Araldica
2
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Papa Francesco, apertura Porta Santa Giubileo, Città del Vaticano, 8 dicembre 2015
Cav. di Gran Croce Beato Bartolo Longo,
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Al confratello
Beato Bartolo Longo,
che ci sia da esempio,
in quella Valle malsana,
con la forza del Rosario
è riuscito ad erigere un Santuario,
e accendere il culto alla
Beata Vergine del S. Rosario di Pompei
Sua Eminenza Rev. ma Card. Edwin Frederick O’ Brien,
Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, Priore della
sez. di Salerno-Costa d’Amalfi, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Stemma di Papa Francesco, opera in argento realizzata dal maestro orafo Michele Affidato di
Crotone, omaggio al Santo Padre in occasione della visita Pastorale nella Diocesi di Cassano allo
Jonio, 18 giugno 2014
ANTONIO FERRARA
Di zio na ri o E cc l esi ast ico
con cenni di araldica
Definizioni dei termini e dei simboli usati dalla Chiesa cattolica
Fuori testo
Modalità ed uso delle decorazioni degli Ordini Cavallereschi
Stemmario dei Vescovi che si sono succeduti
nella Diocesi di Nocera-Sarno
MMXVI
Riproduzione vietata.
L’autore rivendica la proprietà morale, letteraria ed artistica dell'opera
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Senza regolare autorizzazione è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi
mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico.
Si ringraziano per la gentile disponibilità:
S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni.
S.E. Cav. Gr. Cr. Gen. Prof. Avv. Giovanni Napolitano, Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica,
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Cav. Gr. Cr. Dir. Giuseppe Raimondi, Preside della sezione di Salerno-Costa d’Amalfi, dell’O.E.S.S.G.
Cav. Gennaro Sorrentino, Coordinatore della Delegazione di Nocera – Sarno, dell’O.E.S.S.G.
Angelandrea Casale, Ispettore On. BB. CC.
Mario Volpe, disegni e tavole degli Ordini Cavallereschi.
1a edizione, marzo 2016
© copyright Antonio Ferrara, 1973
Correspondence address of the author:
Comm. Dott. Antonio Ferrara
Via Le Vecchie II, 29
80040 STRIANO (Napoli)
antonioferrara73@gmail.com
Stampa: Vulcanica Srl
Revisione tipografica curata dal Prof. Salvatore Ferraro, Accademico Pontaniano, Vico Equense
(Napoli).
Stemmario, Biblioteca Estense Universitaria di Modena, insegne de’ cavalieri di Religioni
Archivio storico diocesano di Nola, da sinistra:
il prof. Leonardo Avella, illustre studioso della città di Nola, accanto il dr. Antonio Ferrara (autore)
da destra: Don Nicola Vigliotti, preside del liceo classico “Luigi Sodo” di Cerreto (BN),
illustre storico della Valle Telesina, scomparso a luglio 2012, a ianco il dr. Antonio Ferrara (autore)
Indice
Prefazione
Dizionario Ecclesiastico con cenni di araldica
A
B
C
D
E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
Scrivere è sempre una questione di stile
Abbreviazioni, sigle e formule
Appellativi e epiteti
Abbreviazioni ricorrenti
Abbreviazioni di carattere commerciale
Sigle
Fuori testo Tavole e disegni fuori testo di Mario Volpe
Come indossare le decorazioni degli Ordini cavallereschi riconosciuti dallo
Stato Italiano e dalla Santa Sede
Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana
Ordini della Santa Sede
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22
23
32
37
64
73
83
87
90
98
104
107
109
120
131
133
138
149
152
154
158
159
160
162
165
166
167
168
170
171
177
Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine di San Gregorio Magno
Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine di San Silvestro Papa
Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine Piano
Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme,
detto di Rodi, detto di Malta
Regno d’Italia
Repubblica Sociale Italiana
Repubblica di San Marino
Granducato di Toscana
Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla
Ducato di Lucca
Ducato di Modena e Reggio
Modo di indossare le decorazioni dell'Ordine dell’Aquila estense
Regno delle Due Sicilie
Regno d’Italia
Regno di Napoli (Età Napoleonica)
Come indossare le miniature sugli abiti civili
Come indossare le miniature sugli abiti femminili e militari
Cronotassi dei Vescovi che si sono succeduti nella Diocesi
di Nocera-Sarno
Stemmario dei Vescovi che si sono succeduti nella Diocesi
di Nocera-Sarno
Fonti online e bibliografia essenziale
180
182
184
185
186
191
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205
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Stemmario, Biblioteca Estense Universitari di Modena, insegne de’ cavalieri di Religioni
S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni,
con il Comm. dott. Antonio Ferrara (Autore)
Prefazione
Quando il dott. Antonio Ferrara, Comm. dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, mi ha proposto di presentare questa pubblicazione ho accettato con piacere, ma
non nascondo di aver voluto prima documentarmi sull’araldica ed i suoi segni.
Dalla lettura di questo dizionario mi sono accorto che Antonio non ha scritto un
comune dizionario, perché esso contiene preziosi elementi di diritto ecclesiastico e cenni di
araldica, ha inserito tutte quelle terminologie riguardanti gli oggetti sacri e ha concluso il
lavoro con delle tavole a colori fuori testo, raffiguranti gli stemmi dei vescovi che si sono
succeduti dal 1066 al 2016 nella Diocesi di Nocera-Sarno.
Egli ha selezionato quei vocaboli più usati dalla Chiesa e li ha inseriti in unico
manuale, facilitando così la ricerca conoscitiva ed interpretativa sia dei cultori sia degli
studenti.
Possiamo dire che questo lavoro è degno di apprezzamento per l’unicità nonché per le
sue finalità, che sono quelle di far conoscere al grande pubblico la terminologia usata nel
diritto canonico, comprensiva dell’araldica ecclesiastica e dei suoi segni.
17
La conoscenza di una corretta interpretazione della terminologia adottata nel diritto
canonico e nella prassi quotidiana della vita liturgica potrà essere di grande utilità sia per il
clero sia per i laici.
Quest’opera alla fine è arricchita da numerose tavole a colori che riportano le varie
decorazioni degli Ordini cavallereschi riconosciuti dalla Santa Sede e dalla Repubblica Italiana
in ordine di grado. Si conclude con i 33 disegni affrescati inediti che riportano gli stemmi dei
vescovi che si sono succeduti nella Diocesi di Nocera-Sarno dal 1066 al 2016.
Dobbiamo essere grati al dott. Antonio Ferrara per l’opera realizzata e per la sua
unicità. Il mio augurio è che essa possa essere di pratico e valido aiuto a quanti potranno
attingervi elementi preziosi per la loro attività religiosa e professionale.
† MONS. ORAZIO SORICELLI
Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni
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Da sinistra: Cav. Gino Fontana, Cav. Eduardo Iannicelli, Cav. Gennaro Sorrentino, Comm. Matteo Mazzola,
Comm. Antonio Ferrara, Cav. Carlo Fattiroso, Cav. Salvatore Gammella, Cav. Costantino Pacileo
Da sinistra: Il Coordinatore della Delegazione di
Nocera-Sarno dell’OESSG Cav. rag. Gennaro
Sorrentino, con il Comm. dott. Matteo Mazzola
Cav. dott. Carlo Fattiroso
Corteo
DIZIONARIO ECCLESIASTICO CON CENNI DI ARALDICA
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
A
Abate
La parola deriva dal latino ecclesiastico abbas, derivato dall'aramaico
(abba, cioè "padre"). Superiore di un monastero o di una Congregazione
monastica che presiede l’abbazia territoriale. L’abate locale è giudice di prima
istanza nelle controversie che insorgono all’interno del monastero; se la
controversia dovesse verificarsi tra due monasteri della stessa congregazione
monastica, competente a dirimere la questione è l’abate superiore.
Abate e Prelato nullius
Secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico (can. 370) è il rettore di
un’abbazia territoriale circoscritta territorialmente e per circostanze speciali, alle
quali è affidata la cura delle anime. L’abate la governa come un vescovo
diocesano, ovvero come pastore proprio. In passato, noto semplicemente come
Nullius, ovvero nullius dioeceseos, letteralmente un prelato non appartenente ad
una diocesi. È a capo d’una prelatura territoriale, cioè una diocesi senza tale
titolo. In Italia c’è una prelatura a Loreto. Il loro stemma è timbrato da un
cappello vescovile di colore verde, con i cordoni e le nappe di eguale colore, in
numero di dodici, sei per parte, in tre file disposte 1.2.3. esattamente come i
vescovi.
Abate Mitrato
È un arciprete, priore o abate, al quale è concesso il privilegio delle
insegne pontificie come la mitra, pastorale e cattedra. Dopo il Concilio Vaticano
II questo privilegio spetta soltanto ai vescovi. Gli Abati portano per segno del
loro ufficio la mitra e il bacolo sopra lo scudo della loro arma. Timbra lo scudo il
cappello, cordoni e nappe di colore nero. Le nappe sono in numero di dodici, sei
per parte e disposte nella sequenza: 1.2.3.
Abate Titolare
Un Abate Titolare detiene il titolo di un'abbazia che è stata distrutta o è
stata soppressa, ma non esercita alcuna delle funzioni di un abate e non ha sotto
di sé alcun soggetto che appartenga al monastero da cui deduce il suo titolo.
Abbandono della fede
Causa di rimozione dall’ufficio ecclesiastico che può essere sollecitata
soltanto se l’abbandono della fede consti di una dichiarazione dell’autorità
competente. Per i religiosi l’abbandono della fede comporta la dimissione [vedi
Dimissione dei religiosi] dall’Istituto: in tal caso il superiore maggiore [vedi
Superiore degli Istituti religiosi], raccolte le prove, emette la dichiarazione del
fatto, perché la dimissione consti giuridicamente.
Abbazia territoriale
Chiesa particolare, circoscritta territorialmente, la cura della quale viene
affidata, per circostanze speciali, ad un abate, che la governa a modo di Vescovo
diocesano, come suo pastore proprio.
23
Antonio Ferrara
Abilità a contrarre matrimonio
Capacità di prestare validamente il consenso matrimoniale [vedi
Matrimonio canonico]. Sono incapaci a contrarre matrimonio: coloro che
mancano di sufficiente uso di ragione; coloro che difettano gravemente di
discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e
accettare reciprocamente; coloro che, per cause di natura psichica, non possono
assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
Abito ecclesiastico
Veste talare, clergyman o altro abito decoroso che i chierici, ad eccezione
dei diaconi permanenti [vedi Diacono], sono tenuti ad indossare, secondo le
norme emanate dalle Conferenze episcopali e secondo le legittime consuetudini
locali. I religiosi sono, invece, tenuti a portare l’abito dell’Istituto, fatto a norma
del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di
povertà.
Aborto
Interruzione volontaria della gravidanza. Chi procura l’aborto,
ottenendone l’effetto, incorre nella scomunica latae sententiae. L’avere procurato
l’aborto, ottenendone l’effetto, e il cooperare positivamente ad esso costituiscono
irregolarità per la ricezione dell’Ordine sacro.
Acattolici battezzati
Sono tali coloro che, dopo aver ricevuto il Battesimo, si allontanano dalla
Chiesa, ripudiando totalmente la fede cristiana (apostati [vedi Apostasia]);
negano o pongono in dubbio una verità di fede (eretici [vedi Eresia]); rifiutano di
riconoscere l’autorità del Papa (scismatici [vedi Scisma]). Gli Acattolici
battezzati, anche se si sono allontanati dalla comunità dei fedeli per effetto della
scomunica cui sono soggetti, restano per sempre legati alla Chiesa e sono quindi
obbligati all’osservanza della legge ecclesiastica, anche se perdono l’esercizio
dei diritti che spettano ai fedeli, ad eccezione di quello di ottenere una particolare
cura da parte dell’autorità ecclesiastica e della celebrazione di Messe private in
loro suffragio. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 19 della Costituzione, la
Cassazione ha attuato i principi in esso contenuti, riconoscendo il diritto di tutti i
cittadini, anche se Acattolici o non battezzati, di professare liberamente la loro
religione [vedi Religione, libertà di].
Accolito
(vedi Ministeri Istituiti)
Acquasantiera
L’acquasantiera è un recipiente che può essere di diverse dimensioni.
Posta all'ingresso di una chiesa, contiene l'acqua santa, con la quale i fedeli si
bagnano le punte delle dita della mano prima di fare il segno della croce. Può
essere fissata al muro (es. acquasantiera "a labbro") o isolata, appoggiata su un
sostegno (una colonna, un pilastro o un piedistallo), in tale caso si parla di
acquasantiera a pila. Le acquasantiere sono in genere larghe e poco profonde.
Vengono spesso realizzate utilizzando materiali duri, spessa pietra da taglio con
un interno, per il quale di frequente viene utilizzato il marmo o l'alabastro. Lo
24
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
stile delle decorazioni di un'acquasantiera spesso riflette lo stile della chiesa
stessa. Le acquasantiere non devono essere confuse con il fonte battesimale, un
grande contenitore
d'acqua benedetta (acqua lustrale) usato solo per il battesimo dei fedeli.
Acrostico
La parola acrostico deriva dal tardo greco e significa "verso
estremo/elevato". Esso è un componimento poetico o un gioco di parole in cui le
lettere, le sillabe o le parole iniziali di ciascun verso, lette dall'alto in basso,
formano un nome o una frase. . Il monogramma di Cristo, posto nel Medioevo
all’inizio dei documenti, variava nella sua espressione grafica dal monogramma
di Costantino alle due lettere J e C variamente intrecciate o in una grande C
ornata. Fu usato dalla Cancelleria pontificia fino al sec. XI e da quella imperiale
fino al XIII.
Acta Apostolicae Sedis (“Atti della Sede Apostolica”)
Bollettino Ufficiale della Santa Sede con funzioni analoghe alla Gazzetta
Ufficiale; vi sono pubblicati le leggi pontificie e tutti gli atti del Sommo
Pontefice. Le leggi canoniche universali entrano in vigore soltanto dopo tre mesi
dal giorno apposto al numero degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che non
obblighino immediatamente per la natura delle cose oppure nella stessa legge sia
stata stabilita una più breve o più lunga vacanza.
Ad limina apostolorum (“Alle tombe degli apostoli”)
Obbligo dei Vescovi diocesani di recarsi a Roma per venerare le tombe
dei Beati Apostoli Pietro e Paolo. Se non è diversamente disposto dalla Santa
Sede tale obbligo va assolto nell’anno in cui il Vescovo è tenuto a presentare la
relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli (ogni cinque
anni). Il Vicario apostolico [vedi Vicariato apostolico] può soddisfare l’obbligo
in oggetto tramite un procuratore; il Prefetto apostolico [vedi Prefettura
apostolica] non è tenuto a tale obbligo.
Adozione
(vedi Necessitudo)
Adulto, battesimo dell’
Affinché un adulto possa essere battezzato [vedi Battesimo], è necessario
che: abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo; sia sufficientemente
istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani; sia provato nella vita cristiana
per mezzo del catecumenato [vedi Catecumeni); sia esortato a pentirsi dei propri
peccati. Il battesimo degli adulti è demandato al Vescovo perché, se lo ritiene
opportuno, l’amministri personalmente. Se non si oppone una grave ragione,
subito dopo il battesimo l’adulto riceve la Confermazione e partecipa alla
celebrazione eucaristica [vedi Eucaristia], ricevendo anche la comunione.
Adulterio
Rapporto carnale con persona diversa dal proprio coniuge. È causa di
scioglimento della convivenza coniugale (separazione) [vedi Scioglimento del
vincolo matrimoniale], a meno che non si abbia acconsentito all’adulterio o non
si abbia a sua volta commesso l’adulterio. Si raccomanda, tuttavia, che ciascun
25
Antonio Ferrara
coniuge, mosso da carità cristiana e premurosa per il bene della famiglia, non
rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale.
Affinità
(vedi Necessitudo)
Altare
Un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso.
Normalmente l'altare è fisso, costruito in pietra, legno o in zolle di terra nelle
quali venivano scavati buchi per accogliere l'offerta. Se è usato per sacrifici
animali, l'altare ha spesso una forma adatta a raccogliere il sangue degli stessi,
che poi sarà usato per i riti di purificazione. In molte religioni l'altare, però, è
posto all'interno di un tempio dedicato ad una divinità. A volte, come nel caso
delle vestali romane o dei sacerdoti ebraici, l'altare è inaccessibile ai "laici", al
popolo. Vi possono, infatti, accedere solo i sacerdoti o le sacerdotesse, a volte
dopo specifici riti purificatori. L'altare, in questi casi, non è più visto come il
semplice luogo dell'offerta o del sacrificio, ma diviene "manifestazione" della
presenza della divinità. Spesso, infatti, sull'altare o sotto lo stesso sono contenuti
oggetti che "rappresentano" il divino, di solito statue o amuleti.
Altare maggiore
Nel presbiterio si trova l'altare maggiore, la parte più importante della
chiesa.
Amministratore diocesano
Presbitero con più di trentacinque anni di età che si distingua per dottrina
e prudenza, incaricato di reggere interinalmente la diocesi fino alla presa di
possesso del nuovo Vescovo. L’amministratore viene eletto dal collegio dei
consultori, è tenuto, durante la vacanza [vedi Sede vacante], agli stessi obblighi
ed ha le stesse potestà del Vescovo diocesano.
Amministrazione apostolica
Chiesa particolare che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non
viene eretta come diocesi e la cui cura pastorale viene affidata ad un
amministratore apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice.
Ammonizione
Rimedio penale [vedi Pene canoniche] per chi è gravemente sospettato di
aver commesso un delitto. L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite
un altro, colui che si trova nell’occasione prossima di delinquere o sul quale
dall’indagine fatta cada il grave sospetto di aver commesso il delitto.
L’ammonizione deve sempre essere annotata su un documento che si conserva
nell’archivio segreto della Curia [vedi Curia Diocesana].
Animali
Sono le figure più nobili del blasone. Il loro colore araldico è simile il più
possibile al loro colore naturale.
Apostasia
Viene detto Apostasia il ripudio totale della fede cristiana. L’apostata
incorre nella scomunica latae sententiae, fermo restando la rimozione dall’ufficio
ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
comunione con la Chiesa. Il chierico può, inoltre, essere punito con: la
proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; la
privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una
facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente
onorifica. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo,
possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale
[vedi Pene canoniche].
Araldica
È la scienza che regola e governa la composizione degli stemmi.
Araldica ecclesiastica
L'araldica ecclesiastica è quel particolare campo dell'araldica che si
occupa degli stemmi degli ecclesiastici, in particolar modo di quelli appartenenti
alla Chiesa cattolica. Tali stemmi presentano, oltre a uno scudo personale,
numerosi e costanti ornamenti esterni, che riprendono le insegne delle dignità a
cui si riferiscono.
Araldo
Figura incaricata di regolare le feste cavalleresche e di annunciare i tornei
medievali, nonché rilasciare certificazioni di stemmi.
Archivio diocesano
In ogni diocesi deve esistere un archivio, corredato di inventario o
catalogo, per custodire i documenti e le scritture che riguardano le questioni della
diocesi; deve esservi un archivio segreto (o quanto meno un armadio o una cassa
a ciò destinati) ove vengono conservati i documenti più riservati e la cui chiave è
in possesso solo del Vescovo. È opportuno che vi sia anche un archivio storico
della diocesi. Il Vescovo deve anche vigilare sulla perfetta tenuta degli archivi di
tutte le chiese (specie cattedrali e parrocchiali) della diocesi, i cui inventari o
cataloghi devono essere inviati in copia agli archivi.
Arciprete
Oggi è solo un titolo onorifico, ma un tempo voleva significare il
sacerdote di una cattedrale o di una collegiata, ordinato prima degli altri. Gli
Arcipreti portano sopra lo scudo una tunica bianca; rappresentano i tribuni della
plebe. Il loro stemma araldico è sormontato da un cappello verde, dal quale
pendono sei nappe per lato nella formazione 1.2.3.
Arcivescovo
Di norma è l’ordinario di una diocesi metropolitana. Per ordine e
ministero è pari al vescovo. Come capo di una provincia ecclesiastica, i suoi
compiti e la giurisdizione sono regolati dal diritto canonico (can. 435ss). Il titolo
di arcivescovo può anche essere concesso ad personam a vescovi residenziali.
Deriva dal tardo latino archiepiscopus (dal greco archiepìskopos). La dignità
arcivescovile è attribuita anche al Nunzio Apostolico e ad alti prelati delle
Congregazioni vaticane. Lo scudo è accollato da una croce doppia trifogliata,
posta in palo. Il cappello è di colore verde, con cordoni e nappe dello stesso
colore in numero di venti, dieci per parte, su quattro file e disposti in 1.2.3.4.
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Antonio Ferrara
Arcivescovo Maggiore
Titolo che spetta al capo di una Chiesa Cattolica di rito non romano, al
quale però non è stato concesso il nome di patriarca, perché la sua sede non ha il
prestigio o l’antichità di quelle patriarcali. Come i patriarchi, sono eletti da un
sinodo dei vescovi della loro chiesa autonoma. Contrariamente ai patriarchi, gli
arcivescovi maggiori devono esser riconfermati dal Papa.
Arcivescovo Metropolita
(Vedi Metropolita)
Argento
Colore dei Guelfi e dei Bianchi in Italia, l’argento è uno dei metalli usati
in araldica. Sul campo si rappresenta lasciandolo in bianco. Per il suo splendore,
per il colore metallico e per la sua bellezza, l’argento ha sostituito in araldica il
colore bianco. Amicizia, equità, giustizia, innocenza e purezza sono il significato
allegorico. Si riproduce sulla carta in foglia o in polvere.
Arma
Lo scudo insieme alle pezze araldiche e agli smalti.
Arma degli Abati Commendatari secolari
Nell'arma degli Abati Commendatari secolari: il cappello nero, la mitra
inclinata a destra e il pastorale a sinistra, volto all'indietro.
Arma degli Abati Mitrati secolari
Nell'arma degli Abati Mitrati secolari: la mitra inclinata a destra e il
pastorale in palo a sinistra, volto all'indietro.
Arma degli Arcivescovi
Nell'arma degli Arcivescovi: lo stemma è timbrato da un cappello
vescovile di colore verde, con i cordoni e le nappe di eguale colore, in numero di
dodici, sei per parte, in tre file disposti 1.2.3., esattamente come i vescovi.
Arma dei Cantori
Nell'arma dei Cantori: il bastone cantorale in palo.
Arma dei Cardinali
Nell'arma dei Cardinali: lo scudo è cimato da un cappello rosso porpora,
accollato da una croce alta trifogliata in palo, con due cordoni laterali e le nappe
dello stesso colore, quindici per lato su cinque file: 1.2.3.4.5.
Arma dei Patriarchi e Primati
Nell'arma dei Patriarchi e Primati: la croce patriarcale e il cappello verde.
Arma dei Prelati della Corte Romana
Nell'arma dei Prelati della Corte Romana: il cappello è nero.
Arma dei Priori
Nell'arma dei Priori: il bastone priorale in palo.
Arma dei Vescovi
Nell'arma dei Vescovi: il cappello vescovile, la mitra di fronte a destra e il
pastorale in palo a sinistra, volto all'infuori.
Arma del Papa
Nell'arma del Papa: la tiara sullo scudo; due chiavi, una d'oro, l'altra
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
d'argento, legate d'azzurro, accollate in croce di Sant'Andrea e una croce a tre
traverse in palo dietro lo scudo.
Arma delle Badesse
Nell'arma delle Badesse: il pastorale in palo volto a sinistra e il rosario
intorno allo scudo.
Ascrizione
(vedi, Incardinazione, Rito)
Associazioni di fedeli
Associazioni, distinte dagli Istituti di vita consacrata e dalle Società di
vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme,
tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta o alla
promozione del culto pubblico [vedi Liturgia] o della dottrina cristiana o ad altre
opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere
di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito
cristiano. Premesso che nessuna associazione può chiamarsi cattolica senza il
consenso dell’autorità ecclesiastica competente, sottolineiamo la distinzione
fondamentale in: 1) associazioni pubbliche: sono quelle che si propongono
l’insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’incremento del
culto pubblico oppure perseguono altri fini, il cui conseguimento è riservato, per
sua natura, all’autorità ecclesiastica; esse debbono essere costituite (erette)
unicamente dall’autorità ecclesiastica. In base al decreto di erezione le
associazioni in argomento acquistano la personalità giuridica canonica; 2)
associazioni private: sono quelle costituite direttamente dai fedeli, mediante un
accordo privato tra di loro; esse sono riconosciute nella Chiesa solo se i loro
statuti sono stati esaminati dalla competente autorità ecclesiastica. Tali
associazioni non hanno di regola la personalità giuridica canonica; possono però
acquistarla con decreto della competente autorità ecclesiastica che abbia
provveduto ad approvare i relativi statuti. Tipi particolari di associazioni sono: 3)
associazioni clericali: sono dirette da chierici, assumono l’esercizio dell’Ordine
sacro e come tali sono riconosciute dall’autorità competente; 4) i Terzi Ordini.
Tutte le Associazioni, siano esse pubbliche o private e comunque denominate,
devono avere propri statuti nei quali siano precisati il fine dell’associazione (c.d.
ragione sociale), la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi.
Esse sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica (Santa Sede in via
generale nonché il Vescovo per l’attività esercitata nella diocesi), alla quale
spetta curare che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e siano
evitati abusi. Prive, fino al febbraio 1929, di ogni responsabilità civile, le
Associazioni religiose possono oggi, invece, essere riconosciute agli effetti civili,
quali Enti ecclesiastici ai sensi della L. 222/85, attuativa dell’art. 7 del Nuovo
Concordato, sempreché abbiano sede in Italia e vi svolgano tutta la loro attività.
Associazioni di laici
Associazioni tra fedeli laici che si propongono di animare mediante lo
spirito cristiano le realtà temporali, favorendo intensamente un rapporto più
intimo tra fede e vita. A tale scopo i membri di queste associazioni devono essere
29
Antonio Ferrara
debitamente formati per l’esercizio di un apostolato specificamente laicale. Tra
tali associazioni degna di menzione è, soprattutto, l’Azione cattolica, che Pio XI
definì come la cooperazione dei laici all’apostolato gerarchico della Chiesa.
Astinenza
Obbligo di non mangiare carni o altro cibo a cui sono tenuti tutti i fedeli
dal compimento del quattordicesimo anno di età, in tutti i singoli venerdì
dell’anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità. Le
Conferenze episcopali possono determinare ulteriormente l’osservanza
dell’astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza,
soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.
Ateismo
Indica ogni negazione dell’esistenza di Dio. La libertà di ateismo, cioè la
libertà di non credere in alcuna fede religiosa, rientra nella libertà di religione
prevista dall’art. 19 Cost. [vedi Religione, libertà di].
Attività affaristica
Proibizione per i chierici di esercitare attività commerciali o comunque a
scopo di lucro, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la
licenza della legittima autorità ecclesiastica. Non sono soggetti a tale proibizione
i diaconi permanenti [vedi Diacono], a meno che il diritto particolare non
stabilisca diversamente.
Atto giuridico canonico
Atto umano compiuto consapevolmente e volontariamente da un
soggetto, dal quale scaturiscono effetti giuridici. Per la validità dell’atto giuridico
canonico sono necessarie le seguenti condizioni: capacità e competenza della
persona che lo pone in essere; presenza degli elementi costitutivi ed essenziali:
volontà, causa, forma se prescritta ad substantiam, rispetto delle modalità
formali. L’atto giuridico canonico che non sia conforme ai requisiti e alle
condizioni descritte non è valido. Tale mancata conformità è determinata da varie
cause che vanno sotto il nome comune di vizi dell’atto giuridico canonico
(errore, ignoranza, dolo, violenza, timore), di cui comportano secondo i casi la
nullità assoluta o l’annullabilità.
Aziende di culto
(vedi Fondo edifici di culto)
Azione Cattolica
(vedi Associazioni di laici)
Azione missionaria
Azione per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei
gruppi dove ancora non è stata radicata. La direzione suprema e il coordinamento
dell’attività missionaria competono al Sommo Pontefice e al Collegio dei
Vescovi [vedi Collegio episcopale], che si avvalgono della collaborazione di una
apposita Congregazione (la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e la
propaganda della fede). L’Azione Missionaria diretta è svolta dai missionari,
cioè da coloro, sacerdoti (secolari o regolari) o anche laici, inviati dalla
competente autorità ecclesiastica a compiere opera di evangelizzazione.
30
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Affiancano i missionari, i catechisti, cioè fedeli laici, debitamente istruiti ed
eminenti per vita cristiana, i quali sotto la guida dei missionari si dedicano a
proporre la dottrina evangelica e a organizzare la vita liturgica della comunità e
le opere di carità. Metodi e tappe dell’Azione Missionaria sono disciplinati dal
codice, che ribadisce i principi della gradualità del dialogo con i non credenti e
dell’adesione libera e spontanea alla fede cattolica.
Azzurro
Essendo il colore del cielo, simboleggia tutte le idee più alte: la fermezza
incorruttibile e la gloria. Cicerone si vestiva spesso d’azzurro per far
comprendere che i suoi pensieri erano alti. Eginardo lasciò scritto che Carlo
Magno si vestiva alla francese, vale a dire con un saio azzurro. In Italia fu
distintivo dei Guelfi. Nello scudo graficamente è indicato con linee orizzontali.
Sulla carta si riproduce con il cobalto.
Stemma di S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni
31
Antonio Ferrara
B
Badessa
Suora che ha l'incarico di dirigere un monastero o un convento di
religiose. La sua giurisdizione amministrativa è pari a quella di un abate. La
badessa è per le monache madre e maestra. Come l'abate ed il vescovo, porta
spesso al collo una croce, simbolo della sua autorità sulle consorelle.
Balaustrata
Parapetto costituito da balaustri posti a uguale distanza e collegati tra loro
da una base e da una cimasa; si usa per delimitare altari, terrazze, scalinate,
balconi e altri elementi architettonici sporgenti. Si chiama anche balaustra.
Baldacchino
Il baldacchino è una grande pezza di stoffa di forma quadrata o
rettangolare, sostenuta da quattro aste caratterizzate intorno da drappelloni o
fregi. Ha la funzione di fornire riparo al sacerdote durante la processione del
Corpus Domini.
Bandiera
Drappo di uno o più colori che individua uno Stato. L'art. 12 della
Costituzione detta le caratteristiche della bandiera italiana: un tricolore verde,
bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni. La Costituzione fissa i
caratteri della bandiera per due ordini di motivi: ragioni di identità
internazionale; irrigidimento dell'emblema della nazione, che può essere
cambiato solo con legge di revisione costituzionale, onde evitare che
maggioranze politiche non qualificate possano introdurvi delle modificazioni
attinenti ai simboli della propria ideologia. Il vilipendio alla bandiera italiana è
punito dall'art. 292 c.p. con la reclusione da 1 a 3 anni.
Basilica
Con il termine araldico di “basilica” si intende, infatti, il gonfalone papale
a forma di ombrellone a gheroni rossi e gialli; con i pendenti tagliati a vajo e di
colori contrastanti, sostenuto da un'asta di rosso a forma di lancia coll'arresto, è
attraversato dalle chiavi pontificie, una d'oro e l'altra d'argento, decussate,
addossate, gli ingegni, traforati a forma di croce, in alto, rivolti a destra e a
sinistra, e legata da un cordone di rosso, terminante, d'ambo le parti, con una
nappa dello stesso.
Bastone priorale (o cantorale)
Il bastone priorale o cantorale deriva dal bordone, l'antico bastone usato
dai pellegrini ed è considerato il simbolo del tutore o del maestro; è segno,
quindi, dell'autorità legittima affidata al capo eletto. Dal bastone deriva, di
conseguenza, lo scettro portato dai re, il bastone da maresciallo portato dai
condottieri ed il bastone pastorale portato dai vescovi. Il bastone serviva per
impartire direttive durante le solenni celebrazioni liturgiche e nel corso del canto
32
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
corale. Araldicamente il bastone priorale o cantorale veniva accollato dietro allo
scudo, in palo, quale contrassegno onorifico.
Battesimo
Il battesimo è il sacramento necessario, di fatto o almeno nel desiderio,
per la salvezza, mediante la quale gli uomini vengono liberati dai peccati
(soprattutto da quello originale), sono rigenerati come figli di Dio e vengono
incorporati nella Chiesa con un carattere indelebile. Esso è definito dal Codice
porta dei sacramenti in quanto chi non ha ricevuto il battesimo non può essere
validamente ammesso agli altri sacramenti. Per la sua validità si richiede il
lavacro di acqua pura (materia) e le parole che esprimano la volontà di battezzare
così come vuole la Chiesa (forma). Il battesimo viene amministrato secondo il
rito prescritto dai libri liturgici: in caso di urgente necessità è sufficiente
osservare ciò che è richiesto per la validità del sacramento (lavacro in acqua e
formula verbale prevista). Ministri ordinari del battesimo sono il Vescovo, il
sacerdote [vedi Presbiterio], il diacono, fermo restando che il battesimo è una
funzione propria del parroco. In caso di necessità (ad es. imminente pericolo di
vita) chiunque, anche un infedele, può conferire il battesimo, purché mosso da
retta intenzione (cioè intenda fare ciò che vuole fare la Chiesa). Se si tratta di
battezzare una persona che abbia superato i quattordici anni [vedi Adulto,
battesimo dell’], è prescritto che ne venga informato preventivamente il Vescovo
diocesano, perché, se lo ritiene, vi provveda personalmente. Per il bambino è
necessario che consentano al battesimo i genitori (o almeno uno di essi) ovvero
chi ne fa le veci e che vi sia, nel contempo, la fondata speranza che egli sarà
educato nella religione cattolica. Ricordiamo che i genitori hanno l’obbligo di far
battezzare i figli entro le prime settimane di vita. Il codice prevede che si
battezzino, per quanto possibile, i feti abortivi, se vivi. Al battezzando, per
quanto possibile, deve essere dato un padrino, che non può essere il genitore, e
che ha il compito di assistere il battezzato, adulto o bambino, nella formazione
cristiana. Chiunque amministra il battesimo deve fare in modo che, in assenza del
padrino, vi sia almeno un testimone che possa provare il conferimento del
battesimo stesso. Il parroco del luogo dell’avvenuta celebrazione deve
sollecitamente registrare, nell’apposito libro dei battezzati, i nomi degli stessi
(con data e luogo di nascita), indicando le generalità del ministro, dei genitori,
del padrino e degli eventuali testimoni nonché data e luogo del battesimo. Con il
battesimo il soggetto, entrando a far parte della Chiesa, diventa fedele ed acquista
contemporaneamente la personalità nell’ordinamento canonico positivo [vedi
Personalità giuridica canonica] e la grazia santificante con effetti nell’ordine
soprannaturale.
Battistero (o fonte battesimale)
Il battistero (dal latino baptisterium) è l'edificio annesso ad una chiesa,
dove si svolge il rito del battesimo. Nelle chiese paleocristiane il battistero
veniva costruito a parte, perché i non battezzati non potevano entrare in chiesa.
Successivamente l'ingresso principale della chiesa era preceduto dal nartece,
dove sostavano i non battezzati, e lì veniva collocata la vasca battesimale. Più
33
Antonio Ferrara
tardi sparisce il nartece ed il battistero viene collocato internamente, vicino alla
porta, a sinistra dall’entrata. Il lato sinistro infatti è, simbolicamente, quello degli
impuri. Spesso il battistero era di forma ottagonale, perché ricordava l'ottavo
giorno della creazione, giorno della Resurrezione di Cristo, e quindi l'inizio di
una nuova era nel mondo. Un altro significato del numero otto è il seguente: la
somma di quattro (numero del corpo umano) più tre (le nature dell'anima) più
uno (la divinità); riunisce così le condizioni necessarie alla nascita di una nuova
vita, purificando l'intero essere.
Benedizione
(vedi Sacramentali)
Beneficio
Insieme di beni patrimoniali costituito o eretto permanentemente in Ente
giuridico dalla competente autorità ecclesiastica per assicurare il sostentamento
del titolare di un ufficio ecclesiastico. Con la L. 222/85 si sono realizzate,
relativamente alle diocesi italiane, in attuazione dell’art. 7 del Nuovo
Concordato, l’estinzione del beneficio e la loro sostituzione con altri istituti
patrimoniali [vedi Istituto per il sostentamento del clero].
Beni ecclesiastici
Beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica
[vedi Santa Sede] e alle altre persone giuridiche pubbliche [vedi Persone
giuridiche canoniche], disciplinati in via ordinaria dalla normativa del codice di
diritto canonico oltre che dagli statuti propri. Non sono invece beni ecclesiastici,
bensì beni privati, quelli appartenenti a persone giuridiche private (anche se
riconosciute dall’autorità ecclesiastica) e regolati in via ordinaria soltanto dagli
statuti propri, salvo qualche eccezione. Nemmeno sono beni ecclesiastici quelli
appartenenti a persone fisiche, sia laici che chierici o religiosi. Nell’ordinamento
italiano per beni ecclesiastici si intendono il complesso di beni mobili ed
immobili (cd. patrimonio ecclesiastico) che l’ordinamento statuale riconosce
sottoposto al potere dell’autorità ecclesiastica (proprietaria o non dei beni stessi),
per il raggiungimento dei propri fini. I beni ecclesiastici, a seconda del modo con
cui soddisfano i bisogni del culto, sono sottoposti a regime giuridico differente e
si distinguono in: beni o cose sacre destinati, in seguito a consacrazione o
benedizione [vedi Sacramentali], al culto divino in modo diretto: ad es. chiesa,
arredi, paramenti sacri. Fra le cose sacre una posizione di gran lunga più
importante hanno gli edifici destinati al culto [vedi Edifici di culto]; beni
temporali o beni ecclesiastici comuni destinati a finalità temporali; servono al
culto in modo indiretto in quanto costituiscono fonti di reddito per il
mantenimento del clero, per l’ufficiatura della chiesa, etc. La disciplina del
patrimonio ecclesiastico trova, nel nostro ordinamento, regolamentazione
generale nell’art. 8311 c.c.
Berretta Cardinalizia
Di color rosso porpora, è consegnata dal Santo Padre al neo cardinale
durante il concistoro pubblico. Può essere consegnata, su mandato papale, anche
dal Decano del Sacro Collegio o da un altro cardinale preposto a tale compito.
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Bianco
Lo si sostituisce generalmente con l’argento. Si trovano di questo colore
pezze araldiche, fiori, animali, ecc. Era il colore di parte guelfa.
Blasonare
Descrivere le armi secondo i principi della scienza araldica, indicando i
colori e le posizioni delle pezze araldiche. Per blasonare un’arma s’incomincia a
indicare il colore del campo dello scudo, poi si passa alle figure principali,
descrivendone lo smalto, la loro posizione, il loro numero. Infine si passa alle
figure secondarie.
Blasone
È la scienza che insegna a comprendere il significato delle armi nelle
diverse figure araldiche, la proprietà, le leggi dell’araldica e la descrizione
perfetta d’ogni arma.
Bolla
Nel Medioevo era il documento in pergamena contenente disposizioni
pontificie o imperiali. Era così detto dalle bolle di metallo che si sospendevano a
mo’ di sigillo. L’uso della bolla da parte dell’Impero cessò alla fine del
Medioevo. La Chiesa ha invece continuato l’uso della bolla fino ad epoca
recente.
Braccio secolare
Insieme degli strumenti apprestati dalle leggi dello Stato per rendere
esecutivi i provvedimenti dei tribunali ecclesiastici, ed in particolare per rendere
concretamente applicabili le pene da essi inflitte. L’istituto del braccio secolare,
in vigore negli Stati cattolici fino alla Rivoluzione francese, cadde
successivamente in disuso. In Italia, invece, continua ad avere una vita molto
contrastata: dapprima soppresso dall’art. 17 L. 214/1871, la cd. legge delle
guarentigie [vedi Leggi ecclesiastiche], è stato ripristinato con l’art. 232 del
Trattato Lateranense [vedi Patti Lateranensi] ove si dispone che «avranno
senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le
sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente
comunicati alle autorità civili, concernenti materia spirituale o disciplinare». Tale
norma, in base al punto 2, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo
Concordato del 1984, deve, però, essere intesa «in armonia coi principi
costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani». L’art. 2 dell’intesa tra lo Stato e
la Tavola Valdese in data 21-2-1984 (poi recepita dalla L. 449/84) sancisce che
detta Tavola continuerà a non fare ricorso agli organi dello Stato per l’esecuzione
di provvedimenti da essa presi in materia disciplinare o spirituale.
Buddhismo
E' una delle religioni più antiche al mondo. Sorto nel VI sec. a.C. a partire
dall'India, il Buddhismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel Sud-Est
asiatico e in Estremo Oriente, giungendo, a partire dal XX secolo, anche in
Occidente. Si fonda sugli insegnamenti di Gautama Siddhartha, detto Buddha,
ovvero colui che si è risvegliato. Il buddhismo cerca di liberare l’uomo
dall’angoscia e dal dolore, elevandolo allo stato della pura contemplazione.
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Antonio Ferrara
Da sinistra: il Comm. dott. Antonio Ferrara, il cav. Gennaro Sorrentino, Coordinatore di
Nocera-Sarno dell’O.E.S.S.G, e il Comm. dott. Luigi Lamberti
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
C
Calice
Il calice (dal latino calix, calice) è un oggetto liturgico, si presenta in
forma di coppa svasata appoggiata su un alto piede. È utilizzato dai sacerdoti per
contenere il vino durante la Celebrazione Eucaristica, realizzato con materiali
preziosi, è fatto d'oro esteriormente e d’argento interiormente, ma a volte può
anche essere fatto di altri materiali. In araldica il calice viene raffigurato in oro o
argento.
Camera apostolica
(vedi Uffici della Curia Romana)
Camerlengo
È il titolo del Cardinale tesoriere della Chiesa e presidente della Camera
Apostolica [vedi Uffici della Curia Romana]. È incaricato di custodire e vigilare
sui palazzi pontifici dopo la morte del Pontefice fino all’elezione del successore.
Durante questo periodo ha anche il compito di assicurare la regolarità del
conclave.
Campane
Si tratta di cose mobili destinate al culto. L’autorità ecclesiastica ha
sempre rivendicato il potere esclusivo di regolamentare il modo e i tempi di
suonare le campane: può comunque verificarsi, specie nei piccoli centri, che, in
base a titolo specifico o a consuetudine, il Comune possa vantare il diritto di
utilizzare le campane nelle ricorrenze di feste nazionali civili. In tal caso (uso
promiscuo), l’uso deve essere regolato da reciproci accordi. È generalmente
ammesso l’uso profano delle campane, allorché si tratti di annunciare un pericolo
(le cd. campane a martello).
Campo
Il fondo dello scudo sul quale si disegnano le figure e le pezze.
Cancelliere di Curia
Notaio ufficiale della Curia diocesana, il cui incarico principale consiste
nel provvedere che gli atti della Curia siano redatti compiutamente e siano
conservati nell’archivio [vedi Archivio diocesano] della stessa. Se si ritiene
necessario, il cancelliere di Curia può essere coadiuvato da un vice-cancelliere.
La scrittura del cancelliere di Curia o del vice-cancelliere e degli eventuali altri
notai a pubblica fede.
Cancello di balaustrata
E’ un cancelletto, di ferro o legno, che viene usato nelle chiese per
chiudere la balaustra che circonda l’altare, è fatto di ferro o legno.
Candelabro
Il candelabro è un oggetto con la funzione di reggere le candele. È dotato
di due o più bracci e solitamente ha un aspetto artistico o decorativo. Spesso è
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Antonio Ferrara
utilizzato durante riti e presente in luoghi di culto; e fatto di bronzo, argento, oro
o marmo.
Candeliere
Sostegno per una sola candela; il materiale usato può essere ottone,
argento, oro.
Canone
È l’equivalente del termine articolo, riferito al codice di diritto canonico.
Trae origine dalla separazione fra potere civile e potere religioso, affermata già
nei primi Concili e sottolineata dalla diversa denominazione, che era appunto
quella di «nomos» per la legge civile e «kanon» per quella religiosa.
Canonico
Deriva dal latino canonicus, a sua volta da kanon, greco, cioè regola.
Sacerdote cui, riunito in un apposito collegio (Capitolo dei canonici), spetta il
dovere di svolgere le funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale o
collegiale. Il vescovo diocesano, al quale spetta il conferimento dei canonicati,
può conferire al Capitolo della Cattedrale particolari compiti, oltre a quelli
spettanti dal Diritto Canonico; può anche esser usato come titolo onorifico per
sacerdoti anziani. Il cappello è di colore nero, con cordone e nappe dello stesso
colore, in numero di tre per lato su due ordini: 1.2.
Canonico penitenziere
Presbitero facente parte del Capitolo dei canonici, che ha la facoltà
ordinaria, non delegabile, di assolvere in foro sacramentale [vedi Penitenza,
Sacramento della], dalle censure [vedi Pene canoniche] latae sententiae non
riservate alla Sede Apostolica [vedi Santa Sede]. Tale facoltà riguarda in diocesi
anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi. Dove
manca il capitolo, il Vescovo diocesano deve costituire un sacerdote a compiere
il medesimo incarico.
Capacità giuridica canonica
Idoneità a possedere e ad esercitare le prerogative della propria
personalità giuridica nell’ordinamento canonico [vedi Personalità giuridica
canonica]. Al contrario del diritto civile, quello canonico non considera ogni
uomo persona, cioè soggetto di diritto: la capacità giuridica, infatti, non si
acquista automaticamente con la nascita (come per il diritto statuale: v. art. 1
c.c.), ma si ottiene solo con il battesimo. Determinate situazioni oggettive,
legislativamente determinate, influiscono sulla capacità giuridica e di agire del
fedele, a volte accrescendola, a volte restringendola. Tali situazioni sono: età,
sesso, infermità, determinati reati e condanne quali l’appartenenza a sette e la
scomunica; il rito; il territorio.
Capitolo degli Istituti religiosi
Organismo collegiale di governo degli Istituti religiosi. Esso si differenzia
dal Consiglio [vedi Superiore degli Istituti religiosi] per il fatto che questo ha
come fine di essere d’aiuto al superiore, mentre il Capitolo degli Istituti religiosi
ha quello di stabilire ciò che il superiore, suo suddito, deve fare; il Capitolo degli
Istituti religiosi rappresenta l’Istituto, la provincia, la casa, mentre il Consiglio
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
non rappresenta nessuno. In relazione al livello di governo il Capitolo può essere
generale, provinciale, locale. Il più importante è senz’altro il Capitolo generale,
che negli Istituti religiosi assomma la massima autorità ed è formato in modo tale
da rappresentare l’intero Istituto. Il Capitolo generale, la cui composizione e il
cui funzionamento sono regolamentati dalle costituzioni, ha il compito di:
tutelare il patrimonio dell’Istituto, promuovendone un adeguato rinnovamento,
eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore importanza, e
emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare.
Capitolo dei canonici
(vedi Canonico)
Capo
Pezza onorevole di prim’ordine che occupa la terza parte dello scudo.
Simboleggia l’elmo del cavaliere.
Cappellano
È il sacerdote, diverso dal Parroco, cui l’Ordinario del luogo affida in
modo stabile la cura pastorale di una comunità o di un gruppo di fedeli. I
Cappellani, a volte denominati assistenti spirituali, vengono di regola costituiti
per coloro che, per la loro situazione di vita, non possono usufruire della cura
ordinaria dei parroci, come gli emigrati, gli esuli, i profughi, i nomadi, i naviganti
etc. I Cappellani militari sono sottoposti a disciplina dettata da leggi speciali.
Cappellano di Sua Santità
Prima del motu proprio Pontificalis Domus di Paolo VI, era chiamato
Cameriere Segreto Soprannumerario. Alla dipendenza del Prefetto della Casa
Pontificia, presta servizio d’anticamera. Gli spetta il titolo onorifico di
Monsignore. I Canonici portano sopra lo scudo delle loro arme il capperone di
pelle di vaio timbriato a code dello stesso; questi sono uguagliati per i
Centurioni. Il cappello è di colore nero con cordoni e nappe color paonazzo, in
numero di dodici, sei per parte su due ordini: 1.2.3. Secondo monsignor Heim,
invece, sono ridotti a tre per lato nella successione 1.2.
Cappellano militare
Ufficio della Chiesa Cattolica che ha il compito di assistere spiritualmente
le Forze armate. La nomina dei Cappellani militari ha luogo con decreto del
Capo dello Stato proposto dal Ministro della Difesa, previa designazione
dell’Ordinario militare [vedi Ordinariato militareper l’Italia]. I sacerdoti da
nominarsi cappellani non devono aver superato il 35° anno di età, godere dei
diritti politici ed essere idonei al servizio militare. L’art. 11 del Nuovo
Concordato del 18 febbraio 1984 stabilisce che l’assistenza spirituale è assicurata
da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione
dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità
stabiliti d’intesa fra tali autorità. Inoltre l’art. 617 c.c. stabilisce che i Cappellani
militari hanno capacità di ricevere testamento dai militari e dalle persone al
seguito delle forze armate dello Stato.
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Antonio Ferrara
Cappelle private
Luogo destinato, su licenza dell’Ordinario del luogo, al culto divino [vedi
Liturgia] in favore di una o più persone fisiche. Hanno diritto alla cappella
privata, in questo caso equiparata all’oratorio, i Vescovi. Per celebrare la Messa
o altre sacre funzioni in una cappella privata è necessario chiedere e ottenere la
licenza dal Vescovo diocesano.
Cappello
In araldica il cappello ecclesiastico è l'ornamento esteriore maggiormente
usato per indicare il grado di dignità, timbrando i prelati il proprio scudo con il
cappello che sta in luogo dell'elmo. A seconda della dignità, con due cordoni
dello stesso colore che scendono ai lati dello scudo, con nappe (sempre dello
stesso colore) in numero diverso secondo il grado. Il cappello e il cordone con i
fiocchi, il colore ed il numero dei fiocchi variano come segue:
a) il cordone del Cardinale ha quindici fiocchi per lato di colore rosso,
così anche il cappello;
b) le stesse regole sono valide anche per il cordone dei Patriarchi, ma il
colore è verde;
c) il cordone degli Arcivescovi ha lo stesso colore di quello dei Patriarchi,
ma il numero di fiocchi è di dieci.
d) Il cordone dei Vescovi ha il colore verde, ma il numero di fiocchi è di
sei.
