Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
La terminologia giuridica: Difficoltà di traduzione e elementi per una metodologia specifica. Peter Sandrini, Università di Innsbruck La terminologia riveste un'importanza primaria nella comunicazione fra cittadini, non soltanto nell'ambito di indagini, processi, sentenze, ma bensì anche nella vita di tutti i giorni come ad esempio in contratti di ogni tipo, nei contatti con la pubblica amministrazione ecc. Se un cittadino estero si rivolge all'amministrazione pubblica italiana o alla giustizia italiana, se nascono rapporti commerciali con ditte o individui residenti all'estero, se ci sono contatti diplomatici o trattati internazionali, la terminologia giuridica riveste un ruolo di primo grado nella comunicazione, dando luogo spesso a problemi di comprensibilità, anche all'interno di una sola lingua. Ben più arduo si presenterà il problema quando sono coinvolte più lingue come negli esempi citati. Vediamo, per prima cosa, la definizione del termine giuridico. Un termine si compone di due elementi fondamentali: la sua forma linguistica, cioè la parola che vediamo nella sua realizzazione alfabetica sulla carta stampata, ed il contenuto o il concetto di cui la forma linguistica è l'espressione. Questa dicotomia risale a De Sausssure, famoso linguista del primo novecento, che attribuiva un'importanza primaria al segno linguistico. La nuova disciplina della terminologia prende invece lo spunto non tanto dalla lingua o dal testo, ma bensì dal contenuto, dai concetti usati in un determinato contesto comunicativo. I concetti fondamentali di un determinato campo di applicazione o materia (come lo potrebbe essere "la disciplina limitativa dei licenziamenti" o "le cooperative") costituiscono assiema alle espressioni linguistiche loro assegnate la terminologia di questa materia. Il termine giuridico, quindi, è costituito dal concetto giuridico, formatosi nell'ambito di un sistema giuridico nazionale (ad esempio il sistema giuridico italiano), e la corrispondente espressione linguistica in una o più lingue. Obiettivo primario di ogni lavoro terminologico, inteso in questo modo, è di garantire la massima chiarezza nella comunicazione, escludendo ogni fonte di equivoci. Per raggiungere questo obiettivo il concetto, di cui il termine costituisce la denominazione, deve avere la sua descrizione o definizione, un informazione fondamentale per delimitare i singoli termini e circoscriverne l'ambito semantico. Una tale documentazione del concetto porta, come secondo passo, alla descrizione e documentazione dei termini usati per il concetto in causa nel contesto comunicativo prescelto. L'individuazione dei sinonimi e l'esclusione di eventuali omonimi rientrano in questo importante compito del terminologo (nei rimandi bibliografici in fondo sono elencati alcuni testi introduttivi sulla metodologia da seguire). Le terminologie elaborate posssono servire nella stesura di testi nuovi chiarendo i concetti e le loro denominazioni, possono costituire il primo approccio ai testi redatti in un'altra lingua. Nel primo caso, cioè in un contesto monolingue, la funzione della terminologia di veicolo di informazioni comporta anche un miglioramento dell'ambito comunicativo attraverso l'uso coerente della terminologia. Nel secondo caso, la terminologia funge da vettore dell'informazione superando la barriera della lingua, sia nella fase di comprensione di un testo, sia nella stesura di un testo in un'altra lingua. Udine 28 maggio 1996 -2- Nella mia relazione vorrei soffermarmi sul secondo aspetto, cioè sul ruolo della terminologia multilingue e sulle difficoltà della terminologia multilingue nell'ambito giuridico. Alcuni esempi tratti dal lavoro terminologico svolto presso l'Istituto per Traduttori ed Interpreti dell'Università di Innsbruck servono per sottolineare le difficoltà che possono nascere dal confronto di terminologie giuridiche improntate su sistemi giuridici diversi, nonché la necessità di una metodologia specifica per l'elaborazione di glossari giuridici. Il primo esempio è tratto dall'ambito della cooperazione e cioè il socio cooperatore. Vediamo come si presenta la situazione giuridica italiana: con la grande riforma della legge n° 52 del 1992 il sistema cooperativo italiano è stato cambiato