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Angelo Russi I pastori e l'esposizione degli infanti nella tarda legislazione imperiale e nei documenti epigrafici In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 98, N°2. 1986. pp. 855-872. Riassunto Angelo Russi, I pastori e l'esposizione degli infanti nella tarda legislazione imperiale e nei documenti epigrafici, p. 855-872. Viene presa in esame la costituzione imperiale emanata a Ravenna il 27 gennaio 409, riportata in C. Th. IX 31 (Ne pastoribus dentur filii nutriendi). Il documento, preso finora in considerazione solo in lavori recenti e non, relativi alla transumanza nell'Italia centro-meridionale, viene messo qui per la prima volta in relazione al fenomeno dell'esposizione degli infanti nella tarda età imperiale, ricavandosene, per la peculiarità del suo contenuto, utili contributi in proposito. In più esso appare come un'importante testimonianza dell'inasprirsi degli atti di brigantaggio ed abigeato in quel periodo e, nel contempo, dell'ancora tanto diffusa pratica della pastorizia transumante all'epoca, specialmente in talune province della diocesi italiciana. Viene esaminata per l'occasione anche (v. retro) altra documentazione riguardante l'expositio avente corne potenziali nutritores i pastores o alii rusticani, per tutta l'età romana. In particolare viene posta l'attenzione sull'epitaffio di un nutritus, d'epoca altoimperiale, trovato di recente in contrada Scarpàno, nell'ager Lucerinus, a pochi passi dal tratturo Celano-Foggia. In esso, significativamente, uno dei nutritores porta il nome di Callitanus. Citer ce document / Cite this document : Russi Angelo. I pastori e l'esposizione degli infanti nella tarda legislazione imperiale e nei documenti epigrafici. In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 98, N°2. 1986. pp. 855-872. doi : 10.3406/mefr.1986.1523 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1986_num_98_2_1523 ANGELO RUSSI I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI NELLA TARDA LEGISLAZIONE IMPERIALE E NEI DOCUMENTI EPIGRAFICI Nel libro IX del codex Theodosianus, al titolo 31, la cui rubrica è : Ne pastoribus dentur filii nutriendi, è riportata una sola costituzione imperial e, che risulta essere, tra l'altro, parte di un provvedimento legislativo più ampio 1, dovuto agli imperatori Onorio e Teodosio II, emanato Rav(ennae) il 21 gennaio del 409. Eccone il testo : IMPP. HONOR(IUS) ET THEODOS(IUS) AA. CAECILIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA : Nemo curialium plebeiorum possessorumve filios suos nutriendos pastoribus tradat. Aliis vero rusticanis, ut fieri solet, nutriendos dari non vetamus. Si vero post istius legis publicationem quisquam nutriendos pastoribus dederit, societatem latronum videbitur con) iteri. DAT. XII KAL. FEB. RAV(ENNAE) HONOR(IO) Vili ET THEOD(OSIO) IH AA. CONSS. Questa costituzione è stata già messa in collegamento con il fenome no della transumanza dal Grenier2 e dalla Pasquinucci3. Più generica- 1 Lo dimostra in particolare la presenza, all'inizio del testo, della formula post alia, da cui si desume chiaramente che è riprodotta qui solo una parte dell'intero provvedimento legislativo, il quale nella sua formulazione originale doveva essere preceduto da altre espressioni : cfr. in proposito E. Volterra, // problema del testo delle costituzioni imperiali, in La critica del testo. Atti del II Congr. internaz. della Soc. ital. di storia del diritto, II, Firenze, 1971, p. 1019 sg. (con espresso riferimento alla costituzione in questione) ; più in generale Id., Intorno alla formazione del Codi ce Teodosiano, in Bull. Ist. Dir. Rom., V. Scialoja, LXXXIII, ser. Ili voi. XXII, 1980, p. 133. Cfr. anche infra. 2 Cfr. A. Grenier, La transhumance des troupeaux en Italie et son rôle dans l'his toire romaine, in MEFR, XXV, 1905, p. 313 con n. 1. 3 Cfr. M. Pasquinucci, La transumanza nell'Italia romana, in E. Gabba - M. Pa squinucci, Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a.C), Pisa, 1979, p. 158 sg. con n. 178. MEFRA - 98 - 1986 - 2, p. 855-872. 856 ANGELO RUSSI mente essa viene ricordata anche dal De Robertis4 e dal Wickham5. In particolare, sia il Grenier che la Pasquinucci ne ricavano che all'epoca, in cui essa venne emanata, la reputazione e le stesse condizioni di vita dei pastori non dovevano essere cattive, se si tendeva ad affidare loro i bamb ini da allevare6. Molti aspetti, però, di questo interessante atto legislativo degli imper atori Onorio e Teodosio II7 appaiono tuttora piuttosto oscuri, per cui non è sembrato inopportuno riprenderlo qui in esame nel suo insieme. Per cominciare, va ben definito il contesto, in cui esso si colloca. A tale riguardo già il Godefroy, nel suo commento ad L, faceva rilevare : « Illud . . . observandum, hanc legem esse partem immensae legis ab Honorio hoc tempore latae : cuius hoc Codice fragmenta novem continentur, . . ., quam videlicet tulit de Processu criminali, de reis comprehendendis, prosequendis, custodiendis, interrogandis, humaniter tractandis, eorum iudicio accelerando, testibus exhibendis, id genus aliis, in quibus proces sus criminalis consistit»8. Il che trova ora ampia conferma negli studi recenti sull'argomento9. Resta acquisito, quindi, che ci troviamo di fronte ad uno dei provvedimenti facenti parte di una lex generalis di Onorio in fatto di procedura penale, riguardante più precisamente il processo cr iminale 10, divisa poi dai compilatori del Teodosiano in almeno nove fram menti ripartiti tra otto titoli11. 4 Cfr. F. M. De Robertis, Prosperità e banditismo nella Puglia e nell'Italia meri dionale durante il Basso Impero, in Studi di storia pugliese in onore di G. Chiarelli, I, Galatina, 1972, p. 213 sg. η. 91 = Interdizione dell' 'usus equorum' e lotta al banditi smo in alcune costituzioni del Basso Impero, in Stud, et Doc. Hist, et Iuris, XL, 1974, p. 82, η. 91. 5 Cfr. C. Wickham, Studi sulla società degli Appennini nell'Alto Medioevo. Contad ini,signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona), Bologna, 1982, p. 115, n. 78. 6 Cfr. A. Grenier e M. Pasquinucci, loc. cit. 7 L'attribuisce erroneamente agli imperatori Arcadio e Onorio F. M. De Robert is, art. cit., loc. cit. 8 1. GoTHOFREDi Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, Opus posthumum. . . opera et studio Antonii Marvillii. . ., Editto nova in VI. tomos digesta. . . emendata variorumque observationibus aucta quibus adiecit suas loan. Dan. Ritter, t. Ili, Lipsia, 1738, p. 255. Si tratta di C. Th. IX, 2, 5-6; 3,7; 16,12; 36,2; 37,4; XI 8,3; 39,13, oltre naturalmente a quella in questione. Cfr. ancora I. Gothofredi op. cit., Ili, p. 254. 9 Cfr. in part. E. Volterra, // problema del testo delle costituzioni imperiali, cit., p. 1019 sg. Vd. pure supra, η. 1. 