Imposta sul valore aggiunto
L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi. Attualmente è in vigore in sessantatré paesi.
Direttiva europea 2006/112/CE
La direttiva europea 2006/112/EU ha lo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione europea ed, in particolare, stabilisce che gli Stati membri devono fissare l'aliquota dell'IVA fra un'aliquota minima del 15% e una massima del 25%.
Il testo costituisce una ricapitolazione sistematica delle precedenti disposizioni contenute nella c.d. VI Direttiva CEE del 1977. Tuttavia il valore aggiunto reale della nuova direttiva deve rinvenirsi in primo luogo nella riscrittura delle disposizioni sotto il duplice profilo della semplificazione e dell'aderenza al testo tradotto al paradigma «di servizio»; infine la collocazione delle disposizioni in titoli, capi, sezioni e sottosezioni permette una più agile comprensione del tema trattato.
In Italia
In Italia la sua disciplina è contenuta nel Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per la parte relativa agli scambi intracomunitari, nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. L'IVA in Italia fu introdotta al posto della IGE (Imposta generale sulle entrate).
Funzionamento dell'IVA
L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta (l'imprenditore e il professionista) rimane neutrale.
Infatti, il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.
L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.
Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, ma per il quale l'imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.
Esempio
Un commerciante acquista materia prima per un valore di 1000 euro, per cui pagherà una somma di 1210 euro (1000 + 210 di IVA). Supponiamo che, a seguito di una serie di lavorazioni effettuate su di essa, il valore finale del prodotto lavorato sia di 1200 euro. Al momento dell'acquisto, l'utente finale verserà al commerciante una somma di 1452 euro (1200 + 252 di IVA). La somma che il commerciante è tenuto a versare allo Stato non è 252 euro, ma 252 – 210 = 42 euro (IVA che il commerciante ha ricevuto dall'utente finale a netto di quella versata per acquistare la materia prima). In questo senso il commerciante è soggetto passivo d'imposta e può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti (i 210 euro di IVA pagati all'acquisto della materia prima) dall'imposta addebitata sulle vendite (i 252 euro di IVA versate dall'utente finale al commerciante). Inoltre, il commerciante è anche neutrale rispetto all'IVA: ha ricevuto dall'utente finale 252 euro di IVA, ne ha versato 210 al momento dell'acquisto della materia prima e altre 42 allo Stato (in totale non ha ricavato, né perso nulla in termini di IVA, salvo il 21% sul proprio lavoro). L'utente finale, invece (che non rivende la merce, né ne aumenta il valore, ma semplicemente la utilizza per i suoi scopi), paga interamente l'IVA allo Stato, senza poter detrarre nulla.
Presupposto dell'imposta
Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:
- presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- presupposto soggettivo: le operazioni devono essere effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
- presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello Stato.
Le operazioni si considerano eseguite al fine dell'applicazione dell'imposta (cosiddetto momento impositivo):
- per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l'atto o al più tardi al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale; tuttavia non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
- per le cessioni degli altri beni mobili quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà: anche qui non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
- per i servizi all'atto del pagamento;
- in ogni caso il pagamento anticipato rispetto ai momenti appena descritti comporta che l'operazione si considera già effettuata in relazione all'importo pagato;
- si considerano effettuate a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa la fattura.
Si noti che al momento impositivo dell'operazione nasce il debito dell'imposta nei confronti dello Stato (l'imposta diventa esigibile) ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste; inoltre a partire dallo stesso momento impositivo delle operazioni decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o, se previsto, dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Eccezioni alla regola dell'esigibilità immediata costituiscono le operazioni con imposta ad esigibilità differita, per le quali il debito d'imposta non nasce al momento dell'emissione della fattura ma all'atto della riscossione del corrispettivo. Si tratta delle operazioni effettuate dalle imprese e dai professionisti con un volume d'affari inferiore a 200.000 euro per le quali si eserciti la relativa opzione nonché di quelle svolte in favore di amministrazioni pubbliche, le quali spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto, applicando le regole ordinarie dell'esigibilità immediata, i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un'imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.
