La proposta di introdurre il c.d. “reato universale” di maternità surrogata rischia di peggiorare... more La proposta di introdurre il c.d. “reato universale” di maternità surrogata rischia di peggiorare, per quanto possibile, una disposizione già problematica e vaga. In un simile scenario, l’articolo prova ad individuare le possibili soluzioni esegetiche che possano rendere compatibile con il quadro costituzio-nale la previsione normativa prevista dalla c.d. Legge 40, individuando il bene giuridico della norma penale nella dignità, in senso oggettivo, della madre gestante ed escludendo, quale precipitato di valori costituzionali e sovranazionali, tanto la madre biologica quanto i genitori intenzionali dall’ambito di applicazione della fattispecie, per poi valutare i modesti e non condivisibili effetti che la novella po-trebbe comportare in ambito sanitario.
The proposal to introduce the so-called “universal crime” of surrogacy risks worsening, as much as possible, an already problematic and vague criminal provision. In such a scenario, the article tries to identify the possible exegetical solu-tions that can be made compatible with the constitutional framework of the criminal provision envisaged by the so-called Law No. 40, identifying the legal good of the offense in the dignity, in an objective sense, of the surrogate mother and excluding, as a precipitate of constitutional and supranational values, both the biological mother and the intentional parents from the scope of application of the case, and then evaluating the modest and unacceptable effects that the re-form could have in the healthcare sector.
L’articolo prende in esame la peculiare evoluzione che ha riguardato la disciplina penale italian... more L’articolo prende in esame la peculiare evoluzione che ha riguardato la disciplina penale italiana in materia di corruzione, registrando due antitetiche e contestuali tendenze all’inasprimento ed alla clemenza. Da un lato, infatti, il legislatore ha adottato numerosi interventi di riforma volti a peggiorare – sotto ogni aspetto sostanziale e processuale – lo statuto penale della Pubblica Amministrazione; dall’altro, ha contestualmente introdotto meccanismi premiali volti ad eliminare tutte (o quasi) le conseguenze sanzionatorie in cambio della collaborazione processuale. Il saggio, dunque, si occupa di fotografare tale fenomeno di polarizzazione, ossia di estremizzazione della disciplina verso i due opposti poli di iper-criminalizzazione ed iper-premialità, tanto all’interno del micro-sistema penale delle fattispecie di corruzione, tanto in altri settori del diritto penale, indagandone la diffusione nel contesto europeo e qualificandolo come tendenza interna e sistemica, per valutarne da ultimo la compatibilità con i principi costituzionali.
The essay examines the peculiar evolution that has affected Italian criminal law provisions on corruption, highlighting two antithetical and contextual tendencies towards tightening and leniency. On the one hand, the legislator has adopted numerous reforms aimed at worsening – in every substantial and procedural aspect – the criminal statute of the Public Administration; on the other hand, it has simultaneously introduced reward mechanisms aimed at eliminating all (or almost all) sanctioning consequences in exchange for procedural collaboration. The essay, therefore, deals with analyzing this phenomenon of polarization, i.e. the extremization of the discipline towards the two opposite poles of hyper-criminalization and hyper-rewarding, both within the criminal law provisions on corruption and in other sectors of criminal law, investigating its diffusion in the European context and qualifying it as an internal and systemic trend, to ultimately evaluate its compatibility with constitutional principles.
The article critically examines the Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) recently enacted by t... more The article critically examines the Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) recently enacted by the United States Congress and highlights the reasons why it cannot be considered an indicator of creating a new ideal type in US anti-corruption policy. By analysing key provisions of the Act, the essay examines the notion of foreign public official introduced in § 201 of the U.S.C. and the provision that punishes foreign officials who request bribes in the conduct of business, noting that this is a provision comparable to that contained in the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) which prosecutes active international corruption, in light of the interpretation of the notion of corruption provided by the U.S. Supreme Court. The analysis focuses on highlighting the implications for companies that conduct business abroad and which are called upon to adapt their respective organizational and compliance models to the new provisions, also emphasising that the FEPA will give new life to the already high level of enforcement of international corruption charges brought against foreign multinational corporations by the U.S. Department of Justice and the SEC.
Il contributo esamina alcuni dei nodi problematici che suscitano maggiore attenzione in dottrina,... more Il contributo esamina alcuni dei nodi problematici che suscitano maggiore attenzione in dottrina, sottolineando la eccessiva frammentazione della disciplina e la frizione con il principio di proporzionalità di alcune scelte sanzionatorie compiute dal legislatore. Da ultimo, osserva che la natura proteiforme della corruzione impone una lettura unitaria e razionale delle disposizioni penali dettate dal legislatore, unica chiave per risolvere le questioni poste da un corpo normativo in costante cambiamento.
La lotta alla corruzione, ed in particolare alla corruzione internazionale, negli ultimi decenni,... more La lotta alla corruzione, ed in particolare alla corruzione internazionale, negli ultimi decenni, ha subito un vero e proprio cambio di passo. Inizialmente, sotto l’impulso dei governi nazionali più attivi sul tema, si è a lungo promossa l’adozione di convenzioni internazionali per adeguare gli ordinamenti interni ad uno standard globale, uniforme ed efficace nella lotta alla corruzione. Tuttavia, a fronte dei risultati piuttosto deludenti, una nuova forma di lotta alla corruzione, e specialmente alla corruzione internazionale, ha cominciato ad avanzare all’inizio del nuovo millennio, per andare poi a consolidarsi nell’ultimo decennio: si tratta dell’adozione – fuori dai confini territoriali nazionali – di uno strumento legislativo che reprime, a livello universale, le condotte di corruzione internazionale. Tale strumento è il Foreign Corrupt Practices Act (1977), una legge approvata nel lontano 1977 dal Congresso americano che, dapprima, ha funto da modello guida per le carte internazionali e che, infine, si è rivelata uno strumento autonomo e piuttosto efficace di repressione della corruzione internazionale, su tutto il globo, con particolare attenzione nei confronti delle multinazionali. Dunque, dopo una prima fase, che possiamo ritenere conclusa intorno alla fine degli anni 2000, caratterizzata dal tentativo di esportare il modello americano, mediante lo strumento delle convenzioni internazionali, negli ultimi due decenni, un insolito attivismo ha caratterizzato l’azione del Department of Justice americano (DoJ) e della Securities and Exchange Commission (SEC), oltre i confini nazionali, per lo più nei confronti delle imprese multinazionali straniere. Sembra, in sostanza, abbandonato il tentativo di un vero e proprio legal transplant della normativa statunitense negli ordinamenti nazionali, attraverso gli strumenti convenzionali: si è passati, perciò, dall’imitazione del modello americano, alla sua applicazione diretta in tutto il mondo. Invero, come si vedrà, l’applicazione extra-territoriale del FCPA ha stimolato alcuni ordinamenti ad adottare, di recente, nuove norme interne in linea con la legge americana: è il caso, ad esempio, del Regno Unito con il Bribery Act (2010) e della Francia con la Loi Sapin II (2016), nel tentativo dichiarato di combattere più efficacemente il fenomeno della corruzione internazionale perpetrata dalle società multinazionali, ma con l’intento di rispondere efficacemente alla politica statunitense di “assedio” alle imprese straniere. L’intensa attività del DoJ, dal 2010 in avanti, ha dunque stimolato i governi stranieri a mettere mano alle disposizioni interne in materia, dando vita – quantomeno apparentemente – ad una nuova fase di legal transplant. Tuttavia, la lotta alla corruzione internazionale non si esaurisce nell’adozione di nuove regole, quanto piuttosto nella loro efficace applicazione: è per questo che, pure a fronte delle recenti riforme citate, alla prova dei numeri, gli Stati Uniti continuano a rimanere l’attore principale nella repressione del fenomeno corruttivo sul piano transnazionale, a tal punto da dare vita ad un nuovo framework globale di previsioni normative, procedure applicative, modelli organizzativi e compliance programs, cui le società multinazionali, anche europee, sembrano costrette ad adeguarsi. Il testo, perciò, prende in esame l’azione globale di contrasto alla corruzione internazionale nelle imprese multinazionali, tracciandone le differenze tra «law in the books» e «law in action», alla luce delle più recenti evoluzioni applicative. Precisamente, prenderà in considerazione tale nuovo legal framework, di matrice statunitense ma di portata universale, dopo aver accennato all’emersione del fenomeno corruttivo ed alla sua attuale consistenza, e dopo aver ripercorso il processo di criminalizzazione della corruzione internazionale. Lungo il percorso d’indagine, dapprima, l’analisi dei modelli convenzionali e, con essi, del legal transplant, dopodiché, l’esegesi del modello statunitense e della sua peculiare affermazione, consentiranno, da un lato di prendere atto del fallimento del primo tentativo di esportazione del FCPA mediante lo strumento della cooperazione internazionale ed il legal transplant, dall’altro di accertare l’esistenza di un quadro normativo esogeno rispetto all’ordinamento italiano di cui, però, non si può non tenere conto, anzitutto, per indicare le auspicate prospettive di riforma della legislazione italiana in materia di corruzione internazionale e di responsabilità delle persone giuridiche, ed in secondo luogo, al fine di fornire una indicazione precisa delle disposizioni di matrice statunitense cui le imprese multinazionali, anche se straniere, devono necessariamente attenersi per evitare le pesanti sanzioni inferte dal DoJ americano a tutti gli operatori economici internazionali. Al termine del percorso di analisi, in sintesi, potranno essere tracciate le implicazioni per le imprese e per gli Stati stranieri che derivano dall’applicazione universale del FCPA.
