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TDL: The Digital Lending

Il prestito digitale è ormai tema degli ultimi anni da quando, con l’avvento dell’e-book e dei vari dispositivi in grado di poterli leggere, il libro cartaceo ha trovato un sostituto in grado di poter sopperire alla sua presenza fisica. Ora, se tale sostituto sia più o meno degno e all’altezza del tradizionale predecessore, è il focus del dibattito che coinvolge gli animatori schierati in due opposte fazioni: meglio la carta o l’elettronico? L’arena è aperta e l’articolo in questione ci offre una panoramica dell’attuale situazione nel nostro paese anche in confronto agli altri paesi europei e non solo: dunque, cos’è il prestito digitale. Cosa offre questo servizio. Quali gestori lo propongono e soprattutto come viene normato dalla giurisprudenza italiana. Sull’esito della sfida non c’è ancora una risposta certa: ma ci sarà mai?

TDL: The Digital Lending di Mario Coffai Cos’è il Digital Lending Semplicemente la traduzione italiana di ‘prestito digitale’. Alla stregua del prestito tradizionale anch’esso permette di conferire all’utente un ebook per un certo periodo di tempo definito dal gestore della piattaforma che ospita il servizio. In concreto, l’utente si collega alla piattaforma che contiene i libri messi a disposizione dalla biblioteca, si accredita come utente abilitato, sceglie quelli di suo interesse e li scarica nel formato disponibile (epub, pdf) tramite l’utilizzo di alcuni software, primo fra tutti Adobe Digital Edition ad esempio e li lascia sul pc o li trasferisce nel suo dispositivo di lettura (tablet, ereader, smartphone). Questi ebook contengono dei DRM che ne producono la cancellazione dal dispositivo dell’utente una volta terminato il periodo definito per il prestito (solitamente 14/15 giorni). In pratica, si tratta di un vero e proprio servizio di prestito nel campo digitale che oggi si fa sempre più spazio anche nelle biblioteche italiane generalmente per due motivi: - l’aumento della produzione di ebook e di dispositivi e-reader; una costante diminuzione delle risorse economiche a disposizione delle biblioteche per l’acquisto di nuove accessione alla quale mancanza il libro elettronico spesso sopperisce1. Tra la biblioteca, che offre il servizio di prestito, e l’utente finale, che prende il libro in prestito, c’è un soggetto terzo (in genere imprenditoriale) che: - negozia i diritti con gli editori per il prestito e l’accesso ai libri; organizza e implementa l’interfaccia di prestito dal punto di vista tecnologico: deve essere previsto un front office per l’utente e un back office per il bibliotecario; predispone e negozia l’offerta economica per la biblioteca. Di solito l’offerta è diversificata sia dal lato dei modelli di acquisto (in blocco, pick-and-choose, PDA) sia dal punto di vista della disponibilità degli ebook per l’utente: one-book-one-user2, più utenti simultanei, illimitati utenti simultanei e così via. Inoltre il soggetto imprenditoriale può offrire altri servizi aggiuntivi come: o i record bibliografici o i metadati per l’integrazione con il catalogo o il discovery tool; o la conservazione (archiviazione) dei libri digitali acquisiti dalla biblioteca; o la formazione dei bibliotecari per la gestione back office della piattaforma. Attualmente, in Italia, la situazione non è delle peggiori per quanto riguarda il prestito digitale: secondo gli ultimi dati esposti da Media Library On Line (d’ora in avanti MLOL)3 durante il salone 1 I dati del Rapporto AIE del 2013 sulle biblioteche scolastiche, ad esempio, segnalano gravi deficit strutturali nell’erogazione del servizio; il patrimonio librario è quasi inesistente con solo 4,7 libri per studente e 0,1 libri nuovi per studente l’anno. Cfr. <Rapporto AIE> 2013, Il buco nero delle biblioteche scolastiche, http://bit.ly/RapportoAIE2013. 2 E-lending: one book one user, Jonathan Pooley in Caselaw, 2016. 