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    Lorenzo Giannini

    ! Il diritto comparato, è quella parte di scienza giuridica che si propone di sotto-porre a confronto critico e ragionato, più sistemi o gruppi di sistemi giuridici nazionali(macrocomparazione), o più istituti(microcomparazione). Il... more
    ! Il diritto comparato, è quella parte di scienza giuridica che si propone di sotto-porre a confronto critico e ragionato, più sistemi o gruppi di sistemi giuridici nazionali(macrocomparazione), o più istituti(microcomparazione). Il metodo che usa il comparatista: è diverso da quello che usa il privatista perché mentre il privatista guarda agli istituti di sua competenza, quindi interni, il comparatista ha una visione generale e non particolare, e inoltre mentre il priva-tista concentra la sua attenzione in un solo formante, il comparatista deve tenerli d'occhio tutti. Più in generale, e da un punto di vista macro, oggetto privilegiato dell'indagine comparatistica è lo studio dei diversi sistemi giuridici esistenti, tra i quali si possono ricordare le famiglie del common law, del civil law, del diritto socialista, del diritto islamico e del diritto asiatico. Dal punto di vista micro, in-vece, l'indagine può essere condotta comparando il diritto anche di due soli stati o, scendendo sempre più nel dettaglio, considerando singole materie, singoli isti-tuti o singole norme. ! Diritto comparato e diritto positivo ! Il diritto comparato è diverso dai tradizionali rami del diritto positivo: non è un complesso di norme (come ad esempio, il diritto privato o pubblico). Anche il diritto internazionale privato, che indica quale diritto deve essere ap-plicato in un caso con collegamenti stranieri, è parte del diritto positivo naziona-le, ed è quindi diverso dal diritto comparato. Tuttavia, il diritto comparato è utile al diritto internazionale privato, sia al fine di " qualificare " i concetti utilizzati dalle norme di conflitto, sia al fine di appli-care correttamente il diritto straniero. Il diritto internazionale pubblico, dal canto suo, è un sistema giuridico soprana-zionale e globale diretto a regolare le relazioni fra Stati, ed è quindi anch'esso diverso dal diritto comparato. Vedremo tuttavia più avanti il contributo essenziale che la comparazione giuri-dica offre alla spiegazione dei c.d. " principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili ". Quanto fin qui detto a proposito del rapporto tra diritto comparato e diritto po-sitivo è utile per capire perché sarebbe più corretto usare l'espressione compara-zione giuridica, anziché diritto comparato. L'utilizzazione di tale espressione non significa affatto considerare la compara-zione metodo anziché scienza: essa, come ogni disciplina, è in parte metodo e in parte scienza. Se di norma la comparazione non è diritto positivo, vi sono tuttavia ipotesi in cui la comparazione può essa stessa presentarsi come diritto positivo, fonte, cioè, di norme direttamente regolatrici di rapporti: si pensi all'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia: " la Cor-te, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie