La terminologia giuridica: Difficoltà di traduzione
e elementi per una metodologia specifica.
Peter Sandrini, Università di Innsbruck
La terminologia riveste un'importanza primaria nella comunicazione fra cittadini, non
soltanto nell'ambito di indagini, processi, sentenze, ma bensì anche nella vita di tutti i
giorni come ad esempio in contratti di ogni tipo, nei contatti con la pubblica
amministrazione ecc. Se un cittadino estero si rivolge all'amministrazione pubblica italiana
o alla giustizia italiana, se nascono rapporti commerciali con ditte o individui residenti
all'estero, se ci sono contatti diplomatici o trattati internazionali, la terminologia giuridica
riveste un ruolo di primo grado nella comunicazione, dando luogo spesso a problemi di
comprensibilità, anche all'interno di una sola lingua. Ben più arduo si presenterà il
problema quando sono coinvolte più lingue come negli esempi citati.
Vediamo, per prima cosa, la definizione del termine giuridico. Un termine si compone
di due elementi fondamentali: la sua forma linguistica, cioè la parola che vediamo nella sua
realizzazione alfabetica sulla carta stampata, ed il contenuto o il concetto di cui la forma
linguistica è l'espressione. Questa dicotomia risale a De Sausssure, famoso linguista del
primo novecento, che attribuiva un'importanza primaria al segno linguistico. La nuova
disciplina della terminologia prende invece lo spunto non tanto dalla lingua o dal testo, ma
bensì dal contenuto, dai concetti usati in un determinato contesto comunicativo. I concetti
fondamentali di un determinato campo di applicazione o materia (come lo potrebbe essere
"la disciplina limitativa dei licenziamenti" o "le cooperative") costituiscono assiema alle
espressioni linguistiche loro assegnate la terminologia di questa materia.
Il termine giuridico, quindi, è costituito dal concetto giuridico, formatosi nell'ambito di
un sistema giuridico nazionale (ad esempio il sistema giuridico italiano), e la
corrispondente espressione linguistica in una o più lingue.
Obiettivo primario di ogni lavoro terminologico, inteso in questo modo, è di garantire la
massima chiarezza nella comunicazione, escludendo ogni fonte di equivoci. Per
raggiungere questo obiettivo il concetto, di cui il termine costituisce la denominazione,
deve avere la sua descrizione o definizione, un informazione fondamentale per delimitare i
singoli termini e circoscriverne l'ambito semantico. Una tale documentazione del concetto
porta, come secondo passo, alla descrizione e documentazione dei termini usati per il
concetto in causa nel contesto comunicativo prescelto. L'individuazione dei sinonimi e
l'esclusione di eventuali omonimi rientrano in questo importante compito del terminologo
(nei rimandi bibliografici in fondo sono elencati alcuni testi introduttivi sulla metodologia
da seguire).
Le terminologie elaborate posssono servire nella stesura di testi nuovi chiarendo i
concetti e le loro denominazioni, possono costituire il primo approccio ai testi redatti in
un'altra lingua.
Nel primo caso, cioè in un contesto monolingue, la funzione della terminologia di
veicolo di informazioni comporta anche un miglioramento dell'ambito comunicativo
attraverso l'uso coerente della terminologia. Nel secondo caso, la terminologia funge da
vettore dell'informazione superando la barriera della lingua, sia nella fase di comprensione
di un testo, sia nella stesura di un testo in un'altra lingua.
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Nella mia relazione vorrei soffermarmi sul secondo aspetto, cioè sul ruolo della
terminologia multilingue e sulle difficoltà della terminologia multilingue nell'ambito
giuridico.
Alcuni esempi tratti dal lavoro terminologico svolto presso l'Istituto per Traduttori ed
Interpreti dell'Università di Innsbruck servono per sottolineare le difficoltà che possono
nascere dal confronto di terminologie giuridiche improntate su sistemi giuridici diversi,
nonché la necessità di una metodologia specifica per l'elaborazione di glossari giuridici.
Il primo esempio è tratto dall'ambito della cooperazione e cioè il socio cooperatore.