Evasione IVA
Poiché il pagamento dell'IVA è basato largamente su scontrini, ricevute fiscali, e fatture, l'IVA è una delle imposte per le quali è più diffuso il fenomeno dell'evasione.[1][2] Vi sono due tipici scenari. Uno in cui il contribuente di diritto (commerciante, professionista, imprenditore) incassa l'IVA dal contribuente di fatto (cliente o consumatore) senza emettere scontrino, ricevuta fiscale, o fattura. L'imprenditore poi non dichiara e non versa l'IVA all'erario, sottraendo l'imposta pagata dal contribuente alla comunità. Nel secondo scenario l'imprenditore, per esempio un professionista, collude con il cliente, offrendo uno sconto equivalente all'IVA in cambio di un accordo a non pretendere l'emissione di ricevuta fiscale o fattura. In tal caso il vantaggio per il cliente è ovvio: l'evasione e quindi il risparmio dell'IVA con minimo rischio. Il vantaggio per il contribuente di diritto è che non essendoci traccia dell'avvenuta transazione, il guadagno può essere occultato dalla dichiarazione dei redditi con conseguente evasione di imposta sul reddito. I cittadini sono tenuti a denunciare tentativi di collusione per evasione IVA alla Guardia di Finanza, ma non possono farlo in modo anonimo e quindi si espongono con la denuncia a ovvie conseguenze.[3] Esiste un sito sociale che permette segnalazioni anonime in cui anche l'evasore non viene identificato, con lo scopo di raccogliere dati sull'evasione dell'IVA.[4]
Tipologie di operazioni IVA
- Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
- Non imponibili: quando riguardano beni o servizi scambiati a livello internazionale. Costituiscono tipico esempio di operazione non imponibile le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
- Esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.
- Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse non sono quindi, di regola, soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale
Importazioni
Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unione Europea, che devono pagare l'IVA al momento della loro entrata nel territorio comunitario.
È quindi compito delle autorità doganali emettere un documento denominato bolla doganale, nel quale l'importo del bene importato viene assoggettato all'aliquota IVA di propria competenza, oltre che all'eventuale dazio: l'importo totale contenente l'imposta dell'IVA e l'eventuale dazio, deve essere pagato dal soggetto importatore.
Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana, e del dazio se presente, il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando a questo punto nella piena disponibilità del soggetto importatore.
Per gli scambi di beni tra paesi dell'Unione Europea (operazioni intracomunitarie) vige invece una normativa speciale di carattere transitorio.
Esportazioni
Per i beni esportati il cedente (la parte venditrice) non richiede il pagamento dell'imposta al compratore, ma deve comunque emettere la fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell'operazione. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.
Un soggetto esportatore abituale (che quindi non è tenuto ad applicare l'Iva sulle vendite dei beni esportati), può richiedere all'Ufficio delle Entrate competente di essere autorizzato ad acquistare o importare beni senza applicazione dell'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond).
Operazioni intracomunitarie
Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti all'Unione Europea, e in ambito IVA è stata introdotta la normativa transitoria della tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario.
Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente ad un altro Stato dell'Unione Europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'IVA. Tramite il meccanismo del reverse charge, l'importo dell'IVA viene caricato sia sul registro degli acquisti, che su quello delle vendite, rendendo neutrale l'impatto economico e finanziario dell'operazione.
Ogni scambio di beni rilevante ai fini dell'IVA intracomunitaria deve venire indicato nel modello riepilogativo Intrastat degli acquisti e delle cessioni, da presentarsi all'Agenzia delle Dogane.
I soggetti passivi IVA di Stati membri UE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono richiedere presso l'Agenzia delle Entrate del proprio Stato l'iscrizione al V.I.E.S., il Sistema di scambio di informazioni sulle Partite IVA.
