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El artículo propone una interpretación del interés superior del niño y de la auto-nomía progresiva a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño CDN y considerando las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño,... more
El artículo propone una interpretación del interés superior del niño y de la auto-nomía progresiva a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño CDN y considerando las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, con  el  fin  de  verificar  cuál  es  el  alcance  aplicativo  concreto  de  estos  principios  y  cuál  debería  ser  su  impacto  en  todos  los  estados  miembros.  Partiendo  de  la  idea  de  que  la  CDN  es  una  fuente  de  rango  jerárquico  superior  al  derecho  co-mún, se afirma que las normas de los Códigos Civiles, que no son susceptibles de interpretación conforme, deben considerarse derogadas y sustituidas por las normas y principios de la Convención. Se afirma que el ejercicio de la capacidad del  menor  ya  no  puede  considerarse  regulado  por  las  normas  del  Código  Civil  en conflicto con los principios de la CDN, que deben considerarse derogadas y sustituidas  por  una  norma  que  atribuya  a  la  persona  menor  de  edad  con  dis-cernimiento  la  capacidad  de  realizar  todos  aquellos  actos  jurídicos  de  la  vida  corriente propios de su edad y conformes con los usos sociales
Sommario: 1. Introduzione – 2. L’esecutore testamentario nel Codice di Maria Luigia – 3. L’esecutore testamentario nel Codice civile del 1865 – 4. L’accettazione e la rinuncia all’incarico – 5. Il possesso dell’esecutore testamentario e... more
Sommario: 1. Introduzione – 2. L’esecutore testamentario nel Codice di Maria Luigia – 3. L’esecutore testamentario nel Codice civile del 1865 – 4. L’accettazione e la rinuncia all’incarico – 5. Il possesso dell’esecutore testamentario e la durata della sua funzione – 6. Quali prospettive per l’esecutore testamentario nel diritto di oggi.
Una reciente sentencia de la Corte de Casación italiana sobre el «derecho» de los ascendientes a mantener relaciones personales con sus nietos brinda la oportunidad para reflexionar sobre cuál debe ser la función y el contenido del... more
Una reciente sentencia de la Corte de Casación italiana sobre
el «derecho» de los ascendientes a mantener relaciones personales con sus nietos brinda la oportunidad para reflexionar sobre cuál debe ser la función y el contenido del interés del menor y cuál es el alcance de este interés en relación con el citado derecho de los ascendientes. Si los ascendientes hacen valer este «derecho» frente a sus nietos, la autoridad judicial siempre tiene que decidir teniendo en cuenta el interés del menor. No basta con hacer una valoración en términos negativos para constatar que dicha relación no es perjudicial o que no existe riesgo de perjuicio para el menor, sino que se requiere una valoración positiva, en la que debe quedar claro qué beneficio concreto puede aportar esta relación al desarrollo holístico del menor.
Sommario 1. Introduzione-2. Il legato in sostituzione di legittima.-2.1. Funzione del legato in sostituzione di legittima.-2.2. Il diritto di scegliere se conseguire il legato o rinunziarvi.-2.3. Scelta di conseguire il legato in... more
Sommario 1. Introduzione-2. Il legato in sostituzione di legittima.-2.1. Funzione del legato in sostituzione di legittima.-2.2. Il diritto di scegliere se conseguire il legato o rinunziarvi.-2.3. Scelta di conseguire il legato in sostituzione di legittima.-2.4. Il legittimario che consegue il legato sostitutivo va, comunque, considerato tra i legittimari.-2.5. Il coniuge o l'unito civile che consegue il legato tacitativo e il legato ex lege ex art. 540, comma 2, c.c.-2.6. Scelta di rinunziare al legato e chiedere la legittima.-2.7. Legato in sostituzione di legittima e cautela sociniana.-3. Legato in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento.-4. Legato a favore del legittimario non tacitativo.-4.1. Legato con dispensa da imputazione e legato senza dispensa da imputazione.-4.2. Legati non tacitativi disposti a favore di legittimario che sia anche erede.-4.3. Caso a): legato che grava su tutti gli eredi.-4.4. Caso b): legato che non grava sul legittimario-beneficiario.-4.5. Caso c) legato che gravi sul solo legittimario.-4.6. Sintesi: i sei possibili legati non tacitativi disposti a favore del legittimario.-5.La norma di cui all'art. 552 c.c.
