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Imprudencia grave (voce)

Enciclopedia del Diritto, I Tematici, II, Reato colposo, diretto da Massimo Donini, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, pp. 656-678.

La voce ripercorre sotto vari profili l'inquadramento della imprudencia grave e, più in generale, della imprudencia nell'ordinamento spagnolo. Dopo aver sottolineato la valorizzazione già nel tipo colposo del grado della imprudencia quale elemento caratterizzante la colpa in Spagna, si evidenziano le peculiarità dogmatiche e politico-criminali dell'istituto in tale sistema, per poi diffondersi in una ricostruzione storica dell'evoluzione della imprudencia, dai vecchi codici, al codice del 1995, fino alle più recenti riforme. Chiudono il lavoro una riflessione sul contenuto dei diversi gradi della colpa, nonché sulle figure "speciali" della imprudencia profesional e -più in generale- della colpa calata in vari ambiti di riferimento (medico, lavorativo, stradale).

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO Estratto da I TEMATICI, II-2021 REATO COLPOSO, diretto da M. Donini Alberto Cappellini IMPRUDENCIA GRAVE IMPRUDENCIA GRAVE SOMMARIO: 1. L’assetto ordinamentale della colpa nel sistema spagnolo: premessa storica generale. — 2. L’imprudencia grave e gli altri gradi della colpa come componenti del tipo colposo. — 3. La politica criminale spagnola tra imprudencia grave e reati di pericolo. — 4. La teoria generale della colpa nella riflessione penalistica spagnola. — 5. Il sistema “aperto” dei reati colposi precedente alla codificazione del 1995: ricostruzione storico-normativa. — 6. Segue: profili critici. — 7. Imprudencia grave e leve nella codificazione del 1995. — 8. Le criticità applicative dell’assetto codicistico originario. — 9. I tentativi di riforma del 2006 e 2012-2013. — 10. Imprudencia grave e menos grave nella riforma del 2015. — 11. La “rivincita” delle istanze generalpreventive nella riforma del 2019. — 12. Il contenuto del grado della colpa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale spagnolo. — 13. L’imprudencia profesional e i vari settori applicativi della imprudencia. 1. L’assetto ordinamentale della colpa nel sistema spagnolo: premessa storica generale. — La 656 configurazione normativa della imprudencia (1) in Spagna è rimasta a lungo in ritardo rispetto agli approdi della riflessione penalistica internazionale, che già da tempo si erano cristallizzati nella legislazione di altri paesi, e che peraltro erano già stati fatti propri della stessa dottrina spagnola. Più in particolare, la disciplina tradizionale della colpa penale si articolava in un sistema “aperto” di reati colposi, individuati mediante la combinazione tra le singole fattispecie dolose di parte speciale e una norma generale estensiva della punibilità anche alla corrispondente commissione in forma colposa. Sennonché, la situazione di arretratezza della disciplina del reato colposo non era un fenomeno isolato nella legislazione penale spagnola, giacché — più in generale — il perdurare fino agli anni ’70 del regime franchista ne aveva lungamente bloccato lo sviluppo, mantenendola su posizioni per certi tratti autoritarie, per altri — come nel caso della imprudencia — storiche (2). La svolta democratica, che si è mossa dalla Costituzione del 1978 e ha trovato finalmente compimento, per la materia penalistica, con il Código del 1995, non ha mancato di ripercuotersi anche sulla materia del reato colposo. Con tale passaggio si è infatti affermato il principio di previsione espressa dei delitti colposi, divenuti così tassativi in parte speciale. Allo stesso tempo, è stato ridotto drasticamente il loro numero, limitandosi a punire in forma colposa — similmente, tra gli altri, al codice italiano — le aggressioni alla vita e alla sicurezza fisica, i reati contro l’incolumità pubblica, oltre a poche altre ipotesi delittuose spesso dal rilievo pratico marginale. Tale seconda fase della legislazione spagnola in tema di imprudencia, peraltro, è stata presto destabilizzata dal rafforzamento di istanze politicocriminali contrapposte. Da un lato, ha acquistato forza l’idea di proseguire sulla strada dell’extrema (1) Così nel lessico penalistico spagnolo si denomina la colpa penale, per distinguerla dalla culpa che è, quantomeno a partire dagli anni ’50 del Novecento in avanti, soltanto la colpa civile o comunque non penale: sul punto A. QUINTANO RIPOLLÉS, Culpa e imprudencia en la doctrina y en la práctica, in Anr. der. pen., 1954, 45. Sulla genealogia del lessico spagnolo relativo alla colpa penale, L.F. CALDERÓN TELLO, Ensayo acerca del tipo culposo o imprudente en Derecho Penal y su relación con la imputación objetiva, Cizur Menor, Aranzadi, 2016, 31 ss. (2) Per tutti, J.M. PERIS RIERA, Il lungo cammino verso un codice penale della democrazia in Spagna, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 8 ss.; M. BARBERO SANTOS, La riforma penale della Monarchia costituzionale spagnola, ivi, 1984, 1215 ss.; F. PALAZZO e M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato3, Torino, Giappichelli, 2013, 171 ss. Imprudencia grave ratio, approfondendo la depenalizzazione delle frange più marginali della colpa. Dall’altro, sono emersi nella pubblica opinione in modo sempre più deciso umori punitivisti rivolti anche alla criminalità colposa, veicolati da episodi di risonanza mediatica soprattutto nella materia dell’incidentistica stradale; fattore peraltro comune anche ad altre esperienze europee e non solo, ed evidentemente connesso alla crescente ansia per la “sicurezza” nel contesto delle società “del rischio” contemporanee. La difficile composizione di tali istanze ha condotto alla redazione di plurimi progetti riformatori, alcuni divenuti poi importanti interventi legislativi, dalla finalità non sempre chiara e univoca e dagli esiti altalenanti e in parte contraddittori. Si tratta, principalmente, della Ley Orgánica 30 marzo 2015, n. 1, che ha interessato non solo la materia dei reati colposi ma, più in generale, in modo importante l’intero testo del codice; nonché, da ultimo, della Ley Orgánica 1° marzo 2019, n. 2, relativa alla sola disciplina della imprudencia, in particolare nell’ambito della circolazione stradale. 2. L’imprudencia grave e gli altri gradi della colpa come componenti del tipo colposo. — La principale peculiarità della tradizione spagnola rispetto alla configurazione dei reati colposi a livello normativo è il protagonismo, già sul piano del tipo colposo, nelle singole fattispecie di parte speciale, del grado della colpa. Tale particolarità — che peraltro, volendo, può essere anche vista come species della più generale propensione della legislazione spagnola per le costruzioni a gradi o a scale — invero accompagna tutta la “storia” della colpa penale in Spagna, come una vera e propria costante, declinata con significati e scopi di politica criminale tra loro molto differenti nelle diverse fasi evolutive della relativa disciplina (3). Essa nasce dalla tripartizione romanistica della culpa — lata, levis, levissima — che, chiara fin dall’origine l’irrilevanza penale della meno grave delle tre forme, la imprudencia levísima, veniva (3) Tra i più recenti contributi generali sul tema del grado della colpa in funzione incriminatrice, nella sua evoluzione normativa, merita fin d’ora ricordare: A. DAUNIS RODRÍGUEZ, Sobre la progresiva despenalización de la imprudencia en el Ordenamiento penal español, in Revista penal, 2018, n. 41, 73 ss.; ID., La graduación de la imprudencia punible, Cizur Menor, Aranzadi, 2020, 21 ss.; M. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas del homicidio y las lesiones imprudentes en el derecho penal español (1989-2019). Historia de un despropósito, in Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, 2019, n. 55, 145 ss.; R. DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga, Madrid, Reus, 2019, 33 ss. storicamente ad articolarsi sul binomio fondamentale “colpa grave” e “lieve” (4). L’assetto tradizionale, rimasto integro fino alla codificazione del 1995, denominava i due gradi fondamentali della colpa imprudencia temeraria e simple. Quest’ultima, originariamente, aveva una diversa disciplina a seconda se si trattasse di colpa specifica o generica (con o sin infracción de reglamentos). Tale ultima ripartizione della imprudencia simple invece scompariva con il Código del 1995, il quale si concentrava sui due gradi chiave della colpa, ridenominandoli imprudencia grave e leve. L’articolazione concreta della disciplina dell’illecito colposo attraverso la valorizzazione del grado o della forma della colpa era tradizionalmente legata alla bipartizione dei reati in delitti e contravvenzioni (delitos e faltas). Sia i codici precedenti, sia anche quello del 1995, strutturavano infatti il ventaglio delle ipotesi colpose mediante la previsione, a fianco di più gravi delitti per i casi di imprudencia più significativa, di alcune corrispondenti fattispecie contravvenzionali, relative a tipologie di colpa di minor peso e aventi pene ben più contenute. L’idea alla base di tali discipline “a scalini” era quella di costruire legislativamente una sorta di progressione di gravità fra le classi di imprudencia, secondo una logica di proporzione sanzionatoria declinata sui gradi della colpa. È, questo, un tratto davvero originale del sistema spagnolo, anche storico, rispetto agli altri ordinamenti (5). (4) DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 25. Per un quadro storico dei rapporti tra colpa romanistica, civile e penale cfr. QUINTANO RIPOLLÉS, Diferenciación entre la culpa civil y la culpa criminal, in Anuario de derecho civil, 1957, 1039 ss. (5) Va infatti ricordato come — in generale a livello comparatistico, e nello specifico anche nell’ordinamento italiano — il grado della colpa tendenzialmente rilevi solo in sede di commisurazione della pena, e non nel tipo criminoso. Uniche eccezioni, nella legislazione italiana, in cui è valorizzata in modo espresso la “colpa grave” — a parte storicamente il settore della colpa medica nella vigenza del cosiddetto decreto Balduzzi (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella l. 8 novembre 2012, n. 189) — sono la contravvenzione di cui all’art. 64 comma 2 c.p.c., nonché il delitto di bancarotta semplice patrimoniale già ex art. 217 comma 1 l. fall., ora trasfuso all’art. 323 c. crisi impr.: cfr. F. CURI, Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo del reato, Milano, Giuffrè, 2003, 260. Sul tema della colpa grave, più in generale, cfr. M. MANTOVANI, Brevi note in tema di colpa grave, in Ius17@unibo.it, 2013, 207 ss., e S. DELSIGNORE, La colpa grave nel diritto penale, in Orizzonti della penalistica italiana nei programmi di ricerca dei più giovani studiosi a cura di M. PAPA, Firenze, Giuntina, 2003, 93 ss., nonché — sul grado della colpa — T. PADOVANI, Il grado 657 Imprudencia grave Più avanti, quest’idea già storicamente presente di progressione-proporzione sarebbe poi confluita nell’affermazione del principio di extrema ratio. Quest’ultimo, peraltro, ha modellato il sistema in una direzione certamente simile ma non del tutto coincidente rispetto a quella più tradizionale di progressività della sanzione. Esso, infatti, non si accontenta della marginalizzazione punitiva ma esige in modo netto e chiaro una depenalizzazione, anche formale, delle frange più esterne della colpa. L’extrema ratio — intervención mínima nel linguaggio penalistico spagnolo — aveva iniziato ad affermarsi con forza nella codificazione del 1995, sotto il profilo della previsione espressa della punibilità per colpa. D’altro canto, non era ancora stata davvero travolta l’idea tradizionale di proporzionalità della sanzione per colpa, giacché l’imprudencia leve rimaneva punibile, come falta, nelle ipotesi centralissime di omicidio e di lesioni oltre una certa gravità. Solo con la riforma apportata dalla Ley Orgánica n. 1 del 2015 si sarebbe verificata un’ulteriore spinta verso l’orizzonte dell’extrema ratio, mediante la depenalizzazione definitiva dell’imprudencia leve. Tuttavia, ragioni politiche hanno resa necessaria una soluzione di compromesso diversa da quella del mantenimento della sola imprudencia grave nella penalità. Così, è nata l’imprudencia menos grave, posta a metà tra le vecchie grave e leve, aprendo peraltro importanti problemi interpretativi che non hanno ancora trovato definitivo assestamento. dal rilievo secondario. Esso attiene invece a quei reati colposi d’evento posti a tutela della sicurezza umana in senso stretto: in particolare quelli direttamente a protezione dei beni giuridici della vita e dell’integrità fisica, cioè l’omicidio e le lesioni. Altrimenti, i medesimi obiettivi di tutela — com’è noto — possono essere perseguiti mediante illeciti che incriminino direttamente l’attivazione del pericolo provocata da un’inosservanza cautelare, a prescindere dalla sua effettiva evoluzione in un risultato di danno. A differenza di ordinamenti quali l’italiano — che non fa mistero della sua preferenza per la tutela colposa di danno rispetto a quella dolosa di pericolo, quale tecnica incriminatrice fondamentale per proteggere il bene della sicurezza fisica (6) — nel sistema spagnolo deve invece registrarsi una tendenza opposta, concretizzata in una politica criminale « dura sul pericolo », ma « morbida sul danno » (7). Ciò è particolarmente evidente in un settore che — se già a livello comparato costituisce uno degli ambiti di maggiore rilievo in cui si articola il tema della tutela della sicurezza fisica dei consociati — è storicamente assurto in Spagna a vero e proprio protagonista assoluto della questione: la circolazione stradale. Fino dagli anni ’60 si erano iniziati a introdurre, a fianco dei più tradizionali reati di pericolo astratto, fattispecie di pericolo concreto fondate sostanzialmente su meccanismi di clausola generale, con pene significative: la conduzione del mezzo con « temerarietà manifesta », o addirittura con « manifesto disprezzo della vita 3. La politica criminale spagnola tra imprudencia grave e reati di pericolo. — L’assetto normativo della imprudencia, per essere pienamente compreso nei suoi significati politico-criminali, deve essere calato nel più generale contesto delle scelte di politica penale spagnola rispetto a quali tecniche di tutela utilizzare per proteggere beni giuridici di primaria importanza da lesioni non volute provocate in contesti di attività leciti. È, questo, un discorso che certamente non riguarda ogni ipotesi di colpa: ne sono esclusi, per tutti, i reati colposi di mera condotta, i quali peraltro — almeno nell’impianto “moderno” scaturito dalla codificazione del 1995 — sono pochi e (6) Per tutti, N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, Milano, Giuffrè, 1983, nonché da ultimo G. MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo dogmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1 ss. (7) M. CANCIO MELIÁ e M. LLOBET ANGLÍ, The Spanish Perspective on Traffic Offences: Tough on Danger, Soft on Harm, and penal Populism, in Criminal Liability for Serious Traffic Offences. Essays on Causing Death, Injury and Danger in Traffic a cura di A. VAN DIJK, H. WOLSWIJK, L’Aia, Eleven, 2015, 107; cfr. altresì P.F. POLI, La rilevanza del grado della colpa in funzione incriminatrice nel sistema penale spagnolo: un modello da imitare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 920 ss. La tendenza a privilegiare la tutela di pericolo pare peraltro essere aumentata a partire dalle ultime riforme, per vari settori di riferimento: C. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, La deriva de los delitos de peligro en la LO 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal: la equiparación punitiva de los delitos de peligro dolosos e imprudentes y de los delitos de resultado y peligro abstracto. Una forma de “solventar” la confusa interpretación y aplicación de los tipos penales de peligro, in Estudios penales y criminológicos, 2017, 487 ss. Sul piano dogmatico, cfr. T. RODRÍGUEZ MONTAÑES, Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Madrid, Universidad Complutense, 1994. della colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, 819 ss. Per un recente confronto proprio con il sistema spagnolo, C. VALBONESI, La colpa grave come limite di tipicità: un dialogo fra ordinamento italiano e spagnolo alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio del rimprovero colposo, in Ind. pen., 2021, 201 ss. 658 Imprudencia grave altrui » (adesso rispettivamente agli art. 380 e 381 c.p. esp.) (8). L’allarme sociale crescente rispetto a tali tematiche ha poi indotto modifiche legislative volte ad aumentare le pene e/o introdurre nuove fattispecie (9). Ad oggi, i delitos contra la seguridad vial riguardano circa un terzo dei procedimenti pendenti e delle condanne in Spagna ogni anno (10), mentre le cornici edittali di tali fattispecie rivaleggiano, e in molti casi superano, quelle dei corrispondenti reati colposi d’evento di omicidio e lesioni. Questa preferenza politico-criminale per incanalare la domanda di sicurezza entro la tutela di pericolo trova il suo logico corrispondente nella parallela traiettoria depenalizzatrice delle forme più lievi di imprudencia. Entrambe, infatti, maturano in un retroterra di cultura penalistica che attribuisce al disvalore d’azione un ruolo predominante nella progettazione della tutela da apprestare ai rischi che emergano nello svolgimento delle attività consentite dall’ordinamento (11). È dunque in tale contesto che le forme non gravi di imprudencia, già relegate ai margini della penalità, hanno iniziato a scivolarne progressivamente fuori, con ciò confermando ancor più la (8) R. DE VICENTE MARTÍNEZ, Derecho penal de la circulación2, Barcelona, Bosch, 2008, 297 ss.; B. FEIJOO SÁNCHEZ, Seguridad del trafico y resultado de peligro concreto, in La Ley, 1999, 1880 ss.; N. PISTILLI, Profili penali della colpa stradale, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 193 ss.; CURI, Tertium datur, cit., 178 ss. (9) Sotto tale profilo va ricordata, in particolare, la Ley Orgánica 30 novembre 2007, n. 15. (10) Nel 2018 sono stati iniziati ben 86.452 processi per tale classe di delitti, il 32 per cento del totale per ogni tipo di reato, mentre sono state condannate 89.264 persone, il 34 per cento delle condanne pronunciate in Spagna quell’anno (Nota de prensa del Fiscal de sala coordinator de seguridad vial del 30 luglio 2019). (11) Sui rapporti tra disvalore di azione e di risultato, nella dottrina spagnola, per tutti, P. LAURENZO COPELLO, El resultado en Derecho Penal, Valencia, Tirant, 1992. Sulla più generale questione dei rapporti tra intervento penale e inflazione dei rischi nella modernità tecnologica, sempre nella letteratura spagnola, per tutti, B. MENDOZA BUERGO, El derecho penal en la sociedad del riesgo, Madrid, Civitas, 2001, nonché, più in particolare, sul ruolo del principio di precauzione e sui suoi riflessi sulla tutela penale di danno e di pericolo, C.M. ROMEO CASABONA, Aportaciones del principio de precaución al derecho penal, in Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología (Autori vari), Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001, 77 ss.; ID., El principio de precaución en las actividades de riesgo, in La responsabilidad penal de las actividades de riesgo diretto da P. CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n. 3, 13 ss.; E.J. PÉREZ ALONSO, Expansión, riesgo y principio de precaución en el Derecho Penal, in Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente a cura di E.J. PÉREZ ALONSO, E. ARANA GARCÍA, J.L. SERRANO MORENO, P. MERCADO PACHECO, Valencia, Tirant, 2012, 393 ss. tradizionale centralità dell’imprudencia grave quale prototipo di elemento soggettivo colposo davvero espressivo di un disvalore di condotta tale da meritare una sanzione penale. 4. La teoria generale della colpa nella riflessione penalistica spagnola. — Se l’articolazione in gradi con differente disciplina normativa è la particolarità principale della imprudencia nel sistema spagnolo, l’assetto complessivo della colpa, sul piano teorico-dogmatico, appare decisamente più in linea con la tradizione europeo-continentale, in special modo di matrice tedesca (12). Invero, per alcuni aspetti l’elaborazione scientifica nazionale ha scontato un ritardo, peraltro incolpevolmente connesso al protrarsi fino al 1995 dell’impianto codicistico “aperto” della imprudencia. L’elaborazione dogmatica “moderna” in tema di colpa, tuttavia, arrivata qualche decennio dopo rispetto a quella tedesca e, in misura minore, a quella italiana, ha recuperato presto le distanze. Già in costanza delle codificazioni franchiste — come si dirà legate, nel loro assetto, a una concezione ancora psicologica della colpa — l’elaborazione scientifica spagnola si era avviata verso il riconoscimento della natura squisitamente normativa del rimprovero colposo (13). Dalla tradi(12) Tra i contributi fondamentali che hanno gettato le basi per la moderna teorizzazione della imprudencia si possono ricordare: M. CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente. Criterios de imputación del resultado2, Montevideo-Buenos Aires, BdeF, 2005, prima edizione 1989; J.L. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente (Doctrina general y Regulación legal), Madrid, Ministero de Justicia, 1991; J.M. SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia y sus consecuencias, in El sistema de responsabilidad en el nuevo Código penal diretto da J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, Cuadernos de derecho judicial, 1996, n. 27, 37 ss.; B. FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995 (cuestiones de « lege lata » y de « lege ferenda »), in Cuadernos de política criminal, 1997, 303 ss.; J.A. CHOCLÁN MONTALVO, Deber de cuidado y delito imprudente, Barcelona, Bosch, 1998; J. DE VICENTE REMESAL, La regulación de la imprudencia en el código penal, in Revista xurídica galega, 1999, n. 23, 13 ss.; B. FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia. Estudio sobre los límites de la responsabilidad penal por imprudencia y el criterio del « fin de protección de la norma de cuidado », Barcelona, Bosch, 2001; R. ESTEBAN, El delito imprudente, in La imprudencia diretto da P.V. CANO-MAILLO REY, Cuadernos de derecho judicial, 2005, n. 16, 53 ss.; C.M. ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia en la sociedad de riesgo, Granada, Comares, 2005; A. GIL GIL, El delito imprudente. Fundamentos para la determinación de lo injusto imprudente en los delitos activos de resultado, Barcelona, Atelier, 2007; C. PÉREZ DEL VALLE, La imprudencia en el derecho penal. El tipo subjectivo del delito imprudente, Barcelona, Atelier, 2012. (13) Per tutti, cfr. le ricostruzioni di CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., 11 ss., e FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit., 35 ss., nonché quella storica di A. 659 Imprudencia grave zionale sola dimensione della colpevolezza, la imprudencia è approdata anche al tipo: la condotta colposa si sostanzia nella violazione del dovere oggettivo di diligenza (deber objetivo de cuidado) (14), mediante l’infrazione di una regola cautelare (norma de cuidado) posta a tutela del bene giuridico protetto. Il dovere di diligenza, poi, si interseca con il giudizio valorativo espresso dal rischio consentito (riesgo permitido), che ne sta a fondamento nelle attività lecite ma pericolose, come nella circolazione stradale o nell’attività medico-chirurgica (15). Sul versante soggettivo, in conformità alla teorica della “doppia misura della colpa”, si ricorre a un secondo giudizio di esigibilità del comportamento diligente, dal punto di vista personalizzato e individualizzato dell’autore concreto (16). Si tratta dunque di un assetto — fino a questo punto — privo di vere peculiarità e del tutto coerente con gli sviluppi della teoria “moderna” della colpa elaborata dalla penalistica internazionale. Un tratto di maggiore particolarità dell’elaborazione spagnola in tema di colpa, invece, quantomeno per l’osservatore italiano, risiede nell’imputazione dell’evento. Se, come noto, nel dibattito nostrano i due criteri cosiddetti della “concretizzazione del rischio” e della “condotta alternativa lecita” sono intesi come tematiche interne alla teoria della colpa (riguardanti la cosiddetta “causalità giuridica” o, secondo altra terminologia, il QUINTANO RIPOLLÉS, Hacia una posible concepción unitaria jurídico-penal de la culpabilidad, in Anr. der. pen., 1959, 485 ss. Del medesimo cfr. altresì l’importante monografia ID., Derecho penal de la culpa, Barcelona, Bosch, 1958, in cui già si sposa un concezione normativa della colpa, pur mantenendo ancora integralmente questa sotto la dimensione della colpevolezza, al di fuori dell’ingiusto. Peraltro, in giurisprudenza, ancora negli anni ’70 e ’80 si ritrovavano pronunce legate, sul piano teorico, all’impianto psicologista tradizionale (ad esempio, Tribunal Supremo 17 ottobre 1977; 21 dicembre 1979; 30 aprile 1982, n. 586; 20 marzo 1985, n. 1356). (14) Per tutti: Á. TORÍO LÓPEZ, El deber objectivo de cuidado en los delitos culposos, in Anr. der. pen., 1974, 25 ss.; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., 20. (15) J.M. PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido en Derecho Penal (Régimen jurídico-penal de las actividades peligrosas), Madrid, Ministerio de Justicia, 1995; J.A. CHOCLÁN MONTALVO, Deber de cuidado y riesgo permitido, in La responsabilidad penal de las actividades de riesgo diretto da P. CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n. 3, 135 ss. (16) Per tutti, sull’imputazione soggettiva, B. FEIJOO SÁNCHEZ, Sobre la dogmatica de lo cotidiano: la imprudencia punible, in Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, 2013, 148 ss.; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., 207 ss.; TORÍO LÓPEZ, El deber objectivo de cuidado, cit., 54 ss. 660 “nesso di rischio”), in Spagna esse sono invece stimate perlopiù afferire alla categoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, la quale è accolta in modo pressoché generalizzato nella dottrina spagnola. Ciò comporta un riassetto teorico in cui moltissimi nodi tematici, che in Italia sono studiati in seno al reato colposo, vengono invece ricondotti al citato luogo dogmatico (17). Così, tematiche “classiche” come il principio di affidamento (18), o il ruolo della condotta della vittima (19), sono concepite come elementi potenzialmente in grado di interrompere il nesso normativo in cui consiste, appunto, l’imputazione oggettiva dell’evento (20). Se tale particolarità ha un rilievo importante ma limitato essenzialmente alla dimensione dogmatica, l’unica significativa differenza sostanziale, di contenuto, tra la teoria della colpa elaborata dalla dottrina spagnola rispetto a quella italiana, piuttosto, consiste nel criterio adottato per la determinazione del deber de cuidado in ipotesi di colpa generica, di regole cautelari non scritte ma di natura sociale-consuetudinaria. In Italia, è questo il regno della figura dell’agente modello, l’homo eiusdem condicionis et professionis: la quale realizza — a monte della misura soggettiva della (17) Così nelle due maggiori monografie sul reato colposo — CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., spec. 279 ss. e FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit., spec. 151 ss (ma v. già il precedente più ridotto ID., Homicidio y lesiones imprudentes: réquisitos y limites materiales, Zaragoza, Edijus, 1999, 21 ss.). In senso analogo, J.M. SILVA SÁNCHEZ, Limites en la responsabilidad por imprudencia, in La Ley, 1984, 1040 ss. Non mancano tuttavia impostazioni diverse: ad esempio, è ancora ispirata al finalismo la trattazione di GIL GIL, El delito imprudente, cit., 215 ss., nonché il contributo più risalente di SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente, cit., 43 ss.; mentre invece è attento al versante soggettivo della colpa, addirittura vicino a suggestioni psicologiste, PÉREZ DEL VALLE, La imprudencia en el derecho penal, cit., 133 ss., lavoro che si distingue anche per la ricchezza della ricostruzione storico-dogmatica (41 ss. e 75 ss.). (18) M. MARAVER GÓMEZ, El principio de confianza en derecho penal. Un estudio sobre la aplicación del principio de autorresponsabilidad en la teoría de la imputación objetiva, Cizur Menor, Civitas, 2009. (19) M. CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas2, Barcelona, Bosch, 2001. (20) Un altro aspetto rispetto a cui possono riscontrarsi importanti differenze è quello della cooperazione colposa, considerato che in tema di concorso di persone il sistema spagnolo accoglie una soluzione che distingue tra autori e complici nel delitto, peraltro con pene differenziate: M. PÉREZ MANZANO, Autoría y participación imprudente en el Código de 1995, Madrid, Civitas, 1999; R. ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, Granada, Comares, 2002; E. DEL CASTILLO CODES, La imprudencia: autoría y participación, Madrid, Dykinson, 2007. Imprudencia grave colpa — un primo livello di personalizzazione del rimprovero già sul piano dell’illecito, della misura oggettiva della colpa, parametrando la soglia di diligenza richiesta dall’ordinamento al metro di un soggetto posto nelle medesime condizioni oggettive e dal medesimo profilo professionale. In Spagna, invece, per la dottrina tradizionale il parametro di riferimento è l’uomo medio (hombre medio) immaginato nelle medesime condizioni concrete dell’autore reale (21). Le definizioni di tale figura, in realtà, oscillano, dato che non tutti la traducono nel parametro rigido della “persona intelligente e sensata” in cui comunque il più delle volte la giurisprudenza ricade, ma talvolta si possono notare degli accenni di sua concretizzazione, perlopiù mediante il riferimento alla cerchia di appartenenza del soggetto stesso (la “professione” lato sensu intesa). In ogni caso, è un dato pacifico come tale parametro sia utilizzato secondo cadenze meno flessibili che altrove, probabilmente anche in assonanza al ruolo di primaria importanza del grado della colpa che — come si dirà meglio più avanti — tende a definirsi proprio attraverso una serie standardizzata di figure (22). 5. Il sistema “aperto” dei reati colposi precedente alla codificazione del 1995: ricostruzione storico-normativa. — Abbiamo detto come la tradizione penalistica spagnola, cristallizzatasi nei vari codici penali che si sono susseguiti dall’Ottocento in avanti e sopravvissuta fino alla codificazione “costituzionale” del 1995, abbia conosciuto una strutturazione della colpa penale incentrata su due caratteristiche fondamentali, già accennate: il carattere “aperto” del sistema di rimproveri colposi e la divisione della colpa in gradi, di rilevo ordinamentale. Occorre adesso illustrarla più dettagliatamente, in una ricostruzione storica dell’evoluzione della normativa sino alle porte della “rivoluzione” compiuta dal codice del 1995. Salvo l’eccezione del codice del 1928, a partire dalla codificazione del 1848 e per tutte le successive — ovvero quella del 1870, quella del 1932 e quella del 1944, compreso il testo revisado del 1963 e quello refundido del 1973 — il diritto spagnolo aveva singolarmente adottato un sistema di numerus apertus dei reati colposi (23). Com’è (21) Per tutti: DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 72 ss.; GIL GIL, El delito imprudente, cit., 279 ss.; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., 110 ss.; PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido, cit., 331 ss. (22) V. infra § 12. (23) Una sintesi efficace del percorso evolutivo del principio del numerus apertus tra i vecchi codici è proposta da noto, secondo l’opposto principio del numerus clausus, già prevalente nella legislazione novecentesca a livello comparatistico, le incriminazioni per colpa debbono essere espressamente previste, nominate, in eccezione alla regola generale della sola punibilità per dolo. Al contrario, i menzionati storici codici penali spagnoli non prevedevano ipotesi tassative di reato colposo in sede di parte speciale, affidandosi piuttosto a un meccanismo estensivo per il quale ogni delitto doloso era altresì punibile nella corrispondente forma colposa. L’attuazione pratica del principio del numerus apertus passava attraverso l’articolazione della imprudencia in più gradi, secondo uno schema in cui, in linea di massima, ogni categoria di colpa riceveva una diversa disciplina. I vari “gradini” della colpa poggiavano su una differente norma codicistica dalla funzione di clausola generale, la quale estendeva la punibilità dei singoli reati dolosi all’ipotesi della loro commissione con quel tipo di imprudencia, minacciando una pena distinta in base alla tipologia di contegno colposo coinvolto. Guardando più in particolare alle classi di colpa previste, si distingueva anzitutto tra i due gradi — imprudencia temeraria e imprudencia simple — aventi rilievo penale e corrispondenti grossomodo alla nozione di colpa ‘grave’ e ‘lieve’, mentre la cosiddetta imprudencia levissima, aveva (e ancora oggi ha) portata soltanto civilistico-risarcitoria. Oltre a ciò, va ricordato come l’imprudencia simple venisse a sua volta suddivisa in due classi: quella simple con infracción de reglamentos e quella simple sin infracción de reglamentos, corrispondenti alle categorie della colpa “per violazione di leggi” e della colpa generica. La disciplina della imprudencia simple con infracción de reglamentos era più severa di quella sin infracción de reglamentos, perché si supponeva che l’infrattore di una norma di cautela positivizzata dimostrasse una maggiore mancanza di diligenza, e una maggior colpevolezza, avendo violato delle regole di sicurezza previamente e chiaramente dettate da una pubblica autorità (24). ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia, cit., 33 ss., ma anche da DAUNIS RODRÍGUEZ, Sobre la progresiva despenalización de la imprudencia, cit., 74 ss.; cfr. altresì già QUINTANO RIPOLLÉS, Culpa e imprudencia en la doctrina y en la práctica, cit., 66 ss. (24) Per tutti, nella dottrina tradizionale, L. SILVELA, El Derecho penal estudiado en principios y en la legislación vigente en España2, II, Madrid, Ricardo Fé, 1908, 133. Sul tema della colpa sin infracción de reglamentos, con un’ampia ricostruzione dell’assetto storico-normativo della imprudencia, v. lo studio di G. RODRÍGUEZ MOURULLO, La imprudencia 661 Imprudencia grave Scendendo più in dettaglio nella ricostruzione della disciplina storica della imprudencia, si può osservare come nei codici del 1848, 1870 e 1932 essa si articolasse su due poli: un delito — in chiusura del secondo libro del codice, riservato appunto ai delitti — incriminante la commissione di un qualunque altro delitto con imprudencia temeraria o simple con infracción de reglamentos, con pene detentive differenziate tra i due tipi di colpa ma indifferenti alla materialità dell’illecito compiuto (25); e una falta, contemplante i casi di commissione di ogni reato con imprudencia simple sin infracción de reglamentos, punita uniformemente con la sola pena pecuniaria e la reprensión, un rimprovero formale (26). In questa fase più antica, ogni tipo di reato previsto dall’ordinamento veniva dunque perseguito a livello penale anche se commesso in forma colposa, del tutto indipendentemente dal grado della colpa in cui versava l’agente e anche in mancanza di infracción de reglamentos. Le diverse tipologie di colpa venivano utilizzate esclusivamente per graduare la sanzione, in un contesto complessivo di totale a-frammentarietà del rimprovero. L’impianto del codice successivo (1944) e delle sue revisioni (1963 e 1973) non si era scostato molto dal modello precedente. Soltanto, si era tentando di introdurre nella materia colposa, almeno in minima parte, l’idea della repressione penale come extrema ratio, mediante l’espressa limitazione della punibilità come falta commessa con imprudencia simple sin infracción de reglamentos ad alcune sole ipotesi di reato. È il caso, fondamentalmente, dei delitti contro la persona, puniti con una contravvenzione topograficamente collocata nella vecchia sedes codicistica in cui risiedeva la “vecchia” clausola generale riguardante la imprudencia simple sin infracción de reglamentos (art. 586 n. 3 del codice del 1944 e dei testi successivi menzionati). Vicino a essa, veniva introdotta una seconda contravvenzione, incriminante i simple sin infracción de reglamentos en el Código penal, in Anr. der. pen., 1963, 625 ss. (25) Più in dettaglio, cfr. l’art. 480 del codice del 1848; l’art. 581 del codice del 1870; l’art. 558 del codice del 1932. (26) Più esattamente v. l’art. 493 n. 5 del codice del 1848; l’art. 605 n. 3 del codice del 1870; l’art. 580 n. 3 del codice del 1932. Ad eccezione del codice più antico, la falta in questione era contenuta tra quelle contra las personas, di talché quantomeno la collocazione sistematica sembrava suggerire la limitazione del bene giuridico protetto a quelli di rango personale, sebbene il testo della norma non contenesse riferimenti espressi in tal senso. Tale elemento è stato poi sviluppato dai codici successivi, come si descrive infra nel testo. 