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Regolamento

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "sm"


1. Scopo

Il presente Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel Country Code Top Level Domain "sm" (ovvero dominio di primo livello nazionale della Repubblica di San Marino, in sigla ccTLD "sm") contiene le norme per l'assegnazione dei nomi a dominio all'interno del ccTLD "sm", con riferimento agli standard Internet Protocol Suite (IPS) e Open System Interconnection (OSI).
Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la Registration Authority (RA) sono definite dalla Naming Authority (NA).
La Registration Authority (RA), gestisce la registrazione dei nomi a dominio di secondo livello nell'albero dei nomi nella Repubblica di San Marino, cioè direttamente sotto il ccTLD ".sm" (es: nomedominio.sm).
Per tali nomi l'assegnazione, la registrazione e la gestione sono soggette a norme e procedure stabilite dalla Naming Authority. Tutti i casi di controversie e problematiche relative alla assegnazione e registrazione dei domini ".sm" vengono risolte dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - Settore Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino (email: tlc@pa.sm) ovvero dalla competente Segreteria di Stato alle Telecomunicazioni.
In particolare è utile notare che:

  • I nomi a dominio sotto il TLD SM non sono prenotabili.
  • Nomi di domini possono essere assegnati sia a società, enti, organizzazioni sammarinesi che estere, nel rispetto delle vigenti leggi e normative. Per questo motivo è possibile che una società estera abbia un nome di dominio sotto il ccTLD sm.
  • Le tariffe di registrazione sono visibili sul sito della RA:  https://www.nic.sm


2. La Registration Authority

La gestione dei registri operativi è un compito che viene affidato alla RA.
La Registration Authority Sammarinese (RA) è rappresentata da Telecom Italia San Marino S.p.A..
Le norme ("Regolamento") in base alle quali la RA opera sono contenute in questo documento e vengono definite dalla Naming Authority Sammarinese (NA) che è rappresentata dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - Settore Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino (email: tlc@pa.sm).
Alla RA è affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento.
I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione. I nomi a dominio all'interno del ccTLD "sm" possono essere assegnati in uso a enti, società, associazioni e persone fisiche di qualunque nazionalità.
La RA Sammarinese è responsabile per l'assegnazione di nomi a dominio all'interno del country code "sm" (ISO 3166).
L'assegnatario è responsabile della registrazione ed assegnazione del nome a dominio, nonché dei servizi eventualmente attivati sullo stesso.


3. La Naming Authority Sammarinese

La Naming Authority Sammarinese (NA) è rappresentata dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - Settore Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino (email: tlc@pa.sm). La definizione del Regolamento e delle procedure operative su cui si basa il lavoro della RA è compito della Naming Authority Sammarinese. La NA è responsabile della definizione di questo documento e delle sue eventuali modifiche.
La NA è una entità distinta dalla RA, in quanto essa ha compiti normativi ben distinti dai compiti operativi dalla RA.


4. Obbligatorietà della registrazione

Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "sm" è obbligatoria la registrazione presso la RA.


5. Regolamento per l'Assegnazione di un Nome a Dominio

Questo regolamento descrive le direttive fondamentali da seguire per la definizione di un nome a dominio, sia in formato RFC822 che in formato ISO/IEC 10021, all'interno dello spazio dei nomi sammarinesi.
La verifica della rispondenza delle richieste di registrazione a tali direttive è affidata alla RA. La RA ha la facoltà di richiedere l'intervento della NA in tutti i casi di contestazione o ambiguità.
I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc) presenti sulla rete. In linea generale qualunque entità Sammarinese o estera, può richiedere l'assegnazione di un nome a dominio purchè venga rispettato questo regolamento.

5.1 Assegnazione di un nome a dominio

La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo caricamento nel database della RA. Tale caricamento viene effettuato solo se è pervenuta alla RA la documentazione richiesta completa e corretta in tutte le sue parti ed è stata verificata l'effettiva funzionalità, cioè la corretta operatività dei name server autoritativi del nome a dominio.