Cardinale
È un titolo onorifico che concede il papa. Di diritto sono cardinali i capi
dei vari dicasteri vaticani, oltre ai vescovi delle sette diocesi suburbicarie di
Roma. Anche se risiedono fuori dallo Stato della Città del Vaticano, in base al
Concordato sono automaticamente cittadini dello Stato della Città del Vaticano.
Secondo il diritto canonico essi costituiscono il senato del pontefice romano e
sono i suoi principali consiglieri e i suoi collaboratori nel governo della Chiesa. Il
titolo di cardinale dà diritto di partecipare al conclave per l’elezione del nuovo
papa, ovvero del Vescovo di Roma. Infatti il cardinale, il cui termine deriva dal
latino cardinalis, da cardo = pernio, è in teoria il parroco di una chiesa dell’Urbe
(del titolo), oppure Vescovo di una delle sette sottodiocesi attorno a Roma
(cardinale dell’Ordine dei Vescovi). In virtù della titolarità di una chiesa (o
diaconia) romana, il cardinale entra in conclave per eleggere il Vescovo di
Roma, ovvero il Papa. Particolare curioso, i cardinali Patriarchi di Rito Orientale
non accettano la titolarità di nessuna chiesa o diaconia di Roma. Ciononostante
entrano in conclave per eleggere il Vescovo di Roma, ovvero il Papa. Il
protocollo internazionale accorda loro il grado di principi di sangue. Per
disposizione di Urbano VIII, dal 1630 hanno il titolo di eminenza. Un tempo
erano anche denominati illustrissimi. Hanno anche il privilegio della porpora
concesso da Paolo II nel 1464. I cardinali di Ordini religiosi di solito conservano
il colore della veste dell’Ordine e portano la berretta e l’anello cardinalizio. Con
il motu proprio “Ingravescentem aetatem” di Paolo VI, emanato nel 1970, i
cardinali che hanno compiuto l’80° anno di età, oltre che cessare di essere
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
membri dei dicasteri della Curia romana e di tutti gli organismi permanenti della
Santa Sede e dello Stato Vaticano, non possono partecipare al conclave per
l’elezione del nuovo Papa.
Cardinale Arcivescovo
È il collaboratore e consigliere del Papa più alto in dignità per gli affari
della Chiesa. È nominato dal Papa nel concistoro. Il diritto canonico (can. 349)
dispone che il Collegio dei cardinali consigli il romano pontefice nel concistoro,
nelle questioni di maggiore importanza, e offra aiuto ai cardinali; singolarmente
come aiuto al romano pontefice nella cura della Chiesa Universale. Il suo scudo è
cimato da un cappello rosso porpora, con i due cordoni laterali e le nappe dello
stesso colore, quindici per lato su cinque file: 1.2.3.4.5. In virtù del motu proprio
“Cum gravissima” del 15 aprile del 1962, Giovanni XIII stabilì che tutti i
cardinali debbano essere insigniti della dignità episcopale. Pertanto i cardinali
con dignità vescovile, arcivescovile o patriarcale accolleranno allo scudo una
croce trifogliata, posta in palo, semplice o doppia a seconda del loro rango.
Nonostante il motu proprio, non tutti i cardinali che attualmente formano il Sacro
Collegio sono insigniti della dignità vescovile.
Cardinale Camerlengo
Deriva dal latino medioevale camarlingus, che deriva dal germanio
kamarling, cioè addetto alla camera del sovrano. È una figura sorta nel XII
secolo quale responsabile dell’amministrazione finanziaria della Curia e dei beni
temporali della Santa Sede, Camera Thesauraria. È il titolo che spetta al
cardinale tesoriere della Chiesa e presidente della Camera Apostolica, che ha il
compito di vigilare e custodire i palazzi apostolici dopo la morte del papa. Ha
anche il compito di assicurare la regolarità del conclave. Porta lo stesso cappello
degli altri cardinali. Ma durante munere, ovvero durante il periodo di Sede
Vacante, timbra il suo cappello con il Gonfalone Pontificio (o Stendardo Papale),
noto anche come Basilica. Lo stesso, a forma d’ombrellone, ha i gheroni rossi e
gialli (i colori dello Stato della Città del Vaticano), con i pendenti tagliati a vajo e
di colori contrastanti, sostenuto da un’asta a forma di lancia con l’arresto e
attraversata dalle chiavi pontificie. Le stesse, una è di colore oro e l’altra
d’argento, decussate, addossate e con gli ingegni rivolti verso l’altro,
rappresentato il potere spirituale e temporale della Chiesa e sono legate da un
nastro di colore rosso.
Cardinale non Vescovo
Nonostante il motu proprio “Cum gravissima”, non tutti i cardinali che
attualmente formano il Sacro Collegio sono insigniti della dignità vescovile.
Araldicamente lo stemma è timbrato dal cappello cardinalizio, dai cordoni e dalle
tradizionali 30 nappe color porpora (come il cappello), quindici per lato:
1.2.3.4.5. Ma lo scudo non è accollato a nessuna croce.
Cardinale Vescovo
Il Cardinale Vescovo, dunque, timbra il suo scudo con cappello
cardinalizio color porpora e da cinque ordini di nappe dello stesso colore,
quindici per parte: 1.2.3.4.5, accollato ad una croce semplice. Non bisogna
41
Antonio Ferrara
confondere il Cardinale Vescovo con il cardinale dell’Ordine dei Vescovi, uno
degli Ordini con i quali sono suddivisi i Cardinali, fin da tempi antichissimi. Gli
altri due Ordini sono i Preti e i Diaconi. I Cardinali dell’Ordine dei Vescovi sono
nove: tre sono Patriarchi Orientali; sei sono Cardinali del titolo di una delle sette
Diocesi Suburbicarie in prossimità di Roma e precisamente: Velletri, Ostia,
Albano Laziale, Frascati, Palestrina, Porto Santa Ruffina, Sabina Poggio Mirteto.
Il Decano del Sacro Collegio assume anche il titolo della chiesa suburbicaria di
Ostia.
Cartagloria
Nella precedente costituzione liturgica l’uso della Cartagloria permetteva
al celebrante di leggere particolari preghiere fisse che venivano ospitate entro
cornici più o meno artistiche appoggiate alla mensa eucaristica. L’origine di
questa tradizione, scomparsa con la recente riforma liturgica, è incerta. Alcuni
autori la fanno risalire addirittura a dittici liturgici che derivavano da dittici
consolari. Una sola era la tabella prescritta e veniva posta sotto la croce, poi per
comodità ne furono aggiunte altre due poste rispettivamente ai lati dell’altare: in
cornu Epistolae sono scritte le preci del Lavabo; in cornu Evangelii il prologo di
san Giovanni; al centro le parole del Gloria in excelsis Deo, del Credo in unum
Deum, di Suscipe Sancte Pater, Offerimus spiritu, Veni sanctificator, Suscipe
Sancte Trinitas, Qui pridie, le tre orazioni prima della comunione e il Placet.
Nell’odierna liturgia le carteglorie non sono più utilizzate.
Casa pontificia
Personale addetto alla persona del Pontefice, diretto dal Prefetto del
palazzo apostolico e comprendente la Cappella pontificia (membri delle varie
categorie della Chiesa chiamati dal Papa a coadiuvarlo nell’esercizio delle sue
alte funzioni) e la Famiglia pontificia (membri del laicato cattolico che occupano
posti di particolare responsabilità, familiari del Papa).
Casa religiosa
Struttura fondamentale dell’Istituto religioso di volta in volta denominato
monastero, convento, abbazia etc. Secondo le disposizioni del codice, la casa
religiosa legittimamente costituita è il luogo ove: deve abitare la comunità
religiosa, sotto l’autorità di un Superiore [vedi Superiore degli Istituti religiosi]
designato a norma del diritto; vi sia almeno un oratorio in cui si celebri e si
conservi l’Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.
L’erezione di una casa religiosa avviene a norma delle costituzioni, previo
consenso del Vescovo diocesano. La soppressione di una casa religiosa è, invece,
di competenza del Moderatore supremo dell’Istituto, sentito, comunque, il
Vescovo diocesano.
Castità
Voto emesso, insieme a quello di povertà e obbedienza, dai membri di un
Istituto di vita consacrata. Il consiglio evangelico della castità è un’indicazione di
quella particolare possibilità che per il cuore umano, sia dell’uomo sia della
donna, costituisce l’amore sponsale di Cristo stesso e comporta l’obbligo della
perfetta continenza nel celibato.
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Casus
Forma letteraria in uso presso i glossatori civilistici e canonisti. I casus
consistevano in origine nell’esemplificazione di fattispecie concrete, fatte allo
scopo di rendere il testo normativo più intellegibile. Successivamente essi si
tramutarono in veri e propri commenti interpretativi.
Catechesi
L’istruzione catechistica o catechesi (dal greco katechéin, istruire,
insegnare a viva voce) può definirsi «l’insegnamento approfondito e sistematico
della dottrina e dell’esperienza della vita cristiana affinché la fede dei fedeli
diventi viva, esplicita e operosa». La sollecitudine della catechesi, sotto la guida
della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa,
ciascuno per la sua parte; ma soprattutto i genitori e coloro che ne fanno le veci,
nonché i padrini [vedi Battesimo, Confermazione], sono tenuti all’obbligo di
formare, con la parola e l’esempio, i figli nella fede e nella pratica della vita
cristiana. Spetta al Vescovo diocesano, nel quadro delle disposizioni date dalla
Sede Apostolica [vedi Santa Sede], emanare norme circa la materia catechistica e
provvedere agli strumenti adatti, preparando, se appaia opportuno, anche un
catechismo e favorendo e coordinando tutte le iniziative catechistiche. La
maggiore responsabilità della catechesi è comunque del Parroco, il quale è tenuto
a curare la formazione catechistica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli,
avvalendosi a tal fine della collaborazione dei sacerdoti addetti alla parrocchia,
dei membri degli Istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica
nonché dei laici, in specie quelli che si dedicano specificamente a tale compito (i
c.d. catechisti).
Catechismo
(vedi Catechesi)
Catecumeni
Ogni persona non ancora battezzata [vedi Battesimo] che con intenzione
esplicita chiede di essere incorporata alla Chiesa. I catecumeni per mezzo
dell’istruzione e del tirocinio della vita cristiana (Catecumenato) devono essere
adeguatamente iniziati al mistero della salvezza ed essere introdotti a vivere la
fede, la liturgia, la carità e l’apostolato. Spetta alle Conferenze episcopali
emanare statuti con cui ordinare il catecumenato, determinando quali siano gli
obblighi dei catecumeni e quali prerogative si debba loro riconoscere.
Cavaliere
Nella gerarchia nobiliare, titolo immediatamente inferiore a quello di nob.
chi appartiene a un Ordine cavalleresco: cavaliere del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, cavaliere di Malta, chi ha questo titolo perché insignito di
un’onorificenza data dallo Stato Italiano: cavaliere del lavoro e cavaliere della
Repubblica Italiana.
C.E.I.
(vedi Conferenza Episcopale Italiana)
Celibato
Dovere fondamentale dei chierici di osservare la continenza perfetta e
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Antonio Ferrara
perpetua per il regno dei cieli. Grazie al celibato i sacri ministri possono aderire
più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più
liberamente al servizio di Dio e degli uomini. Spetta al Vescovo diocesano
stabilire norme più precise su questa materia e sull’osservanza di questo obbligo
nei casi particolari. All’obbligo del celibato non sono tenuti i diaconi permanenti
coniugati.
Centesimus annus
Enciclica del Papa Giovanni Paolo II, emanata in occasione del
centenario della pubblicazione dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. La
Centesimus annus ha delineato la dottrina sociale della Chiesa in riferimento agli
avvenimenti verificatisi nel biennio ’89-’90, ribadendo la critica al socialismo già
avanzata nell’enciclica del 1987 Sollicitudo rei socialis. Il fatto eclatante è
costituito dalle critiche al capitalismo, proprio in un momento storico che celebra
il trionfo ideologico del libero mercato: il Papa ha distinto tra un capitalismo
fondato sul ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, della
proprietà privata, inquadrato in un solido contesto giuridico, e un capitalismo
selvaggio fondato sul consumismo e sulla distruzione dei valori cristiani.
Cesaropapismo
Indica un tipo di relazione instaurato tra Stato e Chiesa in cui il Capo
dello Stato racchiude nella propria persona le funzioni di imperator e di pontifex,
regolando così la dottrina, la disciplina e l’organizzazione dei fedeli. Il
cesaropapismo comporta la subordinazione della Chiesa allo Stato fino a
considerarla organo di quest’ultimo.
Cessazione della pena canonica
(vedi Pene canoniche)
Chiavi
Rappresentano la piena autorità del Sommo Pontefice di amministrare i
tesori della Redenzione, meritati da Nostro Signore Gesù Cristo, e di insegnare la
sua dottrina con autorità, in memoria del potere soprannaturale di legare e
sciogliere, conferito a Pietro ed ai suoi successori da Gesù Cristo. Numerosi i
suoi significati. È per eccellenza l’emblema dei Pontefici e sono poste dietro lo
scudo e legate tra loro da un cordone rosso. Stanno a significare potenza, grande
favore, illimitata fiducia, obbedienza, sottomissione, ecc. A porle per primo
come contrassegno della dignità papale, dietro lo scudo della sua arma, fu
Bonifacio VIII. Nell’arma del Sommo Pontefice le due chiavi (una d’argento e
una d’oro) rappresentano la sua giurisdizione spirituale e temporale. Infatti,
quando il Papa muore, nelle sue armi è presente la Tiara ma non le Chiavi. Dal
secolo XIV le due chiavi, poste in decusse, sono insegna ufficiale della Santa
Sede. Quella d’oro, a destra, allude al potere sul regno dei cieli, quella d’argento,
a sinistra, indica l’autorità spirituale del papato in terra. I congegni sono rivolti
verso l’alto, ovvero verso il cielo; le impugnature sono rivolte verso il basso,
ovvero nelle mani del Vicario di Cristo. Il cordone con fiocchi, che unisce le
impugnature, allude al legame dei due poteri.
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Chierici
Con il termine chierici o anche ministri ordinati [vedi Ministeri ordinati]
o sacri ministri, l’ordinamento canonico fa riferimento a diaconi, presbiteri e
vescovi, ossia a quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine sacro in
almeno uno dei suoi tre gradi. I chierici godono nell’ambito dell’ordinamento
italiano, in virtù di numerose norme speciali (pattizie e non), di un particolare
status, che si obiettiva in: esenzioni (es. dal servizio militare), incapacità o
incompatibilità (es. con l’ufficio di giudice popolare) e capacità speciali (art. 609
c.c.).
Chiesa (edificio)
Edificio sacro destinato al culto divino [vedi Liturgia], ove i fedeli hanno
il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto. La chiesa
si distingue da altri edifici sacri destinati al culto quali oratori e cappelle private,
per il fatto che in essa possono accedervi, liberamente e gratuitamente, tutti i
fedeli (e non solo gruppi o comunità particolari) per l’esercizio pubblico del
culto. La costruzione di una nuova chiesa (anche da parte di un Istituto religioso)
è subordinata al consenso scritto del Vescovo diocesano. Dopo costruita, ogni
chiesa (che deve avere sempre un proprio titolo) deve essere dedicata [vedi
Consacrazione] o almeno benedetta secondo le regole liturgiche, dopo di che vi
si possono compiere tutti gli atti del culto divino. Il Vescovo diocesano può
ridurre una chiesa ad uso profano non indecoroso quando per fatiscenza non può
più essere adibita al culto divino, né sia possibile restaurarla e per altre gravi
ragioni.
Chiesa cattolica
La Chiesa cattolica, che secondo la dottrina cattolica è, al tempo stesso,
una comunità esterna ed una realtà interiore (il Corpo mistico di Cristo), può
definirsi come la comunità dei battezzati [vedi Battesimo] che professano la
stessa fede, partecipano agli stessi Sacramenti e tendono alla realizzazione degli
stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi a lui
collegati. Trattasi di una società giuridicamente perfetta, cioè autosufficiente, che
assume la figura di corporazione istituzionale, non territoriale, provvista di
sovranità originaria e di capacità subiettiva, pubblica e privata. I fini propri della
Chiesa cattolica sono di natura essenzialmente spirituale; oltre a questi la Chiesa
cattolica non persegue altri fini, ed in particolare non ha fini politici, economici o
sociali, che sono propri della comunità civile e politica, da cui la chiesa cattolica
è indipendente ed autonoma. Caratteri della Chiesa cattolica sono: l’Unità in
Cristo; nella Chiesa cattolica esiste, infatti, una sola fede, un unico governo, una
comune partecipazione agli stessi sacramenti, un unico corpo sociale; la Santità:
per l’origine divina, lo scopo, la dottrina, il fine della salvezza delle anime, e in
quanto ha mezzi efficaci a santificare gli uomini; la Cattolicità (o Universalità)
consistente nella destinazione della dottrina a tutte le genti; l’Apostolicità: tutta la
dottrina e l’attività della Chiesa cattolica si ricollegano ininterrottamente agli
Apostoli di cui i Vescovi sono successori. La Chiesa cattolica, agli effetti del suo
governo, si divide territorialmente in quelle che il codice di diritto canonico
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Antonio Ferrara
definisce Chiese particolari, cioè le diocesi, a loro volta ripartite in zone
pastorali, decanati e parrocchie, e i loro raggruppamenti, cioè le province
ecclesiastiche, le regioni ecclesiastiche, le Conferenze episcopali. I rapporti tra
Stato e Chiesa (cd. Questione romana) sono stati al centro della storia
costituzionale del nostro Paese dalla «breccia di porta Pia» (1870) al Trattato del
Laterano (1929) [vedi Patti Lateranensi]. Con la Costituzione Repubblicana
(artt. 7, 8) e con il nuovo Concordato del 1984, l’Italia ha affermato il principio
di laicità, cancellando ogni residua discriminazione, derivante dallo Statuto
Albertino, basata sul concetto di Stato confessionale, discriminazione
sicuramente inconciliabile con il principio di eguaglianza. Per effetto dell’art. 7
Cost. e dei Patti Lateranensi, in esso richiamati, nell’ambito dell’ordinamento
italiano è riconosciuta alla Chiesa (per il conseguimento dei suoi compiti e
finalità) una sfera determinata di competenza e di attività e un complesso di
diritti che non hanno alcun riscontro con quelli attribuiti né ad alcun altra
istituzione (pubblica o privata) in genere, né ad alcun altra organizzazione
confessionale in ispecie. Per poter svolgere le sue funzioni di chiesa universale,
alla Chiesa cattolica viene riconosciuta, da parte della dottrina, soggettività o
personalità internazionale. Come tale gode del diritto di legazione attiva e
passiva, nonché della capacità di stipulare particolari forme di accordi
internazionali detti Concordati [vedi Concordato ecclesiastico] che, peraltro,
secondo alcuni autori, non sarebbero assimilabili ai veri e propri accordi
internazionali.
Chiese particolari
Porzioni limitate di territorio nelle quali e dalle quali sussiste la sola e
unica Chiesa cattolica. Chiesa particolare per eccellenza è la diocesi; ad essa
vengono assimilate la Prelatura territoriale, l’Abbazia territoriale, il Vicariato
apostolico, la Prefettura apostolica, l’Amministrazione apostolica eretta
stabilmente nonché l’Ordinariato militare.
Cero pasquale
Nella liturgia della Chiesa cattolica il cero pasquale viene acceso all'inizio
della solenne Veglia pasquale e simboleggia la luce di Cristo risorto che vince le
tenebre della morte e del male.
Ceroferario
Nella liturgia cattolica è il chierico che reca il cero acceso nelle funzioni
solenni.
Chrismòn
Noto anche come monogramma costantiniano, il chrismòn è l’intreccio
tra le lettere greche X e P. È definito croce monogrammatica quando la X assume
la forma aperta di una croce. A volte lo troviamo anche composto dalle lettere
greche I e H, latinizzate in IHS.
Cimato
Messo sulla cima.
Cimiteri
Luoghi destinati alla sepoltura dei defunti. La Chiesa dovrebbe avere il
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
cimitero proprio per la sepoltura dei fedeli defunti; se ciò non è possibile, è
auspicabile che vi sia almeno uno spazio, nei cimiteri civili, benedetto e riservato
ai cattolici; se pure questo spazio manca, vanno benedetti di volta in volta i
singoli tumuli. Alle parrocchie e agli Istituti religiosi è consentito avere un
cimitero proprio; anche le altre persone giuridiche (è il caso delle confraternite) o
le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro che, a giudizio
dell’Ordinario, può anche essere benedetto. La disciplina dei singoli cimiteri è
lasciata alle legislazioni particolari: va comunque precisato che oggi è vietato
seppellire cadaveri nelle chiese, fatta eccezione per il Sommo Pontefice e,
relativamente alla propria chiesa, per i Cardinali e i Vescovi diocesani anche
emeriti.
Città del Vaticano
(vedi Stato della Città del Vaticano)
Clausura
Materiale estrinsecazione di quella separazione dal mondo che è propria
dell’indole e delle finalità di ciascun Istituto religioso. In ogni casa religiosa deve
essere osservata una clausura adeguata alla missione dell’Istituto: in ogni caso ci
deve essere sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi.
Oltre a questa clausura cd. comune, il codice ne conosce altre: una più rigorosa
nei monasteri di vita contemplativa, una papale (cioè conforme alle norme della
Sede apostolica [vedi Santa Sede] per i monasteri di monache interamente
dedicate alla vita contemplativa e infine una costituzionale per tutti gli altri
monasteri di monache.
Clementinae
Costituzioni, decisioni e rescritti emanati a partire dal 1298 e raccolte da
Papa Clemente V (1305-1314), da cui presero la denominazione. Tali decretali
concernevano la disciplina ecclesiastica ed i rapporti dei laici con le Corti
ecclesiastiche. Le Clementinae sono inserite nel Corpus juris canonici e
costituiscono la terza raccolta ufficiale di decretali, dopo quelle di Gregorio IX e
di Bonifacio VIII.
Clero
(vedi Chierici)
Codex juris canonici
(vedi Codice di diritto canonico)
Codice di diritto canonico
Raccolta ufficiale di norme vigenti di diritto canonico. La prima versione
fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV (Codice pio-benedettino) con la
costituzione «Providentissima mater» ed entrò in vigore il 19 maggio 1918.
Restavano escluse dalla disciplina del Codice di diritto canonico sia la materia
liturgica, sia il diritto della Chiesa orientale, sia il diritto pubblico, cioè i rapporti
tra Stato e Chiesa, che venivano regolati dai Concordati [vedi Concordato
ecclesiastico]. Il Codice di diritto canonico risultava composto di 2414 canoni
suddivisi in cinque libri, dedicati rispettivamente all’elenco delle fonti di
produzione ed al sistema di computo del tempo; alla disciplina dello status dei
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Antonio Ferrara
membri della Chiesa; all’indicazione dei mezzi per il raggiungimento dei fini
della Chiesa; alle norme di carattere generale; alle norme sui delitti e sulle pene
ecclesiastiche. Vi era, inoltre, un’Appendice formata da otto documenti
riguardanti argomenti non trattati nel Codice di diritto canonico, come ad
esempio l’elezione del Pontefice regolata, allora, dalla Costituzione di Pio X
«Vacante Sede Apostolica» (1904). Con l’entrata in vigore del Codice di diritto
canonico venivano abolite le precedenti leggi generali e particolari in contrasto
con le disposizioni del Codice di diritto canonico; tutte le leggi anteriori non
contenute nel Codice diritto canonico, eccettuate le disposizioni dei libri liturgici
e del diritto divino; le pene non menzionate nel Codice di diritto canonico; le
consuetudini contra legem. Nessuna mutazione subivano invece le consuetudini
praeter legem; le leggi particolari non contrarie al Codice di diritto canonico; i
diritti giustamente acquisiti dalle persone fisiche e morali; i privilegi e gli indulti
della S. Sede non espressamente revocati dal Codice di diritto canonico. Per le
altre materie restavano in vigore le norme precedenti non contrarie alle
prescrizioni del Codice di diritto canonico che andavano, comunque, interpretate
secondo i principi del diritto anteriore. La seconda versione del Codice di diritto
canonico è stata promulgata da Giovanni Paolo II con la costituzione «Sacrae
disciplinae leges» del 25 gennaio 1983 ed è entrata in vigore il 27 novembre
1983. Il nuovo Codice di diritto canonico non costituisce affatto una semplice
revisione di quello pio-benedettino ma una vera e propria riforma nata dalla
necessità di rivedere le norme, confrontandole con il nuovo spirito del Concilio
Vaticano II, e provvede a tutti gli istituti nuovi che traggono origine dal dettato
conciliare. Il nuovo Codice di diritto canonico risulta composto da 1752 canoni
ripartiti in sette libri dedicati rispettivamente alla disciplina delle fonti del diritto,
delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni; alla disciplina
dell’insegnamento cattolico in tutte le sue forme, alla disciplina dei sacramenti e
degli altri atti del culto divino; all’acquisizione, amministrazione e alienazione di
beni, contratti, fondazioni e pie volontà in genere; alle sanzioni previste per i vari
delitti; alle procedure. Il Codice di diritto canonico oggi vigente, al pari del
precedente, riguarda la sola Chiesa cattolica di rito latino in quanto per quella di
rito orientale è stato emanato un codice a sé. Esso non riguarda, inoltre, la
materia liturgica, le cui leggi mantengono il loro vigore eccetto quelle contrarie
ai canoni del Codice di diritto canonico. I canoni del Codice di diritto canonico
non abrogano né derogano alle convenzioni (concordati) stipulate dalla S. Sede
con gli Stati e le altre società politiche, che, pertanto, rimangono in vigore anche
se contrastanti con le norme del Codice di diritto canonico. Con l’entrata in
vigore del Codice di diritto canonico sono stati abrogati il Codice di diritto
canonico del 1917; tutte le altre leggi, sia universali che particolari, contrarie alle
disposizioni del Codice di diritto canonico, a meno che, per quei particolari, sia
diversamente disposto; ogni legge penale, generale o particolare, non richiamata
dal Codice di diritto canonico; tutte le altre leggi disciplinari universali che
riguardino una materia che viene riordinata integralmente dal Codice di diritto
canonico.
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Codice pio-benedettino
(vedi Codice di diritto canonico)
Collegio cardinalizio
Collegio dei Cardinali, denominato correntemente Sacro Collegio, che
funziona, sia pure ufficiosamente, come senato del Pontefice ed ha personalità
giuridica canonica. Compito principale del collegio cardinalizio è l’elezione del
Pontefice. Tale collegio è presieduto dal Cardinale Decano, di cui fa le veci il
Cardinale Sottodecano: ambedue non hanno alcuna potestà di governo sugli altri
Cardinali, ma sono solo considerati primus inter pares. Il collegio cardinalizio è
distinto in tre ordini: ordine dei Cardinali Vescovi, cui appartengono i Cardinali
cui il Sommo Pontefice assegna il c.d. Titolo di una Chiesa suburbicaria e i
Patriarchi Orientali che vengono creati Cardinali; ordine dei Cardinali Preti, cui
è assegnato il titolo di una Chiesa di Roma; ordine dei Cardinali Diaconi, cui,
invece, è assegnato il titolo di una diaconia romana. È opportuno tenere presente
come le espressioni Vescovo, prete, diacono non vanno intese nel senso comune
e attuale della parola, ma con riferimento al momento storico in cui nacquero.
Oggi, infatti, tutti i Cardinali debbono essere consacrati Vescovi.
Collegio dei consultori
Collegio formato da sacerdoti scelti tra i membri del Consiglio
presbiterale e nominato liberamente dal Vescovo diocesano in numero non
minore di sei e non maggiore di dodici e che viene rinnovato ogni cinque anni.
Tale organismo ha una certa rilevanza nella vita diocesana in quanto il suo
consenso è richiesto dalle norme per la validità di determinati atti dell’autorità
diocesana.
Collegio episcopale
Soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale, il cui capo
è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione
sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del
Collegio episcopale, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico,
insieme con il suo capo e mai senza il suo capo. Il Collegio episcopale esercita la
potestà sulla Chiesa universale: in modo solenne nel Concilio Ecumenico;
mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, a condizione che essa
sia stata indetta o, comunque, liberamente recepita dal Romano Pontefice, in
modo da realizzare un vero e proprio atto collegiale.
Collezione Dionisiana
Raccolta di decretali pontificie realizzata dal monaco scita Dionigi il
piccolo (secolo VI), che raccoglie i canoni del concilio di Cartagine del 419 e
varie decretali dei Pontefici da Siricio (384-399) ad Anastasio (496-498). Tale
Collezione Dionisiana ebbe notevole influenza su tutte le collezioni successive e
raggiunse grandissima importanza, perché, il Papa Adriano II (867-872) la
presentò a Carlo Magno, come Codex Canonum, e Carlo Magno, a sua volta,
nella dieta di Aquisgrana (802), la dichiarò pubblicamente libro canonico del
Regno dei Franchi.
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Antonio Ferrara
Collezione Ispanica
Raccolta di canoni per il Regno Visigoto di Spagna, redatta in tre
edizioni: la Isidoriana (composta da S. Isidoro intorno al 653), la Giuliana (di
autore sconosciuto e composta verso il 680) e la Volgata (anch’essa di autore
sconosciuto e composta intorno al 700).
Colori
In araldica i colori principali sono quattro: il rosso, l’azzurro, il verde e il
nero. A questi si aggiungono quattro secondari: il violaceo, il porpora, la
carnagione e il colore naturale. Il bianco e il giallo sono sostituiti dall’argento e
dall’oro (denominati metalli), escluso quando le figure sono rappresentate al
naturale, vale a dire con le tinte proprie. La tinta propria delle figure tratte dal
corpo umano si chiama carnagione. Originale il sistema proposto per primo dal
francese Vulson de la Colombière, intorno al 1600, per individuare i diversi
colori con speciali tratteggi. Fu però Padre Silvestro da Pietrasanta a renderlo
operativo pubblicandolo a Roma negli anni successivi.
Compilationes antiquae
Raccolta di materiale normativo di diritto canonico, soprattutto di
decretali pontificie. Particolarmente importanti furono quelle intitolate Quinque
compilationes antiquae, edite nel periodo che vide la pubblicazione del
Decretum magistri Gratiani ed il Liber Extra.
Compromesso
(vedi Elezione)
Comunione
(vedi Eucaristia)
Concili particolari
Assemblea solenne di tutte le Chiese particolari di un determinato
territorio. Esso si distingue in: plenario: comprende tutte le Chiese particolari
della medesima Conferenza Episcopale, dalla quale viene convocato ogni volta
che risulti necessario o utile alla Conferenza stessa; provinciale: comprende
invece le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica; viene
convocato ogni volta che risulti opportuno dal Metropolita col consenso della
maggioranza dei Vescovi suffraganei. Ai concili particolari hanno il dirittodovere di partecipare, con voto deliberativo, i Vescovi diocesani (e assimilati:
Abati, Amministratori apostolici etc.), i Vescovi coadiutori e ausiliari [vedi
Vescovi diocesani], altri Vescovi titolari che esercitino incarichi nel territorio
nonché gli eventuali Vescovi emeriti [vedi Vescovi diocesani]. Possono anche
intervenire i Concili particolari, però solo con voto consultivo, altri chierici
sacerdoti, nonché laici. Compito del concilio particolare è provvedere, nel
proprio territorio, alle necessità pastorali del popolo di Dio: a tal’uopo esso gode
di potestà di governo, soprattutto legislativa. Alla chiusura del Concilio
particolare gli atti debbono essere trasmessi alla Santa Sede, alla quale spetta
anche rivedere, prima della promulgazione, i decreti emanati dal Concilio
particolare.
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Concilio ecumenico
Assemblea di tutti i Vescovi del mondo attraverso i quali il Collegio
episcopale esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale. Il concilio
ecumenico, pur godendo, per sua natura, di potestà suprema su tutta la Chiesa,
non è, però, un organo sopraordinato al Romano Pontefice (tesi del conciliarismo
sostenuta in passato), per cui non è possibile far ricorso al Concilio ecumenico
contro una sentenza del Pontefice. Spetta unicamente al Romano Pontefice:
convocare il concilio ecumenico; presiederlo personalmente o tramite un
delegato; stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i Padri
conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con
l’approvazione del Romano Pontefice); trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
approvarne i decreti. Hanno il diritto-dovere di partecipare al Concilio
ecumenico, con voto, tutti e soltanto i Vescovi membri del Collegio episcopale.
L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il Concilio ecumenico anche
altri che non siano insigniti della dignità episcopale (ad es. superiori degli
Istituti) determinandone le modalità di partecipazione. La vacanza della Sede
apostolica [vedi Sede vacante] sospende ipso iure il Concilio ecumenico finché il
nuovo Pontefice non ordini la ripresa dei lavori o decida di scioglierlo. I decreti
del Concilio ecumenico acquistano forza obbligatoria solo se sono stati approvati
dal Romano Pontefice insieme ai Padri conciliari, o dal Pontefice stesso
successivamente confermato e, per suo comando, promulgati.
Concistoro
Assemblea nella quale i Cardinali si riuniscono per ordine del Romano
Pontefice e sotto la sua presidenza. Esso può essere: ordinario, quando vengono
convocati, se non proprio tutti, almeno i Cardinali che si trovino in Roma, per
essere consultati su questioni (anche ricorrenti) di una certa gravità o per
compiere determinati atti della massima solennità; straordinario, quando
vengono convocati tutti i Cardinali per la trattazione di casi particolarmente gravi
o se lo richiedano particolari necessità della Chiesa. Il concistoro è, di regola,
segreto. Solo quello ordinario può talvolta essere pubblico (allorquando, ad
esempio, il Papa crea nuovi cardinali).
Conclave
Riunione plenaria e solenne di tutti i Cardinali, che non abbiano superato
l’80° anno di età, per eleggere il nuovo Romano Pontefice [vedi Elezione del
Sommo Pontefice] in caso di vacanza della Sede Apostolica [vedi Sede vacante].
Lo svolgimento del conclave è attualmente regolato dalla costituzione apostolica
Romano Pontifici eligendo del Papa Paolo VI e dalla Costituzione apostolica
Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II e gode di particolari garanzie e
tutele da parte dello Stato Italiano (art. 10 del Trattato del Laterano).
Concordato ecclesiastico
Convenzione internazionale, stipulata tra la Santa Sede, in veste di
soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla
regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un
determinato Paese. Il concordato ecclesiastico obbliga solo le parti internazionali
51
Antonio Ferrara
contraenti. Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione
dello stesso negli Acta Apostolicae Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante
diventa obbligatorio solo quando il concordato ecclesiastico viene trasferito nelle
leggi dello Stato. L’Italia ha stipulato con la S. Sede il concordato ecclesiastico
dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi), modificato e sostanzialmente innovato
con l’Accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sanciscono la posizione
di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una
posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa
di essere considerata religione ufficiale dello Stato [vedi Laicità dello Stato,
principio di]; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico [vedi
Matrimonio concordatario]; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto
dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa
attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei
redditi [vedi Entrate ecclesiastiche; Istituto per il sostentamento del clero].
Conferenza episcopale
Assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i
quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel
territorio. Va precisato che la Conferenza episcopale non è stata concepita come
organo intermedio di governo in senso stretto interposto tra la Santa Sede e i
singoli Vescovi, ma piuttosto quale organo sopradiocesano, vale a dire di
collegamento e di unione, tra i Vescovi. In linea di massima la Conferenza
episcopale comprende i presuli delle Chiese particolari di una nazione
determinata (si parla quindi di conferenza episcopale italiana, francese,
statunitense, brasiliana etc.), tuttavia, a giudizio della Santa Sede, uditi i Vescovi
diocesani e valutate le circostanze di persone e, di fatto, può essere eretta una
conferenza episcopale per un territorio di maggiore o minore ampiezza.
L’erezione di una conferenza episcopale (come la sua trasformazione o
soppressione) è di esclusiva competenza della Santa Sede: l’erezione comporta
automaticamente l’acquisto della personalità giuridica canonica. Sono di diritto
membri della Conferenza episcopale tutti i Vescovi diocesani del territorio (e
loro equiparati: Abati, Prelati, Amministratori, etc.) nonché i Vescovi coadiutori,
ausiliari [vedi Vescovi diocesani] e quelli titolari aventi un incarico nel territorio
stesso. Ogni Conferenza episcopale deve elaborare i propri statuti che debbono
poi essere approvati dalla Santa Sede. Sono organi della Conferenza episcopale:
il presidente, eletto dalla Conferenza episcopale stessa, che presiede le riunioni
generali della Conferenza episcopale ed il Consiglio permanente; il Consiglio
permanente dei Vescovi (una specie di giunta), eletto dalla Conferenza
episcopale stessa, che ha il compito di preparare le questioni da trattare nella
riunione plenaria della conferenza episcopale e di curare che vengano
debitamente eseguite le decisioni prese in essa; il segretario generale designato
dalla conferenza episcopale, che ha, tra gli altri, anche il compito di mantenere i
contatti con le Conferenze episcopali confinanti. In linea generale la Conferenza
episcopale ha una potestà legislativa che esercita emanando decreti generali sia
pure limitatamente alle materie in cui lo abbia disposto il diritto comune o lo
52
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
abbia stabilito un mandato speciale della Santa Sede. In questo caso i decreti,
purché approvati con almeno due terzi dei voti degli aventi diritto, riveduti dalla
Santa Sede e promulgati ai sensi di legge, hanno efficacia giuridicamente
vincolante; diversamente spetta ai singoli Vescovi decidere in ordine
all’adozione nella propria diocesi dei deliberati della Conferenza episcopale.
Conferenza Episcopale italiana (C.E.I.)
La Conferenza episcopale italiana è una persona giuridica pubblica con
sede in Roma, di cui sono membri di diritto gli Arcivescovi e Vescovi, di
qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, i Vescovi
coadiutori ed ausiliari [vedi Vescovi diocesani] nonché i Vescovi titolari, che
dalla Santa Sede o dalla stessa Conferenza episcopale italiana abbiano ricevuto
uno speciale ufficio stabile a carattere nazionale (ad es. l’Ordinario militare). In
difformità dal can. 452 la nomina del presidente dell’episcopato è riservata al
Pontefice in considerazione dei particolari vincoli dell’episcopato d’Italia con il
Papa. Suoi compiti specifici sono: studiare i problemi che interessano la vita
della Chiesa in Italia; dare orientamenti nel campo dottrinale e pastorale;
mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano. Per quanto
riguarda l’ultimo punto è interessante notare che il nuovo Concordato, stipulato il
18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, ha affidato alla Conferenza
episcopale italiana il compito di gestire direttamente i termini dell’accordo:
poiché l’attuazione di numerose norme è rinviata a intese successive tra le parti, è
previsto che i rapporti relativi si instaurino tra autorità governative e Conferenza
episcopale italiana anziché, come un tempo, direttamente con la Santa Sede.
Confermazione
La Confermazione o Cresima è il sacramento per mezzo del quale i
battezzati [vedi Battesimo], proseguendo il cammino dell’iniziazione cristiana,
sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più intimamente alla
Chiesa in modo che chi lo riceve venga corroborato e sia più strettamente
obbligato ad essere, con le parole e le opere, testimone di Cristo e a diffonderne e
a difenderne la fede. La Confermazione, al pari del Battesimo e dell’Ordine
sacro, è un sacramento che imprime un carattere indelebile e va, quindi, ricevuto
una sola volta. Il sacramento della Confermazione viene conferito mediante
l’unzione del crisma (materia) sulla fronte, per mezzo dell’imposizione delle
mani e le parole prescritte nei libri liturgici (forma). Ministro ordinario della
confermazione è il Vescovo, ma il sacramento può essere conferito anche da un
sacerdote cui questa facoltà sia stata concessa o per diritto comune o per espresso
mandato. In pericolo di morte, la Confermazione può essere conferita sia dal
parroco che da qualsiasi sacerdote. È capace di ricevere la Confermazione ogni
battezzato. Fuori del pericolo di morte, perché il fedele avente l’uso di ragione
possa ricevere lecitamente la Confermazione, si richiede che egli: sia
adeguatamente preparato; sia opportunamente disposto; sappia e voglia rinnovare
le promesse battesimali. Come il battezzando, anche il cresimando deve essere
assistito da un padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti
come un vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti al
53
Antonio Ferrara
sacramento. Dell’avvenuta Confermazione deve essere fatta registrazione nel
libro dei cresimati esistenti presso la Curia diocesana, annotando luogo e data,
generalità del cresimato, nome del ministro, dei genitori e del padrino. Deve
essere informato anche il parroco del luogo di battesimo del confermato, perché
sia fatta annotazione nel libro dei battezzati.
Confessionale
Il confessionale è un arredo, dove il prete ed il penitente sono collocati in
compartimenti separati e comunicano fra loro per mezzo di una grata o lastra di
metallo traforata; mentre il prete siede all'interno del confessionale, il penitente
prende posto a uno dei due lati del confessionale. Il posto per i penitenti è dotato
di un inginocchiatoio. Le due grate all'interno del confessionale sono protette da
uno sportellino in modo che solo un penitente per volta possa essere in
comunicazione con il prete. Le confessioni e le conversazioni fra il prete ed il
penitente vengono bisbigliate.
Confessione sacramentale
(vedi Penitenza, Sacramento della)
Confessioni religiose
Comunità sociali stabili, dotate o non di organizzazione e formazione
propria, ed aventi una propria e originale concezione del mondo, basata
sull’esistenza di un Essere trascendente in rapporto con gli uomini. La nostra
Costituzione garantisce (art. 8) l’uguale libertà, di fronte alla legge, di tutte le
confessioni religiose per garantire all’individuo di professare liberamente la
propria fede (art. 19, libertà di religione) e alle associazioni religiose di non
subire particolari restrizioni, gravami o discriminazioni correlate alla natura della
propria attività (art. 20, libertà delle religioni) [vedi anche Religione, libertà di].
Confraternita
Associazioni di laici, senza professione di voti, erette in persone
giuridiche, che si propongono scopi di carità e di culto. Si distinguono in due
categorie: quelle con scopo esclusivo o prevalente di culto, soggette
esclusivamente all’autorità ecclesiastica e quindi considerate enti ecclesiastici
riconoscibili agli effetti civili ex L. 222/85; quelle, al contrario, non aventi scopo
esclusivo o permanente di culto, le quali, a mente dell’art. 71 della L. 222/85,
continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza
dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.
Confucianesimo
Questa religione è un'insieme di dottrine religiose e morali teorizzate da
Confucio (551-479 a.C.), pensatore e filosofo cinese che visse in un periodo di
grandi sconvolgimenti politici. Attraverso l’amore per gli altri, la moderazione
delle passioni e il rispetto delle tradizioni si riesce ad ottenere la Ren “umana
benevolenza”.
Congregazione delle cause dei Santi
Congregazione romana competente per tutto ciò che riguarda le cause di
beatificazione e di canonizzazione nonché la conservazione delle reliquie. Si
divide in tre uffici ed è regolata dal motu proprio «Sanctitatis clarior» del 19
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
marzo 1969, che ha riformato le strutture dei processi di beatificazione e di
canonizzazione.
Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita
apostolica
Congregazione romana competente per la direzione, disciplina,
ordinamento degli studi, patrimoni e privilegi dei religiosi di entrambi i sessi (a
voti semplici o solenni), delle associazioni senza voti e dei Terzi Ordini, fatta
eccezione per i religiosi missionari, che rientrano nella competenza della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
Congregazione per i Vescovi
Congregazione romana di cui fanno parte, oltre i membri nominati dal
Pontefice, anche i Cardinali preposti alla Congregazione per la Dottrina della
Fede, alla Congregazione per il clero, alla Congregazione per l’Educazione
Cattolica. La sua competenza si estende a tutti i luoghi e a tutte le persone che
non risultino soggette alla Congregazione per le Chiese Orientali o alla
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Si interessa di tutto ciò che ha
attinenza con lo stato delle Chiese particolari e pertanto ha facoltà di costituire
nuove diocesi, province, regioni ecclesiastiche e può erigere Ordinariati militari.
Congregazione per il clero
Congregazione romana che ha competenza su tutte le questioni relative al
clero [vedi Chierici] che esercita l’apostolato nelle diocesi, sia per quanto si
riferisce alle persone sia per quanto si riferisce agli uffici ed al ministero
pastorale. La competenza è, comunque, limitata alla decisione delle questioni da
trattarsi in via disciplinare o amministrativa; le altre, infatti, sono di competenza
dei tribunali ecclesiastici.
Congregazione per la disciplina del culto divino e la disciplina dei
sacramenti
Congregazione romana che ha competenza in tutto ciò che riguarda il
culto divino [vedi Liturgia], sia nel rito romano che negli altri riti latini
(ambrosiano, mozarabico, etc.). Si interessa, inoltre, della disciplina dei sette
sacramenti, fermo restando le competenze della Congregazione per la Dottrina
della Fede (per quanto riguarda la dottrina) e della Segnatura Apostolica, in
materia di amministrazione della giustizia ed erezione di tribunali. Sono fatti
anche salvi i diritti della Rota Romana per le cause di nullità di matrimonio.
Congregazione per la dottrina della fede
Congregazione romana che ha il compito di tutelare la dottrina
riguardante la fede e i costumi di tutto il mondo cattolico. Esamina i libri e, se
necessario, li condanna; ascoltato l’autore, può concedergli la facoltà di
difendersi per iscritto (con il motu proprio «Integræ Servandæ», l’Indice dei libri
proibiti rimane moralmente impegnativo, ma non ha più forza di legge
ecclesiastica con le annesse censure). Tratta tutte le questioni riguardanti il
privilegio di Fede o privilegio Paolino, condanna le dottrine contro la fede, dopo
aver sentito il parere dei Vescovi delle regioni interessate; giudica, secondo le
55
Antonio Ferrara
norme del processo ordinario, i delitti contro la fede; provvede alla tutela della
dignità del Sacramento della Penitenza.
Congregazione per le Chiese Orientali
Congregazione romana competente per tutti gli affari che riguardano sia
le persone, sia la disciplina, sia i riti delle Chiese Orientali, anche se misti (cioè
che riguardano anche i Latini). Si compone di tanti uffici quanti sono i riti delle
Chiese Orientali. Tra i suoi membri essa annovera anche i Patriarchi delle Chiese
d’Oriente e il Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio per l’unità dei
Cristiani [vedi Consigli pontifici].
Congregazione per l’educazione cattolica
Congregazione romana che ha competenza sulle scuole di tutto il mondo
cattolico, tranne i luoghi dipendenti dalla Congregazione per le Chiese Orientali
o dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Consta di tre uffici: il
primo provvede al governo, disciplina e amministrazione temporale dei seminari;
il secondo controlla le Università, le Facoltà, gli Atenei e qualsiasi genere di
Istituti o gruppi di studi superiori cattolici [vedi Università ecclesiastiche]; il
terzo provvede alla erezione di scuole parrocchiali e diocesane e vigila su tutte le
scuole cattoliche.
Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e la propaganda
della fede
Congregazione romana che dirige e coordina tutta l’azione missionaria
della Chiesa. Da esso dipendono gli Istituti religiosi fondati nelle missioni e che
ivi soprattutto lavorano nonché i Seminari fondati all’unico scopo di formare
missionari. Non è competente per gli affari riguardanti la Fede, i riti sacri, gli
studi ecclesiastici, le Università cattoliche, le dispense dal matrimonio rato non
consumato. Trasmette alla Rota Romana le cause matrimoniali e gli affari che
richiedono un procedimento giudiziale.
Congregazioni romane
Organi della Curia romana, ognuno dei quali è competente su una materia
specifica. Di ogni Congregazione fanno parte un certo numero di Vescovi
diocesani prescelti in modo da avere una rappresentanza quasi universale, talché
le Congregazioni romane sono messe in condizione di potere in modo più
compiuto riferire al Sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di
tutte le Chiese. Attualmente esistono le seguenti congregazioni: Congregazione
per la Dottrina della Fede; Congregazione per le Chiese Orientali; Congregazione
per i Vescovi; Congregazione per la disciplina del culto divino e la disciplina dei
sacramenti; Congregazione delle cause dei santi; Congregazione per il clero;
Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica;
Congregazione per l’educazione cattolica; Congregazione per l’evangelizzazione
dei popoli e la propaganda della fede.
Congrua
Sistema di sostentamento del clero, fondato sulla determinazione
legislativa di un reddito congruo, cioè di un minimum idoneo ad assicurare una
vita dignitosa agli ecclesiastici (in un primo tempo esclusivamente ai parroci).
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Qualora il reddito effettivo dei benefici non fosse stato sufficiente a garantire
detto minimum, era previsto un intervento del Fondo per il culto, che pagava un
supplemento (o assegno supplementare) di congrua, al fine di colmare tale
differenza. Circa la natura di tale assegno, lo si riteneva concordemente un
assegno alimentare di carattere personale. Tale sistema è stato abrogato a partire
dall’1-1-1985 a seguito del nuovo Concordato del 18-2-1984 tra l’Italia e la
Santa Sede. A far data dall’1-1-1990 è in vigore il nuovo sistema di
sostentamento del clero [vedi Entrate ecclesiastiche; Istituto per il sostentamento
del clero].
Consacrazione
Rito istituito da Cristo o dalla Chiesa con cui si destina in modo
permanente una persona o una cosa al servizio di Dio e al culto. Tale rito viene
anche detto dedicazione se fa riferimento ad un luogo.
Consanguineità
(vedi Necessitudo)
Consiglio degli istituti religiosi
(vedi Superiori degli istituti religiosi)
Consiglio Episcopale
È l’insieme del Consiglio formato dal vescovo e dai suoi principali
collaboratori come i vicari generali e i vicari episcopali. Tutto questo per favorire
l’attività pastorale (diritto canonico 473, § 4).