662 danneggiamenti colposi con imprudencia simple sin infracción de reglamentos (art. 600). Allo stesso tempo, tuttavia, la criminalizzazione “a tappeto” di ogni delitto previsto nella parte speciale, commesso con imprudencia temeraria o simple con infracción de reglamentos, era stata mantenuta inalterata rispetto all’impostazione anteriore (art. 565). Un’ultima evoluzione alla disciplina era stata infine apportata, pochi anni prima dall’approvazione del nuovo codice, dalla Ley Orgánica 21 giugno 1989, n. 3, di « attualizzazione del codice penale » (27). Con la riforma del 1989, soltanto la imprudencia temeraria restava, come delito, titolo di imputazione colposo di ogni altro delitto, ai sensi dell’art. 565. La imprudencia simple consistente nella infracción de reglamentos, invece, transitava dal mondo dei delitti a quello delle faltas, restando rilevante — come già la imprudencia simple sin infracción de reglamentos — per le sole lesioni dell’incolumità fisica (art. 586 bis) e del patrimonio (art. 600). Il passo ulteriore compiuto, verso un’affermazione almeno un poco più decisa del principio di intervención mínima, tuttavia non poteva nascondere la continuità di fondo rispetto agli assetti precedenti: inequivocabile nella permanenza del principio del numerus apertus dei reati colposi, benché limitatamente alla sola imprudencia temeraria. È, tuttavia, un quadro coerente con gli scopi della citata legge di riforma, la quale ambiva soltanto a fungere da “ponte” tra il vecchio impianto franchista e la nuova prospettiva codicistico-costituzionale, limitandosi a limare le asperità e le storture più significative della legislazione penale precedente (28). 6. (Segue): profili critici. — In sintesi, si può affermare che sino alla “rivoluzione” del Código del 1995 la disciplina della colpa in Spagna fosse improntata a un’estrema pervasività del rimprovero penale. L’anomalia evidente di tale impostazione, come riconosciuto in sede critica dalla stessa dottrina spagnola maggioritaria, risiedeva nel reiterarsi pervicace del descritto sistema “aperto” di (27) Sulla riforma dei reati colposi del 1989 cfr., per maggiori approfondimenti: l’ampio studio di C.M. ROMEO CASABONA, Los delitos culposos en la reforma penal, in Anr. der. pen., 1990, 443 ss.; la parte conclusiva di SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente, cit., 327 ss.; nonché F. MUÑOZ CONDE, I. BERDUGO e M. GARCÍA ARÁN, La reforma penal de 1989, Madrid, Tecnos, 1989, 130 ss. (28) PALAZZO e PAPA, Lezioni di diritto penale comparato, cit., 173-174. Imprudencia grave incriminazione per colpa, in cui il principio di extrema ratio dell’intervento penale veniva calpestato dall’estensione della tutela dalle aggressioni colpose a un ventaglio di beni giuridici ampio e tendenzialmente onnicomprensivo (29). A fianco di tale attitudine inflattiva del rimprovero colposo, veniva parimenti criticato in sede scientifica l’effetto di incertezza giuridica che il sistema del numerus apertus provocava, e il connesso vulnus al nullum crimen sine lege, inteso quale baluardo di garanzia, sotto una pluralità di sfaccettature (30). In un sistema “aperto” di imprudencia, infatti, diviene massimamente ardua l’individuazione delle regole di cautela da seguire, e dunque imprevedibile la violazione dei corrispondenti precetti penali. Di più, era incerta anche l’individuazione delle stesse fattispecie punibili a titolo di colpa, giacché l’estensione a ogni delitto “sulla carta” trovava comunque ostacolo nella formulazione del tipo di alcune fattispecie, incompatibili con la realizzazione colposa e perciò dette de exclusiva ejecución dolosa (31). Lo stesso legislatore storico spagnolo, realizzando come una simile configurazione, in potenza, potesse abbracciare — e dunque punire — l’intera (29) Per tutti, favorevole a un sistema incentrato sui criteri di tassatività ed eccezionalità, L. JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal, V. La culpabilidad2, Buenos Aires, Losada, 1963, 1045 ss.; similmente J. CEREZO MIR, Problemas fundamentales del Derecho Penal, Madrid, Tecnos, 1982, 303; E. GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la Parte General del Derecho Penal español, Madrid, Universidad Complutense, 1979, 122. Amplius, sul rapporto tra la frammentarietà-eccezionalità della colpa e la scelta di un sistema aperto o chiuso di incriminazioni, SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 58 ss. (30) Per tutti, Á. TORÍO LÓPEZ, Sobre los límites de la ejecución por imprudencia, in Anr. der. pen., 1972, 56; J. ANTÓN ONECA, Derecho Penal, Parte General2, Madrid, Akal, 1949, 226; J. CEREZO MIR, Cuestiones previas al estudio de la estructura del tipo de lo injusto de los delitos de acción culposos, in Estudios jurídicos en honor del profesor Octavio Pérez-Vitoria, I, Barcelona, Bosch, 1983, 129 ss. Il principale difensore del sistema aperto tradizionale è invece QUINTANO RIPOLLÉS (Derecho penal de la culpa, cit., 223 ss.; Culpa e imprudencia, cit., 69), ma erano favorevoli, per tutti, anche M. COBO DEL ROSAL e T.S. VIVES ANTÓN, Derecho Penal, Parte General3, Valencia, Tirant, 1990, 482 ss. (31) Fondamentale sulla questione è il lavoro di TORÍO LÓPEZ, Sobre los límites de la ejecución por imprudencia, cit., 53 ss., il quale, a fini di contenimento dell’espansione dell’imprudencia, sosteneva la necessità di verificare in via interpretativa non solo la “possibilità concettuale” ma anche la “possibilità giuridica” — ovvero l’opportunità politico-criminale — di sanzionare un’azione colposa. Tra i delitti di cui si dibatteva circa la possibilità di esecuzione colposa vi erano la violenza sessuale, le falsità documentali, l’omissione di soccorso, la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Sul tema, cfr. l’ampia ricostruzione di SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 43 ss. gamma delle condotte umane, si era premurato di porre un freno alla moltiplicazione dei rimproveri colposi specificando come questa operazione dovesse essere compiuta dalle corti secondo il loro « prudente arbitrio » (32). Per quanto tale compito contenitivo — si è sostenuto — sia stato comunque assolto in modo soddisfacente dalla giurisprudenza nella prassi (33), ciò non elide, a monte, l’evidente flessione della legalità penale insita in un rinvio pieno alla discrezionalità giudiziale nella definizione del penalmente rilevante. Non sono, peraltro, da