In data 5 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 il D. lgs. 2 febbraio 2021... more In data 5 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 il D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 recante “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, con entrata in vigore il 20 febbraio 2021. L’articolo illustra le principali modifiche apportate dal decreto legislativo alla disciplina del mandato d’arresto europeo (MAE), contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, focalizzandosi in particolare sul nuovo e più ampio sindacato del giudice sui diritti fondamentali ed inalienabili previsti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali, sulla semplificazione delle procedure e dei documenti richiesti per la consegna, in base al «principio del mutuo riconoscimento» che viene ora espressamente menzionato nella legge, ed a cui risulta fortemente ispirata l’intera riforma, nonché sui nuovi termini e limiti alle impugnazioni.
Sommario. 1. Introduzione. – 2. Principi e garanzie. – 2.1. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e il ruolo del Consiglio. – 2.2. I diritti fondamentali ed il sindacato del giudice. – 2.3. Regole e limiti alla doppia punibilità, in genere e per i reati tributari. – 3. Il contenuto del mandato: semplificazione alias rivoluzione. – 4. La procedura giurisdizionale di consegna. – 4.1. Il consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità. – 4.2. Il giudice competente ed i tempi della decisione. – 4.3. La decisione ed i limitati motivi di rifiuto, obbligatori e facoltativi. – 4.4. Le impugnazioni ed Conclusioni.
Abstract. L’articolo propone una riflessione sugli elementi costitutivi dei delitti di corruzione... more Abstract. L’articolo propone una riflessione sugli elementi costitutivi dei delitti di corruzione, illustrandone alcune conseguenti implicazioni. Dapprima, affronta il tema della natura dell’accordo quale elemento costitutivo della corruzione, analizzandone la rilevanza in termini di consumazione del reato, ed offrendo precisamente una lettura alternativa allo schema duplice, sino ad ora descritto dall’interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione. Nei paragrafi successivi, prosegue soffermandosi, in particolare, sul tema della rilevanza penale della corruzione priva di accordo, sino ad ora unanimemente esclusa. Su tali premesse, conclude con alcune riflessioni a margine in tema di concorso di reati, di norme e di persone.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La centralità dell’accordo nella corruzione a «fisionomia negoziale». – 2.1. L’accordo come elemento costitutivo. – 2.2. L’accordo come momento consumativo: schema duplice o schema alternativo? – 3. La corruzione senza dazione e la corruzione senza promessa. – 4. L’accordo senza corruzione: la configurabilità del tentativo. – 5. La corruzione senza accordo: dell’irrilevanza penale e delle altre ipotesi. – 6. L’accertamento dell’accordo. – 6.1. La prova della dazione come prova dell’accordo. – 6.2. L’oggetto dell’accordo ed il concorso di reati. – 6.3. La causa dell’accordo ed il concorso di norme. – 6.4. Le parti dell’accordo ed il concorso di persone. – 7. Conclusioni.
Sommario: 1. Introduzione.-2. L'internazionalizzazione del diritto e della giustizia penale: una ... more Sommario: 1. Introduzione.-2. L'internazionalizzazione del diritto e della giustizia penale: una prospettiva che riguarda anche gli ecocrimini e le ecomafie.-3. Il ruolo dei legislatori e delle corti internazionali.-4. Il processo di criminalizzazione dell'ecocidio: la matrice bellica e il peccato originale.-5. La prospettiva dello Statuto di Roma come sede di tutela.-5.1. Intersezione di metodo e merito della criminalizzazione.-5.2. Fisionomia di una fattispecie ipotetica: critica.-5.2.1. La tipizzazione.-5.2.2. Il criterio di imputazione.-5.2.3. La sanzione e le istanze di riparazione.-6. Una proposta (alternativa) di modifica dello Statuto di Roma.-6.1. Proposte di modifica dell'art. 7.-6.2. Proposte di modifica dell'art. 12.-7. Conclusioni.
La crescente attenzione nei confronti dell’ambiente e la preoccupazione per i cambiamenti climatici dominano il dibattito pubblico e impegnano le istituzioni verso nuove soluzioni che assicurino più efficace livello di tutela. In un simile scenario, lo spettro dei danni causati all’ambiente dalle organizzazioni criminali induce a riflettere sotto una diversa prospettiva, non esclusivamente nazionale. Su queste premesse, l’articolo si sofferma sugli strumenti offerti dal diritto penale internazionale, concentrando l’attenzione sulla possibile introduzione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma, offrendo una approfondita analisi critica delle recenti proposte e tentando di individuare una ipotesi alternativa di criminalizzazione dell’ecocidio quale crimine contro l’umanità.
The growing attention towards the environment and concern for climate change dominate the public debate and commit the institutions towards new solutions that ensure a more effective level of protection. In such a scenario, the specter of damage caused to the environment by criminal organizations leads us to reflect from a different, not exclusively national, perspective. On these premises, the article focuses on the tools offered by international criminal law, focusing attention on the possible introduction of the crime of ecocide in the Rome Statute, offering an in-depth critical analysis of recent proposals, and attempting to identify an alternative hypothesis of criminalization of ecocide as a crime against humanity.
L’articolo affronta il tema della giurisdizione sull’illecito amministrativo dipendente da reato ... more L’articolo affronta il tema della giurisdizione sull’illecito amministrativo dipendente da reato con parti- colare attenzione all’ipotesi di colpa organizzativa dell’ente straniero, analizzando le criticità delle teorie dottrinali e giurisprudenziali proposte sino ad ora sull’argomento e giungendo alla formulazione di una differente teoria formalista, illuminata dai lavori preparatori e maggiormente ancorata al dato legislativo, nel tentativo di offrire una lettura ordinata dei criteri e dei limiti alla giurisdizione punitiva, più coerente sotto il profilo sistematico ed orientata al rispetto dei principi costituzionali applicabili alla materia della responsabilità da reato degli enti. Dal punto di vista metodologico, l’analisi premette uno studio sui limiti positivi e negativi alla giurisdizione punitiva, deducibili dal diritto internazionale, che giunge alla neutralizzazione degli argomenti che vorrebbero esclusi gli enti stranieri dall’ambito di applicazione del d.lgs. 231 del 2001. Di seguito, l’articolo si sofferma sull’analisi normativa per confutare le costruzioni dogmatiche di eterointegrazione e di matrice analogica e per escludere gli articoli del decreto che non affrontano il tema della giurisdizione, all’infuori dell’art. 4 in cui, invece, vanno individuati i quattro differenti criteri di giurisdizione (due positivi e due negativi) in relazione all’illecito commesso in Italia o all’estero, da parte dell’ente italiano o straniero, che regolano l’intera materia. Da ultimo, lo studio si sofferma sulla maggiore coerenza della tesi proposta in chiave sistematica e costituzionale, offrendo una collocazione dommatica del reato all’interno dei criteri di giurisdizione, quale elemento di specialità che declina e non radica la giurisdizione punitiva. The article deals with the issue of jurisdiction over the corporate criminal liability focusing the case of foreign corporations failure to prevent crimes, analyzing the critical issues of the doctrinal and jurispru- dential theories proposed up to now on the subject, and proposing a different and formalist theory, consistent with the preparatory works and more anchored to the legislative provisions, in an attempt to offer an orderly framework of the criteria and limits to the more coherent punitive jurisdiction under the systematic profile and oriented towards compliance with the constitutional principles applicable to the matter of corporate liability for crimes. From a methodological point of view, the analysis premises a study on the positive and negative limits to the punitive jurisdiction, resulting from international law, which leads to the neutralization of the arguments that would like to exclude foreign entities from the scope of application of Legislative Decree 231 of 2001. Here, the article focuses on the normative anal- ysis to refute the dogmatic constructions of heterointegration and analogical and to exclude the articles of the decree that do not address the issue of jurisdiction, other than art. 4 in which, on the other hand, the four different jurisdictional criteria (two positive and two negative) in relation to the offense commit- ted in Italy or abroad by the Italian or foreign corporation, which regulate the entire matter, are identi- fied. Finally, the study focuses on the greater coherence of the formalist thesis proposed in a systematic and constitutional perspective, offering a dogmatic sistematization of the wrongdoing within the criteria of jurisdiction, as an element of specialty that diversifies and does not establish the punitive jurisdiction.