10 Cfr. in merito in part. Α. Η. Μ. Jones, The Later Roman Empire, 284-602, vol. I, Oxford, 1964, p. 522; III, p. 150, η. 116 = traduz. ital. // Tardo Impero Romano I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI 857 In siffatto contesto l'equiparazione pastores = latrones, presente nella costituzione in esame, può avere una duplice spiegazione : da una parte vi si potrebbe scorgere un richiamo ad una vecchia tradizione storico-giuri dica 12, che in CI. IX 2, 11 (del 292 d.C.) trovava la sua massima esplica zione u, come giustamente già metteva in risalto il Godef roy nel suo com mento14; dall'altra è da collegare senz'altro ad un particolare inaspriment o, in quel momento, del fenomeno del brigantaggio in quelle province dell'Impero, ma soprattutto dell'Italia centro-meridionale, ch'erano mag giormente interessate dalla transumanza, nonostante tutti i provvedimenti presi fino ad allora 15, compreso quello di appena dieci anni prima, dovu(284-602 d.C), II, Milano, 1974, p. 743 e 1079, n. 116. Più in generale vd. ora G. Pu gliese, Diritto penale romano, in V. Arangio-Ruiz - A. Guarino - G. Pugliese, // diritto romano, Roma, 1980 (= Guide allo studio della civiltà romana, VI 1), p. 322. 11 Cfr. supra, spec. η. 8. Ai frammenti del Teodosiano potrebbe forse aggiung ersi anche CI. I 55, 8 (pure del 21 gennaio 409). Per O. Seeck {Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stoccarda, 1919, p. 316) si tratterebbe, invece, di non meno di quattro provvedimenti legislativi diversi (Kriminalprozess, Räuber, Defensores, Astrologen), presi in tre giornate differenti e precisamente il 21 e 25 gennaio e il 1° febbraio del 409. 12 Su cui vd. in part. J. Godefroy, ad h. l. (t. Ili, p. 254). Cfr. ora in merito anche F. M. De Robertis, Prosperità e banditismo, cit., p. 213, η. 90 = Interdizione dell' 'usus equorum ', cit., p. 82, η. 90. 13 CI. IX 2, 11 : IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. HAVE CRISPINE CARISSIME NOBIS. Si quis homicidii crimen existimat persequendum, secundum iuris publici formant debebit eum, qui in primordio homicidii postulaverat reum neque probaverat ideoque reus absolutus est, praevaricationis arguere : id enim salubriter statutis principum parentum nostrorum iurisque forma praescriptum est : vel si id non putaverit agendum, ad sequens crimen, id est pastorum latronumve, descendere eum coges atque id exsequi iudicio tuo, cum, si quidem id ab incusato appareat esse commissum, ob ultionem publicam obnoxius legibus fiat. D. Vili ID. APRIL. HANNIBALIANO ET ASCLEPIODOTO CONSS. 14 T. Ili, p. 253 sg. 15 Cfr. C Th. IX 30, 1-5 (364-399 d.C), su cui vd. in part. F. M. De Robertis, Prosperità e banditismo, cit., p. 197-231 ; Interdizione dell' 'usus equorum', cit., p. 6798; e ancora, con particolare riferimento a C. Th. IX 30, 3 (del 365), Id., Spunti di responsabilità obbiettiva nel diritto post-classico, in Studi in onore di P. de Francisci, IV, Milano, 1956, p. 407-419, spec. 410-413; più in generale: Id., Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII secolo d.C, in Arch. Stor. Pugl., IV, 1951, p. 4257, spec. 48. Cfr. inoltre A. Grenier, art. cit., p. 312 sg. con η. 3; C. Trapenard, Vager scripturarius. Contribution à l'histoire de la propriété collective, Parigi, 1908, p. 221 sg. ; A. La Regina, Cluvienses Carricini, in Arch. Class., XXV-XXVI, 1973-1974, p. 340; E. Gabba - M. Pasquinucci, op. cit., p. 53 sg. con η. 95, p. 157 sg. con le nn. 176-177; A. Baldini, in Stud, et Doc. Hist, et Iuris, XLV, 1979, p. 579; C. Wickham, op. cit., p. 52 e n. 78. 858 ANGELO RUSSI to allo stesso Onorio, riguardante per l'appunto i pastores Valeriae provinciae ve/ Piceni 16. Non va dimenticato, peraltro, che la costituzione, che qui si sta esaminando, appare indirizzata, nel Codice Teodosiano, al praefectus praetorio Italiae dell'epoca17, anche se, certamente, il suo contenuto, per il contesto in cui il documento va inserito e per la sua stessa formulaz ione, s'intendeva riferito in genere a tutto l'Impero 18. Quanto, poi, all'uso di dare filios nutriendos pastoribus, nonché aliis rusticanis, di cui si parla nella lex in questione, si tratta di un'importante indicazione, utile per capire a fondo le condizioni di vita nell'Impero, spe cialmente nella pars occidentalis e, nell'ambito di questa, soprattutto nella diocesi italiciana, al tempo di Onorio ; più in particolare vi si potrebbe anche scorgere un interessante indizio circa condizioni esistenziali più tollerabili, sotto certi aspetti, per la gente di campagna rispetto a quella di città, sempre ovviamente in riferimento all'epoca del documento in esa me, al di là di ogni facile strumentalizzazione o, peggio ancora, generaliz zazionedel suo contenuto, come purtroppo è dato di riscontrare faci lmente in casi del genere in questi studi19. Vanno chiarite, però, preliminarmente alcune questioni. Nell'usanza 16 Cfr. C. Th. IX 30, 5 (del 1° dicembre 399), a proposito del quale va rilevato che esso appare intestato, come al solito, agli imperatori in carica : nella fattispec ie, ad Arcadio e ad Onorio; trattandosi, però, di un provvedimento a carattere strettamente locale, va ritenuto ch'esso sia stato preparato dalla cancelleria di Onor io, imperatore in Occidente. Così già F. M. De Robertis, Prosperità e banditismo, cit., p. 219, η. 119 = Interdizione dell' 'usus equorum', cit., p. 87, η. 119. 17 Su Caecilianus, ppo Italiae nei primi mesi del 409, vd. ora J. R. Martindale, The Prosopography of the Later Roman Empire, II (A.D. 395-527), Cambridge, 1980 (d'ora in poi citato solo P.L.R.E. II), p. 245. Sull'estensione della giurisdizione viri illustris praefecti praetorio per Italias, all'incirca nell'epoca, presa qui in consideraz ione, cfr. Not. Dign. Occ, II. Sulla drammatica situazione dell'Italia a quel tempo appaiono indicative, oltre alle note vicende di Alarico (per le fonti vd. ora P.L.R.E. II, p. 46 sg.), le prodezze, ad es., di uno dei capi goti foederati dei Romani, Sarò (su cui P.L.R.E. II, p. 978 sg.), il quale, dopo la morte di Stilicone nel 408, ruppe la sua collaborazione con l'imperatore e stabilì la sua base nel Piceno, compiendovi azioni di brigantaggio (cfr. in part. ZOS. VI 13, 2), oppure la carica di governatore della Campania, gladii' (cfr.affidata AE 1968, qualche 113 =tempo A. Chastagnol, prima (tra ilLe402 consulaire e il 408) de a Fi.Campanie Lupus 'cum Flavius ture Lupus : un spécialiste du recensement des biens fonciers, d'après une nouvelle inscription de Teano, in Epigraphica, XXIX, 1967, p. 125-128). 18 Cfr. F. M. De Robertis, Prosperità e banditismo, cit., p. 213, η. 91 = Interdi zionedell' 'usus equorum', cit., p. 82, η. 91. 