TDL: The Digital Lending
di Mario Coffai
Cos’è il Digital Lending
Semplicemente la traduzione italiana di ‘prestito digitale’. Alla stregua del prestito
tradizionale anch’esso permette di conferire all’utente un ebook per un certo periodo di tempo
definito dal gestore della piattaforma che ospita il servizio. In concreto, l’utente si collega alla
piattaforma che contiene i libri messi a disposizione dalla biblioteca, si accredita come utente
abilitato, sceglie quelli di suo interesse e li scarica nel formato disponibile (epub, pdf) tramite
l’utilizzo di alcuni software, primo fra tutti Adobe Digital Edition ad esempio e li lascia sul pc o li
trasferisce nel suo dispositivo di lettura (tablet, ereader, smartphone). Questi ebook contengono dei
DRM che ne producono la cancellazione dal dispositivo dell’utente una volta terminato il periodo
definito per il prestito (solitamente 14/15 giorni).
In pratica, si tratta di un vero e proprio servizio di prestito nel campo digitale che oggi si fa
sempre più spazio anche nelle biblioteche italiane generalmente per due motivi:
-
l’aumento della produzione di ebook e di dispositivi e-reader;
una costante diminuzione delle risorse economiche a disposizione delle biblioteche per
l’acquisto di nuove accessione alla quale mancanza il libro elettronico spesso
sopperisce1.
Tra la biblioteca, che offre il servizio di prestito, e l’utente finale, che prende il libro in
prestito, c’è un soggetto terzo (in genere imprenditoriale) che:
-
negozia i diritti con gli editori per il prestito e l’accesso ai libri;
organizza e implementa l’interfaccia di prestito dal punto di vista tecnologico: deve
essere previsto un front office per l’utente e un back office per il bibliotecario;
predispone e negozia l’offerta economica per la biblioteca. Di solito l’offerta è
diversificata sia dal lato dei modelli di acquisto (in blocco, pick-and-choose, PDA) sia
dal punto di vista della disponibilità degli ebook per l’utente: one-book-one-user2, più
utenti simultanei, illimitati utenti simultanei e così via. Inoltre il soggetto imprenditoriale
può offrire altri servizi aggiuntivi come:
o i record bibliografici o i metadati per l’integrazione con il catalogo o il discovery
tool;
o la conservazione (archiviazione) dei libri digitali acquisiti dalla biblioteca;
o la formazione dei bibliotecari per la gestione back office della piattaforma.
Attualmente, in Italia, la situazione non è delle peggiori per quanto riguarda il prestito digitale:
secondo gli ultimi dati esposti da Media Library On Line (d’ora in avanti MLOL)3 durante il salone
1
I dati del Rapporto AIE del 2013 sulle biblioteche scolastiche, ad esempio, segnalano gravi deficit strutturali
nell’erogazione del servizio; il patrimonio librario è quasi inesistente con solo 4,7 libri per studente e 0,1 libri nuovi per
studente l’anno. Cfr. <Rapporto AIE> 2013, Il buco nero delle biblioteche scolastiche, http://bit.ly/RapportoAIE2013.
2
E-lending: one book one user, Jonathan Pooley in Caselaw, 2016.
3
MediaLibrary On Line (MLOL): nata nel 2009 è un servizio di Horizons Unlimited srl. È la prima rete italiana di
biblioteche pubbliche per il prestito digitale; attualmente include 4.500 biblioteche in 17 regioni italiane e in 7 paesi
stranieri con quasi 5.000 utenti attivi e 100 portali personalizzati per le reti di cooperazione aderenti. Comprende
1.200.000 ebook in lingua italiana e più di 1.000.000 di ebook in lingua inglese e francese nonché 12 milioni di tracce
musicali, quotidiani e periodici anche in multilingua, banche dati, piattaforme e-learning, video e audiolibri.
1
del Libro di Torino del 2013, il 44% delle biblioteche italiane offre ebook in prestito. Cifra irrisoria
se si guarda al 100% svedese o al 71% britannico ma dato più che positivo se si fa il raffronto con
Germania (16%), Spagna e Olanda (meno dell’1%). Le biblioteche hanno risposto favorevolmente a
questo nuovo scenario mentre continuano a rimanere molto restii gli editori, che preferiscono
ancora il modello cartaceo di prestito, forse perché considerano le prime partner non ancora del
tutto affidabili e soprattutto per paura di eventuali atti di pirateria che andrebbero a colpire un
mercato già particolarmente in difficoltà.