Consiglio pastorale
Organismo diocesano [vedi Diocesi], la cui costituzione, se pure
auspicabile, non è comunque obbligatoria come quella del Consiglio presbiterale
e che deve avere un proprio statuto dato dal Vescovo diocesano. È composto da
fedeli, sia chierici, sia religiosi, ma soprattutto laici, designati nel modo
determinato dal Vescovo diocesano, e che si distinguano per fede sicura, buoni
costumi e prudenza: spetta ad esso, sotto l’autorità del Vescovo, studiare,
valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività
pastorali della diocesi. Spetta al Vescovo convocarlo (almeno una volta all’anno)
e presiederlo. Il Consiglio pastorale cessa le sue funzioni in caso di vacanza della
sede episcopale [vedi Sede vacante]. Il Codice, a somiglianza di ciò che avviene
per la diocesi, propone per la parrocchia il Consiglio pastorale parrocchiale da
costituirsi se il Vescovo (udito il Consiglio dei presbiteri) lo ritiene opportuno: è
presieduto dal Parroco e vi partecipano, per prestare il loro aiuto nel promuovere
l’attività parrocchiale, solo con voto consultivo, tutti coloro che, in virtù del loro
ufficio, partecipano alla cura pastorale, nonché un gruppo di fedeli laici.
Consiglio per gli affari economici
Organismo diocesano per l’amministrazione dei beni patrimoniali della
diocesi, presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo delegato e composto da
almeno tre fedeli nominati per un quinquennio dal Vescovo stesso tra laici
eminenti per integrità e veramente esperti in economia e diritto civile. Tale
organismo ha anche il compito di redigere il bilancio preventivo della diocesi ed
approvare il bilancio consuntivo presentato dall’economo diocesano. Il codice, a
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Antonio Ferrara
somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone per la parrocchia il
Consiglio per gli affari economici, obbligatorio (a differenza del Consiglio
pastorale), composto preferibilmente da fedeli laici, i quali aiutano il parroco
nell’amministrazione dei beni della parrocchia.
Consiglio permanente dei Vescovi
(vedi Conferenza episcopale)
Consigli pontifici
Un tempo denominati Segretariati, sono l’espressione della sollecitudine
della Chiesa verso tutti quelli che, per diversi aspetti, ne sono lontani e del suo
interessamento per i molteplici problemi che assillano il mondo moderno.
Secondo la costituzione apostolica «Pastor bonus» sono dodici: Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani; Pontificio Consiglio per il
dialogo interreligioso; Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti;
Pontificio Consiglio della giustizia e della pace; Pontificio Consiglio per i laici;
Pontificio Consiglio Cor unum (per la carità del Romano Pontefice); Pontificio
Consiglio per la famiglia; Pontificio Consiglio della cultura; Pontificio Consiglio
della pastorale per gli operatori sanitari; Pontificio Consiglio della pastorale per i
migranti e gli itineranti; Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali;
Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi.
Consiglio presbiterale
Organo consultivo del Vescovo diocesano costituito da un gruppo di
sacerdoti che rappresentano l’intero presbiterio diocesano, al quale spetta
coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, affinché venga promosso nel
modo più efficiente il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui
affidata. Il Consiglio presbiterale, che deve avere un proprio statuto approvato
dal Vescovo, è formato: per circa la metà, da membri eletti da tutti i sacerdoti
secolari e regolari della diocesi; da alcuni sacerdoti che ne fanno parte di diritto
in relazione agli uffici loro affidati; da alcuni sacerdoti nominati direttamente dal
Vescovo. Esso è convocato dal Vescovo che lo presiede e determina le questioni
da trattare: su di esse il Consiglio presbiterale ha solo voto consultivo, ma il
Vescovo deve ascoltarlo negli affari di maggiore importanza ed ha bisogno del
suo consenso nei casi espressamente determinati dal diritto. Con la vacanza della
sede episcopale [vedi Sede vacante], il Consiglio cessa e i suoi poteri passano al
Collegio dei consultori.
Consuetudine
In diritto canonico, diviene norma giuridica non in base al consenso dei
sudditi, bensì solo ed unicamente se riceve l’approvazione dell’autorità
competente. Tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze:
che la consuetudine sorga in una comunità capace almeno di ricevere una legge,
cioè una società perfetta (Provincia ecclesiastica, Diocesi, Capitolo, Ordine
religioso [vedi Religiosi]); che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti
liberamente compiuti, accompagnati dall’opinio iuris ac necessitatis, cioè dal
convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori; che non sia contraria
al diritto divino; che sia, invece, razionale, abbia, cioè, un oggetto idoneo; che
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
esista una diuturnitas, cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di
regola non inferiore ai trenta anni. La consuetudine può essere: universale, se è
in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati
territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè
conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem
(letteralmente «al di fuori della legge», se cioè stabilisce qualcosa di non
esistente nella legge scritta). La consuetudine, sia contra che præter legem, può
essere revocata con legge o per mezzo di una consuetudine contraria; se, però,
non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o
immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari.
Contrassegni di Dignità Ecclesiastica
L’uso di contrassegni di dignità ecclesiastica è riservato al Papa, al
Cardinale, al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, al Patriarca, al
Primate, all’Arcivescovo e al Vescovo. Dal 31 marzo 1969, dopo le disposizioni
emanate dalla Segreteria di Stato, “Ai cardinali e ai vescovi è permesso l’uso
dello stemma”. “Dallo stemma si tolgano sia il pastorale che la mitra”. Possono
avere lo stemma, ma non farne uso l’Abate e Prelato nullius, il Prelato
denominato “di fiocchetto”, il Protonotario apostolico, il Prelato d’onore, il
Cappellano di Sua Santità, il Canonico, il Priore, il Guardiano e il Rettore.
Convalidazione del matrimonio
Convalida del matrimonio canonico originariamente invalido (cioè nullo),
in applicazione del principio del favor matrimonii. Si distinguono due forme di
convalidazione del matrimonio: la convalidazione semplice e la sanazione in
radice. Queste due forme di convalidazione sono, ovviamente, possibili sempre
che non si tratti di nullità derivante da un impedimento dirimente [vedi
Impedimenti al matrimonio] non dispensabile. La convalida semplice, che agisce
ex nunc, può aversi in tre casi: nullità a causa di un impedimento dirimente; è
necessario che l’impedimento cessi o venga dispensato e che venga rinnovato il
consenso almeno dalla parte che è consapevole dell’impedimento; nullità a causa
di un vizio di consenso: il matrimonio si convalida se dà il consenso la parte che
non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell’altra parte; nullità a causa di
un vizio di forma: il matrimonio, per diventare valido, deve essere nuovamente
contratto secondo la forma canonica. Nei casi in cui il consenso sia stato
validamente prestato e perseveri (cioè non sia stato revocato) e si tratti di nullità
derivante solo da impedimento dirimente o da difetto di forma, il matrimonio può
essere sanato in radice, e con effetti ex tunc, con provvedimento dell’autorità
ecclesiastica e senza rinnovazione del consenso stesso.
Convento
Residenza di suore e frati. Spesso è chiamata in questo modo anche la
residenza dei monaci.
Conversione dei beni ecclesiastici
A seguito delle leggi eversive [vedi Leggi ecclesiastiche], il diritto
statuale riconobbe agli Enti ecclesiastici conservati (cioè non soppressi dalle
leggi stesse) la capacità di possedere solo beni mobili, sancendo per gli immobili
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Antonio Ferrara
presenti e futuri appartenenti a detti Enti, salvo poche eccezioni (art. 11, L.
3036/1866), la devoluzione al demanio e la conversione dei beni ecclesiastici,
cioè l’obbligo di iscrivere nel gran libro del debito pubblico una rendita del 5% a
favore degli Enti stessi. L’obbligo della conversione dei beni ecclesiastici è stato
soppresso dal Concordato del 1929 [vedi Patti Lateranensi] che ha riconosciuto
agli Enti ecclesiastici il diritto di possedere liberamente beni immobili (il cui
acquisto è però subordinato ad autorizzazione governativa). La soppressione in
linea di massima è stata confermata dal Nuovo Concordato.
Cornu epistolae
Guardando l’altare cornu epistolae la parte di destra dell’altare (il luogo
dove si leggeva l'epistola). Tale distinzione, non più prevista dalle norme
liturgiche, viene di fatto ancora praticata in molte chiese.
Cornu Evangelii
Guardando l'altare cornu evangeli la parte sinistra dell'altare (il luogo
dove si leggeva il Vangelo). Tale distinzione, non più prevista dalle norme
liturgiche, viene di fatto ancora praticata in molte chiese.
Corpus juris canonici
Insieme delle collezioni ufficiali di decretali pontificie, emanate dal
Decretum magistri Gratiani in poi. Esso risulta costituito dalle Decretali di
Gregorio IX (1234), dal Libro VI di Bonifacio VIII (1298), dalle Clementinae di
Clemente V, a cui si aggiunsero tre raccolte private: il decreto di Graziano
(1140), le Extravagantes di Giovanni XXII e le Extravagantes communes. Il
testo definitivo del Corpus juris canonici fu approntato da una Commissione
istituita da Pio V e venne promulgato da Gregorio XIII nel 1582. Il Corpus juris
canonici rimase in vigore fino al 1917, quando venne emanato il Codice di diritto
canonico.
Cose sacre
Sono quei beni mobili che, secondo l’ordinamento canonico, sono stati
destinati al culto divino [vedi Liturgia] con la dedicazione [vedi Consacrazione]
o la benedizione [vedi Sacramentali] e che, anche se in possesso di privati, non
debbono essere adoperati per usi profani e impropri (calici, pissidi, ostensori
nonché crocifissi e immagini). Alle cose sacre è assicurata dal nostro
ordinamento una tutela particolare: l’art. 514, n. 1, c.p.c. stabilisce, infatti, che
sono assolutamente impignorabili le cose sacre e quelle che servono all’esercizio
del culto (vedi Beni ecclesiastici).
Cremazione
(vedi Esequie ecclesiastiche)
Cresima
(vedi Confermazione)
Cristianesimo
La religione cristiana è nata circa 2000 anni fa in Israele e si è diffusa
attraverso un’opera di evangelizzazione in tutto il mondo, auspicando la
fratellanza e la possibilità di redimersi. I cristiani (credenti nella religione
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
cristiana) credono in un solo Dio uno e Trino. Dal latino tardo Christianismus,
che deriva dal greco Christianismòs.
Croce
Apparsa da più di 3000 anni fa, la croce è sicuramente uno dei simboli
più antichi. Fu anche strumento di tortura (due legni, uno verticale e uno
orizzontale) dove i condannati erano legati o inchiodati e lasciati morire. Così fu
per Gesù Cristo. Dal IV secolo sostituisce il più antico dei simboli del Cristo: i
pesci. Dall’VIII secolo è l’insegna di tutta la cristianità. Adottata dai crociati e
dagli Ordini cavallereschi, nel 1204 la troviamo accompagnata dalle chiavi di
San Pietro. Nel secolo XVI cessa di essere emblema del papa e della Chiesa e
lascia, infatti, il posto alle chiavi di San Pietro e all’ombrellino. In araldica è
quasi impossibile citare tutte le forme di questo simbolo universale. La croce è
un drappo onorevole di primo ordine. Un palo e una fascia uniti insieme formano
una croce. La croce, inizialmente adottata solo dai Patriarchi e Arcivescovi e più
tardi anche dai Vescovi, è posta dietro lo scudo; essa non va confusa con la croce
pettorale, che i Vescovi portano sul petto.
Croce astile
La croce che figura in palo dietro allo scudo ecclesiastico ricorda la croce
astile che anticamente precedeva il papa, i legati pontifici, i patriarchi e gli
arcivescovi. Sembra che la croce astile, ad una sola traversa, venisse
immediatamente prima della persona del Sommo Pontefice, già dal V secolo; nel
tempo la troviamo anche in uso presso i legati pontifici, in quanto rappresentanti
del Romano Pontefice. La croce astile, invece, non è mai comparsa, come
ornamento araldico, nell'arma dei Sommi Pontefici, anche se qualche volta la si è
notata in qualche antica raffigurazione, ma, come giustamente afferma Bruno
Bernard Heim, unicamente come effetto dell'ignoranza degli artisti, dal momento
che essa non è mai stata né insegna né emblema papale.
Croce dell’Ordine del Santo Sepolcro
(Vedi Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme)
Croce dell’Ordine Domenicano
Gigliata, si pone dietro lo scudo.
Croce di Gerusalemme
La croce di Gerusalemme, o gerosolimitana, è una croce potenziata da
quattro piccole croci agli angoli. Durante le crociate era lo stemma del Regno di
Gerusalemme; delle tante croci conosciute in araldica, di ogni forma e colore, la
croce di Gerusalemme, con quella Latina, è sicuramente la più conosciuta. La
leggenda vuole che sia stata composta e adottata da Goffredo de Bouillon nel
1099, dopo la conquista di Gerusalemme. Araldicamente si blasona così:
d’argento alla croce potenziata di rosso, accantonata da quattro crocette dello
stesso. La croce di Gerusalemme è l’insegna, fin dalle origini (secolo XII),
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La Santa Sede
riconosce, oltre ai suoi Ordini Equestri, solo due Ordini: l’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme e il Sovrano Militare Ordine di Malta, ovvero il
61
Antonio Ferrara
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e
di Malta.
Croce di Malta
Croce bianca ad otto punte e patente. È nota anche come biforcata. Si
pone con il nastro all’estremità inferiore dello scudo. Per i professi può essere
usata come capo di Malta, il Gran Maestro la inquarta nel proprio scudo.
Croce di San Maurizio e Lazzaro
L’insegna dell’Ordine è la croce di San Maurizio in smalto bianco, cui è
frammessa la croce di San Lazzaro in smalto verde smeraldo.
Croce di San Silvestro Papa
Croce biforcata o ottagona di giallo, con nastro di rosso bordato di bianco.
La decorazione dell’Ordine di San Silvestro Papa è, quindi, quella primitiva e
prestigiosa della Milizia Aurata e consiste in una croce biforcata o ottagona
smaltata di bianco e accantonata da quattro raggi d’oro, caricata in cuore da uno
scudetto circolare smaltato d’azzurro riportante la santa immagine del Sommo
Pontefice San Silvestro I, in oro, con la dicitura “Sanctus Silvester P.M.”. Nel
rovescio della croce, sempre su scudetto circolare posto in cuore, appare la
legenda “MDCCCXLI - MDCCCCV”, riferendosi alla Milizia Aurata ed alla
riforma del 1905.
Croce Latina
È la croce lunga, con la traversa superiore posta ai tre quarti dell’altezza.
Se fondata sopra una scalinata o ad un monte, è denominata Croce del Calvario.
Croce Patente
Quando i quattro lati, partendo dal centro, si allargano fino ai lati dello
scudo.
Croce Scorciata
Si chiama scorciata, quando i quattro bracci eguali di una croce non
toccano i lembi dello scudo.
Croce Trifogliata
L'Enciclopedia Cattolica, parlando della croce trifogliata, descrive che
viene accollata in palo, nel centro, dietro lo stemma del cardinale legato e dei
vescovi ed ordinari; invece è a due bracci per il patriarca e l'arcivescovo.
Culti acattolici
Con tale termine si indicano, generalmente, tutte le Confessioni religiose
diverse dalla cattolica, la cui fede venga professata da gruppi sociali più o meno
stabili. Tali confessioni (che la L. 1159/29 definiva «culti ammessi») hanno
diritto, in base all’art. 82 Cost., di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato
italiano sono (o meglio possono essere) regolati per legge sulla base di intese con
le rispettive rappresentanze.
Culto
È l’insieme degli atti religiosi con cui l’uomo onora la divinità. L’art. 19
della Cost. sancisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la loro
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
fede religiosa [vedi Religione, libertà di] e di esercitare in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Culto dei santi
Insieme degli atti religiosi con cui si venerano la Beata Vergine Maria
(iperdulìa) e i Santi (dulìa). Con culto pubblico è lecito venerare solo quei Servi
di Dio che, per autorità della Chiesa, sono collocati nel catalogo dei Santi e dei
Beati e le cui immagini sono esposte nelle chiese alla venerazione dei fedeli.
Culto divino
(vedi Liturgia)
Curia Diocesana
Insieme degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo diocesano
nel governo di tutta la diocesi e cioè: nel dirigere l’attività pastorale; nel curare
l’amministrazione della diocesi; nell’esercitare la potestà giudiziaria. La nomina
di tutti coloro che svolgono un ufficio nella Curia Diocesana spetta al Vescovo, il
quale, ove ne ravvisi l’opportunità (specie trattandosi di diocesi molto vaste e
popolose), può nominare un Moderatore di Curia, con l’incarico di coordinare le
attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi e curare che gli
altri addetti alla Curia Diocesana svolgano fedelmente l’ufficio loro affidato. Il
Vescovo, se ritiene che venga maggiormente favorita l’attività pastorale, può
anche costituire un Consiglio episcopale, composto dai Vicari generali e dai
Vicari episcopali.
Curia romana
Complesso di uffici o dicasteri mediante i quali il Sommo Pontefice
esercita il suo alto ufficio nel governo della Chiesa Universale. Questo insieme di
uffici, che in nome del Pontefice e con la sua autorità adempie la propria
funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composto da: la Segreteria di
Stato o Papale; le Congregazioni romane; i Tribunali ecclesiastici; altri
Organismi vari per lo più denominati Consigli. La costituzione e le competenze
di questi uffici sono disciplinati con proprie leggi particolari.
Stemma di S.E.R.ma mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera-Sarno
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Antonio Ferrara
D
Dama
Nel medioevo, gentildonna titolare di un feudo o moglie di un feudatario
oppure di un cavaliere.
De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis
Opera composta da Reginone, abate di Prum, sul principio del sec. X. È
divisa in due libri e riorganizza sistematicamente il materiale tratto dai Libri
Poenitentiales. Essa si colloca nel generale atteggiamento che, verso la seconda
metà del sec. IX, la Chiesa assunse nei confronti del problema della sistemazione
organica e razionale del suo materiale legislativo. Alla soluzione di tale problema
fu dato notevole contributo dai testi romani, presi a modello di sistemazione da
altre opere coeve, ugualmente a carattere sistematico, quali il Decretum di
Burcardo e la Collectio Anselmo dedicata.
Decima
Percentuale (di solito del 10%) imposta sui prodotti della terra e del
lavoro periodicamente dovuta alla Chiesa, in base ad antiche convenzioni, dal
possessore della terra o dal titolare dell’attività (cd. decima sacramentale). Il
potere della Chiesa di imporre ai fedeli tali prestazioni è stato abolito in Italia con
la L. 4727/1887 (cd. legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico). Sono,
comunque, ancora ammesse le decime prediali, ex-feudali, dominicali, per le
quali è però stata prevista la commutazione in prestazioni fisse, a carattere annuo,
in denaro.
Decretali
Decisioni del Pontefice, emanate prevalentemente in forma di epistole, e
decisioni dei Concili, che disciplinano la posizione ed i rapporti dei membri della
Chiesa cattolica e affrontano questioni relative al governo e alla vita della
Chiesa. Nel sistema delle fonti di diritto canonico, le decretali hanno valore
generale e, unitamente ai canoni, formano il ius humanae constitutionis. Esse si
dividono in decretali generali e decretali generali esecutive. Con le prime, il
legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola potestà esecutiva)
impartisce disposizioni comuni e generali a una determinata comunità; esse, che
possono avvicinarsi ai decreti legislativi statuali, hanno, a tutti gli effetti, valore
di legge e della legge seguono la dinamica e la procedura. Con le seconde,
emanate dall’autorità esecutiva, vengono determinate in modo più dettagliato ed
analitico le modalità di attuazione della legge, per sollecitarne l’osservanza.
Hanno natura amministrativa e possono considerarsi come dei regolamenti di
attuazione o di esecuzione. Sono strettamente connesse con la legge cui si
riferiscono e, di conseguenza, cessano di avere vigore se tale legge viene meno.
A partire dal sec. XII l’attività pontificia di produzione di decretali divenne
intensa e ciò determinò la necessità di riunirle in raccolte. Tra le raccolte ufficiali
si annoverano: quella curata da Raimondo di Penafort ed emanata nel 1234 da
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Gregorio IX, che fu una vera e propria codificazione, che abrogava tutta la
legislazione canonica anteriore, ad eccezione del Decretum magistri Gratiani ed
è nota col nome di Liber Extra; quella emanata da Bonifacio VIII nel 1298 e nota
col nome di Liber Sextus, che raccoglie organicamente il diritto canonico
formatosi dopo il 1234; le Clementinae, comprendenti le decretali successive alla
raccolta di Bonifacio VIII. Tra le raccolte private di decretali le più degne di nota
sono quelle che vanno sotto il nome di Extravagantes Johannis XXII e
Extravagantes communes.
Decretalisti
Giuristi dell’età medievale, glossatori e commentatori che posero ad
oggetto della loro attività scientifica lo studio e l’esegesi delle fonti del diritto
canonico successive al Decretum magistri Gratiani. L’intento da cui i decretalisti
erano mossi era quello di individuare e scindere in ogni norma il fatto umano,
valutabile in termini giuridici, dal fattore spirituale, afferente alla sfera religiosa,
usando gli stessi strumenti interpretativi adoperati dai giuristi civilisti: casus,
quaestiones, distinctiones e summae. Tra i maggiori decretalisti glossatori:
Sinibaldo de’ Fieschi (Innocenzo IV), Goffredo da Trani e Vincenzo Ispano, che
concentrarono i loro sforzi sul Liber Extra e sul Liber Sextus. Tra i maggiori
decretalisti commentatori: Niccolò dei Tedeschi e Giovanni d’Andrea, che
lavorarono sul Corpus juris canonici, nonché Enrico da Susa, che compose
commenti e letture sul Liber Extra.
Decreti generali
Fonti generali del diritto canonico che costituiscono una novità rispetto
alla codificazione precedente. In essi rientrano: i decreti generali propriamente
detti, con i quali il legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola
potestà esecutiva) impartisce disposizioni comuni e generali a una comunità
determinata; essi hanno, a tutti gli effetti, valore di legge e della legge seguono la
dinamica e la procedura: ne sono un esempio i decreti disciplinari dei Concili
ecumenici e dei Concili provinciali ed i decreti delle Conferenze Episcopali; i
decreti generali esecutivi, emanati dall’autorità esecutiva per determinare in
modo più dettagliato ed analitico le modalità di attuazione della legge e per
sollecitarne l’osservanza. Hanno natura amministrativa e possono considerarsi
come dei regolamenti di attuazione o di esecuzione e sono strettamente connessi
con la legge cui si riferiscono e, di conseguenza, cessano di aver vigore se tale
legge viene meno.
Decreti singolari
Atti amministrativi con cui la competente autorità esecutiva provvede, in
base alle norme del diritto, ad emanare una decisione per un caso particolare
(decisio) ovvero a conferire qualcosa (provisio), per lo più un ufficio
ecclesiastico. Esso si distingue dal rescritto perché non presuppone, per
l’emanazione, la richiesta (petizione) di qualcuno.
Decretisti
Giuristi medievali che posero a principale oggetto della loro attività di
studio il Decretum magistri Gratiani. Gli strumenti esegetici utilizzati dai
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Antonio Ferrara
decretisti nella loro attività scientifica erano analoghi a quelli usati dai glossatori
civilisti: casus, distinctiones, quaestiones e summae. Nel 1250 ca. l’enorme
lavoro di interpretazione del Decretum magistri Gratiani, svolto da generazioni
di giuristi, confluì in quella che venne considerata come la glossa ordinaria,
dovuta a Bartolomeo da Brescia, che a sua volta rielaborò quella precedente di
Giovanni Teutonico. Tra i decretisti autori di summae si annoverano Rolando
Bandinelli (maestro a Bologna e più tardi papa col nome di Alessandro III),
Rufino (Vescovo di Assisi), Giovanni Faenza, Stefano Tornacense e Uguccione
da Pisa.
Decretum di Burcardo
Collezione di canoni, nota anche come Liber Decretorum, composta nei
primi anni del sec. XI. Il decretum di Burcardo risulta composto da venti libri ed
è fonte importante del successivo diritto canonico, poiché molti di questi libri
furono trasfusi nel Decretum magistri Gratiani. Ebbe diffusione in tutta Europa.
Decretum Gelasianum
Scritto del V secolo, di autore ignoto, falsamente attribuito a Papa Gelasio
I. L’importanza del Decretum Gelasianum è legata alla circostanza che in esso è
contenuto il più antico esempio di Indice dei libri proibiti e vi si trova il primo
documento che attribuisce al Pontefice il compito di difendere attivamente il
primato della Chiesa di Roma nei confronti del potere politico.
Decretum magistri Gratiani
Raccolta pubblicata intorno al 1140 di leggi ecclesiastiche [vedi
Decretali] emanate fino a quell’epoca. Essa fu operata dal monaco camaldolese
Graziano, professore di diritto a Bologna, che riordinò sistematicamente e
conciliò tra loro i canoni contraddittorii (da ciò derivò anche il titolo dato a tale
opera: «Concordia discordantium canonum»), ispirandosi ai seguenti criteri, già
precedentemente seguiti da Abelardo: tra una norma generale e una speciale,
prevale la seconda (ratione dispensationis); tra una norma antica e una recente,
soccombe l’antica (ratione temporis); tra una norma generale e una particolare, si
preferisce la prima (ratione loci); tra una norma chiara e una oscura, prevale la
prima (ratione significationis). Il Decretum magistri Gratiani, di carattere
privato e destinato a costituire un manuale scolastico, risulta diviso in tre parti,
comprendente 101 distinctiones, suddivise, a loro volta, in canoni; 36 casus,
divisi, a loro volta, in quaestiones e canoni (si tenga presente che il casus 33
costituisce un trattato a sé, il «De poenitentia», diviso, a sua volta, in 7
distinctiones); 5 distinctiones (da alcuni dette anche casus 37) intitolate «De
consacratione». I testi sono accompagnati dal commento dottrinale di Graziano,
attuato attraverso «dicta» (esposizione e risoluzione delle questioni),
«auctoritates» (argomenti di prova a conferma delle sue soluzioni), «palee»
(aggiunte da parte dei discepoli, specie da Paucapalea e dal Vescovo di Assisi
Rufino). La materia trattata nel Decretum magistri Gratiani non è, comunque,
soltanto di diritto canonico, ma anche di teologia morale e dogmatica. Il
decretum magistri Gratiani, pur non ottenendo il riconoscimento ufficiale da
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
parte della Chiesa, venne inserito nel Corpus juris canonici e fu oggetto
d’insegnamento a Bologna e di studio da parte dei giuristi decretisti.
Decussata
Disposta a forma di X, dicesi la croce di Sant’Andrea e le pezze poste in
quella posizione.
Decusse
Una pezza araldica formata dalla sovrapposizione della banda e della
sbarra. È nota anche come Croce di Sant’Andrea.
Dedicazione
(vedi Consacrazione)
Dei Verbum
Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione del Concilio Vaticano II,
promulgata il 18-11-1965. La Dei Verbum tratta in particolare dei modi in cui si
manifesta la Rivelazione e dell’interpretazione della Sacra Scrittura.
Delegati apostolici
(vedi Diplomazia pontificia)
Delitti
Violazioni gravi, esterne e moralmente imputabili di una legge alla quale
sia annessa una sanzione canonica almeno indeterminata. Possiamo distinguere le
seguenti tipologie di delitti: contro la religione e l’unità della Chiesa (ad es.
eresia, apostasia e scisma); contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della
Chiesa (ad es. violenza contro il Romano Pontefice); contro i Sacramenti (ad es.
finta celebrazione della Messa); commessi nell’esercizio di un ufficio, di
un’attività, di un ministero, di una potestà (ad es. usurpazione di un ufficio); di
falso (ad es. uso di documento falso in una pratica ecclesiastica); contro la vita e
la libertà umana (ad es. aborto effettivamente avvenuto); consistenti in violazioni
di obblighi speciali (ad es. esercizio proibito di attività commerciale).
Destra
La destra di uno scudo è quella posta a sinistra di chi lo guarda.
Diacono
Dal greco diákonos (ovvero servitore), diakonèo (servire), diakonìa
(ministero). Il diacono è abilitato a servire il popolo di Dio nella diaconìa della
liturgia, della parola e della carità e ha la facoltà di amministrare alcuni
sacramenti (battesimo, matrimonio), è ministro ordinario della santa Comunione
ed esercita il ministero della parola. Inoltre può impartire benedizioni di persone,
luoghi e oggetti, benedizioni eucaristiche e presiedere il Rito delle Esequie e altre
liturgie fuori della S. Messa. A differenza di coloro che sono costituiti
nell’Ordine dell’episcopato o del presbiterato non riceve però la missione e la
facoltà di agire nella persona di Cristo Capo. I diaconi permanenti possono essere
ordinati tra i battezzati celibi e anche tra coloro che sono sposati; se però sono
celibi, dopo l'ordinazione diaconale non possono più sposarsi. Nelle celebrazioni
e concelebrazioni eucaristiche, presiedute da un presbitero o da un vescovo, la
lettura del vangelo è sempre di competenza del diacono, se presente.
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Antonio Ferrara
Diacono permanente
(vedi Diacono)
Dictatus papae
Famoso documento redatto nel 1075 da Papa Gregorio VII (1073-1085),
nel quale egli enunciava in ventisette proposizioni il suo programma di riforma
della Chiesa e dei costumi del clero. Tra le affermazioni contenute nel Dictatus
papae, in cui venivano sanciti con efficacia in eterno (in perpetuum) i diritti del
Pontefice e della Chiesa di Roma: solo il romano Pontefice può essere definito
universale; tutti i Prìncipi derivano la loro autorità solo dal Pontefice; il nome di
Pontefice è unico nel mondo; da nessuno il Pontefice deve essere giudicato; la
Chiesa romana è stata fondata solo da Dio; nessuno può condannare la sede
apostolica; la Chiesa cattolica mai ha sbagliato, né mai sbaglierà; non può
ritenersi cattolico chi non concorda con la Chiesa romana.
Difensore del vincolo
Organo dei tribunali ecclesiastici, nominato dal Vescovo tra chierici o
laici dottori o licenziati in diritto canonico, che nelle cause in cui si tratta della
nullità della sacra ordinazione [vedi Ordine sacro] o della nullità o dello
scioglimento del matrimonio [vedi Scioglimento del vincolo matrimoniale] deve
proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente
addotti contro la nullità e lo scioglimento. La stessa persona, ma non nella stessa
causa, può avere l’incarico di difensore del vincolo e di promotore di giustizia.
Digiuno
Particolare restrizione del regime alimentare cui devono attenersi i fedeli,
che hanno superato i 18 anni e fino al compimento del sessantesimo anno di età,
il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, unitamente all’astinenza dalle carni.
Le Conferenze episcopali possono determinare ulteriormente l’osservanza del
digiuno, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza,
soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.
Digiuno eucaristico
(vedi Eucaristia)
Dimissione dei religiosi
Destituzione da parte dell’autorità competente dalla condizione giuridica
di membro di un Istituto di vita consacrata precedentemente posseduta. Si deve
ritenere dimesso dall’Istituto, per il fatto stesso, il religioso che: abbia in modo
notorio abbandonato la fede cattolica [vedi Abbandono della fede], abbia
contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente.
Dimissione dello stato clericale
(vedi Pene canoniche)
Diocesi
Chiesa particolare definita dal Codice di diritto canonico come la
porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente e che viene affidata alla
cura pastorale di un Vescovo. Vengono equiparate alle diocesi la Prelatura
territoriale, l’Abbazia territoriale, il Vicariato apostolico, la Prefettura apostolica,
l’Amministrazione apostolica eretta stabilmente e l’Ordinariato militare. Organi
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
fondamentali della diocesi sono: il Vescovo diocesano, che vi sta a capo,
eventualmente coadiuvato da Vescovi ausiliari o coadiutori; la Curia diocesana,
che consta delle persone e degli organismi che aiutano il Vescovo nel governo
della diocesi; il Capitolo dei canonici [vedi Canonico]. Le diocesi possono essere
ripartite per motivi organizzativi in zone pastorali ed in vicariati foranei (noti
anche come decanati o presbiteriati). Per quanto concerne lo Stato italiano, la
Santa Sede si è impegnata, con l’art. 3, n. 1 del nuovo Concordato, a non
includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si
trovi nel territorio di un altro Stato. La Santa Sede, inoltre, in adempimento di
quanto stabilito dalle norme concordatarie su enti e beni ecclesiastici (art. 29 L.
222/85), ha provveduto ad un riordinamento delle circoscrizioni ecclesiastiche
diocesane sul territorio italiano, riducendone il numero da 325 a 228: a queste
ultime è stata attribuita la qualifica di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
[vedi Enti ecclesiastici].
Diplomazia pontificia
Legati che rappresentano stabilmente il Romano Pontefice sia presso le
Chiese particolari sia presso gli Stati e le autorità pubbliche ove sono stati inviati.
Si distinguono le seguenti figure: Legati pontificii veri e propri (detti a latere, se
sono inviati dal Pontefice tamquam alter ego) vengono nominati in occasione di
importanti manifestazioni (ad es. Congressi eucaristici etc.) cui al Pontefice non
sia dato partecipare di persona; Nunzi apostolici: vengono accreditati, alla
stregua di Ambasciatori, presso i governi degli Stati. Per antica consuetudine il
Nunzio apostolico è il decano del corpo diplomatico. È loro compito specifico:
promuovere e sostenere le relazioni fra la Sede Apostolica [vedi Santa Sede] e le
autorità dello Stato; affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e
Stato e trattare in modo particolare la stipulazione e l’attuazione dei concordati
[vedi Concordato ecclesiastico] e delle altre convenzioni similari; Delegati
Apostolici: non sono accreditati presso uno Stato, ma, nell’ambito di esso, hanno
il compito di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che
intercorrono tra la Sede Apostolica e le Chiese particolari; Delegati o
Osservatori presso Consigli internazionali (ONU, UNESCO, FAO etc.) o presso
Conferenze e Congressi.
Diritto canonico
È costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa
cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni
interecclesiastiche e quelle con la società esterna. In sostanza quindi il diritto
canonico è costituito da quell’insieme di norme che: creano i rapporti giuridici
canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo
sociale della Chiesa; regolano tali rapporti; organizzano la gerarchia degli Organi
componenti la Chiesa e ne regolano l’attività; valutano e regolano i
comportamenti dei fedeli. Inoltre, poiché la Chiesa costituisce un’unica realtà
composta da un elemento divino e da un elemento umano, correlativamente il
diritto canonico si compone di norme di origine divina, il diritto divino, e di
norme di provenienza umana, il diritto umano. Le norme del primo tipo hanno
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Antonio Ferrara
fonte divina (es.: la Rivelazione) per cui si ritiene siano assolutamente
inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche; quelle del secondo tipo
scaturiscono, invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il
governo della comunità dei fedeli, quali, ad esempio, il Pontefice e il Concilio
Ecumenico.
Diritto ecclesiastico
Complesso delle norme che, ispirandosi ai principi costituzionali di
libertà e di eguaglianza religiosa, disciplinano, con regimi giuridici particolari, i
rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica nonché con le Confessioni religiose
diverse dalla cattolica. In particolare costituisce oggetto del Diritto ecclesiastico,
che è un ramo del diritto pubblico interno dello Stato, la disciplina: della
condizione giuridica dei cittadini, in quanto appartenenti alle diverse Confessioni
religiose; del riconoscimento, della condizione giuridica, dell’attività e dei beni
delle Istituzioni che sorgono in seno ad esse.
Diritto penale della Chiesa
Diritto nativo e proprio della Chiesa di costringere con sanzioni penali i
fedeli che hanno commesso delitti. Si tratta, però, di un diritto penale particolare
e l’intitolazione stessa del Libro VI (Le sanzioni nella Chiesa) differente da
quella (de delictis et pœnis) adottata dalla codificazione precedente, sta ad
indicare l’instaurazione, nell’ordinamento canonico, di un sistema penale diretto
soprattutto ad emendare chi ha commesso azioni punibili, riducendo al massimo
il carattere punitivo ed espiatorio del sistema. Nel diritto penale della Chiesa il
legislatore: individua alcuni comportamenti particolarmente negativi, cioè i
delitti; prevede, congiuntamente, una serie di pene canoniche, nonché altri
interventi chiamati rimedi penali e penitenze [vedi Pene canoniche]; stabilisce,
quindi, per ciascun delitto un’appropriata sanzione. Quando un fedele si rende
colpevole di quei comportamenti, l’autorità competente gli infligge la pena. La
pena cessa nei modi stabiliti dalla legge canonica.
Dispensa
Esonero, in un caso particolare, dall’osservanza di una legge puramente
ecclesiastica, concesso dall’autorità esecutiva competente oppure da chiunque ne
abbia facoltà a norma del diritto o per legittima delega. Presupposto della
dispensa è una giusta e ragionevole causa rapportata alle circostanze del caso e
alla gravità della legge dalla quale si dispensa; mancando ciò, la dispensa è
invalida. Oggetto della dispensa sono solo le leggi ecclesiastiche (non quelle
divine) e tra queste solamente quelle che non definiscono elementi costitutivi
degli istituti o atti giuridici. Il Vescovo diocesano, che già ha il potere di
dispensare dalle leggi diocesane e da quelle promulgate dal Concilio plenario o
provinciale oppure dalla Conferenza episcopale, può, inoltre, dispensare
validamente i fedeli, quando lo ritiene giovevole al loro bene spirituale, dalle
leggi disciplinari, sia universali che particolari, emanate dalla suprema autorità
della Chiesa, fatta eccezione per le leggi processuali e penali e per quelle la cui
dispensa sia riservata alla Sede apostolica o ad un’altra autorità. Anche da queste
ultime, però, qualsiasi Ordinario (quindi anche il Vicario generale) può
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
dispensare quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e vi sia pericolo di grave
danno nel ritardo a condizione che: si tratti di dispensa che la Santa Sede nelle
medesime circostanze sia solita concedere; non si tratti della legge sul celibato
ecclesiastico, dalla quale può dispensare solo ed unicamente il Romano
Pontefice. Va sottolineato che sia la dispensa, sia la stessa facoltà di dispensare
sono soggette ad interpretazione restrittiva.
Dispensa dagli impedimenti matrimoniali
(vedi Impedimenti al matrimonio)
Divisa
Con il termine araldico di “divisa” si intende il breve motto, scritto in
lingua latina ed in lettere maiuscole romane, che appare nella lista svolazzante e
generalmente bifida, posta in fascia, sotto la punta dello scudo. E' buona norma
che la lista figuri smaltata dello stesso smalto del campo dello scudo.
Dolo
Inganno messo in atto contro l’autore dell’atto giuridico che suppone
astuzia, fallacia, macchinazione compiuta per ingannare qualcuno. Il dolo in
diritto canonico non può essere che malus e produce conseguenze solo quando
abbia indotto un soggetto a sbagliare. Di regola l’atto viziato da dolo resta valido
ma può, tuttavia, essere rescisso sia ad istanza della parte lesa e dei suoi
successori, sia d’ufficio; in qualche caso specifico, però, il dolo è causa di nullità
come, ad es., per il suffragio elettorale e il consenso matrimoniale [vedi
Matrimonio canonico].
Domicilio
Dimora nel territorio di una parrocchia o almeno di una diocesi, che sia
congiunta all’intenzione di rimanervi definitivamente ovvero si sia protratta già
per cinque anni. Il quasi domicilio consiste, invece, nella dimora in un territorio
che o sia congiunta all’intenzione di rimanervi almeno per tre mesi ovvero già si
sia protratta per tre mesi. Domicilio e quasi domicilio sono per lo più liberamente
scelti (sede giuridica volontaria), tuttavia il codice prevede casi particolari di
sede giuridica necessaria: i membri degli Istituti religiosi e delle società di vita
consacrata [vedi Istituti di vita consacrata] acquistano il domicilio nel luogo
dove è situata la casa cui sono ascritti e il quasi domicilio nella casa ove
effettivamente dimorano; i coniugi hanno lo stesso domicilio o quasi domicilio;
entrambi, però, possono avere un proprio domicilio o quasi domicilio in caso di
separazione personale o per altra giusta causa (es. motivi di lavoro); il minore ha
il domicilio o quasi domicilio di colui alla cui potestà è soggetto; uscito
dall’infanzia può, però, avere un proprio quasi domicilio e, se emancipato ai
sensi delle leggi civili, anche un proprio domicilio; chi è sottoposto, per legge, a
tutela o a curatela ha il domicilio o quasi domicilio del tutore o del curatore.
Conseguenza pratica del domicilio e del quasi domicilio è la precisa
determinazione (anche ai fini dell’assoggettabilità alle leggi particolari del
territorio) della comunità di appartenenza nonché del proprio Parroco e del
proprio Vescovo. Per quanto concerne i girovaghi, Parroco e Vescovo proprii
sono quelli del luogo ove essi, di fatto, vengono a trovarsi. Va ricordato, infine,
71
Antonio Ferrara
che il domicilio e il quasi domicilio si perdono allontanandosi da un luogo con
intenzione di non tornarvi più.
Diocesi di Nocera-Sarno, cattedrale
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
E
Ebraismo
L'Ebraismo è la prima religione monoteistica, nata oltre 4000 anni fa
all'interno delle popolazioni cananee idolatre, dalla quale derivano
numerosissime altre religioni. Il popolo ebraico, per antropologia e distribuzione
geografica, è un antico popolo semitico, stanziatosi alla fine del II millennio a.C.
in quella parte dell’antica Siria-Palestina denominata Canaan. Il termine ebreo è
relativamente recente: per le epoche più antiche si usava spesso in sua vece
l’espressione “figli di Israele”. Il popolo ebraico è profondamente caratterizzato
dalla religione. Tutto è visto in funzione religiosa e i valori religiosi sono presi a
norma suprema e a spiegazione ultima di tutta la realtà. La religione ebraica si
distingue da quella degli altri popoli antichi per il suo rigoroso monoteismo, per
il fenomeno del professiamo, per la sua orientazione apertamente messianica ed
escatologica, e soprattutto per l’idea di patto o di alleanza, per cui Dio è visto
non tanto come il Signore trascendente che bisogna solo temere e servire, ma
come l’Alleato, quasi il compagno, nella realizzazione di un progetto comune. Di
fronte al panteismo indiano, al dualismo iraniano, al politeismo egiziano e grecoromano, la teologia ebraica invece afferma l’esistenza di un Dio unico, personale,
eterno, onnipotente e giusto. Il mondo e tutti gli esseri esistenti sono opera della
sua parola e della sua potenza, e obbediscono ai disegni della sua provvidenza. Il
codice ebraico per eccellenza è la Bibbia, che narra la rivelazione di Dio ad
Abramo, Mosè e ai profeti; contiene la Legge o Torah, cui deve ispirarsi la
condotta individuale e sociale, pubblica e privata del popolo ebraico. Alla base
della morale ebraica sta il concetto di libertà: essa spiega la prevaricazione degli
angeli e dei primi uomini, e rende meritoria la fede e l’obbedienza dei buoni. Le
singole prescrizioni non sono giustificate dai motivi etici o razionali, ma dalla
volontà di Dio, arbitro dell’universo. La morale della religione ebraica è stata
riassunta nei dieci precetti del Decalogo, che Mosè ha promulgato nel deserto in
nome di Dio. I dettami della legge naturale vengono così interpretati come
espressione diretta della volontà divina.
Eccellenza
È il titolo onorifico che sì dà ai Vescovi e agli Arcivescovi. Deriva dal
latino excellentia, dal verbo excellere: eccellere.
Ecclesiastici
Soggetti che si trovano in una posizione particolare, differenziata da
quella degli altri fedeli, che conferisce loro un vero e proprio status, quello
clericale [vedi Chierici]. Essi, tutti insieme, costituiscono il clero, le cui funzioni
sono considerate dallo Stato di pubblico interesse, in quanto soddisfano bisogni
profondamente sentiti dalla coscienza collettiva.
Economo diocesano
Ha il compito di amministrare i beni diocesani e di presentare, alla fine
73
Antonio Ferrara
dell’anno, al Consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle
uscite. È nominato dal Vescovo diocesano per cinque anni, sentito il Consiglio
per gli affari economici e il Collegio dei consultori.
Ecumenismo
Movimento il cui fine è di ristabilire l’unità dei cristiani che la Chiesa è
tenuta a promuovere per volontà di Cristo. Il codice ha sancito la competenza del
Collegio episcopale e della Sede Apostolica [vedi Santa Sede] a sostenere e
dirigere, presso i cattolici, il movimento ecumenico e quella dei Vescovi e delle
Conferenze episcopali di emanare le norme pratiche per promuovere la
medesima unità in relazione alle situazioni locali.
Edifici di culto
Edifici destinati all’esercizio pubblico del culto, denominati
genericamente chiese (si parla anche di cappelle, oratori e, per alcune confessioni
acattoliche, di templi, moschee, sinagoghe). In base all’art. 5 del Nuovo
Concordato del 1984 e alle intese finora stipulate con le confessioni acattoliche,
gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti,
se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità
ecclesiastica. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare,
per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici di culto senza averne dato previo
avviso alla competente autorità ecclesiastica. L’art. 831 c.c., inoltre, dispone che
gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se
appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione,
neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia
cessata in conformità delle leggi che la riguardano [vedi anche Chiesa (Edifici)].
Educazione cattolica
Obbligo e diritto dei genitori cattolici di educare cristianamente la prole,
scegliendo quei mezzi e quelle istituzioni, attraverso i quali possano provvedere
nel modo più appropriato all’educazione cattolica dei figli. A titolo speciale il
dovere e il diritto di educare spettano alla Chiesa, alla quale è stata affidata da
Dio la missione di educare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla
pienezza della vita cristiana. Tra i mezzi per coltivare l’educazione cattolica dei
fedeli il codice opera la seguente distinzione: scuole cattoliche; università
cattoliche e altri istituti di studi superiori; università ecclesiastiche e facoltà
ecclesiastiche.
Egidiane [Costituzioni]
Opera pregevole nota anche come «Sulla costituzione della Chiesa»,
emanata nel 1354 dal cardinale spagnolo Gilles Alvares Aegidius Albornoz
(1310-1367). Con le Egidiane venne ristabilita l’autorità papale sui domini della
Chiesa e si disciplinarono i rapporti tra le varie città e il potere centrale.
Costituirono il primo ordinamento unitario dello Stato pontificio e rimasero in
vigore fino al 1816.
Elezione
Modalità di provvista dell’ufficio ecclesiastico da parte di un collegio o di
un determinato gruppo di persone. Tipica in proposito è l’elezione del Pontefice
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
da parte del Collegio cardinalizio. Si possono ricordare, anche, l’elezione
dell’amministratore diocesano da parte del Collegio dei consultori ovvero quei
rari casi, ancora esistenti, in cui i sudditi di una parrocchia possono eleggere il
proprio parroco. In alcuni casi il risultato dell’elezione deve ottenere conferma da
parte dell’autorità competente e solo dopo tale conferma l’eletto ottiene l’ufficio
con pieno diritto. Una forma particolare di elezione è quella del compromesso
che si verifica quando tutti gli elettori, con consenso unanime e scritto,
trasferiscono, solo per quella volta, il diritto di eleggere a una o più persone
idonee.
Elezione del Sommo Pontefice
Quando per morte o rinuncia si rende vacante la Sede Apostolica [vedi
Sede vacante] bisogna procedere all’elezione del Sommo Pontefice (che ha inizio
al 16º o al più tardi al 21º giorno dalla vacanza). Tale elezione è oggi disciplinata
dalle Costituzioni apostoliche «Romano Pontifici eligendo» di Paolo VI (1-101975) e «Universi Dominici Gregis» di Giovanni Paolo II (22-2-1996). Elettori
sono esclusivamente, dal 1059, i Cardinali, anche se scomunicati [vedi
Scomunica], sospesi [vedi Sospensione] o interdetti, purché proclamati in
Concistoro; sono esclusi dall’elettorato attivo i Cardinali che rinunziarono, quelli
deposti dal Pontefice e quelli di età superiore agli 80 anni. Il numero massimo
dei Cardinali elettori non deve superare i 120. Eleggibile è ogni fedele cattolico
maggiorenne, ma dal 1378 viene eletto sempre un Cardinale. In origine la forma
di elezione poteva essere: per scrutinio segreto; per delega o compromesso; per
quasi ispirazione (si ha tale tipo di elezione se tutti i Cardinali, quasi afflati
Spiritu Sancto, proclamano a viva voce chi deve essere il Pontefice). A partire
dal prossimo conclave l’unica forma di elezione del Sommo Pontefice sarà lo
scrutinio segreto dal quale risulterà eletto chi ha ottenuto i due terzi dei voti dei
Cardinali presenti (se il numero è divisibile per tre) ovvero i due terzi più uno (se
il numero degli elettori non è divisibile per tre). Tuttavia, se dopo trentaquattro
scrutini, distribuiti in tredici giorni, non dovesse raggiungersi la maggioranza
richiesta, si può abbassare il quorum alla maggioranza semplice, purché la
maggioranza degli elettori sia d’accordo su questo modo di procedere. In tal caso
i Cardinali hanno la facoltà di limitare a due i candidati scelti tra quelli che hanno
ottenuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio effettuato secondo la
regola dei due terzi. Per la liceità, l’elezione si deve tenere nel Conclave; la
violazione del segreto del Conclave porta come conseguenza la scomunica.
L’elezione canonica è perfetta dal momento in cui il Cardinale Decano annunzia
il risultato della votazione. Dal momento in cui l’eletto ha accettato, per diritto
divino acquista la piena potestà di giurisdizione suprema e il Conclave ha fine.
