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E-Commerce a norma di legge
Giovanni Maria Riccio
E-commerce a norma di legge
Cinque anni fa scrivevo…
• “C’è un approccio spesso dilettantistico della
piccola e media imprenditoria nazionale, che
non ha saputo sfruttare appieno la possibilità
di aperture di nuovi mercati, né i vantaggi
offerti dalla riduzione dei costi transattivi, né,
tanto meno, forme non convenzionali di
comunicazione e di marketing”
Cos’è cambiato negli ultimi cinque anni?
Successful innovation is normally a
source of temporary market power,
eroding the profits and position of old
firms, yet ultimately succumbing to the
pressure of new inventions
commercialized by competing entrants
Il cerchio dell’innovazione
Contratto a distanza
• Art. 45 lett. g) Codice del consumo:
• “qualsiasi contratto concluso tra il professionista
e il consumatore nel quadro di un regime
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a
distanza senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, mediante l'uso
esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso”
Caratteristiche
• Contratti di massa/per adesione
• Redatti unilateralmente, favoriscono la parte
imprenditoriale
• Vantaggi imprenditore:
- costi della contrattazione di massa < singola
contrattazione
- asimmetria informativa (hidden information)
• Funzione della normativa consumeristica
E-commerce a norma di legge
Obblighi di informazione
• Riequilibrano le asimmetrie informative tra
consumatore e professionista
• Es. prezzo totale del prodotto, identità del
venditore, caratteristiche del prodotto,
modalità di pagamento (art. 48 Cod. cons.)
• Consentono una migliore valutazione del
prodotto/servizio acquistato
Recesso
14 giorni
• contratti di servizi dal giorno della conclusione
del contratto
• contratti di vendita dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e
designato dal consumatore, acquisisce il
possesso fisico dei beni
• Esclusioni
E-commerce a norma di legge
Costi del recesso
• Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti
dal consumatore, eventualmente comprensivi delle
spese di consegna, senza indebito ritardo e
comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è
informato della decisione del consumatore di
recedere dal contratto
• il professionista non è tenuto a rimborsare i costi
supplementari, qualora il consumatore abbia scelto
espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo
meno costoso di consegna offerto dal professionista
Esclusioni
• fornitura di prodotti e servizi relativi al tempo
libero per i quali il fornitore si impegna a fornire
questi ultimi ad una data o in un periodo di
esecuzione specifici
• beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati
• beni che rischiano di deteriorarsi o scadere
• audio/video/software sigillati e aperti
• giornali e riviste (tranne abbonamento)
• fornitura di alloggi o noleggio autovetture
Crowdfunding
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Conclusione del contratto
firma elettronica
firma elettronica avanzata
firma elettronica qualificata
firma digitale
Sufficiente un click?
• Sì, per la conclusione del contratto
• No, per approvazione ex art. 1341 c.c. – le clausole non
hanno effetto “se non sono specificatamente
approvate per iscritto”
• Trib. Catanzaro, Sez. I, 30 aprile 2012: Ai fini della
validità di una clausola vessatoria contenuta in un
modulo contrattuale on line occorre la specifica
sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego
della firma digitale da parte dell’aderente
• Corte d’Appello Pau, 23 marzo 2012, Sébastien R. c.
Facebook
Forma e…
• Non è sufficiente un click, che non è
riconducibile ad alcuna firma
elettronica/digitale del CAD
• Firma elettronica avanzata/firma digitale sono
equivalenti alla sottoscrizione autografa
• Il click non è firma elettronica semplice –
insieme dei dati in forma elettronica che sono
associati ad altri dati elettronici, utilizzati
come metodo di identificazione informatica
…sostanza
• Obiettivo della sottoscrizione è rendere
edotto/consapevole il contraente
• Il click potrebbe non garantire questo livello di
consapevolezza
• Anche la semplice apposizione “tipografica”
del proprio nome e cognome potrebbe
assolvere a tale funzione
E-commerce a norma di legge
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00186 Roma
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  • 1. E-Commerce a norma di legge Giovanni Maria Riccio
  • 3. Cinque anni fa scrivevo… • “C’è un approccio spesso dilettantistico della piccola e media imprenditoria nazionale, che non ha saputo sfruttare appieno la possibilità di aperture di nuovi mercati, né i vantaggi offerti dalla riduzione dei costi transattivi, né, tanto meno, forme non convenzionali di comunicazione e di marketing” Cos’è cambiato negli ultimi cinque anni?
  • 4. Successful innovation is normally a source of temporary market power, eroding the profits and position of old firms, yet ultimately succumbing to the pressure of new inventions commercialized by competing entrants
  • 6. Contratto a distanza • Art. 45 lett. g) Codice del consumo: • “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”
  • 7. Caratteristiche • Contratti di massa/per adesione • Redatti unilateralmente, favoriscono la parte imprenditoriale • Vantaggi imprenditore: - costi della contrattazione di massa < singola contrattazione - asimmetria informativa (hidden information) • Funzione della normativa consumeristica
  • 9. Obblighi di informazione • Riequilibrano le asimmetrie informative tra consumatore e professionista • Es. prezzo totale del prodotto, identità del venditore, caratteristiche del prodotto, modalità di pagamento (art. 48 Cod. cons.) • Consentono una migliore valutazione del prodotto/servizio acquistato
  • 10. Recesso 14 giorni • contratti di servizi dal giorno della conclusione del contratto • contratti di vendita dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni • Esclusioni
  • 12. Costi del recesso • Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto • il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista
  • 13. Esclusioni • fornitura di prodotti e servizi relativi al tempo libero per i quali il fornitore si impegna a fornire questi ultimi ad una data o in un periodo di esecuzione specifici • beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati • beni che rischiano di deteriorarsi o scadere • audio/video/software sigillati e aperti • giornali e riviste (tranne abbonamento) • fornitura di alloggi o noleggio autovetture
  • 16. Conclusione del contratto firma elettronica firma elettronica avanzata firma elettronica qualificata firma digitale
  • 17. Sufficiente un click? • Sì, per la conclusione del contratto • No, per approvazione ex art. 1341 c.c. – le clausole non hanno effetto “se non sono specificatamente approvate per iscritto” • Trib. Catanzaro, Sez. I, 30 aprile 2012: Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego della firma digitale da parte dell’aderente • Corte d’Appello Pau, 23 marzo 2012, Sébastien R. c. Facebook
  • 18. Forma e… • Non è sufficiente un click, che non è riconducibile ad alcuna firma elettronica/digitale del CAD • Firma elettronica avanzata/firma digitale sono equivalenti alla sottoscrizione autografa • Il click non è firma elettronica semplice – insieme dei dati in forma elettronica che sono associati ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
  • 19. …sostanza • Obiettivo della sottoscrizione è rendere edotto/consapevole il contraente • Il click potrebbe non garantire questo livello di consapevolezza • Anche la semplice apposizione “tipografica” del proprio nome e cognome potrebbe assolvere a tale funzione
  • 21. Via dei Barbieri, 6 00186 Roma Tel. +39.0687750524 Fax +39.0692931778 gmriccio@e-lex.it www.e-lex.it