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Imposta sul valore aggiunto

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Disambiguazione – "IVA" rimanda qui. Se stai cercando altre voci che possono riferirsi alla stessa combinazione di 3 caratteri, vedi IVA (disambigua).

L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi. Attualmente è in vigore in sessantatré paesi.

Direttiva europea 2006/112/CE

La direttiva europea 2006/112/EU ha lo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione europea ed, in particolare, stabilisce che gli Stati membri devono fissare l'aliquota dell'IVA fra un'aliquota minima del 15% e una massima del 25%.

Il testo costituisce una ricapitolazione sistematica delle precedenti disposizioni contenute nella c.d. VI Direttiva CEE del 1977. Tuttavia il valore aggiunto reale della nuova direttiva deve rinvenirsi in primo luogo nella riscrittura delle disposizioni sotto il duplice profilo della semplificazione e dell'aderenza al testo tradotto al paradigma «di servizio»; infine la collocazione delle disposizioni in titoli, capi, sezioni e sottosezioni permette una più agile comprensione del tema trattato.

In Italia

In Italia la sua disciplina è contenuta nel Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per la parte relativa agli scambi intracomunitari, nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331. L'IVA in Italia fu introdotta al posto della IGE (Imposta generale sulle entrate).

Funzionamento dell'IVA

L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta (l'imprenditore e il professionista) rimane neutrale.

Infatti, il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.

L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, ma per il quale l'imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.

Esempio

Un commerciante acquista materia prima per un valore di 1000 euro, per cui pagherà una somma di 1210 euro (1000 + 210 di IVA). Supponiamo che, a seguito di una serie di lavorazioni effettuate su di essa, il valore finale del prodotto lavorato sia di 1200 euro. Al momento dell'acquisto, l'utente finale verserà al commerciante una somma di 1452 euro (1200 + 252 di IVA). La somma che il commerciante è tenuto a versare allo Stato non è 252 euro, ma 252 – 210 = 42 euro (IVA che il commerciante ha ricevuto dall'utente finale a netto di quella versata per acquistare la materia prima). In questo senso il commerciante è soggetto passivo d'imposta e può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti (i 210 euro di IVA pagati all'acquisto della materia prima) dall'imposta addebitata sulle vendite (i 252 euro di IVA versate dall'utente finale al commerciante). Inoltre, il commerciante è anche neutrale rispetto all'IVA: ha ricevuto dall'utente finale 252 euro di IVA, ne ha versato 210 al momento dell'acquisto della materia prima e altre 42 allo Stato (in totale non ha ricavato, né perso nulla in termini di IVA, salvo il 21% sul proprio lavoro). L'utente finale, invece (che non rivende la merce, né ne aumenta il valore, ma semplicemente la utilizza per i suoi scopi), paga interamente l'IVA allo Stato, senza poter detrarre nulla.

Presupposto dell'imposta

Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:

  1. presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  2. presupposto soggettivo: le operazioni devono essere effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
  3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello Stato.

Le operazioni si considerano eseguite al fine dell'applicazione dell'imposta (cosiddetto momento impositivo):

  1. per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l'atto o al più tardi al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale; tuttavia non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
  2. per le cessioni degli altri beni mobili quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà: anche qui non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
  3. per i servizi all'atto del pagamento;
  4. in ogni caso il pagamento anticipato rispetto ai momenti appena descritti comporta che l'operazione si considera già effettuata in relazione all'importo pagato;
  5. si considerano effettuate a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa la fattura.

Si noti che al momento impositivo dell'operazione nasce il debito dell'imposta nei confronti dello Stato (l'imposta diventa esigibile) ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste; inoltre a partire dallo stesso momento impositivo delle operazioni decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l'emissione della fattura o, se previsto, dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Eccezioni alla regola dell'esigibilità immediata costituiscono le operazioni con imposta ad esigibilità differita, per le quali il debito d'imposta non nasce al momento dell'emissione della fattura ma all'atto della riscossione del corrispettivo. Si tratta delle operazioni effettuate dalle imprese e dai professionisti con un volume d'affari inferiore a 200.000 euro per le quali si eserciti la relativa opzione nonché di quelle svolte in favore di amministrazioni pubbliche, le quali spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto, applicando le regole ordinarie dell'esigibilità immediata, i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un'imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.

