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DIZIONARIO ECCLESIASTICO CON CENNI DI ARALDICA

1973, ANTONIO FERRARA

L'autore in questo dizionario ecclesiastico ha selezionato quei vocaboli più usati dalla Chiesa e li ha inseriti in unico manuale, facilitando così la ricerca conoscitiva ed interpretativa sia dei cultori sia degli studenti. Possiamo dire che questo lavoro è degno di apprezzamento per l’unicità nonché per le sue finalità, che sono quelle di far conoscere al grande pubblico la terminologia usata nel diritto canonico, comprensiva dell’araldica ecclesiastica e dei suoi segni. La conoscenza di una corretta interpretazione della terminologia adottata nel diritto canonico e nella prassi quotidiana della vita liturgica potrà essere di grande utilità sia per il clero sia per i laici. Quest’opera alla fine è arricchita da numerose tavole a colori che riportano le varie decorazioni degli Ordini cavallereschi riconosciuti dalla Santa Sede e dalla Repubblica Italiana in ordine di grado. Si conclude con i 33 disegni affrescati inediti che riportano gli stemmi dei vescovi che si sono succeduti nella Diocesi di Nocera-Sarno dal 1065 al 2015.

Araldica 2 ©online-news.it Papa Francesco, apertura Porta Santa Giubileo, Città del Vaticano, 8 dicembre 2015 Cav. di Gran Croce Beato Bartolo Longo, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme Al confratello Beato Bartolo Longo, che ci sia da esempio, in quella Valle malsana, con la forza del Rosario è riuscito ad erigere un Santuario, e accendere il culto alla Beata Vergine del S. Rosario di Pompei Sua Eminenza Rev. ma Card. Edwin Frederick O’ Brien, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, Priore della sez. di Salerno-Costa d’Amalfi, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme Stemma di Papa Francesco, opera in argento realizzata dal maestro orafo Michele Affidato di Crotone, omaggio al Santo Padre in occasione della visita Pastorale nella Diocesi di Cassano allo Jonio, 18 giugno 2014 ANTONIO FERRARA Di zio na ri o E cc l esi ast ico con cenni di araldica Definizioni dei termini e dei simboli usati dalla Chiesa cattolica Fuori testo Modalità ed uso delle decorazioni degli Ordini Cavallereschi Stemmario dei Vescovi che si sono succeduti nella Diocesi di Nocera-Sarno MMXVI Riproduzione vietata. L’autore rivendica la proprietà morale, letteraria ed artistica dell'opera (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633) Senza regolare autorizzazione è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico. Si ringraziano per la gentile disponibilità: S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni. S.E. Cav. Gr. Cr. Gen. Prof. Avv. Giovanni Napolitano, Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Cav. Gr. Cr. Dir. Giuseppe Raimondi, Preside della sezione di Salerno-Costa d’Amalfi, dell’O.E.S.S.G. Cav. Gennaro Sorrentino, Coordinatore della Delegazione di Nocera – Sarno, dell’O.E.S.S.G. Angelandrea Casale, Ispettore On. BB. CC. Mario Volpe, disegni e tavole degli Ordini Cavallereschi. 1a edizione, marzo 2016 © copyright Antonio Ferrara, 1973 Correspondence address of the author: Comm. Dott. Antonio Ferrara Via Le Vecchie II, 29 80040 STRIANO (Napoli) antonioferrara73@gmail.com Stampa: Vulcanica Srl Revisione tipografica curata dal Prof. Salvatore Ferraro, Accademico Pontaniano, Vico Equense (Napoli). Stemmario, Biblioteca Estense Universitaria di Modena, insegne de’ cavalieri di Religioni Archivio storico diocesano di Nola, da sinistra: il prof. Leonardo Avella, illustre studioso della città di Nola, accanto il dr. Antonio Ferrara (autore) da destra: Don Nicola Vigliotti, preside del liceo classico “Luigi Sodo” di Cerreto (BN), illustre storico della Valle Telesina, scomparso a luglio 2012, a ianco il dr. Antonio Ferrara (autore) Indice Prefazione Dizionario Ecclesiastico con cenni di araldica A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z Scrivere è sempre una questione di stile Abbreviazioni, sigle e formule Appellativi e epiteti Abbreviazioni ricorrenti Abbreviazioni di carattere commerciale Sigle Fuori testo Tavole e disegni fuori testo di Mario Volpe Come indossare le decorazioni degli Ordini cavallereschi riconosciuti dallo Stato Italiano e dalla Santa Sede Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Ordini della Santa Sede 17 22 23 32 37 64 73 83 87 90 98 104 107 109 120 131 133 138 149 152 154 158 159 160 162 165 166 167 168 170 171 177 Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine di San Gregorio Magno Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine di San Silvestro Papa Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine Piano Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta Regno d’Italia Repubblica Sociale Italiana Repubblica di San Marino Granducato di Toscana Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla Ducato di Lucca Ducato di Modena e Reggio Modo di indossare le decorazioni dell'Ordine dell’Aquila estense Regno delle Due Sicilie Regno d’Italia Regno di Napoli (Età Napoleonica) Come indossare le miniature sugli abiti civili Come indossare le miniature sugli abiti femminili e militari Cronotassi dei Vescovi che si sono succeduti nella Diocesi di Nocera-Sarno Stemmario dei Vescovi che si sono succeduti nella Diocesi di Nocera-Sarno Fonti online e bibliografia essenziale 180 182 184 185 186 191 198 205 207 209 213 216 218 219 221 228 230 232 233 234 239 245 Stemmario, Biblioteca Estense Universitari di Modena, insegne de’ cavalieri di Religioni S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, con il Comm. dott. Antonio Ferrara (Autore) Prefazione Quando il dott. Antonio Ferrara, Comm. dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, mi ha proposto di presentare questa pubblicazione ho accettato con piacere, ma non nascondo di aver voluto prima documentarmi sull’araldica ed i suoi segni. Dalla lettura di questo dizionario mi sono accorto che Antonio non ha scritto un comune dizionario, perché esso contiene preziosi elementi di diritto ecclesiastico e cenni di araldica, ha inserito tutte quelle terminologie riguardanti gli oggetti sacri e ha concluso il lavoro con delle tavole a colori fuori testo, raffiguranti gli stemmi dei vescovi che si sono succeduti dal 1066 al 2016 nella Diocesi di Nocera-Sarno. Egli ha selezionato quei vocaboli più usati dalla Chiesa e li ha inseriti in unico manuale, facilitando così la ricerca conoscitiva ed interpretativa sia dei cultori sia degli studenti. Possiamo dire che questo lavoro è degno di apprezzamento per l’unicità nonché per le sue finalità, che sono quelle di far conoscere al grande pubblico la terminologia usata nel diritto canonico, comprensiva dell’araldica ecclesiastica e dei suoi segni. 17 La conoscenza di una corretta interpretazione della terminologia adottata nel diritto canonico e nella prassi quotidiana della vita liturgica potrà essere di grande utilità sia per il clero sia per i laici. Quest’opera alla fine è arricchita da numerose tavole a colori che riportano le varie decorazioni degli Ordini cavallereschi riconosciuti dalla Santa Sede e dalla Repubblica Italiana in ordine di grado. Si conclude con i 33 disegni affrescati inediti che riportano gli stemmi dei vescovi che si sono succeduti nella Diocesi di Nocera-Sarno dal 1066 al 2016. Dobbiamo essere grati al dott. Antonio Ferrara per l’opera realizzata e per la sua unicità. Il mio augurio è che essa possa essere di pratico e valido aiuto a quanti potranno attingervi elementi preziosi per la loro attività religiosa e professionale. † MONS. ORAZIO SORICELLI Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni 18 Da sinistra: Cav. Gino Fontana, Cav. Eduardo Iannicelli, Cav. Gennaro Sorrentino, Comm. Matteo Mazzola, Comm. Antonio Ferrara, Cav. Carlo Fattiroso, Cav. Salvatore Gammella, Cav. Costantino Pacileo Da sinistra: Il Coordinatore della Delegazione di Nocera-Sarno dell’OESSG Cav. rag. Gennaro Sorrentino, con il Comm. dott. Matteo Mazzola Cav. dott. Carlo Fattiroso Corteo DIZIONARIO ECCLESIASTICO CON CENNI DI ARALDICA Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica A Abate La parola deriva dal latino ecclesiastico abbas, derivato dall'aramaico (abba, cioè "padre"). Superiore di un monastero o di una Congregazione monastica che presiede l’abbazia territoriale. L’abate locale è giudice di prima istanza nelle controversie che insorgono all’interno del monastero; se la controversia dovesse verificarsi tra due monasteri della stessa congregazione monastica, competente a dirimere la questione è l’abate superiore. Abate e Prelato nullius Secondo il nuovo Codice di Diritto Canonico (can. 370) è il rettore di un’abbazia territoriale circoscritta territorialmente e per circostanze speciali, alle quali è affidata la cura delle anime. L’abate la governa come un vescovo diocesano, ovvero come pastore proprio. In passato, noto semplicemente come Nullius, ovvero nullius dioeceseos, letteralmente un prelato non appartenente ad una diocesi. È a capo d’una prelatura territoriale, cioè una diocesi senza tale titolo. In Italia c’è una prelatura a Loreto. Il loro stemma è timbrato da un cappello vescovile di colore verde, con i cordoni e le nappe di eguale colore, in numero di dodici, sei per parte, in tre file disposte 1.2.3. esattamente come i vescovi. Abate Mitrato È un arciprete, priore o abate, al quale è concesso il privilegio delle insegne pontificie come la mitra, pastorale e cattedra. Dopo il Concilio Vaticano II questo privilegio spetta soltanto ai vescovi. Gli Abati portano per segno del loro ufficio la mitra e il bacolo sopra lo scudo della loro arma. Timbra lo scudo il cappello, cordoni e nappe di colore nero. Le nappe sono in numero di dodici, sei per parte e disposte nella sequenza: 1.2.3. Abate Titolare Un Abate Titolare detiene il titolo di un'abbazia che è stata distrutta o è stata soppressa, ma non esercita alcuna delle funzioni di un abate e non ha sotto di sé alcun soggetto che appartenga al monastero da cui deduce il suo titolo. Abbandono della fede Causa di rimozione dall’ufficio ecclesiastico che può essere sollecitata soltanto se l’abbandono della fede consti di una dichiarazione dell’autorità competente. Per i religiosi l’abbandono della fede comporta la dimissione [vedi Dimissione dei religiosi] dall’Istituto: in tal caso il superiore maggiore [vedi Superiore degli Istituti religiosi], raccolte le prove, emette la dichiarazione del fatto, perché la dimissione consti giuridicamente. Abbazia territoriale Chiesa particolare, circoscritta territorialmente, la cura della quale viene affidata, per circostanze speciali, ad un abate, che la governa a modo di Vescovo diocesano, come suo pastore proprio. 23 Antonio Ferrara Abilità a contrarre matrimonio Capacità di prestare validamente il consenso matrimoniale [vedi Matrimonio canonico]. Sono incapaci a contrarre matrimonio: coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; coloro che, per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Abito ecclesiastico Veste talare, clergyman o altro abito decoroso che i chierici, ad eccezione dei diaconi permanenti [vedi Diacono], sono tenuti ad indossare, secondo le norme emanate dalle Conferenze episcopali e secondo le legittime consuetudini locali. I religiosi sono, invece, tenuti a portare l’abito dell’Istituto, fatto a norma del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà. Aborto Interruzione volontaria della gravidanza. Chi procura l’aborto, ottenendone l’effetto, incorre nella scomunica latae sententiae. L’avere procurato l’aborto, ottenendone l’effetto, e il cooperare positivamente ad esso costituiscono irregolarità per la ricezione dell’Ordine sacro. Acattolici battezzati Sono tali coloro che, dopo aver ricevuto il Battesimo, si allontanano dalla Chiesa, ripudiando totalmente la fede cristiana (apostati [vedi Apostasia]); negano o pongono in dubbio una verità di fede (eretici [vedi Eresia]); rifiutano di riconoscere l’autorità del Papa (scismatici [vedi Scisma]). Gli Acattolici battezzati, anche se si sono allontanati dalla comunità dei fedeli per effetto della scomunica cui sono soggetti, restano per sempre legati alla Chiesa e sono quindi obbligati all’osservanza della legge ecclesiastica, anche se perdono l’esercizio dei diritti che spettano ai fedeli, ad eccezione di quello di ottenere una particolare cura da parte dell’autorità ecclesiastica e della celebrazione di Messe private in loro suffragio. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 19 della Costituzione, la Cassazione ha attuato i principi in esso contenuti, riconoscendo il diritto di tutti i cittadini, anche se Acattolici o non battezzati, di professare liberamente la loro religione [vedi Religione, libertà di]. Accolito (vedi Ministeri Istituiti) Acquasantiera L’acquasantiera è un recipiente che può essere di diverse dimensioni. Posta all'ingresso di una chiesa, contiene l'acqua santa, con la quale i fedeli si bagnano le punte delle dita della mano prima di fare il segno della croce. Può essere fissata al muro (es. acquasantiera "a labbro") o isolata, appoggiata su un sostegno (una colonna, un pilastro o un piedistallo), in tale caso si parla di acquasantiera a pila. Le acquasantiere sono in genere larghe e poco profonde. Vengono spesso realizzate utilizzando materiali duri, spessa pietra da taglio con un interno, per il quale di frequente viene utilizzato il marmo o l'alabastro. Lo 24 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica stile delle decorazioni di un'acquasantiera spesso riflette lo stile della chiesa stessa. Le acquasantiere non devono essere confuse con il fonte battesimale, un grande contenitore d'acqua benedetta (acqua lustrale) usato solo per il battesimo dei fedeli. Acrostico La parola acrostico deriva dal tardo greco e significa "verso estremo/elevato". Esso è un componimento poetico o un gioco di parole in cui le lettere, le sillabe o le parole iniziali di ciascun verso, lette dall'alto in basso, formano un nome o una frase. . Il monogramma di Cristo, posto nel Medioevo all’inizio dei documenti, variava nella sua espressione grafica dal monogramma di Costantino alle due lettere J e C variamente intrecciate o in una grande C ornata. Fu usato dalla Cancelleria pontificia fino al sec. XI e da quella imperiale fino al XIII. Acta Apostolicae Sedis (“Atti della Sede Apostolica”) Bollettino Ufficiale della Santa Sede con funzioni analoghe alla Gazzetta Ufficiale; vi sono pubblicati le leggi pontificie e tutti gli atti del Sommo Pontefice. Le leggi canoniche universali entrano in vigore soltanto dopo tre mesi dal giorno apposto al numero degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che non obblighino immediatamente per la natura delle cose oppure nella stessa legge sia stata stabilita una più breve o più lunga vacanza. Ad limina apostolorum (“Alle tombe degli apostoli”) Obbligo dei Vescovi diocesani di recarsi a Roma per venerare le tombe dei Beati Apostoli Pietro e Paolo. Se non è diversamente disposto dalla Santa Sede tale obbligo va assolto nell’anno in cui il Vescovo è tenuto a presentare la relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli (ogni cinque anni). Il Vicario apostolico [vedi Vicariato apostolico] può soddisfare l’obbligo in oggetto tramite un procuratore; il Prefetto apostolico [vedi Prefettura apostolica] non è tenuto a tale obbligo. Adozione (vedi Necessitudo) Adulto, battesimo dell’ Affinché un adulto possa essere battezzato [vedi Battesimo], è necessario che: abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo; sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani; sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato [vedi Catecumeni); sia esortato a pentirsi dei propri peccati. Il battesimo degli adulti è demandato al Vescovo perché, se lo ritiene opportuno, l’amministri personalmente. Se non si oppone una grave ragione, subito dopo il battesimo l’adulto riceve la Confermazione e partecipa alla celebrazione eucaristica [vedi Eucaristia], ricevendo anche la comunione. Adulterio Rapporto carnale con persona diversa dal proprio coniuge. È causa di scioglimento della convivenza coniugale (separazione) [vedi Scioglimento del vincolo matrimoniale], a meno che non si abbia acconsentito all’adulterio o non si abbia a sua volta commesso l’adulterio. Si raccomanda, tuttavia, che ciascun 25 Antonio Ferrara coniuge, mosso da carità cristiana e premurosa per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale. Affinità (vedi Necessitudo) Altare Un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. Normalmente l'altare è fisso, costruito in pietra, legno o in zolle di terra nelle quali venivano scavati buchi per accogliere l'offerta. Se è usato per sacrifici animali, l'altare ha spesso una forma adatta a raccogliere il sangue degli stessi, che poi sarà usato per i riti di purificazione. In molte religioni l'altare, però, è posto all'interno di un tempio dedicato ad una divinità. A volte, come nel caso delle vestali romane o dei sacerdoti ebraici, l'altare è inaccessibile ai "laici", al popolo. Vi possono, infatti, accedere solo i sacerdoti o le sacerdotesse, a volte dopo specifici riti purificatori. L'altare, in questi casi, non è più visto come il semplice luogo dell'offerta o del sacrificio, ma diviene "manifestazione" della presenza della divinità. Spesso, infatti, sull'altare o sotto lo stesso sono contenuti oggetti che "rappresentano" il divino, di solito statue o amuleti. Altare maggiore Nel presbiterio si trova l'altare maggiore, la parte più importante della chiesa. Amministratore diocesano Presbitero con più di trentacinque anni di età che si distingua per dottrina e prudenza, incaricato di reggere interinalmente la diocesi fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo. L’amministratore viene eletto dal collegio dei consultori, è tenuto, durante la vacanza [vedi Sede vacante], agli stessi obblighi ed ha le stesse potestà del Vescovo diocesano. Amministrazione apostolica Chiesa particolare che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non viene eretta come diocesi e la cui cura pastorale viene affidata ad un amministratore apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice. Ammonizione Rimedio penale [vedi Pene canoniche] per chi è gravemente sospettato di aver commesso un delitto. L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trova nell’occasione prossima di delinquere o sul quale dall’indagine fatta cada il grave sospetto di aver commesso il delitto. L’ammonizione deve sempre essere annotata su un documento che si conserva nell’archivio segreto della Curia [vedi Curia Diocesana]. Animali Sono le figure più nobili del blasone. Il loro colore araldico è simile il più possibile al loro colore naturale. Apostasia Viene detto Apostasia il ripudio totale della fede cristiana. L’apostata incorre nella scomunica latae sententiae, fermo restando la rimozione dall’ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la 26 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica comunione con la Chiesa. Il chierico può, inoltre, essere punito con: la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [vedi Pene canoniche]. Araldica È la scienza che regola e governa la composizione degli stemmi. Araldica ecclesiastica L'araldica ecclesiastica è quel particolare campo dell'araldica che si occupa degli stemmi degli ecclesiastici, in particolar modo di quelli appartenenti alla Chiesa cattolica. Tali stemmi presentano, oltre a uno scudo personale, numerosi e costanti ornamenti esterni, che riprendono le insegne delle dignità a cui si riferiscono. Araldo Figura incaricata di regolare le feste cavalleresche e di annunciare i tornei medievali, nonché rilasciare certificazioni di stemmi. Archivio diocesano In ogni diocesi deve esistere un archivio, corredato di inventario o catalogo, per custodire i documenti e le scritture che riguardano le questioni della diocesi; deve esservi un archivio segreto (o quanto meno un armadio o una cassa a ciò destinati) ove vengono conservati i documenti più riservati e la cui chiave è in possesso solo del Vescovo. È opportuno che vi sia anche un archivio storico della diocesi. Il Vescovo deve anche vigilare sulla perfetta tenuta degli archivi di tutte le chiese (specie cattedrali e parrocchiali) della diocesi, i cui inventari o cataloghi devono essere inviati in copia agli archivi. Arciprete Oggi è solo un titolo onorifico, ma un tempo voleva significare il sacerdote di una cattedrale o di una collegiata, ordinato prima degli altri. Gli Arcipreti portano sopra lo scudo una tunica bianca; rappresentano i tribuni della plebe. Il loro stemma araldico è sormontato da un cappello verde, dal quale pendono sei nappe per lato nella formazione 1.2.3. Arcivescovo Di norma è l’ordinario di una diocesi metropolitana. Per ordine e ministero è pari al vescovo. Come capo di una provincia ecclesiastica, i suoi compiti e la giurisdizione sono regolati dal diritto canonico (can. 435ss). Il titolo di arcivescovo può anche essere concesso ad personam a vescovi residenziali. Deriva dal tardo latino archiepiscopus (dal greco archiepìskopos). La dignità arcivescovile è attribuita anche al Nunzio Apostolico e ad alti prelati delle Congregazioni vaticane. Lo scudo è accollato da una croce doppia trifogliata, posta in palo. Il cappello è di colore verde, con cordoni e nappe dello stesso colore in numero di venti, dieci per parte, su quattro file e disposti in 1.2.3.4. 27 Antonio Ferrara Arcivescovo Maggiore Titolo che spetta al capo di una Chiesa Cattolica di rito non romano, al quale però non è stato concesso il nome di patriarca, perché la sua sede non ha il prestigio o l’antichità di quelle patriarcali. Come i patriarchi, sono eletti da un sinodo dei vescovi della loro chiesa autonoma. Contrariamente ai patriarchi, gli arcivescovi maggiori devono esser riconfermati dal Papa. Arcivescovo Metropolita (Vedi Metropolita) Argento Colore dei Guelfi e dei Bianchi in Italia, l’argento è uno dei metalli usati in araldica. Sul campo si rappresenta lasciandolo in bianco. Per il suo splendore, per il colore metallico e per la sua bellezza, l’argento ha sostituito in araldica il colore bianco. Amicizia, equità, giustizia, innocenza e purezza sono il significato allegorico. Si riproduce sulla carta in foglia o in polvere. Arma Lo scudo insieme alle pezze araldiche e agli smalti. Arma degli Abati Commendatari secolari Nell'arma degli Abati Commendatari secolari: il cappello nero, la mitra inclinata a destra e il pastorale a sinistra, volto all'indietro. Arma degli Abati Mitrati secolari Nell'arma degli Abati Mitrati secolari: la mitra inclinata a destra e il pastorale in palo a sinistra, volto all'indietro. Arma degli Arcivescovi Nell'arma degli Arcivescovi: lo stemma è timbrato da un cappello vescovile di colore verde, con i cordoni e le nappe di eguale colore, in numero di dodici, sei per parte, in tre file disposti 1.2.3., esattamente come i vescovi. Arma dei Cantori Nell'arma dei Cantori: il bastone cantorale in palo. Arma dei Cardinali Nell'arma dei Cardinali: lo scudo è cimato da un cappello rosso porpora, accollato da una croce alta trifogliata in palo, con due cordoni laterali e le nappe dello stesso colore, quindici per lato su cinque file: 1.2.3.4.5. Arma dei Patriarchi e Primati Nell'arma dei Patriarchi e Primati: la croce patriarcale e il cappello verde. Arma dei Prelati della Corte Romana Nell'arma dei Prelati della Corte Romana: il cappello è nero. Arma dei Priori Nell'arma dei Priori: il bastone priorale in palo. Arma dei Vescovi Nell'arma dei Vescovi: il cappello vescovile, la mitra di fronte a destra e il pastorale in palo a sinistra, volto all'infuori. Arma del Papa Nell'arma del Papa: la tiara sullo scudo; due chiavi, una d'oro, l'altra 28 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica d'argento, legate d'azzurro, accollate in croce di Sant'Andrea e una croce a tre traverse in palo dietro lo scudo. Arma delle Badesse Nell'arma delle Badesse: il pastorale in palo volto a sinistra e il rosario intorno allo scudo. Ascrizione (vedi, Incardinazione, Rito) Associazioni di fedeli Associazioni, distinte dagli Istituti di vita consacrata e dalle Società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta o alla promozione del culto pubblico [vedi Liturgia] o della dottrina cristiana o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano. Premesso che nessuna associazione può chiamarsi cattolica senza il consenso dell’autorità ecclesiastica competente, sottolineiamo la distinzione fondamentale in: 1) associazioni pubbliche: sono quelle che si propongono l’insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’incremento del culto pubblico oppure perseguono altri fini, il cui conseguimento è riservato, per sua natura, all’autorità ecclesiastica; esse debbono essere costituite (erette) unicamente dall’autorità ecclesiastica. In base al decreto di erezione le associazioni in argomento acquistano la personalità giuridica canonica; 2) associazioni private: sono quelle costituite direttamente dai fedeli, mediante un accordo privato tra di loro; esse sono riconosciute nella Chiesa solo se i loro statuti sono stati esaminati dalla competente autorità ecclesiastica. Tali associazioni non hanno di regola la personalità giuridica canonica; possono però acquistarla con decreto della competente autorità ecclesiastica che abbia provveduto ad approvare i relativi statuti. Tipi particolari di associazioni sono: 3) associazioni clericali: sono dirette da chierici, assumono l’esercizio dell’Ordine sacro e come tali sono riconosciute dall’autorità competente; 4) i Terzi Ordini. Tutte le Associazioni, siano esse pubbliche o private e comunque denominate, devono avere propri statuti nei quali siano precisati il fine dell’associazione (c.d. ragione sociale), la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi. Esse sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica (Santa Sede in via generale nonché il Vescovo per l’attività esercitata nella diocesi), alla quale spetta curare che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e siano evitati abusi. Prive, fino al febbraio 1929, di ogni responsabilità civile, le Associazioni religiose possono oggi, invece, essere riconosciute agli effetti civili, quali Enti ecclesiastici ai sensi della L. 222/85, attuativa dell’art. 7 del Nuovo Concordato, sempreché abbiano sede in Italia e vi svolgano tutta la loro attività. Associazioni di laici Associazioni tra fedeli laici che si propongono di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali, favorendo intensamente un rapporto più intimo tra fede e vita. A tale scopo i membri di queste associazioni devono essere 29 Antonio Ferrara debitamente formati per l’esercizio di un apostolato specificamente laicale. Tra tali associazioni degna di menzione è, soprattutto, l’Azione cattolica, che Pio XI definì come la cooperazione dei laici all’apostolato gerarchico della Chiesa. Astinenza Obbligo di non mangiare carni o altro cibo a cui sono tenuti tutti i fedeli dal compimento del quattordicesimo anno di età, in tutti i singoli venerdì dell’anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità. Le Conferenze episcopali possono determinare ulteriormente l’osservanza dell’astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà. Ateismo Indica ogni negazione dell’esistenza di Dio. La libertà di ateismo, cioè la libertà di non credere in alcuna fede religiosa, rientra nella libertà di religione prevista dall’art. 19 Cost. [vedi Religione, libertà di]. Attività affaristica Proibizione per i chierici di esercitare attività commerciali o comunque a scopo di lucro, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica. Non sono soggetti a tale proibizione i diaconi permanenti [vedi Diacono], a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente. Atto giuridico canonico Atto umano compiuto consapevolmente e volontariamente da un soggetto, dal quale scaturiscono effetti giuridici. Per la validità dell’atto giuridico canonico sono necessarie le seguenti condizioni: capacità e competenza della persona che lo pone in essere; presenza degli elementi costitutivi ed essenziali: volontà, causa, forma se prescritta ad substantiam, rispetto delle modalità formali. L’atto giuridico canonico che non sia conforme ai requisiti e alle condizioni descritte non è valido. Tale mancata conformità è determinata da varie cause che vanno sotto il nome comune di vizi dell’atto giuridico canonico (errore, ignoranza, dolo, violenza, timore), di cui comportano secondo i casi la nullità assoluta o l’annullabilità. Aziende di culto (vedi Fondo edifici di culto) Azione Cattolica (vedi Associazioni di laici) Azione missionaria Azione per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata. La direzione suprema e il coordinamento dell’attività missionaria competono al Sommo Pontefice e al Collegio dei Vescovi [vedi Collegio episcopale], che si avvalgono della collaborazione di una apposita Congregazione (la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e la propaganda della fede). L’Azione Missionaria diretta è svolta dai missionari, cioè da coloro, sacerdoti (secolari o regolari) o anche laici, inviati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere opera di evangelizzazione. 30 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Affiancano i missionari, i catechisti, cioè fedeli laici, debitamente istruiti ed eminenti per vita cristiana, i quali sotto la guida dei missionari si dedicano a proporre la dottrina evangelica e a organizzare la vita liturgica della comunità e le opere di carità. Metodi e tappe dell’Azione Missionaria sono disciplinati dal codice, che ribadisce i principi della gradualità del dialogo con i non credenti e dell’adesione libera e spontanea alla fede cattolica. Azzurro Essendo il colore del cielo, simboleggia tutte le idee più alte: la fermezza incorruttibile e la gloria. Cicerone si vestiva spesso d’azzurro per far comprendere che i suoi pensieri erano alti. Eginardo lasciò scritto che Carlo Magno si vestiva alla francese, vale a dire con un saio azzurro. In Italia fu distintivo dei Guelfi. Nello scudo graficamente è indicato con linee orizzontali. Sulla carta si riproduce con il cobalto. Stemma di S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni 31 Antonio Ferrara B Badessa Suora che ha l'incarico di dirigere un monastero o un convento di religiose. La sua giurisdizione amministrativa è pari a quella di un abate. La badessa è per le monache madre e maestra. Come l'abate ed il vescovo, porta spesso al collo una croce, simbolo della sua autorità sulle consorelle. Balaustrata Parapetto costituito da balaustri posti a uguale distanza e collegati tra loro da una base e da una cimasa; si usa per delimitare altari, terrazze, scalinate, balconi e altri elementi architettonici sporgenti. Si chiama anche balaustra. Baldacchino Il baldacchino è una grande pezza di stoffa di forma quadrata o rettangolare, sostenuta da quattro aste caratterizzate intorno da drappelloni o fregi. Ha la funzione di fornire riparo al sacerdote durante la processione del Corpus Domini. Bandiera Drappo di uno o più colori che individua uno Stato. L'art. 12 della Costituzione detta le caratteristiche della bandiera italiana: un tricolore verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni. La Costituzione fissa i caratteri della bandiera per due ordini di motivi: ragioni di identità internazionale; irrigidimento dell'emblema della nazione, che può essere cambiato solo con legge di revisione costituzionale, onde evitare che maggioranze politiche non qualificate possano introdurvi delle modificazioni attinenti ai simboli della propria ideologia. Il vilipendio alla bandiera italiana è punito dall'art. 292 c.p. con la reclusione da 1 a 3 anni. Basilica Con il termine araldico di “basilica” si intende, infatti, il gonfalone papale a forma di ombrellone a gheroni rossi e gialli; con i pendenti tagliati a vajo e di colori contrastanti, sostenuto da un'asta di rosso a forma di lancia coll'arresto, è attraversato dalle chiavi pontificie, una d'oro e l'altra d'argento, decussate, addossate, gli ingegni, traforati a forma di croce, in alto, rivolti a destra e a sinistra, e legata da un cordone di rosso, terminante, d'ambo le parti, con una nappa dello stesso. Bastone priorale (o cantorale) Il bastone priorale o cantorale deriva dal bordone, l'antico bastone usato dai pellegrini ed è considerato il simbolo del tutore o del maestro; è segno, quindi, dell'autorità legittima affidata al capo eletto. Dal bastone deriva, di conseguenza, lo scettro portato dai re, il bastone da maresciallo portato dai condottieri ed il bastone pastorale portato dai vescovi. Il bastone serviva per impartire direttive durante le solenni celebrazioni liturgiche e nel corso del canto 32 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica corale. Araldicamente il bastone priorale o cantorale veniva accollato dietro allo scudo, in palo, quale contrassegno onorifico. Battesimo Il battesimo è il sacramento necessario, di fatto o almeno nel desiderio, per la salvezza, mediante la quale gli uomini vengono liberati dai peccati (soprattutto da quello originale), sono rigenerati come figli di Dio e vengono incorporati nella Chiesa con un carattere indelebile. Esso è definito dal Codice porta dei sacramenti in quanto chi non ha ricevuto il battesimo non può essere validamente ammesso agli altri sacramenti. Per la sua validità si richiede il lavacro di acqua pura (materia) e le parole che esprimano la volontà di battezzare così come vuole la Chiesa (forma). Il battesimo viene amministrato secondo il rito prescritto dai libri liturgici: in caso di urgente necessità è sufficiente osservare ciò che è richiesto per la validità del sacramento (lavacro in acqua e formula verbale prevista). Ministri ordinari del battesimo sono il Vescovo, il sacerdote [vedi Presbiterio], il diacono, fermo restando che il battesimo è una funzione propria del parroco. In caso di necessità (ad es. imminente pericolo di vita) chiunque, anche un infedele, può conferire il battesimo, purché mosso da retta intenzione (cioè intenda fare ciò che vuole fare la Chiesa). Se si tratta di battezzare una persona che abbia superato i quattordici anni [vedi Adulto, battesimo dell’], è prescritto che ne venga informato preventivamente il Vescovo diocesano, perché, se lo ritiene, vi provveda personalmente. Per il bambino è necessario che consentano al battesimo i genitori (o almeno uno di essi) ovvero chi ne fa le veci e che vi sia, nel contempo, la fondata speranza che egli sarà educato nella religione cattolica. Ricordiamo che i genitori hanno l’obbligo di far battezzare i figli entro le prime settimane di vita. Il codice prevede che si battezzino, per quanto possibile, i feti abortivi, se vivi. Al battezzando, per quanto possibile, deve essere dato un padrino, che non può essere il genitore, e che ha il compito di assistere il battezzato, adulto o bambino, nella formazione cristiana. Chiunque amministra il battesimo deve fare in modo che, in assenza del padrino, vi sia almeno un testimone che possa provare il conferimento del battesimo stesso. Il parroco del luogo dell’avvenuta celebrazione deve sollecitamente registrare, nell’apposito libro dei battezzati, i nomi degli stessi (con data e luogo di nascita), indicando le generalità del ministro, dei genitori, del padrino e degli eventuali testimoni nonché data e luogo del battesimo. Con il battesimo il soggetto, entrando a far parte della Chiesa, diventa fedele ed acquista contemporaneamente la personalità nell’ordinamento canonico positivo [vedi Personalità giuridica canonica] e la grazia santificante con effetti nell’ordine soprannaturale. Battistero (o fonte battesimale) Il battistero (dal latino baptisterium) è l'edificio annesso ad una chiesa, dove si svolge il rito del battesimo. Nelle chiese paleocristiane il battistero veniva costruito a parte, perché i non battezzati non potevano entrare in chiesa. Successivamente l'ingresso principale della chiesa era preceduto dal nartece, dove sostavano i non battezzati, e lì veniva collocata la vasca battesimale. Più 33 Antonio Ferrara tardi sparisce il nartece ed il battistero viene collocato internamente, vicino alla porta, a sinistra dall’entrata. Il lato sinistro infatti è, simbolicamente, quello degli impuri. Spesso il battistero era di forma ottagonale, perché ricordava l'ottavo giorno della creazione, giorno della Resurrezione di Cristo, e quindi l'inizio di una nuova era nel mondo. Un altro significato del numero otto è il seguente: la somma di quattro (numero del corpo umano) più tre (le nature dell'anima) più uno (la divinità); riunisce così le condizioni necessarie alla nascita di una nuova vita, purificando l'intero essere. Benedizione (vedi Sacramentali) Beneficio Insieme di beni patrimoniali costituito o eretto permanentemente in Ente giuridico dalla competente autorità ecclesiastica per assicurare il sostentamento del titolare di un ufficio ecclesiastico. Con la L. 222/85 si sono realizzate, relativamente alle diocesi italiane, in attuazione dell’art. 7 del Nuovo Concordato, l’estinzione del beneficio e la loro sostituzione con altri istituti patrimoniali [vedi Istituto per il sostentamento del clero]. Beni ecclesiastici Beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica [vedi Santa Sede] e alle altre persone giuridiche pubbliche [vedi Persone giuridiche canoniche], disciplinati in via ordinaria dalla normativa del codice di diritto canonico oltre che dagli statuti propri. Non sono invece beni ecclesiastici, bensì beni privati, quelli appartenenti a persone giuridiche private (anche se riconosciute dall’autorità ecclesiastica) e regolati in via ordinaria soltanto dagli statuti propri, salvo qualche eccezione. Nemmeno sono beni ecclesiastici quelli appartenenti a persone fisiche, sia laici che chierici o religiosi. Nell’ordinamento italiano per beni ecclesiastici si intendono il complesso di beni mobili ed immobili (cd. patrimonio ecclesiastico) che l’ordinamento statuale riconosce sottoposto al potere dell’autorità ecclesiastica (proprietaria o non dei beni stessi), per il raggiungimento dei propri fini. I beni ecclesiastici, a seconda del modo con cui soddisfano i bisogni del culto, sono sottoposti a regime giuridico differente e si distinguono in: beni o cose sacre destinati, in seguito a consacrazione o benedizione [vedi Sacramentali], al culto divino in modo diretto: ad es. chiesa, arredi, paramenti sacri. Fra le cose sacre una posizione di gran lunga più importante hanno gli edifici destinati al culto [vedi Edifici di culto]; beni temporali o beni ecclesiastici comuni destinati a finalità temporali; servono al culto in modo indiretto in quanto costituiscono fonti di reddito per il mantenimento del clero, per l’ufficiatura della chiesa, etc. La disciplina del patrimonio ecclesiastico trova, nel nostro ordinamento, regolamentazione generale nell’art. 8311 c.c. Berretta Cardinalizia Di color rosso porpora, è consegnata dal Santo Padre al neo cardinale durante il concistoro pubblico. Può essere consegnata, su mandato papale, anche dal Decano del Sacro Collegio o da un altro cardinale preposto a tale compito. 34 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Bianco Lo si sostituisce generalmente con l’argento. Si trovano di questo colore pezze araldiche, fiori, animali, ecc. Era il colore di parte guelfa. Blasonare Descrivere le armi secondo i principi della scienza araldica, indicando i colori e le posizioni delle pezze araldiche. Per blasonare un’arma s’incomincia a indicare il colore del campo dello scudo, poi si passa alle figure principali, descrivendone lo smalto, la loro posizione, il loro numero. Infine si passa alle figure secondarie. Blasone È la scienza che insegna a comprendere il significato delle armi nelle diverse figure araldiche, la proprietà, le leggi dell’araldica e la descrizione perfetta d’ogni arma. Bolla Nel Medioevo era il documento in pergamena contenente disposizioni pontificie o imperiali. Era così detto dalle bolle di metallo che si sospendevano a mo’ di sigillo. L’uso della bolla da parte dell’Impero cessò alla fine del Medioevo. La Chiesa ha invece continuato l’uso della bolla fino ad epoca recente. Braccio secolare Insieme degli strumenti apprestati dalle leggi dello Stato per rendere esecutivi i provvedimenti dei tribunali ecclesiastici, ed in particolare per rendere concretamente applicabili le pene da essi inflitte. L’istituto del braccio secolare, in vigore negli Stati cattolici fino alla Rivoluzione francese, cadde successivamente in disuso. In Italia, invece, continua ad avere una vita molto contrastata: dapprima soppresso dall’art. 17 L. 214/1871, la cd. legge delle guarentigie [vedi Leggi ecclesiastiche], è stato ripristinato con l’art. 232 del Trattato Lateranense [vedi Patti Lateranensi] ove si dispone che «avranno senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, concernenti materia spirituale o disciplinare». Tale norma, in base al punto 2, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo Concordato del 1984, deve, però, essere intesa «in armonia coi principi costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani». L’art. 2 dell’intesa tra lo Stato e la Tavola Valdese in data 21-2-1984 (poi recepita dalla L. 449/84) sancisce che detta Tavola continuerà a non fare ricorso agli organi dello Stato per l’esecuzione di provvedimenti da essa presi in materia disciplinare o spirituale. Buddhismo E' una delle religioni più antiche al mondo. Sorto nel VI sec. a.C. a partire dall'India, il Buddhismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel Sud-Est asiatico e in Estremo Oriente, giungendo, a partire dal XX secolo, anche in Occidente. Si fonda sugli insegnamenti di Gautama Siddhartha, detto Buddha, ovvero colui che si è risvegliato. Il buddhismo cerca di liberare l’uomo dall’angoscia e dal dolore, elevandolo allo stato della pura contemplazione. 35 Antonio Ferrara Da sinistra: il Comm. dott. Antonio Ferrara, il cav. Gennaro Sorrentino, Coordinatore di Nocera-Sarno dell’O.E.S.S.G, e il Comm. dott. Luigi Lamberti Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica C Calice Il calice (dal latino calix, calice) è un oggetto liturgico, si presenta in forma di coppa svasata appoggiata su un alto piede. È utilizzato dai sacerdoti per contenere il vino durante la Celebrazione Eucaristica, realizzato con materiali preziosi, è fatto d'oro esteriormente e d’argento interiormente, ma a volte può anche essere fatto di altri materiali. In araldica il calice viene raffigurato in oro o argento. Camera apostolica (vedi Uffici della Curia Romana) Camerlengo È il titolo del Cardinale tesoriere della Chiesa e presidente della Camera Apostolica [vedi Uffici della Curia Romana]. È incaricato di custodire e vigilare sui palazzi pontifici dopo la morte del Pontefice fino all’elezione del successore. Durante questo periodo ha anche il compito di assicurare la regolarità del conclave. Campane Si tratta di cose mobili destinate al culto. L’autorità ecclesiastica ha sempre rivendicato il potere esclusivo di regolamentare il modo e i tempi di suonare le campane: può comunque verificarsi, specie nei piccoli centri, che, in base a titolo specifico o a consuetudine, il Comune possa vantare il diritto di utilizzare le campane nelle ricorrenze di feste nazionali civili. In tal caso (uso promiscuo), l’uso deve essere regolato da reciproci accordi. È generalmente ammesso l’uso profano delle campane, allorché si tratti di annunciare un pericolo (le cd. campane a martello). Campo Il fondo dello scudo sul quale si disegnano le figure e le pezze. Cancelliere di Curia Notaio ufficiale della Curia diocesana, il cui incarico principale consiste nel provvedere che gli atti della Curia siano redatti compiutamente e siano conservati nell’archivio [vedi Archivio diocesano] della stessa. Se si ritiene necessario, il cancelliere di Curia può essere coadiuvato da un vice-cancelliere. La scrittura del cancelliere di Curia o del vice-cancelliere e degli eventuali altri notai a pubblica fede. Cancello di balaustrata E’ un cancelletto, di ferro o legno, che viene usato nelle chiese per chiudere la balaustra che circonda l’altare, è fatto di ferro o legno. Candelabro Il candelabro è un oggetto con la funzione di reggere le candele. È dotato di due o più bracci e solitamente ha un aspetto artistico o decorativo. Spesso è 37 Antonio Ferrara utilizzato durante riti e presente in luoghi di culto; e fatto di bronzo, argento, oro o marmo. Candeliere Sostegno per una sola candela; il materiale usato può essere ottone, argento, oro. Canone È l’equivalente del termine articolo, riferito al codice di diritto canonico. Trae origine dalla separazione fra potere civile e potere religioso, affermata già nei primi Concili e sottolineata dalla diversa denominazione, che era appunto quella di «nomos» per la legge civile e «kanon» per quella religiosa. Canonico Deriva dal latino canonicus, a sua volta da kanon, greco, cioè regola. Sacerdote cui, riunito in un apposito collegio (Capitolo dei canonici), spetta il dovere di svolgere le funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale o collegiale. Il vescovo diocesano, al quale spetta il conferimento dei canonicati, può conferire al Capitolo della Cattedrale particolari compiti, oltre a quelli spettanti dal Diritto Canonico; può anche esser usato come titolo onorifico per sacerdoti anziani. Il cappello è di colore nero, con cordone e nappe dello stesso colore, in numero di tre per lato su due ordini: 1.2. Canonico penitenziere Presbitero facente parte del Capitolo dei canonici, che ha la facoltà ordinaria, non delegabile, di assolvere in foro sacramentale [vedi Penitenza, Sacramento della], dalle censure [vedi Pene canoniche] latae sententiae non riservate alla Sede Apostolica [vedi Santa Sede]. Tale facoltà riguarda in diocesi anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della diocesi. Dove manca il capitolo, il Vescovo diocesano deve costituire un sacerdote a compiere il medesimo incarico. Capacità giuridica canonica Idoneità a possedere e ad esercitare le prerogative della propria personalità giuridica nell’ordinamento canonico [vedi Personalità giuridica canonica]. Al contrario del diritto civile, quello canonico non considera ogni uomo persona, cioè soggetto di diritto: la capacità giuridica, infatti, non si acquista automaticamente con la nascita (come per il diritto statuale: v. art. 1 c.c.), ma si ottiene solo con il battesimo. Determinate situazioni oggettive, legislativamente determinate, influiscono sulla capacità giuridica e di agire del fedele, a volte accrescendola, a volte restringendola. Tali situazioni sono: età, sesso, infermità, determinati reati e condanne quali l’appartenenza a sette e la scomunica; il rito; il territorio. Capitolo degli Istituti religiosi Organismo collegiale di governo degli Istituti religiosi. Esso si differenzia dal Consiglio [vedi Superiore degli Istituti religiosi] per il fatto che questo ha come fine di essere d’aiuto al superiore, mentre il Capitolo degli Istituti religiosi ha quello di stabilire ciò che il superiore, suo suddito, deve fare; il Capitolo degli Istituti religiosi rappresenta l’Istituto, la provincia, la casa, mentre il Consiglio 38 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica non rappresenta nessuno. In relazione al livello di governo il Capitolo può essere generale, provinciale, locale. Il più importante è senz’altro il Capitolo generale, che negli Istituti religiosi assomma la massima autorità ed è formato in modo tale da rappresentare l’intero Istituto. Il Capitolo generale, la cui composizione e il cui funzionamento sono regolamentati dalle costituzioni, ha il compito di: tutelare il patrimonio dell’Istituto, promuovendone un adeguato rinnovamento, eleggere il Moderatore supremo, trattare gli affari di maggiore importanza, e emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare. Capitolo dei canonici (vedi Canonico) Capo Pezza onorevole di prim’ordine che occupa la terza parte dello scudo. Simboleggia l’elmo del cavaliere. Cappellano È il sacerdote, diverso dal Parroco, cui l’Ordinario del luogo affida in modo stabile la cura pastorale di una comunità o di un gruppo di fedeli. I Cappellani, a volte denominati assistenti spirituali, vengono di regola costituiti per coloro che, per la loro situazione di vita, non possono usufruire della cura ordinaria dei parroci, come gli emigrati, gli esuli, i profughi, i nomadi, i naviganti etc. I Cappellani militari sono sottoposti a disciplina dettata da leggi speciali. Cappellano di Sua Santità Prima del motu proprio Pontificalis Domus di Paolo VI, era chiamato Cameriere Segreto Soprannumerario. Alla dipendenza del Prefetto della Casa Pontificia, presta servizio d’anticamera. Gli spetta il titolo onorifico di Monsignore. I Canonici portano sopra lo scudo delle loro arme il capperone di pelle di vaio timbriato a code dello stesso; questi sono uguagliati per i Centurioni. Il cappello è di colore nero con cordoni e nappe color paonazzo, in numero di dodici, sei per parte su due ordini: 1.2.3. Secondo monsignor Heim, invece, sono ridotti a tre per lato nella successione 1.2. Cappellano militare Ufficio della Chiesa Cattolica che ha il compito di assistere spiritualmente le Forze armate. La nomina dei Cappellani militari ha luogo con decreto del Capo dello Stato proposto dal Ministro della Difesa, previa designazione dell’Ordinario militare [vedi Ordinariato militareper l’Italia]. I sacerdoti da nominarsi cappellani non devono aver superato il 35° anno di età, godere dei diritti politici ed essere idonei al servizio militare. L’art. 11 del Nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 stabilisce che l’assistenza spirituale è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità. Inoltre l’art. 617 c.c. stabilisce che i Cappellani militari hanno capacità di ricevere testamento dai militari e dalle persone al seguito delle forze armate dello Stato. 