Clausole statutarie Diritto statutario di covendita, cessione di nuda proprietà azionaria e cambi... more Clausole statutarie Diritto statutario di covendita, cessione di nuda proprietà azionaria e cambio di controllo Cassazione Civile, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3951-Pres. A. Ambrosio-Rel. A.P. Lamorgese-Termofin S.p.a. e altri c. Astrim S.p.a. e altri Società-Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione-Vendita della nuda proprietà-Diritto di covendita-Applicazione-Inammissibilità (Cod. civ. art. 2355 bis) Il diritto di covendita è configurabile solo quando l'acquirente abbia assunto il controllo della società per aver acquistato la maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni. In caso di dubbio, la clausola statutaria che prevede la covendita deve essere interpretata in maniera restrittiva, poiché pone limiti al principio della libera trasferibilità dei titoli partecipativi (massima non ufficiale). La Corte (omissis). 1.-Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 796 e 978 c.c. e dei principi generali in tema di proprietà ed usufrutto, per avere erroneamente interpretato l'art. 5.2 dello Statuto in tema di covendita. La Mittel non avrebbe trasferito la nuda proprietà ma la piena proprietà delle azioni alla Sofimar, la quale avrebbe poi trasferito l'usufrutto alla Mittel, come si desumerebbe dall'espressione usata nel contratto (la Sofimar si offriva di acquistare la proprietà "lasciandone" l'usufrutto alla cedente), sicché si dovrebbe ritenere che al momento del primo acquisto era divenuto attuale il diritto di covendita degli altri soci. 1.1.-Il motivo è inammissibile. Esso sollecita una inter-pretazione del contratto alternativa a quella data dai giudici di merito, avente ad oggetto un apprezzamento di fatto-che non può essere revisionato in sede di legitti-mità-qual è quello concernente la ricostruzione della volontà negoziale della Mittel di trasferire (e della Sofimar di acquistare) la piena proprietà delle azioni, in senso opposto a quanto ritenuto dai giudici di merito, i quali hanno accertato che la Mittel aveva ceduto la nuda proprietà. L'opzione interpretativa seguita nella sentenza impugnata è coerente con il principio secondo cui, nono-stante il carattere unitario del diritto di proprietà, al proprietario non è impedito di alienare solo la nuda proprietà, ritenendosi implicitamente escluso l'usufrutto del quale egli rimane titolare (Cass. n. 4090/1996). 2.-Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando vio-lazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 14 disp. gen., hanno imputato alla Corte d'appello di avere dato un'interpretazione atomistica dell'art. 5.2. dello Statuto e di non avere tenuto conto della volontà delle parti. L'operazione di vendita della nuda proprietà sarebbe idonea a far sorgere il loro diritto alla covendita, in quanto il menzionato art. 5.2. dovrebbe essere interpretato nel senso di ammettere il diritto di covendita in favore dei soci di minoranza in tutti i casi in cui il controllo assembleare sia possibile anche in futuro e quindi anche quando vi sia un soggetto che disponga non solo della maggioranza attuale dei voti nell'assemblea ordinaria ma anche della maggioranza potenziale, situazione nella quale si trove-rebbe la Sofimar che potrebbe un domani disporre del diritto di voto corrispondente alle azioni. Con il terzo motivo, che è connesso al secondo, è denun-ciata la nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di merito aveva riconosciuto il diritto di covendita nell'ipotesi di alienazione di strumenti finanziari, ove l'acquisto della maggioranza dei voti è evento futuro e incerto, mentre aveva escluso il diritto di covendita nel-l'ipotesi di trasferimento della nuda proprietà delle azioni Finaster, nella quale la disponibilità della maggioranza dei voti in capo all'attuale nudo proprietario verrà certamente acquisita in futuro (a seguito di estinzione dell'usufrutto o per rinuncia o non uso o abuso del titolare dell'usufrutto). 2.1. Entrambi i motivi in esame sono infondati. I giudici di merito, con un argomentato apprezzamento di fatto che non può essere messo in discussione in questa sede, hanno interpretato l'accordo negoziale tra le parti nel senso che alla Sofimar era stata trasferita la nuda proprietà dei titoli azionari, avendo la Mittel riservato a sé l'usufrutto. Pertanto, non era sorto il diritto di covendita in favore degli altri soci, configurabile solo quando Giurisprudenza Diritto societario 1118 Le Società 10/2018
Motivi della decisione (omissis) 7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la viol... more Motivi della decisione (omissis) 7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 757, 1418, 1480, 1362 e 1376 c.c., nonché il vizio di insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti, che, in ogni caso, poiché nella fattispecie si trattava di vendita di bene ricadente in co-munione ereditaria, essa aveva efficacia solamente ob-bligatoria, in quanto non poteva avere effetti reali se non dal momento, in cui il bene fosse stato assegnato al-la Coppolecchia, tenuto conto, che, per effetto dell'art. 757 c.p.c., se, a seguito della divisione, detto bene non viene assegnato al coerede che l'ha alienato, questi vie-ne considerato come se non avesse mai avuto la pro-prietà dello stesso. In ogni caso assumono i ricorrenti che, poiché il bene era considerato come un unicum inscindibile, poiché gli altri comproprietari coeredi non avevano aderito alla vendita, il contratto stesso deve considerarsi nullo. 8.1. Il motivo va accolto, per quanto di ragione. Anzitutto va dichiarata inammissibile la seconda censu-ra quella attinente alla nullità (o inefficacia) del con-tratto poiché, per quanto il bene fosse stato venduto come un unicum, alla sua vendita non partecipano anche gli altri comproprietari. L'inammissibilità deriva da due ragioni. In linea di principio è vero che la vendita di un bene in comunione è di norma considerata dalle parti come un unicum inscindibile e non come somma delle vendite delle singole quote che fanno capo ai singoli compro-prietari, per cui questi ultimi costituiscono una unica parte complessa e le loro dichiarazioni di vendita si fon-dono in un'unica volontà negoziale tranne che dall'uni-co documento predisposto per il negozio risulti chiara-mente la volontà di scomposizione in più contratti in base al quale ogni comproprietario vende la propria quota all'acquirente senza nessun collegamento negoziale con le vendite degli altri (Cass., 26 novembre 1998, n. 11986). Sennonché il principio suddetto opera-appunto-allor-ché, anzitutto, il bene sia stato venduto come bene in comproprietà e come tale risulti qualificato nel contrat-to, e non allorché sia stato venduto come bene di pro-prietà esclusiva dell'alienante (indipendentemente poi dal punto se tale bene fosse per intero o solo in parte del venditore), come finora sostenuto nel presente giudizio. Ne consegue che la censura prospetta una questione nuova, non sollevata nei gradi di merito, ed attiene alla valutazione della volontà contrattuale, che istituzional-mente compete al giudice di merito. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pe-na di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essen-do prospettabili per la prima volta in Cassazione que-stioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29 marzo 1996; Cass. 10 maggio 1995, n. 5106; Cass. 8 lu-glio 1994, n. 6428). 8.2. In ogni caso va osservato che unico legittimato a far valere detta nullità del contratto di compravendita di Successioni Vendita di un bene ereditario da parte del coerede CASSAZIONE, Sez. III, 1 luglio 2002, n. 9543 Pres. Fiduccia-Rel. Segreto-P.M. Carestia (conf.)-Catalano c. Avella Divisione-Divisione ereditaria-Effetti-Diritto dell'erede sulla propria quota-Vendita di un bene ereditario prima della divisione da parte di uno solo dei coeredi-Effetti La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva. Peraltro, se il bene parzial-mente compravenduto costituisce l'intera massa ereditaria, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede-venditore, essendo que-st'ultimo proprietario esclusivo della quota ideale di comproprietà e potendo di questa liberamente dispor-re, conseguentemente il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune.
Clausole statutarie Diritto statutario di covendita (''tag-along'') collegato al cambio di contro... more Clausole statutarie Diritto statutario di covendita (''tag-along'') collegato al cambio di controllo e vendita della nuda proprietà di azioni Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 27 settembre 2012, n. 3099-Pres. Patrone-Rel. Bonaretti-Ter-mofin s.p.a. e altri c. Mittel s.p.a. e altri Società-Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione-Vendita della nuda proprietà-Stato di li-quidazione-Diritto di covendita-Applicazione-Inammissibilità (Cod. civ. art. 2355 bis) Non sussiste il diritto statutario di covendita (''tag-along'')-subordinato all'acquisto di azioni tale da consenti-re all'acquirente di disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria-in caso di alienazione in nuda proprietà di azioni, con riserva del diritto di usufrutto in capo all'alienante, senza attribuzione al nudo proprie-tario del diritto di voto sulle azioni cedute. La Corte (omissis). Con il primo motivo gli appellanti affermano (a) la sus-sistenza del diritto di covendita anche in caso di cessio-ne della sola nuda proprietà e (b) l'irrilevanza dello stato di liquidazione di Finaster. In ordine al primo punto (a), osservano che il presuppo-sto per l'esercizio del diritto di covendita non sarebbe soltanto la disponibilità attuale della maggioranza delle azioni con diritto di voto, ma anche la loro disponibilità potenziale e richiamano in proposito la disposizione statu-taria (1) per la quale anche l'acquisto di determinati strumenti finanziari, pur non tali da includere un imme-diato diritto di proprietà sulle azioni (diritti di opzione, obbligazioni convertibili e warrant), comporta, se relati-vo alla maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, l'attivazione del meccanismo di covendita. E da tale previsione, intesa come meramente esemplifi-cativa, gli appellanti desumono che la stessa disciplina dovrebbe trovare applicazione anche nel caso di trasferi-mento della nuda proprietà, che importerebbe lo stesso effetto contemplato dalla norma pattizia ovvero la dispo-nibilità non immediata, ma rinviata nel tempo della maggioranza assembleare. Non sembra tuttavia alla corte che tale assunto possa es-sere condiviso. Il diritto di covendita previsto dalla norma statutaria, per avere una reale giustificazione e un effettivo signifi-cato, deve comunque essere ricollegato al mutamento del controllo della società tramite l'esercizio del diritto di voto, incorporato nelle azioni che sono oggetto degli strumenti finanziari ceduti (appunto, options, obbligazio-ni convertibili o warrant). E, ai fini qui in considerati, la posizione dell'acquirente di tali strumenti non sembra assimilabile a quella dell'ac-quirente della nuda proprietà. Nella prima ipotesi l'acquirente, sia pure nell'ambito di condizioni predeterminate (attinenti, nel caso di obbli-gazioni convertibili, al rapporto di cambio, al periodo e alle modalità della conversione, cfr. art. 2420 bis c.c.; nel caso di warrant, alle condizioni e ai tempi indicati dalla delibera che autorizza un futuro aumento di capita-le e discorso non diverso può farsi per i diritti di opzio-ne), è posto in grado di esercitare una scelta discreziona-le per la trasformazione in azioni (il che dà ragione della disposizione statutaria che riconduce temporalmente il diritto di covendita al momento dell'alienazione di tali titoli, anziché a quello della loro effettiva conversione). Nota: (1) Art. 5.2: ''Nel caso siano offerte in alienazione ... azioni (e/o di-ritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant) in numero tale da far sì che l'acquirente disponga (o possa disporre per effetto di conversione di obbligazioni convertibili o di esercizio dei diritti con-nessi ai warrant) della maggioranza dei voti nell'assemblea ordina-ria ... ciascuno degli offerenti avrà l'obbligo... di far sì che il terzo acquirente acquisti anche le azioni (nonché le eventuali obbligazio-ni convertibili e warrant) degli altri soci che lo chiederanno ...'' Le Società 7/2013 773 Giurisprudenza Diritto societario
Scissione La c.d. "scissione negativa" (reale) è inammissibile Cassazione civile, Sez. I, 20 nove... more Scissione La c.d. "scissione negativa" (reale) è inammissibile Cassazione civile, Sez. I, 20 novembre 2013, n. 26043-Pres. Carnevale-Rel. Di Amato-Inve-stimenti e Gestioni s.r.l. Società-Società di capitali-Scissione-Scissione parziale con beneficiaria di nuova costituzione-Scissione c.d. negati-va di società-Invalidità-Fondamento-Intervenuta iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione-Mancanza di opposizioni dei creditori-Effetto sanante-Conseguenze in tema di valutazione dello stato di insolvenza e di imputazione delle obbligazioni (Cod. civ. artt. 2503, 2504, 2506, 2506 ter, 2506 quater; l.fall. art. 5) Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non po-trebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azio-ni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposi-zione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deli-berazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, c.c. e, pertanto, l'in-solvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbliga-zioni rimaste nel patrimonio della società scissa (massima ufficiale). La Corte (omissis). Con il primo motivo dei ricorsi le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2506 quater c.c., comma 3, e della l. fall., artt. 5 e 15, nonché il vizio di motivazione, la-mentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto della disciplina della scissione, configurando erro-neamente una responsabilità solidale della società scissa (s.r.l. S. E.) e della società beneficiaria (s.r.l. Investi-menti e gestioni) mentre la prima rispondeva solidal-mente dei debiti trasferiti alla beneficiaria solo nei limi-ti del valore effettivo del patrimonio netto rimastole, mentre la seconda rispondeva solidalmente dei debiti ri-masti in capo alla società scissa solo nei limiti del valo-re effettivo del patrimonio netto trasferitole. Tali profi-li, al contrario, non erano stati indagati in sede di istruttoria prefallimentare e l'insolvenza di entrambe le società era stata rapportata all'insieme dei debiti origi-nariamente in capo alla società alla s.r.l. S.E. Il motivo è fondato. Nella specie, secondo quanto ac-certato dalla Corte di appello "la scissione in questione è stata realizzata per finalità non tipiche della scissione ma (trasferendo passività e mirate attività dalla società S. E. s.r.l. alla Società investimenti e gestioni s.r.l.) fi-nalizzate essenzialmente ad attribuire alla società E. P. s.r.l. un apparente stato di solvibilità", sembra essersi realizzata una non consentita ipotesi di scissione c.d. negativa verso una società neocostituita. Ricorre tale ipotesi quando il valore reale del patrimo-nio assegnato sia negativo. Tale scissione è da ritenere non consentita in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e conseguentemente non potrebbe aversi una distribuzione di azioni. Ciò nonostante, dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del-le imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscri-zione dell'ultimo atto della scissione nel registro delle imprese (artt. 2506 quater c.c., comma 1; art. 2503 c.c., richiamato dall'art. 2506 ter c.c.), l'invalidità della scis-sione non può essere pronunciata (art. 2504 c.c., richia-mato dall'art. 2506 ter c.c.). Ne consegue che, malgrado la ricorrenza di una non consentita ipotesi di scissione negativa, deve trovare piena applicazione il disposto dell'art. 2506 quater c.c., comma 3, e che la sussistenza dell'insolvenza della società scissa e della società benefi-ciaria deve essere valutata separatamente, avendo ri-guardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società, tenendo presenti i limiti di responsabi-lità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transi-tate nel patrimonio della società beneficiaria e alle ob-bligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la viola-zione della l. fall., artt. 5, 15, 16 e 147, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile un unico procedimento per la dichiarazione di fallimento di più imprenditori. Giurisprudenza Diritto societario Le Società 6/2014 661
Assemblea La richiesta di convocazione dell'assemblea nel nuovo art. 2367 c.c. di COSIMO DI BITON... more Assemblea La richiesta di convocazione dell'assemblea nel nuovo art. 2367 c.c. di COSIMO DI BITONTO La riforma del diritto societario ha «rimodulato» il diritto della minoranza (rectius: dei soci) di richiede-re la convocazione dell'assemblea di s.p.a. all'organo amministrativo ex art. 2367 c.c. Sul piano disciplinare, le principali differenze rispetto al testo ante-riforma dell'art. 2367 c.c. sono: da un lato, l'abbassamento della soglia di capitale sufficiente per richiedere la convocazione assembleare; dall'altro, l'introduzione di limiti all'azionabilità di tale congegno allo scopo di prevenire eventuali abu-si. La convocazione dell'assemblea nel quadro del procedimento di formazione della delibera assembleare C ome noto la (formazione di una) deliberazione dell'assemblea di s.p.a. (o di qualsiasi altra so-cietà a struttura corporativa: s.r.l., s.a.p.a., an-che a scopo consortile, e coop.) si sostanzia in una fatti-specie complessa a formazione progressiva (1) (o proce-dimento) (2), la quale si articola in una serie di atti (o co-elementi) strumentali (3), collegati in una necessaria e concatenata successione logico-temporale, in funzione («nesso teleologico») della formazione di un atto finale: la deliberazione assembleare (4), appunto. Pertanto, quest'ultima si perfeziona solamente quando tutti i seguenti co-elementi sono stati posti in essere: (i) l'avviso di convocazione; (ii) la riunione; (iii) la discus-sione; (iv) la votazione; (v) la proclamazione del risulta-to, relativa verbalizzazione (ed esecuzione delle formalità pubblicitarie) (5). Va, tuttavia, evidenziato (pur esulan-do dal tema in oggetto): innanzitutto, come non vi sia identità di vedute in ordine alla configurazione in termini di autonomo (co-)elemento della discussione, pro-clamazione e verbalizzazione (6); inoltre, come sia prefe-ribile ritenere che l'adempimento delle formalità pubbli-citarie (i.e., deposito o iscrizione della delibera assem-bleare nel Registro delle imprese) si atteggi, sul piano della fattispecie, non già come co-elemento perfeziona-tivo, quanto, piuttosto, come semplice requisito ad essa esterno, in funzione:
Patti parasociali Ancora sulla recedibilità dai patti parasociali con durata indeterminata Cassaz... more Patti parasociali Ancora sulla recedibilità dai patti parasociali con durata indeterminata Cassazione civile, Sez. I, 22 marzo 2010, n. 6898-Pres. Panebianco-Rel. Rordorf-E. M. ed altro c. Z. F. s.a.s. ed altro Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Sindacato di voto-Durata indeterminata-Validità-Recesso per giusta causa o con congruo preavviso-Sussiste (Cod. civ. artt. 1218, 1322, 1372, comma 1) È valido il patto parasociale avente ad oggetto l'espressione del voto nell'assemblea di una società per azioni, chiamata a nominare gli amministratori, ancorché non sia stata prefissata la durata del vincolo assunto dalle parti ed operi perciò il principio generale in forza del quale ad ogni partecipante spetta il diritto di recedere uni-lateralmente dal patto per giusta causa o con congruo preavviso; con la conseguenza che il partecipante il qua-le presenti all'assemblea una lista di candidati alla carica amministrativa di contenuto incompatibile con il ri-spetto del patto e poi esprima il proprio voto in contrasto con gli obblighi derivanti dall'adesione al patto me-desimo può essere chiamato dalle altre parti a risarcire i danni conseguenti al suo inadempimento (massima uf-ficiale). Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Sindacato di voto-Durata indeterminata-Validità-Recesso per giusta causa o con congruo preavviso-Fondamento-Principio di buona fede (Cod. civ. artt. 1373, 1375) Il patto parasociale con durata indeterminata resta valido, ma, in coerenza con il principio generale di buona fede stabilito dall'art. 1375 c.c., deve essere integrato dall'implicita quanto ineludibile previsione del diritto di recesso unilaterale di ciascun partecipante, con obbligo di preavviso o per giusta causa, il quale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il già richiamato principio di buona fede nell'e-secuzione del contratto (massima non ufficiale). Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Comportamento incompatibile con impegni parasociali-Valore giuridico-Volontà tacita di recesso-Inammissibile (Cod. civ. artt. 1373, 1375) Far coincidere la tacita manifestazione di volontà di recesso da un patto parasociale con qualsiasi comporta-mento incompatibile con i vincoli derivanti dalla precedente adesione al patto medesimo, si pone in antitesi con l'esigenza di rispettare il fondamentale principio di esecuzione secondo buona fede (massima non ufficiale). Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Sindacato di voto-Recesso-Volontà tacita-Voto o presenta-zione lista candidati difformi da impegni parasociali-Inammissibili (Cod. civ. artt. 1373, 1375, 2341 bis) IV. Nel caso di un sindacato azionario di voto, il preannuncio della volontà di una delle parti di recedere dal patto non può consistere, né nel fatto stesso di votare in modo difforme dagli obblighi pattiziamente assunti, se non si vuol confondere il recesso con il puro e semplice inadempimento, né nel fatto di presentare una lista di candidati non coerente con il rispetto di tali obblighi (massima non ufficiale).