Evasione IVA

Poiché il pagamento dell'IVA è basato largamente su scontrini, ricevute fiscali, e fatture, l'IVA è una delle imposte per le quali è più diffuso il fenomeno dell'evasione.[1][2] Vi sono due tipici scenari. Uno in cui il contribuente di diritto (commerciante, professionista, imprenditore) incassa l'IVA dal contribuente di fatto (cliente o consumatore) senza emettere scontrino, ricevuta fiscale, o fattura. L'imprenditore poi non dichiara e non versa l'IVA all'erario, sottraendo l'imposta pagata dal contribuente alla comunità. Nel secondo scenario l'imprenditore, per esempio un professionista, collude con il cliente, offrendo uno sconto equivalente all'IVA in cambio di un accordo a non pretendere l'emissione di ricevuta fiscale o fattura. In tal caso il vantaggio per il cliente è ovvio: l'evasione e quindi il risparmio dell'IVA con minimo rischio. Il vantaggio per il contribuente di diritto è che non essendoci traccia dell'avvenuta transazione, il guadagno può essere occultato dalla dichiarazione dei redditi con conseguente evasione di imposta sul reddito. I cittadini sono tenuti a denunciare tentativi di collusione per evasione IVA alla Guardia di Finanza, ma non possono farlo in modo anonimo e quindi si espongono con la denuncia a ovvie conseguenze.[3] Esiste un sito sociale che permette segnalazioni anonime in cui anche l'evasore non viene identificato, con lo scopo di raccogliere dati sull'evasione dell'IVA.[4]

Tipologie di operazioni IVA

  • Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
  • Non imponibili: quando riguardano beni o servizi scambiati a livello internazionale. Costituiscono tipico esempio di operazione non imponibile le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
  • Esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.
  • Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse non sono quindi, di regola, soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale

Importazioni

Per importazioni, si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all'Unione Europea, che devono pagare l'IVA al momento della loro entrata nel territorio comunitario.
È quindi compito delle autorità doganali emettere un documento denominato bolla doganale, nel quale l'importo del bene importato viene assoggettato all'aliquota IVA di propria competenza, oltre che all'eventuale dazio: l'importo totale contenente l'imposta dell'IVA e l'eventuale dazio, deve essere pagato dal soggetto importatore.

Solamente all'atto del pagamento dell'IVA in Dogana, e del dazio se presente, il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando a questo punto nella piena disponibilità del soggetto importatore.
Per gli scambi di beni tra paesi dell'Unione Europea (operazioni intracomunitarie) vige invece una normativa speciale di carattere transitorio.

Esportazioni

Per i beni esportati il cedente (la parte venditrice) non richiede il pagamento dell'imposta al compratore, ma deve comunque emettere la fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell'operazione. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.

Un soggetto esportatore abituale (che quindi non è tenuto ad applicare l'Iva sulle vendite dei beni esportati), può richiedere all'Ufficio delle Entrate competente di essere autorizzato ad acquistare o importare beni senza applicazione dell'imposta entro un certo limite stabilito per legge (plafond).

Operazioni intracomunitarie

Dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti all'Unione Europea, e in ambito IVA è stata introdotta la normativa transitoria della tassazione nello Stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario.
Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente ad un altro Stato dell'Unione Europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'IVA. Tramite il meccanismo del reverse charge, l'importo dell'IVA viene caricato sia sul registro degli acquisti, che su quello delle vendite, rendendo neutrale l'impatto economico e finanziario dell'operazione.
Ogni scambio di beni rilevante ai fini dell'IVA intracomunitaria deve venire indicato nel modello riepilogativo Intrastat degli acquisti e delle cessioni, da presentarsi all'Agenzia delle Dogane. I soggetti passivi IVA di Stati membri UE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono richiedere presso l'Agenzia delle Entrate del proprio Stato l'iscrizione al V.I.E.S., il Sistema di scambio di informazioni sulle Partite IVA.