3 MediaLibrary On Line (MLOL): nata nel 2009 è un servizio di Horizons Unlimited srl. È la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale; attualmente include 4.500 biblioteche in 17 regioni italiane e in 7 paesi stranieri con quasi 5.000 utenti attivi e 100 portali personalizzati per le reti di cooperazione aderenti. Comprende 1.200.000 ebook in lingua italiana e più di 1.000.000 di ebook in lingua inglese e francese nonché 12 milioni di tracce musicali, quotidiani e periodici anche in multilingua, banche dati, piattaforme e-learning, video e audiolibri. 1 del Libro di Torino del 2013, il 44% delle biblioteche italiane offre ebook in prestito. Cifra irrisoria se si guarda al 100% svedese o al 71% britannico ma dato più che positivo se si fa il raffronto con Germania (16%), Spagna e Olanda (meno dell’1%). Le biblioteche hanno risposto favorevolmente a questo nuovo scenario mentre continuano a rimanere molto restii gli editori, che preferiscono ancora il modello cartaceo di prestito, forse perché considerano le prime partner non ancora del tutto affidabili e soprattutto per paura di eventuali atti di pirateria che andrebbero a colpire un mercato già particolarmente in difficoltà. Nel febbraio del 2013 IFLA ha pubblicato la Carta dei Principi sul Digital Lending4, un insieme di punti per guidare i bibliotecari nelle complesse (o forse più non ancora note) negoziazioni con editori e aggregatori che forniscono questo servizio. Si tratta di “ragionevoli condizioni” su cui dovrebbe basarsi ogni servizio di digital lending. La carta invita dunque le biblioteche di garantire l’accesso alla conoscenza, anche digitale, per indebolire ulteriormente il famoso ‘digital divide’. Ma di questo ne riparleremo più avanti. Nell’era del web 2.0: l’ebook Ma che cos’è esattamente un ebook? E’ un libro digitale, che si può leggere con un dispositivo ereader, oppure su un tablet, uno smartphone o un computer. Ovviamente esiste una differenza tra questi dispositivi; ad esempio, l’ ereader è un dispositivo elettronico pensato esclusivamente per la lettura: lo schermo ha una resa simile a quella della carta e dunque stanca meno la vista durante la lettura grazie all’utilizzo di inchiostro elettronico (non ha bisogno di schermo retroilluminato) e mette a disposizione funzioni che rendono l’esperienza di lettura digitale pratica e intuitiva. Dentro un e-reader si possono salvare centinaia di ebook (la quantità varia in base alla capienza della memoria ROM) e il peso è solo quello del lettore. Un tablet, come pure lo smartphone, è invece una sorta di computer portatile, nel caso del tablet a forma di tavoletta, con schermo retroilluminato touchscreen. Pur garantendo la possibilità di leggere vari formati offre comunque la possibilità di scaricare nuove applicazioni dedicate alla lettura di ebook che tentano di ridurre il più possibile la difficoltà data da un display come detto retroilluminato; il peso è maggiore ma si è consapevoli di utilizzare uno strumento versatile adibito non esclusivamente alla lettura dell’ebook. L’utilizzo e la diffusione dell’ebook ha però portato con sé una domanda ovvia sia fra i fruitori sia fra gli editori: qual è la sua utilità? E’ meglio la carta o il digitale? Molti ‘tradizionalisti’ hanno risposto che preferiscono ancora ‘il profumo della carta’. Ma molti, come me, sono convinti che entrambi gli attori possono convivere. L’esperienza di lettura cambia perché rispondono a esigenze diverse: con un ebook è più semplice conservare le annotazioni, condividere i passi più interessanti in rete e cercare qualunque parola contenuta nel testo. E, come sulla carta, si può segnare il proprio cammino all’interno del testo aggiungendo segnalibri virtuali. Come dicevamo, l’andamento degli ebook in Italia è in crescita5 ma la percentuale di vendita è ancora su livelli primordiali anche perché, sempre per quello di cui accennavamo prima, gli editori incominciano a mettersi