19 Cfr. in proposito soprattutto L. Cracco Ruggini, Vicende rurali dell'Italia antica dall'età tetrarchica ai Longobardi, in Riv. Stör. It., LXXVI, 1964, p. 261-286, spec. 263. I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI 859 sopra accennata non va visto assolutamente, per analogia con Iust. XXIII 1, 3-1620, un movente di tipo «pedagogico» ο anche «iniziatico»21, dal momento che la testimonianza di Pompeo Trogo - Giustino si riferisce chiaramente ad una situazione storico-ambientale affatto diversa da quell a, cui invece fa riferimento il documento tardoromano. Quest'ultimo non si spiega neppure richiamando sic et simpliciter l'esistenza di pueri ο anche puellae presso i pastores (non solo stanziali, ma anche transumanti ), attestati, p. es., da Varrone per l'età tardorepubblicana22, oppure quel ladei «biscini» ο dei « pastoricchi », presenti fino ad epoca recente nell'ambito del personale impiegato nelle attività della transumanza tra Abruzzo, Molise e Puglia23. Che in tal modo si prenderebbe solo atto dell'esistenza, peraltro già accertata24, del lavoro minorile in questo setto re,ma non si spiegherebbe l'essenza stessa del documento in questione. Per questo, quindi, l'unica interpretazione possibile sembra essere quella di vedervi un provvedimento a proposito di quei casi, tanto frequenti 20 Cfr. in part. Iust. XXIII 1, 7-9 : Namque Lucani isdem legibus liberos suos quibus et Spartani instituere soliti erant. Quippe ab initio pubertatis in silvis inter pastores habebantur sine ministerio servili, sine veste, quant induerent ve/ cui incubarent, ut a primis annis duritiae parsimoniaeque sine ulto usu urbis adsuescerent. Cibus his praeda venatica, potus aut lactis aut fontium liquor erat. Sic ad labores bellicos indurabantur. 21 Così, ad es., per Iust. loc. cit., A. Napoli, / rapporti tra Bruzi e Lucani. L'uso, presso i Lucani, di una pratica di iniziazione giovanile svolta, in piena età storica, da un popolo soggetto : i Bruzi, in Studi e materiali di storia delle religioni, XXXVII, 1966, p. 61-83. Più di recente : R. Catalano, La Lucania antica. Profilo storico (IV-II sec. a.C), Salerno, 1979, p. 17 sg. 22 Cfr. in part. Varr. Rust. II 10, 1 ; 3 e 6 sq. 23 Sui «biscini», noti soprattutto in area abruzzese, vd. A. Clementi, in Transu manza, a cura dell'Associaz. culturale per la storia della civiltà della transumanza, L'Aquila, 1984, p. 22 (non num.). Per i «pastoricchi», invece, diffusi in area molisa na, vd. A. Di Iorio, Transumanza e tratturi demaniali, in Molise economico, XI, 1984, p. 56. Anche in altre regioni italiane si conoscono, fino ad epoca recente, forme di lavoro minorile nel settore della pastorizia e delle attività armentizie in genere. In Calabria, ad es., nella zona silana i bambini-pastori prendevano fino a qualche decennio fa e forse ancora oggi, in qualche caso, per fortuna, isolato, i nomi di «boccij», « porcarielli », «quartaruli», « vovarielli », « vurdumarielli », a seconda della loro specifica occupazione : cfr. in part. F. Faeta, // viaggiatore del tempo e il suo orizzonte d'altipiani, in Saverio Marra fotografo. Immagini del mondo popolare sita nonei primi decenni del secolo, a cura di F. Faeta, Milano, 1984, p. 12. Per la realtà sarda basti citare : G. Ledda, Padre padrone : l'educazione di un pastore, Milano, 1975, e Lingua di falce, Milano, 1977. 24 Cfr. supra, n. 22 e 23. 860 ANGELO RUSSI all'epoca, di esposizione dei bambini25, anche se, stranamente, sotto que sto profilo, non pare ch'esso sia mai stato preso in considerazione dagli studiosi finora26. Lo stesso linguaggio adoperatovi è inequivocabilmente quello relativo alla sfera del ius exponendi27. In più è ampiamente docu mentato che proprio al tempo, in cui il provvedimento in questione veni vaemesso, il fenomeno dell'esposizione dei bambini aveva assunto pro porzioni così allarmanti da richiamare più volte l'attenzione sia del legi slatore che delle autorità ecclesiastiche28. Le cause, tuttavia, ch'erano alla 25 Su cui vd. in part. J. Gaudemet, L'Église dans l'Empire romain (IVe-Ve siècles), Parigi, s.d. [1958], p. 558 con le n. 2-7 (ivi fonti e bibl. prec); L. Ruggini, Economia e società nell'« Italia Annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C, Milano, 1961, p. 72 sg. ; Ead., Vicende rurali, cit., p. 279 con η. 64; Α. Η. Μ. Jones, The Later Roman Empire, cit., II, p. 853 sg., 1043 sg. ; III, p. 286 n. 70, 340 n. 19 = // Tardo Impero Romano, cit., Ill, p. 1292 sg., 1506, 1652 n. 70, 1705 n. 19. 26 Cfr. infatti, oltre alla bibl. citata nella nota prec, anche quella riportata di recente da A. Guarino, Diritto privato romano6, Napoli, 1981, p. 473. Vd. inoltre ultimam. M. Bianchi Fossati Vanzetti, Vendita ed esposizione degli infanti da Costantino a Giustiniano, in Stud, et Doc. Hist, et Iuris, XLIX, 1983, p. 178-224. In tutte queste opere manca ogni cenno al provvedimento in discussione. 27 Cfr. ad es., C. Th. V 9, 1-2; 10, 1; CI. Vili 51, 1-3; Nov. CLIII. Sul ius expo nendi vd. ora spec. E. Volterra, L'efficacia delle costituzioni imperiali emanate per le provincie e l'istituto dell 'expositio , in Studi di storia e diritto in onore di E. Besta per il XL anno del suo insegnamento, I, Milano, 1939, p. 449-477; F. Lanfranchi, «lus exponendi·» e obbligo alimentare nel Diritto romano-classico, in Stud, et Doc. Hist, et Iuris, VI, 1940, p. 5-69; S. Solazzi, Studi romanistici, 2. CTh. 5.9.1 e l'esposi zionedegli infanti, in Riv. ital. per le scienze giuria., N.S. Ili, 1949, p. 1-68, ora in Scritti di diritto romano, V, 1947-1956, Napoli, 1972, p. 166-173. Cfr. anche la nota prec. 28 Cfr. CI. Vili 51, 2 (del 5 marzo 374); Ambr. Hex. V 18, 58; C. Th. V 9, 2 (del 19 marzo 412); Conc. Vasense a. 442, can. 9-10; Cone. II Arelat., can. 51 (= p. 100 sg., 124 ed. C. Munier, CC.S.L. CXLVIII). Vd. inoltre C. Th. III 3, 1 (dell'I 1 marzo 391). Nello stesso periodo si registra anche un forte aumento dei casi di vendita dei figli ο di altri membri della famiglia, specie fra i pauperiores : cfr. in merito soprattutto L. Ruggini, Economia e società, cit., p. 72 sg. con le n. 180-181; A. H. M. Jones, L.R.E. , II, loc. cit. ; III, p. 287, η. 71 = Tardo Imp. Rom., Ill, loc. cit. e p. 1652 sg., η. 71. Giuridicamente, però, e anche de facto, si tratta di due istituti ben distinti, rispondente il primo al ius exponendi e il secondo al ius vendendi del poter familias (cfr. in merito ultimam. A. Guarino, op. cit., loc. cit., ov'è raccolta anche la dottrina sull'argomento). Erroneamente, quindi, il Jones (L.R.E. , III, p. 286, η. 70 = T.I.R., HI, p. 1652, η. 70) considera pertinenti al primo istituto, quel lo dell'expositio : Fr. Vat. 34 (in F.I.R.A. IP, p. 469) e CI. IV 43, 2, che riguardano, invece, la vendita dei bambini appena nati (sanguinolenti). Ma su tutto ciò vd. ultimam. M. Bianchi Fossati Vanzetti, art. cit., p. 188 sg., p. 219 sg. I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI 861 base di esso, non sono state ancora studiate direttamente e, pertanto, non si hanno in merito spiegazioni coerenti e soddisfacenti, imperversando per di più in questi studi - come si è già detto e come giustamente mette va in risalto qualche tempo fa la Cracco Ruggini29 - quella tendenza a generalizzare la portata e il significato di dati e situazioni affatto particol ari, stravolgendo spesso, sotto più risvolti, il quadro storico generale. La costituzione in esame, comunque, per la peculiarità del suo contenuto, aiuta non poco a chiarire taluni aspetti di quel fenomeno in relazione all'ambiente storico, in cui si esplicava. Per cominciare, in essa si prende atto della diffusione di quella pratica presso tutte le classi sociali, perfino presso i curialesì0. Ciò testimonia indubbiamente, al di là delle cause che normalmente potevano spingere chiunque ad adottare a quei tempi una simile soluzione31, una situazione di grave disagio in quegli anni, soprat tuttonell'ambito delle categorie sociali più legate alla vita cittadina32. In effetti va rilevato che nella costituzione in questione ì'expositio appare indirizzata da curiales, plebeii e possessores verso la gente di campagna (pastores e alii rusticani), probabilmente perché in tempi particolarmente critici come quelli, in cui il provvedimento risulta emanato, questa veniva considerata comunque più vicina alle fonti naturali di sostentamento, nonostante che la pressione fiscale rendesse in genere la sua esistenza estremamente dura33. In quest'ottica va visto, con ogni probabilità, anche 29 Cfr. supra, n. 19. 30Cfr. J. Godefroy, ad h. l. : «Curiales, Plebeii, possessores. His ferme tribus hominum generibus (praeter eos qui in dignitate et officiis constituti essent) constabant provinciae et provinciales». 31 1 motivi, che più di frequente potevano portare ali' expositio, sono ora accu ratamente passati in rassegna da F. Lanfranchi, art. cit., p. 27 sg., η. 92 (ivi anche l'ampia bibl. in merito). 32 Sulla decadenza delle città italiane fra IV e VI sec. d.C. vd. in part. L. Cracco Ruggini (- G. Cracco), Changing Fortunes of the Italian City from Late Antiquity to Early Middle Ages, in Riv. Filol. Istruz. Class., 105, 1977, p. 448-461. Manca, tuttavia, a quanto pare, uno studio sistematico e dettagliato su questo fenomeno in tutte le province della diocesi italiciana con particolare riferimento al periodo compreso tra la fine del IV e gli inizi del V sec. d.C. 33 Su ciò vd. soprattutto A. H. M. Jones, L.R.E. , I, p. 464 sg. = T.I.R., II, p. 680 sg.; L. Cracco Ruggini, Vicende rurali, cit., p. 279; A. H. M. Jones, The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History, Edited by P.A. Brunt, Oxford, 1974, p. 82 sg. = traduz. ital. L'economia romana. Studi di storia economica e amministrativa antica, Torino, 1984, p. 109 sg.; F. De Martino, Storia della costituzione romana2, V, Napoli, 1975, p. 390 sg., spec. 436 sg. ; A. Cerat i, Caractère annonaire et assiette de l'impôt fonder au Bas-Empire, Parigi, 1975, passim; F. De Martino, Storia economica di Roma antica, II, Firenze, 1979, p. 431444. 862 ANGELO RUSSI l'accenno ai curiales, intendendosi ovviamente quelli tra essi, che si trova vano in condizioni economiche più precarie34. Né sembra lecito indiv iduare in ciò la messa in atto di uno dei tanti espedienti escogitati in gene re per sfuggire ai munera curialia 35, che quello, di cui qui si tratterebbe e, cioè, l'esposizione dei figli, avrebbe significato soltanto uno stravolgiment o radicale della condizione degli expositi, senza comportare per essi alcu napossibilità di reale miglioramento, da qualunque punto di vista si voglia considerare la cosa in questo caso 36. In più va ricordato che destinatari della costituzione di Onorio non erano solo i curiales, ma insieme ad essi anche i plebeii e i possessores. Per tutti l'imperatore prevedeva a punizione del loro operato, oltre ovviamente aìì'animadversio, che veniva applicata di norma in casi del genere37, severe sanzioni penali, dal mo mento che post istius legis publicationem affidare filios nutriendos pastoribus veniva considerato addirittura come societatem latronum conf iteri38. Testimonianza questa dell'inasprirsi dei fenomeni di banditismo ed abige atoin quegli anni, ma al tempo stesso dell'ancora tanto diffusa pratica della transumanza all'epoca, specialmente in talune province della diocesi italiciana. Sul fenomeno deìYexpositio avente come potenziali nutritores pastores ο anche alii rusticani, attestato nella costituzione imperiale testé esaminat a in un contesto storico proprio dell'epoca, cui essa appartiene, una test imonianza epigrafica alquanto significativa, anche se di età precedente a quella del documento tardoantico succitato, è stata scoperta assai di 34 Sulle diverse condizioni economiche e sociali dei curiales, al di là della loro appartenenza - giuridicamente - ad una sola classe, cfr. soprattutto Α. Η. Μ. Jones, L.R.E., II, p. 737 sg. = T.I.R., II, p. 986 sg. 35 Cfr. in proposito spec. A. H. M. Jones, L.R.E., II, p. 740 sg. = T.I.R., II, p. 990 sg. ; Id., The Roman Economy, cit., p. 413 sg. = L'economia romana, cit., p. 319 sg. ; F. De Martino, Storia della costituzione romana, cit., p. 526-529. 36 Sullo status degli expositi, prima e dopo la legislazione giustinianea, vd. fra gli ultimi A. Guarino, op. cit., loc. cit.; M. Bianchi Fossati Vanzetti, art. cit., p. 179 sg. Cfr. anche A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, in Transact ions of the Amer. Philos. Soc, N.S. 43, 2, 1953, p. 464. Più in part. : P. Bonfante, Corso di diritto romano, I. - Diritto di famiglia, Roma, 1925, p. 81 sg. ; F. Lanfranchi, // diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto roman o, Milano, 1938, p. 268 sg. ; E. Volterra, art. cit., p. 453 sg. ; F. Lanfranchi, art. cit., p. 17 sg. ; S. Solazzi, Scritti di diritto romano, cit., p. 166 sg. 37 Su cui vd. in part. E. Volterra, art. cit., p. 472 sg. ; F. Lanfranchi, art. cit., p. 38 sg. ; S. Solazzi, Scr. dir. rom., cit., p. 172 sg. ; M. Bianchi Fossati Vanzetti, art. cit., p. 212 sg. 38 Per le pene previste in questo caso vd. da ultimo, in generale, G. Pugliese, Diritto penale romano, cit., p. 317 sg. I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI 863 recente 39 in una zona fortemente interessata dagli spostamenti delle gregg i fra i pascoli delle regioni dei Morsi e dei Paeligni e quelli aeW'Apulia. Si tratta di un'iscrizione funeraria, utilizzata da tempo indeterminato (ma di cui si è venuti a conoscenza solo da poco) come lastrone di coper turadi una sorgente, detta di Maraccione, in località Scarpàno, a circa 700 m a sud-ovest della Masseria Finocchito, in un'area, che appartiene, come frazione distaccata, al territorio comunale di Castelnuovo della Daunia in provincia di Foggia40. Il luogo di provenienza dell'epigrafe non sembra doversi pensare molto distante da dove ora essa si trova. Nella zona, infatti, già da tempo si segnalano resti archeologici, anche di qual cherilievo, nonché cocciame ed altro materiale, sparsi un po' dappertutto in superficie, specialmente a ridosso della Masseria Finocchito41. Sulla possibilità che questi resti appartengano ad un abitato antico, da identifi care con ogni probabilità con la cittadina di Gereonium, famosa per gli episodi bellici del 217 a.C. e successivamente decaduta42, si è già avuto modo di dire altrove43. Qui, semmai, vale la pena di far rilevare che la contrada in questione è caratterizzata dal passaggio del tratturo CelanoFoggia, ancora visibile sul terreno, benché in gran parte ormai dissoda- 39 Ne da notizia V. Russi, Mass. Finocchito (Castelnuovo della Daunia), in Taras, II, 1-2, 1982, p. 182, tav. LVI, 2. Cfr. ora anche L. Tardio, in R. M. Pasquandrea, Dragonara. Ricognizione archeologica, topografica e storica sul territorio della diocesi di Dragonara, in Attualità archeologiche, II, San Severo, 1985, p. 55 e 96. 