Enciclica
Lettera pontificia rivolta principalmente a tutti i Vescovi del mondo o a
gran parte di essi (letteralmente significa «circolare»). L’enciclica, i cui primi
esempi risalgono al VI secolo d.C., hanno assunto, soprattutto negli ultimi due
secoli, notevole importanza, divenendo in alcuni casi addirittura fonti di norme
giuridiche, soprattutto di quelle strettamente connesse con la dottrina della
75
Antonio Ferrara
Chiesa. Tra quelle che esplicitano la dottrina sociale della Chiesa, degna di
particolare menzione risultano essere: l’enciclica Rerum novarum del 15-5-1891
di Leone XIII, riguardante i problemi sociali economici attinenti al sistema
capitalistico; l’enciclica Immortale Dei dell’1-11-1885, sempre di Leone XIII,
concernente l’ordinamento dello Stato e le relazioni tra la Chiesa e questo ultimo;
l’enciclica Pacem in terris dell’11-4-1963 di Giovanni XXIII, contenente i punti
salienti della dottrina della Chiesa relativi al governo degli Stati ed ai rapporti tra
di essi e, in generale, ai rapporti tra soggetti; l’enciclica Centesimus annus dell’15-1991, di Giovanni Paolo II, che, pubblicata a cento anni dalla Rerum Novarum,
ripropone la dottrina sociale della Chiesa.
Enti ecclesiastici
Si definiscono Enti ecclesiastici quegli organismi, aventi finalità di
religione ed in particolare di culto, sorti nell’ambito della struttura della Chiesa
cattolica e delle Confessioni diverse dalla cattolica, che possono, attualmente e
attraverso il riconoscimento, svolgere un ruolo rilevante anche nell’ordinamento
statale: Enti Ecclesiastici (cattolici) civilmente riconosciuti dall’art. 7, n. 2, del
Nuovo Concordato (1984); Enti riconosciuti anteriormente al Concordato del
1929, Santa Sede; Sacre Congregazioni; Collegio dei Cardinali; Tribunali
ecclesiastici presso la S. Sede (Rota Romana, Segnatura Apostolica,
Penitenziaria Apostolica); Capitoli (cattedrali e collegiali); Seminari di ogni
ordine e grado; le mense vescovili e i benefici parrocchiali sono stati soppressi
dall’art. 28 della L. 222/85; Enti riconosciuti o riconoscibili dopo i Concordati
del 1929 e del 1984; Diocesi; Parrocchie; Istituti universitari, accademie, collegi
e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline
ecclesiastiche; Chiese aperte al culto pubblico; Santuari; Fabbricerie;
Associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica);
Confraternite; Associazioni pubbliche di fedeli; Fondazioni di culto; Istituto
centrale per il sostentamento del clero; Istituti diocesani e interdiocesani per il
sostentamento del clero; Ente ecclesiastico della Chiesa cattolica. I presupposti
per l’attribuzione della qualifica, nell’ambito dell’ordinamento italiano,
civilmente riconosciuti, sono: un preventivo provvedimento canonico di erezione
o di approvazione (cd. presupposto fondamentale); la sede in Italia; il fine di
religione o di culto (presunto per alcune categorie di enti o accertato direttamente
dallo Stato per tutti gli altri enti); la dimostrazione (solo però per alcune
categorie di enti) della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini
e/o della rispondenza alle esigenze religiose della popolazione; un procedimento
amministrativo di riconoscimento agli effetti civili descritto compiutamente dalla
L. 222/85. L’art. 19 della L. 222/85 ha previsto che, in caso di mutamento
sostanziale (nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza), che
faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento,
questo possa essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita
l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato. L’autorità
ecclesiastica può, nelle condizioni e nelle forme stabilite dal diritto canonico,
apportare modificazioni allo status degli enti ecclesiastici, anche dopo che questi
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
abbiano ottenuto il riconoscimento statale. Codesti provvedimenti, pur se
canonicamente validi, non sortiscono di per sé alcun effetto nell’ordinamento
statuale, in quanto è previsto (art. 191, L. 222/85) che ogni mutamento
sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dell’ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto (qualora non costituisca motivo di revoca
del riconoscimento già concesso) possa acquistare efficacia civile mediante
ulteriore riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il
parere del Consiglio di Stato. Tale decreto va iscritto d’ufficio nel registro delle
persone giuridiche. L’estinzione dell’ente ecclesiastico avviene di norma con un
provvedimento di soppressione da parte dell’autorità ecclesiastica. Qualora si
tratti di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la sua soppressione e la sua
estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l’iscrizione, nel registro
delle persone giuridiche, del provvedimento dell’autorità ecclesiastica
competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione (art. 201, L.
222/85). È previsto, a tal’uopo, che detto provvedimento venga trasmesso, a cura
dell’autorità ecclesiastica, al Ministro dell’Interno, il quale, con proprio decreto,
ne dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e provvede alla
devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto. L’art. 203 precisa che la
devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico,
salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie e, osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche. Per la disciplina di detti enti
bisogna distinguere tra ente ecclesiastico espresso da confessioni religiose che
hanno stipulato con lo Stato le intese di cui all’art. 83 della Cost. ed ente
ecclesiastico espresso da tutte le altre confessioni acattoliche. I primi possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili (secondo la
normativa delle rispettive intese, molto simile, comunque, a quella della L.
222/85) con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio
di Stato. I secondi possono ottenere il riconoscimento con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato
e il Consiglio dei Ministri, il quale è chiamato a valutare discrezionalmente
l’opportunità del riconoscimento sotto il profilo politico (art. 2 L. 1159/29).
Entrate ecclesiastiche
Fonti da cui gli enti ecclesiastici traggono i mezzi economici necessari
alla loro attività. In materia si fa in primo luogo la distinzione tra entrate interne
ed esterne, a seconda che provengano o no dagli stessi beni ecclesiastici. La
distinzione fondamentale, comunque, è quella tra: entrate di diritto pubblico, che
sono quelle spettanti agli enti ecclesiastici in quanto tali, in connessione con la
propria funzione: esse comprendono le imposte ecclesiastiche; le tasse
ecclesiastiche [vedi Imposte ecclesiastiche]; gli interventi finanziari dello Stato
in favore del culto e del clero cattolico, consistenti in prevalenza nella
devoluzione alla Chiesa, tramite la Conferenza Episcopale Italiana, di una quota
dell’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
dei redditi annuali. È impiegata per esigenze di culto della popolazione, per il
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Antonio Ferrara
sostentamento del clero o per interventi caritativi a favore della collettività
nazionale o di paesi del terzo mondo; entrate di diritto privato, che sono quelle
percepite dagli enti ecclesiastici alla stregua di ogni altro soggetto e
comprendono le oblazioni dei fedeli, ammesse all’interno o all'ingresso delle
Chiese o di altri edifici in loro proprietà (art. 7, n. 3, Accordo 18-2-1984 tra Italia
e Santa Sede, art. 156 R.D. 773/31); le disposizioni per l’anima (art. 629 c.c.); i
legati pii e le fondazioni di culto (art. 12 L. 222/85); i redditi patrimoniali e le
prestazioni terratiche (es.: il censo consegnativo o bollare, il censo riservativo o
rendita fondiaria, le decime prediali, ex feudali, dominicali, i canoni enfiteutici),
che sono stati commutati, ai sensi della L. 4727/1887, che ha abolito soltanto le
decime sacramentali, in annue prestazioni fisse in denaro.
Eparca
Sono i capi della Chiesa italo-albanese. In Italia ci sono eparchie a
Lungro in Calabria e Piana degli Albanesi in Sicilia. Sono immediatamente
soggetti alla Santa Sede. Il blasone, sia dei vescovi titolari che diocesani,
accostato ad una croce, è sormontato da un cappello di colore verde con sei
nappe dello stesso colore per ciascun lato.
Episcopato
(vedi Vescovi)
Eremiti
Fedeli, che con la più severa segregazione dal mondo, nel silenzio della
solitudine, con la preghiera e la penitenza dedicano la propria vita alla lode di
Dio e alla salvezza del mondo. Dal punto di vista giuridico-canonico è
considerato eremita colui che, oltre a seguire i tre consigli evangelici della
povertà, obbedienza e castità, con voto o altro vincolo sacro, li professi
pubblicamente nelle mani del Vescovo diocesano e sotto la guida del medesimo
osservi la propria regola di vita.
Eresia
Ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità
che si deve credere per fede divina e cattolica o il dubbio ostinato su di essa.
L’eretico incorre nella scomunica latae sententiae, fermo restando la rimozione
dall’ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica
o la comunione con la Chiesa. Il chierico può, inoltre, essere punito con: la
proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; la
privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una
facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente
onorifica. Se lo richiedono la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo,
possono essere aggiunte altre pene; non è esclusa la dimissione dallo stato
clericale [vedi Pene canoniche].
Errore
Falso giudizio sulla realtà che produce determinate conseguenze
giuridiche. Si distinguono due tipi di errori: l’errore vizio, detto anche motivo o
accidentale, che inficia il processo formativo della volontà; l’errore ostativo,
denominato anche errore essenziale, che inficia la fase di manifestazione della
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
volontà per cui si dichiara di volere ciò che in realtà non si vuole. La differenza
tra i due tipi è che nel primo caso la volontà esiste ma è viziata, nel secondo caso
la volontà non esiste affatto. L’errore vizio a sua volta è distinto in errore: di
fatto: falsa percezione o rappresentazione della realtà; di diritto: ignoranza o
falsa conoscenza della norma giuridica; questo tipo di errore, ove concerni leggi
irritanti (cioè che stabiliscono la nullità di un atto) o inabilitanti (che stabiliscono
l’inabilità di una persona), non è mai scusabile. Circa le conseguenze, il Codice
di diritto canonico stabilisce che l’atto è nullo, se l’errore verte sulla sostanza
dell’atto o ricade sulla condizione sine qua non; in ogni altro caso l’atto, di per
sé, è valido, ma è soggetto ad azione rescissoria.
Esarca
Un tempo erano i governatori dell’impero bizantino e della Chiesa greca
dal VI all’VIII secolo. L’esarcato era la provincia dell’Italia bizantina che
comprendeva le città e i territori di Ravenna, Ferrara, Bologna e Adria. Durò fino
alla caduta di Astolfo, re dei Longobardi, nel secolo VII. Deriva dal greco antico
éxarchos, che significa soprintendente. L’esarca governa un esarcato, cioè un
territorio non eretto a diocesi o eparchìa, in qualità di delegato dell’autorità
preposta e non per propria potestà episcopale. Esarcati apostolici creati dalla
Chiesa per i cattolici armeni si trovano in Francia, Stati Uniti e Germania.
Escardinazione
(vedi Incardinazione)
Esclaustrazione
Uscita temporanea del religioso dall’Istituto per una causa grave e per
non più di tre anni; essa può essere: o richiesta dall’interessato; ovvero imposta
dalla Santa Sede o dal Vescovo diocesano rispettivamente per gli Istituti di diritto
pontificio o diocesano. Vi si fa ricorso, su richiesta del Moderatore supremo,
quando si ritiene che la presenza del religioso pregiudichi gravemente la vita
dell’Istituto ovvero che il religioso renda insopportabile la vita della comunità. Il
relativo permesso (indulto) è concesso dal Moderatore supremo, col consenso del
suo Consiglio e, anche se si tratta di un chierico, di quello del Vescovo del luogo
in cui il religioso dovrà dimorare. Per le monache l’indulto è di esclusiva
competenza della Sede Apostolica.
Esequie ecclesiastiche
Le esequie (o funerali) costituiscono la c.d. liturgia dei defunti celebrata
dalla Chiesa per impetrare l’aiuto spirituale per i fedeli defunti, onorarne i corpi e
arrecare ai vivi il conforto della speranza. Le esequie debbono essere celebrate,
di regola, nella chiesa parrocchiale [vedi Parrocchia] del fedele defunto.
Tuttavia, per volontà del defunto o di chi deve curarne le esequie, può essere
scelta la chiesa del luogo ove è avvenuta la morte o altra chiesa. Norme
particolari vigono per i Vescovi e i religiosi. La sepoltura dei defunti (che la
Chiesa raccomanda vivamente, pur non proibendo la cremazione) deve avvenire
di regola nel cimitero, ove esista, della propria parrocchia; dopo la tumulazione,
la morte deve essere annotata nel prescritto registro parrocchiale dei defunti.
Hanno diritto alle esequie tutti i fedeli nonché i catecumeni. Con il permesso del
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Antonio Ferrara
Vescovo diocesano possono concedersi le esequie: ai bambini morti senza
battesimo, se consti che i genitori intendevano farli battezzare; agli appartenenti a
Chiese o comunità ecclesiali non cattoliche, purchè non sia possibile avere il
ministro proprio e non consti della volontà contraria del defunto. Devono invece
essere privati delle esequie e di qualsiasi Messa esequiale, a meno che prima
della morte non abbiano dato segno di ravvedimento, i battezzati: che sono
notoriamente apostati [vedi Apostasia], eretici [vedi Eresia], scismatici [vedi
Scisma]; che abbiano scelto la cremazione per motivi contrari alla fede cristiana;
che siano pubblici peccatori e ci sia pericolo di pubblico scandalo dei fedeli.
Esorcismo
Rito religioso diretto ad allontanare da una persona, cosa o luogo
l’influsso del demonio. Può essere attuato solo dal sacerdote (esorcista), dotato
di pietà, scienza, prudenza e integrità di vita, il quale abbia ottenuto speciale ed
espressa licenza dall’Ordinario del luogo.
Età
Situazione che influisce sulla capacita giuridica e di agire del fedele [vedi
Capacità giuridica canonica; Personalità giuridica canonica]. La persona che ha
compiuto diciotto anni è considerata maggiorenne ed ha il pieno esercizio dei
suoi diritti. Chi non ha ancora compiuto tale età è considerato minorenne. Il
minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino: si presume che
non abbia l’uso di ragione e lo si considera non responsabile dei suoi atti; in base
al can. 11 non è tenuto all’osservanza delle leggi ecclesiastiche. La persona
minorenne, nell’esercizio dei suoi diritti, non ha capacità di agire, ma è
sottoposto alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle materie in cui,
per diritto divino o ecclesiastico, sia esente dalla loro potestà: ad es. il minore
può validamente contrarre matrimonio (compiuti i 16 anni se uomo, i 14 se
donna) senza bisogno del consenso dei genitori. In ordine a determinati atti sono
stabiliti particolari limiti di età, ad es.: 16 anni per essere padrino di battesimo
[vedi Battesimo; Confermazione]; 17 anni per l’ingresso in noviziato; 18 anni per
l’emissione della professione religiosa temporanea; 25 anni per l’ordinazione
presbiteriale [vedi Ordine sacro]. In qualche raro caso assume una certa
rilevanza il raggiungimento di una determinata età: ad es., è sancito che alla
legge del digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60º anno di età iniziato. Così
pure è stabilito che i Vescovi (diocesani, coadiutori ed ausiliari) e i Parroci,
raggiunti i 75 anni, rassegnino le dimissioni dalla loro carica (con facoltà, per i
superiori, di accettarle o differirle).
Eucaristia
Sacramento nel quale è presente, viene offerto e si riceve Cristo Signore;
per essa la Chiesa continuamente vive e cresce. Il sacrificio eucaristico è, a un
tempo: memoriale della morte e della resurrezione del Signore; continuazione nei
secoli del sacrificio della Croce. Tutti i fedeli debbono avere nel massimo onore
la Santissima eucaristia e, di conseguenza: partecipare attivamente alla sua
celebrazione (S. Messa); ricevere con frequenza e massima devozione questo
sacramento (S. Comunione); venerarlo con la massima adorazione (adorazione
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
eucaristica). Ministro del sacramento, in grado di celebrare l’eucaristia nella
persona di Cristo, è solo il sacerdote [vedi Presbitero] validamente ordinato e
che non ne sia impedito canonicamente. Ai sacerdoti è raccomandata caldamente
la celebrazione quotidiana dell’eucaristia; non è consentito, però, celebrare più di
una volta al giorno: il Vescovo diocesano, tuttavia, nel caso vi sia scarsità di
sacerdoti e lo richieda la necessità pastorale, può autorizzare i sacerdoti a
celebrare due volte al giorno (c.d. binazione) e, nelle domeniche e feste di
precetto, anche tre (c.d. trinazione). In ogni caso, salvo vi sia un giusto e
ragionevole motivo, il sacerdote non può celebrare il Sacrificio eucaristico senza
la presenza di almeno qualche fedele. Ministri ordinari per la distribuzione della
sacra comunione sono il Vescovo, il sacerdote, il diacono; ministro straordinario,
nei casi in cui lo esigano l’utilità e la necessità pastorale, è l’accolito [vedi
Ministeri istituiti] o anche un altro fedele che ne abbia avuto mandato. La
celebrazione e la distribuzione dell’eucaristia (che possono avvenire in
qualunque giorno e ora non proibiti dalle norme liturgiche) devono di norma
essere compiute in un luogo sacro, sopra un altare dedicato o benedetto. Il
sacrificio eucaristico deve essere celebrato con pane di frumento e vino d’uva,
non corrotti, aggiungendo al vino qualche goccia d’acqua. Non è assolutamente
lecito, anche in caso di estrema necessità, consacrare una materia senza l’altra o
anche l’una e l’altra però fuori della celebrazione eucaristica. Può e deve essere
ammesso alla santa comunione ogni battezzato il quale non ne abbia la
proibizione dal diritto. Occorre, comunque, che egli possegga una sufficiente
conoscenza e un’accurata preparazione, in modo da essere in grado di assumere
con fede e devozione il Corpo del Signore. A tal uopo è dettagliatamente regolata
l’ammissione dei fanciulli alla santa comunione (c.d. prima comunione). Per
ricevere lecitamente la santa comunione debbono sussistere determinati requisiti:
legali: non possono essere ammessi gli scomunicati [vedi Scomunica] e gli
interdetti [vedi Interdetto] nonché tutti coloro che ostinatamente perseverino in
un grave peccato; spirituali: chi ha la consapevolezza di essere in peccato grave
non può comunicarsi (e, tantomeno, se sacerdote celebrare la Messa) senza aver
premesso la confessione sacramentale [vedi Penitenza, Sacramento della] o, se
ciò sia impossibile, un atto di contrizione perfetta (che include il proposito di
confessarsi al più presto); fisici: il comunicando deve essere digiuno, da almeno
un’ora, di cibo o bevande, escluse l’acqua e le medicine (c.d. digiuno
eucaristico); eccezioni sono previste per gli infermi, gli anziani e i sacerdoti che
debbono binare o trinare. Ogni fedele, una volta ammesso alla Santissima
eucaristia, è tenuto all’obbligo di ricevere la santa comunione almeno una volta
all’anno, di regola durante il tempo pasquale (c.d. precetto pasquale). La
Santissima eucaristia deve essere conservata (sotto le specie del pane = ostie
consacrate) nella chiesa cattedrale, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa (o
oratorio) annessa alla casa di un Istituto religioso o di una società di vita
consacrata [vedi Istituti di vita consacrata]. Tali luoghi sacri debbono restare
aperti almeno qualche ora al giorno perché i fedeli possano trattenersi in
preghiera (adorazione) dinanzi al Santissimo Sacramento.
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Antonio Ferrara
Exequatur (Si esegua)
Costituiva, insieme al placet, una delle forme più vistose di ingerenza
dello Stato nell’organizzazione della Chiesa. Infatti, esso consisteva in una forma
di approvazione della nomina degli ecclesiastici ai benefici maggiori. È stato
abolito con i Patti Lateranensi (1929).
Extravagantes communes
Raccolta del XV secolo, elaborata da un anonimo compositore di
decretali di diversi Pontefici, da Bonifacio VIII (1294-1303) a Sisto IV (14711484). L’intero materiale risulta ripartito secondo la tradizionale stesura in
cinque libri, con l’avvertenza che il quarto manca, a causa del difetto di decretali
riguardanti il matrimonio (connubium). Le Extravagantes communes furono
aggiunte, unitamente alle Extravagantes Johannis XXII, al Corpus juris canonici
di Giovanni Chappuis.
Extravagantes Johannis XXII
Raccolta del XV secolo, curata da un privato compilatore anonimo, di
venti decretali emanate dal Pontefice Giovanni XXII posteriormente al 1317.
Tale collezione, costituita da 14 titoli, venne aggiunta, unitamente a quella
intitolata Extravagantes communes, al Corpus juris canonici di Giovanni
Chappuis, ossia all’edizione che nel 1500 il giurista francese elaborò di tutte le
compilazioni di diritto canonico che si erano succedute dal Decretum magistri
Gratiani in poi.
Da sinistra: S.E. il Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica, Cav. Gr. Cr. Giovanni
Napolitano, S.E.Rev.ma Card. Edwin Frederick O’Brien , Gran Maestro dell’OESSG, Dama di
Gr. Cr. Maria Isabella Fontana, dell’OESSG
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
F
Fabbricerie
Le fabbricerie, la cui nascita, nei secoli XVIII e XIX, fu favorita dagli
ordinamenti statuali nell’ambito di una politica ecclesiastica tesa a potenziare gli
organi laici per l’amministrazione dei beni ecclesiastici, si presentano come
istituti anomali, che certo non rientrano nella categoria degli enti ecclesiastici
tradizionali, ma possono comunque considerarsi organi ausiliari delle chiese, in
quanto perseguono una finalità indiretta di culto. L’art. 15 della L. 848/29
precisa, al 2° comma, che sotto il nome di fabbricerie si comprendono tutte le
amministrazioni le quali, con varie denominazioni di fabbriche, opere, marame,
cappelle etc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all’amministrazione
dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici. Ai sensi dell’art.
72 della L. 222/85, oggi le fabbricerie esistenti sono disciplinate dagli artt. 15 e
16 della L. 848/29 nonché dagli artt. da 35 a 41 e 45 del D.P.R. 33/87 sulla base
dei princìpi della non ingerenza delle fabbricerie nei servizi di culto e della
soggezione di esse alla vigilanza e alla tutela dell’autorità governativa.
Facoltà ecclesiastiche
(vedi Università ecclesiastiche)
Favor fidei
(vedi Favor matrimonii)
Favor matrimonii
Presunzione iuris tantum di validità del matrimonio canonico, per cui nel
dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il
contrario. Il favor matrimonii agisce come principio processuale nel senso che
non può essere dichiarata la nullità di un matrimonio finché non si abbia la
certezza morale (non già assoluta) di tale invalidità. Il favor matrimonii cede
soltanto di fronte al favor fidei nel senso che, se il matrimonio celebrato tra due
non battezzati è di dubbia validità ed uno dei coniugi si converta al cattolicesimo,
detto matrimonio si presumerà invalido fino alla prova della sua validità.
Fede cattolica
Complesso di verità da credere che sono contenute nella Parola di Dio
scritta o tramandata, vale a dire nell’unico deposito della fede affidato alla
Chiesa. Tali verità sono proposte come divinamente rivelate, sia dal Magistero
solenne della Chiesa, sia dal suo Magistero ordinario e universale, di
conseguenza tutti sono tenuti ad evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.
Fedeli
Battezzati [vedi Battesimo] che si trovano nella piena comunione della
Chiesa mediante i vincoli della professione di fede [vedi Fede cattolica], dei
Sacramenti e del governo ecclesiastico. Lo status di fedeli è comune a tutti i
battezzati (principio di uguaglianza), ai chierici come ai laici, ai religiosi come
agli sposati. Tale status costituisce il necessario presupposto di ogni più specifica
posizione ecclesiale, connessa all’esercizio di una determinata funzione o alla
83
Antonio Ferrara
pratica di un dato stato di vita. Gli obblighi che incombono su tutti i fedeli
possono così riassumersi: conservare, nelle loro attività, la comunione con la
Chiesa; condurre una vita santa e promuovere la crescita e la santificazione della
Chiesa; collaborare all’azione missionaria della Chiesa; osservare, con cristiana
obbedienza, gli insegnamenti dei Pastori della Chiesa; sovvenire alle necessità
della Chiesa; promuovere la giustizia sociale e soccorrere i poveri con i propri
redditi. I diritti fondamentali del fedele cristiano nella Chiesa possono, invece,
essere così sintetizzati: diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie
necessità; diritto (che è al tempo stesso dovere), in relazione alla scienza, alla
competenza e al prestigio di cui ciascuno gode, di esprimere ai Pastori della
Chiesa e all’insieme dei fedeli il proprio pensiero sulle questioni che concernono
il bene comune della Chiesa; diritto di usufruire dei beni spirituali della Chiesa,
soprattutto la Parola di Dio e i sacramenti; diritto all’esercizio del culto secondo
il rito proprio (tra quelli approvati dalla Chiesa) e ad una propria spiritualità
conforme, però, alla dottrina della Chiesa; diritto di fondare liberamente
associazioni per fini caritativi o religiosi; diritto di promuovere e sostenere,
anche con proprie iniziative, l’attività apostolica; diritto all’educazione e alla
istruzione cristiana; diritto di dedicarsi alla ricerca teologica e di farne conoscere
i risultati, osservando al riguardo il rispetto dovuto al magistero della Chiesa;
diritto alla libera scelta del proprio stato di vita; diritto alla tutela della propria
fama e alla difesa della propria intimità; diritto alla tutela giudiziaria.
Ferula
(Vedi Pastorale)
Figure Araldiche
Tutto ciò che si può mettere all’interno di uno scudo per formare uno
stemma.
Filiazione
Consanguineità [vedi Necessitudo] in linea retta, tra due persone di cui
uno è genitore dell’altra. Essa può essere: reale, se risulta dalla generazione;
fittizia, quando proviene da adozione negli ordinamenti che prevedono la
possibilità di ricorrere a quest’istituto. I figli si dicono legittimi, se nati da
persone legate da matrimonio valido o putativo [vedi Matrimonio putativo]. Gli
illegittimi, a loro volta, possono essere: naturali, se nati da persone che
avrebbero potuto sposarsi tra loro; dai figli spurii o vulgo quaesiti, nati da unioni
giuridicamente irrilevanti o illecite («incestuosi» o «adulterini»). [vedi
Impedimenti al matrimonio]. I figli illegittimi possono essere legittimati per il
susseguente matrimonio dei genitori, sia valido che putativo, o per rescritto della
S. Sede: in questo caso, per il diritto canonico, essi sono in tutto equiparati ai
figli legittimi, salvo eventuali limitazioni previste espressamente dalla legge.
Fondazione
Enti istituiti mediante lasciti di beni mobili ed immobili effettuati con
donazione o testamento, cd. pia fondazione autonoma, che si distingue dalla pia
fondazione non autonoma, in cui i lasciti sono effettuati ad enti già esistenti [vedi
Lasciti pii]. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute come persone
84
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
giuridiche agli effetti civili non solo se sussistono i normali presupposti, ma
anche se abbiano i mezzi sufficienti per il raggiungimento dei loro fini e se
rispondono alle esigenze religiose della popolazione (art. 12 L. 222/85) [vedi
Enti ecclesiastici].
Fondo di previdenza del clero
È attualmente disciplinato dalla L. 903/73 ed è gestito dall’I.N.P.S. Ad
esso devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i sacerdoti cattolici secolari ed
i ministri dei culti diversi da quello cattolico, a condizione che siano cittadini
italiani residenti. Le prestazioni erogate dal Fondo di previdenza del clero sono:
la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità, la pensione ai superstiti. Con
D.M. 11-9-1997 è stato armonizzato il contributo versato al fondo di previdenza
del clero e con D.M. 6-7-1998 è stato elevato il contributo individuale dovuto
dagli iscritti.
Fondo edifici di culto
È destinato a riunire, dal 1° gennaio 1987, i patrimoni delle tre Aziende di
culto principali prima esistenti, nonché quelli delle speciali Aziende di culto
destinate, sotto varia denominazione, a scopi di culto, beneficenza e di religione,
precedentemente gestite dalle Prefetture (es.: Fondo clero veneto, gestione clero
curato; Azienda speciale di culto della Toscana etc.). Il Fondo edifici di culto,
che ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le
gestioni patrimoniali dello Stato, ha il compito di provvedere alla conservazione,
al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al
Fondo stesso. L’amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministro
per l’Interno, che lo esercita per mezzo della Direzione generale degli Affari di
culto e, nell’ambito provinciale, per mezzo dei prefetti. Il ministro è coadiuvato
da un Consiglio di amministrazione nominato, su sua proposta, dal Presidente
della Repubblica. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di
culto sono sottoposti all’approvazione del Parlamento, in allegato,
rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero
dell’interno.
Fonti del diritto canonico
Nella teoria generale del diritto le fonti sono quegli atti o fatti produttivi
di diritto, riconosciuti come tali dall’ordinamento di cui fanno parte. Questo
termine sta ad indicare sia le fonti di produzione sia le fonti di cognizione.
Secondo Del Giudice le fonti di cognizione del diritto canonico sono le raccolte e
i documenti che contengono le norme di diritto canonico; le fonti di produzione
(o in senso materiale) sono sia le norme che provengono dagli organi della
Chiesa, sia le forme che tali norme assumono come la legge [vedi Legge
canonica] e la consuetudine. Le fonti di cognizione, a loro volta, si distinguono in
fonti di diritto divino (ad es. la Rivelazione e la Tradizione), assolutamente
inderogabili dalle leggi umane (civili ed ecclesiastiche) e fonti di diritto umano,
scaturenti, invece, dal volere delle autorità costituite della Chiesa per il governo
della comunità dei fedeli, quali, ad esempio, il Sommo Pontefice e il Concilio
Ecumenico.
85
Antonio Ferrara
Foro
Ambito in cui si esercita una potestà o una facoltà. La potestà di governo
ha, nell’ordinamento canonico, una sfera più vasta di quella che è riservata allo
Stato, in quanto, a differenza di quest’ultimo, essa viene a disciplinare anche la
coscienza dell’individuo. Si suole pertanto distinguere, in dottrina, tra:
giurisdizione di foro esterno, che si riferisce direttamente al bene comune
pubblico (cioè di tutta la Chiesa) e concerne i rapporti dei fedeli tra di loro e con
l’autorità ecclesiastica; giurisdizione di foro interno o della coscienza che si
riferisce direttamente e principalmente al bene dei singoli fedeli e concerne i
rapporti dei fedeli con la divinità. Non si tratta però di due potestà diverse, bensì
di diversità di effetti giuridici conseguenti all’esercizio di un’unica potestà.
Infatti, la potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, tuttavia
qualche volta può esserlo nel solo foro interno nel senso che gli effetti, di per sé
scaturenti per il foro esterno, non vengono riconosciuti, a meno che ciò non sia
espressamente stabilito per determinati casi.
Foro ecclesiastico
In passato i chierici erano giudicati esclusivamente dai tribunali
ecclesiastici anziché da quelli civili: cd. foro ecclesiastico. Con la legge Siccardi
(L. 1013/1850), il foro ecclesiastico veniva abolito e si stabiliva il principio della
completa soggezione degli ecclesiastici «come gli altri cittadini a tutte le leggi
penali dello Stato». Questo principio, seppure avversato dalla Chiesa, è rimasto
fermo nel nostro ordinamento e non ha subìto modifica alcuna nei Patti
Lateranensi, ove l’unico accenno alla materia penale concernente gli ecclesiastici
è nel punto 2°, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo Concordato (obbligo
per l’autorità giudiziaria di dare comunicazione, al Vescovo competente, dei
procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici).
Frodi pie
Espediente a cui facevano ricorso, anteriormente ai Patti Lateranensi,
coloro che volevano trasmettere, di solito mortis causa, un bene ad un Ente
ecclesiastico, eludendo le leggi restrittive vigenti in questa materia. Le frodi pie
si concretizzano in un negozio fiduciario, in particolare nella fiducia
testamentaria consistente in una disposizione a favore di un privato, gravandola
dell’onere di devolverne i frutti alla Chiesa.
Stemma del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta,
Frà Robert Matthew Festing
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
G
Gaudium et spes
Costituzione pastorale sui rapporti tra Chiesa e mondo contemporaneo del
Concilio Vaticano II, promulgata il 7-12-1965. La Gaudium et spes esamina le
condizioni dell’uomo nel mondo contemporaneo e la missione che la Chiesa è
tenuta a perseguire in questo mondo. La costituzione è diretta, per queste ragioni,
a tutti gli uomini, battezzati e non battezzati.
Genealogia
La genealogia è la scienza che si occupa di accertare e ricostruire
documentalmente i legami di parentela che intercorrono tra i membri di una o più
famiglie. Essa è lo studio per accertare, individuare e analizzare il nostro passato
attraverso i nostri progenitori, per i fini più liberi, attraverso un prezioso
patrimonio trasmessoci geneticamente come il DNA ed il nome.
Gerarchia
Complesso delle persone (Vescovi, presbiteri, diaconi) che sono titolari
della potestà sacra in quanto hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine [vedi
Ordine Sacro]. Tale potestà sacra, e quindi lo status di chierico, non compete ai
religiosi che non hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine.
Giainismo
Il giainismo, una delle religioni dell’India, prende il nome dal fondatore
Vardhamana Mahavira, proclamato dai suoi seguaci “Jina” (“il Vincitore”). I
giainisti ritengono tradizionalmente che Mahavira sia morto nel 527 o 526 a.C.,
ma non mancano studiosi che ritengono di dovere spostare questa data a un
secolo più tardi. Contemporaneo di Buddha, Mahavira propone una via che
l’induismo – nel frattempo in via di consolidazione e precisazione – considera
eterodossa. I suoi seguaci si uniscono a quelli di un precedente profeta, Parsva, di
cui si sa molto poco. Sembra che, in ogni caso, si sviluppi un contrasto –
all’interno del movimento unificato – tra i seguaci di Mahavira e quelli di Parsva
a proposito della nudità raccomandata ai monaci del movimento da Mahavira,
apparentemente non accettata dai discepoli originari di Parsva. Questa
discussione, cui se ne aggiungono altre, prosegue per diversi secoli, finché
nell’anno 79 d.C. la comunità si divide in due branche chiamate rispettivamente
Digambara ‒ ”vestiti di cielo”, cioè nudi, riferito ai monaci ‒ e Svetambara,
“vestiti di bianco”. Peraltro, i due gruppi si considerano parte della stessa
religione e condividono le stesse credenze fondamentali.
Giorni di festa
(vedi Precetto festivo)
Giorni di penitenza
Giorni nei quali ciascun fedele deve attendere in modo speciale alla
preghiera, fare opere di pietà e di carità, sacrificare se stesso, compiendo più
fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l’astinenza
87
Antonio Ferrara
secondo le leggi della Chiesa. Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa
universale tutti i venerdì dell’anno e il tempo di Quaresima.
Giuramento
Invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità; esso non può
essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia. Chi giura liberamente
di fare qualche cosa ha l’obbligo di religione di compiere quanto è sancito col
giuramento, mentre è nullo, ipso iure, il giuramento estorto con dolo, violenza o
timore grave [vedi Violenza]. A norma di diritto, il giuramento è obbligatorio per
gli amministratori di beni ecclesiastici, per i giudici e i ministri del Tribunale, per
le parti chiamate a deporre nei giudizi, quando sia in causa il bene pubblico, e per
i testimoni.
Giurisdizionalismo
Corrente politico-filosofica, sorta nel XV sec., che prevede
l’assoggettamento della Chiesa allo Stato. In particolare, tale ingerenza si
estrinseca nella rivendicazione, da parte del sovrano, del diritto di proteggere la
Chiesa e di intervenire nel suo ordinamento interno, nonché nel potere di
assoggettare ad imposizione fiscale o addirittura incamerare i beni ecclesiastici.
Il giurisdizionalismo, dunque, tende a riaffermare la superiorità del potere statale
su quello ecclesiastico, attraverso una penetrante ingerenza del primo nelle
materie di spettanza del secondo. Tale concezione, che ha raggiunto la più alta
affermazione nel corso del XVIII sec. (es.: giuseppinismo in Austria;
leopoldinismo nel Granducato di Toscana), trova il suo fondamento nel
gallicanesimo, cioè nelle posizioni assunte dai difensori dell’autonomia della
Chiesa francese e nelle lotte tra Papato e Corti rinascimentali, che toccarono il
loro apice nel corso del sec. XVI.
Gonfalone
Il gonfalone di norma è di forma rettangolare e appeso ad un'asta
orizzontale. Oggi tutti i Comuni italiani, le Provincie e le Regioni sono
rappresentati da un proprio gonfalone con al centro lo stemma. Ne fanno uso
anche le associazioni religiose, militari, cavalleresche e civili.
Gran Maestro
E' il titolo tipico che porta il più alto membro nella gerarchia di un Ordine
cavalleresco o militare. Nelle monarchie è automaticamente il sovrano nei casi di
Ordini dinastici e nazionali.
Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta
Il capo supremo dell'Ordine è il Gran Maestro, che è eletto a vita dal
Consiglio Compito di Stato. I votanti del Consiglio comprendono i membri del
Sovrano Consiglio, altri funzionari e rappresentanti dei membri dell'Ordine. Il
Gran Maestro nell'esercizio del potere esecutivo è assistito dal Sovrano
Consiglio, il governo dell'Ordine. Frà Robert Matthew è il 79º Gran Maestro del
Sovrano Militare Ordine di Malta.
Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme
L'Ordine ha una struttura gerarchica, con a capo il cardinale Gran
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Maestro. Questi è nominato direttamente dal Papa, dal quale dipende
esclusivamente. Per questo l'Ordine è definito "di subcollazione pontificia" cioè
direttamente soggetto all'autorità e al controllo della Santa Sede. Il Gran Maestro
si avvale della collaborazione del Gran Magistero, il quale, di concerto con il
Patriarcato latino di Gerusalemme, definisce i programmi operativi e gli
interventi a favore delle strutture cristiane in Terra Santa. Il Patriarca latino di
Gerusalemme ricopre di diritto la carica di Gran Priore. Tutti i Luogotenenti ed i
membri del Gran Magistero godono del trattamento di "Eccellenza" presso lo
Stato Città del Vaticano ed il territorio italiano. È suddiviso in 52 luogotenenze:
24 in Europa, 15 nel Nord America, 5 in Sud America e 6 in Australia ed
Estremo Oriente. Attualmente il Gran Maestro in carica è il Card. Edwin
Frederick O'Brien.
Guardiano
(vedi Canonico)
Guarentigie
(vedi Leggi ecclesiastiche)
Sua Eminenza Rev.ma
Card. Edwin Frederick O’
Brien, Gran Maestro
dell’Ordine Equestre del
S a n to
Sepolcro
di
Gerusalemme
89
Antonio Ferrara
I
Ignoranza
Mancanza di scienza dovuta in un soggetto con conseguenze determinate
dal diritto. L’ignoranza può essere: ignorantia iuris, quando concerne la legge
come tale; ignorantia facti, se riguarda una qualità dell’atto che si pone in essere.
Circa le conseguenze, il Codice di diritto canonico stabilisce che l’atto è nullo, se
l’ignoranza verte sulla sostanza dell’atto o ricade sulla condizione sine qua non;
in ogni altro caso l’atto di per sé è valido, ma è soggetto ad azione rescissoria. Va
rilevato che il Codice stabilisce, come principio generale, che l’ignoranza circa la
legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno ad un fatto notorio di altri
generalmente non si presume; si presume, invece, circa un fatto altrui non
notorio, finché non si provi il contrario.
Immagini sacre
Prassi di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei
fedeli. È raccomandata l’esposizione in numero moderato e in conveniente
ordine, affinché le immagini sacre non diano adito a devozione meno retta. Le
immagini sacre e preziose, ossia insigni per antichità, qualora necessitino di
riparazione, non devono mai essere restaurate senza la licenza scritta
dell’Ordinario.
Impedimenti al matrimonio
Condizioni o situazioni prestabilite relative alle persone dei singoli
contraenti e che le rendono inabili a contrarre validamente il matrimonio
canonico: esse sono denominate impedimenti dirimenti (appunto perché rendono
invalido il matrimonio). In particolare gli impedimenti dirimenti risultano essere:
l’età, cioè non possono contrarre matrimonio valido l’uomo prima che abbia
compiuto i 16 anni e la donna prima dei 14. Le Conferenze Episcopali possono,
però, stabilire un’età maggiore; l’impotenza copulativa (o coëundi), cioè
l’incapacità all’unione fisica dei coniugi, che per sua stessa natura rende nullo il
matrimonio, se perpetua ed antecedente al matrimonio stesso. Non è considerata,
invece, impedimento la sterilità o impotentia generandi; il vincolo derivante da
un precedente matrimonio (canonico) valido, anche se non consumato, che leghi
una delle parti. Tale impedimento sussiste sino a quando il matrimonio non sia
sciolto, il che, nel caso di matrimonio consumato, può avvenire solo per morte
del coniuge; la disparità di culto. È invalido il matrimonio tra una persona non
battezzata ed una battezzata nella Chiesa cattolica e da essa non separatasi con
atto formale (eresia o scisma); l’Ordine sacro. È invalido il matrimonio degli
ordinati in sacris, quale conseguenza del celibato imposto a coloro che sono
costituiti nei sacri ordini. Tale impedimento concerne Vescovi, sacerdoti e
diaconi e si applica anche al diacono permanente che sia divenuto vedovo; il voto
perpetuo di castità. Detto voto deve essere pubblico (fatto cioè innanzi alla
Chiesa), perpetuo ed emesso in un Istituto religioso. Di conseguenza non sono
90
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
soggetti a questo impedimento i membri degli istituti secolari, né quelli delle
società di vita apostolica; il ratto. Tale impedimento sussiste nel caso una donna
sia rapita (o quantomeno trattenuta con violenza fisica) a scopo di matrimonio; il
crimine di coniugicidio. È invalido il matrimonio di chi, allo scopo di celebrarlo
con una determinata persona, uccida il coniuge di questa o il proprio. È invalido,
altresì, il matrimonio tra coloro che cooperano, fisicamente o moralmente, alla
uccisione di un coniuge; la consanguineità o parentela (cioè il vincolo tra
persone che discendono da uno stesso stipite) rende nullo il matrimonio in linea
retta all’infinito, sia per i discendenti legittimi che per quelli naturali; nella linea
collaterale, invece, lo rende nullo solo fino al quarto grado incluso; l’affinità,
cioè il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge, se è in linea
retta, rende invalido il matrimonio; in pratica è vietato il matrimonio tra suocera
e genero, tra suocero e nuora e tra un coniuge e i figli dell’altro coniuge; la
pubblica onestà. Tale impedimento sorge da matrimonio invalido, consumato o
meno, in cui vi sia stata vita comune o da pubblico e notorio concubinato. Esso
rende invalido il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le
consanguinee della donna e viceversa; la parentela legale. Non possono
contrarre validamente matrimonio tra loro, nella linea retta o nel secondo grado
della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale, cioè sorta da
adozione civile. Non sono mai dispensabili gli impedimenti di diritto divino e
cioè: l’età, l’impotenza, il vincolo precedente, la consanguineità in linea retta
all’infinito e in linea collaterale in secondo grado. Il Vescovo diocesano, invece,
può dispensare i propri diocesani, dovunque dimorino, e quanti vivano
temporaneamente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto
ecclesiastico (c.d. di diritto umano) eccettuati i seguenti tre, la cui dispensa è
riservata alla Sede Apostolica: ordine sacro; voto pubblico perpetuo di castità
emesso in un istituto religioso di diritto pontificio; crimine. In caso di urgente
pericolo di morte, tuttavia, anche questi impedimenti, ad eccezione di quello
derivante dall’Ordine sacro, possono essere dispensati dal Vescovo diocesano.
Impedimenti dirimenti
(vedi Impedimenti al matrimonio)
Impedimento all’Ordine sacro
(vedi Irregolarità)
Imposte ecclesiastiche
Entrate ecclesiastiche di diritto pubblico che si possono assimilare
all’entrate tributarie degli ordinamenti statali. Tali entrate possono distinguersi
in: tributi generici (corrispondenti ai tributi dell’ordinamento statale), dovuti
indipendentemente da una diretta prestazione da parte dell’autorità ecclesiastica;
tributi specifici (corrispondenti alle tasse), dovuti in occasione o come
corrispettivo di un servizio. Tra i tributi specifici sono comprese quelle
prestazioni richieste in occasione di particolari servizi ecclesiastici e che il
Codice, con opportuna precisione di linguaggio, distingue in: tasse vere e
proprie, cioè le somme riscosse in relazione agli atti della potestà esecutivoamministrativa della Chiesa (rilascio di documenti, certificazioni, dispense, etc.);
91
Antonio Ferrara
oblazioni dei fedeli, cioè le somme richieste ai fedeli e da questi corrisposte, per
l’amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali; spese di giudizio innanzi ai
tribunali ecclesiastici.
Incardinazione
Incorporazione di un chierico ad una Chiesa particolare o ad altro Ente o
Istituto che ne abbia avuta facoltà per diritto o concessione dell’autorità
competente. L’incardinazione consegue all’ordinazione diaconale (che fa
acquisire lo status di chierico) e lega stabilmente il ministro sacro al servizio
della diocesi o dell’Istituto religioso. L’ascrizione dei chierici ad una Chiesa
particolare non è più come in passato perpetua e assoluta. Il Codice prevede, al
riguardo, due possibilità: un chierico può chiedere di essere incardinato in
un’altra Chiesa particolare, ottenendo la c.d. lettera dimissoria scritta dal
Vescovo presso cui è incardinato (escardinazione) e altra lettera scritta dal
Vescovo nella cui diocesi desidera essere ascritto. Si tratta in questo caso di un
vero e proprio trasferimento da una diocesi ad un’altra. Va da sé che la
escardinazione può essere lecitamente concessa solo per utilità della Chiesa o per
il bene del chierico e, comunque, non può essere negata se non ricorrano gravi
ragioni; un chierico, pur mantenendo la incardinazione nella propria diocesi, può,
con licenza del proprio Vescovo, trasferirsi temporaneamente in altra diocesi,
afflitta da grave scarsità di clero, per esercitare ivi il ministero pastorale. In
questo caso si deve, invece, parlare di un vero e proprio invio in missione.
Indice dei libri proibiti
Elenco di libri la cui diffusione era vietata dalla Chiesa cattolica per
ragioni dottrinali o morali. Il più antico indice dei libri proibiti era quello
risalente al 494, ordinato da papa Gelasio I e, perciò, detto gelasiano. Fu,
tuttavia, soltanto nel 1559 che, sotto il pontificato di Paolo IV, venne pubblicato
per la prima volta e, a partire dal 1571, venne periodicamente aggiornato da
un’apposita commissione, la Congregazione dell’indice. La lettura dei libri messi
al bando era permessa, previa dispensa dell’autorità ecclesiastica competente, ai
fedeli che avessero avuto fondati motivi per richiederla. Con il motu proprio
«Integrae servandae» di Paolo VI (1965) l’indice dei libri proibiti, pur
rimanendo moralmente impegnativo, non ha più forza di legge ecclesiastica con
le annesse censure.
Induismo
La religione dell'Induismo o più correttamente Sanātana Dharma
(all'incirca "Eterna legge morale") è più un modo di vivere e di pensare che una
religione organizzata. Storicamente, la parola "indù" non faceva riferimento a un
sistema di credenze religiose.
Indulgenze
Remissione, davanti a Dio, della pena temporale dei peccati, già perdonati
quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni,
acquista per la mediazione della Chiesa, la quale, come amministratrice della
redenzione, dispensa e applica autoritariamente il tesoro dei meriti di Cristo e dei
Santi. Essa si dice parziale ovvero plenaria a seconda che liberi in parte o in tutto
92
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
dalla pena temporale dovuta per i peccati e ogni fedele può lucrarla per se stesso
o applicarla ai defunti a modo di suffragio. Le indulgenze possono essere elargite
solo dalla suprema autorità della Chiesa o da quelli che hanno ricevuto questa
potestà o dal diritto o dal Romano Pontefice.
Indulto
Permesso di uscire da un Istituto religioso durante il periodo della
professione [vedi Professione religiosa] temporanea, accordato per gravi cause
dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio se si tratta di Istituto
di diritto pontificio; negli Istituti di diritto diocesano l’indulto, per essere valido,
deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.
Infallibilità
Presunzione assoluta di inerranza del Magistero del Sommo Pontefice e
dei Vescovi. Ciò si verifica allorquando il Romano Pontefice, come pastore e
dottore supremo di tutti i fedeli che ha il compito di confermare i suoi fratelli
nella fede, ovvero i Vescovi, come dottori e giudici della fede e dei costumi
(radunati nel Concilio ecumenico o, seppure sparsi, conservando il legame di
comunione fra di loro e con il successore di Pietro convergono in una sentenza
unanime), proclamano con atto definitivo che una dottrina in materia di fede e di
costumi deve ritenersi per vera.
Infedeli
È infedele, secondo il diritto canonico, colui che non ha ricevuto il
battesimo. Egli, pertanto, non può essere «persona» per la Chiesa, e di
conseguenza non può avere: né capacità giuridica, cioè capacità di essere titolare
di rapporti giuridici [vedi Capacità giuridica canonica], né capacità di agire,
cioè capacità di porre in essere atti giuridici canonici. Tuttavia, il diritto canonico
riconosce all’infedele: il diritto di essere istruito nelle verità religiose; il diritto ad
esser battezzato; una limitata capacità a partecipare alla vita della Chiesa, e più
precisamente la capacità ad intervenire in tutte quelle attività che non
presuppongano il battesimo; il diritto di uguaglianza con tutti gli altri uomini,
battezzati o meno. Alcuni canoni del Codice, poi, prendono in specifica
considerazione gli infedeli laddove: si consente la celebrazione, sia pure con
dispensa, di un valido matrimonio tra un fedele ed un’infedele; si prevede che un
infedele, in caso di necessità, possa amministrare il sacramento del battesimo,
purché, anche se non credente, sia mosso da retta intenzione; si prevede che
chiunque, battezzato o non battezzato, possa agire in giudizio.
Infermità
Situazione che influisce sulla capacità giuridica e di agire del fedele [vedi
Capacità giuridica canonica; Personalità giuridica canonica]. Bisogna
distinguere tra infermità mentale e infermità fisica (o corporale). Tutti coloro che
abitualmente mancano dell’uso di ragione non sono considerati responsabili dei
propri atti e vengono equiparati ai bambini [vedi Età]; non sono di conseguenza
tenuti all’osservanza delle leggi ecclesiastiche né sono penalmente imputabili.
