Che cosa resterà di questo diritto europeo del consumatore? Nella fase più buia e incerta del pro... more Che cosa resterà di questo diritto europeo del consumatore? Nella fase più buia e incerta del processo di integrazione europea, caratterizzata dalla crescita esponenziale delle forze politiche e sociali che ne vorrebbero la dissoluzione, si impone allo studioso realmente intenzionato a comprenderne le cause un esame critico del diritto privato europeo. Un'analisi volta a svelare quelle logiche e quei significati inespressi che ne influenzano l'efficacia, la portata applicativa e, soprattutto, la recettibilità a livello sociale. Così facendo si potranno individuare quegli aspetti che hanno contribuito al suo scoramento, ma anche tutto ciò che di buono esso ha riversato nelle secolari tradizioni giuridiche dell'Europa continentale. Ovverosia quel quid che, a ogni buon conto, ne costituisce l'ineliminabile eredità. Tale studio è stato condotto mirando alla manifestazione più significativa e rappresentativa del diritto privato europeo, ovverosia il diritto del consumo
Con el presente estudio se pretende abordar el problema de la injusticia del daño, prestando una ... more Con el presente estudio se pretende abordar el problema de la injusticia del daño, prestando una atención especial a la función que se le reconoce normalmente, es decir, seleccionar los tipos de daños merecedores de protección resarcitoria en el ordenamiento jurídico italiano. Se trata de una cuestión clave no sólo en una óptica de reconstrucción del sistema de responsabilidad civil, sino, como se pretende mostrar, el discurso sobre la injusticia del daño involucra a todo el sistema, así como la noción misma de derecho. En particular, el estudio de dicho concepto jurídico pondrá de relieve la inadecuación de todos aquellos enfoques (dogmáticos y formalistas) del derecho que se caracterizan por una vena totalizadora y unificadora a cualquier precio, motivados por la única preocupación absorbente para la seguridad jurídica. La injusticia del daño, al revés, muestra cómo el derecho, antes de ser una categoría abstracta objeto de especulación intelectual, es vida, y como tal fluye, evoluciona, muta y no tolera todos aquellos rígidos esquematismos y estructuras que impiden su movimiento.
La Commissione EU (con comunicazione del 02/06/2016, «Un'agenda europea per l'economia collaborat... more La Commissione EU (con comunicazione del 02/06/2016, «Un'agenda europea per l'economia collaborativa») individua nella promozione e sviluppo della c.d. sharing economy un'importante opportunità ai fini del rilancio del contesto economico-sociale europeo. L'economia collaborativa offre nuove opportunità occupazionali e reddituali, l'ampliamento (e la riduzione del prezzo) dell'offerta di servizi a disposizione del consumatore, un uso più efficiente e sostenibile delle risorse attraverso una migliore allocazione delle stesse.
La sentenza in commento offre l’occasione per affrontare alcune problematiche che si incontrano a... more La sentenza in commento offre l’occasione per affrontare alcune problematiche che si incontrano applicando la normativa antiusura agli interessi moratori. La ragione principale di tali difficoltà si rinviene nel dover adattare una disciplina modellata attorno agli interessi corrispettivi (o meglio, al concetto di «costo del credito»), ad una figura che presenta caratteristiche (e risponde a logiche) significativamente differenti. Ragion per cui, una sua estensione sic et simpliciter agli interessi moratori non sembra praticabile, e l'individuazione dei necessari adattamenti costituisce impresa ardua.
Per quel che concerne la fattispecie del conferimento di beni in proprietà nelle società di perso... more Per quel che concerne la fattispecie del conferimento di beni in proprietà nelle società di persone, si discute in dottrina se il trasferimento della proprietà del bene conferito sia immediato e, di conseguenza, se vada riconosciuta efficacia traslativa al contratto di società, come sembrerebbe suggerire l'art. 2247 c.c., oppure se al momento della conclusione del contratto di società nasca soltanto un obbligo di dare (nello specifico l'obbligo di conferire il bene), che dovrà essere adempiuto con un successivo atto di trasferimento della proprietà del bene solvendi causa di tale obbligo (cioè un pagamento traslativo), come sembrerebbe suggerire l'art. 2286, comma 3° c.c.