Nel febbraio del 2013 IFLA ha pubblicato la Carta dei Principi sul Digital Lending4, un insieme di
punti per guidare i bibliotecari nelle complesse (o forse più non ancora note) negoziazioni con
editori e aggregatori che forniscono questo servizio. Si tratta di “ragionevoli condizioni” su cui
dovrebbe basarsi ogni servizio di digital lending. La carta invita dunque le biblioteche di garantire
l’accesso alla conoscenza, anche digitale, per indebolire ulteriormente il famoso ‘digital divide’.
Ma di questo ne riparleremo più avanti.
Nell’era del web 2.0: l’ebook
Ma che cos’è esattamente un ebook? E’ un libro digitale, che si può leggere con un dispositivo ereader, oppure su un tablet, uno smartphone o un computer. Ovviamente esiste una differenza tra
questi dispositivi; ad esempio, l’ ereader è un dispositivo elettronico pensato esclusivamente per la
lettura: lo schermo ha una resa simile a quella della carta e dunque stanca meno la vista durante la
lettura grazie all’utilizzo di inchiostro elettronico (non ha bisogno di schermo retroilluminato) e
mette a disposizione funzioni che rendono l’esperienza di lettura digitale pratica e intuitiva. Dentro
un e-reader si possono salvare centinaia di ebook (la quantità varia in base alla capienza della
memoria ROM) e il peso è solo quello del lettore. Un tablet, come pure lo smartphone, è invece una
sorta di computer portatile, nel caso del tablet a forma di tavoletta, con schermo retroilluminato
touchscreen. Pur garantendo la possibilità di leggere vari formati offre comunque la possibilità di
scaricare nuove applicazioni dedicate alla lettura di ebook che tentano di ridurre il più possibile la
difficoltà data da un display come detto retroilluminato; il peso è maggiore ma si è consapevoli di
utilizzare uno strumento versatile adibito non esclusivamente alla lettura dell’ebook.
L’utilizzo e la diffusione dell’ebook ha però portato con sé una domanda ovvia sia fra i
fruitori sia fra gli editori: qual è la sua utilità? E’ meglio la carta o il digitale? Molti ‘tradizionalisti’
hanno risposto che preferiscono ancora ‘il profumo della carta’. Ma molti, come me, sono convinti
che entrambi gli attori possono convivere. L’esperienza di lettura cambia perché rispondono a
esigenze diverse: con un ebook è più semplice conservare le annotazioni, condividere i passi più
interessanti in rete e cercare qualunque parola contenuta nel testo. E, come sulla carta, si può
segnare il proprio cammino all’interno del testo aggiungendo segnalibri virtuali.
Come dicevamo, l’andamento degli ebook in Italia è in crescita5 ma la percentuale di vendita
è ancora su livelli primordiali anche perché, sempre per quello di cui accennavamo prima, gli
editori incominciano a mettersi d’accordo solo adesso su quali standard adottare per renderli più
accessibili. Ma le previsioni sono di un’inevitabile crescita nel prossimo futuro, come per tutti i
contenuti editoriali (musica, film, giornali) dell’era digitale.
Esistono differenti versioni digitali di ebook6; il formato più diffuso si chiama ‘epub’ ed è
aperto7 e non è proprietario di una singola azienda. La sua prima caratteristica è di adattarsi allo
4
IFLA Principles for Library eLending, february 2013. www.ifla.org/node/7418
Il rapporto ISTAT del 2015 segnale la cifra di 4 milioni 687 mila tra libri on line ed ebook.
6
Tra questi acsm, epub, mobi, pdf, ePub3.
5
2
schermo in cui viene visualizzato, mostrando solo la quantità di testo che può contenere. Permette,
altresì, di ingrandire o rimpicciolire i caratteri, di variare i margini e l’interlinea: di personalizzare la
lettura secondo le proprie esigenze e preferenze: si può anche scegliere il tipo di carattere che piace
di più e il testo risulta fluido. In più l’epub è uno standard quindi lo si può leggere su qualunque ereader in grado di interpretarlo (quasi tutti) ritrovando la stessa esperienza di lettura.
Le direttive IFLA e l’esempio italiano di MediaLibrary on Line.