Quando il giudice ecclesiastico pronuncia un’inabilità, deve sempre nominare un
curatore. Le infermità corporali, genericamente indicate come morbus, possono
93
Antonio Ferrara
far cessare l’obbligo dell’osservanza di determinate leggi ecclesiastiche (digiuno,
partecipazione alla S. Messa nei giorni festivi). Se però l’infermità costituisce un
perpetuum corporis impedimentum, diventa vitium e, come tale, può dar luogo a
determinate incapacità. Ad esempio: l’impotenza, se perpetua ed anteriore alla
celebrazione del matrimonio, costituisce causa di nullità del matrimonio stesso
[vedi Impedimenti al matrimonio]; la deformità fisica, che impedisce l’accesso
agli Ordini sacri.
Infule
Due nastri di colore rosso, caricati da una croce patente, che scendono
dalla Mitra (o Mitria) e dal Triregno. Spesso sono arricchite dallo stemma del
prelato.
Inquartato
Quando lo scudo è diviso in quattro parti uguali da due linee, una
verticale e l’altra orizzontale, ambedue passanti per il centro dello scudo, è
denominato inquartato.
Interdetto
Il termine interdetto (dal latino interdicere, ordinare, vietare, decreto di
proibizione), usato in ambito religioso, è una punizione ecclesiastica che ha
l'effetto di impedire l'accesso a tutte o a gran parte delle sacre funzioni della
Chiesa in un luogo particolare. [vedi Pene canoniche]. L’interdetto comporta il
divieto di: partecipare, come ministro, alla celebrazione della Messa [vedi
Eucaristia] e a ogni altra celebrazione di culto pubblico; celebrare e ricevere i
Sacramenti e celebrare i Sacramentali.
Intese
Sono accordi tra una Confessione religiosa e lo Stato su questioni
concernenti sia l’una che l’altra parte. La Costituzione stabilisce che i rapporti fra
Stato e Confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla
base d’intese con le relative rappresentanze. Le intese si differenziano dai
concordati [vedi Concordato ecclesiastico] perché esauriscono la loro funzione
sul piano del diritto nazionale; sono tuttavia entrambi espressione del principio
per il quale la legislazione statale in materia ecclesiastica non deve essere
unilaterale, ma di regola preventivamente concordata.
Ipogeo
Un ipogeo (hypógheios) è un'antica costruzione sotterranea, per lo più
adibita a sepolcro.
Irregolarità
Impedimento perpetuo che vieta la ricezione o l’esercizio dell’Ordine
sacro. Sono irregolari a ricevere gli Ordini: chi è affetto da pazzia o da altra
infermità psichica che lo renda inabile a svolgere il sacro ministero; chi ha
commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma; chi ha tentato di contrarre
matrimonio, anche soltanto civile, mentre ne era impedito per vincolo
matrimoniale, per Ordine sacro o voto pubblico di castità ovvero lo ha fatto con
una donna già validamente sposata o legata dallo stesso voto; chi ha commesso
omicidio volontario o ha procurato aborto, nonché tutti i complici in questi
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
delitti; chi ha gravemente mutilato se stesso o altri o ha tentato di suicidarsi; chi
ha posto in essere atti riservati al Vescovo o al sacerdote, senza averne la relativa
potestà d’ordine o avendone la proibizione dell’esercizio. Sono invece
semplicemente impediti: chi è sposato, a meno che non debba accedere al
diaconato permanente [vedi Diacono]; chi esercita un ufficio o amministrazione
vietata ai chierici, fino a quando non cessi da tali attività [vedi Attività
affaristica]; il neòfita, a meno che, a giudizio dell’Ordinario, sia sufficientemente
pronto.
Islàm
L'Islamismo è una religione monoteista sorta nel VII secolo d.C. in
seguito alla predicazione di Maometto (in arabo Muhammad, pronunciabile
dialettalmente anche Mohammed), considerato l'ultimo e definitivo profeta
inviato da Dio (in arabo Allàh) ai musulmani.
Istituti di vita consacrata
Istituti nei quali i membri promettono di osservare i consigli evangelici di
castità, povertà e obbedienza attraverso l’emissione di voti o di altri sacri vincoli
e si uniscono in modo particolare alla Chiesa e al suo ministero. Si suddividono
in due grandi categorie: Istituti religiosi e Istituti secolari, a seconda che i
membri vivano in comunità oppure non conducano vita comune. Per sua natura
lo stato di vita consacrata non è né clericale [vedi Chierici] né laicale [vedi
Laici], purtuttavia gli Istituti di vita consacrata assumono l’una o l’altra di queste
denominazioni; si dice, infatti, Istituto clericale quello che, secondo il progetto
del fondatore o per legittima tradizione, è sotto la guida di chierici e assume
l’esercizio dell’Ordine sacro e come tale è riconosciuto dall’autorità
ecclesiastica; Istituto laicale quello che, riconosciuto come tale dalla Chiesa, in
forza della sua natura, dell’indole e del fine, ha un compito specifico determinato
dal fondatore o da una legittima tradizione che non comporta l’esercizio
dell’Ordine sacro. Per quanto concerne, invece, la posizione giuridica, l’Istituto
di vita consacrata si dice: di diritto pontificio, se eretto ed approvato con formale
decreto della Sede Apostolica [vedi Santa Sede]; di diritto diocesano, se eretto
dal Vescovo diocesano, ma senza conseguire il decreto di approvazione della
Sede Apostolica. Sono riservate alla Sede Apostolica fusioni ed unioni di Istituti
nonché la costituzione di federazioni e confederazioni, così come è di esclusiva
competenza della stessa Sede la soppressione di un istituto e la decisione sui suoi
beni. Gli Istituti di vita consacrata sono soggetti alla suprema autorità della
Chiesa stessa ed i singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice
come loro supremo Superiore, anche in forza del sacro vincolo dell’obbedienza.
Istituti religiosi
Istituti di vita consacrata, i cui membri, secondo il diritto proprio,
emettono i voti pubblici, perpetui o temporanei, da rinnovarsi alla scadenza, e
conducono vita fraterna in comunità, rendendo una testimonianza pubblica a
Cristo e alla Chiesa, che comporta quella separazione dal mondo che è propria
dell’indole e delle finalità di ciascun Istituto. Elementi fondamentali perché una
società possa definirsi Istituto religioso sono dunque: che essa sia ordinata
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Antonio Ferrara
secondo una propria regola o costituzione, approvata formalmente e
positivamente dalla competente autorità ecclesiastica; che essa comporti vita
comune, intesa come stabile coabitazione o dimora sotto lo stesso tetto e
partecipazione alle generali attività, sotto il governo del legittimo Superiore [vedi
Superiori degli istituti religiosi] e secondo le norme fissate dallo statuto; che i
componenti abbiano pronunciato i ricordati voti pubblici. Oltre alle distinzioni
comuni a tutti gli Istituti di vita consacrata, gli Istituti religiosi, secondo il
Codice, si dividono in ragione del fine in: Istituti di vita esclusivamente
contemplativa (es.: i Camaldolesi), i cui membri non possono essere chiamati in
nessun caso a prestare la loro collaborazione nel ministero pastorale diretto,
poiché il loro carisma è di collaborare ad esso con l’eccelso sacrificio di lode che
offrono a Dio; Istituti di vita contemplativa (es.: i Benedettini), i cui membri,
oltre all’esercizio preferenziale della contemplazione, si dedicano anche, secondo
il diritto proprio, a opere di apostolato diretto; Istituti di attività apostolica (es.:
Domenicani, Francescani, Gesuiti), i cui membri si dedicano, in forza delle loro
costituzioni, in modo preferenziale all’azione apostolica, poiché questa
appartiene alla loro stessa natura. In ragione del sesso gli Istituti religiosi si
dividono in: Istituti di monaci dediti prevalentemente o in modo preferenziale
alla contemplazione; Istituti di monache dedite anch’esse esclusivamente o in
modo preferenziale alla contemplazione. L’art. 7 della L. 222/85 ha previsto che
gli Istituti religiosi possono essere riconosciuti agli effetti civili come Enti
ecclesiastici.
Istituti secolari
Istituto di vita consacrata, in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla
perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, operando
all’interno di esso. Esso si differenzia dall’Istituto religioso per l’assenza dei voti
pubblici e della vita fraterna in comune e soprattutto perché la testimonianza
pubblica resa a Cristo e alla Chiesa, che per il religioso comporta una
separazione dal mondo, esige, invece, per sua natura la presenza nel mondo dei
membri dell’Istituto secolare. I fedeli consacrati a Dio negli Istituti secolari non
mutano la propria condizione canonica, laicale [vedi Laici] o clericale [vedi
Chierici], in mezzo al Popolo di Dio: pertanto non assumono quel particolare
status proprio dei religiosi. Essi, invece, anche dopo la loro consacrazione,
continuano a condurre la propria vita nelle ordinarie situazioni del mondo, soli o
nella propria famiglia o in gruppi di vita fraterna, secondo le singole costituzioni;
i membri chierici sono di solito incardinati [vedi Incardinazione] in una diocesi e
dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel
proprio Istituto. Il candidato che chieda di entrare in un istituto secolare, prima di
assumere il primo impegno con vincoli sacri nell’Istituto, deve compiere un
periodo di prova iniziale non inferiore a due anni, allo scopo di prendere più
chiara coscienza della propria vocazione specifica e approfondire la conoscenza
dello spirito e dello stile di vita dell’Istituto. Trascorso il periodo di prova, il
candidato, se ritenuto idoneo, assume attraverso un sacro vincolo i tre consigli
evangelici della povertà, castità e obbedienza (incorporazione), in caso contrario
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
deve lasciare l’Istituto. La prima incorporazione è sempre temporanea (di durata
non inferiore a cinque anni). Dopo tale periodo, il membro ritenuto idoneo viene
ammesso all’incorporazione perpetua oppure a quella definitiva (cioè con vincoli
temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza).
Istituto per il sostentamento del clero
Compito primario dell’Istituto per il sostentamento del clero è quello di
assicurare a tutti i sacerdoti, che svolgono servizio in favore della diocesi, una
remunerazione per il loro congruo e dignitoso sostentamento, attraverso un
meccanismo che si richiama a quello degli aboliti assegni supplementari di
congrua. In attuazione della L. 222/85, in ogni diocesi italiana è stato eretto entro
il 30-9-1986, con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto, al quale è stata
riconosciuta la personalità giuridica civile quale Ente ecclesiastico. (vedi Entrate
ecclesiastiche).
Istruzioni
Fonti generali del diritto canonico emanate dall’autorità esecutiva per
illustrare le disposizioni di una legge e chiarirne le modalità di esecuzione. Le
istruzioni non derogano alle leggi e, se non si accordano con le disposizioni delle
leggi, sono prive di ogni valore. Le istruzioni cessano di avere vigore non
soltanto con la revoca esplicita o implicita dell’autorità competente, ma anche
quando cessa la legge a cui fanno riferimento.
S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni, con un gruppo di
cav. della sez. di Salerno-Costa d’Amalfi, dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme
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Antonio Ferrara
L
Laici
I fedeli laici, cioè, per esclusione, quelli che non sono né chierici né
religiosi, costituiscono una delle componenti (dal punto di vista numerico la più
rilevante) del popolo di Dio con una condizione costituzionale propria e
autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall’ordinamento canonico. I
laici come tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo generale dell’apostolato e hanno
diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni [vedi
Associazioni di laici]. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la
propria condizione, di animare le realtà temporali con lo spirito evangelico. È
diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta la libertà che compete ad ogni
cittadino; nell’esercizio di questa libertà essi debbono, però, ispirare la loro
attività allo spirito evangelico e alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa,
evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina
della Chiesa stessa. Nel contempo i laici, onde essere in grado di vivere,
annunciare e, se necessario, difendere la dottrina cristiana e partecipare inoltre
all’esercizio dell’apostolato, hanno l’obbligo di acquisire la conoscenza di tale
dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno.
Nell’ambito del ministero proprio attribuibile ai laici, può e deve individuarsi
uno specifico ministero coniugale. Il Codice ne dà la qualificazione giuridica
quando sancisce che i coniugi cristiani sono tenuti al dovere specifico di
impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell’edificazione del popolo di
Dio. I laici, se riconosciuti idonei, possono assumere determinati uffici
ecclesiastici e, se dotati della necessaria scienza e prudenza, possono essere
nominati periti o consultori per offrire, anche all’interno dei Consigli
istituzionalizzati, un ausilio ai Pastori della Chiesa. Ricordiamo, ad esempio, che
i laici, su parere della competente Conferenza Episcopale, possono essere
nominati giudici dei tribunali ecclesiastici. È riconosciuta ai laici la facoltà di
accedere alle università e facoltà ecclesiastiche [vedi Università ecclesiastiche]
con la possibilità di ricevere dalla autorità ecclesiastica il mandato di insegnare le
scienze sacre. Per quanto concerne in particolare l’esercizio del culto e
l’amministrazione dei sacramenti va ricordato che i laici di sesso maschile, in
possesso dei requisiti stabiliti dalla competente Conferenza Episcopale, possono
essere assunti ai ministeri istituiti di lettore e di accòlito, un tempo riservati
esclusivamente ai chierici.
Laicismo
Concezione propria dello Stato di diritto, secondo la quale esso si afferma
al di sopra di ogni credo religioso, considerato come un affare privato dei sudditi
[vedi Giurisdizionalismo; Teocrazia]. Tale concezione, affermatasi con la
Rivoluzione francese, propugna la cd. separazione dello Stato dalla Chiesa,
intesa però non come riconoscimento del principio dualistico cristiano dei due
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
poteri, ciascuno indipendente e sovrano, bensì del disinteresse dello Stato per il
credo religioso dei propri sudditi. Fenomeni analoghi sono stati, nel corso dei
secoli, definiti diversamente: Giuseppismo, Febronianesimo, Cesaropapismo,
Regalismo, Tanuccismo, Leopoldismo, Gallicanesimo, etc.
Laicità dello Stato, principio di
Con il Nuovo Concordato è stata ribadita, senza equivoci, la vocazione
laica della Repubblica per garantire ai cittadini il diritto all’autodeterminazione
della propria fede religiosa. Il principio di laicità dello Stato supera il concetto di
laicismo dominato da una posizione di indifferenza dello Stato (cd. mentalità
negativa) per fare carico a quest’ultimo di un obbligo di proteggere l’interesse
religioso dei cittadini (cd. laicità positiva) contro ogni forma di confessionismo o
contro ogni progetto etico religioso mirante ad ostacolare l’esercizio della libertà
religiosa.
Lampassato
Sta anche per linguato, e indica l’animale con la lingua di colore diversa
dal corpo.
Lapide
Lapide può riferirsi a: lapide tombaria, lastra recante un'iscrizione
funebre posta su sepolcri; lapide commemorativa, lastra recante un'iscrizione
commemorativa posta su monumenti o facciate di edifici.
Lasciti pii
Disposizioni patrimoniali dettate per motivi religiosi di culto o di
beneficenza. I lasciti pii vengono generalmente effettuati mediante donazione o
testamento a favore di Enti ecclesiastici oppure ad un Ente da costituire [vedi
Fondazione] appunto con i beni conferiti. Nel primo caso si parla di pia
fondazione non autonoma, nel secondo, invece, di pia fondazione autonoma
[vedi Pie fondazioni]. Costituiscono lasciti pii anche tutti gli atti dispositivi a
favore di un erede con l’imposizione di un modus che lo vincoli ad erogare
somme o svolgere un’attività per fini religiosi o di culto. Tra questi ultimi
rientrano anche le disposizioni a favore dell’anima (art. 629 c.c.), che si
considerano come oneri a carico dell’erede o del legatario e che sono valide solo
quando siano determinati i beni o la somma da impiegarsi a tal fine. Negli
ordinamenti dove i lasciti pii non sono consentiti dallo Stato, i fedeli ricorrono a
particolari forme di lasciti fiduciari [vedi Frodi pie].
Lavabo
Vaschetta situata nella sacrestia e utilizzata per le abluzioni del sacerdote
prima e dopo la celebrazione della messa, per versare l'acqua della purificazione
nonché per eliminare i residui delle sostanze benedette ridotte in cenere. Talora
può essere sormontata da una riserva fornita di un rubinetto (fontana di
sacrestia).
Legati pontifici
(vedi Diplomazia pontificia)
Legge canonica
Comando dato in vista del bene comune dei fedeli, proveniente da un
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Antonio Ferrara
soggetto idoneo a darlo e diretto a soggetti tenuti a rispettarlo, cioè ai battezzati
[vedi Battesimo] che godano di un sufficiente uso di ragione e abbiano compiuto
il settimo anno di età. La promulgazione delle leggi ecclesiastiche universali
(cioè valide per tutta la Chiesa cattolica di rito latino) ha luogo con la
pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis. La legge entra in vigore solo dopo
tre mesi (c.d. vacatio legis) dalla sua promulgazione, salvo diverso termine (più
breve o più ampio) previsto dalla legge stessa. Per le leggi particolari (cioè valide
per un determinato territorio quale, ad es., la diocesi), invece, è prescritto che la
promulgazione venga fatta nel modo determinato dal legislatore e l’entrata in
vigore avvenga dopo un mese, salvo diversa disposizione. In diritto canonico
vige il principio dell’irretroattività della legge tranne che per le leggi penali che
hanno sempre efficacia retroattiva se sono più favorevoli al reo. Le leggi
universali valgono per tutti i fedeli ovunque si trovino. Le leggi particolari,
invece, si presumono territoriali e non personali, nel senso che sono soggetti alla
legge di un determinato territorio i fedeli che in esso hanno il domicilio o il quasi
domicilio [vedi Domicilio] e contemporaneamente vi si trovino di fatto.
Normalmente la legge canonica cessa di aver vigore in conseguenza di una legge
posteriore (abrogazione). L’abrogazione può essere: espressa, quando la nuova
legge espressamente dica che la precedente è abrogata in tutto o in parte (in
quest’ultimo caso si parla di derogatio); tacita, se la nuova legge è direttamente
contraria (quindi incompatibile) con la precedente ovvero disciplini ex novo ed
integralmente tutta quanta la materia oggetto della legge precedente (in questo
caso si parla di abrogatio). Nel dubbio, la legge preesistente non si presume
abrogata, ma si deve cercare di armonizzare, per quanto possibile, la vecchia e la
nuova legge.
Legge matrimoniale
Con questo nome si definisce la L. 847/29 emanata per l’applicazione
dell’art. 34 del Concordato con la Santa Sede concernente il cd. matrimonio
concordatario. In attesa che venga emanata la nuova normativa di attuazione
dell’art. 8 del Nuovo Concordato del 1984, la legge matrimoniale del 1929 deve
ritenersi tuttora in vigore almeno per quella parte che non risulti implicitamente
abrogata per effetto del disposto del ricordato art. 8 e tenendo ovviamente conto
delle modifiche di cui alle sentenze della Corte Cost. n. 32 del 1979 e n. 16 del
1982.
Leggi ecclesiastiche
Si definiscono in tal modo quelle leggi in materia ecclesiastica emanate
unilateralmente dal Regno d’Italia per disciplinare i rapporti con la Chiesa,
dall’Unità fino ai Patti Lateranensi. Leggi ecclesiastiche eversive. Con la
proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 venne perseguita, nei confronti della
Chiesa, una politica restrittiva che, già iniziata dal Parlamento Subalpino (Regno
di Sardegna), incise soprattutto sugli Enti e sui beni ecclesiastici. In particolare
con la L. 3036/1866 fu negato il riconoscimento (e quindi la capacità
patrimoniale) agli Ordini, Corporazioni e Congregazioni religiose regolari
nonché Conservatori e Ritiri, i quali importassero vita comune ed avessero
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
carattere ecclesiastico. Il patrimonio di tali enti soppressi fu devoluto al demanio
dello Stato, con l’obbligo di iscrivere, nel Gran libro del debito pubblico, una
rendita del 5% a favore del neocostituito Fondo per il culto (che succedeva, in
ogni rapporto, alla vecchia Cassa ecclesiastica dello Stato sardo). Nel contempo,
con questa stessa legge, veniva sancita l’incapacità, per ogni Ente morale
ecclesiastico, di possedere beni immobili; con la L. 3848/1867 la soppressione,
già disposta con la L. 3036/1866 per gli enti regolari, fu estesa, con modalità
analoghe, a tutti gli Enti secolari che lo Stato, con propria autonoma valutazione,
riteneva superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della collettività o
dannosi agli interessi statali. Esclusi dalla soppressione e dalla conseguente
spoliazione dei beni furono le Parrocchie, gli Ordinariati, i Canonicati, le chiese
cattedrali, i seminari, le fabbricerie. (Leggi ecclesiastiche delle guarentigie). Nel
vano tentativo di risolvere la questione romana, il 13 marzo 1871 veniva emanata
la L. 214/1871, che fu detta delle guarentigie, in quanto garantiva rendite,
immunità e privilegi al Sommo Pontefice; in effetti con questa legge lo Stato
cercò anche di dare una regolamentazione ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Il
provvedimento si articolava in due titoli ben distinti: il primo, prerogative del
Sommo Pontefice e della Santa Sede, con cui il legislatore tentava di garantire
una certa indipendenza al Pontefice attraverso: la corresponsione di una rendita
annua; la concessione dei palazzi apostolici, Vaticani e Lateranensi; il divieto
alla polizia di introdursi nei palazzi vaticani; il riconoscimento di prerogative ed
immunità ai diplomatici esteri; il secondo, relazioni dello Stato con la Chiesa,
invece, riguardava appunto i rapporti fra Stato e Chiesa. Il legislatore, in
particolare: abolì il giuramento dei Vescovi, il diritto di nomina o proposta regia
e l’appello per l’abuso o recursus ad principem. Con questa legge gli statisti del
Regno ritenevano di avere risolto la questione romana, ma la Santa Sede non fu
d’accordo, perché a suo parere la legge non presentava garanzie di stabilità,
soprattutto perché, in quanto legge interna, poteva essere in ogni momento
abrogata da una successiva e meno favorevole legge ordinaria dello Stato
(Enciclica Ubi nos del 15-5-1871). Lo Stato cercò di ovviare alle critiche,
dichiarando la legge delle guarentigie legge fondamentale dello Stato; questa
dichiarazione, però, non si rivelò adatta a risolvere il problema, perché la
normativa rimaneva pur sempre in balìa della sola volontà del legislatore italiano.
L’impasse dei rapporti fra Chiesa e Stato nel nostro Paese fu superata solo nel
1929 con il Trattato (internazionale) del Laterano stipulato da Stato e Chiesa in
posizione paritaria [vedi Concordato ecclesiastico].
Leggi ecclesiastiche eversive
(vedi Leggi ecclesiastiche)
Leggio
Supporto da tavolo o portatile che sostiene su un piano inclinato libri o
spartiti musicali, allo scopo di poterli leggere senza tenerli in mano.
Leone
È il più nobile animale del blasone. Simbolo per eccellenza per
rappresentare la forza, la magnanimità, la grandezza, il comando e il coraggio.
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Antonio Ferrara
Leone di San Marco
Il leone di San Marco è il simbolo della città di Venezia. La simbologia
del leone di San Marco deriva da un'antichissima tradizione delle Venezie,
secondo la quale un angelo in forma di leone alato avrebbe rivolto al Santo,
naufrago nelle lagune, la frase: «Pax tibi, Marce, evangelista meus. Hic
requiescet corpus tuum» (Pace a te, Marco, mio evangelista. Qui riposerà il tuo
corpo.), preannunciandogli che in quelle terre avrebbe trovato un giorno riposo e
venerazione il suo corpo. Il libro, spesso erroneamente associato al Vangelo,
ripropone proprio le parole di benvenuto del leone e, nella maggior parte delle
rappresentazioni veneziane, si presenta aperto, recando solitamente la scritta
latina «PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS». Il leone simboleggia anche la
forza della parola dell'Evangelista, le ali l'elevazione spirituale, mentre l'aureola è
il tradizionale simbolo cristiano della santità. In araldica il leone di San Marco è
simbolo dell’apostolato e della Serenissima.
Lettore
(Vedi ministeri istituiti)
Liturgia
Esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel quale, per mezzo
di segni visibili: viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la
santificazione degli uomini; viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo,
cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio, pubblico e integrale. Tale
definizione mette in luce i due momenti tipici e inscindibili di ogni azione
liturgica: la santificazione e l’esercizio del culto divino. Tale culto si realizza in
maniera pubblica e integrale se risponde a tre requisiti: sia offerto in nome della
Chiesa; da persone legittimamente incaricate (ministri di culto); mediante atti
approvati dall’autorità ecclesiastica. La disciplina della liturgia è di esclusiva
competenza dell’autorità della Chiesa e precisamente della Santa Sede e dei
Vescovi diocesani. In particolare: alla Santa Sede spetta disciplinare la sacra
liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici (ad es. messali, rituali,
breviari) e vigilare per la fedele osservanza delle norme liturgiche; le Conferenze
Episcopali hanno, invece, il compito di preparare le versioni, nelle lingue
correnti, dei libri liturgici e curarne la pubblicazione, previa autorizzazione della
Santa Sede; il Vescovo diocesano può, nei limiti della sua competenza, impartire
norme, in materia liturgica, obbligatorie e vincolanti per tutti i fedeli della
propria Chiesa particolare.
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Lapide commemorativa, posta nella Cappella di Santa Croce di Nocera Inf., in memoria per il
Delegato emerito cav. Catello Celentano, fondatore della Delegazione Nocera-Sarno
Antonio Ferrara
M
Matrimonio apparente
È quello in cui, pur essendo avvenuta la celebrazione, in realtà non si è
formato un vincolo valido. In ordine al matrimonio apparente il codice di diritto
canonico usa termini diversi, senza precisarne il significato, quali matrimonium
invalidum, matrimonium nullum, matrimonium ìrritum.
Matrimonio canonico
Patto matrimoniale, con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la
comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla
procreazione e educazione della prole, elevato da Cristo Signore alla dignità di
sacramento. Tra i battezzati [vedi Battesimo] non può sussistere un valido
contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento. Dall’inseparabilità
del contratto dal sacramento deriva che la regolazione dell’istituto spetta alla
Chiesa, competente da sola a stabilire gli impedimenti al matrimonio e a trattare
dei giudizi di nullità, mentre l’autorità civile è competente a disciplinare i
semplici effetti meramente civili del matrimonio. Elementi costitutivi del
matrimonio sono: i ministri, che sono gli stessi sposi; il sacerdote o il diacono,
che assiste al matrimonio, funge solo da teste qualificato, la cui presenza è
richiesta ad validitatem (e non sempre) onde facilitare la prova della
celebrazione; la volontà di contrarre matrimonio manifestata con il consenso.
Manca il consenso se al momento del matrimonio vi è un soggetto incapace di
intendere e di volere; quando la manifestazione di consenso sia estorta mediante
violenza fisica o sussista errore ostativo (si intendeva dire no e si è detto sì); se vi
è voluta discordanza tra volontà e manifestazione del consenso (ad es.
rappresentazioni teatrali, riserva mentale, simulazione); la materia, che consiste
nella mutua donazione dei coniugi in funzione della costituzione tra loro della
comunità di tutta la vita; la forma, cioè le parole o i segni adoperati per celebrare
il matrimonio. Proprietà essenziali del matrimonio sono: l’unità che esclude ogni
forma di poligamia e poliandria; l’indissolubilità che esclude il divorzio.
Matrimonio concordatario
E’ il matrimonio celebrato secondo i riti della religione cattolica che in
base agli accordi tra la chiesa cattolica ed il governo italiano ha effetti anche di
natura civile.
Matrimonio rato e non consumato
Matrimonio valido tra battezzati, cui non sia seguito l’atto per sé idoneo
alla generazione della prole. La consumazione si presume fino a prova contraria
se dopo la celebrazione i coniugi abbiano coabitato. Esso può essere sciolto dal
Sommo Pontefice [vedi Scioglimento del vincolo matrimoniale], ove sussista una
giusta causa. L’art. 34 del Concordato del 1929 prevedeva che il provvedimento
ecclesiastico con il quale era accordata la dispensa dal matrimonio potesse essere
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
reso esecutivo agli effetti civili con la stessa procedura prevista per le sentenze
ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio canonico [vedi
Matrimonio concordatario]. Poiché tale disposizione è stata dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale (sent. n. 18/1982) e non è riproposta nel Nuovo
Concordato del 1984, deve ritenersi abrogata. I coniugi che ottenessero oggi lo
scioglimento del matrimonio rato e non consumato (regolarmente trascritto)
possono realizzare la cessazione degli effetti civili, invocando l’art. 3 della L.
898/70 (cd. legge sul divorzio) che tra le cause di cessazione degli effetti civili
prevede, appunto, la non consumazione del matrimonio.
Mazza Priorale
Bastone pastorale dritto d’argento che termina con un nodo, il quale può
avere la forma di un pomo, di un fiordaliso o di una chiesa. Simbolo dei prevosti,
priori, maestri del coro o primi cantori. E’ usato dai religiosi che non hanno
diritto ad altri ornamenti. Si raffigura, spesso, unitamente al rosario.
Metalli
Sono l’oro e l’argento.
Metropolita
È il capo del Metropoli ovvero di un’Arcidiocesi detta Metropolitana,
sotto la cui giurisdizione ci sono altre diocesi, dette suffraganee. Un tempo il
Metropolita, tra i tanti diritti, aveva anche il diritto di bloccare le nomine
vescovili. Ai giorni nostri il primato del metropolita è più sfumato, quasi un
semplice onore. È sempre un arcivescovo.
Ministeri istituiti
Dal 1 gennaio 1973, con l'entrata in vigore delle norme contenute nella
lettera apostolica in forma di motu proprio “Ministeria quaedam” di Papa Paolo
VI, i ministri istituiti sono due: il Lettore e l’Accòlito. Possono essere affidati
anche ai laici, perché non sono più riservati ai soli candidati al sacramento
dell'Ordine. L'istituzione del Lettore e dell'Accòlito, secondo la veneranda
tradizione della Chiesa, è riservata agli uomini, ai quali si richiede la ferma
volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano. I ministeri sono conferiti
dal Vescovo con il rito liturgico «istituzione del Lettore» e «istituzione
dell'Accòlito», riconosciuto dalla Sede Apostolica. Il conferimento dei ministeri
non dà diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa.
Ministeri Ordinati, Chierici
Derivano dal sacramento dell’Ordine sacro: Episcopato [vedi Vescovi],
Presbiterato [vedi Presbitero] e Diaconato [vedi Diacono]. Tali ministeri sono
per l’essere della Chiesa: infatti se venissero a mancare la Chiesa non avrebbe la
certezza di portare avanti il mandato conferitogli dal Signore.
Mitra (o Mitria)
La mitra, quale figura araldica caricata in uno scudo, rappresenta dignità
ecclesiastica o premio di virtù. Ornamento liturgico, simbolo per eccellenza della
dignità episcopale è il copricapo indossato dai Vescovi e a volte da ecclesiastici
non Vescovi durante le funzioni liturgiche. La sua forma è allungata ed è
caratterizzata da due cuspidi (cornua) formate da due pannelli rigidi rivestiti di
105
Antonio Ferrara
tessuto e tenuti insieme da una fodera. È anche dotata di due nastri (infule), che
in passato avevano la funzione di assicurare sotto il mento il copricapo. Oggi è
un accessorio decorativo pendente sulle spalle. Spesso sulle infule è ricamato lo
stemma del prelato. Goffredo di Crollalanza afferma che nell'araldica la mitra
serve da cimiero e i diversi ecclesiastici la portano come segue: Abati secolari, di
profilo; Abati regolari, inclinata a destra; Abati commendatari, di profilo a
destra; Canonici mitrati, di profilo a destra; Vescovi, di fronte a destra;
Arcivescovi, di fronte nel mezzo.
Monsignore
È il titolo onorifico che spetta ai Vescovi e ad ecclesiastici insigniti da
alcune particolari dignità, come i canonici ed i prelati della Casa Pontificia.
Curiosamente questo titolo in passato era attribuito anche al Papa, ai cardinali ed
ai sovrani. Deriva dal francese mon (mio) e seigneur (signore).
Monte
Si rappresenta con la classica foggia italiana a tre cime, ovvero come
cilindri coperti da calotte sferiche che si sovrappongono a piramide. Spesso si
trovano anche con sei cime e oltre.
Motto
Il motto è un’usanza assai diffusa ed è posto sotto lo scudo ed esprime in
forma concisa l’ideale ed il programma di vita e non è del tutto slegato dal
contenuto dello stemma.
Sua
Eminenza
il
Cardinale
Crescenzio
Sepe,
Arcivescovo
Metropolita di Napoli
106
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
N
Navetta (o navicella portaincenso)
Nella liturgia cattolica è il contenitore metallico destinato alla
conservazione dell'incenso. Sebbene la sua forma tradizionale la avvicini allo
scafo simmetrico di una nave che sormonta un piedistallo metallico ed è chiuso
sulla sommità da un coperchio oblungo, attualmente ha spesso una più semplice
forma circolare. L'incenso vi si conserva per essere poi trasferito e bruciato
nell'incensiere o turibolo.
Necessitudo
Legame o vincolo tra persone fisiche costituitosi per natura o per diritto.
Tali legami familiari possono influire sulla capacità giuridica delle persone: si
pensi, ad esempio, agli impedimenti matrimoniali. Si distinguono, al riguardo, tre
tipi di legami: consanguineità, affinità e adozione (legame naturale il primo,
legali gli altri due). La consanguineità, detta anche parentela, è il vincolo tra
persone che discendono da un comune capostipite e comprende: la cognatio
carnalis, se si considera la discendenza dal lato materno; l’adgnatio, se si
considera la discendenza dal lato paterno. L’affinità è il vincolo che stringe un
coniuge ai consanguinei dell’altro coniuge (es. genero e suocero). L’affinità
sorge solo a seguito di matrimonio valido, sia semplicemente rato che rato e
consumato [vedi Matrimonio rato e non consumato]. L’adozione, detta anche
cognatio legalis, se attuata secondo le norme del diritto civile (l’istituto, come
tale, è sconosciuto dal diritto canonico), determina fra adottante e adottato lo
stesso rapporto giuridico che sussiste tra genitori e figli, costituendo, ad es.,
impedimento al matrimonio.
Notaio
Organo dei tribunali ecclesiastici, che deve intervenire in qualunque
processo e sottoscriverne, a pena di nullità, gli atti che, solo così, fanno fede
pubblica.
Noviziato
Periodo di prova e di preparazione della durata minima di un anno (e non
superiore a due anni) per ottenere l’ammissione in un qualsiasi Istituto religioso.
Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell’Istituto, ha questi scopi: aiutare i
novizi a prendere coscienza della loro vocazione specifica; far sperimentare il
modo di vita dell’Istituto; formare mente e cuore secondo lo spirito dell’Istituto;
provare le intenzioni e l’idoneità dei novizi. L’ammissione al noviziato è di
competenza dei Superiori maggiori [vedi Superiori degli istituti religiosi] ed è
condizionata all’esistenza di particolari requisiti e all’assenza di determinati
impedimenti. Il noviziato deve essere fatto in una apposita «casa», detta appunto
Casa del Noviziato, sotto la guida del maestro dei novizi appositamente
designato dai Superiori. In ogni momento il novizio può lasciare liberamente
l’istituto così come può dimetterlo l’autorità competente. Al termine del
107
Antonio Ferrara
noviziato, il novizio, se ritenuto idoneo, è ammesso alla professione temporanea
[vedi Professione religiosa], altrimenti viene dimesso [vedi Dimissione dei
religiosi].
Nuove nozze
(vedi Privilegio paolino)
Incensiere e navetta o portaincenso
108
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
O
Oblazioni dei fedeli
Mezzo principale per finanziare le attività ecclesiastiche. I fedeli sono
tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa perché essa possa
disporre di quanto le è necessario per il culto divino [vedi Liturgia], per le spese
di apostolato e per l’onesto sostentamento dei ministri; nel contempo i fedeli
stessi sono liberi di poter devolvere beni temporali a favore della Chiesa. Il
Vescovo ha il dovere di avvertire e stimolare i fedeli per l’osservanza
dell’obbligo che ad essi incombe e che essi assolveranno attraverso le
sovvenzioni loro richieste secondo le norme dettate dalle Conferenze Episcopali.
Norme particolari sono stabilite per le oblazioni fatte a persone giuridiche
ecclesiastiche, sia pubbliche che private: ciò a tutela sia della persona giuridica
[vedi Personalità giuridica canonica] sia degli stessi offerenti. È previsto che
tutti i Vescovi, in conseguenza del vincolo della unità e della carità che lega tutta
la Chiesa, debbono contribuire, secondo le disponibilità della propria diocesi, a
procurare alla Santa Sede i mezzi che le necessitano, secondo le condizioni dei
tempi, per svolgere la sua missione per la Chiesa universale.
Offertorio
L’offertorio (dal latino offertorium) consiste nell’offrire doni all’altare,
durante la celebrazione della SS.ma messa; segue la preghiera dei fedeli e
precede la Preghiera eucaristica.
Ombrello liturgico
L’ombrello liturgico viene usato nella cerimonia solenne del Corpus
Domini per proteggere il SS.mo lungo il percorso effettuato dal sacerdote e dal
popolo dei fedeli. E’ anche utilizzato per portare il SS.mo da un altare all’altro,
riparando il sacerdote. Può essere portato da un chierico oppure da un laico che
in questo caso deve indossare la talare e la cotta. L’ombrello liturgico, a
differenza dell’ombrello ordinario, ha le stecche interne rigide rivestite da una
fodera, mentre l’esterno può essere ornato con ricami e bordato ai lati con frange.
L’asta è alquanto ricca di nodi intagliati o di borchie metalliche anche d’argento,
mentre in alto termina con una sfera coronata dalla croce.
Oratori
Luoghi destinati, su licenza dell’Ordinario, al culto divino [vedi Liturgia]
in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano (ad es. gli
appartenenti a una Confraternita) e al quale possono accedere anche altri fedeli
con il consenso del Superiore competente. Negli oratori si possono compiere
tutte le celebrazioni sacre non vietate dalla liturgia o impedite dal diritto.
Ordinamenti
Regole o norme che devono essere osservate da tutti i partecipanti nei
convegni di persone, sia indetti dall’autorità ecclesiastica sia liberamente
109
Antonio Ferrara
convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene
definito ciò che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire.
Ordinariato militare per l’Italia
(OMI) è una Circoscrizione personale della Chiesa cattolica, assimilata
ad una diocesi ed equiparata ad un ufficio dello Stato; ha giurisdizione su tutti i
militari delle forze armate italiane (Esercito, Marina militare, Aeronautica,
Carabinieri, insieme alla Guardia di Finanza, in quanto corpo di polizia ad
ordinamento militare), sui loro familiari conviventi e sul personale civile in
servizio presso le forze armate. È attualmente retto dall'arcivescovo Santo
Marcianò.
Ordinario
Con il nome di Ordinario si intendono oltre al Romano Pontefice: i
Vescovi diocesani e gli altri che, anche se solo interinalmente, sono preposti a
una Chiesa particolare o ad una comunità ad essa equiparata; coloro che nelle
medesime godono di potestà esecutiva ordinaria, vale a dire i Vicari generali e i
Vicari episcopali; per i propri membri, i Superiori maggiori degli Istituti religiosi
e delle Società di vita apostolica. Con il nome di ordinario del luogo si intendono
tutti i soggetti summenzionati ad eccezione dei Superiori degli Istituti religiosi e
delle Società di vita apostolica.
Ordine al Merito del Lavoro della Repubblica Italiana
Rappresenta la continuità dell'analoga distinzione monarchica istituita nel
1901 da Vittorio Emanuele III, che volle conferire maggiore dignità a una
precedente ricompensa al merito agrario e industriale. Riordinato nel 1952 e nel
1986 in senso maggiormente restrittivo, è destinato ai cittadini italiani, anche
residenti all'estero, "che si siano resi singolarmente benemeriti", segnalandosi
"nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'attività
creditizia e assicurativa". Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto
da un apposito Consiglio presieduto dal Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato. Lo stesso Ministro, eventualmente di concerto con il collega
delle Risorse Agricole, sceglie, ogni anno, 40 candidati da proporre al Presidente
della Repubblica. Fra questi vengono selezionati venticinque imprenditori, ai
quali è conferito, il 1° giugno, il titolo di Cavaliere del Lavoro. La decorazione
consiste in una croce greca smaltata di verde e bordata d'oro, caricata di uno
scudetto tondo recante, su di un lato, l'emblema della Repubblica e, sull'altro, la
dicitura "AL MERITO DEL LAVORO-1901". La croce viene appesa a un nastro
di verde, listato, al centro, da una fascia di rosso.
Ordine al Merito della Repubblica Italiana
È il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare
benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della
economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali,
filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili
e militari". Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da un
Consiglio composto da un Cancelliere e sedici membri. L'Ordine è suddiviso nei
seguenti gradi onorifici: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale,
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere
insignito della dignità di Gran Cordone.
Ordine Costantiniano di San Giorgio (Napoli)
(vedi Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Napoli)
Ordine Costantiniano di San Giorgio (Spagna)
(vedi Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Spagna)
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
E' un Ordine cavalleresco di Casa Savoia nato dalla fusione dell'Ordine
Cavalleresco e Religioso di San Maurizio e dell'Ordine per l'Assistenza ai
Lebbrosi di San Lazzaro. L'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è
un'associazione senza fini di lucro a scopo benefico. Agli aspiranti cavalieri
sono, per statuto, richieste le doti di onestà, fedeltà, comprensione, generosità e
perdono. L'Ordine conta oggi circa 4000 membri, fra cavalieri (associati maschi)
e dame (associati femmine), distribuiti in 33 paesi e divisi in delegazioni
nazionali e regionali. Dopo il 7 luglio 2006 il Gran Magistero dell'Ordine è
conteso tra Amedeo di Savoia-Aosta e Vittorio Emanuele di Savoia. La vicenda è
tuttora oggetto di controversie tra le due opposte fazioni, che sostengono
altrettante opposte tesi.
Ordine dello Speron d’Oro (Milizia Aurata)
La cavalleria dello Speron d’Oro sorse nella prima metà del XIV secolo,
come dignità equestre, ma non come Ordine cavalleresco. Chiamata anche
Milizia Aurata, veniva conferita come dignità cavalleresca sia dai romani
pontefici che dagli imperatori. Chi aspirava ad ottenere lo Speron d’Oro doveva
compiere un periodo di servizio in qualità di paggio oppure prestare servizio
militare. Al termine di tale periodo veniva armato cavaliere con una solenne
cerimonia, nel corso della quale riceveva le armi, il cingolo militare e gli speroni
d’oro. L’insignito non aveva alcun obbligo o vincolo, salvo, in alcuni casi, di
rispondere, in caso di guerra, nei riguardi di chi lo aveva investito, Sommo
Pontefice o Imperatore. Per tradizione l’appartenenza alla Milizia Aurata
conferiva la nobiltà personale, in alcuni casi anche la nobiltà ereditaria. Dal
secolo XVI si iniziò ad unire alla dignità cavalleresca dello Speron d’Oro il titolo
di conte del sacro palazzo lateranense o conte palatino. Con la fine del
Medioevo, la Milizia Aurata decadde di prestigio, divenendo una semplice
distinzione onorifica conferita molto spesso per subcollazione. Infatti nel 1367 il
Sommo Pontefice Urbano V concesse al Marchese di Ferrara la facoltà di creare
cavalieri dello Speron d’Oro; tale prerogativa, detta di subcollazione, venne nel
tempo altresì concessa anche a collegi ed università. Anche la famiglia ducale
degli Sforza di Santa Fiora, a cui successero i Cesarini Sforza, ottenne la facoltà
di investire cavalieri aurati. Con la fine del Sacro Romano Impero, per rinuncia
di Francesco II d’Asburgo (1806) cessò di esistere la Milizia Aurata di creazione
imperiale, mentre quella di derivazione pontificia crebbe in splendore, sotto il
pontificato di Pio VII. Infatti in tale periodo la Milizia Aurata da dignità
cavalleresca iniziò il processo di trasformazione in una Istituzione cavalleresca,
con i relativi Statuti e con la concessione, il 16 febbraio 1803, di una uniforme. Il
111
Antonio Ferrara
Sommo Pontefice Gregorio XVI con il Breve Cum Hominum Mentes del 31
ottobre 1841 definì infine le caratteristiche e la struttura dell’Ordine della Milizia
Aurata, ponendolo sotto la protezione di San Silvestro I Papa. L’Ordine prese
quindi la denominazione di Ordine Aurato di San Silvestro Papa o dello Speron
d’Oro. Con la riforma di tutti gli Ordini equestri pontifici avvenuta nel 1905,
sotto il pontificato di San Pio X, anche la Milizia Aurata di San Silvestro Papa o
dello Speron d’Oro ritrovò tutto il suo prestigio ed il suo splendore. Con Bolla
del 7 febbraio 1905 l’Ordine venne staccato dal titolo di San Silvestro Papa,
divenendo quest’ultimo Ordine anch’esso pontificio. Sempre con la medesima
Bolla, l’Ordine dello Speron d’Oro venne posto al secondo posto nella
graduatoria degli Ordini cavallereschi pontifici, dopo l’Ordine Supremo del
Cristo e prima dell’Ordine Piano. L’Ordine si compone di una sola classe di
cavalieri, limitata al numero di cento, e di norma viene conferito solo ai Capi di
Stato non cattolici ed ai capi di governo. L’insegna si compone di una croce
ottagona o biforcata, smaltata di giallo, portante fra le due punte inferiori sospeso
lo speron d’oro. Caricato nel cuore della croce uno scudetto circolare di bianco,
circondato da un cerchio d’oro, con nella parte anteriore il monogramma della
Santa Vergine, protettrice dell’Ordine, e sul rovescio la data MDCCCCV e sul
cerchio “PIUS X RESTITUIT”. La croce è infine sovrastata da un trofeo d’armi
in oro. Esiste ovviamente anche la placca, mentre il nastro della decorazione è di
rosso bordato di bianco. L’Ordine, al pari di tutti gli altri Ordini cavallereschi
pontifici, dispone di uniforme. Per i cavalieri dello Speron d’Oro l’uniforme si
compone di una tunica di panno rosso a doppio petto, con collo e paramani di
velluto in seta nera, con ricami in oro; i pantaloni, di panno nero, hanno una
banda intessuta d’oro. Il copricapo nero di felpa porta la coccarda pontificia.
L’uniforme si completa con lo spadino, gli speroni d’oro ed altri accessori.
Ordine di Malta
(Vedi Sovrano Militare Ordine di Malta)
Ordine di San Gregorio Magno
Fu un Ordine cavalleresco dello Stato della Chiesa, stato preunitario
dell'Italia. Esso venne fondato da papa Gregorio XVI il 1º settembre 1831, dopo
appena sette mesi dalla sua elezione, mediante il breve Quod summis. L'Ordine di
San Gregorio Magno è ancora oggi uno dei cinque Ordini pontifici della Chiesa
cattolica, segue l'Ordine Piano e precede l'Ordine di San Silvestro. Secondo il
cerimoniale diplomatico è un Ordine di prima classe. L'Ordine è riservato a
uomini e donne di religione cattolica (rarissimi sono i casi di conferimento a non
cattolici) in riconoscimento per il loro servizio alla Chiesa, per impieghi
straordinari, in supporto alla Santa Sede e per il loro buon esempio presso le
comunità e nel paese. È riservato a cattolici di distinta condizione, anche se non
sono richiesti requisiti nobiliari. È concesso anche a militari solo a partire dal
grado di Maggiore. Gode del privilegio del saluto militare da parte delle guardie
svizzere e della precedenza sull'Ordine di San Silvestro e sugli Ordini di Malta e
del Santo Sepolcro. I cavalieri di Gran Croce godono del trattamento di
"eccellenza". L'Ordine si suddivide in cinque classi: Cavaliere di Gran Croce di I
112
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Classe; Cavaliere di Gran Croce di II Classe; Commendatore con placca o Gran
Commendatore; Commendatore; Cavaliere. Il motto dell'Ordine è Pro Deo et
Principe.
Ordine di San Silvestro Papa
E' un Ordine cavalleresco detenuto dalla Santa Sede. L'Ordine venne
unito con l'Ordine dello Speron d'Oro. Papa Pio X, nel suo motu proprio del 7
febbraio 1905, dal titolo Multum ad excitandos, divise l'Ordine in due classi di
cavalieri, una che mantenne il nome di San Silvestro e l'altra che recuperò quello
antico di Milizia Aurata o Speron d'Oro. Esso venne riqualificato come
ricompensa per i cattolici che si dedicarono attivamente alla vita della chiesa, in
particolare distinguendosi nell'esercizio delle proprie abilità professionali e nelle
varie arti. Le nomine all'Ordine sono solitamente proposte dai vescovi diocesani
o dai nunzi apostolici.
Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
E' un Ordine cavalleresco cattolico ed un'associazione pubblica di fedeli
della religione cattolica, eretta dalla Santa Sede, dalla quale direttamente
dipende, ed avente personalità giuridica canonica e civile. Legato alla chiesa del
Santo Sepolcro di Gerusalemme, proprio perché di subcollazione pontificia, può
definirsi come la sola istituzione laicale della Santa Sede incaricata di sopperire
alle necessità del Patriarcato Latino di Gerusalemme e di sostenere le attività ed
iniziative a favore della presenza cristiana in Terra Santa. Il Patriarcato ha quindi
come principale fonte contributiva istituzionale le oblazioni erogate dai Cavalieri
e dalle Dame dell' Ordine. L'Ordine ha una struttura gerarchica, con a capo il
cardinale Gran Maestro. Questi è nominato direttamente dal Papa, dal quale
dipende esclusivamente. Per questo l'Ordine è definito "di subcollazione
pontificia", cioè direttamente soggetto all'autorità e al controllo della Santa Sede.
Il Gran Maestro si avvale della collaborazione del Gran Magistero, il quale, di
concerto con il Patriarcato latino di Gerusalemme, definisce i programmi
operativi e gli interventi a favore delle strutture cristiane in Terra Santa. Il
Patriarca Latino di Gerusalemme ricopre di diritto la carica di Gran Priore. Tutti i
Luogotenenti ed i membri del Gran Magistero godono del trattamento di
"Eccellenza" presso lo Stato Città del Vaticano ed il territorio italiano. È
suddiviso in 52 luogotenenze: 24 in Europa, 15 nel Nord America, 5 in Sud
America e 6 in Australia ed Estremo Oriente.