Aliquote IVA in Italia
Esistono tre aliquote IVA in vigore in Italia:
- 4%, aliquota super-ridotta, applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.);
- 10%, aliquota ridotta, applicata ai servizi turistici in Italia per incentivare il turismo (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari ed a particolari operazioni di recupero edilizio;
- 21%, aliquota ordinaria, applicata in linea generale a tutti i beni e servizi per i quali non è prevista specificamente una delle due aliquote precedenti.
Le aliquote sono definite dall'Art. 16 che rinvia agli elenchi contenuti nella parte II e nella parte III della tabella A allegata al DPR 633/1972.[5]
A seguito della conversione in Legge del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", a partire dal 17 settembre 2011 l'aliquota ordinaria è stata innalzata dal 20% al 21%.
Aliquote IVA in altri paesi
Paesi dell'Unione europea
Stato | Valore normale | Valore ridotto | Abbr. | Nome |
---|---|---|---|---|
Austria | 20%[6] | 12% o 10% | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
Belgio | 21%[6] | 12% o 6% o 0% in alcuni casi | BTW TVA MWSt |
Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
Bulgaria | 20%[6] | 9%[7] o 0% | ДДС | Данък добавена стойност |
Cipro | 15%[6] | 5% (8% per taxi e autobus) | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Rep. Ceca | 20%[6] | 10% | DPH | Daň z přidané hodnoty |
Danimarca | 25%[6][8] | nessuno | moms | Meromsætningsafgift |
Estonia | 20%[6] | 9% | km | käibemaks |
Finlandia | 23%[6][9] | 13% o 9% | ALV Moms |
Arvonlisävero Mervärdesskatt |
Francia | 19,6%[6] | 5,5% o 2,1% | TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
Germania | 19%[6] | 7% o 0% | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
Grecia | 23%[6][10] (16% sulle isole) |
13% (6,5% per hotel e farmacie) (8% e 4% sulle isole) |
ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Ungheria | 25%[6][11] | 18% o 5% | ÁFA | Általános forgalmi adó |
Irlanda | 21%[6][12] | 13,5% o 4,8% o 0% | CBL VAT |
Cáin Bhreisluacha (Irish) Value Added Tax (English) |
Italia | 21%[6] | 10% o 4% | IVA | Imposta sul valore aggiunto |
Lettonia | 22%[6] | 12% o 0% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
Lituania | 21%[6] | 9% o 5% | PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
Lussemburgo | 15%[6] | 12% o 9% o 6% o 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Malta | 18%[6] | 5% | VAT | Taxxa tal-Valur Miżjud |
Paesi Bassi | 19%[6] | 6% o 0% | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
Polonia | 23%[13] | 8% o 5% o 0% | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług |
Portogallo | 23%[14] 15% a Madeira e nelle Azzorre (minimo 70% del valore normale[15]) |
13% o 6% 8% o 4% a Madeira e nelle Azzorre (minimo 70% del valore normale[15]) |
IVA | Imposto sobre o Valo Acrescentado |
Regno Unito | 20%[16] | 5% o 0% | VAT | Value Added Tax |
Romania | 24%[17] | 9% o 5% per acquisto prime case sono particolari condizioni | TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
Slovacchia | 20%[6] | 10% o 6% | DPH | Daň z pridanej hodnoty |
Slovenia | 20%[6] | 8,5% | DDV | Davek na dodano vrednost |
Spagna | 18%[6][18] 5% nelle Canarie |
8% o 4%[6][19] 2% o 0% nelle Canarie |
IVA IGIC |
Impuesto sobre el Valor Añadido Impuesto General Indirecto Canario |
Svezia | 25%[6] | 12% o 6% | Moms | Mervärdesskatt |
Altri Paesi
Stato | Valore normale | Valore ridotto | Nome |
---|---|---|---|
Albania | 20% | 0% | TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar |
Andorra[20] | 4,5% | 1% | IVA = Impost sobre el Valo Afegit |