Il contratto di mantenimento è valido se vi sia aleatorietà tra le prestazioni al momento della sua stipulazione. È valido quando non sia possibile determinare con certezza il valore della obbligazione del vitaliziante di prestare... more
Il contratto di mantenimento è valido se vi sia aleatorietà tra le prestazioni al momento della sua stipulazione. È valido quando non sia possibile determinare con certezza il valore della obbligazione del vitaliziante di prestare assistenza materiale e morale al vitaliziato.
I. INTRODUCCIÓN. II. LA PROHIBICIÓN DE LA GPS Y LA DIG- NIDAD DE LA MUJER. III. EL PROBLEMA QUE PLANTEA LA GPS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DONDE ESTÁ PROHIBIDA. GPS REALIZADA EN UN PAÍS EXTRANJERO Y DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN. IV.... more
I. INTRODUCCIÓN. II. LA PROHIBICIÓN DE LA GPS Y LA DIG- NIDAD DE LA MUJER. III. EL PROBLEMA QUE PLANTEA LA GPS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DONDE ESTÁ PROHIBIDA. GPS REALIZADA EN UN PAÍS EXTRANJERO Y DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN. IV. GPS E INTERÉS DEL MENOR. V. LA JURISPRUDENCIA ITALIANA SOBRE LA GPS. INFLUENCIA E INTERFERENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA. VI. CONCLUSIONES.
La norma che attribuisce ai genitori l'amministrazione dei beni del minore non è norma imperativa, mentre è imperativo che l'amministrazione dei beni avvenga nell'esclusivo interesse del minore. La funzione del... more
La norma che attribuisce ai genitori l'amministrazione dei beni del minore non è norma imperativa, mentre è imperativo che l'amministrazione dei beni avvenga nell'esclusivo interesse del minore. La funzione del divieto dei patti successori è di impedire che si disponga della delazione con atto fra vivi.
Il saggio è destinato a verificare quali siano, alla luce del vigente ordinamento giuridico, gli strumenti di tutela da parte del terzo acquirente di un bene di provenienza donativa. Dopo aver ricostruito la disciplina relativa all’azione... more
Il saggio è destinato a verificare quali siano, alla luce del vigente ordinamento giuridico, gli strumenti di tutela da parte del terzo acquirente di un bene di provenienza donativa. Dopo aver ricostruito la disciplina relativa all’azione di restituzione, individuati i casi nel quali l’acquisto è stabilizzato in ragione della trascrizione e del tempo o della mancata opposizione, il lavoro si concentra sulla rinunzia all’opposizione, giungendo ad ammettere la rinunziabilità alla stessa azione di restituzione. Poiché tale soluzione non è sempre in grado di stabilizzare l’acquisto di provenienza donativa, il saggio si concentra sugli strumenti demolitori e recuperatori, dimostrando la maggiore efficienza degli ultimi.The paper intends to address the instruments of protection available to the buyer of goods which the seller has received through a donation. After outlining the regime concerning the action of restitution and ex- ploring the cases in which the purchase is made stable by re...
Nel capitolo si prova a delineare il significato dell’inesistenza giuridica dell’atto. Si dice che tale figura, obiettivamente utilizzata per esprimere un giudizio d’irrilevanza giuridica di un accaduto, che però, risulti prossimo a un... more
Nel capitolo si prova a delineare il significato dell’inesistenza giuridica dell’atto. Si dice che tale figura, obiettivamente utilizzata per esprimere un giudizio d’irrilevanza giuridica di un accaduto, che però, risulti prossimo a un fatto riducibile entro una fattispecie, non serve per soddisfare una reale esigenza di sistemazione concettuale e di conseguimento di coerenza interna e intrinseca dell’ordinamento giuridico, bensì ad appagare l’esigenza del giurista di sistemare i fatti giuridicamente irrilevanti, che il giurista ha, di primo acchito, pre-compreso, secondo altri schemi e modelli di valutazione, ossia secondo altri modelli di ordinamenti. L’idea che il nudo fatto non abbia, in sé, alcuna giuridicità intrinseca e che esso la riceva dall’esterno, riduce, inevitabilmente, i giudizî giuridici nella pura artificialità. Sulla base di queste considerazioni l’appellativo d’inesistenza predicato al matrimonio serve soltanto per connotare, tra gli innumerevoli accadimenti, che ...
1. Trasformazioni della famiglia. – 2. Diritto delle successioni nel con itto tra interesse del de cuius, a piani care la propria successione, e interesse dei familiari. – 3. La successione dei gli: da successione di un familiare a... more
1. Trasformazioni della famiglia. – 2. Diritto delle successioni nel con itto tra interesse del de cuius, a piani care la propria successione, e interesse dei familiari. – 3. La successione dei gli: da successione di un familiare a successione del discendente. – 4. La suc- cessione del coniuge e la tutela successoria dell’unito civile. – 5. La successione del convivente.1. Transformations of the family. - 2. Right of succession in the connection between the interest of the de cuius, to plan his succession, and interest of the family members. - 3. The succession of the i: from succession of a family member to succession of the descendant. - 4. The succession of the spouse and the succession protection of the civil unit. - 5. The succession of the cohabitant
Il saggio, movendo da un’analisi dei modelli familiari giuridici, che distingue tra modelli forti e modelli deboli, si propone di indagare la portata della disciplina italiana sulla unione civile. Dalla constatazione che l’unione civile è... more
Il saggio, movendo da un’analisi dei modelli familiari giuridici, che distingue tra modelli forti e modelli deboli, si propone di indagare la portata della disciplina italiana sulla unione civile. Dalla constatazione che l’unione civile è sostanzialmente ascrivibile a un modello familiare forte, il saggio si propone di o rire una lettura innovativa, tendente a costituire un diritto comune della unione civile e del matri- monio. In questa direzione, si o re una lettura del comma 20 della l. 76/2016 che consente di applicare all’unione civile anche le norme del Codice civile non espressamente richiamate e quelle della legge sull’adozione.The paper, moving from an analysis of the legal family models, which distinguishes between strong models and weak models, proposes to investigate the role of Italian discipline on civil union. From the observation that the civil union is substantially attributable to a strong family model, the essay aims to o er an innovative interpretation, tending t...
IL saggio offre risposta a questi due quesiti: 1) se sia condivisibile che la partecipazione sociale debba essere conferita al valore che essa ha al tempo dell’apertura della successione. 2) se la partecipazione sociale debba essere... more
IL saggio offre risposta a questi due quesiti: 1) se sia condivisibile che la partecipazione sociale debba essere conferita al valore che essa ha al tempo dell’apertura della successione. 2) se la partecipazione sociale debba essere conferita al suo valore contabile oppure al suo valore reale
In una prospettiva che abbia unicamente riguardo alla materia delle succes- sioni a causa di morte, la sentenza in commento rileva sotto due distinti profili: l’istituzione di erede fatta sotto la condizione di assistenza e la condizione... more
In una prospettiva che abbia unicamente riguardo alla materia delle succes- sioni a causa di morte, la sentenza in commento rileva sotto due distinti profili: l’istituzione di erede fatta sotto la condizione di assistenza e la condizione riso- lutiva dell’istituzione di erede consistente nella vendita del bene. In poco meno di una pagina, il giudice romano, per un verso, afferma che la condizione di as- sistenza si risolve, in realtà, in un onere e, per altro verso, che la condizione che fa risolutivamente dipendere l’istituzione di erede della vendita del bene da parte del testatore deve considerarsi nulla. Entrambe queste conclusioni non convin- cono e si espongono a talune censure. Lo scritto offre rispetto a questi due temi occasioni di riflessione e argomenti volti ad affermare che il fatto di prestare as- sistenza al testatore, per tutta la durata della sua vita, sia una condizione impro- pria e che la istituzione di erede sottoposta a una condizione sospensiva che la faccia d...
Il saggio approfondisce il tema dell'ordine pubblico internazionale successorio, al fine di verificare, alla luce del nuovo regolamento europeo se una legge straniera che ammette la validità dei patti successorii possa trovare... more
Il saggio approfondisce il tema dell'ordine pubblico internazionale successorio, al fine di verificare, alla luce del nuovo regolamento europeo se una legge straniera che ammette la validità dei patti successorii possa trovare applicazione in italia
Il saggio si propone di dimostrare l’importanza dei criterî di proporzionalità e ragionevolezza nel diritto delle successioni a causa di morte. Tali criteri non co- stituiscono una novità della contemporaneità, acquistano, però, nuovi... more
Il saggio si propone di dimostrare l’importanza dei criterî di proporzionalità e ragionevolezza nel diritto delle successioni a causa di morte. Tali criteri non co- stituiscono una novità della contemporaneità, acquistano, però, nuovi significati in coerenza ai princípi e ai valori normativi vigenti, al punto che la loro storicità garantisce una coerenza culturale altrimenti difficile da realizzare. Una valutazione d’assieme del diritto ereditario alla luce di tali criterî suggerisce sia di superare l’idea che nel conflitto tra interesse della famiglia e interesse del disponente debba sempre prevalere il primo, sia di superare quella concezione prettamente patri- monialistica del diritto ereditario e del testamento che ha storicamente prevalso. Si dimostra, inoltre, l’importanza del criterio di ragionevolezza sia nell’individua- zione del giusto rimedio, assumendo come casi paradigmatici la diseredazione del legittimario, la collazione del danaro e la collazione di partecipazioni so...
Il saggio indaga il tema della diseredazione, offrendo una innovativa soluzione interpretativa nella parte in cui postula che la diseredazione del legittimario non deve considerarsi nulla, bensì meramente riducibil
Introducción. – Naturaleza normativa de los principios y drittwirkung. – Interpretación en función de la aplicación y relectura constitucional del derecho civil
1. Delimitazione dell’indagine. – 2. Destinazione. – 3. Possibili ne- gozî post mortem produttivi di un e etto di destinazione. – 3.1. Negozio duciario. – 3.2. Trust. – 3.3. Il mandato post mortem. – 4. Negozî post mortem di destinazione... more
1. Delimitazione dell’indagine. – 2. Destinazione. – 3. Possibili ne- gozî post mortem produttivi di un e etto di destinazione. – 3.1. Negozio duciario. – 3.2. Trust. – 3.3. Il mandato post mortem. – 4. Negozî post mortem di destinazione e disciplina a tutela dei legittimarî. – 4.1. L’attribuzione patrimoniale presup- posta tra disponente e gerente. – 4.2. L’attribuzione patrimoniale tra gerente e bene- cato
Il saggio si propone di indagare i limiti di ammissibilità nel nostro rodnamento giuridico delle disposzioni testamentarie di decadenza dal lascito in caso di impugnazione. Si tratta di un importante strumento del testaore, con il quale... more
Il saggio si propone di indagare i limiti di ammissibilità nel nostro rodnamento giuridico delle disposzioni testamentarie di decadenza dal lascito in caso di impugnazione. Si tratta di un importante strumento del testaore, con il quale tende a garantire, mediante la condizione della decadenza del lascito, che i beneficati non impugnino le disposzioni testamentari
El artículo ofrece una visión general de las posiciones de la doctrina y la jurisprudencia italiana sobre los acuerdos prematrimoniales, ilustrando las directrices más recientes destinadas a admitir los acuerdos de regulación de un asunto... more
El artículo ofrece una visión general de las posiciones de la doctrina y la jurisprudencia italiana sobre los acuerdos prematrimoniales, ilustrando las directrices más recientes destinadas a admitir los acuerdos de regulación de un asunto patrimonial específico, es decir, aquellos acuerdos que el autor califica como post discrimen familiae. El autor, que también considera de gran utilidad los acuerdos prematrimoniales, considera que su validez es actualmente muy dudosa y, a la vista del proceso de reforma en curso en Italia, propone la adopción de un modelo similar al existente en el derecho catalán. Esta elección se argumenta y justifica, señalando que esta disciplina es capaz de ponderar los intereses de los cónyuges con los principios constitucionales. El autor expone brevemente los problemas que pueden surgir en el caso de acuerdos prematrimoniales sujetos a una regulación extranjera, argumentando que una tal disciplina no sería contraria al orden público internacional italiano....
El artículo, partiendo de un análisis histórico de la noción de testamento, pretende demostrar su extraordinario potencial y, sobre todo, que el testamento no es el único acto de última voluntad que existe en el ordenamiento jurídico. Se... more
El artículo, partiendo de un análisis histórico de la noción de testamento, pretende demostrar su extraordinario potencial y, sobre todo, que el testamento no es el único acto de última voluntad que existe en el ordenamiento jurídico. Se aclara, en primer lugar, que el testamento sirve para regular no sólo los intereses patrimoniales, sino también todos los no patrimoniales, incluso más allá de los casos expresamente previstos por la ley. La distinción entre el contenido típico y atípico del testamento, que históricamente ha servido para distinguir entre disposiciones patrimoniales y no y para excluir la posibilidad de que estas últimas constituyeran el contenido de un testamento, hoy sólo puede tener un valor descriptivo y no puede ser útil ni para definir el concepto de testamento ni para identificar la regulación aplicable. Si bien es cierto que la institución de herederos y los legados (es decir, el llamado contenido típico del testamento) sólo pueden realizarse mediante un test...
Sommario: 1. Introduzione – 2. La sentenza del Tribunale di Roma. – 3. Nega- zione dell’idea che la norma di cui all’art. 2645 ter c.c. sia una norma c.d. «sugli effetti». – 4. Struttura dell’atto di destinazione. – 5. Meritevolezza... more
Sommario: 1. Introduzione – 2. La sentenza del Tribunale di Roma. – 3. Nega- zione dell’idea che la norma di cui all’art. 2645 ter c.c. sia una norma c.d. «sugli effetti». – 4. Struttura dell’atto di destinazione. – 5. Meritevolezza civil-costitu- zionale e meritevolezza di destinazione. – 6. Interferenze con la disciplina di tu- tela dei legittimarî. – 7. Conclusione.
El articulo propone una lista razonada de las principales medidas adoptadas por el legislador italiano, con referencia al derecho civil, para hacer frente a la emergencia sanitaria del Covid-19. En el articulo se analizan unicamente las... more
El articulo propone una lista razonada de las principales medidas adoptadas por el legislador italiano, con referencia al derecho civil, para hacer frente a la emergencia sanitaria del Covid-19. En el articulo se analizan unicamente las medidas relativas a los aspectos del derecho civil, mientras que no se consideran las medidas, aunque muy importantes, relativas al derecho laboral, el derecho procesal y el derecho administrativo. La medida mas amplia se refiere a la suspension de los pagos de los contratos de prestamos y, especialmente, los prestamos hipotecarios para la compra de viviendas familiares, mientras que la medida mas problematica es la relativa a la reglamentacion de los contratos de arrendamiento. A este respecto, las medidas adoptadas son muy limitadas y requieren que el interpretador verifique la posibilidad de aplicar las normas generales del contrato y, en particular, la regla sobre la imposibilidad parcial de la prestacion. Tambien son importantes las medidas rela...