The Petrobras’ NPA is a new settlement on a recent massive scheme of international corruption sig... more The Petrobras’ NPA is a new settlement on a recent massive scheme of international corruption signed by the U.S. Department of Justice and a foreign multinational enterprise charged with bribery around the world. The article shows that this new deal confirms the leading role of the U.S. in the global fight against transnational corruption made by corporations and the ancillary role of the other foreign countries. Moreover, the deal provides some features that are becoming increasingly frequent in this type of agreements and constitute a sort of a new global anti-bribery compliance model.
This analytical but concise survey of WTO case law for 2017 is carried out within the framework o... more This analytical but concise survey of WTO case law for 2017 is carried out within the framework of the PhD program in International Law and Economics of the PhD School of Bocconi University (Milan). Giorgio Sacerdoti, Emeritus Professor of International Law at Bocconi University and former Chairman of the WTO Appellate Body, has coordinated and supervised the individual comments of Appellate Body's and Panels' Reports. An abridged version of this review will be published in the 2018 Italian Yearbook of International Law as has been the case in the past years. The WTO system risks to be undermined by the direct challenge to its rules initiated by the Trump administration at the beginning of 2018 with the introduction of substantial anti-dumping duties on washers from Korea and solar panels from India, the announcement of safeguards based on the security exception of Article XXI GATT on steel and aluminium imports, and the restrictive measures on a variety of exports from Chin...
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sinora definito la natura giuridica dell’istituto ... more La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sinora definito la natura giuridica dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità in senso stretto, senza tuttavia ravvedere profili abrogativi, ed anzi reputando il fatto tenue un fatto penalmente illecito, in quanto antigiuridico e colpevole. Tale lettura, tuttavia, contrasta con la ratio dell’istituto, con le sue ragioni ispiratrici e con il suo nucleo essenziale, legato all’offensività. Inoltre, non tiene conto del complessivo quadro dei diritti fondamentali che tale interpretazione rischia di compromettere gravemente ed irreparabilmente. Una diversa lettura, compatibile con il quadro costituzionale, esiste e ravvisa nel nuovo istituto la natura di limite alla tipicità, con la conseguenza di escludere la rilevanza penale del fatto di lieve entità, anche dopo il giudicato.
XXX Diritto del Commercio Internazionale 521-542 (2017), 2017
This article offers a critical analysis of the Odebrecht/Braskem case under the Foreign Corrupt P... more This article offers a critical analysis of the Odebrecht/Braskem case under the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Two Brazilian companies, Odebrecht S.A. and its subsidiary Braskem S.A., have been caught in a massive bribery machine that concerned Brazil as well as many other countries, including Switzerland and the United States. Not only did these companies create a true consortium through which they controlled Brazil’s public procurement system in a way to adjudicate and make profit out of multibillion projects in South America and abroad, but they also exploited the U.S. financial market to transfer money to corrupt public officers. The two companies cut a deal with the U.S. prosecutors under the FCPA, which the article comments in two parts. First, it recounts the case’s factual background, casting a light on the companies’ business models and corrupt conduct. The second part delineates the legal arsenal underlying the deal signed with the U.S. prosecutors, which reflects a consolidated practice of the U.S. government to prosecute non-American multinational enterprises pursuant to the FCPA. Such practice is based on the broad discretion enjoyed by U.S. federal prosecutors in exercising their prosecutorial power, which includes the possibility to halt or defer the prosecution upon the condition that the defendant pays a penalty and submits to certain compliance and self-reporting obligations. Through the FCPA, they can target foreign corporations whose bribery scheme involved, even indirectly, the U.S. financial market. Finally, the Odebrecht/Braskem case represents the first example of a deal that was indirectly participated by foreign governments, whose sanctions were considered part of the deal itself.
La proposta di introdurre il c.d. “reato universale” di maternità surrogata rischia di peggiorare... more La proposta di introdurre il c.d. “reato universale” di maternità surrogata rischia di peggiorare, per quanto possibile, una disposizione già problematica e vaga. In un simile scenario, l’articolo prova ad individuare le possibili soluzioni esegetiche che possano rendere compatibile con il quadro costituzio-nale la previsione normativa prevista dalla c.d. Legge 40, individuando il bene giuridico della norma penale nella dignità, in senso oggettivo, della madre gestante ed escludendo, quale precipitato di valori costituzionali e sovranazionali, tanto la madre biologica quanto i genitori intenzionali dall’ambito di applicazione della fattispecie, per poi valutare i modesti e non condivisibili effetti che la novella po-trebbe comportare in ambito sanitario.
The proposal to introduce the so-called “universal crime” of surrogacy risks worsening, as much as possible, an already problematic and vague criminal provision. In such a scenario, the article tries to identify the possible exegetical solu-tions that can be made compatible with the constitutional framework of the criminal provision envisaged by the so-called Law No. 40, identifying the legal good of the offense in the dignity, in an objective sense, of the surrogate mother and excluding, as a precipitate of constitutional and supranational values, both the biological mother and the intentional parents from the scope of application of the case, and then evaluating the modest and unacceptable effects that the re-form could have in the healthcare sector.
L’articolo prende in esame la peculiare evoluzione che ha riguardato la disciplina penale italian... more L’articolo prende in esame la peculiare evoluzione che ha riguardato la disciplina penale italiana in materia di corruzione, registrando due antitetiche e contestuali tendenze all’inasprimento ed alla clemenza. Da un lato, infatti, il legislatore ha adottato numerosi interventi di riforma volti a peggiorare – sotto ogni aspetto sostanziale e processuale – lo statuto penale della Pubblica Amministrazione; dall’altro, ha contestualmente introdotto meccanismi premiali volti ad eliminare tutte (o quasi) le conseguenze sanzionatorie in cambio della collaborazione processuale. Il saggio, dunque, si occupa di fotografare tale fenomeno di polarizzazione, ossia di estremizzazione della disciplina verso i due opposti poli di iper-criminalizzazione ed iper-premialità, tanto all’interno del micro-sistema penale delle fattispecie di corruzione, tanto in altri settori del diritto penale, indagandone la diffusione nel contesto europeo e qualificandolo come tendenza interna e sistemica, per valutarne da ultimo la compatibilità con i principi costituzionali.
The essay examines the peculiar evolution that has affected Italian criminal law provisions on corruption, highlighting two antithetical and contextual tendencies towards tightening and leniency. On the one hand, the legislator has adopted numerous reforms aimed at worsening – in every substantial and procedural aspect – the criminal statute of the Public Administration; on the other hand, it has simultaneously introduced reward mechanisms aimed at eliminating all (or almost all) sanctioning consequences in exchange for procedural collaboration. The essay, therefore, deals with analyzing this phenomenon of polarization, i.e. the extremization of the discipline towards the two opposite poles of hyper-criminalization and hyper-rewarding, both within the criminal law provisions on corruption and in other sectors of criminal law, investigating its diffusion in the European context and qualifying it as an internal and systemic trend, to ultimately evaluate its compatibility with constitutional principles.