Se si considera il fatto che il nostro ordinamento giuridico, prima con il codice del 1865 e poi ... more Se si considera il fatto che il nostro ordinamento giuridico, prima con il codice del 1865 e poi con quello del 1942, ha recepito il principio del consenso traslativo, ricalcando in tal modo il modello del Code Napoléon, può sembrare contraddittorio che quello stesso ordinamento (dal codice del 1942) preveda anche la figura del contratto preliminare, il quale consente di ricreare quella scissione tra titulus e modus adquirendi che il principio consensualistico aveva inteso eliminare. In realtà, l'introduzione nell'ordinamento italiano della figura del contratto preliminare rappresentava, oltre che la risposta ad una esigenza fortemente manifestata a livello dei traffici commerciali, soprattutto il tentativo di porre rimedio ai danni provocati dalle pregresse scelte (ideologiche) di fondo compiute dal legislatore in sede di formazione del codice civile, cioè l'affermazione del principio del consenso traslativo. Il codice del 1865 non prevedeva la possibilità di assumere un vincolo preliminare, essendo stato concepito e delineato sul modello del Code, che affermava il principio “promessa di vendita vale vendita”, in omaggio al dogma del consenso traslativo. Peraltro, il primo codice civile dell'Italia unita assunse una posizione di ambiguità ideologica e dogmatica rispetto al codice transalpino, infatti se da un lato è vero che esso rinnegava la scissione tra titulus e modus adquirendi, dall'altro è anche vero che esso non affermava espressamente (come, invece, faceva il Code) che la promessa di vendita vale vendita, in tal modo aprendo la via a tutte quelle interpretazione che, in forza del principio dell'autonomia negoziale, ipotizzavano la possibilità dell'assunzione di vincoli preliminari. Proprio grazie al principio dell'autonomia negoziale, ben presto il contratto preliminare si diffuse nella pratica commerciale, e per questa via, si giunse infine alla sua codificazione (e perciò tipizzazione) con il codice del 1942. Nonostante la suddetta codificazione, i dubbi sulla natura del contratto preliminare e su quella del contratto definitivo, nonché sul tipo di rapporto sussistente tra questi due negozi, non sono cessati.
La vendita e la permuta sono tipici contratti traslativi, caratterizzati dalla contemporaneità de... more La vendita e la permuta sono tipici contratti traslativi, caratterizzati dalla contemporaneità dell'effetto reale ed il raggiungimento dell'accordo tra le parti del contratto, tali fattispecie sono perciò dominate dall'operatività del principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.). Peraltro, si discute in dottrina se possa ammettersi una vendita ed una permuta c.d. obbligatorie, mediante le quali le parti possano obbligarsi a trasferire la proprietà attraverso un successivo negozio solvendi causa. Per poter ottenere tale risultato, i privati, facendo uso dell'autonomia negoziale riconosciutagli dall'ordinamento, dovrebbero poter esser in grado d'introdurre nel contratto di compravendita (o di permuta) una clausola che deroghi il principio del consenso traslativo, escludendone l'operatività.
Nel negozio fiduciario il fiduciante si accorda con il fiduciario (c.d. pactum fiduciae) nel sens... more Nel negozio fiduciario il fiduciante si accorda con il fiduciario (c.d. pactum fiduciae) nel senso che il primo trasferirà al secondo la piena proprietà di un bene che costui dovrà però amministrare, per poi ritrasferirlo al fiduciante, come atto dovuto, irrevocabile ex art. 2901, comma 3°, c.c.1 o a un terzo da lui designato, sicché nei rapporti interni, ma non di fronte ai terzi, la proprietà sarà limitata da un vincolo, a carattere giuridico e non solamente morale e sociale. Con il presente saggio affronterò la questione dell'ammissibilità del negozio fiduciario nell'ordinamento giuridico italiano, nonché esporrò le principali teorie concernenti la struttura e la natura di tale fattispecie.
Non sempre gli obblighi di carattere morale e sociale sono del tutto irrilevanti per l'ordinament... more Non sempre gli obblighi di carattere morale e sociale sono del tutto irrilevanti per l'ordinamento giuridico, infatti l'art. 2034 c.c. dispone che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la prestazione sia stata compiuta da un incapace (soluti retentio). Di conseguenza, se è vero che tali doveri morali o sociali (le c.d. obbligazioni morali) non sono coercibili, in quanto non giuridici, determinano però, in forza dell'art. 2034 c.c., l'irripetibilità di quanto prestato, se proporzionato ed adeguato in relazione alle circostanze concrete. Ciò detto, tali obbligazioni naturali possono essere adempiute anche mediante atti che trasferiscono la proprietà di un bene, e, di conseguenza, sorge il problema di stabilire quale sia la natura e la struttura di tali atti traslativi, nonché è necessario comprendere se l'obbligazione naturale, anche se non in grado di costituire una valida causa obligandi (cioè anche se non in grado di far sorgere un'obbligazione civile), possa costituire una valida causa solvendi (esterna) che sorregga l'attribuzione patrimoniale effettuata con l'atto di adempimento dell'obbligazione naturale.
I coniugi (o ex coniugi) in occasione della separazione personale e del divorzio possono raggiung... more I coniugi (o ex coniugi) in occasione della separazione personale e del divorzio possono raggiungere un accordo in ordine alla separazione, all'affidamento dei figli e diretti a definire i rapporti patrimoniali per il periodo successivo alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, in particolare l'obbligo alla contribuzione al mantenimento (del coniuge e/o del figlio) può essere estinto mediante il trasferimento (o l'assunzione dell'obbligo di trasferire) una tantum di un bene (spesso immobile), con un patto ex art. 1322 c.c., in favore dell'altro coniuge o in favore di un figlio. Questo genere di accordi, conclusi per adempiere l'obbligo legale di mantenimento, costituiranno oggetto di studio nel presente breve elaborato, e si mostrerà come il negozio che trasferisce la proprietà di un bene in adempimento dell'obbligazione di dare sorta dagli accordi in questione costituisca un tipico esempio di pagamento traslativo.
Il principio del consenso traslativo, recepito dall'articolo 1376 c.c., il quale permette l'ingre... more Il principio del consenso traslativo, recepito dall'articolo 1376 c.c., il quale permette l'ingresso nel nostro ordinamento alla concezione di contratto ad effetti reali (o traslativo), comporta che l’effetto reale del trasferimento della proprietà (o il trasferimento o la costituzione di altro diritto reale) si produca nel momento stesso in cui le parti del contratto raggiungono l’accordo, non rilevando, invece, a tal fine (cioè al fine della produzione dell’effetto traslativo) la consegna della cosa oggetto del contratto, configurandosi quest'ultima come un mero effetto obbligatorio (che si pone sul piano dell’esecuzione del contratto e non su quello della sua efficacia) scaturente da un contratto già perfetto ed efficace, che ha già prodotto il suo effetto traslativo inter partes. Ciò detto, ove si consideri tale norma (l'art. 1376 c.c.) imperativa, essa costituirebbe inevitabilmente un ostacolo insuperabile alla configurabilità nel nostro ordinamento giuridico di meccanismi traslativi diversi da quello prescritto dall’art. 1376 c.c. e, di conseguenza, non sarebbe possibile per i privati derogarvi dando vita ad una scissione tra il titulus adquirendi ed il modus adquirendi, dovendo ogni negozio traslativo necessariamente produrre il suo effetto reale in modo automatico nel momento stesso del raggiungimento dell’accordo perfezionativo. Con il presente lavoro cercherò di dare risposta a tale interrogativo, ovverosia comprendere se l'art. 1376 c.c. sia o meno norma derogabile.
L'art. 651 c.c. dispone che "il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal ... more L'art. 651 c.c. dispone che "il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo", si parla al riguardo di legato di cosa altrui (o di cosa dell'onerato o di un terzo), e si discute in dottrina su come debba ricostruirsi tale fattispecie.
L'art. 1706, comma 2, c.c. prevede che il mandatario incaricato ad acquistare in nome proprio e p... more L'art. 1706, comma 2, c.c. prevede che il mandatario incaricato ad acquistare in nome proprio e per conto del mandante beni immobili o mobili registrati è obbligato a ritrasferire al mandante la cosa acquistata, salva, in caso di inadempimento, l'azione in forma specifica esperibile dallo stesso mandante. Tale norma, fin dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, ha suscitato vivaci discussioni in dottrina circa il modo in cui i beni acquistati dal mandatario senza rappresentanza giungerebbero nella sfera giuridica del mandante. L'analisi delle principali teorie elaborate a tal fine costituisce l'oggetto del presente elaborato.
Oggetto di questo elaborato è lo studio delle obbligazioni di dare in senso tecnico e del pagamen... more Oggetto di questo elaborato è lo studio delle obbligazioni di dare in senso tecnico e del pagamento traslativo.
Ammettere che il nostro diritto può conoscere queste due figure non può che agevolare quella trasformazione (tanto auspicata) dell'ordinamento italiano da rigido e chiuso a flessibile ed aperto a tutti quei principi ed a tutti quei meccanismi negoziali elaborati dalla realtà dei traffici commerciali e/o originati in altri ordinamenti giuridici differenti dal nostro, ma che, ciò nonostante, possono avere una qualche utilità anche nel sistema giuridico italiano.
Congreso Internacional de Derecho Civil Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca, 2018
Che cosa resterà di questo diritto europeo del consumatore? Nella fase più buia e incerta del pro... more Che cosa resterà di questo diritto europeo del consumatore? Nella fase più buia e incerta del processo di integrazione europea, caratterizzata dalla crescita esponenziale delle forze politiche e sociali che ne vorrebbero la dissoluzione, si impone allo studioso realmente intenzionato a comprenderne le cause un esame critico del diritto privato europeo. Un'analisi volta a svelare quelle logiche e quei significati inespressi che ne influenzano l'efficacia, la portata applicativa e, soprattutto, la recettibilità a livello sociale. Così facendo si potranno individuare quegli aspetti che hanno contribuito al suo scoramento, ma anche tutto ciò che di buono esso ha riversato nelle secolari tradizioni giuridiche dell'Europa continentale. Ovverosia quel quid che, a ogni buon conto, ne costituisce l'ineliminabile eredità. Tale studio è stato condotto mirando alla manifestazione più significativa e rappresentativa del diritto privato europeo, ovverosia il diritto del consumo
Con esta intervención intentaré analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión E... more Con esta intervención intentaré analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión de la integrabilidad de un contrato celebrado entre profesional y consumidor a raíz de la declaración de abusividad de una o más cláusulas abusivas
A partir del análisis del concepto de «injusticia del daño», el objetivo de esta investigación es... more A partir del análisis del concepto de «injusticia del daño», el objetivo de esta investigación es el estudio de las formas de calificación en términos de antijuridicidad del daño resarcible más adecuadas con respecto a las modernas sociedades pluralistas
Che cosa resterà di questo diritto europeo del consumatore? Nella fase più buia e incerta del pro... more Che cosa resterà di questo diritto europeo del consumatore? Nella fase più buia e incerta del processo di integrazione europea, caratterizzata dalla crescita esponenziale delle forze politiche e sociali che ne vorrebbero la dissoluzione, si impone allo studioso realmente intenzionato a comprenderne le cause un esame critico del diritto privato europeo. Un'analisi volta a svelare quelle logiche e quei significati inespressi che ne influenzano l'efficacia, la portata applicativa e, soprattutto, la recettibilità a livello sociale. Così facendo si potranno individuare quegli aspetti che hanno contribuito al suo scoramento, ma anche tutto ciò che di buono esso ha riversato nelle secolari tradizioni giuridiche dell'Europa continentale. Ovverosia quel quid che, a ogni buon conto, ne costituisce l'ineliminabile eredità. Tale studio è stato condotto mirando alla manifestazione più significativa e rappresentativa del diritto privato europeo, ovverosia il diritto del consumo
Con el presente estudio se pretende abordar el problema de la injusticia del daño, prestando una ... more Con el presente estudio se pretende abordar el problema de la injusticia del daño, prestando una atención especial a la función que se le reconoce normalmente, es decir, seleccionar los tipos de daños merecedores de protección resarcitoria en el ordenamiento jurídico italiano. Se trata de una cuestión clave no sólo en una óptica de reconstrucción del sistema de responsabilidad civil, sino, como se pretende mostrar, el discurso sobre la injusticia del daño involucra a todo el sistema, así como la noción misma de derecho. En particular, el estudio de dicho concepto jurídico pondrá de relieve la inadecuación de todos aquellos enfoques (dogmáticos y formalistas) del derecho que se caracterizan por una vena totalizadora y unificadora a cualquier precio, motivados por la única preocupación absorbente para la seguridad jurídica. La injusticia del daño, al revés, muestra cómo el derecho, antes de ser una categoría abstracta objeto de especulación intelectual, es vida, y como tal fluye, evoluciona, muta y no tolera todos aquellos rígidos esquematismos y estructuras que impiden su movimiento.
La Commissione EU (con comunicazione del 02/06/2016, «Un'agenda europea per l'economia collaborat... more La Commissione EU (con comunicazione del 02/06/2016, «Un'agenda europea per l'economia collaborativa») individua nella promozione e sviluppo della c.d. sharing economy un'importante opportunità ai fini del rilancio del contesto economico-sociale europeo. L'economia collaborativa offre nuove opportunità occupazionali e reddituali, l'ampliamento (e la riduzione del prezzo) dell'offerta di servizi a disposizione del consumatore, un uso più efficiente e sostenibile delle risorse attraverso una migliore allocazione delle stesse.
La sentenza in commento offre l’occasione per affrontare alcune problematiche che si incontrano a... more La sentenza in commento offre l’occasione per affrontare alcune problematiche che si incontrano applicando la normativa antiusura agli interessi moratori. La ragione principale di tali difficoltà si rinviene nel dover adattare una disciplina modellata attorno agli interessi corrispettivi (o meglio, al concetto di «costo del credito»), ad una figura che presenta caratteristiche (e risponde a logiche) significativamente differenti. Ragion per cui, una sua estensione sic et simpliciter agli interessi moratori non sembra praticabile, e l'individuazione dei necessari adattamenti costituisce impresa ardua.
Per quel che concerne la fattispecie del conferimento di beni in proprietà nelle società di perso... more Per quel che concerne la fattispecie del conferimento di beni in proprietà nelle società di persone, si discute in dottrina se il trasferimento della proprietà del bene conferito sia immediato e, di conseguenza, se vada riconosciuta efficacia traslativa al contratto di società, come sembrerebbe suggerire l'art. 2247 c.c., oppure se al momento della conclusione del contratto di società nasca soltanto un obbligo di dare (nello specifico l'obbligo di conferire il bene), che dovrà essere adempiuto con un successivo atto di trasferimento della proprietà del bene solvendi causa di tale obbligo (cioè un pagamento traslativo), come sembrerebbe suggerire l'art. 2286, comma 3° c.c.