Patti parasociali È pienamente ammissibile un patto parasociale in funzione di risanamento aziend... more Patti parasociali È pienamente ammissibile un patto parasociale in funzione di risanamento aziendale a favore della società risananda (terza beneficiaria in senso proprio) Cassazione civile, Sez. I, 7 maggio 2014, n. 9846-Pres. Vitrone-Rel. Nazzicone-N.B. c. N.L. ed altri Società-Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Contratto a favore di terzo-Ammissibilità-Prestazio-ni parasociali-Legittimazione a chiedere adempimento-Società terza beneficiaria e soci stipulanti-Sussiste (Cod. civ. artt. 1322, 1411) Tenuto conto che i patti parasociali sono convenzioni atipiche che riguardano i rapporti personali tra soci, il patto parasociale in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c. Di questo sono legittimati a pre-tendere l'adempimento, sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economi-camente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte (massima non ufficiale). Società-Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Risanamento aziendale-Prestazioni parasociali per il risanamento-Inadempimento-Risoluzione-Ammissibilità (Cod. civ. art. 1453) Il patto parasociale finalizzato al risanamento aziendale può essere risolto per inadempimento, se i soci non provvedono all'ingresso dei nuovi capitali, integrandone detto risanamento la causa concreta (e non un mero motivo giuridicamente irrilevante), quale scopo economico-pratico dell'accordo, come non limitato alla gover-nance societaria, ma esteso ad un progetto più ampio di rilancio dell'attività industriale della società oggetto (e beneficiaria) degli impegni parasociali (massima non ufficiale). Società-Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Risanamento aziendale-Prestazioni parasociali per il risanamento-Inadempimento-Risoluzione-Risarcimento danni-Non automaticità (Cod. civ. artt. 1218, 1453) Ravvisare i presupposti della risoluzione di un contratto non implica affatto l'accertamento pure del diritto al-le restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 1453 e 1218 c.c. (massima non ufficiale). La Corte (omissis)
Una sentenza del Tribunale di Milano ha offerto lo spunto per analizzare il rapporto tra i patti ... more Una sentenza del Tribunale di Milano ha offerto lo spunto per analizzare il rapporto tra i patti d'opzione inse-riti nei patti parasociali ed il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. (*) Il problema dell'interferenza tra patti parasociali e patto commissorio Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha posto all'attenzione degli studiosi la verifica sul piano sistematico dell'asserita (sia pure in un obiter dic-tum) sussunzione nel divieto dei patti commissori Patto commissorio in generale Nozione Occorre, ovviamente, prendere le mosse dal patto commissorio, quale accordo con il quale, secondo la tipizzazione nell'ordinamento civile italiano, il creditore-garantito ed il garante-debitore (o terzo)-concedente pegno, ipoteca (art. 2744 c.c.) o anti-cresi (art. 1963 c.c.)-convengono che la proprietà del bene concesso in garanzia ''passi'' automatica-mente dal secondo al primo, in caso di inadempi-mento del credito garantito. Tale «patto capestro, che in caso di inadempimen-to consente al creditore di appropriarsi del bene da-togli in garanzia quale che sia il suo attuale valore, e quindi pur quando tale valore ecceda l'ammonta-re del credito» (2) è colpito dalla sanzione della nullità (3) (di tipo «speciale») (4). Note: (*) Trib. Milano, sez. VIII, 19 settembre 2011, in questa Rivista, 2012, 9, con nota di Bonavera, Nullità del patto commissorio contenuto in patti parasociali, cui si rinvia per il testo della sen-tenza. (1) «Costituisce un patto commissorio occulto contenuto in un patto parasociale, come tale nullo ex art. 2744 c.c., l'opzione di acquisto nummo uno delle partecipazioni sindacate con promit-tente-venditore (nella veste, peraltro, non già di debitore, ma di terzo garante del debito altrui) uno dei soci della società oggetto del patto e con opzionario-compratore altro socio della medesi-ma società , che è creditrice della prestazione inadempiuta dal terzo garante non socio». (2) Così Bianca, Diritto civile, VII, Le garanzie reali. La prescrizio-ne, Milano, 2012, 281; in giurisprudenza significativa al riguardo è Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, in Notariato, 1996, 220, con nota di Nicotra, secondo cui: «La sproporzione tra entità del de-bito e valore del bene alienato in garanzia costituisce significati-vo segnale di una situazione di approfittamento della debolezza del debitore da parte del creditore, che tende ad acquisire l'ec-cedenza di valore, così realizzando un abuso che il legislatore ha voluto espressamente sanzionare. Infatti, il legislatore, nel for-mulare un giudizio di disvalore del patto commissorio ha fonda-tamente presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit'', che in siffatta convenzione il creditore pretende una garanzia ec-cedente l'entità del credito». (3) Secondo il codice civile, ai fini della nullità , è indifferente il rapporto cronologico tra atto costitutivo della garanzia e patto commissorio, che è invalido anche se stipulato successivamen
Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa di COSIMO DI BITONTO... more Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa di COSIMO DI BITONTO L'ordinamento giuridico italiano, con l'introduzione nel codice civile della nuova figura contrattuale del Patto di famiglia, mette finalmente a disposizione degli operatori economici uno strumento che, pur nella non limpidezza ed esaustività della disciplina normativa, dovrebbe consentire, vivente ancora l'im-prenditore, di pianificare e realizzare un trapasso generazionale dei suoi beni d'impresa, munito dei ca-ratteri, sia della stabilità e definitività, sia della compartecipazione di tutti quanti i soggetti coinvolti nella futura successione. Premessa metodologica I l presente intervento analizza sommariamente le li-nee generali del nuovo istituto del Patto di fami-glia, introdotto con la L. 14 febbraio 2006, n. 55 (1) (pubblicata nella G.U. del 1 marzo 2006, n. 55) (2), allo scopo di favorire il passaggio trans-genera-zionale dei beni produttivi (o d'impresa) (3), intenden-dosi per tali le aziende e le partecipazioni sociali. Più precisamente, esso illustra i profili più eminente-mente «commercialistici» (4) e di pratica operatività del Patto di famiglia, unitamente alle criticità maggior-mente evidenziate dai primi commentatori (5). Allo stesso tempo, peraltro, viene allargato lo spettro d'analisi del nuovo istituto, mediante brevi cenni alla disciplina generale delle successioni a causa di morte e delle donazioni nel nostro ordinamento giuridico, allo scopo di meglio comprendere le novità dal punto di vista sistematico (ed i riflessi «sistemici» sotto il profilo macro-economico) (6) del Patto di famiglia. Note: (1) Tale disciplina normativa è il precipitato finale di una serie di dise-gni di legge presentati, oltre che nella XIV Legislatura (disegno di legge C.3870 approvato dalla Camera dei Deputati in data 25 luglio 2005 e passato all'altro ramo del Parlamento come disegno di legge S.3567, as-sorbente, a sua volta, quello S.1353, ed approvato definitivamente il 31 gennaio 2006), anche nella precedente XIII Legislatura. Il riferimento è, più precisamente, al disegno di legge S.2799, tendente anch'esso alla in-troduzione di un «Patto di famiglia» (proposto nuovo art. 734 bis c.c.), oltre che di un «patto di impresa» (proposto nuovo art. 2355 bis c.c.), per i quali cfr., tra gli altri, Ieva, Il trasferimento dei beni produttivi in fun-zione successoria: Patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisio-ne del divieto dei patti successori, in Riv. not., 1997, 1371 ss., Zoppini, Il Patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future), in Dir. priv., 1998, 255, Stella Richter jr., Il «patto di impresa» nella successione nei beni produttivi, ivi, Del Prato, Sistemazioni contrattuali in funzione succes-soria: prospettive di riforma, in Riv. not., 2001, 625, Bortoluzzi, Successione nell'impresa, in Dig. disc. priv., sez. comm., aggiornamento, **, Torino, 2003, 897. Poi, sui rapporti tra le disposizioni normative del Patto di fa-miglia vigente e quelle programmate (e non approvate) dal su indicato disegno di legge S.2799, cfr. Caccavale, Appunti per uno studio sul Patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in CNN Notizie del 22 marzo 2006. (2) Entrata in vigore il giorno 16 marzo 2006. (3) Tale provvedimento normativo ha inserito (art. 2) nel codice civile all'interno del Libro II (Delle successioni), Titolo IV (Della divisione), il nuovo Capo V bis. «Del Patto di famiglia», composto dai nuovi artt. da 768 bis a 768 octies. Inoltre, esso ha modificato (art. 1) anche l'art. 458, comma 1, c.c., come vedremo meglio più innanzi. (4) Per un'indagine più approfondita dei profili «civilistici» del Patto di famiglia, cfr., in particolare, tra i primi commenti, Caccavale, op. cit., § 1, nota 3, Di Sapio, Osservazioni sul Patto di famiglia (Brogliaccio per una lettu-ra disincantata), in corso di pubblicazione in Il dir. di fam. e delle pers., n. 3, 2006, Petrelli, La nuova disciplina del «Patto di famiglia», in Riv. not., 2006, 401 ss., Pischetola, Prime considerazioni sul «Patto di famiglia», in cor-so di pubblicazione in Vita not. (5) Tra i quali si segnalano, oltre agli autori citati in nota 3, anche: Bo-lano, I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge, in I Contratti, 2006, 90, Corrente, Il Patto di famiglia: una nuova legge al ser-vizio dell'impresa, consultabile su http://www.fondazionenotariato.it/conve-gno20060616/down/I_patti_di_famiglia_Fabrizio_Corrente.pdf, Delfini, Il Patto di famiglia introdotto dalla Legge n. 55/2006, ivi, 2006, 511, Fietta, Patto di famiglia, in CNN Notizie del 14 febbraio 2006, Lupetti, Patti di famiglia. Note a prima lettura, ivi, cit., Lombardi-Maisto, L'imprenditore sceglie il proprio successore, in Corr. giur., 2006, 717 (con particolare riferi-mento ai profili fiscali del Patto di famiglia) e Merlo, Il Patto di famiglia, ivi, cit. (6) Per un'analisi del «contesto socio-economico» in cui viene ad innestarsi il Patto di famiglia, cfr. Manes, Prime considerazioni sul Patto di famiglia nel-la gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, in Contratto e impresa, 539-544, dove si dà conto anche degli interventi comunitari in tema di successione nella piccola e media impresa: Raccomandazione 94/ 1069/CE (pubblicata nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1994, n. L385, su cui cfr. Calò, Piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunita-rio delle successioni?, in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, 217) e Comunica-zione della Commissione 98/C93/02 (pubblicata nella G.U.C.E. del 28 marzo 1998, n. C93). n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. OPINIONI LE SOCIETA' N. 7/2006 797
Assemblea «Sinteticità» dell'ordine del giorno e relative eccezioni nella s.p.a. «chiusa» CASSAZI... more Assemblea «Sinteticità» dell'ordine del giorno e relative eccezioni nella s.p.a. «chiusa» CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 5 novembre 2004, n. 21232 Pres. Saggio-Rel. Gilardi-Italkali società italiana sali alcalini s.p.a. c. Ente minerario siciliano Ems Società di capitali-Società per azioni-Assemblea-Avviso di convocazione-Ordine del giorno-Contenuto-Sin-teticità-Sufficienza (Art. 2366, codice civile prev.; art. 2366, codice civile) I. Ai fini del rispetto dell'art. 2366, comma 1, c.c., che prescrive l'indicazione nell'avviso di convocazio-ne dell'elenco delle «materie» su cui l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare, non è necessa-ria un'indicazione particolareggiata di tali «materie», essendo sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara. (massima non ufficiale). Società di capitali-Società per azioni-Assemblea-Competenza-Questioni connesse, consequenziali o accessorie alle «materie» indicate nell'ordine del giorno-Comprensione (Art. 2366, codice civile prev.; art. 2366, codice civile) II. L'assemblea può sempre deliberare sulle questioni connesse, consequenziali o accessorie, anche quan-do attengano ad argomenti non indicati specificamente nelle «materie» da trattare (Nel caso in esa-me, tuttavia, si è escluso avesse tale natura il conferimento di mandato agli amministratori per l'e-sercizio di azioni risarcitorie verso terzi, in relazione ad un ordine del giorno che prevedeva l'«esame della situazione aziendale; provvedimenti conseguenti»). (massima non ufficiale). La Corte (omissis). C on il primo motivo la ricorrente ha dedotto viola-zione e falsa applicazione dell'art. 2366 c.c. in rela-zione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'ap-pello di Palermo, annullando la delibera assunta dall'assem-blea ordinaria della società in data 30 marzo 1994 per con-trasto con l'art. 2366 c.c., ha trascurato di considerare che ai fini del rispetto di quest'ultima norma non è necessario che l'ordine del giorno contenga un'indicazione particola-reggiata delle materie da trattare, essendo sufficiente un'in-dicazione sintetica, purché chiara. L'oggetto della delibera rientrava comunque tra le questioni connesse, consequen-ziali o accessorie sulle quali l'assemblea può sempre delibe-rare anche quando attengano ad argomenti non indicati specificamente nelle materie da trattare; e in ogni caso esso doveva ritenersi ricompreso nell'ambito della materia indi-cata al punto 5) dell'ordine del giorno, in cui era prevista «esame della situazione aziendale; provvedimenti conse-guenti». C on il secondo motivo la ricorrente ha dedotto viola-zione e falsa applicazione degli artt. 2373 e 2377 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.c., nonché difet-to di motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., in quan-to la Corte d'appello di Palermo, affermando che l'art. 2373 c.c. comporta una limitazione del diritto di voto-nel senso che il socio deve esercitarlo in modo conforme agli interessi della società-ma non lo priva di tale diritto, salva l'accerta-mento in ordine all'eventuale sussistenza del conflitto d'inte-ressi in sede di impugnativa della delibera assembleare, ha tra-scurato di considerare che il primo comma dell'art. 2373 c.c. pone un divieto all'esercizio del diritto di voto da parte del socio in conflitto d'interessi; che il secondo comma dell'art. 2373 c.c., parlando di «inosservanza delle disposizioni del comma precedente», ribadisce che la partecipazione al voto del socio in conflitto d'interessi è contra legem, con la conse-guenza che dovrebbe riconoscersi in capo al presidente dell'as-semblea il potere-dovere ex art. 2371 c.c. di escludere il socio dal voto proprio al fine di assicurare che le delibere siano as-sunte in modo conforme alla legge; che dall'art. 2373, ultimo comma c.c. si desume la regola secondo cui le azioni per le
Contratto-Patto d'opzione-Oggetto-Vendita di azioni-Atto d'esercizio dell'opzione-Efficacia trasl... more Contratto-Patto d'opzione-Oggetto-Vendita di azioni-Atto d'esercizio dell'opzione-Efficacia traslativa-Applicabili-tà del principio consensualistico-Sussistenza (Cod. civ. artt. 1331, 1376) Il patto di opzione di vendita delle azioni ("put") è soggetto al principio consensualistico che regola anche il trasferimento dei titoli nominativi, con la conseguenza che l'effetto traslativo si verifica in virtù della comuni-cazione dell'opzionario ai proponenti di avvalersi dell'opzione. Titoli di credito-Titoli nominativi-Trasferimento-Azioni di S.p.a.-Trasferimento-Formalità cartolari di cui all'art. 2022 cod. civ. (c.d. "transfert")-Funzione costitutiva-Esclusione-Funzione esecutiva, certificativa e pubblicitaria-Sussistenza-Forma-Forma scritta ad substantiam-Esclusione (Cod. civ. artt. 1376, 2022, 2355, 1325, n. 4) Le formalità per la cessione dei titoli nominati previste dall'art. 2022 c.c. (trasferimento di titoli nominativi: c.d. transfert), compresi i titoli azionari, attengono alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferi-mento stesso e non alla fase costitutiva, per la quale non è richiesta alcuna specifica forma, tanto meno quel-la scritta. Società-Società per azioni-Patto parasociale-Opzione di vendita-Applicabilità divieto patto leonino-Sussiste-Pre-supposti-Esclusione da utili e perdite-Caratteri-Sostanziale, assoluta e costante (Cod. civ. artt. 1331, 2265, 2341bis) Il divieto del patto leonino, generalmente esteso anche a situazioni extra statutarie, postula la contempora-nea presenza di tre presupposti, e cioè che l'esclusione dalle perdite e dagli utili sia sostanziale, assoluta e co-stante. Il Tribunale (omissis). Setramar Spa (in seguito: SE) e Adriacoke Spa (in se-guito: AD) hanno proposto opposizione avverso il de-creto ingiuntivo di questo Tribunale n. 7814/2012 che ha ordinato loro e a Sider Piombino Spa (in seguito: SP), in qualità di soci di SECA (Società Elettrica per la Conservazione dell'Ambiente) Spa di pagare, entro 40 giorni, a Linea Group Holding Srl (in seguito: LGH) euro 7.247.387,50, oltre agli accessori e alle spese del procedimento monitorio, in esecuzione dell'accordo di investimento datato 21.12.2009 tra SE, AD, SP, in qua-lità di soci di SECA, da una parte, e LGH, dall'altra, ri-guardante l'ingresso di LGH-una società a partecipa-zione pubblica operante nel mercato dell'energia (nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella vendita di energia)-in SECA (che esercita l'impianto di produ-zione elettrica in Piombino, utilizzando la combustione di biomassa liquida, costituita da olii vegetali in motori endotermici), che prevedeva un'opzione di vendita (put), ex art. 1331 cod. civ., dell'intera partecipazione di LGH in SECA, pari al 40% del capitale sociale, op-zione esercitata dall'ingiungente, con comunicazione del 2.07.2012, al congruo prezzo di euro 14.494.775,00 che, in base al medesimo accordo di investimento, do-veva essere solidalmente rimborsato dalle ingiunte, per metà, immediatamente-ed era questa la richiesta mo-nitoria-e per il restante 50% entro il 22.11.2012. Le opponenti hanno chiesto la revoca del decreto in-giuntivo sulla base dei seguenti motivi di opposizione: I. incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze o violazione delle norme sulla ripartizione delle materie tra il Tribunale di Firenze e la sezione denominata Tri-bunale delle Imprese. Posto che il ricorso monitorio è Giurisprudenza Diritto societario 286 Le Società 3/2016