Ordine militare del Santissimo Salvatore di Santa Brigida di Svezia
L'Ordine militare del Santissimo Salvatore di Santa Brigida di Svezia era
uno degli Ordini religiosi cavallereschi, stabilito in Svezia da Santa Brigida nel
1366, per difendere lo Stato e la religione contro le scorrerie dei popoli pagani. I
cavalieri di quest’Ordine, che fu approvato da papa Urbano V, portavano una
croce azzurra a otto punte, simile a quella dei cavalieri di san Giovanni di
Gerusalemme, dove in fondo alla croce v’era una lingua di fuoco a significare
che i cavalieri di quest’Ordine dovevano eccellere nella carità verso il prossimo.
La loro principale obbligazione era quella di seppellire i morti e di proteggere le
vedove e gli orfani. La stessa santa dette la regola e la tradizione vuole che il
113
Antonio Ferrara
primo cavaliere fosse stato suo figlio Karl, morto a Napoli. L’Ordine, con la
penetrazione protestante luterana nei paesi baltici e scandinavi, si affievolì ed alla
fine scomparve. Nel 1859 si riunirono numerosi patrizi campani presso la chiesa
del Santissimo Salvatore a Capua per la restaurazione dell’Ordine. Nonostante la
presenza anche di alcuni ecclesiastici la Santa Sede non riconobbe mai come
legittima la rifondazione dell'Ordine. Il 21 marzo 1952 sull'Osservatore Romano
alla dichiarazione "Come altre volte già si è avvertito, questi sedicenti Ordini
assumono il loro nome sia da Ordini realmente esistenti ma da secoli estinti, sia
da Ordini rimasti allo stato di progetto, sia infine da Ordini veramente fittizi e
non hanno mai avuto qualsiasi precedente nella storia" seguiva esplicitamente
anche il nome di questo Ordine, insieme ad altri. Il 9 aprile 1970 sempre
sull'Osservatore Romano si notificava che "In seguito ad una solenne funzione
per l'investitura di nuovi Cavalieri dell'Ordine Cavalleresco di Santa Brigida di
Svezia vari lettori ci hanno chiesto informazioni circa l'atteggiamento della Santa
Sede di fronte ad Ordini Cavallereschi aventi intitolazioni sacre o dedicati a
Santi. Oltre ai propri Ordini Equestri la Santa Sede considera come cattolici e
tutela due soli Ordini Cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni
di Gerusalemme - detto di Malta - e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Tutti gli altri Ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da
quelli medievali – come, per esempio, il su nominato Ordine di Santa Brigida,
quelli di Nostra Signora di Betlemme e di San Giovanni, ecc., non sono
riconosciuti dalla Santa Sede".
Ordine Piano
L’Annuario Pontificio, parlando dell’Ordine Piano, ne fissa l’istituzione,
per volontà del Sommo Pontefice Pio IX, al 17 giugno 1847, ma idealmente tale
Odine si riallaccia al Collegio dei Cavalieri Pii o Piani o Partecipanti, creato nel
marzo 1559 dal Papa Pio VI con la Bolla Pii patris amplissi. Tali cavalieri
costituivano la corte laica del Sovrano Pontefice ed erano quindi un corpo di
gentiluomini equiparabili ai cavalieri di spada e cappa o alla guardia nobile
pontificia. L’appartenenza al Collegio dei cavalieri piani comportava il
conferimento della nobiltà personale e quindi non trasmissibile legata al titolo di
conte palatino. Nel tempo tale Istituzione venne a perdere gran parte dei
privilegi, restando agli insigniti del cavalierato piano solo il titolo di Ufficiale
della camera apostolica. Il Sommo Pontefice Pio IX, con Bolla del 17 giugno
1847, per ricordare il primo anniversario della sua ascesa al Soglio di Pietro,
istituì l’Ordine Equestre Pontificio Piano, considerandolo una continuazione
ideale dell’antico Collegio dei Cavalieri pii, oramai caduto in oblio. Con
successivo Breve Cum Hominum Mentes del 17 giugno 1849, il Santo Padre Pio
IX confermò tutti i privilegi nobiliari annessi a tale insigne Ordine, creandolo
l’unico nobilitante della Santa Sede Apostolica. Con altro Breve dell’11
novembre 1856, lo stesso Romano Pontefice divise l’Ordine in tre classi:
Cavalieri di gran croce, Commendatori e Cavalieri, ma il privilegio nobiliare
continuò ad essere appannaggio delle prime due classi (Gran Croce, con nobiltà
ereditaria e quindi trasmissibile, e Commendatori, con nobiltà personale), mentre
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
per la terza classe, quella dei Cavalieri, non veniva fatta menzione della nobiltà
nella lettera apostolica. Con la riforma e restaurazione degli Ordini Equestri
Pontifici avvenuta sotto il pontificato di San Pio X, con il Breve Multum ad
excitandos del 7 febbraio 1905, per l’Ordine Piano venne creata una nuova
classe, quella dei Commendatori con placca, che corrisponde di norma negli
Ordini cavallereschi alla classe dei Grandi Ufficiali. L’Ordine Piano venne poi
nuovamente riformato da Sua Santità Pio XII, con la Bolla dell’11 novembre
1939, che soppresse la nobiltà per gli appartenenti alla predetta Istituzione. Lo
stesso Romano Pontefice riformò ancora l’Ordine con la Bolla del 25 dicembre
1957, in considerazione dei rarissimi conferimenti negli Ordini Supremo del
Cristo e in quello dello Speron d’Oro, non volendo che “... a Noi ed ai Nostri
successori venga a mancare la facoltà di dare una prova insigne della benigna
volontà del Sommo Pontefice verso i reggitori di popoli ed altre altissime
autorità...ci è parso opportuno accrescere il valore dell’Ordine Piano
aggiungendovi un grado del quale tali personalità possano fregiarsi con onore
atto al loro grado...”. Venne così creata la classe dei cavalieri di collare. Infine
con il Motu proprio di Sua Santità Paolo VI del 15 aprile 1966, si stabilì il
conferimento dell’Ordine Piano ai Sovrani e Capi di Stato in visita ufficiale
presso il Sommo Pontefice, riservando invece gli Ordini Supremo del Cristo e
dello Speron d’oro ai Sovrani e Capi di Stato cattolici e particolarmente
benemeriti verso la Sede Apostolica. L’Annuario Pontificio, attualmente, dopo la
riforma voluta da Sua Santità Giovanni Paolo II nel 1993, riporta la suddivisione
dell’Ordine nelle seguenti classi: Cavalieri di Collare - Cavalieri di Gran Croce Commendatori con Placca - Commendatori - Cavalieri - Dama di Gran Croce Dama di Commenda con Placca - Dama. La decorazione dell’Ordine consiste in
una stella d’oro ad otto punte d’azzurro, caricata in cuore da uno scudetto
circolare di bianco, dove figura in lettere d’oro la scritta “Pius IX”; lo scudetto
risulta circondato da un cerchio d’oro, nel quale in lettere azzurre figura il motto
“VIRTUTI ET MERITO”, mentre nel rovescio dell’insegna viene riportata la data
“ ANNO MDCCCXLVII”. Il colore del nastro è d’azzurro, ornato sugli orli da
doppia riga rossa. Singolare è l’apprendere che l’Ordine Piano, fra gli Ordini
Equestri Pontifici, è l’unico che non porta per insegna una croce, bensì una stella,
per il fatto, sembra, che può essere conferito anche a non cattolici. Attualmente la
Santa Sede conferisce l’Ordine Piano, nelle varie classi, anche al Corpo
diplomatico accreditato presso la Sede Apostolica. Come per gli altri Ordini
cavallereschi pontifici, anche l’Ordine Piano dispone di uniforme. La divisa di
panno turchino scuro a falda lunga porta attorno al collo, nei paramani e sopra le
tasche panno rosso con ricchi ricami in oro. Nei pantaloni figurano, per
ornamento, delle bande seriche in oro. Il copricapo è invece nero di felpa, con
piumaggio bianco. L’uniforme si completa con lo spadino ed altri accessori.
Ordine sacro
Sacramento mediante il quale alcuni tra i fedeli sono costituiti ministri
sacri [vedi Ministeri ordinati; Chierici] intendendosi per tali coloro che sono
consacrati e destinati a pascere il Popolo di Dio, adempiendo, nella persona di
115
Antonio Ferrara
Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e
governare. Il sacramento dell’Ordine sacro è unico, ma comprende tre gradi:
Diaconato [vedi Diacono], Presbiterato o Sacerdozio [vedi Presbitero],
episcopato [vedi Vescovi], l’uno propedeutico all’altro, ad eccezione del
diaconato conferito nella forma permanente. Esso si conferisce mediante
l’imposizione delle mani (materia) e la preghiera consacratoria (forma)
prescritta, per ciascun grado, dai libri liturgici. Ministro della Sacra Ordinazione
è il Vescovo consacrato. Nessun Vescovo, però, può consacrare lecitamente un
altro Vescovo, se non ha il mandato pontificio e se non associa nella
consacrazione (salvo dispensa della Santa Sede) almeno altri due Vescovi. Si può
essere ordinati al Presbiterato e al Diaconato o dal Vescovo proprio ovvero da
altro Vescovo che abbia ricevuto da quello proprio le lettere dette dimissorie,
cioè l’autorizzazione ad ordinare un proprio suddito, della cui identità e dei cui
requisiti si dà testimonianza. Può essere validamente ordinato esclusivamente il
battezzato di sesso maschile. Per la liceità dell’ordinazione al Presbiterato e al
Diaconato si richiede che l’ordinando: abbia compiuto il prescritto periodo di
prova; possegga, a giudizio del Vescovo proprio o del competente Superiore
maggiore (se religioso), le doti necessarie; non abbia irregolarità o impedimenti;
abbia superato gli scrutini; sia munito dei documenti prescritti. Si richiede inoltre
che l’ordinazione, a giudizio del legittimo superiore, risulti utile per il ministero
della Chiesa. Il Presbiterato può essere conferito solo a coloro che hanno
compiuto 25 anni di età, posseggano una sufficiente maturità e siano stati
ordinati diaconi da almeno sei mesi. Coloro che sono destinati al Presbiterato
vengono ammessi all’ordine del Diaconato soltanto a 23 anni compiuti; i
candidati al diaconato permanente vi sono invece ammessi: se celibi, dopo i 25
anni compiuti; se sposati, dopo i 35 anni compiuti e con il consenso della moglie.
L’ordinando, per la liceità del conferimento dell’Ordine, deve aver ricevuto il
sacramento della Confermazione e, inoltre, per essere ammesso al Diaconato, sia
transeunte sia permanente, deve aver ricevuto, e per un certo tempo esercitato, i
ministeri di lettore ed accòlito [vedi Ministeri istituiti]. Inoltre chi intende essere
ammesso al sacerdozio (così come chi, non sposato, vuole accedere al Diaconato
permanente) deve preventivamente avere assunto pubblicamente, dinanzi a Dio e
alla Chiesa, l’obbligo del celibato oppure avere emesso i voti perpetui in un
Istituto religioso. La Sacra Ordinazione può essere nulla: perché vi è un difetto
sostanziale nell’ordinando (sesso femminile; mancanza di un battesimo valido);
perché il consacrante è privo di potestà; perché manca l’intenzione nel
consacrante o nell’ordinando; oppure perché vi è un difetto sostanziale nel rito
(imposizione delle mani e preghiera consacratoria).
Ordine Supremo del Cristo
E’ il più prestigioso fra gli Ordini Equestri Pontifici, riservato solo ai
Sovrani ed ai Capi di Stato, di fede cattolica, che si siano resi particolarmente
benemeriti verso la Santa Sede. L’ Ordine venne creato da Dionigi I re del
Portogallo (1279 - 1325) e dedicato a Cristo, riunendo in tale Ordine tutti i
cavalieri del Tempio (Templari) superstiti alla soppressione dell’Ordine. Alla
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
nuova istituzione rimase la stessa regola dei Templari, quella Cistercense, come
parimenti identici restarono il mantello e la croce patente di rosso, con la sola
aggiunta di una piccola croce latina di bianco, caricata sulla prima, in cuore.
L’Ordine ebbe l’approvazione del Sommo Pontefice Giovanni XXII il 14 marzo
1319, riservando lo stesso Papa anche alla Santa Sede, oltre che ai Sovrani
portoghesi, la facoltà di conferire tale ambitissima distinzione cavalleresca.
L’Ordine, con la destinazione di tutti i beni dei cavalieri del Tempio presenti in
Portogallo e con lo scopo di difendere il Regno d’Algarve contro gl’infedeli,
scrisse, nella penisola iberica, stupende pagine di eroismo e di gloria nella dura e
sanguinosa lotta contro i Mori. La sede originaria dell’istituzione cavalleresca era
situata a Castro Marino, nell’Algarvia, ed in seguito venne invece spostata a
Tomar, nel vecchio convento dei Templari, ribattezzato Monastero del Cristo,
per meglio respingere gli assalti dei Mori. Il Sommo Pontefice Eugenio IV (1431
- 1455) autorizzò i cavalieri di Cristo ad esigere le decime nei territori conquistati
ai mussulmani, mentre i Sovrani portoghesi premiarono il valore di quest’Ordine
con donazioni di terre e castelli. Con una successiva Bolla, Papa Callisto III
(1455 - 1458) investì l’Ordine della giurisdizione spirituale nelle terre a Lui
soggette, con l’autorizzazione a conferire i relativi benefici. Perciò, la potenza
dei cavalieri della Milizia di Nostro Signore Gesù Cristo crebbe enormemente,
ma l’Ordine non ne abusò, rimanendo invece spronato dal solo ideale del trionfo
della Fede. Nell’Ordine entravano solo i nobili, dopo aver effettuato un servizio
di almeno tre anni nelle campagne contro i mussulmani. Per divenire cavaliere
era necessario pronunciare i tre voti di povertà , castità ed obbedienza; era,
quindi, a tutti gli effetti un Ordine cavalleresco - monastico. Il Papa Alessandro
VI (1492 - 1503) dispensò però i cavalieri dai loro voti di castità e di povertà,
perdendo così l’originaria connotazione di ordine monastico e trasformandosi
quindi in Ordine cavalleresco di merito. Infine Papa Giulio III (1550 - 1555),
sulla base della duplicità dell’Ordine, conferito sia dai Sovrani del Portogallo che
dai Romani Pontefici, unì alla Corona portoghese il Gran Magistero dell’Ordine
del Cristo, trasformandolo da Ordine magistrale in Ordine di Corona. Con tale
atto veniva di fatto sancita la divisione in due rami della Milizia di Nostro
Signore Gesù Cristo, uno a Roma ed uno in Portogallo, con autorità ed obblighi
ben distinti. Il ramo pontificio subì nel tempo varie modifiche negli Statuti e con
il Papa Gregorio XV (1621 - 1623) acquistò particolare pregio. L’Ordine venne
ancora riformato sotto il pontificato di Leone XIII (1878 - 1903) e
definitivamente restaurato il 7 febbraio 1905 con il Breve Multum ad excitandos
del Sommo Pontefice San Pio X, divenendo così supremo fra gli Ordini Equestri
della Sede pontificia, che non cede in dignità a nessun altro di essi, ma li supera
tutti per la sua grandezza e il suo lustro. L’Ordine comprende una sola classe,
quella dei cavalieri. La decorazione consiste in una croce latina patente, smaltata
di rosso, caricata da una croce minore piana, smaltata di bianco; la croce appare
sormontata da una corona reale da portarsi al collo, appesa ad una collana d’oro
formata da piccole piastre recanti alternativamente la croce dell’Ordine e le armi
pontificie in smalto e unite fra loro per mezzo di nodi d’oro. L’Ordine dispone di
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Antonio Ferrara
uniforme, come del resto per gli altri Ordini equestri pontifici. Per i cavalieri del
Cristo l’uniforme è a falda lunga di panno rosso, con collo e paramani di panno
bianco, riccamente ornata di ricami d’oro, mentre i pantaloni corti sono di raso
bianco. L’uniforme si completa con il copricapo nero di felpa con piume bianche,
spadino, spalline ed altri accessori.
Ordine Teutonico
Tale insigne Ordine religioso e militare trae origine dalla fondazione di
un ospizio avvenuta in Gerusalemme nel 1128, ad opera di mercanti tedeschi, per
soccorrere i connazionali malati o feriti. Sino a quel tempo, infatti, esistevano
solo ospedali di lingua franca e latina. Dopo la conquista della Città Santa, ad
opera di Saladino, l'ospizio tedesco venne trasferito nella città di Acri, nel corso
dell'assedio del 1190. Il duca Federico di Svevia riorganizzò, in quel periodo,
l'istituzione militare, ospedaliera e religiosa. Sulla fine del XII secolo, il
Pontefice Innocenzo III, approvando l'Ordine, diede ai cavalieri la regola
agostiniana e volle che tutti i membri fossero di lingua tedesca e nobili. Sorse
così l'Ordine di Santa Maria Teutonica o dei cavalieri teutonici diviso in tre
classi: 1° fratres milites, provenienti dalla nobiltà tedesca, 2°) fratres servientes;
3°) cappellani. L'Ordine, con la fine delle crociate, si rifugiò in Venezia e poi,
nel corso degli anni, riuscì a conquistare tutta la Prussia. Dopo molteplici
vicissitudini, nel 1805 con il Trattato di Pressburg, il Gran Magistero dell'Ordine
venne attribuito a Sua Maestà Imperial Regia Apostolica Francesco I d'Asburgo.
Nel 1923, dopo la rinuncia al Gran Magistero da parte dell'arciduca Eugenio,
successe nella carica il Vescovo della diocesi di Brun. Nel 1929 vennero poi
promulgate le nuove costituzioni, che riformarono l'Ordine che perse la
caratteristica cavalleresca per divenire, a tutti gli effetti, un Ordine religioso.
L'Annuario Pontificio, di conseguenza, lo annovera fra gli Ordini religiosi
maschili, nella categoria dei canonici regolari. Sempre nell'Annuario si legge che
lo scopo dell'Ordine è la cura delle anime con opere di carità verso gli infermi,
gli emarginati e i poveri. Negli ultimi decenni dello scorso secolo Gran Maestro è
stato l'abate mitrato Padre Wieland Arnold Othmar; la sede dell'Ordine è a
Vienna. A ricordo del glorioso passato, il Gran Maestro, assistito dal Consiglio
dell'Ordine, ha la facoltà di conferire ad altissime personalità, benemerite nei
riguardi dei teutonici, i seguenti titoli: 1°) cavaliere d'onore (si tratta di una
distinzione onorifica e non di una onorificenza); 2°) familiari, chiamati anche
mariani (simile ad un Terz'ordine religioso). La decorazione è quella propria
dell'antico, insigne e glorioso Ordine, la croce patente smaltata di nero, profilata
e cimata da un piccolo elmo coronato e piumato d'oro. Il nastro della decorazione
è invece di seta ondata di nero. Per i cavalieri d'onore è previsto il mantello di
bianco, decorato con la croce dell'Ordine, mentre per i familiari o mariani il
mantello è di nero con l'insegna dell'Ordine. L'Ordine attualmente è diviso nei
Priorati d'Austria, Germania ed Italia, con circa ottanta religiosi professi, di cui
cinquanta sacerdoti.
Ordini Equestri Pontifici
Sono Ordini Cavallereschi conferiti direttamente dal Santo Padre con
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Lettere Apostoliche. Gli Ordini Equestri Pontifici sono Ordini di merito, in
quanto servono a premiare le benemerenze acquisite per servizi resi alla Chiesa
ed alle opere cattoliche. Si dividono infine in Ordini di collazione diretta, cioè
conferiti direttamente dal Sommo Pontefice, quali l’Ordine Supremo del Cristo,
l’Ordine dello Speron d’Oro o della Milizia Aurata, l’Ordine Piano, l’Ordine di
San Gregorio Magno e l’Ordine di San Silvestro Papa, e in Ordini di
subcollazione o semindipendenti, quali l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme e l’Ordine di Santa Maria Teutonica (Cavalieri Teutonici), in
quanto concessi per delegazione apostolica e quindi posti sotto la protezione
della Santa Sede. Attualmente, dopo le varie riforme intervenute nei secoli e
dopo il riordino degli Ordini Equestri Pontifici voluto dal Romano Pontefice San
Pio X nel 1905, la Santa Sede conferisce direttamente i seguenti Ordini
Cavallereschi: 1°) Ordine Supremo del Cristo - 2°) Ordine dello Speron d’Oro
(Milizia Aurata) - 3°) Ordine Piano - 4°) Ordine di San Gregorio Magno - 5°)
Ordine di San Silvestro Papa.
Oro
Vuol significare la fede, la forza, la ricchezza, il comando, ecc. È
sicuramente il metallo più nobile del blasone, nel quale si rappresenta
punteggiando sia le figure che il campo. Sulla carta si riproduce con l’oro in
foglia o in polvere.
Ostia
Deriva il suo nome dal latino hostia, usato per indicare la materia del
sacrificio da farsi in onore di Dio. L'ostia è una cialda di pane àzimo di forma
circolare, fatta esclusivamente di frumento. Il sacerdote durante la celebrazione
eucaristica consacra teologicamente l’ostia, sostituita dal corpo di Gesù,
pronunciando: “offerto in sacrificio per la redenzione dell'umanità”.
Ostia, distribuita dal
sacerdote durante la
S. Messa
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Antonio Ferrara
P
Padre
Nell’antico monachesimo il termine era riferito a coloro che svolgevano
la funzione di guida dell’anima, di padri (Apa, Abbas, e, per il femminile,
Ammas) spirituali, e non era strettamente legato né al sacerdozio né alla funzione
di superiore della comunità. In epoca moderna il termine indica i religiosi
sacerdoti, che svolgano o no attività di guida spirituale, mentre coloro che non
abbiano assunto il sacerdozio sono detti fratelli laici o non chierici. L’appellativo
di «padre» è anche usato nei confronti dei religiosi che svolgono l’incarico di
superiori.
Padre guardiano
Superiore di un convento francescano.
Padrini
(vedi Battesimo; Confermazione)
Paganesimo
I pagani onorano le divinità nel loro aspetto maschile e femminile ed
hanno un forte legame con la natura, che rispettano in ogni forma,
riconoscendola come parte del divino. Il rapporto tra il pagano e i suoi Dei è un
rapporto diretto senza che sussistano intermediari. Il modo di relazionarsi a
questa divinità è assolutamente personale con credenze, rituali, nomi e cerimonie
che possono essere differenti, sia tra diverse tradizioni, sia da pagano a pagano.
Pallio
Il pallio è l'insegna liturgica d'onore e di giurisdizione del Sommo
Pontefice in quanto rivestito di supremo potere e piena giurisdizione; indica la
sua missione di pastore e di guida dei vescovi e dei fedeli. Il pallio,
araldicamente, si rappresenta d'argento, a forma di pergola araldica, caricato
dalle tre crocette di nero e scende, ai lati della croce, dal bordo superiore dello
scudo, come insegna di giurisdizione metropolitana; per altri araldisti, invece, la
collocazione migliore sarebbe all'interno dello scudo, divenendo così, però,
figura araldica e non ornamento esteriore; per altri, infine, il pallio andrebbe
collocato sotto la punta dello scudo, allo stesso modo delle insegne di Ordini
cavallereschi, ma solo con l’avvento di Benedetto XVI il pallio è stato innalzato
“jure suo” fra gli ornamenti dello stemma personale del pontefice. Il pallio
attuale che indossa il pontefice è di nuova foggia, con le crocette di colore rosso
invece che di colore nero. Oltre al Papa, portano il pallio gli arcivescovi
metropoliti e alcuni vescovi per speciali privilegi. Attualmente il compito di
consegnare il pallio al neo arcivescovo (o ad un suo procuratore) è del cardinale
protodiacono. “Il Metropolita è tenuto all’obbligo di chiedere personalmente o
tramite un procuratore il pallio al Romano Pontefice, entro tre mesi dalla
consacrazione episcopale oppure, se è già stato consacrato, dalla provvisione
canonica; esso esprime la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, il
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Metropolita acquisisce di diritto nella propria provincia” (Can. 437 - §1). Non
hanno però il diritto di indossarlo fuori della propria provincia ecclesiastica. Gli
stessi lo innalzano tra gli ornamenti personali nello stemma. Il pallio è un
ornamento personale e locale. Alla morte del metropolita lo stesso si mette con
lui nella bara. Particolare curioso: se il prelato muore nella sua provincia, lo si
appoggia sul petto; se muore fuori provincia è posto sotto il capo.
Papa
Il Papa è il Vescovo di Roma e patriarca della Chiesa Cattolica di rito
latino (o Cattolica Romana). È il più alto di grado fra tutti gli altri patriarchi ed è
a capo del Collegio dei vescovi di tutta la cristianità cattolica. Molta della sua
autorità (e dell’autorità della Santa Sede) deriva de jure dalla sua qualifica di
Patriarca dell’Occidente (e quindi capo della Chiesa Romana), prima che
dall’esser il capo visibile dell’insieme delle Chiese cattoliche. È anche un Capo
di Stato. Papa è un titolo non ufficiale; i suoi titoli ufficiali sono: Sommo
Pontefice della Chiesa Universale, Vescovo di Roma, Vicario di Cristo,
successore di S. Pietro Capo degli Apostoli, Patriarca dell’Occidente, Primate
d’Italia, Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana, Servo dei Servi di
Dio. Gli altri patriarchi guidano le Chiese di rito orientale con propria autonomia
rispetto al patriarca di Roma, pur riconoscendone la supremazia; di solito
vengono eletti dal sinodo dei loro vescovi.
Parrocchia
Determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente
nell’ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto
l’autorità del Vescovo diocesano, a un parroco suo quale proprio pastore.
L’erezione, la soppressione ed ogni modificazione delle parrocchie sono di
competenza esclusiva del Vescovo diocesano, il quale deve consultare, al
riguardo, il Consiglio presbiteriale; in virtù dell’erezione la parrocchia acquista
ipso iure la personalità giuridica canonica. La parrocchia è organizzazione
prettamente territoriale, possono, tuttavia, essere istituite parrocchie personali.
Generalmente esse sono appositamente costituite per fedeli di una determinata
lingua o nazionalità, nel qual caso hanno pur sempre una base territoriale, anche
se molto più vasta di quella delle normali parrocchie. Vi sono, però, anche
parrocchie personali in ragione del rito dei fedeli che ne fanno parte, e
normalmente non sono legate ad un determinato territorio.
Parroco
Somministratore è il significato del termine che deriva dal greco antico
párochos. È un prete responsabile della cura spirituale d’una parrocchia, sotto la
direzione del vescovo. Ha come collaboratori il Consiglio pastorale, sacerdoti
(vicari cooperatori) e laici. Cura della parrocchia anche l’aspetto economico. Può
ornare il suo stemma con un cappello nero, con cordone e un fiocco per lato
sempre nero, come segno della dignità sacerdotale.
Partizione
Figura araldica che determina la divisione dello scudo secondo le
direzioni araldiche.
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Antonio Ferrara
Pastorale (Ferula o Vincastro)
Il pastorale è una sorta di bastone, dall'estremità ricurva e spesso
riccamente decorata, usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più
solenni. È in uso presso varie chiese cristiane ad ordinamento episcopale, tra cui
la Chiesa cattolica, l'ortodossa, l'anglicana e la luterana. Esso simboleggia
chiaramente e visibilmente la funzione di cura della fede e della morale che
l'ufficio episcopale ha sopra la porzione di popolo cristiano a lui affidata, e
rimanda direttamente al Vangelo secondo Giovanni, nel quale Cristo si
autodefinisce "Buon Pastore". Oltre ai vescovi il privilegio del pastorale è
riservato agli abati in quanto responsabili della cura d'anime di quella realtà
extraterritoriale al mondo che è il tradizionale monastero benedettino. Le parti
della Messa in cui il vescovo porta il pastorale sono: Processione d'ingresso;
Proclamazione del Vangelo; Omelia; Eventuale amministrazione di Sacramenti e
sacramentali; Benedizione finale; Processione di congedo. Goffredo di
Crollalanza afferma che nell'araldica il pastorale cima lo scudo e i diversi
ecclesiastici lo portano come segue: Abati secolari, col pastorale volto
all'indietro; Abati regolari, col pastorale a sinistra, volto all'indietro per
dimostrare che non hanno giurisdizione spirituale fuori dei loro chiostri; Abati
commendatari, col pastorale a sinistra volto all'indietro; Vescovi, col pastorale a
sinistra volto all'infuori; Arcivescovi, col pastorale a sinistra volto all'infuori. Al
momento dell’ordinazione episcopale, il vescovo consacrante consegna il
pastorale accompagnandolo con queste parole: “Ricevi il pastorale, segno del tuo
ministero di pastore; abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha
posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio”. Da notare il particolare
pastorale del Papa, detto "ferula": invece di essere ricurvo, all'estremità superiore
è dotato di una croce. È detto anche "pastorale di Paolo VI", proprio perché
reintegrato da questo papa dopo la Riforma liturgica del Concilio Vaticano II.
Nelle liturgie precedenti alla riforma, il Papa era infatti portato in sedia gestatoria
e non usava pertanto alcun bastone. Al Pontefice spetterebbe in realtà come
pastorale la croce papale tripla, ossia un bastone con all'estremo una croce a tre
braccia, usata l'ultima volta da Giovanni Paolo II nel Giubileo del 2000.
Patena
La patena è un oggetto liturgico. Nella forma è simile ad un piatto
circolare, e viene usato durante la Celebrazione Eucaristica dalla Chiesa
cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da varie altre Confessioni cristiane, utilizzato
per porgervi sopra l’Ostia prima di essere consacrata. Può essere costruita con
vari materiali; spesso si utilizzano metalli preziosi come l'oro e l'argento.
Paternostro o rosario
Il paternostro è voce blasonica del rosario o corona di grani. Si pone
nello scudo per segno di devozione. I discendenti di Pietro l'Eremita, cui si
attribuisce l'invenzione della corona del rosario, portano nello scudo il
paternostro messo in capriolo. Si vede qualche volta anche intorno allo scudo,
come nelle arme dei cavalieri professi dell'Ordine di Malta. In araldica il
paternostro o rosario si compone di una corona di cinque decine di grani,
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
ciascuna separata da un grano più grosso e con un pendente di cinque grani che
sostiene una croce. Il paternostro lo si può trovare d'argento e di nero o con i
grani d'argento e di rosso ed è l'emblema araldico dei religiosi non sacerdoti, che
possono circondare il loro scudo con questo particolarissimo ornamento.
Ovviamente anche le religiose possono far uso di tale ornamento nel loro scudo a
losanga o ovale, forma, questa, prevista per le donne, circondandolo con il
paternostro, quale segno della loro professione religiosa.
Patriarca
Primo fra i padri è il suo significato, che deriva dal greco antico. Secondo
il Codice di diritto canonico (can. 438), il titolo di Patriarca della Chiesa Latina
non comporta di norma alcuna potestà di regime. Soppressi da Paolo VI nel 1964
i Patriarcati latini titolari di Costantinopoli, Alessandria e Antiochia, alcune
frazioni di questi Patriarcati sono oggi in comunione con la Santa Sede.
Chiamato anche Patriarca minore (o titolare), è un titolo onorifico concesso ad
alcuni arcivescovi di rito romano, ma senza l’autorità che hanno i patriarchi veri
e propri. Attualmente sono Patriarcati minori quello di Venezia, eretto nel 1751;
di Lisbona, eretto nel 1716; di Goa, nell’India Orientale, eretto nel 1886;
nell’India Occidentale, eretto nel 1554 e vacante dal 1963 (titolo che era
concesso al cappellano dell’esercito spagnolo); Gerusalemme dei Latini, eretto
nel 1099, ridotto a titolare nel 1291 e restaurato a residenziale nel 1847.
Patriarca Cardinale
Accolla lo scudo ad una croce doppia, trifogliata, posta in palo. Lo stesso
è cimato da un cappello di rosso porpora, ornato da un nastro, cordoni e nappe
dello stesso colore in numero di trenta, quindici per parte, nella classica sequenza
1.2.3.4.5.
Patriarca non Cardinale
Lo scudo è accollato da una croce doppia trifogliata, posta in palo. Lo
stesso è cimato da un cappello verde, ornato da un nastro dello stesso colore e di
fili d’oro, con i cordoni e nappe dello stesso colore, e nella stessa disposizione e
numero dei cardinali, ovvero trenta. Non tutti gli araldisti sono d’accordo sul
numero delle nappe e sui fili d’oro. Tra questi il compianto monsignor Bruno
Bernard Heim.
Patti Lateranensi
L'11 febbraio 1929 fu firmato il trattato tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede, composto da tre atti distinti: un trattato, una convenzione finanziaria e un
concordato. Il trattato garantiva alla Santa Sede un'assoluta indipendenza,
riaffermando che la religione cattolica è la sola religione di Stato (articolo 1 dello
Statuto), e riconosceva la Santa sede come soggetto del diritto internazionale in
quanto Stato della Città del Vaticano. La Santa sede riconosceva il Regno d'Italia
con la capitale di Roma. La convenzione finanziaria impegnava l'Italia a riparare
i danni inferti alla Santa Sede con l'occupazione di Roma nel 1870 dietro
versamento di 750 milioni di lire in contanti e di un miliardo in titoli di Stato al
cinque per cento. Il concordato imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato
italiano, ma soprattutto stabiliva alcuni sostanziosi privilegi per la Chiesa
123
Antonio Ferrara
cattolica: al matrimonio religioso venivano riconosciuti effetti civili e le cause di
nullità ricadevano sotto i tribunali ecclesiastici; l'insegnamento della dottrina
cattolica, definita fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica, diventava
obbligatorio nelle scuole elementari e medie; i preti spretati o colpiti da censura
ecclesiastica non potevano ottenere o conservare nessun impiego pubblico nello
Stato italiano. I Patti Lateranensi costituirono per il regime fascista una preziosa
legittimazione; legando il concordato, cui soprattutto teneva, al trattato, a sua
volta la Chiesa si garantì da mutamenti unilaterali al primo, riservandosi la
possibilità di riaprire la questione romana. Dopo la caduta del fascismo il
concordato fu oggetto di un'aspra battaglia politica durante i lavori
dell'Assemblea costituente. La Democrazia cristiana sostenne quello che sarebbe
poi diventato l'articolo 7 della Costituzione repubblicana, che recepiva il
complesso dei Patti come base dei rapporti fra Stato e Chiesa e stabiliva che il
concordato poteva essere modificato unilateralmente dallo Stato italiano solo
attraverso la stessa complessa procedura prevista per la revisione della
Costituzione. Le forze laiche presenti nell'Assemblea costituente si opposero a
questa soluzione, che recepiva surrettiziamente nella Costituzione punti del
concordato palesemente in contrasto con le sue disposizioni in materia di libertà
religiosa. L'articolo 7 fu infine approvato con l'essenziale contributo del voto
favorevole del Partito comunista, motivato dalla volontà di evitare che la
Repubblica nascesse senza il riconoscimento della Chiesa e con il rischio di
aggiungere una divisione religiosa ai molti motivi di debolezza della nuova
costruzione politica.
Pecora
È il simbolo per eccellenza della mansuetudine e della dolcezza. Si pone
sempre di profilo e passante, o pascente, mai saliente. Tanto meno rivolta a
sinistra.
Pellicce
Sono l’ermellino e il vajo. Valgono tanto quanto colore quanto come
metallo.
Pene canoniche
Privazione di un bene, spirituale o temporale, inflitta dall’autorità
legittima al fine di correggere il reo e di punire il delitto commesso. Le pene
canoniche sono: le pene medicinali o censure; le pene espiatorie. Le pene
vengono distinte in: pene ferendæ sententiæ, quando non costringono il reo se
non dopo che siano state inflitte (ed è la regola); pene latæ sententiæ, quando, per
espressa menzione della legge o dei precetti che comminano la pena canonica, vi
si incorre per il fatto stesso d’aver commesso il delitto. Sono inoltre impiegati
rimedi penali (per prevenire i delitti) e penitenze (per sostituire la pena o in
aggiunta ad essa). Sono pene medicinali: la scomunica, l’interdetto e la
sospensione. I divieti posti con le varie censure sono sospesi quando si debba
provvedere ai fedeli in pericolo di morte. Le pene espiatorie tendono
all’espiazione della colpa. Possono essere perpetue o temporali. Esse sono: la
proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo; la privazione
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
della potestà, dell’ufficio, dell’incarico o la proibizione di esercitarli in un
determinato luogo o fuori di esso, ma mai sotto pena di nullità; il trasferimento
penale ad altro ufficio; la dimissione dallo stato clericale. I rimedi penali previsti
dal Codice sono due: l’ammonizione, consistente in un richiamo autoritativo
tendente a prevenire in un fedele un comportamento delittuoso; la riprensione,
cioè un rimprovero autoritativo tendente a far cessare in un fedele un
comportamento antiecclesiale che faccia sorgere scandalo o grave turbamento
dell’ordine pubblico. La penitenza, che a volte sostituisce la pena e a volte le si
aggiunge, consiste in qualche opera di religione, di pietà o di carità. Le pene
canoniche in genere cessano, allorquando una legge successiva abroga la legge
precedente che prevedeva le pene stesse. Va aggiunto che, qualora una legge
successiva sia più favorevole al reo circa la natura, la durata o la quantità della
pena, si dovrà ovviamente applicare tale legge. Le pene canoniche inflitte a
tempo determinato cessano allo scadere del tempo medesimo. Tutti coloro che
possono essere dispensati da una legge penale o esentati da un precetto possono
anche rimettere la pena, così come può farlo colui al quale tale potestà è data
dalla legge o dal precetto. L’azione penale si estingue per prescrizione triennale,
a meno che non si tratti di delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della
Fede ovvero di delitti per cui il Codice o la legge particolare abbiano stabilito un
termine diverso.
Penitenza (o Sacramento della)
La penitenza è un sacramento comune a diverse chiese cristiane, come
quella cattolica e quella ortodossa. Con il sacramento della penitenza un
credente, se sinceramente pentito, ottiene da Dio la remissione dei peccati. È un
sacramento amministrato necessariamente da un vescovo o un presbitero ed è
anche chiamato con il nome di riconciliazione o confessione. Esso è uno dei due
sacramenti detti "della guarigione" assieme all'unzione degli infermi, in quanto
sono volti ad alleviare la sofferenza del credente (sofferenza fisica con l'unzione
dell'ammalato, spirituale con la riconciliazione del peccatore).
Persone giuridiche canoniche
Soggettività canonica che si acquista con il Battesimo [vedi Capacità
giuridica canonica]. Coloro che sono in attesa di ricevere il Battesimo [vedi
Catecumeni] non sono ancora soggetti di diritto canonico; nei loro riguardi, però,
sono previste norme di favore e la possibilità di ricevere la sepoltura
ecclesiastica. La fine della persona fisica battezzata si verifica con la morte. In
diritto canonico non vige, in linea di principio, l’istituto della presunzione legale
di morte per cui, nei casi dubbi, è oltremodo difficile accertare l’avvenuta
estinzione della persona.
Pezza Araldica
Figura araldica costituita da figure naturali e artificiali che sono state
alterate dall’araldica.
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Antonio Ferrara
Pie fondazioni
Masse di beni temporali (denaro, titoli, terreni, case etc.) vincolati, nella
loro consistenza o redditività a un fine proprio della Chiesa.
Il Codice distingue Pie fondazioni: autonome quando la massa dei beni, destinati,
ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale che temporale, è eretta in
persona giuridica dall’autorità ecclesiastica competente: dette fondazioni sono
perpetue; non autonome quando la massa dei beni viene devoluta a una persona
giuridica pubblica (già esistente) con l’onere, per un ampio periodo di tempo (da
determinarsi in base al diritto particolare), di utilizzare i redditi dei beni stessi per
la celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche ovvero per
opere di pietà e di apostolato; tali fondazioni sono di regola temporanee.
Pisside
La pisside è un contenitore, generalmente munito di piede e di coperchio
a forma di coppa. È sovente realizzato in metallo prezioso, come l'oro e l'argento.
Viene usato nella Chiesa cattolica per conservare le ostie consacrate dopo la
Celebrazione eucaristica. Durante la Celebrazione eucaristica la pisside con le
ostie può essere deposta sull'altare. Al di fuori della celebrazione la pisside con le
ostie è conservata dentro il tabernacolo.
Ponente
Organo dei tribunali ecclesiastici nominato dal presidente tra i membri del
collegio giudicante, con funzioni di relatore della causa e di estensore della
sentenza.
Pontefice
Deriva dal latino pòntifex (pons, ponte, + facere, fare). Il titolo di Summus
Pòntifex è oggi usato per il Papa. Fino al secolo XI era in uso per tutti i vescovi.
Pòntifex Maximus fin dal XV secolo era attribuito ai papi. Oggi il papa è
gerarchicamente e politicamente identificato con numerosi nomi: Vescovo di
Roma, Vicario di Gesù Cristo, Successore del principe degli apostoli, ecc. (Vedi
Papa). Benedetto XVI ha rinunciato al titolo di Patriarca dell’Occidente.
Popolo di Dio
Fulcro della costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II
«Lumen gentium». Il popolo di Dio trova il suo inquadramento giuridico nel
Libro II del codice di diritto canonico che si divide in tre parti fondamentali: i
fedeli e le loro associazioni; la costituzione gerarchica [vedi Gerarchia] della
Chiesa e cioè la sua organizzazione sia centrale che locale; gli istituti di vita
consacrata e le società di vita apostolica.
Porpora
I romani, in primis, utilizzarono la porpora come simbolo del potere,
fregiando di drappi rossi i senatori (una striscia di tessuto color porpora
sovrapposta alla tunica indicava, se larga – latus clavus –, l’appartenenza
all’ordine senatoriale), vestendo l’imperatore di tuniche interamente tinte di
questo colore. È oggi il colore dei vestimenti dei cardinali. Graficamente il colore
porpora si rappresenta araldicamente nell’arme con linee diagonali da sinistra a
126
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
destra. Sulla carta si riproduce con l’azzurro di Prussia e la lacca cremisi, in
egual misura.
Postulazione
Modo di provvista dell’ufficio ecclesiastico, con il quale si propone al
Superiore competente una persona idonea, ma trattenuta da un impedimento
canonico del quale si è soliti dispensare [vedi Dispensa]. Perché la postulazione
abbia efficacia essa deve essere espressa almeno con i due terzi dei suffragi e
trasmessa all’autorità competente entro otto giorni.
Potestà di governo
Chiamata anche potestà di giurisdizione è il poter concesso da Cristo ai
suoi apostoli e ai loro legittimi successori, per reggere e governare i fedeli e
indirizzarli alla vita eterna. Sono abili alla potestà di governo solo coloro che
sono insigniti dell’Ordine sacro riservandosi ai fedeli laici la semplice possibilità
di cooperare nell’esercizio della medesima potestà. La potestà di governo si
distingue in legislativa, giudiziale ed esecutiva. Nell’ordinamento ecclesiale a
differenza degli ordinamenti civili (ove le tre funzioni sono del tutto
indipendenti) la distinzione non comporta la netta separazione delle tre funzioni
in quanto esse sono, almeno in linea di principio, accentrate nel Pontefice a
livello di Chiesa universale e nel Vescovo a livello di Chiesa locale. Dal punto di
vista della titolarità, la potestà di governo si distingue in: ordinaria: è annessa
ipso iure all’esercizio di un ufficio ecclesiastico determinato e si estingue con la
perdita dell’ufficio stesso; delegata: viene concessa direttamente a una persona
senza l’attribuzione di un ufficio specifico, e risulta circoscritta alle facoltà
concesse nel mandato di delega. La potestà ordinaria a sua volta può essere:
propria se connaturata all’ufficio stesso ed esercitata dal titolare dell’ufficio in
nome proprio; vicaria se è esercitata da soggetto diverso dal titolare. Espressione
tipica di questa distinzione è la potestà rispettivamente del Vescovo e del suo
vicario generale.
Precetto festivo
Il precetto festivo è l'obbligo che i cristiani hanno di santificare le
domeniche e le altre feste di precetto mediante la partecipazione alla
celebrazione eucaristica e l'astensione da determinati lavori.
Prefetto di una Prelatura personale
Una società di chierici secolari stabilita dal papa per particolari funzioni
apostoliche. Nella Chiesa Cattolica l’unica prelatura personale è l’Opus Dei.
Questo dal 1987, anche se, in verità, esisteva da molti decenni prima. È guidata
da un vescovo.
Prefettura apostolica
Chiesa particolare non ancora costituita come diocesi e affidata alla cura
pastorale di un Prefetto apostolico (di regola con dignità vescovile) che la
governa in nome del Pontefice. La prefettura apostolica è un organismo tipico dei
paesi di missione [vedi Azione missionaria] e prelude, in genere, alla futura
erezione di una diocesi.
127
Antonio Ferrara
Prelato
La parola deriva dal latino prælatus, participio passato del verbo
præferre, che significa preferire, indicando in generale la persona preminente
sulle altre in un dato consesso. Il prelato maggiore è colui che coadiuva il Papa
nel governo della Chiesa in un dicastero della Curia romana, mentre il prelato
minore è un abate o un superiore di un Ordine religioso, non investito di carica
episcopale. Tutti i prelati hanno il titolo di monsignore.
Prelato d’onore di Sua Santità
Prima della riforma di Paolo VI, con il motu proprio “Pontificalis
Domus” del 28 marzo 1968, il prelato d’onore era il prelato domestico. Era
insignito con questa dignità il chierico benemerito che diventava così familiare
del papa, con tutti gli onori e gli oneri. Timbra il suo scudo con un cappello color
paonazzo, con cordoni e nappe dello stesso colore, in numero di dodici, sei per
lato, disposti su quattro file nella sequenza 1.2.3.
Prelato già denominato di Fiocchetto
Timbra lo scudo con il cappello di colore violaceo, con i cordoni e le
nappe di colore rosso, in numero di venti, dieci per lato, disposti su quattro file
con la sequenza: 1.2.3.4.
Prelato nullius
(Vedi Abate)
Prelatura personale
Struttura giurisdizionale secolare, di carattere personale, cioè non
circoscritta al criterio della territorialità. Tali (—) constano di presbiteri e diaconi
del clero secolare e sono erette dalla Sede Apostolica, ad esse è preposto un
Prelato come Ordinario proprio. I chierici incardinati [vedi Incardinazione] nella
(—) non formano, insieme al Prelato, un presbiterio autonomo, ma sono parte del
presbiterio della diocesi nella quale esercitano il loro ministero.
Prelatura territoriale
La Prelatura territoriale (Praelatura Territorialis) è una chiesa particolare
(abbazia, diocesi o santuario) sotto la guida di un pastore suo proprio, detto
prelato: il prelato può essere vescovo, ma può anche non esserlo.
Presbiterio
Presbiterio, derivato da presbìtero, è un termine liturgico e architettonico
per indicare quella parte della chiesa che circonda l'altare maggiore e riservata al
clero celebrante.
Prete o Presbitero
Dal greco presbýteros e dal latino prèsbiter, letteralmente “anziano”. Il
termine equivalente, comunemente abbreviato con il termine prete.
Primate
È un titolo onorifico riservato al vescovo della diocesi anticamente più
importante di un Paese. Deriva da primus, e ai nostri giorni comporta solo alcuni
privilegi di etichetta. Non così in passato, in quanto rivestiva un certo ruolo nella
conduzione delle Chiese locali.
128
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Priore
I Priori portano dietro allo scudo un bastone a guisa di bordone con una
punta; rappresentano i primipili.
Privilegio Paolino
Scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trova fondamento
teologico nella prima lettera ai Corinti di S. Paolo. Il can. 1143 prevede le
condizioni per sciogliere un matrimonio naturale, anche se sia stato consumato
ma che sia contratto: tra non battezzati; se successivamente uno dei coniugi ha
ricevuto il battesimo; se la parte non battezzata non voglia farsi battezzare e non
viva pacificamente con il coniuge. Lo scioglimento avviene quando la parte
battezzata celebra a norma del diritto canonico un nuovo matrimonio. Nel
privilegio paolino lo scioglimento è giustificato dal fatto che il bene della fede
prevale sull’indissolubilità; è una rescissione del contratto matrimoniale perché
concluso a condizioni inique fra i soggetti che erano ottenebrati dall’intelletto in
quanto si trovavano in infidelitate; cioè essi da non battezzati non potevano
percepire il primato assoluto del bene della fede.
Privilegio Petrino
Quando (cann. 1148 – 1149), il pagano poligamo riceve il battesimo e
non può o gli è gravoso rimanere solo con il primo coniuge, può scegliere uno fra
i vari coniugi e sposarlo canonicamente; oppure quando il pagano che riceve il
battesimo non può ristabilire la convivenza con il coniuge naturale a causa della
prigionia o della persecuzione.
Professione religiosa
Atto con il quale i membri di un Istituto religioso, dopo il noviziato,
assumono con voto pubblico l’osservanza dei tre consigli evangelici della castità,
obbedienza e povertà. Con la professione religiosa i membri dell’Istituto sono
consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati
all’Istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto. Da quel momento i novizi
assumono la qualifica di membri professi dell’Istituto. A seconda della durata la
professione religiosa può essere temporanea e perpetua, la prima preliminare e
preparatoria alla seconda. La professione temporanea (per la cui validità è
richiesta l’età di 18 anni) viene emessa per un periodo, variabile da Istituto a
Istituto, comunque non inferiore a tre anni né superiore a sei. Scaduto il periodo
prescritto, il religioso, ritenuto idoneo, viene a sua richiesta ammesso o alla
rinnovazione della professione temporanea ovvero alla professione perpetua: in
caso contrario deve lasciare l’Istituto. Per l’ammissione alla professione perpetua
è richiesto il compimento del 21° anno d’età.
Protonotario Apostolico
Nei secoli III e IV erano chiamati Notarii in Urbe. L’ultima modifica del
loro ufficio è stata attuata da Paolo VI con il motu proprio del 28 marzo 1968,
che li ha distinti in Protonotari Apostolici di numero partecipante e Protonotari
Apostolici soprannumerari. Timbra lo scudo con il cappello color nero, con
cordoni e nappe dello stesso colore, in numero di dodici, sei per lato, nella
successione di: 1.2.3, perché sono prelati extra Urbem.