The article critically examines the Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) recently enacted by t... more The article critically examines the Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) recently enacted by the United States Congress and highlights the reasons why it cannot be considered an indicator of creating a new ideal type in US anti-corruption policy. By analysing key provisions of the Act, the essay examines the notion of foreign public official introduced in § 201 of the U.S.C. and the provision that punishes foreign officials who request bribes in the conduct of business, noting that this is a provision comparable to that contained in the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) which prosecutes active international corruption, in light of the interpretation of the notion of corruption provided by the U.S. Supreme Court. The analysis focuses on highlighting the implications for companies that conduct business abroad and which are called upon to adapt their respective organizational and compliance models to the new provisions, also emphasising that the FEPA will give new life to the already high level of enforcement of international corruption charges brought against foreign multinational corporations by the U.S. Department of Justice and the SEC.
Il contributo esamina alcuni dei nodi problematici che suscitano maggiore attenzione in dottrina,... more Il contributo esamina alcuni dei nodi problematici che suscitano maggiore attenzione in dottrina, sottolineando la eccessiva frammentazione della disciplina e la frizione con il principio di proporzionalità di alcune scelte sanzionatorie compiute dal legislatore. Da ultimo, osserva che la natura proteiforme della corruzione impone una lettura unitaria e razionale delle disposizioni penali dettate dal legislatore, unica chiave per risolvere le questioni poste da un corpo normativo in costante cambiamento.
La lotta alla corruzione, ed in particolare alla corruzione internazionale, negli ultimi decenni,... more La lotta alla corruzione, ed in particolare alla corruzione internazionale, negli ultimi decenni, ha subito un vero e proprio cambio di passo. Inizialmente, sotto l’impulso dei governi nazionali più attivi sul tema, si è a lungo promossa l’adozione di convenzioni internazionali per adeguare gli ordinamenti interni ad uno standard globale, uniforme ed efficace nella lotta alla corruzione. Tuttavia, a fronte dei risultati piuttosto deludenti, una nuova forma di lotta alla corruzione, e specialmente alla corruzione internazionale, ha cominciato ad avanzare all’inizio del nuovo millennio, per andare poi a consolidarsi nell’ultimo decennio: si tratta dell’adozione – fuori dai confini territoriali nazionali – di uno strumento legislativo che reprime, a livello universale, le condotte di corruzione internazionale. Tale strumento è il Foreign Corrupt Practices Act (1977), una legge approvata nel lontano 1977 dal Congresso americano che, dapprima, ha funto da modello guida per le carte internazionali e che, infine, si è rivelata uno strumento autonomo e piuttosto efficace di repressione della corruzione internazionale, su tutto il globo, con particolare attenzione nei confronti delle multinazionali. Dunque, dopo una prima fase, che possiamo ritenere conclusa intorno alla fine degli anni 2000, caratterizzata dal tentativo di esportare il modello americano, mediante lo strumento delle convenzioni internazionali, negli ultimi due decenni, un insolito attivismo ha caratterizzato l’azione del Department of Justice americano (DoJ) e della Securities and Exchange Commission (SEC), oltre i confini nazionali, per lo più nei confronti delle imprese multinazionali straniere. Sembra, in sostanza, abbandonato il tentativo di un vero e proprio legal transplant della normativa statunitense negli ordinamenti nazionali, attraverso gli strumenti convenzionali: si è passati, perciò, dall’imitazione del modello americano, alla sua applicazione diretta in tutto il mondo. Invero, come si vedrà, l’applicazione extra-territoriale del FCPA ha stimolato alcuni ordinamenti ad adottare, di recente, nuove norme interne in linea con la legge americana: è il caso, ad esempio, del Regno Unito con il Bribery Act (2010) e della Francia con la Loi Sapin II (2016), nel tentativo dichiarato di combattere più efficacemente il fenomeno della corruzione internazionale perpetrata dalle società multinazionali, ma con l’intento di rispondere efficacemente alla politica statunitense di “assedio” alle imprese straniere. L’intensa attività del DoJ, dal 2010 in avanti, ha dunque stimolato i governi stranieri a mettere mano alle disposizioni interne in materia, dando vita – quantomeno apparentemente – ad una nuova fase di legal transplant. Tuttavia, la lotta alla corruzione internazionale non si esaurisce nell’adozione di nuove regole, quanto piuttosto nella loro efficace applicazione: è per questo che, pure a fronte delle recenti riforme citate, alla prova dei numeri, gli Stati Uniti continuano a rimanere l’attore principale nella repressione del fenomeno corruttivo sul piano transnazionale, a tal punto da dare vita ad un nuovo framework globale di previsioni normative, procedure applicative, modelli organizzativi e compliance programs, cui le società multinazionali, anche europee, sembrano costrette ad adeguarsi. Il testo, perciò, prende in esame l’azione globale di contrasto alla corruzione internazionale nelle imprese multinazionali, tracciandone le differenze tra «law in the books» e «law in action», alla luce delle più recenti evoluzioni applicative. Precisamente, prenderà in considerazione tale nuovo legal framework, di matrice statunitense ma di portata universale, dopo aver accennato all’emersione del fenomeno corruttivo ed alla sua attuale consistenza, e dopo aver ripercorso il processo di criminalizzazione della corruzione internazionale. Lungo il percorso d’indagine, dapprima, l’analisi dei modelli convenzionali e, con essi, del legal transplant, dopodiché, l’esegesi del modello statunitense e della sua peculiare affermazione, consentiranno, da un lato di prendere atto del fallimento del primo tentativo di esportazione del FCPA mediante lo strumento della cooperazione internazionale ed il legal transplant, dall’altro di accertare l’esistenza di un quadro normativo esogeno rispetto all’ordinamento italiano di cui, però, non si può non tenere conto, anzitutto, per indicare le auspicate prospettive di riforma della legislazione italiana in materia di corruzione internazionale e di responsabilità delle persone giuridiche, ed in secondo luogo, al fine di fornire una indicazione precisa delle disposizioni di matrice statunitense cui le imprese multinazionali, anche se straniere, devono necessariamente attenersi per evitare le pesanti sanzioni inferte dal DoJ americano a tutti gli operatori economici internazionali. Al termine del percorso di analisi, in sintesi, potranno essere tracciate le implicazioni per le imprese e per gli Stati stranieri che derivano dall’applicazione universale del FCPA.
In data 5 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 il D. lgs. 2 febbraio 2021... more In data 5 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 il D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 recante “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, con entrata in vigore il 20 febbraio 2021. L’articolo illustra le principali modifiche apportate dal decreto legislativo alla disciplina del mandato d’arresto europeo (MAE), contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, focalizzandosi in particolare sul nuovo e più ampio sindacato del giudice sui diritti fondamentali ed inalienabili previsti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali, sulla semplificazione delle procedure e dei documenti richiesti per la consegna, in base al «principio del mutuo riconoscimento» che viene ora espressamente menzionato nella legge, ed a cui risulta fortemente ispirata l’intera riforma, nonché sui nuovi termini e limiti alle impugnazioni.
Sommario. 1. Introduzione. – 2. Principi e garanzie. – 2.1. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e il ruolo del Consiglio. – 2.2. I diritti fondamentali ed il sindacato del giudice. – 2.3. Regole e limiti alla doppia punibilità, in genere e per i reati tributari. – 3. Il contenuto del mandato: semplificazione alias rivoluzione. – 4. La procedura giurisdizionale di consegna. – 4.1. Il consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità. – 4.2. Il giudice competente ed i tempi della decisione. – 4.3. La decisione ed i limitati motivi di rifiuto, obbligatori e facoltativi. – 4.4. Le impugnazioni ed Conclusioni.
Abstract. L’articolo propone una riflessione sugli elementi costitutivi dei delitti di corruzione... more Abstract. L’articolo propone una riflessione sugli elementi costitutivi dei delitti di corruzione, illustrandone alcune conseguenti implicazioni. Dapprima, affronta il tema della natura dell’accordo quale elemento costitutivo della corruzione, analizzandone la rilevanza in termini di consumazione del reato, ed offrendo precisamente una lettura alternativa allo schema duplice, sino ad ora descritto dall’interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione. Nei paragrafi successivi, prosegue soffermandosi, in particolare, sul tema della rilevanza penale della corruzione priva di accordo, sino ad ora unanimemente esclusa. Su tali premesse, conclude con alcune riflessioni a margine in tema di concorso di reati, di norme e di persone.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La centralità dell’accordo nella corruzione a «fisionomia negoziale». – 2.1. L’accordo come elemento costitutivo. – 2.2. L’accordo come momento consumativo: schema duplice o schema alternativo? – 3. La corruzione senza dazione e la corruzione senza promessa. – 4. L’accordo senza corruzione: la configurabilità del tentativo. – 5. La corruzione senza accordo: dell’irrilevanza penale e delle altre ipotesi. – 6. L’accertamento dell’accordo. – 6.1. La prova della dazione come prova dell’accordo. – 6.2. L’oggetto dell’accordo ed il concorso di reati. – 6.3. La causa dell’accordo ed il concorso di norme. – 6.4. Le parti dell’accordo ed il concorso di persone. – 7. Conclusioni.