1. Il caso I giudici della Cassazione, chiamati a decidere sulla validita` ed efficacia di una disposizione testamentaria di diseredazione, modificando il precedente, costante e consolidato, orientamento, non senza che si possa leggere,... more
1. Il caso I giudici della Cassazione, chiamati a decidere sulla validita` ed efficacia di una disposizione testamentaria di diseredazione, modificando il precedente, costante e consolidato, orientamento, non senza che si possa leggere, tra le righe della dotta decisione, l’adesione alla solu- zione proposta, sul caso, cinque anni or sono, da autorevole dottrina, affermano il seguente principio di diritto: «e` valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volonta` di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili». 2. La disposizione testamentaria di diseredazione: esclusione di un successibile non legittimario Riconosciuta l’ampia autonomia testamentaria, la quale consente al testatore, nell’ambito del lecito, di dare assetto a tutti i proprˆı interessi post mortem, cadono le ragioni concettuali che portano a escludere che la diseredazione possa considerarsi un’autentica disposizione te- stamentaria. Si tratta, piuttosto, di un modo diverso con il quale il testatore decide di dare assetto ai proprˆı interessi post mortem, non gia` disponendo a favore di taluno, ma escludendo altri, pel modo che costoro non possano succedere. A cio` deve aggiungersi, inoltre, che non sembra neppure vero che la diseredazione non serva a dettare un regolamento di rapporti patrimoniali, se solo si consideri che essa serve a favorire, tra i successibili legittimi, quelli non esclusi attraverso la diseredazione. Ne ́, per giungere a questa conclusione, e` necessario far ricorso a finzioni o sperimentare indagini ermeneutiche, intrise di soggettivita` e tese a scrutare l’animo del testatore o a penetrarne volonta` intime e nascoste. Piuttosto, e` a dirsi che la scelta tra la istituzione esplicita di alcuni successibili o la esclusione di alcuni sem- bra attendere, non gia` e non tanto alla volonta` istitutiva, sebbene al motivo, che determina il testatore nella scelta. Non si tratta di dare, surrettiziamente, cittadinanza alla finzione di impronta francese, per cui exclure c’est instituer, bens`ı di cogliere la differenza di prospettiva tra funzione e scopo della disposizione testamentaria, tra obiettiva tecnicita` delle medesima e concreta utilizzazione fatta dal soggetto. 3. Segue: la diseredazione del legittimario Benche ́ la dottrina maggioritaria affermi che la disposizione testamen- taria di diseredazione di un legittimario sia da reputarsi nulla, viene avanzata nel testo una soluzione contraria. La disposizione sarebbe valida, salvo il diritto del legittimario di agire in riduzione e ottenere cio` che per legge gli spetta. Se, davvero, la diseredazione del legittima- rio fosse nulla, cio` starebbe a significare, per un verso, che l’autonomia testamentaria sarebbe compromessa e la volonta` del testatore irrime- diabilmente sciupata e perduta e, per altro verso, che il legittimario diseredato si troverebbe nella impossibilita`, qualora, consapevolmente, condividesse o volesse condividere, la scelta fatta dal testatore di rima- nere, automaticamente, estraneo alla successione. Dacche ́, la nullita` della diseredazione, lo renderebbe erede e gli imporrebbe, per l’ipotesi in cui non volesse succedere, di rinunziare all’eredita`. Piu` coerente e semplice ipotizzare che la disposizione di diseredazione del legittimario non sia nulla, ma valida ed efficace, salva la possibilita`, per il legittima- rio diseredato, ossia espressamente e inequivocamente pretermesso dal testatore, di agire con l’azione di riduzione. Azione possibile, anche a voler ipotizzare l’assenza di una disposizione testamentaria lesiva, alla stessa stregua di come essa e` possibile per il legittimario che risulti leso o pretermesso in caso di successione legittima. 