40 Cfr. 1st. Geogr. Mil., Carta d'Italia, F. 163 IV N.E. «Casalnuovo Monterotaro» 41° 38' 44" lat. nord - 2° 42' 44" long. est. 41 Cfr. G. Al visi, La viabilità romana della Daunia, Bari s.d. [= 1970] (= Soc. di stor. patria per la Puglia. Doc. e monogr., XXXVI), p. 85 sg. ; A. Russi, Teanum Apulum. Le iscrizioni e la storia del municipio, Roma, 1976 (= Studi pubbl. dall'Ut, it. per la stor. ant., XXV), p. 209 sg. Per un quadro completo ed aggiornato dei ritrova mentiarcheologici nella zona si rinvia ora a V. Russi, art. cit., p. 181-184 e tav. LVI, 1-2; R. M. Pasquandrea, art. cit., p. 53-56. Vd. inoltre E. Lippolis (- M. Mazzei), Dall'ellenizzazione all'età tardorepubblicana, in AA.VV., La Daunia antica. Dalla preistoria all'altomedioevo, a cura di M. Mazzei, Milano, 1984, p. 243; 252 n. 163 e anche la tav. 278 (a p. 228). 42 Su di essa vd. in part. H. Nissen, Italische Landeskunde, II 2, Berlino, 1902, p. 785 con le η. 1-4; J. Kromayer, Antike Schlachtfelder, III, 1, Berlino, 1912, p. 248277; G. De Sanctis, Storia dei Romani, III 2, Torino, 1917, p. 50 sg., 128 sg. = 2a ediz., Firenze, 1968, p. 50 sg., 123 sg.; L. Pareti, Storia di Roma e del Mondo roman o, II, Torino, 1952, p. 324 sg. Più di recente : A. Russi, op. cit., p. 208 con le n. 6972 e p. 210; E. Lippolis - M. Mazzei, art. cit., p. 207, 228 sg., 238, 243. 43 Cfr. A. Russi, op. cit., p. 209 sg. Così anche V. Russi, Dove va localizzata l'anti ca città denominata Gereonium, in // Progresso dauno, IX, 15 (Foggia, 20 aprile 1974) p. 3; Id., art. cit., p. 183 sg., e ultimam. E. Lippolis (- M. Mazzei), art. cit., p. 228 (tav. 278), 243 e 252, n. 163. 864 ANGELO RUSSI to44, e che in essa è stata individuata, con l'aiuto della fotografia aerea, una strada antica, che, superato il Fortore all'altezza di Mass. Ponte Rott o, proseguiva poi per Luceria con un andamento analogo a quello del tratturo, con il quale in qualche punto sembra addirittura coincidere45. Il monumento funerario, di cui si parla, ha la forma di una stele ortogonale, sormontata da un frontone triangolare e da due acroteri, uno dei quali, quello di sinistra, è andato perduto. È in pietra calcarea locale e si presenta, tutto sommato, in buono stato di conservazione. Nel frontone reca scolpito a basso rilievo come motivo ornamentale una ghirlanda, molto stilizzata, con bende. Sia il frontone che lo specchio epigrafico sono decorati da una cornice sagomata. L'epitaffio è inciso in modo abba stanza accurato e regolare, guidato visibilmente dai segni per l'alline amento.L'interpunzione, impiegata regolarmente, è data alla 1. 1 da un'hedera distinguens molto stilizzata e nelle altre righe da punti triangolari (fig. I)46· Il testo dell'epigrafe, perfettamente conservatoci, è il seguente : D(is) M(anibus) / Felicis; / vix(it) ann(is) VIIII, / men(sibus) MI, d(iebus) XV. /5 Callitanus / et Eutychia / nutrito pient(issimo) / fec(erunt). La dedica è fatta a Felix*1, un bambino morto a poco più di nove anni, cui i dedicanti si rivolgono non come ad un proprio figlio, ma indi- 44 Si tratta di uno dei tratturi « principali, propri e fissi », attestati già come tali nei documenti più antichi della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia : cfr. in merito M. Pasquinucci, op. cit., p. 172 sg. con bibl., cui si rimanda anche per l'ind icazione del suo percorso (con le osservazioni, però, di A. Russi, in Riv. Filol. Istruì. Class., 110, 1982, p. 95). Vd. inoltre, sempre sul suo percorso, fra gli ultimi, P. Di Cicco, Percorsi delle vie armentizie del Tavoliere di Puglia, in Le vie della Transu manza, Foggia, 1984, p. 80 sg., e, limitatamente all'area molisana, A. Di Iorio, art. cit., p. 83. 45 Cfr. G. Alvisi, op. cit., p. 85 sg. e tav. I e III. Sul fatto che gli spostamenti stagionali del bestiame venivano effettuati in età romana attraverso le viae publicae e le calles e sulla coincidenza in parte di queste con la rete tratturale più recente vd. ora in particolare M. Pasquinucci, op. cit., p. 176 sg. (con la bibl. prec), anche per il caso specifico del secondo tratturo «alfonsino», quello appunto in questio ne. 46 Per le misure della stele : V. Russi, art. cit., p. 182, η. 4. Cfr. anche L. Tardio, in R. M. Pasquandrea, art. cit., loc. cit. 47 Nome beneaugurante (ahimè, poco nel caso in questione), molto diffuso nel mondo romano in ogni epoca : cfr. I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingfors 1965 (= Comm. Hum. Litt., XXXVI.2), p. 272 sg. e passim; H. Solin, Die innere Chronologie des römischen Cognomens, in L'onomastique latine. Actes du I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI Γ"·Γ Ff '■- '..-" 865 \\\ «ν» "-·,-Ιι*. ί" *· Fig. I - Castelnuovo della Daunia (Foggia), Contrada Scarpàno. Stele funeraria di un nutritus. candolo come un nutritus. Il termine ha qui il significato preciso di «is qui a parentibus suis derelictus, ab aliquo, vel ab aliqua, tamquam filius nutritur»48. In questa accezione esso è piuttosto raro e ricorre nelle iscri zioni, a quanto pare, solo altre quattro volte e precisamente in CIL IX 495 (apud Venusiani)*9, 1526 (dal pagus Veianus)50, 1963 (da Beneventum)51 e Colloque international (Paris, 13-15 oct. 1975), Parigi, 1977 (= Colloques internat, du C.N.R.S., n. 564), p. 118. Per le numerose attestazioni nella regio II : D. A. Musca, Apuliae et Calabriae latinarum inscriptionum lexicon, Bari, 1966, p. 148. 48 Aeg. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, III, Padova, 1940, p. 417. 49 Ibid. (cfr. anche add. p. 660) : Cascia Ca/priola Silva/no suo, nu/trito et ver/nac<X>o suo, / b.m.p. Qui la definizione di nutritus et vernac(u)lus richiama da presso quella dei θρεπτοί οίκογενείς, attestati in ambiente greco (cfr. T. G. Nani, ΘΡΕΠΤΟΙ, in Epigraphica, V-VI, 1943-1944, p. 61 sg., n. 6). Cfr. inoltre CIL IX 1805 (da Beneventum) : . . .et M. Cosinio Oecogeni alumno . . ., ed anche CIL Vili 10570 (cfr. 14464) III 28 sg. = ILS 6870 (saltus Burunitanus) : rustici tut vernulae / et alumni saltum tuorum ... 50 Ibid. : D.M. / Prime nutrì/ 'te (sic!) fecerunt Pri/mio et Veneri/a; q(uae vixit) an. XVI, m. II / b.m. 51 Ibid., 11. 