d’accordo solo adesso su quali standard adottare per renderli più accessibili. Ma le previsioni sono di un’inevitabile crescita nel prossimo futuro, come per tutti i contenuti editoriali (musica, film, giornali) dell’era digitale. Esistono differenti versioni digitali di ebook6; il formato più diffuso si chiama ‘epub’ ed è aperto7 e non è proprietario di una singola azienda. La sua prima caratteristica è di adattarsi allo 4 IFLA Principles for Library eLending, february 2013. www.ifla.org/node/7418 Il rapporto ISTAT del 2015 segnale la cifra di 4 milioni 687 mila tra libri on line ed ebook. 6 Tra questi acsm, epub, mobi, pdf, ePub3. 5 2 schermo in cui viene visualizzato, mostrando solo la quantità di testo che può contenere. Permette, altresì, di ingrandire o rimpicciolire i caratteri, di variare i margini e l’interlinea: di personalizzare la lettura secondo le proprie esigenze e preferenze: si può anche scegliere il tipo di carattere che piace di più e il testo risulta fluido. In più l’epub è uno standard quindi lo si può leggere su qualunque ereader in grado di interpretarlo (quasi tutti) ritrovando la stessa esperienza di lettura. Le direttive IFLA e l’esempio italiano di MediaLibrary on Line. Intanto, per fare il punto sulle implicazioni tecniche, legali e strategiche del digital lending, segnaliamo il documento IFLA E-Lending Background Paper8, di recente emanato dalla Federazione internazionale delle associazioni e istituzioni bibliotecarie come esito dell'attività di un Working Group espressamente costituito per assistere nella formulazione di politiche bibliotecarie relative a questi aspetti. Il rapporto si conclude individuando nell'attività di continuing education dei bibliotecari stessi, prima ancora che degli utenti, un passo indispensabile alla definizione di nuove pratiche che riattivino circuiti virtuosi di comunicazione e scambio anche tra il mondo dell'editoria e quello delle biblioteche, oggi purtroppo sempre più spesso contrapposti. È un documento importante perché ci consente di riflettere sullo stato dell’arte della diffusione di ebook in biblioteca a partire da una realtà matura (ma nient’affatto ‘risolta’, anzi) come quella americana. Una realtà nella quale il 90% delle biblioteche pubbliche e il 100% delle biblioteche accademiche offrono servizi di prestito digitale. Dal confronto con tale realtà si ha la semplice presa d’atto che, in Italia siamo in ritardo e che dobbiamo elaborare le nostre scelte studiando bene quello che altrove è stato realizzato. Questo lo spirito che muove i commenti seguenti ai ‘Principi di IFLA’9. Ma dove siamo noi in Italia? La Corte di giustizia europea, il tribunale più autorevole dell’Unione Europea, ha stabilito che le biblioteche pubbliche possono prestare gli ebook nello stesso modo in cui prestano i libri cartacei, nel rispetto delle legislazioni dei singoli paesi. La corte si è espressa su un caso sollevato dalla Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB)10, l’associazione di tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi, contro la Stichting Leenrecht, una fondazione che riscuote i diritti di proprietà degli autori. VOB proponeva di applicare il cosiddetto modello del ‘one copy, one user’, cioè ‘una copia, un utente’: la copia di un libro può essere scaricata e letta da un solo utente per volta. La legge olandese prevede inoltre che la copia di un ebook non possa essere prestata da una biblioteca pubblica se prima non è già stata messa in vendita o distribuita nell’Unione Europea, o comunque con il consenso di chi detiene i diritti. La sentenza non si limita a risolvere una situazione olandese ma ha effetti vincolanti per tutti i paesi dell’Unione e avrà conseguenze importanti e positive in quelli in cui i rapporti tra editori e biblioteche sono più complicati. Nell’Unione Europea al momento non c’è infatti una legislazione comune a proposito e nella maggior parte degli stati non esiste nemmeno una legislazione specifica. In Italia la legge garantisce il prestito di libri cartacei nelle biblioteche pubbliche ma non quello di ebook, come spiega al Post Giulio Blasi, amministratore delegato di MLOL. Ma analizziamo meglio la posizione presa da MLOL nel contesto italiano. 