Vediamo come si presenta la situazione giuridica italiana: con la grande riforma della legge
n° 52 del 1992 il sistema cooperativo italiano è stato cambiato radicalmente introducendo
nuove forme di partecipazione alle cooperative. Il manuale della società cooperativa
(Mosconi 1995) riassume le "... categorie di socio prevedibili nella generalità delle società
cooperative espressamente individuate dalla citata legge di riforma:
1) il socio ordinario o cooperatore che partecipa direttamente, anche tramite il
conferimento del proprio lavoro, alla gestione dell'impresa;
2) il socio sovventore che, ricercando esclusivamente un fine lucrativo, vi partecipa
parzialmente;
3) il socio di partecipazione che, ricercando esclusivamente il fine di lucro si affida
totalmente alla gestione delle categorie di soci precedentemente indicate, conferendo le
risorse finanziarie necessarie allo sviluppo dell'impresa."
In aggiunta alle due forme di socio, che può essere persona fisica o persona giuridica,
abbiamo tre tipi di socio.
socio
socio ordinario
socio sovventore
socio di partecipazione
socio persona fisica
socio persona giuridica
Nell'ordinamento austriaco l'istituto della cooperativa non è stato ancora riformato e
troviamo una impostazione identica a quella italiana prima della riforma del 1992. La
cooperativa si basa sul principio democratico del voto per testa e non persegue fini di lucro,
essa ha l'obiettivo di sostenere l'attività dei soci (scopo mutualistico): il socio partecipa
attivamente alla vita della cooperativa. Naturalmente vi troviamo anche la distinzione tra
socio persona giuridica e persona fisica.
Gesellschafter
Genossenschafter
juristische Person
physische Person
Nel tedesco dell'ordinamento austriaco vi è però anche il Gesellschafter, ovvero il
concetto di socio per tutte le forme di società (srl, snc, spa), mentre il socio di una
cooperativa è il Genossenschafter. Nell'ambito della cooperazione il socio non va, quindi,
mai tradotto con Gesellschafter, ma sempre con Genossenschafter. Il Genossenschafter
delle cooperative austriache corrisponde al socio ordinario della cooperativa italiana, in
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quanto ha le stesse possibilità di partecipazione alla vita della cooperativa. Per gli altri due
tipi di socio, socio di partecipazione e socio sovventore, e per tutti i concetti usati nel
regolamento dei due tipi di socio (azione nominativa trasferibile, azione di partecipazione
cooperativa, assemblea speciale dei soci di partecipazione, ecc.), non vi è un
corrispondente concetto nell'ordinamento austriaco. Questi due termini devono essere
tradotti, bisogna, dunque, trovare una forma linguistica per due concetti del sistema
giuridico italiano, senza confondere questi concetti italiani con concetti simili
dell'ordinamento austriaco. Un tale lavoro di traduzione è stato svolto nella Provincia
Autonoma di Bolzano dove, per la minoranza linguistica tedesca, si applicano le leggi
italiane in lingua tedesca. Nella traduzione del Codice Civile troviamo all'art. 2520
Gesellschafter per il socio di cooperativa: si tratta di una sveduta dei traduttori che,
probabilmente, hanno tradotto sempre socio con Gesellschafter indipendentemente dal tipo
di società, senza accorgersi che nell'ambito delle cooperative bisogna parlare di
Genossenschafter.
Il confronto va fatto sul contenuto del concetto giuridico, ossia su come è stata regolata
una determinata materia, nel nostro caso i soci della cooperativa. Il problema della terminologia giuridica non sta, quindi, nella lingua (italiano, tedesco, inglese, ecc.), ma bensì nelle
differenze di contenuto fra concetti giuridici tratti da sistemi giuridici nazionali. Basti
pensare che per i concetti elencati, i diversi ordinamenti giuridici che usano il tedesco
(Germania, Svizzera, Austria), potrebbero avere termini del tutto differenti. È
fondamentale una documenazione completa dei singoli concetti e dei termini loro assegnati
all'interno degli ordinamenti giuridici comparati.
Ogni scheda terminologica elaborata presso l'Istituto per traduttori ed interpreti di
Innsbruck nell'ambito di tesi terminologiche è corredata di una definizione del concetto, di
un contesto per esemplificare l'uso del termine e delle fonti da cui sono stati tratte le varie
informazioni. In seguito sono riportate le schede terminologiche del nostro esempio come
appaiono nei rispettivi lavori di tesi.
IT:
socio, n.m.
FONTE: art. 2520 c.c.
DEF: ...[le] categorie di
socio prevedibili nella
generalità delle società cooperative espressamente
individuate dalla citata legge di riforma [sono]: 1) il
socio ordinario o cooperatore che partecipa
direttamente, anche tramite il conferimento del
proprio lavoro, alla gestione dell'impresa; 2) il socio
sovventore che, ricercando esclusivamente un fine
lucrativo, vi partecipa parzialmente; 3) il socio di
partecipazione che, ricercando esclusivamente il fine
di lucro si affida totalmente alla gestione delle
categorie di soci precedentemente indicate,
conferendo le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo dell'impresa.