radicalmente introducendo nuove forme di partecipazione alle cooperative. Il manuale della società cooperativa (Mosconi 1995) riassume le "... categorie di socio prevedibili nella generalità delle società cooperative espressamente individuate dalla citata legge di riforma: 1) il socio ordinario o cooperatore che partecipa direttamente, anche tramite il conferimento del proprio lavoro, alla gestione dell'impresa; 2) il socio sovventore che, ricercando esclusivamente un fine lucrativo, vi partecipa parzialmente; 3) il socio di partecipazione che, ricercando esclusivamente il fine di lucro si affida totalmente alla gestione delle categorie di soci precedentemente indicate, conferendo le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo dell'impresa." In aggiunta alle due forme di socio, che può essere persona fisica o persona giuridica, abbiamo tre tipi di socio. socio socio ordinario socio sovventore socio di partecipazione socio persona fisica socio persona giuridica Nell'ordinamento austriaco l'istituto della cooperativa non è stato ancora riformato e troviamo una impostazione identica a quella italiana prima della riforma del 1992. La cooperativa si basa sul principio democratico del voto per testa e non persegue fini di lucro, essa ha l'obiettivo di sostenere l'attività dei soci (scopo mutualistico): il socio partecipa attivamente alla vita della cooperativa. Naturalmente vi troviamo anche la distinzione tra socio persona giuridica e persona fisica. Gesellschafter Genossenschafter juristische Person physische Person Nel tedesco dell'ordinamento austriaco vi è però anche il Gesellschafter, ovvero il concetto di socio per tutte le forme di società (srl, snc, spa), mentre il socio di una cooperativa è il Genossenschafter. Nell'ambito della cooperazione il socio non va, quindi, mai tradotto con Gesellschafter, ma sempre con Genossenschafter. Il Genossenschafter delle cooperative austriache corrisponde al socio ordinario della cooperativa italiana, in Udine 28 maggio 1996 -3- quanto ha le stesse possibilità di partecipazione alla vita della cooperativa. Per gli altri due tipi di socio, socio di partecipazione e socio sovventore, e per tutti i concetti usati nel regolamento dei due tipi di socio (azione nominativa trasferibile, azione di partecipazione cooperativa, assemblea speciale dei soci di partecipazione, ecc.), non vi è un corrispondente concetto nell'ordinamento austriaco. Questi due termini devono essere tradotti, bisogna, dunque, trovare una forma linguistica per due concetti del sistema giuridico italiano, senza confondere questi concetti italiani con concetti simili dell'ordinamento austriaco. Un tale lavoro di traduzione è stato svolto nella Provincia Autonoma di Bolzano dove, per la minoranza linguistica tedesca, si applicano le leggi italiane in lingua tedesca. Nella traduzione del Codice Civile troviamo all'art. 2520 Gesellschafter per il socio di cooperativa: si tratta di una sveduta dei traduttori che, probabilmente, hanno tradotto sempre socio con Gesellschafter indipendentemente dal tipo di società, senza accorgersi che nell'ambito delle cooperative bisogna parlare di Genossenschafter. Il confronto va fatto sul contenuto del concetto giuridico, ossia su come è stata regolata una determinata materia, nel nostro caso i soci della cooperativa. Il problema della terminologia giuridica non sta, quindi, nella lingua (italiano, tedesco, inglese, ecc.), ma bensì nelle differenze di contenuto fra concetti giuridici tratti da sistemi giuridici nazionali. Basti pensare che per i concetti elencati, i diversi ordinamenti giuridici che usano il tedesco (Germania, Svizzera, Austria), potrebbero avere termini del tutto differenti. È fondamentale una documenazione completa dei singoli concetti e dei termini loro assegnati all'interno degli ordinamenti giuridici comparati. Ogni scheda terminologica elaborata presso l'Istituto per traduttori ed interpreti di Innsbruck nell'ambito di tesi terminologiche è corredata di una definizione del concetto, di un contesto per esemplificare l'uso del termine e delle fonti da cui sono stati tratte le varie informazioni. In seguito sono riportate le schede terminologiche del nostro esempio come appaiono nei rispettivi lavori di tesi. IT: socio, n.m. FONTE: art. 2520 c.c. DEF: ...