39 Antonio Ferrara Cappelle private Luogo destinato, su licenza dell’Ordinario del luogo, al culto divino [vedi Liturgia] in favore di una o più persone fisiche. Hanno diritto alla cappella privata, in questo caso equiparata all’oratorio, i Vescovi. Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata è necessario chiedere e ottenere la licenza dal Vescovo diocesano. Cappello In araldica il cappello ecclesiastico è l'ornamento esteriore maggiormente usato per indicare il grado di dignità, timbrando i prelati il proprio scudo con il cappello che sta in luogo dell'elmo. A seconda della dignità, con due cordoni dello stesso colore che scendono ai lati dello scudo, con nappe (sempre dello stesso colore) in numero diverso secondo il grado. Il cappello e il cordone con i fiocchi, il colore ed il numero dei fiocchi variano come segue: a) il cordone del Cardinale ha quindici fiocchi per lato di colore rosso, così anche il cappello; b) le stesse regole sono valide anche per il cordone dei Patriarchi, ma il colore è verde; c) il cordone degli Arcivescovi ha lo stesso colore di quello dei Patriarchi, ma il numero di fiocchi è di dieci. d) Il cordone dei Vescovi ha il colore verde, ma il numero di fiocchi è di sei. Cardinale È un titolo onorifico che concede il papa. Di diritto sono cardinali i capi dei vari dicasteri vaticani, oltre ai vescovi delle sette diocesi suburbicarie di Roma. Anche se risiedono fuori dallo Stato della Città del Vaticano, in base al Concordato sono automaticamente cittadini dello Stato della Città del Vaticano. Secondo il diritto canonico essi costituiscono il senato del pontefice romano e sono i suoi principali consiglieri e i suoi collaboratori nel governo della Chiesa. Il titolo di cardinale dà diritto di partecipare al conclave per l’elezione del nuovo papa, ovvero del Vescovo di Roma. Infatti il cardinale, il cui termine deriva dal latino cardinalis, da cardo = pernio, è in teoria il parroco di una chiesa dell’Urbe (del titolo), oppure Vescovo di una delle sette sottodiocesi attorno a Roma (cardinale dell’Ordine dei Vescovi). In virtù della titolarità di una chiesa (o diaconia) romana, il cardinale entra in conclave per eleggere il Vescovo di Roma, ovvero il Papa. Particolare curioso, i cardinali Patriarchi di Rito Orientale non accettano la titolarità di nessuna chiesa o diaconia di Roma. Ciononostante entrano in conclave per eleggere il Vescovo di Roma, ovvero il Papa. Il protocollo internazionale accorda loro il grado di principi di sangue. Per disposizione di Urbano VIII, dal 1630 hanno il titolo di eminenza. Un tempo erano anche denominati illustrissimi. Hanno anche il privilegio della porpora concesso da Paolo II nel 1464. I cardinali di Ordini religiosi di solito conservano il colore della veste dell’Ordine e portano la berretta e l’anello cardinalizio. Con il motu proprio “Ingravescentem aetatem” di Paolo VI, emanato nel 1970, i cardinali che hanno compiuto l’80° anno di età, oltre che cessare di essere 40 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica membri dei dicasteri della Curia romana e di tutti gli organismi permanenti della Santa Sede e dello Stato Vaticano, non possono partecipare al conclave per l’elezione del nuovo Papa. Cardinale Arcivescovo È il collaboratore e consigliere del Papa più alto in dignità per gli affari della Chiesa. È nominato dal Papa nel concistoro. Il diritto canonico (can. 349) dispone che il Collegio dei cardinali consigli il romano pontefice nel concistoro, nelle questioni di maggiore importanza, e offra aiuto ai cardinali; singolarmente come aiuto al romano pontefice nella cura della Chiesa Universale. Il suo scudo è cimato da un cappello rosso porpora, con i due cordoni laterali e le nappe dello stesso colore, quindici per lato su cinque file: 1.2.3.4.5. In virtù del motu proprio “Cum gravissima” del 15 aprile del 1962, Giovanni XIII stabilì che tutti i cardinali debbano essere insigniti della dignità episcopale. Pertanto i cardinali con dignità vescovile, arcivescovile o patriarcale accolleranno allo scudo una croce trifogliata, posta in palo, semplice o doppia a seconda del loro rango. Nonostante il motu proprio, non tutti i cardinali che attualmente formano il Sacro Collegio sono insigniti della dignità vescovile. Cardinale Camerlengo Deriva dal latino medioevale camarlingus, che deriva dal germanio kamarling, cioè addetto alla camera del sovrano. È una figura sorta nel XII secolo quale responsabile dell’amministrazione finanziaria della Curia e dei beni temporali della Santa Sede, Camera Thesauraria. È il titolo che spetta al cardinale tesoriere della Chiesa e presidente della Camera Apostolica, che ha il compito di vigilare e custodire i palazzi apostolici dopo la morte del papa. Ha anche il compito di assicurare la regolarità del conclave. Porta lo stesso cappello degli altri cardinali. Ma durante munere, ovvero durante il periodo di Sede Vacante, timbra il suo cappello con il Gonfalone Pontificio (o Stendardo Papale), noto anche come Basilica. Lo stesso, a forma d’ombrellone, ha i gheroni rossi e gialli (i colori dello Stato della Città del Vaticano), con i pendenti tagliati a vajo e di colori contrastanti, sostenuto da un’asta a forma di lancia con l’arresto e attraversata dalle chiavi pontificie. Le stesse, una è di colore oro e l’altra d’argento, decussate, addossate e con gli ingegni rivolti verso l’altro, rappresentato il potere spirituale e temporale della Chiesa e sono legate da un nastro di colore rosso. Cardinale non Vescovo Nonostante il motu proprio “Cum gravissima”, non tutti i cardinali che attualmente formano il Sacro Collegio sono insigniti della dignità vescovile. Araldicamente lo stemma è timbrato dal cappello cardinalizio, dai cordoni e dalle tradizionali 30 nappe color porpora (come il cappello), quindici per lato: 1.2.3.4.5. Ma lo scudo non è accollato a nessuna croce. Cardinale Vescovo Il Cardinale Vescovo, dunque, timbra il suo scudo con cappello cardinalizio color porpora e da cinque ordini di nappe dello stesso colore, quindici per parte: 1.2.3.4.5, accollato ad una croce semplice. Non bisogna 41 Antonio Ferrara confondere il Cardinale Vescovo con il cardinale dell’Ordine dei Vescovi, uno degli Ordini con i quali sono suddivisi i Cardinali, fin da tempi antichissimi. Gli altri due Ordini sono i Preti e i Diaconi. I Cardinali dell’Ordine dei Vescovi sono nove: tre sono Patriarchi Orientali; sei sono Cardinali del titolo di una delle sette Diocesi Suburbicarie in prossimità di Roma e precisamente: Velletri, Ostia, Albano Laziale, Frascati, Palestrina, Porto Santa Ruffina, Sabina Poggio Mirteto. Il Decano del Sacro Collegio assume anche il titolo della chiesa suburbicaria di Ostia. Cartagloria Nella precedente costituzione liturgica l’uso della Cartagloria permetteva al celebrante di leggere particolari preghiere fisse che venivano ospitate entro cornici più o meno artistiche appoggiate alla mensa eucaristica. L’origine di questa tradizione, scomparsa con la recente riforma liturgica, è incerta. Alcuni autori la fanno risalire addirittura a dittici liturgici che derivavano da dittici consolari. Una sola era la tabella prescritta e veniva posta sotto la croce, poi per comodità ne furono aggiunte altre due poste rispettivamente ai lati dell’altare: in cornu Epistolae sono scritte le preci del Lavabo; in cornu Evangelii il prologo di san Giovanni; al centro le parole del Gloria in excelsis Deo, del Credo in unum Deum, di Suscipe Sancte Pater, Offerimus spiritu, Veni sanctificator, Suscipe Sancte Trinitas, Qui pridie, le tre orazioni prima della comunione e il Placet. Nell’odierna liturgia le carteglorie non sono più utilizzate. Casa pontificia Personale addetto alla persona del Pontefice, diretto dal Prefetto del palazzo apostolico e comprendente la Cappella pontificia (membri delle varie categorie della Chiesa chiamati dal Papa a coadiuvarlo nell’esercizio delle sue alte funzioni) e la Famiglia pontificia (membri del laicato cattolico che occupano posti di particolare responsabilità, familiari del Papa). Casa religiosa Struttura fondamentale dell’Istituto religioso di volta in volta denominato monastero, convento, abbazia etc. Secondo le disposizioni del codice, la casa religiosa legittimamente costituita è il luogo ove: deve abitare la comunità religiosa, sotto l’autorità di un Superiore [vedi Superiore degli Istituti religiosi] designato a norma del diritto; vi sia almeno un oratorio in cui si celebri e si conservi l’Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità. L’erezione di una casa religiosa avviene a norma delle costituzioni, previo consenso del Vescovo diocesano. La soppressione di una casa religiosa è, invece, di competenza del Moderatore supremo dell’Istituto, sentito, comunque, il Vescovo diocesano. Castità Voto emesso, insieme a quello di povertà e obbedienza, dai membri di un Istituto di vita consacrata. Il consiglio evangelico della castità è un’indicazione di quella particolare possibilità che per il cuore umano, sia dell’uomo sia della donna, costituisce l’amore sponsale di Cristo stesso e comporta l’obbligo della perfetta continenza nel celibato. 42 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Casus Forma letteraria in uso presso i glossatori civilistici e canonisti. I casus consistevano in origine nell’esemplificazione di fattispecie concrete, fatte allo scopo di rendere il testo normativo più intellegibile. Successivamente essi si tramutarono in veri e propri commenti interpretativi. Catechesi L’istruzione catechistica o catechesi (dal greco katechéin, istruire, insegnare a viva voce) può definirsi «l’insegnamento approfondito e sistematico della dottrina e dell’esperienza della vita cristiana affinché la fede dei fedeli diventi viva, esplicita e operosa». La sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte; ma soprattutto i genitori e coloro che ne fanno le veci, nonché i padrini [vedi Battesimo, Confermazione], sono tenuti all’obbligo di formare, con la parola e l’esempio, i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana. Spetta al Vescovo diocesano, nel quadro delle disposizioni date dalla Sede Apostolica [vedi Santa Sede], emanare norme circa la materia catechistica e provvedere agli strumenti adatti, preparando, se appaia opportuno, anche un catechismo e favorendo e coordinando tutte le iniziative catechistiche. La maggiore responsabilità della catechesi è comunque del Parroco, il quale è tenuto a curare la formazione catechistica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli, avvalendosi a tal fine della collaborazione dei sacerdoti addetti alla parrocchia, dei membri degli Istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica nonché dei laici, in specie quelli che si dedicano specificamente a tale compito (i c.d. catechisti). Catechismo (vedi Catechesi) Catecumeni Ogni persona non ancora battezzata [vedi Battesimo] che con intenzione esplicita chiede di essere incorporata alla Chiesa. I catecumeni per mezzo dell’istruzione e del tirocinio della vita cristiana (Catecumenato) devono essere adeguatamente iniziati al mistero della salvezza ed essere introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità e l’apostolato. Spetta alle Conferenze episcopali emanare statuti con cui ordinare il catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni e quali prerogative si debba loro riconoscere. Cavaliere Nella gerarchia nobiliare, titolo immediatamente inferiore a quello di nob. chi appartiene a un Ordine cavalleresco: cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme, cavaliere di Malta, chi ha questo titolo perché insignito di un’onorificenza data dallo Stato Italiano: cavaliere del lavoro e cavaliere della Repubblica Italiana. C.E.I. (vedi Conferenza Episcopale Italiana) Celibato Dovere fondamentale dei chierici di osservare la continenza perfetta e 43 Antonio Ferrara perpetua per il regno dei cieli. Grazie al celibato i sacri ministri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e sull’osservanza di questo obbligo nei casi particolari. All’obbligo del celibato non sono tenuti i diaconi permanenti coniugati. Centesimus annus Enciclica del Papa Giovanni Paolo II, emanata in occasione del centenario della pubblicazione dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. La Centesimus annus ha delineato la dottrina sociale della Chiesa in riferimento agli avvenimenti verificatisi nel biennio ’89-’90, ribadendo la critica al socialismo già avanzata nell’enciclica del 1987 Sollicitudo rei socialis. Il fatto eclatante è costituito dalle critiche al capitalismo, proprio in un momento storico che celebra il trionfo ideologico del libero mercato: il Papa ha distinto tra un capitalismo fondato sul ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, della proprietà privata, inquadrato in un solido contesto giuridico, e un capitalismo selvaggio fondato sul consumismo e sulla distruzione dei valori cristiani. Cesaropapismo Indica un tipo di relazione instaurato tra Stato e Chiesa in cui il Capo dello Stato racchiude nella propria persona le funzioni di imperator e di pontifex, regolando così la dottrina, la disciplina e l’organizzazione dei fedeli. Il cesaropapismo comporta la subordinazione della Chiesa allo Stato fino a considerarla organo di quest’ultimo. Cessazione della pena canonica (vedi Pene canoniche) Chiavi Rappresentano la piena autorità del Sommo Pontefice di amministrare i tesori della Redenzione, meritati da Nostro Signore Gesù Cristo, e di insegnare la sua dottrina con autorità, in memoria del potere soprannaturale di legare e sciogliere, conferito a Pietro ed ai suoi successori da Gesù Cristo. Numerosi i suoi significati. È per eccellenza l’emblema dei Pontefici e sono poste dietro lo scudo e legate tra loro da un cordone rosso. Stanno a significare potenza, grande favore, illimitata fiducia, obbedienza, sottomissione, ecc. A porle per primo come contrassegno della dignità papale, dietro lo scudo della sua arma, fu Bonifacio VIII. Nell’arma del Sommo Pontefice le due chiavi (una d’argento e una d’oro) rappresentano la sua giurisdizione spirituale e temporale. Infatti, quando il Papa muore, nelle sue armi è presente la Tiara ma non le Chiavi. Dal secolo XIV le due chiavi, poste in decusse, sono insegna ufficiale della Santa Sede. Quella d’oro, a destra, allude al potere sul regno dei cieli, quella d’argento, a sinistra, indica l’autorità spirituale del papato in terra. I congegni sono rivolti verso l’alto, ovvero verso il cielo; le impugnature sono rivolte verso il basso, ovvero nelle mani del Vicario di Cristo. Il cordone con fiocchi, che unisce le impugnature, allude al legame dei due poteri. 44 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Chierici Con il termine chierici o anche ministri ordinati [vedi Ministeri ordinati] o sacri ministri, l’ordinamento canonico fa riferimento a diaconi, presbiteri e vescovi, ossia a quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine sacro in almeno uno dei suoi tre gradi. I chierici godono nell’ambito dell’ordinamento italiano, in virtù di numerose norme speciali (pattizie e non), di un particolare status, che si obiettiva in: esenzioni (es. dal servizio militare), incapacità o incompatibilità (es. con l’ufficio di giudice popolare) e capacità speciali (art. 609 c.c.). Chiesa (edificio) Edificio sacro destinato al culto divino [vedi Liturgia], ove i fedeli hanno il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto. La chiesa si distingue da altri edifici sacri destinati al culto quali oratori e cappelle private, per il fatto che in essa possono accedervi, liberamente e gratuitamente, tutti i fedeli (e non solo gruppi o comunità particolari) per l’esercizio pubblico del culto. La costruzione di una nuova chiesa (anche da parte di un Istituto religioso) è subordinata al consenso scritto del Vescovo diocesano. Dopo costruita, ogni chiesa (che deve avere sempre un proprio titolo) deve essere dedicata [vedi Consacrazione] o almeno benedetta secondo le regole liturgiche, dopo di che vi si possono compiere tutti gli atti del culto divino. Il Vescovo diocesano può ridurre una chiesa ad uso profano non indecoroso quando per fatiscenza non può più essere adibita al culto divino, né sia possibile restaurarla e per altre gravi ragioni. Chiesa cattolica La Chiesa cattolica, che secondo la dottrina cattolica è, al tempo stesso, una comunità esterna ed una realtà interiore (il Corpo mistico di Cristo), può definirsi come la comunità dei battezzati [vedi Battesimo] che professano la stessa fede, partecipano agli stessi Sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi a lui collegati. Trattasi di una società giuridicamente perfetta, cioè autosufficiente, che assume la figura di corporazione istituzionale, non territoriale, provvista di sovranità originaria e di capacità subiettiva, pubblica e privata. I fini propri della Chiesa cattolica sono di natura essenzialmente spirituale; oltre a questi la Chiesa cattolica non persegue altri fini, ed in particolare non ha fini politici, economici o sociali, che sono propri della comunità civile e politica, da cui la chiesa cattolica è indipendente ed autonoma. Caratteri della Chiesa cattolica sono: l’Unità in Cristo; nella Chiesa cattolica esiste, infatti, una sola fede, un unico governo, una comune partecipazione agli stessi sacramenti, un unico corpo sociale; la Santità: per l’origine divina, lo scopo, la dottrina, il fine della salvezza delle anime, e in quanto ha mezzi efficaci a santificare gli uomini; la Cattolicità (o Universalità) consistente nella destinazione della dottrina a tutte le genti; l’Apostolicità: tutta la dottrina e l’attività della Chiesa cattolica si ricollegano ininterrottamente agli Apostoli di cui i Vescovi sono successori. La Chiesa cattolica, agli effetti del suo governo, si divide territorialmente in quelle che il codice di diritto canonico 45 Antonio Ferrara definisce Chiese particolari, cioè le diocesi, a loro volta ripartite in zone pastorali, decanati e parrocchie, e i loro raggruppamenti, cioè le province ecclesiastiche, le regioni ecclesiastiche, le Conferenze episcopali. I rapporti tra Stato e Chiesa (cd. Questione romana) sono stati al centro della storia costituzionale del nostro Paese dalla «breccia di porta Pia» (1870) al Trattato del Laterano (1929) [vedi Patti Lateranensi]. Con la Costituzione Repubblicana (artt. 7, 8) e con il nuovo Concordato del 1984, l’Italia ha affermato il principio di laicità, cancellando ogni residua discriminazione, derivante dallo Statuto Albertino, basata sul concetto di Stato confessionale, discriminazione sicuramente inconciliabile con il principio di eguaglianza. Per effetto dell’art. 7 Cost. e dei Patti Lateranensi, in esso richiamati, nell’ambito dell’ordinamento italiano è riconosciuta alla Chiesa (per il conseguimento dei suoi compiti e finalità) una sfera determinata di competenza e di attività e un complesso di diritti che non hanno alcun riscontro con quelli attribuiti né ad alcun altra istituzione (pubblica o privata) in genere, né ad alcun altra organizzazione confessionale in ispecie. Per poter svolgere le sue funzioni di chiesa universale, alla Chiesa cattolica viene riconosciuta, da parte della dottrina, soggettività o personalità internazionale. Come tale gode del diritto di legazione attiva e passiva, nonché della capacità di stipulare particolari forme di accordi internazionali detti Concordati [vedi Concordato ecclesiastico] che, peraltro, secondo alcuni autori, non sarebbero assimilabili ai veri e propri accordi internazionali. Chiese particolari Porzioni limitate di territorio nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica. Chiesa particolare per eccellenza è la diocesi; ad essa vengono assimilate la Prelatura territoriale, l’Abbazia territoriale, il Vicariato apostolico, la Prefettura apostolica, l’Amministrazione apostolica eretta stabilmente nonché l’Ordinariato militare. Cero pasquale Nella liturgia della Chiesa cattolica il cero pasquale viene acceso all'inizio della solenne Veglia pasquale e simboleggia la luce di Cristo risorto che vince le tenebre della morte e del male. Ceroferario Nella liturgia cattolica è il chierico che reca il cero acceso nelle funzioni solenni. Chrismòn Noto anche come monogramma costantiniano, il chrismòn è l’intreccio tra le lettere greche X e P. È definito croce monogrammatica quando la X assume la forma aperta di una croce. A volte lo troviamo anche composto dalle lettere greche I e H, latinizzate in IHS. Cimato Messo sulla cima. Cimiteri Luoghi destinati alla sepoltura dei defunti. La Chiesa dovrebbe avere il 46 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica cimitero proprio per la sepoltura dei fedeli defunti; se ciò non è possibile, è auspicabile che vi sia almeno uno spazio, nei cimiteri civili, benedetto e riservato ai cattolici; se pure questo spazio manca, vanno benedetti di volta in volta i singoli tumuli. Alle parrocchie e agli Istituti religiosi è consentito avere un cimitero proprio; anche le altre persone giuridiche (è il caso delle confraternite) o le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro che, a giudizio dell’Ordinario, può anche essere benedetto. La disciplina dei singoli cimiteri è lasciata alle legislazioni particolari: va comunque precisato che oggi è vietato seppellire cadaveri nelle chiese, fatta eccezione per il Sommo Pontefice e, relativamente alla propria chiesa, per i Cardinali e i Vescovi diocesani anche emeriti. Città del Vaticano (vedi Stato della Città del Vaticano) Clausura Materiale estrinsecazione di quella separazione dal mondo che è propria dell’indole e delle finalità di ciascun Istituto religioso. In ogni casa religiosa deve essere osservata una clausura adeguata alla missione dell’Istituto: in ogni caso ci deve essere sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi. Oltre a questa clausura cd. comune, il codice ne conosce altre: una più rigorosa nei monasteri di vita contemplativa, una papale (cioè conforme alle norme della Sede apostolica [vedi Santa Sede] per i monasteri di monache interamente dedicate alla vita contemplativa e infine una costituzionale per tutti gli altri monasteri di monache. Clementinae Costituzioni, decisioni e rescritti emanati a partire dal 1298 e raccolte da Papa Clemente V (1305-1314), da cui presero la denominazione. Tali decretali concernevano la disciplina ecclesiastica ed i rapporti dei laici con le Corti ecclesiastiche. Le Clementinae sono inserite nel Corpus juris canonici e costituiscono la terza raccolta ufficiale di decretali, dopo quelle di Gregorio IX e di Bonifacio VIII. Clero (vedi Chierici) Codex juris canonici (vedi Codice di diritto canonico) Codice di diritto canonico Raccolta ufficiale di norme vigenti di diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV (Codice pio-benedettino) con la costituzione «Providentissima mater» ed entrò in vigore il 19 maggio 1918. Restavano escluse dalla disciplina del Codice di diritto canonico sia la materia liturgica, sia il diritto della Chiesa orientale, sia il diritto pubblico, cioè i rapporti tra Stato e Chiesa, che venivano regolati dai Concordati [vedi Concordato ecclesiastico]. Il Codice di diritto canonico risultava composto di 2414 canoni suddivisi in cinque libri, dedicati rispettivamente all’elenco delle fonti di produzione ed al sistema di computo del tempo; alla disciplina dello status dei 47 Antonio Ferrara membri della Chiesa; all’indicazione dei mezzi per il raggiungimento dei fini della Chiesa; alle norme di carattere generale; alle norme sui delitti e sulle pene ecclesiastiche. Vi era, inoltre, un’Appendice formata da otto documenti riguardanti argomenti non trattati nel Codice di diritto canonico, come ad esempio l’elezione del Pontefice regolata, allora, dalla Costituzione di Pio X «Vacante Sede Apostolica» (1904). Con l’entrata in vigore del Codice di diritto canonico venivano abolite le precedenti leggi generali e particolari in contrasto con le disposizioni del Codice di diritto canonico; tutte le leggi anteriori non contenute nel Codice diritto canonico, eccettuate le disposizioni dei libri liturgici e del diritto divino; le pene non menzionate nel Codice di diritto canonico; le consuetudini contra legem. Nessuna mutazione subivano invece le consuetudini praeter legem; le leggi particolari non contrarie al Codice di diritto canonico; i diritti giustamente acquisiti dalle persone fisiche e morali; i privilegi e gli indulti della S. Sede non espressamente revocati dal Codice di diritto canonico. Per le altre materie restavano in vigore le norme precedenti non contrarie alle prescrizioni del Codice di diritto canonico che andavano, comunque, interpretate secondo i principi del diritto anteriore. La seconda versione del Codice di diritto canonico è stata promulgata da Giovanni Paolo II con la costituzione «Sacrae disciplinae leges» del 25 gennaio 1983 ed è entrata in vigore il 27 novembre 1983. Il nuovo Codice di diritto canonico non costituisce affatto una semplice revisione di quello pio-benedettino ma una vera e propria riforma nata dalla necessità di rivedere le norme, confrontandole con il nuovo spirito del Concilio Vaticano II, e provvede a tutti gli istituti nuovi che traggono origine dal dettato conciliare. Il nuovo Codice di diritto canonico risulta composto da 1752 canoni ripartiti in sette libri dedicati rispettivamente alla disciplina delle fonti del diritto, delle persone fisiche e giuridiche e delle associazioni; alla disciplina dell’insegnamento cattolico in tutte le sue forme, alla disciplina dei sacramenti e degli altri atti del culto divino; all’acquisizione, amministrazione e alienazione di beni, contratti, fondazioni e pie volontà in genere; alle sanzioni previste per i vari delitti; alle procedure. Il Codice di diritto canonico oggi vigente, al pari del precedente, riguarda la sola Chiesa cattolica di rito latino in quanto per quella di rito orientale è stato emanato un codice a sé. Esso non riguarda, inoltre, la materia liturgica, le cui leggi mantengono il loro vigore eccetto quelle contrarie ai canoni del Codice di diritto canonico. I canoni del Codice di diritto canonico non abrogano né derogano alle convenzioni (concordati) stipulate dalla S. Sede con gli Stati e le altre società politiche, che, pertanto, rimangono in vigore anche se contrastanti con le norme del Codice di diritto canonico. Con l’entrata in vigore del Codice di diritto canonico sono stati abrogati il Codice di diritto canonico del 1917; tutte le altre leggi, sia universali che particolari, contrarie alle disposizioni del Codice di diritto canonico, a meno che, per quei particolari, sia diversamente disposto; ogni legge penale, generale o particolare, non richiamata dal Codice di diritto canonico; tutte le altre leggi disciplinari universali che riguardino una materia che viene riordinata integralmente dal Codice di diritto canonico. 48 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Codice pio-benedettino (vedi Codice di diritto canonico) Collegio cardinalizio Collegio dei Cardinali, denominato correntemente Sacro Collegio, che funziona, sia pure ufficiosamente, come senato del Pontefice ed ha personalità giuridica canonica. Compito principale del collegio cardinalizio è l’elezione del Pontefice. Tale collegio è presieduto dal Cardinale Decano, di cui fa le veci il Cardinale Sottodecano: ambedue non hanno alcuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma sono solo considerati primus inter pares. Il collegio cardinalizio è distinto in tre ordini: ordine dei Cardinali Vescovi, cui appartengono i Cardinali cui il Sommo Pontefice assegna il c.d. Titolo di una Chiesa suburbicaria e i Patriarchi Orientali che vengono creati Cardinali; ordine dei Cardinali Preti, cui è assegnato il titolo di una Chiesa di Roma; ordine dei Cardinali Diaconi, cui, invece, è assegnato il titolo di una diaconia romana. È opportuno tenere presente come le espressioni Vescovo, prete, diacono non vanno intese nel senso comune e attuale della parola, ma con riferimento al momento storico in cui nacquero. Oggi, infatti, tutti i Cardinali debbono essere consacrati Vescovi. Collegio dei consultori Collegio formato da sacerdoti scelti tra i membri del Consiglio presbiterale e nominato liberamente dal Vescovo diocesano in numero non minore di sei e non maggiore di dodici e che viene rinnovato ogni cinque anni. Tale organismo ha una certa rilevanza nella vita diocesana in quanto il suo consenso è richiesto dalle norme per la validità di determinati atti dell’autorità diocesana. Collegio episcopale Soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio episcopale, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo. Il Collegio episcopale esercita la potestà sulla Chiesa universale: in modo solenne nel Concilio Ecumenico; mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, a condizione che essa sia stata indetta o, comunque, liberamente recepita dal Romano Pontefice, in modo da realizzare un vero e proprio atto collegiale. Collezione Dionisiana Raccolta di decretali pontificie realizzata dal monaco scita Dionigi il piccolo (secolo VI), che raccoglie i canoni del concilio di Cartagine del 419 e varie decretali dei Pontefici da Siricio (384-399) ad Anastasio (496-498). Tale Collezione Dionisiana ebbe notevole influenza su tutte le collezioni successive e raggiunse grandissima importanza, perché, il Papa Adriano II (867-872) la presentò a Carlo Magno, come Codex Canonum, e Carlo Magno, a sua volta, nella dieta di Aquisgrana (802), la dichiarò pubblicamente libro canonico del Regno dei Franchi. 49 Antonio Ferrara Collezione Ispanica Raccolta di canoni per il Regno Visigoto di Spagna, redatta in tre edizioni: la Isidoriana (composta da S. Isidoro intorno al 653), la Giuliana (di autore sconosciuto e composta verso il 680) e la Volgata (anch’essa di autore sconosciuto e composta intorno al 700). Colori In araldica i colori principali sono quattro: il rosso, l’azzurro, il verde e il nero. A questi si aggiungono quattro secondari: il violaceo, il porpora, la carnagione e il colore naturale. Il bianco e il giallo sono sostituiti dall’argento e dall’oro (denominati metalli), escluso quando le figure sono rappresentate al naturale, vale a dire con le tinte proprie. La tinta propria delle figure tratte dal corpo umano si chiama carnagione. Originale il sistema proposto per primo dal francese Vulson de la Colombière, intorno al 1600, per individuare i diversi colori con speciali tratteggi. Fu però Padre Silvestro da Pietrasanta a renderlo operativo pubblicandolo a Roma negli anni successivi. Compilationes antiquae Raccolta di materiale normativo di diritto canonico, soprattutto di decretali pontificie. Particolarmente importanti furono quelle intitolate Quinque compilationes antiquae, edite nel periodo che vide la pubblicazione del Decretum magistri Gratiani ed il Liber Extra. Compromesso (vedi Elezione) Comunione (vedi Eucaristia) Concili particolari Assemblea solenne di tutte le Chiese particolari di un determinato territorio. Esso si distingue in: plenario: comprende tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale, dalla quale viene convocato ogni volta che risulti necessario o utile alla Conferenza stessa; provinciale: comprende invece le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica; viene convocato ogni volta che risulti opportuno dal Metropolita col consenso della maggioranza dei Vescovi suffraganei. Ai concili particolari hanno il dirittodovere di partecipare, con voto deliberativo, i Vescovi diocesani (e assimilati: Abati, Amministratori apostolici etc.), i Vescovi coadiutori e ausiliari [vedi Vescovi diocesani], altri Vescovi titolari che esercitino incarichi nel territorio nonché gli eventuali Vescovi emeriti [vedi Vescovi diocesani]. Possono anche intervenire i Concili particolari, però solo con voto consultivo, altri chierici sacerdoti, nonché laici. Compito del concilio particolare è provvedere, nel proprio territorio, alle necessità pastorali del popolo di Dio: a tal’uopo esso gode di potestà di governo, soprattutto legislativa. Alla chiusura del Concilio particolare gli atti debbono essere trasmessi alla Santa Sede, alla quale spetta anche rivedere, prima della promulgazione, i decreti emanati dal Concilio particolare. 50 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Concilio ecumenico Assemblea di tutti i Vescovi del mondo attraverso i quali il Collegio episcopale esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale. Il concilio ecumenico, pur godendo, per sua natura, di potestà suprema su tutta la Chiesa, non è, però, un organo sopraordinato al Romano Pontefice (tesi del conciliarismo sostenuta in passato), per cui non è possibile far ricorso al Concilio ecumenico contro una sentenza del Pontefice. Spetta unicamente al Romano Pontefice: convocare il concilio ecumenico; presiederlo personalmente o tramite un delegato; stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i Padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l’approvazione del Romano Pontefice); trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo; approvarne i decreti. Hanno il diritto-dovere di partecipare al Concilio ecumenico, con voto, tutti e soltanto i Vescovi membri del Collegio episcopale. L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il Concilio ecumenico anche altri che non siano insigniti della dignità episcopale (ad es. superiori degli Istituti) determinandone le modalità di partecipazione. La vacanza della Sede apostolica [vedi Sede vacante] sospende ipso iure il Concilio ecumenico finché il nuovo Pontefice non ordini la ripresa dei lavori o decida di scioglierlo. I decreti del Concilio ecumenico acquistano forza obbligatoria solo se sono stati approvati dal Romano Pontefice insieme ai Padri conciliari, o dal Pontefice stesso successivamente confermato e, per suo comando, promulgati. Concistoro Assemblea nella quale i Cardinali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza. Esso può essere: ordinario, quando vengono convocati, se non proprio tutti, almeno i Cardinali che si trovino in Roma, per essere consultati su questioni (anche ricorrenti) di una certa gravità o per compiere determinati atti della massima solennità; straordinario, quando vengono convocati tutti i Cardinali per la trattazione di casi particolarmente gravi o se lo richiedano particolari necessità della Chiesa. Il concistoro è, di regola, segreto. Solo quello ordinario può talvolta essere pubblico (allorquando, ad esempio, il Papa crea nuovi cardinali). Conclave Riunione plenaria e solenne di tutti i Cardinali, che non abbiano superato l’80° anno di età, per eleggere il nuovo Romano Pontefice [vedi Elezione del Sommo Pontefice] in caso di vacanza della Sede Apostolica [vedi Sede vacante]. Lo svolgimento del conclave è attualmente regolato dalla costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo del Papa Paolo VI e dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II e gode di particolari garanzie e tutele da parte dello Stato Italiano (art. 10 del Trattato del Laterano). Concordato ecclesiastico Convenzione internazionale, stipulata tra la Santa Sede, in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese. Il concordato ecclesiastico obbliga solo le parti internazionali 51 Antonio Ferrara contraenti. Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolicae Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante diventa obbligatorio solo quando il concordato ecclesiastico viene trasferito nelle leggi dello Stato. L’Italia ha stipulato con la S. Sede il concordato ecclesiastico dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi), modificato e sostanzialmente innovato con l’Accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sanciscono la posizione di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa di essere considerata religione ufficiale dello Stato [vedi Laicità dello Stato, principio di]; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico [vedi Matrimonio concordatario]; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei redditi [vedi Entrate ecclesiastiche; Istituto per il sostentamento del clero]. Conferenza episcopale Assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio. Va precisato che la Conferenza episcopale non è stata concepita come organo intermedio di governo in senso stretto interposto tra la Santa Sede e i singoli Vescovi, ma piuttosto quale organo sopradiocesano, vale a dire di collegamento e di unione, tra i Vescovi. In linea di massima la Conferenza episcopale comprende i presuli delle Chiese particolari di una nazione determinata (si parla quindi di conferenza episcopale italiana, francese, statunitense, brasiliana etc.), tuttavia, a giudizio della Santa Sede, uditi i Vescovi diocesani e valutate le circostanze di persone e, di fatto, può essere eretta una conferenza episcopale per un territorio di maggiore o minore ampiezza. L’erezione di una conferenza episcopale (come la sua trasformazione o soppressione) è di esclusiva competenza della Santa Sede: l’erezione comporta automaticamente l’acquisto della personalità giuridica canonica. Sono di diritto membri della Conferenza episcopale tutti i Vescovi diocesani del territorio (e loro equiparati: Abati, Prelati, Amministratori, etc.) nonché i Vescovi coadiutori, ausiliari [vedi Vescovi diocesani] e quelli titolari aventi un incarico nel territorio stesso. Ogni Conferenza episcopale deve elaborare i propri statuti che debbono poi essere approvati dalla Santa Sede. Sono organi della Conferenza episcopale: il presidente, eletto dalla Conferenza episcopale stessa, che presiede le riunioni generali della Conferenza episcopale ed il Consiglio permanente; il Consiglio permanente dei Vescovi (una specie di giunta), eletto dalla Conferenza episcopale stessa, che ha il compito di preparare le questioni da trattare nella riunione plenaria della conferenza episcopale e di curare che vengano debitamente eseguite le decisioni prese in essa; il segretario generale designato dalla conferenza episcopale, che ha, tra gli altri, anche il compito di mantenere i contatti con le Conferenze episcopali confinanti. In linea generale la Conferenza episcopale ha una potestà legislativa che esercita emanando decreti generali sia pure limitatamente alle materie in cui lo abbia disposto il diritto comune o lo 52 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica abbia stabilito un mandato speciale della Santa Sede. In questo caso i decreti, purché approvati con almeno due terzi dei voti degli aventi diritto, riveduti dalla Santa Sede e promulgati ai sensi di legge, hanno efficacia giuridicamente vincolante; diversamente spetta ai singoli Vescovi decidere in ordine all’adozione nella propria diocesi dei deliberati della Conferenza episcopale. Conferenza Episcopale italiana (C.E.I.) La Conferenza episcopale italiana è una persona giuridica pubblica con sede in Roma, di cui sono membri di diritto gli Arcivescovi e Vescovi, di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, i Vescovi coadiutori ed ausiliari [vedi Vescovi diocesani] nonché i Vescovi titolari, che dalla Santa Sede o dalla stessa Conferenza episcopale italiana abbiano ricevuto uno speciale ufficio stabile a carattere nazionale (ad es. l’Ordinario militare). In difformità dal can. 452 la nomina del presidente dell’episcopato è riservata al Pontefice in considerazione dei particolari vincoli dell’episcopato d’Italia con il Papa. Suoi compiti specifici sono: studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia; dare orientamenti nel campo dottrinale e pastorale; mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano. Per quanto riguarda l’ultimo punto è interessante notare che il nuovo Concordato, stipulato il 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, ha affidato alla Conferenza episcopale italiana il compito di gestire direttamente i termini dell’accordo: poiché l’attuazione di numerose norme è rinviata a intese successive tra le parti, è previsto che i rapporti relativi si instaurino tra autorità governative e Conferenza episcopale italiana anziché, come un tempo, direttamente con la Santa Sede. Confermazione La Confermazione o Cresima è il sacramento per mezzo del quale i battezzati [vedi Battesimo], proseguendo il cammino dell’iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più intimamente alla Chiesa in modo che chi lo riceve venga corroborato e sia più strettamente obbligato ad essere, con le parole e le opere, testimone di Cristo e a diffonderne e a difenderne la fede. La Confermazione, al pari del Battesimo e dell’Ordine sacro, è un sacramento che imprime un carattere indelebile e va, quindi, ricevuto una sola volta. Il sacramento della Confermazione viene conferito mediante l’unzione del crisma (materia) sulla fronte, per mezzo dell’imposizione delle mani e le parole prescritte nei libri liturgici (forma). Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo, ma il sacramento può essere conferito anche da un sacerdote cui questa facoltà sia stata concessa o per diritto comune o per espresso mandato. In pericolo di morte, la Confermazione può essere conferita sia dal parroco che da qualsiasi sacerdote. È capace di ricevere la Confermazione ogni battezzato. Fuori del pericolo di morte, perché il fedele avente l’uso di ragione possa ricevere lecitamente la Confermazione, si richiede che egli: sia adeguatamente preparato; sia opportunamente disposto; sappia e voglia rinnovare le promesse battesimali. Come il battezzando, anche il cresimando deve essere assistito da un padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come un vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti al 53 Antonio Ferrara sacramento. Dell’avvenuta Confermazione deve essere fatta registrazione nel libro dei cresimati esistenti presso la Curia diocesana, annotando luogo e data, generalità del cresimato, nome del ministro, dei genitori e del padrino. Deve essere informato anche il parroco del luogo di battesimo del confermato, perché sia fatta annotazione nel libro dei battezzati. Confessionale Il confessionale è un arredo, dove il prete ed il penitente sono collocati in compartimenti separati e comunicano fra loro per mezzo di una grata o lastra di metallo traforata; mentre il prete siede all'interno del confessionale, il penitente prende posto a uno dei due lati del confessionale. Il posto per i penitenti è dotato di un inginocchiatoio. Le due grate all'interno del confessionale sono protette da uno sportellino in modo che solo un penitente per volta possa essere in comunicazione con il prete. Le confessioni e le conversazioni fra il prete ed il penitente vengono bisbigliate. Confessione sacramentale (vedi Penitenza, Sacramento della) Confessioni religiose Comunità sociali stabili, dotate o non di organizzazione e formazione propria, ed aventi una propria e originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente in rapporto con gli uomini. La nostra Costituzione garantisce (art. 8) l’uguale libertà, di fronte alla legge, di tutte le confessioni religiose per garantire all’individuo di professare liberamente la propria fede (art. 19, libertà di religione) e alle associazioni religiose di non subire particolari restrizioni, gravami o discriminazioni correlate alla natura della propria attività (art. 20, libertà delle religioni) [vedi anche Religione, libertà di]. Confraternita Associazioni di laici, senza professione di voti, erette in persone giuridiche, che si propongono scopi di carità e di culto. Si distinguono in due categorie: quelle con scopo esclusivo o prevalente di culto, soggette esclusivamente all’autorità ecclesiastica e quindi considerate enti ecclesiastici riconoscibili agli effetti civili ex L. 222/85; quelle, al contrario, non aventi scopo esclusivo o permanente di culto, le quali, a mente dell’art. 71 della L. 222/85, continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto. Confucianesimo Questa religione è un'insieme di dottrine religiose e morali teorizzate da Confucio (551-479 a.C.), pensatore e filosofo cinese che visse in un periodo di grandi sconvolgimenti politici. Attraverso l’amore per gli altri, la moderazione delle passioni e il rispetto delle tradizioni si riesce ad ottenere la Ren “umana benevolenza”. Congregazione delle cause dei Santi Congregazione romana competente per tutto ciò che riguarda le cause di beatificazione e di canonizzazione nonché la conservazione delle reliquie. Si divide in tre uffici ed è regolata dal motu proprio «Sanctitatis clarior» del 19 54 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica marzo 1969, che ha riformato le strutture dei processi di beatificazione e di canonizzazione. Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica Congregazione romana competente per la direzione, disciplina, ordinamento degli studi, patrimoni e privilegi dei religiosi di entrambi i sessi (a voti semplici o solenni), delle associazioni senza voti e dei Terzi Ordini, fatta eccezione per i religiosi missionari, che rientrano nella competenza della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Congregazione per i Vescovi Congregazione romana di cui fanno parte, oltre i membri nominati dal Pontefice, anche i Cardinali preposti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per il clero, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica. La sua competenza si estende a tutti i luoghi e a tutte le persone che non risultino soggette alla Congregazione per le Chiese Orientali o alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Si interessa di tutto ciò che ha attinenza con lo stato delle Chiese particolari e pertanto ha facoltà di costituire nuove diocesi, province, regioni ecclesiastiche e può erigere Ordinariati militari. Congregazione per il clero Congregazione romana che ha competenza su tutte le questioni relative al clero [vedi Chierici] che esercita l’apostolato nelle diocesi, sia per quanto si riferisce alle persone sia per quanto si riferisce agli uffici ed al ministero pastorale. La competenza è, comunque, limitata alla decisione delle questioni da trattarsi in via disciplinare o amministrativa; le altre, infatti, sono di competenza dei tribunali ecclesiastici. Congregazione per la disciplina del culto divino e la disciplina dei sacramenti Congregazione romana che ha competenza in tutto ciò che riguarda il culto divino [vedi Liturgia], sia nel rito romano che negli altri riti latini (ambrosiano, mozarabico, etc.). Si interessa, inoltre, della disciplina dei sette sacramenti, fermo restando le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede (per quanto riguarda la dottrina) e della Segnatura Apostolica, in materia di amministrazione della giustizia ed erezione di tribunali. Sono fatti anche salvi i diritti della Rota Romana per le cause di nullità di matrimonio. Congregazione per la dottrina della fede Congregazione romana che ha il compito di tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi di tutto il mondo cattolico. Esamina i libri e, se necessario, li condanna; ascoltato l’autore, può concedergli la facoltà di difendersi per iscritto (con il motu proprio «Integræ Servandæ», l’Indice dei libri proibiti rimane moralmente impegnativo, ma non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure). Tratta tutte le questioni riguardanti il privilegio di Fede o privilegio Paolino, condanna le dottrine contro la fede, dopo aver sentito il parere dei Vescovi delle regioni interessate; giudica, secondo le 55 Antonio Ferrara norme del processo ordinario, i delitti contro la fede; provvede alla tutela della dignità del Sacramento della Penitenza. Congregazione per le Chiese Orientali Congregazione romana competente per tutti gli affari che riguardano sia le persone, sia la disciplina, sia i riti delle Chiese Orientali, anche se misti (cioè che riguardano anche i Latini). Si compone di tanti uffici quanti sono i riti delle Chiese Orientali. Tra i suoi membri essa annovera anche i Patriarchi delle Chiese d’Oriente e il Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio per l’unità dei Cristiani [vedi Consigli pontifici]. Congregazione per l’educazione cattolica Congregazione romana che ha competenza sulle scuole di tutto il mondo cattolico, tranne i luoghi dipendenti dalla Congregazione per le Chiese Orientali o dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Consta di tre uffici: il primo provvede al governo, disciplina e amministrazione temporale dei seminari; il secondo controlla le Università, le Facoltà, gli Atenei e qualsiasi genere di Istituti o gruppi di studi superiori cattolici [vedi Università ecclesiastiche]; il terzo provvede alla erezione di scuole parrocchiali e diocesane e vigila su tutte le scuole cattoliche. Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e la propaganda della fede Congregazione romana che dirige e coordina tutta l’azione missionaria della Chiesa. Da esso dipendono gli Istituti religiosi fondati nelle missioni e che ivi soprattutto lavorano nonché i Seminari fondati all’unico scopo di formare missionari. Non è competente per gli affari riguardanti la Fede, i riti sacri, gli studi ecclesiastici, le Università cattoliche, le dispense dal matrimonio rato non consumato. Trasmette alla Rota Romana le cause matrimoniali e gli affari che richiedono un procedimento giudiziale. Congregazioni romane Organi della Curia romana, ognuno dei quali è competente su una materia specifica. Di ogni Congregazione fanno parte un certo numero di Vescovi diocesani prescelti in modo da avere una rappresentanza quasi universale, talché le Congregazioni romane sono messe in condizione di potere in modo più compiuto riferire al Sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese. Attualmente esistono le seguenti congregazioni: Congregazione per la Dottrina della Fede; Congregazione per le Chiese Orientali; Congregazione per i Vescovi; Congregazione per la disciplina del culto divino e la disciplina dei sacramenti; Congregazione delle cause dei santi; Congregazione per il clero; Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica; Congregazione per l’educazione cattolica; Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e la propaganda della fede. Congrua Sistema di sostentamento del clero, fondato sulla determinazione legislativa di un reddito congruo, cioè di un minimum idoneo ad assicurare una vita dignitosa agli ecclesiastici (in un primo tempo esclusivamente ai parroci). 56 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Qualora il reddito effettivo dei benefici non fosse stato sufficiente a garantire detto minimum, era previsto un intervento del Fondo per il culto, che pagava un supplemento (o assegno supplementare) di congrua, al fine di colmare tale differenza. Circa la natura di tale assegno, lo si riteneva concordemente un assegno alimentare di carattere personale. Tale sistema è stato abrogato a partire dall’1-1-1985 a seguito del nuovo Concordato del 18-2-1984 tra l’Italia e la Santa Sede. A far data dall’1-1-1990 è in vigore il nuovo sistema di sostentamento del clero [vedi Entrate ecclesiastiche; Istituto per il sostentamento del clero]. Consacrazione Rito istituito da Cristo o dalla Chiesa con cui si destina in modo permanente una persona o una cosa al servizio di Dio e al culto. Tale rito viene anche detto dedicazione se fa riferimento ad un luogo. Consanguineità (vedi Necessitudo) Consiglio degli istituti religiosi (vedi Superiori degli istituti religiosi) Consiglio Episcopale È l’insieme del Consiglio formato dal vescovo e dai suoi principali collaboratori come i vicari generali e i vicari episcopali. Tutto questo per favorire l’attività pastorale (diritto canonico 473, § 4). Consiglio pastorale Organismo diocesano [vedi Diocesi], la cui costituzione, se pure auspicabile, non è comunque obbligatoria come quella del Consiglio presbiterale e che deve avere un proprio statuto dato dal Vescovo diocesano. È composto da fedeli, sia chierici, sia religiosi, ma soprattutto laici, designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano, e che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza: spetta ad esso, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi. Spetta al Vescovo convocarlo (almeno una volta all’anno) e presiederlo. Il Consiglio pastorale cessa le sue funzioni in caso di vacanza della sede episcopale [vedi Sede vacante]. Il Codice, a somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone per la parrocchia il Consiglio pastorale parrocchiale da costituirsi se il Vescovo (udito il Consiglio dei presbiteri) lo ritiene opportuno: è presieduto dal Parroco e vi partecipano, per prestare il loro aiuto nel promuovere l’attività parrocchiale, solo con voto consultivo, tutti coloro che, in virtù del loro ufficio, partecipano alla cura pastorale, nonché un gruppo di fedeli laici. Consiglio per gli affari economici Organismo diocesano per l’amministrazione dei beni patrimoniali della diocesi, presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo delegato e composto da almeno tre fedeli nominati per un quinquennio dal Vescovo stesso tra laici eminenti per integrità e veramente esperti in economia e diritto civile. Tale organismo ha anche il compito di redigere il bilancio preventivo della diocesi ed approvare il bilancio consuntivo presentato dall’economo diocesano. Il codice, a 57 Antonio Ferrara somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone per la parrocchia il Consiglio per gli affari economici, obbligatorio (a differenza del Consiglio pastorale), composto preferibilmente da fedeli laici, i quali aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia. Consiglio permanente dei Vescovi (vedi Conferenza episcopale) Consigli pontifici Un tempo denominati Segretariati, sono l’espressione della sollecitudine della Chiesa verso tutti quelli che, per diversi aspetti, ne sono lontani e del suo interessamento per i molteplici problemi che assillano il mondo moderno. Secondo la costituzione apostolica «Pastor bonus» sono dodici: Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani; Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso; Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti; Pontificio Consiglio della giustizia e della pace; Pontificio Consiglio per i laici; Pontificio Consiglio Cor unum (per la carità del Romano Pontefice); Pontificio Consiglio per la famiglia; Pontificio Consiglio della cultura; Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari; Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti; Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali; Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi. Consiglio presbiterale Organo consultivo del Vescovo diocesano costituito da un gruppo di sacerdoti che rappresentano l’intero presbiterio diocesano, al quale spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, affinché venga promosso nel modo più efficiente il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata. Il Consiglio presbiterale, che deve avere un proprio statuto approvato dal Vescovo, è formato: per circa la metà, da membri eletti da tutti i sacerdoti secolari e regolari della diocesi; da alcuni sacerdoti che ne fanno parte di diritto in relazione agli uffici loro affidati; da alcuni sacerdoti nominati direttamente dal Vescovo. Esso è convocato dal Vescovo che lo presiede e determina le questioni da trattare: su di esse il Consiglio presbiterale ha solo voto consultivo, ma il Vescovo deve ascoltarlo negli affari di maggiore importanza ed ha bisogno del suo consenso nei casi espressamente determinati dal diritto. Con la vacanza della sede episcopale [vedi Sede vacante], il Consiglio cessa e i suoi poteri passano al Collegio dei consultori. Consuetudine In diritto canonico, diviene norma giuridica non in base al consenso dei sudditi, bensì solo ed unicamente se riceve l’approvazione dell’autorità competente. Tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze: che la consuetudine sorga in una comunità capace almeno di ricevere una legge, cioè una società perfetta (Provincia ecclesiastica, Diocesi, Capitolo, Ordine religioso [vedi Religiosi]); che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall’opinio iuris ac necessitatis, cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori; che non sia contraria al diritto divino; che sia, invece, razionale, abbia, cioè, un oggetto idoneo; che 58 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica esista una diuturnitas, cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore ai trenta anni. La consuetudine può essere: universale, se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem (letteralmente «al di fuori della legge», se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta). La consuetudine, sia contra che præter legem, può essere revocata con legge o per mezzo di una consuetudine contraria; se, però, non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari. Contrassegni di Dignità Ecclesiastica L’uso di contrassegni di dignità ecclesiastica è riservato al Papa, al Cardinale, al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, al Patriarca, al Primate, all’Arcivescovo e al Vescovo. Dal 31 marzo 1969, dopo le disposizioni emanate dalla Segreteria di Stato, “Ai cardinali e ai vescovi è permesso l’uso dello stemma”. “Dallo stemma si tolgano sia il pastorale che la mitra”. Possono avere lo stemma, ma non farne uso l’Abate e Prelato nullius, il Prelato denominato “di fiocchetto”, il Protonotario apostolico, il Prelato d’onore, il Cappellano di Sua Santità, il Canonico, il Priore, il Guardiano e il Rettore. Convalidazione del matrimonio Convalida del matrimonio canonico originariamente invalido (cioè nullo), in applicazione del principio del favor matrimonii. Si distinguono due forme di convalidazione del matrimonio: la convalidazione semplice e la sanazione in radice. Queste due forme di convalidazione sono, ovviamente, possibili sempre che non si tratti di nullità derivante da un impedimento dirimente [vedi Impedimenti al matrimonio] non dispensabile. La convalida semplice, che agisce ex nunc, può aversi in tre casi: nullità a causa di un impedimento dirimente; è necessario che l’impedimento cessi o venga dispensato e che venga rinnovato il consenso almeno dalla parte che è consapevole dell’impedimento; nullità a causa di un vizio di consenso: il matrimonio si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell’altra parte; nullità a causa di un vizio di forma: il matrimonio, per diventare valido, deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica. Nei casi in cui il consenso sia stato validamente prestato e perseveri (cioè non sia stato revocato) e si tratti di nullità derivante solo da impedimento dirimente o da difetto di forma, il matrimonio può essere sanato in radice, e con effetti ex tunc, con provvedimento dell’autorità ecclesiastica e senza rinnovazione del consenso stesso. Convento Residenza di suore e frati. Spesso è chiamata in questo modo anche la residenza dei monaci. Conversione dei beni ecclesiastici A seguito delle leggi eversive [vedi Leggi ecclesiastiche], il diritto statuale riconobbe agli Enti ecclesiastici conservati (cioè non soppressi dalle leggi stesse) la capacità di possedere solo beni mobili, sancendo per gli immobili 59 Antonio Ferrara presenti e futuri appartenenti a detti Enti, salvo poche eccezioni (art. 11, L. 3036/1866), la devoluzione al demanio e la conversione dei beni ecclesiastici, cioè l’obbligo di iscrivere nel gran libro del debito pubblico una rendita del 5% a favore degli Enti stessi. L’obbligo della conversione dei beni ecclesiastici è stato soppresso dal Concordato del 1929 [vedi Patti Lateranensi] che ha riconosciuto agli Enti ecclesiastici il diritto di possedere liberamente beni immobili (il cui acquisto è però subordinato ad autorizzazione governativa). La soppressione in linea di massima è stata confermata dal Nuovo Concordato. Cornu epistolae Guardando l’altare cornu epistolae la parte di destra dell’altare (il luogo dove si leggeva l'epistola). Tale distinzione, non più prevista dalle norme liturgiche, viene di fatto ancora praticata in molte chiese. Cornu Evangelii Guardando l'altare cornu evangeli la parte sinistra dell'altare (il luogo dove si leggeva il Vangelo). Tale distinzione, non più prevista dalle norme liturgiche, viene di fatto ancora praticata in molte chiese. Corpus juris canonici Insieme delle collezioni ufficiali di decretali pontificie, emanate dal Decretum magistri Gratiani in poi. Esso risulta costituito dalle Decretali di Gregorio IX (1234), dal Libro VI di Bonifacio VIII (1298), dalle Clementinae di Clemente V, a cui si aggiunsero tre raccolte private: il decreto di Graziano (1140), le Extravagantes di Giovanni XXII e le Extravagantes communes. Il testo definitivo del Corpus juris canonici fu approntato da una Commissione istituita da Pio V e venne promulgato da Gregorio XIII nel 1582. Il Corpus juris canonici rimase in vigore fino al 1917, quando venne emanato il Codice di diritto canonico. Cose sacre Sono quei beni mobili che, secondo l’ordinamento canonico, sono stati destinati al culto divino [vedi Liturgia] con la dedicazione [vedi Consacrazione] o la benedizione [vedi Sacramentali] e che, anche se in possesso di privati, non debbono essere adoperati per usi profani e impropri (calici, pissidi, ostensori nonché crocifissi e immagini). Alle cose sacre è assicurata dal nostro ordinamento una tutela particolare: l’art. 514, n. 1, c.p.c. stabilisce, infatti, che sono assolutamente impignorabili le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto (vedi Beni ecclesiastici). Cremazione (vedi Esequie ecclesiastiche) Cresima (vedi Confermazione) Cristianesimo La religione cristiana è nata circa 2000 anni fa in Israele e si è diffusa attraverso un’opera di evangelizzazione in tutto il mondo, auspicando la fratellanza e la possibilità di redimersi. I cristiani (credenti nella religione 60 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica cristiana) credono in un solo Dio uno e Trino. Dal latino tardo Christianismus, che deriva dal greco Christianismòs. Croce Apparsa da più di 3000 anni fa, la croce è sicuramente uno dei simboli più antichi. Fu anche strumento di tortura (due legni, uno verticale e uno orizzontale) dove i condannati erano legati o inchiodati e lasciati morire. Così fu per Gesù Cristo. Dal IV secolo sostituisce il più antico dei simboli del Cristo: i pesci. Dall’VIII secolo è l’insegna di tutta la cristianità. Adottata dai crociati e dagli Ordini cavallereschi, nel 1204 la troviamo accompagnata dalle chiavi di San Pietro. Nel secolo XVI cessa di essere emblema del papa e della Chiesa e lascia, infatti, il posto alle chiavi di San Pietro e all’ombrellino. In araldica è quasi impossibile citare tutte le forme di questo simbolo universale. La croce è un drappo onorevole di primo ordine. Un palo e una fascia uniti insieme formano una croce. La croce, inizialmente adottata solo dai Patriarchi e Arcivescovi e più tardi anche dai Vescovi, è posta dietro lo scudo; essa non va confusa con la croce pettorale, che i Vescovi portano sul petto. Croce astile La croce che figura in palo dietro allo scudo ecclesiastico ricorda la croce astile che anticamente precedeva il papa, i legati pontifici, i patriarchi e gli arcivescovi. Sembra che la croce astile, ad una sola traversa, venisse immediatamente prima della persona del Sommo Pontefice, già dal V secolo; nel tempo la troviamo anche in uso presso i legati pontifici, in quanto rappresentanti del Romano Pontefice. La croce astile, invece, non è mai comparsa, come ornamento araldico, nell'arma dei Sommi Pontefici, anche se qualche volta la si è notata in qualche antica raffigurazione, ma, come giustamente afferma Bruno Bernard Heim, unicamente come effetto dell'ignoranza degli artisti, dal momento che essa non è mai stata né insegna né emblema papale. Croce dell’Ordine del Santo Sepolcro (Vedi Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme) Croce dell’Ordine Domenicano Gigliata, si pone dietro lo scudo. Croce di Gerusalemme La croce di Gerusalemme, o gerosolimitana, è una croce potenziata da quattro piccole croci agli angoli. Durante le crociate era lo stemma del Regno di Gerusalemme; delle tante croci conosciute in araldica, di ogni forma e colore, la croce di Gerusalemme, con quella Latina, è sicuramente la più conosciuta. La leggenda vuole che sia stata composta e adottata da Goffredo de Bouillon nel 1099, dopo la conquista di Gerusalemme. Araldicamente si blasona così: d’argento alla croce potenziata di rosso, accantonata da quattro crocette dello stesso. La croce di Gerusalemme è l’insegna, fin dalle origini (secolo XII), dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La Santa Sede riconosce, oltre ai suoi Ordini Equestri, solo due Ordini: l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e il Sovrano Militare Ordine di Malta, ovvero il 61 Antonio Ferrara Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta. Croce di Malta Croce bianca ad otto punte e patente. È nota anche come biforcata. Si pone con il nastro all’estremità inferiore dello scudo. Per i professi può essere usata come capo di Malta, il Gran Maestro la inquarta nel proprio scudo. Croce di San Maurizio e Lazzaro L’insegna dell’Ordine è la croce di San Maurizio in smalto bianco, cui è frammessa la croce di San Lazzaro in smalto verde smeraldo. Croce di San Silvestro Papa Croce biforcata o ottagona di giallo, con nastro di rosso bordato di bianco. La decorazione dell’Ordine di San Silvestro Papa è, quindi, quella primitiva e prestigiosa della Milizia Aurata e consiste in una croce biforcata o ottagona smaltata di bianco e accantonata da quattro raggi d’oro, caricata in cuore da uno scudetto circolare smaltato d’azzurro riportante la santa immagine del Sommo Pontefice San Silvestro I, in oro, con la dicitura “Sanctus Silvester P.M.”. Nel rovescio della croce, sempre su scudetto circolare posto in cuore, appare la legenda “MDCCCXLI - MDCCCCV”, riferendosi alla Milizia Aurata ed alla riforma del 1905. Croce Latina È la croce lunga, con la traversa superiore posta ai tre quarti dell’altezza. Se fondata sopra una scalinata o ad un monte, è denominata Croce del Calvario. Croce Patente Quando i quattro lati, partendo dal centro, si allargano fino ai lati dello scudo. Croce Scorciata Si chiama scorciata, quando i quattro bracci eguali di una croce non toccano i lembi dello scudo. Croce Trifogliata L'Enciclopedia Cattolica, parlando della croce trifogliata, descrive che viene accollata in palo, nel centro, dietro lo stemma del cardinale legato e dei vescovi ed ordinari; invece è a due bracci per il patriarca e l'arcivescovo. Culti acattolici Con tale termine si indicano, generalmente, tutte le Confessioni religiose diverse dalla cattolica, la cui fede venga professata da gruppi sociali più o meno stabili. Tali confessioni (che la L. 1159/29 definiva «culti ammessi») hanno diritto, in base all’art. 82 Cost., di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato italiano sono (o meglio possono essere) regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze. Culto È l’insieme degli atti religiosi con cui l’uomo onora la divinità. L’art. 19 della Cost. sancisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la loro 62 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica fede religiosa [vedi Religione, libertà di] e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Culto dei santi Insieme degli atti religiosi con cui si venerano la Beata Vergine Maria (iperdulìa) e i Santi (dulìa). Con culto pubblico è lecito venerare solo quei Servi di Dio che, per autorità della Chiesa, sono collocati nel catalogo dei Santi e dei Beati e le cui immagini sono esposte nelle chiese alla venerazione dei fedeli. Culto divino (vedi Liturgia) Curia Diocesana Insieme degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo diocesano nel governo di tutta la diocesi e cioè: nel dirigere l’attività pastorale; nel curare l’amministrazione della diocesi; nell’esercitare la potestà giudiziaria. La nomina di tutti coloro che svolgono un ufficio nella Curia Diocesana spetta al Vescovo, il quale, ove ne ravvisi l’opportunità (specie trattandosi di diocesi molto vaste e popolose), può nominare un Moderatore di Curia, con l’incarico di coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi e curare che gli altri addetti alla Curia Diocesana svolgano fedelmente l’ufficio loro affidato. Il Vescovo, se ritiene che venga maggiormente favorita l’attività pastorale, può anche costituire un Consiglio episcopale, composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali. Curia romana Complesso di uffici o dicasteri mediante i quali il Sommo Pontefice esercita il suo alto ufficio nel governo della Chiesa Universale. Questo insieme di uffici, che in nome del Pontefice e con la sua autorità adempie la propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composto da: la Segreteria di Stato o Papale; le Congregazioni romane; i Tribunali ecclesiastici; altri Organismi vari per lo più denominati Consigli. La costituzione e le competenze di questi uffici sono disciplinati con proprie leggi particolari. Stemma di S.E.R.ma mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera-Sarno 63 Antonio Ferrara D Dama Nel medioevo, gentildonna titolare di un feudo o moglie di un feudatario oppure di un cavaliere. De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis Opera composta da Reginone, abate di Prum, sul principio del sec. X. È divisa in due libri e riorganizza sistematicamente il materiale tratto dai Libri Poenitentiales. Essa si colloca nel generale atteggiamento che, verso la seconda metà del sec. IX, la Chiesa assunse nei confronti del problema della sistemazione organica e razionale del suo materiale legislativo. Alla soluzione di tale problema fu dato notevole contributo dai testi romani, presi a modello di sistemazione da altre opere coeve, ugualmente a carattere sistematico, quali il Decretum di Burcardo e la Collectio Anselmo dedicata. Decima Percentuale (di solito del 10%) imposta sui prodotti della terra e del lavoro periodicamente dovuta alla Chiesa, in base ad antiche convenzioni, dal possessore della terra o dal titolare dell’attività (cd. decima sacramentale). Il potere della Chiesa di imporre ai fedeli tali prestazioni è stato abolito in Italia con la L. 4727/1887 (cd. legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico). Sono, comunque, ancora ammesse le decime prediali, ex-feudali, dominicali, per le quali è però stata prevista la commutazione in prestazioni fisse, a carattere annuo, in denaro. Decretali Decisioni del Pontefice, emanate prevalentemente in forma di epistole, e decisioni dei Concili, che disciplinano la posizione ed i rapporti dei membri della Chiesa cattolica e affrontano questioni relative al governo e alla vita della Chiesa. Nel sistema delle fonti di diritto canonico, le decretali hanno valore generale e, unitamente ai canoni, formano il ius humanae constitutionis. Esse si dividono in decretali generali e decretali generali esecutive. Con le prime, il legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola potestà esecutiva) impartisce disposizioni comuni e generali a una determinata comunità; esse, che possono avvicinarsi ai decreti legislativi statuali, hanno, a tutti gli effetti, valore di legge e della legge seguono la dinamica e la procedura. Con le seconde, emanate dall’autorità esecutiva, vengono determinate in modo più dettagliato ed analitico le modalità di attuazione della legge, per sollecitarne l’osservanza. Hanno natura amministrativa e possono considerarsi come dei regolamenti di attuazione o di esecuzione. Sono strettamente connesse con la legge cui si riferiscono e, di conseguenza, cessano di avere vigore se tale legge viene meno. A partire dal sec. XII l’attività pontificia di produzione di decretali divenne intensa e ciò determinò la necessità di riunirle in raccolte. Tra le raccolte ufficiali si annoverano: quella curata da Raimondo di Penafort ed emanata nel 1234 da 64 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Gregorio IX, che fu una vera e propria codificazione, che abrogava tutta la legislazione canonica anteriore, ad eccezione del Decretum magistri Gratiani ed è nota col nome di Liber Extra; quella emanata da Bonifacio VIII nel 1298 e nota col nome di Liber Sextus, che raccoglie organicamente il diritto canonico formatosi dopo il 1234; le Clementinae, comprendenti le decretali successive alla raccolta di Bonifacio VIII. Tra le raccolte private di decretali le più degne di nota sono quelle che vanno sotto il nome di Extravagantes Johannis XXII e Extravagantes communes. Decretalisti Giuristi dell’età medievale, glossatori e commentatori che posero ad oggetto della loro attività scientifica lo studio e l’esegesi delle fonti del diritto canonico successive al Decretum magistri Gratiani. L’intento da cui i decretalisti erano mossi era quello di individuare e scindere in ogni norma il fatto umano, valutabile in termini giuridici, dal fattore spirituale, afferente alla sfera religiosa, usando gli stessi strumenti interpretativi adoperati dai giuristi civilisti: casus, quaestiones, distinctiones e summae. Tra i maggiori decretalisti glossatori: Sinibaldo de’ Fieschi (Innocenzo IV), Goffredo da Trani e Vincenzo Ispano, che concentrarono i loro sforzi sul Liber Extra e sul Liber Sextus. Tra i maggiori decretalisti commentatori: Niccolò dei Tedeschi e Giovanni d’Andrea, che lavorarono sul Corpus juris canonici, nonché Enrico da Susa, che compose commenti e letture sul Liber Extra. Decreti generali Fonti generali del diritto canonico che costituiscono una novità rispetto alla codificazione precedente. In essi rientrano: i decreti generali propriamente detti, con i quali il legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola potestà esecutiva) impartisce disposizioni comuni e generali a una comunità determinata; essi hanno, a tutti gli effetti, valore di legge e della legge seguono la dinamica e la procedura: ne sono un esempio i decreti disciplinari dei Concili ecumenici e dei Concili provinciali ed i decreti delle Conferenze Episcopali; i decreti generali esecutivi, emanati dall’autorità esecutiva per determinare in modo più dettagliato ed analitico le modalità di attuazione della legge e per sollecitarne l’osservanza. Hanno natura amministrativa e possono considerarsi come dei regolamenti di attuazione o di esecuzione e sono strettamente connessi con la legge cui si riferiscono e, di conseguenza, cessano di aver vigore se tale legge viene meno. Decreti singolari Atti amministrativi con cui la competente autorità esecutiva provvede, in base alle norme del diritto, ad emanare una decisione per un caso particolare (decisio) ovvero a conferire qualcosa (provisio), per lo più un ufficio ecclesiastico. Esso si distingue dal rescritto perché non presuppone, per l’emanazione, la richiesta (petizione) di qualcuno. Decretisti Giuristi medievali che posero a principale oggetto della loro attività di studio il Decretum magistri Gratiani. Gli strumenti esegetici utilizzati dai 65 Antonio Ferrara decretisti nella loro attività scientifica erano analoghi a quelli usati dai glossatori civilisti: casus, distinctiones, quaestiones e summae. Nel 1250 ca. l’enorme lavoro di interpretazione del Decretum magistri Gratiani, svolto da generazioni di giuristi, confluì in quella che venne considerata come la glossa ordinaria, dovuta a Bartolomeo da Brescia, che a sua volta rielaborò quella precedente di Giovanni Teutonico. Tra i decretisti autori di summae si annoverano Rolando Bandinelli (maestro a Bologna e più tardi papa col nome di Alessandro III), Rufino (Vescovo di Assisi), Giovanni Faenza, Stefano Tornacense e Uguccione da Pisa. Decretum di Burcardo Collezione di canoni, nota anche come Liber Decretorum, composta nei primi anni del sec. XI. Il decretum di Burcardo risulta composto da venti libri ed è fonte importante del successivo diritto canonico, poiché molti di questi libri furono trasfusi nel Decretum magistri Gratiani. Ebbe diffusione in tutta Europa. Decretum Gelasianum Scritto del V secolo, di autore ignoto, falsamente attribuito a Papa Gelasio I. L’importanza del Decretum Gelasianum è legata alla circostanza che in esso è contenuto il più antico esempio di Indice dei libri proibiti e vi si trova il primo documento che attribuisce al Pontefice il compito di difendere attivamente il primato della Chiesa di Roma nei confronti del potere politico. Decretum magistri Gratiani Raccolta pubblicata intorno al 1140 di leggi ecclesiastiche [vedi Decretali] emanate fino a quell’epoca. Essa fu operata dal monaco camaldolese Graziano, professore di diritto a Bologna, che riordinò sistematicamente e conciliò tra loro i canoni contraddittorii (da ciò derivò anche il titolo dato a tale opera: «Concordia discordantium canonum»), ispirandosi ai seguenti criteri, già precedentemente seguiti da Abelardo: tra una norma generale e una speciale, prevale la seconda (ratione dispensationis); tra una norma antica e una recente, soccombe l’antica (ratione temporis); tra una norma generale e una particolare, si preferisce la prima (ratione loci); tra una norma chiara e una oscura, prevale la prima (ratione significationis). Il Decretum magistri Gratiani, di carattere privato e destinato a costituire un manuale scolastico, risulta diviso in tre parti, comprendente 101 distinctiones, suddivise, a loro volta, in canoni; 36 casus, divisi, a loro volta, in quaestiones e canoni (si tenga presente che il casus 33 costituisce un trattato a sé, il «De poenitentia», diviso, a sua volta, in 7 distinctiones); 5 distinctiones (da alcuni dette anche casus 37) intitolate «De consacratione». I testi sono accompagnati dal commento dottrinale di Graziano, attuato attraverso «dicta» (esposizione e risoluzione delle questioni), «auctoritates» (argomenti di prova a conferma delle sue soluzioni), «palee» (aggiunte da parte dei discepoli, specie da Paucapalea e dal Vescovo di Assisi Rufino). La materia trattata nel Decretum magistri Gratiani non è, comunque, soltanto di diritto canonico, ma anche di teologia morale e dogmatica. Il decretum magistri Gratiani, pur non ottenendo il riconoscimento ufficiale da 66 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica parte della Chiesa, venne inserito nel Corpus juris canonici e fu oggetto d’insegnamento a Bologna e di studio da parte dei giuristi decretisti. Decussata Disposta a forma di X, dicesi la croce di Sant’Andrea e le pezze poste in quella posizione. Decusse Una pezza araldica formata dalla sovrapposizione della banda e della sbarra. È nota anche come Croce di Sant’Andrea. Dedicazione (vedi Consacrazione) Dei Verbum Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione del Concilio Vaticano II, promulgata il 18-11-1965. La Dei Verbum tratta in particolare dei modi in cui si manifesta la Rivelazione e dell’interpretazione della Sacra Scrittura. Delegati apostolici (vedi Diplomazia pontificia) Delitti Violazioni gravi, esterne e moralmente imputabili di una legge alla quale sia annessa una sanzione canonica almeno indeterminata. Possiamo distinguere le seguenti tipologie di delitti: contro la religione e l’unità della Chiesa (ad es. eresia, apostasia e scisma); contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa (ad es. violenza contro il Romano Pontefice); contro i Sacramenti (ad es. finta celebrazione della Messa); commessi nell’esercizio di un ufficio, di un’attività, di un ministero, di una potestà (ad es. usurpazione di un ufficio); di falso (ad es. uso di documento falso in una pratica ecclesiastica); contro la vita e la libertà umana (ad es. aborto effettivamente avvenuto); consistenti in violazioni di obblighi speciali (ad es. esercizio proibito di attività commerciale). Destra La destra di uno scudo è quella posta a sinistra di chi lo guarda. Diacono Dal greco diákonos (ovvero servitore), diakonèo (servire), diakonìa (ministero). Il diacono è abilitato a servire il popolo di Dio nella diaconìa della liturgia, della parola e della carità e ha la facoltà di amministrare alcuni sacramenti (battesimo, matrimonio), è ministro ordinario della santa Comunione ed esercita il ministero della parola. Inoltre può impartire benedizioni di persone, luoghi e oggetti, benedizioni eucaristiche e presiedere il Rito delle Esequie e altre liturgie fuori della S. Messa. A differenza di coloro che sono costituiti nell’Ordine dell’episcopato o del presbiterato non riceve però la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo. I diaconi permanenti possono essere ordinati tra i battezzati celibi e anche tra coloro che sono sposati; se però sono celibi, dopo l'ordinazione diaconale non possono più sposarsi. Nelle celebrazioni e concelebrazioni eucaristiche, presiedute da un presbitero o da un vescovo, la lettura del vangelo è sempre di competenza del diacono, se presente. 67 Antonio Ferrara Diacono permanente (vedi Diacono) Dictatus papae Famoso documento redatto nel 1075 da Papa Gregorio VII (1073-1085), nel quale egli enunciava in ventisette proposizioni il suo programma di riforma della Chiesa e dei costumi del clero. Tra le affermazioni contenute nel Dictatus papae, in cui venivano sanciti con efficacia in eterno (in perpetuum) i diritti del Pontefice e della Chiesa di Roma: solo il romano Pontefice può essere definito universale; tutti i Prìncipi derivano la loro autorità solo dal Pontefice; il nome di Pontefice è unico nel mondo; da nessuno il Pontefice deve essere giudicato; la Chiesa romana è stata fondata solo da Dio; nessuno può condannare la sede apostolica; la Chiesa cattolica mai ha sbagliato, né mai sbaglierà; non può ritenersi cattolico chi non concorda con la Chiesa romana. Difensore del vincolo Organo dei tribunali ecclesiastici, nominato dal Vescovo tra chierici o laici dottori o licenziati in diritto canonico, che nelle cause in cui si tratta della nullità della sacra ordinazione [vedi Ordine sacro] o della nullità o dello scioglimento del matrimonio [vedi Scioglimento del vincolo matrimoniale] deve proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità e lo scioglimento. La stessa persona, ma non nella stessa causa, può avere l’incarico di difensore del vincolo e di promotore di giustizia. Digiuno Particolare restrizione del regime alimentare cui devono attenersi i fedeli, che hanno superato i 18 anni e fino al compimento del sessantesimo anno di età, il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, unitamente all’astinenza dalle carni. Le Conferenze episcopali possono determinare ulteriormente l’osservanza del digiuno, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà. Digiuno eucaristico (vedi Eucaristia) Dimissione dei religiosi Destituzione da parte dell’autorità competente dalla condizione giuridica di membro di un Istituto di vita consacrata precedentemente posseduta. Si deve ritenere dimesso dall’Istituto, per il fatto stesso, il religioso che: abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica [vedi Abbandono della fede], abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente. Dimissione dello stato clericale (vedi Pene canoniche) Diocesi Chiesa particolare definita dal Codice di diritto canonico come la porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente e che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo. Vengono equiparate alle diocesi la Prelatura territoriale, l’Abbazia territoriale, il Vicariato apostolico, la Prefettura apostolica, l’Amministrazione apostolica eretta stabilmente e l’Ordinariato militare. Organi 68 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica fondamentali della diocesi sono: il Vescovo diocesano, che vi sta a capo, eventualmente coadiuvato da Vescovi ausiliari o coadiutori; la Curia diocesana, che consta delle persone e degli organismi che aiutano il Vescovo nel governo della diocesi; il Capitolo dei canonici [vedi Canonico]. Le diocesi possono essere ripartite per motivi organizzativi in zone pastorali ed in vicariati foranei (noti anche come decanati o presbiteriati). Per quanto concerne lo Stato italiano, la Santa Sede si è impegnata, con l’art. 3, n. 1 del nuovo Concordato, a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di un altro Stato. La Santa Sede, inoltre, in adempimento di quanto stabilito dalle norme concordatarie su enti e beni ecclesiastici (art. 29 L. 222/85), ha provveduto ad un riordinamento delle circoscrizioni ecclesiastiche diocesane sul territorio italiano, riducendone il numero da 325 a 228: a queste ultime è stata attribuita la qualifica di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti [vedi Enti ecclesiastici]. Diplomazia pontificia Legati che rappresentano stabilmente il Romano Pontefice sia presso le Chiese particolari sia presso gli Stati e le autorità pubbliche ove sono stati inviati. Si distinguono le seguenti figure: Legati pontificii veri e propri (detti a latere, se sono inviati dal Pontefice tamquam alter ego) vengono nominati in occasione di importanti manifestazioni (ad es. Congressi eucaristici etc.) cui al Pontefice non sia dato partecipare di persona; Nunzi apostolici: vengono accreditati, alla stregua di Ambasciatori, presso i governi degli Stati. Per antica consuetudine il Nunzio apostolico è il decano del corpo diplomatico. È loro compito specifico: promuovere e sostenere le relazioni fra la Sede Apostolica [vedi Santa Sede] e le autorità dello Stato; affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e Stato e trattare in modo particolare la stipulazione e l’attuazione dei concordati [vedi Concordato ecclesiastico] e delle altre convenzioni similari; Delegati Apostolici: non sono accreditati presso uno Stato, ma, nell’ambito di esso, hanno il compito di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la Sede Apostolica e le Chiese particolari; Delegati o Osservatori presso Consigli internazionali (ONU, UNESCO, FAO etc.) o presso Conferenze e Congressi. Diritto canonico È costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni interecclesiastiche e quelle con la società esterna. In sostanza quindi il diritto canonico è costituito da quell’insieme di norme che: creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa; regolano tali rapporti; organizzano la gerarchia degli Organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività; valutano e regolano i comportamenti dei fedeli. Inoltre, poiché la Chiesa costituisce un’unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, correlativamente il diritto canonico si compone di norme di origine divina, il diritto divino, e di norme di provenienza umana, il diritto umano. Le norme del primo tipo hanno 69 Antonio Ferrara fonte divina (es.: la Rivelazione) per cui si ritiene siano assolutamente inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche; quelle del secondo tipo scaturiscono, invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il governo della comunità dei fedeli, quali, ad esempio, il Pontefice e il Concilio Ecumenico. Diritto ecclesiastico Complesso delle norme che, ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e di eguaglianza religiosa, disciplinano, con regimi giuridici particolari, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica nonché con le Confessioni religiose diverse dalla cattolica. In particolare costituisce oggetto del Diritto ecclesiastico, che è un ramo del diritto pubblico interno dello Stato, la disciplina: della condizione giuridica dei cittadini, in quanto appartenenti alle diverse Confessioni religiose; del riconoscimento, della condizione giuridica, dell’attività e dei beni delle Istituzioni che sorgono in seno ad esse. Diritto penale della Chiesa Diritto nativo e proprio della Chiesa di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. Si tratta, però, di un diritto penale particolare e l’intitolazione stessa del Libro VI (Le sanzioni nella Chiesa) differente da quella (de delictis et pœnis) adottata dalla codificazione precedente, sta ad indicare l’instaurazione, nell’ordinamento canonico, di un sistema penale diretto soprattutto ad emendare chi ha commesso azioni punibili, riducendo al massimo il carattere punitivo ed espiatorio del sistema. Nel diritto penale della Chiesa il legislatore: individua alcuni comportamenti particolarmente negativi, cioè i delitti; prevede, congiuntamente, una serie di pene canoniche, nonché altri interventi chiamati rimedi penali e penitenze [vedi Pene canoniche]; stabilisce, quindi, per ciascun delitto un’appropriata sanzione. Quando un fedele si rende colpevole di quei comportamenti, l’autorità competente gli infligge la pena. La pena cessa nei modi stabiliti dalla legge canonica. Dispensa Esonero, in un caso particolare, dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica, concesso dall’autorità esecutiva competente oppure da chiunque ne abbia facoltà a norma del diritto o per legittima delega. Presupposto della dispensa è una giusta e ragionevole causa rapportata alle circostanze del caso e alla gravità della legge dalla quale si dispensa; mancando ciò, la dispensa è invalida. Oggetto della dispensa sono solo le leggi ecclesiastiche (non quelle divine) e tra queste solamente quelle che non definiscono elementi costitutivi degli istituti o atti giuridici. Il Vescovo diocesano, che già ha il potere di dispensare dalle leggi diocesane e da quelle promulgate dal Concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza episcopale, può, inoltre, dispensare validamente i fedeli, quando lo ritiene giovevole al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari, sia universali che particolari, emanate dalla suprema autorità della Chiesa, fatta eccezione per le leggi processuali e penali e per quelle la cui dispensa sia riservata alla Sede apostolica o ad un’altra autorità. Anche da queste ultime, però, qualsiasi Ordinario (quindi anche il Vicario generale) può 70 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica dispensare quando sia difficile il ricorso alla Santa Sede e vi sia pericolo di grave danno nel ritardo a condizione che: si tratti di dispensa che la Santa Sede nelle medesime circostanze sia solita concedere; non si tratti della legge sul celibato ecclesiastico, dalla quale può dispensare solo ed unicamente il Romano Pontefice. Va sottolineato che sia la dispensa, sia la stessa facoltà di dispensare sono soggette ad interpretazione restrittiva. Dispensa dagli impedimenti matrimoniali (vedi Impedimenti al matrimonio) Divisa Con il termine araldico di “divisa” si intende il breve motto, scritto in lingua latina ed in lettere maiuscole romane, che appare nella lista svolazzante e generalmente bifida, posta in fascia, sotto la punta dello scudo. E' buona norma che la lista figuri smaltata dello stesso smalto del campo dello scudo. Dolo Inganno messo in atto contro l’autore dell’atto giuridico che suppone astuzia, fallacia, macchinazione compiuta per ingannare qualcuno. Il dolo in diritto canonico non può essere che malus e produce conseguenze solo quando abbia indotto un soggetto a sbagliare. Di regola l’atto viziato da dolo resta valido ma può, tuttavia, essere rescisso sia ad istanza della parte lesa e dei suoi successori, sia d’ufficio; in qualche caso specifico, però, il dolo è causa di nullità come, ad es., per il suffragio elettorale e il consenso matrimoniale [vedi Matrimonio canonico]. Domicilio Dimora nel territorio di una parrocchia o almeno di una diocesi, che sia congiunta all’intenzione di rimanervi definitivamente ovvero si sia protratta già per cinque anni. Il quasi domicilio consiste, invece, nella dimora in un territorio che o sia congiunta all’intenzione di rimanervi almeno per tre mesi ovvero già si sia protratta per tre mesi. Domicilio e quasi domicilio sono per lo più liberamente scelti (sede giuridica volontaria), tuttavia il codice prevede casi particolari di sede giuridica necessaria: i membri degli Istituti religiosi e delle società di vita consacrata [vedi Istituti di vita consacrata] acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa cui sono ascritti e il quasi domicilio nella casa ove effettivamente dimorano; i coniugi hanno lo stesso domicilio o quasi domicilio; entrambi, però, possono avere un proprio domicilio o quasi domicilio in caso di separazione personale o per altra giusta causa (es. motivi di lavoro); il minore ha il domicilio o quasi domicilio di colui alla cui potestà è soggetto; uscito dall’infanzia può, però, avere un proprio quasi domicilio e, se emancipato ai sensi delle leggi civili, anche un proprio domicilio; chi è sottoposto, per legge, a tutela o a curatela ha il domicilio o quasi domicilio del tutore o del curatore. Conseguenza pratica del domicilio e del quasi domicilio è la precisa determinazione (anche ai fini dell’assoggettabilità alle leggi particolari del territorio) della comunità di appartenenza nonché del proprio Parroco e del proprio Vescovo. Per quanto concerne i girovaghi, Parroco e Vescovo proprii sono quelli del luogo ove essi, di fatto, vengono a trovarsi. Va ricordato, infine, 71 Antonio Ferrara che il domicilio e il quasi domicilio si perdono allontanandosi da un luogo con intenzione di non tornarvi più. Diocesi di Nocera-Sarno, cattedrale 72 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica E Ebraismo L'Ebraismo è la prima religione monoteistica, nata oltre 4000 anni fa all'interno delle popolazioni cananee idolatre, dalla quale derivano numerosissime altre religioni. Il popolo ebraico, per antropologia e distribuzione geografica, è un antico popolo semitico, stanziatosi alla fine del II millennio a.C. in quella parte dell’antica Siria-Palestina denominata Canaan. Il termine ebreo è relativamente recente: per le epoche più antiche si usava spesso in sua vece l’espressione “figli di Israele”. Il popolo ebraico è profondamente caratterizzato dalla religione. Tutto è visto in funzione religiosa e i valori religiosi sono presi a norma suprema e a spiegazione ultima di tutta la realtà. La religione ebraica si distingue da quella degli altri popoli antichi per il suo rigoroso monoteismo, per il fenomeno del professiamo, per la sua orientazione apertamente messianica ed escatologica, e soprattutto per l’idea di patto o di alleanza, per cui Dio è visto non tanto come il Signore trascendente che bisogna solo temere e servire, ma come l’Alleato, quasi il compagno, nella realizzazione di un progetto comune. Di fronte al panteismo indiano, al dualismo iraniano, al politeismo egiziano e grecoromano, la teologia ebraica invece afferma l’esistenza di un Dio unico, personale, eterno, onnipotente e giusto. Il mondo e tutti gli esseri esistenti sono opera della sua parola e della sua potenza, e obbediscono ai disegni della sua provvidenza. Il codice ebraico per eccellenza è la Bibbia, che narra la rivelazione di Dio ad Abramo, Mosè e ai profeti; contiene la Legge o Torah, cui deve ispirarsi la condotta individuale e sociale, pubblica e privata del popolo ebraico. Alla base della morale ebraica sta il concetto di libertà: essa spiega la prevaricazione degli angeli e dei primi uomini, e rende meritoria la fede e l’obbedienza dei buoni. Le singole prescrizioni non sono giustificate dai motivi etici o razionali, ma dalla volontà di Dio, arbitro dell’universo. La morale della religione ebraica è stata riassunta nei dieci precetti del Decalogo, che Mosè ha promulgato nel deserto in nome di Dio. I dettami della legge naturale vengono così interpretati come espressione diretta della volontà divina. Eccellenza È il titolo onorifico che sì dà ai Vescovi e agli Arcivescovi. Deriva dal latino excellentia, dal verbo excellere: eccellere. Ecclesiastici Soggetti che si trovano in una posizione particolare, differenziata da quella degli altri fedeli, che conferisce loro un vero e proprio status, quello clericale [vedi Chierici]. Essi, tutti insieme, costituiscono il clero, le cui funzioni sono considerate dallo Stato di pubblico interesse, in quanto soddisfano bisogni profondamente sentiti dalla coscienza collettiva. Economo diocesano Ha il compito di amministrare i beni diocesani e di presentare, alla fine 73 Antonio Ferrara dell’anno, al Consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite. È nominato dal Vescovo diocesano per cinque anni, sentito il Consiglio per gli affari economici e il Collegio dei consultori. Ecumenismo Movimento il cui fine è di ristabilire l’unità dei cristiani che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo. Il codice ha sancito la competenza del Collegio episcopale e della Sede Apostolica [vedi Santa Sede] a sostenere e dirigere, presso i cattolici, il movimento ecumenico e quella dei Vescovi e delle Conferenze episcopali di emanare le norme pratiche per promuovere la medesima unità in relazione alle situazioni locali. Edifici di culto Edifici destinati all’esercizio pubblico del culto, denominati genericamente chiese (si parla anche di cappelle, oratori e, per alcune confessioni acattoliche, di templi, moschee, sinagoghe). In base all’art. 5 del Nuovo Concordato del 1984 e alle intese finora stipulate con le confessioni acattoliche, gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici di culto senza averne dato previo avviso alla competente autorità ecclesiastica. L’art. 831 c.c., inoltre, dispone che gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che la riguardano [vedi anche Chiesa (Edifici)]. Educazione cattolica Obbligo e diritto dei genitori cattolici di educare cristianamente la prole, scegliendo quei mezzi e quelle istituzioni, attraverso i quali possano provvedere nel modo più appropriato all’educazione cattolica dei figli. A titolo speciale il dovere e il diritto di educare spettano alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di educare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana. Tra i mezzi per coltivare l’educazione cattolica dei fedeli il codice opera la seguente distinzione: scuole cattoliche; università cattoliche e altri istituti di studi superiori; università ecclesiastiche e facoltà ecclesiastiche. Egidiane [Costituzioni] Opera pregevole nota anche come «Sulla costituzione della Chiesa», emanata nel 1354 dal cardinale spagnolo Gilles Alvares Aegidius Albornoz (1310-1367). Con le Egidiane venne ristabilita l’autorità papale sui domini della Chiesa e si disciplinarono i rapporti tra le varie città e il potere centrale. Costituirono il primo ordinamento unitario dello Stato pontificio e rimasero in vigore fino al 1816. Elezione Modalità di provvista dell’ufficio ecclesiastico da parte di un collegio o di un determinato gruppo di persone. Tipica in proposito è l’elezione del Pontefice 74 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica da parte del Collegio cardinalizio. Si possono ricordare, anche, l’elezione dell’amministratore diocesano da parte del Collegio dei consultori ovvero quei rari casi, ancora esistenti, in cui i sudditi di una parrocchia possono eleggere il proprio parroco. In alcuni casi il risultato dell’elezione deve ottenere conferma