FONTE: Mosconi 1995/19
CTX: Per procedere alla legale costituzione di una
società cooperativa è necessario che i soci siano
almeno nove.
FONTE: Colombo 1995/24
NOT: Im italienischen Genossenschaftsrecht gibt es
verschiedene Arten der Mitgliedschaft. Im österr.
Genossenschaftsrecht gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz, daher gibt es nur eine Art der
Mitgliedschaft, die auf der persönlichen Mitwirkung an
der Genossenschaft basiert und dem "socio
ordinario" im italienischen Genossenschaftsrecht
DE:
Gesellschafter, n.m. (IT)
FONTE: Bauer 1987/1235
CTX: Die Aufnahme eines
neuen Gesellschafters
erfolgt auf Antrag desjenigen, der an ihr ein
Interesse hat...
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entspricht.
consub: *socio ordinario
consub: *socio sovventore
consub: *socio di partecipazione
IT: socio ordinario, n.m.
FONTE: Mosconi 1995/20
DEF: I soci ordinari rappresentano
quei soggetti che,
al fine del perseguimento dello socpo
mutualistico, si costituiscono in cooperativa per
l'ottenimento di quei vantaggi connessi con lo
svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto
sociale.
FONTE: Mosconi 1995/11
CTX: Come espressamente previsto dall'art. 2532 c.c.
possono essere soci, anche ordinari, di
cooperative le persone giuridiche.
FONTE: Mosconi 1995/12
IT: socio cooperatore, n.m. (sinonimo)
FONTE: Mosconi 1995/20
CTX: L'ipotesi di una rimunerazione dei soci sovventori
precedente a quella dei soci cooperatori viene
considerata ammissibile...
FONTE: Mosconi 1995/18
congen: *socio
concoo: *socio sovventore
concoo: *socio di partecipazione
IT: socio di partecipazione, n.m.
DE: Genossenschafter, n.m.
FONTE: § 11 GenG
DEF: Die Rechtsstellung des Mitglieds in der
Genossenschaft, sein rechtlicher Status als
Genossenschafter, ist seine Mitgliedschaft; aus
ihr fließen seine einzelnen Rechte und Pflichten.
FONTE: Keinert 1988/226
CTX: Die Aufnahme neuer Genossenschafter darf
nicht übermäßig und unsachlich erschwert
werden.
FONTE: Keinert 1988/80
DE: Mitglied, n.n. (sinonimo)
FONTE: Keinert 1988/226
CTX: Mitglieder einer Gen können alle physischen und
juristischen Personen des privaten und
öffentlichen Rechts sein.
FONTE: Patera 1986/130
DE: Inhaber der Aktien zur
Genossenschaftsbeteiligung, n.m. (IT)
FONTE: Mosconi 1995/19
DEF: Con la figura dell'azionista
di partecipazione, la
norma individua un ulteriore nuovo tipo di socio che,
senza partecipare direttamente alla gestione
dell'impresa, ricerca comunque, tramite l'apporto di
finanziamenti, il risultato di un utile monetario.
FONTE: Mosconi 1995/19
CTX: ...il socio di partecipazione che, ricercando
esclusivamente il fine di lucro, si affida totalmente
alla gestione delle categorie di soci
precedentemente indicate [socio ordinario, socio
sovventore], conferendo le risorse finanziarie
necessarie allo sviluppo dell'impresa.
FONTE: Mosconi 1995/20
IT: possessore delle azioni di partecipazione
cooperativa, n.m. (sinonimo)
FONTE: art. 5 legge 59/92
CTX: Il rappresentante comune deve ... tutelare gli
interessi comuni dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa...
FONTE: art. 5 legge 59/92
IT: azionista di partecipazione, n.m. (sinonimo)
FONTE: Mosconi 1995/19
CTX: ...l'azionista di partecipazione potrebbe anche
avere un interesse proprio alla esclusione della
condizione di titoli al portatore per le proprie azioni.
FONTE: Mosconi 1995/22
congen: *socio
concoo: *socio ordinario
concoo: *socio sovventore
CTX:
IT: socio sovventore, n.m.