trascurare altresì gli effetti a livello dogmatico, in punto di allocazione del disvalore dell’illecito, insiti in un impianto come quello storico dei codici penali spagnoli precedenti al 1995. Esso, infatti, si strutturava sul modello del crimen culpae, in luogo dei canonici crimina culposa collocati in parte speciale, ciascuno con la sua differente oggettività giuridica e il suo proprio tipo. Nel crimen culpae l’intero disvalore del reato risiede nella violazione della diligenza doverosa, nella condotta negligente o imprudente, ma non nell’evento — indipendentemente da quale evento — verificatosi, né nel bene giuridico leso. È un’ottica ancora intrinsecamente legata a una concezione psicologica della colpa e della colpevolezza, in cui il rimprovero arretra e si appunta sulla mancata diligenza interiore del reo, piuttosto che sull’aver provocato un risultato dannoso contro beni di selezionata importanza (34). A conferma di ciò, la pena comminata per le violazioni colpose era uniforme tra i diversi titoli di reato — indifferente cioè al fatto che si trattasse di omicidio, lesioni o altro — e parametrata unicamente al tipo di imprudencia coinvolto, dunque all’essere stato l’agente più o meno inavveduto e malaccorto (35). Infine, non possono non notarsi le criticità che affliggono un modello imputativo — quello che prevede un trattamento differenziato, più grave, per la colpa con infracción de reglamentos — che si fonda in modo piano su una presunzione iuris et de iure di maggior gravità della violazione di regole (32) Art. 565 del codice del 1944, anche nei testi del 1963 e 1973. (33) S. MIR PUIG, Derecho penal, Parte general10, Barcelona, Reppertor, 2016, 293. (34) Sui percorsi teorici della concezione psicologica e le sue caratteristiche intrinseche, per tutti, G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi (1965), ora in ID., La colpa. Studi, Milano, Giuffrè, 2013, 45 ss. (35) Sul ruolo dell’evento nel sistema dei delitti colposi spagnoli prima del 1995 e sul protagonismo del disvalore di azione, cfr. A. GUALLART Y DE VIALA, La significación del resultado en los delitos culposos en el Derecho penal español, in Anr. der. pen., 1979, 635 ss. 663 Imprudencia grave di cautela positivizzate. Nel suo automatismo, esso reitera tutta quella flessione del principio di colpevolezza che in sede comparata si è avvertita con riferimento alla materia della colpa “per violazione di leggi”, e che la stessa dottrina spagnola non ha mancato di denunciare, facendo appello alla necessità di personalizzare il rimprovero (36). Anche la giurisprudenza, infine, aveva aderito a tale critica, ritenendo che occorresse verificare che alla infracción de reglamentos — delle norme amministrative di sicurezza in questione — corrispondesse altresì la violazione del dovere penalistico di diligenza, il quale rimane pur sempre ancorato ai due parametri basilari della prevedibilità e della evitabilità, da valutarsi in concreto, non potendosi esso esaurire nell’infrazione oggettiva della cautela (37). 7. Imprudencia grave e leve nella codificazione del 1995. — La svolta fondamentale in materia di imprudencia nella legislazione spagnola, come già accennato, è avvenuta soltanto con la codificazione del 1995, la quale ha posto fine a un assetto indubbiamente antiquato e difficilmente ancora emendabile, introducendo un modello nuovo, simile nella sua fisionomia fondamentale a quello proprio di tutti i codici europei continentali moderni (38). La base di tale sistemazione risiedeva nell’aver finalmente congedato il principio del numerus apertus, inserendo all’art. 12 c.p. esp. la previsione per cui « le azioni e le omissioni colpose saranno soggette a pena solo quando espressamente disposto dalla legge ». Si era così determinata una forte contrazione del penalmente rilevante per colpa, mediante la riduzione dei beni tutelati dalle aggressioni colpose ai soli fondamentali, riconducendo altresì il sistema dietro l’egida del principio di legalità, giacché i tipi colposi divenivano, ormai, solo quelli nominati come tali. Contestualmente, il vecchio binomio imprudencia temeraria e simple veniva mantenuto, pur con le diverse denominazioni di imprudencia grave e leve. Scompariva invece la categoria della impru(36) Per tutti, ANTÓN ONECA, Derecho Penal, Parte General, cit., 223. (37) Per tutte, Tribunal Supremo 5 febbraio 1981, n. 118 e 1° giugno 1981. Sul punto, cfr. DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 27-28. (38) In generale, sull’assetto dei reati colposi nel codice del 1995, FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995, cit., 306 ss.; SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 50 ss.; DE VICENTE REMESAL, La regulación de la imprudencia, cit., 14 ss.; ESTEBAN, El delito imprudente, cit., 60 ss. 664 dencia simple con infracción de reglamentos e i correlati meccanismi di responsabilità oggettiva, trovando compimento quel processo di unificazione dell’imprudencia leve (già simple) timidamente avviato dalla riforma del 1989. Peraltro, il binomio imprudencia grave/leve, sciolto dall’intreccio con le clausole generali proprie di un sistema “aperto”, assumeva un significato politico-criminale molto diverso dal passato. Ricombinandosi in modo innovativo con l’altro binomio delitos/faltas, esso giungeva a una distribuzione delle (poche) residue fattispecie colpose nominate in un sistema in cui quasi tutti gli illeciti avevano un rilievo ormai limitato alla sola imprudencia grave, nella veste di delitti. Facevano eccezione i casi di omicidio e di lesioni colpose, puniti anch’essi quali delitti quando commessi con colpa grave, ma altresì come contravvenzioni quando sorretti da imprudencia leve; con una disciplina ancora scalare, progressiva, ma ben più aderente a una idea di intervención mínima di quanto non fosse quella — parimenti scalare — tradizionale. La lista dei delitti colposi puniti solo per colpa grave previsti nel testo originario del codice, diversi da quelli di omicidio e lesioni, comprendeva varie ipotesi usuali in un’ottica comparatistica: è il caso di molte fattispecie contro la pubblica incolumità o comunque a carattere collettivistico, quali l’incendio (art. 358 c.p. esp.) (39), i delitti contro la salute pubblica e quelli contro l’ambiente per colpa grave (art. 367 e 331 c.p. esp.) (40); dei reati di aborto e lesioni al feto per imprudencia grave (art. 146 e 158 c.p. esp.); dell’ipotesi di messa in pericolo colposa dei lavoratori derivante da violazione antinfortunistica (art. 317 c.p. esp.); oppure ancora del falso colposo commesso da pubblico ufficiale (art. 391 c.p. esp.). Altre ipotesi previste, invece, erano più inusuali, come nel caso dei danneggiamenti colposi (art. 267 c.p. esp.), della sostituzione di neonato nella struttura ospedaliera (art. 220 comma 5 c.p. esp.), del riciclaggio sempre per imprudencia grave (art. 301 comma 3 c.p. esp.) (41), oppure della cosiddetta prevaricación judicial — la pronuncia da parte del giudice di un provvedimento « manifestamente ingiusto » — per colpa grave o ignoranza inescusabile (art. 447 (39) A. GARCÍA ORTÍZ, El delito de incendio imprudente, in Revista xurídica galega, 2016, n. 74, 156 ss. (40) ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia, cit., 149 ss. (41) E.A. FABIÁN