5.1.1 Nomi assegnabili

Un nome a dominio nel ccTLD "sm" è soggetto alle seguenti limitazioni:

  • lunghezza minima 3 caratteri e massima 63 caratteri;
  • caratteri ammessi: cifre (0-9), lettere (a-z), trattino (-);
  • un dominio non può iniziare o terminare con il simbolo del trattino (-);

5.2 Nomi riservati

sono considerati nomi riservati, oltre a quelli indicati nei documenti dello Stato e della N.A.:

  • nomi costituiti da uno o due caratteri;
  • tutte le unità di misura (Km, Mhz, ecc);
  • i nomi dei protocolli (Ad esempio: http, ftp, telnet, ecc...);
  • i nomi delle tecnologie (Ad esempio: gsm, umts, esp);
  • i nomi dei gTLD (Ad esempio: com, net, org, biz, ecc...);
  • i nomi geografici e le sigle della Repubblica di San Marino, nomi e sigle dei Castelli e della toponomastica cittadina della Repubblica di San Marino;
  • i nomi riferiti al gioco d'azzardo ed alle scommesse in genere;
  • i marchi, simboli, bandiere, logotipi e quanto riservato per legge e regolamenti;
sono considerati nomi riservati, e come tali non assegnabili ad altre organizzazioni, tutti i nomi delle Istituzioni sammarinesi in genere, della Pubblica Amministrazione sammarinese, delle Aziende Autonome di Stato, Istituzioni in genere o nomi a dominio in grado di rappresentarli (per es: poste.sm) e quanto riservato per regolamenti e leggi;

5.3 Limitazioni

I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
Un nome a dominio non è prenotabile.
Un nome a dominio non è da considerarsi pre-riservato per nessun motivo.
Non verranno assegnati nomi a domini con evidenti riferimenti e/o contenuto pornografico, offensivi o discriminatori relativamente al sesso, alla razza, alle religioni ed alla fede politica.

5.4 Competenza, controversie, contestazioni, reclami

Tutte le decisioni in merito a controversie derivanti dal rilascio di un nome a dominio sotto il TLD .sm, spettano esclusivamente all'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - Settore Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino, ovvero alla Segreteria di Stato alle Telecomunicazioni. Eventuali controversie, contestazioni e reclami vanno inoltrati a:

Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica
Settore Telecomunicazioni
Repubblica di San Marino
Via 28 Luglio, 192 - 47893 Borgo Maggiore
Tel: (+378) 0549 882552
Fax: (+378) 0549 882888
email: tlc@pa.sm

Eventuali controversie, contestazioni e reclami verranno risolte secondo un eventuale arbitrato proposto alle parti, dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - Settore Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino, secondo le vigenti normative nella Repubblica di San Marino. Il foro competente è quello della Repubblica di San Marino.

5.5 Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato

Un nome a dominio può essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi di legge o per provvedimento arbitrale, o per sentenza passata in giudicato. E' comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio.
Un nome a dominio sospeso oppure contestato non può essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a chiunque.

5.6 Revoca, Sospensione, Cancellazione, Ritiro del nome a dominio

La NA si riserva di chiedere alla RA immediata Revoca, Sospensione, Ritiro, Cessazione d'uso di un nome a dominio precedentemente registrato nei seguenti casi:

  • A seguito di rinuncia da parte dell'assegnatario;
  • Mancato pagamento del canone di registrazione previsto dalla RA;
  • Per ordine delle autorità sammarinesi;
  • Qualora la documentazione presentata per la registrazione risulti falsa o alterata;
  • Non siano rispettate le leggi della Repubblica di San Marino;
  • Non siano rispettate le procedure, i principi, le regole, i criteri pubblicati nel presente documento e nei documenti della NA;
  • Nomi a dominio sottoposti ad arbitrato o procedure d'autorità;
  • A fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale;
  • Non "visibilità/raggiungibilità" degli oggetti appartenenti al nome a dominio assegnato per più di tre mesi. La verifica di questa mancanza di visibilità/raggiungibilità deve essere effettuata tecnicamente a cura della RA. In tal caso il nome a dominio non può venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca;
L'assegnatario del nome a dominio precedentemente registrato sotto il TLD ".sm", non otterrà alcun rimborso circa i canoni previsti, nè potrà richiedere alcun risarcimento.