7 ePub: abbreviazione di electronic Publication, basato su XML. È uno standard aperto specifico per la pubblicazione i libri digitali e nasce come estensione di Open eBook, XHTML e CSS. Fonte Wikipedia. 8 http://www.ifla.org/publications/node/8852 9 http://www.ifla.org/node/7418 10 Si veda comunicato stampa n. 123/16 della Corte di Giustizia dell’Unione europea; Lussemburgo 10 novembre 2016. 3 L’esperienza di MediaLibrary on Line MLOL, con sede a Bologna, fa da intermediario tra le biblioteche pubbliche, e di recente quelle scolastiche e gli editori per quel che riguarda non soltanto libri ma anche giornali e riviste. Il presidente Giulio Blasi spiega, richiamando i termini della questione olandese del VOB, che il modello ‘one copy, one user’ è quello più diffuso, nonché quello di partenza: è il primo adottato negli Stati Uniti, dove il mercato editoriale degli ebook, e quindi il loro prestito in biblioteca, è iniziato nel 2000, circa dieci anni prima che in Italia. Il ritardo si riflette nei numeri: nel 2015 le biblioteche pubbliche statunitensi hanno prestato 120 milioni di ebook, contro i 12 milioni della Germania (il paese europeo dove il mercato è più sviluppato) e i 350mila dell’Italia e nel 2016 sono stati circa 450mila, dice sempre Blasi – su un totale di circa 50 milioni di libri prestati ogni anno. La percentuale di persone che ha preso in prestito almeno un ebook in biblioteca in un anno è in linea con quella di chi ne ha acquistato almeno uno: tra il 5 e il 10 per cento dei lettori complessivi. In Italia il prestito di ebook è regolato da accordi e licenze con i singoli editori. MLOL, ad esempio, propone diversi modelli: oltre a quello ‘una copia, un utente’, ce n’è uno che mette a disposizione un libro per due utenti contemporaneamente, in entrambi i casi per 14 giorni. E poi c’è il cosiddetto ‘pay per view’11: tutti gli utenti possono scaricare in qualsiasi momento tutti i titoli disponibili nel catalogo dell’editore che prevede questa formula, come per esempio Giunti, sempre per la durata di 14 giorni. Quest’ultimo modello è evidentemente quello più innovativo e rappresenta una soluzione che sfrutta meglio le potenzialità degli ebook nelle biblioteche pubbliche: trattarli come dei libri cartacei e consentire a un singolo utente di usufruirne è limitante, mentre è molto più comodo e coerente permettere a chiunque di prendere in prestito ogni ebook in qualsiasi momento, senza dover aspettare il turno, dato che è tecnicamente fattibile. MLOL trattiene una commissione di circa il 25-30 per cento per ogni copia acquistata dalla biblioteca, mentre gli editori ricevono il 70 per cento. L’esperienza di MLOL sottolinea le potenzialità del digitale, che offre di fatto un servizio gratuito ed efficiente. Il catalogo è subito disponibile e facilmente accessibile12: utilizzando poi il modello ‘pay per view’13, si possono offrire agli iscritti tantissimi titoli pagando una piccola percentuale e risparmiandosi i tempi e i costi, piuttosto elevati, dello spostamento dei libri da una biblioteca all’altra. È un sistema che potrebbe migliorare in particolare il funzionamento delle biblioteche scolastiche, che acquistano ogni anno una decina di titoli, polverosi e poco attraenti per gli studenti, e che in questo modo potrebbero allargare e modernizzare il loro catalogo. La questione del DRM e aspetti giuridici. Come dicevamo prima, così come i libri presi in prestito presso una biblioteca fisica sono protetti magneticamente da antitaccheggio per proteggerli da eventuali furti o smarrimenti allo stesso modo anche sull’ebook è stato studiata una sorta di protezione che nel caso specifico protegge il libro e applica la data di scadenza entro il quale il libro stesso deve essere restituito. Queste protezioni si chiamano DRM acronimo di Digital Rights Management. In parole povere è la gestione dei diritti digitali e indica i sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritto d’autore 11 Questo servizio si chiama MLOL Plus ed è composto da tre diversi tipi di abbonamento che permettono di incrementare sia la quantità dei libri che si possono prendere in prestito sia la loro durata. È possibile inoltre anche acquistare l’ebook. 