Relazione, referto e certifi cazione psicologica sono termini utilizzati per indicare un prodotto professionale in forma scritta, nel quale lo psicologo espone i dati raccolti su un determinato caso o problema, li organiz-za e li riferisce a costrutti psicologici e a modelli teori-ci, spiega le decisioni prese in merito alla diagnosi e al trattamento e, infi ne, fornisce indicazioni ai destinatari del prodotto stesso. Secondo il vocabolario della lingua italiana, la relazione è "un resoconto scritto od orale svolto su un incarico o un dato argomento", mentre il referto è "una relazione clinica". Il certifi cato è, in ge-nerale, "l'attestazione scritta, da parte di un pubblico uffi ciale competente, della sussistenza di date condi-zioni"; più specifi camente, e in analogia con le altre professioni, il certifi cato psicologico è l'attestazione rilasciata dallo psicologo dell'esistenza di un disturbo o di un defi cit psicologico o sul funzionamento psico-logico della persona. Il Nomenclatore Tariffario delle prestazioni psicologiche comprende numerose voci in cui vengono usati questi termini, e in particolare: cer-tifi cazione e relazione breve di trattamento; analisi e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizio-ne analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d'intervento); certifi ca-zione e relazione breve psicodiagnostica; refertazione a uso pensioni, idoneità alla guida o al porto d'armi; refertazione per valutazione dei postumi d'infortunio o d'incidente. La relazione non è, in genere, il prodot-to principale dell'intervento clinico dello psicologo, ma piuttosto una parte accessoria e strumentale a altre atti-vità e al raggiungimento di obiettivi più ampi, salvo nei casi delle perizie, delle consulenze tecniche giudiziali e di specifi che forme di certifi cazione. Essa ha molte caratteristiche in comune con l'attività di restituzione e con la contrattazione dell'intervento che vengono svol-te in forma orale con il paziente/ cliente. La relazione, anche per la sua forma scritta, meno equivocabile e più duratura nel tempo di quella orale, impegna forte-mente la responsabilità professionale dello psicologo, da un punto di vista sia giuridico che deontologico. Il Codice Deontologico ha almeno quattro articoli che vanno tenuti presenti nella stesura di una relazione. (Art. 7) Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stes-se, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occor-renza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifi ci, espri-me valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile. (Art. 11) Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professio-nale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazio-ni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti. (Art. 24) Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le fi nalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giu-ridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continui-tà nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata. (Art. 25) Lo psicologo non usa impropriamente gli stru-menti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i sog-Come stendere una relazione diagnostica e di trattamento di Paolo Michielin