Azerbaigian | 18% | 10,5% o 0% | ƏDV = Əlavə dəyər vergisi |
Argentina | 21% | 10,5% o 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Armenia | 20% | 0% | AAH = Avelac’vaç aržek’i hark ԱԱՀ = Ավելացված արժեքի հարկ |
Australia | 10% | 0% | GST = Goods and Services Tax |
Bielorussia | 20% | 10%[7] | ПДВ = Падатак на дададзеную вартасьць |
Barbados | 17,5% | VAT = Value Added Tax | |
Bosnia ed Erzegovina | 17% | 0% | PDV = Poez na dodanu vrijednost |
Brasile | 12% + 25% + 5% | 0% | *IPI - 12% = Imposto sobre produtos industrializados (tassa sui prodotti industriali) - tassa federale ICMS - 25% = Imposto sobre circulação e serviços (tassa sui servizi e commerci) - tassa statale ISS - 5% = Imposto sobre serviço de qualquer natureza (tassa su ogni altro servizio) - tassa comunale *La IPI può raggiungere fino al 60% per i prodotti importati. |
Bolivia | 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Canada | 5% GST+0%-10%PST(HST) | 5%/0%2 | GST = Goods and Services Tax, TPS = Taxe sur les produits et services; HST1 = Harmonized Sales Tax, TVH = Taxe de vente harmonisée |
Cile | 19% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Colombia | 16% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Cina3 | 17% | 6% o 3% | 增值税 (pinyin:zēng zhí shuì) |
Croazia | 23% | 10% o 0% | PDV = Poez na dodanu vrijednost |
Rep. Dominicana | 16% | 12% o 0% | ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios |
Ecuador | 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Egitto | 10% | VAT = Value Added Tax (الضريبة على القيمة المضافة) | |
El Salvador | 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Etiopia | 15% | VAT = Value Added Tax | |
Figi | 15% | 0% | VAT = Value Added Tax |
Georgia | 18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი |
Guatemala | 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
Guyana[21] | 16% | 0% | VAT = Value Added Tax |
Iran | 3% | VAT = Value Added Tax (مالیات بر ارزش افزوده) | |
Islanda | 25,5% | 7% | VSK, VASK = Virðisaukaskattur |
India5 | 12,5% | 4%, 1%, o 0% | VAT = Valued Added Tax |
Indonesia | 10% | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai |
Israele6 | 16%7 | Ma'am = מס ערך מוסף | |
Giappone | 5% | Consumption tax = 消費税 | |
Corea del Sud | 10% | VAT = 부가세(附加稅, Bugase) = 부가가치세(附加價値稅, Bugagachise) | |
Jersey8 | 3% | 0% | GST = Goods and Services Tax |
Giordania | 16% | GST = Goods and Sales Tax | |
Kazakistan | 12% | ҚCҚ = Қосымша салық құны (Kazakh) НДС = Налог на добавленную стоимость (Russian) VAT = Value Added Tax | |
Kosovo | 16% | TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar | |
Libano | 10% | TVA = Taxe sur la valeur ajoutée | |
Liechtenstein[22] | 7,6% | 3,6% (immobili) o 2,4% | MWST = Mehrwertsteuer |
Marocco | 20% | GST = Goods and Sales Tax (الضريبة على القيمة المضافة) | |
Moldavia | 20% | 8%, 5% o 0% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată |
Macedonia del Nord | 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност, DDV = Danok na Dodadena Vrednost |
Malaysia9 | 10% | GST = Goods and Services Tax (tassa governativa) | |
Messico | 16% | 11%, 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Montenegro | 17% | PDV = Poez na dodatu vrijednost | |
Mauritius | 15% | VAT = Value Added Tax | |
Nuova Zelanda | 15% | GST = Goods and Services Tax | |
Norvegia | 25% | 14% o 8% | MVA = Merverdiavgift (bokmål) o meirverdiavgift (nynorsk) (colloquialmente moms) |
Palestina | 14,5% | VAT = Value Added Tax | |
Pakistan | 16% | 1% o 0% | GST = General Sales Tax |
Panama | 7% | ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios | |
Paraguay | 10% | 5% | IVA= Impuesto al Valor Agregado |
Perù | 19% | IGV = Impuesto General a la Ventas | |
Filippine | 12%10 | RVAT = Refomed Value Added Tax, conosciuta localmente come Karagdagang Buwis / Dungag nga Buhis | |
Russia | 18% | 10% o 0% | НДС = Налог на добавленную стоимость, NDS = Nalog na dobavlennuyu stoimost’ |
Saint Kitts e Nevis | 17% | VAT = Value Added Tax | |
Serbia | 18% | 8% o 0% | ПДВ = Порез на додату вредност, PDV = Poez na dodatu vrednost |
Singapore | 7% | GST = Goods and Services Tax | |
Sudafrica | 14% | 0% | VAT = Valued Added Tax |
Sri Lanka | 12% | ||
Svizzera | 8%[23] | 3,8% (settore alberghiero) e 2,5% (cibo, libri, quotidiani, medicinali)[23] | MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA = Imposta sul valore aggiunto, TPV = Taglia sin la Plivalur |
Taiwan | 5% | ||
Thailandia | 7% | VAT = Value Added Tax, ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |
Trinidad e Tobago | 15% | ||
Turchia | 18% | 8% o 1% | KDV = Katma değer vergisi |
Ucraina | 17% | 0% | ПДВ = Податок на додану вартість, PDV = Podatok na dodanu vartist’. |
Uruguay | 22% | 10% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Uzbekistan | 20 % | НДС = Налог на добавленную стоимость | |
Vietnam | 10% | 5% o 0% | GTGT = Giá Trị Gia Tăng |
Venezuela | 12% | 11% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Liquidazione e versamento dell'imposta
I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati devono ogni mese o ogni tre mesi, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario, ed infine provvedere a un conguaglio finale annuale.
La liquidazione (cioè il calcolo dell'imposta) si fa sommando l'IVA incassata dai propri clienti esercitando l'obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l'IVA versata ai propri fornitori.
Se da tale differenza scaturirà un debito verso l'erario tale differenza sarà versata tramite il modello F24. Se viceversa scaturirà un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scalato dalla successiva dichiarazione o a certe condizioni potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè detratto da altri tributi dovuti dal contribuente.
Modalità di applicazione
Basi imponibili
Nella teoria economica ci sono tre tipi di basi imponibili, a seconda della definizione che si vuole dare al valore aggiunto:
- Tipo prodotto (VAp)
- Tipo reddito (VAr)
- Tipo consumo (VAc)
La differenza di queste definizioni si basa sulla deducibilità delle spese di investimento: nel primo caso, nel tipo prodotto, nessuna spesa di investimento è deducibile, pertanto la base imponibile resta il prodotto lordo (PL); nel tipo reddito solo quelle per accantonamenti per ammortamenti (PL-Invs); nel tipo consumo, invece, sono deducibili tutti gli acquisti di beni strumentali nell'anno in cui vengono compiuti (PL-Invs-Inva).
Metodi di calcolo
L'imposta sul valore aggiunto può essere calcolata grosso modo con due metodi, uno dei quali però più articolato.
- Per addizione: in questo caso si applica semplicemente l'aliquota dell'imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏)
- Per sottrazione:
- su base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione
- su base finanziaria
- base da base: si applica l'aliquota alla differenza tra fatturato delle vendite realizzato in un dato arco temporale e tra il fatturato degli acquisti di materie prime dello stesso periodo. A questo vanno aggiunte le dovute ed eventuali quote di ammortamento o il fatturato di acquisti di beni strumentali a seconda della definizione di base imponibile. In altre parole l'aliquota dell'imposta (tc) viene moltiplicata alla differenza fra le vendite (V) e gli acquisti (A).