da parte dell’autorità competente e solo dopo tale conferma l’eletto ottiene l’ufficio con pieno diritto. Una forma particolare di elezione è quella del compromesso che si verifica quando tutti gli elettori, con consenso unanime e scritto, trasferiscono, solo per quella volta, il diritto di eleggere a una o più persone idonee. Elezione del Sommo Pontefice Quando per morte o rinuncia si rende vacante la Sede Apostolica [vedi Sede vacante] bisogna procedere all’elezione del Sommo Pontefice (che ha inizio al 16º o al più tardi al 21º giorno dalla vacanza). Tale elezione è oggi disciplinata dalle Costituzioni apostoliche «Romano Pontifici eligendo» di Paolo VI (1-101975) e «Universi Dominici Gregis» di Giovanni Paolo II (22-2-1996). Elettori sono esclusivamente, dal 1059, i Cardinali, anche se scomunicati [vedi Scomunica], sospesi [vedi Sospensione] o interdetti, purché proclamati in Concistoro; sono esclusi dall’elettorato attivo i Cardinali che rinunziarono, quelli deposti dal Pontefice e quelli di età superiore agli 80 anni. Il numero massimo dei Cardinali elettori non deve superare i 120. Eleggibile è ogni fedele cattolico maggiorenne, ma dal 1378 viene eletto sempre un Cardinale. In origine la forma di elezione poteva essere: per scrutinio segreto; per delega o compromesso; per quasi ispirazione (si ha tale tipo di elezione se tutti i Cardinali, quasi afflati Spiritu Sancto, proclamano a viva voce chi deve essere il Pontefice). A partire dal prossimo conclave l’unica forma di elezione del Sommo Pontefice sarà lo scrutinio segreto dal quale risulterà eletto chi ha ottenuto i due terzi dei voti dei Cardinali presenti (se il numero è divisibile per tre) ovvero i due terzi più uno (se il numero degli elettori non è divisibile per tre). Tuttavia, se dopo trentaquattro scrutini, distribuiti in tredici giorni, non dovesse raggiungersi la maggioranza richiesta, si può abbassare il quorum alla maggioranza semplice, purché la maggioranza degli elettori sia d’accordo su questo modo di procedere. In tal caso i Cardinali hanno la facoltà di limitare a due i candidati scelti tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio effettuato secondo la regola dei due terzi. Per la liceità, l’elezione si deve tenere nel Conclave; la violazione del segreto del Conclave porta come conseguenza la scomunica. L’elezione canonica è perfetta dal momento in cui il Cardinale Decano annunzia il risultato della votazione. Dal momento in cui l’eletto ha accettato, per diritto divino acquista la piena potestà di giurisdizione suprema e il Conclave ha fine. Enciclica Lettera pontificia rivolta principalmente a tutti i Vescovi del mondo o a gran parte di essi (letteralmente significa «circolare»). L’enciclica, i cui primi esempi risalgono al VI secolo d.C., hanno assunto, soprattutto negli ultimi due secoli, notevole importanza, divenendo in alcuni casi addirittura fonti di norme giuridiche, soprattutto di quelle strettamente connesse con la dottrina della 75 Antonio Ferrara Chiesa. Tra quelle che esplicitano la dottrina sociale della Chiesa, degna di particolare menzione risultano essere: l’enciclica Rerum novarum del 15-5-1891 di Leone XIII, riguardante i problemi sociali economici attinenti al sistema capitalistico; l’enciclica Immortale Dei dell’1-11-1885, sempre di Leone XIII, concernente l’ordinamento dello Stato e le relazioni tra la Chiesa e questo ultimo; l’enciclica Pacem in terris dell’11-4-1963 di Giovanni XXIII, contenente i punti salienti della dottrina della Chiesa relativi al governo degli Stati ed ai rapporti tra di essi e, in generale, ai rapporti tra soggetti; l’enciclica Centesimus annus dell’15-1991, di Giovanni Paolo II, che, pubblicata a cento anni dalla Rerum Novarum, ripropone la dottrina sociale della Chiesa. Enti ecclesiastici Si definiscono Enti ecclesiastici quegli organismi, aventi finalità di religione ed in particolare di culto, sorti nell’ambito della struttura della Chiesa cattolica e delle Confessioni diverse dalla cattolica, che possono, attualmente e attraverso il riconoscimento, svolgere un ruolo rilevante anche nell’ordinamento statale: Enti Ecclesiastici (cattolici) civilmente riconosciuti dall’art. 7, n. 2, del Nuovo Concordato (1984); Enti riconosciuti anteriormente al Concordato del 1929, Santa Sede; Sacre Congregazioni; Collegio dei Cardinali; Tribunali ecclesiastici presso la S. Sede (Rota Romana, Segnatura Apostolica, Penitenziaria Apostolica); Capitoli (cattedrali e collegiali); Seminari di ogni ordine e grado; le mense vescovili e i benefici parrocchiali sono stati soppressi dall’art. 28 della L. 222/85; Enti riconosciuti o riconoscibili dopo i Concordati del 1929 e del 1984; Diocesi; Parrocchie; Istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche; Chiese aperte al culto pubblico; Santuari; Fabbricerie; Associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica); Confraternite; Associazioni pubbliche di fedeli; Fondazioni di culto; Istituto centrale per il sostentamento del clero; Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero; Ente ecclesiastico della Chiesa cattolica. I presupposti per l’attribuzione della qualifica, nell’ambito dell’ordinamento italiano, civilmente riconosciuti, sono: un preventivo provvedimento canonico di erezione o di approvazione (cd. presupposto fondamentale); la sede in Italia; il fine di religione o di culto (presunto per alcune categorie di enti o accertato direttamente dallo Stato per tutti gli altri enti); la dimostrazione (solo però per alcune categorie di enti) della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini e/o della rispondenza alle esigenze religiose della popolazione; un procedimento amministrativo di riconoscimento agli effetti civili descritto compiutamente dalla L. 222/85. L’art. 19 della L. 222/85 ha previsto che, in caso di mutamento sostanziale (nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza), che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo possa essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato. L’autorità ecclesiastica può, nelle condizioni e nelle forme stabilite dal diritto canonico, apportare modificazioni allo status degli enti ecclesiastici, anche dopo che questi 76 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica abbiano ottenuto il riconoscimento statale. Codesti provvedimenti, pur se canonicamente validi, non sortiscono di per sé alcun effetto nell’ordinamento statuale, in quanto è previsto (art. 191, L. 222/85) che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (qualora non costituisca motivo di revoca del riconoscimento già concesso) possa acquistare efficacia civile mediante ulteriore riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Tale decreto va iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche. L’estinzione dell’ente ecclesiastico avviene di norma con un provvedimento di soppressione da parte dell’autorità ecclesiastica. Qualora si tratti di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la sua soppressione e la sua estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l’iscrizione, nel registro delle persone giuridiche, del provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione (art. 201, L. 222/85). È previsto, a tal’uopo, che detto provvedimento venga trasmesso, a cura dell’autorità ecclesiastica, al Ministro dell’Interno, il quale, con proprio decreto, ne dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto. L’art. 203 precisa che la devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e, osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche. Per la disciplina di detti enti bisogna distinguere tra ente ecclesiastico espresso da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato le intese di cui all’art. 83 della Cost. ed ente ecclesiastico espresso da tutte le altre confessioni acattoliche. I primi possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili (secondo la normativa delle rispettive intese, molto simile, comunque, a quella della L. 222/85) con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. I secondi possono ottenere il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, il quale è chiamato a valutare discrezionalmente l’opportunità del riconoscimento sotto il profilo politico (art. 2 L. 1159/29). Entrate ecclesiastiche Fonti da cui gli enti ecclesiastici traggono i mezzi economici necessari alla loro attività. In materia si fa in primo luogo la distinzione tra entrate interne ed esterne, a seconda che provengano o no dagli stessi beni ecclesiastici. La distinzione fondamentale, comunque, è quella tra: entrate di diritto pubblico, che sono quelle spettanti agli enti ecclesiastici in quanto tali, in connessione con la propria funzione: esse comprendono le imposte ecclesiastiche; le tasse ecclesiastiche [vedi Imposte ecclesiastiche]; gli interventi finanziari dello Stato in favore del culto e del clero cattolico, consistenti in prevalenza nella devoluzione alla Chiesa, tramite la Conferenza Episcopale Italiana, di una quota dell’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali. È impiegata per esigenze di culto della popolazione, per il 77 Antonio Ferrara sostentamento del clero o per interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo; entrate di diritto privato, che sono quelle percepite dagli enti ecclesiastici alla stregua di ogni altro soggetto e comprendono le oblazioni dei fedeli, ammesse all’interno o all'ingresso delle Chiese o di altri edifici in loro proprietà (art. 7, n. 3, Accordo 18-2-1984 tra Italia e Santa Sede, art. 156 R.D. 773/31); le disposizioni per l’anima (art. 629 c.c.); i legati pii e le fondazioni di culto (art. 12 L. 222/85); i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche (es.: il censo consegnativo o bollare, il censo riservativo o rendita fondiaria, le decime prediali, ex feudali, dominicali, i canoni enfiteutici), che sono stati commutati, ai sensi della L. 4727/1887, che ha abolito soltanto le decime sacramentali, in annue prestazioni fisse in denaro. Eparca Sono i capi della Chiesa italo-albanese. In Italia ci sono eparchie a Lungro in Calabria e Piana degli Albanesi in Sicilia. Sono immediatamente soggetti alla Santa Sede. Il blasone, sia dei vescovi titolari che diocesani, accostato ad una croce, è sormontato da un cappello di colore verde con sei nappe dello stesso colore per ciascun lato. Episcopato (vedi Vescovi) Eremiti Fedeli, che con la più severa segregazione dal mondo, nel silenzio della solitudine, con la preghiera e la penitenza dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo. Dal punto di vista giuridico-canonico è considerato eremita colui che, oltre a seguire i tre consigli evangelici della povertà, obbedienza e castità, con voto o altro vincolo sacro, li professi pubblicamente nelle mani del Vescovo diocesano e sotto la guida del medesimo osservi la propria regola di vita. Eresia Ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica o il dubbio ostinato su di essa. L’eretico incorre nella scomunica latae sententiae, fermo restando la rimozione dall’ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa. Il chierico può, inoltre, essere punito con: la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica. Se lo richiedono la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene; non è esclusa la dimissione dallo stato clericale [vedi Pene canoniche]. Errore Falso giudizio sulla realtà che produce determinate conseguenze giuridiche. Si distinguono due tipi di errori: l’errore vizio, detto anche motivo o accidentale, che inficia il processo formativo della volontà; l’errore ostativo, denominato anche errore essenziale, che inficia la fase di manifestazione della 78 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica volontà per cui si dichiara di volere ciò che in realtà non si vuole. La differenza tra i due tipi è che nel primo caso la volontà esiste ma è viziata, nel secondo caso la volontà non esiste affatto. L’errore vizio a sua volta è distinto in errore: di fatto: falsa percezione o rappresentazione della realtà; di diritto: ignoranza o falsa conoscenza della norma giuridica; questo tipo di errore, ove concerni leggi irritanti (cioè che stabiliscono la nullità di un atto) o inabilitanti (che stabiliscono l’inabilità di una persona), non è mai scusabile. Circa le conseguenze, il Codice di diritto canonico stabilisce che l’atto è nullo, se l’errore verte sulla sostanza dell’atto o ricade sulla condizione sine qua non; in ogni altro caso l’atto, di per sé, è valido, ma è soggetto ad azione rescissoria. Esarca Un tempo erano i governatori dell’impero bizantino e della Chiesa greca dal VI all’VIII secolo. L’esarcato era la provincia dell’Italia bizantina che comprendeva le città e i territori di Ravenna, Ferrara, Bologna e Adria. Durò fino alla caduta di Astolfo, re dei Longobardi, nel secolo VII. Deriva dal greco antico éxarchos, che significa soprintendente. L’esarca governa un esarcato, cioè un territorio non eretto a diocesi o eparchìa, in qualità di delegato dell’autorità preposta e non per propria potestà episcopale. Esarcati apostolici creati dalla Chiesa per i cattolici armeni si trovano in Francia, Stati Uniti e Germania. Escardinazione (vedi Incardinazione) Esclaustrazione Uscita temporanea del religioso dall’Istituto per una causa grave e per non più di tre anni; essa può essere: o richiesta dall’interessato; ovvero imposta dalla Santa Sede o dal Vescovo diocesano rispettivamente per gli Istituti di diritto pontificio o diocesano. Vi si fa ricorso, su richiesta del Moderatore supremo, quando si ritiene che la presenza del religioso pregiudichi gravemente la vita dell’Istituto ovvero che il religioso renda insopportabile la vita della comunità. Il relativo permesso (indulto) è concesso dal Moderatore supremo, col consenso del suo Consiglio e, anche se si tratta di un chierico, di quello del Vescovo del luogo in cui il religioso dovrà dimorare. Per le monache l’indulto è di esclusiva competenza della Sede Apostolica. Esequie ecclesiastiche Le esequie (o funerali) costituiscono la c.d. liturgia dei defunti celebrata dalla Chiesa per impetrare l’aiuto spirituale per i fedeli defunti, onorarne i corpi e arrecare ai vivi il conforto della speranza. Le esequie debbono essere celebrate, di regola, nella chiesa parrocchiale [vedi Parrocchia] del fedele defunto. Tuttavia, per volontà del defunto o di chi deve curarne le esequie, può essere scelta la chiesa del luogo ove è avvenuta la morte o altra chiesa. Norme particolari vigono per i Vescovi e i religiosi. La sepoltura dei defunti (che la Chiesa raccomanda vivamente, pur non proibendo la cremazione) deve avvenire di regola nel cimitero, ove esista, della propria parrocchia; dopo la tumulazione, la morte deve essere annotata nel prescritto registro parrocchiale dei defunti. Hanno diritto alle esequie tutti i fedeli nonché i catecumeni. Con il permesso del 79 Antonio Ferrara Vescovo diocesano possono concedersi le esequie: ai bambini morti senza battesimo, se consti che i genitori intendevano farli battezzare; agli appartenenti a Chiese o comunità ecclesiali non cattoliche, purchè non sia possibile avere il ministro proprio e non consti della volontà contraria del defunto. Devono invece essere privati delle esequie e di qualsiasi Messa esequiale, a meno che prima della morte non abbiano dato segno di ravvedimento, i battezzati: che sono notoriamente apostati [vedi Apostasia], eretici [vedi Eresia], scismatici [vedi Scisma]; che abbiano scelto la cremazione per motivi contrari alla fede cristiana; che siano pubblici peccatori e ci sia pericolo di pubblico scandalo dei fedeli. Esorcismo Rito religioso diretto ad allontanare da una persona, cosa o luogo l’influsso del demonio. Può essere attuato solo dal sacerdote (esorcista), dotato di pietà, scienza, prudenza e integrità di vita, il quale abbia ottenuto speciale ed espressa licenza dall’Ordinario del luogo. Età Situazione che influisce sulla capacita giuridica e di agire del fedele [vedi Capacità giuridica canonica; Personalità giuridica canonica]. La persona che ha compiuto diciotto anni è considerata maggiorenne ed ha il pieno esercizio dei suoi diritti. Chi non ha ancora compiuto tale età è considerato minorenne. Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto bambino: si presume che non abbia l’uso di ragione e lo si considera non responsabile dei suoi atti; in base al can. 11 non è tenuto all’osservanza delle leggi ecclesiastiche. La persona minorenne, nell’esercizio dei suoi diritti, non ha capacità di agire, ma è sottoposto alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle materie in cui, per diritto divino o ecclesiastico, sia esente dalla loro potestà: ad es. il minore può validamente contrarre matrimonio (compiuti i 16 anni se uomo, i 14 se donna) senza bisogno del consenso dei genitori. In ordine a determinati atti sono stabiliti particolari limiti di età, ad es.: 16 anni per essere padrino di battesimo [vedi Battesimo; Confermazione]; 17 anni per l’ingresso in noviziato; 18 anni per l’emissione della professione religiosa temporanea; 25 anni per l’ordinazione presbiteriale [vedi Ordine sacro]. In qualche raro caso assume una certa rilevanza il raggiungimento di una determinata età: ad es., è sancito che alla legge del digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60º anno di età iniziato. Così pure è stabilito che i Vescovi (diocesani, coadiutori ed ausiliari) e i Parroci, raggiunti i 75 anni, rassegnino le dimissioni dalla loro carica (con facoltà, per i superiori, di accettarle o differirle). Eucaristia Sacramento nel quale è presente, viene offerto e si riceve Cristo Signore; per essa la Chiesa continuamente vive e cresce. Il sacrificio eucaristico è, a un tempo: memoriale della morte e della resurrezione del Signore; continuazione nei secoli del sacrificio della Croce. Tutti i fedeli debbono avere nel massimo onore la Santissima eucaristia e, di conseguenza: partecipare attivamente alla sua celebrazione (S. Messa); ricevere con frequenza e massima devozione questo sacramento (S. Comunione); venerarlo con la massima adorazione (adorazione 80 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica eucaristica). Ministro del sacramento, in grado di celebrare l’eucaristia nella persona di Cristo, è solo il sacerdote [vedi Presbitero] validamente ordinato e che non ne sia impedito canonicamente. Ai sacerdoti è raccomandata caldamente la celebrazione quotidiana dell’eucaristia; non è consentito, però, celebrare più di una volta al giorno: il Vescovo diocesano, tuttavia, nel caso vi sia scarsità di sacerdoti e lo richieda la necessità pastorale, può autorizzare i sacerdoti a celebrare due volte al giorno (c.d. binazione) e, nelle domeniche e feste di precetto, anche tre (c.d. trinazione). In ogni caso, salvo vi sia un giusto e ragionevole motivo, il sacerdote non può celebrare il Sacrificio eucaristico senza la presenza di almeno qualche fedele. Ministri ordinari per la distribuzione della sacra comunione sono il Vescovo, il sacerdote, il diacono; ministro straordinario, nei casi in cui lo esigano l’utilità e la necessità pastorale, è l’accolito [vedi Ministeri istituiti] o anche un altro fedele che ne abbia avuto mandato. La celebrazione e la distribuzione dell’eucaristia (che possono avvenire in qualunque giorno e ora non proibiti dalle norme liturgiche) devono di norma essere compiute in un luogo sacro, sopra un altare dedicato o benedetto. Il sacrificio eucaristico deve essere celebrato con pane di frumento e vino d’uva, non corrotti, aggiungendo al vino qualche goccia d’acqua. Non è assolutamente lecito, anche in caso di estrema necessità, consacrare una materia senza l’altra o anche l’una e l’altra però fuori della celebrazione eucaristica. Può e deve essere ammesso alla santa comunione ogni battezzato il quale non ne abbia la proibizione dal diritto. Occorre, comunque, che egli possegga una sufficiente conoscenza e un’accurata preparazione, in modo da essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore. A tal uopo è dettagliatamente regolata l’ammissione dei fanciulli alla santa comunione (c.d. prima comunione). Per ricevere lecitamente la santa comunione debbono sussistere determinati requisiti: legali: non possono essere ammessi gli scomunicati [vedi Scomunica] e gli interdetti [vedi Interdetto] nonché tutti coloro che ostinatamente perseverino in un grave peccato; spirituali: chi ha la consapevolezza di essere in peccato grave non può comunicarsi (e, tantomeno, se sacerdote celebrare la Messa) senza aver premesso la confessione sacramentale [vedi Penitenza, Sacramento della] o, se ciò sia impossibile, un atto di contrizione perfetta (che include il proposito di confessarsi al più presto); fisici: il comunicando deve essere digiuno, da almeno un’ora, di cibo o bevande, escluse l’acqua e le medicine (c.d. digiuno eucaristico); eccezioni sono previste per gli infermi, gli anziani e i sacerdoti che debbono binare o trinare. Ogni fedele, una volta ammesso alla Santissima eucaristia, è tenuto all’obbligo di ricevere la santa comunione almeno una volta all’anno, di regola durante il tempo pasquale (c.d. precetto pasquale). La Santissima eucaristia deve essere conservata (sotto le specie del pane = ostie consacrate) nella chiesa cattedrale, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa (o oratorio) annessa alla casa di un Istituto religioso o di una società di vita consacrata [vedi Istituti di vita consacrata]. Tali luoghi sacri debbono restare aperti almeno qualche ora al giorno perché i fedeli possano trattenersi in preghiera (adorazione) dinanzi al Santissimo Sacramento. 81 Antonio Ferrara Exequatur (Si esegua) Costituiva, insieme al placet, una delle forme più vistose di ingerenza dello Stato nell’organizzazione della Chiesa. Infatti, esso consisteva in una forma di approvazione della nomina degli ecclesiastici ai benefici maggiori. È stato abolito con i Patti Lateranensi (1929). Extravagantes communes Raccolta del XV secolo, elaborata da un anonimo compositore di decretali di diversi Pontefici, da Bonifacio VIII (1294-1303) a Sisto IV (14711484). L’intero materiale risulta ripartito secondo la tradizionale stesura in cinque libri, con l’avvertenza che il quarto manca, a causa del difetto di decretali riguardanti il matrimonio (connubium). Le Extravagantes communes furono aggiunte, unitamente alle Extravagantes Johannis XXII, al Corpus juris canonici di Giovanni Chappuis. Extravagantes Johannis XXII Raccolta del XV secolo, curata da un privato compilatore anonimo, di venti decretali emanate dal Pontefice Giovanni XXII posteriormente al 1317. Tale collezione, costituita da 14 titoli, venne aggiunta, unitamente a quella intitolata Extravagantes communes, al Corpus juris canonici di Giovanni Chappuis, ossia all’edizione che nel 1500 il giurista francese elaborò di tutte le compilazioni di diritto canonico che si erano succedute dal Decretum magistri Gratiani in poi. Da sinistra: S.E. il Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica, Cav. Gr. Cr. Giovanni Napolitano, S.E.Rev.ma Card. Edwin Frederick O’Brien , Gran Maestro dell’OESSG, Dama di Gr. Cr. Maria Isabella Fontana, dell’OESSG 82 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica F Fabbricerie Le fabbricerie, la cui nascita, nei secoli XVIII e XIX, fu favorita dagli ordinamenti statuali nell’ambito di una politica ecclesiastica tesa a potenziare gli organi laici per l’amministrazione dei beni ecclesiastici, si presentano come istituti anomali, che certo non rientrano nella categoria degli enti ecclesiastici tradizionali, ma possono comunque considerarsi organi ausiliari delle chiese, in quanto perseguono una finalità indiretta di culto. L’art. 15 della L. 848/29 precisa, al 2° comma, che sotto il nome di fabbricerie si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni di fabbriche, opere, marame, cappelle etc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all’amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici. Ai sensi dell’art. 72 della L. 222/85, oggi le fabbricerie esistenti sono disciplinate dagli artt. 15 e 16 della L. 848/29 nonché dagli artt. da 35 a 41 e 45 del D.P.R. 33/87 sulla base dei princìpi della non ingerenza delle fabbricerie nei servizi di culto e della soggezione di esse alla vigilanza e alla tutela dell’autorità governativa. Facoltà ecclesiastiche (vedi Università ecclesiastiche) Favor fidei (vedi Favor matrimonii) Favor matrimonii Presunzione iuris tantum di validità del matrimonio canonico, per cui nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario. Il favor matrimonii agisce come principio processuale nel senso che non può essere dichiarata la nullità di un matrimonio finché non si abbia la certezza morale (non già assoluta) di tale invalidità. Il favor matrimonii cede soltanto di fronte al favor fidei nel senso che, se il matrimonio celebrato tra due non battezzati è di dubbia validità ed uno dei coniugi si converta al cattolicesimo, detto matrimonio si presumerà invalido fino alla prova della sua validità. Fede cattolica Complesso di verità da credere che sono contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa. Tali verità sono proposte come divinamente rivelate, sia dal Magistero solenne della Chiesa, sia dal suo Magistero ordinario e universale, di conseguenza tutti sono tenuti ad evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria. Fedeli Battezzati [vedi Battesimo] che si trovano nella piena comunione della Chiesa mediante i vincoli della professione di fede [vedi Fede cattolica], dei Sacramenti e del governo ecclesiastico. Lo status di fedeli è comune a tutti i battezzati (principio di uguaglianza), ai chierici come ai laici, ai religiosi come agli sposati. Tale status costituisce il necessario presupposto di ogni più specifica posizione ecclesiale, connessa all’esercizio di una determinata funzione o alla 83 Antonio Ferrara pratica di un dato stato di vita. Gli obblighi che incombono su tutti i fedeli possono così riassumersi: conservare, nelle loro attività, la comunione con la Chiesa; condurre una vita santa e promuovere la crescita e la santificazione della Chiesa; collaborare all’azione missionaria della Chiesa; osservare, con cristiana obbedienza, gli insegnamenti dei Pastori della Chiesa; sovvenire alle necessità della Chiesa; promuovere la giustizia sociale e soccorrere i poveri con i propri redditi. I diritti fondamentali del fedele cristiano nella Chiesa possono, invece, essere così sintetizzati: diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità; diritto (che è al tempo stesso dovere), in relazione alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui ciascuno gode, di esprimere ai Pastori della Chiesa e all’insieme dei fedeli il proprio pensiero sulle questioni che concernono il bene comune della Chiesa; diritto di usufruire dei beni spirituali della Chiesa, soprattutto la Parola di Dio e i sacramenti; diritto all’esercizio del culto secondo il rito proprio (tra quelli approvati dalla Chiesa) e ad una propria spiritualità conforme, però, alla dottrina della Chiesa; diritto di fondare liberamente associazioni per fini caritativi o religiosi; diritto di promuovere e sostenere, anche con proprie iniziative, l’attività apostolica; diritto all’educazione e alla istruzione cristiana; diritto di dedicarsi alla ricerca teologica e di farne conoscere i risultati, osservando al riguardo il rispetto dovuto al magistero della Chiesa; diritto alla libera scelta del proprio stato di vita; diritto alla tutela della propria fama e alla difesa della propria intimità; diritto alla tutela giudiziaria. Ferula (Vedi Pastorale) Figure Araldiche Tutto ciò che si può mettere all’interno di uno scudo per formare uno stemma. Filiazione Consanguineità [vedi Necessitudo] in linea retta, tra due persone di cui uno è genitore dell’altra. Essa può essere: reale, se risulta dalla generazione; fittizia, quando proviene da adozione negli ordinamenti che prevedono la possibilità di ricorrere a quest’istituto. I figli si dicono legittimi, se nati da persone legate da matrimonio valido o putativo [vedi Matrimonio putativo]. Gli illegittimi, a loro volta, possono essere: naturali, se nati da persone che avrebbero potuto sposarsi tra loro; dai figli spurii o vulgo quaesiti, nati da unioni giuridicamente irrilevanti o illecite («incestuosi» o «adulterini»). [vedi Impedimenti al matrimonio]. I figli illegittimi possono essere legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido che putativo, o per rescritto della S. Sede: in questo caso, per il diritto canonico, essi sono in tutto equiparati ai figli legittimi, salvo eventuali limitazioni previste espressamente dalla legge. Fondazione Enti istituiti mediante lasciti di beni mobili ed immobili effettuati con donazione o testamento, cd. pia fondazione autonoma, che si distingue dalla pia fondazione non autonoma, in cui i lasciti sono effettuati ad enti già esistenti [vedi Lasciti pii]. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute come persone 84 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica giuridiche agli effetti civili non solo se sussistono i normali presupposti, ma anche se abbiano i mezzi sufficienti per il raggiungimento dei loro fini e se rispondono alle esigenze religiose della popolazione (art. 12 L. 222/85) [vedi Enti ecclesiastici]. Fondo di previdenza del clero È attualmente disciplinato dalla L. 903/73 ed è gestito dall’I.N.P.S. Ad esso devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i sacerdoti cattolici secolari ed i ministri dei culti diversi da quello cattolico, a condizione che siano cittadini italiani residenti. Le prestazioni erogate dal Fondo di previdenza del clero sono: la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità, la pensione ai superstiti. Con D.M. 11-9-1997 è stato armonizzato il contributo versato al fondo di previdenza del clero e con D.M. 6-7-1998 è stato elevato il contributo individuale dovuto dagli iscritti. Fondo edifici di culto È destinato a riunire, dal 1° gennaio 1987, i patrimoni delle tre Aziende di culto principali prima esistenti, nonché quelli delle speciali Aziende di culto destinate, sotto varia denominazione, a scopi di culto, beneficenza e di religione, precedentemente gestite dalle Prefetture (es.: Fondo clero veneto, gestione clero curato; Azienda speciale di culto della Toscana etc.). Il Fondo edifici di culto, che ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, ha il compito di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo stesso. L’amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministro per l’Interno, che lo esercita per mezzo della Direzione generale degli Affari di culto e, nell’ambito provinciale, per mezzo dei prefetti. Il ministro è coadiuvato da un Consiglio di amministrazione nominato, su sua proposta, dal Presidente della Repubblica. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all’approvazione del Parlamento, in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell’interno. Fonti del diritto canonico Nella teoria generale del diritto le fonti sono quegli atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti come tali dall’ordinamento di cui fanno parte. Questo termine sta ad indicare sia le fonti di produzione sia le fonti di cognizione. Secondo Del Giudice le fonti di cognizione del diritto canonico sono le raccolte e i documenti che contengono le norme di diritto canonico; le fonti di produzione (o in senso materiale) sono sia le norme che provengono dagli organi della Chiesa, sia le forme che tali norme assumono come la legge [vedi Legge canonica] e la consuetudine. Le fonti di cognizione, a loro volta, si distinguono in fonti di diritto divino (ad es. la Rivelazione e la Tradizione), assolutamente inderogabili dalle leggi umane (civili ed ecclesiastiche) e fonti di diritto umano, scaturenti, invece, dal volere delle autorità costituite della Chiesa per il governo della comunità dei fedeli, quali, ad esempio, il Sommo Pontefice e il Concilio Ecumenico. 85 Antonio Ferrara Foro Ambito in cui si esercita una potestà o una facoltà. La potestà di governo ha, nell’ordinamento canonico, una sfera più vasta di quella che è riservata allo Stato, in quanto, a differenza di quest’ultimo, essa viene a disciplinare anche la coscienza dell’individuo. Si suole pertanto distinguere, in dottrina, tra: giurisdizione di foro esterno, che si riferisce direttamente al bene comune pubblico (cioè di tutta la Chiesa) e concerne i rapporti dei fedeli tra di loro e con l’autorità ecclesiastica; giurisdizione di foro interno o della coscienza che si riferisce direttamente e principalmente al bene dei singoli fedeli e concerne i rapporti dei fedeli con la divinità. Non si tratta però di due potestà diverse, bensì di diversità di effetti giuridici conseguenti all’esercizio di un’unica potestà. Infatti, la potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, tuttavia qualche volta può esserlo nel solo foro interno nel senso che gli effetti, di per sé scaturenti per il foro esterno, non vengono riconosciuti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito per determinati casi. Foro ecclesiastico In passato i chierici erano giudicati esclusivamente dai tribunali ecclesiastici anziché da quelli civili: cd. foro ecclesiastico. Con la legge Siccardi (L. 1013/1850), il foro ecclesiastico veniva abolito e si stabiliva il principio della completa soggezione degli ecclesiastici «come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato». Questo principio, seppure avversato dalla Chiesa, è rimasto fermo nel nostro ordinamento e non ha subìto modifica alcuna nei Patti Lateranensi, ove l’unico accenno alla materia penale concernente gli ecclesiastici è nel punto 2°, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo Concordato (obbligo per l’autorità giudiziaria di dare comunicazione, al Vescovo competente, dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici). Frodi pie Espediente a cui facevano ricorso, anteriormente ai Patti Lateranensi, coloro che volevano trasmettere, di solito mortis causa, un bene ad un Ente ecclesiastico, eludendo le leggi restrittive vigenti in questa materia. Le frodi pie si concretizzano in un negozio fiduciario, in particolare nella fiducia testamentaria consistente in una disposizione a favore di un privato, gravandola dell’onere di devolverne i frutti alla Chiesa. Stemma del Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Frà Robert Matthew Festing 86 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica G Gaudium et spes Costituzione pastorale sui rapporti tra Chiesa e mondo contemporaneo del Concilio Vaticano II, promulgata il 7-12-1965. La Gaudium et spes esamina le condizioni dell’uomo nel mondo contemporaneo e la missione che la Chiesa è tenuta a perseguire in questo mondo. La costituzione è diretta, per queste ragioni, a tutti gli uomini, battezzati e non battezzati. Genealogia La genealogia è la scienza che si occupa di accertare e ricostruire documentalmente i legami di parentela che intercorrono tra i membri di una o più famiglie. Essa è lo studio per accertare, individuare e analizzare il nostro passato attraverso i nostri progenitori, per i fini più liberi, attraverso un prezioso patrimonio trasmessoci geneticamente come il DNA ed il nome. Gerarchia Complesso delle persone (Vescovi, presbiteri, diaconi) che sono titolari della potestà sacra in quanto hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine [vedi Ordine Sacro]. Tale potestà sacra, e quindi lo status di chierico, non compete ai religiosi che non hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine. Giainismo Il giainismo, una delle religioni dell’India, prende il nome dal fondatore Vardhamana Mahavira, proclamato dai suoi seguaci “Jina” (“il Vincitore”). I giainisti ritengono tradizionalmente che Mahavira sia morto nel 527 o 526 a.C., ma non mancano studiosi che ritengono di dovere spostare questa data a un secolo più tardi. Contemporaneo di Buddha, Mahavira propone una via che l’induismo – nel frattempo in via di consolidazione e precisazione – considera eterodossa. I suoi seguaci si uniscono a quelli di un precedente profeta, Parsva, di cui si sa molto poco. Sembra che, in ogni caso, si sviluppi un contrasto – all’interno del movimento unificato – tra i seguaci di Mahavira e quelli di Parsva a proposito della nudità raccomandata ai monaci del movimento da Mahavira, apparentemente non accettata dai discepoli originari di Parsva. Questa discussione, cui se ne aggiungono altre, prosegue per diversi secoli, finché nell’anno 79 d.C. la comunità si divide in due branche chiamate rispettivamente Digambara ‒ ”vestiti di cielo”, cioè nudi, riferito ai monaci ‒ e Svetambara, “vestiti di bianco”. Peraltro, i due gruppi si considerano parte della stessa religione e condividono le stesse credenze fondamentali. Giorni di festa (vedi Precetto festivo) Giorni di penitenza Giorni nei quali ciascun fedele deve attendere in modo speciale alla preghiera, fare opere di pietà e di carità, sacrificare se stesso, compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l’astinenza 87 Antonio Ferrara secondo le leggi della Chiesa. Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale tutti i venerdì dell’anno e il tempo di Quaresima. Giuramento Invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità; esso non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia. Chi giura liberamente di fare qualche cosa ha l’obbligo di religione di compiere quanto è sancito col giuramento, mentre è nullo, ipso iure, il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave [vedi Violenza]. A norma di diritto, il giuramento è obbligatorio per gli amministratori di beni ecclesiastici, per i giudici e i ministri del Tribunale, per le parti chiamate a deporre nei giudizi, quando sia in causa il bene pubblico, e per i testimoni. Giurisdizionalismo Corrente politico-filosofica, sorta nel XV sec., che prevede l’assoggettamento della Chiesa allo Stato. In particolare, tale ingerenza si estrinseca nella rivendicazione, da parte del sovrano, del diritto di proteggere la Chiesa e di intervenire nel suo ordinamento interno, nonché nel potere di assoggettare ad imposizione fiscale o addirittura incamerare i beni ecclesiastici. Il giurisdizionalismo, dunque, tende a riaffermare la superiorità del potere statale su quello ecclesiastico, attraverso una penetrante ingerenza del primo nelle materie di spettanza del secondo. Tale concezione, che ha raggiunto la più alta affermazione nel corso del XVIII sec. (es.: giuseppinismo in Austria; leopoldinismo nel Granducato di Toscana), trova il suo fondamento nel gallicanesimo, cioè nelle posizioni assunte dai difensori dell’autonomia della Chiesa francese e nelle lotte tra Papato e Corti rinascimentali, che toccarono il loro apice nel corso del sec. XVI. Gonfalone Il gonfalone di norma è di forma rettangolare e appeso ad un'asta orizzontale. Oggi tutti i Comuni italiani, le Provincie e le Regioni sono rappresentati da un proprio gonfalone con al centro lo stemma. Ne fanno uso anche le associazioni religiose, militari, cavalleresche e civili. Gran Maestro E' il titolo tipico che porta il più alto membro nella gerarchia di un Ordine cavalleresco o militare. Nelle monarchie è automaticamente il sovrano nei casi di Ordini dinastici e nazionali. Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta Il capo supremo dell'Ordine è il Gran Maestro, che è eletto a vita dal Consiglio Compito di Stato. I votanti del Consiglio comprendono i membri del Sovrano Consiglio, altri funzionari e rappresentanti dei membri dell'Ordine. Il Gran Maestro nell'esercizio del potere esecutivo è assistito dal Sovrano Consiglio, il governo dell'Ordine. Frà Robert Matthew è il 79º Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta. Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme L'Ordine ha una struttura gerarchica, con a capo il cardinale Gran 88 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Maestro. Questi è nominato direttamente dal Papa, dal quale dipende esclusivamente. Per questo l'Ordine è definito "di subcollazione pontificia" cioè direttamente soggetto all'autorità e al controllo della Santa Sede. Il Gran Maestro si avvale della collaborazione del Gran Magistero, il quale, di concerto con il Patriarcato latino di Gerusalemme, definisce i programmi operativi e gli interventi a favore delle strutture cristiane in Terra Santa. Il Patriarca latino di Gerusalemme ricopre di diritto la carica di Gran Priore. Tutti i Luogotenenti ed i membri del Gran Magistero godono del trattamento di "Eccellenza" presso lo Stato Città del Vaticano ed il territorio italiano. È suddiviso in 52 luogotenenze: 24 in Europa, 15 nel Nord America, 5 in Sud America e 6 in Australia ed Estremo Oriente. Attualmente il Gran Maestro in carica è il Card. Edwin Frederick O'Brien. Guardiano (vedi Canonico) Guarentigie (vedi Leggi ecclesiastiche) Sua Eminenza Rev.ma Card. Edwin Frederick O’ Brien, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del S a n to Sepolcro di Gerusalemme 89 Antonio Ferrara I Ignoranza Mancanza di scienza dovuta in un soggetto con conseguenze determinate dal diritto. L’ignoranza può essere: ignorantia iuris, quando concerne la legge come tale; ignorantia facti, se riguarda una qualità dell’atto che si pone in essere. Circa le conseguenze, il Codice di diritto canonico stabilisce che l’atto è nullo, se l’ignoranza verte sulla sostanza dell’atto o ricade sulla condizione sine qua non; in ogni altro caso l’atto di per sé è valido, ma è soggetto ad azione rescissoria. Va rilevato che il Codice stabilisce, come principio generale, che l’ignoranza circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno ad un fatto notorio di altri generalmente non si presume; si presume, invece, circa un fatto altrui non notorio, finché non si provi il contrario. Immagini sacre Prassi di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei fedeli. È raccomandata l’esposizione in numero moderato e in conveniente ordine, affinché le immagini sacre non diano adito a devozione meno retta. Le immagini sacre e preziose, ossia insigni per antichità, qualora necessitino di riparazione, non devono mai essere restaurate senza la licenza scritta dell’Ordinario. Impedimenti al matrimonio Condizioni o situazioni prestabilite relative alle persone dei singoli contraenti e che le rendono inabili a contrarre validamente il matrimonio canonico: esse sono denominate impedimenti dirimenti (appunto perché rendono invalido il matrimonio). In particolare gli impedimenti dirimenti risultano essere: l’età, cioè non possono contrarre matrimonio valido l’uomo prima che abbia compiuto i 16 anni e la donna prima dei 14. Le Conferenze Episcopali possono, però, stabilire un’età maggiore; l’impotenza copulativa (o coëundi), cioè l’incapacità all’unione fisica dei coniugi, che per sua stessa natura rende nullo il matrimonio, se perpetua ed antecedente al matrimonio stesso. Non è considerata, invece, impedimento la sterilità o impotentia generandi; il vincolo derivante da un precedente matrimonio (canonico) valido, anche se non consumato, che leghi una delle parti. Tale impedimento sussiste sino a quando il matrimonio non sia sciolto, il che, nel caso di matrimonio consumato, può avvenire solo per morte del coniuge; la disparità di culto. È invalido il matrimonio tra una persona non battezzata ed una battezzata nella Chiesa cattolica e da essa non separatasi con atto formale (eresia o scisma); l’Ordine sacro. È invalido il matrimonio degli ordinati in sacris, quale conseguenza del celibato imposto a coloro che sono costituiti nei sacri ordini. Tale impedimento concerne Vescovi, sacerdoti e diaconi e si applica anche al diacono permanente che sia divenuto vedovo; il voto perpetuo di castità. Detto voto deve essere pubblico (fatto cioè innanzi alla Chiesa), perpetuo ed emesso in un Istituto religioso. Di conseguenza non sono 90 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica soggetti a questo impedimento i membri degli istituti secolari, né quelli delle società di vita apostolica; il ratto. Tale impedimento sussiste nel caso una donna sia rapita (o quantomeno trattenuta con violenza fisica) a scopo di matrimonio; il crimine di coniugicidio. È invalido il matrimonio di chi, allo scopo di celebrarlo con una determinata persona, uccida il coniuge di questa o il proprio. È invalido, altresì, il matrimonio tra coloro che cooperano, fisicamente o moralmente, alla uccisione di un coniuge; la consanguineità o parentela (cioè il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite) rende nullo il matrimonio in linea retta all’infinito, sia per i discendenti legittimi che per quelli naturali; nella linea collaterale, invece, lo rende nullo solo fino al quarto grado incluso; l’affinità, cioè il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge, se è in linea retta, rende invalido il matrimonio; in pratica è vietato il matrimonio tra suocera e genero, tra suocero e nuora e tra un coniuge e i figli dell’altro coniuge; la pubblica onestà. Tale impedimento sorge da matrimonio invalido, consumato o meno, in cui vi sia stata vita comune o da pubblico e notorio concubinato. Esso rende invalido il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna e viceversa; la parentela legale. Non possono contrarre validamente matrimonio tra loro, nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale, cioè sorta da adozione civile. Non sono mai dispensabili gli impedimenti di diritto divino e cioè: l’età, l’impotenza, il vincolo precedente, la consanguineità in linea retta all’infinito e in linea collaterale in secondo grado. Il Vescovo diocesano, invece, può dispensare i propri diocesani, dovunque dimorino, e quanti vivano temporaneamente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (c.d. di diritto umano) eccettuati i seguenti tre, la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica: ordine sacro; voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio; crimine. In caso di urgente pericolo di morte, tuttavia, anche questi impedimenti, ad eccezione di quello derivante dall’Ordine sacro, possono essere dispensati dal Vescovo diocesano. Impedimenti dirimenti (vedi Impedimenti al matrimonio) Impedimento all’Ordine sacro (vedi Irregolarità) Imposte ecclesiastiche Entrate ecclesiastiche di diritto pubblico che si possono assimilare all’entrate tributarie degli ordinamenti statali. Tali entrate possono distinguersi in: tributi generici (corrispondenti ai tributi dell’ordinamento statale), dovuti indipendentemente da una diretta prestazione da parte dell’autorità ecclesiastica; tributi specifici (corrispondenti alle tasse), dovuti in occasione o come corrispettivo di un servizio. Tra i tributi specifici sono comprese quelle prestazioni richieste in occasione di particolari servizi ecclesiastici e che il Codice, con opportuna precisione di linguaggio, distingue in: tasse vere e proprie, cioè le somme riscosse in relazione agli atti della potestà esecutivoamministrativa della Chiesa (rilascio di documenti, certificazioni, dispense, etc.); 91 Antonio Ferrara oblazioni dei fedeli, cioè le somme richieste ai fedeli e da questi corrisposte, per l’amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali; spese di giudizio innanzi ai tribunali ecclesiastici. Incardinazione Incorporazione di un chierico ad una Chiesa particolare o ad altro Ente o Istituto che ne abbia avuta facoltà per diritto o concessione dell’autorità competente. L’incardinazione consegue all’ordinazione diaconale (che fa acquisire lo status di chierico) e lega stabilmente il ministro sacro al servizio della diocesi o dell’Istituto religioso. L’ascrizione dei chierici ad una Chiesa particolare non è più come in passato perpetua e assoluta. Il Codice prevede, al riguardo, due possibilità: un chierico può chiedere di essere incardinato in un’altra Chiesa particolare, ottenendo la c.d. lettera dimissoria scritta dal Vescovo presso cui è incardinato (escardinazione) e altra lettera scritta dal Vescovo nella cui diocesi desidera essere ascritto. Si tratta in questo caso di un vero e proprio trasferimento da una diocesi ad un’altra. Va da sé che la escardinazione può essere lecitamente concessa solo per utilità della Chiesa o per il bene del chierico e, comunque, non può essere negata se non ricorrano gravi ragioni; un chierico, pur mantenendo la incardinazione nella propria diocesi, può, con licenza del proprio Vescovo, trasferirsi temporaneamente in altra diocesi, afflitta da grave scarsità di clero, per esercitare ivi il ministero pastorale. In questo caso si deve, invece, parlare di un vero e proprio invio in missione. Indice dei libri proibiti Elenco di libri la cui diffusione era vietata dalla Chiesa cattolica per ragioni dottrinali o morali. Il più antico indice dei libri proibiti era quello risalente al 494, ordinato da papa Gelasio I e, perciò, detto gelasiano. Fu, tuttavia, soltanto nel 1559 che, sotto il pontificato di Paolo IV, venne pubblicato per la prima volta e, a partire dal 1571, venne periodicamente aggiornato da un’apposita commissione, la Congregazione dell’indice. La lettura dei libri messi al bando era permessa, previa dispensa dell’autorità ecclesiastica competente, ai fedeli che avessero avuto fondati motivi per richiederla. Con il motu proprio «Integrae servandae» di Paolo VI (1965) l’indice dei libri proibiti, pur rimanendo moralmente impegnativo, non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure. Induismo La religione dell'Induismo o più correttamente Sanātana Dharma (all'incirca "Eterna legge morale") è più un modo di vivere e di pensare che una religione organizzata. Storicamente, la parola "indù" non faceva riferimento a un sistema di credenze religiose. Indulgenze Remissione, davanti a Dio, della pena temporale dei peccati, già perdonati quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per la mediazione della Chiesa, la quale, come amministratrice della redenzione, dispensa e applica autoritariamente il tesoro dei meriti di Cristo e dei Santi. Essa si dice parziale ovvero plenaria a seconda che liberi in parte o in tutto 92 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica dalla pena temporale dovuta per i peccati e ogni fedele può lucrarla per se stesso o applicarla ai defunti a modo di suffragio. Le indulgenze possono essere elargite solo dalla suprema autorità della Chiesa o da quelli che hanno ricevuto questa potestà o dal diritto o dal Romano Pontefice. Indulto Permesso di uscire da un Istituto religioso durante il periodo della professione [vedi Professione religiosa] temporanea, accordato per gravi cause dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio se si tratta di Istituto di diritto pontificio; negli Istituti di diritto diocesano l’indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione. Infallibilità Presunzione assoluta di inerranza del Magistero del Sommo Pontefice e dei Vescovi. Ciò si verifica allorquando il Romano Pontefice, come pastore e dottore supremo di tutti i fedeli che ha il compito di confermare i suoi fratelli nella fede, ovvero i Vescovi, come dottori e giudici della fede e dei costumi (radunati nel Concilio ecumenico o, seppure sparsi, conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro convergono in una sentenza unanime), proclamano con atto definitivo che una dottrina in materia di fede e di costumi deve ritenersi per vera. Infedeli È infedele, secondo il diritto canonico, colui che non ha ricevuto il battesimo. Egli, pertanto, non può essere «persona» per la Chiesa, e di conseguenza non può avere: né capacità giuridica, cioè capacità di essere titolare di rapporti giuridici [vedi Capacità giuridica canonica], né capacità di agire, cioè capacità di porre in essere atti giuridici canonici. Tuttavia, il diritto canonico riconosce all’infedele: il diritto di essere istruito nelle verità religiose; il diritto ad esser battezzato; una limitata capacità a partecipare alla vita della Chiesa, e più precisamente la capacità ad intervenire in tutte quelle attività che non presuppongano il battesimo; il diritto di uguaglianza con tutti gli altri uomini, battezzati o meno. Alcuni canoni del Codice, poi, prendono in specifica considerazione gli infedeli laddove: si consente la celebrazione, sia pure con dispensa, di un valido matrimonio tra un fedele ed un’infedele; si prevede che un infedele, in caso di necessità, possa amministrare il sacramento del battesimo, purché, anche se non credente, sia mosso da retta intenzione; si prevede che chiunque, battezzato o non battezzato, possa agire in giudizio. Infermità Situazione che influisce sulla capacità giuridica e di agire del fedele [vedi Capacità giuridica canonica; Personalità giuridica canonica]. Bisogna distinguere tra infermità mentale e infermità fisica (o corporale). Tutti coloro che abitualmente mancano dell’uso di ragione non sono considerati responsabili dei propri atti e vengono equiparati ai bambini [vedi Età]; non sono di conseguenza tenuti all’osservanza delle leggi ecclesiastiche né sono penalmente imputabili. Quando il giudice ecclesiastico pronuncia un’inabilità, deve sempre nominare un curatore. Le infermità corporali, genericamente indicate come morbus, possono 93 Antonio Ferrara far cessare l’obbligo dell’osservanza di determinate leggi ecclesiastiche (digiuno, partecipazione alla S. Messa nei giorni festivi). Se però l’infermità costituisce un perpetuum corporis impedimentum, diventa vitium e, come tale, può dar luogo a determinate incapacità. Ad esempio: l’impotenza, se perpetua ed anteriore alla celebrazione del matrimonio, costituisce causa di nullità del matrimonio stesso [vedi Impedimenti al matrimonio]; la deformità fisica, che impedisce l’accesso agli Ordini sacri. Infule Due nastri di colore rosso, caricati da una croce patente, che scendono dalla Mitra (o Mitria) e dal Triregno. Spesso sono arricchite dallo stemma del prelato. Inquartato Quando lo scudo è diviso in quattro parti uguali da due linee, una verticale e l’altra orizzontale, ambedue passanti per il centro dello scudo, è denominato inquartato. Interdetto Il termine interdetto (dal latino interdicere, ordinare, vietare, decreto di proibizione), usato in ambito religioso, è una punizione ecclesiastica che ha l'effetto di impedire l'accesso a tutte o a gran parte delle sacre funzioni della Chiesa in un luogo particolare. [vedi Pene canoniche]. L’interdetto comporta il divieto di: partecipare, come ministro, alla celebrazione della Messa [vedi Eucaristia] e a ogni altra celebrazione di culto pubblico; celebrare e ricevere i Sacramenti e celebrare i Sacramentali. Intese Sono accordi tra una Confessione religiosa e lo Stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra parte. La Costituzione stabilisce che i rapporti fra Stato e Confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresentanze. Le intese si differenziano dai concordati [vedi Concordato ecclesiastico] perché esauriscono la loro funzione sul piano del diritto nazionale; sono tuttavia entrambi espressione del principio per il quale la legislazione statale in materia ecclesiastica non deve essere unilaterale, ma di regola preventivamente concordata. Ipogeo Un ipogeo (hypógheios) è un'antica costruzione sotterranea, per lo più adibita a sepolcro. Irregolarità Impedimento perpetuo che vieta la ricezione o l’esercizio dell’Ordine sacro. Sono irregolari a ricevere gli Ordini: chi è affetto da pazzia o da altra infermità psichica che lo renda inabile a svolgere il sacro ministero; chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma; chi ha tentato di contrarre matrimonio, anche soltanto civile, mentre ne era impedito per vincolo matrimoniale, per Ordine sacro o voto pubblico di castità ovvero lo ha fatto con una donna già validamente sposata o legata dallo stesso voto; chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato aborto, nonché tutti i complici in questi 94 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica delitti; chi ha gravemente mutilato se stesso o altri o ha tentato di suicidarsi; chi ha posto in essere atti riservati al Vescovo o al sacerdote, senza averne la relativa potestà d’ordine o avendone la proibizione dell’esercizio. Sono invece semplicemente impediti: chi è sposato, a meno che non debba accedere al diaconato permanente [vedi Diacono]; chi esercita un ufficio o amministrazione vietata ai chierici, fino a quando non cessi da tali attività [vedi Attività affaristica]; il neòfita, a meno che, a giudizio dell’Ordinario, sia sufficientemente pronto. Islàm L'Islamismo è una religione monoteista sorta nel VII secolo d.C. in seguito alla predicazione di Maometto (in arabo Muhammad, pronunciabile dialettalmente anche Mohammed), considerato l'ultimo e definitivo profeta inviato da Dio (in arabo Allàh) ai musulmani. Istituti di vita consacrata Istituti nei quali i membri promettono di osservare i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza attraverso l’emissione di voti o di altri sacri vincoli e si uniscono in modo particolare alla Chiesa e al suo ministero. Si suddividono in due grandi categorie: Istituti religiosi e Istituti secolari, a seconda che i membri vivano in comunità oppure non conducano vita comune. Per sua natura lo stato di vita consacrata non è né clericale [vedi Chierici] né laicale [vedi Laici], purtuttavia gli Istituti di vita consacrata assumono l’una o l’altra di queste denominazioni; si dice, infatti, Istituto clericale quello che, secondo il progetto del fondatore o per legittima tradizione, è sotto la guida di chierici e assume l’esercizio dell’Ordine sacro e come tale è riconosciuto dall’autorità ecclesiastica; Istituto laicale quello che, riconosciuto come tale dalla Chiesa, in forza della sua natura, dell’indole e del fine, ha un compito specifico determinato dal fondatore o da una legittima tradizione che non comporta l’esercizio dell’Ordine sacro. Per quanto concerne, invece, la posizione giuridica, l’Istituto di vita consacrata si dice: di diritto pontificio, se eretto ed approvato con formale decreto della Sede Apostolica [vedi Santa Sede]; di diritto diocesano, se eretto dal Vescovo diocesano, ma senza conseguire il decreto di approvazione della Sede Apostolica. Sono riservate alla Sede Apostolica fusioni ed unioni di Istituti nonché la costituzione di federazioni e confederazioni, così come è di esclusiva competenza della stessa Sede la soppressione di un istituto e la decisione sui suoi beni. Gli Istituti di vita consacrata sono soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa ed i singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice come loro supremo Superiore, anche in forza del sacro vincolo dell’obbedienza. Istituti religiosi Istituti di vita consacrata, i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui o temporanei, da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità, rendendo una testimonianza pubblica a Cristo e alla Chiesa, che comporta quella separazione dal mondo che è propria dell’indole e delle finalità di ciascun Istituto. Elementi fondamentali perché una società possa definirsi Istituto religioso sono dunque: che essa sia ordinata 95 Antonio Ferrara secondo una propria regola o costituzione, approvata formalmente e positivamente dalla competente autorità ecclesiastica; che essa comporti vita comune, intesa come stabile coabitazione o dimora sotto lo stesso tetto e partecipazione alle generali attività, sotto il governo del legittimo Superiore [vedi Superiori degli istituti religiosi] e secondo le norme fissate dallo statuto; che i componenti abbiano pronunciato i ricordati voti pubblici. Oltre alle distinzioni comuni a tutti gli Istituti di vita consacrata, gli Istituti religiosi, secondo il Codice, si dividono in ragione del fine in: Istituti di vita esclusivamente contemplativa (es.: i Camaldolesi), i cui membri non possono essere chiamati in nessun caso a prestare la loro collaborazione nel ministero pastorale diretto, poiché il loro carisma è di collaborare ad esso con l’eccelso sacrificio di lode che offrono a Dio; Istituti di vita contemplativa (es.: i Benedettini), i cui membri, oltre all’esercizio preferenziale della contemplazione, si dedicano anche, secondo il diritto proprio, a opere di apostolato diretto; Istituti di attività apostolica (es.: Domenicani, Francescani, Gesuiti), i cui membri si dedicano, in forza delle loro costituzioni, in modo preferenziale all’azione apostolica, poiché questa appartiene alla loro stessa natura. In ragione del sesso gli Istituti religiosi si dividono in: Istituti di monaci dediti prevalentemente o in modo preferenziale alla contemplazione; Istituti di monache dedite anch’esse esclusivamente o in modo preferenziale alla contemplazione. L’art. 7 della L. 222/85 ha previsto che gli Istituti religiosi possono essere riconosciuti agli effetti civili come Enti ecclesiastici. Istituti secolari Istituto di vita consacrata, in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, operando all’interno di esso. Esso si differenzia dall’Istituto religioso per l’assenza dei voti pubblici e della vita fraterna in comune e soprattutto perché la testimonianza pubblica resa a Cristo e alla Chiesa, che per il religioso comporta una separazione dal mondo, esige, invece, per sua natura la presenza nel mondo dei membri dell’Istituto secolare. I fedeli consacrati a Dio negli Istituti secolari non mutano la propria condizione canonica, laicale [vedi Laici] o clericale [vedi Chierici], in mezzo al Popolo di Dio: pertanto non assumono quel particolare status proprio dei religiosi. Essi, invece, anche dopo la loro consacrazione, continuano a condurre la propria vita nelle ordinarie situazioni del mondo, soli o nella propria famiglia o in gruppi di vita fraterna, secondo le singole costituzioni; i membri chierici sono di solito incardinati [vedi Incardinazione] in una diocesi e dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio Istituto. Il candidato che chieda di entrare in un istituto secolare, prima di assumere il primo impegno con vincoli sacri nell’Istituto, deve compiere un periodo di prova iniziale non inferiore a due anni, allo scopo di prendere più chiara coscienza della propria vocazione specifica e approfondire la conoscenza dello spirito e dello stile di vita dell’Istituto. Trascorso il periodo di prova, il candidato, se ritenuto idoneo, assume attraverso un sacro vincolo i tre consigli evangelici della povertà, castità e obbedienza (incorporazione), in caso contrario 96 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica deve lasciare l’Istituto. La prima incorporazione è sempre temporanea (di durata non inferiore a cinque anni). Dopo tale periodo, il membro ritenuto idoneo viene ammesso all’incorporazione perpetua oppure a quella definitiva (cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre ad ogni scadenza). Istituto per il sostentamento del clero Compito primario dell’Istituto per il sostentamento del clero è quello di assicurare a tutti i sacerdoti, che svolgono servizio in favore della diocesi, una remunerazione per il loro congruo e dignitoso sostentamento, attraverso un meccanismo che si richiama a quello degli aboliti assegni supplementari di congrua. In attuazione della L. 222/85, in ogni diocesi italiana è stato eretto entro il 30-9-1986, con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica civile quale Ente ecclesiastico. (vedi Entrate ecclesiastiche). Istruzioni Fonti generali del diritto canonico emanate dall’autorità esecutiva per illustrare le disposizioni di una legge e chiarirne le modalità di esecuzione. Le istruzioni non derogano alle leggi e, se non si accordano con le disposizioni delle leggi, sono prive di ogni valore. Le istruzioni cessano di avere vigore non soltanto con la revoca esplicita o implicita dell’autorità competente, ma anche quando cessa la legge a cui fanno riferimento. S.E.R.ma mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni, con un gruppo di cav. della sez. di Salerno-Costa d’Amalfi, dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme 97 Antonio Ferrara L Laici I fedeli laici, cioè, per esclusione, quelli che non sono né chierici né religiosi, costituiscono una delle componenti (dal punto di vista numerico la più rilevante) del popolo di Dio con una condizione costituzionale propria e autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall’ordinamento canonico. I laici come tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo generale dell’apostolato e hanno diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni [vedi Associazioni di laici]. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare le realtà temporali con lo spirito evangelico. È diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta la libertà che compete ad ogni cittadino; nell’esercizio di questa libertà essi debbono, però, ispirare la loro attività allo spirito evangelico e alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina della Chiesa stessa. Nel contempo i laici, onde essere in grado di vivere, annunciare e, se necessario, difendere la dottrina cristiana e partecipare inoltre all’esercizio dell’apostolato, hanno l’obbligo di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno. Nell’ambito del ministero proprio attribuibile ai laici, può e deve individuarsi uno specifico ministero coniugale. Il Codice ne dà la qualificazione giuridica quando sancisce che i coniugi cristiani sono tenuti al dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell’edificazione del popolo di Dio. I laici, se riconosciuti idonei, possono assumere determinati uffici ecclesiastici e, se dotati della necessaria scienza e prudenza, possono essere nominati periti o consultori per offrire, anche all’interno dei Consigli istituzionalizzati, un ausilio ai Pastori della Chiesa. Ricordiamo, ad esempio, che i laici, su parere della competente Conferenza Episcopale, possono essere nominati giudici dei tribunali ecclesiastici. È riconosciuta ai laici la facoltà di accedere alle università e facoltà ecclesiastiche [vedi Università ecclesiastiche] con la possibilità di ricevere dalla autorità ecclesiastica il mandato di insegnare le scienze sacre. Per quanto concerne in particolare l’esercizio del culto e l’amministrazione dei sacramenti va ricordato che i laici di sesso maschile, in possesso dei requisiti stabiliti dalla competente Conferenza Episcopale, possono essere assunti ai ministeri istituiti di lettore e di accòlito, un tempo riservati esclusivamente ai chierici. Laicismo Concezione propria dello Stato di diritto, secondo la quale esso si afferma al di sopra di ogni credo religioso, considerato come un affare privato dei sudditi [vedi Giurisdizionalismo; Teocrazia]. Tale concezione, affermatasi con la Rivoluzione francese, propugna la cd. separazione dello Stato dalla Chiesa, intesa però non come riconoscimento del principio dualistico cristiano dei due 98 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica poteri, ciascuno indipendente e sovrano, bensì del disinteresse dello Stato per il credo religioso dei propri sudditi. Fenomeni analoghi sono stati, nel corso dei secoli, definiti diversamente: Giuseppismo, Febronianesimo, Cesaropapismo, Regalismo, Tanuccismo, Leopoldismo, Gallicanesimo, etc. Laicità dello Stato, principio di Con il Nuovo Concordato è stata ribadita, senza equivoci, la vocazione laica della Repubblica per garantire ai cittadini il diritto all’autodeterminazione della propria fede religiosa. Il principio di laicità dello Stato supera il concetto di laicismo dominato da una posizione di indifferenza dello Stato (cd. mentalità negativa) per fare carico a quest’ultimo di un obbligo di proteggere l’interesse religioso dei cittadini (cd. laicità positiva) contro ogni forma di confessionismo o contro ogni progetto etico religioso mirante ad ostacolare l’esercizio della libertà religiosa. Lampassato Sta anche per linguato, e indica l’animale con la lingua di colore diversa dal corpo. Lapide Lapide può riferirsi a: lapide tombaria, lastra recante un'iscrizione funebre posta su sepolcri; lapide commemorativa, lastra recante un'iscrizione commemorativa posta su monumenti o facciate di edifici. Lasciti pii Disposizioni patrimoniali dettate per motivi religiosi di culto o di beneficenza. I lasciti pii vengono generalmente effettuati mediante donazione o testamento a favore di Enti ecclesiastici oppure ad un Ente da costituire [vedi Fondazione] appunto con i beni conferiti. Nel primo caso si parla di pia fondazione non autonoma, nel secondo, invece, di pia fondazione autonoma [vedi Pie fondazioni]. Costituiscono lasciti pii anche tutti gli atti dispositivi a favore di un erede con l’imposizione di un modus che lo vincoli ad erogare somme o svolgere un’attività per fini religiosi o di culto. Tra questi ultimi rientrano anche le disposizioni a favore dell’anima (art. 629 c.c.), che si considerano come oneri a carico dell’erede o del legatario e che sono valide solo quando siano determinati i beni o la somma da impiegarsi a tal fine. Negli ordinamenti dove i lasciti pii non sono consentiti dallo Stato, i fedeli ricorrono a particolari forme di lasciti fiduciari [vedi Frodi pie]. Lavabo Vaschetta situata nella sacrestia e utilizzata per le abluzioni del sacerdote prima e dopo la celebrazione della messa, per versare l'acqua della purificazione nonché per eliminare i residui delle sostanze benedette ridotte in cenere. Talora può essere sormontata da una riserva fornita di un rubinetto (fontana di sacrestia). Legati pontifici (vedi Diplomazia pontificia) Legge canonica Comando dato in vista del bene comune dei fedeli, proveniente da un 99 Antonio Ferrara soggetto idoneo a darlo e diretto a soggetti tenuti a rispettarlo, cioè ai battezzati [vedi Battesimo] che godano di un sufficiente uso di ragione e abbiano compiuto il settimo anno di età. La promulgazione delle leggi ecclesiastiche universali (cioè valide per tutta la Chiesa cattolica di rito latino) ha luogo con la pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis. La legge entra in vigore solo dopo tre mesi (c.d. vacatio legis) dalla sua promulgazione, salvo diverso termine (più breve o più ampio) previsto dalla legge stessa. Per le leggi particolari (cioè valide per un determinato territorio quale, ad es., la diocesi), invece, è prescritto che la promulgazione venga fatta nel modo determinato dal legislatore e l’entrata in vigore avvenga dopo un mese, salvo diversa disposizione. In diritto canonico vige il principio dell’irretroattività della legge tranne che per le leggi penali che hanno sempre efficacia retroattiva se sono più favorevoli al reo. Le leggi universali valgono per tutti i fedeli ovunque si trovino. Le leggi particolari, invece, si presumono territoriali e non personali, nel senso che sono soggetti alla legge di un determinato territorio i fedeli che in esso hanno il domicilio o il quasi domicilio [vedi Domicilio] e contemporaneamente vi si trovino di fatto. Normalmente la legge canonica cessa di aver vigore in conseguenza di una legge posteriore (abrogazione). L’abrogazione può essere: espressa, quando la nuova legge espressamente dica che la precedente è abrogata in tutto o in parte (in quest’ultimo caso si parla di derogatio); tacita, se la nuova legge è direttamente contraria (quindi incompatibile) con la precedente ovvero disciplini ex novo ed integralmente tutta quanta la materia oggetto della legge precedente (in questo caso si parla di abrogatio). Nel dubbio, la legge preesistente non si presume abrogata, ma si deve cercare di armonizzare, per quanto possibile, la vecchia e la nuova legge. Legge matrimoniale Con questo nome si definisce la L. 847/29 emanata per l’applicazione dell’art. 34 del Concordato con la Santa Sede concernente il cd. matrimonio concordatario. In attesa che venga emanata la nuova normativa di attuazione dell’art. 8 del Nuovo Concordato del 1984, la legge matrimoniale del 1929 deve ritenersi tuttora in vigore almeno per quella parte che non risulti implicitamente abrogata per effetto del disposto del ricordato art. 8 e tenendo ovviamente conto delle modifiche di cui alle sentenze della Corte Cost. n. 32 del 1979 e n. 16 del 1982. Leggi ecclesiastiche Si definiscono in tal modo quelle leggi in materia ecclesiastica emanate unilateralmente dal Regno d’Italia per disciplinare i rapporti con la Chiesa, dall’Unità fino ai Patti Lateranensi. Leggi ecclesiastiche eversive. Con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 venne perseguita, nei confronti della Chiesa, una politica restrittiva che, già iniziata dal Parlamento Subalpino (Regno di Sardegna), incise soprattutto sugli Enti e sui beni ecclesiastici. In particolare con la L. 3036/1866 fu negato il riconoscimento (e quindi la capacità patrimoniale) agli Ordini, Corporazioni e Congregazioni religiose regolari nonché Conservatori e Ritiri, i quali importassero vita comune ed avessero 100 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica carattere ecclesiastico. Il patrimonio di tali enti soppressi fu devoluto al demanio dello Stato, con l’obbligo di iscrivere, nel Gran libro del debito pubblico, una rendita del 5% a favore del neocostituito Fondo per il culto (che succedeva, in ogni rapporto, alla vecchia Cassa ecclesiastica dello Stato sardo). Nel contempo, con questa stessa legge, veniva sancita l’incapacità, per ogni Ente morale ecclesiastico, di possedere beni immobili; con la L. 3848/1867 la soppressione, già disposta con la L. 3036/1866 per gli enti regolari, fu estesa, con modalità analoghe, a tutti gli Enti secolari che lo Stato, con propria autonoma valutazione, riteneva superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della collettività o dannosi agli interessi statali. Esclusi dalla soppressione e dalla conseguente spoliazione dei beni furono le Parrocchie, gli Ordinariati, i Canonicati, le chiese cattedrali, i seminari, le fabbricerie. (Leggi ecclesiastiche delle guarentigie). Nel vano tentativo di risolvere la questione romana, il 13 marzo 1871 veniva emanata la L. 214/1871, che fu detta delle guarentigie, in quanto garantiva rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice; in effetti con questa legge lo Stato cercò anche di dare una regolamentazione ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Il provvedimento si articolava in due titoli ben distinti: il primo, prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, con cui il legislatore tentava di garantire una certa indipendenza al Pontefice attraverso: la corresponsione di una rendita annua; la concessione dei palazzi apostolici, Vaticani e Lateranensi; il divieto alla polizia di introdursi nei palazzi vaticani; il riconoscimento di prerogative ed immunità ai diplomatici esteri; il secondo, relazioni dello Stato con la Chiesa, invece, riguardava appunto i rapporti fra Stato e Chiesa. Il legislatore, in particolare: abolì il giuramento dei Vescovi, il diritto di nomina o proposta regia e l’appello per l’abuso o recursus ad principem. Con questa legge gli statisti del Regno ritenevano di avere risolto la questione romana, ma la Santa Sede non fu d’accordo, perché a suo parere la legge non presentava garanzie di stabilità, soprattutto perché, in quanto legge interna, poteva essere in ogni momento abrogata da una successiva e meno favorevole legge ordinaria dello Stato (Enciclica Ubi nos del 15-5-1871). Lo Stato cercò di ovviare alle critiche, dichiarando la legge delle guarentigie legge fondamentale dello Stato; questa dichiarazione, però, non si rivelò adatta a risolvere il problema, perché la normativa rimaneva pur sempre in balìa della sola volontà del legislatore italiano. L’impasse dei rapporti fra Chiesa e Stato nel nostro Paese fu superata solo nel 1929 con il Trattato (internazionale) del Laterano stipulato da Stato e Chiesa in posizione paritaria [vedi Concordato ecclesiastico]. Leggi ecclesiastiche eversive (vedi Leggi ecclesiastiche) Leggio Supporto da tavolo o portatile che sostiene su un piano inclinato libri o spartiti musicali, allo scopo di poterli leggere senza tenerli in mano. Leone È il più nobile animale del blasone. Simbolo per eccellenza per rappresentare la forza, la magnanimità, la grandezza, il comando e il coraggio. 101 Antonio Ferrara Leone di San Marco Il leone di San Marco è il simbolo della città di Venezia. La simbologia del leone di San Marco deriva da un'antichissima tradizione delle Venezie, secondo la quale un angelo in forma di leone alato avrebbe rivolto al Santo, naufrago nelle lagune, la frase: «Pax tibi, Marce, evangelista meus. Hic requiescet corpus tuum» (Pace a te, Marco, mio evangelista. Qui riposerà il tuo corpo.), preannunciandogli che in quelle terre avrebbe trovato un giorno riposo e venerazione il suo corpo. Il libro, spesso erroneamente associato al Vangelo, ripropone proprio le parole di benvenuto del leone e, nella maggior parte delle rappresentazioni veneziane, si presenta aperto, recando solitamente la scritta latina «PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS». Il leone simboleggia anche la forza della parola dell'Evangelista, le ali l'elevazione spirituale, mentre l'aureola è il tradizionale simbolo cristiano della santità. In araldica il leone di San Marco è simbolo dell’apostolato e della Serenissima. Lettore (Vedi ministeri istituiti) Liturgia Esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel quale, per mezzo di segni visibili: viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini; viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio, pubblico e integrale. Tale definizione mette in luce i due momenti tipici e inscindibili di ogni azione liturgica: la santificazione e l’esercizio del culto divino. Tale culto si realizza in maniera pubblica e integrale se risponde a tre requisiti: sia offerto in nome della Chiesa; da persone legittimamente incaricate (ministri di culto); mediante atti approvati dall’autorità ecclesiastica. La disciplina della liturgia è di esclusiva competenza dell’autorità della Chiesa e precisamente della Santa Sede e dei Vescovi diocesani. In particolare: alla Santa Sede spetta disciplinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici (ad es. messali, rituali, breviari) e vigilare per la fedele osservanza delle norme liturgiche; le Conferenze Episcopali hanno, invece, il compito di preparare le versioni, nelle lingue correnti, dei libri liturgici e curarne la pubblicazione, previa autorizzazione della Santa Sede; il Vescovo diocesano può, nei limiti della sua competenza, impartire norme, in materia liturgica, obbligatorie e vincolanti per tutti i fedeli della propria Chiesa particolare. 102 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Lapide commemorativa, posta nella Cappella di Santa Croce di Nocera Inf., in memoria per il Delegato emerito cav. Catello Celentano, fondatore della Delegazione Nocera-Sarno Antonio Ferrara M Matrimonio apparente È quello in cui, pur essendo avvenuta la celebrazione, in realtà non si è formato un vincolo valido. In ordine al matrimonio apparente il codice di diritto canonico usa termini diversi, senza precisarne il significato, quali matrimonium invalidum, matrimonium nullum, matrimonium ìrritum. Matrimonio canonico Patto matrimoniale, con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Tra i battezzati [vedi Battesimo] non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento. Dall’inseparabilità del contratto dal sacramento deriva che la regolazione dell’istituto spetta alla Chiesa, competente da sola a stabilire gli impedimenti al matrimonio e a trattare dei giudizi di nullità, mentre l’autorità civile è competente a disciplinare i semplici effetti meramente civili del matrimonio. Elementi costitutivi del matrimonio sono: i ministri, che sono gli stessi sposi; il sacerdote o il diacono, che assiste al matrimonio, funge solo da teste qualificato, la cui presenza è richiesta ad validitatem (e non sempre) onde facilitare la prova della celebrazione; la volontà di contrarre matrimonio manifestata con il consenso. Manca il consenso se al momento del matrimonio vi è un soggetto incapace di intendere e di volere; quando la manifestazione di consenso sia estorta mediante violenza fisica o sussista errore ostativo (si intendeva dire no e si è detto sì); se vi è voluta discordanza tra volontà e manifestazione del consenso (ad es. rappresentazioni teatrali, riserva mentale, simulazione); la materia, che consiste nella mutua donazione dei coniugi in funzione della costituzione tra loro della comunità di tutta la vita; la forma, cioè le parole o i segni adoperati per celebrare il matrimonio. Proprietà essenziali del matrimonio sono: l’unità che esclude ogni forma di poligamia e poliandria; l’indissolubilità che esclude il divorzio. Matrimonio concordatario E’ il matrimonio celebrato secondo i riti della religione cattolica che in base agli accordi tra la chiesa cattolica ed il governo italiano ha effetti anche di natura civile. Matrimonio rato e non consumato Matrimonio valido tra battezzati, cui non sia seguito l’atto per sé idoneo alla generazione della prole. La consumazione si presume fino a prova contraria se dopo la celebrazione i coniugi abbiano coabitato. Esso può essere sciolto dal Sommo Pontefice [vedi Scioglimento del vincolo matrimoniale], ove sussista una giusta causa. L’art. 34 del Concordato del 1929 prevedeva che il provvedimento ecclesiastico con il quale era accordata la dispensa dal matrimonio potesse essere 104 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica reso esecutivo agli effetti civili con la stessa procedura prevista per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio canonico [vedi Matrimonio concordatario]. Poiché tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 18/1982) e non è riproposta nel Nuovo Concordato del 1984, deve ritenersi abrogata. I coniugi che ottenessero oggi lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato (regolarmente trascritto) possono realizzare la cessazione degli effetti civili, invocando l’art. 3 della L. 898/70 (cd. legge sul divorzio) che tra le cause di cessazione degli effetti civili prevede, appunto, la non consumazione del matrimonio. Mazza Priorale Bastone pastorale dritto d’argento che termina con un nodo, il quale può avere la forma di un pomo, di un fiordaliso o di una chiesa. Simbolo dei prevosti, priori, maestri del coro o primi cantori. E’ usato dai religiosi che non hanno diritto ad altri ornamenti. Si raffigura, spesso, unitamente al rosario. Metalli Sono l’oro e l’argento. Metropolita È il capo del Metropoli ovvero di un’Arcidiocesi detta Metropolitana, sotto la cui giurisdizione ci sono altre diocesi, dette suffraganee. Un tempo il Metropolita, tra i tanti diritti, aveva anche il diritto di bloccare le nomine vescovili. Ai giorni nostri il primato del metropolita è più sfumato, quasi un semplice onore. È sempre un arcivescovo. Ministeri istituiti Dal 1 gennaio 1973, con l'entrata in vigore delle norme contenute nella lettera apostolica in forma di motu proprio “Ministeria quaedam” di Papa Paolo VI, i ministri istituiti sono due: il Lettore e l’Accòlito. Possono essere affidati anche ai laici, perché non sono più riservati ai soli candidati al sacramento dell'Ordine. L'istituzione del Lettore e dell'Accòlito, secondo la veneranda tradizione della Chiesa, è riservata agli uomini, ai quali si richiede la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano. I ministeri sono conferiti dal Vescovo con il rito liturgico «istituzione del Lettore» e «istituzione dell'Accòlito», riconosciuto dalla Sede Apostolica. Il conferimento dei ministeri non dà diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa. Ministeri Ordinati, Chierici Derivano dal sacramento dell’Ordine sacro: Episcopato [vedi Vescovi], Presbiterato [vedi Presbitero] e Diaconato [vedi Diacono]. Tali ministeri sono per l’essere della Chiesa: infatti se venissero a mancare la Chiesa non avrebbe la certezza di portare avanti il mandato conferitogli dal Signore. Mitra (o Mitria) La mitra, quale figura araldica caricata in uno scudo, rappresenta dignità ecclesiastica o premio di virtù. Ornamento liturgico, simbolo per eccellenza della dignità episcopale è il copricapo indossato dai Vescovi e a volte da ecclesiastici non Vescovi durante le funzioni liturgiche. La sua forma è allungata ed è caratterizzata da due cuspidi (cornua) formate da due pannelli rigidi rivestiti di 105 Antonio Ferrara tessuto e tenuti insieme da una fodera. È anche dotata di due nastri (infule), che in passato avevano la funzione di assicurare sotto il mento il copricapo. Oggi è un accessorio decorativo pendente sulle spalle. Spesso sulle infule è ricamato lo stemma del prelato. Goffredo di Crollalanza afferma che nell'araldica la mitra serve da cimiero e i diversi ecclesiastici la portano come segue: Abati secolari, di profilo; Abati regolari, inclinata a destra; Abati commendatari, di profilo a destra; Canonici mitrati, di profilo a destra; Vescovi, di fronte a destra; Arcivescovi, di fronte nel mezzo. Monsignore È il titolo onorifico che spetta ai Vescovi e ad ecclesiastici insigniti da alcune particolari dignità, come i canonici ed i prelati della Casa Pontificia. Curiosamente questo titolo in passato era attribuito anche al Papa, ai cardinali ed ai sovrani. Deriva dal francese mon (mio) e seigneur (signore). Monte Si rappresenta con la classica foggia italiana a tre cime, ovvero come cilindri coperti da calotte sferiche che si sovrappongono a piramide. Spesso si trovano anche con sei cime e oltre. Motto Il motto è un’usanza assai diffusa ed è posto sotto lo scudo ed esprime in forma concisa l’ideale ed il programma di vita e non è del tutto slegato dal contenuto dello stemma. Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli 106 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica N Navetta (o navicella portaincenso) Nella liturgia cattolica è il contenitore metallico destinato alla conservazione dell'incenso. Sebbene la sua forma tradizionale la avvicini allo scafo simmetrico di una nave che sormonta un piedistallo metallico ed è chiuso sulla sommità da un coperchio oblungo, attualmente ha spesso una più semplice forma circolare. L'incenso vi si conserva per essere poi trasferito e bruciato nell'incensiere o turibolo. Necessitudo Legame o vincolo tra persone fisiche costituitosi per natura o per diritto. Tali legami familiari possono influire sulla capacità giuridica delle persone: si pensi, ad esempio, agli impedimenti matrimoniali. Si distinguono, al riguardo, tre tipi di legami: consanguineità, affinità e adozione (legame naturale il primo, legali gli altri due). La consanguineità, detta anche parentela, è il vincolo tra persone che discendono da un comune capostipite e comprende: la cognatio carnalis, se si considera la discendenza dal lato materno; l’adgnatio, se si considera la discendenza dal lato paterno. L’affinità è il vincolo che stringe un coniuge ai consanguinei dell’altro coniuge (es. genero e suocero). L’affinità sorge solo a seguito di matrimonio valido, sia semplicemente rato che rato e consumato [vedi Matrimonio rato e non consumato]. L’adozione, detta anche cognatio legalis, se attuata secondo le norme del diritto civile (l’istituto, come tale, è sconosciuto dal diritto canonico), determina fra adottante e adottato lo stesso rapporto giuridico che sussiste tra genitori e figli, costituendo, ad es., impedimento al matrimonio. Notaio Organo dei tribunali ecclesiastici, che deve intervenire in qualunque processo e sottoscriverne, a pena di nullità, gli atti che, solo così, fanno fede pubblica. Noviziato Periodo di prova e di preparazione della durata minima di un anno (e non superiore a due anni) per ottenere l’ammissione in un qualsiasi Istituto religioso. Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell’Istituto, ha questi scopi: aiutare i novizi a prendere coscienza della loro vocazione specifica; far sperimentare il modo di vita dell’Istituto; formare mente e cuore secondo lo spirito dell’Istituto; provare le intenzioni e l’idoneità dei novizi. L’ammissione al noviziato è di competenza dei Superiori maggiori [vedi Superiori degli istituti religiosi] ed è condizionata all’esistenza di particolari requisiti e all’assenza di determinati impedimenti. Il noviziato deve essere fatto in una apposita «casa», detta appunto Casa del Noviziato, sotto la guida del maestro dei novizi appositamente designato dai Superiori. In ogni momento il novizio può lasciare liberamente l’istituto così come può dimetterlo l’autorità competente. Al termine del 107 Antonio Ferrara noviziato, il novizio, se ritenuto idoneo, è ammesso alla professione temporanea [vedi Professione religiosa], altrimenti viene dimesso [vedi Dimissione dei religiosi]. Nuove nozze (vedi Privilegio paolino) Incensiere e navetta o portaincenso 108 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica O Oblazioni dei fedeli Mezzo principale per finanziare le attività ecclesiastiche. I fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa perché essa possa disporre di quanto le è necessario per il culto divino [vedi Liturgia], per le spese di apostolato e per l’onesto sostentamento dei ministri; nel contempo i fedeli stessi sono liberi di poter devolvere beni temporali a favore della Chiesa. Il Vescovo ha il dovere di avvertire e stimolare i fedeli per l’osservanza dell’obbligo che ad essi incombe e che essi assolveranno attraverso le sovvenzioni loro richieste secondo le norme dettate dalle Conferenze Episcopali. Norme particolari sono stabilite per le oblazioni fatte a persone giuridiche ecclesiastiche, sia pubbliche che private: ciò a tutela sia della persona giuridica [vedi Personalità giuridica canonica] sia degli stessi offerenti. È previsto che tutti i Vescovi, in conseguenza del vincolo della unità e della carità che lega tutta la Chiesa, debbono contribuire, secondo le disponibilità della propria diocesi, a procurare alla Santa Sede i mezzi che le necessitano, secondo le condizioni dei tempi, per svolgere la sua missione per la Chiesa universale. Offertorio L’offertorio (dal latino offertorium) consiste nell’offrire doni all’altare, durante la celebrazione della SS.ma messa; segue la preghiera dei fedeli e precede la Preghiera eucaristica. Ombrello liturgico L’ombrello liturgico viene usato nella cerimonia solenne del Corpus Domini per proteggere il SS.mo lungo il percorso effettuato dal sacerdote e dal popolo dei fedeli. E’ anche utilizzato per portare il SS.mo da un altare all’altro, riparando il sacerdote. Può essere portato da un chierico oppure da un laico che in questo caso deve indossare la talare e la cotta. L’ombrello liturgico, a differenza dell’ombrello ordinario, ha le stecche interne rigide rivestite da una fodera, mentre l’esterno può essere ornato con ricami e bordato ai lati con frange. L’asta è alquanto ricca di nodi intagliati o di borchie metalliche anche d’argento, mentre in alto termina con una sfera coronata dalla croce. Oratori Luoghi destinati, su licenza dell’Ordinario, al culto divino [vedi Liturgia] in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano (ad es. gli appartenenti a una Confraternita) e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente. Negli oratori si possono compiere tutte le celebrazioni sacre non vietate dalla liturgia o impedite dal diritto. Ordinamenti Regole o norme che devono essere osservate da tutti i partecipanti nei convegni di persone, sia indetti dall’autorità ecclesiastica sia liberamente 109 Antonio Ferrara convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito ciò che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire. Ordinariato militare per l’Italia (OMI) è una Circoscrizione personale della Chiesa cattolica, assimilata ad una diocesi ed equiparata ad un ufficio dello Stato; ha giurisdizione su tutti i militari delle forze armate italiane (Esercito, Marina militare, Aeronautica, Carabinieri, insieme alla Guardia di Finanza, in quanto corpo di polizia ad ordinamento militare), sui loro familiari conviventi e sul personale civile in servizio presso le forze armate. È attualmente retto dall'arcivescovo Santo Marcianò. Ordinario Con il nome di Ordinario si intendono oltre al Romano Pontefice: i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se solo interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o ad una comunità ad essa equiparata; coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria, vale a dire i Vicari generali e i Vicari episcopali; per i propri membri, i Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica. Con il nome di ordinario del luogo si intendono tutti i soggetti summenzionati ad eccezione dei Superiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica. Ordine al Merito del Lavoro della Repubblica Italiana Rappresenta la continuità dell'analoga distinzione monarchica istituita nel 1901 da Vittorio Emanuele III, che volle conferire maggiore dignità a una precedente ricompensa al merito agrario e industriale. Riordinato nel 1952 e nel 1986 in senso maggiormente restrittivo, è destinato ai cittadini italiani, anche residenti all'estero, "che si siano resi singolarmente benemeriti", segnalandosi "nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa". Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da un apposito Consiglio presieduto dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Lo stesso Ministro, eventualmente di concerto con il collega delle Risorse Agricole, sceglie, ogni anno, 40 candidati da proporre al Presidente della Repubblica. Fra questi vengono selezionati venticinque imprenditori, ai quali è conferito, il 1° giugno, il titolo di Cavaliere del Lavoro. La decorazione consiste in una croce greca smaltata di verde e bordata d'oro, caricata di uno scudetto tondo recante, su di un lato, l'emblema della Repubblica e, sull'altro, la dicitura "AL MERITO DEL LAVORO-1901". La croce viene appesa a un nastro di verde, listato, al centro, da una fascia di rosso. Ordine al Merito della Repubblica Italiana È il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Il Presidente della Repubblica è Capo dell'Ordine, retto da un Consiglio composto da un Cancelliere e sedici membri. L'Ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, 110 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della dignità di Gran Cordone. Ordine Costantiniano di San Giorgio (Napoli) (vedi Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Napoli) Ordine Costantiniano di San Giorgio (Spagna) (vedi Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Spagna) Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro E' un Ordine cavalleresco di Casa Savoia nato dalla fusione dell'Ordine Cavalleresco e Religioso di San Maurizio e dell'Ordine per l'Assistenza ai Lebbrosi di San Lazzaro. L'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è un'associazione senza fini di lucro a scopo benefico. Agli aspiranti cavalieri sono, per statuto, richieste le doti di onestà, fedeltà, comprensione, generosità e perdono. L'Ordine conta oggi circa 4000 membri, fra cavalieri (associati maschi) e dame (associati femmine), distribuiti in 33 paesi e divisi in delegazioni nazionali e regionali. Dopo il 7 luglio 2006 il Gran Magistero dell'Ordine è conteso tra Amedeo di Savoia-Aosta e Vittorio Emanuele di Savoia. La vicenda è tuttora oggetto di controversie tra le due opposte fazioni, che sostengono altrettante opposte tesi. Ordine dello Speron d’Oro (Milizia Aurata) La cavalleria dello Speron d’Oro sorse nella prima metà del XIV secolo, come dignità equestre, ma non come Ordine cavalleresco. Chiamata anche Milizia Aurata, veniva conferita come dignità cavalleresca sia dai romani pontefici che dagli imperatori. Chi aspirava ad ottenere lo Speron d’Oro doveva compiere un periodo di servizio in qualità di paggio oppure prestare servizio militare. Al termine di tale periodo veniva armato cavaliere con una solenne cerimonia, nel corso della quale riceveva le armi, il cingolo militare e gli speroni d’oro. L’insignito non aveva alcun obbligo o vincolo, salvo, in alcuni casi, di rispondere, in caso di guerra, nei riguardi di chi lo aveva investito, Sommo Pontefice o Imperatore. Per tradizione l’appartenenza alla Milizia Aurata conferiva la nobiltà personale, in alcuni casi anche la nobiltà ereditaria. Dal secolo XVI si iniziò ad unire alla dignità cavalleresca dello Speron d’Oro il titolo di conte del sacro palazzo lateranense o conte palatino. Con la fine del Medioevo, la Milizia Aurata decadde di prestigio, divenendo una semplice distinzione onorifica conferita molto spesso per subcollazione. Infatti nel 1367 il Sommo Pontefice Urbano V concesse al Marchese di Ferrara la facoltà di creare cavalieri dello Speron d’Oro; tale prerogativa, detta di subcollazione, venne nel tempo altresì concessa anche a collegi ed università. Anche la famiglia ducale degli Sforza di Santa Fiora, a cui successero i Cesarini Sforza, ottenne la facoltà di investire cavalieri aurati. Con la fine del Sacro Romano Impero, per rinuncia di Francesco II d’Asburgo (1806) cessò di esistere la Milizia Aurata di creazione imperiale, mentre quella di derivazione pontificia crebbe in splendore, sotto il pontificato di Pio VII. Infatti in tale periodo la Milizia Aurata da dignità cavalleresca iniziò il processo di trasformazione in una Istituzione cavalleresca, con i relativi Statuti e con la concessione, il 16 febbraio 1803, di una uniforme. Il 111 Antonio Ferrara Sommo Pontefice Gregorio XVI con il Breve Cum Hominum Mentes del 31 ottobre 1841 definì infine le caratteristiche e la struttura dell’Ordine della Milizia Aurata, ponendolo sotto la protezione di San Silvestro I Papa. L’Ordine prese quindi la denominazione di Ordine Aurato di San Silvestro Papa o dello Speron d’Oro. Con la riforma di tutti gli Ordini equestri pontifici avvenuta nel 1905, sotto il pontificato di San Pio X, anche la Milizia Aurata di San Silvestro Papa o dello Speron d’Oro ritrovò tutto il suo prestigio ed il suo splendore. Con Bolla del 7 febbraio 1905 l’Ordine venne staccato dal titolo di San Silvestro Papa, divenendo quest’ultimo Ordine anch’esso pontificio. Sempre con la medesima Bolla, l’Ordine dello Speron d’Oro venne posto al secondo posto nella graduatoria degli Ordini cavallereschi pontifici, dopo l’Ordine Supremo del Cristo e prima dell’Ordine Piano. L’Ordine si compone di una sola classe di cavalieri, limitata al numero di cento, e di norma viene conferito solo ai Capi di Stato non cattolici ed ai capi di governo. L’insegna si compone di una croce ottagona o biforcata, smaltata di giallo, portante fra le due punte inferiori sospeso lo speron d’oro. Caricato nel cuore della croce uno scudetto circolare di bianco, circondato da un cerchio d’oro, con nella parte anteriore il monogramma della Santa Vergine, protettrice dell’Ordine, e sul rovescio la data MDCCCCV e sul cerchio “PIUS X RESTITUIT”. La croce è infine sovrastata da un trofeo d’armi in oro. Esiste ovviamente anche la placca, mentre il nastro della decorazione è di rosso bordato di bianco. L’Ordine, al pari di tutti gli altri Ordini cavallereschi pontifici, dispone di uniforme. Per i cavalieri dello Speron d’Oro l’uniforme si compone di una tunica di panno rosso a doppio petto, con collo e paramani di velluto in seta nera, con ricami in oro; i pantaloni, di panno nero, hanno una banda intessuta d’oro. Il copricapo nero di felpa porta la coccarda pontificia. L’uniforme si completa con lo spadino, gli speroni d’oro ed altri accessori. Ordine di Malta (Vedi Sovrano Militare Ordine di Malta) Ordine di San Gregorio Magno Fu un Ordine cavalleresco dello Stato della Chiesa, stato preunitario dell'Italia. Esso venne fondato da papa Gregorio XVI il 1º settembre 1831, dopo appena sette mesi dalla sua elezione, mediante il breve Quod summis. L'Ordine di San Gregorio Magno è ancora oggi uno dei cinque Ordini pontifici della Chiesa cattolica, segue l'Ordine Piano e precede l'Ordine di San Silvestro. Secondo il cerimoniale diplomatico è un Ordine di prima classe. L'Ordine è riservato a uomini e donne di religione cattolica (rarissimi sono i casi di conferimento a non cattolici) in riconoscimento per il loro servizio alla Chiesa, per impieghi straordinari, in supporto alla Santa Sede e per il loro buon esempio presso le comunità e nel paese. È riservato a cattolici di distinta condizione, anche se non sono richiesti requisiti nobiliari. È concesso anche a militari solo a partire dal grado di Maggiore. Gode del privilegio del saluto militare da parte delle guardie svizzere e della precedenza sull'Ordine di San Silvestro e sugli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro. I cavalieri di Gran Croce godono del trattamento di "eccellenza". L'Ordine si suddivide in cinque classi: Cavaliere di Gran Croce di I 112 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Classe; Cavaliere di Gran Croce di II Classe; Commendatore con placca o Gran Commendatore; Commendatore; Cavaliere. Il motto dell'Ordine è Pro Deo et Principe. Ordine di San Silvestro Papa E' un Ordine cavalleresco detenuto dalla Santa Sede. L'Ordine venne unito con l'Ordine dello Speron d'Oro. Papa Pio X, nel suo motu proprio del 7 febbraio 1905, dal titolo Multum ad excitandos, divise l'Ordine in due classi di cavalieri, una che mantenne il nome di San Silvestro e l'altra che recuperò quello antico di Milizia Aurata o Speron d'Oro. Esso venne riqualificato come ricompensa per i cattolici che si dedicarono attivamente alla vita della chiesa, in particolare distinguendosi nell'esercizio delle proprie abilità professionali e nelle varie arti. Le nomine all'Ordine sono solitamente proposte dai vescovi diocesani o dai nunzi apostolici. Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme E' un Ordine cavalleresco cattolico ed un'associazione pubblica di fedeli della religione cattolica, eretta dalla Santa Sede, dalla quale direttamente dipende, ed avente personalità giuridica canonica e civile. Legato alla chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, proprio perché di subcollazione pontificia, può definirsi come la sola istituzione laicale della Santa Sede incaricata di sopperire alle necessità del Patriarcato Latino di Gerusalemme e di sostenere le attività ed iniziative a favore della presenza cristiana in Terra Santa. Il Patriarcato ha quindi come principale fonte contributiva istituzionale le oblazioni erogate dai Cavalieri e dalle Dame dell' Ordine. L'Ordine ha una struttura gerarchica, con a capo il cardinale Gran Maestro. Questi è nominato direttamente dal Papa, dal quale dipende esclusivamente. Per questo l'Ordine è definito "di subcollazione pontificia", cioè direttamente soggetto all'autorità e al controllo della Santa Sede. Il Gran Maestro si avvale della collaborazione del Gran Magistero, il quale, di concerto con il Patriarcato latino di Gerusalemme, definisce i programmi operativi e gli interventi a favore delle strutture cristiane in Terra Santa. Il Patriarca Latino di Gerusalemme ricopre di diritto la carica di Gran Priore. Tutti i Luogotenenti ed i membri del Gran Magistero godono del trattamento di "Eccellenza" presso lo Stato Città del Vaticano ed il territorio italiano. È suddiviso in 52 luogotenenze: 24 in Europa, 15 nel Nord America, 5 in Sud America e 6 in Australia ed Estremo Oriente. Ordine militare del Santissimo Salvatore di Santa Brigida di Svezia L'Ordine militare del Santissimo Salvatore di Santa Brigida di Svezia era uno degli Ordini religiosi cavallereschi, stabilito in Svezia da Santa Brigida nel 1366, per difendere lo Stato e la religione contro le scorrerie dei popoli pagani. I cavalieri di quest’Ordine, che fu approvato da papa Urbano V, portavano una croce azzurra a otto punte, simile a quella dei cavalieri di san Giovanni di Gerusalemme, dove in fondo alla croce v’era una lingua di fuoco a significare che i cavalieri di quest’Ordine dovevano eccellere nella carità verso il prossimo. La loro principale obbligazione era quella di seppellire i morti e di proteggere le vedove e gli orfani. La stessa santa dette la regola e la tradizione vuole che il 113 Antonio Ferrara primo cavaliere fosse stato suo figlio Karl, morto a Napoli. L’Ordine, con la penetrazione protestante luterana nei paesi baltici e scandinavi, si affievolì ed alla fine scomparve. Nel 1859 si riunirono numerosi patrizi campani presso la chiesa del Santissimo Salvatore a Capua per la restaurazione dell’Ordine. Nonostante la presenza anche di alcuni ecclesiastici la Santa Sede non riconobbe mai come legittima la rifondazione dell'Ordine. Il 21 marzo 1952 sull'Osservatore Romano alla dichiarazione "Come altre volte già si è avvertito, questi sedicenti Ordini assumono il loro nome sia da Ordini realmente esistenti ma da secoli estinti, sia da Ordini rimasti allo stato di progetto, sia infine da Ordini veramente fittizi e non hanno mai avuto qualsiasi precedente nella storia" seguiva esplicitamente anche il nome di questo Ordine, insieme ad altri. Il 9 aprile 1970 sempre sull'Osservatore Romano si notificava che "In seguito ad una solenne funzione per l'investitura di nuovi Cavalieri dell'Ordine Cavalleresco di Santa Brigida di Svezia vari lettori ci hanno chiesto informazioni circa l'atteggiamento della Santa Sede di fronte ad Ordini Cavallereschi aventi intitolazioni sacre o dedicati a Santi. Oltre ai propri Ordini Equestri la Santa Sede considera come cattolici e tutela due soli Ordini Cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - detto di Malta - e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Tutti gli altri Ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali – come, per esempio, il su nominato Ordine di Santa Brigida, quelli di Nostra Signora di Betlemme e di San Giovanni, ecc., non sono riconosciuti dalla Santa Sede". Ordine Piano L’Annuario Pontificio, parlando dell’Ordine Piano, ne fissa l’istituzione, per volontà del Sommo Pontefice Pio IX, al 17 giugno 1847, ma idealmente tale Odine si riallaccia al Collegio dei Cavalieri Pii o Piani o Partecipanti, creato nel marzo 1559 dal Papa Pio VI con la Bolla Pii patris amplissi. Tali cavalieri costituivano la corte laica del Sovrano Pontefice ed erano quindi un corpo di gentiluomini equiparabili ai cavalieri di spada e cappa o alla guardia nobile pontificia. L’appartenenza al Collegio dei cavalieri piani comportava il conferimento della nobiltà personale e quindi non trasmissibile legata al titolo di conte palatino. Nel tempo tale Istituzione venne a perdere gran parte dei privilegi, restando agli insigniti del cavalierato piano solo il titolo di Ufficiale della camera apostolica. Il Sommo Pontefice Pio IX, con Bolla del 17 giugno 1847, per ricordare il primo anniversario della sua ascesa al Soglio di Pietro, istituì l’Ordine Equestre Pontificio Piano, considerandolo una continuazione ideale dell’antico Collegio dei Cavalieri pii, oramai caduto in oblio. Con successivo Breve Cum Hominum Mentes del 17 giugno 1849, il Santo Padre Pio IX confermò tutti i privilegi nobiliari annessi a tale insigne Ordine, creandolo l’unico nobilitante della Santa Sede Apostolica. Con altro Breve dell’11 novembre 1856, lo stesso Romano Pontefice divise l’Ordine in tre classi: Cavalieri di gran croce, Commendatori e Cavalieri, ma il privilegio nobiliare continuò ad essere appannaggio delle prime due classi (Gran Croce, con nobiltà ereditaria e quindi trasmissibile, e Commendatori, con nobiltà personale), mentre 114 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica per la terza classe, quella dei Cavalieri, non veniva fatta menzione della nobiltà nella lettera apostolica. Con la riforma e restaurazione degli Ordini Equestri Pontifici avvenuta sotto il pontificato di San Pio X, con il Breve Multum ad excitandos del 7 febbraio 1905, per l’Ordine Piano venne creata una nuova classe, quella dei Commendatori con placca, che corrisponde di norma negli Ordini cavallereschi alla classe dei Grandi Ufficiali. L’Ordine Piano venne poi nuovamente riformato da Sua Santità Pio XII, con la Bolla dell’11 novembre 1939, che soppresse la nobiltà per gli appartenenti alla predetta Istituzione. Lo stesso Romano Pontefice riformò ancora l’Ordine con la Bolla del 25 dicembre 1957, in considerazione dei rarissimi conferimenti negli Ordini Supremo del Cristo e in quello dello Speron d’Oro, non volendo che “... a Noi ed ai Nostri successori venga a mancare la facoltà di dare una prova insigne della benigna volontà del Sommo Pontefice verso i reggitori di popoli ed altre altissime autorità...ci è parso opportuno accrescere il valore dell’Ordine Piano aggiungendovi un grado del quale tali personalità possano fregiarsi con onore atto al loro grado...”. Venne così creata la classe dei cavalieri di collare. Infine con il Motu proprio di Sua Santità Paolo VI del 15 aprile 1966, si stabilì il conferimento dell’Ordine Piano ai Sovrani e Capi di Stato in visita ufficiale presso il Sommo Pontefice, riservando invece gli Ordini Supremo del Cristo e dello Speron d’oro ai Sovrani e Capi di Stato cattolici e particolarmente benemeriti verso la Sede Apostolica. L’Annuario Pontificio, attualmente, dopo la riforma voluta da Sua Santità Giovanni Paolo II nel 1993, riporta la suddivisione dell’Ordine nelle seguenti classi: Cavalieri di Collare - Cavalieri di Gran Croce Commendatori con Placca - Commendatori - Cavalieri - Dama di Gran Croce Dama di Commenda con Placca - Dama. La decorazione dell’Ordine consiste in una stella d’oro ad otto punte d’azzurro, caricata in cuore da uno scudetto circolare di bianco, dove figura in lettere d’oro la scritta “Pius IX”; lo scudetto risulta circondato da un cerchio d’oro, nel quale in lettere azzurre figura il motto “VIRTUTI ET MERITO”, mentre nel rovescio dell’insegna viene riportata la data “ ANNO MDCCCXLVII”. Il colore del nastro è d’azzurro, ornato sugli orli da doppia riga rossa. Singolare è l’apprendere che l’Ordine Piano, fra gli Ordini Equestri Pontifici, è l’unico che non porta per insegna una croce, bensì una stella, per il fatto, sembra, che può essere conferito anche a non cattolici. Attualmente la Santa Sede conferisce l’Ordine Piano, nelle varie classi, anche al Corpo diplomatico accreditato presso la Sede Apostolica. Come per gli altri Ordini cavallereschi pontifici, anche l’Ordine Piano dispone di uniforme. La divisa di panno turchino scuro a falda lunga porta attorno al collo, nei paramani e sopra le tasche panno rosso con ricchi ricami in oro. Nei pantaloni figurano, per ornamento, delle bande seriche in oro. Il copricapo è invece nero di felpa, con piumaggio bianco. L’uniforme si completa con lo spadino ed altri accessori. Ordine sacro Sacramento mediante il quale alcuni tra i fedeli sono costituiti ministri sacri [vedi Ministeri ordinati; Chierici] intendendosi per tali coloro che sono consacrati e destinati a pascere il Popolo di Dio, adempiendo, nella persona di 115 Antonio Ferrara Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare. Il sacramento dell’Ordine sacro è unico, ma comprende tre gradi: Diaconato [vedi Diacono], Presbiterato o Sacerdozio [vedi Presbitero], episcopato [vedi Vescovi], l’uno propedeutico all’altro, ad eccezione del diaconato conferito nella forma permanente. Esso si conferisce mediante l’imposizione delle mani (materia) e la preghiera consacratoria (forma) prescritta, per ciascun grado, dai libri liturgici. Ministro della Sacra Ordinazione è il Vescovo consacrato. Nessun Vescovo, però, può consacrare lecitamente un altro Vescovo, se non ha il mandato pontificio e se non associa nella consacrazione (salvo dispensa della Santa Sede) almeno altri due Vescovi. Si può essere ordinati al Presbiterato e al Diaconato o dal Vescovo proprio ovvero da altro Vescovo che abbia ricevuto da quello proprio le lettere dette dimissorie, cioè l’autorizzazione ad ordinare un proprio suddito, della cui identità e dei cui requisiti si dà testimonianza. Può essere validamente ordinato esclusivamente il battezzato di sesso maschile. Per la liceità dell’ordinazione al Presbiterato e al Diaconato si richiede che l’ordinando: abbia compiuto il prescritto periodo di prova; possegga, a giudizio del Vescovo proprio o del competente Superiore maggiore (se religioso), le doti necessarie; non abbia irregolarità o impedimenti; abbia superato gli scrutini; sia munito dei documenti prescritti. Si richiede inoltre che l’ordinazione, a giudizio del legittimo superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa. Il Presbiterato può essere conferito solo a coloro che hanno compiuto 25 anni di età, posseggano una sufficiente maturità e siano stati ordinati diaconi da almeno sei mesi. Coloro che sono destinati al Presbiterato vengono ammessi all’ordine del Diaconato soltanto a 23 anni compiuti; i candidati al diaconato permanente vi sono invece ammessi: se celibi, dopo i 25 anni compiuti; se sposati, dopo i 35 anni compiuti e con il consenso della moglie. L’ordinando, per la liceità del conferimento dell’Ordine, deve aver ricevuto il sacramento della Confermazione e, inoltre, per essere ammesso al Diaconato, sia transeunte sia permanente, deve aver ricevuto, e per un certo tempo esercitato, i ministeri di lettore ed accòlito [vedi Ministeri istituiti]. Inoltre chi intende essere ammesso al sacerdozio (così come chi, non sposato, vuole accedere al Diaconato permanente) deve preventivamente avere assunto pubblicamente, dinanzi a Dio e alla Chiesa, l’obbligo del celibato oppure avere emesso i voti perpetui in un Istituto religioso. La Sacra Ordinazione può essere nulla: perché vi è un difetto sostanziale nell’ordinando (sesso femminile; mancanza di un battesimo valido); perché il consacrante è privo di potestà; perché manca l’intenzione nel consacrante o nell’ordinando; oppure perché vi è un difetto sostanziale nel rito (imposizione delle mani e preghiera consacratoria). Ordine Supremo del Cristo E’ il più prestigioso fra gli Ordini Equestri Pontifici, riservato solo ai Sovrani ed ai Capi di Stato, di fede cattolica, che si siano resi particolarmente benemeriti verso la Santa Sede. L’ Ordine venne creato da Dionigi I re del Portogallo (1279 - 1325) e dedicato a Cristo, riunendo in tale Ordine tutti i cavalieri del Tempio (Templari) superstiti alla soppressione dell’Ordine. Alla 116 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica nuova istituzione rimase la stessa regola dei Templari, quella Cistercense, come parimenti identici restarono il mantello e la croce patente di rosso, con la sola aggiunta di una piccola croce latina di bianco, caricata sulla prima, in cuore. L’Ordine ebbe l’approvazione del Sommo Pontefice Giovanni XXII il 14 marzo 1319, riservando lo stesso Papa anche alla Santa Sede, oltre che ai Sovrani portoghesi, la facoltà di conferire tale ambitissima distinzione cavalleresca. L’Ordine, con la destinazione di tutti i beni dei cavalieri del Tempio presenti in Portogallo e con lo scopo di difendere il Regno d’Algarve contro gl’infedeli, scrisse, nella penisola iberica, stupende pagine di eroismo e di gloria nella dura e sanguinosa lotta contro i Mori. La sede originaria dell’istituzione cavalleresca era situata a Castro Marino, nell’Algarvia, ed in seguito venne invece spostata a Tomar, nel vecchio convento dei Templari, ribattezzato Monastero del Cristo, per meglio respingere gli assalti dei Mori. Il Sommo Pontefice Eugenio IV (1431 - 1455) autorizzò i cavalieri di Cristo ad esigere le decime nei territori conquistati ai mussulmani, mentre i Sovrani portoghesi premiarono il valore di quest’Ordine con donazioni di terre e castelli. Con una successiva Bolla, Papa Callisto III (1455 - 1458) investì l’Ordine della giurisdizione spirituale nelle terre a Lui soggette, con l’autorizzazione a conferire i relativi benefici. Perciò, la potenza dei cavalieri della Milizia di Nostro Signore Gesù Cristo crebbe enormemente, ma l’Ordine non ne abusò, rimanendo invece spronato dal solo ideale del trionfo della Fede. Nell’Ordine entravano solo i nobili, dopo aver effettuato un servizio di almeno tre anni nelle campagne contro i mussulmani. Per divenire cavaliere era necessario pronunciare i tre voti di povertà , castità ed obbedienza; era, quindi, a tutti gli effetti un Ordine cavalleresco - monastico. Il Papa Alessandro VI (1492 - 1503) dispensò però i cavalieri dai loro voti di castità e di povertà, perdendo così l’originaria connotazione di ordine monastico e trasformandosi quindi in Ordine cavalleresco di merito. Infine Papa Giulio III (1550 - 1555), sulla base della duplicità dell’Ordine, conferito sia dai Sovrani del Portogallo che dai Romani Pontefici, unì alla Corona portoghese il Gran Magistero dell’Ordine del Cristo, trasformandolo da Ordine magistrale in Ordine di Corona. Con tale atto veniva di fatto sancita la divisione in due rami della Milizia di Nostro Signore Gesù Cristo, uno a Roma ed uno in Portogallo, con autorità ed obblighi ben distinti. Il ramo pontificio subì nel tempo varie modifiche negli Statuti e con il Papa Gregorio XV (1621 - 1623) acquistò particolare pregio. L’Ordine venne ancora riformato sotto il pontificato di Leone XIII (1878 - 1903) e definitivamente restaurato il 7 febbraio 1905 con il Breve Multum ad excitandos del Sommo Pontefice San Pio X, divenendo così supremo fra gli Ordini Equestri della Sede pontificia, che non cede in dignità a nessun altro di essi, ma li supera tutti per la sua grandezza e il suo lustro. L’Ordine comprende una sola classe, quella dei cavalieri. La decorazione consiste in una croce latina patente, smaltata di rosso, caricata da una croce minore piana, smaltata di bianco; la croce appare sormontata da una corona reale da portarsi al collo, appesa ad una collana d’oro formata da piccole piastre recanti alternativamente la croce dell’Ordine e le armi pontificie in smalto e unite fra loro per mezzo di nodi d’oro. L’Ordine dispone di 117 Antonio Ferrara uniforme, come del resto per gli altri Ordini equestri pontifici. Per i cavalieri del Cristo l’uniforme è a falda lunga di panno rosso, con collo e paramani di panno bianco, riccamente ornata di ricami d’oro, mentre i pantaloni corti sono di raso bianco. L’uniforme si completa con il copricapo nero di felpa con piume bianche, spadino, spalline ed altri accessori. Ordine Teutonico Tale insigne Ordine religioso e militare trae origine dalla fondazione di un ospizio avvenuta in Gerusalemme nel 1128, ad opera di mercanti tedeschi, per soccorrere i connazionali malati o feriti. Sino a quel tempo, infatti, esistevano solo ospedali di lingua franca e latina. Dopo la conquista della Città Santa, ad opera di Saladino, l'ospizio tedesco venne trasferito nella città di Acri, nel corso dell'assedio del 1190. Il duca Federico di Svevia riorganizzò, in quel periodo, l'istituzione militare, ospedaliera e religiosa. Sulla fine del XII secolo, il Pontefice Innocenzo III, approvando l'Ordine, diede ai cavalieri la regola agostiniana e volle che tutti i membri fossero di lingua tedesca e nobili. Sorse così l'Ordine di Santa Maria Teutonica o dei cavalieri teutonici diviso in tre classi: 1° fratres milites, provenienti dalla nobiltà tedesca, 2°) fratres servientes; 3°) cappellani. L'Ordine, con la fine delle crociate, si rifugiò in Venezia e poi, nel corso degli anni, riuscì a conquistare tutta la Prussia. Dopo molteplici vicissitudini, nel 1805 con il Trattato di Pressburg, il Gran Magistero dell'Ordine venne attribuito a Sua Maestà Imperial Regia Apostolica Francesco I d'Asburgo. Nel 1923, dopo la rinuncia al Gran Magistero da parte dell'arciduca Eugenio, successe nella carica il Vescovo della diocesi di Brun. Nel 1929 vennero poi promulgate le nuove costituzioni, che riformarono l'Ordine che perse la caratteristica cavalleresca per divenire, a tutti gli effetti, un Ordine religioso. L'Annuario Pontificio, di conseguenza, lo annovera fra gli Ordini religiosi maschili, nella categoria dei canonici regolari. Sempre nell'Annuario si legge che lo scopo dell'Ordine è la cura delle anime con opere di carità verso gli infermi, gli emarginati e i poveri. Negli ultimi decenni dello scorso secolo Gran Maestro è stato l'abate mitrato Padre Wieland Arnold Othmar; la sede dell'Ordine è a Vienna. A ricordo del glorioso passato, il Gran Maestro, assistito dal Consiglio dell'Ordine, ha la facoltà di conferire ad altissime personalità, benemerite nei riguardi dei teutonici, i seguenti titoli: 1°) cavaliere d'onore (si tratta di una distinzione onorifica e non di una onorificenza); 2°) familiari, chiamati anche mariani (simile ad un Terz'ordine religioso). La decorazione è quella propria dell'antico, insigne e glorioso Ordine, la croce patente smaltata di nero, profilata e cimata da un piccolo elmo coronato e piumato d'oro. Il nastro della decorazione è invece di seta ondata di nero. Per i cavalieri d'onore è previsto il mantello di bianco, decorato con la croce dell'Ordine, mentre per i familiari o mariani il mantello è di nero con l'insegna dell'Ordine. L'Ordine attualmente è diviso nei Priorati d'Austria, Germania ed Italia, con circa ottanta religiosi professi, di cui cinquanta sacerdoti. Ordini Equestri Pontifici Sono Ordini Cavallereschi conferiti direttamente dal Santo Padre con 118 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Lettere Apostoliche. Gli Ordini Equestri Pontifici sono Ordini di merito, in quanto servono a premiare le benemerenze acquisite per servizi resi alla Chiesa ed alle opere cattoliche. Si dividono infine in Ordini di collazione diretta, cioè conferiti direttamente dal Sommo Pontefice, quali l’Ordine Supremo del Cristo, l’Ordine dello Speron d’Oro o della Milizia Aurata, l’Ordine Piano, l’Ordine di San Gregorio Magno e l’Ordine di San Silvestro Papa, e in Ordini di subcollazione o semindipendenti, quali l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l’Ordine di Santa Maria Teutonica (Cavalieri Teutonici), in quanto concessi per delegazione apostolica e quindi posti sotto la protezione della Santa Sede. Attualmente, dopo le varie riforme intervenute nei secoli e dopo il riordino degli Ordini Equestri Pontifici voluto dal Romano Pontefice San Pio X nel 1905, la Santa Sede conferisce direttamente i seguenti Ordini Cavallereschi: 1°) Ordine Supremo del Cristo - 2°) Ordine dello Speron d’Oro (Milizia Aurata) - 3°) Ordine Piano - 4°) Ordine di San Gregorio Magno - 5°) Ordine di San Silvestro Papa. Oro Vuol significare la fede, la forza, la ricchezza, il comando, ecc. È sicuramente il metallo più nobile del blasone, nel quale si rappresenta punteggiando sia le figure che il campo. Sulla carta si riproduce con l’oro in foglia o in polvere. Ostia Deriva il suo nome dal latino hostia, usato per indicare la materia del sacrificio da farsi in onore di Dio. L'ostia è una cialda di pane àzimo di forma circolare, fatta esclusivamente di frumento. Il sacerdote durante la celebrazione eucaristica consacra teologicamente l’ostia, sostituita dal corpo di Gesù, pronunciando: “offerto in sacrificio per la redenzione dell'umanità”. Ostia, distribuita dal sacerdote durante la S. Messa 119 Antonio Ferrara P Padre Nell’antico monachesimo il termine era riferito a coloro che svolgevano la funzione di guida dell’anima, di padri (Apa, Abbas, e, per il femminile, Ammas) spirituali, e non era strettamente legato né al sacerdozio né alla funzione di superiore della comunità. In epoca moderna il termine indica i religiosi sacerdoti, che svolgano o no attività di guida spirituale, mentre coloro che non abbiano assunto il sacerdozio sono detti fratelli laici o non chierici. L’appellativo di «padre» è anche usato nei confronti dei religiosi che svolgono l’incarico di superiori. Padre guardiano Superiore di un convento francescano. Padrini (vedi Battesimo; Confermazione) Paganesimo I pagani onorano le divinità nel loro aspetto maschile e femminile ed hanno un forte legame con la natura, che rispettano in ogni forma, riconoscendola come parte del divino. Il rapporto tra il pagano e i suoi Dei è un rapporto diretto senza che sussistano intermediari. Il modo di relazionarsi a questa divinità è assolutamente personale con credenze, rituali, nomi e cerimonie che possono essere differenti, sia tra diverse tradizioni, sia da pagano a pagano. Pallio Il pallio è l'insegna liturgica d'onore e di giurisdizione del Sommo Pontefice in quanto rivestito di supremo potere e piena giurisdizione; indica la sua missione di pastore e di guida dei vescovi e dei fedeli. Il pallio, araldicamente, si rappresenta d'argento, a forma di pergola araldica, caricato dalle tre crocette di nero e scende, ai lati della croce, dal bordo superiore dello scudo, come insegna di giurisdizione metropolitana; per altri araldisti, invece, la collocazione migliore sarebbe all'interno dello scudo, divenendo così, però, figura araldica e non ornamento esteriore; per altri, infine, il pallio andrebbe collocato sotto la punta dello scudo, allo stesso modo delle insegne di Ordini cavallereschi, ma solo con l’avvento di Benedetto XVI il pallio è stato innalzato “jure suo” fra gli ornamenti dello stemma personale del pontefice. Il pallio attuale che indossa il pontefice è di nuova foggia, con le crocette di colore rosso invece che di colore nero. Oltre al Papa, portano il pallio gli arcivescovi metropoliti e alcuni vescovi per speciali privilegi. Attualmente il compito di consegnare il pallio al neo arcivescovo (o ad un suo procuratore) è del cardinale protodiacono. “Il Metropolita è tenuto all’obbligo di chiedere personalmente o tramite un procuratore il pallio al Romano Pontefice, entro tre mesi dalla consacrazione episcopale oppure, se è già stato consacrato, dalla provvisione canonica; esso esprime la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, il 120 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Metropolita acquisisce di diritto nella propria provincia” (Can. 437 - §1). Non hanno però il diritto di indossarlo fuori della propria provincia ecclesiastica. Gli stessi lo innalzano tra gli ornamenti personali nello stemma. Il pallio è un ornamento personale e locale. Alla morte del metropolita lo stesso si mette con lui nella bara. Particolare curioso: se il prelato muore nella sua provincia, lo si appoggia sul petto; se muore fuori provincia è posto sotto il capo. Papa Il Papa è il Vescovo di Roma e patriarca della Chiesa Cattolica di rito latino (o Cattolica Romana). È il più alto di grado fra tutti gli altri patriarchi ed è a capo del Collegio dei vescovi di tutta la cristianità cattolica. Molta della sua autorità (e dell’autorità della Santa Sede) deriva de jure dalla sua qualifica di Patriarca dell’Occidente (e quindi capo della Chiesa Romana), prima che dall’esser il capo visibile dell’insieme delle Chiese cattoliche. È anche un Capo di Stato. Papa è un titolo non ufficiale; i suoi titoli ufficiali sono: Sommo Pontefice della Chiesa Universale, Vescovo di Roma, Vicario di Cristo, successore di S. Pietro Capo degli Apostoli, Patriarca dell’Occidente, Primate d’Italia, Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana, Servo dei Servi di Dio. Gli altri patriarchi guidano le Chiese di rito orientale con propria autonomia rispetto al patriarca di Roma, pur riconoscendone la supremazia; di solito vengono eletti dal sinodo dei loro vescovi. Parrocchia Determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, a un parroco suo quale proprio pastore. L’erezione, la soppressione ed ogni modificazione delle parrocchie sono di competenza esclusiva del Vescovo diocesano, il quale deve consultare, al riguardo, il Consiglio presbiteriale; in virtù dell’erezione la parrocchia acquista ipso iure la personalità giuridica canonica. La parrocchia è organizzazione prettamente territoriale, possono, tuttavia, essere istituite parrocchie personali. Generalmente esse sono appositamente costituite per fedeli di una determinata lingua o nazionalità, nel qual caso hanno pur sempre una base territoriale, anche se molto più vasta di quella delle normali parrocchie. Vi sono, però, anche parrocchie personali in ragione del rito dei fedeli che ne fanno parte, e normalmente non sono legate ad un determinato territorio. Parroco Somministratore è il significato del termine che deriva dal greco antico párochos. È un prete responsabile della cura spirituale d’una parrocchia, sotto la direzione del vescovo. Ha come collaboratori il Consiglio pastorale, sacerdoti (vicari cooperatori) e laici. Cura della parrocchia anche l’aspetto economico. Può ornare il suo stemma con un cappello nero, con cordone e un fiocco per lato sempre nero, come segno della dignità sacerdotale. Partizione Figura araldica che determina la divisione dello scudo secondo le direzioni araldiche. 121 Antonio Ferrara Pastorale (Ferula o Vincastro) Il pastorale è una sorta di bastone, dall'estremità ricurva e spesso riccamente decorata, usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più solenni. È in uso presso varie chiese cristiane ad ordinamento episcopale, tra cui la Chiesa cattolica, l'ortodossa, l'anglicana e la luterana. Esso simboleggia chiaramente e visibilmente la funzione di cura della fede e della morale che l'ufficio episcopale ha sopra la porzione di popolo cristiano a lui affidata, e rimanda direttamente al Vangelo secondo Giovanni, nel quale Cristo si autodefinisce "Buon Pastore". Oltre ai vescovi il privilegio del pastorale è riservato agli abati in quanto responsabili della cura d'anime di quella realtà extraterritoriale al mondo che è il tradizionale monastero benedettino. Le parti della Messa in cui il vescovo porta il pastorale sono: Processione d'ingresso; Proclamazione del Vangelo; Omelia; Eventuale amministrazione di Sacramenti e sacramentali; Benedizione finale; Processione di congedo. Goffredo di Crollalanza afferma che nell'araldica il pastorale cima lo scudo e i diversi ecclesiastici lo portano come segue: Abati secolari, col pastorale volto all'indietro; Abati regolari, col pastorale a sinistra, volto all'indietro per dimostrare che non hanno giurisdizione spirituale fuori dei loro chiostri; Abati commendatari, col pastorale a sinistra volto all'indietro; Vescovi, col pastorale a sinistra volto all'infuori; Arcivescovi, col pastorale a sinistra volto all'infuori. Al momento dell’ordinazione episcopale, il vescovo consacrante consegna il pastorale accompagnandolo con queste parole: “Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore; abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio”. Da notare il particolare pastorale del Papa, detto "ferula": invece di essere ricurvo, all'estremità superiore è dotato di una croce. È detto anche "pastorale di Paolo VI", proprio perché reintegrato da questo papa dopo la Riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Nelle liturgie precedenti alla riforma, il Papa era infatti portato in sedia gestatoria e non usava pertanto alcun bastone. Al Pontefice spetterebbe in realtà come pastorale la croce papale tripla, ossia un bastone con all'estremo una croce a tre braccia, usata l'ultima volta da Giovanni Paolo II nel Giubileo del 2000. Patena La patena è un oggetto liturgico. Nella forma è simile ad un piatto circolare, e viene usato durante la Celebrazione Eucaristica dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da varie altre Confessioni cristiane, utilizzato per porgervi sopra l’Ostia prima di essere consacrata. Può essere costruita con vari materiali; spesso si utilizzano metalli preziosi come l'oro e l'argento. Paternostro o rosario Il paternostro è voce blasonica del rosario o corona di grani. Si pone nello scudo per segno di devozione. I discendenti di Pietro l'Eremita, cui si attribuisce l'invenzione della corona del rosario, portano nello scudo il paternostro messo in capriolo. Si vede qualche volta anche intorno allo scudo, come nelle arme dei cavalieri professi dell'Ordine di Malta. In araldica il paternostro o rosario si compone di una corona di cinque decine di grani, 122 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica ciascuna separata da un grano più grosso e con un pendente di cinque grani che sostiene una croce. Il paternostro lo si può trovare d'argento e di nero o con i grani d'argento e di rosso ed è l'emblema araldico dei religiosi non sacerdoti, che possono circondare il loro scudo con questo particolarissimo ornamento. Ovviamente anche le religiose possono far uso di tale ornamento nel loro scudo a losanga o ovale, forma, questa, prevista per le donne, circondandolo con il paternostro, quale segno della loro professione religiosa. Patriarca Primo fra i padri è il suo significato, che deriva dal greco antico. Secondo il Codice di diritto canonico (can. 438), il titolo di Patriarca della Chiesa Latina non comporta di norma alcuna potestà di regime. Soppressi da Paolo VI nel 1964 i Patriarcati latini titolari di Costantinopoli, Alessandria e Antiochia, alcune frazioni di questi Patriarcati sono oggi in comunione con la Santa Sede. Chiamato anche Patriarca minore (o titolare), è un titolo onorifico concesso ad alcuni arcivescovi di rito romano, ma senza l’autorità che hanno i patriarchi veri e propri. Attualmente sono Patriarcati minori quello di Venezia, eretto nel 1751; di Lisbona, eretto nel 1716; di Goa, nell’India Orientale, eretto nel 1886; nell’India Occidentale, eretto nel 1554 e vacante dal 1963 (titolo che era concesso al cappellano dell’esercito spagnolo); Gerusalemme dei Latini, eretto nel 1099, ridotto a titolare nel 1291 e restaurato a residenziale nel 1847. Patriarca Cardinale Accolla lo scudo ad una croce doppia, trifogliata, posta in palo. Lo stesso è cimato da un cappello di rosso porpora, ornato da un nastro, cordoni e nappe dello stesso colore in numero di trenta, quindici per parte, nella classica sequenza 1.2.3.4.5. Patriarca non Cardinale Lo scudo è accollato da una croce doppia trifogliata, posta in palo. Lo stesso è cimato da un cappello verde, ornato da un nastro dello stesso colore e di fili d’oro, con i cordoni e nappe dello stesso colore, e nella stessa disposizione e numero dei cardinali, ovvero trenta. Non tutti gli araldisti sono d’accordo sul numero delle nappe e sui fili d’oro. Tra questi il compianto monsignor Bruno Bernard Heim. Patti Lateranensi L'11 febbraio 1929 fu firmato il trattato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, composto da tre atti distinti: un trattato, una convenzione finanziaria e un concordato. Il trattato garantiva alla Santa Sede un'assoluta indipendenza, riaffermando che la religione cattolica è la sola religione di Stato (articolo 1 dello Statuto), e riconosceva la Santa sede come soggetto del diritto internazionale in quanto Stato della Città del Vaticano. La Santa sede riconosceva il Regno d'Italia con la capitale di Roma. La convenzione finanziaria impegnava l'Italia a riparare i danni inferti alla Santa Sede con l'occupazione di Roma nel 1870 dietro versamento di 750 milioni di lire in contanti e di un miliardo in titoli di Stato al cinque per cento. Il concordato imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo Stato italiano, ma soprattutto stabiliva alcuni sostanziosi privilegi per la Chiesa 123 Antonio Ferrara cattolica: al matrimonio religioso venivano riconosciuti effetti civili e le cause di nullità ricadevano sotto i tribunali ecclesiastici; l'insegnamento della dottrina cattolica, definita fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica, diventava obbligatorio nelle scuole elementari e medie; i preti spretati o colpiti da censura ecclesiastica non potevano ottenere o conservare nessun impiego pubblico nello Stato italiano. I Patti Lateranensi costituirono per il regime fascista una preziosa legittimazione; legando il concordato, cui soprattutto teneva, al trattato, a sua volta la Chiesa si garantì da mutamenti unilaterali al primo, riservandosi la possibilità di riaprire la questione romana. Dopo la caduta del fascismo il concordato fu oggetto di un'aspra battaglia politica durante i lavori dell'Assemblea costituente. La Democrazia cristiana sostenne quello che sarebbe poi diventato l'articolo 7 della Costituzione repubblicana, che recepiva il complesso dei Patti come base dei rapporti fra Stato e Chiesa e stabiliva che il concordato poteva essere modificato unilateralmente dallo Stato italiano solo attraverso la stessa complessa procedura prevista per la revisione della Costituzione. Le forze laiche presenti nell'Assemblea costituente si opposero a questa soluzione, che recepiva surrettiziamente nella Costituzione punti del concordato palesemente in contrasto con le sue disposizioni in materia di libertà religiosa. L'articolo 7 fu infine approvato con l'essenziale contributo del voto favorevole del Partito comunista, motivato dalla volontà di evitare che la Repubblica nascesse senza il riconoscimento della Chiesa e con il rischio di aggiungere una divisione religiosa ai molti motivi di debolezza della nuova costruzione politica. Pecora È il simbolo per eccellenza della mansuetudine e della dolcezza. Si pone sempre di profilo e passante, o pascente, mai saliente. Tanto meno rivolta a sinistra. Pellicce Sono l’ermellino e il vajo. Valgono tanto quanto colore quanto come metallo. Pene canoniche Privazione di un bene, spirituale o temporale, inflitta dall’autorità legittima al fine di correggere il reo e di punire il delitto commesso. Le pene canoniche sono: le pene medicinali o censure; le pene espiatorie. Le pene vengono distinte in: pene ferendæ sententiæ, quando non costringono il reo se non dopo che siano state inflitte (ed è la regola); pene latæ sententiæ, quando, per espressa menzione della legge o dei precetti che comminano la pena canonica, vi si incorre per il fatto stesso d’aver commesso il delitto. Sono inoltre impiegati rimedi penali (per prevenire i delitti) e penitenze (per sostituire la pena o in aggiunta ad essa). Sono pene medicinali: la scomunica, l’interdetto e la sospensione. I divieti posti con le varie censure sono sospesi quando si debba provvedere ai fedeli in pericolo di morte. Le pene espiatorie tendono all’espiazione della colpa. Possono essere perpetue o temporali. Esse sono: la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo; la privazione 124 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica della potestà, dell’ufficio, dell’incarico o la proibizione di esercitarli in un determinato luogo o fuori di esso, ma mai sotto pena di nullità; il trasferimento penale ad altro ufficio; la dimissione dallo stato clericale. I rimedi penali previsti dal Codice sono due: l’ammonizione, consistente in un richiamo autoritativo tendente a prevenire in un fedele un comportamento delittuoso; la riprensione, cioè un rimprovero autoritativo tendente a far cessare in un fedele un comportamento antiecclesiale che faccia sorgere scandalo o grave turbamento dell’ordine pubblico. La penitenza, che a volte sostituisce la pena e a volte le si aggiunge, consiste in qualche opera di religione, di pietà o di carità. Le pene canoniche in genere cessano, allorquando una legge successiva abroga la legge precedente che prevedeva le pene stesse. Va aggiunto che, qualora una legge successiva sia più favorevole al reo circa la natura, la durata o la quantità della pena, si dovrà ovviamente applicare tale legge. Le pene canoniche inflitte a tempo determinato cessano allo scadere del tempo medesimo. Tutti coloro che possono essere dispensati da una legge penale o esentati da un precetto possono anche rimettere la pena, così come può farlo colui al quale tale potestà è data dalla legge o dal precetto. L’azione penale si estingue per prescrizione triennale, a meno che non si tratti di delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della Fede ovvero di delitti per cui il Codice o la legge particolare abbiano stabilito un termine diverso. Penitenza (o Sacramento della) La penitenza è un sacramento comune a diverse chiese cristiane, come quella cattolica e quella ortodossa. Con il sacramento della penitenza un credente, se sinceramente pentito, ottiene da Dio la remissione dei peccati. È un sacramento amministrato necessariamente da un vescovo o un presbitero ed è anche chiamato con il nome di riconciliazione o confessione. Esso è uno dei due sacramenti detti "della guarigione" assieme all'unzione degli infermi, in quanto sono volti ad alleviare la sofferenza del credente (sofferenza fisica con l'unzione dell'ammalato, spirituale con la riconciliazione del peccatore). Persone giuridiche canoniche Soggettività canonica che si acquista con il Battesimo [vedi Capacità giuridica canonica]. Coloro che sono in attesa di ricevere il Battesimo [vedi Catecumeni] non sono ancora soggetti di diritto canonico; nei loro riguardi, però, sono previste norme di favore e la possibilità di ricevere la sepoltura ecclesiastica. La fine della persona fisica battezzata si verifica con la morte. In diritto canonico non vige, in linea di principio, l’istituto della presunzione legale di morte per cui, nei casi dubbi, è oltremodo difficile accertare l’avvenuta estinzione della persona. Pezza Araldica Figura araldica costituita da figure naturali e artificiali che sono state alterate dall’araldica. 125 Antonio Ferrara Pie fondazioni Masse di beni temporali (denaro, titoli, terreni, case etc.) vincolati, nella loro consistenza o redditività a un fine proprio della Chiesa. Il Codice distingue Pie fondazioni: autonome quando la massa dei beni, destinati, ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale che temporale, è eretta in persona giuridica dall’autorità ecclesiastica competente: dette fondazioni sono perpetue; non autonome quando la massa dei beni viene devoluta a una persona giuridica pubblica (già esistente) con l’onere, per un ampio periodo di tempo (da determinarsi in base al diritto particolare), di utilizzare i redditi dei beni stessi per la celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche ovvero per opere di pietà e di apostolato; tali fondazioni sono di regola temporanee. Pisside La pisside è un contenitore, generalmente munito di piede e di coperchio a forma di coppa. È sovente realizzato in metallo prezioso, come l'oro e l'argento. Viene usato nella Chiesa cattolica per conservare le ostie consacrate dopo la Celebrazione eucaristica. Durante la Celebrazione eucaristica la pisside con le ostie può essere deposta sull'altare. Al di fuori della celebrazione la pisside con le ostie è conservata dentro il tabernacolo. Ponente Organo dei tribunali ecclesiastici nominato dal presidente tra i membri del collegio giudicante, con funzioni di relatore della causa e di estensore della sentenza. Pontefice Deriva dal latino pòntifex (pons, ponte, + facere, fare). Il titolo di Summus Pòntifex è oggi usato per il Papa. Fino al secolo XI era in uso per tutti i vescovi. Pòntifex Maximus fin dal XV secolo era attribuito ai papi. Oggi il papa è gerarchicamente e politicamente identificato con numerosi nomi: Vescovo di Roma, Vicario di Gesù Cristo, Successore del principe degli apostoli, ecc. (Vedi Papa). Benedetto XVI ha rinunciato al titolo di Patriarca dell’Occidente. Popolo di Dio Fulcro della costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II «Lumen gentium». Il popolo di Dio trova il suo inquadramento giuridico nel Libro II del codice di diritto canonico che si divide in tre parti fondamentali: i fedeli e le loro associazioni; la costituzione gerarchica [vedi Gerarchia] della Chiesa e cioè la sua organizzazione sia centrale che locale; gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Porpora I romani, in primis, utilizzarono la porpora come simbolo del potere, fregiando di drappi rossi i senatori (una striscia di tessuto color porpora sovrapposta alla tunica indicava, se larga – latus clavus –, l’appartenenza all’ordine senatoriale), vestendo l’imperatore di tuniche interamente tinte di questo colore. È oggi il colore dei vestimenti dei cardinali. Graficamente il colore porpora si rappresenta araldicamente nell’arme con linee diagonali da sinistra a 126 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica destra. Sulla carta si riproduce con l’azzurro di Prussia e la lacca cremisi, in egual misura. Postulazione Modo di provvista dell’ufficio ecclesiastico, con il quale si propone al Superiore competente una persona idonea, ma trattenuta da un impedimento canonico del quale si è soliti dispensare [vedi Dispensa]. Perché la postulazione abbia efficacia essa deve essere espressa almeno con i due terzi dei suffragi e trasmessa all’autorità competente entro otto giorni. Potestà di governo Chiamata anche potestà di giurisdizione è il poter concesso da Cristo ai suoi apostoli e ai loro legittimi successori, per reggere e governare i fedeli e indirizzarli alla vita eterna. Sono abili alla potestà di governo solo coloro che sono insigniti dell’Ordine sacro riservandosi ai fedeli laici la semplice possibilità di cooperare nell’esercizio della medesima potestà. La potestà di governo si distingue in legislativa, giudiziale ed esecutiva. Nell’ordinamento ecclesiale a differenza degli ordinamenti civili (ove le tre funzioni sono del tutto indipendenti) la distinzione non comporta la netta separazione delle tre funzioni in quanto esse sono, almeno in linea di principio, accentrate nel Pontefice a livello di Chiesa universale e nel Vescovo a livello di Chiesa locale. Dal punto di vista della titolarità, la potestà di governo si distingue in: ordinaria: è annessa ipso iure all’esercizio di un ufficio ecclesiastico determinato e si estingue con la perdita dell’ufficio stesso; delegata: viene concessa direttamente a una persona senza l’attribuzione di un ufficio specifico, e risulta circoscritta alle facoltà concesse nel mandato di delega. La potestà ordinaria a sua volta può essere: propria se connaturata all’ufficio stesso ed esercitata dal titolare dell’ufficio in nome proprio; vicaria se è esercitata da soggetto diverso dal titolare. Espressione tipica di questa distinzione è la potestà rispettivamente del Vescovo e del suo vicario generale. Precetto festivo Il precetto festivo è l'obbligo che i cristiani hanno di santificare le domeniche e le altre feste di precetto mediante la partecipazione alla celebrazione eucaristica e l'astensione da determinati lavori. Prefetto di una Prelatura personale Una società di chierici secolari stabilita dal papa per particolari funzioni apostoliche. Nella Chiesa Cattolica l’unica prelatura personale è l’Opus Dei. Questo dal 1987, anche se, in verità, esisteva da molti decenni prima. È guidata da un vescovo. Prefettura apostolica Chiesa particolare non ancora costituita come diocesi e affidata alla cura pastorale di un Prefetto apostolico (di regola con dignità vescovile) che la governa in nome del Pontefice. La prefettura apostolica è un organismo tipico dei paesi di missione [vedi Azione missionaria] e prelude, in genere, alla futura erezione di una diocesi. 127 Antonio Ferrara Prelato La parola deriva dal latino prælatus, participio passato del verbo præferre, che significa preferire, indicando in generale la persona preminente sulle altre in un dato consesso. Il prelato maggiore è colui che coadiuva il Papa nel governo della Chiesa in un dicastero della Curia romana, mentre il prelato minore è un abate o un superiore di un Ordine religioso, non investito di carica episcopale. Tutti i prelati hanno il titolo di monsignore. Prelato d’onore di Sua Santità Prima della riforma di Paolo VI, con il motu proprio “Pontificalis Domus” del 28 marzo 1968, il prelato d’onore era il prelato domestico. Era insignito con questa dignità il chierico benemerito che diventava così familiare del papa, con tutti gli onori e gli oneri. Timbra il suo scudo con un cappello color paonazzo, con cordoni e nappe dello stesso colore, in numero di dodici, sei per lato, disposti su quattro file nella sequenza 1.2.3. Prelato già denominato di Fiocchetto Timbra lo scudo con il cappello di colore violaceo, con i cordoni e le nappe di colore rosso, in numero di venti, dieci per lato, disposti su quattro file con la sequenza: 1.2.3.4. Prelato nullius (Vedi Abate) Prelatura personale Struttura giurisdizionale secolare, di carattere personale, cioè non circoscritta al criterio della territorialità. Tali (—) constano di presbiteri e diaconi del clero secolare e sono erette dalla Sede Apostolica, ad esse è preposto un Prelato come Ordinario proprio. I chierici incardinati [vedi Incardinazione] nella (—) non formano, insieme al Prelato, un presbiterio autonomo, ma sono parte del presbiterio della diocesi nella quale esercitano il loro ministero. Prelatura territoriale La Prelatura territoriale (Praelatura Territorialis) è una chiesa particolare (abbazia, diocesi o santuario) sotto la guida di un pastore suo proprio, detto prelato: il prelato può essere vescovo, ma può anche non esserlo. Presbiterio Presbiterio, derivato da presbìtero, è un termine liturgico e architettonico per indicare quella parte della chiesa che circonda l'altare maggiore e riservata al clero celebrante. Prete o Presbitero Dal greco presbýteros e dal latino prèsbiter, letteralmente “anziano”. Il termine equivalente, comunemente abbreviato con il termine prete. Primate È un titolo onorifico riservato al vescovo della diocesi anticamente più importante di un Paese. Deriva da primus, e ai nostri giorni comporta solo alcuni privilegi di etichetta. Non così in passato, in quanto rivestiva un certo ruolo nella conduzione delle Chiese locali. 