6-7 : . . . et Vibiae Agele\ni nu\/tritae, Vibio Vii · Cfr., però, infra, n. 53. 866 ANGELO RUSSI 3997 (da Alba Fucens) 52. In altri tre casi pure ricorre, ma non « absolute, substantivorum more», con questa specifica accezione, bensì come participio passato di nutrio, con un'accezione più generica o, comunque, diver sa da quella, che qui interessa: cfr. CIL VI 9625 53, 21695 54 (entrambe da Roma); XI 6435 (da Pisaurum)55. Quello che colpisce di più è la concentrazione di queste testimonianze epigrafiche in un'area ben definita : le regiones II e IV della discriptio Italiae augustea; proprio quelle, cioè, mag giormente interessate dal fenomeno della transumanza56. Ciò non signifi ca ovviamente che le uniche testimonianze riguardanti bambini esposti ed allevati da altre persone al di fuori dei loro genitori siano quelle sopra indicate, né tanto meno che in tutto Yorbis terrarum le uniche regioni, in cui tale fenomeno risulti attestato, siano quelle dianzi ricordate dell'Italia centro-meridionale. È noto, infatti, che nell'uso comune gli expositi veni vano inclusi senza tanti problemi, neppure di ordine giuridico, nella vasta 52 Ibid. : D.M.s. / Hostilius Euty/ces et Hosti/lia Felicula C. / Hostilio Stre/nuo nutrito, / qui vtx. an(n)os VI, / dies XXX. Hosti/lia Felicula sibi / et suis fecit. 53 Ibid. : A. Sempronius Laetus, tnensor / aedificiorum, sibi et / Semproniae Metrotheae uxori et / Oresti et Orestillo libertis carissimis et / Octaviae Acme {sic!), nutritae ab nobis, / libertis, libertabus posterisque eorum . . . Dalla denominazione di Octavia Acme (1. 5) e dalla sua posizione nell'elenco delle persone accolte nel monu mento sepolcrale sembra potersi ricavare che, più che di una nutrita in senso spe cifico, si tratti di una pupilla, allevata dal dedicante e da sua moglie. Sui pupill i/ pupillae cfr. la definizione che ne da Pompon. Dig. L 16, 239 : 'Pupillus' est, qui, cum impubes est, desiit in patris potestate esse aut morte aut emancipatione. Non è escluso che anche in CIL IX, 1963, 1. 6-7 (da Beneventum), precedente mente citata (cfr. supra, con la n. 51), possa trattarsi di una pupilla piuttosto che di una nutrita. L'uso, però, di questo termine in funzione appositiva, nonché la posi zione della donna {Vibia Agele) nel testo epigrafico in questione, che fa registrare poco oltre, alle 1. 9-10, la presenza anche di una Vibia Trophime, ed infine il luogo stesso di ritrovamento dell'iscrizione (su ciò vd. infra) fanno propendere, sia pure con qualche esitazione, per la soluzione accolta sopra nel testo. 54 Ibid. : P. Luscius P.l. Nedymus / Compseni vicariae, / nata Piceno, nutrita / Romae, mortua Praeneste. / V. an. XX. 55 Ibid. = C.L.E. 434 = S.I. n.s. 1 p. 82 = G. Cresci Marrone (- G. Mennella), Pisaurum, I. Le iscrizioni della colonia, Pisa, 1984, p. 384 sg., nr. 155: D.M. / Petr[orì\i Antigen[idis\. I Bis quinos annos mensesq(ue) duo, duo sol\es] / at superos feci tenere nutritus, ama\tus\. / . . . Haec Hilarus mini contulerat poter, ipse patronus, / si non infelix contraria fata habuissem. I Su quest'iscrizione vd. anche S. Mariotti, La leggenda di Petronio Antigenide (sulla fortuna di un carme epigrafico pesarese), in Arch. Class., XXV-XXVI, 1973-1974, p. 395-416 e tav. LXXVIII-LXXX. 56 Cfr. supra. I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI 867 e complessa categoria degli alumni 57, per cui la maggior parte di essi fini vacon l'essere indicata nelle iscrizioni con quel titolo ο con altri affini (threptus, con tutte le varianti : treptus, threptius, tretus, ecc. ; in gr. θρεπτός; anche τρόφιμος con significato passivo)58. In più, poteva anche acca dere (e sembra logico ritenere che fosse questo nella realtà il caso più frequente) che nell'epigrafe venisse indicato espressamente il nutritor e non altrettanto esplicitamente l'altro termine di questo rapporto {nutritus, alumnus o altro); ciò non per un fatto di pura scelta testuale o, per lo meno, non sempre, quanto per il venir meno, con il passar degli anni, dell'opportunità di riferire ad una persona divenuta ormai adulta espres sioniproprie del mondo infantile o, al più, giovanile, come quelle appunt o in discussione59. Va preso atto, comunque, che in almeno cinque casi finora e proprio nelle regioni d'Italia maggiormente interessate dalla transumanza gli expositi appaiono indicati con il termine specifico di nutriti e non già con quello più generico di alumni, indizio forse questo di un particolare sv iluppo - quanto meno sul piano puramente nominale - del fenomeno dell'esposizione degli infanti in quelle regioni. "Cfr. in merito soprattutto E. De Ruggiero, Diz. epigr. ant. rom., I, Roma, 1895, p. 438 sg. ; M. Bachi, V« Alumnus», in Scritti raccolti per cura di suo padre, Roma, 1925, p. 146 sg. ; F. Maroi, Intorno all'adozione degli esposti nell'Egitto roman o,in Raccolta di scritti in onore di G. Lumbroso, Milano, 1925, p. 388-391. Contra, E. Volterra, art. cit., p. 455-458, il quale, però, non fa alcuna distinzione fra valore giuridico dei termini e loro utilizzazione nella pratica quotidiana. Se si accettasse la sua tesi, certo ineccepibile sul piano strettamente giuridico, diventerebbe imposs ibile spiegarci la presenza massiccia nelle epigrafi di espressioni come mater, pater, filius, coniunx, usate correntemente dagli schiavi, per quanto impropriament e dal punto di vista giuridico. 58 Per la documentazione vd. E. De Ruggiero, art. cit., p. 437 sg. ; Th. I. L., s.v. alumnus, coll. 1793-1799, spec. 1794 sg.; G. N. Olcott, Thesaurus linguae Latinae epigraphicae. A Dictionary of the Latin Inscriptions, I, Roma, 1904-1912, p. 261-268, spec. 262 sg. e 265 sg. ; S. G. Harrod, Latin terms of endearment and of family rela tionship, Princeton, 1909, p. 83-86. Per la terminologia greca : A. Cameron, ΘΡΕΠΤΟΣαηά related terms in the inscriptions of Asia Minor, in Anatolian Studies presen ted to W. H. Buckler, Manchester, 1939, p. 27-62; T. G. Nani, art. cit., p. 45-84, spec. 60 sg. ; H. Raffeiner, Sklaven und Freigelassene. Eine soziologische Studie auf der Grundlage des griechischen Grabepigramms, Innsbruck, 1977, p. 90 sg. ; G. Sacco, Osservazioni su τροφεΐς, τρόφιμοι, θρεπτοί, in Settima Misc. gr. e rom., Roma, 1980 (= Studi pubbl. dalVlst. it. per la stor. ant., XXXI), p. 271-286. 59 Rarissimi sono, infatti, i casi di alumni adulti, attestati epigraficamente : cfr. in part. E. De Ruggiero, art. cit., p. 437. 