- Tb.d.b. = tc*(V - A)
- Imposta da imposta: si sottrae dall'imposta riscossa sui beni prodotti e venduti l'imposta pagata sugli acquisti di materie prime (e di beni strumentali in caso di IVA consumo) compiuti nel medesimo periodo. In altre parole si applica l'aliquota tc a ciascun valore di vendita che sottrae l'aliquota tc per ciascun acquisto
- Ti.d.i. = (tc*V) - (tc*A)
- base da base: si applica l'aliquota alla differenza tra fatturato delle vendite realizzato in un dato arco temporale e tra il fatturato degli acquisti di materie prime dello stesso periodo. A questo vanno aggiunte le dovute ed eventuali quote di ammortamento o il fatturato di acquisti di beni strumentali a seconda della definizione di base imponibile. In altre parole l'aliquota dell'imposta (tc) viene moltiplicata alla differenza fra le vendite (V) e gli acquisti (A).
Tale ultimo sistema (detrazione imposta da imposta) è stato preso come modello dalle direttive CEE per la creazione di un sistema comune sulla cifra d’affari nei Paesi europei.
Il sistema, così come è concepito, non ha più uno stretto collegamento con il “valore aggiunto”, anche se la denominazione è rimasta tale per motivi “storici”.
In particolare la detrazione “imposta da imposta” consente:
- Variazioni di aliquota nei vari stadi (dalla produzione alla commercializzazione) senza incidere nel totale dell’imposta che grava il bene al consumo.
- Esenzioni in uno qualsiasi degli stadi.
- Massima trasparenza, in qualsiasi stadio, sull’ammontare dell’imposta assolta fino a quello stadio.
- Conseguentemente la possibilità di detassare il bene (con particolare riguardo all’esportazione).
- Possibilità di recuperare integralmente una eventuale evasione, purché sia avvenuta in uno stadio precedente a quello finale (dettaglio).
Note
- ^ Bruno Chiarini, Elisabetta Marzano, Evasione fiscale e sommerso economico in Italia: fatti stilizzati, differenze tra periodi e puzzle (PDF), su www1.agenziaentrate.it, 2007.
- ^ Roberto Ippolito, "Evasori. Chi. Come. Quanto. L'inchiesta sull'evasione fiscale", Bompiani (2008)
- ^ Guardia di Finanza, Scontrini e ricevute fiscali, su gdf.it, 2010.
- ^ Evasori.info: sito sociale per segnalare e tracciare evasione IVA senza identificare evasore o segnalante
- ^ Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x EU VAT rates, su tmf-vat.com, TMF Group. URL consultato il 13 novembre 2010.
- ^ a b Federation of International Trade Associations
- ^ http://www.skat.dk/getFile.aspx?ID=4262&newwindow=true
- ^ Finland raises general VAT rate to 23 pct
- ^ [1]
- ^ BBJonline.hu
- ^ Revenue.ie
- ^ http://wybocza.biz/biznes/1,100969,8815208,Prezydent_podpisal_ustawe_okolobudzetowa___VAT_wzrosnie.html
- ^ http://economia.publico.pt/Noticia/taxas-de-potagens-aumentam-22-po-cento-em-2011_1473144
- ^ a b LEGISLAÇÃO GERAL - LEI N.º 2-B/85 DE 28 DE FEVEREIRO
- ^ Budget: How the rise in VAT will wok, su bbc.co.uk, BBC, 23 giugno 2010. URL consultato il 2 novembre 2010.
- ^ Chris Bryant, Romania to raise VAT to 24%, 26 giugno 2010. URL consultato il 13 novembre 2010.
- ^ LondonStockExchange.com
- ^ LondonStockExschange.com
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- ^ Ram & McRae's Investos Infomation Package
- ^ Value added tax, su liechtenstein.li, Government Spokesperson's Office. URL consultato il 13 ottobre 2010.
- ^ a b http://www.tmf-vat.com/vat/switzerle-vat.html
Bibliografia
Voci correlate
- Omessa dichiarazione (ordinamento penale italiano)
- Omesso versamento di imposte
- Scorporo IVA
- Acquisti esentasse
Collegamenti esterni
- DPR 633/72
- Agenzia delle Entrate - Modelli di Dichiarazioni IVA
- Direttiva dell'Unione Europea 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in formato pdf). Disponibile anche in formato html
- Pagina sulla direttiva IVA del sito della sintesi della legislazione europea
- Regimi fiscali ed imposte indirette dell'Unione Europea