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2023, I CODICI DI MARIA LUIGIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE Atti del Convegno di studi Parma, 29 novembre - 1 dicembre 2021
Sommario: 1. Introduzione – 2. L’esecutore testamentario nel Codice di Maria Luigia – 3. L’esecutore testamentario nel Codice civile del 1865 – 4. L’accettazione e la rinuncia all’incarico – 5. Il possesso dell’esecutore testamentario e la durata della sua funzione – 6. Quali prospettive per l’esecutore testamentario nel diritto di oggi.
I CODICI DI MARIA LUIGIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Atti del Convegno di studi Parma, 29 novembre - 1 dicembre 2021, a cura di Andrea Errera, 2023
Analisi storica dell'esecutore testamentario e nuove prosettive.
Volontà testamentaria e tutela del credito, 2020
Famiglia, Persone e Successioni, 2010
1) Il caso Tizia redige due esemplari di un medesimo testamento olografo, con i quali istituisce erede universale l’estranea Caia. Una delle due schede testamentarie viene conservata in casa di Tizia, mentre l’altra viene affidata a una legale di fiducia della testatrice. Prima della sua morte Tizia distrugge la scheda testamentaria conservata presso la propria abitazione. Apertasi la successione di Tizia, le sue tre figlie Sempronia, Mevia e Calpurnia, avviano, contro Caia, un giudizio affinche ́ venga accertata la revocazione del testamento olografo e aperta la succes- sione legittima a loro favore. Caia contesta la pretesa delle figlie, assumendo che la distruzione di uno dei due esemplari non puo` valere quale revocazione del testamento olografo. 2) La decisione della Cassazione Il Supremo Collegio, assumendo che la norma di cui all’art. 684 c.c. configura la distruzione del testamento olografo come un comporta- mento concludente avente valore legale, conchiude che nell’ipotesi in cui esistano due esemplari dello stesso testamento, la distruzione di uno non comporta la revocazione del testamento, perche ́ la presun- zione non puo` operare, essendo il testatore ben consapevole dell’esi- stenza dell’altro originale. 3) La norma di cui all’art. 684 c.c. La regola in parola collega al fatto della distruzione, lacerazione o cancellazione dell’olografo compiute dal testatore con l’intenzione di revocare l’atto, l’effetto della revocazione, ossia una vicenda di estin- zione della delazione testamentaria, chiamando indietro la delazione legittima, precedentemente derogata. La regola contenuta nell’art. 684 c.c. non pone una presunzione legale, perche ́ in essa non e` sot- tinteso un fatto ignorato, ma soltanto disciplinato l’effetto di un fatto noto. La lacerazione, la distruzione o la cancellazione di un testamento olografo, infatti, non sono fatti noti dai quali e` possibile risalire a un fatto ignorato, ma fatti ai quali l’ordinamento assegna un preciso significato giuridico. Il fatto descritto nella fattispecie, ancorche ́ non dichiarativo, puo` ascriversi al genere del negozio giuridico. 4) Testamento e scheda testamentaria Quando il legislatore chiede, che il testamento sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore reclama soltanto il facien- dum, ossia l’agire umano dello scrivere, ma non anche il factum, ossia il prodotto di quell’attivita`. Esige da parte del testatore il gesto dello scrivere per intero, del datare e del sottoscrivere. Cio` soltanto e` ba- stevole perche ́ quell’atto valga come olografo. 5) Revocazione del testamento olografo pel mezzo della distru- zione et similia Cio` che viene revocato mediante la distruzione et similia del testa- mento olografo non e` il documento, ossia la scheda testamentaria, bens`ı l’atto, ossia il testamento. Riferire l’effetto di revocazione alla scheda testamentaria avrebbe poco senso. Quest’ultima, infatti, non soltanto non e` il testamento, ossia l’atto produttivo dell’effetto che si intende revocare, ma e` addirittura quella cosa sulla quale si appunta il comportamento del testatore avente valore di revocazione. 