Aliquote IVA in Italia

Esistono tre aliquote IVA in vigore in Italia:

  • 4%, aliquota super-ridotta, applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.);
  • 10%, aliquota ridotta, applicata ai servizi turistici in Italia per incentivare il turismo (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari ed a particolari operazioni di recupero edilizio;
  • 21%, aliquota ordinaria, applicata in linea generale a tutti i beni e servizi per i quali non è prevista specificamente una delle due aliquote precedenti.

Le aliquote sono definite dall'Art. 16 che rinvia agli elenchi contenuti nella parte II e nella parte III della tabella A allegata al DPR 633/1972.[5]
A seguito della conversione in Legge del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", a partire dal 17 settembre 2011 l'aliquota ordinaria è stata innalzata dal 20% al 21%.

Aliquote IVA in altri paesi

Paesi dell'Unione europea

Stato Valore normale Valore ridotto Abbr. Nome
Austria (bandiera) Austria 20%[6] 12% o 10% MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
Belgio (bandiera) Belgio 21%[6] 12% o 6% o 0% in alcuni casi BTW
TVA
MWSt
Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer
Bulgaria (bandiera) Bulgaria 20%[6] 9%[7] o 0% ДДС Данък добавена стойност
Cipro (bandiera) Cipro 15%[6] 5% (8% per taxi e autobus) ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 20%[6] 10% DPH Daň z přidané hodnoty
Danimarca (bandiera) Danimarca 25%[6][8] nessuno moms Meromsætningsafgift
Estonia (bandiera) Estonia 20%[6] 9% km käibemaks
Finlandia (bandiera) Finlandia 23%[6][9] 13% o 9% ALV
Moms
Arvonlisävero
Mervärdesskatt
Francia (bandiera) Francia 19,6%[6] 5,5% o 2,1% TVA Taxe sur la valeur ajoutée
Germania (bandiera) Germania 19%[6] 7% o 0% MwSt./USt. Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
Grecia (bandiera) Grecia 23%[6][10]
(16% sulle isole)
13% (6,5% per hotel e farmacie)
(8% e 4% sulle isole)
ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ungheria (bandiera) Ungheria 25%[6][11] 18% o 5% ÁFA Általános forgalmi adó
Irlanda (bandiera) Irlanda 21%[6][12] 13,5% o 4,8% o 0% CBL
VAT
Cáin Bhreisluacha (Irish)
Value Added Tax (English)
Italia (bandiera) Italia 21%[6] 10% o 4% IVA Imposta sul valore aggiunto
Lettonia (bandiera) Lettonia 22%[6] 12% o 0% PVN Pievienotās vērtības nodoklis
Lituania (bandiera) Lituania 21%[6] 9% o 5% PVM Pridėtinės vertės mokestis
Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 15%[6] 12% o 9% o 6% o 3% TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
Malta (bandiera) Malta 18%[6] 5% VAT Taxxa tal-Valur Miżjud
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 19%[6] 6% o 0% BTW Belasting over de toegevoegde waarde
Polonia (bandiera) Polonia 23%[13] 8% o 5% o 0% PTU/VAT Podatek od towarów i usług
Portogallo (bandiera) Portogallo 23%[14]
15% a Madeira e nelle Azzorre (minimo 70% del valore normale[15])
13% o 6%
8% o 4% a Madeira e nelle Azzorre (minimo 70% del valore normale[15])
IVA Imposto sobre o Valo Acrescentado
Regno Unito (bandiera) Regno Unito 20%[16] 5% o 0% VAT Value Added Tax
Romania (bandiera) Romania 24%[17] 9% o 5% per acquisto prime case sono particolari condizioni TVA Taxa pe valoarea adăugată
Slovacchia (bandiera) Slovacchia 20%[6] 10% o 6% DPH Daň z pridanej hodnoty
Slovenia (bandiera) Slovenia 20%[6] 8,5% DDV Davek na dodano vrednost
Spagna (bandiera) Spagna 18%[6][18]
5% nelle Canarie
8% o 4%[6][19]
2% o 0% nelle Canarie
IVA
IGIC
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto General Indirecto Canario
Svezia (bandiera) Svezia 25%[6] 12% o 6% Moms Mervärdesskatt

