted in Italian and subject to the Italian private law, which provides for a substitutory provision for the devisee untimely death.
Secondly, the essay focuses on the interpretation of the ICC’s provisions on the subjective field of application of the Italian legal instrument called rappresentazione, to display that they should be applied to all descendants of the appointed son, brother or sister who still can’t, or does not want to, receive his/her heirship or legacy. That, despite an apparent reinforced judicial opinion of the Italian Supreme Court which affirms a strict construction of sections 468-469 ICC and accordingly
limits the application of rappresentazione to the sole direct descendants of the aforementioned son, brother or sister. All the above, once again, to prove that eventually, under the circumstances, a niece, designated heir of the testator, could validly renounce to her heirship on behalf of her children, against, in addition to a trustee of a trust set up inter vivos by the testator herself (appointed as substitute if the niece should predecease), another heir of the de cuius, who claimed that niece’s
heirship should be his own too, in case of renunciation.
Il contributo esamina la posizione assunta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sull’istituto del mutuo dissenso, dalle sue origini a oggi, in particolare con riferimento ai contratti a effetti reali. Esso ripercorre il dibattito intercorso nel tempo tra le tesi del contrarius actus e del contrarius consensus, e il rilievo pratico di tale dibattito ai fini dell’individuazione dei diritti e delle situazioni di appartenenza sui beni oggetto del contratto di base, interessato dallo scioglimento consensuale, inter partes e nei confronti dei terzi. Il tutto anche al fine di dimostrare la fattibilità di un mutuo dissenso parziale di un patto marciano istituito ai sensi dell’art. 48-bis TUB.
sull’irrinunciabilità alla dispensa e due casi pratici speculari ad esso sottoposti. – 2.
Ricostruzione storica delle varie opinioni enunciate da dottrina e giurisprudenza sulla
dispensa dalla collazione e analisi critica del principio di diritto, apparentemente consolidato, statuito da Cass., 29 luglio 1961, n. 1845. – 2.1. Premessa: la funzione della collazione. – 2.2. Il postulato logico-giuridico posto a fondamento di Cass. n. 1845/1961 e la cronistoria dell’interpretazione della disciplina della dispensa dalla collazione dal XIX secolo ad oggi. – 2.3. Osservazioni critiche sull’esistenza di un rapporto di accessorietà tra dispensa dalla collazione e atto di donazione. – 2.4. La dispensa quale diritto potestativo del donatario e conclusioni sulla sua presunta irrinunciabilità, dopo la morte del donante. – Parte seconda: sull’irrevocabilità della dispensa, compiuta per atto inter vivos, da parte del donante. – 3. Sulla rinuncia alla dispensa, da parte del donatario, anche in vita del donante e sulla quaestio dell’irrevocabilità della dispensa inserita in donazione ex parte donantis: osservazioni sulla struttura della dichiarazione di dispensa, analogie di disciplina tra la liberalità mortis causa nascente da una dispensa da collazione e la liberalità stipulante-terzo ex art. 1412 c.c. e conclusioni. – 3.1. Sull’astensione dall’esercizio dell’azione di rinuncia alla dispensa, da parte del donatario, in vita del donante e sull’impasse dell’irrevocabilità della dichiarazione di dispensa del donante posta in essere per atto inter vivos: il problema dell’art. 1333 c.c. e dei rapporti con il divieto dei patti successori e la tutela dell’autonomia privata del dichiarante. – 3.2. La disciplina del contratto a favore di terzi con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante quale fattore integrativo del diritto del donante alla libera disponibilità della dichiarazione di dispensa.
The above-mentioned linkage can be quite deceptive sometimes and in any case debatable at least. Moreover when the judgment of the case does not offer any justification at all on the topic.
As per above, the Author tries and explain which are the elements that join them as well as those which divide them.
Sommario: Premessa. Riassunto dei fatti oggetto di causa e sintesi delle motivazioni dei giudici di merito. Analisi critica delle argomentazioni della Corte d'Appello. Conclusioni.
Sommario: La fattispecie. Le statuizioni rese dal giudice dell'esecuzione in materia di trust. La omessa qualificazione dell'opponente quale debitore o terzo pignorato: conseguenze. Il Trust Gresmalt: un non-charitable purpose trust nullo, un valido beneficiary trust per i creditori della S.a.s., o una terza species? Problemi di validità del trust a favore dei creditori.