[le] categorie di socio prevedibili nella generalità delle società cooperative espressamente individuate dalla citata legge di riforma [sono]: 1) il socio ordinario o cooperatore che partecipa direttamente, anche tramite il conferimento del proprio lavoro, alla gestione dell'impresa; 2) il socio sovventore che, ricercando esclusivamente un fine lucrativo, vi partecipa parzialmente; 3) il socio di partecipazione che, ricercando esclusivamente il fine di lucro si affida totalmente alla gestione delle categorie di soci precedentemente indicate, conferendo le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo dell'impresa. FONTE: Mosconi 1995/19 CTX: Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. FONTE: Colombo 1995/24 NOT: Im italienischen Genossenschaftsrecht gibt es verschiedene Arten der Mitgliedschaft. Im österr. Genossenschaftsrecht gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz, daher gibt es nur eine Art der Mitgliedschaft, die auf der persönlichen Mitwirkung an der Genossenschaft basiert und dem "socio ordinario" im italienischen Genossenschaftsrecht DE: Gesellschafter, n.m. (IT) FONTE: Bauer 1987/1235 CTX: Die Aufnahme eines neuen Gesellschafters erfolgt auf Antrag desjenigen, der an ihr ein Interesse hat... Udine 28 maggio 1996 -4- entspricht. consub: *socio ordinario consub: *socio sovventore consub: *socio di partecipazione IT: socio ordinario, n.m. FONTE: Mosconi 1995/20 DEF: I soci ordinari rappresentano quei soggetti che, al fine del perseguimento dello socpo mutualistico, si costituiscono in cooperativa per l'ottenimento di quei vantaggi connessi con lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale. FONTE: Mosconi 1995/11 CTX: Come espressamente previsto dall'art. 2532 c.c. possono essere soci, anche ordinari, di cooperative le persone giuridiche. FONTE: Mosconi 1995/12 IT: socio cooperatore, n.m. (sinonimo) FONTE: Mosconi 1995/20 CTX: L'ipotesi di una rimunerazione dei soci sovventori precedente a quella dei soci cooperatori viene considerata ammissibile... FONTE: Mosconi 1995/18 congen: *socio concoo: *socio sovventore concoo: *socio di partecipazione IT: socio di partecipazione, n.m. DE: Genossenschafter, n.m. FONTE: § 11 GenG DEF: Die Rechtsstellung des Mitglieds in der Genossenschaft, sein rechtlicher Status als Genossenschafter, ist seine Mitgliedschaft; aus ihr fließen seine einzelnen Rechte und Pflichten. FONTE: Keinert 1988/226 CTX: Die Aufnahme neuer Genossenschafter darf nicht übermäßig und unsachlich erschwert werden. FONTE: Keinert 1988/80 DE: Mitglied, n.n. (sinonimo) FONTE: Keinert 1988/226 CTX: Mitglieder einer Gen können alle physischen und juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts sein. FONTE: Patera 1986/130 DE: Inhaber der Aktien zur Genossenschaftsbeteiligung, n.m. (IT) FONTE: Mosconi 1995/19 DEF: Con la figura dell'azionista di partecipazione, la norma individua un ulteriore nuovo tipo di socio che, senza partecipare direttamente alla gestione dell'impresa, ricerca comunque, tramite l'apporto di finanziamenti, il risultato di un utile monetario. FONTE: Mosconi 1995/19 CTX: ...il socio di partecipazione che, ricercando esclusivamente il fine di lucro, si affida totalmente alla gestione delle categorie di soci precedentemente indicate [socio ordinario, socio sovventore], conferendo le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo dell'impresa. FONTE: Mosconi 1995/20 IT: possessore delle azioni di partecipazione cooperativa, n.m. (sinonimo) FONTE: art. 5 legge 59/92 CTX: Il rappresentante comune deve ... tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa... FONTE: art. 5 legge 59/92 IT: azionista di partecipazione, n.m. (sinonimo) FONTE: Mosconi 1995/19 CTX: ...l'azionista di partecipazione potrebbe anche avere un interesse proprio alla esclusione della condizione di titoli al portatore per le proprie azioni. FONTE: Mosconi 1995/22 congen: *socio concoo: *socio ordinario concoo: *socio sovventore CTX: IT: socio sovventore, n.m. DE: fördernder Gesellschafter, adj. (IT) FONTE: art.4 legge 59/92 DEF: Non appare come finanziatore CTX: esterno alla società, bensì risulta un socio propriamente qualificato; Den Inhabern der Aktien zur Genossenschaftsbeteiligung steht eine gegenüber jener der Anteile oder der Aktien der *Gesellschafter der Genossenschaft