4. Open content È un neologismo coniato da Il termine Open Content (lett. Contenuto aperto ) è stato coniato nel 1998 da David Wiley, fondatore e direttore del Open and Sustainable Learning Centre dell’Università di Stato dello Utah. Descrive un qualsiasi tipo di lavoro creativo, o contenuto, pubblicato sotto una licenza aperta che permetta esplicitamente la copia e la modifica da parte di qualcun altro. Alla Open Knowledge Foundation si deve la definizione tecnica di Contenuto aperto che può essere sia nel dominio pubblico o sotto una licenza che permetta la sua redistribuzione e riuso (ad es. le Creative Commons Attribuzione e Attribuzione-Condividi allo stesso modo o la GFDL ).
5. Open Knowledge Foundation La Open Knowledge Foundation ( OKF) è una fondazione non profit con lo scopo di promuovere l'apertura dei contenuti e i dati aperti. Attiva dal 2004, la fondazione ha pubblicato la definizione di Conoscenza aperta e supporta lo sviluppo della Open Database License (Licenza per basi di dati aperte).
6. Conoscenza aperta Con il termine Conoscenza si intende: Contenuti come musica, film, libri; Dati , siano essi scientifici, storici, geografici o di altro tipo; Informazione del settore pubblico.
7. Conoscenza aperta Un’opera è aperta se la relativa modalità di distribuzione soddisfa le seguenti condizioni : 1. Accesso L’opera deve essere disponibile nella sua interezza ed a un costo di riproduzione ragionevole, preferibilmente tramite il download gratuito via Internet. L’opera deve inoltre essere disponibile in un formato comodo e modificabile. 2. Ridistribuzione La licenza non deve imporre alcuna limitazione alla vendita o all’offerta gratuita dell’opera singolarmente considerata o come parte di un pacchetto composto da opere provenienti da fonti diverse. La licenza non deve richiedere alcuna “royalty” o altra forma di pagamento per tale vendita o distribuzione. 3. Riutilizzo La licenza deve consentire la realizzazione di modifiche e di opere derivate e deve consentire la loro distribuzione agli stessi termini dell’opera originaria.
8. Conoscenza aperta 4. Assenza di restrizioni tecnologiche L’opera deve essere fornita in un formato che non ponga ostacoli tecnologici allo svolgimento delle attività sopraelencate. Ciò può essere conseguito mediante la messa a disposizione dell’opera in un formato aperto, vale a dire un formato le cui specifiche siano pubblicamente e liberamente disponibili e che non imponga nessuna restrizione economica o di altro tipo al suo utilizzo. 5. Attribuzione La licenza può richiedere di citare i vari contributori e creatori dell’opera come condizione per la ridistribuzione ed il riutilizzo di quest’ultima. Se imposta, questa condizione non deve essere onerosa. Per esempio, se viene richiesta la citazione, un elenco di coloro che devono essere citati deve accompagnare l’opera. 6. Integrità La licenza può richiedere, come condizione perché l’opera venga distribuita in forma modificata, che l’opera derivata abbia un nome o un numero di versione diverso dall’opera originaria.
9. Conoscenza aperta 7. Nessuna discriminazione di persone o gruppi La licenza non deve discriminare alcuna persona o gruppo di persone. 8. Nessuna discriminazione nei settori d’attività La licenza non deve impedire a nessuno di utilizzare l’opera in un determinato settore d’attività. Per esempio, la licenza non può impedire che l’opera sia utilizzata da un’azienda, o che venga utilizzata ai fini di ricerca genetica. 9. Distribuzione della licenza I diritti relativi all’opera devono valere per tutte le persone a cui il programma viene ridistribuito senza che sia per loro necessario accettare o sottostare ad alcuna licenza aggiuntiva. 10. La licenza non deve essere specifica per un pacchetto I diritti relativi all’opera non devono dipendere dal fatto che l’opera sia parte di un particolare pacchetto. Se l’opera viene estratta da quel pacchetto e usata o distribuita in conformità con i termini della licenza dell’opera, tutte le persone a cui il lavoro viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti concessi in congiunzione con il pacchetto originario. 11. La licenza non deve limitare la distribuzione di altre opere La licenza non deve imporre restrizioni su altre opere distribuite insieme all’opera licenziata. Per esempio, la licenza non deve insistere sul fatto che tutte le altre opere distribuite sullo stesso supporto siano aperte.
