Il contributo ha come obiettivo quello di evidenziare le innovazioni, nell’ambito della redazione del bilancio di società di calcio, che si verranno a verificare con l’adozione del c.d. Financial Fair Play (FFP) da parte della U.E.F.A. e... more
Il contributo ha come obiettivo quello di evidenziare le innovazioni, nell’ambito della redazione del bilancio di società di calcio, che si verranno a verificare con l’adozione del c.d. Financial Fair Play (FFP) da parte della U.E.F.A. e dell’E.C.A. (Associazione Club Europei). Il FFP intende dare delle linee guida: i club non devono spendere più di quanto ricavato; non è permesso alcun debito arretrato durante la stagione, verso i club, i dipendenti e/o autorità sociali e fiscali; maggiore trasparenza finanziaria da parte delle società. Il processo di rispetto delle regole del FFP e i risultati probabilmente saranno diversi da Paese a Paese in quanto l’applicazione delle nuove regole a Federazioni con normative differenti e regimi fiscali diversi creerà molto sicuramente dei disequilibri tra club appartenenti a federazioni diverse. La concreta applicazione delle regole del FFP deve tener conto che le stesse fanno riferimento essenzialmente alla redazione di bilanci di esercizio delle società di calcio redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; nel nostro Paese la loro adozione è obbligatoria – per quanto riguarda le società di calcio – solo per quelle società di calcio quotate in mercati regolamentati (borsa valori). Per tutte le altre società di calcio, i criteri di redazione di bilancio, i criteri di valutazione e i prospetti formali contabili sono contenuti nella disciplina del Codice Civile ex art. 2423 e ss. nonché nelle norme specifiche elaborate dalla FIGC (norme NOIF). Si pensi, ad esempio, al trattamento dei costi sostenuti per la promozione e l’organizzazione del settore giovanile, aventi utilità pluriennali, sono capitalizzati nella loro globalità, senza riferimento alcuno ai singoli calciatori e sono ammortizzati, in misura costante in cinque esercizi a decorrere dall’esercizio di sostenimento degli stessi. Secondo invece i principi contabili internazionali IAS/IFRS dette tipologie di costi non possono essere capitalizzate all’attivo dello Stato patrimoniale ma devono essere considerati ordinari costi di esercizio e, quindi, devono essere iscritti nel Conto economico.