Altri Paesi

Stato Valore normale Valore ridotto Nome
Albania (bandiera) Albania 20% 0% TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
Andorra (bandiera) Andorra[20] 4,5% 1% IVA = Impost sobre el Valo Afegit
Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 18% 10,5% o 0% ƏDV = Əlavə dəyər vergisi
Argentina (bandiera) Argentina 21% 10,5% o 0% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Armenia (bandiera) Armenia 20% 0% AAH = Avelac’vaç aržek’i hark
ԱԱՀ = Ավելացված արժեքի հարկ
Australia (bandiera) Australia 10% 0% GST = Goods and Services Tax
Bielorussia (bandiera) Bielorussia 20% 10%[7] ПДВ = Падатак на дададзеную вартасьць
Barbados (bandiera) Barbados 17,5% VAT = Value Added Tax
Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 17% 0% PDV = Poez na dodanu vrijednost
Brasile (bandiera) Brasile 12% + 25% + 5% 0% *IPI - 12% = Imposto sobre produtos industrializados (tassa sui prodotti industriali) - tassa federale
ICMS - 25% = Imposto sobre circulação e serviços (tassa sui servizi e commerci) - tassa statale
ISS - 5% = Imposto sobre serviço de qualquer natureza (tassa su ogni altro servizio) - tassa comunale

