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L’IMPRENDITORE: CLASSIFICAZIONI Il codice distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri: 1. in base all’OGGETTO dell’impresa NEGATIVA!!! Imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) HA VALENZA Imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) 2. in base alla DIMENSIONE dell’impresa Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) Medio – Grande imprenditore 3. in base alla NATURA DEL SOGGETTO Impresa individuale Società Impresa pubblica STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE Assoggetta tutti gli imprenditori, e regola: 1. 2. 3. 4. la disciplina dell’azienda segni distintivi disciplina della concorrenza e dei consorzi disciplina a tutela della concorrenza e del mercato (art. 2555-2562 c.c.) (art. 2563-2574 c.c.) (art. 2595-2620 c.c.) (L. 287/1990) STATUTO SPECIALE DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Assoggetta tutti gli imprenditori “non piccoli”, e dispone su: 1. 2. 3. 4. iscrizione nel registro delle imprese, effetti di pubblicità legale (art. 2188-2202 c.c.) disciplina di rappresentanza commerciale (art. 2203-2213 c.c.) scritture contabili (art. 2214-2220 c.c.) il fallimento e le altre procedure concorsuali (D.L. 347/2003) L’IMPRENDITORE: art. 2082 c.c. “E’ imprenditore chi esercita PROFESSIONALMENTE un’ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA, al fine della PRODUZIONE o SCAMBIO di beni o servizi”. La norma racchiude tutti gli elementi essenziali per potersi definire imprenditore. REQUISITI ESSENZIALI: 1. ATTIVITA’: Per attività si intende una serie coordinata di atti, che danno vita ad un’attività solo se sono diretti nella stessa direzione, e con scopo di produrre e scambiare beni o servizi. Attività che sia in grado di produrre nuova ricchezza, che incrementi l’utilità dei singoli beni/servizi (non è impresa l’attività di mero godimento di chi loca il proprio appartamento; lo è invece, se lo adibisce ad albergo. E’ attività di impresa anche l’attività svolta da soggetti in possesso di somme di danaro e lo prestano (così ha stabilito la giurisprudenza). 2. ORGANIZZAZIONE: E’ la programmazione dell’attività economica. L’imprenditore impiega e coordina i fattori produttivi assumendone il rischio (rischio = fattore inespresso). I fattori produttivi gestiti dall’imprenditore sono il capitale (soldi, ma anche beni strumentali, macchine, locali, merci) e lavoro (proprio o altrui). Il capitale non è necessario che sia di proprietà dell’imprenditore. L’organizzazione dell’impresa deve quindi essere finalizzata alla creazione di un apparato produttivo STABILE (la stabilità è anche indice di professionalità, vedi più avanti). L’imprenditore in questo apparato ha il potere di supremazia dettato dal fatto che se ne assume anche il rischio. a. Per aversi impresa non serva che l’imprenditore abbia apporto di lavoro altrui (es. gioielliere, non c’è altrui lavoro ma c’è un complesso stabile con capitale + lavoro dell’imprenditore). b. Per il capitale non serve che ci sia un apparato strumentale fisicamente o esteriormente percepibile. Il capitale può anche essere costituito da dei soldi che neanche vediamo (es. attività di finanziamento). Sorgono problemi nell’individuare la linea di confine tra lavoro autonomo e impresa. Ecco la risposta: la mancanza di un minimo di ETERO ORGANIZZAZIONE presuppone che sia lavoro autonomo. Per aversi attività di impresa è necessario un FATTORE PRODUTTIVO ESTERNO, sia esso un collaboratore o un capitale. 3. ECONOMICITA’: Su questo requisito alcuni ritengono che l’economicità vada riferita al FINE, altri al METODO con cui l’attività deve essere realizzata. Il METODO ECONOMICO e una modalità che consente quanto meno la copertura dei costi con i ricavi (infatti, al contrario si avrebbe consumo di ricchezza e non produzione!). Il metodo economico va riferito a tutta l’attività nel suo complesso, e non solo nel singolo atto. 4. PROFESSIONALITA’: Deve essere un esercizio abituale e non occasionale. Non per questo deve essere svolta tassativamente tutti i giorni. Può anche essere un esercizio con cadenza tipica come l’attività stagionale (es. stabilimento balneare). Può essere imprenditore anche una persona che esegue due attività diverse, così come anche chi costruisce il singolo edificio (UNICO AFFARE). E’ imprenditore anche colui che costruisce un edificio per destinarlo ad uso personale: c’è il metodo economico, e viene soddisfatta l’esigenza di tutela del credito (es. fornitori materiali). La professionalità si può rilevare anche da degli indici indicatori, come ad esempio UNA STABILE ORGANIZZAZIONE è sicuramente indice di professionalità. Parte della dottrina ha poi stabilito che per esclusione, dall’art. 2082 nascerebbero anche altri requisiti non espressi: REQUISITI INESPRESSI: 1. SCOPO DI LUCRO: la nozione di imprenditore è una nozione unitaria, che comprende sia l’impresa privata che l’impresa pubblica, ed il requisito essenziale comune ad entrambe è l’economicità della gestione e non quello dello scopo di lucro, visto che in caso di impresa pubblica il profitto non è necessario. Inoltre non può essere un requisito il solo intento di voler avere un lucro. 2. DESTINAZIONE AL MERCATO: dei beni o dei servizi. Il Campobasso opta però per non definirlo un requisito dato che gli elementi essenziali si trovano anche laddove non si sia immissione dei beni nel mercato. 3. ATTIVITA’ ILLECITA: ultimo requisito inespresso che riguarda le IMPRESE ILLEGALI (mancanza di autorizzazione) e LE IMPRESE IMMORALI (quando lo stesso oggetto dell’attività sia illecito, come ad es. il contrabbando di sigarette). In questi casi vi è tutela per i creditori, ma non per l’imprenditore (ininvocabilità della tutela per l’imprenditore). PROFESSIONI INTELLETTUALI Nonostante abbiano tutti i requisiti, PER LIBERA SCELTA DEL LEGISLATORE, non sono imprenditori avvocati, notai, commercialisti, etc. L’art. 2238 c.c. “le disposizioni in tema di impresa non si applicano alle professioni intellettuali, a meno che l’esercizio della professione costituisca elemento di una attività organizzata in forma di impresa”. Esempio: • il medico che gestisce clinica privata: attività di impresa e attività intellettuale SI IMPRENDITORE • il medico che svolge solo la propria attività, NO IMPRENDITORE, anche se si avvalga di collaboratori (es. studio di avvocati) Caso particolare dei FARMACISTI, considerati imprenditori commerciali in quanto hanno perso il requisito della prestazione intellettiva. DISCIPLINA PARTICOLARE. Sono, infatti, soggetti a: • Iscrizione all’albo dei professionisti • Soggetti al potere disciplinare dell’ordine professionale • Hanno un accesso limitato, subordinato al sostenimento e superamento di un esame di stato • Anche il contratto con gli stessi ha una disciplina particolare, che però con la liberalizzazione delle tariffe… L’IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 c.c.) ATTIVITA’ AGRICOLE ESSENZIALI Dice l’art. 2135 dopo la modifica del D. L-gs. 228/2001: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: - coltivazione del fondo ] - selvicoltura ] ATTIVITA’ AGRICOLE ESSENZIALI - allevamento di animali ] con attività dirette alla cura e sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria allo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, o le acque dolci, salmastre o marine” L’articolo è stato modificato nel 2001, ed è riuscito ad eliminare i dubbi che vertevano sull’individuazione di determinate figure come imprenditore agricolo oppure no, ma ha anche ampliato la categoria anche quasi a rilanciare una figura in via di estinzione. Rispetto alla vecchia norma, infatti si evince che rientrano tra le attività agricole essenziali anche: • • • • la produzione di vegetali e animali l’orticoltura, le coltivazioni in serra, nei vivai, la fioricoltura, le coltivazioni “fuori terra” di ortaggi e frutta la zootecnia con gli allevamenti in batteria; per “allevamento di animali si deve intendere: allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli; allevamento di cavalli da corsa, o di animali da pelliccia, di cani di gatti, etc l’imprenditore ittico che “svolge attività di pesca professionale diretta alla cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri, dolci”. SELVICOLTURA: Rimane la particolare figura per il selvicoltore, dove si ha attività agricola essenziale SOLO SE all’estrazione di legnami sia unita l’attività di coltivazione del bosco. ATTIVITA’ AGRICOLE PER CONNESSIONE Ampliata parecchio dalla modifica 2001 al 3° comma, che stabilisce cosa si intenda per attività agricole connesse: a) Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti “PREVALENTEMENTE” da attività agricole essenziali. b) Le attività dirette alla fornitura di beni/servizi mediante l’utilizzazione “PREVALENTE” di attrezzature o risorse normalmente impegnate nell’attività agricola esercitata, comprese quindi anche le attività di valorizzazione del territorio e le attività agrituristiche. Le attività di cui ai punti a) e b) sono oggettivamente commerciali, ma sono considerate PER LEGGE attività agricole quando sono esercitate con una delle 3 attività agricole essenziali. Perché si parli di attività agricola per connessione vi sono DUE PRESUPPOSTI ESSENZIALI: 1. CONNESSIONE SOGGETTIVA (principio di coerenza): il soggetto che esercita l’attività agricola connessa deve essere GIA’ IMPRENDITORE AGRICOLO in base all’attività che svolge, ed inoltre l’attività svolta deve essere COERENTE con quella connessa. Es. E’ IMPRENDITORE COMMERCIALE: chi trasforma o commercia prodotti agricoli altrui, o chi fa il viticoltore e produce formaggio. Es. E’ IMPRENDITORE AGRICOLO: chi coltiva viti e produce vino PICCOLA ECCEZIONE: sono IMPRESE AGRICOLE le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi (es. cantine sociali) 2. CONNESSIONE OGGETTIVA (principio della prevalenza): a. Che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti PREVALENTEMENTE dall’attività agricola essenziale b. Che si tratti di beni forniti mediante l’utilizzazione PREVALENTE di risorse dell’azienda. c. E’ sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE (art. 2195 c.c.) Sono soggetti a registrazione nel registro delle imprese gli imprenditori commerciali che esercitano una o più tra le seguenti categorie di attività indicate: - ATTIVITA’ INDUSTRIALE: produzione di beni/servizi (ogni attività che non sia agricola) o TERZO GENUS: attività di acquisto materie prime e produrre beni diversi dalla materia iniziale. Intesa in questo modo, l’attività che non trasformano alcun bene in che categoria rientrano? (impresa civile) - ATTIVITA’ INTERMEDIARIA nella circolazione di beni (ogni attività che attui uno scambio) o TERZO GENUS: l’intermediazione presuppone tre soggetti. E quando ce ne sono solo due? - ATTIVITA’ DI TRASPORTO di persone o cose, via terra, acqua, aria - ATTIVITA’ BANCARIA O ASSICURATIVA - ALTRE ATTIVITA’ ausiliarie delle precedenti Un’elencazione dal legislatore volutamente generica, proprio ad includere tutte le attività che non rientri nell’art. 2135 c.c. IL PICCOLO IMPRENDITORE Il piccolo imprenditore è contemplato dal c.c. e dalla legislazione speciale, ad incentivarne lo sviluppo. Anche se questo ha creato dei contrasti. Vediamo cosa e tra chi: • l’art. 2083 c.c. “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, e coloro che esercitano attività professionale organizzata in prevalenza con il proprio lavoro e della famiglia” . Requisito generale: attività professionale organizzata IN PREVALENZA con il proprio lavoro e della famiglia. o è soggetto allo statuto generale dell’imprenditore o non è soggetto alla tenuta delle scritture contabili o non è soggetto al fallimento (a seconda dei casi si) o non è soggetto a iscrizione al registro delle imprese o non è soggetto quindi allo statuto speciale L’imprenditore deve quindi prestare il suo lavoro assieme a quello dei familiari. (es. un parrucchiere, un sarto) • La Legge fallimentare all’art. 1 prevedeva dei parametri “monetari”, per esonerare il piccolo imprenditore dal fallimento, e dove erano piccoli imprenditori: o titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile (criterio del reddito) o in mancanza, colui il cui investimento di capitale non fosse superiore a L. 900.000 (criterio del capitale) o in nessun caso le società commerciali potevano essere considerate piccoli imprenditori QUINDI GRANDE CONTRASTO Tra la definizione del codice civile (prevalenza del lavoro di famiglia), e la legge fallimentare (parametri monetari) E QUINDI MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE Nel 1974: SOPPRESSA l’imposta di ricchezza mobile (nasce l’IRPEF), con conseguente abolizione del criterio del reddito. Nel 1989: SOPPRESSO il criterio del capitale investito. Nel 2006 ci fu poi la riforma che venne a sua volta modificata nell’anno successivo nel 2007: • non si definisce più chi è “piccolo imprenditore” • non è soggetto al fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri di possedere tutti e 3 i seguenti requisiti (LIMITI DIMENSIONALI DELLA LEGGE FALLIMENTARE): 1. attivo patrimoniale annuo < 300.000 euro nei tre esercizi precedenti l’istanza di fallimento 2. ricavi lordi annui < 200.000 euro nei 3 esercizi precedenti l’istanza di fallimento 3. debiti (anche non scaduti) < 500.000 euro I valori indicati nei tre requisiti sono “aggiornabili” con decreto del Ministro Giustizia in base alle variazioni ISTAT IN DEFINITIVA DALLA LEGGE FALLIMENTARE: si evince chi può esser dichiarato fallito. DAL CODICE CIVILE: si ricava l’applicabilità dello statuto generale dell’imprenditore. L’IMPRESA ARTIGIANA (piccolo imprenditore) E’ l’art. 2083 c.c. a stabilire che sono piccoli imprenditori gli artigiani. Gode di legislazione speciale, che opera sia ai fini tributare che ai fini dell’incentivazione. PROBLEMA: la legislazione speciale che da una definizione di artigiano, che contrasta con l’art. 2083 c.c. • Dapprima la L. 860/56 definiva l’artigiano “a tutti gli effetti di legge” (quindi ai fini fallimentari, ai fini civilistici, etc). La nozione di artigiano era collegata alla natura dei beni prodotti: era artigiano chi produceva beni di natura artistica o usuale, ed era iscritto nell’albo delle imprese artigiane. Questa nozione SOSTITUIVA quindi le nozioni del c.c. e della legge fallimentare, ed ecco il contrasto! Poteva essere artigiano anche chi non rispettasse il criterio della PREVALENZA indicato nel c.c., ed esentato quindi dal fallimento! • Con la Legge quadro 443/85 viene eliminata la parte che definiva l’impresa artigiana “a tutti gli effetti di legge”, definendo l’artigiano sia per quanto riguarda l’OGGETTO (qualunque attività di produzione di beni), e definendo il RUOLO dell’artigiano nell’impresa (svolto in maniera PREVALENTE, ma senza che prevalga sugli altri fattori produttivi). Era però una legge che prevedeva che le società potessero essere imprese artigiane, e quindi con un numero cospicuo di dipendenti (ALTRO CONTRASTO). Questo ultimo problema fu però risolto dagli interpreti dato che avendo eliminato la dicitura “a tutti gli effetti di legge”, non si sostituiva più alla disciplina della legge fallimentare.  L’iscrizione all’albo della società artigiana è così ai soli fini delle sovvenzioni regionali o statali, e non ai fini fallimentari o civilistici. Quindi LA FINE DI UN PRIVILEGIO, per cui le società artigiane sono soggette al fallimento, e quindi se superano anche uno solo dei limiti indicati all’art. 1 della legge fallimentare. L’IMPRESA FAMILIARE Art. 230 bis c.c. “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto… è impresa familiare quell’impresa dove collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado, dell’imprenditore”. Non la disciplina, ma la identifica, e ne regola i diritti di chi ci lavora al suo interno. E’ importante ricordare “SALVO CHE…”. L’impresa familiare non è una piccola impresa, potrebbe esserlo, ma non è detto che lo sia. Nasce nel 1975 dal diritto di famiglia. RATIO: il legislatore ha voluto tutelare “chi lavori in modo continuato” nella famiglia o nell’impresa, riconoscendo agli stessi sia diritti patrimoniali che diritti amministrativi. Vediamoli: DIRITTI PATRIMONIALI: 1. diritto al mantenimento, anche se non dovuto ad altro titolo 2. diritto di partecipazione agli utili, in proporzione alla quantità di lavoro prestato 3. diritto sui beni acquistati con gli utili, e sugli incrementi di valore dell’azienda (avviamento) 4. diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento della stessa DIRITTI AMMINISTRATIVI: 1. partecipa alle decisioni sulla gestione ordinaria, con voto a maggioranza 2. il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare, ma con il consenso UNANIME dei familiari già partecipanti. STRUTTURA DELL’IMPRESA FAMILIARE Rimane pur sempre una impresa individuale, con particolare disciplina delle prestazioni lavorative dei familiari, per cui: • I BENI AZIENDALI: sono di proprietà esclusiva dell’imprenditore / datore di lavoro • I DIRITTI PATRIMONIALI DEI PARTECIPANTI: sono semplici diritti di credito nei confronti dell’imprenditore • ATTI DI GESTIONE ORDINARIA: sono decisi dall’imprenditore. RESPONSABILITA’ => l’imprenditore agisce in nome proprio, per cui sarà l’unico a rispondere delle obbligazioni verso terzi. FALLIMENTO => solo l’imprenditore sarà esposto al fallimento, NON se sia impresa commerciale non piccola. L’IMPRESA INDIVIDUALE Da una sola persona. L’IMPRESA COLLETTIVA (associazioni e fondazioni) Un esempio sono le SOCIETA’, ma esistono anche altre forme (ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI). Ma possono svolgere attività di impresa? Le ASSOCIAZIONI, le FONDAZIONI, e tutti gli altri enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa, svolta con METODO ECONOMICO, e con gli altri presupposti necessari. Diventano imprenditori, se esercitano attività commerciale SI statuto, SI fallimento. L’IMPRESA PUBBLICA Consistono in attività di impresa svolta dallo Stato, in 3 differenti modi: 1. IMPRESE ORGANO => dove Stato esercita attività di impresa servendosi di proprie strutture, e che rimane “secondaria” ed “accessoria” rispetto ai fini istituzionali. (es. società erogatrici di pubblici servizi come acqua, gas) Art. 2093: fa distinzione tra enti pubblici inquadrati e non, e a noi interessa i non inquadrati, SI statuto generale dell’imprenditore, ma limitatamente alle imprese da essi esercitati. SI statuto proprio dell’imprenditore commerciale. NO iscrizione nel registro delle imprese, NO fallimento, SI tenuta delle scritture contabili. (IMPO) 2. ENTI PUBBLICI ECONOMICI => dove lo Stato può dar vita ad enti di diritto pubblico, il cui compito istituzionale principale o esclusivo sia l’esercizio di attività di impresa (ad esempio Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Ferrovie dello Stato, INA, ENI). Successivamente sono stati (IMPO) trasformati in s.p.a. con partecipazione statale e nel 1990 furono istituite le GOLDEN SHARES, con partecipazione statale maggiore. SI statuto generale dell’imprenditore SI statuto proprio dell’imprenditore commerciale, NO fallimento, al posto del quale è prevista la Liquidazione Coatta Amministrativa. 3. SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA => dove lo Stato può svolgere attività di impresa servendosi di strutture di diritto privato (ad esempio società per azioni) L’IMPRESA SOCIALE Istituita con D. LGS. 155/2006. Uno dei tanti enti che esercitano possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che: 1. esercitano in via stabile e principale attività economica organizzata al fine di produrre beni/servizi di utilità sociale (assistenza sociale, sanitaria, educazione, istruzione e formazione, servizi culturali). 2. via sia assenza dello scopo di lucro. Eventuali utili vanno destinati allo svolgimento dell’attività o all’incremento del patrimonio. Sullo stesso patrimonio grava, però il vincolo di indisponibilità, per cui in caso di cessazione dell’impresa sociale, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre imprese sociali simili. 3. può impiegarsi qualunque forma di organizzazione privata, e qualsiasi tipo societario. NON POSSONO ESSERE IMPRESE SOCIALI: le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che erogano beni/servizi solo ai propri soci. PRIVILEGIO PER LE IMPRESE SOCIALI è quello di limitare la responsabilità patrimoniale dei partecipanti: • SE IL PATRIMONIO < 20.000€ => risponde solo l’impresa sociale con il suo patrimonio • SE IL PATRIMONIO si riduce di oltre 1/3, rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa sociale (e quindi non gli altri soci che non hanno agito). OBBLIGHI PER LE IMPRESE SOCIALI (sia agricole che commerciali): - iscriversi nella apposita sezione del registro delle imprese - redigere le scritture contabili - in caso di insolvenza, no fallimento ma liquidazione coatta amministrativa ATTO COSTITUTIVO: per atto pubblico, il quale deve contenere oggetto sociale, denominazione, modalità di ammissione ed esclusione dei soci, fissare i requisiti per l’assegnazione delle cariche sociali, stabilire le forme di coinvolgimento dei lavoratori. CONTROLLO INTERNO: affidato ai revisori contabili ed ai sindaci. CONTROLLO ESTERNO: affidato al Ministero del lavoro, che può procedere ad ispezioni, e nel caso disporre la prdita della qualifica di impresa sociale. ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE Innanzitutto bisogna distinguere tra l’esercizio dell’attività di impresa DIRETTO ed INDIRETTO: ESERCIZIO DIRETTO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA => in questo caso l’individuazione del soggetto a cui applicare lo statuto generale dell’imprenditore e lo statuto speciale non crea problemi, dato che in questo caso gli atti di impresa sono compiuti direttamente dall’interessato, o dal suo rappresentante. PRINCIPIO DELLA SPENDITA DEL NOME: “Secondo cui gli effetti degli atti giuridici ricadono solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso” (esempio mandatario con rappresentanza => gli effetti si producono direttamente sul mandante mandatario senza rappresentanza => gli effetti si producono sul mandatario) ESERCIZIO INDIRETTO DELLA ATTIVITA’ DI IMPRESA => sulle ali dell’esempio del mandatario senza rappresentanza, esiste il fenomeno dell’esercizio di impresa tramite interposta persona: - soggetto che compie in proprio nome singoli atti di impresa (prestanome) - altro soggetto che somministra i mezzi necessari, dirige di fatto l’impresa, fa propri tutti i guadagni - il dominus dell’impresa, che non si palesa di fronte ai terzi (imprenditore occulto) Tutti questi possibili raggiri sono stati combattuti, soprattutto in quelle situazioni in cui le cose non dovessero andar bene, e soprattutto in tema di responsabilità verso i terzi, nel seguente modo: PRINCIPIO DELLA SPENDITA DEL NOME => “secondo cui risponde chi di fatto esercita il potere di direzione, e quindi rispondono sia il prestanome che il dominus” Ma ha avuto scarsi consensi a causa dello scarso fondamento normativo e smentito poi anche dai principi delle società di capitali. Quindi il dominio di fatto di una impresa individuale o di una società di capitali non è condizione sufficiente per esporle a responsabilità verso terzi e a fallimento, né determina l’acquisto della qualità di imprenditore. Ci ha pensato la riforma del 2003: “che regola la responsabilità civile delle società o enti che esercitano attività di direzione su altre società, abusando di tale potere a danno dei creditori della società controllata (art. 2497 c.c.)” IMPRESA FIANCHEGGIATRICE => quando un socio di comando di società di capitali tratti la stessa come se fosse “cosa propria”, non rispettando le regole societarie. GIURISPRUDENZA ritiene che questo comportamento dia vita ad “autonoma attività di impresa” per cui, sempre ricordando i requisiti dell’art. 2082 c.c. il socio che ha abusato risponderà per le obbligazioni da lui contratte come se fosse titolare di una autonoma impresa commerciale individuale. L’impresa fiancheggiatrice potrà quindi fallire. Tecnica, questa, che consente di tutelare i creditori. Infatti, in base alla disciplina del mandato senza rappresentanza il fallimento della società di capitali potrà chiedere all’impresa fiancheggiatrice di fornirle le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni contratte nel suo interesse. In mancanza potrà provocarne il fallimento! INIZIO DELL’IMPRESA La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio di attività di impresa, quindi non sarà sufficiente l’iscrizione nel registro delle imprese, Detto principio vale anche per le società. (PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’) Saranno le ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE a far acquisire la qualità dell’imprenditore quando le stesse manifesteranno INEQUIVOCABILMENTE l’attività verso un determinato fine produttivo (PROFESSIONALITA’), sia per il loro numero, sia per la loro significatività. SINGOLO ATTO DI ORGANIZZAZIONE  se invece è compiuto da società, può essere sufficiente anche un solo atto (es. società alberghiera acquista area fabbricabile) FINE DELL’IMPRESA E’ molto importante individuare il momento in cui l’impresa cessa di esistere, e a ciò ci ha pensato il D.LGS. 2/2006, modificato poi nel 2007:  nuovo art. 10 Legge fallimentare: “gli imprenditori individuali o collettivi possono essere dichiarati falliti entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l’insolvenza si è manifestata anteriormente, oppure entro l’anno successivo” 1° comma  “fatta salva la facoltà per il creditore di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui far decorrere il termine di un anno” 2° comma La cancellazione dal registro delle imprese fa decorrere l’anno entro cui l’imprenditore può esser dichiarato fallito. CANCELLAZIONE D’UFFICIO => la cancellazione non è sufficiente. Ad essa deve accompagnarsi l’effettiva disgregazione del complesso aziendale, se no il termine annuale non decorre. CAPACITA’ e IMPRESA La capacità all’esercizio di attività di impresa SI ACQUISTA con i 18 anni (capacità di agire). La capacità all’esercizio di attività di impresa SI PERDE in seguito ad INTERDIZIONE o INABILITAZIONE. Il minore che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore, neanche laddove i contratti conclusi non siano annullabili. I divieti di esercizio di attività di impresa posti a carico, ad esempio, di un impiegato statale, non costituiscono una limitazione della capacità di agire, ma semplici “incompatibilità”. L’eventuale violazione di detti divieti comporterà l’acquisto della qualità di imprenditore, oltre a sanzione amministrativa, e oltre all’aggravamento delle sanzioni penali in caso di fallimento (es. bancarotta). L’INCAPACE E L’IMPRESA COMMERCIALE E’ possibile l’esercizio di attività di impresa da parte del:  del rappresentante legale dell’INCAPACE (minore o interdetto)  dei soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitati, minori emancipati, il beneficiario di amm. di sostegno) In questi casi non ci sono regole particolari per l’attività agricola, mentre ce ne sono per l’attività commerciale: IL MINORE E L’INTERDETTO => NO inizio, SI continuazione se autorizzato dal tribunale. Il rappresentante legale può compiere tutti gli atti di impresa ordinari e straordinari. Necessita di specifica autorizzazione solo laddove vi siano atti che non riguardano la gestione dell’impresa (es. vendita dell’immobile dove ha sede l’impresa) L’INABILITATO => NO inizio, SI continuazione. Una volta giunta l’autorizzazione dal tribunale, potrà esercitare “personalmente” gli atti di impresa con l’assistenza del curatore, mentre per gli atti “esterni” alla gestione dell’impresa, servirà il “consenso” del curatore. MINORE EMANCIPATO => Si inizio, SI continuazione, se autorizzato dal tribunale. L’emancipato acquista con l’autorizzazione del tribunale la “piena capacità di agire”. AMM.RE DI SOSTEGNO => SI inizio, SI continuazione. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno potrà iniziare o continuare una attività di impresa senza assistenza, con capacità di agire per tutti quegli atti per i quali non dia diversamente previsto dal giudice tutelare. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE => Vanno registrati tutti i provvedimenti del tribunale che autorizzano o revocano la possibilità di esercitare l’attività di impresa. QUALITA’ DI IMPRENDITORE => viene acquista dall’INCAPACE, dato che viene “speso il suo nome”. REATI FALLIMENTARI => ne risponde il tutore, dato che viene applicata la disciplina che regola l’INSTITORE. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE L’imprenditore commerciale è destinatario di una disciplina dettata dallo “statuto generale” comune a tutti gli altri imprenditori, e di una dettata dallo “statuto speciale”. PUBBLICITA’ LEGALE:  consiste nell’obbligo, imposto dal legislatore, di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa. Informazioni rese ACCESSIBILI ai TERZI (c.d. pubblicità notizia) e che diventano anche OPPONIBILI a chiunque (c.d. CONOSCIBILITA’ LEGALE)  lo strumento della pubblicità legale è il Registro delle imprese sia per le imprese commerciali non piccole, sia per le società commerciali ed è istituito c/o la Camera di commercio di ogni provincia, sotto la vigilanza del giudice del tribunale   EVOLUZIONE STORICA: per oltre 50 anni sino al 1993 sino a che non venne soppresso il BUSARL (bollettino ufficiale spa e srl) e venne soppresso il BUSC (bollettino ufficiale società cooperative).  Nel 1996 venne istituito il Registro delle imprese, che divenne poi operativo dal 1997, con delle novità:   NOVITA’  Il registro delle imprese è strumento di pubblicità legale di:  Imprese commerciali  Imprenditori agricoli (dal 2001 anche con effetti di pubblicità legale)  Piccoli imprenditori (dal 2001 anche con effetti di pubblicità legale)  Società semplici (dal 2001 anche con effetti di pubblicità legale)   La tenuta del Registro delle imprese passa dalle cancellerie del tribunale alle camere di commercio   Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche, per un rapido accesso alle informazioni per i terzi IL REGISTRO DELLE IMPRESE: SEZIONE ORDINARIA: imprenditori non agricoli imprenditori individuali commerciali non piccoli tutte le società esclusa quella semplice, anche se non svolgono attività commerciale consorzi fra imprenditori con attività esterna gruppi europei di interesse economico, con sede in Italia enti pubblici avente oggetto esclusivo o principale una attività commerciale società estere con sede amministrativa in Italia SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE IMPO => la struttura della società PREVALE sull’OGGETTO della società (es. Sgaravatti rientra nella riga 3) SPECIALE 1: dedicata agli imprenditori che per i codice civile erano esonerati, ma con la riforma del 1993 non lo sono più, quindi: imprenditori agricoli individuali piccoli imprenditori società semplici (IMPO) che possono svolgere “solo” attività agricole imprenditori artigiani SPECIALE 2: società fra professionisti, con funzione di pubblicità notizia società di avvocati (dal 2001) SPECIALE 3: ove vi siano “legami di gruppo”, ossia società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento, e le società soggette SPECIALE 4: imprese sociali ATTI E FATTI DA REGISTRARE => sono definiti dalla legge, e sono diversi a seconda della struttura oggettiva dell’impresa: • dati sulla individuazione della impresa (dati anagrafici, ditta, oggetto, sede) • dati sulla struttura e sulla organizzazione societaria (atto costitutivo, modificazioni, etc) in ogni caso vanno registrate tutte le modifiche ai dati precedentemente già registrati. PROCEDIMENTO: su domanda dell’interessato, ma anche d’ufficio se l’iscrizione è obbligatoria e nessuno vi ha provveduto, così come lo stesso discorso vale per la cancellazione. Prima di procedere all’iscrizione l’ufficio del registro deve controllare la regolarità formale e sostanziale della documentazione, ma nulla può rilevare su cause di “nullità” o di “annullabilità” dell’atto. SANZIONI => per chi non si registra avendone l’obbligo, sono previste sanzioni. EFFETTI DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE: nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale, oltre all’efficacia che può essere dichiarativa e costitutiva. Vediamole: EFFICACIA DICHIARATIVA: gli atti e i fatti soggetti ad iscrizione sono opponibili “a chiunque” e dal momento della loro registrazione (escluso nella società di capitali, nelle quali l’opponibilità si ha dopo 15 gg) L’omessa iscrizione impedisce l’opponibilità dell’atto/fatto, anche se l’imprenditore può rimediare, provando che i terzi ne avevano ugualmente avuto conoscenza. EFFICACIA COSTITUTIVA: in casi rigorosamente previsti: eccoli TOTALE: PARZIALE: NORMATIVA: con produzione di effetti sia fra le parti che con i terzi (es. iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo di società di capitali e delle società cooperative. La SPA prima della registrazione non esiste giuridicamente né per aspiranti soci, né per i terzi) produzione di effetti solo nei confronti dei terzi (es. registrazione della delibera di riduzione reale di capitale sociale in una SNC. L’eventuale omissione della registrazione impedisce il decorso del termine di 3 mesi entro il quale i creditori possono opporsi) quando la registrazione è un presupposto per l’applicazione di un determinato regime giuridico (es. SNC e SAS, società che esistono anche se non sono registrate. La mancata registrazione influisce sul regime di autonomia patrimoniale, per il quale verrà quindi applicato il regime più gravoso della società semplice). Si parla in questi casi delle c.d. SOCIETA’ IRREGOLARI. ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE => non si verificano gli effetti appena illustrati nel caso della sezione ordinaria. Dal 2001 ha efficacia di pubblicità legale anche per gli imprenditori agricoli anche piccoli, con un conseguente “ritorno al disordine”. LE SCRITTURE CONTABILI => Sono i documenti che rappresentano in termini monetari i singoli atti di impresa, la situazione del patrimonio dell’imprenditore, e del risultato economico dell’attività svolta. OBBLIGO => per gli IMPRENDITORI che esercitano attività commerciale (no piccoli imprenditori) per le SOCIETA’ COMMERCIALI (no soc semplice) anche se non esercitano attività comm.le stesso dicasi per gli ENTI SOCIALI LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE => dice il principio generale che “l’impresa deve tenere tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa stessa”. Ed inoltre devono essere tenuti: LIBRO GIORNALE: registro cronologico – analitico dove vengono registrate le operazioni “nell’ordine in cui vengono compiute” e non necessariamente ogni singola operazione (infatti se sono operazioni omogenee si può registrare, ad esempio, direttamente l’importo complessivo delle merci vendute) Il libro giornale può anche essere articolato in più LIBRI PARZIALI. LIBRO DEGLI INVENTARI: registro periodico – sistematico che deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa, e successivamente ogni anno. Fornisce il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore, e quindi deve contenere: INDICAZIONE e VALUTAZIONE delle attività / passività dell’imprenditore, ANCHE ESTRANEE all’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio, comprensivo dello “Stato patrimoniale” e del “Conto economico” (principio di VERIDICITA’) e con il “Conto dei profitti e delle perdite” - Devono quindi risultare con EVIDENZA e VERITA’: STATO PATROMINIALE => la situazione complessiva del patrimonio CONTO ECONOMICO => gli utili o le perdite sofferte nel medesimo arco di tempo. LIBRO MASTRO => dove vengono cronologicamente, ma produzione, etc etc) LIBRO CASSA => tiene conto delle entrate / uscite di danaro. LIBRO MAGAZZINO => memorizzate le sistematicamente singole operazioni non (x cliente, per tipo di registra le entrate / uscite delle merci. In ogni caso sono da conservare per ogni operazione gli originali della corrispondenza commerciale. REGOLARITA’ DELLE SCRITTURE CONTABILI ED EFFICACIA PROBATORIA Perché le scritture contabili non possano successivamente essere alterate, si adottano delle regole: - Libri numerati progressivamente pagina per pagina - Scritture contabili senza spazi bianchi o abrasioni. Eventuali cancellazioni devono essere fatte in modo che si veda il precedente dato. L’inosservanza di questi accorgimenti rendono le scritture IRREGOLARI, e quindi giuridicamente IRRILEVANTI. CONSERVAZIONE=> per almeno dieci anni, anche su supporti informatici. SANZIONI => chi non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle a suo favore come mezzo di prova. Inoltre è assoggettato alle sanzioni penali previste per il reato di bancarotta in caso di fallimento. EFFICACIA PROBATORIA => le scritture contabili possono essere “sempre” utilizzate dai terzi come mezzo di prova contro l’imprenditore; è anche vero, però, che il terzo non ne può scindere il contenuto, e quindi non può avvalersi della sola parte a lui favorevole. CONTRO L’IMPRENDITORE => fanno sempre prova CONTRO TERZI => sono necessarie tre condizioni: 1. scritture contabili tenute regolarmente 2. la controparte deve essere anche lui un imprenditore obbligato alla tenuta delle scritture contabili 3. la controversia deve essere relativa a rapporti inerenti l’esercizio di impresa. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Regolata dall’art. 1387 c.c. e seguenti, ma regolata da norme particolari quando si tratta di rappresentanza esercitata da particolari figure come: a) GLI INSTITORI b) I PROCURATORI c) I COMMESSI a) L’INSTITORE (art. 2203 c.c.) => “colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa, o di una sede secondaria, o di un ramo particolare della stessa” di regola è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale. Può essere subordinato al solo imprenditore, oppure anche ad altro institore se è al vertice di un settore anziché della azienda. OBBLIGHI => congiuntamente con l’imprenditore è tenuto all’adempimento degli obblighi di iscrizione al registro delle imprese, e alla tenuta delle scritture contabili. RESPONSABILITA’ => in caso di fallimento, a carico dell’institore vi sono solo sanzioni penali, ma non è soggetto al fallimento, quindi di conseguenza non è neanche esposto con il proprio patrimonio. E’ personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente. Fermo restando che per gli atti compiuti dallo stesso institore, regolarmente a ciò preposto, è obbligato anche il preponente (art. 2208 c.c.) RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE => art. 2204 c.c. “anche in mancanza di espressa procura l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa”. Non può compiere atti fuori dall’esercizio (es. vendere l’immobile) e non può ipotecare beni immobili del preponente, a meno che non sia stato a ciò autorizzato. RAPPRESENTANZA PROCESSUALE => può stare in giudizio sia come attore che come convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti (suoi o dell’imprenditore) compiuti nel’esercizio dell’impresa. MODIFICA / REVOCA RAPPRESENTANZA => vengono decise dall’imprenditore; eventuali limitazioni dei poteri del rappresentante saranno opponibili ai terzi solo se pubblicati nel registro delle imprese; salvo dimostrazione che il terzo era a conoscenza di dette limitazioni. Stesso discorso vale per la revoca. b) IL PROCURATORE (art. 2209 c.c.) => i procuratori sono coloro che in base a rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l’imprenditore atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso. E’ una figura subordinata rispetto all’institore in quanto: - non sono posti a capo dell’impresa, o di un ramo, o di un settore - pur avendo funzioni direttive il loro potere è circoscritto ad un determinato settore operativo - non ha rappresentanza processuale - non è soggetto ad obblighi di iscrizione nel registro delle imprese IMPO => l’imprenditore non risponde di atti del procuratore compiuti senza la spendita del suo nome. c) I COMMESSI (art. 2210 c.c.) => hanno mansioni esecutive o meteriali che li pongono in contatto con i terzi (es. il cameriere in un ristorante) POTERE RAPPRESENTATIVO => potere molto limitato rispetto a institori e procuratori. Possono compiere atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati” NON POSSONO => - esigere il prezzo di merci delle quali non facciano consegna, né concedere sconti o dilazioni che non siano d’uso - non possono esigere i prezzi in luoghi diversi dal luogo previsto (es. alla cassa) L’AZIENDA (art. 2555 c.c.) L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. E’ l’apparato strumentale per lo svolgimento della propria attività (locali, macchinari, attrezzature, etc) BENI AZIENDALI => NON SONO beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non siano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa (es. l’abitazione dell’imprenditore) SONO beni aziendali i beni di proprietà di terzi di cui l’imprenditore può disporre, purché impiegati dell’attività di impresa (es. locali in affitto, macchinario in leasing) RILIEVO ECONOMICO => l’organizzazione e la destinazione dei beni ad un fine produttivo attribuiscono ai beni stessi e all’azienda, rilievo economico. I beni organizzati producono infatti UTILITA’ NUOVE poiché oltre ai beni che compongono l’azienda vi è anche il NUOVO VALORE per l’attitudine degli stessi a produrre nuova ricchezza, proprio a causa della loro organizzazione. AVVIAMENTO => il complesso unitario acquista così un valore di scambio maggiore rispetto alla somma dei valori dei singoli beni che la compongono. Un maggior valore che si identifica con l’AVVIAMENTO. Consiste quindi nell’attitudine a consentire la realizzazione di un profitto, e dipende da fattori oggettivi e soggettivi: vediamoli AVVIAMENTO OGGETTIVO => si ricollega a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda AVVIAMENTO SOGGETTIVO => quello dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato, ed alla sua abilità a conservare e accrescere la propria clientela LA CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA L’azienda può essere VENDUTA, CONFERITA in società, DONATA. Ma vi sono alcune situazioni particolari come ad esempio l’imprenditore che decide di compiere atti che riguardano anche un solo bene aziendale, o più di uno. Si tratta di trasferimento di azienda o di trasferimento di singolo bene aziendale? L’imprenditore infatti potrebbe sottrarsi al regime del trasferimento dell’azienda, frazionandola con più atti separati. Ma non c’è alcun problema! Infatti la legge dispone che “per il trasferimento dell’azienda non è necessario che l’atto comprenda l’intero complesso aziendale, basta anche un solo ramo”, purché: - l’insieme di beni sia potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di attività di impresa, anche se il nuovo titolare debba integrare il complesso con ulteriori fattori produttivi (es. materie prime) - che i beni esclusi dal trasferimento non ALTERINO l’unità commerciale e funzionale della stessa azienda (es. viene trasferito il brevetto industriale senza il quale l’azienda non può proseguire la sua attività) FORME => per il trasferimento dell’azienda le forme da osservare sono indicate nell’art. 2556 c.c.. In generale i contratti devono rispettare le forme stabilite per il trasferimento di quel determinato bene che compone l’azienda. SE BENI MOBILI: per atto pubblico SE BENI IMMOBILI: per forma scritta, pena nullità PER LE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE: ogni atto di diposizione deve essere provato per iscritto. E depositato nel registro delle imprese entro 30 gg. Gli effetti della pubblicità legale infatti si producono con l’iscrizione. La RATIO è quella di combattere la criminalità organizzata LA VENDITA DELL’AZIENDA DIVIETO DI CONCORRENZA DELL’ALIENANTE “chi aliena una azienda commerciale deve astenersi per almeno 5 anni dall’iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell’azienda ceduta. La nuova azienda non deve sviare la clientela per il suo OGGETTO, per la sua UBICAZIONE, e per altre circostanze. DOPPIA ESIGENZA => quella di tutelare sia l’acquirente, e quella dell’alienante per non compromettere la sua libertà di iniziativa economica. DEROGABILE => su accordo delle parti è possibile derogare al divieto di concorrenza, è anche possibile ampliare la portata dell’obbligo di divieto di concorrenza, purché non sia impedito all’alienante alcuna iniziativa. VENDITA COATTA => anche in questi casi vige il divieto di concorrenza in capo al fallito E’ in ogni caso VIETATO prolungare il divieto per oltre 5 anni. CASI PARTICOLARI non espressamente regolati: a) DIVISIONE EREDITARIA => SI DIVIETO b) SCIOGLIMENTO SOCIETA’ con assegnazione dell’azienda ad un socio come quota di liquidazione => SI DIVIETO c) VENDITA DEL PACCHETTO DI MAGGIORANZA, sostanzialmente come se fosse una cessione => SI DIVIETO PRESTANOME => se l’alienante apre una nuova attività concorrente tramite un prestanome, si applica ugualmente la norma che tutela lo sviamento della clientela. LA SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI (Art. 2558 c.c.) Seguendo il principio fondamentale teso a favorire il mantenimento dell’unità economica dell’azienda, l’art. 2558 c.c. 1° comma stabilisce che: LA POSIZIONE DELL’ACQUIRENTE “Se non pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, che non abbiano carattere personale” LA POSIZIONE DEL TERZO CONTRAENTE “Al terzo contraente è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, ma se sussiste una giusta causa, e nel caso è salva la responsabilità dell’alienante, nel senso che in caso di recesso il contratto non torna in capo all’alienante” IMPO => “le parti possono espressamente pattuire l’esclusione dalla successione di uno o più contratti in corso di esecuzione” IN CASO DI SUCCESSIONE DI CONTRATTOA CARATTERE PERSONALE “Sarà necessaria l’espressa pattuizione tra alienante ed acquirente, ed inoltre anche il consenso del terzo contraente”, anche se in generale in questi casi SI VALUTA CASO PER CASO (IMPO) I CREDITI E I DEBITI AZIENDALI (Art. 2559-2560 c.c.) Anche in questo caso gli artt. del c.c. derogano il diritto comune previsto per la cessione dei crediti e dei debiti. I CREDITI: art. 2559 c.c. anziché prevedere la notifica al debitore ceduto (diritto comune, VALIDO PER IMPRESE NON SOGGETTE A REGISTRAZIONE + PUBBLICITA’ LEGALE), si opera una sorta di notifica collettiva tramite l’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese. Da tale momento l’eventuale cessione del credito ha effetto nei confronti dei terzi, fermo restando che se il debitore “ceduto” paga in buona fede l’alienante, egli è liberato dal debito. DISCIPLINA VALIDA PER IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE + PUBBLICITA’ LEGALE I DEBITI: art. 2260 c.c. consenso del creditore… vige il principio per cui non può mutare il debitore senza il X LE AZIENDA COMMERCIALI: nel trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente, se essi risultino dai libri contabili obbligatori, quindi in mancanza di specifici accordi RISPONDONO IN SOLIDO X I DEBITI DI LAVORO c’è più tutela per il lavoratore, per cui rispondono in solido in tutti i casi (anche se non risultano dalle scritture contabili, etc) IMPO GENERALE: “crediti e debiti non passano automaticamente in testa all’acquirente; a tal fine è necessaria una espressa pattuizione tra alienante e acquirente”. USUFRUTTO DI AZIENDA (Art. 2561 c.c.) “l’usufruttuario esercita e conduce l’azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne l’efficienza dell’organizzazione, degli impianti, etc”. SE VIOLA LE REGOLE => si ha CESSAZIONE DELL’USUFRUTTO POTERI / DOVERI dell’usufruttuario: - GODE dei beni aziendali - DISPONE dei beni aziendali nei limiti delle esigenze della gestione - ACQUISTA nuovi beni, che diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l’usufruttuario avrà diritti di godimento e potere di disposizione AL TERMINE DELL’USUFRUTTO: sarà regolata in denaro la differenza tra la consistenza “prima” e “dopo” l’usufrutto. AFFITTO DI AZIENDA (Art. 2562 c.c.) La disciplina è la stessa poiché vi è un esplicito rinvio nell’articolo stesso. OGGETTO DEL CONTRATTO è un complesso di beni organizzati, eventuali, comprensivo dell’immobile DISCIPLINA DELLA VENDITA IN CASO DI USUFRUTTO / AFFITTO: - divieto di concorrenza - successione nei contratti aziendali MANCANO LE OPERE DELL'INGEGNO, LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E I CONSORZI FRA IMPRENDITORI!!!!!! LE SOCIETA’ Sono organizzazioni di persone e di mezzi per l’esercizio in comune di una attività produttiva, ossia per l’esercizio in forma associata dell’attività di impresa. “E’ l’assetto organizzativo di regola assunto dalle imprese di media e grande dimensione” Il legislatore ha previsto 8 TIPI di società (non usare assolutamente il termine tipologie!!!): SOCIETA’ SEMPLICE * S.N.C. * S.A.S S.P.A. * S.A.P.A. * S.R.L. * SOCIETA’ COOPERATIVA * LE MUTUE ASSICURATRICI Dal diritto comunitario, poi: Dal 2001 => SOCIETA’ EUROPEA Dal 2003 => SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA IL CONTRATTO DI SOCIETA’ (art. 2247 c.c.) => “Il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili” In via ECCEZIONALE è prevista la costituzione UNIPERSONALE per la S.R.L. (dal 1993) e per le S.P.A. (dal 2003). Quindi eccezioni a parte le società sono enti associativi che hanno 3 elementi: a) i conferimenti dei soci b) l’esercizio in comune di una attività economica (c.d. scopo-mezzo) c) lo scopo di divisione degli utili (c.d. scopo-fine) IMPO => la contemporanea presenza dei tre elementi sopra indicati distingue le SOCIETA’ dagli altri fenomeni associativi (COMUNIONI, CONSORZI) A) I CONFERIMENTI: ossia le prestazioni a cui le parti del contratto di società si obbligano. Ciascun socio quindi destina STABILMENTE parte della propria ricchezza personale per FORMARE il PATRIMONIO SOCIALE INIZIALE, e per dotare la società del CAPITALE DI RISCHIO INIZIALE. Il socio che effettua il conferimento si espone quindi al RISCHIO D’IMPRESA. OGGETTO DEI CONFERIMENTI => l’art. 2247 c.c. stabilisce genericamente beni e servizi, ossia ogni entità suscettibile di valutazione economica UTILE o NECESSARIA per lo svolgimento dell’attività di impresa. Ogni tipo di società avrà poi la sua particolare disciplina sui conferimenti: le società di capitali e cooperative non prevedono ad esempio i conferimenti di servizi o prestazioni d’opera, mentre le società di persone e dal 2003 le S.R.L. invece prevedono anche quelli. PATRIMONIO SOCIALE => Inizialmente corrisponde a tutti i conferimenti dei soci, poi subisce continue variazioni, per cui è successivamente dato dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla società L’attività e le passività sono accertate tramite la redazione annuale del bilancio di esercizio. Il patrimonio sociale funge da garanzia per i creditori della società, in via esclusiva o in via principale a seconda che rispondano o meno anche i soci con il proprio patrimonio. PATRIMONIO NETTO => differenza positiva tra attività e passività. CAPITALE SOCIALE NOMINALE => Esprime il valore in danaro dei conferimenti quale risulta dall’atto costitutivo della società. Rimane quindi IMMUTATO sino a che non se ne decide l’aumento o la riduzione con modifica dell’atto costitutivo. Il Capitale Sociale ha una doppia funzione: vincolistica ed organizzativa FUNZIONE VINCOLISTICA: il capitale sociale indica quella parte del patrimonio netto non distribuibile tra i soci, e vincolata all’attività sociale (c.d. CAPITALE REALE). A tal proposito il capitale sociale nominale viene messo tra le passività, assieme ai debiti della società. Costituisce inoltre una ulteriore garanzia patrimoniale supplementare per i creditori. FUNZIONE ORGANIZZATIVA : il capitale sociale nominale è un TERMINE DI RIFERIMENTO per accertare le la società abbia conseguito utili o perdite. Infatti vi sarà UTILE se le attività saranno maggiori della somma tra passività e capitale sociale nominale. Solo gli utili sono quindi distribuibili tra i soci. Al contrario vi sarà una PERDITA. Funge inoltre da BASE DI MISURAZIONE per l’esercizio del diritto al voto, diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione, che sarà in proporzione alla parte di capitale sottoscritto. B) L’ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITA’ ECONOMICA (c.d. scopo-mezzo): OGGETTO SOCIALE => la specifica attività economica che i soci nell’atto costitutivo si propongono di svolgere. Consiste nello svolgimento di attività (serie coordinata di atti) e di attività economica. Modificabile solo in base a precise norme ATTIVITA’ PRODUTTIVA => attività condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione di beni o servizi. A tal proposito occorre distinguere tra i seguenti casi particolari: COMUNIONE => si applica questa disciplina quando le società sono costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci (in questo modo si evita la sottrazione di beni ai creditori, dato che la comunione non ha autonomia patrimoniale) SOCIETA’ IMMOBILIARI DI COMODO => in cui il patrimonio attivo è costituito da immobili conferiti al solo fine di cederli in locazione senza produrre alcun altro servizio. ILLEGITTIME. Diverso è il discorso se oltre alla locazione vengono erogati anche altri servizi, come ad esempio in un albergo. VIETATE => le società di “mero godimento”. SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI => Considerate società NULLE sino al 1997. Poi nel 2001 fu ammessa la SOCIETA’ FRA AVVOCATI. SOCIETA’ FRA AVVOCATI => Esercizio in comune dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza, difesa in giudizio svolta dai propri soci, regolata con le norme della S.N.C., e sono soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese nella Sezione speciale, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. È soggetta anche all’iscrizione presso l’albo speciale degli avvocati. Non svolge attività di impresa, quindi non è soggetta a fallimento. SOCIETA’ DI SERVIZI INTERDISCIPLINARI => consentita dal 2006, e dove viene consentita la prestazione da parte di SOCIETA’ DI PERSONE e ASSOCIAZIONI FRA PROFESSIONISTI, dove ad esempio la medesima società offre al cliente “consulenza legale” e “assistenza fiscale”. IMPO => QUESTE DUE SONO LE UNICHE DEROGHE AL DIVIETO DI SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI. Quindi occorre non confonderle, ad esempio, con la “società di mezzi fra professionisti”, dove una società costituita da professionisti per l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale (es. due medici che dividono le spese dello studio). RIASSUMENDO: NON E’ POSSIBILE esercitare attività in comune per le professioni protette (dove è prevista l’iscrizione all’albo) E’ INVECE POSSIBILE per quelle professioni non protette (es. parafarmacisti, statistici, etc). E’ infatti anche possibile la SOCIETA’ FRA INGEGNERI, in quanto la loro attività non coincide con quella propria di alcuna delle professioni intellettuali. C) LO SCOPO – FINE DELLA SOCIETA’ SCOPO LUCRATIVO => scopo di conseguire utili per poi dividerli tra i soci. E’ lo scopo tipico delle società lucrative (soc. di persone, soc. di capitali) SCOPO MUTUALISTICO => fornire ai soci beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che troverebbero nel mercato, quindi un vantaggio patrimoniale che consiste in un risparmio di spesa. SCOPO CONSORTILE => per maggior vantaggio degli imprenditori consorziati (minori costi, o maggiori guadagni) IL DATO COMUNE è che le società sono enti associativi che operano con metodo economico per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci. SOCIETA’ SENZA SCOPO DI LUCRO => genere si tratta di S.P.A. previste nella legislazione speciale, in I TIPI DI SOCIETA’ Si possono classificare a seconda di diversi parametri: eccoli IN BASE ALLO SCOPO ISTITUZIONALE PERSEGUIBILE => SOCIETA’ MUTUALISTICHE (coop e mutue assicuratrici) SOCIETA’ LUCRATIVE (tutte le altre) IN BASE ALLA NATURA DELL’ATTIVITA’ ESERCITABILE => SOCIETA’ SEMPLICE (solo attività non commerciale) TUTTE LE ALTRE (attività commerciale e non commerciale) IN BASE ALLA PERSONALITA’ GIURIDICA => le società cooperative CE L’HANNO le società di capitali e NON CE L’HANNO le società di persone IN BASE ALLA RESPONSABILITA’ x OBBLIGAZIONI => 1 Patrimonio sociale + patrimonio dei soci (S.N.C.) 2 Soci resp illimitati e soci resp limitata (S.A.S. e S.A.P.A.) 3 Solo Patrimonio sociale (S.P.A., S.R.L., Società cooperative) SOCIETA’ DI CAPITALI => - prevede più organi (assemblea, organo di gestione, organo di controllo) - funzionamento degli organi in base al principio maggioritario (in % alla partecipazione al CS) - il socio non ha potere di gestione e controllo, ma ha diritto al voto per designazione dei membri che compongono i suddetti organi SOCIETA’ DI PERSONE => - non prevista alcuna pluralità di organi - Il socio ha responsabilità illimitata e potere di amministrare la società. X modificazioni dell’atto costitutivo serve il consenso di tutti i soci - Il socio a resp illimitata ha potere indipendentemente dal capitale investito PERSONALITA’ GIURIDICA => Esiste solo nei casi previsti dalla Legge (IMPO) NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI e COOP: la società viene trattata come soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci, dando così luogo all’AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA. I beni conferiti dai soci diventano di proprietà della società, che risponderà ai creditori con il proprio patrimonio. NELLE SOCIETA’ DI PERSONE: nessuna personalità giuridica, anche se l’orientamento è perché siano considerati come soggetti di diritto. Ecco la particolare disciplina per i vari creditori: CREDITORI PERSONALI DEL SOCIO: non possono aggredire il patrimonio della società. Può far valere i suoi diritti solo sugli utili a lui spettanti, o sull’eventuale quota di liquidazione. CREDITORI DELLA SOCIETA’: aggrediscono il patrimonio della società, tendano il soddisfacimento, e SOLO IN CASO DI INFRUTTUOSA ESCUSSIONE, potranno attaccare il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. LA SCELTA DEL TIPO DI SOCIETA’ NON COMMERCIALE => COMMERCIALE => IMPRESE ASSICURATIVE => IMPRESE BANCARIE => il soggetto può scegliere qualunque tipo di società. tutti i tipi fuorché la società semplice la legge impone la scelta fra SPA e SRL la legge impone la scelta fra SPA e SOC. COOP. REGIMI RSIDUALI: la scelta di un determinato tipo di società non è condizione necessaria per la validità della sua costituzione: ATTIVITA’ NON COMMERCIALE: si applica la disciplina della società semplice; diversamente verrà scelto il tipo di società in base al regime che si vuole seguire. ATTIVITA’ COMMERCIALE: si applica il regime SNC, in mancanza di esplicita scelta di altro tipo di società. CLAUSOLE ATIPICHE: i soggetti possono disegnare un assetto organizzativo diverso da quello indicato nella disciplina, in casi di adattamento alle proprie esigenze del caso concreto, PURCHE’ NON SIANO INCOMPATIBILI con la disciplina del tipo di società scelto. SOCIETA’ SEMPLICE & LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO Sono due dei tre tipi di società di persone previste dal codice civile: 1. SOCIETA’ SEMPLICE (artt. 2251-2290 c.c.) => può esercitare SOLO COMMERCIALE 2. SNC (art. 2291-2312 c.c.) => può esercitare sia attività commerciale che non. 3. SAS (art. 2313-2324 c.c.) => caratterizzata per le due categorie di soci attività NON COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ SOCIETA’ SEMPLICE: la sua costituzione in questo caso è caratterizzata dalla semplicità. Il contratto può anche essere verbale, o risultare da comportamenti concludenti (es. le società di fatto). Lo dice l’art. 2251 stesso che non sono previste particolari forme per il contratto se non quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Non ci sono disposizioni specifiche sul contenuto dell’atto costitutivo. Viene iscritta nel registro delle imprese, Sezione speciale, e dal 2001 anche con efficacia di pubblicità legale per le società semplici esercenti attività agricola. S.N.C.: a riguardo sono dettate regole sia sulle forme che sul contenuto dell’atto costitutivo. L’iscrizione nel registro delle imprese è condizione di regolarità della società (l’omessa registrazione però incide solo sulla disciplina che le regola IMPO) SNC REGOLARE => quella iscritta al registro delle imprese, e disciplinata dalle norme sulla S.N.C. SNC IRREGOLARE => non iscritta al registro, e disciplinata dalle norme sulla SNC irregolare ATTO COSTITUTIVO => per atto pubblico e scrittura privata autenticata. Deve contenere: 1 generalità dei soci. 2 ragione sociale. 3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società. 4 la sede. 5 oggetto sociale. 6 conferimenti. 7 prestazioni dei soci d’opera. 8 criteri per la ripartizione degli utili. 9 la durata della società. LE SOCIETA’ DI FATTO => la società non si costituisce per atto scritto, ma per fatti concludenti. Se la società di fatto non è commerciale è regolata dalle norme sulla società semplice. Se è una società commerciale sarà regolata dalle norme della SNC irregolare (per cui tutti i soci rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali), è esposta al fallimento, con conseguenze per tutti i soci, palesi ed occulti. La società di fatto è la società irregolare per antonomasia. SOCIETA’ OCCULTA => società costituita con la espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza all’esterno. La società occulta può anche essere società di fatto. I soci, per comune accordo, fanno sì che l’attività di impresa sia svolta per conto della società ma senza la “spendita del nome”. La società esiste nei rapporti interni tra i soci, ma non viene esteriorizzata. SCOPO => quello di limitare la responsabilità neo confronti dei terzi al solo patrimonio del gestore, ottenendo nello stesso momento anche dei benefici bypassando ogni forma di regola e di controllo. L. 5/2006 => con la riforma del diritto fallimentare, si è stabilito che “il fallimento si applica anche agli altri eventuali soci illimitatamente responsabili, qualora risultasse che il fallimento di un imprenditore individuale sia riferibile alla società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”. SOCIO ACCULTO di SOCIETA’ PALESE => attività di impresa svolta “in nome della società” SOCIETA’ OCCULTA => attività di impresa svolta NON in nome della società. SOCIETA’ APPARENTE => da fare? I CONFERIMENTI Con la costituzione della società il socio assume l’obbligo di effettuare conferimenti. Nella società di persone non è una condizione essenziale per una valida costituzione. Se l’atto costitutivo nulla dispone a riguardo, la legge dispone che siano effettuati in “parti uguali”, di quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. BENI CONFERIBILI:Ogni entità (bene o servizio), suscettibile di valutazione economica, e utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. CONFERIMENTO BENI DI PROPRIETA’: regolato dalle norme sulla vendita, per cui il socio è tenuto alla garanzia per evizione e garanzia per vizi. Sul socio grava il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita sino a quando la stessa non sia passata alla società. CONFERIMENTO DI BENI IN GODIMENTO: regolato dalle norme sulla locazione; il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Se la cosa dovesse perire, la conseguenza sarebbe l’esclusione dalla società, così anche nel caso che il godimento diventi impossibile per cause non imputabili agli amministratori. Il bene conferito rimane di proprietà del socio; la società può goderne ma non può disporne. La restituzione del bene è “nello stato in cui si trova”. CONFERIMENTO IN CREDITI: il socio risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti del valore ceduto. IL SOCIO D’OPERA: il socio si obbliga a conferire con la propria attività lavorativa. Non si tratta di lavoro subordinato, quindi nessun salario è dovuto, nessun contributo previdenziale è dovuto, dato che il suo compenso consisterà nella partecipazione ai guadagni. Il suo rischio sarà quello di lavorare invano in caso di assenza di utili. Sul socio grava anche il rischio dell’impossibilità di svolgere la prestazione per cause a lui non imputabili. PATRIMONIO SOCIALE & CAPITALE SOCIALE I conferimenti dei soci formano il Patrimonio Sociale (o meglio, l’attivo patrimoniale iniziale). La società diventa proprietaria dei beni conferiti ed i soci non possono pertanto servirsi delle cose appartenenti al Patrimonio Sociale per fini diversi da quelli utili per la società. (Vedi dietro, <> tra patrimonio sociale e capitale sociale, e la doppia funzione vincolistica ed organizzativa) CAPITALE SOCIALE NELLA SOCIETA’ SEMPLICE: disciplina assente, e non è neanche richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti, visto probabilmente il fatto che non vi sia obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione annuale del bilancio di esercizio. CAPITALE SOCIALE NELLA SNC: l’indicazione dei conferimenti è prescritta nell’atto costitutivo, così come è ivi indicato anche il valore ad essi attribuito, ed il metodo di valutazione del valore stesso. Non vi è nessuna disposizione sulla determinazione dei conferimenti diversi dal danaro. Questa è una lacuna che si riflette sulle norme a tutela dell’integrità del capitale sociale Art. 2203 c.c. “vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti, e in caso di perdita, non si distribuiscono utili sino al ripristino del capitale sociale”. Art. 2206 c.c. “vieta agli amministratori di rimborsare conferimenti eseguiti, in assenza di specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale”. RIDUZIONE NOMINALE: quando il patrimonio è eroso dalle perdite. RIDUZIONE REALE: con restituzione dei conferimenti ai soci, con rischio per il creditore sociale, che infatti può proporre opposizione entro tre mesi. Il tribunale può comunque disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo se la società fornisce idonea garanzia a tutela dei creditori stessi. PARTECIPAZIONE DEI SOCI AGLI UTILI E ALLE PERDITE - tutti hanno diritto a partecipare agli utili e partecipano alle perdite - massima libertà nella determinazione delle spettanze - vige il PATTO LEONINO (divieto di esenzione dei soci alla partecipazione degli utili o delle perdite - SE NULLA E’ SPECIFICATO: divisione proporzionale ai conferimenti - SE NON SPECIFICATO IL VALORE DEI CONFERIMENTI: divisione parti uguali - SE PREVISTO COME DIVIDERE GLI UTILI, si presume che lo stesso valga per le perdite - AL SOCIO D’OPERA, se non è previsto dal contratto, decide il giudice secondo equità DIRITTO AGLI UTILI NELLA SOCIETA’ SEMPLICE: il diritto del socio a percepire parte degli utili nasce con l’approvazione del “rendiconto”, al termine di ogni anno. NELLA S.N.C.: il documento di riferimento è il bilancio di esercizio, predisposto dai soci amministratori, e si ritiene che lo stesso sia approvato dalla maggioranza di tutti i soci, calcolata secondo la partecipazione di ciascun socio agli utili. Art. 2262 c.c. “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto” PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE => non c’è ripartizione periodica per le perdite, che incidono riducendo il valore della singola partecipazione, tanto che in sede di liquidazione della società il socio si vedrà rimborsare una somma inferiore. Le perdite impediscono la distribuzione degli utili, almeno sino a quando il capitale non viene ripristinato. Le perdite possono anche condurre allo scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale. LA RESPOSANIBILITA’ DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI NELLA SOCIETA’ SEMPLICE: risponde la società con il proprio patrimonio, ma anche i soci, personalmente ed illimitatamente, con la possibilità di derogare tale obbligo per i soci senza potere di rappresentanza della società. Deroga opponibile dai terzi se non idoneamente portata a conoscenza degli stessi terzi. NELLA S.N.C.: risponde la società con il proprio patrimonio e INDEROGABILMENTE tutti i soci, solidalmente ed illimitatamente. I SOCI NUOVI: rispondono anche delle obbligazioni sorte anteriormente all’acquisto della qualità di socio. EX SOCI: l’obbligo permane per le obbligazioni contratte anteriormente alla sua morte/esclusione/recesso. Il fatto deve essere idoneamente portato a conoscenza dei terzi se no è opponibile dagli stessi (X SOCIETA’ SEMPLICE E SNC IRREGOLARE). Vale il regime della pubblicità legale per le modificazioni dell’atto costitutivo, invece, per la SNC REGOLARI. RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ E RESPONSABILITA’ DEI SOCI BENEFICIO DI ESCUSSIONE => I soci rispondono personalmente solo DOPO che il creditore abbia proceduto sul patrimonio sociale, e quindi in via sussidiaria. Il beneficio di escussione opera diversamente nella SS e nella SNC: vediamolo NELLA SS e SNC irregolare => il creditore può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sarà il socio stesso ad invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa AGEVOLMENTE soddisfarsi. Il socio sarà tenuto a pagare se non prova che il soddisfacimento potrà avvenire “agevolmente”. NELLA SNC REGOLARE => il beneficio di escussione opera AUTOMATICAMENTE, per cui i creditori non possono pretendere il pagamento dal socio, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (N.B. che abbia infruttuosamente esperito l’azione esecutiva). Dopodichè, e solo DOPO quindi, il creditore potrà rivolgersi ad uno qualunque dei soci. I CREDITORI PERSONALI DEL SOCIO Il creditore personale del socio non può in alcun modo intaccare il patrimonio della società, ed inoltre vige: IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE di credito verso il socio con un debito verso la società Il creditore può quindi: - far valere i suoi diritti sugli utili a lui spettanti - può compiere atti conservativi sulla quota a lui spettante nella liquidazione della società NELLA SS E SNC IRREGOLARE => può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, provando però che gli altri suoi beni siano insufficienti. NELLA SNC REGOLARE => non è possibile, ma in caso di “proroga della società” il creditore personale del socio può agire analogamente come nel caso qua sopra indicato. L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ Ossia gli atti di gestione dell’impresa. Il potere di compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale. AMMINSTRAZIONE DISGIUNTIVA (art. 2257 c.c.) => è un modello che viene applicato quando l’amministrazione della società spetta a più soci, ed il contratto nulla dispone a riguardo”. “Ogni socio può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale senza chiedere il consenso o il parere agli altri amministratori”. DIRITTO DI OPPOSIZIONE => Tale potere è però CONTRASTATO dal DIRITTO DI OPPOSIZIONE che viene riconosciuto a tutti gli amministratori. Il diritto di opposizione va esercitato PRIMA che l’operazione sia stata compiuta, e quindi, se proposta tempestivamente, “paralizza” la decisione opposta. A riguardo, sulla FONDATEZZA dell’opposizione decidono a maggioranza i soci (amministratori e non) per quote. CLAUSOLA DI ARBITRAGGIO => quando la risoluzione dei contrasti viene deferita a terzi. VANTAGGI AMM. DISGIUNTIVA: decisioni rapide. SVANTAGGI: pericoli che derivano dalle iniziative personali del singolo amministratore. AMMINSTRAZIONE CONGIUNTIVA (art. 2258 c.c.) => è un modello che deve essere espressamente previsto nell’atto costitutivo, o con modificazione dello stesso”. - Per il compimento delle operazioni è necessario il consenso DI TUTTI i soci amministratori Nell’atto costitutivo si può prevedere che per esempio per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza dei soci amministratori, calcolata secondo la propria ripartizione degli utili. L’unanimità o la maggioranza è temperata dal 3° comma che riconosce ai singoli amministratori il potere di agire individualmente in casi di urgenza per evitare un danno alla società”. AZIONE MISTA (congiunta / disgiunta) => è possibile prevedere un sistema o l’altro a seconda del tipo di decisioni da prendere. AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA POTERE DI RAPPRESENTANZA (c.d. POTERE DI FIRMA) => consiste nel potere di agire in nome della società nei confronti dei terzi, dando luogo all’acquisizione di diritti e assunzione di obblighi da parte della stessa (AMMINISTRAZIONE ESTERNA). POTERE DI GESTIONE => riguarda invece tutti gli atti di AMMINISTRAZIONE INTERNA. MODELLO LEGALE => se non diversamente disposto nell’atto costitutivo la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntamente a seconda dei casi. Il socio amministratore ha anche la RAPPRESNTAANZA PROCESSUALE. MODELLO STATUTARIO => L’atto costitutivo può prevedere diverse regole sia per il potere di gestione che per il ptere di rappresentanza. IMPO => I rappresentanti si possono vedere nel registro delle imprese. OPPONIBILITA’ AI TERZI => Nella SNC regolare: nessun problema, dato che i rappresentanti si possono vedere nel registro delle imprese. Nella SNC irregolare: l’omessa registrazione del registro delle imprese si ritorce contro i soci. Patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza. Nella Società Semplice: dal 2001 soggette alla pubblicità legale. Eventuali modificazioni del potere devono essere idoneamente portate a conoscenza dei terzi, se no non sono opponibili. I SOCI AMMINISTRATORI NOMINA: disposta nell’atto costitutivo, oppure con atto separato ma con maggioranza in base alla partecipazione agli utili REVOCA: Se nominato nell’atto costitutivo, deve essere decisa dagli altri soci amministratori all’UNANIMITA’, e per GIUSTA CAUSA (sempre che non sia diversamente disposto). Se nominato con atto separato: revocabile secondo le norme del mandato, e quindi anche senza giusta causa, salvo risarcimento dei danni se revocato ingiustamente. In ogni caso: è disposta, su ricorso di uno o più soci, dal TRIBUNALE. POTERI: potere di compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto sociale (simile al mandatario, ma con poteri più ampi). DOVERI: numerosi e molto articolati, come la tenuta delle scritture contabili, redigere il bilancio di esercizio, provvedere agli adempimenti pubblicitari con l’iscrizione al registro delle imprese. RESPONSABILITA’: tanti doveri, altrettante responsabilità. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa. COMPENSI: agli amministratori è dovuto un compenso, che può anche consistere in una più elevata partecipazione agli utili. I SOCI NON AMMINISTRATORI Sono esclusi dall’amministrazione della società, ma hanno ampi poteri di informazione e di controllo: - Diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali (escluso ciò che riguarda eventuali segreti di azienda) - Diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione, le scritture contabili della società. - Diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno. DIVIETO DI CONCORRENZA Nella SNC incombe su tutti i soci (amministratori e non). Nello specifico è fatto divieto di: - Non esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente - Non partecipare come socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente La violazione di tale divieto comporta il risarcimenti dei danni nei confronti della società, e legittima gli altri soci a deciderne la sua esclusione. Non si tratta di un divieto assoluto, perché lo stesso può essere rimosso se la situazione di concorrenza preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza. LE MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO TRASFERIMENTO DI QUOTA SOCIALE: necessario il consenso di tutti i soci, sia in caso di trasferimento tra vivi, che a causa di morte. MODIFICAZIONE A MAGGIORANZA: oltre all’unanimità si può disporre diversamente, ad esempio a maggioranza, ma sempre nel rispetto della parità di trattamento tra i soci, e nel rispetto dell’obbligo di esecuzione del contratto in buona fede. PUBBLICITA’: Nella SNC e dal 2001 anche nella SS le modificazioni dell’atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale, e sino a che le stesse non sono iscritte nel registro delle imprese, tali modifiche non sono opponibili ai terzi. Nelle SNC irregolari le modificazioni devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE Il singolo socio può cessare di far parte della società per MORTE, RECESSO, ESCLUSIONE. PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DELLA SOCIETA’: il venir meno di uno o più soci non determina lo scioglimento della società. Bisogna però definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti ed il socio uscente (o i suoi eredi in caso di morte), attraverso al liquidazione della sua quota sociale. La decisione se sciogliere oppure no la società spetta solo ai soci superstiti, anche quando ne resti solo uno. La società si scioglie per il venir meno dei soci, se gli stessi non sono rimpiazzati entro 6 mesi. LA MORTE DI UN SOCIO: in questo caso i soci superstiti devono liquidare la sua quota agli eredi entro 6 mesi, ma non sono tenuti a “subire” l’ingresso in società degli eredi stessi. In alternativa, sempre entro 6 mesi, possono decidere: - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO, per cui gli eredi devono aspettare la liquidazione della società - CONTINUAZIONE CON GLI EREDI, purché vi sia il consenso di tutti i soci superstiti. IL RECESSO DI UN SOCIO: quando è lo stesso socio a decidere di andare via dalla società. Vediamo i casi: - Se SOCIETA’ A TEMPO INDETERMINATO, con comunicazione a tutti i soci con preavviso di 3 mesi, e produce effetti solo dopo detto termine. - Se SOCIETA’ A TEMPO DETERMINATO, il recesso è ammesso solo per giusta causa, e deve essere portato a conoscenza di tutti i soci, e ha EFFETTO IMMEDIATO. - INOLTRE il contratto sociale può prevedere anche altre ipotesi di recesso. L’ESCLUSIONE DEL SOCIO: può avvenire DI DIRITTO (art. 2288 c.c.) oppure è FACOLTATIVA (art. 2286 c.c.): - ESCLUSIONE DI DIRITTO quando il socio è stato dichiarato FALLITO (in fallimento non della società stessa). In questo caso l’esclusione opera dal giorni in cui lo stesso è stato dichiarato fallito. quando il creditore personale del socio abbia ottenuto la liquidazione della sua quota. In questo caso l’esclusione opera nel giorno in cui la liquidazione della quota sia effettivamente avvenuta. - ESCLUSIONE FACOLTATIVA PER GRAVI INADEMPIENZE dei propri obblighi PER INTERDIZIONE, INABILITAZIONE o anche CONDANNA che comporti INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI, anche temporanea. PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio. L’esclusione è deliberata a maggioranza PER TESTE, dai soci, con delibera MOTIVATA comunicata all’interessato, e ha effetto dopo 30 giorni dalla data di comunicazione. Entro lo stesso termine l’escluso può fare opposizione in tribunale. CASO PARTICOLARE: nei casi in cui la società sia formata da 2 soci, decide direttamente il Tribunale. LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA In tutti i casi in cui il rapporto si scioglie limitatamente ad un solo socio, lo stesso (o i suoi eredi in caso di sua morte) ha diritto “soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”. Non potrà quindi pretendere la restituzione del conferimento salvo che non sia stato diversamente pattuito. CALCOLO DELLA QUOTA => Il valore è determinato in baso alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, e tenendo conto delle eventuali operazioni ancora in corso. La situazione patrimoniale della società va determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo e non quello prudenziale del bilancio di esercizio. PAGAMENTO => entro sei mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto, o entro 3 mesi per lo scioglimento richiesto dal creditore particolare. LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE Artt. 2313-2324 c.c., caratterizzata da due categorie di soci: SOCI ACCOMANDATARI: che rispondono solidalmente ed illimitatamente per gli obblighi sociali SOCI ACCOMANDANTI: che rispondono limitatamente alla quota conferita, ossia il loro obbligo consiste nell’eseguire i conferimenti promessi alla società. L’amministrazione della società spetta SOLO ai soci accomandatari. E’ l’unico tipo di società che consente una limitazione del rischio e la non esposizione a fallimento personale per una categoria di soci (gli accomandanti). E’ palese che vi sia un grave rischio a causa di questa particolarità, ma vi sono dei limiti che si vedranno più avanti. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ ATTO COSTITUTIVO: come per la SNC, per atto pubblico e scrittura privata autenticata. Deve contenere inoltre i nomi dei soci delle due categorie. REGISTRO DELLE IMPRESE: vi è obbligo di iscrizione, e la non iscrizione comporta SAS irregolare (vedi poi). RAGIONE SOCIALE: deve essere formata col nome di ALMENO UNO DEI SOCI ACCOMANDATARI, e con l’indicazione del tipo di società (sas). E’ vietato mettere il nome di un socio accomandante, in modo da non generare nei terzi creditori false sicurezze. In caso di violazione, se il socio accomandante consente che il suo nome sia inserito nella ragione sociale, risponderà solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, e nonostante tutto non acquisisce la posizione di socio accomandatario!!! L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ SOCI ACCOMANDATARI: solo loro hanno il potere di gestione e di rappresentanza. SOCI ACCOMANDANTI: ecco cosa possono e non possono fare: DIVIETO DI IMMISTIONE: i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. VIOLAZIONE: sanzione decisamente SPROPORZIONATA, dato che risponde di fronte ai terzi solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni presenti, passate e future, e in caso di fallimento della società sarà dichiarato fallito. AMMINISTRAZIONE INTERNA: nessun potere decisionale autonomo. AMMINISTRAZIONE ESTERNA: solo con procura speciale PER SINGOLO AFFARE. CASI IN DEROGA AL DIVIETO DI IMMISTIONE: PROCURA SPECIALE: possono trattare / concludere singoli affari PRESTAZIONE D’OPERA: possono prestare la loro opera manuale o intellettuale, sotto la direzione degli amministratori, e quindi mai in posizione autonoma e indipendente. PARERI e CONTROLLI: se lo consente l’atto costitutivo, possono esprimere pareri su determinate operazioni, oppure esercitare azione di controllo sempre nei limiti del divieto. Hanno diritto però a ricevere la comunicazione annuale del bilancio, e controllarne l’esattezza consultando di necessari documenti. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI Necessario il consenso DI TUTTI I SOCI ACCOMANDATARI, e l’approvazione dei soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sottoscritto. IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE Disciplina diversa a seconda della categoria del socio: ACCOMANDATARI: ACCOMANDANTI: stessa disciplina della SNC (vedi morte, recesso, esclusione) PER CAUSA DI MORTE: la loro quota è liberamente trasferibile senza il consenso dei soci superstiti. TRA VIVI: necessario il consenso di tutte e due le categorie dei soci, che rappresentino la maggioranza del capitale. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ Oltre che nei casi in cui la SNC si può sciogliere, vi sono particolari casistiche determinate dalla presenza delle due categorie di soci: Quando rimangono soltanto soci accomandatari oppure soltanto soci accomandanti, e gli stessi non siano stati rimpiazzati entro sei mesi. Nel caso rimanessero solo soci accomandanti, questi devono nominare un amministratore provvisorio per compiere gli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non diventa socio accomandatario, e non risponde illimitatamente alle obbligazioni sociali. LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ Vedi il regime della SNC (vedi “calcolo della quota”) Tuttavia, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti potranno rifarsi sui soci accomandanti solo nella misura di quanto gli stessi abbiano percepito come quota della liquidazione della società. LA SAS IRREGOLARE Ossia quella non registrata nel registro delle imprese. SOCI ACCOMANDATARI: continuano a rispondere illimitatamente SOCI ACCOMANDANTI: continuano a rispondere limitatamente alla loro quota, salvo che non abbiano partecipato alle operazioni sociali, anche se con procura speciale (in questi casi quindi diventerebbero illimitatamente responsabili). IMPO => il beneficio della PREVENTIVA ESCUSSSIONE deve essere eccepito. LA SOCIETA’ PER AZIONI E’ una società di capitali, assieme alla SAPA e alla SRL. CARATTERI ESSENZIALI: RISPONDE X LE OBBLIGAZIONI SOCIALI solo patrimonio sociale. La partecipazione sociale è rappresentata da AZIONI. con il PERSONALITA’ GIURIDICA: la SPA è dotata di personalità giuridica e quindi è trattata come soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci, e gode pertanto di una PERFETTA AUTONOMIA PATRIMONIALE. RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI: i soci hanno solo l’obbligo di eseguire i conferimenti promessi, ed il loro patrimonio personale non risponde delle obbligazioni sociali.l ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA: formata da tre organi che hanno AUTONOME FUNZIONI (Assemblea, CDA, Collegio sindacale). QUOTE RAPPRESENTATE DA AZIONI: azioni che sono “partecipazioni omogenee e standardizzate, di uguale valore, che conferiscono ai soci che le possiedono uguali diritti”. Sono trasferibili secondo la disciplina dei “titoli di credito”. NELLE SPA DI GRANDI DIMENSIONI: azionisti imprenditori, e azionisti risparmiatori NELLE SPA A BASE RISTRETTA: rischia di più chi amministra, sicuramente ottimo incentivo per quest’ultimo che amministrerà bene dato che è lui che rischia maggiormente. PROBLEMATICHE: nelle SPA di grandi dimensioni c’è il problema della tutela dei soci di minoranza e dei creditori sociali. Ecco EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA DELLA SPA: 1974: Possibilità di emettere le c.d. “azioni di risparmio” (prive di diritto di voto e privilegiate sotto il profilo patrimoniale) Maggior trasparenza e informazione Certificazione dei bilanci fatta da autonoma società di revisione Istituzione della CONSOB, organo pubblico di controllo 1998: Investimento indiretto tramite operatori professionali (fondi comuni di investimento, fondi pensione, etc) che raccolgono risparmio tra il pubblico e lo investono in partecipazioni in società quotate, secondo il criterio di diversificazione del rischio Emanazione del TUF (Testo Unico in materia Finanziaria) Maggior autonomia statutaria, potenziamento dell’informazione, e rafforzamento degli strumenti di tutela delle minoranze. 2003: ma in vigore dal 2004, disciplina separata per SPAQ e SPA che non fanno ricorso al capitale di rischio Semplificazione della disciplina delle società di capitali Maggior autonomia statutaria LA COSTITUZIONE DELLA SPA Si articola in due fasi essenziali: A) stipulazione dell’atto costitutivo. B) iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. A) STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO STIPULAZIONE SIMULTANEA: l’atto costitutivo è stipulato immediatamente dai c.d. SOCI FONDATORI, che provvedono alla sottoscrizione dell’intero capitale sociale iniziale. PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE: l’atto costitutivo è stipulato al termine di un complicato processo di raccolta del capitale fra il pubblico, sulla base di un programma proposto dai c.d. PROMOTORI. La SPA può costituirsi per contratto o per atto unilaterale (dal 2003). ATTO COSTITUTIVO, FORMA & CONTENUTO - - Redatto con ATTO PUBBLICO, pena la nullità della società Deve contenere: 1. Generalità dei soci. 2. Denominazione e luogo della sede. 3. Oggetto sociale. 4. Ammontare del capitale sottoscritto e versato. 5. N° azioni emesse e loro valore. 6. Norme su ripartizione degli utili. 7. Sistema di amministrazione adottato. 8. N. componenti del collegio sindacale e nomina primaria degli stessi. 9. Durata della società. Lo STATUTO, si considera parte integrante dell’atto costitutivo, quindi deve essere redatto con atto pubblico, pena nullità. Contiene le regole di funzionamento della società. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE a) Capitale maggiore di 120.000 Euro salvo limite maggiore stabilito dalla legge b) Sottoscrizione integrale del capitale sociale c) Versamento in banca del 25% dei conferimenti in danaro (o 100% se con atto unilaterale) d) Che sussistano le condizioni richieste dalle leggi speciali N.B. i versamenti vanno in C/C che rimane vincolato sino alla registrazione al registro delle imprese, diversamente entro 90 giorni vi è restituzione dei soldi versati. B) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - - Il notaio entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto costitutivo deve depositarlo nel registro delle imprese ove ha sede la società. Tale obbligo grava sugli amministratori se il notaio non vi provvede, oppure su un qualunque socio se non vi provvede neanche alcuno degli amministratori (in questo caso la registrazione è sempre a carico della società). Questa eventuale inottemperanza del notaio e degli amministratori è punita con sanzione amministrativa. Soppresso nel 2000 l’omologazione presso il Tribunale. Rimane facoltativo per le modifiche dell’atto costitutivo. CONTROLLO DI LEGALITA’ DEL NOTAIO, sull’adempimento delle condizioni richieste dalla legge, per cui SE NEGATIVO non provvederà all’iscrizione nel registro delle imprese, lo farà, invece, SE POSITIVO. CONTROLLO FORMALE da parte del registro delle imprese sulla documentazione ricevuta ISCRIZIONE nel registro delle imprese e contestuale acquisto della personalità giuridica. La SPA comincia ad esistere (non configurabile la SPA irregolare). IMPO OPERAZIONI COMPIUTE TRA STIPULAZIONE E ISCRIZIONE: gli amministratori sono interamente e solidalmente responsabili versi i terzi. Stesso dicasi in caso do socio unico. In caso di più soci fondatori, rispondono solo coloro che hanno deciso, autorizzato, consentito l’operazione. RESPONSABILITA’ SOCIETA’ TRA STIPULAZIONE E ISCRIZIONE: la società in questo tratto di tempo risponde solo ed esclusivamente delle spese necessarie per la costituzione della stessa! EMISSIONE AZIONI VIETATA PRIMA DELL’ISCRIZIONE: con ovvia esclusione delle SPA per pubblica sottoscrizione. Eventuali azioni emesse NON SONO NULLE!!! CASI DI NULLITA’ DELLE SPA PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: vi è SOLO un contratto di società, con conseguenti casi di nullità previsti dalla disciplina generale dei contratti. DOPO L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: dopo la riforma del 2003sono 3 le cause di nullità: 1. MANCATA STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO con atto pubblico 2. ILLICEITA’ dell’oggetto sociale 3. MANCANZA di ogni indicazione riguardante la denominazione, i conferimenti, l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale sociale. IMPO => non si possono inserire altre cause di nullità nell’atto costitutivo. EFFETTI DELLA NULLITA’ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: effetto retroattivo che travolge tutti gli effetti prodotti. DOPO L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: la nullità non pregiudica l’efficacia di alcun atto compiuto in nome della società, e IN TUTTI I CASI! Quindi sia che vi sia o no la buona fede! Quindi i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti sino quando tutti i creditori sociali non siano stati soddisfatti. La nullità non tocca, quindi, l’attività svolta, ed opera solo per il futuro, come semplice causa di scioglimento della società; si differenzia dallo scioglimento di una società valida per il fatto che i liquidatori sono nominati direttamente dal Tribunale con la sentenza che dichiara la nullità stessa (e iscrizione del dispositivo sentenza nel registro delle imprese). SANABILITA’ DELLA NULLITA’ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: non è sanabile la nullità del contratto DOPO L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: è sanabile sino a che non sia intervenuta la sentenza che dichiari la nullità. Della rimozione della causa di nullità si deve dare pubblicità nel registro delle imprese. IMPRESCRITTIBLITA’, dell’azione di nullità. Può fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. LA SOCIETA’ PER AZIONI UNINOMINALE Era causa di nullità sino al 2003, anno in cui la riforma l’ha prevista. Infatti dal 2003 è prevista la costituzione di una SPA con ATTO UNILATERALE, quindi ad opera di un unico socio fondatore. Di regola risponde il patrimonio sociale, salvo alcune eccezioni che si vedranno più giù. DIFFERENZE CON LA SPA PLURIPERSONALE: IN FASE DI COSTITUZIONE: l’unico socio risponde in solido con coloro che abbiano agito prima dell’iscrizione nel registro delle imprese. E’ pacifico che la SPA uni personale risponde solo dopo l’iscrizione al registro delle imprese. IN FASE DI CONFERIMENTI: il socio unico deve versare il 100% dei conferimenti in danaro. Se venisse meno la pluralità dei soci, entro 90 giorni devono essere versati; in difetto si attiverà la responsabilità limitata dell’unico socio. TRASPARENZA: Per consentire che si tratta di SPA uninominale è fatto obbligo che tutto ciò sia indicato negli atti e nella corrispondenza; i dati anagrafici dell’unico socio devono essere iscritti nel registro delle imprese; la responsabilità limitata dell’unico socio decorre proprio dall’adempimento della pubblicità. RAPPORTI SOCIETA’ VS UNICO SOCIO: i contratti tra società e unico socio sono opponibili ai terzi solo se risultano dal Libro delle adunanze e dalle deliberazioni del CDA, o da atto scritto con data antecedente al pignoramento. ECCEZIONI: In cui l’insolvenza della società è coperta dalla illimitata responsabilità del socio nel periodo di tempo in cui lo stesso detiene tutte le azioni: 1. Quando non vi sia l’integrale versamento dei conferimenti 2. Sino a che non sia stata attuata la specifica pubblicità prevista per la SPA uni personale. PATRIMONI DESTINATI Ossia destinati ad un singolo affare, per limitare il rischio di un determinato settore: PATRIMONI DESTINATI A SPECIFICO AFFARE (entro il 10% del patrimonio netto): in questo caso il patrimonio destinato è “separato” e non è aggredibile dai creditori se gli atti compiuti per l’affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione. STIPULARE CON TERZI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO: con il rimborso dello stesso tramite gli utili derivanti dall’affare stesso. La società risponde dell’obbligo con il finanziatore solo con il patrimonio destinato, ma se la società fallisce, può insinuarsi fra i creditori. I CONFERIMENTI Ossia i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Fornire il capitale di rischio iniziale. CAPITALE SOCIALE NOMINALE: la somma dei valori dei conferimenti promessi dai soci; valori che risultano dall’atto costitutivo (vedi funzione vincolistica e funzione organizzativa). PRINCIPI:1. garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano “acquisiti” dalla società. 2. che il valore agli stessi assegnato sia “veritiero” CONFERIMENTI IN DANARO: devono essere effettuati in danaro, salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo. Vi è l’obbligo di versare immediatamente il 25% (100% se uni personale). Gli amministratori possono chiedere in ogni momento i versamenti ancora dovuti, anche violando eventuali termini disposti nell’atto costitutivo. TRASFERIMENTI DI AZIONI NON ANCORA LIBERATE: L’obbligo di versare i conferimenti promessi ricade sia sull’alienante che sull’acquirente. La responsabilità dell’alienante è limitata nel tempo e ha carattere sussidiario (3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel Libro dei soci). Sussidiaria perché la società richiederà il versamento all’attuale possessore, ed in via sussidiaria al precedente. MANCATO PAGAMENTO: - il socio non può esercitare il diritto di voto - (dal 2003) la società può offrire le azioni agli altri soci in proporzione alle quote di partecipazione, e per un valore che non sia inferiore al valore dei conferimenti ancora dovuti - in mancanza di offerte dai soci, la società può darle ad una banca o ad un intermediario, oppure può far decadere il socio trattenendo come risarcimento del danno i conferimenti già versati - le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio sociale, e la società può cercare di rimetterle in circolazione “entro l’esercizio”, diversamente dovranno essere annullate con conseguente riduzione del capitale. CONFERIMENTI DIVERSI DAL DANARO: non sono ammesse “Prestazioni d’opera”, né “Servizi”, poiché di difficile valutazione, il che contrasta l’esigenza di un capitale sociale “effettivo”. BENI IN NATURA E CREDITI: le azioni corrispondenti a tali conferimenti possono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Sta al socio porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la piena disponibilità del bene conferito. Non consentiti conferimento di cose generiche future o altrui, nemmeno prestazioni periodiche di beni. DIRITTI DI GODIMENTO: benché controverso, è da ritenersi ammissibile poiché con il consenso del CONFERENTE la società acquista effettivamente la disponibilità del bene, traendone utilità. BENI IMMATERIALI: purché siano suscettibili di valutazione economica oggettiva (es. brevetti o invenzioni industriali). LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI Dal 2003 è stata riformata al fine di ottenere una valutazione OGGETTIVA e VERITIERA dei conferimenti: 1^ fase – RELAZIONE DI STIMA, redatta da un esperto designato dal Tribunale. La stessa deve essere allegata all’atto costitutivo. VERIFICA DELLA STIMA: entro 180 giorni gli amministratori devono controllare la valutazione contenuta nella relazione di stima, e, nel caso, procedere con la revisione della stessa. Nel frattempo le rispettive azioni SONO INALIENABILI. Se dalla revisione il valore risulta inferiore di oltre 1/5 di quello stabilito nella relazione di stima, la società riduce proporzionalmente il capitale sociale e annulla le azioni scoperte, a meno che: a) Il socio non versi la differenza in danaro, per non vedere ridotta la propria partecipazione. b) Può recedere dalla società, con liquidazione delle azioni sottoscritte con “il valore attuale”. Il socio ha diritto alla restituzione del bene conferito, se possibile. CASI DI ESENZIONE: (dal 2008) non è + prevista la stima di un perito nominato dal Tribunale quando: 1. Per i titoli quotati nel mercato dei capitali 2. Quando il valore equo (FAIR VALUE) del conferimento in natura sia ricavabile dal bilancio approvato di una società (purché approvato da non oltre un anno). 3. Quando il valore equo dei beni o crediti da conferire risultano da una stima fatta entro i sei mesi Gli amministratori però possono ugualmente chiedere la procedura standard, qualora il valore risultasse agli stessi inattendibile (richiesti entro 30 giorni). IMPO: i punti 2 e 3 “purché il valore attribuito più il sovrapprezzo non sia maggiore della valutazione che risulta da precedente bilancio o da precedente stima. ACQUISTI PERICOLOSI Nei primi due anni di attività della società vi è una disposizione che argina i pericoli per l’integrità del patrimonio sociale che derivano da operazioni potenzialmente pericolose. In questi casi, per gli acquisti il cui corrispettivo sia maggiore di 1/10 del CS, e avviene entro i primi due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese: - serve l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria - serve una relazione di stima di un esperto designato dal Tribunale IN CASO DI VIOLAZIONE di detta disciplina, l’acquisto è valido, ma amministratori ed alienante sono responsabili per i danni eventualmente causati alla società. PRESTAZIONI ACCESSORIE L’atto costitutivo può prevedere anche l’obbligo da parte del socio, di “eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro”, determinandone CONTENUTO, DURATA, MODALITA’, COMPENSO, ma gli stessi non costituiscono oggetto di conferimento. IMPO: Le azioni con prestazioni accessorie 1. SONO NOMINATIVE 2. POSSONO ESSERE TRASFERITE SOLO CON IL CONSENSO DEGLI AMMINISTRATORI. LE AZIONI Definizione: “sono le quote di partecipazione dei soci nella SPA; sono OMOGENEE, sono STANDARDIZZATE, sono LIBERAMENTE TRASFERIBILI, rappresentate da dei documenti (TITOLI AZIONARI) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. CARATTERISTICHE: 1. Identico ammontare (capitale sociale diviso in tante parti uguali) 2. Attribuiscono identici diritti 3. Indivisibile, perché rappresenta l’unità minima di partecipazione al CS. Se più soggetti possiedono la stessa azione devono nominare un rappresentante. VALORE DELLE AZIONI: devono essere tutte di uguale valore, e possono essere: A) AZIONI CON VALORE NOMINALE, per cui lo statuto deve specificare: a. Il capitale sottoscritto b. Il valore nominale di ciascuna azione c. Il numero complessivo di azioni emesse Il valore nominale (così come il capitale sociale nominale) rimane INVARIATO NEL TEMPO e può essere modificato SOLO con la modifica dell’atto costitutivo B) AZIONI SENZA VALORE NOMINALE, per cui lo statuto deve specificare: a. Il capitale sottoscritto b. Il numero di azioni emesse (che sono uguali frazioni del CS) In questo caso la partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa in % del numero complessivo di azioni emesse. C) IN ENTRAMBI I CASI, il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare globale del Capitale Sociale. Ne consegue che “le azioni non possono essere complessivamente emesse per una somma inferiore al loro valore nominale”. EMISSIONE DI AZIONI CON SOVRAPPREZZO: è possibile, ed è addirittura obbligatorio quando sia stato escluso il diritto di opzione sulle nuove emissioni, ed il valore reale sia maggiore del valore nominale. VALORE REALE: patrimonio netto / n. azioni (quindi un valore che varia nel tempo ed è riscontrabile attraverso il bilancio di esercizio) VALORE DI MERCATO: indicato dai listini, quando le azioni sono ammesse nel mercato regolamentato. Indica il prezzo di scambio in quel determinato giorno. PACCHETTO AZIONARIO: ha un proprio valore specifico, solitamente maggiore rispetto alla somma delle singole azioni. E’ sottoposto ad una disciplina particolare. LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA Ogni azione attribuisce poteri e diritti. Vediamoli: 1. Di NATURA AMMINISTRATIVA (es. diritto al voto) 2. Di NATURA PATRIMONIALE (es. diritto agli utili) 3. Di NATURA PATRIMONIALE e AMMINISTRATIVA INSIEME (es. diritto di opzione) UGUAGLIANZA DEI DIRITTI: Le azioni conferiscono ai loro possessori “uguali diritti” UGUAGLIANZA RELATIVA, quando le categorie di azioni danno diversi diritti UGUAGLIANZA OGGETTIVA, ogni azione da lo stesso diritto, ma alcuni diritti sono proporzionali al numero di azioni possedute (es. diritto al voto) DISUGUAGLIANZA SOGGETTIVA, che deriva proprio dalla uguaglianza oggettiva, con una partecipazione commisurata al numero di azioni possedute e al maggior rischio di chi le possiede CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI Ossia quelle dotate di diritti diversi di quelli delle azioni ordinarie. Quando esistono azioni ordinarie e azioni speciali è necessaria una MODIFICA nell’organizzazione interna della società, per cui: “le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudichino i diritti di una delle categorie di azioni speciali, devono essere approvate anche dall’ASSEMBLEA SPECIALE della categoria interessata”. Se le azioni speciali NON SONO QUOTATE, la disciplina delle assemblee speciali è = a quella delle assemblee straordinarie Se le azioni speciali SONO QUOTATE, la disciplina delle assemblee speciali = azionisti di risparmio DIRITTO AL VOTO DELLE AZIONI SPECIALI Dopo la riforma del 2003 vige il DIVIETO DI VOTO PLURIMO, e vi sono A) azioni SENZA DIRITTO AL VOTO B) azioni CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO a certi argomenti (es. approvazione del bilancio) CON DIRITTO DI VOTO SUBORDINATO al verificarsi di particolari condizioni A)+B) non possono superare il 50% del CAPITALE SOCIALE. Nelle SPANQ è consentito, inoltre: - DIRITTO AL VOTO LIMITATO ad una misura massima (es. sino al 10% CS 1 azione = 1 voto; oltre il 10% CS nessun voto) - C.D. VOTO SCALARE (es. fino al 10% CS 1 azione = 1 voto; dal 10% CS al 20% CS 2 azioni = 1 voto, e così via) - Possono essere emesse AZIONI PRIVILEGIATE anche senza limitazione dei diritti amministrativi. AZIONI PRIVILEGIATE Attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società (es. in sede di distribuzione degli utili => azionisti privilegiati +2% rispetto agli azionisti ordinari AZIONI CORRELATE Azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati della SPA in un dato settore. Lo statuto però deve prevederne criteri, modalità, etc N.B. non possono essere corrisposti dividendi maggiori degli utili dell’attività generale AZIONI DI RISPARMIO Emesse solo la SPAQ, e possono costituire max 50% del Capitale Sociale. Sono azioni dotate di privilegi di natura patrimoniale, e incentivano l’investimento in azioni ai risparmiatori, con titoli che meglio rispondono ai loro interessi: - Sono azioni emesse AL PORTATORE, e quindi GARANTISCONO l’ANONIMATO - Sono PRIVE di DIRITTI AMMINISTRATIVI, quindi senza diritto al voto, e di queste non si tiene conto né per quorum costitutivi né per quorum deliberativi. - Hanno SOLO DIRITTI PATRIMONIALI (riforma 1998) e di ciò deve essere indicato nell’atto costitutivo. ORGANIZZAZIONE DI GRUPPO A tutela degli interessi comuni dei possessori di azioni di risparmio è prevista: a) ASSEMBLEA che delibera sulle azioni che potrebbero pregiudicare i diritti degli azionisti di risparmio b) RAPPRESENTANTE COMUNE nominato dall’assemblea che ha diritto ad assistere alle assemblee della società e di impugnare le deliberazioni. AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO Sono deliberate dall’assemblea straordinaria, e possono essere: 1. AZIONI GRATUITE, assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro e consentono l’assegnazione straordinaria di un utile in base a complicato procedimento. 2. AZIONI A PAGAMENTO, offerte ai dipendenti della società, con nuova emissione, con limitazione del diritto di opzione, proprio a favorire le stesse ai dipendenti. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Anche questi sono stati previsti con la riforma del 2003, e CONSENTONO L’ACQUISIZIONE di apporti patrimoniali che, non essendo oggetto di conferimento, non possono essere imputabili al CS e consistono in PRESTAZIONI D’OPERA PRESTAZIONI DI SERVIZI sono una alternativa alle “azioni a favore dei prestatori di lavoro VEDI SOPRA. IMPO => non sono parti del CS, non sono conferimenti, incrementano il PATRIMONIO SOCIALE ma non il CS. IMPO => non attribuiscono la qualità di azionista DISCIPLINA MOLTO SCARNA A RIGUARDO: gli Strumenti finanziari partecipativi possono dare 1. DIRITTI PATRIMONIALI 2. DIRITTI AMMINISTRATIVI (es. diritto al voto su alcuni argomenti specifici) LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI TITOLI AZIONARI: Sono TITOLI DI CREDITO CAUSALI. Sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella società sono i TITOLI AZIONARI, e gli stessi ne consentono la circolazione. NELLE SPANQ: possono essere emessi i titoli azionari, ma anche no (in questo caso la qualità di socio è dimostrata dall’iscrizione nel Libro dei soci). Il trasferimento dei titoli azionari è disciplinato dalle norme che regolano la cessione del contratto. NELLE SPAQ: dal 1998 c’è stata la soppressione materiale dei titoli azionari in favore di “semplici registrazioni contabili”. AZIONI NOMINATIVE: tutte le azioni devono essere NOMINATIVE, con esclusione delle azioni di risparmio, o quelle emesse dalla SICAV, se interamente liberate. Disciplinate dalle norme dei titoli di credito nominativi (doppia annotazione) AZIONI AL PORTATORE: Disciplinate dalle norme dei titoli di credito al portatore (consegna) I VINCOLI SULLE AZIONI Le azioni possono essere costituite in USUFRUTTO o in PEGNO, e possono anche essere oggetto di MISURE CAUTELARI come il SEQUESTRO CONSERVATIVO o il PIGNORAMENTO. Vediamo cosa accade ai diritti amministrativi in questi particolari casi: 1. DIRITTO AL VOTO: spetta all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, purché non leda gli interessi del socio. Se sequestrate il diritto al voto spetta al custode. 2. DIRITTI DIVERSI DAL VOTO: esercizio disgiunto sia del socio che dell’usufruttuario (o creditore pignoratizio). Se sequestrate li esercita il custode. 3. DIRITTO DI OPZIONE: spetta solo al socio e solo ad esso sono attribuire le eventuali nuove azioni sottoscritte, purché lo stesso versi entro 3 giorni le somme necessarie per esercitare il diritto di opzione. a. In mancanza, lo acquistano altri soci, o a mezzo banca o intermediario. 4. AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE: in questo caso pegno, usufrutto e sequestro si estendono anche alle nuove azioni. AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE: 1. In caso di PEGNO provvede il socio, diversamente il creditore può far vendere le azioni tramite banca o intermediario. 2. In caso di USUFRUTTO provvede l’usufruttuario, salvo restituzione a fine usufrutto. LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI LIMITI LEGALI: a) le azioni liberate con conferimenti diversi dal danaro non possono circolare prima del controllo della valutazione degli stessi conferimenti b) le azioni con prestazioni accessorie non possono circolare se non con il consenso del CDA. LIMITI CONVENZIONALI: sono determinati da accordi tra i soci, che possono risultare (LIMITI STATUTARI es. vietare la circolazione delle azioni per almeno 5 anni dalla costituzione della società) oppure no (PATTI PARASOCIALI che hanno lo scopo di evitare l’ingresso in società di persone poco gradite) dall’atto costitutivo. CLAUSOLE DEI LIMITI STATUTARI Ecco le più diffuse: CLAUSOLE DI PRELAZIONE => Impone al socio che vuole vendere le proprie azioni l’obbligo di offrirle prima agli altri soci, e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. La violazione di questa clausola comporta l’inefficacia del trasferimento nei confronti della società (che quindi potrà rifiutare l’iscrizione dell’acquirente nel Libro dei soci), e nei confronti dei soci con diritto di prelazione. Eventualmente sono proprio i soci con diritto di prelazione ad avere il diritto di riscattare quelle del terzo acquirente. CLAUSOLE DI GRADIMENTO => Sono di due tipi: 1) Clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente (es. cittadinanza italiana) 2) Clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al PLACET del CDA. Riguardo questa seconda ipotesi la riforma del 2003 ha precisato che in caso di NON GRADIMENTO dell’acquirente, c’è l’obbligo di acquisto da parte della società o dei soci, oppure l’alienante esercita il diritto di recesso. CLAUSOLE DI RISCATTO => Prevedono il potere di riscatto delle azioni da parte della società al verificarsi di determinati eventi (es. in caso di morte). Il valore di rimborso di dette azioni è determinato applicando le disposizioni in tema di diritto di recesso. N.B. Sono tutte clausole che possono essere inserite o tolte con l’approvazione dell’assemblea straordinaria, e con la possibilità di recesso per chi non è d’accordo. OPERAZIONI SU AZIONI PROPRIE Pericolose perché minano l’integrità del CS (es. la SCALATA). Le situazioni regolate sono tre: 1. SOTTOSCRIZIONE => la società non può sottoscrivere le proprie azioni salvo che eserciti il diritto di opzione su azioni già detenute dalla stessa. Chi sottoscrive lo stesso, deve liberarle. DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DIRETTA: per amministratori, soci fondatori, promotori DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE INDIRETTA: il terzo che sia responsabile in solido con amministratori per la liberazione dell’azione. 