129
Antonio Ferrara
Provincie ecclesiastiche
Raggruppamento di più Chiese particolari, territorialmente contigue, sotto
la guida del Concilio provinciale e del Metropolita. Tale organismo, cui devono
far parte tutte le Chiese particolari esistenti nel territorio viene costituito dalla
suprema autorità della Chiesa e gode, ope legis, della personalità giuridica
canonica.
Pubblicazioni
Indagine preliminare alla celebrazione del matrimonio canonico tendente
ad accertare preventivamente che nulla si opponga alla celebrazione valida e
lecita del matrimonio, cioè che non sussista alcuno degli impedimenti [vedi
Impedimenti al matrimonio] previsti dalla legislazione canonica.
Pulpito
Il pulpito (dal latino pùlpitum, che significa impalcatura, piattaforma)
indica una piattaforma rialzata usata per scopi religiosi. Nelle chiese cristiane,
costruzione più o meno elevata dal suolo, di legno, ferro, o marmo, con
parapetto, spesso isolata e sorretta da pilastri o da colonne, su cui sale il
sacerdote per fare la predica: p. romanico, gotico, rinascimentale; un p. ligneo del
Seicento.
Pulpito in legno, presente ancora nella Parrocchia San Giovanni Battista di Striano (Napoli)
130
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Q
Quadro d’altare
Dipinto o rilievo con una immagine religiosa (Madonna Addolorata, Gesù
del Sacro Cuore, ecc.) posto al centro dell'altare, spesso sul tabernacolo,
generalmente sotto la pala d'altare, e inserito in una cornice che può presentare
due piedini per assicurarne la stabilità e talora due bracci portacandela.
Quaestiones
Forma letteraria in uso, a partire dalla seconda metà del secolo XII presso
i glossatori sia civilisti che canonisti. Le quaestiones consistevano in dispute
condotte intorno ai casi giuridici controversi. Oggetto della discussione poteva
essere il più vario, ad esclusione dei casi già previsti e regolati dalle leggi romane
o canoniche e delle questioni che toccavano i dogmi della fede.
Quasi domicilio
(vedi Domicilio)
Quasi parrocchia
Comunità di fedeli, tipica dei luoghi di missione, affidata ad un sacerdote
come suo pastore, che per speciali circostanze non è stata eretta come Parrocchia.
A meno che il diritto non disponga diversamente, la quasi parrocchia è
equiparata alla Parrocchia.
Questione romana
Con tale etichetta fu designata la problematica dell’indipendenza del Papa
e della Santa Sede e dunque dello status giuridico della Chiesa all’indomani
dell’occupazione di Roma da parte del Regno d’Italia (1870). La questione
romana fu risolta unilateralmente dallo Stato Italiano con la cd. legge delle
guarentigie (L. 13-3-1871, n. 214) [vedi Leggi ecclesiastiche] che non trovò mai
accettazione da parte della Santa Sede. Pertanto una definita regolamentazione a
carattere bilaterale della questione romana si è avuta solo con la stipula dei
Trattati Lateranensi dell’11-2-1929 [vedi Patti Lateranensi].
Quinque compilationes antiquae
Con tale definizione si fa riferimento a cinque collezioni che denotano,
complessivamente, il crescente interesse avutosi per le codificazioni del diritto
canonico a partire dal XII secolo. La prima collezione, intitolata Breviarum
Extravagantium, fu composta tra il 1188 ed il 1191 da Bernardo da Pavia e
raccoglieva tutte le decretali posteriori al Decreto di Graziano [vedi Decretum
magistri Gratiani]. La seconda compilazione fu opera di Giovanni di Galles e
raccolse le decretali emanate dal pontefice Clemente III (1187-1191) e Celestino
III (1191-1198). La terza, promulgata intorno al 1210 da papa Innocenzo III,
raccoglieva le decretali da lui emanate tra il 1198 e il 1210. La quarta fu
compilata da un autore ignoto (ma alcuni l’attribuiscono a Giovanni Teutonico)
tra il 1216 e il 1220: comprende le decretali di Innocenzo III emanate negli anni
1210-1216. La quinta fu promulgata da papa Onorio III nel 1226 e raccolse le
131
Antonio Ferrara
decretali di tale pontefice. Il metodo poco preciso con cui il materiale era stato
inserito sotto ciascun titolo, le difficoltà tecniche di controllare una per una le
norme, allo scopo di accertare che nessuna di esse fosse stata abrogata da altre
più recenti, e la vastità del materiale raccolto indussero Gregorio IX, succeduto
nel 1227 a Onorio III, a concepire una nuova collezione, più agevole e precisa.
Nel 1230 egli conferì al suo cappellano, Raimondo di Peňafort, l’incarico di dare
vita ad una nuova compilazione in cui si ovviasse agli inconvenienti riferiti e che
vide la luce il 5 settembre 1234 col titolo di Decretales Gregorii IX, anche detta
nell’uso Liber Extravagantium o Liber Extra.
Quadro della Beata Vergine del SS. Rosario di Pompei, posto in pala d’altare
132
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
R
Regioni ecclesiastiche
Organismi nei quali, su proposta delle Conferenze episcopali,
confluiscono le Province ecclesiastiche viciniori, specialmente nei Paesi dove
sono più numerose le Chiese particolari. Tali organismi, all’occorrenza, possono
essere eretti in persona giuridica (a differenza delle Province ecclesiastiche che
lo sono ope legis).
Regola
Come la «Costituzione» è la legge interna delle diverse famiglie religiose,
sia che si tratti di Ordini, di Congregazioni religiose o di Istituti secolari.
Entrambe (regola e costituzione) stabiliscono ciò che è fondamentale, mentre gli
elementi secondari sono ordinati da codici diversi. Le quattro grandi Regole, alle
quali si ispirano la maggioranza degli Ordini religiosi, sono quelle di
sant’Agostino, san Basilio, san Benedetto e san Francesco. Ne esistono in ogni
caso diverse altre, come la Regola del Carmelo e la Regola della Compagnia di
Gesù.
Religione, libertà di
Diritto dell’individuo solennemente riaffermato nella dichiarazione del
Concilio Vaticano II «Dignitatis humanae». Non è lecito, pertanto, a nessuno,
indurre qualcuno con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la
propria coscienza: l’atto di fede, infatti, è per sua stessa natura volontario. Tutti
gli uomini, però, hanno la personale responsabilità di ricercare la verità nelle
cose che riguardano Dio e la sua Chiesa e, conosciutala, sono vincolati in forza
della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla. L’art. 8
Cost. riconosce a tutte le confessioni religiose uguale libertà di religione. Si
tratta, quindi, di uguaglianza della libertà, non di uguaglianza di trattamento
giuridico. In base a quanto dispone l’art. 19 Cost., la libertà di religione si
articola in diverse facoltà: di professare la propria fede in forma privata e
pubblica; di esercitare in privato e in pubblico il culto, purché non sia contrario al
buon costume; di fare propaganda religiosa. Ovviamente la libertà di religione
implica anche il diritto ad essere atei [vedi Ateismo], a non professare alcuna fede
e a non ricevere alcun indottrinamento religioso. La libertà di religione trova,
poi, ulteriore protezione attraverso l’esercizio delle altre libertà
costituzionalmente riconosciute, in particolare della libertà di pensiero, di
riunione, di associazione. In particolare l’art. 20 Cost. esclude che il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione
possano essere causa di speciali limitazioni legislative o di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Religiosi
Fedele, sia chierico sia laico, che, chiamato per speciale vocazione di Dio
ad una vita consacrata, faccia parte di un istituto religioso canonicamente eretto,
133
Antonio Ferrara
abbia emesso i voti pubblici di castità, povertà e obbedienza e conduca vita
fraterna in comunità. Alcune disposizioni del nostro ordinamento fanno esplicito
riferimento ai religiosi: art. 4 del nuovo Concordato (esoneri e rinvio dal servizio
militare), L. 3-5-1956, n. 392 (assicurazioni sociali). Laddove invece le norme
parlano solo di ecclesiastici, senza far menzione dei religiosi, occorre precisare
che: i religiosi di sesso maschile ordinati [vedi Ministeri ordinati] sono
equiparati automaticamente agli ecclesiastici; per quelli di sesso maschile non
ordinati, e per quelli di sesso femminile, bisogna di volta in volta indagare sulla
mens legis per stabilire se il legislatore possa aver fatto riferimento anche ai
religiosi.
Reliquiario
Un reliquiario è un contenitore che contiene l'effige sacra o la reliquia di
un santo.
Reliquie
Ciò che resta del corpo, delle vesti e degli oggetti appartenuti ad un santo
o ad un beato. Le sacre reliquie non si possono vendere e quelle c.d. insigni
(corpi o parti integre del corpo) non possono nemmeno essere trasferite altrove
senza la licenza della Sede Apostolica [vedi Santa Sede].
Remissione delle pene canoniche
[vedi Pene canoniche]
Rerum novarum
Tale enciclica, scritta dal Papa Leone XIII nel 1891, fu la prima a
contenuto sociale della storia della Chiesa. La Chiesa vi esprimeva le proprie
opinioni sui problemi suscitati dall’industrializzazione, dalla nascita dei primi
partiti cattolici e dalla crescita del movimento operaio. Rifiutando ogni soluzione
socialista, il Papa invitava nell’enciclica ad un’armonia sociale tra ceti operai e
capitalismo, chiamando i padroni al rispetto dei diritti umani e gli operai
all’osservanza dei propri doveri e al ripudio della lotta di classe.
Rescritto
Atto amministrativo formulato per iscritto dall’autorità esecutiva
competente, con la quale, su richiesta di qualcuno, viene concesso un privilegio,
una dispensa, una licenza o qualsiasi altra grazia o favore. Il rescritto può essere
richiesto da tutti coloro a cui non sia espressamente proibito; può essere richiesto
anche a favore di una terza persona ed indipendentemente dal suo consenso.
Esempio tipico è la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, che può
essere concessa anche contro l’opposizione di uno dei due coniugi. Il rescritto è
invalido quando non sono esatti i motivi addotti nella richiesta. Per quanto
attiene alla cessazione del rescritto è stabilito che nessun rescritto è revocato a
causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga altrimenti;
invece i rescritti concessi dalla Sede Apostolica [vedi Santa Sede] possono, alla
scadenza, essere prorogati, per una giusta causa, dal Vescovo diocesano, ma non
oltre tre mesi. Le disposizioni stabilite per i rescritti si applicano anche alle
licenze (condizioni amministrative affinché si possa agire a norma di legge con la
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
debita subordinazione al superiore) e alle concessioni di grazie fatte a viva voce,
eccetto che il diritto stabilisca diversamente.
Rettore
(Vedi Canonico)
Rettori di chiese
Presbiteri ai quali viene demandata la cura di una chiesa che non sia
parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa [vedi
Istituti religiosi] o di una società di vita apostolica. Il rettore è liberamente
nominato dal Vescovo diocesano, salvi eventuali diritti di elezione o di
presentazione, nel qual caso spetta sempre al Vescovo confermare l’eletto o
istituire il presentato. I compiti del rettore si svolgono secondo le direttive del
Vescovo ed in sintonia con la programmazione pastorale parrocchiale.
Rimedi penali
(vedi pene canoniche)
Rimozione
Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico. La rimozione del titolare dal
suo incarico può avvenire: con decreto (emanato per iscritto) della competente
autorità, ma solo per cause gravi; ipso iure al verificarsi di determinate
situazioni, cioè: perdita dello stato clericale [vedi Chierici]; abbandono della fede
cattolica o della comunione ecclesiale; tentativo di contrarre matrimonio, anche
soltanto civile. È opportuno precisare che il motivo primario della rimozione non
è un delitto (come avviene per la privazione), ma il bene pubblico, cioè la
salvezza delle anime. Una particolare procedura amministrativa è prevista per la
rimozione dei parroci.
Rinuncia
Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico. Chiunque sia responsabile
dei propri atti può, per una causa giusta e proporzionata, rinunziare all’ufficio
ecclesiastico di cui è investito. La rinuncia (che può assomigliarsi alle
dimissioni) non ha valore se risulta determinata da timore grave [vedi Violenza]
provocato ingiustamente, da dolo, da errore sostanziale o da simonia. Essa deve
essere fatta per iscritto ovvero oralmente, ma davanti a due testimoni, nelle mani
dell’autorità competente alla provvista dell’ufficio ecclesiastico. Ricordiamo che
i Vescovi diocesani e i parroci, i quali abbiano raggiunto il settantacinquesimo
anno di età, sono tenuti a presentare la rinuncia all’ufficio rispettivamente nelle
mani del Sommo Pontefice o del proprio Vescovo diocesano.
Riprensione
Rimedio penale [vedi Pene canoniche] tendente a far cessare in un fedele
un comportamento antiecclesiale che faccia sorgere scandalo o grave turbamento
dell’ordine pubblico. La riprensione deve sempre essere annotata su un
documento che si conserva nell’archivio segreto della Curia.
Rito
Oltre a definire il complesso delle azioni liturgiche [vedi Liturgia]
celebrate nella Chiesa, il rito è una circostanza che influisce sulla capacità
giuridica canonica. Il Codice obbliga solo i fedeli che appartengono al rito latino.
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Antonio Ferrara
L’appartenenza al rito latino o ad altra Chiesa rituale (le Chiese orientali), con
tutte le conseguenti implicazioni giuridiche, non è lasciata alla libera scelta del
fedele, ma è prevista e regolamentata da precise disposizioni del Codice. È
disposto che, se ambedue i genitori appartengano alla Chiesa latina, il figlio,
ricevendo il battesimo, viene ascritto ad essa. Qualora uno di essi non appartenga
al rito latino, il figlio sarà battezzato nel rito deciso di comune accordo o, in
mancanza, in quello del padre. Se però il figlio ha compiuto i quattordici anni,
sarà lui stesso a decidere il rito in cui ricevere il battesimo e di conseguenza
rimarrà soggetto alla disciplina della Chiesa nel cui rito sia stato battezzato. È
prevista anche la possibilità, a determinate condizioni, di passare da un rito
all’altro, precisando, tuttavia, che la partecipazione anche abituale ai sacramenti
secondo il rito di una Chiesa diversa dalla propria (latina) non comporta
automaticamente il passaggio (o ascrizione) a questa Chiesa.
Rosario
Circonda lo scudo dei religiosi che non hanno diritto ad altri ornamenti e
spesso viene raffigurato unitamente alla mazza priorale. Se termina con una
piccola croce melitense indica i religiosi cavalieri professi del Sovrano Militare
Ordine di Malta di San Giovanni di Gerusalemme. Viene usato anche dalle
religiose e, se unito ad un pastorale, indica le abbadesse.
Rosso
A tratteggio si rappresenta con le linee perpendicolari. Questo colore
appare in quasi il 70% degli stemmi italiani. Numerosi i suoi significati. Amore
verso Dio e verso il prossimo, generosità, grandezza, nobiltà, dominio, audacia e
valore. Sulla carta si riproduce con il vermiglione.
Rota romana
Nell’ambito della Curia romana è il Tribunale ordinario costituito dal
Romano Pontefice per ricevere gli appelli. Essa giudica in seconda istanza le
cause definite in primo grado dai tribunali ecclesiastici ordinari e deferite alla
Santa Sede per legittimo appello; in terza istanza quelle già trattate in appello
dalla stessa Rota romana, da altro tribunale ecclesiastico a meno che la cosa non
sia passata in giudicato. Le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici,
comunque, per produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico devono essere
rese esecutive dalla Corte d’Appello territorialmente competente, previo
accertamento della loro conformità alla legge italiana. Ha competenza anche di
prima istanza nelle cause contenziose riguardanti vescovi, abati, diocesi e altre
persone fisiche e giuridiche e inoltre per tutte le cause che il Romano Pontefice
di sua iniziativa o su istanza delle parti abbia avocato e rimesso alla Rota
romana. È l’unico tribunale della S. Sede competente in materia di cause
matrimoniali (anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche), mentre
le questioni dottrinali che toccano la fede sono di competenza della
Congregazione per la dottrina della Fede. È un tribunale collegiale ordinario, che
consta di un collegio di uditori (con a capo il Decano in veste di primus inter
pares), eletti dal Papa. Requisiti richiesti per ricoprire la carica di uditore sono:
136
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
essere sacerdote; essere nato da legittimo matrimonio; laurea in diritto canonico e
civile (in utroque iure).
Reliquiario con reliquia “ex ossibus” di San Severino Abate,
patrono di Striano (NA), situato nella Parrocchia di San Giovanni Battista
137
Antonio Ferrara
S
Sacerdote
Il termine sacerdote traduce nella Bibbia l'ebraico ( ןהּכkôhên) e il greco
ἱερεύς (hieréus). Il sacerdote è un uomo che in virtù del suo ufficio e nell'ambito
di una data tradizione religiosa è particolarmente dedicato alla divinità: egli ha la
"conoscenza" di Dio, della cui volontà è interprete ed ha spesso, ma non
necessariamente, una parte importante nel culto.
Sacra Congregazione dei riti
Ha il compito di trattare i processi di beatificazione e canonizzazione.
Sacramentali
Segni sacri con cui, ad imitazione dei sacramenti, vengono annunziati e
ottenuti, per impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali. Essi
differiscono però profondamente dai sacramenti per vari motivi: per l’origine: i
sacramenti sono stati istituiti da Cristo, mentre i sacramentali vengono proposti
dalla Chiesa; per gli effetti: i sacramenti producono direttamente la grazia
santificante o il suo aumento; i sacramentali ottengono direttamente soltanto
grazie attuali o aiuti divini; per il modo di azione: mentre i sacramenti hanno la
loro efficacia per la valida amministrazione (ex opere operato), l’efficacia dei
sacramentali è ottenuta per impetrazione della Chiesa, in forza della dignità
morale di colui che compie il rito e di colui che l’accoglie (ex opere operantis). I
sacramenti sono sette, i sacramentali molti di più: per disposizione della Chiesa,
il numero può variare secondo le diverse circostanze in cui l’uomo, bisognoso di
aiuto divino, viene a trovarsi. I sacramentali si possono distinguere, in linea di
massima, in consacrazioni e benedizioni. Ministro delle consacrazioni (cui vanno
assimilate le dedicazioni [vedi Consacrazione]) è di norma il Vescovo; le
benedizioni sono invece impartite da ogni sacerdote (eccetto quelle riservate al
Sommo Pontefice o al Vescovo) e, in casi ben determinati, dal diacono o
addirittura da un laico. Un particolare sacramentale è l’esorcismo sugli ossessi.
Sacramenti
Principali mezzi di santificazione e di salvezza, istituiti da Cristo Signore
e affidati alla Chiesa. I sacramenti sono sette: Battesimo, Confermazione,
Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi, Ordine sacro, Matrimonio [vedi
Matrimonio canonico]; di essi il Battesimo è propedeutico agli altri nel senso che
chi non è stato battezzato non può essere ammesso validamente agli altri
sacramenti. Per quanto concerne gli effetti: dal punto di vista teologico
conferiscono la grazia ex opere operato, cioè per se stessi, in forza dello stesso
rito sacramentale, indipendentemente dai meriti sia di chi li amministra che di
colui che li riceve; dal punto di vista giuridico producono delle qualificazioni (il
Battesimo conferisce la qualità di fedele, l’Ordine sacro lo status clericale [vedi
Chierici], etc.). Le qualificazioni impresse dal Battesimo, dalla Confermazione e
dall’Ordine sacro conferiscono un segno spirituale indelebile (carattere) che si
138
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
imprime nell’anima e conferisce un potere spirituale (o quello passivo di ricevere
gli altri sacramenti, o quello attivo di amministrarli): di conseguenza non
possono essere ripetuti. Spetta esclusivamente alla suprema autorità della Chiesa
approvare o definire i requisiti per la validità dei sacramenti e stabilire gli
elementi che riguardano la liceità della loro celebrazione, amministrazione e
ricezione nonché il rito da osservarsi. La somministrazione di un sacramento non
può essere negata a chi lo richieda con buona disposizione di animo e non abbia
impedimenti giuridici canonici alla sua ricezione. I ministri cattolici di regola
amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali, a loro volta,
li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici. Le norme tuttavia prevedono e
consentono che, in caso di necessità e purché sia evitato il pericolo di errore o di
indifferentismo, i fedeli cattolici possano lecitamente ricevere i sacramenti della
Penitenza, Eucarestia e Unzione degli infermi da un ministro acattolico e che, a
loro volta, i ministri cattolici possano amministrare i tre detti sacramenti a
membri di Chiese che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica.
Sacrilegio
Profanazione di persona, cosa o luogo sacri o consacrati [vedi
Consacrazione] con rito religioso. Chi profana le specie consacrate [vedi
Eucaristia], oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella
scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può
essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [vedi
Pene canoniche].
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Napoli)
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine
Equestre, le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire all’Imperatore
Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è pertanto
considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la propagazione
della Fede e la glorificazione della Croce e dà il suo contributo d’azione e di
attività nelle opere di Assistenza Sociale e Ospedaliera. Il più antico documento
conosciuto, relativo ai Cavalieri Costantiniani, risale al 1190 ed è lo statuto
riformato dall’Imperatore d’Oriente Isacco IV Angelo Flavio Comneno. Il Gran
Magistero passò di padre in figlio nella dinastia dei Comneno fino all’ultimo di
loro, il quale, per evitarne l’estinzione in mancanza di successori, lo trasferì al
Duca di Parma Francesco Farnese. Il passaggio fu sanzionato con la bolla
“Sincerae Fidei” del 24 ottobre 1697 da Papa Innocenzo XII. Il Papa Clemente
XI, già Cardinale Protettore dell’Ordine, con la bolla “Militantis Ecclesiae” del
27 maggio 1718 pose l’Ordine sotto la protezione della Santa Sede e accordò
privilegi abbaziali al Gran Priore. Antonio Farnese, ultimo Duca di Parma,
trasferì la suprema dignità dell’Ordine a Carlo di Borbone, figlio della nipote
Elisabetta Farnese e di Filippo V Re di Spagna che, salito al Trono di Napoli, vi
stabilì la Sede dell’Ordine e nel 1759 trasferì i suoi diritti al figlio Ferdinando IV.
A lui succedettero Francesco I (1825-1830), Ferdinando II (1830-1859) e
Francesco II (1836-1894), ultimo Re delle Due Sicilie. L’unificazione italiana
privò l’Ordine Costantiniano dei suoi beni materiali, ma la Real Casa di Borbone
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Antonio Ferrara
delle Due Sicilie ne conservò il Gran Magistero, poiché esso costituisce un
Ordine Dinastico Familiare. La Santa Sede, in varie occasioni, riconobbe la
legittimità della continuazione dell’Ordine sotto il Gran Magistero del Capo della
Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. Attuale Gran Maestro è il Principe Carlo
di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, successore del Suo Augusto
Genitore il Principe Ferdinando (1926-2008), successore del Suo Augusto
Genitore il Principe Ranieri (1883-1973), a sua volta successore del Suo
germano, il Principe Ferdinando Pio (1869-1960), che aveva ereditato la
Suprema Dignità da S.A.R. il Conte di Caserta Alfonso di Borbone (1841-1934),
fratello di S.M. Francesco II, ultimo Re di Napoli. La sede del Gran Magistero è
presso il Gran Maestro e quella della Gran Cancelleria è in Napoli. La segreteria
operativa è in Roma, Via Sistina 121. Il Gran Maestro governa l’Ordine, assistito
dalla Reale Deputazione, composta dalle Grandi Cariche: Gran Prefetto, Gran
Priore, Grande Inquisitore, Gran Cancelliere, Gran Tesoriere; dal Presidente,
Vice Presidente e Segretario e dagli attuali Deputati, nominati per un triennio.
S.A.R. il Gran Maestro è anche assistito da un Consiglio Giuridico Magistrale e,
per la parte araldico-nobiliare, da una Commissione Magistrale. I Cavalieri e le
Dame sono divisi in quattro categorie: Giustizia, Speciale, Grazia e Merito. Lo
Stato Italiano ha sempre riconosciuto formalmente la legittimità dell’Ordine e,
dal 1963, autorizza i cittadini italiani a fregiarsi delle decorazioni del medesimo
ai sensi dell’art. 7 della Legge 178 del 3 marzo 1951. L’Ordine è altresì iscritto
alla Cancelleria del Tribunale di Napoli nel registro delle persone giuridiche. I
cittadini italiani insigniti della Croce dell’Ordine possono far parte
dell’Associazione dei Cavalieri Costantiniani eretta in Ente Morale con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 337 del 30 marzo 1973. L’Ordine ha inoltre
conseguito, a partire dal 1 agosto 2011, lo status consultivo presso il Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) anche per l’apprezzamento,
da parte del Comitato delle Nazioni Unite, di numerose attività umanitarie
intraprese in tutto il mondo a favore dei meno fortunati. L’Ordine ha delegazioni
in tutte le Regioni italiane, nella maggior parte delle Nazioni Europee e
Americane.
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Spagna)
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine
cavalleresco-religioso dedicato a san Giorgio, di collazione della Real Casa
Borbone e Due Sicilie, riconosciuto dal Governo italiano come "Ordine non
nazionale". Secondo la tradizione [senza fonte], l'istituzione dell'Ordine dovrebbe
essere fatta risalire all'imperatore Costantino: il suo nucleo sarebbe stato formato
da cinquanta cavalieri scelti per la guardia personale dell'imperatore, ai quali
sarebbe stato affidato il labaro imperiale, sul quale, dopo la battaglia di Ponte
Milvio del 312, sarebbe stato presente il monogramma di Cristo. L'Ordine
sarebbe stato posto sotto la regola di san Basilio Magno e nel 456, su richiesta
dell'imperatore d'Oriente Marciano, sarebbe stato approvato dal papa Leone
Magno. Nel 1190 l'imperatore bizantino Isacco II della dinastia degli Angeli
concesse all'Ordine gli statuti: il Gran Magistero dell'Ordine passò in eredità
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
nella famiglia imperiale, fino alla sua trasmissione ai Farnese, duchi di Parma,
approvata dal papa Innocenzo XII il 24 ottobre 1699 con il breve apostolico
“Sincerae fidei” e confermata da papa Clemente XI il 20 aprile 1701 con il breve
apostolico “Alias feliciter”. Nel 1705 il duca Francesco Farnese procedette alla
riforma degli statuti dell'Ordine, che furono approvati dalla Santa Sede nel 1706.
Papa Clemente XI, con la bolla pontificia “Militantis Ecclesiæ” del 27 maggio
1718, approvò l'Ordine accordandogli numerosi privilegi. Alla morte di Antonio
Farnese, ultimo duca di Parma, il Gran Magistero dell'Ordine fu trasmesso a
Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese. La trasmissione venne approvata
da papa Clemente XII con bolla pontificia del 12 maggio 1738 e confermata da
papa Benedetto XIV con bolla pontificia del 30 giugno 1741. Carlo di Borbone,
divenuto nel 1734 re di Napoli, trasferì la sede dell'Ordine nella capitale del suo
Regno; divenuto, poi, re di Spagna nel 1759, rinunciò successivamente al Gran
Magistero Costantiniano, che fu assunto dal figlio Ferdinando, re di Napoli e
Sicilia: la trasmissione fu confermata da papa Clemente XIII, con monitorio del
18 dicembre 1763, e da papa Pio VI, con la bolla pontificia Rerum humanarum
conditio del 1777. Il Gran Magistero dell'Ordine rimase ai Borbone di Napoli,
anche successivamente alla perdita del trono delle Due Sicilie. I privilegi
dell'Ordine furono confermati e accresciuti da papa Pio IX nel 1851 (breve
apostolico “Maxime et praeclarissima”), nel 1860 e nel 1863 (brevi del 30
ottobre 1860 e del 25 settembre 1863) e da papa Pio X nel 1911 e nel 1913
(placet del 7 aprile 1911 e 2 aprile 1913). La Sacra Congregazione dei riti
concesse al clero dell'Ordine speciali regole liturgiche con decreti del 1912, 1914
e 1919. Appartengono all'Ordine molti Cardinali di Santa Romana Chiesa.
Sacrosanctum Concilium
Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Ecumenico Vaticano II,
promulgata il 4-12-1963. La Sacrosanctum Concilium attua la riforma della
liturgia, ridimensionando l’uso del latino e adattando la liturgia stessa alle
tradizioni, ai costumi, alla lingua e all’indole dei vari popoli e delle varie
comunità cristiane.
Sanazione in radice
(vedi Convalidazione del matrimonio)
Santa Sede
Con il nome di Santa Sede o Sede Apostolica si intende non solo il
Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della
questione o dal contesto, la Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia
romana. Alla Santa Sede, che va intesa dunque come il complesso degli organi di
governo della Chiesa cattolica, la personalità pubblicistica fu riconosciuta per la
prima volta dallo Stato con la legge delle guarentigie del 13-5-1871, n. 214 [vedi
Leggi ecclesiastiche] e confermata dai Patti Lateranensi del 1929. Essa è altresì
soggetto di diritto internazionale.
Santuario
Chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si
recano numerosi in pellegrinaggio con l’approvazione dell’Ordinario del luogo. I
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Antonio Ferrara
Santuari si distinguono in diocesani, nazionali (dichiarati tali dalla Conferenza
Episcopale) ed internazionali (se riconosciuti tali dalla Santa Sede). Essi debbono
avere gli statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, ove siano
determinati il fine, l’autorità del rettore, la proprietà e l’amministrazione dei beni.
Possono essere riconosciuti dal nostro ordinamento come persone giuridiche agli
effetti civili (art. 1, L. 222/85).
Scioglimento del vincolo matrimoniale
Causa eccezionale di scioglimento del matrimonio canonico. Il codice,
dopo aver sancito il principio dell’indissolubilità del matrimonio rato e
consumato e del suo normale scioglimento a causa della morte di uno dei
coniugi, esamina i casi eccezionali in cui viene autorizzato lo scioglimento del
vincolo: in consumazione [vedi Matrimonio rato e non consumato]; privilegio
paolino.
Scisma
Rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i
membri della Chiesa a lui soggetti. Lo scismatico incorre nella scomunica latae
sententiae, ferma restando la rimozione dall’ufficio ecclesiastico per chi ha
abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa. Il
chierico può, inoltre, essere punito con: la proibizione o l’ingiunzione di
dimorare in un determinato luogo o territorio; la privazione della potestà,
dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un
titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica. Se lo richieda la
prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre
pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [vedi Pene canoniche].
Scomunica
Pena medicinale o censura ecclesiastica [vedi Pene canoniche] con le
quali un fedele è escluso dalla comunione con la Chiesa ed è privato dei beni
spirituali. La scomunica vieta a chi ne venga colpito (scomunicato): la
partecipazione, come ministro, alla celebrazione della Messa e a ogni altra
celebrazione di culto pubblico; la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali
e la ricezione dei medesimi; l’esercizio di un qualsiasi ufficio, ministero o
incarico ecclesiastico [vedi Uffici ecclesiastici]; l’esercizio della potestà di
governo (sia ordinaria che delegata) in tutte le sue espressioni (legislativa,
esecutiva e giudiziaria).
Scudo
È il fondo sul quale si disegnano le figure e le pezze araldiche.
Scuole cattoliche
Scuole dirette dalla competente autorità ecclesiastica o da una persona
giuridica ecclesiastica pubblica [vedi Personalità giuridica canonica] ovvero
riconosciute come tali con un documento scritto dell’autorità ecclesiastica. La
vigilanza su dette scuole è affidata al Vescovo diocesano, il quale ha anche il
compito di nominare, approvare e, eventualmente, rimuovere gli insegnanti di
religione in tutte le scuole private e statali, cattoliche e non.
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Secolarizzazione
Un tempo così denominata l’uscita definitiva del religioso dall’Istituto
[vedi Istituti religiosi]. La secolarizzazione può essere richiesta solo per cause
molto gravi ponderate davanti a Dio. Il relativo indulto è di esclusiva competenza
della Sede Apostolica [vedi Santa Sede] per gli Istituti di diritto pontificio o del
Vescovo diocesano per Istituti di diritto diocesano. La secolarizzazione
determina automaticamente la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti
dalla professione religiosa (non però dall’Ordine sacro, se il religioso è chierico).
Sede Apostolica
(vedi Santa Sede)
Sede vacante
Si ha vacanza della sede episcopale per la morte del Vescovo diocesano,
per una rinuncia accettata dal Romano Pontefice, per trasferimento o per
privazione intimata al Vescovo stesso. Il governo della diocesi, durante la
vacanza e fino alla nomina dell’Amministratore diocesano, spetta al Vescovo
ausiliare più anziano di nomina o, in mancanza, al Collegio del consultori. È
principio generale che durante la vacanza della diocesi non si proceda ad alcuna
innovazione.
Sesso
Situazione che incide sulla capacità giuridica e di agire del fedele [vedi
Capacità giuridica canonica]. Attualmente nel diritto canonico la capacità
dell’uomo e della donna trova, almeno per quel che concerne la società
coniugale, una piena eguaglianza che non sempre è riconosciuta negli
ordinamenti statuali (v. ad es. il trattamento in caso di adulterio). Unica
limitazione è rappresentata dall’incapacità della donna a ricevere l’Ordine sacro e
a ricoprire uffici ecclesiastici (e quindi esercitare la potestà di ordine e di
giurisdizione). Da sottolineare, invece, che il Codice prevede che anche le donne
possano essere ministri straordinari dell’Eucaristia e cooperare, in qualità di
persone non insignite del carattere sacerdotale, all’esercizio della cura pastorale
di una parrocchia, in caso di scarsità di sacerdoti.
Shintoismo
Lo Shintoismo (o anche Shinto) è una religione nativa del Giappone e nel
passato è stato la sua religione di stato. Prevede l'adorazione dei kami, cioè
divinità, spiriti naturali o semplicemente presenze spirituali.
Simonia
Compravendita di realtà spirituali o annesse a queste ultime per un prezzo
temporale. Chi per simonia celebra o riceve un sacramento è punito con
l’interdetto o la sospensione. È nulla, ipso iure, la provvista dell’ufficio
ecclesiastico fatta con simonia, così come la rinuncia.
Sinistra
La sinistra di uno scudo è quella posta a destra di chi lo guarda.
Sinodo dei Vescovi
Assemblea di Vescovi, i quali, scelti dalle diverse parti del mondo, si
riuniscono in tempi determinati: per favorire una stretta unione fra il Romano
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Antonio Ferrara
Pontefice e i Vescovi stessi; per prestare aiuto con il loro Consiglio al Romano
Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi,
nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica; per studiare i
problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo. Si noti che il Sinodo dei
Vescovi differisce sostanzialmente: dal Collegio episcopale, che, infatti, risale
alla volontà di Cristo, da cui riceve direttamente la sua potestà, mentre il Sinodo
dei Vescovi è un organismo di istituzione puramente ecclesiastica; dal Concilio
ecumenico: qui vi è la partecipazione dell’intero episcopato cattolico, mentre nel
Sinodo dei Vescovi vi è solo una rappresentanza di esso. Il Sinodo dei Vescovi
non ha, a differenza del Concilio ecumenico, poteri legislativi. Esso può solo
discutere sulle questioni che gli vengono proposte e formulare voti, senza però
adottare alcuna decisione o emanare appositi decreti: per casi specifici e per
materie determinate il Romano Pontefice può attribuire al Sinodo dei Vescovi
anche poteri deliberativi, nel qual caso le decisioni adottate dovranno essere
sempre ratificate dal Pontefice. Il Sinodo dei Vescovi, benché istituzione stabile,
non è un’assemblea permanente; esso, infatti, si riunisce solo quando lo ritiene
opportuno il Sommo Pontefice. A tal riguardo il Codice prevede tre particolari
tipi di assemblea in cui il Sinodo dei Vescovi può riunirsi: assemblea generale
ordinaria, in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene
della Chiesa; assemblea generale straordinaria, in cui vengono trattati argomenti
di carattere generale, che però richiedono una soluzione sollecita; assemblea
speciale, in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più
regioni determinate: è composta di membri scelti da quelle regioni per le quali il
Sinodo dei Vescovi viene convocato.
Sinodo diocesano
Assemblea dei sacerdoti [vedi Presbitero] e degli altri fedeli della Chiesa
particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di
tutta la comunità diocesana. Il Sinodo diocesano si celebra senza una periodicità
prefissata, ma tutte le volte che lo ritenga opportuno il Vescovo diocesano, udito
il Consiglio presbiteriale. Il Vescovo diocesano è il solo competente a convocarlo
(così come a sospenderlo e scioglierlo) e a presiederlo. I partecipanti hanno solo
voto consultivo in quanto unico legislatore è il Vescovo diocesano; lui solo,
infatti, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi
pubblici solo per sua autorità.
Smalti
I metalli, i colori e le pellicce. In Italia spesso anche il campo di cielo.
Società di vita apostolica
Società o comunità, i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine
apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo
un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza delle
costituzioni. Caratteristica peculiare è che i membri non sono vincolati, come
negli Istituti di vita consacrata, dai consueti tre voti pubblici di castità, povertà e
obbedienza. In pratica, però, vi è, su questo punto, nelle Società di vita apostolica
una grande varietà di situazioni, che il Codice non disconosce. In alcune di esse
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
vengono emessi voti privati (tutti e tre o solo alcuni di essi); in altre non si emette
alcun voto e talvolta solo delle promesse o dei giuramenti di perseveranza. Alle
Società di vita apostolica si applica, nel rispetto della natura di ciascuno, la
normativa comune a tutti gli Istituti di vita consacrata.
Sommo Pontefice
Appellativo che spetta al Papa. Lo scudo del Sommo Pontefice è
sormontato dalla Tiara (o Triregno) e da due chiavi (una d’argento e una d’oro)
accollate in decusse allo scudo e legate fra loro da un cordoncino di colore rosso.
Con l’avvento di Benedetto XVI è stata tolta la Tiara, sostituita dalla Mitra (o
Mitria). Inoltre ha innalzato, jure suo, nel suo stemma tra gli ornamenti anche il
pallio.
Sospensione
Pena medicinale [vedi Pene canoniche] che può essere inflitta solo ai
chierici e comporta il divieto di porre in essere tutti od alcuni atti delle potestà di
ordine o di giurisdizione [vedi Potestà di governo], e di esercitare tutti o alcuni
diritti o funzioni inerenti alla titolarità di un ufficio ecclesiastico. Il divieto non
riguarda l’ufficio o le potestà che non ricadono sotto la potestà del superiore che
ha costituito la pena, né tocca il diritto di abitare l’alloggio che il reo abbia per
ragione del suo ufficio e di amministrare i beni che appartengono all’ufficio da
cui è sospeso. La sospensione che vieta di percepire i frutti, lo stipendio o la
pensione comporta l’obbligo di restituire quanto fu illegittimamente percepito,
anche se in buona fede.
Sostentamento del clero
(vedi Congrua; Entrate ecclesiastiche)
Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM)
E' un Ordine religioso dipendente dalla Santa Sede con finalità
assistenziali, riconosciuto da una parte della dottrina, seguita dalla
giurisprudenza italiana e da gran parte della comunità internazionale come
soggetto di diritto internazionale, pur essendo ormai privo del requisito della
territorialità. In effetti l'Ordine ha come suo unico collegamento con la comunità
internazionale il fatto di aver governato un tempo Rodi e poi, fino alla fine del
Settecento, Malta. Dal 1834 l'Ordine ha sede a Roma; è presente in oltre 120
paesi con iniziative a carattere benefico ed assistenziale. L'Ordine di Malta, pur
non esercitando sovranità territoriale, ha tuttavia una propria "popolazione" di
circa 13.000 tra cavalieri e dame, cioè persone dedite a curare i poveri e a
testimoniare la fede cristiana in stretta collaborazione con la Chiesa Cattolica.
L’Ordine svolge oggi la propria azione umanitaria in 120 paesi attraverso l’opera
dei suoi membri, di 80.000 esperti volontari e di 20.000 dipendenti, molti dei
quali medici o paramedici.
Spada Temporale
Non più usata. Si poneva dietro lo scudo e indicava il potere di
comminare la pena capitale.
Stato della Città del Vaticano
È quel territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede una vera e
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Antonio Ferrara
propria sovranità, destinata a garantire la libertà e l’indipendenza di quest’organo
di governo della Chiesa universale nello svolgimento delle proprie funzioni. Esso
è sorto in virtù del Trattato del Laterano [vedi Patti Lateranensi] dell’11
febbraio 1929 ed ha iniziato ad esistere il 7 giugno dello stesso anno, allorché,
con lo scambio delle ratifiche tra il Regno d’Italia e la Santa Sede avvenuto nel
Palazzo del Vaticano, gli Accordi lateranensi acquistarono efficacia giuridica. Lo
Stato della Città del Vaticano ha natura di Stato dal momento che: possiede una
personalità giuridica internazionale autonoma; persegue, come ogni ordinamento
statuale, un fine generale, nel senso che gli scopi istituzionali possono essere i
più vari e possono modificarsi senza che ne risulti alterata la natura
dell’Istituzione; persegue una finalità tipica, cioè lo scopo di assicurare la libertà
e l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede nel governo pastorale della
Chiesa universale. Tale circostanza lo qualifica come uno «Stato-fine» (religioso
o comunque ideologico), che trascende i limiti degli interessi nazionali.
Statuti
Costituiscono la norma particolare per cui si reggono le persone
giuridiche della Chiesa [vedi Persone giuridiche canoniche], siano esse insiemi
di persone, insiemi di cose o fondazioni autonome. Sono tenuti all’osservanza
degli Statuti le sole persone che siano legittimamente membri di un’associazione
di fedeli o che, trattandosi di fondazioni, ne curino la conduzione.
Stella
È forse la figura più comune negli stemmi. Si possono trovare stelle di 5,
6 e 8 raggi. Molto rara la stella con 16 punte. È il simbolo di chi aspira a cose
superiori e ad azioni meritevoli. È anche simbolo di guida sicura verso il porto,
sia spirituale che materiale. In araldica ecclesiastica rappresenta quasi sempre la
Vergine Maria. Nello stemma dell’arcivescovo emerito di Siena, monsignor
Gaetano Bonicelli, le tre stelle a cinque punte, poste nella pezza onorevole,
rappresentano il grado di Generale di Corpo d’Armata, essendo stato Ordinario
Militare per l’Italia.
Stemma della Santa Sede
L’emblema della Santa Sede Apostolica è il simbolo dell’ufficio del
Romano Pontefice, capo della Chiesa Cattolica Romana. Lo stemma della Santa
Sede viene così blasonato: “chiavi decussate sormontate dal Triregno in campo
rosso”; ne consegue che lo scudo risulta orfano dell'ornamento esteriore basilare
e indicativo di dignità, quale è la tiara.
Stemma dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
L’Ordine, per antica tradizione, porta lo stemma attribuito al Regno
Latino di Gerusalemme, che è d’argento alla Croce Gerosolimitana d’oro e
smaltata in colore sanguigno. Elmo d’oro, cimato della Corona di Spine di
Nostro Signore Gesù Cristo, al Cimiero, del globo terrestre sormontato dalla
Croce, affiancata da due bandiere d’argento con la Croce di porpora
Gerosolimitana al centro. Tenenti: due Angeli con dalmatica rossa, l’uno (a
destra) reggente il Vessillo Crociato; l’altro (a sinistra) reggente il bordone e la
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
conchiglia. Motto: «DEUS LO VULT» in carattere capitale romano su lista bifida
sotto la punta dello scudo.
Stemma dello Stato della Città del Vaticano
Lo stemma ufficiale dello Stato della Città del Vaticano è costituito da
uno scudo inglese e si blasona così: "Di rosso alle chiavi pontificie, una e l’altra
d’argento, decussate, addossate, con gli ingegni traforati in forma di croce in alto,
rivolti verso i lati dello scudo e legate da un cordone rosso, terminate in nappe
dello stesso; timbrate dal triregno papale d’argento, con applicate tre corone
d’oro, cimato da un piccolo globo sostenente una crocetta dello stesso, foderato
di rosso; dal triregno pendono due infule d’argento, frangiate d’oro e caricate
ciascuna da crocette d’oro, che avvolgono le chiavi".
Stemma Pontificio
Lo stemma pontificio comprende una tiara, copricapo esclusivo del papa,
con le chiavi incrociate. La tiara porta tre corone sovrapposte, quale simbolo
dell’immensa potestà del pontefice (nel pontificale romano del 1596, la tiara o
triregno stava ad indicare il Papa come padre dei prìncipi e dei re, rettore del
mondo cattolico e Vicario di Cristo). Questo simbolo perpetuato e arricchito nei
secoli da artisti insigni, nelle loro opere di pittura, scultura, araldica, raffiguranti i
vari papi, oggi non è più usato e nelle cerimonie d’incoronazione è stato
sostituito dalla mitra vescovile. Questo ad indicare che il papa, più che essere al
disopra di tutti i regnanti, è invece vescovo tra i vescovi e che il suo primato è
tale perché vescovo di Roma, a cui la tradizione apostolica millenaria aveva
affidato tale compito. Le chiavi simboleggiano la potestà di aprire e chiudere il
regno dei cieli, come fu detto da Gesù a Pietro.
Suora
Nella Chiesa cattolica si indica con l'appellativo di suora (dal latino soror,
in italiano sorella) una donna che, avendo emesso i voti religiosi (povertà,
obbedienza e castità) in forma semplice, si è legata a una Congregazione
religiosa, non impegnandosi alla vita di clausura.
Superiori degli Istituti religiosi
Persona fisica che, in virtù del suo ufficio, esercita in nome proprio o
altrui la potestà religiosa ordinaria. Si distinguono al riguardo: il Moderatore
supremo il quale ha potestà su tutte le province, le case [vedi Casa religiosa] e i
membri dell’istituto religioso, da esercitare a norma del diritto proprio; gli altri
Superiori degli Istituti religiosi i quali godono di analoga potestà nell’ambito,
però, del proprio incarico. I Superiori degli Istituti religiosi vengono denominati:
maggiori, quelli che governano l’intero Istituto o una sua provincia (o parte
dell’istituto ad essa equiparata) ovvero una casa sui iuris, nonché i rispettivi
Vicari; minori, quelli che governano le singole case. Per la nomina o per la
elezione a Superiori degli Istituti religiosi il Codice richiede, come unico
requisito, un certo tempo di professione perpetua o definitiva [vedi Professione
religiosa], da determinarsi secondo le costituzioni. Costituiscono obblighi
particolari per i Superiori degli Istituti religiosi: la residenza nella propria casa
col divieto di allontanarsene se non nei casi previsti dal diritto interno; la visita
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Antonio Ferrara
frequente delle case e dei religiosi loro affidati; il rispetto della debita libertà dei
religiosi loro affidati, per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la
direzione spirituale. I Superiori degli Istituti religiosi, a qualsiasi livello, debbono
avere un Consiglio (ben distinto dal capitolo [vedi Capitolo degli istituti
religiosi]) del cui aiuto si servono nell’esercizio delle loro funzioni.
Superiore Generale di un Ordine religioso
Il Generale è il capo di un Istituto di vita consacrata o di una Società di
vita apostolica. Eletto dal Capitolo generale, esercita la sua autorità su tutte le
province, case ed individui (ordinati e non) del suo Ordine, secondo regole
proprie dell’Ordine. Il suo stemma è timbrato da un cappello nero con sei fiocchi
pendenti per ogni lato nella successione 1.2.3. Curiosamente il Generale dei
Gesuiti è chiamato Papa nero.
Papa Francesco, il 24 giugno 2014 in Roma, riceve la visita del Principe e Gran Maestro
del Sovrano Militare Ordine di Malta frà Matthew Festing,
in occasione della festa di San Giovanni Battista
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
T
Tabernacolo
La parola tabernacolo (in latino tabernaculum, diminutivo di taberna dal
significato di dimora), comunemente, indica una struttura a forma di scatola
presente in tutte le chiese cattoliche e di altre Confessioni cristiane, nella quale
sono conservate le ostie consacrate dopo la Celebrazione Eucaristica. Con
tabernacolo si intende anche un'edicola posta all'esterno con un'immagine sacra.
Taoismo
Il Taoismo prende il nome dal termine Tao 道, il Grande Principio, che
crea e sostiene tutto l’universo. Esso professa: La non violenza. Il rispetto e la
cura della natura, di tutti gli esseri viventi e di se stessi. Il ritorno a una vita
semplice ed essenziale. Liberare la mente, per quanto possibile, dalle
sovrastrutture artificiali e artificiose che modelli culturali consumistici
impongono come unici e veri. Il Taoismo è una filosofia naturalistica e a-morale,
nel senso che i suoi principi sono ispirati ai ritmi e ai cicli della natura e in essa
non esiste una morale normativa; Una religione atea, nel senso che non crede
nell’esistenza di un dio persona creatore. In cinese, la prima è chiamata Dàojiā
道家, l’insegnamento daoista; la seconda Dàojiào道教, la religione daoista. La
distinzione è solo culturale. In realtà sono parti di un corpo unico.
Tasse ecclesiastiche
(vedi Imposte ecclesiastiche)
Tavola Valdese
Confessione cristiana acattolica, con la quale lo Stato ha disciplinato i
rapporti mediante un’intesa stipulata nel 1984. I rapporti devono essere
improntati, secondo le previsioni dell’intesa, ad un regime di separazione, nel
rispetto dell’autonomia e indipendenza della Tavola Valdese. È, inoltre, prevista
l’abolizione dell’assegno statale per il mantenimento del culto valdese, per
garantirne una maggiore libertà, e di ogni forma di tutela penale diretta. Viene
ancora assicurata l’assistenza spirituale, tramite ministri di culto valdesi, agli
aderenti della Tavola Valdese che si trovano negli ospedali, nelle case di cura e
di ricovero di pensionati e negli Istituti penitenziari. Ai matrimoni celebrati
secondo le prescrizioni dell’ordinamento valdese vengono riconosciuti gli effetti
civili, purché l’atto relativo sia trascritto nei registri dello Stato Civile. Gli Enti
ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza godono di
personalità giuridica, ma sono soggetti al regime tributario previsto per gli Enti
analoghi dalle leggi dello Stato.