Intermediari finanziari Operatività transfrontaliera delle succursali di Sgr «domestiche» e «armo... more Intermediari finanziari Operatività transfrontaliera delle succursali di Sgr «domestiche» e «armonizzate» di COSIMO MASSIMO DI BITONTO Il D.Lgs. 1 agosto 2004, n. 274 e il correlato regolamento attuativo contenuto nel Provv. Banca d'Italia 14 aprile 2005 hanno recepito le direttive comunitarie 2001/107/CE (c.d. «Direttiva Gestore») e 2001/108/CE (c.d. «Direttiva Prodotto»), contenenti rilevanti novità nella disciplina degli intermedia-ri finanziari della «gestione del risparmio». Nel presente intervento viene analizzata la nuova discipli-na relativa all'operatività transfrontaliera in ambito comunitario delle società di gestione del rispar-mio e, in particolare, il procedimento di stabilimento di succursali delle società di gestione del rispar-mio armonizzate in Italia, e, parallelamente, delle società di gestione del risparmio domestiche negli altri Stati appartenenti all'UE. D.Lgs. 1 agosto 2004, n. 274 e Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005 I l quadro normativo domestico relativo all'esercizio dell'attività di prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte delle società di ge-stione del risparmio («Sgr») (1) domestiche (e no), è stato recentemente innovato dai seguenti atti normati-vi, di rango primario e secondario: a) il D.Lgs. 1 agosto 2004, n. 274 («Decreto»); b) il Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005 («Provvedimento»), pubblicato nel supplemento ordi-nario n. 88 alla G.U. 12 maggio 2005 n. 109 e, quindi, entrato in vigore il 13 maggio 2005 (2). A tal proposito, giova ricordare che il settore ordina-mentale della intermediazione finanziaria in generale e, quindi, al suo interno, il sub-settore della gestione col-lettiva del risparmio, sono regolati dal TUF solo al livel-lo dei principi guida e delle linee generali (a loro volta «ispirati» dalla disciplina comunitaria), essendo invece la fissazione delle norme di dettaglio demandata, in c.d. «regime di delegificazione», alle autorità (indipendenti) di vigilanza: Consob e Banca d'Italia, in modo da assi-curare al sistema flessibilità e capacità di «autocorrezio-ne» ed adeguamento alle mutevoli esigenze dell'indu-stria del risparmio (3). Con specifico riferimento agli intermediari finanziari si segnalano, tra gli altri, i seguenti atti normativi di rango sub-primario: a) il Regolamento approvato con Delibera Consob 1 lu-glio 1998, n. 11522, e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina degli intermediari («Regolamento Consob Intermediari»); b) il Provvedimento Banca d'Italia del 1 luglio 1998 («Provvedimento del 1998») in tema di pre-Note: (1) Per tale s'intende la «società per azioni con sede legale e dire-zione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio» (art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 feb-braio 1998, n. 58 (TUF) come modificato dal D.Lgs. 1 agosto 2004, n. 274). Ai fini dell'inquadramento delle società di gestione del risparmio nell'ambito più generale degli intermediari finanziari (o mobiliari o del mercato mobiliare), cfr., in particolare, Costi Enriques, Il mercato mobiliare, in Trattato Cottino, Padova, 2004, 269 ss. (in particolare, tabella a p. 271), Picardi, Impresa e contrat-to nella gestione del risparmio, in Quad. giur. comm., Milano, 2004, 1 ss., Rabitti Bedogni-Amorosino (a cura di), Manuale di diritto dei mercati finanziari, Milano, 2004, 29 ss., Annunziata, La discipli-na del mercato mobiliare, Torino, 2003, 147 ss., Bessone, Le Sgr, so-cietà di gestione del risparmio. La financial industry e le attività di ge-stione del patrimonio in forma collettiva, in Vita not., 2002, 630. Per gli aspetti tecnico-operativi, cfr. Sanguinetti-Forte, Le società di gestione del risparmio, Milano, 2004, 161 ss. (2) Con l'unica eccezione delle disposizioni in materia di prospetti conta-bili degli OICR (Tit. IV, Cap. VI, Provv.), le quali entreranno in vigore a partire dal prospetto annuale riferito al 31 dicembre 2005 o, se sono previsti prospetti con cadenza infrannuale, dal primo prospetto redatto successivamente al 30 settembre 2005 (Tit. VIII, Cap. II, comma 4, Provv.). (3) Sul punto, cfr. Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2004, 36, Desideri, «UCITS [acronimo di «undertakings for collective investments in trasferable securities», che si traduce in italiano con l'espressione «organismi di inve-stimento collettivo in valori mobiliari» (OICVM), n.d.a.] III»: la riforma europea della gestione collettiva del risparmio e le modifiche al testo unico della finanza. Le novità per fondi e SICAV, in Diritto della banca e del mercato fi-nanziario, 2004, n. 3, 106, Picardi, op. cit., 6, Annunziata, op. cit., 18, Miola, Commento all'33, nel Commentario al testo unico della finanza diretto da Campobasso, I, Torino, 2002, 289 e La gestione collettiva del risparmio nel t.u.f.: profili organizzativi, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, I, 299, An-nunziata, Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di investimento, in Riv. soc., 2000, 352.
Scioglimento Scioglimento e procedimento camerale societario: nomina giudiziale dei liquidatori d... more Scioglimento Scioglimento e procedimento camerale societario: nomina giudiziale dei liquidatori di società lucrative TRIBUNALE DI MILANO 25 febbraio 2005 (decr.) Pres. Ferraris-Rel. Consolandi-M.P. e R.R.A. c. Romital Impex s.r.l. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Scioglimento-Cause-Iscrizione nel Registro delle imprese del verificarsi di una causa di scioglimento-Indipendenza dalla successiva liquidazione (Artt. 2485, 2487, codice civile) I. Il sistema di legge, disegnato dalla recente riforma del diritto delle società di capitali, prevede che sia iscritto nel Registro delle imprese il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capi-tali, fra quelle previste dall'art. 2484 c.c., e ciò indipendentemente dai modi della successiva liqui-dazione e dalla persona-o persone-che vi provvederà. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Scioglimento-Cause-Iscrizione nel Registro delle imprese del verificarsi di una causa di scioglimento-Competenza-Amministratori o altre persone previste dallo statuto (Artt. 2485, 2487, codice civile) II. La iscrizione del verificarsi di una delle cause di scioglimento della società di capitali deve avvenire di norma ad opera degli amministratori ovvero delle altre persone tenute per statuto o per atto co-stitutivo ad accertare tali cause e ad effettuare i relativi adempimenti. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Scioglimento-Nomina liquidatori-Competenza-Assemblea e, in subordine, tribunale (Artt. 2485, 2487, codice civile) III. La nomina delle persone incaricate della liquidazione, con fissazione dei criteri di svolgimento della stessa, spetta in prima esclusiva istanza ai soci, posto che l'art. 2487, comma 1, c.c. prevede che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbano convocare l'assemblea per tali determinazioni. L'intervento del tribunale è previsto solo per il caso che questa assemblea, la cui convocazione è obbligo degli amministratori, non si costituisca o non deliberi, come chiaramente dice l'art. 2487, comma 4, c.c. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Scioglimento-Mancata iscrizione nel Registro delle imprese-Mancata nomina assembleare dei liquidatori-Intervento del tribunale-Necessità di nuova convocazione giudiziale dell'assemblea prima della nomina giudiziale dell'organo liquidatorio (Artt. 2485, 2487, codice civile) IV. Dopo la iscrizione dello scioglimento e lain ipotesi infruttuosa-assemblea di nomina dei liquida-tori, in prima istanza il Tribunale dovrà limitarsi alla convocazione di altra assemblea e solo all'esito n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. GIURISPRUDENZA
Società di fatto La liquidazione della quota del socio premorto nelle società di persone CASSAZIO... more Società di fatto La liquidazione della quota del socio premorto nelle società di persone CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 23 maggio 2006, n. 12125 Pres. De Musis-Rel. Schirò-C.L. c. V.F. ed altri Società di persone-Società di fatto-Morte del socio-Soggetto passivo della domanda degli eredi di liquidazione del-la quota del socio premorto-Società e non soci superstiti (Art. 2289, codice civile) I. La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di fatto) da parte del socio rece-duto od escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società e pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società mede-sima quale unico soggetto passivamente legittimato (massima non ufficiale). Società di persone-Società di fatto-Morte del socio-Soggetto passivo della domanda degli eredi di liquidazione del-la quota del socio premorto-Società e non soci superstiti-Instaurazione contraddittorio nei confronti della società-Sufficiente anche citazione di tutti i soci solo se dalla domanda risulti che l'attore abbia agito nei confronti della socie-tà debitrice (Art. 2289, codice civile) II. Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di meri-to, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti (massima non ufficiale). La Corte (omissis). La prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente affermato che, essendo la socie-tà, anche qualora abbia natura personale, pur sempre un soggetto di diritto titolare di un patrimonio autono-mo, è nei suoi confronti che devono essere promosse le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente o degli eredi del socio deceduto, con le quali si fanno valere, appunto, un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, con la conseguenza che tali azio-ni non sono proponibili nei confronti degli altri soci della società, «uti singuli», la cui responsabilità è solo sussidiaria come per ogni debito sociale (Cass., sez. un.,
Ancora sull'iscrivibilità nel Registro imprese di domande giudiziali e sentenze relative al trasf... more Ancora sull'iscrivibilità nel Registro imprese di domande giudiziali e sentenze relative al trasferimento di quote sociali Tribunale di Pavia, decr., 16 luglio 2012-Giud. reg. impr. M. Frangipani-M.V. c. Conservatore del registro delle imprese di Pavia Registro delle imprese-Società-Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Quote sociali-Interpretazione estensiva espressione ''atto di trasferimento'' delle quote sociali ex art. 2470 c.c.-Iscrizione delle domande giudiziali di nullità o annullamento dell'atto di trasferimento di quote sociali-Ammissibilità (Cod. civ. artt. 2188, 2193, 2470) Un'interpretazione che tenga conto della ratio dell'art. 2470 c.c., ossia quella della conoscibilità dei fatti relativi alla circolazione delle quote sociali, impone di attribuire all'espressione ''atto di trasferimento'' contenuta nel secondo comma di tale articolo un significato comprensivo anche delle sentenze che accertino la nullità dei trasferimenti oppure che provvedano al trasferimento coattivo delle quote ai sensi dell'art. 2932 c.c. (come pure , più in generale, delle domande giudiziali prodromiche alle pronunce delle sentenze concernenti la titolarità o il trasferimento delle quote), proprio perché il sistema della pubblicità commerciale mira a rendere trasparen-te la titolarità delle quote stesse e dunque tutte le vicende che possano riguardare la titolarità medesima. Il Tribunale (omissis). Il giudice del registro, a scioglimento della riserva assun-ta all'udienza del 7 luglio 2012, osserva quanto segue. La questione della iscrivibilità o meno nel Registro delle imprese delle domande giudiziali relative al trasferimento di quote sociali conosce difformi risposte nella giurispru-denza di merito, in assenza, allo stato, di pronunce di le-gittimità. Si rivengono infatti provvedimenti che pongono in luce la tipicità degli atti soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese e che, sulla base di tale principio, escludo-no la possibilità di iscrivere le domande di cui si tratta (v., per esempio, decreto del Giudice del Registro di Va-rese in data 17 maggio 2010 e decreto del Giudice del Registro di Trento in data primo febbraio 2010); altre pronunce invece temperano il principio di tipicità con quello di completezza del sistema della pubblicità com-merciale e giungono alla conclusione opposta (v., per esempio, decreto del Giudice del Registro di Milano in data 22 dicembre 2010 e decreto del Tribunale di Ales-sandria in data 27 gennaio 2010). Reputa questo giudice che la soluzione affermativa sia preferibile, pur tenendo conto delle motivate argomen-tazioni dei precedenti che negano l'iscrivibilità. Invero la tassatività delle iscrizioni, ricavabile dal primo comma dell'art. 2188 c. c. (secondo cui la funzione del Registro delle imprese è quella di provvedere alle ''le iscrizioni previste dalla legge''), non esclude la possibilità che le norme sui casi di iscrizione siano soggette a inter-pretazione estensiva. In particolare un'interpretazione che tenga conto della ratio dell'art. 2740 c.c., ossia quella della conoscibilità dei fatti relativi alla circolazione delle quote sociali, im-pone di attribuire all'espressione ''atto di trasferimento'' contenuta nel secondo comma di tale articolo un signifi-cato comprensivo, per esempio, anche delle sentenze che accertino la nullità dei trasferimenti oppure delle sentenze che provvedano al trasferimento coattivo delle quote ai sensi dell'art. 2932 c.c. Tale interpretazione non pare revocabile in dubbio, dati gli effetti delle pre-dette sentenze, eppure non corrisponde al tenore lettera-le della norma in esame, che pare avere a mente solo gli atti traslativi tra le parti ovvero a causa di morte (v. rife-Le Società 2/2013 141 Giurisprudenza Diritto societario
Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Amministratori-Responsabilità nei confronti... more Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Amministratori-Responsabilità nei confronti della società-Azione di revoca in via definitiva-Inammissibilità (Art. 2476, codice civile) I. La domanda giudiziale di revoca in via definitiva, sulla scorta di una cognizione piena e non som-maria, degli amministratori di società a responsabilità limitata è da reputare, alla stregua della reale portata dell'art. 2476, comma 3, c.c., inammissibile, giacché di già al momento della sua pro-posizione il diritto in concreto azionato non è neppure astrattamente configurabile. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Amministratori-Responsabilità nei confronti della società-Azione di revoca prevista dall'art. 2476, comma 3, c.c.-Natura giuridica-Azione di revoca in via cautelare (e non definitiva) connessa con azione sociale di responsabilità (Artt. 2259, 2476, codice civile) II. L'art. 2476, comma 3, c.c. non contempla affatto, a differenza di quanto prefigurato all'art. 2259, comma 3, c.c. (scritto in tema di società semplice), un'azione, a cognizione piena, finalizzata al-l'attuazione giurisdizionale del diritto sostanziale (evidentemente e parallelamente non previsto) di ciascun socio di s.r.l. a conseguir la revoca definitiva del titolare ovvero dei titolari dalla carica gestoria: detta norma prevede unicamente, in singolare connessione con l'azione sociale di respon-sabilità, ossia con un'azione (di cognizione) di condanna, una mera azione cautelare che riflette i caratteri di un'azione (di cognizione) costitutiva, azione costitutiva di cui, nondimeno, non vi è traccia alcuna nel letterale dettato dell'art. 2476 c.c. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Amministratori-Responsabilità nei confronti della società-Azione di revoca in via definitiva prevista dall'art. 2259, comma 3, c.c. in tema di società semplice-Applicazione analogica alla società a responsabilità limitata-Esclusione (Artt. 14, 2259, 2476, 2908, codice civile; art. 41, Cost.) III. L'elaborazione giurisprudenziale non può in alcun modo insinuare nel tessuto normativo dell'art. 2476 c.c. un'azione costitutiva a cognizione piena mirante alla (pronuncia di) revoca definitiva de-gli amministratori dall'ufficio gestorio: l'applicazione analogica dell'art. 2259, comma 3, c.c. appare indiscutibilmente preclusa dal carattere tipico della tutela costitutiva, destinata ad esplicarsi, in di-pendenza della riserva di legge di cui all'art. 2908 c.c., nei soli casi previsti dal legislatore, e, quin-di, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, dal suo carattere eccezionale, connesso alla tendenziale in-tangibilità, pur da parte dell'organo statuale giurisdizionale, della sfera di esplicazione dell'autono-mia costituzionalmente garantita (art. 41, comma 1, Cost.) ai privati. n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. GIURISPRUDENZA LE SOCIETA' N. 5/2006 625
