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L’articolo si pone come obiettivo di indagare il significato da attribuire al concetto di materiality negli illeciti di abusi di mercato e di falso in bilancio (sia nell’ordinamento italiano sia in quelli del Regno Unito e degli Stati... more
L’articolo si pone come obiettivo di indagare il significato da attribuire al concetto di materiality negli illeciti di abusi di mercato e di falso in bilancio (sia nell’ordinamento italiano sia in quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America). Viene messo in luce come la materiality – traducibile come rilevanza – può assumere in alcuni casi un significato “comune” e in altri un significato di tipo “tecnico” proprio della disciplina di settore (civile, amministrativa, contabile, ecc.). Lo scopo ultimo dell’indagine è quello di suggerire che nella tipizzazione delle fattispecie di reato - al fine di renderle più “accessibili” per i consociati - si faccia uso di locuzioni diversificate per indicare il concetto di materiality in senso “comune” ovvero in senso “tecnico”.  Per un esempio del primo caso, si pensi all’abuso di informazioni privilegiate dove si è abbandonato l’impiego testuale del termine material e preferito una clausola che ne descrivesse gli effetti (informazione che l’investitore ragionevole userebbe per fondare le proprie scelte di investimento); invece, in senso “tecnico”, si pensi al falso in bilancio dove si è impiegata la locuzione «fatti materiali rilevanti».
Research Interests:
La nota prende in esame una vicenda di insider trading (ex art. 184 t.u.f.), nella quale la notizia concernente un evento futuro ed incerto, inserita in un processo decisionale a formazione progressiva,   utilizzata dal suo creatore. Dopo... more
La nota prende in esame una vicenda di insider trading (ex art. 184 t.u.f.), nella quale la notizia
concernente un evento futuro ed incerto, inserita in un processo decisionale a formazione progressiva,
  utilizzata dal suo creatore. Dopo aver analizzato l’evoluzione della normativa nazionale
ed europea – con particolare attenzione alla modifica della definizione di informazione privilegiata,
che integra il precetto penale –, si pone la questione se le tappe intermedie dei processi
prolungati, anche prima della riforma del 2018, rientravano nel concetto di informazione privilegiata
(ai sensi dell’art. 181 t.u.f.). Infine, ci si interroga quanto alla punibilit  del c.d. insider di se
stesso; segnatamente di quel soggetto che, ideatore dell’informazione, la usa sul mercato a fini
speculativi prima di comunicarla al pubblico.
Research Interests:
La nota prende il considerazione la disciplina del c.d. mendacio bancario ex art. 137, comma 1-bis, T.U.B. Nello specifico, dopo aver analizzato la tipizzazione della condotta, si cercherà di mettere in luce la discrasia tra la... more
La nota prende il considerazione la disciplina del c.d. mendacio bancario ex art. 137, comma 1-bis,
T.U.B. Nello specifico, dopo aver analizzato la tipizzazione della condotta, si cercherà di mettere in
luce la discrasia tra la fattispecie in analisi e le altre disposizioni in materia di informazione
societaria, relativamente all’amputazione della componente ingannatoria tipica dei delitti di falso.
Infine, si analizzeranno diverse soluzioni interpretative tese al recupero dell’offensività in concreto
all’interno del reato.
La nota è inerente ad un caso di abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 t.u.f. così come integrato dalla definizione di informazione privilegiata di cui all’abrogato art. 181 t.u.f. Dopo aver analizzato l’evoluzione della... more
La nota è inerente ad un caso di abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 t.u.f. così come integrato dalla definizione di informazione privilegiata di cui all’abrogato art. 181 t.u.f. Dopo aver analizzato l’evoluzione della normativa, con particolare attenzione alla modifica del concetto di informazione privilegiata che integra il precetto penale – ora contenuta all’art. 180, lettera b) ter, t.u.f. che rinvia all’art. 7 Regolamento n. 596 del 2014 –, ci si interroga in merito alla compatibilità con il principio della riserva di legge di un rimando diretto al MAR. Infine, si pone attenzione sulla differenza che intercorre tra le definizioni che si sono avvicendate. In particolare, si pone la questione se le tappe intermedie dei processi prolungati, esplicitamente menzionate solo nella formulazione della definizione del 2014, rientrassero nel concetto di informazione privilegiata ex art. 181 t.u.f. anche prima della riforma.
La nota si pone l’obiettivo di individuare quale sia concetto di “ostacolo” integrante il reato ex art. 2638, comma 2, c.c. Nello specifico, dopo aver analizzato la struttura della disposizione nonché il bene giuridico tutelato della... more
La nota si pone l’obiettivo di individuare quale sia concetto di “ostacolo” integrante il reato ex art. 2638, comma 2, c.c. Nello specifico, dopo aver analizzato la struttura della disposizione nonché il bene giuridico tutelato della norma incriminatrice, si ricercherà un’interpretazione del termine “ostacolo” quanto più conforme al principio di offensività nonché sistematicamente coerente con gli altri illeciti del settore.
Cassazione penale d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o D o m e n i c o C a r c a n o c o n d i r e t t o r e M a r i o D ' A n d r i a L V I I I-a g o s t o 2 0 1 8 , n ° 0 8 08 20 18 | estratto ARTIFICIOSA RAPPRESENTAZIONE DI ELEMENTI... more
Cassazione penale d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o D o m e n i c o C a r c a n o c o n d i r e t t o r e M a r i o D ' A n d r i a L V I I I-a g o s t o 2 0 1 8 , n ° 0 8 08 20 18 | estratto ARTIFICIOSA RAPPRESENTAZIONE DI ELEMENTI POSITIVI FITTIZI NEL PATRIMONIO DI UN ISTITUTO DI CREDITO con osservazioni di Dalila Federici