4. Diseredazione e successione testamentaria La scelta di escludere taluno sconvolge l’assetto disegnato dalle norme sulle successioni legittime: altera il rilievo dell’ordine dei successibili e la possibile misura e proporzione del loro concorso. Consegnare la propria eredita` ai parenti legittimi, con la esclusione di taluno, significa alterare l’ordine legale dei successibili, il grado e la misura del loro concorso. Come non si dubita che sia testamentaria la vocazione di coloro che sono chiamati a succedere in forza di un testamento, seppur in esso a ciascuno dei chiamati siano state assegnate quote esattamente corri- spondenti a quelle che la legge avrebbe loro attribuito, in assenza del testamento, a fortiori, credo che la disposizione di diseredazione deter- mini una delazione dell’eredita` ai soggetti diversi dall’escluso, che ha titolo nel testamento e non nella legge. L’operare delle norme sulle successioni legittime, non e` un operare puro, semplice e anodino, come nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, la successione testamentaria, ma un operare mediato e costruito dalla disposizione testamentaria, che alla disciplina legittima finisce per fare un rinvio, seppure improprio, derogandovi e modificandone l’assetto, deflettendo dal suo…
espanolEste articulo pretende ilustrar la experiencia italiana mas reciente sobre el contrato de confianza fiduciaria, como una herramienta capaz de realizar una segregacion patrimonial, diferente del trust. El contrato de confianza... more
espanolEste articulo pretende ilustrar la experiencia italiana mas reciente sobre el contrato de confianza fiduciaria, como una herramienta capaz de realizar una segregacion patrimonial, diferente del trust. El contrato de confianza fiduciaria, que en 2010 fue regulado por una ley de San Marino, aun no esta regulado por ninguna ley italiana, incluso si el proyecto de reforma del codigo civil establece que el legislador debe dictar su propia disciplina. El hecho de que no este expresamente regulado no excluye que este negocio ya haya tenido mucho exito. En este articulo, despues de describir las caracteristicas del negocio y proponer una nueva reconstruccion, se presta atencion a su interferencia con el derecho de sucesiones. Verificando, en particular, el caso en el que la confianza se realiza tanto por un acto entre vivos como por testamento. Con respecto a ambas hipotesis, se analizan los contenidos del acto, asi como sus limites y las interferencias con disciplina de tutela de lo...
Il saggio, movendo dall’assunto che la circolazione giuridica di terre private gravate da usi civici (iura in re aliena) è differente dalla circolazione giuridica dei domini collettivi (iura in re propria), ferma l’attenzione sulla... more
Il saggio, movendo dall’assunto che la circolazione giuridica di terre private gravate da usi civici (iura in re aliena) è differente dalla circolazione giuridica dei domini collettivi (iura in re propria), ferma l’attenzione sulla seconda, allo scopo di verificarne la ragionevolezza e la proporzionalità. Considerando che il fine dei iura in re propria è la tutela ambientale, ossia garantire a tutti i cives di trarre una certa utilità dal fondo, l’inalienabilità appare del tutto irragionevole e sproporzionata. Pecca per eccesso e per difetto: per eccesso, perché l’inalienabilità è un mezzo eccedente rispetto al fine; per difetto, perché non è neppure vero che l’inalienabilità consente, sempre, di conseguire il risultato. Si propone, quindi, di considerare i domini collettivi soggetti a un vincolo di destinazione di natura legale. In conseguenza, il bene sottoposto a vincolo di destinazione non dovrebbe considerarsi inalienabile, ma ammesso alla libera circolazione, con intesa che esso rimane, pur sempre, gravato dal vincolo The paper, moving from the assumption that the legal circulation of private estate encumbered by civic uses (iura in re aliena) is different from the legal circulation of collective domains (iura in re propria), focuses on the second, in order to verify the reasonableness and the proportionality. Considering that the aim of iura in re propria is environmental protection, i.e. guarantee all cives to derive some benefit from the fund, the inalienability seems totally unreasonable and disproportionate. The solution defect in excess and by default: to excess, because the inalienability is a means excess of the purpose; by default, because it is not even true that the inalienability allows, always, to achieve the result. It is proposed to consider the collective domains subject to a constraint target of a legal nature. As a result, the collective domains under a constraint of destination should not be considered not negotiable, but submitted a common legal circulation, with caution that it remains, nevertheless, burdened by the bon