128 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Priore I Priori portano dietro allo scudo un bastone a guisa di bordone con una punta; rappresentano i primipili. Privilegio Paolino Scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trova fondamento teologico nella prima lettera ai Corinti di S. Paolo. Il can. 1143 prevede le condizioni per sciogliere un matrimonio naturale, anche se sia stato consumato ma che sia contratto: tra non battezzati; se successivamente uno dei coniugi ha ricevuto il battesimo; se la parte non battezzata non voglia farsi battezzare e non viva pacificamente con il coniuge. Lo scioglimento avviene quando la parte battezzata celebra a norma del diritto canonico un nuovo matrimonio. Nel privilegio paolino lo scioglimento è giustificato dal fatto che il bene della fede prevale sull’indissolubilità; è una rescissione del contratto matrimoniale perché concluso a condizioni inique fra i soggetti che erano ottenebrati dall’intelletto in quanto si trovavano in infidelitate; cioè essi da non battezzati non potevano percepire il primato assoluto del bene della fede. Privilegio Petrino Quando (cann. 1148 – 1149), il pagano poligamo riceve il battesimo e non può o gli è gravoso rimanere solo con il primo coniuge, può scegliere uno fra i vari coniugi e sposarlo canonicamente; oppure quando il pagano che riceve il battesimo non può ristabilire la convivenza con il coniuge naturale a causa della prigionia o della persecuzione. Professione religiosa Atto con il quale i membri di un Istituto religioso, dopo il noviziato, assumono con voto pubblico l’osservanza dei tre consigli evangelici della castità, obbedienza e povertà. Con la professione religiosa i membri dell’Istituto sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all’Istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto. Da quel momento i novizi assumono la qualifica di membri professi dell’Istituto. A seconda della durata la professione religiosa può essere temporanea e perpetua, la prima preliminare e preparatoria alla seconda. La professione temporanea (per la cui validità è richiesta l’età di 18 anni) viene emessa per un periodo, variabile da Istituto a Istituto, comunque non inferiore a tre anni né superiore a sei. Scaduto il periodo prescritto, il religioso, ritenuto idoneo, viene a sua richiesta ammesso o alla rinnovazione della professione temporanea ovvero alla professione perpetua: in caso contrario deve lasciare l’Istituto. Per l’ammissione alla professione perpetua è richiesto il compimento del 21° anno d’età. Protonotario Apostolico Nei secoli III e IV erano chiamati Notarii in Urbe. L’ultima modifica del loro ufficio è stata attuata da Paolo VI con il motu proprio del 28 marzo 1968, che li ha distinti in Protonotari Apostolici di numero partecipante e Protonotari Apostolici soprannumerari. Timbra lo scudo con il cappello color nero, con cordoni e nappe dello stesso colore, in numero di dodici, sei per lato, nella successione di: 1.2.3, perché sono prelati extra Urbem. 129 Antonio Ferrara Provincie ecclesiastiche Raggruppamento di più Chiese particolari, territorialmente contigue, sotto la guida del Concilio provinciale e del Metropolita. Tale organismo, cui devono far parte tutte le Chiese particolari esistenti nel territorio viene costituito dalla suprema autorità della Chiesa e gode, ope legis, della personalità giuridica canonica. Pubblicazioni Indagine preliminare alla celebrazione del matrimonio canonico tendente ad accertare preventivamente che nulla si opponga alla celebrazione valida e lecita del matrimonio, cioè che non sussista alcuno degli impedimenti [vedi Impedimenti al matrimonio] previsti dalla legislazione canonica. Pulpito Il pulpito (dal latino pùlpitum, che significa impalcatura, piattaforma) indica una piattaforma rialzata usata per scopi religiosi. Nelle chiese cristiane, costruzione più o meno elevata dal suolo, di legno, ferro, o marmo, con parapetto, spesso isolata e sorretta da pilastri o da colonne, su cui sale il sacerdote per fare la predica: p. romanico, gotico, rinascimentale; un p. ligneo del Seicento. Pulpito in legno, presente ancora nella Parrocchia San Giovanni Battista di Striano (Napoli) 130 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Q Quadro d’altare Dipinto o rilievo con una immagine religiosa (Madonna Addolorata, Gesù del Sacro Cuore, ecc.) posto al centro dell'altare, spesso sul tabernacolo, generalmente sotto la pala d'altare, e inserito in una cornice che può presentare due piedini per assicurarne la stabilità e talora due bracci portacandela. Quaestiones Forma letteraria in uso, a partire dalla seconda metà del secolo XII presso i glossatori sia civilisti che canonisti. Le quaestiones consistevano in dispute condotte intorno ai casi giuridici controversi. Oggetto della discussione poteva essere il più vario, ad esclusione dei casi già previsti e regolati dalle leggi romane o canoniche e delle questioni che toccavano i dogmi della fede. Quasi domicilio (vedi Domicilio) Quasi parrocchia Comunità di fedeli, tipica dei luoghi di missione, affidata ad un sacerdote come suo pastore, che per speciali circostanze non è stata eretta come Parrocchia. A meno che il diritto non disponga diversamente, la quasi parrocchia è equiparata alla Parrocchia. Questione romana Con tale etichetta fu designata la problematica dell’indipendenza del Papa e della Santa Sede e dunque dello status giuridico della Chiesa all’indomani dell’occupazione di Roma da parte del Regno d’Italia (1870). La questione romana fu risolta unilateralmente dallo Stato Italiano con la cd. legge delle guarentigie (L. 13-3-1871, n. 214) [vedi Leggi ecclesiastiche] che non trovò mai accettazione da parte della Santa Sede. Pertanto una definita regolamentazione a carattere bilaterale della questione romana si è avuta solo con la stipula dei Trattati Lateranensi dell’11-2-1929 [vedi Patti Lateranensi]. Quinque compilationes antiquae Con tale definizione si fa riferimento a cinque collezioni che denotano, complessivamente, il crescente interesse avutosi per le codificazioni del diritto canonico a partire dal XII secolo. La prima collezione, intitolata Breviarum Extravagantium, fu composta tra il 1188 ed il 1191 da Bernardo da Pavia e raccoglieva tutte le decretali posteriori al Decreto di Graziano [vedi Decretum magistri Gratiani]. La seconda compilazione fu opera di Giovanni di Galles e raccolse le decretali emanate dal pontefice Clemente III (1187-1191) e Celestino III (1191-1198). La terza, promulgata intorno al 1210 da papa Innocenzo III, raccoglieva le decretali da lui emanate tra il 1198 e il 1210. La quarta fu compilata da un autore ignoto (ma alcuni l’attribuiscono a Giovanni Teutonico) tra il 1216 e il 1220: comprende le decretali di Innocenzo III emanate negli anni 1210-1216. La quinta fu promulgata da papa Onorio III nel 1226 e raccolse le 131 Antonio Ferrara decretali di tale pontefice. Il metodo poco preciso con cui il materiale era stato inserito sotto ciascun titolo, le difficoltà tecniche di controllare una per una le norme, allo scopo di accertare che nessuna di esse fosse stata abrogata da altre più recenti, e la vastità del materiale raccolto indussero Gregorio IX, succeduto nel 1227 a Onorio III, a concepire una nuova collezione, più agevole e precisa. Nel 1230 egli conferì al suo cappellano, Raimondo di Peňafort, l’incarico di dare vita ad una nuova compilazione in cui si ovviasse agli inconvenienti riferiti e che vide la luce il 5 settembre 1234 col titolo di Decretales Gregorii IX, anche detta nell’uso Liber Extravagantium o Liber Extra. Quadro della Beata Vergine del SS. Rosario di Pompei, posto in pala d’altare 132 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica R Regioni ecclesiastiche Organismi nei quali, su proposta delle Conferenze episcopali, confluiscono le Province ecclesiastiche viciniori, specialmente nei Paesi dove sono più numerose le Chiese particolari. Tali organismi, all’occorrenza, possono essere eretti in persona giuridica (a differenza delle Province ecclesiastiche che lo sono ope legis). Regola Come la «Costituzione» è la legge interna delle diverse famiglie religiose, sia che si tratti di Ordini, di Congregazioni religiose o di Istituti secolari. Entrambe (regola e costituzione) stabiliscono ciò che è fondamentale, mentre gli elementi secondari sono ordinati da codici diversi. Le quattro grandi Regole, alle quali si ispirano la maggioranza degli Ordini religiosi, sono quelle di sant’Agostino, san Basilio, san Benedetto e san Francesco. Ne esistono in ogni caso diverse altre, come la Regola del Carmelo e la Regola della Compagnia di Gesù. Religione, libertà di Diritto dell’individuo solennemente riaffermato nella dichiarazione del Concilio Vaticano II «Dignitatis humanae». Non è lecito, pertanto, a nessuno, indurre qualcuno con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la propria coscienza: l’atto di fede, infatti, è per sua stessa natura volontario. Tutti gli uomini, però, hanno la personale responsabilità di ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa e, conosciutala, sono vincolati in forza della legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla. L’art. 8 Cost. riconosce a tutte le confessioni religiose uguale libertà di religione. Si tratta, quindi, di uguaglianza della libertà, non di uguaglianza di trattamento giuridico. In base a quanto dispone l’art. 19 Cost., la libertà di religione si articola in diverse facoltà: di professare la propria fede in forma privata e pubblica; di esercitare in privato e in pubblico il culto, purché non sia contrario al buon costume; di fare propaganda religiosa. Ovviamente la libertà di religione implica anche il diritto ad essere atei [vedi Ateismo], a non professare alcuna fede e a non ricevere alcun indottrinamento religioso. La libertà di religione trova, poi, ulteriore protezione attraverso l’esercizio delle altre libertà costituzionalmente riconosciute, in particolare della libertà di pensiero, di riunione, di associazione. In particolare l’art. 20 Cost. esclude che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione possano essere causa di speciali limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Religiosi Fedele, sia chierico sia laico, che, chiamato per speciale vocazione di Dio ad una vita consacrata, faccia parte di un istituto religioso canonicamente eretto, 133 Antonio Ferrara abbia emesso i voti pubblici di castità, povertà e obbedienza e conduca vita fraterna in comunità. Alcune disposizioni del nostro ordinamento fanno esplicito riferimento ai religiosi: art. 4 del nuovo Concordato (esoneri e rinvio dal servizio militare), L. 3-5-1956, n. 392 (assicurazioni sociali). Laddove invece le norme parlano solo di ecclesiastici, senza far menzione dei religiosi, occorre precisare che: i religiosi di sesso maschile ordinati [vedi Ministeri ordinati] sono equiparati automaticamente agli ecclesiastici; per quelli di sesso maschile non ordinati, e per quelli di sesso femminile, bisogna di volta in volta indagare sulla mens legis per stabilire se il legislatore possa aver fatto riferimento anche ai religiosi. Reliquiario Un reliquiario è un contenitore che contiene l'effige sacra o la reliquia di un santo. Reliquie Ciò che resta del corpo, delle vesti e degli oggetti appartenuti ad un santo o ad un beato. Le sacre reliquie non si possono vendere e quelle c.d. insigni (corpi o parti integre del corpo) non possono nemmeno essere trasferite altrove senza la licenza della Sede Apostolica [vedi Santa Sede]. Remissione delle pene canoniche [vedi Pene canoniche] Rerum novarum Tale enciclica, scritta dal Papa Leone XIII nel 1891, fu la prima a contenuto sociale della storia della Chiesa. La Chiesa vi esprimeva le proprie opinioni sui problemi suscitati dall’industrializzazione, dalla nascita dei primi partiti cattolici e dalla crescita del movimento operaio. Rifiutando ogni soluzione socialista, il Papa invitava nell’enciclica ad un’armonia sociale tra ceti operai e capitalismo, chiamando i padroni al rispetto dei diritti umani e gli operai all’osservanza dei propri doveri e al ripudio della lotta di classe. Rescritto Atto amministrativo formulato per iscritto dall’autorità esecutiva competente, con la quale, su richiesta di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa, una licenza o qualsiasi altra grazia o favore. Il rescritto può essere richiesto da tutti coloro a cui non sia espressamente proibito; può essere richiesto anche a favore di una terza persona ed indipendentemente dal suo consenso. Esempio tipico è la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, che può essere concessa anche contro l’opposizione di uno dei due coniugi. Il rescritto è invalido quando non sono esatti i motivi addotti nella richiesta. Per quanto attiene alla cessazione del rescritto è stabilito che nessun rescritto è revocato a causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa non disponga altrimenti; invece i rescritti concessi dalla Sede Apostolica [vedi Santa Sede] possono, alla scadenza, essere prorogati, per una giusta causa, dal Vescovo diocesano, ma non oltre tre mesi. Le disposizioni stabilite per i rescritti si applicano anche alle licenze (condizioni amministrative affinché si possa agire a norma di legge con la 134 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica debita subordinazione al superiore) e alle concessioni di grazie fatte a viva voce, eccetto che il diritto stabilisca diversamente. Rettore (Vedi Canonico) Rettori di chiese Presbiteri ai quali viene demandata la cura di una chiesa che non sia parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa [vedi Istituti religiosi] o di una società di vita apostolica. Il rettore è liberamente nominato dal Vescovo diocesano, salvi eventuali diritti di elezione o di presentazione, nel qual caso spetta sempre al Vescovo confermare l’eletto o istituire il presentato. I compiti del rettore si svolgono secondo le direttive del Vescovo ed in sintonia con la programmazione pastorale parrocchiale. Rimedi penali (vedi pene canoniche) Rimozione Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico. La rimozione del titolare dal suo incarico può avvenire: con decreto (emanato per iscritto) della competente autorità, ma solo per cause gravi; ipso iure al verificarsi di determinate situazioni, cioè: perdita dello stato clericale [vedi Chierici]; abbandono della fede cattolica o della comunione ecclesiale; tentativo di contrarre matrimonio, anche soltanto civile. È opportuno precisare che il motivo primario della rimozione non è un delitto (come avviene per la privazione), ma il bene pubblico, cioè la salvezza delle anime. Una particolare procedura amministrativa è prevista per la rimozione dei parroci. Rinuncia Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico. Chiunque sia responsabile dei propri atti può, per una causa giusta e proporzionata, rinunziare all’ufficio ecclesiastico di cui è investito. La rinuncia (che può assomigliarsi alle dimissioni) non ha valore se risulta determinata da timore grave [vedi Violenza] provocato ingiustamente, da dolo, da errore sostanziale o da simonia. Essa deve essere fatta per iscritto ovvero oralmente, ma davanti a due testimoni, nelle mani dell’autorità competente alla provvista dell’ufficio ecclesiastico. Ricordiamo che i Vescovi diocesani e i parroci, i quali abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età, sono tenuti a presentare la rinuncia all’ufficio rispettivamente nelle mani del Sommo Pontefice o del proprio Vescovo diocesano. Riprensione Rimedio penale [vedi Pene canoniche] tendente a far cessare in un fedele un comportamento antiecclesiale che faccia sorgere scandalo o grave turbamento dell’ordine pubblico. La riprensione deve sempre essere annotata su un documento che si conserva nell’archivio segreto della Curia. Rito Oltre a definire il complesso delle azioni liturgiche [vedi Liturgia] celebrate nella Chiesa, il rito è una circostanza che influisce sulla capacità giuridica canonica. Il Codice obbliga solo i fedeli che appartengono al rito latino. 135 Antonio Ferrara L’appartenenza al rito latino o ad altra Chiesa rituale (le Chiese orientali), con tutte le conseguenti implicazioni giuridiche, non è lasciata alla libera scelta del fedele, ma è prevista e regolamentata da precise disposizioni del Codice. È disposto che, se ambedue i genitori appartengano alla Chiesa latina, il figlio, ricevendo il battesimo, viene ascritto ad essa. Qualora uno di essi non appartenga al rito latino, il figlio sarà battezzato nel rito deciso di comune accordo o, in mancanza, in quello del padre. Se però il figlio ha compiuto i quattordici anni, sarà lui stesso a decidere il rito in cui ricevere il battesimo e di conseguenza rimarrà soggetto alla disciplina della Chiesa nel cui rito sia stato battezzato. È prevista anche la possibilità, a determinate condizioni, di passare da un rito all’altro, precisando, tuttavia, che la partecipazione anche abituale ai sacramenti secondo il rito di una Chiesa diversa dalla propria (latina) non comporta automaticamente il passaggio (o ascrizione) a questa Chiesa. Rosario Circonda lo scudo dei religiosi che non hanno diritto ad altri ornamenti e spesso viene raffigurato unitamente alla mazza priorale. Se termina con una piccola croce melitense indica i religiosi cavalieri professi del Sovrano Militare Ordine di Malta di San Giovanni di Gerusalemme. Viene usato anche dalle religiose e, se unito ad un pastorale, indica le abbadesse. Rosso A tratteggio si rappresenta con le linee perpendicolari. Questo colore appare in quasi il 70% degli stemmi italiani. Numerosi i suoi significati. Amore verso Dio e verso il prossimo, generosità, grandezza, nobiltà, dominio, audacia e valore. Sulla carta si riproduce con il vermiglione. Rota romana Nell’ambito della Curia romana è il Tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli. Essa giudica in seconda istanza le cause definite in primo grado dai tribunali ecclesiastici ordinari e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; in terza istanza quelle già trattate in appello dalla stessa Rota romana, da altro tribunale ecclesiastico a meno che la cosa non sia passata in giudicato. Le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, comunque, per produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico devono essere rese esecutive dalla Corte d’Appello territorialmente competente, previo accertamento della loro conformità alla legge italiana. Ha competenza anche di prima istanza nelle cause contenziose riguardanti vescovi, abati, diocesi e altre persone fisiche e giuridiche e inoltre per tutte le cause che il Romano Pontefice di sua iniziativa o su istanza delle parti abbia avocato e rimesso alla Rota romana. È l’unico tribunale della S. Sede competente in materia di cause matrimoniali (anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche), mentre le questioni dottrinali che toccano la fede sono di competenza della Congregazione per la dottrina della Fede. È un tribunale collegiale ordinario, che consta di un collegio di uditori (con a capo il Decano in veste di primus inter pares), eletti dal Papa. Requisiti richiesti per ricoprire la carica di uditore sono: 136 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica essere sacerdote; essere nato da legittimo matrimonio; laurea in diritto canonico e civile (in utroque iure). Reliquiario con reliquia “ex ossibus” di San Severino Abate, patrono di Striano (NA), situato nella Parrocchia di San Giovanni Battista 137 Antonio Ferrara S Sacerdote Il termine sacerdote traduce nella Bibbia l'ebraico ‫( ןהּכ‬kôhên) e il greco ἱερεύς (hieréus). Il sacerdote è un uomo che in virtù del suo ufficio e nell'ambito di una data tradizione religiosa è particolarmente dedicato alla divinità: egli ha la "conoscenza" di Dio, della cui volontà è interprete ed ha spesso, ma non necessariamente, una parte importante nel culto. Sacra Congregazione dei riti Ha il compito di trattare i processi di beatificazione e canonizzazione. Sacramentali Segni sacri con cui, ad imitazione dei sacramenti, vengono annunziati e ottenuti, per impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali. Essi differiscono però profondamente dai sacramenti per vari motivi: per l’origine: i sacramenti sono stati istituiti da Cristo, mentre i sacramentali vengono proposti dalla Chiesa; per gli effetti: i sacramenti producono direttamente la grazia santificante o il suo aumento; i sacramentali ottengono direttamente soltanto grazie attuali o aiuti divini; per il modo di azione: mentre i sacramenti hanno la loro efficacia per la valida amministrazione (ex opere operato), l’efficacia dei sacramentali è ottenuta per impetrazione della Chiesa, in forza della dignità morale di colui che compie il rito e di colui che l’accoglie (ex opere operantis). I sacramenti sono sette, i sacramentali molti di più: per disposizione della Chiesa, il numero può variare secondo le diverse circostanze in cui l’uomo, bisognoso di aiuto divino, viene a trovarsi. I sacramentali si possono distinguere, in linea di massima, in consacrazioni e benedizioni. Ministro delle consacrazioni (cui vanno assimilate le dedicazioni [vedi Consacrazione]) è di norma il Vescovo; le benedizioni sono invece impartite da ogni sacerdote (eccetto quelle riservate al Sommo Pontefice o al Vescovo) e, in casi ben determinati, dal diacono o addirittura da un laico. Un particolare sacramentale è l’esorcismo sugli ossessi. Sacramenti Principali mezzi di santificazione e di salvezza, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa. I sacramenti sono sette: Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi, Ordine sacro, Matrimonio [vedi Matrimonio canonico]; di essi il Battesimo è propedeutico agli altri nel senso che chi non è stato battezzato non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti. Per quanto concerne gli effetti: dal punto di vista teologico conferiscono la grazia ex opere operato, cioè per se stessi, in forza dello stesso rito sacramentale, indipendentemente dai meriti sia di chi li amministra che di colui che li riceve; dal punto di vista giuridico producono delle qualificazioni (il Battesimo conferisce la qualità di fedele, l’Ordine sacro lo status clericale [vedi Chierici], etc.). Le qualificazioni impresse dal Battesimo, dalla Confermazione e dall’Ordine sacro conferiscono un segno spirituale indelebile (carattere) che si 138 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica imprime nell’anima e conferisce un potere spirituale (o quello passivo di ricevere gli altri sacramenti, o quello attivo di amministrarli): di conseguenza non possono essere ripetuti. Spetta esclusivamente alla suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la validità dei sacramenti e stabilire gli elementi che riguardano la liceità della loro celebrazione, amministrazione e ricezione nonché il rito da osservarsi. La somministrazione di un sacramento non può essere negata a chi lo richieda con buona disposizione di animo e non abbia impedimenti giuridici canonici alla sua ricezione. I ministri cattolici di regola amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali, a loro volta, li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici. Le norme tuttavia prevedono e consentono che, in caso di necessità e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, i fedeli cattolici possano lecitamente ricevere i sacramenti della Penitenza, Eucarestia e Unzione degli infermi da un ministro acattolico e che, a loro volta, i ministri cattolici possano amministrare i tre detti sacramenti a membri di Chiese che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica. Sacrilegio Profanazione di persona, cosa o luogo sacri o consacrati [vedi Consacrazione] con rito religioso. Chi profana le specie consacrate [vedi Eucaristia], oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [vedi Pene canoniche]. Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Napoli) Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Equestre, le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire all’Imperatore Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è pertanto considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la propagazione della Fede e la glorificazione della Croce e dà il suo contributo d’azione e di attività nelle opere di Assistenza Sociale e Ospedaliera. Il più antico documento conosciuto, relativo ai Cavalieri Costantiniani, risale al 1190 ed è lo statuto riformato dall’Imperatore d’Oriente Isacco IV Angelo Flavio Comneno. Il Gran Magistero passò di padre in figlio nella dinastia dei Comneno fino all’ultimo di loro, il quale, per evitarne l’estinzione in mancanza di successori, lo trasferì al Duca di Parma Francesco Farnese. Il passaggio fu sanzionato con la bolla “Sincerae Fidei” del 24 ottobre 1697 da Papa Innocenzo XII. Il Papa Clemente XI, già Cardinale Protettore dell’Ordine, con la bolla “Militantis Ecclesiae” del 27 maggio 1718 pose l’Ordine sotto la protezione della Santa Sede e accordò privilegi abbaziali al Gran Priore. Antonio Farnese, ultimo Duca di Parma, trasferì la suprema dignità dell’Ordine a Carlo di Borbone, figlio della nipote Elisabetta Farnese e di Filippo V Re di Spagna che, salito al Trono di Napoli, vi stabilì la Sede dell’Ordine e nel 1759 trasferì i suoi diritti al figlio Ferdinando IV. A lui succedettero Francesco I (1825-1830), Ferdinando II (1830-1859) e Francesco II (1836-1894), ultimo Re delle Due Sicilie. L’unificazione italiana privò l’Ordine Costantiniano dei suoi beni materiali, ma la Real Casa di Borbone 139 Antonio Ferrara delle Due Sicilie ne conservò il Gran Magistero, poiché esso costituisce un Ordine Dinastico Familiare. La Santa Sede, in varie occasioni, riconobbe la legittimità della continuazione dell’Ordine sotto il Gran Magistero del Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. Attuale Gran Maestro è il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, successore del Suo Augusto Genitore il Principe Ferdinando (1926-2008), successore del Suo Augusto Genitore il Principe Ranieri (1883-1973), a sua volta successore del Suo germano, il Principe Ferdinando Pio (1869-1960), che aveva ereditato la Suprema Dignità da S.A.R. il Conte di Caserta Alfonso di Borbone (1841-1934), fratello di S.M. Francesco II, ultimo Re di Napoli. La sede del Gran Magistero è presso il Gran Maestro e quella della Gran Cancelleria è in Napoli. La segreteria operativa è in Roma, Via Sistina 121. Il Gran Maestro governa l’Ordine, assistito dalla Reale Deputazione, composta dalle Grandi Cariche: Gran Prefetto, Gran Priore, Grande Inquisitore, Gran Cancelliere, Gran Tesoriere; dal Presidente, Vice Presidente e Segretario e dagli attuali Deputati, nominati per un triennio. S.A.R. il Gran Maestro è anche assistito da un Consiglio Giuridico Magistrale e, per la parte araldico-nobiliare, da una Commissione Magistrale. I Cavalieri e le Dame sono divisi in quattro categorie: Giustizia, Speciale, Grazia e Merito. Lo Stato Italiano ha sempre riconosciuto formalmente la legittimità dell’Ordine e, dal 1963, autorizza i cittadini italiani a fregiarsi delle decorazioni del medesimo ai sensi dell’art. 7 della Legge 178 del 3 marzo 1951. L’Ordine è altresì iscritto alla Cancelleria del Tribunale di Napoli nel registro delle persone giuridiche. I cittadini italiani insigniti della Croce dell’Ordine possono far parte dell’Associazione dei Cavalieri Costantiniani eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 30 marzo 1973. L’Ordine ha inoltre conseguito, a partire dal 1 agosto 2011, lo status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) anche per l’apprezzamento, da parte del Comitato delle Nazioni Unite, di numerose attività umanitarie intraprese in tutto il mondo a favore dei meno fortunati. L’Ordine ha delegazioni in tutte le Regioni italiane, nella maggior parte delle Nazioni Europee e Americane. Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Spagna) Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine cavalleresco-religioso dedicato a san Giorgio, di collazione della Real Casa Borbone e Due Sicilie, riconosciuto dal Governo italiano come "Ordine non nazionale". Secondo la tradizione [senza fonte], l'istituzione dell'Ordine dovrebbe essere fatta risalire all'imperatore Costantino: il suo nucleo sarebbe stato formato da cinquanta cavalieri scelti per la guardia personale dell'imperatore, ai quali sarebbe stato affidato il labaro imperiale, sul quale, dopo la battaglia di Ponte Milvio del 312, sarebbe stato presente il monogramma di Cristo. L'Ordine sarebbe stato posto sotto la regola di san Basilio Magno e nel 456, su richiesta dell'imperatore d'Oriente Marciano, sarebbe stato approvato dal papa Leone Magno. Nel 1190 l'imperatore bizantino Isacco II della dinastia degli Angeli concesse all'Ordine gli statuti: il Gran Magistero dell'Ordine passò in eredità 140 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica nella famiglia imperiale, fino alla sua trasmissione ai Farnese, duchi di Parma, approvata dal papa Innocenzo XII il 24 ottobre 1699 con il breve apostolico “Sincerae fidei” e confermata da papa Clemente XI il 20 aprile 1701 con il breve apostolico “Alias feliciter”. Nel 1705 il duca Francesco Farnese procedette alla riforma degli statuti dell'Ordine, che furono approvati dalla Santa Sede nel 1706. Papa Clemente XI, con la bolla pontificia “Militantis Ecclesiæ” del 27 maggio 1718, approvò l'Ordine accordandogli numerosi privilegi. Alla morte di Antonio Farnese, ultimo duca di Parma, il Gran Magistero dell'Ordine fu trasmesso a Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese. La trasmissione venne approvata da papa Clemente XII con bolla pontificia del 12 maggio 1738 e confermata da papa Benedetto XIV con bolla pontificia del 30 giugno 1741. Carlo di Borbone, divenuto nel 1734 re di Napoli, trasferì la sede dell'Ordine nella capitale del suo Regno; divenuto, poi, re di Spagna nel 1759, rinunciò successivamente al Gran Magistero Costantiniano, che fu assunto dal figlio Ferdinando, re di Napoli e Sicilia: la trasmissione fu confermata da papa Clemente XIII, con monitorio del 18 dicembre 1763, e da papa Pio VI, con la bolla pontificia Rerum humanarum conditio del 1777. Il Gran Magistero dell'Ordine rimase ai Borbone di Napoli, anche successivamente alla perdita del trono delle Due Sicilie. I privilegi dell'Ordine furono confermati e accresciuti da papa Pio IX nel 1851 (breve apostolico “Maxime et praeclarissima”), nel 1860 e nel 1863 (brevi del 30 ottobre 1860 e del 25 settembre 1863) e da papa Pio X nel 1911 e nel 1913 (placet del 7 aprile 1911 e 2 aprile 1913). La Sacra Congregazione dei riti concesse al clero dell'Ordine speciali regole liturgiche con decreti del 1912, 1914 e 1919. Appartengono all'Ordine molti Cardinali di Santa Romana Chiesa. Sacrosanctum Concilium Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgata il 4-12-1963. La Sacrosanctum Concilium attua la riforma della liturgia, ridimensionando l’uso del latino e adattando la liturgia stessa alle tradizioni, ai costumi, alla lingua e all’indole dei vari popoli e delle varie comunità cristiane. Sanazione in radice (vedi Convalidazione del matrimonio) Santa Sede Con il nome di Santa Sede o Sede Apostolica si intende non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia romana. Alla Santa Sede, che va intesa dunque come il complesso degli organi di governo della Chiesa cattolica, la personalità pubblicistica fu riconosciuta per la prima volta dallo Stato con la legge delle guarentigie del 13-5-1871, n. 214 [vedi Leggi ecclesiastiche] e confermata dai Patti Lateranensi del 1929. Essa è altresì soggetto di diritto internazionale. Santuario Chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l’approvazione dell’Ordinario del luogo. I 141 Antonio Ferrara Santuari si distinguono in diocesani, nazionali (dichiarati tali dalla Conferenza Episcopale) ed internazionali (se riconosciuti tali dalla Santa Sede). Essi debbono avere gli statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, ove siano determinati il fine, l’autorità del rettore, la proprietà e l’amministrazione dei beni. Possono essere riconosciuti dal nostro ordinamento come persone giuridiche agli effetti civili (art. 1, L. 222/85). Scioglimento del vincolo matrimoniale Causa eccezionale di scioglimento del matrimonio canonico. Il codice, dopo aver sancito il principio dell’indissolubilità del matrimonio rato e consumato e del suo normale scioglimento a causa della morte di uno dei coniugi, esamina i casi eccezionali in cui viene autorizzato lo scioglimento del vincolo: in consumazione [vedi Matrimonio rato e non consumato]; privilegio paolino. Scisma Rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Lo scismatico incorre nella scomunica latae sententiae, ferma restando la rimozione dall’ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa. Il chierico può, inoltre, essere punito con: la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [vedi Pene canoniche]. Scomunica Pena medicinale o censura ecclesiastica [vedi Pene canoniche] con le quali un fedele è escluso dalla comunione con la Chiesa ed è privato dei beni spirituali. La scomunica vieta a chi ne venga colpito (scomunicato): la partecipazione, come ministro, alla celebrazione della Messa e a ogni altra celebrazione di culto pubblico; la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali e la ricezione dei medesimi; l’esercizio di un qualsiasi ufficio, ministero o incarico ecclesiastico [vedi Uffici ecclesiastici]; l’esercizio della potestà di governo (sia ordinaria che delegata) in tutte le sue espressioni (legislativa, esecutiva e giudiziaria). Scudo È il fondo sul quale si disegnano le figure e le pezze araldiche. Scuole cattoliche Scuole dirette dalla competente autorità ecclesiastica o da una persona giuridica ecclesiastica pubblica [vedi Personalità giuridica canonica] ovvero riconosciute come tali con un documento scritto dell’autorità ecclesiastica. La vigilanza su dette scuole è affidata al Vescovo diocesano, il quale ha anche il compito di nominare, approvare e, eventualmente, rimuovere gli insegnanti di religione in tutte le scuole private e statali, cattoliche e non. 142 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Secolarizzazione Un tempo così denominata l’uscita definitiva del religioso dall’Istituto [vedi Istituti religiosi]. La secolarizzazione può essere richiesta solo per cause molto gravi ponderate davanti a Dio. Il relativo indulto è di esclusiva competenza della Sede Apostolica [vedi Santa Sede] per gli Istituti di diritto pontificio o del Vescovo diocesano per Istituti di diritto diocesano. La secolarizzazione determina automaticamente la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione religiosa (non però dall’Ordine sacro, se il religioso è chierico). Sede Apostolica (vedi Santa Sede) Sede vacante Si ha vacanza della sede episcopale per la morte del Vescovo diocesano, per una rinuncia accettata dal Romano Pontefice, per trasferimento o per privazione intimata al Vescovo stesso. Il governo della diocesi, durante la vacanza e fino alla nomina dell’Amministratore diocesano, spetta al Vescovo ausiliare più anziano di nomina o, in mancanza, al Collegio del consultori. È principio generale che durante la vacanza della diocesi non si proceda ad alcuna innovazione. Sesso Situazione che incide sulla capacità giuridica e di agire del fedele [vedi Capacità giuridica canonica]. Attualmente nel diritto canonico la capacità dell’uomo e della donna trova, almeno per quel che concerne la società coniugale, una piena eguaglianza che non sempre è riconosciuta negli ordinamenti statuali (v. ad es. il trattamento in caso di adulterio). Unica limitazione è rappresentata dall’incapacità della donna a ricevere l’Ordine sacro e a ricoprire uffici ecclesiastici (e quindi esercitare la potestà di ordine e di giurisdizione). Da sottolineare, invece, che il Codice prevede che anche le donne possano essere ministri straordinari dell’Eucaristia e cooperare, in qualità di persone non insignite del carattere sacerdotale, all’esercizio della cura pastorale di una parrocchia, in caso di scarsità di sacerdoti. Shintoismo Lo Shintoismo (o anche Shinto) è una religione nativa del Giappone e nel passato è stato la sua religione di stato. Prevede l'adorazione dei kami, cioè divinità, spiriti naturali o semplicemente presenze spirituali. Simonia Compravendita di realtà spirituali o annesse a queste ultime per un prezzo temporale. Chi per simonia celebra o riceve un sacramento è punito con l’interdetto o la sospensione. È nulla, ipso iure, la provvista dell’ufficio ecclesiastico fatta con simonia, così come la rinuncia. Sinistra La sinistra di uno scudo è quella posta a destra di chi lo guarda. Sinodo dei Vescovi Assemblea di Vescovi, i quali, scelti dalle diverse parti del mondo, si riuniscono in tempi determinati: per favorire una stretta unione fra il Romano 143 Antonio Ferrara Pontefice e i Vescovi stessi; per prestare aiuto con il loro Consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica; per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo. Si noti che il Sinodo dei Vescovi differisce sostanzialmente: dal Collegio episcopale, che, infatti, risale alla volontà di Cristo, da cui riceve direttamente la sua potestà, mentre il Sinodo dei Vescovi è un organismo di istituzione puramente ecclesiastica; dal Concilio ecumenico: qui vi è la partecipazione dell’intero episcopato cattolico, mentre nel Sinodo dei Vescovi vi è solo una rappresentanza di esso. Il Sinodo dei Vescovi non ha, a differenza del Concilio ecumenico, poteri legislativi. Esso può solo discutere sulle questioni che gli vengono proposte e formulare voti, senza però adottare alcuna decisione o emanare appositi decreti: per casi specifici e per materie determinate il Romano Pontefice può attribuire al Sinodo dei Vescovi anche poteri deliberativi, nel qual caso le decisioni adottate dovranno essere sempre ratificate dal Pontefice. Il Sinodo dei Vescovi, benché istituzione stabile, non è un’assemblea permanente; esso, infatti, si riunisce solo quando lo ritiene opportuno il Sommo Pontefice. A tal riguardo il Codice prevede tre particolari tipi di assemblea in cui il Sinodo dei Vescovi può riunirsi: assemblea generale ordinaria, in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa; assemblea generale straordinaria, in cui vengono trattati argomenti di carattere generale, che però richiedono una soluzione sollecita; assemblea speciale, in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni determinate: è composta di membri scelti da quelle regioni per le quali il Sinodo dei Vescovi viene convocato. Sinodo diocesano Assemblea dei sacerdoti [vedi Presbitero] e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. Il Sinodo diocesano si celebra senza una periodicità prefissata, ma tutte le volte che lo ritenga opportuno il Vescovo diocesano, udito il Consiglio presbiteriale. Il Vescovo diocesano è il solo competente a convocarlo (così come a sospenderlo e scioglierlo) e a presiederlo. I partecipanti hanno solo voto consultivo in quanto unico legislatore è il Vescovo diocesano; lui solo, infatti, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici solo per sua autorità. Smalti I metalli, i colori e le pellicce. In Italia spesso anche il campo di cielo. Società di vita apostolica Società o comunità, i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza delle costituzioni. Caratteristica peculiare è che i membri non sono vincolati, come negli Istituti di vita consacrata, dai consueti tre voti pubblici di castità, povertà e obbedienza. In pratica, però, vi è, su questo punto, nelle Società di vita apostolica una grande varietà di situazioni, che il Codice non disconosce. In alcune di esse 144 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica vengono emessi voti privati (tutti e tre o solo alcuni di essi); in altre non si emette alcun voto e talvolta solo delle promesse o dei giuramenti di perseveranza. Alle Società di vita apostolica si applica, nel rispetto della natura di ciascuno, la normativa comune a tutti gli Istituti di vita consacrata. Sommo Pontefice Appellativo che spetta al Papa. Lo scudo del Sommo Pontefice è sormontato dalla Tiara (o Triregno) e da due chiavi (una d’argento e una d’oro) accollate in decusse allo scudo e legate fra loro da un cordoncino di colore rosso. Con l’avvento di Benedetto XVI è stata tolta la Tiara, sostituita dalla Mitra (o Mitria). Inoltre ha innalzato, jure suo, nel suo stemma tra gli ornamenti anche il pallio. Sospensione Pena medicinale [vedi Pene canoniche] che può essere inflitta solo ai chierici e comporta il divieto di porre in essere tutti od alcuni atti delle potestà di ordine o di giurisdizione [vedi Potestà di governo], e di esercitare tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti alla titolarità di un ufficio ecclesiastico. Il divieto non riguarda l’ufficio o le potestà che non ricadono sotto la potestà del superiore che ha costituito la pena, né tocca il diritto di abitare l’alloggio che il reo abbia per ragione del suo ufficio e di amministrare i beni che appartengono all’ufficio da cui è sospeso. La sospensione che vieta di percepire i frutti, lo stipendio o la pensione comporta l’obbligo di restituire quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede. Sostentamento del clero (vedi Congrua; Entrate ecclesiastiche) Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) E' un Ordine religioso dipendente dalla Santa Sede con finalità assistenziali, riconosciuto da una parte della dottrina, seguita dalla giurisprudenza italiana e da gran parte della comunità internazionale come soggetto di diritto internazionale, pur essendo ormai privo del requisito della territorialità. In effetti l'Ordine ha come suo unico collegamento con la comunità internazionale il fatto di aver governato un tempo Rodi e poi, fino alla fine del Settecento, Malta. Dal 1834 l'Ordine ha sede a Roma; è presente in oltre 120 paesi con iniziative a carattere benefico ed assistenziale. L'Ordine di Malta, pur non esercitando sovranità territoriale, ha tuttavia una propria "popolazione" di circa 13.000 tra cavalieri e dame, cioè persone dedite a curare i poveri e a testimoniare la fede cristiana in stretta collaborazione con la Chiesa Cattolica. L’Ordine svolge oggi la propria azione umanitaria in 120 paesi attraverso l’opera dei suoi membri, di 80.000 esperti volontari e di 20.000 dipendenti, molti dei quali medici o paramedici. Spada Temporale Non più usata. Si poneva dietro lo scudo e indicava il potere di comminare la pena capitale. Stato della Città del Vaticano È quel territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede una vera e 145 Antonio Ferrara propria sovranità, destinata a garantire la libertà e l’indipendenza di quest’organo di governo della Chiesa universale nello svolgimento delle proprie funzioni. Esso è sorto in virtù del Trattato del Laterano [vedi Patti Lateranensi] dell’11 febbraio 1929 ed ha iniziato ad esistere il 7 giugno dello stesso anno, allorché, con lo scambio delle ratifiche tra il Regno d’Italia e la Santa Sede avvenuto nel Palazzo del Vaticano, gli Accordi lateranensi acquistarono efficacia giuridica. Lo Stato della Città del Vaticano ha natura di Stato dal momento che: possiede una personalità giuridica internazionale autonoma; persegue, come ogni ordinamento statuale, un fine generale, nel senso che gli scopi istituzionali possono essere i più vari e possono modificarsi senza che ne risulti alterata la natura dell’Istituzione; persegue una finalità tipica, cioè lo scopo di assicurare la libertà e l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede nel governo pastorale della Chiesa universale. Tale circostanza lo qualifica come uno «Stato-fine» (religioso o comunque ideologico), che trascende i limiti degli interessi nazionali. Statuti Costituiscono la norma particolare per cui si reggono le persone giuridiche della Chiesa [vedi Persone giuridiche canoniche], siano esse insiemi di persone, insiemi di cose o fondazioni autonome. Sono tenuti all’osservanza degli Statuti le sole persone che siano legittimamente membri di un’associazione di fedeli o che, trattandosi di fondazioni, ne curino la conduzione. Stella È forse la figura più comune negli stemmi. Si possono trovare stelle di 5, 6 e 8 raggi. Molto rara la stella con 16 punte. È il simbolo di chi aspira a cose superiori e ad azioni meritevoli. È anche simbolo di guida sicura verso il porto, sia spirituale che materiale. In araldica ecclesiastica rappresenta quasi sempre la Vergine Maria. Nello stemma dell’arcivescovo emerito di Siena, monsignor Gaetano Bonicelli, le tre stelle a cinque punte, poste nella pezza onorevole, rappresentano il grado di Generale di Corpo d’Armata, essendo stato Ordinario Militare per l’Italia. Stemma della Santa Sede L’emblema della Santa Sede Apostolica è il simbolo dell’ufficio del Romano Pontefice, capo della Chiesa Cattolica Romana. Lo stemma della Santa Sede viene così blasonato: “chiavi decussate sormontate dal Triregno in campo rosso”; ne consegue che lo scudo risulta orfano dell'ornamento esteriore basilare e indicativo di dignità, quale è la tiara. Stemma dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme L’Ordine, per antica tradizione, porta lo stemma attribuito al Regno Latino di Gerusalemme, che è d’argento alla Croce Gerosolimitana d’oro e smaltata in colore sanguigno. Elmo d’oro, cimato della Corona di Spine di Nostro Signore Gesù Cristo, al Cimiero, del globo terrestre sormontato dalla Croce, affiancata da due bandiere d’argento con la Croce di porpora Gerosolimitana al centro. Tenenti: due Angeli con dalmatica rossa, l’uno (a destra) reggente il Vessillo Crociato; l’altro (a sinistra) reggente il bordone e la 146 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica conchiglia. Motto: «DEUS LO VULT» in carattere capitale romano su lista bifida sotto la punta dello scudo. Stemma dello Stato della Città del Vaticano Lo stemma ufficiale dello Stato della Città del Vaticano è costituito da uno scudo inglese e si blasona così: "Di rosso alle chiavi pontificie, una e l’altra d’argento, decussate, addossate, con gli ingegni traforati in forma di croce in alto, rivolti verso i lati dello scudo e legate da un cordone rosso, terminate in nappe dello stesso; timbrate dal triregno papale d’argento, con applicate tre corone d’oro, cimato da un piccolo globo sostenente una crocetta dello stesso, foderato di rosso; dal triregno pendono due infule d’argento, frangiate d’oro e caricate ciascuna da crocette d’oro, che avvolgono le chiavi". Stemma Pontificio Lo stemma pontificio comprende una tiara, copricapo esclusivo del papa, con le chiavi incrociate. La tiara porta tre corone sovrapposte, quale simbolo dell’immensa potestà del pontefice (nel pontificale romano del 1596, la tiara o triregno stava ad indicare il Papa come padre dei prìncipi e dei re, rettore del mondo cattolico e Vicario di Cristo). Questo simbolo perpetuato e arricchito nei secoli da artisti insigni, nelle loro opere di pittura, scultura, araldica, raffiguranti i vari papi, oggi non è più usato e nelle cerimonie d’incoronazione è stato sostituito dalla mitra vescovile. Questo ad indicare che il papa, più che essere al disopra di tutti i regnanti, è invece vescovo tra i vescovi e che il suo primato è tale perché vescovo di Roma, a cui la tradizione apostolica millenaria aveva affidato tale compito. Le chiavi simboleggiano la potestà di aprire e chiudere il regno dei cieli, come fu detto da Gesù a Pietro. Suora Nella Chiesa cattolica si indica con l'appellativo di suora (dal latino soror, in italiano sorella) una donna che, avendo emesso i voti religiosi (povertà, obbedienza e castità) in forma semplice, si è legata a una Congregazione religiosa, non impegnandosi alla vita di clausura. Superiori degli Istituti religiosi Persona fisica che, in virtù del suo ufficio, esercita in nome proprio o altrui la potestà religiosa ordinaria. Si distinguono al riguardo: il Moderatore supremo il quale ha potestà su tutte le province, le case [vedi Casa religiosa] e i membri dell’istituto religioso, da esercitare a norma del diritto proprio; gli altri Superiori degli Istituti religiosi i quali godono di analoga potestà nell’ambito, però, del proprio incarico. I Superiori degli Istituti religiosi vengono denominati: maggiori, quelli che governano l’intero Istituto o una sua provincia (o parte dell’istituto ad essa equiparata) ovvero una casa sui iuris, nonché i rispettivi Vicari; minori, quelli che governano le singole case. Per la nomina o per la elezione a Superiori degli Istituti religiosi il Codice richiede, come unico requisito, un certo tempo di professione perpetua o definitiva [vedi Professione religiosa], da determinarsi secondo le costituzioni. Costituiscono obblighi particolari per i Superiori degli Istituti religiosi: la residenza nella propria casa col divieto di allontanarsene se non nei casi previsti dal diritto interno; la visita 147 Antonio Ferrara frequente delle case e dei religiosi loro affidati; il rispetto della debita libertà dei religiosi loro affidati, per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione spirituale. I Superiori degli Istituti religiosi, a qualsiasi livello, debbono avere un Consiglio (ben distinto dal capitolo [vedi Capitolo degli istituti religiosi]) del cui aiuto