11. Una storia di diritti “ Creative Commons: manuale operativo guida all’uso delle licenze e degli altri strumenti cc”, di Simone Aliprandi Stampa Alternativa, ottobre 2008
12. Il Diritto d’autore È disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile. Sono protette dal diritto d'autore (artt. 1-5 della legge 633/1941) tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, e cioè opere appartenenti: alla letteratura alla musica alle arti figurative all'architettura al teatro alla cinematografia A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/CEE sono ricompresi nell'elenco: i programmi per elaboratore; le banche di dati
13. I diritti morali I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela. I principali diritti morali sono: il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera); il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore); il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
14. Glossario Copyright Indica la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico ( diritto morale d'autore ). L'espressione pubblico dominio indica in generale il complesso e la globalità dei beni - ed in particolare delle informazioni - insuscettibili di appropriazione esclusiva da parte di alcun soggetto pubblico o privato, e che sono invece disponibili al libero impossessamento ed uso da parte di chiunque. Pubblico Dominio
15. Pubblico dominio Communia è un progetto finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma eContentPlus e coordinato dal Centro Nexa su Internet e Società presso il Politecnico di Torino. Avviato il 1 settembre 2007, il progetto si è concluso il 28 febbraio 2011.
16. Copyright e diritto d’autore Due termini che NON sono equivalenti: il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali l'Italia) ed è più ampio di quello di copyright si parla di copyright negli ordinamenti di common law, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Il termine richiama esplicitamente il “diritto di copiare” perché nato principalmente allo scopo di favorire l’interesse del soggetto imprenditoriale che intende di investire sulla commercializzazione dell’opera (l’editore, il produttore, etc.). il diritto d’autore prevede la tutela sia dei diritti patrimoniali che dei diritti morali dell’autore di un opera “ Capire il copyright”, di Simone Aliprandi Edizioni Primaora, 2007
17. Glossario Copyleft L'espressione inglese copyleft è un gioco di parole sul termine copyright nel quale la parola "right" significa "diritto" (in senso legale), ma giocando sul suo secondo significato (ovvero "destra") viene scambiata con "left" (sinistra). tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft Individua un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Il copyleft è una modalità di esercizio del diritto d'autore che sfrutta i principi di base del diritto d'autore non per controllare la circolazione dell'opera bensì per stabilire un modello virtuoso di circolazione dell'opera, che si contrappone al modello detto proprietario . Il copyleft non potrebbe esistere al di fuori del complesso delle norme sul diritto d'autore.
19. I sistemi operativi Linux e in generale il software Open Source, che ci permettono di avere oggi computer perfettamente funzionanti senza doverci preoccupare di questioni di licenza d’uso. I più conosciuti sono Ubuntu Linux, OpenOffice.org, Emule, GIMP, Firefox, Thunderbird, Blender, Wordpress. - Per maggiori informazioni: http://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero. Creative Commons è un ente non-profit dedicato alla promozione di un sistema di diritto d’autore più flessibile; e lo fa da un lato curando il rilascio (e il relativo funzionamento) del più importante set di licenze di libera distribuzione, dall’altro sostenendo iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione in materia. Wikipedia, l’enciclopedia libera e multilingue, scritta in condivisione dagli utenti, con tutti i suoi progetti paralleli: Wikizionario (dizionario multilingue gratuito), Wikimedia Commons (archivio di risorse multimediali libere), Wikibooks (testi didattici scritti per essere diffusi gratuitamente).
23. Creative Commons Le licenze Creative Commons (CC) sono nate nel dicembre 2002 dall’iniziativa di un gruppo di esperti, artisti, imprenditori e attivisti guidati dal giurista Lawrence Lessig e sono state successivamente tradotte e adattate al sistema giuridico di decine di paesi da gruppi di volontari . In Italia, il riferimento è il gruppo di esperti e giuristi del Politecnico di Torino, ora responsabili di Creative Commons Italia Sono le licenze più diffuse per contenuti creativi: permettono a quanti detengono dei diritti di copyright di trasmettere alcuni di questi diritti al pubblico e di conservare gli altri, per mezzo di una varietà di schemi di licenze e di contratti che includono la destinazione di un bene privato al pubblico dominio o ai termini di licenza di contenuti aperti ( open content ). L'intenzione è quella di evitare i problemi che le attuali leggi sul copyright creano per la diffusione e la condivisione delle informazioni .