DE: fördernder Gesellschafter, adj. (IT)
FONTE: art.4 legge 59/92
DEF: Non appare come finanziatore
CTX:
esterno alla società,
bensì risulta un socio propriamente qualificato;
Den Inhabern der Aktien zur
Genossenschaftsbeteiligung steht eine gegenüber
jener der Anteile oder der Aktien der *Gesellschafter
der Genossenschaft um 2 Prozent erhöhte
Dividendenzahlung zu.
FONTE: Autonome Region Trentino-Südtirol 1992/53
Die fördernden *Gesellschafter können zu
Verwaltern bestellt werden.
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come tale concorre al perseguimento dello scopo
mutualistico tipico della società cooperativa, anche
se tale partecipazione si determina esclusivamente
attraverso il conferimento di un capitale sociale a
destinazine vincolata.
FONTE: Mosconi 1995/13
CTX: Ai soci sovventori si applicano le stesse norme
previste per l'ammissione di soci ordinari.
FONTE: Colombo 1995/32
vedi: *azione nominativa trasferibile
congen: *socio
concoo: *socio ordinario
concoo: *socio di partecipazione
FONTE:
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Autonome Region Trentino-Südtirol 1992/49
La banca dati terminologica dell' Istituto di Innsbruck si può consultare nella rete Internet
all' indirizzo http://translation.uibk.ac.at
L'indicazione del sistema concettuale ovvero dei concetti generali, subordinati e coordinati
permette all'utente l'accesso a una veduta sistematica della terminologia, non solo di un
termine isolato. La terminologia di una specifica materia va comunque elaborata nel suo
insieme, tenendo conto delle relazioni esistenti fra i vari concetti. La concoscenza di un
campo specifico è costitutita dagli elementi fondamentali, i concetti, e dai legami esistenti
fra di loro. Il lavoro terminologico serve a descrivere questi elementi fondamentali, i nessi
fra di loro, nonché i termini usati per i concetti in una o più lingue.
Un requisito fondamentale per poter svolgere un lavoro terminologico è la preparazione
specifica nel campo prescelto; è indispensabile sapere i concetti fondamentali, i vari testi
reperibili da usare come fonti, conoscere esperti in questo campo, ecc. Queste concoscenze
si dovranno acquistare sia nell'ordinamento giuridico di partenza che in quello di arrivo: se
svolgiamo un lavoro terminologico nell'ambito della cooperazione dobbiamo approfondire
le nostre conoscenze sulla situazione giuridica italiana e, inoltre, leggere attentamente i
testi fondamentali sulla cooperazione in Austria o in Germania, per poter fare infine un
confronto fra concetti e termini usati rispettivamente nell'ordinamento italiano e
nell'ordinamenti austriaco o tedesco. Per ottenere risultati soddisfacenti un tale lavoro
comporta sempre una comparazione fra istituti giuridici, implica, quindi, elementi di diritto
comparato. Il prossimo esempio tratto dal diritto del lavoro sottolinea questa necessità.
Nel diritto di lavoro si parla di licenziamento ad nutum ove non ci siano particolari
provvedimenti di tutela del lavoratore (nelle imprese con meno di 35 dipendenti o nelle
unità di lavoro con meno di 15 dipendenti). Nell'ambito dell'applicabilità della disciplina
limitativa dei licenziamenti il lavoratore può essere licenziato solo per giusta causa o per
giustificato motivo. Il licenziamento in tronco per giusta causa costituisce un' interruzione
immediata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro senza preavviso, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il
lavoratore può invece essere licenziato con preavviso in due casi: in presenza di giustificato
motivo soggettivo, che deriva da notevoli mancanze del lavoratore rispetto agli obblighi
contrattuali (infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che però non siano così
gravi da costituirela fattispecie di giusta causa), o di giustificato motivo oggettivo derivante
da esigenze organizzative o da ragioni tecnico-produttive dell'impresa.
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licenziamento ad nutum
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licenziamento per giustificato motivo
l. per giustificato motivo oggettivo
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licenziamento per giusta causa
l. per giustificato motivo soggettivo
Nell'ordinamento austriaco troviamo analogamente il termine Kündigung nach Willkür des
Arbeitgebers in tutti casi nei quali non si applichi l'Arbeitsverfassungsgesetz (nelle imprese
con meno di cinque dipendenti) che - a prescindere dal numero di dipendenti necessari per
l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti - corrisponde al licenziamento ad
nutum, ossia il licenziamento con preavviso senza alcuna giustificazione.
Anche per la terza ipotesi, il licenziamento per giusta causa, l'ordinamento austriaco
prevvede una normativa analoga: il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza
preavviso nel caso vi sia un wichtiger Grund (giusta causa), in questo caso si parla di una
fristlose Entlassung. L'aggettivo fristlos si riferisce al fatto che in questo caso non c'è
preavviso. Da notare anche che in questo caso il tedesco usa un altro termine Entlassung e
non Kündigung. E fin qui non ci sono particolari problemi terminologici.
fristlose Entlassung
Auflösung
des Arbeitsverhältnisses
Kündigung nach Willkür
des Arbeitgebers
Kündigung im Rahmen des
allgemeinen Kündigungsschutzes
Vediamo dunque il caso del licenziamento per giustificato motivo. In contrasto con
l'ordinamento italiano il legislatore austriaco non fa una distinzione netta tra le varie ipotesi
di licenziamento nell'ambito dello allgemeiner Kündigungsschutz. Le fonti definiscono
invece i casi nei quali il licenziamento può essere impugnato nelle sedi opportune. Vi sono
due fattispecie: impugnazione del licenziamento per motivi illeciti (rechtswidriger Motive)
che hanno portato al licenziamento del lavoratore o, nel secondo caso, per mangelnder
sozialer Rechtfertigung ovvero se vengono lesi notevoli interessi del lavoratore e non ci
siano motivi nella persona del lavoratore stesso o motivi economici nell'impresa che
giustifichino il licenziamento. Il licenziamento è possibile, quindi, solo in questi due casi e
le fonti austriache citano la subjektiv betriebsbedingte Kündigung e la objektiv
betriebsbedingte Kündigung, che corrispondono perfettamente alle due ipotesi elencate
dalle fonti italiane: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo.
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Anfechtung der Kündigung
wegen
mangelnder sozialer Rechtfertigung
rechtswidriger Motive
außer bei
subjektiv bedingte Kündigung
objektiv betriebsbedingte Kündigung
Manca, nel sistema austriaco, il giustificato motivo per il quale non esiste un equivalente,
poiché la materia è strutturata in modo del tutto differente. Occorre, qindi, una traduzione
licenziamento per il termine italiano giustificato motivo che potrebbe essere
rechtfertigender Grund, tenendo però presente che non si tratta di un termine tedesco
naturale, ma di una traduzione.
Il traduttore di testi specialistici, nei quali la terminologia costituisce la struttura portante
del significato testuale, ha bisogno di strumenti adatti ad aiutarlo nel suo lavoro difficile. È
fondamentale non confondere il lettore della traduzione che deve sapere di quali istituti
giuridici si parla nel testo ovvero a quale ordinamento giuridico essi appartengono. Il
traduttore giuridico deve essere cosciente dell'obiettivo perseguito con la traduzione
nonché del pubblico a cui si rivolge il documento tradotto. La traduzione può servire ad
informare su un determinato fatto svoltosi all'interno di un ordinamento giuridico estero o
per creare documenti che acquistano una loro nuova efficacia all'interno del sistema
giuridico estero. I due casi sono fondamentalmente differenti e richiedono strategie
traduttive diverse.
Non è possibile, quindi, usare termini nativi dell'ordinamento giuridico della lingua di
arrivo (ben noti al lettore presunto della traduzione), se il documento tradotto ha la sua
validità nell'ordinamento di partenza (come ad esempio la traduzione di un contratto di
compravendita effettuato in Italia e tradotto per gli eredi residenti in Austria). L'uso della
terminologia tedesca dell'ordinamento giuridico austriaco in questo caso può portare a
equivoci e malintesi nel lettore del documento che collega le parole del testo al suo
contesto (giuridico) familiare. Una traduzione letterale rende il documento estraneo al
lettore avvertendolo subito che il contenuto appartiene a un contesto giuridico a lui
sconosciuto.
Se invece il documento dovrà avere validità giuridica nella lingua di arrivo il discorso
cambia completamente: il documento farà parte dell'ordinamento giuridico usando la sua
stessa terminologia. Gravi implicazioni giuridiche potrebbero nascere dall'uso di una
terminologia 'sbagliata', ossia tradotta, che non tenga conto dei concetti propri a questo
ordinamento giuridico. Questo caso è molto più raro del primo cioè la traduzione di
documenti giuridici per scopi informativi.
Per poter compiere le scelte necessarie il traduttore deve essere informato sia sulla
terminologia usata nell'ordinamento giuridico del testo di partenza sia sulla terminologia
del sistema giuridico di arrivo. Gli esempi citati hanno sottolineato che la terminologia non
si ferma alle parole ma è sempre, e soprattutto nell'ambito giuridico, legata al contenuto.