868 ANGELO RUSSI Ma veniamo al caso particolare, documentato dall'iscrizione presa qui in considerazione. I dedicanti e, cioè, i nutritores di Felix, sono Callitanus ed Eutychia. I nomi, ch'essi portano (cfr. infra), e la loro stessa 'tit olatura onomastica ' {nomina simplicia) fanno pensare che si tratti di servi, anche se non può escludersi del tutto che possa, in un caso ο nell'altro ο anche in tutti e due i casi, trattarsi di liberti, che usano un solo elemento onomastico della loro denominazione60. Comunque sia, la loro condizione servile (o, al limite, libertina) non consente affatto di ipotizzare un even tuale uso di nutritus al posto di filius e per la specificità di quel termine, che non può quindi fungere da sinonimo del secondo, e per il fatto che nomi di parentela, come appunto filius, filia, mater, pater, ecc, ricorrono nell'epigrafia latina assai di frequente fra gli schiavi, benché assoluta menteprivi di rilevanza giuridica61. Il nome della donna, Eutychia, è un grecanico (da Ευτυχία), che forse a causa del suo significato ben augurante divenne ben presto un «Modename»62 e risulta, quindi, molto diffuso, anche nelle tante varianti del femminile e del maschile {Eutychis, Eutyches, Eutychius, ecc), un po' dappertutto nel mondo romano, dall'età repubblicana al Basso Impero, specialmente tra servi e liberti6*. Esso è, tra l'altro, ben attestato epigraf icamente nella regio II64 e lo è anche, in particolare, neìì'ager Lucerinus65, cui l'iscrizione in esame appartiene66. 60 Cfr. in merito in part. H. Thylander, Étude sur l'épigraphie latine, Lund, 1952, p. 98 sg. ; I. Kajanto, The emergence of the late single name system, in L'ono mastique latine, cit., p. 241 sg., e le considerazioni, in generale, di G. C. Susini, Epi grafia romana, Roma, 1982 (= Guide allo studio della civiltà romana, X,l), p. 106 sg. 61 Cfr. supra, n. 57. 62 Cfr. Η. Solin, Beiträge zur Kenntnis der griechischen Personennamen in Rom, I, Helsinki-Helsingfors, 1971 (= Comm. Hum. Litt., 48), p. 111. Per l'etimologia vd. ora in part. Id., Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, II, Berl ino-New York, 1982, p. 796 sg. 63 Cfr. I. Perin, Onomasticon, in Aeg. Forcellini, Lex. tot. Lat., V, Padova, 1940, p. 584 sg., e ultimam. Η. Solin, Ergüsse eines Lebemannes, in Gioita, LXII, 3-4, 1984, p. 171 sg. Per la cronologia vd. spec. Id., Die innere Chronologie des röm. Cognomens, cit., p. 118. Per la diffusione nelle regioni meridionali della penisola italiana cfr. in part. M. Mello, Paestum romana. Ricerche storiche, Roma, 1974 (= Studi pubbl. dall'Ist. it. per la stor. ant., XXIV), p. 44 sg. 64 Cfr. D. A. Musca, Lexicon, cit., p. 146. 65 Cfr. CIL IX 817 (Eutichia); M. Bàlice, Iscrizioni latine di Lucera, in Arch. Stor. Pugl., XXXIV, 1981, p. 26 sg. nr. 32 {Eutychis). A queste va aggiunta ora anche CIL IX 719 {Eutiches), rinvenuta intorno al 1834 vicino al Castello di Dragonara, a I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI 869 Piuttosto raro, invece, è il nome dell'uomo, Callitanus, da collegare indubbiamente con quello dei pastori transumanti (callitani)67, che risul ta, peraltro, attestato da un'iscrizione rinvenuta in loc. Casa Pente, presso Sulmona68, proprio lungo il percorso del secondo tratturo «alfonsino»69, quello stesso, presso cui è stata rinvenuta l'epigrafe, che si sta qui esami nando70. Ciò non vuoi dire ovviamente che dovesse esserci una connessio ne obbligata tra il nome e il mestiere da lui esercitato (cfr. infra). Come elemento onomastico Callitanus risulta documentato finora solo a Grumentum71, neW'ager Volceianus12 , a Corfinium73 e forse anche a Roma74. È probabile, poi, che in un'iscrizione di Grumentum ricorra pure poca distanza, quindi (ca. 4 km.), dal luogo di ritrovamento dell'epigrafe studiata nel testo, ed attribuita dal Mommsen aìl'ager Teanensis (cfr. CIL IX 719 adn. e così pure altri: ad es., D. A. Musca, Lexicon, loc. cit.); per la sua attribuzione, invece, aìl'ager Lucerinus vd. A. Russi, op. cit., p. 151 sg. nr. 2a, p. 213 sg. Cfr. anche infra. 66 Per l'appartenenza della zona, in cui l'epigrafe è stata rinvenuta, aìl'ager Lucerinus e non a quello di Teanum Apulum vd. A. Russi, op. cit., p. 210 sg. Sul confine tra questi due territoria vd. ora anche Id., Una nuova iscrizione tardoantica da Luceria, in Studi sulla tarda Antichità in onore di S. Calderone, di prossima pubb licazione. 67 Cfr. Th. I. L., s.v. callitanus, col. 175. 68 Cfr. A. De Nino, in Not. Se, 1887, p. 159 = E.E., Vili 139 = V. Cianfarani L. Franchi Dell'Orto - A. La Regina, Culture adriatiche antiche di Abruzzo e di Molise, Roma, 1978, p. 568, tav. 415 : CallitanU] / callibus / iti ni / iniuriam / aciρϊαφί 69 Cfr. M. Pasquinucci, op. cit., p. 178 sg. Vd. pure F. Van Wonterghem, Superaequum, Corfinium, Sulmo, Firenze, 1984 (= Forma Italiae, IV 1), p. 271. 70 Cfr. supra. 71 Cfr. CIL X 267 : D.M. / Pinariae / Marcellae / Pinarius / Callitanus / filiae b.m. / f. V. a. XXX. 72 Cfr. CIL X 386 = I.It. Ill 1, nr. 103 (da -Auletta) : D.M. / Verus poter filio / carissimo Calitano. / Vix. a. XVI[ . Vd. pure infra, n. 75. "Cfr. CIL IX 3217: Calli[tano] / Lucei L[(uci) s(ervo)] / Felix po[s(uit)l Sulla diffusione della gens Luc(c)eia nella zona vd. M. Buonocore, Nomina peligni, in Nona Mise. gr. e rom., Roma, 1984 (= Studi pubbl. dall'Ist. it. per la stor. ani., XXXV), p. 202. Sugli interessi di una parte almeno di questa gens nell'ambito della transumanza fa fede il cippo di Pretoro (Chieti), conservato nel Museo Naz. di Chieti, per il quale vd. da ultimo Id., Teate Marrucinorum, in S.I. n.s. 2 (1983) p. 170 sg. nr. 12 (con i ragguagli bibl. prec). 74 Cfr. CIL VI 34214a: Aeb[ ] / Culliti 1 ove il cognomen alla 1.2 può integrarsi tanto Callit[anus\ (così, ad es., Th. l. L., Onom., II, col. 97, s.v. Callitanus) quanto diversamente : ad es., Callit\yché\ (così H. Solin, Die griech. Personennamen in Rom., cit., I p. 95) ο anche, al maschile, Callit\ychus]. Quest'ultima possibilità è senz'altro da preferirsi nel caso di CIL XIV 4562 fr. 3 1. 21 (da Ostia) : L. Sextus MEFRA 1986, 2. 57 870 ANGELO RUSSI la versione femminile di esso: Callitana75. Anche la diffusione, quindi, di questo nome, così come risulta finora dalle testimonianze epigrafiche, oltre che il suo significato, sembra riportare in qualche modo sempre a quegli ambienti della penisola italiana, ch'erano interessati dalle attività della transumanza in tutte le sue forme76. Per completare l'esame dell'iscrizione, presa qui in considerazione, va detto che, sulla base dei vari elementi utili per fissarne in qualche modo la cronologia, essa risulta avere di necessità una larga datazione nei primi tre secoli dell'Impero, a partire dalla metà circa del I per via dell'abbreviazione dell' adprecatio agli dèi Mani77. Si tratta evidentemente di una notevole testimonianza, d'età altoimperiale, del grave fenomeno dell'esposizione degli infanti, per lo più sangui nolenti (cioè appena nati), nelle campagne. Un fenomeno questo, che ver sola fine dell'Impero Romano d'Occidente ed in particolare al tempo di Onorio deve aver preso, in concomitanza con l'aggravarsi delle azioni di {sic!) Cattiti ], trattandosi di uno degli Augustales menzionati in quei Fasti, avent i nella maggior parte cognomina grecanici, come lo è per l'appunto Callitychus (da Καλλίτυχος). 