Sommario: 1. Introduzione.-2. L'internazionalizzazione del diritto e della giustizia penale: una ... more Sommario: 1. Introduzione.-2. L'internazionalizzazione del diritto e della giustizia penale: una prospettiva che riguarda anche gli ecocrimini e le ecomafie.-3. Il ruolo dei legislatori e delle corti internazionali.-4. Il processo di criminalizzazione dell'ecocidio: la matrice bellica e il peccato originale.-5. La prospettiva dello Statuto di Roma come sede di tutela.-5.1. Intersezione di metodo e merito della criminalizzazione.-5.2. Fisionomia di una fattispecie ipotetica: critica.-5.2.1. La tipizzazione.-5.2.2. Il criterio di imputazione.-5.2.3. La sanzione e le istanze di riparazione.-6. Una proposta (alternativa) di modifica dello Statuto di Roma.-6.1. Proposte di modifica dell'art. 7.-6.2. Proposte di modifica dell'art. 12.-7. Conclusioni.
La crescente attenzione nei confronti dell’ambiente e la preoccupazione per i cambiamenti climatici dominano il dibattito pubblico e impegnano le istituzioni verso nuove soluzioni che assicurino più efficace livello di tutela. In un simile scenario, lo spettro dei danni causati all’ambiente dalle organizzazioni criminali induce a riflettere sotto una diversa prospettiva, non esclusivamente nazionale. Su queste premesse, l’articolo si sofferma sugli strumenti offerti dal diritto penale internazionale, concentrando l’attenzione sulla possibile introduzione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma, offrendo una approfondita analisi critica delle recenti proposte e tentando di individuare una ipotesi alternativa di criminalizzazione dell’ecocidio quale crimine contro l’umanità.
The growing attention towards the environment and concern for climate change dominate the public debate and commit the institutions towards new solutions that ensure a more effective level of protection. In such a scenario, the specter of damage caused to the environment by criminal organizations leads us to reflect from a different, not exclusively national, perspective. On these premises, the article focuses on the tools offered by international criminal law, focusing attention on the possible introduction of the crime of ecocide in the Rome Statute, offering an in-depth critical analysis of recent proposals, and attempting to identify an alternative hypothesis of criminalization of ecocide as a crime against humanity.
L’articolo affronta il tema della giurisdizione sull’illecito amministrativo dipendente da reato ... more L’articolo affronta il tema della giurisdizione sull’illecito amministrativo dipendente da reato con parti- colare attenzione all’ipotesi di colpa organizzativa dell’ente straniero, analizzando le criticità delle teorie dottrinali e giurisprudenziali proposte sino ad ora sull’argomento e giungendo alla formulazione di una differente teoria formalista, illuminata dai lavori preparatori e maggiormente ancorata al dato legislativo, nel tentativo di offrire una lettura ordinata dei criteri e dei limiti alla giurisdizione punitiva, più coerente sotto il profilo sistematico ed orientata al rispetto dei principi costituzionali applicabili alla materia della responsabilità da reato degli enti. Dal punto di vista metodologico, l’analisi premette uno studio sui limiti positivi e negativi alla giurisdizione punitiva, deducibili dal diritto internazionale, che giunge alla neutralizzazione degli argomenti che vorrebbero esclusi gli enti stranieri dall’ambito di applicazione del d.lgs. 231 del 2001. Di seguito, l’articolo si sofferma sull’analisi normativa per confutare le costruzioni dogmatiche di eterointegrazione e di matrice analogica e per escludere gli articoli del decreto che non affrontano il tema della giurisdizione, all’infuori dell’art. 4 in cui, invece, vanno individuati i quattro differenti criteri di giurisdizione (due positivi e due negativi) in relazione all’illecito commesso in Italia o all’estero, da parte dell’ente italiano o straniero, che regolano l’intera materia. Da ultimo, lo studio si sofferma sulla maggiore coerenza della tesi proposta in chiave sistematica e costituzionale, offrendo una collocazione dommatica del reato all’interno dei criteri di giurisdizione, quale elemento di specialità che declina e non radica la giurisdizione punitiva. The article deals with the issue of jurisdiction over the corporate criminal liability focusing the case of foreign corporations failure to prevent crimes, analyzing the critical issues of the doctrinal and jurispru- dential theories proposed up to now on the subject, and proposing a different and formalist theory, consistent with the preparatory works and more anchored to the legislative provisions, in an attempt to offer an orderly framework of the criteria and limits to the more coherent punitive jurisdiction under the systematic profile and oriented towards compliance with the constitutional principles applicable to the matter of corporate liability for crimes. From a methodological point of view, the analysis premises a study on the positive and negative limits to the punitive jurisdiction, resulting from international law, which leads to the neutralization of the arguments that would like to exclude foreign entities from the scope of application of Legislative Decree 231 of 2001. Here, the article focuses on the normative anal- ysis to refute the dogmatic constructions of heterointegration and analogical and to exclude the articles of the decree that do not address the issue of jurisdiction, other than art. 4 in which, on the other hand, the four different jurisdictional criteria (two positive and two negative) in relation to the offense commit- ted in Italy or abroad by the Italian or foreign corporation, which regulate the entire matter, are identi- fied. Finally, the study focuses on the greater coherence of the formalist thesis proposed in a systematic and constitutional perspective, offering a dogmatic sistematization of the wrongdoing within the criteria of jurisdiction, as an element of specialty that diversifies and does not establish the punitive jurisdiction.
The Petrobras’ NPA is a new settlement on a recent massive scheme of international corruption sig... more The Petrobras’ NPA is a new settlement on a recent massive scheme of international corruption signed by the U.S. Department of Justice and a foreign multinational enterprise charged with bribery around the world. The article shows that this new deal confirms the leading role of the U.S. in the global fight against transnational corruption made by corporations and the ancillary role of the other foreign countries. Moreover, the deal provides some features that are becoming increasingly frequent in this type of agreements and constitute a sort of a new global anti-bribery compliance model.
This analytical but concise survey of WTO case law for 2017 is carried out within the framework o... more This analytical but concise survey of WTO case law for 2017 is carried out within the framework of the PhD program in International Law and Economics of the PhD School of Bocconi University (Milan). Giorgio Sacerdoti, Emeritus Professor of International Law at Bocconi University and former Chairman of the WTO Appellate Body, has coordinated and supervised the individual comments of Appellate Body's and Panels' Reports. An abridged version of this review will be published in the 2018 Italian Yearbook of International Law as has been the case in the past years. The WTO system risks to be undermined by the direct challenge to its rules initiated by the Trump administration at the beginning of 2018 with the introduction of substantial anti-dumping duties on washers from Korea and solar panels from India, the announcement of safeguards based on the security exception of Article XXI GATT on steel and aluminium imports, and the restrictive measures on a variety of exports from Chin...
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sinora definito la natura giuridica dell’istituto ... more La giurisprudenza della Corte di cassazione ha sinora definito la natura giuridica dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità in senso stretto, senza tuttavia ravvedere profili abrogativi, ed anzi reputando il fatto tenue un fatto penalmente illecito, in quanto antigiuridico e colpevole. Tale lettura, tuttavia, contrasta con la ratio dell’istituto, con le sue ragioni ispiratrici e con il suo nucleo essenziale, legato all’offensività. Inoltre, non tiene conto del complessivo quadro dei diritti fondamentali che tale interpretazione rischia di compromettere gravemente ed irreparabilmente. Una diversa lettura, compatibile con il quadro costituzionale, esiste e ravvisa nel nuovo istituto la natura di limite alla tipicità, con la conseguenza di escludere la rilevanza penale del fatto di lieve entità, anche dopo il giudicato.
XXX Diritto del Commercio Internazionale 521-542 (2017), 2017
This article offers a critical analysis of the Odebrecht/Braskem case under the Foreign Corrupt P... more This article offers a critical analysis of the Odebrecht/Braskem case under the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Two Brazilian companies, Odebrecht S.A. and its subsidiary Braskem S.A., have been caught in a massive bribery machine that concerned Brazil as well as many other countries, including Switzerland and the United States. Not only did these companies create a true consortium through which they controlled Brazil’s public procurement system in a way to adjudicate and make profit out of multibillion projects in South America and abroad, but they also exploited the U.S. financial market to transfer money to corrupt public officers. The two companies cut a deal with the U.S. prosecutors under the FCPA, which the article comments in two parts. First, it recounts the case’s factual background, casting a light on the companies’ business models and corrupt conduct. The second part delineates the legal arsenal underlying the deal signed with the U.S. prosecutors, which reflects a consolidated practice of the U.S. government to prosecute non-American multinational enterprises pursuant to the FCPA. Such practice is based on the broad discretion enjoyed by U.S. federal prosecutors in exercising their prosecutorial power, which includes the possibility to halt or defer the prosecution upon the condition that the defendant pays a penalty and submits to certain compliance and self-reporting obligations. Through the FCPA, they can target foreign corporations whose bribery scheme involved, even indirectly, the U.S. financial market. Finally, the Odebrecht/Braskem case represents the first example of a deal that was indirectly participated by foreign governments, whose sanctions were considered part of the deal itself.
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Papers by Luigi Scollo
The proposal to introduce the so-called “universal crime” of surrogacy risks worsening, as much as possible, an already problematic and vague criminal provision. In such a scenario, the article tries to identify the possible exegetical solu-tions that can be made compatible with the constitutional framework of the criminal provision envisaged by the so-called Law No. 40, identifying the legal good of the offense in the dignity, in an objective sense, of the surrogate mother and excluding, as a precipitate of constitutional and supranational values, both the biological mother and the intentional parents from the scope of application of the case, and then evaluating the modest and unacceptable effects that the re-form could have in the healthcare sector.
The essay examines the peculiar evolution that has affected Italian criminal law provisions on corruption, highlighting two antithetical and contextual tendencies towards tightening and leniency. On the one hand, the legislator has adopted numerous reforms aimed at worsening – in every substantial and procedural aspect – the criminal statute of the Public Administration; on the other hand, it has simultaneously introduced reward mechanisms aimed at eliminating all (or almost all) sanctioning consequences in exchange for procedural collaboration. The essay, therefore, deals with analyzing this phenomenon of polarization, i.e. the extremization of the discipline towards the two opposite poles of hyper-criminalization and hyper-rewarding, both within the criminal law provisions on corruption and in other sectors of criminal law, investigating its diffusion in the European context and qualifying it as an internal and systemic trend, to ultimately evaluate its compatibility with constitutional principles.
Tuttavia, a fronte dei risultati piuttosto deludenti, una nuova forma di lotta alla corruzione, e specialmente alla corruzione internazionale, ha cominciato ad avanzare all’inizio del nuovo millennio, per andare poi a consolidarsi nell’ultimo decennio: si tratta dell’adozione – fuori dai confini territoriali nazionali – di uno strumento legislativo che reprime, a livello universale, le condotte di corruzione internazionale. Tale strumento è il Foreign Corrupt Practices Act (1977), una legge approvata nel lontano 1977 dal Congresso americano che, dapprima, ha funto da modello guida per le carte internazionali e che, infine, si è rivelata uno strumento autonomo e piuttosto efficace di repressione della corruzione internazionale, su tutto il globo, con particolare attenzione nei confronti delle multinazionali.
Dunque, dopo una prima fase, che possiamo ritenere conclusa intorno alla fine degli anni 2000, caratterizzata dal tentativo di esportare il modello americano, mediante lo strumento delle convenzioni internazionali, negli ultimi due decenni, un insolito attivismo ha caratterizzato l’azione del Department of Justice americano (DoJ) e della Securities and Exchange Commission (SEC), oltre i confini nazionali, per lo più nei confronti delle imprese multinazionali straniere.
Sembra, in sostanza, abbandonato il tentativo di un vero e proprio legal transplant della normativa statunitense negli ordinamenti nazionali, attraverso gli strumenti convenzionali: si è passati, perciò, dall’imitazione del modello americano, alla sua applicazione diretta in tutto il mondo.
Invero, come si vedrà, l’applicazione extra-territoriale del FCPA ha stimolato alcuni ordinamenti ad adottare, di recente, nuove norme interne in linea con la legge americana: è il caso, ad esempio, del Regno Unito con il Bribery Act (2010) e della Francia con la Loi Sapin II (2016), nel tentativo dichiarato di combattere più efficacemente il fenomeno della corruzione internazionale perpetrata dalle società multinazionali, ma con l’intento di rispondere efficacemente alla politica statunitense di “assedio” alle imprese straniere.
L’intensa attività del DoJ, dal 2010 in avanti, ha dunque stimolato i governi stranieri a mettere mano alle disposizioni interne in materia, dando vita – quantomeno apparentemente – ad una nuova fase di legal transplant.
Tuttavia, la lotta alla corruzione internazionale non si esaurisce nell’adozione di nuove regole, quanto piuttosto nella loro efficace applicazione: è per questo che, pure a fronte delle recenti riforme citate, alla prova dei numeri, gli Stati Uniti continuano a rimanere l’attore principale nella repressione del fenomeno corruttivo sul piano transnazionale, a tal punto da dare vita ad un nuovo framework globale di previsioni normative, procedure applicative, modelli organizzativi e compliance programs, cui le società multinazionali, anche europee, sembrano costrette ad adeguarsi.
Il testo, perciò, prende in esame l’azione globale di contrasto alla corruzione internazionale nelle imprese multinazionali, tracciandone le differenze tra «law in the books» e «law in action», alla luce delle più recenti evoluzioni applicative. Precisamente, prenderà in considerazione tale nuovo legal framework, di matrice statunitense ma di portata universale, dopo aver accennato all’emersione del fenomeno corruttivo ed alla sua attuale consistenza, e dopo aver ripercorso il processo di criminalizzazione della corruzione internazionale.
Lungo il percorso d’indagine, dapprima, l’analisi dei modelli convenzionali e, con essi, del legal transplant, dopodiché, l’esegesi del modello statunitense e della sua peculiare affermazione, consentiranno, da un lato di prendere atto del fallimento del primo tentativo di esportazione del FCPA mediante lo strumento della cooperazione internazionale ed il legal transplant, dall’altro di accertare l’esistenza di un quadro normativo esogeno rispetto all’ordinamento italiano di cui, però, non si può non tenere conto, anzitutto, per indicare le auspicate prospettive di riforma della legislazione italiana in materia di corruzione internazionale e di responsabilità delle persone giuridiche, ed in secondo luogo, al fine di fornire una indicazione precisa delle disposizioni di matrice statunitense cui le imprese multinazionali, anche se straniere, devono necessariamente attenersi per evitare le pesanti sanzioni inferte dal DoJ americano a tutti gli operatori economici internazionali.
Al termine del percorso di analisi, in sintesi, potranno essere tracciate le implicazioni per le imprese e per gli Stati stranieri che derivano dall’applicazione universale del FCPA.
L’articolo illustra le principali modifiche apportate dal decreto legislativo alla disciplina del mandato d’arresto europeo (MAE), contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, focalizzandosi in particolare sul nuovo e più ampio sindacato del giudice sui diritti fondamentali ed inalienabili previsti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali, sulla semplificazione delle procedure e dei documenti richiesti per la consegna, in base al «principio del mutuo riconoscimento» che viene ora espressamente menzionato nella legge, ed a cui risulta fortemente ispirata l’intera riforma, nonché sui nuovi termini e limiti alle impugnazioni.
Sommario. 1. Introduzione. – 2. Principi e garanzie. – 2.1. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e il ruolo del Consiglio. – 2.2. I diritti fondamentali ed il sindacato del giudice. – 2.3. Regole e limiti alla doppia punibilità, in genere e per i reati tributari. – 3. Il contenuto del mandato: semplificazione alias rivoluzione. – 4. La procedura giurisdizionale di consegna. – 4.1. Il consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità. – 4.2. Il giudice competente ed i tempi della decisione. – 4.3. La decisione ed i limitati motivi di rifiuto, obbligatori e facoltativi. – 4.4. Le impugnazioni ed Conclusioni.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La centralità dell’accordo nella corruzione a «fisionomia negoziale». – 2.1. L’accordo come elemento costitutivo. – 2.2. L’accordo come momento consumativo: schema duplice o schema alternativo? – 3. La corruzione senza dazione e la corruzione senza promessa. – 4. L’accordo senza corruzione: la configurabilità del tentativo. – 5. La corruzione senza accordo: dell’irrilevanza penale e delle altre ipotesi. – 6. L’accertamento dell’accordo. – 6.1. La prova della dazione come prova dell’accordo. – 6.2. L’oggetto dell’accordo ed il concorso di reati. – 6.3. La causa dell’accordo ed il concorso di norme. – 6.4. Le parti dell’accordo ed il concorso di persone. – 7. Conclusioni.
La crescente attenzione nei confronti dell’ambiente e la preoccupazione per i cambiamenti climatici dominano il dibattito pubblico e impegnano le istituzioni verso nuove soluzioni che assicurino più efficace livello di tutela. In un simile scenario, lo spettro dei danni causati all’ambiente dalle organizzazioni criminali induce a riflettere sotto una diversa prospettiva, non esclusivamente nazionale. Su queste premesse, l’articolo si sofferma sugli strumenti offerti dal diritto penale internazionale, concentrando l’attenzione sulla possibile introduzione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma, offrendo una approfondita analisi critica delle recenti proposte e tentando di individuare una ipotesi alternativa di criminalizzazione dell’ecocidio quale crimine contro l’umanità.
The growing attention towards the environment and concern for climate change dominate the public debate and commit the institutions towards new solutions that ensure a more effective level of protection. In such a scenario, the specter of damage caused to the environment by criminal organizations leads us to reflect from a different, not exclusively national, perspective. On these premises, the article focuses on the tools offered by international criminal law, focusing attention on the possible introduction of the crime of ecocide in the Rome Statute, offering an in-depth critical analysis of recent proposals, and attempting to identify an alternative hypothesis of criminalization of ecocide as a crime against humanity.
colare attenzione all’ipotesi di colpa organizzativa dell’ente straniero, analizzando le criticità delle teorie dottrinali e giurisprudenziali proposte sino ad ora sull’argomento e giungendo alla formulazione di una differente teoria formalista, illuminata dai lavori preparatori e maggiormente ancorata al dato legislativo, nel tentativo di offrire una lettura ordinata dei criteri e dei limiti alla giurisdizione punitiva, più coerente sotto il profilo sistematico ed orientata al rispetto dei principi costituzionali applicabili alla materia della responsabilità da reato degli enti. Dal punto di vista metodologico, l’analisi premette uno studio sui limiti positivi e negativi alla giurisdizione punitiva, deducibili dal diritto internazionale, che giunge alla neutralizzazione degli argomenti che vorrebbero esclusi gli enti stranieri dall’ambito di applicazione del d.lgs. 231 del 2001. Di seguito, l’articolo si sofferma sull’analisi normativa per confutare le costruzioni dogmatiche di eterointegrazione e di matrice analogica e per escludere gli articoli del decreto che non affrontano il tema della giurisdizione, all’infuori dell’art. 4 in cui, invece, vanno individuati i quattro differenti criteri di giurisdizione (due positivi e due negativi) in relazione all’illecito commesso in Italia o all’estero, da parte dell’ente italiano o straniero, che regolano l’intera materia. Da ultimo, lo studio si sofferma sulla maggiore coerenza della tesi proposta in chiave sistematica e costituzionale, offrendo una collocazione dommatica del reato all’interno dei criteri di giurisdizione, quale elemento di specialità che declina e non radica la giurisdizione punitiva.
The article deals with the issue of jurisdiction over the corporate criminal liability focusing the case of foreign corporations failure to prevent crimes, analyzing the critical issues of the doctrinal and jurispru- dential theories proposed up to now on the subject, and proposing a different and formalist theory, consistent with the preparatory works and more anchored to the legislative provisions, in an attempt to offer an orderly framework of the criteria and limits to the more coherent punitive jurisdiction under the systematic profile and oriented towards compliance with the constitutional principles applicable to the matter of corporate liability for crimes. From a methodological point of view, the analysis premises a study on the positive and negative limits to the punitive jurisdiction, resulting from international law, which leads to the neutralization of the arguments that would like to exclude foreign entities from the scope of application of Legislative Decree 231 of 2001. Here, the article focuses on the normative anal- ysis to refute the dogmatic constructions of heterointegration and analogical and to exclude the articles of the decree that do not address the issue of jurisdiction, other than art. 4 in which, on the other hand, the four different jurisdictional criteria (two positive and two negative) in relation to the offense commit- ted in Italy or abroad by the Italian or foreign corporation, which regulate the entire matter, are identi- fied. Finally, the study focuses on the greater coherence of the formalist thesis proposed in a systematic and constitutional perspective, offering a dogmatic sistematization of the wrongdoing within the criteria of jurisdiction, as an element of specialty that diversifies and does not establish the punitive jurisdiction.
The proposal to introduce the so-called “universal crime” of surrogacy risks worsening, as much as possible, an already problematic and vague criminal provision. In such a scenario, the article tries to identify the possible exegetical solu-tions that can be made compatible with the constitutional framework of the criminal provision envisaged by the so-called Law No. 40, identifying the legal good of the offense in the dignity, in an objective sense, of the surrogate mother and excluding, as a precipitate of constitutional and supranational values, both the biological mother and the intentional parents from the scope of application of the case, and then evaluating the modest and unacceptable effects that the re-form could have in the healthcare sector.
The essay examines the peculiar evolution that has affected Italian criminal law provisions on corruption, highlighting two antithetical and contextual tendencies towards tightening and leniency. On the one hand, the legislator has adopted numerous reforms aimed at worsening – in every substantial and procedural aspect – the criminal statute of the Public Administration; on the other hand, it has simultaneously introduced reward mechanisms aimed at eliminating all (or almost all) sanctioning consequences in exchange for procedural collaboration. The essay, therefore, deals with analyzing this phenomenon of polarization, i.e. the extremization of the discipline towards the two opposite poles of hyper-criminalization and hyper-rewarding, both within the criminal law provisions on corruption and in other sectors of criminal law, investigating its diffusion in the European context and qualifying it as an internal and systemic trend, to ultimately evaluate its compatibility with constitutional principles.
Tuttavia, a fronte dei risultati piuttosto deludenti, una nuova forma di lotta alla corruzione, e specialmente alla corruzione internazionale, ha cominciato ad avanzare all’inizio del nuovo millennio, per andare poi a consolidarsi nell’ultimo decennio: si tratta dell’adozione – fuori dai confini territoriali nazionali – di uno strumento legislativo che reprime, a livello universale, le condotte di corruzione internazionale. Tale strumento è il Foreign Corrupt Practices Act (1977), una legge approvata nel lontano 1977 dal Congresso americano che, dapprima, ha funto da modello guida per le carte internazionali e che, infine, si è rivelata uno strumento autonomo e piuttosto efficace di repressione della corruzione internazionale, su tutto il globo, con particolare attenzione nei confronti delle multinazionali.
Dunque, dopo una prima fase, che possiamo ritenere conclusa intorno alla fine degli anni 2000, caratterizzata dal tentativo di esportare il modello americano, mediante lo strumento delle convenzioni internazionali, negli ultimi due decenni, un insolito attivismo ha caratterizzato l’azione del Department of Justice americano (DoJ) e della Securities and Exchange Commission (SEC), oltre i confini nazionali, per lo più nei confronti delle imprese multinazionali straniere.
Sembra, in sostanza, abbandonato il tentativo di un vero e proprio legal transplant della normativa statunitense negli ordinamenti nazionali, attraverso gli strumenti convenzionali: si è passati, perciò, dall’imitazione del modello americano, alla sua applicazione diretta in tutto il mondo.
Invero, come si vedrà, l’applicazione extra-territoriale del FCPA ha stimolato alcuni ordinamenti ad adottare, di recente, nuove norme interne in linea con la legge americana: è il caso, ad esempio, del Regno Unito con il Bribery Act (2010) e della Francia con la Loi Sapin II (2016), nel tentativo dichiarato di combattere più efficacemente il fenomeno della corruzione internazionale perpetrata dalle società multinazionali, ma con l’intento di rispondere efficacemente alla politica statunitense di “assedio” alle imprese straniere.
L’intensa attività del DoJ, dal 2010 in avanti, ha dunque stimolato i governi stranieri a mettere mano alle disposizioni interne in materia, dando vita – quantomeno apparentemente – ad una nuova fase di legal transplant.
Tuttavia, la lotta alla corruzione internazionale non si esaurisce nell’adozione di nuove regole, quanto piuttosto nella loro efficace applicazione: è per questo che, pure a fronte delle recenti riforme citate, alla prova dei numeri, gli Stati Uniti continuano a rimanere l’attore principale nella repressione del fenomeno corruttivo sul piano transnazionale, a tal punto da dare vita ad un nuovo framework globale di previsioni normative, procedure applicative, modelli organizzativi e compliance programs, cui le società multinazionali, anche europee, sembrano costrette ad adeguarsi.
Il testo, perciò, prende in esame l’azione globale di contrasto alla corruzione internazionale nelle imprese multinazionali, tracciandone le differenze tra «law in the books» e «law in action», alla luce delle più recenti evoluzioni applicative. Precisamente, prenderà in considerazione tale nuovo legal framework, di matrice statunitense ma di portata universale, dopo aver accennato all’emersione del fenomeno corruttivo ed alla sua attuale consistenza, e dopo aver ripercorso il processo di criminalizzazione della corruzione internazionale.
Lungo il percorso d’indagine, dapprima, l’analisi dei modelli convenzionali e, con essi, del legal transplant, dopodiché, l’esegesi del modello statunitense e della sua peculiare affermazione, consentiranno, da un lato di prendere atto del fallimento del primo tentativo di esportazione del FCPA mediante lo strumento della cooperazione internazionale ed il legal transplant, dall’altro di accertare l’esistenza di un quadro normativo esogeno rispetto all’ordinamento italiano di cui, però, non si può non tenere conto, anzitutto, per indicare le auspicate prospettive di riforma della legislazione italiana in materia di corruzione internazionale e di responsabilità delle persone giuridiche, ed in secondo luogo, al fine di fornire una indicazione precisa delle disposizioni di matrice statunitense cui le imprese multinazionali, anche se straniere, devono necessariamente attenersi per evitare le pesanti sanzioni inferte dal DoJ americano a tutti gli operatori economici internazionali.
Al termine del percorso di analisi, in sintesi, potranno essere tracciate le implicazioni per le imprese e per gli Stati stranieri che derivano dall’applicazione universale del FCPA.
L’articolo illustra le principali modifiche apportate dal decreto legislativo alla disciplina del mandato d’arresto europeo (MAE), contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, focalizzandosi in particolare sul nuovo e più ampio sindacato del giudice sui diritti fondamentali ed inalienabili previsti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali, sulla semplificazione delle procedure e dei documenti richiesti per la consegna, in base al «principio del mutuo riconoscimento» che viene ora espressamente menzionato nella legge, ed a cui risulta fortemente ispirata l’intera riforma, nonché sui nuovi termini e limiti alle impugnazioni.
Sommario. 1. Introduzione. – 2. Principi e garanzie. – 2.1. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e il ruolo del Consiglio. – 2.2. I diritti fondamentali ed il sindacato del giudice. – 2.3. Regole e limiti alla doppia punibilità, in genere e per i reati tributari. – 3. Il contenuto del mandato: semplificazione alias rivoluzione. – 4. La procedura giurisdizionale di consegna. – 4.1. Il consenso alla consegna e la rinuncia al principio di specialità. – 4.2. Il giudice competente ed i tempi della decisione. – 4.3. La decisione ed i limitati motivi di rifiuto, obbligatori e facoltativi. – 4.4. Le impugnazioni ed Conclusioni.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La centralità dell’accordo nella corruzione a «fisionomia negoziale». – 2.1. L’accordo come elemento costitutivo. – 2.2. L’accordo come momento consumativo: schema duplice o schema alternativo? – 3. La corruzione senza dazione e la corruzione senza promessa. – 4. L’accordo senza corruzione: la configurabilità del tentativo. – 5. La corruzione senza accordo: dell’irrilevanza penale e delle altre ipotesi. – 6. L’accertamento dell’accordo. – 6.1. La prova della dazione come prova dell’accordo. – 6.2. L’oggetto dell’accordo ed il concorso di reati. – 6.3. La causa dell’accordo ed il concorso di norme. – 6.4. Le parti dell’accordo ed il concorso di persone. – 7. Conclusioni.
La crescente attenzione nei confronti dell’ambiente e la preoccupazione per i cambiamenti climatici dominano il dibattito pubblico e impegnano le istituzioni verso nuove soluzioni che assicurino più efficace livello di tutela. In un simile scenario, lo spettro dei danni causati all’ambiente dalle organizzazioni criminali induce a riflettere sotto una diversa prospettiva, non esclusivamente nazionale. Su queste premesse, l’articolo si sofferma sugli strumenti offerti dal diritto penale internazionale, concentrando l’attenzione sulla possibile introduzione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma, offrendo una approfondita analisi critica delle recenti proposte e tentando di individuare una ipotesi alternativa di criminalizzazione dell’ecocidio quale crimine contro l’umanità.
The growing attention towards the environment and concern for climate change dominate the public debate and commit the institutions towards new solutions that ensure a more effective level of protection. In such a scenario, the specter of damage caused to the environment by criminal organizations leads us to reflect from a different, not exclusively national, perspective. On these premises, the article focuses on the tools offered by international criminal law, focusing attention on the possible introduction of the crime of ecocide in the Rome Statute, offering an in-depth critical analysis of recent proposals, and attempting to identify an alternative hypothesis of criminalization of ecocide as a crime against humanity.
colare attenzione all’ipotesi di colpa organizzativa dell’ente straniero, analizzando le criticità delle teorie dottrinali e giurisprudenziali proposte sino ad ora sull’argomento e giungendo alla formulazione di una differente teoria formalista, illuminata dai lavori preparatori e maggiormente ancorata al dato legislativo, nel tentativo di offrire una lettura ordinata dei criteri e dei limiti alla giurisdizione punitiva, più coerente sotto il profilo sistematico ed orientata al rispetto dei principi costituzionali applicabili alla materia della responsabilità da reato degli enti. Dal punto di vista metodologico, l’analisi premette uno studio sui limiti positivi e negativi alla giurisdizione punitiva, deducibili dal diritto internazionale, che giunge alla neutralizzazione degli argomenti che vorrebbero esclusi gli enti stranieri dall’ambito di applicazione del d.lgs. 231 del 2001. Di seguito, l’articolo si sofferma sull’analisi normativa per confutare le costruzioni dogmatiche di eterointegrazione e di matrice analogica e per escludere gli articoli del decreto che non affrontano il tema della giurisdizione, all’infuori dell’art. 4 in cui, invece, vanno individuati i quattro differenti criteri di giurisdizione (due positivi e due negativi) in relazione all’illecito commesso in Italia o all’estero, da parte dell’ente italiano o straniero, che regolano l’intera materia. Da ultimo, lo studio si sofferma sulla maggiore coerenza della tesi proposta in chiave sistematica e costituzionale, offrendo una collocazione dommatica del reato all’interno dei criteri di giurisdizione, quale elemento di specialità che declina e non radica la giurisdizione punitiva.
The article deals with the issue of jurisdiction over the corporate criminal liability focusing the case of foreign corporations failure to prevent crimes, analyzing the critical issues of the doctrinal and jurispru- dential theories proposed up to now on the subject, and proposing a different and formalist theory, consistent with the preparatory works and more anchored to the legislative provisions, in an attempt to offer an orderly framework of the criteria and limits to the more coherent punitive jurisdiction under the systematic profile and oriented towards compliance with the constitutional principles applicable to the matter of corporate liability for crimes. From a methodological point of view, the analysis premises a study on the positive and negative limits to the punitive jurisdiction, resulting from international law, which leads to the neutralization of the arguments that would like to exclude foreign entities from the scope of application of Legislative Decree 231 of 2001. Here, the article focuses on the normative anal- ysis to refute the dogmatic constructions of heterointegration and analogical and to exclude the articles of the decree that do not address the issue of jurisdiction, other than art. 4 in which, on the other hand, the four different jurisdictional criteria (two positive and two negative) in relation to the offense commit- ted in Italy or abroad by the Italian or foreign corporation, which regulate the entire matter, are identi- fied. Finally, the study focuses on the greater coherence of the formalist thesis proposed in a systematic and constitutional perspective, offering a dogmatic sistematization of the wrongdoing within the criteria of jurisdiction, as an element of specialty that diversifies and does not establish the punitive jurisdiction.