Intanto, per fare il punto sulle implicazioni tecniche, legali e strategiche del digital lending,
segnaliamo il documento IFLA E-Lending Background Paper8, di recente emanato dalla
Federazione internazionale delle associazioni e istituzioni bibliotecarie come esito dell'attività di un
Working Group espressamente costituito per assistere nella formulazione di politiche bibliotecarie
relative a questi aspetti. Il rapporto si conclude individuando nell'attività di continuing education
dei bibliotecari stessi, prima ancora che degli utenti, un passo indispensabile alla definizione di
nuove pratiche che riattivino circuiti virtuosi di comunicazione e scambio anche tra il mondo
dell'editoria e quello delle biblioteche, oggi purtroppo sempre più spesso contrapposti.
È un documento importante perché ci consente di riflettere sullo stato dell’arte della
diffusione di ebook in biblioteca a partire da una realtà matura (ma nient’affatto ‘risolta’, anzi)
come quella americana. Una realtà nella quale il 90% delle biblioteche pubbliche e il 100% delle
biblioteche accademiche offrono servizi di prestito digitale. Dal confronto con tale realtà si ha la
semplice presa d’atto che, in Italia siamo in ritardo e che dobbiamo elaborare le nostre scelte
studiando bene quello che altrove è stato realizzato. Questo lo spirito che muove i commenti
seguenti ai ‘Principi di IFLA’9. Ma dove siamo noi in Italia?
La Corte di giustizia europea, il tribunale più autorevole dell’Unione Europea, ha stabilito
che le biblioteche pubbliche possono prestare gli ebook nello stesso modo in cui prestano i libri
cartacei, nel rispetto delle legislazioni dei singoli paesi. La corte si è espressa su un caso sollevato
dalla Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB)10, l’associazione di tutte le biblioteche pubbliche
dei Paesi Bassi, contro la Stichting Leenrecht, una fondazione che riscuote i diritti di proprietà degli
autori. VOB proponeva di applicare il cosiddetto modello del ‘one copy, one user’, cioè ‘una copia,
un utente’: la copia di un libro può essere scaricata e letta da un solo utente per volta. La legge
olandese prevede inoltre che la copia di un ebook non possa essere prestata da una biblioteca
pubblica se prima non è già stata messa in vendita o distribuita nell’Unione Europea, o comunque
con il consenso di chi detiene i diritti. La sentenza non si limita a risolvere una situazione olandese
ma ha effetti vincolanti per tutti i paesi dell’Unione e avrà conseguenze importanti e positive in
quelli in cui i rapporti tra editori e biblioteche sono più complicati. Nell’Unione Europea al
momento non c’è infatti una legislazione comune a proposito e nella maggior parte degli stati non
esiste nemmeno una legislazione specifica. In Italia la legge garantisce il prestito di libri cartacei
nelle biblioteche pubbliche ma non quello di ebook, come spiega al Post Giulio Blasi,
amministratore delegato di MLOL. Ma analizziamo meglio la posizione presa da MLOL nel
contesto italiano.
7
ePub: abbreviazione di electronic Publication, basato su XML. È uno standard aperto specifico per la pubblicazione i
libri digitali e nasce come estensione di Open eBook, XHTML e CSS. Fonte Wikipedia.
8
http://www.ifla.org/publications/node/8852
9
http://www.ifla.org/node/7418
10
Si veda comunicato stampa n. 123/16 della Corte di Giustizia dell’Unione europea; Lussemburgo 10 novembre 2016.
3
L’esperienza di MediaLibrary on Line
MLOL, con sede a Bologna, fa da intermediario tra le biblioteche pubbliche, e di recente
quelle scolastiche e gli editori per quel che riguarda non soltanto libri ma anche giornali e riviste. Il
presidente Giulio Blasi spiega, richiamando i termini della questione olandese del VOB, che il
modello ‘one copy, one user’ è quello più diffuso, nonché quello di partenza: è il primo adottato
negli Stati Uniti, dove il mercato editoriale degli ebook, e quindi il loro prestito in biblioteca, è
iniziato nel 2000, circa dieci anni prima che in Italia. Il ritardo si riflette nei numeri: nel 2015 le
biblioteche pubbliche statunitensi hanno prestato 120 milioni di ebook, contro i 12 milioni della
Germania (il paese europeo dove il mercato è più sviluppato) e i 350mila dell’Italia e nel 2016 sono
stati circa 450mila, dice sempre Blasi – su un totale di circa 50 milioni di libri prestati ogni anno. La
percentuale di persone che ha preso in prestito almeno un ebook in biblioteca in un anno è in linea
con quella di chi ne ha acquistato almeno uno: tra il 5 e il 10 per cento dei lettori complessivi.