12 Per accedere è sufficiente essere iscritto ad una qualsiasi biblioteca comunale del territorio dove si vive (purché aderisca al servizio) e tramite una mail fare richiesta: a quest’ultima seguirà come risposta il rilascio delle credenziali d’accesso. 13 Recentemente MLOL ha inserito anche una formula in abbonamento chiamata MLOL Plus la quale, sottoscrivendo un abbonamento, offre un servizio di prestito digitale potenziato e ampliato. Alle biblioteche che sottoscrivono a loro volta questa tipologia di servizio è destinato il 65% del budget ricavato. 4 e dei diritti connessi possono tutelare, esercitare ed amministrare tali diritti nell’ambiente digitale. Essi sono misure di sicurezza incorporate nei computer e nei supporti elettronici più in generale ma anche nei file digitali stessi e che permettono di rendere dunque protette, identificabili e tracciabili le opere d’ingegno tutelate. Alla base del loro funzionamento ci sono: - l’inserimento di metadati nel file ovvero dati nascosti leggibili solo attraverso specifici software14; la crittografia, cioè la possibilità di rendere leggibile il contenuto protetto solo disponendo di una chiave di cifratura. Allo stesso modo, i DRM, possono codificare non solo ebook ma anche file audio e video garantendo in questo modo una diffusione più controllata e rendere più difficile la duplicazione consentendo un utilizzo limitato (parlavamo di 14 giorni circa per il prestito nelle piattaforme di elending) e predefinito nella licenza d’accesso fornita agli utenti finali. Le principali caratteristiche dei DRM sono: - soddisfare le esigenze di protezione delle grandi imprese multinazionali nei confronti della libertà dell'utente; sviluppare modelli di business rigido, dove l'utente può solo sottostare ai termini a lui imposti; impedire all'utente il libero accesso ai file. I principali scopi del DRM sono tre: - - - certificazione di legittimità dell'uso e/o di piena titolarità dei diritti d'autore: permette di identificare l'esemplare legittimamente licenziato e quindi anche le eventuali copie illegali di file. Nel caso di un file audio, prima di essere compresso vengono inserite delle informazioni aggiuntive sul diritto d'autore utilizzando una tecnica chiamata PCM watermarking15. controllo d'accesso: per controllare la regolarità dell'accesso al contenuto di un file audio viene aggiunto uno speciale marcatore all'interno del file originario tramite una tecnica detta bitstream watermarking, che ha lo scopo di garantirne l'originalità. Il file risultante da questo processo può essere riprodotto solo sui lettori che sono in grado di riconoscere le informazioni di codifica ed è possibile riprodurlo solo per il numero di volte stabilito in fase di acquisto. controllo delle copie illegali: permette di risalire all'iniziale possessore dei file musicali originali, in modo tale da consentire l'individuazione di eventuali violazioni del diritto d'autore, e permette di attuare misure preventive di protezione legale in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie. I DRM hanno ricevuto una copertura giuridica internazionale grazie all'implementazione della Wipo Copyright Treaty (WCT) del 199616. Il WCT è stato recepito nella maggior parte degli Stati membri del World Intellectual Property Organization. La legge attuativa statunitense è la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), mentre in Europa il trattato è stato recepito da una direttiva 14 Il più usato è Adobe Digital Edition (scaricabile gratuitamente dal sito adobe.com), ma anche Calibre, Mobi pocket Readers Desktop, Sigil, MLOL reader. 