6) Distruzione di un testamento olografo Se un soggetto redige due esemplari di un medesimo testamento ologra- fo non ha fatto due testamenti, ma un unico testamento, il cui contenuto ha deciso, qualunque sia la ragione posta a fondamento di questa scelta, di documentarlo per due volte. Unico e` il testamento, molteplici sono le schede testamentarie. Se e` vero che il testamento e` uno e che la revoca- zione del testamento e` un effetto che incide sull’atto, ma non anche sulla scheda testamentaria, soltanto oggetto del comportamento di revocazio- ne, allora non si dovrebbe poter dubitare che la distruzione anche di una soltanto delle schede testamentarie, ove risulti compiuta dal testatore con l’intenzione di revocare, determina la revocazione del testamento.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 1988
2012
1. Il caso I giudici della Cassazione, chiamati a decidere sulla validita` ed efficacia di una disposizione testamentaria di diseredazione, modificando il precedente, costante e consolidato, orientamento, non senza che si possa leggere, tra le righe della dotta decisione, l’adesione alla solu- zione proposta, sul caso, cinque anni or sono, da autorevole dottrina, affermano il seguente principio di diritto: «e` valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volonta` di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili». 2. La disposizione testamentaria di diseredazione: esclusione di un successibile non legittimario Riconosciuta l’ampia autonomia testamentaria, la quale consente al testatore, nell’ambito del lecito, di dare assetto a tutti i proprˆı interessi post mortem, cadono le ragioni concettuali che portano a escludere che la diseredazione possa considerarsi un’autentica disposizione te- stamentaria. Si tratta, piuttosto, di un modo diverso con il quale il testatore decide di dare assetto ai proprˆı interessi post mortem, non gia` disponendo a favore di taluno, ma escludendo altri, pel modo che costoro non possano succedere. A cio` deve aggiungersi, inoltre, che non sembra neppure vero che la diseredazione non serva a dettare un regolamento di rapporti patrimoniali, se solo si consideri che essa serve a favorire, tra i successibili legittimi, quelli non esclusi attraverso la diseredazione. Ne ́, per giungere a questa conclusione, e` necessario far ricorso a finzioni o sperimentare indagini ermeneutiche, intrise di soggettivita` e tese a scrutare l’animo del testatore o a penetrarne volonta` intime e nascoste. Piuttosto, e` a dirsi che la scelta tra la istituzione esplicita di alcuni successibili o la esclusione di alcuni sem- bra attendere, non gia` e non tanto alla volonta` istitutiva, sebbene al motivo, che determina il testatore nella scelta. Non si tratta di dare, surrettiziamente, cittadinanza alla finzione di impronta francese, per cui exclure c’est instituer, bens`ı di cogliere la differenza di prospettiva tra funzione e scopo della disposizione testamentaria, tra obiettiva tecnicita` delle medesima e concreta utilizzazione fatta dal soggetto. 3. Segue: la diseredazione del legittimario Benche ́ la dottrina maggioritaria affermi che la disposizione testamen- taria di diseredazione di un legittimario sia da reputarsi nulla, viene avanzata nel testo una soluzione contraria. La disposizione sarebbe valida, salvo il diritto del legittimario di agire in riduzione e ottenere cio` che per legge gli spetta. Se, davvero, la diseredazione del legittima- rio fosse nulla, cio` starebbe a significare, per un verso, che l’autonomia testamentaria sarebbe compromessa e la volonta` del testatore irrime- diabilmente sciupata e perduta e, per altro verso, che il legittimario diseredato si troverebbe nella impossibilita`, qualora, consapevolmente, condividesse o volesse condividere, la scelta fatta dal testatore di rima- nere, automaticamente, estraneo alla successione. Dacche ́, la nullita` della diseredazione, lo renderebbe erede e gli imporrebbe, per l’ipotesi in cui non volesse succedere, di rinunziare all’eredita`. Piu` coerente e semplice ipotizzare che la disposizione di diseredazione del legittimario non sia nulla, ma valida ed efficace, salva la possibilita`, per il legittima- rio diseredato, ossia espressamente e inequivocamente pretermesso dal testatore, di agire con l’azione di riduzione. Azione possibile, anche a voler ipotizzare l’assenza di una disposizione testamentaria lesiva, alla stessa stregua di come essa e` possibile per il legittimario che risulti leso o pretermesso in caso di successione legittima. 