1) Il caso Tizia redige due esemplari di un medesimo testamento olografo, con i quali istituisce erede universale l’estranea Caia. Una delle due schede testamentarie viene conservata in casa di Tizia, mentre l’altra viene affidata a una... more
1) Il caso Tizia redige due esemplari di un medesimo testamento olografo, con i quali istituisce erede universale l’estranea Caia. Una delle due schede testamentarie viene conservata in casa di Tizia, mentre l’altra viene affidata a una legale di fiducia della testatrice. Prima della sua morte Tizia distrugge la scheda testamentaria conservata presso la propria abitazione. Apertasi la successione di Tizia, le sue tre figlie Sempronia, Mevia e Calpurnia, avviano, contro Caia, un giudizio affinche ́ venga accertata la revocazione del testamento olografo e aperta la succes- sione legittima a loro favore. Caia contesta la pretesa delle figlie, assumendo che la distruzione di uno dei due esemplari non puo` valere quale revocazione del testamento olografo. 2) La decisione della Cassazione Il Supremo Collegio, assumendo che la norma di cui all’art. 684 c.c. configura la distruzione del testamento olografo come un comporta- mento concludente avente valore legale, conchiude che nell’ipotesi in cui esistano due esemplari dello stesso testamento, la distruzione di uno non comporta la revocazione del testamento, perche ́ la presun- zione non puo` operare, essendo il testatore ben consapevole dell’esi- stenza dell’altro originale. 3) La norma di cui all’art. 684 c.c. La regola in parola collega al fatto della distruzione, lacerazione o cancellazione dell’olografo compiute dal testatore con l’intenzione di revocare l’atto, l’effetto della revocazione, ossia una vicenda di estin- zione della delazione testamentaria, chiamando indietro la delazione legittima, precedentemente derogata. La regola contenuta nell’art. 684 c.c. non pone una presunzione legale, perche ́ in essa non e` sot- tinteso un fatto ignorato, ma soltanto disciplinato l’effetto di un fatto noto. La lacerazione, la distruzione o la cancellazione di un testamento olografo, infatti, non sono fatti noti dai quali e` possibile risalire a un fatto ignorato, ma fatti ai quali l’ordinamento assegna un preciso significato giuridico. Il fatto descritto nella fattispecie, ancorche ́ non dichiarativo, puo` ascriversi al genere del negozio giuridico. 4) Testamento e scheda testamentaria Quando il legislatore chiede, che il testamento sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore reclama soltanto il facien- dum, ossia l’agire umano dello scrivere, ma non anche il factum, ossia il prodotto di quell’attivita`. Esige da parte del testatore il gesto dello scrivere per intero, del datare e del sottoscrivere. Cio` soltanto e` ba- stevole perche ́ quell’atto valga come olografo. 5) Revocazione del testamento olografo pel mezzo della distru- zione et similia Cio` che viene revocato mediante la distruzione et similia del testa- mento olografo non e` il documento, ossia la scheda testamentaria, bens`ı l’atto, ossia il testamento. Riferire l’effetto di revocazione alla scheda testamentaria avrebbe poco senso. Quest’ultima, infatti, non soltanto non e` il testamento, ossia l’atto produttivo dell’effetto che si intende revocare, ma e` addirittura quella cosa sulla quale si appunta il comportamento del testatore avente valore di revocazione. 6) Distruzione di un testamento olografo Se un soggetto redige due esemplari di un medesimo testamento ologra- fo non ha fatto due testamenti, ma un unico testamento, il cui contenuto ha deciso, qualunque sia la ragione posta a fondamento di questa scelta, di documentarlo per due volte. Unico e` il testamento, molteplici sono le schede testamentarie. Se e` vero che il testamento e` uno e che la revoca- zione del testamento e` un effetto che incide sull’atto, ma non anche sulla scheda testamentaria, soltanto oggetto del comportamento di revocazio- ne, allora non si dovrebbe poter dubitare che la distruzione anche di una soltanto delle schede testamentarie, ove risulti compiuta dal testatore con l’intenzione di revocare, determina la revocazione del testamento.

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