um 2 Prozent erhöhte Dividendenzahlung zu. FONTE: Autonome Region Trentino-Südtirol 1992/53 Die fördernden *Gesellschafter können zu Verwaltern bestellt werden. Udine 28 maggio 1996 come tale concorre al perseguimento dello scopo mutualistico tipico della società cooperativa, anche se tale partecipazione si determina esclusivamente attraverso il conferimento di un capitale sociale a destinazine vincolata. FONTE: Mosconi 1995/13 CTX: Ai soci sovventori si applicano le stesse norme previste per l'ammissione di soci ordinari. FONTE: Colombo 1995/32 vedi: *azione nominativa trasferibile congen: *socio concoo: *socio ordinario concoo: *socio di partecipazione FONTE: -5- Autonome Region Trentino-Südtirol 1992/49 La banca dati terminologica dell' Istituto di Innsbruck si può consultare nella rete Internet all' indirizzo http://translation.uibk.ac.at L'indicazione del sistema concettuale ovvero dei concetti generali, subordinati e coordinati permette all'utente l'accesso a una veduta sistematica della terminologia, non solo di un termine isolato. La terminologia di una specifica materia va comunque elaborata nel suo insieme, tenendo conto delle relazioni esistenti fra i vari concetti. La concoscenza di un campo specifico è costitutita dagli elementi fondamentali, i concetti, e dai legami esistenti fra di loro. Il lavoro terminologico serve a descrivere questi elementi fondamentali, i nessi fra di loro, nonché i termini usati per i concetti in una o più lingue. Un requisito fondamentale per poter svolgere un lavoro terminologico è la preparazione specifica nel campo prescelto; è indispensabile sapere i concetti fondamentali, i vari testi reperibili da usare come fonti, conoscere esperti in questo campo, ecc. Queste concoscenze si dovranno acquistare sia nell'ordinamento giuridico di partenza che in quello di arrivo: se svolgiamo un lavoro terminologico nell'ambito della cooperazione dobbiamo approfondire le nostre conoscenze sulla situazione giuridica italiana e, inoltre, leggere attentamente i testi fondamentali sulla cooperazione in Austria o in Germania, per poter fare infine un confronto fra concetti e termini usati rispettivamente nell'ordinamento italiano e nell'ordinamenti austriaco o tedesco. Per ottenere risultati soddisfacenti un tale lavoro comporta sempre una comparazione fra istituti giuridici, implica, quindi, elementi di diritto comparato. Il prossimo esempio tratto dal diritto del lavoro sottolinea questa necessità. Nel diritto di lavoro si parla di licenziamento ad nutum ove non ci siano particolari provvedimenti di tutela del lavoratore (nelle imprese con meno di 35 dipendenti o nelle unità di lavoro con meno di 15 dipendenti). Nell'ambito dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti il lavoratore può essere licenziato solo per giusta causa o per giustificato motivo. Il licenziamento in tronco per giusta causa costituisce un' interruzione immediata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il lavoratore può invece essere licenziato con preavviso in due casi: in presenza di giustificato motivo soggettivo, che deriva da notevoli mancanze del lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali (infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che però non siano così gravi da costituirela fattispecie di giusta causa), o di giustificato motivo oggettivo derivante da esigenze organizzative o da ragioni tecnico-produttive dell'impresa. Udine licenziamento ad nutum 28 maggio 1996 licenziamento per giustificato motivo l. per giustificato motivo oggettivo -6- licenziamento per giusta causa l. per giustificato motivo soggettivo Nell'ordinamento austriaco troviamo analogamente il termine Kündigung nach Willkür des Arbeitgebers in tutti casi nei quali non si applichi l'Arbeitsverfassungsgesetz (nelle imprese con meno di cinque dipendenti) che - a prescindere dal numero di dipendenti necessari per l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti - corrisponde al licenziamento ad nutum, ossia il licenziamento con preavviso senza alcuna giustificazione. Anche per la terza ipotesi, il licenziamento per giusta causa, l'ordinamento austriaco prevvede una normativa analoga: il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza preavviso nel caso vi sia un wichtiger Grund (giusta