75Cfr. CIL X 256: D.M. / Fundania / Gallitana (sic!) / Bruttio M/axìmino co(niug)i /■ b.m.f., cum qu/o vix. ann. / UH et ipse vix. / ann. XXVII. Nel cognomen della donna la G iniziale al posto della C è dovuta ο ad un errore del lapicida o, più probabilmente, ad un qualche segno accidentale sulla pietra, tale da permettere lo scambio fra le due lettere. Una conferma di ciò sembra offerta sia dal modo, in cui è resa tipograficamente nel CIL la lettera in questione, sia - e, direi, soprattutto dalla constatazione che nella stessa città è già attestata la forma maschile di quell'elemento onomastico, Callitanus (cfr. CIL X 267 e supra, n. 71), mentre Gallitana non pare che sia altrimenti documentata, neppure al maschile ο con la / scemp ia.Per questo non possono condividersi i dubbi in proposito di S. Panciera, apd. V. Bracco, Ut. Ili 1, p. 65 ad nr. 103 (= CIL X 386; cfr. supra, η. 72), e di H. Solin, Zu lukanischen Inschriften, in Comm. Hum. Litt., 69, 1981, p. 35. 76 Un quadro generale della situazione di questi ambienti nell'Italia centromeridionale è offerto ultimam. da A. Giardina, Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale : trasformazioni e continuità, in Società romana e produzione schiavistica. I. L'Italia: insediamenti e forme economiche, Roma-Bari, 1981, p. 92 sg. Cfr. anche supra. 77 Su ciò, in particolare, vd. da ultimo G. C. Susini, Epigrafia romana, cit., p. 101. Per il tipo di monumento funebre, su cui è posta l'iscrizione, e per il suo ductus confronti sembrano possibili, ad es., con le stele lucerine, pubblicate recen temente da M. Bàlice, art. cit., p. 11 sg. nr. 11 e p. 17 sg. nr. 18, ο con quella del vicino ager Teanensis, murata a Lesina in via dei Mille (CIL IX 706 = A. Russi, op. cit., p. 99 sg. nr. 38). Per quanto riguarda , invece, il contributo offerto in proposito dagli elementi onomastici ricorrenti nell'iscrizione vd. supra, spec. n. 47 e 62-63. I PASTORI E L'ESPOSIZIONE DEGLI INFANTI 871 brigantaggio e di abigeato specialmente nelle terre più direttamente inte ressate dalla transumanza78, una piega tale da richiedere severe misure repressive da parte di quell'imperatore79. Nel caso in questione, sia che si voglia vedere in Callitanus appunto uno schiavo-pastore transumante (al più ex-schiavo), sia che si voglia vedere in lui uno schiavo (o ex-schiavo), impiegato in un'azienda agricola posta vicino ad una callis e denominato, come appare nell'iscrizione, proprio per la suggestione esercitata dalla vicinanza di una simile via di transito delle greggi, caratterizzante in ogni modo l'ambiente circostante, resta confermata la possibilità di considera re il testo epigrafico in discussione come l'attestazione di uno di quei casi di bambini esposti e poi raccolti ed allevati {nutriti) da pastores ο alii rusticani in una zona direttamente toccata dal fenomeno della transu manza. Né tale interpretazione sembra poter essere in qualche modo infi ciata dal fatto che nella lapide viene ricordata anche Eutychia : che, se la presenza delle donne nelle familiae rusticae è cosa ben nota80, altrettanto sicura lo è nelle aziende pastorali, finanche in quelle esercitanti la transu manza. Varrone al riguardo offre descrizioni quanto mai suggestive, che qui si riportano a conclusione di questo saggio su di un fenomeno toccant e come quello ae\Y expositio dei bambini nelle campagne in età romana : Quod ad feturam humanam pertinet pastorum, qui in fundo perpetuo manent, facile est, quod habent conservant in villa, nec hac Venus pastoralis longius quid quaerit. Qui autem [sunt] in saltibus et silvestribus locis pascunt et non villa, sed casts repentinis imbres vitant, Us mulieres adiungere, quae sequantur greges ac cibaria pastoribus expédiant eosque adsiduiores faciant, utile arbitrati multi. Sed eas mulieres esse oportet firmas, non turpes, quae in opere multis regionibus non cedunt viris, ut in Illyrico passim videre licet, quod vel pascere pecus vel ad focum adferre Ugna ac cibum coquere vel ad casas instrumentum servare possunt. De nutricatu hoc dico, easdem fere et nutrices et matres [semel]. - Simul aspicit ad me et: - Ut te audii dicere - inquit - cum in Liburniam venisses, te vidisse matres familias eorum adferre Ugna et simul pueros, quos alerent, alias singulos, alias binos, quae ostenderunt fetas nostras, quae in conopiis iacent dies aliquot, esse eiuncidas ac contemnendas. - Cui ego : - Certe - inquam 78 Cfr. supra. 79 Cfr. supra, spec. n. 37-38. 80 Per la documentazione in merito (e non solo per quella epigrafica) si rinvia in part, a E. De Ruggiero, Diz- epigr. ant. rom., Ili, Roma, 1922, p. 30 sg., s.v. Familia. 872 ANGELO RUSSI - ; nam in Illyrico hoc amplius, praegnatem saepe, cum venit pariendi tempus, non longe ab opere discedere ibique enixam puerum referre, quem non peperisse, sed invenisse putes; nec non etiam hoc, quas virgines ibi appellant, non nunquam annorum viginti, quibus mos eorum non denegavit, ante nuptias ut succumberent quibus vellent et incomitatis ut vagari licer et et filios habere91. Angelo Russi 81 Varr, Rust. II 10, 6-9 : «Per quanto concerne la procreazione dei figli, la cosa è facile per i pastori che risiedono stabilmente nel fondo, in quanto hanno con sé nella fattoria una compagna di servitù, né la Venere dei pastori richiede qualche cosa di più di questa. Per quelli invece che stanno al pascolo in regioni montane e silvestri e non si riparano dalle piogge nella villa, ma in capanne improvvisate, alcuni pensano sia utile dar loro in aggiunta alcune donne, che seguano le greggi, preparino da mangiare ai pastori e li rendano più diligenti. Ma occorre che queste siano delle donne forti, e non deformi, donne che in molte regioni non la cedono agli uomini nel lavoro, com'è possibile vedere qua e là nell'Illirico, in quanto sono capaci di pascere il bestiame, far legna per il fuoco, cucinare il pranzo, tenere in ordine gli attrezzi nelle capanne. Circa l'allevamento dei piccoli io dico che gene ralmente debbono essere le stesse madri ad allattarli. - Nello stesso tempo si rivol se (seil. L. Cossinio) a me e disse : - Come ho sentito da te, quando giungesti in Liburnia, vedesti madri di famiglia portar legna e allattare nello stesso tempo chi uno chi due bambini. Esse mostravano che le nostre donne fresche di parto, le quali giacciono alcuni giorni dentro zanzariere, sono donne fragili e senza nessun valore. - Certo - gli risposi io (seil. Varrone) - ; che nell'Illiria avviene di più. Spes so una donna incinta, quando viene il tempo di partorire, se ne va lontano dal posto di lavoro, si sgrava lì del bambino e lo porta indietro, in modo da far credere che non lo abbia dato alla luce, ma lo abbia trovato. E si verifica anche questo, che quelle che là chiamano vergini, talora di 20 anni, si diano prima del matrimonio - secondo un'usanza loro concessa - a quelli che esse vogliono e sia loro permesso di andare in giro pel mondo sole e di aver figli» (traduz. di A. Traglia).