2. ACQUISTO => ci sono 4 condizioni: a. le somme utilizzate devono essere minori degli utili distribuibili b. le azioni da acquistare devono essere interamente liberate c. serve l’autorizzazione specifica dell’assemblea straordinaria d. non superiore a 1/10 del CS Diversamente le azioni vengono vendute entro 1 anno, e se non vendute, vengono ANNULLATE. 3. ALTRE OPERAZIONI =>nessun limite quando l’acquisto è funzionale alla riduzione del CS. La SPA non può concedere prestiti a soci o terzi per la sottoscrizione di azioni proprie. La SPA non può accettare in garanzia azioni proprie. LE AZIONI SOCIALI DETENUTE DALLA SOCIETA’ - Hanno diritti amministrativi “sterilizzati”, per cui non hanno diritto al voto ma contano ai fini del quorum costitutivo. - Gli utili spettano proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di opzione spetta proporzionalmente alle altre azioni, salvo autorizzazione dell’assemblea. Non possono essere utilizzate dagli amministratori senza l’autorizzazione dell’assemblea. OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ SULLE PROPRIE AZIONI (INCROCIO) Si crea un problema grosso quando due società acquistano reciprocamente azioni l’una dall’altra con lo scopo di aumentare il CS in modo illusorio. (IMPO) A tal fine si rimedia tramite: SOTTOSCRIZIONE: dice l’art. 2360 c.c. “vietate alle società di costituire o aumentare il CS mediante reciproca sottoscrizione di azioni”. In questi casi le condizioni di acquisto sono quelle che disciplinano l’acquisto di azioni proprie. IMPO L’incrocio di partecipazioni è pericoloso solo in caso di 1. sottoscrizione reciproca i. aumento del capitale nominale ma non del capitale reale 2. in caso di acquisto di azioni già in circolazione i. capitale nominale uguale, ma diminuzione del capitale reale o di entrambe ACQUISTO: a) senza alcun limite se tra le due società non c’è rapporto di controllo, e nessuna delle due è SPAQ. b) se l’incrocio è tra società controllante e sue controllate, l’eventuale acquisto da parte della società controllata è considerato come acquistato dalla stessa società controllante, con disciplina identica a quella che regola l’acquisto di azioni proprie. Le azioni acquistate in violazione dei due precedenti punti vanno alienate entro un anno, se no la società controllante procede al loro annullamento e conseguente riduzione del capitale. c) se l’incrocio riguarda SPAQ, ma tra le stesse non c’è controllo, sono previsti solo limiti quantitativi: * se entrambe SPAQ, l’incrocio deve essere minore del 2% del capitale con diritto di voto. * se solo una delle due è SPAQ, fino al 10% LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI Individuare i principali azionisti in una SPA a volte non è facile, dato che il Libro dei soci indica l’intestatario formale, ma non il possessore, e dato che lo stesso libro viene aggiornato solo in caso di esercizio dei diritti sociali. Art. 120 TUF => stabilisce l’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE alla società partecipata e alla CONSOB nei seguenti casi: - per coloro che partecipano in SPAQ in misura maggiore del 2% del CS - per le SPAQ che partecipano in SPANQ o in SRL in misura maggiore del 10% CS Ulteriori comunicazioni vanno poi fatte a step del 5% e sino al 50%, sia quando la partecipazione sale oltre detti limiti, sia quando invece scende sotto gli stessi limiti. FUNZIONE PRINCIPALE è quella di rendere note le reali posizioni di potere nella società VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: * sono previste SANZIONI * viene soppresso il voto per le azioni non comunicate, e se in assemblea non si applica detta soppressione, le decisioni dell’assemblea stessa sono impugnabili ma solo se il voto delle azioni che dovevano essere soppresse è stato determinante (IMPO) PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SPA SOTTOPOSTE A CONTROLLO PUBBLICO Vi sono norme integrative in questi particolari casi: - Società bancarie - Società di intermediazione mobiliare - Società di assicurazione Le partecipazioni vanno comunicate alla BANCA d’ITALIA, alla CONSOB, all’ISVAP. ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI NELLE SPAQ IN PASSATO: per ottenere il controllo in una SPAQ si poteva concordare direttamente con il gruppo attuale di comando, senza transitare attraverso la borsa, e con danno per gli azionisti che non potevano godere del c.d. PREMIO DI MAGGIORANZA. oppure si poteva lanciare un’OPA ostile che però spesso scatenava una battaglia tra gruppo attuale di comando e gruppo offerente. OGGI: E’ tutto cambiato con la L. 149/1992 (ratio: passaggio più trasparente e con premio di maggioranza per tutti gli azionisti) OPA OBBLIGATORIA: quando viene trasferita la partecipazione di controllo di una SPAQ si lancia obbligatoriamente una Offerta Pubblica di Acquisto. Tutto ciò consente agli azionisti di disinvestire, beneficiando del “premio di controllo”. OPA VOLONTARIA O VOLONTARIA: devono in ogni caso svolgersi nel rispetto delle regole fissate dalla legge. OPA OBBLIGATORIA (Art. 106 TUF): sono due i casi in cui l’OPA è obbligatoria: OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA: Per chiunque vi è obbligo di lanciare un’OPA sulla “totalità” delle azioni quando venga a detenere più del 30% dei titoli che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari su nomina e revoca degli amministratori, o del consiglio di sorveglianza. Consente agli azionisti di minoranza di uscire dalla società con il cambiamento dell’azionista di controllo. Con riforma 2007 il PREZZO MINIMO è fissato nel prezzo più elevato registrato negli ultimi 12 mesi, diversamente si applica il prezzo medio ponderato di mercato. OPA PREVENTIVA (FACOLTATIVA): TOTALE se diretta a conseguire il 100% delle azioni (in questo caso l’offerente può liberamente fissare il prezzo di acquisto). PARZIALE se diretta a conseguire il 60% delle azioni (l’offerente necessita dell’autorizzazione CONSOB e dall’assemblea degli azionisti di minoranza della c.d. SOCIETA’ BERSAGLIO. OBBLIGO DI ACQUISTO RESIDUALE • Chi possiede almeno il 95% del capitale rappresentato da titoli ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi gli faccia richiesta (il che consente una uscita al socio a prezzo equo). • Chi possiede almeno il 90% ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli quotati se non ripristina entro 90 giorni un FLOTTANTE SUFFICIENTE (flottante = azioni diffuse tra il pubblico). • Chi possiede almeno il 95% può anche acquistare COATTIVAMENTE le azioni residue purché lo abbia espressamente indicato nella offerta di acquisto. VIOLAZIONE DI OPA OBBLIGATORIA E DI OBBLIGO DI ACQUISTO RESIDUALE: • non può essere esercitato il diritto di voto • i titoli eccedenti l’obbligo di OPA (30%) o l’obbligo di ACQUISTO RESIDUALE (90%) devono essere alienati entro 12 mesi. OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO ACQUISTO: • proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari del prodotto finanziario che ne forma oggetto. Eventuali clausole contrarie sono da considerarsi NULLE. • Controllo della CONSOB, che può anche sospendere o far decadere l’OPA. PROCEDIMENTO PER LANCIARE UN’OPA 1. DOCUMENTO DI OFFERTA, comunicato alla CONSOB, con tutte le info necessarie, e comunicato alla società bersaglio, che a sua volta ha l’obbligo di darne massima notizia con comunicato. 2. ADESIONI ALL’OFFERTA, che vengono raccolte dall’offerente o da un intermediario. 3. TECNICHE DI DIFESA DALL’OPA: a. La REGOLA DELLA PASSIVITA’, secondo cui gli amministratori della società bersaglio devono astenersi da atti che possano contrastare gli obbiettivi dell’OPA b. Tale divieto può essere rimosso se nello statuto è previsto la difesa dall’OPA c. Dal 2007, modificato poi nel 2009, con la REGOLA DI NEUTRALIZZAZIONE si è introdotto un rimedio, per cui si rendono INEFFICACI le misure difensive predisposte PRIMA del lancio dell’OPA (si applica la regola di neutralizzazione SOLO se previsto nello statuto). 4. CHIUSURA DELL’OPA, quando si raggiunge il quantitativo minimo indicato nel documento di offerta, l’offerta diventa irrevocabile. L’ASSEMBLEA È un organo collegiale formato dai soci (o da coloro cui spetta il diritto di voto), che decide secondo principio maggioritario, e le cui decisioni vincolano tutti i soci, dissenzienti e assenti inclusi. A seconda dell’oggetto delle deliberazioni si compone l’ASSEMBLEA ORDINARIA oppure l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA. ASSEMBLEA ORDINARIA (art. 2364 c.c.) 1. APPROVA IL BILANCIO 2. NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI, SINDACI, PRESIDENTE SINDACALE 3. DETERMINA IL COMPENSO DI AMMINISTRATORI E SINDACI 4. DELIBERA SULLA RESPONSABILITA’ DI AMMINISTRATORI E SINDACI 5. DELIBERA SU ALTRI OGGETTI ATTRBUITI DALLA LEGGE 6. APPROVA IL REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI DEL COLLEGIO In ogni caso anche tutto ciò che non sia di competenza dell’assemblea straordinaria ASSEMBLEA STRAORDINARIA (art. 2365 c.c.) 1. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO 2. NOMINA E SOSTITUZIONE E DEFINIZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI 3. SU OGNI ALTRA MATERIA ATTRIBUITA PER LEGGE IMPO => Lo statuto può prevedere che alcune materie che per legge siano attribuite alla competenza dell’assemblea straordinaria, siano attribuite al CDA, nei seguenti casi: - per trasferimento della sede - per riduzione del CS in caso di recesso del socio IL PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE CONVOCAZIONE FACOLTATIVA: decisa dal CDA ogni qualvolta lo ritenga opportuno. CONVOCAZIONE OBBLIGATORIA: a) almeno una volta all’anno, non oltre 120 gg dalla chiusura dell’esercizio, per consentire l’approvazione del bilancio. In casi particolari anche entro 180 giorni. b) su richiesta di almeno 1/10 del CS (1/20 se SPA con capitale di rischio). Per alcune materia la % può essere anche diversa se prevista dallo statuto. E’ ordinata dagli amministratori, ma anche dal Collegio sindacale quando non lo facciano gli amministratori, o in casi di urgenza e necessità, ma previa comunicazione al presidente del CDA, in ulteriore subordine con Decreto del Tribunale. Nelle SPAQ l’assemblea può essere convocata anche da due soci che siano membri effettivi del collegio sindacale. LUOGO: l’assemblea si convoca nel comune ove ha sede la società, se non diversamente disposto dallo statuto. CONVOCAZIONE NELLE SPANQ: avviso pubblicato sulla GG.UU. o su un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima, o almeno 8 giorni prima ma con mezzi “provabili” come raccomandata, fax etc. CONVOCAZIONE NELLE SPAQ: avviso pubblicato almeno 30 giorni prima, sul sito internet della società e con altri accorgimenti fissati dalla CONSOB. CONTENUTO DELL’AVVISO: giorno, ora, luogo, ordine del giorno (non possono essere affrontati argomenti diversi dall’ordine del giorno). Può essere indicato anche il giorno fissato per la seconda convocazione, purché lo stesso giorno si a diverso da quello indicato per la prima. PRESIDENZA: RINVIO: VERBALIZZAZIONE: L’assemblea è presieduta dal presidente indicato nello statuto, assistito dal segretario, salvo che non verbalizzi un notaio. possono richiederlo 1/3 CS rappresentato in assemblea, ma con rinvio entro 5 giorni. se assemblea ordinaria, dal segretario, se assemblea straordinaria dal notaio. Poi tutto trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea. ASSEMBLEA TOTALITARIA: regolarmente costituita anche senza convocazione, quando sia rappresentato l’intero CS, e vi partecipa la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Può deliberare su qualunque punto, ma le deliberazioni sono opponibili da chiunque. COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA Previsti due tipi di quorum: QUORUM COSTITUTIVO (art. 2368 c.c.) e QUORUM DELIBERATIVO (art. 2369 c.c.). Il primo rappresenta la parte di CS che deve essere presente, il secondo la parte del CS che deve approvare la deliberazione. ASSEMBLEA ORDINARIA: 1^ CONVOCAZIONE => Q. Cost. 50% + 1 CS Q. Delib. 50% + 1 delle azioni che hanno votato 2^ CONVOCAZIONE => Q. Cost. NESSUNO Q. Delib. 50% + 1 delle azioni che hanno votato ASSEMBLEA STRAORDINARIA: 1^ CONVOCAZIONE => Q. Cost. NON PREVISTO ma desumibile dal Q. Delib. (50% + 1 CS) Q. Delib. 50% + 1 del CS 2^ CONVOCAZIONE => Q. Cost. almeno 1/3 CS Q. Delib. 2/3 del capitale rappresentato in assemblea ECCEZIONI: PER DELIBERE DI PARTICOLARE IMPORTANZA => Q. Delib. Almeno 1/3 CS PER ESCLUDERE IL DIRITTO DI OPZIONE => Q. Delib. Almeno 50% + 1 CS L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA NELLE SPAQ 1^ CONVOCAZIONE => Q. Cost. 50% + 1 CS (=SPANQ) Q. Delib. Almeno 2/3 dei presenti 2^ CONVOCAZIONE => Q. Cost. almeno 1/3 CS (=SPANQ) Q. Delib. Almeno 2/3 dei presenti DIRITTO DI INTERVENTO Possono intervenire all’assemblea cui spetta l’esercizio del voto, oltre amministratori, sindaci, rappresentante comune degli azionisti di risparmio, e alcuni “non soci” come l’usufruttuario o il creditore pignoratizio. VOTO TELEMATICO => lo statuto può prevederlo. LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA Gli azionisti possono presenziare personalmente all’assemblea oppure a mezzo rappresentante. Per evitare fenomeni come il rastrellamento delle deleghe il codice le disciplina: 1. la delega deve essere conferita per iscritto e contenere il nome del rappresentante 2. il rappresentante a sua volta può farsi sostituire da altri solo se la delega lo prevede 3. nelle SPANQ anche il sostituto deve essere indicato nella delega 4. la delega è sempre revocabile 5. la delega opera solo per le singole assemblee (in tutte le sue convocazioni), salvo che uno abbia una procura generale 6. la rappresentanza non può essere data ad amministratori, sindaci, revisori, dipendenti della società 7. in caso di enti, la procura invece va solo a propri dipendenti 8. inoltre vi sono limitazioni numeriche: a. SPANQ max 20 b. Max 50, 100, 200 a seconda delle dimensioni del CS Dopo la riforma del 1998 solo nelle SPAQ: a) SOLLECITAZIONE: richiesta di deleghe da parte di un soggetto che abbia almeno 1% delle azioni con diritto al voto, da almeno 6 mesi, e deve avvalersi di un intermediario. b) RACCOLTA DI DELEGHE: richiesta di deleghe da parte di associazione di azionisti. In entrambi i casi a) e b) la CONSOB stabilisce regole di trasparenza e correttezza per consentire all’azionista una decisione “consapevole”. LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL VOTO Con l’esercizio del diritto al voto il socio concorre alla formazione della volontà della società, in proporzione al n. di azioni possedute. La decisione deve essere discrezionale del socio, pur però rispettando gli interessi della società qualora dovessero sorgere conflitti di interesse. Infatti in questi casi c’è la possibilità di impugnazione, purché ricorrano due condizioni: • Che il voto sia determinante (PROVA DI RESISTENZA) • Che la delibera possa danneggiare la società (DANNO POTENZIALE) Sono inoltre previste due ipotesi tipiche di CONFLITTO DI INTERESSI (art. 2373 c.c.) • • Vietato ai soci amministratori votare alle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Vietato ai soci del Consiglio di gestione di votare su ciò che riguarda nomina o revoca dei Consiglieri di sorveglianza. Questi sono casi CERTI, e quindi il diritto al voto è senza dubbio inibito. SINDACATI DI VOTO Verifica se sono da fare DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI INVALIDE Con la riforma del 2003 tutte le categorie di vizi sono state ricondotte a casi di NULLITA’ o di ANNULLABILITA’: DELIBERE ANNULLABILI: tutte le deliberazioni prese non in conformità con le disposizioni dello statuto. (art. 2377 – 2378 c.c.) - quando vi partecipano persone non legittimate, se il loro voto è stato determinante - quando l’invalidità o l’errato conteggio dei voti, solo se sono stati determinanti - per incompletezza o inesattezza del verbale, ma solo se ciò impedisca l’accertamento del suo contenuto IMPUGNAZIONE POSSONO IMPUGNARE da soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale, rappresentante comune azionisti di risparmio. In alcuni casi anche da Consob, Isvap e Banca d’italia. E coloro che rappresentino 1/1000 CS nelle SPAQ, o il 5% CS nelle SPANQ NON POSSONO IMPUGNARE coloro che abbiano votato a favore. TERMINE: entro 90 giorni dalla data della deliberazione, oppure entro 180 giorni se impugnano la CONSOB, ISVAP o BANCA D’ITALIA. AZIONE DI ANNULLAMENTO: Viene proposta nanti il Tribunale. I soci che impugnano devono dimostrare di esserne legittimati. NON SOSPENDE: L’azione di impugnazione non sospende l’esecuzione delibera, anche se può esser chiesto dall’impugnante. della EFFETTI:L’annullamento ha effetto per tutti i soci e obbliga gli amministratori a prendere provvedimenti conseguenti. SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA: Non vi è annullamento se la decisione impugnata viene sostituita con altra conforme, fatti salvi i diritti dei terzi sulla delibera sostituita. IMPO => a coloro che non sono legittimati a proporre impugnazione è consentito richiedere il risarcimento eventuale dei danni. DELIBERE NULLE: previste dall’art. 2379 c.c. 1. IMPOSSIBILITA’ o ILLICEITA’ dell’oggetto delle delibere, o anche oggetto illecito ma contenuto illecito. 2. MANCATA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA, ma non si ha nullità se l’avviso era irregolare ma comunque idoneo ad avvisare i legittimati. 3. MANCANZA DEL VERBALE, ma non si considera mancante se contiene la data della deliberazione, l’oggetto, la sottoscrizione del presidente dell’assemblea o del presidente del CDA o dal notaio (aspetto tra l’altro sanabile mediante verbalizzazione da effettuare prima dell’assemblea successiva). LEGITTIMATI AD IMPUGNARE: Chiunque vi abbia interesse, o d’ufficio dal giudice. TERMINI: - NESSUNA PRESCRIZIONE su modifica oggetto sociale che preveda attività illecite. - 3 anni per tutti gli altri casi - 180 giorni per casi particolari (aumento o riduzione del CS, o per emissione di obbligazioni) IN CASO DI DELIBERE ANNULLABILI O NULLE • I diritti acquisiti in buona fede non sono pregiudicati • Non vi è nullità se la delibera è stata sostituita con una valida AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Dopo la riforma del 2003 esistono 3 sistemi di amministrazione e controllo: 1. SISTEMA TRADIZIONALE (amministrazione => Amministratore unico o CDA; controllo => Collegio sindacale) 2. SISTEMA DUALISTICO (amministrazione => Consiglio di gestione; controllo => consiglio di sorveglianza) 3. SISTEMA MONISTICO (amministrazione => CDA; controllo => Comitato per il controllo sulla gestione) NELLE SPANQ => Amministratore unico oppure CDA NELLE SPAQ => CDA per consentire la nomina di almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza e almeno 1 amministratore indipendente. GLI AMMINISTRATORI FUNZIONI: 1. Deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati dalla legge all’assemblea straordinaria (POTERE GESTORIO) 2. Hanno la rappresentanza generale della società (tutti o alcuni), ed il potere di manifestare all’esterno la volontà della società (POTERE DI RAPPRESENTANZA) 3. Convocano l’assemblea e ne fissano l’ordine del giorno, dando anche attuazione alle delibere, e dove necessario, le impugnano. 4. Curano la tenuta dei libri e delle scritture contabili; redigono annualmente il progetto di bilancio da far approvare all’assemblea. 5. Devono prevenire atti pregiudizievoli per la società, o perlomeno eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. IMPO => Il potere dell’amministratore è un potere PROPRIO, datogli dalla legge e non per mandato dei soci. Gli amministratori sono penalmente e civilmente responsabili per il loro adempimento dei doveri. NOMINA: Sono nominati nell’atto costitutivo, e successivamente dall’assemblea ordinaria. Vi sono inoltre dei casi speciali: • Lo statuto può prevedere la nomina di 1 amministratore INDIPENDENTE ai possessori di strumenti finanziari partecipativi. • Nelle SPANQ lo statuto può riservare la nomina di 1 o più amministratori (nelle SPAQ solo uno) allo Stato o a Enti pubblici purchè gli stessi siano titolari di partecipazione sociale. • Nelle SPAQ almeno un amministratore deve essere espressione degli azionisti di minoranza, ed almeno uno deve essere il c.d. AMMINISTRATORE INDIPENDENTE (oppure devono essere due se il CDA è composto da più di 7 persone). L’amministratore indipendente deve avere gli stessi requisiti previsti per i sindaci. NUMERO: degli amministratori è FISSATO nello statuto. REQUISITI: gli amministratori possono essere soci ma anche no. Possono essere richiesti anche ulteriori requisiti (onorabilità, professionalità, indipendenza, per le SPA in materia assicurativa o bancaria). CAUSE DI INELEGGIBILITA’: non possono essere nominati l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, il condannato a interdizione dai pubblici uffici. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’: previste dalle leggi speciali (es. membri del parlamento, avvocati, etc), ma è una incompatibilità che comporterà nel soggetto la possibilità di scegliere se fare l’uno o l’altro ruolo. DURATA: Al massimo 3 esercizi, e scadono dalla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Sono anche rieleggibili. CAUSE DI CESSAZIONE: a) per revoca da parte dell’assemblea b) per rinuncia o dimissioni degli stessi amministratori c) per decadenza dall’ufficio per sopraggiunta causa di ineleggibilità d) per morte PROROGATIO: Gli amministratori “scaduti” rimangono in carica con pieni poteri sino all’accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori. IN CASO DI DIMISSIONI: con effetto immediato (se c’è la maggioranza); oppure dal momento in cui viene ripristinata la maggioranza (se non c’è la maggioranza). IN CASO DI MORTE o DECADENZA: vige una disciplina particolare che prevede 3 ipotesi: C.D. COOPTAZIONE: Se rimangono in carica + del 50% degli amministratori nominati dall’assemblea, i superstiti vengono sostituiti provvisoriamente con delibera approvata dal collegio sindacale. Se rimangono in carica – del 50% degli amministratori i superstiti convocano l’assemblea affinché proceda alla sostituzione dei mancanti, che scadranno assieme ai superstiti. Se vengono a mancare TUTTI (o l’amministratore unico), il collegio sindacale convoca d’urgenza l’assemblea per la ricostituzione del CDA, e nel frattempo può compiere atti di gestione ordinaria. CLAUSOLE SIMUL STABUNT: che prevedono la cessazione di tutti gli amministratori nell’ipotesi di cessazione di alcuni. PUBBLICITA’ => sia nomina che cessazione degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro imprese. COMPENSO => modalità e misura sono stabiliti nell’atto costitutivo. DIVIETO DI CONCORRENZA => gli amministratori non possono essere soci in altra società concorrente, salvo autorizzazione dell’assemblea. IL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE Si ha questo organo quando l’amministrazione è affidata a più persone. E’ retto da un presidente, e svolge attività collegiale. CONVOCAZIONE DEL CDA: viene convocato dal presidente che fissa ordine del giorno e informa gli amministratori della convocazione. Lo statuto può prevedere anche il Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione. QUORUM COSTITUTIVO: nello statuto). QUORUM DELIBERATIVO: 50% + 1 degli amministratori (salvo uno più elevato se previsto maggioranza assoluta dei presenti con voto per teste (salvo diversa maggioranza prevista nell’atto costitutivo. VOTO PER RAPPRESENTANZA: non ammesso. LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CDA: deliberazioni del CDA. dove devono risultare tutte le INVALIDITA’ DELLE DELIBERE: dopo la riforma del 2003 vi sono SOLO delibere ANNULLABILI, e non più nulle. Possono essere impugnate tutte quelle delibere prese in difformità rispetto a ciò che prescrive la legge. Possono essere impugnate dagli amministratori DISSENZIENTI, da quelli ASSENTI, dal Collegio sindacale, entro 90 giorni dalla data di deliberazione. CASO PARTICOLARE: può impugnare anche un singolo socio a cui è stato leso un diritto soggettivo a causa di una delibera del CDA. L’eventuale ANNULLAMENTO non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede. CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI Regolati dall’art. 2391 c.c. in base al quale “l’amministratore che in una determinata operazione ha un interesse non necessariamente in conflitto con quello della società deve”: a) darne notizia agli altri amministratori, al collegio sindacale, precisando tutti i dettagli b) se si tratta di amministratore delegato deve astenersi dal compierla, dandone notizia al CDA o al Comitato esecutivo (a seconda dei casi) c) in ogni caso il CDA deve motivare le ragioni e la convenienza dell’operazione. In caso di amministratore unico, avvisa il collegio sindacale. CASI DI IMPUGNAZIONE: - quando la delibera possa recare danno alla società - quando l’amministratore abbia votato ugualmente, ed il voto dello stesso è stato determinante - quando siano stati violati gli obblighi di trasparenza, astensione, motivazione indicati in a) b) c) Vanno impugnati entro 90 giorni dagli amministratori assenti o dissenzienti, o anche dall’amministratore che abbia votato a favore ma non era stato informato. Se l’amministratore trae profitto a danno della società, la stessa può chiedere risarcimento danni. OPERAZIONI CON PARTI CORRRELATE: le c.d. “parti correlate” sono quelle indicate dalla CONSOB come le più rischiose in tema di conflitto di interessi, ovvero quando si tratti di familiari, di società controllate, etc). Ebbene, in questi casi per compiere delle operazioni in SPAQ, la CONSOB prevede che vi sia il preventivo parere del comitato degli amministratori indipendenti, costituito secondo quanto dettato dalla CONSOB stessa. IL COMITATO ESECUTIVO E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI Organi che si trovano nelle SPA di grandi dimensioni, e se l’atto costitutivo lo prevede, o se l’assemblea lo consente, il CDA può delegare alcune proprie attribuzioni a questi organi: COMITATO ESECUTIVO: organo collegiale alle cui decisioni devono presenziare i sindaci, e le cui decisioni vanno poi riportate nel LIBRO delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo. AMMINISTRATORI DELEGATI: che agiscono disgiuntamente o congiuntamente a seconda di quanto stabilito nello statuto. A loro è affidata la “rappresentanza della società”. Sono entrambi organi DESIGNATI dal CDA, che determina anche la DELEGA per gli amministratori delegati: NON SONO OGGETTO DI DELEGA la redazione del bilancio di esercizio, l’aumento del CS, gli adempimenti in caso di riduzione CS per perdite, la redazione del progetto di fusione o scissione. SONO OGGETTO DI DELEGA riferire ogni 6 mesi al CDA e al collegio sindacale sul generale andamento e sulle operazioni di maggior rilievo; curare gli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili in modo che siano adeguati alle necessità e alle dimensioni della SPA. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ Gli amministratori con potere di rappresentanza sono indicati nello statuto e la loro nomina è soggetta a pubblicità legale. Viene altresì indicato che il potere di rappresentanza operi disgiuntamente o congiuntamente. Di regola ce l’hanno: IL PRESIDENTE DEL CDA, GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, e hanno una rappresentanza GENERALE e PROCESSUALE (attiva e passiva). Se eventualmente fosse conferito il potere di rappresentanza anche ad altri soggetti, questi sarebbero in aggiunta e non in sostituzione degli altri. • • • TUTELA DEI TERZI SULLA RAPPRESENTANZA non è opponibile ai terzi IN BUONA FEDE l’invalidità della nomina, salvo che la società non dimostri che il terzo ne era a conoscenza. la società è vincolata verso il terzo per quegli atti compiuti dagli amministratori che abbiano violato i limiti loro imposti, salvo che la società stessa non dimostri che il terzo ne era a conoscenza. sono invece OPPONIBILI ai terzi i LIMITI LEGALI del potere di rappresentanza degli amministratori RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETA’ contrattuale) Hanno senza dubbio RESPANSABILITA’ CIVILE - verso la SOCIETA’ - verso i CREDITORI SOCIALI - verso i SINGOLI SOCI e verso i TERZI (responsabilità RESPONSABILITA’ VS SOCIETA’: quando non adempiono con la diligenza richiesta nell’adempimento dei loro doveri imposti dalla legge e dallo statuto. Non sono invece responsabili per i risultati negativi frutto di una normale diligenza nell’espletare i propri doveri. Responsabilità degli amministratori con funzioni delegate: non è affatto esclusa la responsabilità degli altri amministratori per i comportamenti di quelli con funzioni delegate. Infatti, gli altri amministratori possono risponderne quando abbiano violato il loro dovere di impedire o prevenire determinati fatti. Ne risponderanno per CULPA IN VIGILANDO, per cui se costretti a risarcire il danno gli amministratori avranno il diritto di regresso nei confronti degli amministratori con funzioni delegate. Esonero da responsabilità: la responsabilità non si estende a quell’amministratore che sia immune da colpa, purché: o il suo dissenso risulti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del cda o il suo dissenso sia stato comunicato per iscritto al presidente del collegio sindacale AZIONE CONTRO GLI AMMINISTRATORI: Deliberata dall’assemblea ordinaria Deliberata dal Collegio sindacale a maggioranza 2/3 Promossa dagli Azionisti di minoranza 20% CS o 1/40 CS in SPAQ L’azione va esercitata entro 5 anni dalla cessazione in carica dell’amministratore. In caso di dissesto o fallimento l’azione spetta al curatore. CONSEGUENTE REVOCA: l’amministratore è revocato d’ufficio se la delibera è approvata da almeno 1/5 CS, diversamente sarà necessaria anche una ulteriore delibera per la revoca. RINUNZIA O TRANSAZIONE: la società può rinunziare all’azione di responsabilità contro gli amministratori, o pervenire ad una transazione, purché non via sia il VOTO CONTRARIO DI almeno 1/5 del CS (1/20 CS in SPAQ). IMPO RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI (responsabilità contrattuale) Gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali SOLO per inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. AZIONE: può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare i loro crediti, oppure è promossa dal curatore in caso di fallimento. AZIONE DEI CREDITORI E AZIONE DELLA SOCIETA’: Se l’azione è già stata promossa dalla società, ed il relativo Patrimonio sociale è stato reintegrato, i creditori non potranno più esercitare l’azione contro gli amministratori. RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I SINGOLI SOCI O I TERZI (responsabilità EXTRAcontrattuale) In caso di atti dolosi o colposi degli amministratori, che abbiano direttamente danneggiato il singolo socio o un terzo. AZIONE: Necessita di due presupposti: - atto illecito compiuto dall’amministratore nell’esercizio del proprio ufficio - danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo Esempio tipico => quando gli amministratori con falso in bilancio inducono soci e terzi a sottoscrivere un aumento di capitale a prezzo eccessivo. RESPONSABILITA’ DEI SINDACI Anche in questo caso, come per gli amministratori, vige il CRITERIO DI DILIGENZA, ed inoltre sono responsabili penalmente per le loro attestazioni. La responsabilità è solidale tra i sindaci se il danno è a loro imputabile, oppure è in solido anche con gli amministratori per i fatti di questi ultimi, se si sarebbero potuti evitare con i dovuti controlli dei sindaci. LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Dopo la riforma del 2003 il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno, salvi i casi in cui lo statuto lo prevede in carico al collegio sindacale. Esistono 3 discipline: 1. SPANQ => la revisione è in mano a REVISORE CONTABILE che abbia determinati requisiti. 2. SPA aperte ma NQ => la revisione è in mano a SOCIETA’ DI REVISIONE + controllo CONSOB 3. SPAQ => la revisione è in mano a SOCIETA’ DI REVISIONE iscritta all’albo speciale CONSOB NOMINA: INDIPENDENZA: DURATA: REVOCA: la prima volta nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea. revisore o società di revisione devono essere indipendenti dalla società controllata, per cui “non devono sussistere situazioni tali da generare nel terzo un dubbio riguardo la loro indipendenza”. 3 esercizi, con possibilità di rinnovare senza limiti. per giusta causa può essere revocato dall’assemblea, sentito il parere del collegio sindacale, e con obbligo di avvisare l’autorità di vigilanza (CONSOB o MINISTRO). FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DEL REVISORE DEI CONTI FUNZIONE PRINCIPALE: 1. Controllo della regolare tenuta della contabilità. 2. Giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato. Ogni 3 mesi viene effettuato un controllo che scaturisce un giudizio che può essere: a) SENZA RILIEVI (se conforme alle norme) b) CON RILIEVI c) CON GIUDIZIO NEGATIVO d) DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ NELL’ESPRIMERE UN GIUDIZIO Nei casi c) e d) informa immediatamente la CONSOB; nei casi a) e b) si può impugnare il bilancio con il 5% del CS o 1/1000 CS nelle SPAQ. RESPONSABILITA’: E’ quella dei sindaci, così come per la relativa eventuale azione di responsabilità. POTERI: Richiedere documenti notizie, compiere ispezioni e controlli, etc. SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Introdotti con la riforma del 2003: SISTEMA DUALISTICO e SISTEMA MONISTICO: SISTEMA DUALISTICO Di ispirazione tedesca, costa di: 1. Consiglio di gestione (tipo CDA) 2. Consiglio di sorveglianza (tipo collegio dei sindaci) 3. Controllo contabile a revisore esterno 4. Assemblea (con competenze ridotte 1. IL CONSIGLIO DI GESTIONE DIFFERENZE CON IL CDA: disciplina simile che si differenzia per alcuni fattori, eccoli: o Il numero dei consiglieri è fissato dallo statuto ma è fissato in almeno 2 componenti o È nominato dal consiglio di sorveglianza o Se un consigliere decade viene immediatamente sostituito (no cooptazione) o L’azione di responsabilità può essere esercitata anche dal consiglio di sorveglianza con quorum K 2/3 e quorum D 50% + 1 o Si può rinunciare o transigere a patto che non si opponga una % di soci. - IMPO: se non disposto diversamente, al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni previste per gli amministratori e i sindaci. 2. IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA COMPOSIZIONE E NOMINA: il numero è stabilito nello statuto, purché il numero dei componenti sia maggiore di 3. Sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente dall’assemblea. REQUISITI: Almeno 1 componente deve essere un revisore, mentre per gli altri componenti possono esser richiesti dei requisiti di professionalità ed onorabilità. DURATA: 3 esercizi, rieleggibili. CAUSE DI INELEGGIBILITA’: le stesse previste per gli amministratori. REVOCA: segue la disciplina del mandato, quindi con delibera di almeno 1/5 CS, anche senza giusta causa, fatto salvo il diritto al risarcimento danni. COMPETENZE: controllo sull’amministrazione, assistono alle assemblee e possono anche convocarla previo avviso al presidente del consiglio di gestione, e possono assistere anche alle adunanze del Consiglio di gestione. Inoltre ha tutte le competenze del collegio sindacale, quindi: o Nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione e ne determina il compenso o Approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato o Promuove l’azione di responsabilità verso i consiglieri di gestione SISTEMA MONISTICO Di ispirazione anglosassone, si caratterizza per la soppressione del collegio amministrazione e controllo sono esercitati dal CDA, ma con la particolarità che: sindacale: AMMINISTRAZIONE: Consiglio di amministrazione CONTROLLO: Comitato per il controllo sulla gestione (costituito all’interno del CDA stesso!) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: eletto dall’assemblea, e con la particolarità che almeno 1/3 dei componenti DEVE avere requisito di INDIPENDENZA, stabiliti per i sindaci nel sistema tradizionale. Stabilisce il numero dei componenti del Comitato, e si occupa della nomina e revoca del Comitato. COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE: Nominati dallo stesso CDA fra i componenti dello stesso CDA, tra quelli con requisito di indipendenza. Almeno 1 deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. FUNZIONI E POTERI: sono gli stessi del consiglio sindacale, con qualche differenza: o Non decadono in caso di assenze ingiustificate o Il presidente del Comitato è eletto dallo stesso Comitato I CONTROLLI ESTERNI Sono previsti due tipi di controlli esterni: 1. Controllo giudiziario (per tutte le SPA); 2. Controllo CONSOB (per le SPAQ) CONTROLLO GIUDIZIARIO Il Tribunale interviene solo in caso di: - Gravi irregolarità - Danno potenziale arrecato dalle irregolarità stesse Può essere richiesto da: o 10% dei soci o Dal collegio sindacale, dal comitato, dal consiglio di sorveglianza o Dalla CONSOB in casi di gravi irregolarità o Non più d’ufficio dal Tribunale, ma dal PM nelle SPAQ PROCEDIMENTO: FASE ISTRUTTORIA: nella quale vengono sentiti amministratori e sindaci, o con ispezione (l’ispezione si può evitare se vengono nominati soggetti di adeguata professionalità che si attivino per accertare le violazioni ed eliminarle). PROVVEDIMENTI: possono essere PROVVEDIMENTI CAUTELARI affinché si eviti il ripetersi delle violazioni nomina di un AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, che però può solo compiere atti ordinari CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) È una persona giuridica di diritto pubblico. E’ un organo di controllo pubblico di vigilanza sul mercato di capitali, che ha sede in Roma e sede secondaria a Milano. Assicura una adeguata e veritiera informazione sui mercati finanziari sulla base di due principi fondamentali: INFORMAZIONE CONTINUA: tutte le società che emettono strumenti finanziari devono informare tempestivamente il pubblico di qualsiasi fatto possa influire sul prezzo degli stessi strumenti finanziari. Il tutto secondo le modalità dalla CONSOB stessa definiti! INFORMAZIONE SU RICHIESTA: può essere anche la CONSOB stessa a richiedere che siano resi pubblici documenti o informazioni, e in caso di inottemperanza vi può provvedere la CONSOB stessa! IL BILANCIO A partire dal 2005 è stato stabilito che alcune società abbiamo l’obbligo di redigere i propri bilanci in base ai principi contabili internazionali. OBBLIGATORIO PER: - SPA con azioni/strumenti finanziari QUOTATI o DIFFUSI tra il pubblico in maniera RILEVANTE FACOLTATIVO PER: - tutte le altre SPA BILANCIO DI ESERCIZIO Documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di un esercizio. Rappresenta anche il RISULTATO ECONOMICO dello stesso. COMPOSIZIONE: il bilancio di esercizio va compilato CHIARO, VERITIERO, CORRETTO, e si compone di: 1. 2. 3. 4. 5. 6. STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA RELAZIONE sulla gestione degli amministratori RELAZIONE del Collegio sindacale RELAZIONE del Revisore contabile FUNZIONE: - accertare periodicamente il patrimonio della società e la redditività. - è il solo strumento legale di informazione PER I SOCI - il mezzo per conoscere la solvibilità del patrimonio PER I CREDITORI CRITERI DI REDAZIONE: le singole voci vanni inserite nella sequenza tassativamente indicata dalla legge. • STATO PATRIMONIALE: rappresenta in modo sintetico la composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio della società, e la situazione finanziaria nel giorno della chiusura dell’esercizio. Consente anche l’immediata conoscenza del patrimonio netto. o VOCI DELL’ATTIVO:  Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti  Immobilizzazioni  Attivo circolante  Ratei e Risconti attivi o VOCI DEL PASSIVO:  Patrimonio netto  Fondi per rischi ed oneri  TFR  Debiti  Ratei e risconti passivi • IL CONTO ECONOMICO: espone il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita). Viene redatto in FORMA SCALARE, per cui grazie ai totali parziali vi è una immediata lettura del risultato che evidenzia gli utili o le perdite della gestione ordinaria, della gestione finanziaria, e della gestione straordinaria. • NOTA INTEGRATIVA: viene redatta dagli amministratori e fa parte integrante del bilancio. Specifica e illustra le voci dello stato patrimoniale e del conto economico. • RELAZIONE SULLA GESTIONE: viene illustrato l’andamento della complesso, e nei vari settori, con riguardo a costi, ricavi, investimenti. gestione nel suo BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Per le società che non superano determinate dimensioni è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata, nel senso che è ridotto il numero delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. CRITERI DI VALUTAZIONE PER DETERMINARE IL VALORE DA ISCRIVERE IN BILANCIO: E’ un aspetto delicatissimo quello di fare una stima per determinare il valore da iscrivere in bilancio. Intervengono a riguardo - Il PRINCIPIO DI PRUDENZA Il PRINCIPIO DELLA CONTINUAZIONE DELLA SOCIETA’ IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO Alla redazione ed approvazione intervengono tutti e 3 gli organi sociali: 1. Gli amministratori redigono il PROGETTO DI BILANCIO e 30 giorni prima della discussione in assemblea lo comunicano al collegio sindacale e al revisore, che poi fanno la relazione da allegare al bilancio stesso. 2. Il PROGETTO DI BILANCIO va depositato nella sede della società nei 15 giorni prima della discussione. 3. L’assemblea lo approva o lo respinge (secondo opinione prevalente può anche modificarlo) 4. Entro 30 giorni dall’approvazione deve essere depositato dagli amministratori c/o il registro delle imprese AZIONI DI NULLITA’/ANNULLABILITA’: dopo la riforma del 2003 il termine scade alla presentazione del bilancio di esercizio successivo. se il revisore non ha formulato rilievi, possono promuovere l’azione il 5% CS. UTILI, RISERVE, DIVIDENDI Non tutti gli utili sono distribuiti ai soci sottoforma di dividendi. Vi sono vincoli di destinazione imposti dalla legge. Eccoli: RISERVA LEGALE:dagli utili netti deve essere dedotto il 5% sino a che la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del CS. Se viene poi utilizzata, deve essere poi ripristinata sempre con il metodo del 5% degli utili ogni anno. Per la salvaguardia dell’integrità del CS, non viene MAI distribuita tra i soci. RISERVA STATUTARIA: come la riserva legale, ma con la differenza che questa è prevista dallo statuto. Istituita ad ulteriore salvaguardia del CS. Questa invece può essere distribuita tra i soci. RISERVE FACOLTATIVE: sono disposte dall’assemblea, e sono liberamente disponibili. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI Come dice il titolo stesso, si tratta della partecipazione agli utili. UTILI DISTRIBUIBILI AI SOCI - Utili distribuibili di esercizio - Utili accertati e non distribuiti nell’esercizio precedente L’approvazione del bilancio non comporta l’immediata assegnazione degli utili: è necessaria una ulteriore delibera dell’assemblea: in questo modo viene privilegiato l’interesse del gruppo di comando al reinvestimento degli utili, piuttosto che l’interesse del singolo socio alla distribuzione degli utili. BILANZIO CONSOLIDATO DI GRUPPO È un bilancio redatto dalla società capogruppo, in cui viene rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria, economica, del gruppo, considerato nella sua unità. Le imprese da considerare sono quelle CONTROLLATE tramite il possesso delle partecipazioni, e sono quindi escluse quelle controllate da vincoli contrattuali. I gruppi di minore dimensione sono esonerati dalla redazione del bilanci consolidato di gruppo. LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO Ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (atto costitutivo e statuto) che può consistere in modifiche, eliminazioni, aggiunta di clausole, sono le c.d. “modificazioni dello statuto”. PROCEDIMENTO: le modificazioni rientrano nella competenza dell’assemblea straordinaria, con la maggioranza tipica prevista per l’assemblea straordinaria (QK 50% + 1 e QD 50% + 1 in prima deliberazione; QK almeno 1/3 e QD almeno 2/3 in seconda deliberazione), oppure di quella maggiore prevista per modifiche di particolare rilievo, come ad esempio la modifica dell’oggetto sociale). CONTROLLO NOTARILE: il notaio verifica gli adempimenti stabiliti dalla legge, e se o La verifica NON E’ OK, lo comunica immediatamente agli amministratori i quali hanno 30 giorni per convocare l’assemblea straordinaria per gli opportuni provvedimenti, oppure si rivolgono al Tribunale per la verifica o La verifica E’ OK, entro 30 giorni provvede all’iscrizione nel registro delle imprese, producendo effetti SOLO DOPO l’iscrizione al registro delle imprese. DIRITTO DI RECESSO: poiché la minoranza non può impedire le modifiche dello statuto, dalla riforma del 2003 sono state ampliate le cause di recesso: 1. CAUSE INDEROGABILI: i soci dissenzienti, assenti o astenuti possono esercitare il diritto per: a. Modifica dell’oggetto sociale b. Trasformazione della società c. Trasferimento della società d. Revoca dello stato di liquidazione e. LO STATUTO NON Può SOPPRIMERE, IN QUESTI CASI, IL DIRITTO DI RECESSO 2. CAUSE DEROGABILI: i soci dissenzienti per: a. La proroga del termine di durata della società b. L’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni 3. CAUSE STATUTARIE: previste dallo statuto, solo nelle SPANQ SPANQ A TEMPO INDETERMINATO: il socio può liberamente recedere con un preavviso di 180 giorni salvo che lo statuto non disponga diversamente. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO: con racc A/R entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ad esercitare appunto il diritto di recesso. Le azioni interessate dal diritto di recesso devono essere depositate c/o la società e se non possono essere cedute il socio ha diritto al rimborso del valore delle azioni, salvo che la società revochi la delibera o che la società si sciolga entro 90 giorni. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI: seconda si tratti di: • • modi differenti a NELLE SPANQ: valore determinato dagli amministratori, sentiti i sindaci e il revisore, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, e del valore di mercato delle azioni. Se c’è contestazione, il valore è determinato da un esperto nominato dal Tribunale. NELLE SPAQ: valore calcolato dalla MEDIA del prezzo di chiusura degli ultimi 6 mesi precedenti la convocazione dell’assemblea. LE AZIONI DEL SOCIO RECEDENTE VANNO: - Offerte in opzione agli altri soci - Collocate sul mercato - Oppure vengono acquistate dalla società rispettando i limiti - Oppure si convoca l’assemblea straordinaria per riduzione CS o scioglimento società. Il creditore può opporsi alla riduzione del CS, e se l’opposizione viene accolta allora la società si scioglie. LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE: Può aversi: • AUMENTO REALE DEL CS (aumenta il CS nominale e aumenta il patrimonio della società per nuovi conferimenti) • AUMENTO NOMINALE DEL CS (aumenta il CS nominale ma il patrimonio rimane invariato) 1. AUMENTO REALE DEL CAPITALE SOCIALE Si ha quando la società cerca nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio tramite nuovi conferimenti, e quindi con relative azioni di nuova emissione a pagamento, che possono essere sottoscritte dai soci che esercitano in diritto di opzione oppure da terzi. CONDIZIONI: non possono essere emesse nuove azioni sino a che non siano state completamente liberate le precedenti. In caso di violazione, la delibera non è nulla ma di ciò ne rispondono gli amministratori. DELIBERA: deliberato dall’assemblea straordinaria. Se previsto, anche con delega dagli amministratori purché sia previsto nello statuto il limite max di aumento. La delibera è redatta DA UN NOTAIO. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELEGATO: Quando prevede un conferimento in natura senza la stima di un esperto nominato dal Tribunale, i soci che rappresentino il 20% CS possono chiederne la valutazione. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: A tal proposito la delibera di aumento del CS va iscritta nel registro delle imprese, e da quel momento decorrono i 30 giorni entro i quali possono essere chieste nuove valutazioni. In assenza di nuova richiesta di valutazione, ha luogo il conferimento con ulteriore iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione che non sono intervenuti fattori modificativi del valore del conferimento stesso. SOTTOSCRIZIONE PARZIALE: se l’aumento del CS non viene totalmente sottoscritto si hanno due situazioni: 1. se la delibera di aumento CS lo ha previsto => il Cs aumenta del tanto sottoscritto 2. se non lo prevede => nulla di fatto, ad ognuno viene restituito il tanto versato In questo caso il 25% va versato alla società e non alla Banca. IL DIRITTO DI OPZIONE - CONSENTE al socio di esser preferito ai terzi in caso di aumento REALE del CS - CONSENTE al socio di mantenere inalterata la proporzione della propria partecipazione nella società (FUNZIONE AMMINISTRATIVA) - CONSENTE al socio di mantenere inalterato anche il valore reale della propria partecipazione azionaria (FUNZIONE PATRIMONIALE). Infatti (IMPO) il valore si ridurrebbe se le azioni fossero sottoscritte da terzi a prezzo inferiore rispetto al valore effettivo delle azioni che sono già in circolazione (solitamente infatti il valore reale è sempre più alto del valore nominale). OGGETTO: TERMINE: AZIONI NON OPTATE: il diritto si esercita sulle azioni di nuova emissione, e sulle obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Il diritto di opzione è attribuito a ciascun azionista “in proporzione al numero di azioni già possedute”. entro 15 giorni (SPAQ) o entro 30 giorni (SPANQ) dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’offerta di opzione. SPANQ: prima a coloro che hanno già optato, poi mercato SPAQ: vanno nel mercato regolamentato per almeno 5 riunioni, e il venduto va alla società. ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE 1. è escluso per legge quando le azioni devono essere liberate con conferimenti in natura. 2. è escluso quando l’interesse della società lo esige con delibera con quorum rafforzato 50% + 1 CS 3. è escluso quando le azioni devono essere offerte ai dipendenti della società (approvata però dal 50% + 1 CS) SOVRAPPREZZO Nei casi di esclusione del diritto di opzione l’emissione delle nuove azioni deve avere OBBLIGATORIAMENTE un SOVRAPPREZZO, in modo da ridimensionare il pregiudizio subito dagli azionisti già presenti. E’ la stessa delibera di aumento del CS che determina il prezzo di emissione delle nuove azioni, in base al valore del patrimonio netto, e con parere del collegio sindacale o del revisore nelle SPAQ. OPZIONE INDIRETTA Ha lo scopo di dilazionare nel tempo le sottoscrizioni. 2. AUMENTO NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE Non da luogo a nuovi conferimenti, e non si ha alcun incremento del patrimonio sociale. Può essere posto in essere dall’assemblea straordinaria imputando a capitale eventuali riserve o altri fondi (ma NON la riserva legale!) In questo modo si legano ulteriori capitali al vincolo di indisponibilità del CS. Materialmente consiste nell’aumento nominale del CS e conseguente emissione di nuove azioni date gratuitamente ai soci in proporzione alle quote da loro possedute. 3. RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE Può esser disposta per esuberanza o per altri motivi. In ogni caso è un procedimento sottoposto ad ampie misure di cautela: • • • • • CONDIZIONI non può essere disposto al di sotto del minimo legale (120.000 euro) se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione deve tenere conto anche delle stesse CAUTELE l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione la riduzione, a maggioranza del 50% + 1, può essere eseguita solo dopo 90 giorni dall’iscrizione della stessa al registro delle imprese nei 90 giorni i creditori possono proporre opposizione, con effetto sospensivo della delibera sino all’esito della stessa da parte del Tribunale. Lo stesso può anche disporre, previa idonea garanzia, che si proceda con la riduzione. • • • • • MODALITA’ DI ESECUZIONE mediante liberazione dall’obbligo di eventuali versamenti ancora dovuti mediante rimborso del capitale mediante acquisto da parte della società e successivo annullamento mediante riduzione proporzionale del valore nominale di tutte le azioni oppure tramite sorteggio, ossia vengono annullate “a sorteggio” un certo numero di azioni dietro solo rimborso del valore nominale. I possessori di queste azioni “SORTEGGIATE”, hanno diritto ad AZIONI DI GODIMENTO che partecipano agli utili, ma solo dopo che sia stato corrisposto alle altre azioni il loro valore nominale + interessi. E’ importante però che venga sempre rispettata la PARITA’ DI TRATTAMENTO DEGLI AZIONISTI. 4. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE Consiste nell’adeguare la cifra del CS nominale all’attuale valore del capitale reale. IMPO => è quindi una pura riduzione nominale, che non comporta alcuna riduzione del patrimonio sociale (infatti la riduzione del patrimonio sociale si è già verificata per effetto delle perdite subite!) • RIDUZIONE FACOLTATIVA: se la perdita è entro 1/3 del CS. Bisogna tenere presente, però, anche delle riserve! Infatti non si ha perdita sinché le perdite sono minori delle riserve (che però bisognerà poi ricostituire). DISCIPLINA: quella prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo. • RIDUZIONE OBBLIGATORIA: se il CS diminuisce di più di 1/3 CS. - Se il minimo legale è salvo, gli amministratori convocano l’assemblea straordinaria, per prendere gli opportuni provvedimenti. Non necessariamente si deve optare per la riduzione del CS, ma anche per il RINVIO A NUOVO per il quale si verifica se entro l’esercizio successivo la perdita è stata contenuta, e a seconda dell’esito si procede alla riduzione oppure no. - Se invece la perdita intacca il minimo legale l’assemblea deve necessariamente deliberare la riduzione del capitale, ed il contemporaneo aumento al minimo legale ???, oppure optare per la trasformazione della società. Diversamente entra in liquidazione. In questo caso non c’è alcun RINVIO A NUOVO. LE OBBLIGAZIONI Sono un tipico strumento di raccolta del capitale di prestito tra i l pubblico. Sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di capitale di uguale valore nominale (e con uguali diritti) di una operazione finanziaria a titolo di mutuo. A differenza delle azioni: - l’obbligazione attribuisce la qualità di creditore della società - l’azione invece attribuisce la qualità di socio della società - l’obbligazione da diritto a remunerazione fissa (interessi), è svincolata dai risultati economici della società, e hanno diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato. - l’azione invece da diritto al rimborso solo in fase di liquidazione A differenza degli strumenti finanziari: - le obbligazioni sono titoli di massa e attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro - gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali, amministrativi, e rappresentano una categoria residuale TIPI DI OBBLIGAZIONI OBBLIGAZIONI PARTECIPANTI, OBBLIGAZIONI INDICIZZATE, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, OBBLIGAZIONI CON WARRANT, OBBLIGAZIONI SUBORDINATE, OBBLIGAZIONI A PREMIO, OBBLIGAZIONI IN VALUTA ESTERA LIMITI ALL’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Art. 2412 c.c. “la società può emettere obbligazioni per somme che siano minori del doppio del CS + eventuali riserve legali + eventuali riserve disponibili”. • • • • • DEROGHE: le obbligazioni eccedenti devono essere sottoscritte da investitori istituzionali che siano soggetti a vigilanza da parte della Banca d’Italia (SIM – BANCHE) quando le obbligazioni eccedenti sono garantite da ipoteca di 1° grado di immobili di proprietà della società sino a 2/3 del valore di bilancio degli stessi quando ricorrano ragioni di interesse nazionale e vi è autorizzazione da parte di autorità governativa LA PERMANENZA DEL RAPPORTO: La legge prevede che: (Capitale Sociale+Riserve) / (Obbligazioni) debba rimanere costante per tutta la durata del prestito obbligazionatorio. Tutto ciò comporta che: la società non può ridurre “volontariamente” il CS se l’art. 2412 non risulta più rispettato la società può operare la “riduzione obbligatoria”, ma non può distribuire utili finché non viene ripristinato il predetto rapporto Tutto viene annotato nel LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI. LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI (art. 2420 c.c) Art. 2420 c.c. “l’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinandone il rapporto di cambio, il periodo, e le modalità”. “Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del CS per un ammontare pari alle azioni da attribuire in conversione”. CONDIZIONI PER L’EMISSIONE: a) il CS deve essere interamente versato b) non possono essere emesse per somme inferiori al loro valore nominale c) non possono superare il limite di cui sopra Devono essere date in OPZIONE agli azionisti in modo da mantenere inalterata la loro proporzione partecipativa, e possono essere emesse dagli amministratori con contestuale aumento del CS, ma solo se hanno delega e se sia espressamente indicato l’aumento max emettibile in quella situazione. PERIODO DI CONVERSIONE: • • • in caso di AUMENTO CS a PAGAMENTO, e in caso di nuove emissioni di OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili, in modo da consentirgli di mantenere inalterata la loro proporzione partecipativa.. in caso di AUMENTO CS GRATUITO o in caso di RIDUZIONE PER PERDITE, il rapporto di cambio è modificato automaticamente in PROPORZIONE sino a che non sia scaduti i termini per la conversione, la società NON PUO’:  deliberare una riduzione del capitale sociale volontaria  deliberare una fusione con altra società  deliberare una scissione  deliberare una modifica dello statuto su ciò che riguarda la ripartizione degli utili A meno che la società stessa non conceda la “facoltà di conversione anticipata”. Infatti non si tratta di divieto assoluto. LA TUTELA DEGLI OBBLIGAZIONISTI Sono previsti due organi: 1. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI: che delibera su nomina e revoca del rappresentante comune, sulla modifica delle condizioni del prestito, e sulla costituzione di un eventuale fondo nei loro interessi. 2. IL RAPPRESENTANTE COMUNE: nominato dall’assemblea, in carica 3 esercizi, convoca e segue l’assemblea, ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti. AZIONI INDIVIDUALI: il singolo può agire personalmente a tutela dei propri interessi, purché non sia in contrasto con le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ (art. 2484-2496 c.c) Ecco l’elenco delle cause che determinano lo scioglimento: 1. Per il decorso del termine di durata fissato nell’atto costitutivo 2. Per il conseguimento dell’oggetto sociale, o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo 3. Per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, o per sua continuata inattività 4. Per riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale 5. Per delibera dell’assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci 6. Per delibera dell’assemblea straordinaria di “scioglimento anticipato” 7. Per cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Non è più causa di scioglimento la dichiarazione di fallimento, anche se con la Legge Fallimentare del 2006 il fallimento è configurato come causa di estinzione della società. ACCERTAMENTO E PUBBLICITA’: una volta verificatasi una delle cause previste sopra indicate, gli amministratori devono procedere all’accertamento e alla iscrizione nel registro delle imprese della delibera di scioglimento della società. Se non provvedono gli amministratori vi provvede il Tribunale. Viene aggiunta alla denominazione della società la dicitura “in liquidazione”. In caso di omissione nell’accertamento e nella pubblicità, gli amministratori sono personalmente responsabili. DECORRENZA DEGLI EFFETTI: dall’iscrizione del registro delle imprese della dichiarazione di accertamento del CDA e della delibera assembleare che dispone lo scioglimento. LO STATO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA: prima dell’estinzione si deve infatti procedere al pagamento dei creditori sociali, ed eventuale ripartizione tra i soci del restante. AMMINISTRATORI: restano in carica sino alla nomina dei liquidatori, e sono responsabili sino alla consegna agli stessi liquidatori di tutto il necessario per espletare il loro lavoro. ASSEMBLEA: non può deliberare una fusione prima della ripartizione dell’attivo COLLEGIO SINDACALE: tutto regolare, anzi! Esercitano il controllo anche sui liquidatori! REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE: disciplinata dalla riforma del 2003, ossia la società può in ogni momento deliberare la revoca dello stato di liquidazione con l’assemblea straordinaria e con maggioranza 1/3 CS sia in prima che in seconda convocazione. In questo particolare caso: • I soci che non hanno concorso in alcun modo alla deliberazione possono esercitare il diritto di recesso • I creditori sono comunque tutelati dato che la revoca ha effetto solo dopo i 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, termine entro il quale i creditori stessi si possono opporre. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE • NOMINA DEI LIQUIDATORI determinata dall’assemblea che ne decide anche il numero, il funzionamento del collegio, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, nonché i poteri dei liquidatori stessi. Se non provvede l’assemblea provvede il Tribunale. • I LIQUIDATORI: restano in carica per tutto il procedimento di liquidazione, e sono soggetti alle stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori. Possono inoltre essere revocati se sussiste giusta causa. • POTERI, DOVERI, RESPONSABILITA’:  devono adempiere con DILIGENZA e PROFESSIONALITA’  ricevono dagli amministratori beni e documenti sociali, e ne redigono l’inventario  la loro attività è diretta al pagamento dei creditori, e solo successivamente (se avanza qualcosa) sarà diviso tra i soci  sono personalmente responsabili per i danni che derivano dalle loro azioni  se non bastano i fondi, possono sollecitare i soci che ancora non hanno liberato le proprie azioni • BILANCIO ANNUALE: stessa disciplina del bilancio di esercizio, con l’aggiunta che nel 1° bilancio successivo alla loro nomina devono anche indicare eventuali variazioni tra i criteri di valutazione e relative motivazioni. • BILANCIO FINALE: dopo la liquidazione redigono il BILANCIO FINALE con l’indicazione della parte spettante a ciascun socio (c.d. PIANO DI RIPARTO) LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ Avviene dopo l’approvazione del BILANCIO FINALE i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese. Viene cancellata d’ufficio se per oltre tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio annuale di liquidazione. SOPRAVVENIENZE PASSIVE => I creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti su: • Sulla somma riscossa dai soci in occasione del bilancio finale • Sui liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro. LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (art. 2452-2461 c.c) Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: • SOCI ACCOMANDATARI: che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni e sono per legge anche amministratori della società • SOCI ACCOMANDANTI: obbligati solo nei limiti della quota di capitale sottoscritta Le quote di partecipazione consistono nelle AZIONI, e la disciplina che le regola è simile a quella che regola la SPA. La differenza tra SPA e SAPA è che la prima è una società di capitali, la seconda è una società di persone. L’AZIONISTA ACCOMANDATARIO: • Quelli indicati nell’atto costitutivo sono TUTTI amministratori, di diritto e senza limiti di tempo. • Risponde delle obbligazioni sociali dall’accettazione della nomina, sino alla registrazione nel registro delle imprese della sua cessazione. • Non risponde, di conseguenza, dei debiti contratti prima della sua accettazione e dopo la cessazione del suo rapporto. DIFFERENZE SAS – SAPA: o Gli accomandatari sono amministratori per legge nella SAPA, mentre possono anche non esserlo nella SAS. o Gli accomandatari non rispondono delle obbligazioni sorte prima della nomina e dopo la cessazione nella SAPA, mentre invece ne rispondono nella SAS. LA DISCIPLINA: • L’atto costitutivo deve indicare quali sono i soci accomandatari • La denominazione sociale deve contenere il nome di almeno uno di essi • La responsabilità dei soci accomandatari subentra solo dopo che i creditori abbiano infruttuosamente escusso il patrimonio sociale. • Gli amministratori non hanno diritto al voto per nomina, revoca dei sindaci, né per le azioni di responsabilità poste nei loro stessi confronti (e ci mancherebbe!). • DIRITTO DI VETO: per le modificazioni dell’atto costitutivo delibera l’assemblea straordinaria con l’approvazione DI TUTTI i soci accomandatari (IMPO) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ Oltre alle cause di scioglimento previste per la SPA, la SAPA può sciogliersi: • In caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, se entro 180 giorni non si è provvisto alla loro sostituzione e accettazione (nei 180 giorni viene nominato un amministratore provvisorio dal collegio) LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA Società di capitali in cui per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, e con l’altra particolarità che le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’: • Capitale sociale minimo = 10.000 euro • Oggetto sociale libero, purché vi sia la denominazione s.r.l. • La SRL può essere costituita a tempi indeterminato, in questo caso il socio recede con preavviso 180 gg Una disciplina che dopo la riforma del 2003 coincide con quella prevista per le SPA uninominali. CONFERIMENTI: • possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica • • anche prestazioni d’opera o servizi, purché garantiti da polizza assicurativa conferimenti in natura, con valutazione non necessariamente di perito del Tribunale, ma anche da revisore iscritto all’albo. Lo stesso dicasi anche per gli acquisti pericolosi. IL SOCIO MOROSO: non può partecipare alle decisioni dei soci. La società può vendere le sue quote coattivamente, e nel caso mancassero i compratori, può essere escluso dalla società, con conseguente riduzione del capitale visto che la società non può comprare le proprie quote. FINANZIAMENTI DEI SOCI: il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. TITOLI DI DEBITO: in passato la SRL non poteva emettere obbligazioni, ma con la riforma del 2003 ora può per il tramite dei TITOLI DI DEBITO. L’emissione è prevista nello statuto, e lo stesso statuto ne disciplina tutte le modalità. Il taglio minimo è di 50.000 Euro, e possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. Nel titolo deve risultare sia l’identità del garante che il suo specifico ammontare. LE QUOTE SOCIALI: sono la forma di partecipazione nella società. No azioni, quindi. Ogni socio quindi avrà una quota di partecipazione, che corrisponde però alla frazione di capitale da lui sottoscritta. Questo è il motivo per cui le quote possono avere diverso valore tra socio e socio. DIRITTI SOCIALI: spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo che non sia diversamente disposto nell’atto costitutivo. Gli stessi diritti possono, CON IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI, essere modificati. DIRITTO DI RECESSO: dopo la riforma c’è ampia libertà statutaria nel definire le cause di recesso. In ogni caso, è inderogabilmente concesso nei seguenti casi: • SRL A TEMPO INDETERMINATO: con preavviso di 180 giorni (o 1 anno se previsto nell’atto costitutivo) • SRL A TEMPO DETERMINATO: spetta ai soci che non abbiano dato il consenso a cambiare l’oggetto sociale, alla fusione o alla scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, o all’aumento del CS senza diritto di opzione RIMBORSO: il socio che recede ha diritto entro 180 giorni al ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Il valore viene determinato dal valore di mercato oppure da un esperto del Tribunale. A questo punto la quota del recedente va offerta in opzione agli altri soci, o a un terzo individuato dagli altri soci stessi. Se non vi sono acquirenti si procede al rimborso dalle riserve della società o in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI: 1. INTER VIVOS: deve risultare da scrittura privata con notaio, o da documento informatico sottoscritto dalle parti con firma digitale. Dopo va iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni. Il trasferimento è valido anche con il semplice consenso, ma produce effetti solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Vigo il DIVIETO ASSOLUTO per la società di acquistare le proprie quote!!! IMPO 2. ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA: in caso di fallimento del socio, o per l’azione di un creditore personale del socio, al fine di evitare ingressi indesiderati, se la società entro 10 giorni presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, detta vendita coattiva è nulla. Lo stesso dicasi per il pegno, usufrutto e sequestro. GLI ORGANI SOCIALI E LE DECISIONI DEI SOCI: Nonostante la riforma abbia dato ampia libertà statutaria, la tripartizione assemblea, organo amministrativo, collegio sindacale continua a vigere. ASSEMBLEA: decide inderogabilmente su 1. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili 2. Nomina degli amministratori se previsto 3. Nomina dei sindaci e del presidente del collegio dei sindaci, e nomina anche il revisore 4. Modificazioni dell’atto costitutivo Gode della più ampia autonomia statutaria, quindi può operare come definito nello statuto. Di regola la convocazione avviene con raccomandata entro 8 giorni diretta a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, e dove il voto è in proporzione alla propria partecipazione. Quorum K => ½ CS Quorum D ordinario => 50% + 1 dei presenti Quorum D straordinario => ½ CS IMPO: l’atto costitutivo può anche prevedere forme di votazione più snelle, come ad esempio: - X consultazione scritta - X consenso espresso scritto In questi casi la maggioranza richiesta è ½ CS. INVALIDITA’ DELLE DECISIONI: 1. entro 90 giorni dalla data di trascrizione nel Libro delle decisioni dei soci, possono essere impugnate le decisioni dai soci dissenzienti, da ciascun amministratore, o dal collegio sindacale. Nessuna rappresentanza “quantitativa” quindi. Il Tribunale può assegnare un termine di 180 giorni in modo da consentire l’adozione di una nuova decisione che possa “sanare” quella opposta. (SANABILE) 2. entro 3 anni da chiunque vi abbia interesse, su decisioni con oggetto “impossibile” o “illecito”, oppure sulle decisioni prese “in assenza di assoluta informazione” (NON SANABILE) 3. nessun limite di tempo, invece, per le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale in previsione di atti illeciti (NON SANABILE) AMMINISTRAZIONE: affidata ad una o più persone (CDA) che possono operare disgiuntamente o congiuntamente. Per alcune materie però decidono tassativamente in forma collegiale:  per la redazione del progetto di bilancio  per il progetto di fusione o di scissione  per l’aumento di capitale per delega. RAPPRESENTANZA: come per la SPA CONFLITTO DI INTERESSI: possono essere annullati su richiesta della società stessa, i contratti conclusi da amministratori con rappresentanza ma con conflitto di interessi. Possono essere impugnate anche le decisioni prese dal CDA con suo voto determinante. Il tutto entro 90 giorni. RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: disciplina per certi versi “singolare”, dato che prevede: - responsabilità verso la società - responsabilità verso i soci - responsabilità verso i terzi ma non parla assolutamente di responsabilità verso i creditori sociali!!! Sono solidalmente responsabili con gli amministratori che abbiano “intenzionalmente” deciso o autorizzato atti dannosi verso la società, i soci o i terzi. L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa anche dal singolo socio. COLLEGIO SINDACALE: la nomina del collegio è obbligatoria se: - CS maggiore di 10.000 euro - Se non ci sono i presupposti per la redazione del BILANCIO in forma ABBREVIATA - Quando la società è tenuta alla redazione del BILANCIO CONSOLIDATO - Quando una società ne controlla un’altra con obbligo di revisione legale dei conti La disciplina del collegio sindacale è uguale a quella della SPA, anche se non è chiara circa la nomina del revisore contabile (infatti il controllo spetterebbe al collegio sindacale!). La nomina del revisore è imposta solo quando la SRL controlli o sia controllata da una ente di interesse pubblico. BILANCIO: uguale a SPA SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’: uguale a SPA MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO: vi sono alcune differenze con la SPA • AUMENTO CS A PAGAMENTO: è prevista e disciplinata la delega agli amministratori, nei limiti previsti dall’atto costitutivo. • AUMENTO CS REALE (con nuovi conferimenti): il diritto di opzione è escludibile solo se previsto nello statuto, ma non si può MAI ESCLUDERE in caso di aumento obbligatorio conseguente a riduzione obbligatoria. • RIDUZIONE CS (sia reale che nominale): fermo restando il limite legale di 10.000 euro, è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. LE SOCIETA’ COOPERATIVE Sono società a capitale variabile che si distinguono per il loro SCOPO MUTUALISTICO. E’ una forma di società a cui il nostro ordinamento da molto rilievo: nella Costituzione, nel Codice civile, il Leggi speciali e in Leggi regionali. Con la riforma del 2003 esistono due tipi di Società Cooperativa: 1. Società cooperative a mutualità prevalente (con agevolazioni tributarie) 2. Altre società cooperative LE SOCIETA’ COOPERATIVE CON SCOPO MUTUALISTICO SCOPO – MEZZO => esercizio in comune di una determinata attività economica (identico in società cooperative e in società lucrative) SCOPO – FINE => produzione di utili (lucro oggettivo) da distribuire fra soci (lucro soggettivo) SOCIETA’ LUCRATIVE Fornire beni, servizi, occasioni di lavoro, direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato SOCIETA’ COOPERATIVE con scopo mutualistico prevalente. COOPERATIVE DI CONSUMO => I soci usufruiscono dei beni prodotti dall’impresa (es. supermercato) COOPERATIVE DI PRODUZIONE e LAVORO => i fattori produttivi sono forniti dai soci (es. cantine sociali) L’attività di impresa si caratterizza quindi per:  GESTIONE DI SERVIZIO a favore dei soci, che sono destinatari non esclusivi dei beni, dei servizi prodotti, e delle possibilità di lavoro  VANTAGGIO PATRIOMONIALE che consiste in un risparmio di spesa per i beni acquistati dalla società cooperativa di consumo, o nella maggior retribuzione per i propri beni, servizi ceduti alla propria società cooperativa. SOCI SOVVENTORI: forniscono solo il capitale di rischio necessario per lo svolgimento della attività SOCI COOPERATORI: lavorano nella società cooperativa Per scopo mutualistico prevalente si intende che l’atto costitutivo può anche prevedere che la società cooperativa possa svolgere anche attività con terzi. In questo modo ci si può trovare di fronte a:  LUCRO OGGETTIVO se la società cooperativa svolge attività per produrre un utile sia con i soci che con i terzi  LUCRO SOGGETTIVO quando vi sia la distribuzione degli utili, pur secondo dei limiti stabiliti. Definizione: “esercizio di attività di impresa tendenzialmente orientata verso il soddisfacimento del bisogno dei soci (gestione di servizio), con eventuale limitata ripartizione degli utili fra i soci”. LE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE: godono di tutte le agevolazioni previste per la società cooperativa ELEMENTI CARATTERIZZANTI:  Statuto che prevede clausole che limitano la distribuzione degli utili ai soci cooperatori  L’attività del socio cooperatore deve essere svolta “prevalentemente” a favore dei soci (coop. di consumo)  Oppure deve utilizzare “prevalentemente” le prestazioni dei soci (coop. di lavoro)  Oppure deve utilizzare “prevalentemente” i beni e servizi dei soci cooperatori (coop. di produzione e lavoro) AMMINISTRATORI E SINDACI: devono documentare nella nota integrativa al bilancio le “prevalenze”. Se per due esercizi tali condizioni di prevalenza non vengono rispettate, la società perde la qualifica di “mutualità prevalente”. ALBO APPOSITO: tutte le società cooperative a mutualità prevalente sono iscritte nell’apposito albo, dove dovranno poi comunicare anche “bilancio” e “condizioni di prevalenza”. Le altre cooperative invece si registrano in altra sezione ma dello stesso albo. DISCIPLINA: Cooperative medio grandi => Cooperative piccole (meno di 20 soci) => Cooperative piccole (meno di 9 soci) => disciplina SPA disciplina SPA o SRL disciplina SRL Per evitare che la società cooperativa venga indirizzata verso finalità prevalentemente lucrative: • Deve esserci un numero minimo di soci con determinati requisiti soggettivi • Devono essere fissati i limiti massimi di partecipazione di ciascun socio e la % degli utili distribuibile • La variazione del numero dei soci non comporta la modifica dell’atto costitutivo (capitale variabile) • Si vota per teste LA TRASFORMAZIONE Disciplina profondamente modificata con la riforma del 2003. 1. TRASFORMAZIONE OMOGENEA: quando si cambia il TIPO di società (es. da SNC a SPA) 2. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA: quando si cambia la NATURA della società (es. da SPA a COOP) CARATTERISTICA DELL’ISTITUTO: non si estingue una società per farne nascere un’altra, bensì “con la trasformazione la società con nuova veste conserva diritti ed obblighi, e prosegue tutti i rapporti dell’ente che ha effettuato la trasformazione” (art. 2498 c.c.) Il vantaggio è di non dover liquidare una società e costituirne un’altra. C’è il limite però alle trasformazioni: • VIETATA la trasformazione da società cooperativa a mutualità prevalente e società lucrativa • VIETATA la trasformazione durante una procedure concorsuale, se vi sono incompatibilità con la finalità o lo stato della stessa. 1. PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE OMOGENEA: • SOCIETA’ DI PERSONE: si delibera a maggioranza con il voto secondo la propria partecipazione agli utili • SOCIETA’ DI CAPITALI: si delibera con assemblea straordinaria con maggioranza rafforzata, più il consenso dei soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata • SOCIETA’ COOPERATIVE: si delibera con il 50% + 1 dei soci, oppure i 2/3 se la cooperativa è con meno di 50 soci DELIBERA DELLA TRASFORMAZIONE • DA SOC. CAPITALI a SOC. CAPITALI: la delibera fissa le basi per l’organizzazione della società con la nuova veste giuridica, per cui deve contenere i requisiti previsti • DA SOC. di PERSONE a SOC. di CAPITALI: la delibera è con atto pubblico + relazione di stima del patrimonio con controllo del notaio + pubblicità su registro delle imprese • DA SOC. COOPERATIVE a SOCIETA’ LUCRATIVE: consentito solo alle “altre società cooperative”, ma previa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici al momento della trasformazione, dedotto il capitale versato LA RESPONSABILITA’ DEI SOCI • Se VIENE MENO la RESPONSABILITA’ ILLIMITATA: non viene meno il vincolo delle obbligazioni formatesi prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, salvo che non vi sia il consenso dei creditori alla trasformazione! • Se SI CREA la RESPONSABILITA’ ILLIMITATA: i soci rispondono anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, purché vi sia stato il consenso del socio che ha acquistato la responsabilità illimitata! 2. PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE OMOGENEA: Viene disciplinata solo la trasformazione da SOCIETA’ di CAPITALI a SCOIETA’ COOPERATIVE e viceversa: • Da SOCIETA’ di CAPITALI a COOPERATIVE o CONSORZI: serve il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto + il consenso di chi acquisisce la responsabilità illimitata. • Da CONSORZI a SOCIETA’ DI CAPITALI: voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati. OPPOSIZIONE DEI CREDITORI: a differenza della trasformazione omogenea, la trasformazione è efficace dopo 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, o dall’ultimo adempimento che necessita della pubblicità. I creditori hanno quei 60 giorni per opporsi. LA FUSIONE Quando due o più società si fondono in una sola. FUSIONE IN SENSO STRETTO: una società nuova prende il posto di due o più società che si fondono FUSIONE PER INCORPORAZIONE: quando una società già esistente assorbe altre società (+ diffusa) FUSIONE OMOGENEA quando la fusione interessa società dello stesso tipo FUSIONE ETEROGENEA quando la fusione interessa società di tipo diverso, tale che comporta anche la trasformazione di una o più società che si fondono Non è possibile la fusione di società in stato di liquidazione, mentre invece dopo la riforma del 2003 è possibile per società sottoposte a procedura concorsuale. DISCIPLINA: la detta l’art. 2504 c.c. “la società che risulta dalla fusione assume obblighi e diritti delle società partecipanti alla fusione, anteriori alla fusione” da cui si evince che: • I creditori possono far valere i loro diritti sulla nuova società • I soci delle società fuse diventano soci della società nuova 1^ fase - PROGETTO DI FUSIONE Viene redatto dagli amministratori delle diverse società che partecipano alla fusione un progetto di fusione con le condizioni e le modalità. Detto progetto sarà sottoposto all’assemblea per l’approvazione. Il progetto deve contenere: • Tipo di società, ragione sociale, sede delle società che vi partecipano • L’atto costitutivo della nuova società oppure in caso di incorporazione, le modifiche dell’atto costitutivo della società incorporante. • Il rapporto di cambio delle azioni o delle quote delle diverse società partecipanti. ALTRI DOCUMENTI NECESSARI PER LA FUSIONE: 1. SITUAZIONE PATRIMONIALE: gli amministratori delle varie società redigono il c.d. BILANCIO DI FUSIONE 2. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI: che illustrano i motivi della fusione ed il rapporto di cambio 3. RELAZIONE DEGLI ESPERTI: sulla congruità del rapporto di cambio, e sulla adeguatezza del metodo per calcolarlo 4. Ultimi 3 bilanci di esercizio di ciascuna società Detti documenti vanno depositati c/o la sede di ogni società durante i 30 giorni che precedono l’assemblea, e sino alla fusione. Esiste anche una procedura particolare quando una società assorbe un’altra società della quale possiede almeno il 90% delle quote, la c.d. FUSIONE SEMPLIFICATA. 2^ fase – DELIBERA DI FUSIONE NELLE SOCIETA’ DI PERSONE: a maggioranza in base alla partecipazione agli utili (il dissenziente può ovviamente recedere) NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI: decide l’assemblea straordinaria, fermo restando il diritto di recesso per i dissenzienti TUTELA DEI CREDITORI: bisogna considerare che la fusione riunisce tutti i creditori sulla somma dei capitali delle società fuse. Ciascun creditore quindi può proporre opposizione nei 60 giorni che partono dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione. L’opposizione HA EFFETTO SOSPENSIVO, salvo che non venga fornita idonea garanzia ai creditori, o relazione di un esperto che assicura la solvenza della società nuova. 