causa), in questo caso si parla di una fristlose Entlassung. L'aggettivo fristlos si riferisce al fatto che in questo caso non c'è preavviso. Da notare anche che in questo caso il tedesco usa un altro termine Entlassung e non Kündigung. E fin qui non ci sono particolari problemi terminologici. fristlose Entlassung Auflösung des Arbeitsverhältnisses Kündigung nach Willkür des Arbeitgebers Kündigung im Rahmen des allgemeinen Kündigungsschutzes Vediamo dunque il caso del licenziamento per giustificato motivo. In contrasto con l'ordinamento italiano il legislatore austriaco non fa una distinzione netta tra le varie ipotesi di licenziamento nell'ambito dello allgemeiner Kündigungsschutz. Le fonti definiscono invece i casi nei quali il licenziamento può essere impugnato nelle sedi opportune. Vi sono due fattispecie: impugnazione del licenziamento per motivi illeciti (rechtswidriger Motive) che hanno portato al licenziamento del lavoratore o, nel secondo caso, per mangelnder sozialer Rechtfertigung ovvero se vengono lesi notevoli interessi del lavoratore e non ci siano motivi nella persona del lavoratore stesso o motivi economici nell'impresa che giustifichino il licenziamento. Il licenziamento è possibile, quindi, solo in questi due casi e le fonti austriache citano la subjektiv betriebsbedingte Kündigung e la objektiv betriebsbedingte Kündigung, che corrispondono perfettamente alle due ipotesi elencate dalle fonti italiane: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Udine 28 maggio 1996 -7- Anfechtung der Kündigung wegen mangelnder sozialer Rechtfertigung rechtswidriger Motive außer bei subjektiv bedingte Kündigung objektiv betriebsbedingte Kündigung Manca, nel sistema austriaco, il giustificato motivo per il quale non esiste un equivalente, poiché la materia è strutturata in modo del tutto differente. Occorre, qindi, una traduzione licenziamento per il termine italiano giustificato motivo che potrebbe essere rechtfertigender Grund, tenendo però presente che non si tratta di un termine tedesco naturale, ma di una traduzione. Il traduttore di testi specialistici, nei quali la terminologia costituisce la struttura portante del significato testuale, ha bisogno di strumenti adatti ad aiutarlo nel suo lavoro difficile. È fondamentale non confondere il lettore della traduzione che deve sapere di quali istituti giuridici si parla nel testo ovvero a quale ordinamento giuridico essi appartengono. Il traduttore giuridico deve essere cosciente dell'obiettivo perseguito con la traduzione nonché del pubblico a cui si rivolge il documento tradotto. La traduzione può servire ad informare su un determinato fatto svoltosi all'interno di un ordinamento giuridico estero o per creare documenti che acquistano una loro nuova efficacia all'interno del sistema giuridico estero. I due casi sono fondamentalmente differenti e richiedono strategie traduttive diverse. Non è possibile, quindi, usare termini nativi dell'ordinamento giuridico della lingua di arrivo (ben noti al lettore presunto della traduzione), se il documento tradotto ha la sua validità nell'ordinamento di partenza (come ad esempio la traduzione di un contratto di compravendita effettuato in Italia e tradotto per gli eredi residenti in Austria). L'uso della terminologia tedesca dell'ordinamento giuridico austriaco in questo caso può portare a equivoci e malintesi nel lettore del documento che collega le parole del testo al suo contesto (giuridico) familiare. Una traduzione letterale rende il documento estraneo al lettore avvertendolo subito che il contenuto appartiene a un contesto giuridico a lui sconosciuto. Se invece il documento dovrà avere validità giuridica nella lingua di arrivo il discorso cambia completamente: il documento farà parte dell'ordinamento giuridico usando la sua stessa terminologia. Gravi implicazioni giuridiche potrebbero nascere dall'uso di una terminologia 'sbagliata', ossia tradotta, che non tenga conto dei concetti propri a questo ordinamento giuridico. Questo caso è molto più raro del primo cioè la traduzione di documenti giuridici per scopi informativi. Per poter compiere le scelte necessarie il traduttore deve essere informato sia sulla terminologia usata nell'ordinamento giuridico del testo di partenza sia sulla terminologia del sistema giuridico di arrivo. Gli esempi citati hanno sottolineato che la terminologia non si ferma alle parole ma è sempre, e soprattutto nell'ambito giuridico, legata al contenuto. L'informazione sulla terminologia e i concetti ad essa legati è la conditio sine qua non di Udine 28 maggio 1996 -8- ogni lavoro di traduzione. Ebbene, gli strumenti per raccogliere e mettere a disposizione queste informazioni sono le banche dati terminologiche. Per il traduttore di testi giuridici uno fra gli strumento più utili può costituire una banca dati terminologica specializzata per la terminologia giuridica che gli dia le informazioni necessarie sugli istituti giuridici in entrambi gli ordinamenti coinvolti. Come potrebbe essere configurata una tale banca dati terminologica ho cercato di delineare nel mio lavoro di ricerca (vedi Sandrini 1996). A prescindere dagli strumenti elettronici a disposizione mi sembra molto importante soffermarmi brevemente sulla metodologia da seguire nel lavoro terminologico ed in particolare nel confronto fra concetti giuridici appartenenti a ordinamenti diversi con lo scopo di informare il traduttore, o più in generale l'utente, su eventuali equivalenze. Si tratta di un processo di comparazione. Il singolo concetto viene analizzato e documentato all'interno dell'ordinamento giuridico a cui appartiene. Il confronto fra i concetti si articola sulla base della funzione attribuita al concetto specifico all'interno di un determinato regolamento giuridico, e cioè lo scopo per cui questo concetto è stato creato nel processo legislativo o nella giurisdizione. La prima domanda da porre è: Esiste nell'altro ordinamento giuridico un concetto che assolve la stessa funzione? Nei seguenti passi del lavoro terminologico si procede a verificare se la posizione dei concetti è paragonabile in entrambi gli ordinamenti. Infine si verifica se i concetti fanno parte dello stesso regolamento giuridico: un confronto è possibile solo se i concetti in questione vengono usati per regolare la stessa materia. Alla fine della ricerca terminologica il prodotto, cioè il glossario, deve essere in grado di dare all'utente un'informazione completa sui concetti e le loro denominazioni nei rispettivi ordinamenti giuridici. Inoltre, devono essere elencati gli equivalenti, ove esistono, e, nei casi dove non ci sono equivalenti diretti, il glossario deve indicare quali concetti e quale terminologia viene usata dall'altro ordinamento giuridico per la stessa materia. Solo avendo a disposizione queste informazioni il traduttore può tradurre un documento giuridico. Una banca dati terminologica che va oltre le parole gli può dare sia le informazioni sul contenuto dei concetti usati nella stesura del documento sia le informazioni linguistiche sulla terminologia. I presupposti per un traduttore giuridico qualificato si possono riassumere nel seguente grafico: traduzione di testi giuridici conoscenze linguistiche (ldp e lda) competenza giuridica (ogdp e ogda) competenza traduttiva (metodologia) Udine 28 maggio 1996 -9- La traduzione di testi giuridici costituisce una sfida per il traduttore che riesce nel suo compito solo se tiene conto di tutti i fattori coinvolti, soprattutto del contenuto giuridico del documento e dello scopo che la sua traduzione dovrà svolgere. Bibliographia: Arntz, R., and Picht, H.: Einführung in die Terminologiearbeit. Studien zu Sprache und Technik.- Hildesheim Zürich New York: Olms , 1989 Calò, Emanuele, and Arcaini, Enrico: Manuale del traduttore.- Edizioni scientifiche italiane, 1992 Conferenza dei servizi di traduzione degli Stati dell'Europa: Raccomandazioni per l'attività terminologica.- Berna: Cancelleria della Confederazione Svizzera, 1993 Cornu, Gerard: Linguistique juridique.- Paris: Montchrestien, 1990 Dubuc, Robert: Manuel pratique de terminologie.- Quebec: Linguatech, 1992 Hohnhold, Ingo: Übersetzungsorientierte Terminologiearbeit. Eine Grundlegung für Praktiker.- Stuttgart: InTra-Fachübersetzergenossenschaft, 1990 Rondeau, Guy: Introduction a la terminologie.- Boucherville Quebec: Gaetan Morin éditeur, 1984 Sandrini, Peter: Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers.- Wien: TermNet, 1996 Udine 28 maggio 1996 Fonte: banca dati terminologica presso l’Università di Innsbruck responsabile del progetto: Dr. Peter Sandrini - 10 -