24. Licenza d’uso e tutela dell’opera La licenza d’uso è uno strumento giuridico con il quale il detentore dei diritti sull’opera regolamenta l’utilizzo e la distribuzione della stessa. La licenza di libera distribuzione serve ad autorizzare utilizzi dell’opera che non sarebbero normalmente consentiti nel modello di copyright tradizionale (cioè il modello “tutti i diritti riservati”). La licenza di libera distribuzione serve ad autorizzare utilizzi dell’opera che non sarebbero normalmente consentiti nel modello di copyright tradizionale (cioè il modello “tutti i diritti riservati”). Sono i principi di diritto d’autore NON la licenza a tutelare l’opera Tratto da: “Creative Commons: manuale operativo guida all’uso delle licenze e degli altri strumenti cc”, di Simone Aliprandi
27. Le licenze Creative Commons Le licenze Creative Commons (attualmente alla versione 3.0, in versione 2.5 in Italia) si basano sulle seguenti quattro condizioni (alle quali è associato un simbolo grafico allo scopo di renderne più efficace il riconoscimento): Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi non commerciali. Non commerciale Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche dell'opera; non sono ammesse modifiche basate sull'opera . Non opere derivate Permette che altri distribuiscano lavori derivati dall'opera solo con una licenza identica a quella concessa con l'opera originale. Condividi allo stesso modo Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa a patto che vengano mantenute le indicazioni di chi è l'autore dell'opera. Attribuzione
28. Sulle 4 clausole base si strutturano sei diverse articolazioni dei diritti d'autore: attribuzione (BY); attribuzione – condividi allo stesso modo (BY-SA); attribuzione – non opere derivate (BY-ND); attribuzione – non commerciale (BY-NC); attribuzione – non commerciale – condividi allo stesso modo (BY-NC-SA); attribuzione – non commerciale – non opere derivate (BY-NC-ND)
29. 1 Licenza 3 forme Legal code (lett. “Codice legale”) Common deed (lett. “ Atto per persone comuni”) Digital code
30. Legal code La licenza vera e propria, cioè quella rilevante a livello giuridico, è il cosiddetto Legal code (lett. “Codice legale”): un documento/contratto, formato da alcune premesse e da otto articoli, in cui si disciplina la distribuzione dell’opera e l’applicazione della licenza.
31. Common Deed È una versione sintetica, scritta in un linguaggio “accessibile a tutti” e presentata in una veste grafica chiara e schematica del Codice legale. Non è una licenza, in sé non ha valore legale e il suo testo non compare nella licenza vera e propria. È semplicemente un utile riferimento per capire il Codice Legale (ovvero, la licenza completa), di cui rappresenta un riassunto leggibile da chiunque.
32. Digital code Si tratta di una serie di metadati che vengono incorporati ( embedded ) nel file e servono a rendono la licenza facilmente rintracciabile dai motori di ricerca
33. Su http://search.creativecommons.org/ è possibile: effettuare una ricerca su web di opere sotto licenza CC; indicare nella ricerca il tipo di licenza di cui si ha bisogno.
34. Scegliere la licenza Sul sito creativecommons.org è disponibile una procedura guidata per aiutare l’utente nella scelta della licenza più adatta
35. Cosa devi indicare: se autorizzi l’uso commerciale; se autorizzi le modifiche; la giurisdizione della licenza E’ richiesto inoltre di specificare: il formato; il titolo dell’opera; il nome dell’autore; l’URL dell’opera; l’URL dell’opera originale l’URL presso cui ottenere informazioni sui diritti che non sono stati concessi automaticamente per effetto della tua licenza CC.
36. Wikipedia Wikipedia è un'enciclopedia online, collaborativa e gratuita. E’ disponibile in oltre 270 lingue ed è liberamente editabile: chiunque può modificare le voci esistenti o crearne di nuove. Dal 2009 i contenuti sono pubblicati sotto licenza Creative Commons CC-BY-SA e possono essere copiati e riutilizzati adottando la medesima licenza. Wikipedia è in linea dal 15 gennaio 2001.
38. Altre licenze La licenza GNU Free documentation license (FDL) : è la licenza di copyleft per il rilascio della documentazione informatica , creata dalla Free Software Foundation per il progetto GNU . E' stata una delle prime e più famose licenze per opere non software . vai al sito ufficiale della licenza La licenza CopyzeroX : "è una licenza multiopzionale concepita appositamente per l'ordinamento giuridico italiano. Grazie ad un semplice meccanismo di selezione, l'utente ha la possibilità di scegliere, tra migliaia di diverse licenze, quella che più fa al caso suo" vai il sito ufficiale della licenza La licenza ArtLibre: è stata creata nel luglio 2000 dal progetto francese "Copyleft attitude" ed è una delle prime licenze di libera distribuzione per opere d'arte. La traduzione italiana è stata curata da Simone Aliprandi. vai al sito ufficiale della licenza
39. GNU Free Documentation License (GNU FDL) Stabilisce che ogni copia del materiale, anche se modificata, deve essere distribuita con la stessa licenza. Tali copie possono essere vendute e, se riprodotte in gran quantità, devono essere rese disponibili anche in un formato che faciliti successive modifiche. Wikipedia è la più grande raccolta di documentazione ad aver utilizzato questo tipo di licenza fino al passaggio a Creative Commons, avvenuto nel giugno 2009. Per applicare questa licenza ad un documento che si è scritto, occorre includere una copia della licenza, in inglese, nel documento inserire il seguente avviso subito dopo la pagina del titolo: La licenza GNU FDL consente l'utilizzo a fini di lucro, per cui il materiale per cui sia proibita la distribuzione a fini di lucro non può essere incorporato in un documento sotto questo tipo di licenza
40. I diritti della Pubblica amministrazione Legge n. 633/1941, art. 11 “Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.” “ Alle amministrazioni dello Stato spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese; pertanto la realizzazione di un cd rom avente quale lo scopo quello di divulgare la attività svolta dall’amministrazione non conferisce al committente privato alcun diritto sulla realizzazione in futuro di ulteriori copie dell’opera”. (Corte Conti, sez. contr., 09 giugno 2005, n. 8.) La Pubblica Amministrazione è titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere realizzate per suo conto e a sue spese: Contenuti aperti, beni comuni. La tecnologia per diffondere la cultura, AA.VV. McGraw-Hill, 2009
41. Cultura e pubblica amministrazione La pubblica amministrazione può svolgere un ruolo fondamentale per: digitalizzare i beni culturali e facilitare l’accesso al patrimonio artistico italiano; tutelare la memoria e restituire alla collettività beni altrimenti non fruibili; favorire la circolazione di contenuti di qualità, attraverso l’individuazione della licenza di volta in volta più adatta a tutelarli
42. CulturaLazio.it Nato del 2006, è il portale della Cultura del Lazio promosso dall’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport della Regione Lazio
43. Sardegna DigitalLibrary è l’archivio digitale della Regione Autonoma della Sardegna. Creato nel 2008, il portale, concepito come un’opera in progress, raccoglie i contenuti digitali e multimediali riguardanti la cultura, la storia, la letteratura, la musica, il territorio, l’ambiente e le immagini della Sardegna. I contenuti provengono da: siti tematici regionali; archivi di Istituto Luce, Rai, Isre, Esit ed Ersat; singoli autori.
47. Pubblica amministrazione e dati aperti La Pubblica amministrazione produce, aggrega e raccoglie contenuti digitali che se rimessi in circolo e resi liberamente accessibili sono in grado di contribuire alla costruzione di conoscenza e a promuovere nuove forme di fruizione delle informazioni pubbliche capaci di generare crescita e sviluppo economico. Aspetti che caratterizzano un insieme di dati come "aperto": i dati aperti devono essere indicizzati dai motori di ricerca i dati aperti devono essere disponibili in un formato aperto, standardizzato e leggibile da una applicazione informatica per facilitare la loro consultazione ed incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo i dati aperti devono essere rilasciati attraverso licenze libere che non impediscano la diffusione e il riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati.
48. Trasparenza e dati aperti La libertà di poter utilizzare, modificare, riusare e ridistribuire un contenuto digitale è condizionata: dalla capacità dell’utente e dal disporre di strumenti hardware e software adeguati; dal formato del dato e dal sistema di diffusione dei contenuti scelto da chi lo detiene per renderli disponibili su web Compatibilità Accessibilità Usabilità
49. Il Codice dell’amministrazione Digitale (D.lgs. N.82/2005 Capo V – Dai delle Pubbliche amministrazioni e servizi in rete Sezione I – Dati delle Pubbliche amministrazioni Articolo 50 – Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali e il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
52. La licenza per gli open data della PA italiana La Italian Open Data Licence (IODL) nasce nell’ottobre del 2010 nell’ambito del progetto MiaPA. E’ progettata per permettere a tutte le pubbliche amministrazioni italiane di diffondere i propri dati. La versione 1.0. è compatibile altre licenze aperte come la Creative Commons, Attribuzione Condividi allo stesso modo (CC-BY-SA) la licenza Open Data Commons, Open Database License (ODbL).
53. Se tu hai una mela e io ho una mela e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea ed io ho un'idea e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee George Bernard Shaw Opera rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia http:// creativecommons.org / licenses / by-nc-sa /2.5/ it / Grazie!