15 Vedi: Advances in Multimedia Information Processing – PCM 2009: 10th Pacific RIM Conference on Multimedia, Bangkok, Thailand, december 15-18, 2009 by Itsuo Kumazawa and Feng Wu. 16 Il 13 gennaio 2017 è stato redatto un aggiornamento riguardante il numero degli stati aderenti corredato della loro data di adesione al trattato. Nell’elenco è inserita anche l’Italia che ha aderito il 14 marzo del 2010. Vedi: www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/wet.pdf. 5 europea del 2001 sul copyright17, che richiede agli Stati membri dell'Unione europea di adottare previsioni legislative concernenti le misure tecnologiche di protezione. La legge italiana sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633, in materia di ‘Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio’) permette ai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi di apporre sulle opere dell'ingegno (brani musicali, film, software, ecc.) misure tecnologiche di protezione efficaci. Esse consistono in tecnologie, dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare dei diritti. Le ‘misure tecnologiche di protezione’ devono essere rimosse da chi le ha apposte solo in particolari casi stabiliti dalla legge (ad esempio «per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario»). La legge prevede sanzioni penali nelle ipotesi di elusione dei DRM, come nel caso degli articoli 171-bis (che si applica solo nei casi in cui l'opera dell'ingegno è un ‘programma per elaboratore’) e 171-ter della citata legge 633/41. Ai sensi del primo, è punito con reclusione e multa chiunque, per trarne profitto, abusivamente importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi o qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un software. L'art. 171-ter della legge 633/41, poi, punisce penalmente con reclusione e multa chiunque, per uso non personale e a fini di lucro, fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti oppure presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere le misure tecnologiche di protezione; lo stesso accade se le attrezzature, i prodotti o i componenti sono stati principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati per rendere possibile o facilitare l'elusione delle stesse misure. Lo stesso articolo punisce penalmente anche chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche poste sulle opere dell'ingegno. Tali informazioni identificano l'opera protetta e l'autore (o qualsiasi altro titolare dei diritti). L'art. 174-ter della legge 633/41 punisce con la sanzione amministrativa di 154 € (oltre la confisca e la pubblicazione del provvedimento) chiunque acquista o noleggia attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche. Appare problematico il rapporto con l'equo compenso: difatti, la presenza di sistemi di DRM, secondo la legge, non può impedire al legittimo possessore di un'opera dell'ingegno di effettuarne una copia privata (anche solo analogica) per uso personale. Pertanto, i titolari dei diritti d'autore devono far sì che ciò sia possibile (articolo 71-sexies, IV comma, della legge 633/41). Per ‘indennizzare’ i titolari dei diritti d'autore dall'esercizio di tale facoltà, la legge prevede un ‘equo compenso’; esso consiste in una somma imposta sul prezzo di apparecchiature idonee a registrare contenuti audio o video (masterizzatori, videoregistratori, audioregistratori, periferiche di memorizzazione come schede di memoria, ecc.) e sui relativi supporti vergini. Questo compenso viene incamerato dalla SIAE che poi lo distribuisce ai titolari dei diritti d'autore. La presenza di DRM, però, può rendere virtualmente impossibile effettuare la copia privata. Conclusioni È certo dunque, che siamo in un’età di passaggio. Il transito dal cartaceo al digitale è in atto e per quanto ci si voglia schierare dall’una o dall’altra parte accogliendo le ipotesi delle due fazioni, attualmente carta ed elettronico convivono: e chissà ancora per quanto tempo. Dall’analisi dei vantaggi che l’elettronico porta con sé (riserva di spazio, capacità di possedere molti libri senza 17 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Vedi: Gazzetta Ufficiale n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0010-0019. Fonte orig. EUR LEX. 6 quasi occupare spazio, l’accesso in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo tramite l’uso di un dispositivo mobile) alla irriducibile difesa della carta da parte dei tradizionalisti che mai rinuncerebbero all’odore delle pagine, all’usura del tempo e al fascino dei fogli rilegati, si giunge sempre alla fatidica domanda: libro di carta o libro digitale? Probabilmente ci vorrà del tempo per avere una risposta netta e univoca a tale quesito o forse mai ci sarà ma a influenzare la battaglia inciderà in ogni caso il nostro modo di vivere e la nostra stessa vita. Se non possiamo più fare a meno di essere collegati col sistema mondo in ogni istante e in ogni dove e se preferiamo mandare una mail piuttosto che un telegramma, se preferiamo guardare un film in streaming invece che al cinema, se preferiamo mettere un ‘like’ piuttosto che dire ‘ti voglio bene’, se preferiamo video chiamare invece che prenderci un caffè in compagnia, beh, se facciamo tutto questo è perché ci stiamo adeguando ai tempi, stiamo probabilmente anche risparmiando tempo e denaro (e forse anche sentimenti) ma in ogni caso siamo coinvolti in prima persona, in maniera più o meno diretta o indiretta, in questo cambiamento. Pertanto, non credo che sarà un problema se un giorno, leggeremo più ebook che libri di carta. Sarebbe invece più bello un giorno se continuassimo a regalare storie scritte siano esse impresse su fogli di carta o riprodotte su un display elettronico. È uguale, purchè sia una bella storia. i Mario Coffa, bibliotecario CAeB presso Università degli Studi di Perugia, Piazza Università 1, 06100 Perugia, email mariocoffa.aib@gmail.com Ultima consultazione siti web: 08/03/2017 7 Bibliografia [1]. Testoni, Laura. E-book italiani: quale bibliodiversità? Lo stato dell'arte 2011. In «Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione», n. 4 2011, p. 347-367. (Per. 2415). [2]. Ferrieri, Luca. La biblioteca tascabile: che ci faccio con l'e-book. In «Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell'informazione», n. 4 2010, p. 365-380. (Per. 2415). [3]. Dossier Biblioteche pubbliche. Con contributi di: Elena Boretti, Il prestito degli e-book nell'esperienza della "Lazzerini" di Prato. Alessandra Bigini, Cosa ne pensano gli utenti. Carlo Rindi, Prestito di e-reader: considerazioni tecniche. In «Biblioteche oggi», aprile 2012, p. 17-25. (Per. 2671). [4]. Di Giammarco, Fabio. Controllo della copia e prestito digitale. In «Biblioteche oggi», n. 5 2009, p. 28-30. (Per. 2671). [5]. Eco, Umberto. La bustina di Minerva, Milano, Bompiani, 2000. [6]. Bambini, Cristina; Wakefield, Tatiana. La biblioteca diventa social, Milano, Bibliografica, 2014. [7]. Ebook, DRM e biblioteche: una mappa sintetica sulle prospettive del 'digital lending' per libri e altri media in Italia. In «Bibliotime. Rivista elettronica per le biblioteche», novembre 2010. [8]. MediaLibraryOnLine. Dati e analisi a un anno dal lancio del primo network di biblioteche digitali pubbliche in Italia, [a cura di] Paolo Lucini e Gianni Stefanini. In «Biblioteche oggi», marzo 2010, p. 29-33. (Per. 2671). [9]. La biblioteca digitale pubblica. Il blind spot delle iniziative italiane sulle digital library e il progetto MediaLibraryOnLine. In «Biblioteche oggi», marzo 2009, p. 15-33. (Per. 2671). [10]. Ziccardi, Giovanni. Informatica giuridica. 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