Società per azioni Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei? TRIBUNALE DI MILANO, O... more Società per azioni Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei? TRIBUNALE DI MILANO, Ord., 31 marzo 2008-Giudice Dal Moro-Design Factory s.p.a. c. AB Partecipa-zioni Industriali s.p.a. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione delle azioni-Clausola statutaria di c.d. drag-along-Natura giuridica-Opzione condizionata a favore di terzo (Cod. civ. art. 2355 bis) I. La clausola statutaria di c.d. drag-along può essere ricostruita come una concessione da parte del socio di minoranza (promittente) al socio di maggioranza (stipulante) di «un'opzione call a favore di terzo» (beneficiario determinabile in ragione della disponibilità ad acquisire con proposta irrevo-cabile l'intero capitale) sulla partecipazione di minoranza, sospensivamente condizionata dal fatto che lo stipulante riceva un'offerta di acquisto dell'intero capitale sociale e che il promittente non in-tenda esercitare il diritto di prelazione sulla quota di maggioranza. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione delle azioni-Clausola statutaria di c.d. drag-along-Limiti di ammissibilità-Necessità dell'equa valorizzazione delle azioni alienande al terzo (Cod. civ. art. 2355 bis) II. L'obbligo di co-vendita del socio di minoranza deve trovare congruo contrappeso negoziale in un'e-qua valorizzazione della partecipazione che è previsto sia obbligatoriamente dismessa e nella previ-sione di una concreta operatività della clausola che impedisca di attribuire di fatto al socio di mag-gioranza il potere di escludere ad nutum il socio di minoranza. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione delle azioni-Clausola statutaria di c.d. drag-along-Limiti di ammissibilità-Necessità dell'equa valorizzazione delle azioni alienande-Prezzo delle azioni alienande (Cod. civ. artt. 2355 bis, 2437 ter) III. Condizione primaria di validità della clausola di c.d. drag-along è che non determini un effetto espropriativo della differenza tra il valore effettivo delle azioni alienande e il valore convenzional-mente fissato per il loro trasferimento; ciò implica che essa dovrebbe garantire che sia offerto al so-cio costretto alla dismissione almeno il valore che gli sarebbe spettato in caso di recesso, determina-to secondo quanto stabilito nell'art. 2437 ter, commi 2 e 4, c.c. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione delle azioni-Clausola statutaria di c.d. drag-along-Rapporti con la clausola statutaria di prelazione (Cod. civ. art. 2355 bis) IV. La garanzia dell'equa valorizzazione delle azioni alienande in base ad una clausola di c.d. drag-along non è rimessa alla previsione del diritto di prelazione: l'esercizio del diritto di prelazione in alterna-tiva all'obbligo di co-vendita, di per sé, non garantisce la congruità del prezzo di dismissione, che resta comunque ancorata a valutazioni soggettive e arbitrarie del socio di maggioranza. n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. GIURISPRUDENZA
In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art.... more In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c. Corte d'Appello di Milano, 13 febbraio 2008-Pres. Riva Crugnola-Est. Pederzoli-P. c. Avotec s.r.l. ed altri Società a responsabilità limitata-Controllo individuale del socio-Contenuto-Accesso ai documenti contabili-Onere della società di ricerca e spedizione di documenti sociali-Esclusione (Cod. civ. art. 2476) I. L'art. 2476 c.c. contempla il diritto di informativa e di consultazione e quindi il diritto di accesso alla docu-mentazione contabile da parte del socio per esercitare un consapevole e puntuale controllo, senza, però , dover accollare alla società l'onere di ricerca e analisi dei documenti da fotocopiare e da spedirgli. Società a responsabilità limitata-Controllo individuale del socio-Diritto di accesso ai documenti sociali-Contenuto-Presa visione ed esame dei documenti-Ulteriori facoltà-Esclusione (Cod. civ. art. 2476) II. Anche se l'art. 2476 c.c. ha ampliato a favore del socio il controllo documentale rispetto alle disposizioni del previgente art. 2489 c.c., deve peraltro rispettarsi la «aderenza» al tenore testuale della nuova norma, secondo il quale il diritto a «consultare» concerne la presa visione ed esame dei documenti, ma non implica necessaria-mente e di per sé altre facoltà. Situazioni giuridiche soggettive attive-Diritto soggettivo-Modalità di esercizio-Limite-Abuso del diritto (Cod. civ. artt. 1175, 1375) III. Le concrete modalità di esercizio dei diritti soggiacciono ai generali principi dell'ordinamento, di lealtà e buona fede, di contemperamento delle reciproche aspettative delle parti e di conformità alla «ratio» ispiratrice delle norme stesse, con la finalità di escludere un abuso del diritto stesso. La Corte (omissis). Osserva anzitutto la Corte che nella fattispecie non è in discussione nell'an il diritto di controllo e consultazione dei libri contabili e della documentazione da parte del socio ai sensi dell'art. 2476, comma 2 c.c. La diatriba tra le parti attiene piuttosto all'individuazio-ne del modo in cui questo diritto deve e può esercitarsi in concreto. Deve allora preliminarmente osservarsi che tale vaglio non si prospetta affatto contraddittorio con la ritenuta sussistenza ed affermazione del diritto. Invero le concrete modalità di esercizio dei diritti sog-giacciono comunemente a regole informatrici, quali ge-nerali principi dell'ordinamento, di lealtà e buona fede, di contemperamento delle reciproche aspettative delle parti e di conformità alla «ratio» ispiratrice delle norme stesse, con la finalità di escludere un abuso del diritto stesso. Allora, nel caso in esame, la addotta tesi di mancanza di limitazioni all'esercizio del diritto secondo il preteso dato testuale dell'art. 2476, comma 2 c.c., reclamata dall'ap-pellante, non merita palesemente seguito perché suggeri-sce una applicazione delle norme avulsa da qualsiasi in-serimento organico nel sistema normativo dal quale in-vece si evincono imperativi contemperamenti. Ciò vale quindi anzitutto per apprezzare la prima richie-Le Società 2/2009 205 Diritto commerciale e societario Giurisprudenza
Sopravvenienze I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole... more Sopravvenienze I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze" di Cosimo Di Bitonto L'articolo offre una sintetica analisi del tema della gestione delle "sopravvenienze" perturbative dell'iniziale equilibrio economico delle prestazioni e dei relativi rimedi (di matrice legale e convenzio-nale), nei contratti commerciali "a lungo termine" Un tema divenuto, purtroppo, di stringente attualità a causa dello "shock", non solo sanitario, ma anche economico, provocato dalla pandemia Covid-19. Premessa Nell'ambiente normativo italiano, uno dei più rilevanti ambiti giuridici in cui lo shock esogeno della pandemia Covid-19 è in grado di produrre potenziali effetti è quello della gestione della fase esecutiva dei contratti commerciali tra imprese, a prestazioni corrispettive (1) (o sinallagmatici (2)) e commutativi (3), che siano diversi dai contratti ad esecuzione istantanea pura: i.e., contratti, que-sti ultimi, il cui oggetto è rappresentato "da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile" (4) (ad es., la "vendita con efficacia reale immediata, ancorché le parti abbiano differito ad un momento ulteriore la stipula dell'atto notarile di vendita, inteso nella funzione meramente riproduttiva della preesi-stente scrittura privata, allo scopo di soddisfare le esigenze della pubblicità attraverso la trascri-zione" (5)). I contratti "contagiabili" dal Covid-19 sono, quindi, i contratti "a lungo termine" (6), in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali non si esaurisce istantaneamente, ma si proietta nel tempo, ben al di là della stipulazione, avendo essi ad oggetto: (a) la fornitura di beni mobili (energie, prodotti finiti, semi-lavorati, materie prime) a carattere continuativo (es., la somministrazione di "public utilities": energia elettrica, gas, acqua, servizi per telecomunicazioni) o periodico (es., la sommini-strazione di materie prime o prodotti finiti secondo predeterminate scadenze temporali), quali "opera-zioni contrattuali, affermatesi nella prassi, che intervengono fra i soggetti delle moderne catene distributive integrate (di regola, produttore,
Azioni Comproprietà di pacchetto azionario tra coniugi separati e nomina del rappresentante comun... more Azioni Comproprietà di pacchetto azionario tra coniugi separati e nomina del rappresentante comune TRIBUNALE DI SALERNO decr. 16 febbraio 2007 Pres. Valitutti-Rel. Scarpa-E.R. c. A.P. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Acquisto in comunione legale tra coniugi-Ammissibilità (Codice civile art. 177, comma 1, lett. a) I. Le azioni e le quote di società costituiscono incrementi patrimoniali rientranti tra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a, c.c., e quindi nell'oggetto della comunione tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione, l'aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo status di socio in essi incorporato. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Comproprietà-Esercizio dei diritti sociali-Esclusione legittimazione disgiunta dei soci comproprietari-Ammissione legittimazione esclusiva del rappresentante comune dei soci compro-prietari (Codice civile artt. 2347, 1106 e 1108) II. In caso di comproprietà di azioni, per il combinato disposto degli artt. 2347, 1106 e 1108 c.c., i diritti di intervento in assemblea, di voto e di impugnazione della deliberazione assembleare possono com-petere esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari e non possono essere esercitati disgiuntamente (ed in via individuale e potenzialmente divergente) dai singoli comproprietari. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Comproprietà tra coniugi separati-Esercizio dei diritti sociali-Ri-corso camerale per nomina rappresentante comune-Presupposto-Assenza di controversia sulla comproprietà delle azioni (Codice civile artt. 2347, 1105 e 1106) III. Il nuovo art. 2347, comma 1, c.c. precisa che il rappresentante comune deve essere «nominato se-condo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.», ovvero a maggioranza dei comproprietari e, qualora non si riesca a raggiungere detta maggioranza, dall'autorità giudiziaria. Residuano tuttavia, ovviamente, i generali limiti di ammissibilità del ricorso all'autorità giudiziaria ai fini dell'adozione in Camera di consiglio dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune: non de-vono, cioè, essere comunque controverse l'esistenza e l'estensione dei diritti soggettivi dei compro-prietari. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Comproprietà tra coniugi separati-Controversia-Esercizio dei di-ritti sociali-Ricorso cautelare per nomina custode giudiziario-Ammissibilità
Clausole statutarie Diritto statutario di covendita, cessione di nuda proprietà azionaria e cambi... more Clausole statutarie Diritto statutario di covendita, cessione di nuda proprietà azionaria e cambio di controllo Cassazione Civile, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3951-Pres. A. Ambrosio-Rel. A.P. Lamorgese-Termofin S.p.a. e altri c. Astrim S.p.a. e altri Società-Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione-Vendita della nuda proprietà-Diritto di covendita-Applicazione-Inammissibilità (Cod. civ. art. 2355 bis) Il diritto di covendita è configurabile solo quando l'acquirente abbia assunto il controllo della società per aver acquistato la maggioranza dei diritti di voto incorporati nelle azioni. In caso di dubbio, la clausola statutaria che prevede la covendita deve essere interpretata in maniera restrittiva, poiché pone limiti al principio della libera trasferibilità dei titoli partecipativi (massima non ufficiale). La Corte (omissis). 1.-Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 796 e 978 c.c. e dei principi generali in tema di proprietà ed usufrutto, per avere erroneamente interpretato l'art. 5.2 dello Statuto in tema di covendita. La Mittel non avrebbe trasferito la nuda proprietà ma la piena proprietà delle azioni alla Sofimar, la quale avrebbe poi trasferito l'usufrutto alla Mittel, come si desumerebbe dall'espressione usata nel contratto (la Sofimar si offriva di acquistare la proprietà "lasciandone" l'usufrutto alla cedente), sicché si dovrebbe ritenere che al momento del primo acquisto era divenuto attuale il diritto di covendita degli altri soci. 1.1.-Il motivo è inammissibile. Esso sollecita una inter-pretazione del contratto alternativa a quella data dai giudici di merito, avente ad oggetto un apprezzamento di fatto-che non può essere revisionato in sede di legitti-mità-qual è quello concernente la ricostruzione della volontà negoziale della Mittel di trasferire (e della Sofimar di acquistare) la piena proprietà delle azioni, in senso opposto a quanto ritenuto dai giudici di merito, i quali hanno accertato che la Mittel aveva ceduto la nuda proprietà. L'opzione interpretativa seguita nella sentenza impugnata è coerente con il principio secondo cui, nono-stante il carattere unitario del diritto di proprietà, al proprietario non è impedito di alienare solo la nuda proprietà, ritenendosi implicitamente escluso l'usufrutto del quale egli rimane titolare (Cass. n. 4090/1996). 2.-Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando vio-lazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 14 disp. gen., hanno imputato alla Corte d'appello di avere dato un'interpretazione atomistica dell'art. 5.2. dello Statuto e di non avere tenuto conto della volontà delle parti. L'operazione di vendita della nuda proprietà sarebbe idonea a far sorgere il loro diritto alla covendita, in quanto il menzionato art. 5.2. dovrebbe essere interpretato nel senso di ammettere il diritto di covendita in favore dei soci di minoranza in tutti i casi in cui il controllo assembleare sia possibile anche in futuro e quindi anche quando vi sia un soggetto che disponga non solo della maggioranza attuale dei voti nell'assemblea ordinaria ma anche della maggioranza potenziale, situazione nella quale si trove-rebbe la Sofimar che potrebbe un domani disporre del diritto di voto corrispondente alle azioni. Con il terzo motivo, che è connesso al secondo, è denun-ciata la nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di merito aveva riconosciuto il diritto di covendita nell'ipotesi di alienazione di strumenti finanziari, ove l'acquisto della maggioranza dei voti è evento futuro e incerto, mentre aveva escluso il diritto di covendita nel-l'ipotesi di trasferimento della nuda proprietà delle azioni Finaster, nella quale la disponibilità della maggioranza dei voti in capo all'attuale nudo proprietario verrà certamente acquisita in futuro (a seguito di estinzione dell'usufrutto o per rinuncia o non uso o abuso del titolare dell'usufrutto). 2.1. Entrambi i motivi in esame sono infondati. I giudici di merito, con un argomentato apprezzamento di fatto che non può essere messo in discussione in questa sede, hanno interpretato l'accordo negoziale tra le parti nel senso che alla Sofimar era stata trasferita la nuda proprietà dei titoli azionari, avendo la Mittel riservato a sé l'usufrutto. Pertanto, non era sorto il diritto di covendita in favore degli altri soci, configurabile solo quando Giurisprudenza Diritto societario 1118 Le Società 10/2018