In Italia il prestito di ebook è regolato da accordi e licenze con i singoli editori. MLOL, ad
esempio, propone diversi modelli: oltre a quello ‘una copia, un utente’, ce n’è uno che mette a
disposizione un libro per due utenti contemporaneamente, in entrambi i casi per 14 giorni. E poi c’è
il cosiddetto ‘pay per view’11: tutti gli utenti possono scaricare in qualsiasi momento tutti i titoli
disponibili nel catalogo dell’editore che prevede questa formula, come per esempio Giunti, sempre
per la durata di 14 giorni. Quest’ultimo modello è evidentemente quello più innovativo e
rappresenta una soluzione che sfrutta meglio le potenzialità degli ebook nelle biblioteche pubbliche:
trattarli come dei libri cartacei e consentire a un singolo utente di usufruirne è limitante, mentre è
molto più comodo e coerente permettere a chiunque di prendere in prestito ogni ebook in qualsiasi
momento, senza dover aspettare il turno, dato che è tecnicamente fattibile. MLOL trattiene una
commissione di circa il 25-30 per cento per ogni copia acquistata dalla biblioteca, mentre gli editori
ricevono il 70 per cento.
L’esperienza di MLOL sottolinea le potenzialità del digitale, che offre di fatto un servizio
gratuito ed efficiente. Il catalogo è subito disponibile e facilmente accessibile12: utilizzando poi il
modello ‘pay per view’13, si possono offrire agli iscritti tantissimi titoli pagando una piccola
percentuale e risparmiandosi i tempi e i costi, piuttosto elevati, dello spostamento dei libri da una
biblioteca all’altra. È un sistema che potrebbe migliorare in particolare il funzionamento delle
biblioteche scolastiche, che acquistano ogni anno una decina di titoli, polverosi e poco attraenti per
gli studenti, e che in questo modo potrebbero allargare e modernizzare il loro catalogo.
La questione del DRM e aspetti giuridici.
Come dicevamo prima, così come i libri presi in prestito presso una biblioteca fisica sono
protetti magneticamente da antitaccheggio per proteggerli da eventuali furti o smarrimenti allo
stesso modo anche sull’ebook è stato studiata una sorta di protezione che nel caso specifico
protegge il libro e applica la data di scadenza entro il quale il libro stesso deve essere restituito.
Queste protezioni si chiamano DRM acronimo di Digital Rights Management. In parole povere è la
gestione dei diritti digitali e indica i sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritto d’autore
11
Questo servizio si chiama MLOL Plus ed è composto da tre diversi tipi di abbonamento che permettono di
incrementare sia la quantità dei libri che si possono prendere in prestito sia la loro durata. È possibile inoltre anche
acquistare l’ebook.
12
Per accedere è sufficiente essere iscritto ad una qualsiasi biblioteca comunale del territorio dove si vive (purché
aderisca al servizio) e tramite una mail fare richiesta: a quest’ultima seguirà come risposta il rilascio delle credenziali
d’accesso.
13
Recentemente MLOL ha inserito anche una formula in abbonamento chiamata MLOL Plus la quale, sottoscrivendo
un abbonamento, offre un servizio di prestito digitale potenziato e ampliato. Alle biblioteche che sottoscrivono a loro
volta questa tipologia di servizio è destinato il 65% del budget ricavato.
4
e dei diritti connessi possono tutelare, esercitare ed amministrare tali diritti nell’ambiente digitale.
Essi sono misure di sicurezza incorporate nei computer e nei supporti elettronici più in generale ma
anche nei file digitali stessi e che permettono di rendere dunque protette, identificabili e tracciabili
le opere d’ingegno tutelate. Alla base del loro funzionamento ci sono:
-
l’inserimento di metadati nel file ovvero dati nascosti leggibili solo attraverso specifici
software14;
la crittografia, cioè la possibilità di rendere leggibile il contenuto protetto solo
disponendo di una chiave di cifratura.
Allo stesso modo, i DRM, possono codificare non solo ebook ma anche file audio e video
garantendo in questo modo una diffusione più controllata e rendere più difficile la duplicazione
consentendo un utilizzo limitato (parlavamo di 14 giorni circa per il prestito nelle piattaforme di elending) e predefinito nella licenza d’accesso fornita agli utenti finali.