5.7 Utilizzo del nome a dominio

Un nome a dominio viene assegnato in uso dalla RA alla entità richiedente. Tale nome a dominio non è pertanto mai ceduto in proprietà, nè su tale nome la entità assegnataria potrà vantare diritti commerciali o di proprietà.
Il nome a dominio resta comunque una entità distinta dai nomi registrati o depositati.
Il nome a dominio costituisce una entità per identificare univocamente dei gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc...) presenti sulla rete, descrivendo in modo il più possibile intuitivo la natura e/o la collocazione degli oggetti di rete stessi. Il nome a dominio non costituisce alcuna indicazione della importanza, globalità o disponibilità dei servizi o delle entità che esso identifica. In altri termini, "un nome a dominio è un nome a dominio e nulla altro". Ogni ulteriore attribuzione di significato ad un nome a dominio è questione al di fuori delle competenze della RA, che si limiterà a segnalare i possibili casi di ambiguità.
Non rientra nei compiti dalla RA stabilire il diritto all'uso di un marchio o di un nome registrato all'interno di un nome a dominio. Tenendo conto delle natura differente ed autonoma di un nome a dominio rispetto ad ogni altro oggetto, sarà compito della entità richiedente il nome a dominio accertarsi del diritto all'uso in campi differenti del marchio o nome registrato stessi.


6. Classificazione delle entità che richiedono un nome a dominio

Questo paragrafo descrive le differenti entità che possono richiedere la registrazione di un nome a dominio alla RA Sammarinese.

6.1 Pubbliche amministrazioni

Appartengono a questa categoria tutti gli Enti, Istituzioni, etc. costituiti per Legge o Decreto della Repubblica di San Marino.

6.2 Persone giuridiche, società, ditte individuali, liberi professionisti, ecc

Tutte le persone giuridiche e società di qualsiasi genere possono venire registrate con i criteri indicati.

6.3 Associazioni

Appartengono a questa categoria tutte la associazioni, comitati, circoli, etc.

6.4 Persone Fisiche

Appartengono alla categoria tutti i singoli individui, indipendentemente dalla nazionalità e dallo Stato di residenza. Le modalità di registrazione per i servizi di posta elettronica dei singoli individui ed il loro naming sono determinate dal provider che fornisce loro il servizio di rete.


7. Procedure di Registrazione

Le procedure e la modulistica per la registrazione sono reperibili al sito https://www.nic.sm


8. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio

La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalità ed operatività inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla RA ed una lettera di assunzione di responsabilità predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio.
Il Registro accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni.

8.1 Lettera di Assunzione di Responsabilità

L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente è tenuto ad inviare al Registro una lettera di Assunzione di Responsabilità (Lettera di AR) secondo lo schema predisposto dal Registro stesso.
Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dal Registro e dell'informativa sul trattamento dei dati personali (disponibile qui: https://www.telecomitalia.sm/assets/moduli_tism/Informativa-Clienti-MAS040101.pdf) e di impegnarsi a rispettarli.

8.2 Verifiche della Documentazione

Il Registro può, a sua discrezione, chiedere che gli siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR.
I suddetti documenti devono essere fatti pervenire al Registro entro 15 giorni dalla richiesta. Per gli assegnatari esteri tale termine si intende raddoppiato.

8.3 Mancata presentazione di documentazione

Nei casi in cui:

  • la documentazione non pervenga al Registro entro il suddetto termine;
  • il richiedente si rifiuti di inviarla;
  • emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente;
è facoltà del Registro revocare l'assegnazione del nome a dominio.

8.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni

Il Registro rende pubblici e mantiene in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilità, nonché le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario all'indirizzo https://www.nic.sm.