CONFLITTO DI INTERESSI GENITORI-FIGLI, "TRUST" E " by Alessio Reali
I "TRUSTS", GLI ATTI DI ASSEGNAZIONE DI BENI IN "T by Alessio Reali
of said rule of law is not applicable, under the circumstances, to an English-styled will, drafted in Italian and subject to the Italian private law, which provides for a substitutory provision for the devisee untimely death.
Secondly, the essay focuses on the interpretation of the ICC’s provisions on the subjective field of application of the Italian legal instrument called rappresentazione, to display that they should be applied to all descendants of the appointed son, brother or sister who still can’t, or does not want to, receive his/her heirship or legacy. That, despite an apparent reinforced judicial opinion of the Italian Supreme Court which affirms a strict construction of sections 468-469 ICC and accordingly
limits the application of rappresentazione to the sole direct descendants of the aforementioned son, brother or sister. All the above, once again, to prove that eventually, under the circumstances, a niece, designated heir of the testator, could validly renounce to her heirship on behalf of her children, against, in addition to a trustee of a trust set up inter vivos by the testator herself (appointed as substitute if the niece should predecease), another heir of the de cuius, who claimed that niece’s
heirship should be his own too, in case of renunciation.
Il contributo esamina la posizione assunta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sull’istituto del mutuo dissenso, dalle sue origini a oggi, in particolare con riferimento ai contratti a effetti reali. Esso ripercorre il dibattito intercorso nel tempo tra le tesi del contrarius actus e del contrarius consensus, e il rilievo pratico di tale dibattito ai fini dell’individuazione dei diritti e delle situazioni di appartenenza sui beni oggetto del contratto di base, interessato dallo scioglimento consensuale, inter partes e nei confronti dei terzi. Il tutto anche al fine di dimostrare la fattibilità di un mutuo dissenso parziale di un patto marciano istituito ai sensi dell’art. 48-bis TUB.
sull’irrinunciabilità alla dispensa e due casi pratici speculari ad esso sottoposti. – 2.
Ricostruzione storica delle varie opinioni enunciate da dottrina e giurisprudenza sulla
dispensa dalla collazione e analisi critica del principio di diritto, apparentemente consolidato, statuito da Cass., 29 luglio 1961, n. 1845. – 2.1. Premessa: la funzione della collazione. – 2.2. Il postulato logico-giuridico posto a fondamento di Cass. n. 1845/1961 e la cronistoria dell’interpretazione della disciplina della dispensa dalla collazione dal XIX secolo ad oggi. – 2.3. Osservazioni critiche sull’esistenza di un rapporto di accessorietà tra dispensa dalla collazione e atto di donazione. – 2.4. La dispensa quale diritto potestativo del donatario e conclusioni sulla sua presunta irrinunciabilità, dopo la morte del donante. – Parte seconda: sull’irrevocabilità della dispensa, compiuta per atto inter vivos, da parte del donante. – 3. Sulla rinuncia alla dispensa, da parte del donatario, anche in vita del donante e sulla quaestio dell’irrevocabilità della dispensa inserita in donazione ex parte donantis: osservazioni sulla struttura della dichiarazione di dispensa, analogie di disciplina tra la liberalità mortis causa nascente da una dispensa da collazione e la liberalità stipulante-terzo ex art. 1412 c.c. e conclusioni. – 3.1. Sull’astensione dall’esercizio dell’azione di rinuncia alla dispensa, da parte del donatario, in vita del donante e sull’impasse dell’irrevocabilità della dichiarazione di dispensa del donante posta in essere per atto inter vivos: il problema dell’art. 1333 c.c. e dei rapporti con il divieto dei patti successori e la tutela dell’autonomia privata del dichiarante. – 3.2. La disciplina del contratto a favore di terzi con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante quale fattore integrativo del diritto del donante alla libera disponibilità della dichiarazione di dispensa.
The above-mentioned linkage can be quite deceptive sometimes and in any case debatable at least. Moreover when the judgment of the case does not offer any justification at all on the topic.
As per above, the Author tries and explain which are the elements that join them as well as those which divide them.
Sommario: Premessa. Riassunto dei fatti oggetto di causa e sintesi delle motivazioni dei giudici di merito. Analisi critica delle argomentazioni della Corte d'Appello. Conclusioni.
Sommario: La fattispecie. Le statuizioni rese dal giudice dell'esecuzione in materia di trust. La omessa qualificazione dell'opponente quale debitore o terzo pignorato: conseguenze. Il Trust Gresmalt: un non-charitable purpose trust nullo, un valido beneficiary trust per i creditori della S.a.s., o una terza species? Problemi di validità del trust a favore dei creditori.