Le principali caratteristiche dei DRM sono:
-
soddisfare le esigenze di protezione delle grandi imprese multinazionali nei confronti
della libertà dell'utente;
sviluppare modelli di business rigido, dove l'utente può solo sottostare ai termini a lui
imposti;
impedire all'utente il libero accesso ai file.
I principali scopi del DRM sono tre:
-
-
-
certificazione di legittimità dell'uso e/o di piena titolarità dei diritti d'autore: permette di
identificare l'esemplare legittimamente licenziato e quindi anche le eventuali copie
illegali di file. Nel caso di un file audio, prima di essere compresso vengono inserite
delle informazioni aggiuntive sul diritto d'autore utilizzando una tecnica chiamata PCM
watermarking15.
controllo d'accesso: per controllare la regolarità dell'accesso al contenuto di un file audio
viene aggiunto uno speciale marcatore all'interno del file originario tramite una tecnica
detta bitstream watermarking, che ha lo scopo di garantirne l'originalità. Il file risultante
da questo processo può essere riprodotto solo sui lettori che sono in grado di riconoscere
le informazioni di codifica ed è possibile riprodurlo solo per il numero di volte stabilito
in fase di acquisto.
controllo delle copie illegali: permette di risalire all'iniziale possessore dei file musicali
originali, in modo tale da consentire l'individuazione di eventuali violazioni del diritto
d'autore, e permette di attuare misure preventive di protezione legale in relazione
all'utilizzo delle nuove tecnologie.
I DRM hanno ricevuto una copertura giuridica internazionale grazie all'implementazione della
Wipo Copyright Treaty (WCT) del 199616. Il WCT è stato recepito nella maggior parte degli Stati
membri del World Intellectual Property Organization. La legge attuativa statunitense è la Digital
Millennium Copyright Act (DMCA), mentre in Europa il trattato è stato recepito da una direttiva
14
Il più usato è Adobe Digital Edition (scaricabile gratuitamente dal sito adobe.com), ma anche Calibre, Mobi pocket
Readers Desktop, Sigil, MLOL reader.
15
Vedi: Advances in Multimedia Information Processing – PCM 2009: 10th Pacific RIM Conference on Multimedia,
Bangkok, Thailand, december 15-18, 2009 by Itsuo Kumazawa and Feng Wu.
16
Il 13 gennaio 2017 è stato redatto un aggiornamento riguardante il numero degli stati aderenti corredato della loro
data di adesione al trattato. Nell’elenco è inserita anche l’Italia che ha aderito il 14 marzo del 2010. Vedi:
www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/wet.pdf.
5
europea del 2001 sul copyright17, che richiede agli Stati membri dell'Unione europea di adottare
previsioni legislative concernenti le misure tecnologiche di protezione.
La legge italiana sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633, in materia di ‘Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio’) permette ai titolari di diritti d'autore e di
diritti connessi di apporre sulle opere dell'ingegno (brani musicali, film, software, ecc.) misure
tecnologiche di protezione efficaci. Esse consistono in tecnologie, dispositivi o componenti che, nel
normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dal
titolare dei diritti. Le ‘misure tecnologiche di protezione’ devono essere rimosse da chi le ha
apposte solo in particolari casi stabiliti dalla legge (ad esempio «per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario»).
La legge prevede sanzioni penali nelle ipotesi di elusione dei DRM, come nel caso degli articoli
171-bis (che si applica solo nei casi in cui l'opera dell'ingegno è un ‘programma per elaboratore’) e
171-ter della citata legge 633/41. Ai sensi del primo, è punito con reclusione e multa chiunque, per
trarne profitto, abusivamente importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi o qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
software. L'art. 171-ter della legge 633/41, poi, punisce penalmente con reclusione e multa
chiunque, per uso non personale e a fini di lucro, fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti oppure presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale di eludere le misure tecnologiche di protezione; lo stesso accade se le attrezzature, i
prodotti o i componenti sono stati principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati per
rendere possibile o facilitare l'elusione delle stesse misure. Lo stesso articolo punisce penalmente
anche chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche poste sulle opere dell'ingegno.
Tali informazioni identificano l'opera protetta e l'autore (o qualsiasi altro titolare dei diritti). L'art.
174-ter della legge 633/41 punisce con la sanzione amministrativa di 154 € (oltre la confisca e la
pubblicazione del provvedimento) chiunque acquista o noleggia attrezzature, prodotti o componenti
atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.
Appare problematico il rapporto con l'equo compenso: difatti, la presenza di sistemi di
DRM, secondo la legge, non può impedire al legittimo possessore di un'opera dell'ingegno di
effettuarne una copia privata (anche solo analogica) per uso personale. Pertanto, i titolari dei diritti
d'autore devono far sì che ciò sia possibile (articolo 71-sexies, IV comma, della legge 633/41). Per
‘indennizzare’ i titolari dei diritti d'autore dall'esercizio di tale facoltà, la legge prevede un ‘equo
compenso’; esso consiste in una somma imposta sul prezzo di apparecchiature idonee a registrare
contenuti audio o video (masterizzatori, videoregistratori, audioregistratori, periferiche di
memorizzazione come schede di memoria, ecc.) e sui relativi supporti vergini. Questo compenso
viene incamerato dalla SIAE che poi lo distribuisce ai titolari dei diritti d'autore. La presenza di
DRM, però, può rendere virtualmente impossibile effettuare la copia privata.
Conclusioni
È certo dunque, che siamo in un’età di passaggio. Il transito dal cartaceo al digitale è in atto
e per quanto ci si voglia schierare dall’una o dall’altra parte accogliendo le ipotesi delle due fazioni,
attualmente carta ed elettronico convivono: e chissà ancora per quanto tempo. Dall’analisi dei
vantaggi che l’elettronico porta con sé (riserva di spazio, capacità di possedere molti libri senza
17
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Vedi: Gazzetta Ufficiale n. L 167 del
22/06/2001 pag. 0010-0019. Fonte orig. EUR LEX.
6
quasi occupare spazio, l’accesso in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo tramite l’uso di un
dispositivo mobile) alla irriducibile difesa della carta da parte dei tradizionalisti che mai
rinuncerebbero all’odore delle pagine, all’usura del tempo e al fascino dei fogli rilegati, si giunge
sempre alla fatidica domanda: libro di carta o libro digitale? Probabilmente ci vorrà del tempo per
avere una risposta netta e univoca a tale quesito o forse mai ci sarà ma a influenzare la battaglia
inciderà in ogni caso il nostro modo di vivere e la nostra stessa vita. Se non possiamo più fare a
meno di essere collegati col sistema mondo in ogni istante e in ogni dove e se preferiamo mandare
una mail piuttosto che un telegramma, se preferiamo guardare un film in streaming invece che al
cinema, se preferiamo mettere un ‘like’ piuttosto che dire ‘ti voglio bene’, se preferiamo video
chiamare invece che prenderci un caffè in compagnia, beh, se facciamo tutto questo è perché ci
stiamo adeguando ai tempi, stiamo probabilmente anche risparmiando tempo e denaro (e forse
anche sentimenti) ma in ogni caso siamo coinvolti in prima persona, in maniera più o meno diretta o
indiretta, in questo cambiamento. Pertanto, non credo che sarà un problema se un giorno, leggeremo
più ebook che libri di carta. Sarebbe invece più bello un giorno se continuassimo a regalare storie
scritte siano esse impresse su fogli di carta o riprodotte su un display elettronico. È uguale, purchè
sia una bella storia.
i
Mario Coffa, bibliotecario CAeB presso Università degli Studi di Perugia, Piazza Università 1, 06100 Perugia, email
mariocoffa.aib@gmail.com
Ultima consultazione siti web: 08/03/2017
7
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Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione», n. 4 2010, p. 365-380. (Per.
2415).
[3]. Dossier Biblioteche pubbliche. Con contributi di: Elena Boretti, Il prestito degli e-book
nell'esperienza della "Lazzerini" di Prato. Alessandra Bigini, Cosa ne pensano gli utenti.
Carlo Rindi, Prestito di e-reader: considerazioni tecniche. In «Biblioteche oggi», aprile
2012, p. 17-25. (Per. 2671).
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2010.
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Ziccardi, Giovanni. Informatica giuridica. Privacy, sicurezza informatica, computer
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Miccoli, Sebastiano. Storia e attualità del diritto d’autore, AIB Studi v. 53 n. 2
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[13].
Biblioteca e nuovi linguaggi: come cambiano i servizi bibliotecari nella prospettiva
multimediale. [Materiali del Convegno organizzato dall’Assessorato alla trasparenza e alla
cultura della Regione Lombardia e dall’Assessorato alla cultura della Provincia di Milano] e
da “Biblioteche Oggi”, Milano, 13-14 marzo 1997, a cura di Ornella Foglieni, Milano,
Editrice Bibliografica,1998.