*La IPI può raggiungere fino al 60% per i prodotti importati.
Bolivia (bandiera) Bolivia 13% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Canada (bandiera) Canada 5% GST+0%-10%PST(HST) 5%/0%2 GST = Goods and Services Tax, TPS = Taxe sur les produits et services; HST1 = Harmonized Sales Tax, TVH = Taxe de vente harmonisée
Cile (bandiera) Cile 19% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Colombia (bandiera) Colombia 16% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Cina (bandiera) Cina3 17% 6% o 3% 增值税 (pinyin:zēng zhí shuì)
Croazia (bandiera) Croazia 23% 10% o 0% PDV = Poez na dodanu vrijednost
Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 16% 12% o 0% ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
Ecuador (bandiera) Ecuador 12% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Egitto (bandiera) Egitto 10% VAT = Value Added Tax (الضريبة على القيمة المضافة)
El Salvador (bandiera) El Salvador 13% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Etiopia (bandiera) Etiopia 15% VAT = Value Added Tax
Figi (bandiera) Figi 15% 0% VAT = Value Added Tax
Georgia (bandiera) Georgia 18% 0% DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი
Guatemala (bandiera) Guatemala 12% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Guyana (bandiera) Guyana[21] 16% 0% VAT = Value Added Tax
Iran (bandiera) Iran 3% VAT = Value Added Tax (مالیات بر ارزش افزوده)
Islanda (bandiera) Islanda 25,5% 7% VSK, VASK = Virðisaukaskattur
India (bandiera) India5 12,5% 4%, 1%, o 0% VAT = Valued Added Tax
Indonesia (bandiera) Indonesia 10% 5% PPN = Pajak Pertambahan Nilai
Israele (bandiera) Israele6 16%7 Ma'am = מס ערך מוסף
Giappone (bandiera) Giappone 5% Consumption tax = 消費税
Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 10% VAT = 부가세(附加稅, Bugase) = 부가가치세(附加價値稅, Bugagachise)
Jersey (bandiera) Jersey8 3% 0% GST = Goods and Services Tax
Giordania (bandiera) Giordania 16% GST = Goods and Sales Tax
Kazakistan (bandiera) Kazakistan 12% ҚCҚ = Қосымша салық құны (Kazakh)
НДС = Налог на добавленную стоимость (Russian)
VAT = Value Added Tax
Kosovo (bandiera) Kosovo 16% TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
Libano (bandiera) Libano 10% TVA = Taxe sur la valeur ajoutée
Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein[22] 7,6% 3,6% (immobili) o 2,4% MWST = Mehrwertsteuer
Marocco (bandiera) Marocco 20% GST = Goods and Sales Tax (الضريبة على القيمة المضافة)
Moldavia (bandiera) Moldavia 20% 8%, 5% o 0% TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată
Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 18% 5% ДДВ = Данок на Додадена Вредност, DDV = Danok na Dodadena Vrednost
Malaysia (bandiera) Malaysia9 10% GST = Goods and Services Tax (tassa governativa)
Messico (bandiera) Messico 16% 11%, 0% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Montenegro (bandiera) Montenegro 17% PDV = Poez na dodatu vrijednost
Mauritius (bandiera) Mauritius 15% VAT = Value Added Tax
Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 15% GST = Goods and Services Tax
Norvegia (bandiera) Norvegia 25% 14% o 8% MVA = Merverdiavgift (bokmål) o meirverdiavgift (nynorsk) (colloquialmente moms)
Palestina (bandiera) Palestina 14,5% VAT = Value Added Tax
Pakistan (bandiera) Pakistan 16% 1% o 0% GST = General Sales Tax
Panama (bandiera) Panama 7% ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios
Paraguay (bandiera) Paraguay 10% 5% IVA= Impuesto al Valor Agregado
Perù (bandiera) Perù 19% IGV = Impuesto General a la Ventas
Filippine (bandiera) Filippine 12%10 RVAT = Refomed Value Added Tax, conosciuta localmente come Karagdagang Buwis / Dungag nga Buhis
Russia (bandiera) Russia 18% 10% o 0% НДС = Налог на добавленную стоимость, NDS = Nalog na dobavlennuyu stoimost’
Saint Kitts e Nevis (bandiera) Saint Kitts e Nevis 17% VAT = Value Added Tax
Serbia (bandiera) Serbia 18% 8% o 0% ПДВ = Порез на додату вредност, PDV = Poez na dodatu vrednost
Singapore (bandiera) Singapore 7% GST = Goods and Services Tax
Sudafrica (bandiera) Sudafrica 14% 0% VAT = Valued Added Tax
Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 12%
Svizzera (bandiera) Svizzera 8%[23] 3,8% (settore alberghiero) e 2,5% (cibo, libri, quotidiani, medicinali)[23] MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA = Imposta sul valore aggiunto, TPV = Taglia sin la Plivalur
Taiwan (bandiera) Taiwan 5%
Thailandia (bandiera) Thailandia 7% VAT = Value Added Tax, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 15%
Turchia (bandiera) Turchia 18% 8% o 1% KDV = Katma değer vergisi
Ucraina (bandiera) Ucraina 17% 0% ПДВ = Податок на додану вартість, PDV = Podatok na dodanu vartist’.
Uruguay (bandiera) Uruguay 22% 10% IVA = Impuesto al Valor Agregado
Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 20 % НДС = Налог на добавленную стоимость
Vietnam (bandiera) Vietnam 10% 5% o 0% GTGT = Giá Trị Gia Tăng
Venezuela (bandiera) Venezuela 12% 11% IVA = Impuesto al Valor Agregado

Liquidazione e versamento dell'imposta

I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati devono ogni mese o ogni tre mesi, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario, ed infine provvedere a un conguaglio finale annuale.

La liquidazione (cioè il calcolo dell'imposta) si fa sommando l'IVA incassata dai propri clienti esercitando l'obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l'IVA versata ai propri fornitori.

Se da tale differenza scaturirà un debito verso l'erario tale differenza sarà versata tramite il modello F24. Se viceversa scaturirà un credito questo potrà essere riportato al periodo successivo per essere scalato dalla successiva dichiarazione o a certe condizioni potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione, cioè detratto da altri tributi dovuti dal contribuente.