4. Diseredazione e successione testamentaria La scelta di escludere taluno sconvolge l’assetto disegnato dalle norme sulle successioni legittime: altera il rilievo dell’ordine dei successibili e la possibile misura e proporzione del loro concorso. Consegnare la propria eredita` ai parenti legittimi, con la esclusione di taluno, significa alterare l’ordine legale dei successibili, il grado e la misura del loro concorso. Come non si dubita che sia testamentaria la vocazione di coloro che sono chiamati a succedere in forza di un testamento, seppur in esso a ciascuno dei chiamati siano state assegnate quote esattamente corri- spondenti a quelle che la legge avrebbe loro attribuito, in assenza del testamento, a fortiori, credo che la disposizione di diseredazione deter- mini una delazione dell’eredita` ai soggetti diversi dall’escluso, che ha titolo nel testamento e non nella legge. L’operare delle norme sulle successioni legittime, non e` un operare puro, semplice e anodino, come nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, la successione testamentaria, ma un operare mediato e costruito dalla disposizione testamentaria, che alla disciplina legittima finisce per fare un rinvio, seppure improprio, derogandovi e modificandone l’assetto, deflettendo dal suo rigore e dal suo ordine e imponendo di non considerare il diseredato. 5. Diseredazione e rappresentazione E` discusso, sempre che la disposizione testamentaria di esclusione non sia espressamente rivolta, anche, all’indirizzo dei discendenti dell’e- scluso o alla sua intera stirpe, se la diseredazione impedisce, o no, il funzionamento del meccanismo devolutorio della rappresentazione. Il tema e` tratto dall’una e dall’altra parte, con argomenti, entrambi, convincenti e plausibili. Avuto riguardo alla funzione complessiva delle norme devolutorie, alla prevalenza che il legislatore accorda, in merito ai meccanismi devolutorˆı, alla volonta` del testatore, all’eccezionalita` della norma che consente la rappresentazione in caso di indegnita`, all’inammissibilita` della rappresentazione in caso di preterizione, e considerata, soprattutto, la funzione della disposizione testamentaria di diseredazione, mi parrebbe preferibile la tesi che esclude la possi- bilita` che si possa dare rappresentazione nei casi di diseredazione.
L'interruzione del processo proseguito dall'esecutore testamentario, 2015
Abstract Frutto di un caso pratico, il presente contributo affronta le tematiche della legittimazione processuale, dell'esecutore testamentario e della interruzione processuale. Sommario: 1. L'interruzione del processo e la posizione del successore universale: una pronuncia del Tribunale di Roma; 2. Il principio di automaticità dell'interruzione; 2.1 L'interruzione non automatica del processo; 2.2 La dichiarazione del procuratore; 3. Le questioni critiche dell'ordinanza: la (opinabile) valenza negoziale della dichiarazione e l'assenza di legittimazione dell'esecutore testamentario alla prosecuzione del processo; 4. La decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione; 5. La funzione garantistica dell'istituto incontra il limite della tardività dell'azione. Pubblicato su Diritto.it nel 2017 Data di inserimento: 09/03/2021
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Ethik und Gesellschaft, 2008
Early Medieval Europe, 2024
The Unthinkable Body: Challenges of Embodiment in Religion, Politics, and Ethics, 2024
Tren Kitabı, (Ed. Emine Gürsoy Naskali) s.35-60, İstanbul: Kitabevi,, 2022
Medievalia, 2012
2001
Journal of English Language and Literature Teaching, 2023
International Journal of Middle East Studies, 2009
Peritoneal Dialysis International: Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis, 2010
New Voices in Psychology, 2009
Advances in Space Research, 1997
International Journal of Systematic Bacteriology, 1997
Invertebrate Systematics, 2014
Kinesiology: international journal of fundamental and applied kinesiology, 2008