L'informazione sulla terminologia e i concetti ad essa legati è la conditio sine qua non di
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ogni lavoro di traduzione. Ebbene, gli strumenti per raccogliere e mettere a disposizione
queste informazioni sono le banche dati terminologiche.
Per il traduttore di testi giuridici uno fra gli strumento più utili può costituire una banca
dati terminologica specializzata per la terminologia giuridica che gli dia le informazioni
necessarie sugli istituti giuridici in entrambi gli ordinamenti coinvolti. Come potrebbe
essere configurata una tale banca dati terminologica ho cercato di delineare nel mio lavoro
di ricerca (vedi Sandrini 1996).
A prescindere dagli strumenti elettronici a disposizione mi sembra molto importante
soffermarmi brevemente sulla metodologia da seguire nel lavoro terminologico ed in
particolare nel confronto fra concetti giuridici appartenenti a ordinamenti diversi con lo
scopo di informare il traduttore, o più in generale l'utente, su eventuali equivalenze.
Si tratta di un processo di comparazione. Il singolo concetto viene analizzato e
documentato all'interno dell'ordinamento giuridico a cui appartiene. Il confronto fra i
concetti si articola sulla base della funzione attribuita al concetto specifico all'interno di un
determinato regolamento giuridico, e cioè lo scopo per cui questo concetto è stato creato
nel processo legislativo o nella giurisdizione. La prima domanda da porre è: Esiste
nell'altro ordinamento giuridico un concetto che assolve la stessa funzione? Nei seguenti
passi del lavoro terminologico si procede a verificare se la posizione dei concetti è
paragonabile in entrambi gli ordinamenti. Infine si verifica se i concetti fanno parte dello
stesso regolamento giuridico: un confronto è possibile solo se i concetti in questione
vengono usati per regolare la stessa materia.
Alla fine della ricerca terminologica il prodotto, cioè il glossario, deve essere in grado di
dare all'utente un'informazione completa sui concetti e le loro denominazioni nei rispettivi
ordinamenti giuridici. Inoltre, devono essere elencati gli equivalenti, ove esistono, e, nei
casi dove non ci sono equivalenti diretti, il glossario deve indicare quali concetti e quale
terminologia viene usata dall'altro ordinamento giuridico per la stessa materia.
Solo avendo a disposizione queste informazioni il traduttore può tradurre un documento
giuridico. Una banca dati terminologica che va oltre le parole gli può dare sia le
informazioni sul contenuto dei concetti usati nella stesura del documento sia le
informazioni linguistiche sulla terminologia.
I presupposti per un traduttore giuridico qualificato si possono riassumere nel seguente
grafico:
traduzione di
testi giuridici
conoscenze
linguistiche
(ldp e lda)
competenza
giuridica
(ogdp e ogda)
competenza
traduttiva
(metodologia)
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La traduzione di testi giuridici costituisce una sfida per il traduttore che riesce nel suo
compito solo se tiene conto di tutti i fattori coinvolti, soprattutto del contenuto giuridico
del documento e dello scopo che la sua traduzione dovrà svolgere.
Bibliographia:
Arntz, R., and Picht, H.: Einführung in die Terminologiearbeit. Studien zu Sprache und
Technik.- Hildesheim Zürich New York: Olms , 1989
Calò, Emanuele, and Arcaini, Enrico: Manuale del traduttore.- Edizioni scientifiche
italiane, 1992
Conferenza dei servizi di traduzione degli Stati dell'Europa: Raccomandazioni per l'attività
terminologica.- Berna: Cancelleria della Confederazione Svizzera, 1993
Cornu, Gerard: Linguistique juridique.- Paris: Montchrestien, 1990
Dubuc, Robert: Manuel pratique de terminologie.- Quebec: Linguatech, 1992
Hohnhold, Ingo: Übersetzungsorientierte Terminologiearbeit. Eine Grundlegung für
Praktiker.- Stuttgart: InTra-Fachübersetzergenossenschaft, 1990
Rondeau, Guy: Introduction a la terminologie.- Boucherville Quebec: Gaetan Morin
éditeur, 1984
Sandrini, Peter: Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom
Standpunkt des Übersetzers.- Wien: TermNet, 1996
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Fonte: banca dati terminologica presso l’Università di Innsbruck
responsabile del progetto: Dr. Peter Sandrini
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