Modalità di applicazione

Basi imponibili

Nella teoria economica ci sono tre tipi di basi imponibili, a seconda della definizione che si vuole dare al valore aggiunto:

  • Tipo prodotto (VAp)
  • Tipo reddito (VAr)
  • Tipo consumo (VAc)

La differenza di queste definizioni si basa sulla deducibilità delle spese di investimento: nel primo caso, nel tipo prodotto, nessuna spesa di investimento è deducibile, pertanto la base imponibile resta il prodotto lordo (PL); nel tipo reddito solo quelle per accantonamenti per ammortamenti (PL-Invs); nel tipo consumo, invece, sono deducibili tutti gli acquisti di beni strumentali nell'anno in cui vengono compiuti (PL-Invs-Inva).

Metodi di calcolo

L'imposta sul valore aggiunto può essere calcolata grosso modo con due metodi, uno dei quali però più articolato.

  • Per addizione: in questo caso si applica semplicemente l'aliquota dell'imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏)
  • Per sottrazione:
    • su base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione
    • su base finanziaria
base da base: si applica l'aliquota alla differenza tra fatturato delle vendite realizzato in un dato arco temporale e tra il fatturato degli acquisti di materie prime dello stesso periodo. A questo vanno aggiunte le dovute ed eventuali quote di ammortamento o il fatturato di acquisti di beni strumentali a seconda della definizione di base imponibile. In altre parole l'aliquota dell'imposta (tc) viene moltiplicata alla differenza fra le vendite (V) e gli acquisti (A).
Tb.d.b. = tc*(V - A)
Imposta da imposta: si sottrae dall'imposta riscossa sui beni prodotti e venduti l'imposta pagata sugli acquisti di materie prime (e di beni strumentali in caso di IVA consumo) compiuti nel medesimo periodo. In altre parole si applica l'aliquota tc a ciascun valore di vendita che sottrae l'aliquota tc per ciascun acquisto
Ti.d.i. = (tc*V) - (tc*A)

Tale ultimo sistema (detrazione imposta da imposta) è stato preso come modello dalle direttive CEE per la creazione di un sistema comune sulla cifra d’affari nei Paesi europei.

Il sistema, così come è concepito, non ha più uno stretto collegamento con il “valore aggiunto”, anche se la denominazione è rimasta tale per motivi “storici”.

In particolare la detrazione “imposta da imposta” consente:

  • Variazioni di aliquota nei vari stadi (dalla produzione alla commercializzazione) senza incidere nel totale dell’imposta che grava il bene al consumo.
  • Esenzioni in uno qualsiasi degli stadi.
  • Massima trasparenza, in qualsiasi stadio, sull’ammontare dell’imposta assolta fino a quello stadio.
  • Conseguentemente la possibilità di detassare il bene (con particolare riguardo all’esportazione).
  • Possibilità di recuperare integralmente una eventuale evasione, purché sia avvenuta in uno stadio precedente a quello finale (dettaglio).

Note

  1. ^ Bruno Chiarini, Elisabetta Marzano, Evasione fiscale e sommerso economico in Italia: fatti stilizzati, differenze tra periodi e puzzle (PDF), su www1.agenziaentrate.it, 2007.
  2. ^ Roberto Ippolito, "Evasori. Chi. Come. Quanto. L'inchiesta sull'evasione fiscale", Bompiani (2008)
  3. ^ Guardia di Finanza, Scontrini e ricevute fiscali, su gdf.it, 2010.
  4. ^ Evasori.info: sito sociale per segnalare e tracciare evasione IVA senza identificare evasore o segnalante
  5. ^ Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
  6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x EU VAT rates, su tmf-vat.com, TMF Group. URL consultato il 13 novembre 2010.
  7. ^ a b Federation of International Trade Associations
  8. ^ http://www.skat.dk/getFile.aspx?ID=4262&newwindow=true
  9. ^ Finland raises general VAT rate to 23 pct
  10. ^ [1]
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  12. ^ Revenue.ie
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Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni