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La derogabilità del principio del consenso traslativo

Il principio del consenso traslativo, recepito dall'articolo 1376 c.c., il quale permette l'ingresso nel nostro ordinamento alla concezione di contratto ad effetti reali (o traslativo), comporta che l’effetto reale del trasferimento della proprietà (o il trasferimento o la costituzione di altro diritto reale) si produca nel momento stesso in cui le parti del contratto raggiungono l’accordo, non rilevando, invece, a tal fine (cioè al fine della produzione dell’effetto traslativo) la consegna della cosa oggetto del contratto, configurandosi quest'ultima come un mero effetto obbligatorio (che si pone sul piano dell’esecuzione del contratto e non su quello della sua efficacia) scaturente da un contratto già perfetto ed efficace, che ha già prodotto il suo effetto traslativo inter partes. Ciò detto, ove si consideri tale norma (l'art. 1376 c.c.) imperativa, essa costituirebbe inevitabilmente un ostacolo insuperabile alla configurabilità nel nostro ordinamento giuridico di meccanismi traslativi diversi da quello prescritto dall’art. 1376 c.c. e, di conseguenza, non sarebbe possibile per i privati derogarvi dando vita ad una scissione tra il titulus adquirendi ed il modus adquirendi, dovendo ogni negozio traslativo necessariamente produrre il suo effetto reale in modo automatico nel momento stesso del raggiungimento dell’accordo perfezionativo. Con il presente lavoro cercherò di dare risposta a tale interrogativo, ovverosia comprendere se l'art. 1376 c.c. sia o meno norma derogabile.

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