Teocrazia
Termine che indica un tipo di relazione tra Stato e Chiesa, in cui, a
differenza del Cesaropapismo, si ha la subordinazione del potere temporale a
quello spirituale. In regime di Teocrazia, allo Stato è preclusa ogni ingerenza nei
confronti delle persone, dei beni e di quanto ricade «in potestate Ecclesiae»,
149
Antonio Ferrara
mentre alla Chiesa non è precluso l’intervento nella sfera temporale: di qui il
diritto del Pontefice di deporre i sovrani e di sciogliere i loro sudditi dal vincolo
di obbedienza. Lo Stato, infine, è al servizio della Chiesa, tanto per combattere i
suoi nemici esterni quanto per assicurare all’interno il mantenimento
dell’ortodossia, reprimendo ogni episodio di eresia e di dissenso religioso.
Territorio
Situazione che incide sulla capacità giuridica e di agire del fedele [vedi
Capacità giuridica canonica]. L’appartenenza a un territorio determinato è
rilevante per determinare i rapporti e le situazioni giuridiche dei fedeli. Si
distingue, al riguardo, luogo di origine e luogo di residenza. Luogo di origine del
figlio è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il domicilio o, in
mancanza, il quasi domicilio [vedi Domicilio] ovvero lo aveva la madre, qualora
i due genitori non avevano a quella data il medesimo domicilio o quasi domicilio.
Se si tratta di un figlio di girovaghi, luogo di origine è considerato quello di
nascita; se si tratta di un trovatello, quello in cui esso fu trovato. Il luogo di
residenza determina l’appartenenza alle circoscrizioni territoriali della Chiesa
(diocesi e parrocchie).
Terzi ordini
Associazioni di laici, i cui membri conducono una vita apostolica e
tendono alla perfezione cristiana, partecipando, nel mondo, al carisma di un
Istituto religioso, sotto l’alta direzione dell’Istituto stesso.
Tiara (o Triregno)
La tiara è il più insigne fra gli ornamenti esteriori ecclesiastici, emblema
primario del papato. Copricapo conico papale, ornato con tre corone (detto
quindi triregno), che è l’emblema che solo il Papa può usare. Descrizione:
d’argento, alta e rotonda, in cima porta un piccolo globo sormontato da una
piccola croce d’oro. Sovrapposte, a breve distanza l’una dall’altra, vi sono tre
corone d’oro con due fasce pendenti. Si contano oltre una decina
d’interpretazioni.
Timbrare
Porre elmi, corone, cappelli e tocchi sullo scudo.
Timore grave
(vedi Violenza)
Trasferimento
Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico. Il trasferimento da un
ufficio ad un altro può essere disposto (e per regolarità deve essere intimato per
iscritto) dall’autorità che è competente a provvedere sia all’ufficio che si perde
sia all’ufficio che si acquista. Per operare il trasferimento contro la volontà del
titolare dell’ufficio occorre che vi sia una causa grave e resta fermo il diritto
dell’interessato di esporre, nei modi prescritti, le ragioni in contrario.
Trattato lateranense
(vedi Patti Lateranensi)
150
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Tribunali ecclesiastici
Sono gli Organi attraverso i quali la Chiesa esercita il suo potere
giurisdizionale. La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo è, infatti, competente a
giudicare per mezzo dei tribunali ecclesiastici le cause che riguardano cose
spirituali o annesse alle spirituali, e le violazioni delle leggi ecclesiastiche.
Possono essere oggetto del giudizio: il perseguimento o la rivendicazione dei
diritti delle persone fisiche o giuridiche e la dichiarazione di fatti giuridici; i
delitti per quanto concerne l’irrogazione o la dichiarazione della pena; le
controversie insorte per un atto di potestà amministrativa. I Tribunali
ecclesiastici possono essere di prima e di seconda istanza. I Tribunali di prima
istanza sono quelli diocesani; giudice di prima istanza è, in ciascuna diocesi, il
Vescovo, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di
un Vicario giudiziale. Contro le decisioni del Tribunale di primo grado si può
ricorrere al Tribunale delle Archidiocesi del Metropolita. Esistono anche i
Tribunali della Sede Apostolica, divisi in Tribunali di prima, seconda e terza od
ulteriore istanza, le cui funzioni giurisdizionali sono esercitate dalla Rota
Romana e dalla Segnatura Apostolica.
Tabernacolo in bronzo e pietre dure
nella Parrocchia di San Giovanni
Battista ad Angri(Salerno)
151
Antonio Ferrara
U
Uditore
Chierico ed eventualmente anche laico, designato dal presidente del
tribunale [vedi Tribunali ecclesiastici], tra i giudici del tribunale o tra le persone
approvate dal Vescovo, per svolgere l’istruzione delle cause. Spetta all’uditore,
secondo il mandato del giudice, raccogliere le prove e, una volta raccolte,
trasmetterle al giudice.
Uffici della Curia Romana
Organismi della Curia Romana risultano essere: la Cancelleria
Apostolica, che ha il compito di preparare e inviare le lettere decretali e le
costituzioni apostoliche; la Prefettura dell’economia, che ha il compito di
coordinare l’attività di amministrazione dei beni della Santa Sede; la Camera
Apostolica, che ha il compito di conservare e amministrare i beni e i diritti
temporali della Santa Sede durante la vacanza della Sede Apostolica [vedi Sede
vacante]. È presieduta dal Cardinale Camerario, detto anche Camerlengo;
l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, che si interessa di
compiti di amministrazione; la Prefettura del palazzo apostolico, che governa il
palazzo dove risiede il Papa; il Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi
organizzativi ed economici della Santa Sede; l’Ufficio del lavoro della Sede
Apostolica; altri uffici, tra i quali l’Ufficio di statistica, la Fabbrica di S. Pietro,
la Biblioteca apostolica vaticana, l’Archivio segreto vaticano, etc.
Uffici ecclesiastici
Sono gli incarichi costituiti stabilmente per disposizione sia divina sia
ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Negli uffici ecclesiastici è
ripartito l’esercizio della potestà di giurisdizione ecclesiastica. Essi costituiscono,
dunque, il cardine di tutte le organizzazioni della Chiesa nei suoi vari livelli, in
quanto sono il mezzo tecnico che consente un ordinato esercizio delle potestà
ecclesiastiche. Con il Nuovo Concordato del 18-2-1984 è venuta definitivamente
a cadere ogni ingerenza dello Stato italiano nella provvista degli uffici
ecclesiastici da esercitarsi sul territorio nazionale. L’art. 3, n. 2, sancisce, infatti,
che la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici è liberamente effettuata
dall’autorità ecclesiastica.
Università cattoliche
Università di studi istituite e dirette dalle autorità ecclesiastiche, il cui fine
è di contribuire ad una più profonda cultura degli uomini, ad una più piena
promozione della persona umana, e ad adempiere, altresì, la funzione di
insegnare della Chiesa stessa. È cura particolare delle Conferenze Episcopali
promuovere la costituzione, nel proprio territorio, di Università degli studi, o
almeno Facoltà, nelle quali le diverse discipline, pur nella salvaguardia della loro
autonomia scientifica, siano insegnate e studiate, tenendo conto della dottrina
cattolica. Nessuna Università di studi, anche se di fatto cattolica, potrà
152
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
denominarsi ufficialmente cattolica senza il consenso della competente autorità
ecclesiastica. È dovere dell’autorità ecclesiastica, in particolare delle Conferenze
Episcopali e dei Vescovi diocesani interessati, vigilare sulla nomina dei docenti
(provocandone eventualmente la rimozione) e sulla fedele osservanza dei
princìpi della dottrina cattolica. Nelle Università cattoliche deve essere eretta la
Facoltà, o l’Istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano impartite
lezioni anche agli studenti laici e i cui insegnanti abbiano apposito mandato
dall’autorità ecclesiastica competente. Quanto il Codice prevede per le Università
cattoliche si applica a tutti gli altri Istituti di studi superiori.
Università ecclesiastiche
Università o Facoltà, istituite dalla Chiesa, in forza del suo munus
docendi, per: l’investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre;
istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline. Tali Istituti
possono esistere solo se eretti o approvati dalla Sede Apostolica [vedi Santa
Sede] alla quale competono la loro superiore direzione e l’approvazione dei
relativi statuti e piano degli studi; solo così essi possono conferire gradi
accademici con effetti canonici.
Unzione degli infermi
Sacramento mediante il quale la Chiesa raccomanda al Signore, sofferente
e glorificato, i fedeli infermi perché li sollevi e li salvi. Essa viene conferita
ungendo con olio (benedetto, di regola, dal Vescovo) la fronte, le mani e i piedi
dei fedeli e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici. Ministro di questo
sacramento è solo il sacerdote, in particolare colui al quale è demandata la cura
delle anime, ad es. il Parroco. L’unzione può essere amministrata al fedele, il
quale abbia raggiunto l’uso di ragione e che, per vecchiaia o malattia, cominci a
trovarsi in stato di pericolo: essa, in caso di necessità, può essere ripetuta più
volte. Le norme precisano che il sacramento deve essere amministrato a quegli
infermi che, quando erano in grado di farlo, lo abbiano richiesto, almeno
implicitamente, mentre non deve essere conferito a quanti perseverano
ostinatamente in un peccato grave.
Urna cineraria
Vaso per conservare le ceneri dei defunti.
Urna cineraria
153
Antonio Ferrara
V
Verde
È il colore che simboleggia la vittoria, l’onore, la cortesia, la civiltà,
l’allegrezza, l’abbondanza e l’amicizia. Fu il colore dei Ghibellini. Rappresenta
anche la speranza, perché allude appunto ai campi primaverili di colore verde.
Ciò fa sperare in una copiosa messe. Graficamente il verde si rappresenta
araldicamente, nell’arme, con linee diagonali da destra a sinistra. Sulla carta si
riproduce con il verde smeraldo.
Vergini
Ordine assimilato agli Istituti di vita consacrata. Le vergini, emettendo il
santo proposito di seguire Cristo più da vicino, sono consacrate a Dio dal
Vescovo diocesano secondo un rito liturgico approvato e, unite in mistiche nozze
a Cristo Figlio di Dio, si dedicano al servizio della Chiesa. Esse possono
associarsi per osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente
nello svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato.
Vescovado
Designa l’edificio dove risiede il vescovo e, di solito, anche dove sono
collocati gli uffici della Curia vescovile. Sinonimo d’episcopato, indica anche
l’ufficio del vescovo.
Vescovi
È il successore degli apostoli a cui è conferita la pienezza del sacerdozio.
Deriva dal greco epìscopos (dal verbo epi-scopèin, ovvero guardare dall’alto,
vigilare). Dei tre modi di nomina, nella Chiesa latina prevale la libera nomina da
parte del Romano Pontefice (can. 377, § 1). Il candidato deve possedere alcuni
requisiti come: buoni costumi, zelo, saggezza, pietà, prudenza, ecc. Deve, inoltre,
avere almeno 35 anni ed essere presbitero da almeno 5 anni (can. 378). I vescovi
si dividono in: 1) diocesani, ai quali è affidato il governo di una diocesi. Si
distinguono in: suffraganei, quando dipendono da un metropolita e, dunque,
fanno parte di una provincia ecclesiastica; esenti, quando dipendono direttamente
dalla Santa Sede. 2) titolari: coadiutori, quando aiutano il vescovo diocesano con
diritto di successione; ausiliari, quando aiutano il vescovo diocesano con o senza
facoltà speciali. 3) emeriti: se per raggiunti limiti d’età, o per rinuncia accettata,
hanno perduto l’ufficio. Il vescovo timbra il proprio scudo con il cappello, i
cordoni e le nappe di colore verde, in numero di dodici, sei per lato, su tre file,
disposte nella sequenza 1.2.3. Lo scudo, inoltre, è accollato da una croce
semplice. Se un vescovo gode dell’uso del pallio concessogli personalmente
come onore particolare, o in virtù di privilegio, o annesso alla sede, può
utilizzarlo come ornamento esterno allo scudo.
Vescovi ausiliari
(vedi Vescovi diocesani)
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Vescovi coadiutori
(vedi Vescovi diocesani)
Vescovi diocesani
Indicati anche come Ordinari diocesani sono Vescovi a cui è affidata la
cura di una diocesi. Ai Vescovi diocesani sono equiparati a tutti gli effetti i
Prelati [vedi Prelatura territoriale] e gli Abati territoriali, gli amministratori, i
Vicari, i Prefetti Apostolici [vedi Prefettura apostolica] e gli Ordinari militari
[vedi Ordinariato militare].
Il Vescovo diocesano, che è il legale rappresentante degli interessi della
diocesi, governa, pertanto, la Chiesa particolare affidatagli con la triplice potestà:
legislativa, esercitata da lui personalmente; esecutiva, esercitata personalmente o
mediante i Vicari generali o episcopali; giudiziaria, esercitata sia personalmente
sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici. Il codice raccomanda ai vescovi
diocesani, al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, di presentare la
rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, valutate tutte le
circostanze. Il Vescovo diocesano, la cui rinuncia venga accettata, conserva il
titolo di Vescovo emerito della sua diocesi nell’ambito della quale può
mantenere la sua residenza. Oltre agli obblighi pastorali, quali, ad es., governare
la diocesi, difendere l’unità della Chiesa e vigilare contro eventuali abusi della
disciplina ecclesiastica, il Vescovo diocesano ha i seguenti doveri specifici:
risiedere nella diocesi: è precisato al riguardo che egli non può rimanervi assente
più di un mese salvo, ovviamente, che si tratti della visita ad limina apostolorum
o della partecipazione a Concili [vedi Concili particolari; Concilio ecumenico],
Sinodo dei Vescovi, Conferenza episcopale etc.; applicare la Messa per il popolo
che gli è affidato, ogni domenica e nelle altre feste di precetto; visitare, ogni
anno, almeno una parte della diocesi in modo da visitarla tutta almeno ogni
cinque anni (cd. visita pastorale). Dal rapporto gerarchico con la suprema
autorità della Chiesa discendono due obblighi fondamentali: presentare ogni
cinque anni una relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli
e recarsi a Roma per la visita ad limina apostolorum. Quando le necessità delle
diocesi (specie quelle più vaste e popolose) lo suggeriscano, il Vescovo
diocesano può chiedere che la Sede Apostolica gli assegni uno o più Vescovi
(titolari) detti ausiliari, i quali lo coadiuvino, senza però avere diritto alla sua
successione. Anziché un ausiliare, la Sede Apostolica, se lo ritiene più
opportuno, può d’ufficio assegnare al Vescovo diocesano un Coadiutore, cioè un
Vescovo titolare che godrà cioè del diritto di successione al momento della
vacanza della diocesi [vedi Sede vacante].
Vescovi emeriti
(vedi Vescovi diocesani)
Vescovi suffraganei
(vedi Arcivescovo; Metropolita)
Vicariato apostolico
Chiesa particolare non ancora costituita come diocesi e affidata alla cura
pastorale di un Vicario apostolico (di regola con dignità vescovile) che la
155
Antonio Ferrara
governa in nome del Pontefice. Il Vicariato apostolico è un organismo tipico dei
paesi di missione [vedi Azione missionaria] e prelude, in genere, alla futura
erezione di una diocesi.
Vicario Apostolico
Il Vicario Apostolico è l’equivalente cattolico romano dell’Esarca orientale. È un
prelato nominato dal papa per governare spiritualmente un territorio che non è
ancora diventato diocesi.
Vicari episcopali
Sacerdoti, liberamente scelti dal Vescovo diocesano, tra quelli di età non
inferiore a trenta anni, laureati o almeno esperti in teologia o in diritto canonico,
che hanno gli stessi poteri del Vicario generale, ma limitatamente ad una parte
determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai
fedeli di un determinato rito. Essi cessano dall’incarico per scadenza del
mandato, per rinuncia, per rimozione e quando la sede episcopale diviene
vacante [vedi Sede vacante].
Vicari foranei
Chiamato anche decano o arciprete, è il sacerdote preposto al Vicariato
foraneo, cioè alla vigilanza ed al coordinamento di più parrocchie viciniori. Il
Vicario foraneo è liberamente nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver
consultato, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel
Vicariato in questione. La nomina del Vicario foraneo, che non è strettamente
legata alla titolarità di una parrocchia, è fatta per un periodo determinato e può
sempre essere revocata dal Vescovo. Nell’ambito della sua circoscrizione il
Vicario foraneo ha compiti di vigilanza e di coordinamento che si concretizzano
nel: promuovere e coordinare l’azione pastorale comune; sorvegliare che i
chierici conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i
loro doveri; provvedere a che le sacre celebrazioni siano svolte secondo le
disposizioni liturgiche e sia mantenuto il decoro delle chiese e delle cose sacre;
vigilare sulla perfetta tenuta dei libri sacri e su una oculata amministrazione dei
beni ecclesiastici.
Vicari generali
Sacerdoti, liberamente scelti dal Vescovo diocesano tra quelli di età non
inferiore a trenta anni, laureati o almeno esperti in teologia o in diritto canonico.
In ogni diocesi deve essere istituito il Vicario generale (di regola unico, a meno
che l’ampiezza della diocesi o il numero degli abitanti o altre ragioni pastorali
non suggeriscano diversamente). Il Vicario generale, il quale presta il suo aiuto al
Vescovo nel governo di tutta la diocesi, ha lo stesso potere esecutivo che in virtù
di legge spetta al Vescovo stesso, cioè la potestà di porre in essere tutti gli atti
amministrativi, ad eccezione di quelli riservati espressamente al Vescovo. Essi
cessano dall’incarico per scadenza del mandato, per rinuncia, per rimozione e
quando la sede episcopale diviene vacante [vedi Sede vacante].
Vicari giudiziali
(vedi Tribunali ecclesiastici)
156
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Vicari parrocchiali
Sacerdoti che, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, possono essere
affiancati al Parroco come suoi collaboratori nell’adempimento del ministero
parrocchiale. I Vicari parrocchiali, comunemente chiamati viceparroci, sono
nominati liberamente dal Vescovo diocesano tra i sacerdoti della diocesi: essi
hanno l’obbligo di risiedere in parrocchia e sono tenuti ad aiutare nel ministero
pastorale il Parroco, sostituendolo in caso di impedimento e di assenza.
Violenza
Vizio della volontà che produce determinate conseguenze giuridiche. Si
distingue in: fisica, che esclude la volontà e, pertanto, rende l’atto nullo; morale,
che il Codice definisce timore grave, consiste nella minaccia di un male grave e
ingiusto sia per il soggetto che per la persona a lui cara; l’atto, di per sé, non è
invalido, tuttavia può essere rescisso. In alcuni casi, tassativamente previsti dalla
legge, anche la violenza morale comporta la nullità dell’atto; citiamo:
l’ammissione al noviziato, la professione religiosa e il matrimonio [vedi
Matrimonio canonico; Matrimonio concordatario]; le elezioni.
Visita pastorale
(vedi Vescovi diocesani)
Voto
Promessa libera e deliberata, fatta a Dio, di un bene possibile e migliore;
essa può essere emessa da chi ha un adeguato uso di ragione, ma non impegna se
non chi la emette. I voti possono essere: pubblici, se vengono accettati dai
legittimi Superiori in nome della Chiesa: tutti gli altri sono privati; solenni, se,
come tali, sono riconosciuti dalla Chiesa; diversamente sono semplici; personali,
reali o misti, a seconda che abbiano ad oggetto un’azione del promittente, una
cosa ovvero partecipino insieme della natura del voto personale e reale. Un voto
emesso va adempiuto per volere di religione, però, in casi particolari, è ammessa
la dispensa.
Cava dei Tirreni
(SA), corteo per
l’investitura dei
nuovi cavalieri
dell’Ordine
Equestre del Santo
Sepolcro di
Gerusalemme
157
Antonio Ferrara
Z
Zelare
Dal latino zelare, aver zelo, essere fervido e operoso servitore di Dio,
mostrare zelo nelle pratiche religiose.
Zelatore
Laico, religioso o fedele, all'interno di Istituti religiosi, associazioni o
gruppi, che si dedica con zelo a forme di devozione, di preghiera e di apostolato
e in missioni di carità e opere di beneficenza. Zelatore italiano del XX sec., Luigi
Sebastiano Fato, 1° zelatore del Pontificio Santuario di Pompei, ha dato tutta la
sua vita nel diffondere il “Rosario” di Pompei e ha lasciato il segno tangibile
della presenza della Vergine di Pompei in tutto il suo itinerario umano e
spirituale.( Cfr. A. Ferrara, La Memoria e lo zelo di Luigi Fato, Sarno, 2009.)
Zelota
Il termine zelota, in ebraico kanai ()קנאי, indica una persona dotata di uno
zelo comportamentale nei confronti di Dio. Il termine latino deriva dalla
traduzione di kanai in greco, cioè ζηλωτής (zelotes), che significa "emulatore",
"ammiratore" o anche "seguitore.
Luigi Fato, 1° zelatore del
Pontificio Santuario di Pompei,
instancabile propagatore di Fede
e amore per la Beata Vergine del
S. Rosario di Pompei, con il dott.
Antonio Ferrara (Autore)
158
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Scrivere è sempre una questione di stile
Per scrivere “bene” una lettera, una comunicazione, un verbale e in
generale tutta la corrispondenza è indispensabile che essa risulti immediatamente
ordinata: per scuotere favorevolmente chi la riceve; precisa: per evitare equivoci
in relazione a quanto si comunica; cortese: per salvaguardare i buoni rapporti,
specialmente quando si trattano questioni delicate; concisa: per concentrare la
riflessione sull’argomento oggetto della lettera.
Affinché il testo trasmetta con efficacia il messaggio che si vuole
esprimere, deve possedere tre requisiti fondamentali: coesione: legame
grammaticale e sintattico formalmente corretto e appropriato; coerenza: per dare
un significato unitario alle varie parti del testo; registro linguistico appropriato: i
termini con cui ci si rivolge al lettore devono essere appropriati.
Il contenuto della comunicazione, in generale, deve essere strutturato in
introduzione: fare riferimento, informare; svolgimento: chiedere una risposta, un
pagamento, sollecitare una risposta; conclusione: ringraziare, esprimere un
auspicio, chiusura, saluti.
159
Antonio Ferrara
ABBREVIAZIONI, SIGLE E FORMULE
Come abbreviare una o più parole
L’accorciatura di una parola seguita dal punto è definita: abbreviazione; si usa
solo nella lingua scritta. Le abbreviazioni delle misure non richiedono il punto
(esempio: metro = m, litro = l, kilometro = km, ecc.)
Abbreviazioni diverse
a.C. avanti Cristo
ebr.
a.c.
anno corrente
ecc.
ad es. ad esempio (da evitare nella GU)
Eccl.
Add. Addendum
Ed.
all.
Allegati
Edit.
Amm. Amministrazione
Egr.
Arc. Arcivescovo
Egr.i
Arch. Architetto
Egr.ia
Art. Articolo
Em.
Av. Avenue
Enclic.
Avv. Avvocato (anche al femminile)
e p.c.
Bibl. Biblioteca
es.
Bd
Boulevard
Etc.
Et alii Per indicare altri autori dopo il terzo fatt.
o il sesto nelle bibliografie.
fig.
Ca.
Circa
filol.
CA/c.a. cortese attenzione
filos.
CAP Codice di avviamento postale
Fin.
Card. Cardinale
g.
Cav. Cavaliere
gg.
c/c
conto corrente bancario
Geneal.
c.c.p. conto corrente postale
Gent.ma
Cfr. Confronta
Gent.me
c.m. corrente mese
Gent.mi
c/o
presso / in coabitazione
Gent.mo
Co
Compagnia
Geom.
Comm.re Commendatore
Geol.
Corr. Errata corrige
Gr.
Caus. Causale
gramm.
c.p.
cartolina postale
GU
160
ebraico
eccetera
Ecclesiastico
Edizione
Editoria
Egregio
Egregi
Egregia
Emendamento
Enciclopedia
e per conoscenza
esempio
Eccetera
fattura
Figura
Filologia
Filosofia
Finale
giorno
giorni
Genealogia
Gentilissima
Gentilissime
Gentilissimi
Gentilissimo
Geometra
Geologia
Greco
Grammatica
Gazzetta ufficiale
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
C.P.
casella postale
C.p.r
con preghiera di restituzione
C.so
Corso
c.s.
come sopra
c.v.
Curriculum vitae
d.C.
dopo Cristo
Dd.gg. Direzioni generali
Dec.
Decisione
Def.
Definitivo
DG
Direzione Generale
Dir.
Diritto
Dott.
Dottore (in medicina)
Dott.ssa Dottoressa
Dr.
Dottore (in tutti gli altri campi)
M
metro
Manoscritto
Mss.
N.
Nome, numero, nato
NdT.
Nota del traduttore
Ogg.
Oggetto, oggettivo
Par./parr. Paragrafo, paragrafi
P. es.
Per esempio
P.v.
Prossimo venturo
Reg.
Regolamento
Rom.
Romano
Secc.
Secoli
Sin.
Sinonimo
S.l.m.
Sul livello del mare
S.E.R. Sua Eccellenza Reverendissima
St.
Storia
Suff.
Suffisso
Teol.
Teologia
Tipogr. Tipografia
V.
Vedi
161
GURI
Ibid.
Icon.
Id.
Ill.mo
Ing.
int.
It.
lat.
lett.
lit.
mediev.
Mons.
NB.
Odg.
Op. cit.
P., pp.
Pv.
Rel.
Rett.
Sec.
Seg., segg.
Sing.
Snc
SS.
St.d.rel.
Tav.
Term.
Trad.
Vol.,voll.
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
Ibidem
Iconografia
Idem
Illustrissimo
Ingegnere
interno
Italiano
Latino
Lettera
Liturgia
Medievale
Monsignore
Nota bene
Ordine del giorno
Opera citata, opus
citatum
Pagina, pagine
Processo verbale
Religione
Rettifica
Secolo
Seguente, seguenti
Singolare
Senza numero civico
Santissimo
Storia della religione
Tavola
Termine
Traduzione
Volume, volumi
Antonio Ferrara
Appellativi e epiteti
Definizioni e storia
Molti titoli che hanno avuto corso nella storia dell’italiano sono oggi
dismessi nell’uso corrente: tra questi, amplissimo (riferito a un senatore; oggi
talvolta riferito a un preside di facoltà universitaria), donno (ecclesiastico o
personaggio illustre), maestro (nel senso di dottore in una Facoltà universitaria),
madonna (donna di elevata condizione sociale), messere (giudice, giureconsulto
e altri notabili), monsignore (re, imperatore e principe), Serenissimo e Sua /
Vostra Serenità (per sovrani e prìncipi di sangue reale e titolo spettante ai dogi
della repubblica di Venezia e di Genova), Sua / Vostra Eccelsitudine (in
alternativa a Eccellenza, Altezza, Eminenza), Sua / Vostra Signoria
(genericamente, per persona autorevole). Altri appellativi sono sopravvissuti
ancora oggi, circolando in ambiti più circoscritti: don (riduzione di donno), ad
es., d’uso corrente tra XVI e XVII secolo in riferimento a prìncipi e nobili di
origine spagnola o portoghese, è ancora usato nell’Italia meridionale per persone
di riguardo (accanto a don «signore» si ha anche donna «signora», che oggi è o è
stato talvolta usato per le mogli di alte figure istituzionali: donna Assunta,
vedova del politico Giorgio Almirante, e donna Franca, moglie dell’ex Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi); maestro è usato oggi per indicare un
grado massonico, o nel gioco degli scacchi chi ha raggiunto una determinata
quota di punti in tornei qualificanti, oltre naturalmente chi è qualificato e
autorevole nelle arti (musica, teatro, poesia, pittura, scultura) e, in alcune regioni,
per chiamare ogni tipo di artigiano (falegname, muratore, ecc.); Vostra Signoria,
infine, ha ancora qualche circolazione in contesti burocratici, benché spesso
venga preferito il lei.
Appellativi di cortesia (professionali e onorifici)
(Sua) Altezza: Re, Regina, Principe, Principessa;
(Sua) Eccellenza (S. Ecc. o Sua Ecc.): vescovo o alto prelato; nella tradizione,
prefetti e questori, e così via; (Sua) Eminenza (S.E. o S. Em.), Eminentissimo
(Em.mo, E.mo): cardinale, capo religioso; (Sua) Maestà: Re e Regina; (Sua)
Santità (S.S.): il Papa, il dalai-lama, l’Aga Khan e le altre massime autorità
religiose; Chiarissimo (Chiar.mo, Chiar.ma): professore e professoressa
universitari; Don: qualsiasi ecclesiastico; Dottor (e) (Dott., Dott.ssa): magistrato,
magistrata e qualsiasi laureato; Magnifico: rettore e rettrice; Monsignore:
vescovi, prelati, patriarchi, abati secolari, prelati facenti parte del corteggio del
papa (oltre che titolo attualmente in uso per la Repubblica di San Marino);
Onorevole (On.): qualunque deputato e deputata, senatore e senatrice; Reverendo
(Rev.): esponente cattolico o più spesso protestante; Cavaliere di Gran Croce,
162
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere sono titoli onorifici
conferiti dal Presidente della Repubblica o da Ordini riconosciuti.
Usi
Nel rivolgersi a una persona (perlopiù in forma scritta, di tono
mediamente più formale rispetto alla comunicazione orale) l’appellativo può
essere accompagnato da un aggettivo di cortesia (cortesia, linguaggio della),
come, ad es., caro (confidenziale, ma anche semi-formale), gentile (poco
formale), egregio, distinto (formale), pregiato, illustre (molto formale, per
persone di alto riguardo); si riserva invece a un’azienda o a un ufficio l’aggettivo
spettabile (formale). Alcuni di questi possono essere usati anche al superlativo:
carissimo, gentilissimo, pregiatissimo, illustrissimo, eventualmente in forma
abbreviata (car.mo, gent.mo, preg.mo, ill.mo; non esiste invece il superlativo di
egregio), assumendo un tono più formale e burocratico. All’aggettivo di cortesia
segue abitualmente il titolo generico – sig (nor), oppure, preferibilmente, quando
possibile, la carica min (istro), sen (atore) o il titolo professionale arch (itetto),
avv (ocato), ing (egnere), prof (essore), o eventualmente l’onnicomprensivo dott
(or) per chiunque sia laureato, inflazionato in italiano sin dal dopoguerra, e ormai
usato popolarmente anche per persone di cui non si conosce il titolo di studio – e
il cognome: Gentile architetto Emiliani o, più confidenzialmente, Gentile
Emiliani o Gentile architetto; Preg.mo on. dott. Emiliani, ma anche Onorevole
ministro o Signor ministro. Signor premesso ad appellativi come ministro o
sindaco è però oggi sempre più contestato e meno usato. Se gli interlocutori sono
due o più e condividono titolo o aggettivo di cortesia, questo può essere espresso
una sola volta oppure, con maggiore formalità, tante volte quante sono gli
interlocutori, ordinati in relazione al sesso (prima le donne, poi gli uomini) e
all’età (dai meno ai più giovani): «Cara studentessa e caro studente, vi porgo il
benvenuto» (da una guida universitaria). Se gli interlocutori hanno titoli e cariche
differenti, si seguirà l’ordine di importanza decrescente: «Signor Presidente, caro
Ministro, onorevoli colleghi, vorrei articolare la mia riflessione sulle seguenti
questioni» (dall’intervento di un senatore). Se accompagnato dall’aggettivo
possessivo, caro può assumere sfumature ironiche, tra l’amaro e il paternalistico
(«Sì, questa è politica, cari miei», «Il Foglio» 7 dicembre 2009).
Altri appellativi
In italiano attuale sono correnti alcuni appellativi colloquiali e familiari
che esprimono affettuosa partecipazione, sia essa rivolta ad adulti (povero cristo /
diavolo / vecchio, povera anima) o a bambini (stella, stellina, topolino/a, ecc.).
Possono avere valore antonomastico (antonomasìa) alcuni aggettivi (l’Altissimo,
l’Eccelso «Dio») e titoli (l’avvocato per Gianni Agnelli, il cavaliere per Silvio
Berlusconi, il venerabile per Licio Gelli, il professore per Romano Prodi;
accanto a questi si ricorderà anche la (vecchia) Signora per la squadra di calcio
163
Antonio Ferrara
della Juventus). È invece caduto pressoché completamente in disuso l’appellativo
signorina come titolo per una donna non sposata, perché percepito dalla
sensibilità comune come discriminatorio per vari motivi. Negli ultimi anni è stato
più volte fatto oggetto di attenzione, da parte delle Istituzioni, il titolo di
onorevole (in uso dal 1848), ora omesso da alcuni presidenti della Camera a
vantaggio del solo deputato/a (I. Pivetti, 1994-1996, e F. Bertinotti, 2006-2008),
ora oggetto di proposte di legge che ne hanno chiesto l’abolizione a favore del
semplice signore/a (la prima presentata il 1 febbraio 2002 da A. Serena, la
seconda nel gennaio 2010 da M. Donadi). Nei messaggi di posta elettronica
informali inviati a più destinatari di entrambi i sessi, è talvolta usato l’asterisco in
luogo della desinenza dell’aggettivo di cortesia: quest’uso, suggerito dal
linguaggio di programmazione, consente di riferirsi contemporaneamente a
donne e a uomini: «Car* tutt*, volevo dirvi che ...».
© Foto by CilentoNotizie.it
Papa Francesco, nella Sala Nervi Città del Vaticano in Roma, riceve S.E. Cav. Gran Croce Gen.
Avv. Prof. Giovanni Napolitano, Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica,
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
164
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Abbreviazioni ricorrenti
Il plurale di una abbreviazione si ottiene raddoppiando la consonante
finale se l’abbreviazione al singolare termina con una sola consonante ( esempio:
Prof. = Proff., pag., pagg., ecc.); se invece l’abbreviazione al singolare termina
già con doppia consonante (esempio: Avv., Dott., ecc.), al plurale non cambia.
Appellativi, titoli professionali e onorifici
Architetto
Avvocato
Cavaliere
Chiarissimo
Commendatore
Dottore
Egregio
Generale
Gentile
Gentilissimo
Geometra
Illustrissimo
Ingegnere
Monsignore
Onorevole
Pregiatissimo
Professore
Ragioniere
Reverendo
Senatore
Signora
Signore
Signorina
Spettabile
Sua Altezza
Sua Eminenza
Sua Santità
Tenente
Arch.
Avv.
Cav.
Chiar.mo
Comm.
Dott. o Dr.
Egr.
Gen.
Gent.
Gent.mo
Geom.
Ill.mo
Ing.
Mons.
On.
Preg.mo
Prof.
Rag.
Rev.
Sen.
Sig.ra
Sig.
Sig.na
Spett. o Spett.le
S.A.
S.E.
S.S.
Ten.
165
Antonio Ferrara
Abbreviazioni di carattere commerciale
Allegato/i
Articolo
Articoli
Attenzione
Banca
Conto corrente
Corso
Eccetera
Euro
Fattura
Firmato
Fratelli
Franco
Giorno
Giorni
Nostro
Numero
Pagina
Pagine
Piazza
Protocollo
Raccomandata
Riferimento
Seguente
Seguenti
Società
Telefono
Viale
All.
Art.
Artt.
Att.
B.ca
c/c
C.so
Ecc. o etc.
€
Fatt.
F.to
F.lli
F.co
g.
gg.
ns.
n. o n°
pag.
pagg.
P.zza
Prot.
Racc.
Rif.
seg.
segg.
Soc.
Tel.
V.le
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Sigle
La sigla è l’abbreviazione formata dalle lettere iniziali di un gruppo di
parole; si usa sia nella lingua scritta che in quella parlata. Per segnare le lettere di
una sigla, quando le lettere si pronunciano separatamente, si utilizza il punto
(C.G.I.L. = Confederazione Generale Italiana del Lavoro); se invece la sigla si
legge come una parola intera, alcuni preferiscono omettere il punto fermo (ad es.:
IVA, CAP, ecc.).
Sigle ricorrenti
Avviso di ricevimento
Codice di avviamento postale
Codice fiscale
Conto corrente
Corrente anno
Corrente mese
Cortese attenzione
Data fattura
Fine mese
Imposta sul valore aggiunto
Nota bene
Ordine del giorno
Partita IVA
Per conoscenza
Per copia conforme
Post Scriptum
Prossimo venturo
Società a responsabilità limitata
Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Società per azioni
Ultimo scorso
A.R.
CAP
C.F. o Cod. Fisc.
c/c
c.a.
c.m.
c.a.
d.f.
f.m.
IVA
N.B.
o.d.g.
P.I o Part. IVA
p.c.
p.c.c.
P.S.
p.v.
s.r.l.
s.a.s.
s.n.c.
S.p.A.
u.s.
167
FUORI TESTO
TAVOLE E DISEGNI
DI MARIO VOLPE
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
©huffingtonpost.it
Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, incontro con Papa Francesco in Vaticano
Antonio Ferrara
COME INDOSSARE LE DECORAZIONI DEGLI ORDINI
CAVALLERESCHI RICONOSCIUTI DALLO STATO ITALIANO E
DALLA SANTA SEDE
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Modo di indossare le decorazioni dell'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana (Italia)
nuovo tipo di decorazione dal 2001 a oggi
ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Antonio Ferrara
172
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Ordini della Santa Sede
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
179
Antonio Ferrara
Modo di indossare le decorazioni
dell’Ordine di San Gregorio Magno
180
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
181
Antonio Ferrara
Modo di indossare le decorazioni
dell’Ordine di San Silvestro Papa
182
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
183
Antonio Ferrara
Modo di indossare le decorazioni
dell’Ordine Piano
184
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
185
Antonio Ferrara
Modo di indossare le decorazioni
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
186
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
187
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188
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
189
Antonio Ferrara
190
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni
di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta
191
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
193
Antonio Ferrara
194
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
195
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196
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
197
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Regno d’Italia
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199
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200
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201
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202
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
203
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204
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Repubblica Sociale Italiana
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206
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Repubblica di San Marino
207
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208
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Granducato di Toscana
209
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210
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
211
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212
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla
213
Antonio Ferrara
214
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
215
Antonio Ferrara
Ducato di Lucca
216
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
217
Antonio Ferrara
Ducato di Modena e Reggio
218
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Modo di indossare le decorazioni
dell'Ordine dell’Aquila estense
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220
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Regno delle Due Sicilie
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
223
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224
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
225
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226
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
227
Antonio Ferrara
Regno d’Italia
228
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
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Regno di Napoli
(Età Napoleonica)
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Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
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Come indossare le miniature sugli abiti civili e da cerimonia
232
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Come indossare le miniature sugli abiti femminili e militari
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Cronotassi dei Vescovi che si sono succeduti nella
Diocesi di Nocera-Sarno
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
CRONOTASSI DEI VESCOVI NOCERINI1
I. – S. Prisco (III – IV secolo)
II. – Felice (anno 402)
III. – Celio Lorenzo (anno 499)
IV. – Aprile (anno 502)
V. – Leone, romano (anno 510)
VI. – Aurelio Prisciano (anno 530)
VII. – Numerio (anno 593)
VIII. – Primerio (anno 598)
IX. – Amanzio (anno 743)
X. – Liutardo (anno 826)
XI. – Rampero o Raniperto (anno 861)
XII. – Lando (anno 1061)
XIII. – N.N. forse Matteo (anno 1260)
XIV. – Valerio Orsini (anno 1288)
XV. – Fra’ Francesco (1386-1402)
XVI. – Angelo da Castellaneta (1402-1429)
XVII. – Gabriele De Garofalis (1429-1433)
XVIII. – Giuliano de Angrisani (1433-1436)
XIX. – Giacomo Benedetti (1436-1443)
XX. – Bartolomeo De Micheli (1443-1455)
XXI. – Fra’ Pietro da Nocera (1455-1478)
XXII. – Giovanni o Giannotto de Cerratanis (1478-1479)
XXIII. – Pietro Strambone (1479-1503)
XXIV. – Bernardino Orsini (1503-1511)
XXV. – Domenico Card. Giacobazzi (1511-1517)
XXVI. – Andrea Giacobazzi (1517-1528)
XXVII. – Paolo Giovio il Vecchio (1528-1552)
XXVIII. – Giulio Giovio (1552-1560)
XXIX. – Paolo Giovio il Giovane (1560-1582)
XXX. – Sulpizio Costantino (1582-1601)
XXXI. – Simone Lunadoro (1602-1610)
XXXII. – Fra’ Stefano De Vicari (1610-1620)
XXXIII. – Francesco Trivulzio (1621-1631)
XXXIV. – Ippolito Francone (1632-1653)
XXXV. – Fra’ Bonaventura D’Avalos (1653-1659)
XXXVI. – Fra’ Felice Gabrielli (1659-1684)
1
Per la ristrutturazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, con decreto del 30 settembre del 1986,
le due ex Diocesi furono fuse nell’unica, con il titolo Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, guidata
dal vescovo S. E. R. mons. Gioacchino Illiano per quasi 24 anni. Dal 4 giugno 2011 S. E. R.
mons. Giuseppe Giudice è il pastore della Diocesi Nocera-Sarno.
235
Antonio Ferrara
XXXVII. – Emiddio Lenti (1685-1691)
XXXVIII. – Sebastiano Perissi (1692-1700)
XXXIX. – Giovan Battista Carafa (1700-1715)
XL. – Niccolò de Dominicis (1718-1744)
XLI. – Gherardo Antonio Volpe (1744-1768)
XLII. – Benedetto dei Monti Sanfelice (1768-1806)
XLIII. – Agnello Giuseppe D’Auria (1834-1860)
XLIV. – Michele Adinolfi (anno 1860)
XLV. – Raffaele Ammirante (1871-1881)
XLVI. – Francesco Vitagliano (1882-1885)
XLVII. – Luigi Del Forno (1885-1913)
XLVIII. – Giuseppe Romeo (1914-1935)
XLIX. – Teodorico De Angelis (1937-1951)
L. – Fortunato Zoppas (1952-1964)
LI. – Jolando Nuzzi (1971-1986)
LII. – Gioacchino Illiano (1987-2011)
LIII.- Giuseppe Giudice (2011-)
236
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
CRONOTASSI DEI VESCOVI SARNENSI2
I. – Riso (anno 1066)
II. – Giovanni I (1111-1118)
III. – Giovanni II (1119-1134)
IV. – Pietro (1134-1156)
V. – Giovanni III (1156-1180)
VI. – Unfrido (anno 1180-1202)
VII. – Tibaldo (1201-1208)
VIII. – Ruggiero I (1209-1216) .
IX. – Giovanni IV (1216-1224)
X. – Giovanni V (1224-1258)
XI. – Angelo D’Aquino (1258-1265)
XII. – Giovanni VI (1265-1296)
XIII. – Guglielmo (1296-1309)
XIV. – Ruggiero II De Canalibus (1310-1316)
XV. – Ruggiero III (anno 1316)
XVI. – Ruggiero De Miramonte (1316-1324)
XVII. – Fra’ Antonio da Ancona (1324-1326)
XVIII. – Fra’ Napoleone I (1326-1330)
XIX. – Fra’ Nicola (1330-1333)
XX. – Fra’ Francesco (1333-1340)
XXI. – Fra’ Napoleone II (1340-1350)
XXII. – Teobaldo (1350-1370)
XXIII. – Giovanni VII (1372-1404)
XXIV. – Giovanni VIII (1404-1407)
XXV. – Francesco Mormile (anno 1407)
XXVI. – Giovanni IX (1408-1414)
XXVII. – Francesco Anconitano (1414-1419)
XXVIII. – Fra’ Marco da Sarno (1419-1439)
XXIX. – Fra’ Andrea da Nola (1439-1454)
XXX. – Ludovico Card. Dell’Aquila (1454-1470)
XXXI. – Fra’ Antonio D. Dei Pazzi (1475-1478)
XXXII. – Giovanni X (1478-1481)
XXXIII. – Andrea Di Ruggiero (1481-1482)
XXXIV. – Andrea Dei Pazzi (1482-1498)
XXXV. – Agostino Tuttavilla (1499-1501)
XXXVI. – Giorgio Maccafano de’ Pireto (1501-1516)
2
Il 30 settembre 1986 la Diocesi di Sarno si fonde con quella di Nocera dei Pagani, ragion per cui
non si riportano, anche nella serie dei Vescovi sarnensi, i successivi Pastori della nuova Diocesi
di Nocera Inferiore-Sarno, in cui sono inseriti.
237
Antonio Ferrara
Periodo dei Vescovi commendatari
XXXVII. – Francesco Card. Remelino (1516-1517)
XXXVIII. – Ludovico Platamone (1517-1518)
XXXIX. – Silvio Card. Passerino (1518-1519)
XL. – Guglielmo Beltrando (1519-1524)
XLI. – Andrea Matteo Card. Colonna (1527-1530)
XLII. – Pompeo Card. Colonna (1531-1532)
XLIII. – Ludovico Gomez (anno 1534-1540)
XLIV. – Francesco Card. Sorrentino (1540-1543)
Si conclude il periodo dei Vescovi commendatari
XLV. – Francesco Sfrodato o Sfrondati (1543-1544)
XLVI. – Mario Ruffi no (1544-1547)
XLVII. – Donato Martuccio (1547-1548)
XLVIII. – Guglielmo Tuttavilla (1548-1569)
XLIX. – Vincenzo Ercolano (1569-1573)
L. – Fra’ Vincenzo De Siena (1573-1578)
LI. – Paolo Fusco (1578-1583)
LII. – Girolamo Matteuccio (1583-1594)
LIII. – Antonio D’Aquino (1595-1618)
LIV. – Stefano Sole De Castelblanco (1618-1657)
LV. – Antonio De Matteis (1659-1665)
LVI. – Sisto M. Pironti (1666-1673)
LVII. – Nicola Antonio De Tura (1673-1706)
LVIII. – Marcantonio Attaffi (1706-1718)
LIX. – Diego o Didaco Di Pace (1718-1737)
LX. – Francesco De Novellis (1738-1760)
LXI. – Giansaverio De Pirellis (1760-1792)
LXII. – Lorenzo Potenza (1792-1807)
LXIII. – Silvestro Granito (1818-1832)
LXIV. – Tommaso Bellacosa (1834-1855)
LXV. – Salvatore Fertitta (1856-1873)
LXVI. – Giuseppe Carrano (1874-1889)
LXVII. – Giuseppe Izzo (1890-1914)
LXVIII. – Luigi Lavitrano (1914-1924)
LXIX. – Pasquale Ragosta (1925-1928)
LXX. – Pasquale Dell’Isola (1928-1938)
LXXI. – Francesco Marchesani (1939-1948)
LXXII. – Gennaro Fenizia (1949-1952)
LXXIII. – Alfredo Vozzi (1953-1970)
LXXIV. – Jolando Nuzzi (1972-1986)
238
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
Stemmario dei Vescovi che si sono succeduti nella
Diocesi di Nocera-Sarno
Si riportano gli stemmi dei vescovi a partire dal 1519 con il blasone di S.E.R. mons.
Guglielmo Beltrano, in quanto precedentemente gli stemmi sono sprovvisti
dell’arma.
(Mons. Guglielmo BELTRANO, 1519)
(Mons. Andrea ATTATO, 1527-1530)
(Card. Mons. Pompeo COLONNA, 1531)
(Mons. Ludovico GOMEZ, 1543)
239
Antonio Ferrara
(Mons. Francesco SFRONDATO, 1543 – 1544)
(Mons. Mario RUFFINO, 1544 – 1547)
(Mons. Donato MARTUCCIO, 1547 – 1548)
(Mons. Guglielmo TUTTAVILLA, 1548 – 1569)
(Mons. Vincenzo ERCOLANO, 1569 – 1573)
(Mons. Vincenzo SENA, 1573 – 1578)
240
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
(Mons. Paolo FUSCO, 1578 – 1583)
(Mons. Geronimo MATTEUCCIO
(Mons. Antonio D’ACQUINO, 1595)
(Mons. Stefano SOLE CASTELBLANCO, 1618 – 1657)
(Mons. Antonio DE MATTEI , 1659 – 1665)
(Mons. Frà Sisto Maria PIRONTI, 1666 – 1673 )
241
Antonio Ferrara
(Mons. Nicola Antonio DE TURA, 1674 – 1706)
(Mons. Marco Antonio ATTAFFI, 1706 – 1718)
(Mons. Didaco PACE, 1718 – 1738)
(Mons. Francesco DE NOVELLIS., 1738– 1760)
(Mons. Giovanni Saverio PIRELLI, 1760 – 1792)
(Mons. Lorenzo POTENZA, 1792 – 1811)
242
Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica
(Mons. Tommaso BELLACOSA, 1814 – 1818)
(Mons. Silvestro GRANITO, 1818 – 1832)
(Mons. Salvatore FERTITTA, 1844 – 1872)
(Mons. Giuseppe CARRANO, 1874 – 1890)
(Mons. Giuseppe IZZO, 1890 – 1914)
(Mons. Luigi LAVITRANO, 1914 – 1924)
243
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(Mons. Pasquale DELL’ISOLA, 1928 – 1938)
(Mons. Alfredo VOZZI, 1953 – 1972)
(Mons. Iolando NUZZI, 1972)
(Mons. Gioacchino ILLIANO, 1987)
(Mons. Giuseppe Giudice, eletto vescovo di Nocera-Sarno il 24 marzo
2011)
244
Fonti online e bibliografia essenziale
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Iagiforum.it
Quirinale.it
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Aldrighetti G., Gli emblemi araldici del Sovrano Militare Ordine di Malta, in
“Nobiltà”, rivista di araldica, genealogia, ordini cavallereschi, numero straordinario
dedicato ai 900 anni dello SMOM, Milano, n.32 settembre-ottobre 1999.
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245
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S.E.R.ma mons. Gioacchino Illiano, Vescovo emerito della Diocesi di Nocera-Sarno,
con un gruppo di cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme,
Delegazione di Nocera-Sarno
Corteo
S.E.R.ma mons. Giuseppe Giudice, vescovo della Diocesi Nocera-Sarno, con un gruppo di cavalieri
dell’OESSG, Delegazione di Nocera-Sarno, in occasione degli Auguri di Natale 2015
Si ringrazia
Via Sarno, Striano (Napoli) – Tel. 081.0288807
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