Motivi della decisione (omissis) 7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la viol... more Motivi della decisione (omissis) 7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 757, 1418, 1480, 1362 e 1376 c.c., nonché il vizio di insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti, che, in ogni caso, poiché nella fattispecie si trattava di vendita di bene ricadente in co-munione ereditaria, essa aveva efficacia solamente ob-bligatoria, in quanto non poteva avere effetti reali se non dal momento, in cui il bene fosse stato assegnato al-la Coppolecchia, tenuto conto, che, per effetto dell'art. 757 c.p.c., se, a seguito della divisione, detto bene non viene assegnato al coerede che l'ha alienato, questi vie-ne considerato come se non avesse mai avuto la pro-prietà dello stesso. In ogni caso assumono i ricorrenti che, poiché il bene era considerato come un unicum inscindibile, poiché gli altri comproprietari coeredi non avevano aderito alla vendita, il contratto stesso deve considerarsi nullo. 8.1. Il motivo va accolto, per quanto di ragione. Anzitutto va dichiarata inammissibile la seconda censu-ra quella attinente alla nullità (o inefficacia) del con-tratto poiché, per quanto il bene fosse stato venduto come un unicum, alla sua vendita non partecipano anche gli altri comproprietari. L'inammissibilità deriva da due ragioni. In linea di principio è vero che la vendita di un bene in comunione è di norma considerata dalle parti come un unicum inscindibile e non come somma delle vendite delle singole quote che fanno capo ai singoli compro-prietari, per cui questi ultimi costituiscono una unica parte complessa e le loro dichiarazioni di vendita si fon-dono in un'unica volontà negoziale tranne che dall'uni-co documento predisposto per il negozio risulti chiara-mente la volontà di scomposizione in più contratti in base al quale ogni comproprietario vende la propria quota all'acquirente senza nessun collegamento negoziale con le vendite degli altri (Cass., 26 novembre 1998, n. 11986). Sennonché il principio suddetto opera-appunto-allor-ché, anzitutto, il bene sia stato venduto come bene in comproprietà e come tale risulti qualificato nel contrat-to, e non allorché sia stato venduto come bene di pro-prietà esclusiva dell'alienante (indipendentemente poi dal punto se tale bene fosse per intero o solo in parte del venditore), come finora sostenuto nel presente giudizio. Ne consegue che la censura prospetta una questione nuova, non sollevata nei gradi di merito, ed attiene alla valutazione della volontà contrattuale, che istituzional-mente compete al giudice di merito. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pe-na di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essen-do prospettabili per la prima volta in Cassazione que-stioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29 marzo 1996; Cass. 10 maggio 1995, n. 5106; Cass. 8 lu-glio 1994, n. 6428). 8.2. In ogni caso va osservato che unico legittimato a far valere detta nullità del contratto di compravendita di Successioni Vendita di un bene ereditario da parte del coerede CASSAZIONE, Sez. III, 1 luglio 2002, n. 9543 Pres. Fiduccia-Rel. Segreto-P.M. Carestia (conf.)-Catalano c. Avella Divisione-Divisione ereditaria-Effetti-Diritto dell'erede sulla propria quota-Vendita di un bene ereditario prima della divisione da parte di uno solo dei coeredi-Effetti La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva. Peraltro, se il bene parzial-mente compravenduto costituisce l'intera massa ereditaria, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota del bene al coerede-venditore, essendo que-st'ultimo proprietario esclusivo della quota ideale di comproprietà e potendo di questa liberamente dispor-re, conseguentemente il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune.
Clausole statutarie Diritto statutario di covendita (''tag-along'') collegato al cambio di contro... more Clausole statutarie Diritto statutario di covendita (''tag-along'') collegato al cambio di controllo e vendita della nuda proprietà di azioni Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 27 settembre 2012, n. 3099-Pres. Patrone-Rel. Bonaretti-Ter-mofin s.p.a. e altri c. Mittel s.p.a. e altri Società-Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione-Vendita della nuda proprietà-Stato di li-quidazione-Diritto di covendita-Applicazione-Inammissibilità (Cod. civ. art. 2355 bis) Non sussiste il diritto statutario di covendita (''tag-along'')-subordinato all'acquisto di azioni tale da consenti-re all'acquirente di disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria-in caso di alienazione in nuda proprietà di azioni, con riserva del diritto di usufrutto in capo all'alienante, senza attribuzione al nudo proprie-tario del diritto di voto sulle azioni cedute. La Corte (omissis). Con il primo motivo gli appellanti affermano (a) la sus-sistenza del diritto di covendita anche in caso di cessio-ne della sola nuda proprietà e (b) l'irrilevanza dello stato di liquidazione di Finaster. In ordine al primo punto (a), osservano che il presuppo-sto per l'esercizio del diritto di covendita non sarebbe soltanto la disponibilità attuale della maggioranza delle azioni con diritto di voto, ma anche la loro disponibilità potenziale e richiamano in proposito la disposizione statu-taria (1) per la quale anche l'acquisto di determinati strumenti finanziari, pur non tali da includere un imme-diato diritto di proprietà sulle azioni (diritti di opzione, obbligazioni convertibili e warrant), comporta, se relati-vo alla maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, l'attivazione del meccanismo di covendita. E da tale previsione, intesa come meramente esemplifi-cativa, gli appellanti desumono che la stessa disciplina dovrebbe trovare applicazione anche nel caso di trasferi-mento della nuda proprietà, che importerebbe lo stesso effetto contemplato dalla norma pattizia ovvero la dispo-nibilità non immediata, ma rinviata nel tempo della maggioranza assembleare. Non sembra tuttavia alla corte che tale assunto possa es-sere condiviso. Il diritto di covendita previsto dalla norma statutaria, per avere una reale giustificazione e un effettivo signifi-cato, deve comunque essere ricollegato al mutamento del controllo della società tramite l'esercizio del diritto di voto, incorporato nelle azioni che sono oggetto degli strumenti finanziari ceduti (appunto, options, obbligazio-ni convertibili o warrant). E, ai fini qui in considerati, la posizione dell'acquirente di tali strumenti non sembra assimilabile a quella dell'ac-quirente della nuda proprietà. Nella prima ipotesi l'acquirente, sia pure nell'ambito di condizioni predeterminate (attinenti, nel caso di obbli-gazioni convertibili, al rapporto di cambio, al periodo e alle modalità della conversione, cfr. art. 2420 bis c.c.; nel caso di warrant, alle condizioni e ai tempi indicati dalla delibera che autorizza un futuro aumento di capita-le e discorso non diverso può farsi per i diritti di opzio-ne), è posto in grado di esercitare una scelta discreziona-le per la trasformazione in azioni (il che dà ragione della disposizione statutaria che riconduce temporalmente il diritto di covendita al momento dell'alienazione di tali titoli, anziché a quello della loro effettiva conversione). Nota: (1) Art. 5.2: ''Nel caso siano offerte in alienazione ... azioni (e/o di-ritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant) in numero tale da far sì che l'acquirente disponga (o possa disporre per effetto di conversione di obbligazioni convertibili o di esercizio dei diritti con-nessi ai warrant) della maggioranza dei voti nell'assemblea ordina-ria ... ciascuno degli offerenti avrà l'obbligo... di far sì che il terzo acquirente acquisti anche le azioni (nonché le eventuali obbligazio-ni convertibili e warrant) degli altri soci che lo chiederanno ...'' Le Società 7/2013 773 Giurisprudenza Diritto societario
Scissione La c.d. "scissione negativa" (reale) è inammissibile Cassazione civile, Sez. I, 20 nove... more Scissione La c.d. "scissione negativa" (reale) è inammissibile Cassazione civile, Sez. I, 20 novembre 2013, n. 26043-Pres. Carnevale-Rel. Di Amato-Inve-stimenti e Gestioni s.r.l. Società-Società di capitali-Scissione-Scissione parziale con beneficiaria di nuova costituzione-Scissione c.d. negati-va di società-Invalidità-Fondamento-Intervenuta iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione-Mancanza di opposizioni dei creditori-Effetto sanante-Conseguenze in tema di valutazione dello stato di insolvenza e di imputazione delle obbligazioni (Cod. civ. artt. 2503, 2504, 2506, 2506 ter, 2506 quater; l.fall. art. 5) Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non po-trebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azio-ni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposi-zione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deli-berazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, c.c. e, pertanto, l'in-solvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbliga-zioni rimaste nel patrimonio della società scissa (massima ufficiale). La Corte (omissis). Con il primo motivo dei ricorsi le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2506 quater c.c., comma 3, e della l. fall., artt. 5 e 15, nonché il vizio di motivazione, la-mentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto della disciplina della scissione, configurando erro-neamente una responsabilità solidale della società scissa (s.r.l. S. E.) e della società beneficiaria (s.r.l. Investi-menti e gestioni) mentre la prima rispondeva solidal-mente dei debiti trasferiti alla beneficiaria solo nei limi-ti del valore effettivo del patrimonio netto rimastole, mentre la seconda rispondeva solidalmente dei debiti ri-masti in capo alla società scissa solo nei limiti del valo-re effettivo del patrimonio netto trasferitole. Tali profi-li, al contrario, non erano stati indagati in sede di istruttoria prefallimentare e l'insolvenza di entrambe le società era stata rapportata all'insieme dei debiti origi-nariamente in capo alla società alla s.r.l. S.E. Il motivo è fondato. Nella specie, secondo quanto ac-certato dalla Corte di appello "la scissione in questione è stata realizzata per finalità non tipiche della scissione ma (trasferendo passività e mirate attività dalla società S. E. s.r.l. alla Società investimenti e gestioni s.r.l.) fi-nalizzate essenzialmente ad attribuire alla società E. P. s.r.l. un apparente stato di solvibilità", sembra essersi realizzata una non consentita ipotesi di scissione c.d. negativa verso una società neocostituita. Ricorre tale ipotesi quando il valore reale del patrimo-nio assegnato sia negativo. Tale scissione è da ritenere non consentita in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e conseguentemente non potrebbe aversi una distribuzione di azioni. Ciò nonostante, dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del-le imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscri-zione dell'ultimo atto della scissione nel registro delle imprese (artt. 2506 quater c.c., comma 1; art. 2503 c.c., richiamato dall'art. 2506 ter c.c.), l'invalidità della scis-sione non può essere pronunciata (art. 2504 c.c., richia-mato dall'art. 2506 ter c.c.). Ne consegue che, malgrado la ricorrenza di una non consentita ipotesi di scissione negativa, deve trovare piena applicazione il disposto dell'art. 2506 quater c.c., comma 3, e che la sussistenza dell'insolvenza della società scissa e della società benefi-ciaria deve essere valutata separatamente, avendo ri-guardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società, tenendo presenti i limiti di responsabi-lità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transi-tate nel patrimonio della società beneficiaria e alle ob-bligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la viola-zione della l. fall., artt. 5, 15, 16 e 147, lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile un unico procedimento per la dichiarazione di fallimento di più imprenditori. Giurisprudenza Diritto societario Le Società 6/2014 661
Assemblea La richiesta di convocazione dell'assemblea nel nuovo art. 2367 c.c. di COSIMO DI BITON... more Assemblea La richiesta di convocazione dell'assemblea nel nuovo art. 2367 c.c. di COSIMO DI BITONTO La riforma del diritto societario ha «rimodulato» il diritto della minoranza (rectius: dei soci) di richiede-re la convocazione dell'assemblea di s.p.a. all'organo amministrativo ex art. 2367 c.c. Sul piano disciplinare, le principali differenze rispetto al testo ante-riforma dell'art. 2367 c.c. sono: da un lato, l'abbassamento della soglia di capitale sufficiente per richiedere la convocazione assembleare; dall'altro, l'introduzione di limiti all'azionabilità di tale congegno allo scopo di prevenire eventuali abu-si. La convocazione dell'assemblea nel quadro del procedimento di formazione della delibera assembleare C ome noto la (formazione di una) deliberazione dell'assemblea di s.p.a. (o di qualsiasi altra so-cietà a struttura corporativa: s.r.l., s.a.p.a., an-che a scopo consortile, e coop.) si sostanzia in una fatti-specie complessa a formazione progressiva (1) (o proce-dimento) (2), la quale si articola in una serie di atti (o co-elementi) strumentali (3), collegati in una necessaria e concatenata successione logico-temporale, in funzione («nesso teleologico») della formazione di un atto finale: la deliberazione assembleare (4), appunto. Pertanto, quest'ultima si perfeziona solamente quando tutti i seguenti co-elementi sono stati posti in essere: (i) l'avviso di convocazione; (ii) la riunione; (iii) la discus-sione; (iv) la votazione; (v) la proclamazione del risulta-to, relativa verbalizzazione (ed esecuzione delle formalità pubblicitarie) (5). Va, tuttavia, evidenziato (pur esulan-do dal tema in oggetto): innanzitutto, come non vi sia identità di vedute in ordine alla configurazione in termini di autonomo (co-)elemento della discussione, pro-clamazione e verbalizzazione (6); inoltre, come sia prefe-ribile ritenere che l'adempimento delle formalità pubbli-citarie (i.e., deposito o iscrizione della delibera assem-bleare nel Registro delle imprese) si atteggi, sul piano della fattispecie, non già come co-elemento perfeziona-tivo, quanto, piuttosto, come semplice requisito ad essa esterno, in funzione:
Patti parasociali Ancora sulla recedibilità dai patti parasociali con durata indeterminata Cassaz... more Patti parasociali Ancora sulla recedibilità dai patti parasociali con durata indeterminata Cassazione civile, Sez. I, 22 marzo 2010, n. 6898-Pres. Panebianco-Rel. Rordorf-E. M. ed altro c. Z. F. s.a.s. ed altro Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Sindacato di voto-Durata indeterminata-Validità-Recesso per giusta causa o con congruo preavviso-Sussiste (Cod. civ. artt. 1218, 1322, 1372, comma 1) È valido il patto parasociale avente ad oggetto l'espressione del voto nell'assemblea di una società per azioni, chiamata a nominare gli amministratori, ancorché non sia stata prefissata la durata del vincolo assunto dalle parti ed operi perciò il principio generale in forza del quale ad ogni partecipante spetta il diritto di recedere uni-lateralmente dal patto per giusta causa o con congruo preavviso; con la conseguenza che il partecipante il qua-le presenti all'assemblea una lista di candidati alla carica amministrativa di contenuto incompatibile con il ri-spetto del patto e poi esprima il proprio voto in contrasto con gli obblighi derivanti dall'adesione al patto me-desimo può essere chiamato dalle altre parti a risarcire i danni conseguenti al suo inadempimento (massima uf-ficiale). Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Sindacato di voto-Durata indeterminata-Validità-Recesso per giusta causa o con congruo preavviso-Fondamento-Principio di buona fede (Cod. civ. artt. 1373, 1375) Il patto parasociale con durata indeterminata resta valido, ma, in coerenza con il principio generale di buona fede stabilito dall'art. 1375 c.c., deve essere integrato dall'implicita quanto ineludibile previsione del diritto di recesso unilaterale di ciascun partecipante, con obbligo di preavviso o per giusta causa, il quale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il già richiamato principio di buona fede nell'e-secuzione del contratto (massima non ufficiale). Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Comportamento incompatibile con impegni parasociali-Valore giuridico-Volontà tacita di recesso-Inammissibile (Cod. civ. artt. 1373, 1375) Far coincidere la tacita manifestazione di volontà di recesso da un patto parasociale con qualsiasi comporta-mento incompatibile con i vincoli derivanti dalla precedente adesione al patto medesimo, si pone in antitesi con l'esigenza di rispettare il fondamentale principio di esecuzione secondo buona fede (massima non ufficiale). Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Sindacato di voto-Recesso-Volontà tacita-Voto o presenta-zione lista candidati difformi da impegni parasociali-Inammissibili (Cod. civ. artt. 1373, 1375, 2341 bis) IV. Nel caso di un sindacato azionario di voto, il preannuncio della volontà di una delle parti di recedere dal patto non può consistere, né nel fatto stesso di votare in modo difforme dagli obblighi pattiziamente assunti, se non si vuol confondere il recesso con il puro e semplice inadempimento, né nel fatto di presentare una lista di candidati non coerente con il rispetto di tali obblighi (massima non ufficiale).