3^ fase – ATTO DI FUSIONE Viene redatto per atto pubblico, ed iscritto nel registro delle imprese dei luoghi di tutte le società che hanno partecipato alla fusione. L’effetto della fusione decorre dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese. INVALIDITA’ DELLA FUSIONE: L’unico momento per poterla invalidare è nel periodo di tempo tra la DELIBERA e l’ultima registrazione. LA SCISSIONE Con la scissione il patrimonio di una società viene scomposto e trasferito in altre società con contestuale assegnazione ai soci della società frutto della scissione. SCISSIONE TOTALE: l’intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a più società. La prima società quindi si estingue senza che abbia avuto luogo la liquidazione della stessa, poiché le società beneficiarie della scissione assumono diritti e obblighi in proporzione alla quota di patrimonio ricevuta in trasferimento. SCISSIONE PARZIALE: solo parte del patrimonio viene trasferito ad altre società, e quindi la società scissa resta in vita, sia pure con un patrimonio ridotto. BENEFICIARIE: beneficiarie della scissione può essere una società di nuova costituzione (i cui soci sono i soci della società scissa) oppure una società preesistente (incremento del patrimonio + ingresso dei soci della società scissa). NON POSSONO SCINDERSI le società in liquidazione. IL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE: Viene redatto dagli amministratori il PROGETTO DI SCISSIONE, che deve contenere l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire, e i criteri di distribuzione delle quote o delle azioni delle società beneficiarie.  In caso di SCISSIONE TOTALE:  Le attività sono ripartite fra le società beneficiarie in proporzione alla quota trasferita.  Delle passività rispondono tutte le società beneficiarie in solido fra loro, nei limiti del valore trasferito.  In caso di SCISSIONE PARZIALE:  Le attività rimangono alla società trasferente.  Delle passività rispondono in solido la società trasferente e le società beneficiarie. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE:  SITUAZIONE PATRIMONIALE: gli amministratori delle varie società redigono il c.d. BILANCIO DI SCISSIONE  RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI: che illustrano i motivi della scissione ed il rapporto di cambio  RELAZIONE DEGLI ESPERTI: sulla congruità del rapporto di cambio, e sulla adeguatezza del metodo per calcolarlo  Ultimi 3 bilanci di esercizio di ciascuna società Detti documenti vanno depositati c/o la sede di ogni società durante i 30 giorni che precedono l’assemblea, e sino alla scissione. EFFETTI: La scissione ha effetto dalla data in cui viene registrata l’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese. E’ da questo momento che le società beneficiarie assumono diritti e obblighi della società scissa, attribuiti nell’atto di scissione depositato. I TITOLI DI CREDITO Nei titoli di credito il “diritto” è incorporato nel documento, e si concretizza in 4 principi fondamentali: 1. AUTONOMIA DEL DIRITTO: chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato. Diventa titolare del diritto anche in caso di ACQUISTO A NON DOMINO, purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo. 2. LETTERALITA’: chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente da ciò che è scritto nel documento 3. LEGITTIMAZIONE: chi ha conseguito il “possesso materiale” del titolo di credito, nelle forme previste dalla legge, è senz’altro legittimato ad esercitare il diritto cartolare. 4. VINCOLI: gli eventuali vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito devono essere esercitati sul titolo stesso, e non hanno effetto se non risultano dal titolo stesso. Il titolo di credito quindi è uno strumento per la circolazione del diritto e la costituzione di vincoli sullo stesso. Il titolo di credito vive tre momenti fondamentali nella sua vita: a) CREAZIONE DEL TITOLO b) CIRCOLAZIONE DEL TITOLO c) ESERCIZIO DEL DIRITTO A) CREAZIONE DEL TITOLO, che nasce innanzitutto dal a. RAPPORTO FONDAMENTALE fra l’emittente ed il primo compratore, ove c’è l’accordo fra gli stessi, che viene fissato nel titolo di credito con la prestazione dovuta. b. RAPPORTO CARTOLARE secondo cui la dichiarazione contenuta nel titolo di credito corrisponde al diritto riconosciuto al prenditore. A seconda del rapporto che c’è tra il rapporto fondamentale e cartolare si distinguono due grandi categorie di titoli di credito: - TITOLI ASTRATTI (cambiale, assegna bancario, assegna circolare) emessi per qualsiasi rapporto fondamentale, ma che non contengono alcuna menzione del rapporto che ha dato luogo all’emissione della stesso. In questi titoli vi è LETTERALITA’ COMPLETA, ossia il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo di credito (manca infatti ogni riferimento al rapporto fondamentale). - TITOLI CAUSALI (azioni, obbligazioni) quelli che possono essere emessi “solo” ad un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato dalla legge. In questi titoli vi è LETTERALITA’ INCOMPLETA, secondo cui il contenuto del diritto cartolare è determinato dalla lettera del titolo di credito + la disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico. - TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE (fede di deposito, polizza di carico) che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci specificate nel titolo, il possesso delle medesime merci, e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. B) LA CIRCOLAZIONE DEL TITOLO a. CIRCOLAZIONE REGOLARE, quando il titolo viene trasferito ad altro soggetto in forza di valido negozio di trasmissione. Quindi anche con il semplice consenso (art. 1376 c.c.) b. CIRCOLAZIONE IRREGOLARE, quando invece non vi è valido negozio come ad esempio il caso di un titolo di credito rubato o smarrito. Chi ha perso il titolo di credito può esercitare azione di rivendicazione, ma solo sino a quando il titolo non perviene nelle mani di un terzo in buona fede. A tal proposito è meglio ricordare l’acquisto a NON DOMINO, per cui il soggetto in buona fede non è soggetto alla azione di rivendicazione, e diventa proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. I titoli si dividono in tre grandi categorie in base alla loro circolazione: 1. TITOLI AL PORTATORE: sono quei titoli che recano la clausola “al portatore”, e circolano mediante la semplice consegna. Il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in base alla semplice presentazione del titolo al debitore. Esempio assegni bancari, obbligazioni di società, titoli del debito pubblico. I titoli al portatore con obbligo di pagare una somma di denaro sono ammessi solo nei casi previsti dalla legge. 2. TITOLI ALL’ORDINE: sono intestati ad una persona determinata, e circolano mediante consegna del titolo + girata. Esempi sono la cambiale, e i titoli rappresentativi di merci. a. LA GIRATA: si tratta di una dichiarazione scritta sul retro con la quale il possessore ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto, + la sottoscrizione del girante. i. La girata in bianco: quando non contiene il nome del giratario e vi è la sola firma del girante. In questo caso il nuovo possessore potrà riempire la girata oppure consegnare il titolo ad altra persona. ii. La funzione della girata: è semplicemente quella di mutare la legittimazione all’esercizio cartolare. E’ necessario che il nome del GIRANTE corrisponda al nome del precedente giratario. iii. FUNZIONE DI GARANZIA: nella girata è assolutamente ASSENTE. Il girante non assume alcuna obbligazione cartolare e non è responsabile verso i giratari successivi. Esistono però due tipi di girata con effetti limitati: 1. GIRATA PER PROCURA, dove il titolare del credito rimane il girante, e il giratario assume la veste di “rappresentante del girante per l’incasso” 2. GIRATA IN GARANZIA, che attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario ha nei confronti del girante. 3. I TITOLI NOMINATIVI: intestati ad una determinata persona, ma con la particolarità che l’intestazione deve risultare sia nel titolo che in un apposito registro tenuto dall’emittente (c.d. doppia intestazione). Un esempio sono le obbligazioni, i titoli di debito pubblico, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento. Sono titoli che si trasferiscono tramite transfert o girata: a. TRANSFERT: cambio della doppia intestazione a cura dell’emittente, che potrà anche rilasciare un nuovo titolo. L’emittente è responsabile e bisogna che l’alienante dimostri la propria identità e la capacità di agire, e che l’acquirente esibisca il titolo e provi il suo diritto. b. GIRATA: viene effettuata in due tempi. Prima viene annotata sul titolo dall’alienante, e sul registro viene invece annotata solo quando l’acquirente voglia esercitare i suoi diritti. Nel frattempo l’acquirente potrà a sua volta trasferire il titolo ad altri. La girata deve contenere la data, i dati del giratario, la sottoscrizione di entrambi, e deve essere autenticata da notaio o da agente di cambio. NON ESISTE LA GIRATA IN BIANCO. i. Effetti: sono completamente diversi dagli effetti dei titoli all’ordine. Con la girata si ottiene la legittimazione ad ottenere l’annotazione anche nel registro dell’emittente. Solo dopo quest’ultima annotazione il giratario acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti nel titolo contenuti. C) ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE a. LEGITTIMAZIONE ATTIVA: il possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste dalla legge, ha diritto alla prestazione in esso indicata, verso la presentazione del titolo. b. LEGITTIMAZIONE PASSIVA: il debitore che senza colpa e senza dolo adempie nei confronti del possessore è in ogni caso liberato. ECCEZIONI DEL DEBITORE: - ECCEZIONI REALI: eccezione di forma, falsità della firma, mancanza delle condizioni necessarie, difetto di capacità o di rappresentanza - ECCEZIONI PERSONALI: derivanti dal rapporto fondamentale, opponibili solo al primo prenditore; fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori; per difetto di titolarità del diritto cartolare (e quindi opponibile ai possessori di mala fede). L’AMMORTAMENTO: rimedio per la perdita involontaria del titolo di credito. - - Per i TITOLI ALL’ORDINE e per I TITOLI NOMINATIVI: ammesso per smarrimento, sottrazione, distruzione. Innanzitutto si denunzia al debitore e al Presidente del Tribunale, il quale dopo gli opportuni accertamenti procede con il c.d. DECRETO DI AMMORTAMENTO, che viene pubblicato sulla GG.UU. e notificato al debitore. Il debitore potrà pagare il ricorrente solo dopo 30 giorni dalla pubblicazione nella GG.UU. (termine necessario per l’eventuale detentore del titolo di proporre opposizione). Per i TITOLI AL PORTATORE: non è ammesso l’ammortamento, salvo alcune eccezioni per titoli a circolazione ristretta. Il possessore che provi la distruzione del titolo ha diritto ad ottenere un duplicato. Se invece non riesce a provarlo, il possessore deve denunciarlo all’emittente, ma ha diritto alla prestazione solo quando sia decorso il termine di prescrizione del titolo (la RATIO è quella di impedire che il debitore paghi due volte!). [IMPO] NON SONO TITOLI DI CREDITO: i DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE (es. biglietto della lotteria), e i TITOLI IMPROPRI (es. polizza di assicurazione al portatore) GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI DI MASSA: per rendere più sicuro il mercato dei titoli di massa. E’ esercitata da apposite SPA a statuto speciale (società di gestione accentrata) sotto la vigilanza della CONSOB e della Banca d’Italia. A questo sistema sono ammessi le azioni e altri strumenti finanziari purché siano individuati dalla CONSOB. Per i titoli di stato la gestione accentrata è affidata alla MONTE TITOLI. - GESTIONE ACCENTRATA NON DEMATERIALIZZATA: si fonda sulla “custodia accentrata” c/o le società di gestione. - GESTIONE ACCENTRATA DEMATERIALIZZATA: con eliminazione del documento cartaceo in favore di sistemi elettronici di scritturazione. LA CAMBIALE: Titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma di denaro. Esistono due tipi di cambiale: • • LA CAMBIALE TRATTA: dove il traente ordina al trattario di pagare una soma di denaro al portatore del titolo. Quindi si tratta di un “ordine di pagamento”. Ci sono quindi 3 soggetti:  Il TRAENTE che da l’ordine di pagamento  Il TRATTARIO che è il destinatario dell’ordine  Il PRENDITORE che è il beneficiario dell’ordine VAGLIA CAMBIARIO: si tratta invece di una “promessa di pagamento”, dove vi sono solo 2 soggetti:  L’EMITTENTE che promette il pagamento, e assume la veste di obbligato cambiario  Il PRENDITORE che è il beneficiario di detta promessa CARATTERI COMUNI: Sono titoli di credito all’ordine e astratti, e circolano con la girata. La loro forma è rigorosamente prescritta dalla legge, e contengono una pluralità di obbligazioni (quella del traente, del trattario, del beneficiario). Infine sono titoli esecutivi, quindi con pronto soddisfacimento agevolato in fase processuale. REQUISITI FORMALI DELLA CAMBIALE: • REQUISITI ESSENZIALI: che abbia la denominazione “cambiale” o “vaglia cambiario”, con l’ordine incondizionato “pagherete a” oppure con la promessa incondizionata, e l’indicazione del trattario o dell’emittente a seconda dei casi, e la sottoscrizione del traente o dell’emittente. Deve essere indicata anche la data. • REQUISITI NATURALI: come l’indicazione della scadenza, del luogo di emissione e del luogo del pagamento. • IL BOLLO: la sua presenza non intacca la validità della cambiale, ma se non assolto, il titolo perde la qualità di titolo esecutivo. LA CAMBIALE IN BIANCO Se manca la sottoscrizione del traente o dell’emittente la cambiale non è valida, ma per quanto riguarda tutti gli altri requisiti non è necessario che questi siano presenti nel momento dell’emissione. E’ fondamentale che però ci siano nel momento in cui il portatore ne pretende il pagamento. La CAMBIALE IN BIANCO è quindi quella cambiale che circola sprovvista di alcuni requisiti essenziali. L’ACCORDO DI RIEMPIMENTO accompagna l’emissione della cambiale in bianco, però chi la emette si espone al rischio di un riempimento abusivo: sarà a carico di chi emette l’onere di provare che l’accordo era diverso. Se chi riempie abusivamente gira la cambiale ad un terzo, l’emittente non potrà opporsi a meno che il terzo non abbia acquistato il titolo in mala fede. DECADENZA: dopo 3 anni dal giorno dell’emissione del titolo. LE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE: la cambiale come già detto contiene più obbligazioni, che sono rette da alcuni principi: • PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA RECIPROCA secondo cui l’invalidità di una singola obbligazione non incide sulla validità delle altre obbligazioni presenti nel titolo. • OBBLIGATI CAMBIARI: nei confronti del portatore sono tutti obbligati in solido, ma secondo una scala fissata dalla legge, che definisce dei GRADI CAMBIARI secondo il cui ordine vengono definiti tutti i meccanismi delle obbligazioni.  1° grado: l’accettante (cambiale tratta) o l’emittente (vaglia cambiario)  2° grado: il traente (cambiale tratta) o il girante (vaglia cambiario)  3° grado: il 1° girante (cambiale tratta) e così via Per cui se paga l’obbligato di 1° grado, sono liberati tutti i gradi successivi. Ma se paga l’obbligato di 3° grado, sono liberati tutti gli obbligati dal 4° grado in poi, ma non quelli di 1° e 2° grado verso i quali chi ha pagato potrà esercitare l’azione di rivalsa. Si delinea quindi un doppia categoria di obbligati: OBBLIGATI DIRETTI: l’emittente, l’accettante e suoi avallanti) OBBLIGATI DI REGRESSO: gli altri L’ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE: con l’accettazione il trattario diventa obbligato di 1° grado. Prima dell’accettazione nulla deve al portatore. L’emissione della cambiale infatti non comporta la cessione del credito! LA FORMA DELL’ACCETTAZIONE: sulla cambiale ce deve essere scritto “accetto” + la firma del trattario + la data + codice fiscale. L’accettazione deve essere incondizionata, infatti qualunque modifica equivale alla non accettazione. PRESENTAZIONE: può essere facoltativa (il traente vieta che la cambiale sia presentata per l’accettazione, e deve comunque essere presentata al trattario); oppure può essere obbligatoria quando la presentazione stessa fa scattare il termine di scadenza, oppure quando sia esplicitamente prescritta dal traente o da un girante. L’AVALLO È una dichiarazione con la quale l’avallante garantisce il pagamento della cambiale (è una garanzia cambiaria). Viene espressa con la forma “per avallo” + sottoscrizione dell’avallante. L’avallante diventa obbligato in solido con l’avallato, fermo restando che se paga l’avallante, questi potrà rivalersi sull’avallato. L’avallo è una garanzia autonoma, nel senso che in base al principio di reciproca indipendenza l’avallato è obbligato anche se l’obbligazione dell’avallato non è valida. LA CIRCOLAZIONE DELLA CAMBIALE La disciplina è simile a quella dei titoli all’ordine, ma con qualche peculiarità: • Il trasferimento della cambiale mediante “girata”può essere escluso dal traente/emittente mediante apposizione della clausola “NON ALL’ORDINE”. In questo caso la cambiale è trasferita solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria, con la conseguenza che l’acquirente resta esposto a tutte le eccezioni opponibili ai precedenti portatori. • Cambia la “funzione di garanzia”, dato che il girante risponde come “obbligato di regresso”, salvo la espressa clausola “senza garanzia”. IL PAGAMENTO DELLA CAMBIALE: LEGITTIMATO a chiedere il pagamento della cambiale è il portatore che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi paga è tenuto a controllare solo la regolarità “formale” della girata e la continuità delle girate, ma non è tenuto al controllo della autenticità delle firme. Il debitore che paga in buona fede è infatti liberato anche se paga al “non titolare”. LA PRESENTAZIONE PER IL PAGAMENTO è c/o il trattario (cambiale tratta) o all’emittente (se vaglia cambiario), o alla differente persona indicata nel titolo. Va presentata nel giorno della scadenza (CAMBIALE A GIORNO FISSO e CAMBIALE A CERTO TEMPO DATA), oppure entro 1 anno dalla data di emissione (CAMBIALE A VISTA). Il portatore NON PUO’ PRETENDERE il pagamento prima della scadenza e NON PUO’ RIFIUTARE un pagamento parziale (IMPO). PAGAMENTO PER INTERVENTO: per evitare che il portatore agisca nei confronti di un obbligato di regresso il pagamento può avvenire “per intervento”. Ovviamente chi paga libera i gradi successivi e acquisisce i diritti nei confronti dei gradi precedenti. LE AZIONI CAMBIARIE: le esercita il portatore in caso di mancato pagamento. Egli potrà agire a seconda che gli obbligati siano diretti o di regresso. • AZIONE DIRETTA, nei confronti degli obbligati diretti, senza alcuna particolare formalità. Deve solo osservare il termine di 3 anni di prescrizione. • AZIONE DI REGRESSO, decisamente più complicata:  Può essere esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo  Oppure può essere esercitata anche prima della scadenza ma solo se l’accettazione è stata rifiutata, o in caso di fallimento del trattario/emittente  Negli altri casi in seguito al “protesto” (il protesto è la preventiva constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento, e deve essere elevato nei due giorni successivi alla scadenza a pena di decadenza dell’azione di regresso! • AVVISO: il portatore deve dare immediato avviso del mancato pagamento al traente, al proprio girante ed eventuali loro avallanti entro 4 giorni dalla levata del protesto IL PROTESTO: è l’atto autentico necessario per conservare l’azione di regresso.  LA LEVATA DEL PROTESTO: sono abilitati notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali, e viene elevato dietro presentazione del titolo contro i soggetti indicati per il pagamento o per l’accettazione. Viene da loro redatto e sottoscritto anche dal presentatore. Il protesto può essere annotato sulla cambiale stessa. Del protesto bisogna dare pubblicità sul “Registro Informatico dei Protesti” c/o le camere di commercio. IL PROCESSO CAMBIARIO Per favorire il rapido recupero delle spettanze del creditore vige un regime processuale particolare: • PROCEDURA ESECUTIVA: il portatore può agire in forza di titolo esecutivo (se con bollo), senza che sia necessario un provvedimento di condanna. • PROCEDIMENTO ORDINARIO e PROCEDIMENTO MONITORIO, in alternativa alla procedura esecutiva. AMMORTAMENTO: vedi titoli di credito (smarrimento, distruzione, etc) LE CAMBIALI FINANZIARIE: è un nuovo sistema di finanziamento delle imprese che consente di superare l’impossibilità di emettere obbligazioni, e consente altresì di raccogliere capitale fra il pubblico, con un sistema del “pagherò cambiario”. L’ASSEGNO BANCARIO: E’ un titolo di credito con l’ordine diretto ad una banca di pagare a vista una determinata somma di denaro al portatore o a una determinata persona. E’ un vero e proprio strumento alternativo all’uso del denaro ed è disciplinato come gli altri titoli di credito. SIMILE ALLA CAMBIALE TRATTA: Anche l’assegno è redatto su un apposito modello prestampato e anche in questo caso figurano tre soggetti: 1. Il TRAENTE che dà l’ordine di pagamento e che risponde del mancato pagamento; 2. IL TRATTARIO che sarebbe la banca alla quale l’ordine è rivolto; 3. IL PRENDITORE dell’assegno. Inoltre sia assegno che cambiale tratta sono un titolo di credito astratto, formale, esecutivo, ed incorpora una pluralità di obbligazioni reciprocamente indipendenti, solidali e disposte per gradi. DIVERSITA’: • L’assegno è uno strumento di PAGAMENTO La cambiale tratta è uno strumento di CREDITO I REQUISITI DELL’ASSEGNO BANCARIO REQUISITI FORMALI: la mancanza della forma richiesta porta alla non validità del titolo • • REQUISITI DI REGOLARITA’: l’esistenza c/o la Banca dei fondi necessari, e della c.d. “convenzione di assegno” che autorizzi il traente a disporre dei fondi mediante assegni. In mancanza dei requisiti di regolarità il titolo rimane sempre valido, ma sono previste sanzioni pecuniarie. REQUISITI DI VALIDITA’:  Che abbia la denominazione di “assegno bancario”  Che abbia l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma, espressa in lettere e cifre  Che abbia l’indicazione del trattario, che può essere SOLO una banca  Che abbia l’indicazione del luogo di pagamento, la data e il luogo di emissione dell’assegno  Che abbia la sottoscrizione del traente LA POSIZIONE DELLA BANCA  Non ha obbligo di accettazione, anzi, ne ha proprio il DIVIETO!  Non assume la posizione di obbligato principale, né quella di girante né di avallante  Non risponde in caso di conto scoperto Nonostante tutto però qualche tutela al portatore dell’assegno esiste: vediamo quali IL VISTO => ha l’effetto di accertare l’esistenza dei fondi e di impedirne il ritiro dal traente prima della scadenza del termine di presentazione. Se la banca consente al traente di prelevare, ne risponde. E’ però una tecnica utilizzata pochissimo dato che è sottoposta a bollo suppletivo IL BENEFONDI => decisamente forma più diffusa soprattutto tra le banche; si tratta di una conferma perlopiù telefonica, dell’esistenza dei fondi necessari. La banca risponde dei danni solo nel caso abbia dato informazioni inesatte. • • LA CIRCOLAZIONE DELL’ASSEGNO ASSEGNO AL PORTATORE: ovvero sprovvisto dell’indicazione del prenditore ASSEGNO ALL’ORDINE: simile alla cambiale nel senso che il girante risponde del pagamento come obbligato di regresso. L’unica differenza è che in questo caso la girata al trattario vale come quietanza ed estingue il titolo. AVALLO: è tecnicamente possibile, ma vista la breve vita del titolo non viene utilizzato. IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO: è pagabile a vista, ed un eventuale post datazione non impedisce l’immediato incasso. TERMINI: l’assegno deve essere presentato per il pagamento entro 8 giorni dalla data di emissione, o entro 15 giorni se fuori piazza. Oltre detto termine si perde l’azione di regresso ma non quella verso il traente. LEGITTIMAZIONE DEL PORTATORE: la banca controlla l’identità del soggetto che incassa, la continuità delle girate, e verifica che la firma del traente sia la stessa di quella utilizzata per aprire il conto corrente (c.d. SPECIMEN) MANCATO PAGAMENTO: in questo caso il portatore agisce in regresso contro il traente, giranti, avallanti, così come per la cambiale, ma con la significativa differenza che necessita della constatazione del mancato pagamento mediante “protesto”. PRESCRIZIONE: 6 mesi CLAUSOLE TIPICHE DELL’ASSEGNO • ASSEGNO SBARRATO: vengono poste due sbarre parallele e tra le stesse può esservi scritto il nome di un determinato banchiere (SPECIALE) oppure nulla (GENERALE). Non impedisce la circolazione dell’assegno, ma semplicemente circoscrive i soggetti legittimati ad incassarlo.  L’assegno sbarrato GENERALE può essere pagato solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario.  L’assegno sbarrato SPECIALE può essere pagato solo al banchiere indicato tra le due sbarre, o ad un suo cliente. La banca che non osserva tali disposizioni è tenuta al risarcimento degli eventuali danni. La RATIO è quella di evitare che il pagamento sia fatto a persona non cliente del trattario, ma poco fa in caso di furto. • • • ASSEGNO DA ACCREDITARE, poco diffuso, non pagato per contanti, ma solo versato nel proprio conto. ASSEGNO NON TRASFERIBILE, che può essere pagato all’immediato prenditore. In questo caso la girata è vietata, e se apposta non viene considerata. Se il soggetto intestatario non vuole riscuotere personalmente, può girarlo ad una banca per l’incasso. Gli assegni sopra i 5000 euro sono non trasferibili per legge ASSEGNO TURISTICO, stilato in valuta estera, con doppia firma, una al momento del rilascio del titolo, e l’altra al momento dell’incasso. AMMORTAMENTO: vedi cambiale (smarrimento, distruzione, etc) ad eccezione dell’assegno non trasferibile, che non potendo circolare, basterà chiederne un duplicato. L’ASSEGNO CIRCOLARE: E’ un titolo di credito all’ordine con la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma di denaro. E’ una emissione che avviene dietro pagamento dell’importo corrispondente da parte del richiedente. DIFFERENZE TRA ASSEGNO BANCARIO E ASSEGNO CIRCOLARE • L’assegno bancario ha la struttura della cambiale tratta • L’assegno circolare ha la struttura del vaglia cambiario L’assegno circolare è un mezzo di pagamento più sicuro dell’assegno bancario, ma non può essere emesso al portatore per evitare che faccia concorrenza alla moneta legale! CONDIZIONI DI REGOLARITA’  L’emissione di assegni circolari è consentita solo alle banche autorizzate dalla Banca d’Italia  La banca può emetterli solo per somme che siano disponibili al momento dell’emissione  La banca autorizzata, deve costituire c/o la banca d’Italia una cauzione in titoli a garanzia degli assegni circolari emessi REQUISITI DI VALIDITA’ a) Deve contenere la denominazione “assegno circolare” b) Deve contenere la promessa c) Deve contenere l’indicazione del prenditore d) Deve contenere la data e il luogo di emissione e) Deve contenere la sottoscrizione della banca emittente Non viene richiesto invece il luogo di pagamento, dato che lo stesso potrà essere pagato in qualunque sportello della banca emittente. DISCIPLINA • La girata a favore dell’emittente estingue il titolo • Il possessore deve presentare l’assegno all’incasso entro 30 giorni dall’emissione, pena la decadenza dall’azione di regresso. Vedi anche le CLAUSOLE (assegno sbarrato, non trasferibile, etc) e vedi AMMORTAMENTO VAGLIA CAMBIARIO DELLA BANCA D’ITALIA: più diffuso ed utilizzato per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare per l’estinzione dei titoli di spesa dello stato.