Se si considera il fatto che il nostro ordinamento giuridico, prima con il codice del 1865 e poi ... more Se si considera il fatto che il nostro ordinamento giuridico, prima con il codice del 1865 e poi con quello del 1942, ha recepito il principio del consenso traslativo, ricalcando in tal modo il modello del Code Napoléon, può sembrare contraddittorio che quello stesso ordinamento (dal codice del 1942) preveda anche la figura del contratto preliminare, il quale consente di ricreare quella scissione tra titulus e modus adquirendi che il principio consensualistico aveva inteso eliminare. In realtà, l'introduzione nell'ordinamento italiano della figura del contratto preliminare rappresentava, oltre che la risposta ad una esigenza fortemente manifestata a livello dei traffici commerciali, soprattutto il tentativo di porre rimedio ai danni provocati dalle pregresse scelte (ideologiche) di fondo compiute dal legislatore in sede di formazione del codice civile, cioè l'affermazione del principio del consenso traslativo. Il codice del 1865 non prevedeva la possibilità di assumere un vincolo preliminare, essendo stato concepito e delineato sul modello del Code, che affermava il principio “promessa di vendita vale vendita”, in omaggio al dogma del consenso traslativo. Peraltro, il primo codice civile dell'Italia unita assunse una posizione di ambiguità ideologica e dogmatica rispetto al codice transalpino, infatti se da un lato è vero che esso rinnegava la scissione tra titulus e modus adquirendi, dall'altro è anche vero che esso non affermava espressamente (come, invece, faceva il Code) che la promessa di vendita vale vendita, in tal modo aprendo la via a tutte quelle interpretazione che, in forza del principio dell'autonomia negoziale, ipotizzavano la possibilità dell'assunzione di vincoli preliminari. Proprio grazie al principio dell'autonomia negoziale, ben presto il contratto preliminare si diffuse nella pratica commerciale, e per questa via, si giunse infine alla sua codificazione (e perciò tipizzazione) con il codice del 1942. Nonostante la suddetta codificazione, i dubbi sulla natura del contratto preliminare e su quella del contratto definitivo, nonché sul tipo di rapporto sussistente tra questi due negozi, non sono cessati.
La vendita e la permuta sono tipici contratti traslativi, caratterizzati dalla contemporaneità de... more La vendita e la permuta sono tipici contratti traslativi, caratterizzati dalla contemporaneità dell'effetto reale ed il raggiungimento dell'accordo tra le parti del contratto, tali fattispecie sono perciò dominate dall'operatività del principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.). Peraltro, si discute in dottrina se possa ammettersi una vendita ed una permuta c.d. obbligatorie, mediante le quali le parti possano obbligarsi a trasferire la proprietà attraverso un successivo negozio solvendi causa. Per poter ottenere tale risultato, i privati, facendo uso dell'autonomia negoziale riconosciutagli dall'ordinamento, dovrebbero poter esser in grado d'introdurre nel contratto di compravendita (o di permuta) una clausola che deroghi il principio del consenso traslativo, escludendone l'operatività.
Nel negozio fiduciario il fiduciante si accorda con il fiduciario (c.d. pactum fiduciae) nel sens... more Nel negozio fiduciario il fiduciante si accorda con il fiduciario (c.d. pactum fiduciae) nel senso che il primo trasferirà al secondo la piena proprietà di un bene che costui dovrà però amministrare, per poi ritrasferirlo al fiduciante, come atto dovuto, irrevocabile ex art. 2901, comma 3°, c.c.1 o a un terzo da lui designato, sicché nei rapporti interni, ma non di fronte ai terzi, la proprietà sarà limitata da un vincolo, a carattere giuridico e non solamente morale e sociale. Con il presente saggio affronterò la questione dell'ammissibilità del negozio fiduciario nell'ordinamento giuridico italiano, nonché esporrò le principali teorie concernenti la struttura e la natura di tale fattispecie.
Non sempre gli obblighi di carattere morale e sociale sono del tutto irrilevanti per l'ordinament... more Non sempre gli obblighi di carattere morale e sociale sono del tutto irrilevanti per l'ordinamento giuridico, infatti l'art. 2034 c.c. dispone che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la prestazione sia stata compiuta da un incapace (soluti retentio). Di conseguenza, se è vero che tali doveri morali o sociali (le c.d. obbligazioni morali) non sono coercibili, in quanto non giuridici, determinano però, in forza dell'art. 2034 c.c., l'irripetibilità di quanto prestato, se proporzionato ed adeguato in relazione alle circostanze concrete. Ciò detto, tali obbligazioni naturali possono essere adempiute anche mediante atti che trasferiscono la proprietà di un bene, e, di conseguenza, sorge il problema di stabilire quale sia la natura e la struttura di tali atti traslativi, nonché è necessario comprendere se l'obbligazione naturale, anche se non in grado di costituire una valida causa obligandi (cioè anche se non in grado di far sorgere un'obbligazione civile), possa costituire una valida causa solvendi (esterna) che sorregga l'attribuzione patrimoniale effettuata con l'atto di adempimento dell'obbligazione naturale.
I coniugi (o ex coniugi) in occasione della separazione personale e del divorzio possono raggiung... more I coniugi (o ex coniugi) in occasione della separazione personale e del divorzio possono raggiungere un accordo in ordine alla separazione, all'affidamento dei figli e diretti a definire i rapporti patrimoniali per il periodo successivo alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, in particolare l'obbligo alla contribuzione al mantenimento (del coniuge e/o del figlio) può essere estinto mediante il trasferimento (o l'assunzione dell'obbligo di trasferire) una tantum di un bene (spesso immobile), con un patto ex art. 1322 c.c., in favore dell'altro coniuge o in favore di un figlio. Questo genere di accordi, conclusi per adempiere l'obbligo legale di mantenimento, costituiranno oggetto di studio nel presente breve elaborato, e si mostrerà come il negozio che trasferisce la proprietà di un bene in adempimento dell'obbligazione di dare sorta dagli accordi in questione costituisca un tipico esempio di pagamento traslativo.
Il principio del consenso traslativo, recepito dall'articolo 1376 c.c., il quale permette l'ingre... more Il principio del consenso traslativo, recepito dall'articolo 1376 c.c., il quale permette l'ingresso nel nostro ordinamento alla concezione di contratto ad effetti reali (o traslativo), comporta che l’effetto reale del trasferimento della proprietà (o il trasferimento o la costituzione di altro diritto reale) si produca nel momento stesso in cui le parti del contratto raggiungono l’accordo, non rilevando, invece, a tal fine (cioè al fine della produzione dell’effetto traslativo) la consegna della cosa oggetto del contratto, configurandosi quest'ultima come un mero effetto obbligatorio (che si pone sul piano dell’esecuzione del contratto e non su quello della sua efficacia) scaturente da un contratto già perfetto ed efficace, che ha già prodotto il suo effetto traslativo inter partes. Ciò detto, ove si consideri tale norma (l'art. 1376 c.c.) imperativa, essa costituirebbe inevitabilmente un ostacolo insuperabile alla configurabilità nel nostro ordinamento giuridico di meccanismi traslativi diversi da quello prescritto dall’art. 1376 c.c. e, di conseguenza, non sarebbe possibile per i privati derogarvi dando vita ad una scissione tra il titulus adquirendi ed il modus adquirendi, dovendo ogni negozio traslativo necessariamente produrre il suo effetto reale in modo automatico nel momento stesso del raggiungimento dell’accordo perfezionativo. Con il presente lavoro cercherò di dare risposta a tale interrogativo, ovverosia comprendere se l'art. 1376 c.c. sia o meno norma derogabile.
L'art. 651 c.c. dispone che "il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal ... more L'art. 651 c.c. dispone che "il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo", si parla al riguardo di legato di cosa altrui (o di cosa dell'onerato o di un terzo), e si discute in dottrina su come debba ricostruirsi tale fattispecie.
L'art. 1706, comma 2, c.c. prevede che il mandatario incaricato ad acquistare in nome proprio e p... more L'art. 1706, comma 2, c.c. prevede che il mandatario incaricato ad acquistare in nome proprio e per conto del mandante beni immobili o mobili registrati è obbligato a ritrasferire al mandante la cosa acquistata, salva, in caso di inadempimento, l'azione in forma specifica esperibile dallo stesso mandante. Tale norma, fin dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, ha suscitato vivaci discussioni in dottrina circa il modo in cui i beni acquistati dal mandatario senza rappresentanza giungerebbero nella sfera giuridica del mandante. L'analisi delle principali teorie elaborate a tal fine costituisce l'oggetto del presente elaborato.
Oggetto di questo elaborato è lo studio delle obbligazioni di dare in senso tecnico e del pagamen... more Oggetto di questo elaborato è lo studio delle obbligazioni di dare in senso tecnico e del pagamento traslativo.
Ammettere che il nostro diritto può conoscere queste due figure non può che agevolare quella trasformazione (tanto auspicata) dell'ordinamento italiano da rigido e chiuso a flessibile ed aperto a tutti quei principi ed a tutti quei meccanismi negoziali elaborati dalla realtà dei traffici commerciali e/o originati in altri ordinamenti giuridici differenti dal nostro, ma che, ciò nonostante, possono avere una qualche utilità anche nel sistema giuridico italiano.
Congreso Internacional de Derecho Civil Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca, 2018
Che cosa resterà di questo diritto europeo del consumatore? Nella fase più buia e incerta del pro... more Che cosa resterà di questo diritto europeo del consumatore? Nella fase più buia e incerta del processo di integrazione europea, caratterizzata dalla crescita esponenziale delle forze politiche e sociali che ne vorrebbero la dissoluzione, si impone allo studioso realmente intenzionato a comprenderne le cause un esame critico del diritto privato europeo. Un'analisi volta a svelare quelle logiche e quei significati inespressi che ne influenzano l'efficacia, la portata applicativa e, soprattutto, la recettibilità a livello sociale. Così facendo si potranno individuare quegli aspetti che hanno contribuito al suo scoramento, ma anche tutto ciò che di buono esso ha riversato nelle secolari tradizioni giuridiche dell'Europa continentale. Ovverosia quel quid che, a ogni buon conto, ne costituisce l'ineliminabile eredità. Tale studio è stato condotto mirando alla manifestazione più significativa e rappresentativa del diritto privato europeo, ovverosia il diritto del consumo
Con esta intervención intentaré analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión E... more Con esta intervención intentaré analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión de la integrabilidad de un contrato celebrado entre profesional y consumidor a raíz de la declaración de abusividad de una o más cláusulas abusivas
A partir del análisis del concepto de «injusticia del daño», el objetivo de esta investigación es... more A partir del análisis del concepto de «injusticia del daño», el objetivo de esta investigación es el estudio de las formas de calificación en términos de antijuridicidad del daño resarcible más adecuadas con respecto a las modernas sociedades pluralistas
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In realtà, l'introduzione nell'ordinamento italiano della figura del contratto preliminare rappresentava, oltre che la risposta ad una esigenza fortemente manifestata a livello dei traffici commerciali, soprattutto il tentativo di porre rimedio ai danni provocati dalle pregresse scelte (ideologiche) di fondo compiute dal legislatore in sede di formazione del codice civile, cioè l'affermazione del principio del consenso traslativo.
Il codice del 1865 non prevedeva la possibilità di assumere un vincolo preliminare, essendo stato concepito e delineato sul modello del Code, che affermava il principio “promessa di vendita vale vendita”, in omaggio al dogma del consenso traslativo. Peraltro, il primo codice civile dell'Italia unita assunse una posizione di ambiguità ideologica e dogmatica rispetto al codice transalpino, infatti se da un lato è vero che esso rinnegava la scissione tra titulus e modus adquirendi, dall'altro è anche vero che esso non affermava espressamente (come, invece, faceva il Code) che la promessa di vendita vale vendita, in tal modo aprendo la via a tutte quelle interpretazione che, in forza del principio dell'autonomia negoziale, ipotizzavano la possibilità dell'assunzione di vincoli preliminari.
Proprio grazie al principio dell'autonomia negoziale, ben presto il contratto preliminare si diffuse nella pratica commerciale, e per questa via, si giunse infine alla sua codificazione (e perciò tipizzazione) con il codice del 1942.
Nonostante la suddetta codificazione, i dubbi sulla natura del contratto preliminare e su quella del contratto definitivo, nonché sul tipo di rapporto sussistente tra questi due negozi, non sono cessati.
Per poter ottenere tale risultato, i privati, facendo uso dell'autonomia negoziale riconosciutagli dall'ordinamento, dovrebbero poter esser in grado d'introdurre nel contratto di compravendita (o di permuta) una clausola che deroghi il principio del consenso traslativo, escludendone l'operatività.
Con il presente saggio affronterò la questione dell'ammissibilità del negozio fiduciario nell'ordinamento giuridico italiano, nonché esporrò le principali teorie concernenti la struttura e la natura di tale fattispecie.
Di conseguenza, se è vero che tali doveri morali o sociali (le c.d. obbligazioni morali) non sono coercibili, in quanto non giuridici, determinano però, in forza dell'art. 2034 c.c., l'irripetibilità di quanto prestato, se proporzionato ed adeguato in relazione alle circostanze concrete.
Ciò detto, tali obbligazioni naturali possono essere adempiute anche mediante atti che trasferiscono la proprietà di un bene, e, di conseguenza, sorge il problema di stabilire quale sia la natura e la struttura di tali atti traslativi, nonché è necessario comprendere se l'obbligazione naturale, anche se non in grado di costituire una valida causa obligandi (cioè anche se non in grado di far sorgere un'obbligazione civile), possa costituire una valida causa solvendi (esterna) che sorregga l'attribuzione patrimoniale effettuata con l'atto di adempimento dell'obbligazione naturale.
Questo genere di accordi, conclusi per adempiere l'obbligo legale di mantenimento, costituiranno oggetto di studio nel presente breve elaborato, e si mostrerà come il negozio che trasferisce la proprietà di un bene in adempimento dell'obbligazione di dare sorta dagli accordi in questione costituisca un tipico esempio di pagamento traslativo.
Ciò detto, ove si consideri tale norma (l'art. 1376 c.c.) imperativa, essa costituirebbe inevitabilmente un ostacolo insuperabile alla configurabilità nel nostro ordinamento giuridico di meccanismi traslativi diversi da quello prescritto dall’art. 1376 c.c. e, di conseguenza, non sarebbe possibile per i privati derogarvi dando vita ad una scissione tra il titulus adquirendi ed il modus adquirendi, dovendo ogni negozio traslativo necessariamente produrre il suo effetto reale in modo automatico nel momento stesso del raggiungimento dell’accordo perfezionativo.
Con il presente lavoro cercherò di dare risposta a tale interrogativo, ovverosia comprendere se l'art. 1376 c.c. sia o meno norma derogabile.
Tale norma, fin dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, ha suscitato vivaci discussioni in dottrina circa il modo in cui i beni acquistati dal mandatario senza rappresentanza giungerebbero nella sfera giuridica del mandante.
L'analisi delle principali teorie elaborate a tal fine costituisce l'oggetto del presente elaborato.
Ammettere che il nostro diritto può conoscere queste due figure non può che agevolare quella trasformazione (tanto auspicata) dell'ordinamento italiano da rigido e chiuso a flessibile ed aperto a tutti quei principi ed a tutti quei meccanismi negoziali elaborati dalla realtà dei traffici commerciali e/o originati in altri ordinamenti giuridici differenti dal nostro, ma che, ciò nonostante, possono avere una qualche utilità anche nel sistema giuridico italiano.
In realtà, l'introduzione nell'ordinamento italiano della figura del contratto preliminare rappresentava, oltre che la risposta ad una esigenza fortemente manifestata a livello dei traffici commerciali, soprattutto il tentativo di porre rimedio ai danni provocati dalle pregresse scelte (ideologiche) di fondo compiute dal legislatore in sede di formazione del codice civile, cioè l'affermazione del principio del consenso traslativo.
Il codice del 1865 non prevedeva la possibilità di assumere un vincolo preliminare, essendo stato concepito e delineato sul modello del Code, che affermava il principio “promessa di vendita vale vendita”, in omaggio al dogma del consenso traslativo. Peraltro, il primo codice civile dell'Italia unita assunse una posizione di ambiguità ideologica e dogmatica rispetto al codice transalpino, infatti se da un lato è vero che esso rinnegava la scissione tra titulus e modus adquirendi, dall'altro è anche vero che esso non affermava espressamente (come, invece, faceva il Code) che la promessa di vendita vale vendita, in tal modo aprendo la via a tutte quelle interpretazione che, in forza del principio dell'autonomia negoziale, ipotizzavano la possibilità dell'assunzione di vincoli preliminari.
Proprio grazie al principio dell'autonomia negoziale, ben presto il contratto preliminare si diffuse nella pratica commerciale, e per questa via, si giunse infine alla sua codificazione (e perciò tipizzazione) con il codice del 1942.
Nonostante la suddetta codificazione, i dubbi sulla natura del contratto preliminare e su quella del contratto definitivo, nonché sul tipo di rapporto sussistente tra questi due negozi, non sono cessati.
Per poter ottenere tale risultato, i privati, facendo uso dell'autonomia negoziale riconosciutagli dall'ordinamento, dovrebbero poter esser in grado d'introdurre nel contratto di compravendita (o di permuta) una clausola che deroghi il principio del consenso traslativo, escludendone l'operatività.
Con il presente saggio affronterò la questione dell'ammissibilità del negozio fiduciario nell'ordinamento giuridico italiano, nonché esporrò le principali teorie concernenti la struttura e la natura di tale fattispecie.
Di conseguenza, se è vero che tali doveri morali o sociali (le c.d. obbligazioni morali) non sono coercibili, in quanto non giuridici, determinano però, in forza dell'art. 2034 c.c., l'irripetibilità di quanto prestato, se proporzionato ed adeguato in relazione alle circostanze concrete.
Ciò detto, tali obbligazioni naturali possono essere adempiute anche mediante atti che trasferiscono la proprietà di un bene, e, di conseguenza, sorge il problema di stabilire quale sia la natura e la struttura di tali atti traslativi, nonché è necessario comprendere se l'obbligazione naturale, anche se non in grado di costituire una valida causa obligandi (cioè anche se non in grado di far sorgere un'obbligazione civile), possa costituire una valida causa solvendi (esterna) che sorregga l'attribuzione patrimoniale effettuata con l'atto di adempimento dell'obbligazione naturale.
Questo genere di accordi, conclusi per adempiere l'obbligo legale di mantenimento, costituiranno oggetto di studio nel presente breve elaborato, e si mostrerà come il negozio che trasferisce la proprietà di un bene in adempimento dell'obbligazione di dare sorta dagli accordi in questione costituisca un tipico esempio di pagamento traslativo.
Ciò detto, ove si consideri tale norma (l'art. 1376 c.c.) imperativa, essa costituirebbe inevitabilmente un ostacolo insuperabile alla configurabilità nel nostro ordinamento giuridico di meccanismi traslativi diversi da quello prescritto dall’art. 1376 c.c. e, di conseguenza, non sarebbe possibile per i privati derogarvi dando vita ad una scissione tra il titulus adquirendi ed il modus adquirendi, dovendo ogni negozio traslativo necessariamente produrre il suo effetto reale in modo automatico nel momento stesso del raggiungimento dell’accordo perfezionativo.
Con il presente lavoro cercherò di dare risposta a tale interrogativo, ovverosia comprendere se l'art. 1376 c.c. sia o meno norma derogabile.
Tale norma, fin dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, ha suscitato vivaci discussioni in dottrina circa il modo in cui i beni acquistati dal mandatario senza rappresentanza giungerebbero nella sfera giuridica del mandante.
L'analisi delle principali teorie elaborate a tal fine costituisce l'oggetto del presente elaborato.
Ammettere che il nostro diritto può conoscere queste due figure non può che agevolare quella trasformazione (tanto auspicata) dell'ordinamento italiano da rigido e chiuso a flessibile ed aperto a tutti quei principi ed a tutti quei meccanismi negoziali elaborati dalla realtà dei traffici commerciali e/o originati in altri ordinamenti giuridici differenti dal nostro, ma che, ciò nonostante, possono avere una qualche utilità anche nel sistema giuridico italiano.