Patti parasociali È pienamente ammissibile un patto parasociale in funzione di risanamento aziend... more Patti parasociali È pienamente ammissibile un patto parasociale in funzione di risanamento aziendale a favore della società risananda (terza beneficiaria in senso proprio) Cassazione civile, Sez. I, 7 maggio 2014, n. 9846-Pres. Vitrone-Rel. Nazzicone-N.B. c. N.L. ed altri Società-Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Contratto a favore di terzo-Ammissibilità-Prestazio-ni parasociali-Legittimazione a chiedere adempimento-Società terza beneficiaria e soci stipulanti-Sussiste (Cod. civ. artt. 1322, 1411) Tenuto conto che i patti parasociali sono convenzioni atipiche che riguardano i rapporti personali tra soci, il patto parasociale in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c. Di questo sono legittimati a pre-tendere l'adempimento, sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economi-camente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte (massima non ufficiale). Società-Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Risanamento aziendale-Prestazioni parasociali per il risanamento-Inadempimento-Risoluzione-Ammissibilità (Cod. civ. art. 1453) Il patto parasociale finalizzato al risanamento aziendale può essere risolto per inadempimento, se i soci non provvedono all'ingresso dei nuovi capitali, integrandone detto risanamento la causa concreta (e non un mero motivo giuridicamente irrilevante), quale scopo economico-pratico dell'accordo, come non limitato alla gover-nance societaria, ma esteso ad un progetto più ampio di rilancio dell'attività industriale della società oggetto (e beneficiaria) degli impegni parasociali (massima non ufficiale). Società-Società di capitali-Società per azioni-Patti parasociali-Risanamento aziendale-Prestazioni parasociali per il risanamento-Inadempimento-Risoluzione-Risarcimento danni-Non automaticità (Cod. civ. artt. 1218, 1453) Ravvisare i presupposti della risoluzione di un contratto non implica affatto l'accertamento pure del diritto al-le restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 1453 e 1218 c.c. (massima non ufficiale). La Corte (omissis)
Una sentenza del Tribunale di Milano ha offerto lo spunto per analizzare il rapporto tra i patti ... more Una sentenza del Tribunale di Milano ha offerto lo spunto per analizzare il rapporto tra i patti d'opzione inse-riti nei patti parasociali ed il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. (*) Il problema dell'interferenza tra patti parasociali e patto commissorio Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha posto all'attenzione degli studiosi la verifica sul piano sistematico dell'asserita (sia pure in un obiter dic-tum) sussunzione nel divieto dei patti commissori Patto commissorio in generale Nozione Occorre, ovviamente, prendere le mosse dal patto commissorio, quale accordo con il quale, secondo la tipizzazione nell'ordinamento civile italiano, il creditore-garantito ed il garante-debitore (o terzo)-concedente pegno, ipoteca (art. 2744 c.c.) o anti-cresi (art. 1963 c.c.)-convengono che la proprietà del bene concesso in garanzia ''passi'' automatica-mente dal secondo al primo, in caso di inadempi-mento del credito garantito. Tale «patto capestro, che in caso di inadempimen-to consente al creditore di appropriarsi del bene da-togli in garanzia quale che sia il suo attuale valore, e quindi pur quando tale valore ecceda l'ammonta-re del credito» (2) è colpito dalla sanzione della nullità (3) (di tipo «speciale») (4). Note: (*) Trib. Milano, sez. VIII, 19 settembre 2011, in questa Rivista, 2012, 9, con nota di Bonavera, Nullità del patto commissorio contenuto in patti parasociali, cui si rinvia per il testo della sen-tenza. (1) «Costituisce un patto commissorio occulto contenuto in un patto parasociale, come tale nullo ex art. 2744 c.c., l'opzione di acquisto nummo uno delle partecipazioni sindacate con promit-tente-venditore (nella veste, peraltro, non già di debitore, ma di terzo garante del debito altrui) uno dei soci della società oggetto del patto e con opzionario-compratore altro socio della medesi-ma società , che è creditrice della prestazione inadempiuta dal terzo garante non socio». (2) Così Bianca, Diritto civile, VII, Le garanzie reali. La prescrizio-ne, Milano, 2012, 281; in giurisprudenza significativa al riguardo è Cass. 16 ottobre 1995, n. 10805, in Notariato, 1996, 220, con nota di Nicotra, secondo cui: «La sproporzione tra entità del de-bito e valore del bene alienato in garanzia costituisce significati-vo segnale di una situazione di approfittamento della debolezza del debitore da parte del creditore, che tende ad acquisire l'ec-cedenza di valore, così realizzando un abuso che il legislatore ha voluto espressamente sanzionare. Infatti, il legislatore, nel for-mulare un giudizio di disvalore del patto commissorio ha fonda-tamente presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit'', che in siffatta convenzione il creditore pretende una garanzia ec-cedente l'entità del credito». (3) Secondo il codice civile, ai fini della nullità , è indifferente il rapporto cronologico tra atto costitutivo della garanzia e patto commissorio, che è invalido anche se stipulato successivamen
Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa di COSIMO DI BITONTO... more Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa di COSIMO DI BITONTO L'ordinamento giuridico italiano, con l'introduzione nel codice civile della nuova figura contrattuale del Patto di famiglia, mette finalmente a disposizione degli operatori economici uno strumento che, pur nella non limpidezza ed esaustività della disciplina normativa, dovrebbe consentire, vivente ancora l'im-prenditore, di pianificare e realizzare un trapasso generazionale dei suoi beni d'impresa, munito dei ca-ratteri, sia della stabilità e definitività, sia della compartecipazione di tutti quanti i soggetti coinvolti nella futura successione. Premessa metodologica I l presente intervento analizza sommariamente le li-nee generali del nuovo istituto del Patto di fami-glia, introdotto con la L. 14 febbraio 2006, n. 55 (1) (pubblicata nella G.U. del 1 marzo 2006, n. 55) (2), allo scopo di favorire il passaggio trans-genera-zionale dei beni produttivi (o d'impresa) (3), intenden-dosi per tali le aziende e le partecipazioni sociali. Più precisamente, esso illustra i profili più eminente-mente «commercialistici» (4) e di pratica operatività del Patto di famiglia, unitamente alle criticità maggior-mente evidenziate dai primi commentatori (5). Allo stesso tempo, peraltro, viene allargato lo spettro d'analisi del nuovo istituto, mediante brevi cenni alla disciplina generale delle successioni a causa di morte e delle donazioni nel nostro ordinamento giuridico, allo scopo di meglio comprendere le novità dal punto di vista sistematico (ed i riflessi «sistemici» sotto il profilo macro-economico) (6) del Patto di famiglia. Note: (1) Tale disciplina normativa è il precipitato finale di una serie di dise-gni di legge presentati, oltre che nella XIV Legislatura (disegno di legge C.3870 approvato dalla Camera dei Deputati in data 25 luglio 2005 e passato all'altro ramo del Parlamento come disegno di legge S.3567, as-sorbente, a sua volta, quello S.1353, ed approvato definitivamente il 31 gennaio 2006), anche nella precedente XIII Legislatura. Il riferimento è, più precisamente, al disegno di legge S.2799, tendente anch'esso alla in-troduzione di un «Patto di famiglia» (proposto nuovo art. 734 bis c.c.), oltre che di un «patto di impresa» (proposto nuovo art. 2355 bis c.c.), per i quali cfr., tra gli altri, Ieva, Il trasferimento dei beni produttivi in fun-zione successoria: Patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revisio-ne del divieto dei patti successori, in Riv. not., 1997, 1371 ss., Zoppini, Il Patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future), in Dir. priv., 1998, 255, Stella Richter jr., Il «patto di impresa» nella successione nei beni produttivi, ivi, Del Prato, Sistemazioni contrattuali in funzione succes-soria: prospettive di riforma, in Riv. not., 2001, 625, Bortoluzzi, Successione nell'impresa, in Dig. disc. priv., sez. comm., aggiornamento, **, Torino, 2003, 897. Poi, sui rapporti tra le disposizioni normative del Patto di fa-miglia vigente e quelle programmate (e non approvate) dal su indicato disegno di legge S.2799, cfr. Caccavale, Appunti per uno studio sul Patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in CNN Notizie del 22 marzo 2006. (2) Entrata in vigore il giorno 16 marzo 2006. (3) Tale provvedimento normativo ha inserito (art. 2) nel codice civile all'interno del Libro II (Delle successioni), Titolo IV (Della divisione), il nuovo Capo V bis. «Del Patto di famiglia», composto dai nuovi artt. da 768 bis a 768 octies. Inoltre, esso ha modificato (art. 1) anche l'art. 458, comma 1, c.c., come vedremo meglio più innanzi. (4) Per un'indagine più approfondita dei profili «civilistici» del Patto di famiglia, cfr., in particolare, tra i primi commenti, Caccavale, op. cit., § 1, nota 3, Di Sapio, Osservazioni sul Patto di famiglia (Brogliaccio per una lettu-ra disincantata), in corso di pubblicazione in Il dir. di fam. e delle pers., n. 3, 2006, Petrelli, La nuova disciplina del «Patto di famiglia», in Riv. not., 2006, 401 ss., Pischetola, Prime considerazioni sul «Patto di famiglia», in cor-so di pubblicazione in Vita not. (5) Tra i quali si segnalano, oltre agli autori citati in nota 3, anche: Bo-lano, I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge, in I Contratti, 2006, 90, Corrente, Il Patto di famiglia: una nuova legge al ser-vizio dell'impresa, consultabile su http://www.fondazionenotariato.it/conve-gno20060616/down/I_patti_di_famiglia_Fabrizio_Corrente.pdf, Delfini, Il Patto di famiglia introdotto dalla Legge n. 55/2006, ivi, 2006, 511, Fietta, Patto di famiglia, in CNN Notizie del 14 febbraio 2006, Lupetti, Patti di famiglia. Note a prima lettura, ivi, cit., Lombardi-Maisto, L'imprenditore sceglie il proprio successore, in Corr. giur., 2006, 717 (con particolare riferi-mento ai profili fiscali del Patto di famiglia) e Merlo, Il Patto di famiglia, ivi, cit. (6) Per un'analisi del «contesto socio-economico» in cui viene ad innestarsi il Patto di famiglia, cfr. Manes, Prime considerazioni sul Patto di famiglia nel-la gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, in Contratto e impresa, 539-544, dove si dà conto anche degli interventi comunitari in tema di successione nella piccola e media impresa: Raccomandazione 94/ 1069/CE (pubblicata nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1994, n. L385, su cui cfr. Calò, Piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunita-rio delle successioni?, in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, 217) e Comunica-zione della Commissione 98/C93/02 (pubblicata nella G.U.C.E. del 28 marzo 1998, n. C93). n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. OPINIONI LE SOCIETA' N. 7/2006 797
Assemblea «Sinteticità» dell'ordine del giorno e relative eccezioni nella s.p.a. «chiusa» CASSAZI... more Assemblea «Sinteticità» dell'ordine del giorno e relative eccezioni nella s.p.a. «chiusa» CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 5 novembre 2004, n. 21232 Pres. Saggio-Rel. Gilardi-Italkali società italiana sali alcalini s.p.a. c. Ente minerario siciliano Ems Società di capitali-Società per azioni-Assemblea-Avviso di convocazione-Ordine del giorno-Contenuto-Sin-teticità-Sufficienza (Art. 2366, codice civile prev.; art. 2366, codice civile) I. Ai fini del rispetto dell'art. 2366, comma 1, c.c., che prescrive l'indicazione nell'avviso di convocazio-ne dell'elenco delle «materie» su cui l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare, non è necessa-ria un'indicazione particolareggiata di tali «materie», essendo sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara. (massima non ufficiale). Società di capitali-Società per azioni-Assemblea-Competenza-Questioni connesse, consequenziali o accessorie alle «materie» indicate nell'ordine del giorno-Comprensione (Art. 2366, codice civile prev.; art. 2366, codice civile) II. L'assemblea può sempre deliberare sulle questioni connesse, consequenziali o accessorie, anche quan-do attengano ad argomenti non indicati specificamente nelle «materie» da trattare (Nel caso in esa-me, tuttavia, si è escluso avesse tale natura il conferimento di mandato agli amministratori per l'e-sercizio di azioni risarcitorie verso terzi, in relazione ad un ordine del giorno che prevedeva l'«esame della situazione aziendale; provvedimenti conseguenti»). (massima non ufficiale). La Corte (omissis). C on il primo motivo la ricorrente ha dedotto viola-zione e falsa applicazione dell'art. 2366 c.c. in rela-zione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'ap-pello di Palermo, annullando la delibera assunta dall'assem-blea ordinaria della società in data 30 marzo 1994 per con-trasto con l'art. 2366 c.c., ha trascurato di considerare che ai fini del rispetto di quest'ultima norma non è necessario che l'ordine del giorno contenga un'indicazione particola-reggiata delle materie da trattare, essendo sufficiente un'in-dicazione sintetica, purché chiara. L'oggetto della delibera rientrava comunque tra le questioni connesse, consequen-ziali o accessorie sulle quali l'assemblea può sempre delibe-rare anche quando attengano ad argomenti non indicati specificamente nelle materie da trattare; e in ogni caso esso doveva ritenersi ricompreso nell'ambito della materia indi-cata al punto 5) dell'ordine del giorno, in cui era prevista «esame della situazione aziendale; provvedimenti conse-guenti». C on il secondo motivo la ricorrente ha dedotto viola-zione e falsa applicazione degli artt. 2373 e 2377 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.c., nonché difet-to di motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., in quan-to la Corte d'appello di Palermo, affermando che l'art. 2373 c.c. comporta una limitazione del diritto di voto-nel senso che il socio deve esercitarlo in modo conforme agli interessi della società-ma non lo priva di tale diritto, salva l'accerta-mento in ordine all'eventuale sussistenza del conflitto d'inte-ressi in sede di impugnativa della delibera assembleare, ha tra-scurato di considerare che il primo comma dell'art. 2373 c.c. pone un divieto all'esercizio del diritto di voto da parte del socio in conflitto d'interessi; che il secondo comma dell'art. 2373 c.c., parlando di «inosservanza delle disposizioni del comma precedente», ribadisce che la partecipazione al voto del socio in conflitto d'interessi è contra legem, con la conse-guenza che dovrebbe riconoscersi in capo al presidente dell'as-semblea il potere-dovere ex art. 2371 c.c. di escludere il socio dal voto proprio al fine di assicurare che le delibere siano as-sunte in modo conforme alla legge; che dall'art. 2373, ultimo comma c.c. si desume la regola secondo cui le azioni per le
Contratto-Patto d'opzione-Oggetto-Vendita di azioni-Atto d'esercizio dell'opzione-Efficacia trasl... more Contratto-Patto d'opzione-Oggetto-Vendita di azioni-Atto d'esercizio dell'opzione-Efficacia traslativa-Applicabili-tà del principio consensualistico-Sussistenza (Cod. civ. artt. 1331, 1376) Il patto di opzione di vendita delle azioni ("put") è soggetto al principio consensualistico che regola anche il trasferimento dei titoli nominativi, con la conseguenza che l'effetto traslativo si verifica in virtù della comuni-cazione dell'opzionario ai proponenti di avvalersi dell'opzione. Titoli di credito-Titoli nominativi-Trasferimento-Azioni di S.p.a.-Trasferimento-Formalità cartolari di cui all'art. 2022 cod. civ. (c.d. "transfert")-Funzione costitutiva-Esclusione-Funzione esecutiva, certificativa e pubblicitaria-Sussistenza-Forma-Forma scritta ad substantiam-Esclusione (Cod. civ. artt. 1376, 2022, 2355, 1325, n. 4) Le formalità per la cessione dei titoli nominati previste dall'art. 2022 c.c. (trasferimento di titoli nominativi: c.d. transfert), compresi i titoli azionari, attengono alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferi-mento stesso e non alla fase costitutiva, per la quale non è richiesta alcuna specifica forma, tanto meno quel-la scritta. Società-Società per azioni-Patto parasociale-Opzione di vendita-Applicabilità divieto patto leonino-Sussiste-Pre-supposti-Esclusione da utili e perdite-Caratteri-Sostanziale, assoluta e costante (Cod. civ. artt. 1331, 2265, 2341bis) Il divieto del patto leonino, generalmente esteso anche a situazioni extra statutarie, postula la contempora-nea presenza di tre presupposti, e cioè che l'esclusione dalle perdite e dagli utili sia sostanziale, assoluta e co-stante. Il Tribunale (omissis). Setramar Spa (in seguito: SE) e Adriacoke Spa (in se-guito: AD) hanno proposto opposizione avverso il de-creto ingiuntivo di questo Tribunale n. 7814/2012 che ha ordinato loro e a Sider Piombino Spa (in seguito: SP), in qualità di soci di SECA (Società Elettrica per la Conservazione dell'Ambiente) Spa di pagare, entro 40 giorni, a Linea Group Holding Srl (in seguito: LGH) euro 7.247.387,50, oltre agli accessori e alle spese del procedimento monitorio, in esecuzione dell'accordo di investimento datato 21.12.2009 tra SE, AD, SP, in qua-lità di soci di SECA, da una parte, e LGH, dall'altra, ri-guardante l'ingresso di LGH-una società a partecipa-zione pubblica operante nel mercato dell'energia (nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella vendita di energia)-in SECA (che esercita l'impianto di produ-zione elettrica in Piombino, utilizzando la combustione di biomassa liquida, costituita da olii vegetali in motori endotermici), che prevedeva un'opzione di vendita (put), ex art. 1331 cod. civ., dell'intera partecipazione di LGH in SECA, pari al 40% del capitale sociale, op-zione esercitata dall'ingiungente, con comunicazione del 2.07.2012, al congruo prezzo di euro 14.494.775,00 che, in base al medesimo accordo di investimento, do-veva essere solidalmente rimborsato dalle ingiunte, per metà, immediatamente-ed era questa la richiesta mo-nitoria-e per il restante 50% entro il 22.11.2012. Le opponenti hanno chiesto la revoca del decreto in-giuntivo sulla base dei seguenti motivi di opposizione: I. incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze o violazione delle norme sulla ripartizione delle materie tra il Tribunale di Firenze e la sezione denominata Tri-bunale delle Imprese. Posto che il ricorso monitorio è Giurisprudenza Diritto societario 286 Le Società 3/2016
Intermediari finanziari Operatività transfrontaliera delle succursali di Sgr «domestiche» e «armo... more Intermediari finanziari Operatività transfrontaliera delle succursali di Sgr «domestiche» e «armonizzate» di COSIMO MASSIMO DI BITONTO Il D.Lgs. 1 agosto 2004, n. 274 e il correlato regolamento attuativo contenuto nel Provv. Banca d'Italia 14 aprile 2005 hanno recepito le direttive comunitarie 2001/107/CE (c.d. «Direttiva Gestore») e 2001/108/CE (c.d. «Direttiva Prodotto»), contenenti rilevanti novità nella disciplina degli intermedia-ri finanziari della «gestione del risparmio». Nel presente intervento viene analizzata la nuova discipli-na relativa all'operatività transfrontaliera in ambito comunitario delle società di gestione del rispar-mio e, in particolare, il procedimento di stabilimento di succursali delle società di gestione del rispar-mio armonizzate in Italia, e, parallelamente, delle società di gestione del risparmio domestiche negli altri Stati appartenenti all'UE. D.Lgs. 1 agosto 2004, n. 274 e Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005 I l quadro normativo domestico relativo all'esercizio dell'attività di prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte delle società di ge-stione del risparmio («Sgr») (1) domestiche (e no), è stato recentemente innovato dai seguenti atti normati-vi, di rango primario e secondario: a) il D.Lgs. 1 agosto 2004, n. 274 («Decreto»); b) il Provvedimento Banca d'Italia 14 aprile 2005 («Provvedimento»), pubblicato nel supplemento ordi-nario n. 88 alla G.U. 12 maggio 2005 n. 109 e, quindi, entrato in vigore il 13 maggio 2005 (2). A tal proposito, giova ricordare che il settore ordina-mentale della intermediazione finanziaria in generale e, quindi, al suo interno, il sub-settore della gestione col-lettiva del risparmio, sono regolati dal TUF solo al livel-lo dei principi guida e delle linee generali (a loro volta «ispirati» dalla disciplina comunitaria), essendo invece la fissazione delle norme di dettaglio demandata, in c.d. «regime di delegificazione», alle autorità (indipendenti) di vigilanza: Consob e Banca d'Italia, in modo da assi-curare al sistema flessibilità e capacità di «autocorrezio-ne» ed adeguamento alle mutevoli esigenze dell'indu-stria del risparmio (3). Con specifico riferimento agli intermediari finanziari si segnalano, tra gli altri, i seguenti atti normativi di rango sub-primario: a) il Regolamento approvato con Delibera Consob 1 lu-glio 1998, n. 11522, e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina degli intermediari («Regolamento Consob Intermediari»); b) il Provvedimento Banca d'Italia del 1 luglio 1998 («Provvedimento del 1998») in tema di pre-Note: (1) Per tale s'intende la «società per azioni con sede legale e dire-zione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio» (art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 24 feb-braio 1998, n. 58 (TUF) come modificato dal D.Lgs. 1 agosto 2004, n. 274). Ai fini dell'inquadramento delle società di gestione del risparmio nell'ambito più generale degli intermediari finanziari (o mobiliari o del mercato mobiliare), cfr., in particolare, Costi Enriques, Il mercato mobiliare, in Trattato Cottino, Padova, 2004, 269 ss. (in particolare, tabella a p. 271), Picardi, Impresa e contrat-to nella gestione del risparmio, in Quad. giur. comm., Milano, 2004, 1 ss., Rabitti Bedogni-Amorosino (a cura di), Manuale di diritto dei mercati finanziari, Milano, 2004, 29 ss., Annunziata, La discipli-na del mercato mobiliare, Torino, 2003, 147 ss., Bessone, Le Sgr, so-cietà di gestione del risparmio. La financial industry e le attività di ge-stione del patrimonio in forma collettiva, in Vita not., 2002, 630. Per gli aspetti tecnico-operativi, cfr. Sanguinetti-Forte, Le società di gestione del risparmio, Milano, 2004, 161 ss. (2) Con l'unica eccezione delle disposizioni in materia di prospetti conta-bili degli OICR (Tit. IV, Cap. VI, Provv.), le quali entreranno in vigore a partire dal prospetto annuale riferito al 31 dicembre 2005 o, se sono previsti prospetti con cadenza infrannuale, dal primo prospetto redatto successivamente al 30 settembre 2005 (Tit. VIII, Cap. II, comma 4, Provv.). (3) Sul punto, cfr. Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2004, 36, Desideri, «UCITS [acronimo di «undertakings for collective investments in trasferable securities», che si traduce in italiano con l'espressione «organismi di inve-stimento collettivo in valori mobiliari» (OICVM), n.d.a.] III»: la riforma europea della gestione collettiva del risparmio e le modifiche al testo unico della finanza. Le novità per fondi e SICAV, in Diritto della banca e del mercato fi-nanziario, 2004, n. 3, 106, Picardi, op. cit., 6, Annunziata, op. cit., 18, Miola, Commento all'33, nel Commentario al testo unico della finanza diretto da Campobasso, I, Torino, 2002, 289 e La gestione collettiva del risparmio nel t.u.f.: profili organizzativi, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, I, 299, An-nunziata, Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di investimento, in Riv. soc., 2000, 352.
Scioglimento Scioglimento e procedimento camerale societario: nomina giudiziale dei liquidatori d... more Scioglimento Scioglimento e procedimento camerale societario: nomina giudiziale dei liquidatori di società lucrative TRIBUNALE DI MILANO 25 febbraio 2005 (decr.) Pres. Ferraris-Rel. Consolandi-M.P. e R.R.A. c. Romital Impex s.r.l. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Scioglimento-Cause-Iscrizione nel Registro delle imprese del verificarsi di una causa di scioglimento-Indipendenza dalla successiva liquidazione (Artt. 2485, 2487, codice civile) I. Il sistema di legge, disegnato dalla recente riforma del diritto delle società di capitali, prevede che sia iscritto nel Registro delle imprese il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capi-tali, fra quelle previste dall'art. 2484 c.c., e ciò indipendentemente dai modi della successiva liqui-dazione e dalla persona-o persone-che vi provvederà. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Scioglimento-Cause-Iscrizione nel Registro delle imprese del verificarsi di una causa di scioglimento-Competenza-Amministratori o altre persone previste dallo statuto (Artt. 2485, 2487, codice civile) II. La iscrizione del verificarsi di una delle cause di scioglimento della società di capitali deve avvenire di norma ad opera degli amministratori ovvero delle altre persone tenute per statuto o per atto co-stitutivo ad accertare tali cause e ad effettuare i relativi adempimenti. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Scioglimento-Nomina liquidatori-Competenza-Assemblea e, in subordine, tribunale (Artt. 2485, 2487, codice civile) III. La nomina delle persone incaricate della liquidazione, con fissazione dei criteri di svolgimento della stessa, spetta in prima esclusiva istanza ai soci, posto che l'art. 2487, comma 1, c.c. prevede che gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbano convocare l'assemblea per tali determinazioni. L'intervento del tribunale è previsto solo per il caso che questa assemblea, la cui convocazione è obbligo degli amministratori, non si costituisca o non deliberi, come chiaramente dice l'art. 2487, comma 4, c.c. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Scioglimento-Mancata iscrizione nel Registro delle imprese-Mancata nomina assembleare dei liquidatori-Intervento del tribunale-Necessità di nuova convocazione giudiziale dell'assemblea prima della nomina giudiziale dell'organo liquidatorio (Artt. 2485, 2487, codice civile) IV. Dopo la iscrizione dello scioglimento e lain ipotesi infruttuosa-assemblea di nomina dei liquida-tori, in prima istanza il Tribunale dovrà limitarsi alla convocazione di altra assemblea e solo all'esito n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. GIURISPRUDENZA
Società di fatto La liquidazione della quota del socio premorto nelle società di persone CASSAZIO... more Società di fatto La liquidazione della quota del socio premorto nelle società di persone CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 23 maggio 2006, n. 12125 Pres. De Musis-Rel. Schirò-C.L. c. V.F. ed altri Società di persone-Società di fatto-Morte del socio-Soggetto passivo della domanda degli eredi di liquidazione del-la quota del socio premorto-Società e non soci superstiti (Art. 2289, codice civile) I. La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di fatto) da parte del socio rece-duto od escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società e pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società mede-sima quale unico soggetto passivamente legittimato (massima non ufficiale). Società di persone-Società di fatto-Morte del socio-Soggetto passivo della domanda degli eredi di liquidazione del-la quota del socio premorto-Società e non soci superstiti-Instaurazione contraddittorio nei confronti della società-Sufficiente anche citazione di tutti i soci solo se dalla domanda risulti che l'attore abbia agito nei confronti della socie-tà debitrice (Art. 2289, codice civile) II. Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di meri-to, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti (massima non ufficiale). La Corte (omissis). La prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente affermato che, essendo la socie-tà, anche qualora abbia natura personale, pur sempre un soggetto di diritto titolare di un patrimonio autono-mo, è nei suoi confronti che devono essere promosse le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente o degli eredi del socio deceduto, con le quali si fanno valere, appunto, un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, con la conseguenza che tali azio-ni non sono proponibili nei confronti degli altri soci della società, «uti singuli», la cui responsabilità è solo sussidiaria come per ogni debito sociale (Cass., sez. un.,
Ancora sull'iscrivibilità nel Registro imprese di domande giudiziali e sentenze relative al trasf... more Ancora sull'iscrivibilità nel Registro imprese di domande giudiziali e sentenze relative al trasferimento di quote sociali Tribunale di Pavia, decr., 16 luglio 2012-Giud. reg. impr. M. Frangipani-M.V. c. Conservatore del registro delle imprese di Pavia Registro delle imprese-Società-Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Quote sociali-Interpretazione estensiva espressione ''atto di trasferimento'' delle quote sociali ex art. 2470 c.c.-Iscrizione delle domande giudiziali di nullità o annullamento dell'atto di trasferimento di quote sociali-Ammissibilità (Cod. civ. artt. 2188, 2193, 2470) Un'interpretazione che tenga conto della ratio dell'art. 2470 c.c., ossia quella della conoscibilità dei fatti relativi alla circolazione delle quote sociali, impone di attribuire all'espressione ''atto di trasferimento'' contenuta nel secondo comma di tale articolo un significato comprensivo anche delle sentenze che accertino la nullità dei trasferimenti oppure che provvedano al trasferimento coattivo delle quote ai sensi dell'art. 2932 c.c. (come pure , più in generale, delle domande giudiziali prodromiche alle pronunce delle sentenze concernenti la titolarità o il trasferimento delle quote), proprio perché il sistema della pubblicità commerciale mira a rendere trasparen-te la titolarità delle quote stesse e dunque tutte le vicende che possano riguardare la titolarità medesima. Il Tribunale (omissis). Il giudice del registro, a scioglimento della riserva assun-ta all'udienza del 7 luglio 2012, osserva quanto segue. La questione della iscrivibilità o meno nel Registro delle imprese delle domande giudiziali relative al trasferimento di quote sociali conosce difformi risposte nella giurispru-denza di merito, in assenza, allo stato, di pronunce di le-gittimità. Si rivengono infatti provvedimenti che pongono in luce la tipicità degli atti soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese e che, sulla base di tale principio, escludo-no la possibilità di iscrivere le domande di cui si tratta (v., per esempio, decreto del Giudice del Registro di Va-rese in data 17 maggio 2010 e decreto del Giudice del Registro di Trento in data primo febbraio 2010); altre pronunce invece temperano il principio di tipicità con quello di completezza del sistema della pubblicità com-merciale e giungono alla conclusione opposta (v., per esempio, decreto del Giudice del Registro di Milano in data 22 dicembre 2010 e decreto del Tribunale di Ales-sandria in data 27 gennaio 2010). Reputa questo giudice che la soluzione affermativa sia preferibile, pur tenendo conto delle motivate argomen-tazioni dei precedenti che negano l'iscrivibilità. Invero la tassatività delle iscrizioni, ricavabile dal primo comma dell'art. 2188 c. c. (secondo cui la funzione del Registro delle imprese è quella di provvedere alle ''le iscrizioni previste dalla legge''), non esclude la possibilità che le norme sui casi di iscrizione siano soggette a inter-pretazione estensiva. In particolare un'interpretazione che tenga conto della ratio dell'art. 2740 c.c., ossia quella della conoscibilità dei fatti relativi alla circolazione delle quote sociali, im-pone di attribuire all'espressione ''atto di trasferimento'' contenuta nel secondo comma di tale articolo un signifi-cato comprensivo, per esempio, anche delle sentenze che accertino la nullità dei trasferimenti oppure delle sentenze che provvedano al trasferimento coattivo delle quote ai sensi dell'art. 2932 c.c. Tale interpretazione non pare revocabile in dubbio, dati gli effetti delle pre-dette sentenze, eppure non corrisponde al tenore lettera-le della norma in esame, che pare avere a mente solo gli atti traslativi tra le parti ovvero a causa di morte (v. rife-Le Società 2/2013 141 Giurisprudenza Diritto societario
Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Amministratori-Responsabilità nei confronti... more Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Amministratori-Responsabilità nei confronti della società-Azione di revoca in via definitiva-Inammissibilità (Art. 2476, codice civile) I. La domanda giudiziale di revoca in via definitiva, sulla scorta di una cognizione piena e non som-maria, degli amministratori di società a responsabilità limitata è da reputare, alla stregua della reale portata dell'art. 2476, comma 3, c.c., inammissibile, giacché di già al momento della sua pro-posizione il diritto in concreto azionato non è neppure astrattamente configurabile. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Amministratori-Responsabilità nei confronti della società-Azione di revoca prevista dall'art. 2476, comma 3, c.c.-Natura giuridica-Azione di revoca in via cautelare (e non definitiva) connessa con azione sociale di responsabilità (Artt. 2259, 2476, codice civile) II. L'art. 2476, comma 3, c.c. non contempla affatto, a differenza di quanto prefigurato all'art. 2259, comma 3, c.c. (scritto in tema di società semplice), un'azione, a cognizione piena, finalizzata al-l'attuazione giurisdizionale del diritto sostanziale (evidentemente e parallelamente non previsto) di ciascun socio di s.r.l. a conseguir la revoca definitiva del titolare ovvero dei titolari dalla carica gestoria: detta norma prevede unicamente, in singolare connessione con l'azione sociale di respon-sabilità, ossia con un'azione (di cognizione) di condanna, una mera azione cautelare che riflette i caratteri di un'azione (di cognizione) costitutiva, azione costitutiva di cui, nondimeno, non vi è traccia alcuna nel letterale dettato dell'art. 2476 c.c. Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Amministratori-Responsabilità nei confronti della società-Azione di revoca in via definitiva prevista dall'art. 2259, comma 3, c.c. in tema di società semplice-Applicazione analogica alla società a responsabilità limitata-Esclusione (Artt. 14, 2259, 2476, 2908, codice civile; art. 41, Cost.) III. L'elaborazione giurisprudenziale non può in alcun modo insinuare nel tessuto normativo dell'art. 2476 c.c. un'azione costitutiva a cognizione piena mirante alla (pronuncia di) revoca definitiva de-gli amministratori dall'ufficio gestorio: l'applicazione analogica dell'art. 2259, comma 3, c.c. appare indiscutibilmente preclusa dal carattere tipico della tutela costitutiva, destinata ad esplicarsi, in di-pendenza della riserva di legge di cui all'art. 2908 c.c., nei soli casi previsti dal legislatore, e, quin-di, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, dal suo carattere eccezionale, connesso alla tendenziale in-tangibilità, pur da parte dell'organo statuale giurisdizionale, della sfera di esplicazione dell'autono-mia costituzionalmente garantita (art. 41, comma 1, Cost.) ai privati. n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. GIURISPRUDENZA LE SOCIETA' N. 5/2006 625
Società per azioni Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei? TRIBUNALE DI MILANO, O... more Società per azioni Clausola statutaria di c.d. drag along: chi era costei? TRIBUNALE DI MILANO, Ord., 31 marzo 2008-Giudice Dal Moro-Design Factory s.p.a. c. AB Partecipa-zioni Industriali s.p.a. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione delle azioni-Clausola statutaria di c.d. drag-along-Natura giuridica-Opzione condizionata a favore di terzo (Cod. civ. art. 2355 bis) I. La clausola statutaria di c.d. drag-along può essere ricostruita come una concessione da parte del socio di minoranza (promittente) al socio di maggioranza (stipulante) di «un'opzione call a favore di terzo» (beneficiario determinabile in ragione della disponibilità ad acquisire con proposta irrevo-cabile l'intero capitale) sulla partecipazione di minoranza, sospensivamente condizionata dal fatto che lo stipulante riceva un'offerta di acquisto dell'intero capitale sociale e che il promittente non in-tenda esercitare il diritto di prelazione sulla quota di maggioranza. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione delle azioni-Clausola statutaria di c.d. drag-along-Limiti di ammissibilità-Necessità dell'equa valorizzazione delle azioni alienande al terzo (Cod. civ. art. 2355 bis) II. L'obbligo di co-vendita del socio di minoranza deve trovare congruo contrappeso negoziale in un'e-qua valorizzazione della partecipazione che è previsto sia obbligatoriamente dismessa e nella previ-sione di una concreta operatività della clausola che impedisca di attribuire di fatto al socio di mag-gioranza il potere di escludere ad nutum il socio di minoranza. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione delle azioni-Clausola statutaria di c.d. drag-along-Limiti di ammissibilità-Necessità dell'equa valorizzazione delle azioni alienande-Prezzo delle azioni alienande (Cod. civ. artt. 2355 bis, 2437 ter) III. Condizione primaria di validità della clausola di c.d. drag-along è che non determini un effetto espropriativo della differenza tra il valore effettivo delle azioni alienande e il valore convenzional-mente fissato per il loro trasferimento; ciò implica che essa dovrebbe garantire che sia offerto al so-cio costretto alla dismissione almeno il valore che gli sarebbe spettato in caso di recesso, determina-to secondo quanto stabilito nell'art. 2437 ter, commi 2 e 4, c.c. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Limiti alla circolazione delle azioni-Clausola statutaria di c.d. drag-along-Rapporti con la clausola statutaria di prelazione (Cod. civ. art. 2355 bis) IV. La garanzia dell'equa valorizzazione delle azioni alienande in base ad una clausola di c.d. drag-along non è rimessa alla previsione del diritto di prelazione: l'esercizio del diritto di prelazione in alterna-tiva all'obbligo di co-vendita, di per sé, non garantisce la congruità del prezzo di dismissione, che resta comunque ancorata a valutazioni soggettive e arbitrarie del socio di maggioranza. n DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO. GIURISPRUDENZA
In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art.... more In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c. Corte d'Appello di Milano, 13 febbraio 2008-Pres. Riva Crugnola-Est. Pederzoli-P. c. Avotec s.r.l. ed altri Società a responsabilità limitata-Controllo individuale del socio-Contenuto-Accesso ai documenti contabili-Onere della società di ricerca e spedizione di documenti sociali-Esclusione (Cod. civ. art. 2476) I. L'art. 2476 c.c. contempla il diritto di informativa e di consultazione e quindi il diritto di accesso alla docu-mentazione contabile da parte del socio per esercitare un consapevole e puntuale controllo, senza, però , dover accollare alla società l'onere di ricerca e analisi dei documenti da fotocopiare e da spedirgli. Società a responsabilità limitata-Controllo individuale del socio-Diritto di accesso ai documenti sociali-Contenuto-Presa visione ed esame dei documenti-Ulteriori facoltà-Esclusione (Cod. civ. art. 2476) II. Anche se l'art. 2476 c.c. ha ampliato a favore del socio il controllo documentale rispetto alle disposizioni del previgente art. 2489 c.c., deve peraltro rispettarsi la «aderenza» al tenore testuale della nuova norma, secondo il quale il diritto a «consultare» concerne la presa visione ed esame dei documenti, ma non implica necessaria-mente e di per sé altre facoltà. Situazioni giuridiche soggettive attive-Diritto soggettivo-Modalità di esercizio-Limite-Abuso del diritto (Cod. civ. artt. 1175, 1375) III. Le concrete modalità di esercizio dei diritti soggiacciono ai generali principi dell'ordinamento, di lealtà e buona fede, di contemperamento delle reciproche aspettative delle parti e di conformità alla «ratio» ispiratrice delle norme stesse, con la finalità di escludere un abuso del diritto stesso. La Corte (omissis). Osserva anzitutto la Corte che nella fattispecie non è in discussione nell'an il diritto di controllo e consultazione dei libri contabili e della documentazione da parte del socio ai sensi dell'art. 2476, comma 2 c.c. La diatriba tra le parti attiene piuttosto all'individuazio-ne del modo in cui questo diritto deve e può esercitarsi in concreto. Deve allora preliminarmente osservarsi che tale vaglio non si prospetta affatto contraddittorio con la ritenuta sussistenza ed affermazione del diritto. Invero le concrete modalità di esercizio dei diritti sog-giacciono comunemente a regole informatrici, quali ge-nerali principi dell'ordinamento, di lealtà e buona fede, di contemperamento delle reciproche aspettative delle parti e di conformità alla «ratio» ispiratrice delle norme stesse, con la finalità di escludere un abuso del diritto stesso. Allora, nel caso in esame, la addotta tesi di mancanza di limitazioni all'esercizio del diritto secondo il preteso dato testuale dell'art. 2476, comma 2 c.c., reclamata dall'ap-pellante, non merita palesemente seguito perché suggeri-sce una applicazione delle norme avulsa da qualsiasi in-serimento organico nel sistema normativo dal quale in-vece si evincono imperativi contemperamenti. Ciò vale quindi anzitutto per apprezzare la prima richie-Le Società 2/2009 205 Diritto commerciale e societario Giurisprudenza
Sopravvenienze I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole... more Sopravvenienze I contratti commerciali resilienti nell'Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle "sopravvenienze" di Cosimo Di Bitonto L'articolo offre una sintetica analisi del tema della gestione delle "sopravvenienze" perturbative dell'iniziale equilibrio economico delle prestazioni e dei relativi rimedi (di matrice legale e convenzio-nale), nei contratti commerciali "a lungo termine" Un tema divenuto, purtroppo, di stringente attualità a causa dello "shock", non solo sanitario, ma anche economico, provocato dalla pandemia Covid-19. Premessa Nell'ambiente normativo italiano, uno dei più rilevanti ambiti giuridici in cui lo shock esogeno della pandemia Covid-19 è in grado di produrre potenziali effetti è quello della gestione della fase esecutiva dei contratti commerciali tra imprese, a prestazioni corrispettive (1) (o sinallagmatici (2)) e commutativi (3), che siano diversi dai contratti ad esecuzione istantanea pura: i.e., contratti, que-sti ultimi, il cui oggetto è rappresentato "da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile" (4) (ad es., la "vendita con efficacia reale immediata, ancorché le parti abbiano differito ad un momento ulteriore la stipula dell'atto notarile di vendita, inteso nella funzione meramente riproduttiva della preesi-stente scrittura privata, allo scopo di soddisfare le esigenze della pubblicità attraverso la trascri-zione" (5)). I contratti "contagiabili" dal Covid-19 sono, quindi, i contratti "a lungo termine" (6), in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali non si esaurisce istantaneamente, ma si proietta nel tempo, ben al di là della stipulazione, avendo essi ad oggetto: (a) la fornitura di beni mobili (energie, prodotti finiti, semi-lavorati, materie prime) a carattere continuativo (es., la somministrazione di "public utilities": energia elettrica, gas, acqua, servizi per telecomunicazioni) o periodico (es., la sommini-strazione di materie prime o prodotti finiti secondo predeterminate scadenze temporali), quali "opera-zioni contrattuali, affermatesi nella prassi, che intervengono fra i soggetti delle moderne catene distributive integrate (di regola, produttore,
Azioni Comproprietà di pacchetto azionario tra coniugi separati e nomina del rappresentante comun... more Azioni Comproprietà di pacchetto azionario tra coniugi separati e nomina del rappresentante comune TRIBUNALE DI SALERNO decr. 16 febbraio 2007 Pres. Valitutti-Rel. Scarpa-E.R. c. A.P. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Acquisto in comunione legale tra coniugi-Ammissibilità (Codice civile art. 177, comma 1, lett. a) I. Le azioni e le quote di società costituiscono incrementi patrimoniali rientranti tra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a, c.c., e quindi nell'oggetto della comunione tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione, l'aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo status di socio in essi incorporato. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Comproprietà-Esercizio dei diritti sociali-Esclusione legittimazione disgiunta dei soci comproprietari-Ammissione legittimazione esclusiva del rappresentante comune dei soci compro-prietari (Codice civile artt. 2347, 1106 e 1108) II. In caso di comproprietà di azioni, per il combinato disposto degli artt. 2347, 1106 e 1108 c.c., i diritti di intervento in assemblea, di voto e di impugnazione della deliberazione assembleare possono com-petere esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari e non possono essere esercitati disgiuntamente (ed in via individuale e potenzialmente divergente) dai singoli comproprietari. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Comproprietà tra coniugi separati-Esercizio dei diritti sociali-Ri-corso camerale per nomina rappresentante comune-Presupposto-Assenza di controversia sulla comproprietà delle azioni (Codice civile artt. 2347, 1105 e 1106) III. Il nuovo art. 2347, comma 1, c.c. precisa che il rappresentante comune deve essere «nominato se-condo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.», ovvero a maggioranza dei comproprietari e, qualora non si riesca a raggiungere detta maggioranza, dall'autorità giudiziaria. Residuano tuttavia, ovviamente, i generali limiti di ammissibilità del ricorso all'autorità giudiziaria ai fini dell'adozione in Camera di consiglio dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune: non de-vono, cioè, essere comunque controverse l'esistenza e l'estensione dei diritti soggettivi dei compro-prietari. Società di capitali-Società per azioni-Azioni-Comproprietà tra coniugi separati-Controversia-Esercizio dei di-ritti sociali-Ricorso cautelare per nomina custode giudiziario-Ammissibilità
Quota di partecipazione L'ordinario regime di trasmissione successoria della quota di S.r.l. non ... more Quota di partecipazione L'ordinario regime di trasmissione successoria della quota di S.r.l. non è derogato dall'art. 2470 c.c. Tribunale di Milano, Sez. impr., 18 maggio 2017-Pres. e Rel. E. Riva Crugnola-Eredi A.B. c. Immobiliare del Ciliegio e A.B. Società-Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Quota di partecipazione-Trasmissione a causa di morte-Acquisto a titolo di erede-Decorrenza-Accettazione dell'eredità-Natura dell'efficacia-Efficacia retroattiva al momento dell'apertura della successione (Cod. civ. artt. 459, 2469, 2470) Anche nella società a responsabilità limitata, avendo i successibili per testamento accettato l'eredità del de cuius, in particolare chiedendo la iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento a loro nome della quota, viene ad operare la disciplina ex art. 459 c.c., prevedente effetto retroattivo della accettazione al momento dell'apertura della successione. Società-Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Quota di partecipazione-Trasmissione a causa di morte-Acquisto a titolo di erede-Iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2470 c.c.-Natura dell'efficacia dell'iscrizione-Efficacia dichiarativa ex art. 2193 c.c. (Cod. civ. artt. 459, 2193, 2470) L'iscrizione ex art. 2470 c.c. nel Registro delle Imprese dell'acquisto mortis causa di quota di società a responsa-bilità limitata ha valenza di pubblicità dichiarativa e quindi rende senz'altro l'acquisto opponibile all'interno della compagine, a tali fini da considerare terza secondo lo schema generale di pubblicità dichiarativa ex art. 2193 c.c. Società-Società di capitali-Società a responsabilità limitata-Quota di partecipazione-Trasmissione a causa di morte-Acquisto a titolo di erede-Legittimazione ad agire dell'erede-Momento dell'acquisto-Accettazione dell'eredità-Efficacia retroattiva-Apertura della successione-Iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2470 c.c.-Esclusione (Cod. civ. artt. 459, 2193, 2470) La disciplina di pubblicità dichiarativa ex artt. 2193 e 2470 c.c. non può rendere inapplicabile lo schema generale di retroattività dell'accettazione dell'eredità di cui all'art. 459 c.c., ai fini della legittimazione ad agire, schema generale da considerare prevalente quando l'accettazione risulti intervenuta medio tempore. Il Tribunale (omissis). Quanto alla infondatezza delle eccezioni preliminari dei convenuti, va poi osservato:-deceduto il 25.5.2015 l'attore A. B., in tale data si è aperta la successione testamentaria in base a testamento olografo (cfr. allegato all'atto di costituzione 7.6.2016), nel quale A. C. e V. B. sono nominate eredi universali;-come sottolineato dalla parte attrice, i legatari nominati nello stesso testamento, i figli del de cuius P., E. e T., hanno concordato con le eredi-in sede di pubblicazione del testamento, cfr. ibidem-di interpretare il contenuto del loro legato, relativo testualmente a "tutti i miei beni mobili", come riferito ai "soli beni materiali in senso stretto..., con tassativa esclusione dei crediti, denaro ed altri titoli già di proprietà del de cuius";-deve quindi ritenersi sussistente in capo a A. C. e V. B. la qualità di chiamate all'eredità di A. B. in riferimento anche alla quota di partecipazione nel capitale della S.r. Giurisprudenza Diritto societario 160 Le Società 2/2018
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