si servono nell’esercizio delle loro funzioni. Superiore Generale di un Ordine religioso Il Generale è il capo di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica. Eletto dal Capitolo generale, esercita la sua autorità su tutte le province, case ed individui (ordinati e non) del suo Ordine, secondo regole proprie dell’Ordine. Il suo stemma è timbrato da un cappello nero con sei fiocchi pendenti per ogni lato nella successione 1.2.3. Curiosamente il Generale dei Gesuiti è chiamato Papa nero. Papa Francesco, il 24 giugno 2014 in Roma, riceve la visita del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta frà Matthew Festing, in occasione della festa di San Giovanni Battista 148 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica T Tabernacolo La parola tabernacolo (in latino tabernaculum, diminutivo di taberna dal significato di dimora), comunemente, indica una struttura a forma di scatola presente in tutte le chiese cattoliche e di altre Confessioni cristiane, nella quale sono conservate le ostie consacrate dopo la Celebrazione Eucaristica. Con tabernacolo si intende anche un'edicola posta all'esterno con un'immagine sacra. Taoismo Il Taoismo prende il nome dal termine Tao 道, il Grande Principio, che crea e sostiene tutto l’universo. Esso professa: La non violenza. Il rispetto e la cura della natura, di tutti gli esseri viventi e di se stessi. Il ritorno a una vita semplice ed essenziale. Liberare la mente, per quanto possibile, dalle sovrastrutture artificiali e artificiose che modelli culturali consumistici impongono come unici e veri. Il Taoismo è una filosofia naturalistica e a-morale, nel senso che i suoi principi sono ispirati ai ritmi e ai cicli della natura e in essa non esiste una morale normativa; Una religione atea, nel senso che non crede nell’esistenza di un dio persona creatore. In cinese, la prima è chiamata Dàojiā 道家, l’insegnamento daoista; la seconda Dàojiào道教, la religione daoista. La distinzione è solo culturale. In realtà sono parti di un corpo unico. Tasse ecclesiastiche (vedi Imposte ecclesiastiche) Tavola Valdese Confessione cristiana acattolica, con la quale lo Stato ha disciplinato i rapporti mediante un’intesa stipulata nel 1984. I rapporti devono essere improntati, secondo le previsioni dell’intesa, ad un regime di separazione, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza della Tavola Valdese. È, inoltre, prevista l’abolizione dell’assegno statale per il mantenimento del culto valdese, per garantirne una maggiore libertà, e di ogni forma di tutela penale diretta. Viene ancora assicurata l’assistenza spirituale, tramite ministri di culto valdesi, agli aderenti della Tavola Valdese che si trovano negli ospedali, nelle case di cura e di ricovero di pensionati e negli Istituti penitenziari. Ai matrimoni celebrati secondo le prescrizioni dell’ordinamento valdese vengono riconosciuti gli effetti civili, purché l’atto relativo sia trascritto nei registri dello Stato Civile. Gli Enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza godono di personalità giuridica, ma sono soggetti al regime tributario previsto per gli Enti analoghi dalle leggi dello Stato. Teocrazia Termine che indica un tipo di relazione tra Stato e Chiesa, in cui, a differenza del Cesaropapismo, si ha la subordinazione del potere temporale a quello spirituale. In regime di Teocrazia, allo Stato è preclusa ogni ingerenza nei confronti delle persone, dei beni e di quanto ricade «in potestate Ecclesiae», 149 Antonio Ferrara mentre alla Chiesa non è precluso l’intervento nella sfera temporale: di qui il diritto del Pontefice di deporre i sovrani e di sciogliere i loro sudditi dal vincolo di obbedienza. Lo Stato, infine, è al servizio della Chiesa, tanto per combattere i suoi nemici esterni quanto per assicurare all’interno il mantenimento dell’ortodossia, reprimendo ogni episodio di eresia e di dissenso religioso. Territorio Situazione che incide sulla capacità giuridica e di agire del fedele [vedi Capacità giuridica canonica]. L’appartenenza a un territorio determinato è rilevante per determinare i rapporti e le situazioni giuridiche dei fedeli. Si distingue, al riguardo, luogo di origine e luogo di residenza. Luogo di origine del figlio è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il domicilio o, in mancanza, il quasi domicilio [vedi Domicilio] ovvero lo aveva la madre, qualora i due genitori non avevano a quella data il medesimo domicilio o quasi domicilio. Se si tratta di un figlio di girovaghi, luogo di origine è considerato quello di nascita; se si tratta di un trovatello, quello in cui esso fu trovato. Il luogo di residenza determina l’appartenenza alle circoscrizioni territoriali della Chiesa (diocesi e parrocchie). Terzi ordini Associazioni di laici, i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana, partecipando, nel mondo, al carisma di un Istituto religioso, sotto l’alta direzione dell’Istituto stesso. Tiara (o Triregno) La tiara è il più insigne fra gli ornamenti esteriori ecclesiastici, emblema primario del papato. Copricapo conico papale, ornato con tre corone (detto quindi triregno), che è l’emblema che solo il Papa può usare. Descrizione: d’argento, alta e rotonda, in cima porta un piccolo globo sormontato da una piccola croce d’oro. Sovrapposte, a breve distanza l’una dall’altra, vi sono tre corone d’oro con due fasce pendenti. Si contano oltre una decina d’interpretazioni. Timbrare Porre elmi, corone, cappelli e tocchi sullo scudo. Timore grave (vedi Violenza) Trasferimento Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico. Il trasferimento da un ufficio ad un altro può essere disposto (e per regolarità deve essere intimato per iscritto) dall’autorità che è competente a provvedere sia all’ufficio che si perde sia all’ufficio che si acquista. Per operare il trasferimento contro la volontà del titolare dell’ufficio occorre che vi sia una causa grave e resta fermo il diritto dell’interessato di esporre, nei modi prescritti, le ragioni in contrario. Trattato lateranense (vedi Patti Lateranensi) 150 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Tribunali ecclesiastici Sono gli Organi attraverso i quali la Chiesa esercita il suo potere giurisdizionale. La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo è, infatti, competente a giudicare per mezzo dei tribunali ecclesiastici le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali, e le violazioni delle leggi ecclesiastiche. Possono essere oggetto del giudizio: il perseguimento o la rivendicazione dei diritti delle persone fisiche o giuridiche e la dichiarazione di fatti giuridici; i delitti per quanto concerne l’irrogazione o la dichiarazione della pena; le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa. I Tribunali ecclesiastici possono essere di prima e di seconda istanza. I Tribunali di prima istanza sono quelli diocesani; giudice di prima istanza è, in ciascuna diocesi, il Vescovo, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un Vicario giudiziale. Contro le decisioni del Tribunale di primo grado si può ricorrere al Tribunale delle Archidiocesi del Metropolita. Esistono anche i Tribunali della Sede Apostolica, divisi in Tribunali di prima, seconda e terza od ulteriore istanza, le cui funzioni giurisdizionali sono esercitate dalla Rota Romana e dalla Segnatura Apostolica. Tabernacolo in bronzo e pietre dure nella Parrocchia di San Giovanni Battista ad Angri(Salerno) 151 Antonio Ferrara U Uditore Chierico ed eventualmente anche laico, designato dal presidente del tribunale [vedi Tribunali ecclesiastici], tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo, per svolgere l’istruzione delle cause. Spetta all’uditore, secondo il mandato del giudice, raccogliere le prove e, una volta raccolte, trasmetterle al giudice. Uffici della Curia Romana Organismi della Curia Romana risultano essere: la Cancelleria Apostolica, che ha il compito di preparare e inviare le lettere decretali e le costituzioni apostoliche; la Prefettura dell’economia, che ha il compito di coordinare l’attività di amministrazione dei beni della Santa Sede; la Camera Apostolica, che ha il compito di conservare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede durante la vacanza della Sede Apostolica [vedi Sede vacante]. È presieduta dal Cardinale Camerario, detto anche Camerlengo; l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, che si interessa di compiti di amministrazione; la Prefettura del palazzo apostolico, che governa il palazzo dove risiede il Papa; il Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede; l’Ufficio del lavoro della Sede Apostolica; altri uffici, tra i quali l’Ufficio di statistica, la Fabbrica di S. Pietro, la Biblioteca apostolica vaticana, l’Archivio segreto vaticano, etc. Uffici ecclesiastici Sono gli incarichi costituiti stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Negli uffici ecclesiastici è ripartito l’esercizio della potestà di giurisdizione ecclesiastica. Essi costituiscono, dunque, il cardine di tutte le organizzazioni della Chiesa nei suoi vari livelli, in quanto sono il mezzo tecnico che consente un ordinato esercizio delle potestà ecclesiastiche. Con il Nuovo Concordato del 18-2-1984 è venuta definitivamente a cadere ogni ingerenza dello Stato italiano nella provvista degli uffici ecclesiastici da esercitarsi sul territorio nazionale. L’art. 3, n. 2, sancisce, infatti, che la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Università cattoliche Università di studi istituite e dirette dalle autorità ecclesiastiche, il cui fine è di contribuire ad una più profonda cultura degli uomini, ad una più piena promozione della persona umana, e ad adempiere, altresì, la funzione di insegnare della Chiesa stessa. È cura particolare delle Conferenze Episcopali promuovere la costituzione, nel proprio territorio, di Università degli studi, o almeno Facoltà, nelle quali le diverse discipline, pur nella salvaguardia della loro autonomia scientifica, siano insegnate e studiate, tenendo conto della dottrina cattolica. Nessuna Università di studi, anche se di fatto cattolica, potrà 152 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica denominarsi ufficialmente cattolica senza il consenso della competente autorità ecclesiastica. È dovere dell’autorità ecclesiastica, in particolare delle Conferenze Episcopali e dei Vescovi diocesani interessati, vigilare sulla nomina dei docenti (provocandone eventualmente la rimozione) e sulla fedele osservanza dei princìpi della dottrina cattolica. Nelle Università cattoliche deve essere eretta la Facoltà, o l’Istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano impartite lezioni anche agli studenti laici e i cui insegnanti abbiano apposito mandato dall’autorità ecclesiastica competente. Quanto il Codice prevede per le Università cattoliche si applica a tutti gli altri Istituti di studi superiori. Università ecclesiastiche Università o Facoltà, istituite dalla Chiesa, in forza del suo munus docendi, per: l’investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre; istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline. Tali Istituti possono esistere solo se eretti o approvati dalla Sede Apostolica [vedi Santa Sede] alla quale competono la loro superiore direzione e l’approvazione dei relativi statuti e piano degli studi; solo così essi possono conferire gradi accademici con effetti canonici. Unzione degli infermi Sacramento mediante il quale la Chiesa raccomanda al Signore, sofferente e glorificato, i fedeli infermi perché li sollevi e li salvi. Essa viene conferita ungendo con olio (benedetto, di regola, dal Vescovo) la fronte, le mani e i piedi dei fedeli e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici. Ministro di questo sacramento è solo il sacerdote, in particolare colui al quale è demandata la cura delle anime, ad es. il Parroco. L’unzione può essere amministrata al fedele, il quale abbia raggiunto l’uso di ragione e che, per vecchiaia o malattia, cominci a trovarsi in stato di pericolo: essa, in caso di necessità, può essere ripetuta più volte. Le norme precisano che il sacramento deve essere amministrato a quegli infermi che, quando erano in grado di farlo, lo abbiano richiesto, almeno implicitamente, mentre non deve essere conferito a quanti perseverano ostinatamente in un peccato grave. Urna cineraria Vaso per conservare le ceneri dei defunti. Urna cineraria 153 Antonio Ferrara V Verde È il colore che simboleggia la vittoria, l’onore, la cortesia, la civiltà, l’allegrezza, l’abbondanza e l’amicizia. Fu il colore dei Ghibellini. Rappresenta anche la speranza, perché allude appunto ai campi primaverili di colore verde. Ciò fa sperare in una copiosa messe. Graficamente il verde si rappresenta araldicamente, nell’arme, con linee diagonali da destra a sinistra. Sulla carta si riproduce con il verde smeraldo. Vergini Ordine assimilato agli Istituti di vita consacrata. Le vergini, emettendo il santo proposito di seguire Cristo più da vicino, sono consacrate a Dio dal Vescovo diocesano secondo un rito liturgico approvato e, unite in mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, si dedicano al servizio della Chiesa. Esse possono associarsi per osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente nello svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato. Vescovado Designa l’edificio dove risiede il vescovo e, di solito, anche dove sono collocati gli uffici della Curia vescovile. Sinonimo d’episcopato, indica anche l’ufficio del vescovo. Vescovi È il successore degli apostoli a cui è conferita la pienezza del sacerdozio. Deriva dal greco epìscopos (dal verbo epi-scopèin, ovvero guardare dall’alto, vigilare). Dei tre modi di nomina, nella Chiesa latina prevale la libera nomina da parte del Romano Pontefice (can. 377, § 1). Il candidato deve possedere alcuni requisiti come: buoni costumi, zelo, saggezza, pietà, prudenza, ecc. Deve, inoltre, avere almeno 35 anni ed essere presbitero da almeno 5 anni (can. 378). I vescovi si dividono in: 1) diocesani, ai quali è affidato il governo di una diocesi. Si distinguono in: suffraganei, quando dipendono da un metropolita e, dunque, fanno parte di una provincia ecclesiastica; esenti, quando dipendono direttamente dalla Santa Sede. 2) titolari: coadiutori, quando aiutano il vescovo diocesano con diritto di successione; ausiliari, quando aiutano il vescovo diocesano con o senza facoltà speciali. 3) emeriti: se per raggiunti limiti d’età, o per rinuncia accettata, hanno perduto l’ufficio. Il vescovo timbra il proprio scudo con il cappello, i cordoni e le nappe di colore verde, in numero di dodici, sei per lato, su tre file, disposte nella sequenza 1.2.3. Lo scudo, inoltre, è accollato da una croce semplice. Se un vescovo gode dell’uso del pallio concessogli personalmente come onore particolare, o in virtù di privilegio, o annesso alla sede, può utilizzarlo come ornamento esterno allo scudo. Vescovi ausiliari (vedi Vescovi diocesani) 154 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Vescovi coadiutori (vedi Vescovi diocesani) Vescovi diocesani Indicati anche come Ordinari diocesani sono Vescovi a cui è affidata la cura di una diocesi. Ai Vescovi diocesani sono equiparati a tutti gli effetti i Prelati [vedi Prelatura territoriale] e gli Abati territoriali, gli amministratori, i Vicari, i Prefetti Apostolici [vedi Prefettura apostolica] e gli Ordinari militari [vedi Ordinariato militare]. Il Vescovo diocesano, che è il legale rappresentante degli interessi della diocesi, governa, pertanto, la Chiesa particolare affidatagli con la triplice potestà: legislativa, esercitata da lui personalmente; esecutiva, esercitata personalmente o mediante i Vicari generali o episcopali; giudiziaria, esercitata sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici. Il codice raccomanda ai vescovi diocesani, al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, di presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, valutate tutte le circostanze. Il Vescovo diocesano, la cui rinuncia venga accettata, conserva il titolo di Vescovo emerito della sua diocesi nell’ambito della quale può mantenere la sua residenza. Oltre agli obblighi pastorali, quali, ad es., governare la diocesi, difendere l’unità della Chiesa e vigilare contro eventuali abusi della disciplina ecclesiastica, il Vescovo diocesano ha i seguenti doveri specifici: risiedere nella diocesi: è precisato al riguardo che egli non può rimanervi assente più di un mese salvo, ovviamente, che si tratti della visita ad limina apostolorum o della partecipazione a Concili [vedi Concili particolari; Concilio ecumenico], Sinodo dei Vescovi, Conferenza episcopale etc.; applicare la Messa per il popolo che gli è affidato, ogni domenica e nelle altre feste di precetto; visitare, ogni anno, almeno una parte della diocesi in modo da visitarla tutta almeno ogni cinque anni (cd. visita pastorale). Dal rapporto gerarchico con la suprema autorità della Chiesa discendono due obblighi fondamentali: presentare ogni cinque anni una relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli e recarsi a Roma per la visita ad limina apostolorum. Quando le necessità delle diocesi (specie quelle più vaste e popolose) lo suggeriscano, il Vescovo diocesano può chiedere che la Sede Apostolica gli assegni uno o più Vescovi (titolari) detti ausiliari, i quali lo coadiuvino, senza però avere diritto alla sua successione. Anziché un ausiliare, la Sede Apostolica, se lo ritiene più opportuno, può d’ufficio assegnare al Vescovo diocesano un Coadiutore, cioè un Vescovo titolare che godrà cioè del diritto di successione al momento della vacanza della diocesi [vedi Sede vacante]. Vescovi emeriti (vedi Vescovi diocesani) Vescovi suffraganei (vedi Arcivescovo; Metropolita) Vicariato apostolico Chiesa particolare non ancora costituita come diocesi e affidata alla cura pastorale di un Vicario apostolico (di regola con dignità vescovile) che la 155 Antonio Ferrara governa in nome del Pontefice. Il Vicariato apostolico è un organismo tipico dei paesi di missione [vedi Azione missionaria] e prelude, in genere, alla futura erezione di una diocesi. Vicario Apostolico Il Vicario Apostolico è l’equivalente cattolico romano dell’Esarca orientale. È un prelato nominato dal papa per governare spiritualmente un territorio che non è ancora diventato diocesi. Vicari episcopali Sacerdoti, liberamente scelti dal Vescovo diocesano, tra quelli di età non inferiore a trenta anni, laureati o almeno esperti in teologia o in diritto canonico, che hanno gli stessi poteri del Vicario generale, ma limitatamente ad una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito. Essi cessano dall’incarico per scadenza del mandato, per rinuncia, per rimozione e quando la sede episcopale diviene vacante [vedi Sede vacante]. Vicari foranei Chiamato anche decano o arciprete, è il sacerdote preposto al Vicariato foraneo, cioè alla vigilanza ed al coordinamento di più parrocchie viciniori. Il Vicario foraneo è liberamente nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver consultato, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel Vicariato in questione. La nomina del Vicario foraneo, che non è strettamente legata alla titolarità di una parrocchia, è fatta per un periodo determinato e può sempre essere revocata dal Vescovo. Nell’ambito della sua circoscrizione il Vicario foraneo ha compiti di vigilanza e di coordinamento che si concretizzano nel: promuovere e coordinare l’azione pastorale comune; sorvegliare che i chierici conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri; provvedere a che le sacre celebrazioni siano svolte secondo le disposizioni liturgiche e sia mantenuto il decoro delle chiese e delle cose sacre; vigilare sulla perfetta tenuta dei libri sacri e su una oculata amministrazione dei beni ecclesiastici. Vicari generali Sacerdoti, liberamente scelti dal Vescovo diocesano tra quelli di età non inferiore a trenta anni, laureati o almeno esperti in teologia o in diritto canonico. In ogni diocesi deve essere istituito il Vicario generale (di regola unico, a meno che l’ampiezza della diocesi o il numero degli abitanti o altre ragioni pastorali non suggeriscano diversamente). Il Vicario generale, il quale presta il suo aiuto al Vescovo nel governo di tutta la diocesi, ha lo stesso potere esecutivo che in virtù di legge spetta al Vescovo stesso, cioè la potestà di porre in essere tutti gli atti amministrativi, ad eccezione di quelli riservati espressamente al Vescovo. Essi cessano dall’incarico per scadenza del mandato, per rinuncia, per rimozione e quando la sede episcopale diviene vacante [vedi Sede vacante]. Vicari giudiziali (vedi Tribunali ecclesiastici) 156 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Vicari parrocchiali Sacerdoti che, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, possono essere affiancati al Parroco come suoi collaboratori nell’adempimento del ministero parrocchiale. I Vicari parrocchiali, comunemente chiamati viceparroci, sono nominati liberamente dal Vescovo diocesano tra i sacerdoti della diocesi: essi hanno l’obbligo di risiedere in parrocchia e sono tenuti ad aiutare nel ministero pastorale il Parroco, sostituendolo in caso di impedimento e di assenza. Violenza Vizio della volontà che produce determinate conseguenze giuridiche. Si distingue in: fisica, che esclude la volontà e, pertanto, rende l’atto nullo; morale, che il Codice definisce timore grave, consiste nella minaccia di un male grave e ingiusto sia per il soggetto che per la persona a lui cara; l’atto, di per sé, non è invalido, tuttavia può essere rescisso. In alcuni casi, tassativamente previsti dalla legge, anche la violenza morale comporta la nullità dell’atto; citiamo: l’ammissione al noviziato, la professione religiosa e il matrimonio [vedi Matrimonio canonico; Matrimonio concordatario]; le elezioni. Visita pastorale (vedi Vescovi diocesani) Voto Promessa libera e deliberata, fatta a Dio, di un bene possibile e migliore; essa può essere emessa da chi ha un adeguato uso di ragione, ma non impegna se non chi la emette. I voti possono essere: pubblici, se vengono accettati dai legittimi Superiori in nome della Chiesa: tutti gli altri sono privati; solenni, se, come tali, sono riconosciuti dalla Chiesa; diversamente sono semplici; personali, reali o misti, a seconda che abbiano ad oggetto un’azione del promittente, una cosa ovvero partecipino insieme della natura del voto personale e reale. Un voto emesso va adempiuto per volere di religione, però, in casi particolari, è ammessa la dispensa. Cava dei Tirreni (SA), corteo per l’investitura dei nuovi cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 157 Antonio Ferrara Z Zelare Dal latino zelare, aver zelo, essere fervido e operoso servitore di Dio, mostrare zelo nelle pratiche religiose. Zelatore Laico, religioso o fedele, all'interno di Istituti religiosi, associazioni o gruppi, che si dedica con zelo a forme di devozione, di preghiera e di apostolato e in missioni di carità e opere di beneficenza. Zelatore italiano del XX sec., Luigi Sebastiano Fato, 1° zelatore del Pontificio Santuario di Pompei, ha dato tutta la sua vita nel diffondere il “Rosario” di Pompei e ha lasciato il segno tangibile della presenza della Vergine di Pompei in tutto il suo itinerario umano e spirituale.( Cfr. A. Ferrara, La Memoria e lo zelo di Luigi Fato, Sarno, 2009.) Zelota Il termine zelota, in ebraico kanai (‫)קנאי‬, indica una persona dotata di uno zelo comportamentale nei confronti di Dio. Il termine latino deriva dalla traduzione di kanai in greco, cioè ζηλωτής (zelotes), che significa "emulatore", "ammiratore" o anche "seguitore. Luigi Fato, 1° zelatore del Pontificio Santuario di Pompei, instancabile propagatore di Fede e amore per la Beata Vergine del S. Rosario di Pompei, con il dott. Antonio Ferrara (Autore) 158 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Scrivere è sempre una questione di stile Per scrivere “bene” una lettera, una comunicazione, un verbale e in generale tutta la corrispondenza è indispensabile che essa risulti immediatamente ordinata: per scuotere favorevolmente chi la riceve; precisa: per evitare equivoci in relazione a quanto si comunica; cortese: per salvaguardare i buoni rapporti, specialmente quando si trattano questioni delicate; concisa: per concentrare la riflessione sull’argomento oggetto della lettera. Affinché il testo trasmetta con efficacia il messaggio che si vuole esprimere, deve possedere tre requisiti fondamentali: coesione: legame grammaticale e sintattico formalmente corretto e appropriato; coerenza: per dare un significato unitario alle varie parti del testo; registro linguistico appropriato: i termini con cui ci si rivolge al lettore devono essere appropriati. Il contenuto della comunicazione, in generale, deve essere strutturato in introduzione: fare riferimento, informare; svolgimento: chiedere una risposta, un pagamento, sollecitare una risposta; conclusione: ringraziare, esprimere un auspicio, chiusura, saluti. 159 Antonio Ferrara ABBREVIAZIONI, SIGLE E FORMULE Come abbreviare una o più parole L’accorciatura di una parola seguita dal punto è definita: abbreviazione; si usa solo nella lingua scritta. Le abbreviazioni delle misure non richiedono il punto (esempio: metro = m, litro = l, kilometro = km, ecc.) Abbreviazioni diverse a.C. avanti Cristo ebr. a.c. anno corrente ecc. ad es. ad esempio (da evitare nella GU) Eccl. Add. Addendum Ed. all. Allegati Edit. Amm. Amministrazione Egr. Arc. Arcivescovo Egr.i Arch. Architetto Egr.ia Art. Articolo Em. Av. Avenue Enclic. Avv. Avvocato (anche al femminile) e p.c. Bibl. Biblioteca es. Bd Boulevard Etc. Et alii Per indicare altri autori dopo il terzo fatt. o il sesto nelle bibliografie. fig. Ca. Circa filol. CA/c.a. cortese attenzione filos. CAP Codice di avviamento postale Fin. Card. Cardinale g. Cav. Cavaliere gg. c/c conto corrente bancario Geneal. c.c.p. conto corrente postale Gent.ma Cfr. Confronta Gent.me c.m. corrente mese Gent.mi c/o presso / in coabitazione Gent.mo Co Compagnia Geom. Comm.re Commendatore Geol. Corr. Errata corrige Gr. Caus. Causale gramm. c.p. cartolina postale GU 160 ebraico eccetera Ecclesiastico Edizione Editoria Egregio Egregi Egregia Emendamento Enciclopedia e per conoscenza esempio Eccetera fattura Figura Filologia Filosofia Finale giorno giorni Genealogia Gentilissima Gentilissime Gentilissimi Gentilissimo Geometra Geologia Greco Grammatica Gazzetta ufficiale Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica C.P. casella postale C.p.r con preghiera di restituzione C.so Corso c.s. come sopra c.v. Curriculum vitae d.C. dopo Cristo Dd.gg. Direzioni generali Dec. Decisione Def. Definitivo DG Direzione Generale Dir. Diritto Dott. Dottore (in medicina) Dott.ssa Dottoressa Dr. Dottore (in tutti gli altri campi) M metro Manoscritto Mss. N. Nome, numero, nato NdT. Nota del traduttore Ogg. Oggetto, oggettivo Par./parr. Paragrafo, paragrafi P. es. Per esempio P.v. Prossimo venturo Reg. Regolamento Rom. Romano Secc. Secoli Sin. Sinonimo S.l.m. Sul livello del mare S.E.R. Sua Eccellenza Reverendissima St. Storia Suff. Suffisso Teol. Teologia Tipogr. Tipografia V. Vedi 161 GURI Ibid. Icon. Id. Ill.mo Ing. int. It. lat. lett. lit. mediev. Mons. NB. Odg. Op. cit. P., pp. Pv. Rel. Rett. Sec. Seg., segg. Sing. Snc SS. St.d.rel. Tav. Term. Trad. Vol.,voll. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ibidem Iconografia Idem Illustrissimo Ingegnere interno Italiano Latino Lettera Liturgia Medievale Monsignore Nota bene Ordine del giorno Opera citata, opus citatum Pagina, pagine Processo verbale Religione Rettifica Secolo Seguente, seguenti Singolare Senza numero civico Santissimo Storia della religione Tavola Termine Traduzione Volume, volumi Antonio Ferrara Appellativi e epiteti Definizioni e storia Molti titoli che hanno avuto corso nella storia dell’italiano sono oggi dismessi nell’uso corrente: tra questi, amplissimo (riferito a un senatore; oggi talvolta riferito a un preside di facoltà universitaria), donno (ecclesiastico o personaggio illustre), maestro (nel senso di dottore in una Facoltà universitaria), madonna (donna di elevata condizione sociale), messere (giudice, giureconsulto e altri notabili), monsignore (re, imperatore e principe), Serenissimo e Sua / Vostra Serenità (per sovrani e prìncipi di sangue reale e titolo spettante ai dogi della repubblica di Venezia e di Genova), Sua / Vostra Eccelsitudine (in alternativa a Eccellenza, Altezza, Eminenza), Sua / Vostra Signoria (genericamente, per persona autorevole). Altri appellativi sono sopravvissuti ancora oggi, circolando in ambiti più circoscritti: don (riduzione di donno), ad es., d’uso corrente tra XVI e XVII secolo in riferimento a prìncipi e nobili di origine spagnola o portoghese, è ancora usato nell’Italia meridionale per persone di riguardo (accanto a don «signore» si ha anche donna «signora», che oggi è o è stato talvolta usato per le mogli di alte figure istituzionali: donna Assunta, vedova del politico Giorgio Almirante, e donna Franca, moglie dell’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi); maestro è usato oggi per indicare un grado massonico, o nel gioco degli scacchi chi ha raggiunto una determinata quota di punti in tornei qualificanti, oltre naturalmente chi è qualificato e autorevole nelle arti (musica, teatro, poesia, pittura, scultura) e, in alcune regioni, per chiamare ogni tipo di artigiano (falegname, muratore, ecc.); Vostra Signoria, infine, ha ancora qualche circolazione in contesti burocratici, benché spesso venga preferito il lei. Appellativi di cortesia (professionali e onorifici) (Sua) Altezza: Re, Regina, Principe, Principessa; (Sua) Eccellenza (S. Ecc. o Sua Ecc.): vescovo o alto prelato; nella tradizione, prefetti e questori, e così via; (Sua) Eminenza (S.E. o S. Em.), Eminentissimo (Em.mo, E.mo): cardinale, capo religioso; (Sua) Maestà: Re e Regina; (Sua) Santità (S.S.): il Papa, il dalai-lama, l’Aga Khan e le altre massime autorità religiose; Chiarissimo (Chiar.mo, Chiar.ma): professore e professoressa universitari; Don: qualsiasi ecclesiastico; Dottor (e) (Dott., Dott.ssa): magistrato, magistrata e qualsiasi laureato; Magnifico: rettore e rettrice; Monsignore: vescovi, prelati, patriarchi, abati secolari, prelati facenti parte del corteggio del papa (oltre che titolo attualmente in uso per la Repubblica di San Marino); Onorevole (On.): qualunque deputato e deputata, senatore e senatrice; Reverendo (Rev.): esponente cattolico o più spesso protestante; Cavaliere di Gran Croce, 162 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere sono titoli onorifici conferiti dal Presidente della Repubblica o da Ordini riconosciuti. Usi Nel rivolgersi a una persona (perlopiù in forma scritta, di tono mediamente più formale rispetto alla comunicazione orale) l’appellativo può essere accompagnato da un aggettivo di cortesia (cortesia, linguaggio della), come, ad es., caro (confidenziale, ma anche semi-formale), gentile (poco formale), egregio, distinto (formale), pregiato, illustre (molto formale, per persone di alto riguardo); si riserva invece a un’azienda o a un ufficio l’aggettivo spettabile (formale). Alcuni di questi possono essere usati anche al superlativo: carissimo, gentilissimo, pregiatissimo, illustrissimo, eventualmente in forma abbreviata (car.mo, gent.mo, preg.mo, ill.mo; non esiste invece il superlativo di egregio), assumendo un tono più formale e burocratico. All’aggettivo di cortesia segue abitualmente il titolo generico – sig (nor), oppure, preferibilmente, quando possibile, la carica min (istro), sen (atore) o il titolo professionale arch (itetto), avv (ocato), ing (egnere), prof (essore), o eventualmente l’onnicomprensivo dott (or) per chiunque sia laureato, inflazionato in italiano sin dal dopoguerra, e ormai usato popolarmente anche per persone di cui non si conosce il titolo di studio – e il cognome: Gentile architetto Emiliani o, più confidenzialmente, Gentile Emiliani o Gentile architetto; Preg.mo on. dott. Emiliani, ma anche Onorevole ministro o Signor ministro. Signor premesso ad appellativi come ministro o sindaco è però oggi sempre più contestato e meno usato. Se gli interlocutori sono due o più e condividono titolo o aggettivo di cortesia, questo può essere espresso una sola volta oppure, con maggiore formalità, tante volte quante sono gli interlocutori, ordinati in relazione al sesso (prima le donne, poi gli uomini) e all’età (dai meno ai più giovani): «Cara studentessa e caro studente, vi porgo il benvenuto» (da una guida universitaria). Se gli interlocutori hanno titoli e cariche differenti, si seguirà l’ordine di importanza decrescente: «Signor Presidente, caro Ministro, onorevoli colleghi, vorrei articolare la mia riflessione sulle seguenti questioni» (dall’intervento di un senatore). Se accompagnato dall’aggettivo possessivo, caro può assumere sfumature ironiche, tra l’amaro e il paternalistico («Sì, questa è politica, cari miei», «Il Foglio» 7 dicembre 2009). Altri appellativi In italiano attuale sono correnti alcuni appellativi colloquiali e familiari che esprimono affettuosa partecipazione, sia essa rivolta ad adulti (povero cristo / diavolo / vecchio, povera anima) o a bambini (stella, stellina, topolino/a, ecc.). Possono avere valore antonomastico (antonomasìa) alcuni aggettivi (l’Altissimo, l’Eccelso «Dio») e titoli (l’avvocato per Gianni Agnelli, il cavaliere per Silvio Berlusconi, il venerabile per Licio Gelli, il professore per Romano Prodi; accanto a questi si ricorderà anche la (vecchia) Signora per la squadra di calcio 163 Antonio Ferrara della Juventus). È invece caduto pressoché completamente in disuso l’appellativo signorina come titolo per una donna non sposata, perché percepito dalla sensibilità comune come discriminatorio per vari motivi. Negli ultimi anni è stato più volte fatto oggetto di attenzione, da parte delle Istituzioni, il titolo di onorevole (in uso dal 1848), ora omesso da alcuni presidenti della Camera a vantaggio del solo deputato/a (I. Pivetti, 1994-1996, e F. Bertinotti, 2006-2008), ora oggetto di proposte di legge che ne hanno chiesto l’abolizione a favore del semplice signore/a (la prima presentata il 1 febbraio 2002 da A. Serena, la seconda nel gennaio 2010 da M. Donadi). Nei messaggi di posta elettronica informali inviati a più destinatari di entrambi i sessi, è talvolta usato l’asterisco in luogo della desinenza dell’aggettivo di cortesia: quest’uso, suggerito dal linguaggio di programmazione, consente di riferirsi contemporaneamente a donne e a uomini: «Car* tutt*, volevo dirvi che ...». © Foto by CilentoNotizie.it Papa Francesco, nella Sala Nervi Città del Vaticano in Roma, riceve S.E. Cav. Gran Croce Gen. Avv. Prof. Giovanni Napolitano, Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 164 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Abbreviazioni ricorrenti Il plurale di una abbreviazione si ottiene raddoppiando la consonante finale se l’abbreviazione al singolare termina con una sola consonante ( esempio: Prof. = Proff., pag., pagg., ecc.); se invece l’abbreviazione al singolare termina già con doppia consonante (esempio: Avv., Dott., ecc.), al plurale non cambia. Appellativi, titoli professionali e onorifici Architetto Avvocato Cavaliere Chiarissimo Commendatore Dottore Egregio Generale Gentile Gentilissimo Geometra Illustrissimo Ingegnere Monsignore Onorevole Pregiatissimo Professore Ragioniere Reverendo Senatore Signora Signore Signorina Spettabile Sua Altezza Sua Eminenza Sua Santità Tenente Arch. Avv. Cav. Chiar.mo Comm. Dott. o Dr. Egr. Gen. Gent. Gent.mo Geom. Ill.mo Ing. Mons. On. Preg.mo Prof. Rag. Rev. Sen. Sig.ra Sig. Sig.na Spett. o Spett.le S.A. S.E. S.S. Ten. 165 Antonio Ferrara Abbreviazioni di carattere commerciale Allegato/i Articolo Articoli Attenzione Banca Conto corrente Corso Eccetera Euro Fattura Firmato Fratelli Franco Giorno Giorni Nostro Numero Pagina Pagine Piazza Protocollo Raccomandata Riferimento Seguente Seguenti Società Telefono Viale All. Art. Artt. Att. B.ca c/c C.so Ecc. o etc. € Fatt. F.to F.lli F.co g. gg. ns. n. o n° pag. pagg. P.zza Prot. Racc. Rif. seg. segg. Soc. Tel. V.le 166 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Sigle La sigla è l’abbreviazione formata dalle lettere iniziali di un gruppo di parole; si usa sia nella lingua scritta che in quella parlata. Per segnare le lettere di una sigla, quando le lettere si pronunciano separatamente, si utilizza il punto (C.G.I.L. = Confederazione Generale Italiana del Lavoro); se invece la sigla si legge come una parola intera, alcuni preferiscono omettere il punto fermo (ad es.: IVA, CAP, ecc.). Sigle ricorrenti Avviso di ricevimento Codice di avviamento postale Codice fiscale Conto corrente Corrente anno Corrente mese Cortese attenzione Data fattura Fine mese Imposta sul valore aggiunto Nota bene Ordine del giorno Partita IVA Per conoscenza Per copia conforme Post Scriptum Prossimo venturo Società a responsabilità limitata Società in accomandita semplice Società in nome collettivo Società per azioni Ultimo scorso A.R. CAP C.F. o Cod. Fisc. c/c c.a. c.m. c.a. d.f. f.m. IVA N.B. o.d.g. P.I o Part. IVA p.c. p.c.c. P.S. p.v. s.r.l. s.a.s. s.n.c. S.p.A. u.s. 167 FUORI TESTO TAVOLE E DISEGNI DI MARIO VOLPE Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica ©huffingtonpost.it Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, incontro con Papa Francesco in Vaticano Antonio Ferrara COME INDOSSARE LE DECORAZIONI DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI RICONOSCIUTI DALLO STATO ITALIANO E DALLA SANTA SEDE 170 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Modo di indossare le decorazioni dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Italia) nuovo tipo di decorazione dal 2001 a oggi ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 171 Antonio Ferrara 172 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 173 Antonio Ferrara 174 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 175 Antonio Ferrara 176 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Ordini della Santa Sede 177 Antonio Ferrara 178 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 179 Antonio Ferrara Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine di San Gregorio Magno 180 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 181 Antonio Ferrara Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine di San Silvestro Papa 182 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 183 Antonio Ferrara Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine Piano 184 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 185 Antonio Ferrara Modo di indossare le decorazioni dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 186 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 187 Antonio Ferrara 188 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 189 Antonio Ferrara 190 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta 191 Antonio Ferrara 192 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 193 Antonio Ferrara 194 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 195 Antonio Ferrara 196 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 197 Antonio Ferrara Regno d’Italia 198 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 199 Antonio Ferrara 200 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 201 Antonio Ferrara 202 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 203 Antonio Ferrara 204 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Repubblica Sociale Italiana 205 Antonio Ferrara 206 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Repubblica di San Marino 207 Antonio Ferrara 208 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Granducato di Toscana 209 Antonio Ferrara 210 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 211 Antonio Ferrara 212 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla 213 Antonio Ferrara 214 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 215 Antonio Ferrara Ducato di Lucca 216 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 217 Antonio Ferrara Ducato di Modena e Reggio 218 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Modo di indossare le decorazioni dell'Ordine dell’Aquila estense 219 Antonio Ferrara 220 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Regno delle Due Sicilie 221 Antonio Ferrara 222 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 223 Antonio Ferrara 224 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 225 Antonio Ferrara 226 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 227 Antonio Ferrara Regno d’Italia 228 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 229 Antonio Ferrara Regno di Napoli (Età Napoleonica) 230 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica 231 Antonio Ferrara Come indossare le miniature sugli abiti civili e da cerimonia 232 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Come indossare le miniature sugli abiti femminili e militari 233 Cronotassi dei Vescovi che si sono succeduti nella Diocesi di Nocera-Sarno Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica CRONOTASSI DEI VESCOVI NOCERINI1 I. – S. Prisco (III – IV secolo) II. – Felice (anno 402) III. – Celio Lorenzo (anno 499) IV. – Aprile (anno 502) V. – Leone, romano (anno 510) VI. – Aurelio Prisciano (anno 530) VII. – Numerio (anno 593) VIII. – Primerio (anno 598) IX. – Amanzio (anno 743) X. – Liutardo (anno 826) XI. – Rampero o Raniperto (anno 861) XII. – Lando (anno 1061) XIII. – N.N. forse Matteo (anno 1260) XIV. – Valerio Orsini (anno 1288) XV. – Fra’ Francesco (1386-1402) XVI. – Angelo da Castellaneta (1402-1429) XVII. – Gabriele De Garofalis (1429-1433) XVIII. – Giuliano de Angrisani (1433-1436) XIX. – Giacomo Benedetti (1436-1443) XX. – Bartolomeo De Micheli (1443-1455) XXI. – Fra’ Pietro da Nocera (1455-1478) XXII. – Giovanni o Giannotto de Cerratanis (1478-1479) XXIII. – Pietro Strambone (1479-1503) XXIV. – Bernardino Orsini (1503-1511) XXV. – Domenico Card. Giacobazzi (1511-1517) XXVI. – Andrea Giacobazzi (1517-1528) XXVII. – Paolo Giovio il Vecchio (1528-1552) XXVIII. – Giulio Giovio (1552-1560) XXIX. – Paolo Giovio il Giovane (1560-1582) XXX. – Sulpizio Costantino (1582-1601) XXXI. – Simone Lunadoro (1602-1610) XXXII. – Fra’ Stefano De Vicari (1610-1620) XXXIII. – Francesco Trivulzio (1621-1631) XXXIV. – Ippolito Francone (1632-1653) XXXV. – Fra’ Bonaventura D’Avalos (1653-1659) XXXVI. – Fra’ Felice Gabrielli (1659-1684) 1 Per la ristrutturazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, con decreto del 30 settembre del 1986, le due ex Diocesi furono fuse nell’unica, con il titolo Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, guidata dal vescovo S. E. R. mons. Gioacchino Illiano per quasi 24 anni. Dal 4 giugno 2011 S. E. R. mons. Giuseppe Giudice è il pastore della Diocesi Nocera-Sarno. 235 Antonio Ferrara XXXVII. – Emiddio Lenti (1685-1691) XXXVIII. – Sebastiano Perissi (1692-1700) XXXIX. – Giovan Battista Carafa (1700-1715) XL. – Niccolò de Dominicis (1718-1744) XLI. – Gherardo Antonio Volpe (1744-1768) XLII. – Benedetto dei Monti Sanfelice (1768-1806) XLIII. – Agnello Giuseppe D’Auria (1834-1860) XLIV. – Michele Adinolfi (anno 1860) XLV. – Raffaele Ammirante (1871-1881) XLVI. – Francesco Vitagliano (1882-1885) XLVII. – Luigi Del Forno (1885-1913) XLVIII. – Giuseppe Romeo (1914-1935) XLIX. – Teodorico De Angelis (1937-1951) L. – Fortunato Zoppas (1952-1964) LI. – Jolando Nuzzi (1971-1986) LII. – Gioacchino Illiano (1987-2011) LIII.- Giuseppe Giudice (2011-) 236 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica CRONOTASSI DEI VESCOVI SARNENSI2 I. – Riso (anno 1066) II. – Giovanni I (1111-1118) III. – Giovanni II (1119-1134) IV. – Pietro (1134-1156) V. – Giovanni III (1156-1180) VI. – Unfrido (anno 1180-1202) VII. – Tibaldo (1201-1208) VIII. – Ruggiero I (1209-1216) . IX. – Giovanni IV (1216-1224) X. – Giovanni V (1224-1258) XI. – Angelo D’Aquino (1258-1265) XII. – Giovanni VI (1265-1296) XIII. – Guglielmo (1296-1309) XIV. – Ruggiero II De Canalibus (1310-1316) XV. – Ruggiero III (anno 1316) XVI. – Ruggiero De Miramonte (1316-1324) XVII. – Fra’ Antonio da Ancona (1324-1326) XVIII. – Fra’ Napoleone I (1326-1330) XIX. – Fra’ Nicola (1330-1333) XX. – Fra’ Francesco (1333-1340) XXI. – Fra’ Napoleone II (1340-1350) XXII. – Teobaldo (1350-1370) XXIII. – Giovanni VII (1372-1404) XXIV. – Giovanni VIII (1404-1407) XXV. – Francesco Mormile (anno 1407) XXVI. – Giovanni IX (1408-1414) XXVII. – Francesco Anconitano (1414-1419) XXVIII. – Fra’ Marco da Sarno (1419-1439) XXIX. – Fra’ Andrea da Nola (1439-1454) XXX. – Ludovico Card. Dell’Aquila (1454-1470) XXXI. – Fra’ Antonio D. Dei Pazzi (1475-1478) XXXII. – Giovanni X (1478-1481) XXXIII. – Andrea Di Ruggiero (1481-1482) XXXIV. – Andrea Dei Pazzi (1482-1498) XXXV. – Agostino Tuttavilla (1499-1501) XXXVI. – Giorgio Maccafano de’ Pireto (1501-1516) 2 Il 30 settembre 1986 la Diocesi di Sarno si fonde con quella di Nocera dei Pagani, ragion per cui non si riportano, anche nella serie dei Vescovi sarnensi, i successivi Pastori della nuova Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, in cui sono inseriti. 237 Antonio Ferrara Periodo dei Vescovi commendatari XXXVII. – Francesco Card. Remelino (1516-1517) XXXVIII. – Ludovico Platamone (1517-1518) XXXIX. – Silvio Card. Passerino (1518-1519) XL. – Guglielmo Beltrando (1519-1524) XLI. – Andrea Matteo Card. Colonna (1527-1530) XLII. – Pompeo Card. Colonna (1531-1532) XLIII. – Ludovico Gomez (anno 1534-1540) XLIV. – Francesco Card. Sorrentino (1540-1543) Si conclude il periodo dei Vescovi commendatari XLV. – Francesco Sfrodato o Sfrondati (1543-1544) XLVI. – Mario Ruffi no (1544-1547) XLVII. – Donato Martuccio (1547-1548) XLVIII. – Guglielmo Tuttavilla (1548-1569) XLIX. – Vincenzo Ercolano (1569-1573) L. – Fra’ Vincenzo De Siena (1573-1578) LI. – Paolo Fusco (1578-1583) LII. – Girolamo Matteuccio (1583-1594) LIII. – Antonio D’Aquino (1595-1618) LIV. – Stefano Sole De Castelblanco (1618-1657) LV. – Antonio De Matteis (1659-1665) LVI. – Sisto M. Pironti (1666-1673) LVII. – Nicola Antonio De Tura (1673-1706) LVIII. – Marcantonio Attaffi (1706-1718) LIX. – Diego o Didaco Di Pace (1718-1737) LX. – Francesco De Novellis (1738-1760) LXI. – Giansaverio De Pirellis (1760-1792) LXII. – Lorenzo Potenza (1792-1807) LXIII. – Silvestro Granito (1818-1832) LXIV. – Tommaso Bellacosa (1834-1855) LXV. – Salvatore Fertitta (1856-1873) LXVI. – Giuseppe Carrano (1874-1889) LXVII. – Giuseppe Izzo (1890-1914) LXVIII. – Luigi Lavitrano (1914-1924) LXIX. – Pasquale Ragosta (1925-1928) LXX. – Pasquale Dell’Isola (1928-1938) LXXI. – Francesco Marchesani (1939-1948) LXXII. – Gennaro Fenizia (1949-1952) LXXIII. – Alfredo Vozzi (1953-1970) LXXIV. – Jolando Nuzzi (1972-1986) 238 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica Stemmario dei Vescovi che si sono succeduti nella Diocesi di Nocera-Sarno Si riportano gli stemmi dei vescovi a partire dal 1519 con il blasone di S.E.R. mons. Guglielmo Beltrano, in quanto precedentemente gli stemmi sono sprovvisti dell’arma. (Mons. Guglielmo BELTRANO, 1519) (Mons. Andrea ATTATO, 1527-1530) (Card. Mons. Pompeo COLONNA, 1531) (Mons. Ludovico GOMEZ, 1543) 239 Antonio Ferrara (Mons. Francesco SFRONDATO, 1543 – 1544) (Mons. Mario RUFFINO, 1544 – 1547) (Mons. Donato MARTUCCIO, 1547 – 1548) (Mons. Guglielmo TUTTAVILLA, 1548 – 1569) (Mons. Vincenzo ERCOLANO, 1569 – 1573) (Mons. Vincenzo SENA, 1573 – 1578) 240 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica (Mons. Paolo FUSCO, 1578 – 1583) (Mons. Geronimo MATTEUCCIO (Mons. Antonio D’ACQUINO, 1595) (Mons. Stefano SOLE CASTELBLANCO, 1618 – 1657) (Mons. Antonio DE MATTEI , 1659 – 1665) (Mons. Frà Sisto Maria PIRONTI, 1666 – 1673 ) 241 Antonio Ferrara (Mons. Nicola Antonio DE TURA, 1674 – 1706) (Mons. Marco Antonio ATTAFFI, 1706 – 1718) (Mons. Didaco PACE, 1718 – 1738) (Mons. Francesco DE NOVELLIS., 1738– 1760) (Mons. Giovanni Saverio PIRELLI, 1760 – 1792) (Mons. Lorenzo POTENZA, 1792 – 1811) 242 Dizionario ecclesiastico con cenni di araldica (Mons. Tommaso BELLACOSA, 1814 – 1818) (Mons. Silvestro GRANITO, 1818 – 1832) (Mons. Salvatore FERTITTA, 1844 – 1872) (Mons. Giuseppe CARRANO, 1874 – 1890) (Mons. Giuseppe IZZO, 1890 – 1914) (Mons. Luigi LAVITRANO, 1914 – 1924) 243 Antonio Ferrara (Mons. Pasquale DELL’ISOLA, 1928 – 1938) (Mons. Alfredo VOZZI, 1953 – 1972) (Mons. Iolando NUZZI, 1972) (Mons. Gioacchino ILLIANO, 1987) (Mons. Giuseppe Giudice, eletto vescovo di Nocera-Sarno il 24 marzo 2011) 244 Fonti online e bibliografia essenziale Araldicavaticana.com Iagiforum.it Quirinale.it Simone.it Wikipedia.org Daoitaly.org Google.it CilentoNotizie.it. miopapa.it online-news.it. bibliotecaestense.beniculturali.it huffingtonpost.it ADS - Archivio Diocesano Sarno Aldrighetti G., Gli emblemi araldici del Sovrano Militare Ordine di Malta, in “Nobiltà”, rivista di araldica, genealogia, ordini cavallereschi, numero straordinario dedicato ai 900 anni dello SMOM, Milano, n.32 settembre-ottobre 1999. Aldrighetti G., L’araldica e il leone di San Marco. Le insegne della provincia di Venezia, Marsilio, Venezia, 2002. Allocca G, Ferrara A., et alii, La Cappella di Santa Maria dell’Arco in Palma Campania, ed. Pro Loco Palma Campania, 2014. Baronio C., Annales Ecclesiastici, Lucae, MDCCXXXIX. Bascapè G. C., Del Piazzo M., con la collaborazione di L. Borgia, Insegne e simboli. 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Giuseppe Giudice, vescovo della Diocesi Nocera-Sarno, con un gruppo di cavalieri dell’OESSG, Delegazione di Nocera-Sarno, in occasione degli Auguri di Natale 2015 Si ringrazia Via Sarno, Striano (Napoli) – Tel. 081.0288807 madeinedil.it