CAPARRÓS, Consideraciones dogmáticas y político-criminales sobre el blanqueo imprudente de capitales, in Revista general de Derecho Penal, 2011, n. 16. Imprudencia grave c.p. esp.) (42). Si trattava di delitti puniti prevalentemente con pene detentive, comunque blande, solitamente pari nel massimo ad alcuni mesi o uno o due anni di reclusione; in casi particolari con pene pecuniarie (i danneggiamenti colposi, ad esempio) o interdittive (come nella prevaricación judicial). Peraltro, si trattava tutte di ipotesi rispetto alle quali il principio di ultima ratio sembrava aver trovato corretta implementazione, giacché esse, già numericamente esigue, rimanevano eccezionalmente punibili comunque soltanto per colpa grave. Con la depenalizzazione della imprudencia leve, rispetto a esse veniva così “sommerso” l’antico impianto a “gradini” nel mare dell’irrilevanza penale, lasciando affiorare solo quel grado che in precedenza stava più in alto nella “scala”, l’imprudencia grave (43). La parte del leone quanto ad importanza pratico-giurisprudenziale ed elaborazione scientifica spetta tuttavia ai delitti di omicidio e lesioni per imprudencia grave. Per quanto attiene alla prima ipotesi, la fattispecie di omicidio colposo (art. 142 comma 1 c.p. esp.) era punita con la pena da uno a quattro anni di prisión. Le lesioni colpose, invece, venivano finalmente differenziate in punto di disciplina in ragione dell’entità del danno all’integrità fisica subito dalla vittima, recuperando la distinzione — prevista per le corrispondenti ipotesi dolose — tra l’ipotesi “base” della lesione che ha comportato la necessità di intervento medico (art. 147 comma 1 c.p. esp.); quella “minore”, ricorrente quando il fatto sia « di minore gravità, tenendo conto del mezzo adoperato e del risultato prodotto » (art. 147 comma 2 c.p. esp.); quella “grave”, consistente nella perdita di un organo o una parte del corpo non principale (art. 150 c.p. esp.); e infine quella “gravissima”, in cui la vittima ha subito una menomazione totale di un senso, della capacità di procreare, o la perdita di un organo principale (art. 149 c.p. esp.). Orbene, solo le ipotesi base, grave e gravissima venivano tutelate dal codice in forma di delitos, se cagionate con imprudencia grave, e punite con pene detentive differenziate, nell’ipotesi più grave entro il mas(42) J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, La imprudencia en la actividad judicial, in La responsabilidad penal de las actividades de riesgo diretto da P. CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n. 3, 101 ss. (43) Per un riferimento completo a tutte le singole fattispecie colpose del Código del 1995 cfr. SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 63, nonché DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 29-30. Sui reati colposi militari, J.L. BARJA DE QUIROGA, Los delitos imprudentes en el ámbito militar, in Revista española de derecho militar, 2015, n. 104, 69 ss. simo di tre anni di reclusione (art. 152 comma 1, rispettivamente n. 1 per l’ipotesi base, n. 2 per la gravissima, n. 3 per la grave). È con riferimento a tale settore che, come si accennava poc’anzi, il vecchio sistema “a scale” per gestire i gradi della colpa è stato riproposto, pur con modifiche profonde. Il sistema repressivo delle aggressioni colpose alla sicurezza fisica veniva infatti completato sul piano delle faltas di cui all’art. 621 del codice spagnolo. Più in particolare, erano puniti l’omicidio colposo commesso con imprudencia leve (comma 2) e le lesioni colpose, sempre con imprudencia leve, della stessa tipologia di quelle punite come delito nell’ipotesi di colpa grave, cioè le lesioni di tipo “base”, “gravi” e “gravissime” (comma 3). Peraltro, per tali fattispecie contravvenzionali erano comminate solo pene pecuniarie di basso rilievo. Singolare è il trattamento invece riservato alle lesioni colpose di minore entità, quelle di cui all’art. 147 comma 2 del codice. La più lieve intensità dell’offesa al bene tutelato aveva suggerito di impostare una tutela che, pur ancora imperniata sul binomio di imprudencia grave e leve causativa dell’evento, scivolava di uno “scalino” sul piano della repressione penale. Così, la lesione per imprudencia grave, quando non raggiungeva il necessario livello di gravità del risultato, passava all’essere sanzionata come falta, con la pena della multa da uno a due mesi (art. 621 comma 1 c.p. esp.); mentre lo stesso tipo di lesioni, qualora commesse con imprudencia leve, rimanevano escluse dalla rilevanza penale, dando luogo, al più, a una pretesa sul piano risarcitorio. Merita inoltre ricordare come, a mente dell’art. 621 comma 6 c.p. esp., le menzionate contravvenzioni colpose — come già previsto con la riforma del 1989 — fossero perseguibili solo a querela di parte. 8. Le criticità applicative dell’assetto codicistico originario. — L’impostazione originale del codice del 1995 era indubbiamente ispirata a logiche di sussidiarietà dell’intervento penale, con un risultato che, in termini generali, anche tenuto conto dei modelli coevi sul piano comparatistico, potrebbe a buon diritto definirsi avanzato, moderno. Eppure, pur accolto complessivamente in modo positivo in sede dottrinale, esso non era andato esente da critiche. Anzitutto — con riferimento ai delitti diversi dall’omicidio e dalle lesioni — si era denunciato come la lista delle fattispecie colpose fosse ancora troppo lunga, mancando alcuni di essi una gravità 665 Imprudencia grave tale da meritare un rimprovero penale se cagionati per imprudencia, mentre altri presentavano peculiarità strutturali tali da rendere difficile la loro realizzazione in forma colposa (44). Le critiche più significative, tuttavia, riguardavano la materia dei reati contro l’incolumità fisica, più “calda” dal punto di vista politico-criminale e con riferimento alla quale si sarebbero poi svolte praticamente tutte le riflessioni scientifiche, le principali opzioni giurisprudenziali e le stesse valutazioni politiche del legislatore che avrebbero condotto ai progetti e alle riforme successive. Insomma, l’assetto dei delitti colposi diversi dall’omicidio e dalle lesioni è rimasto sostanzialmente invariato dal testo originario del 1995 in avanti — al massimo, lambito da alcuni riflessi indiretti del lavorìo condotto sull’altro menzionato settore — ed è anche per questo che il prosieguo della trattazione non può che essere incentrato sull’evoluzione che ha interessato i reati colposi contro l’incolumità fisica e la vita. Rispetto ad essi, le cennate critiche di parte della dottrina si sostanziavano essenzialmente nella contrarietà al mantenimento delle faltas di omicidio e lesioni colpose, stimando necessario depenalizzare, anche formalmente, in modo integrale l’imprudencia leve (45). Gli argomenti dogmatici a sostegno di tale tesi si appuntavano sull’idea che la condotta colposa lieve sia di per sé immeritevole di sanzione penale, giacché essa non esprime un disvalore di azione sufficiente a determinare la reazione punitiva dello Stato. È un rilievo, questo, che affonda in una sistemazione della teoria del reato di chiara ascendenza germanica, più sbilanciata sul versante della condotta che invece — com’è tradizione, per tutti, nel dibattito italiano — su quello dell’evento lesivo (46). Esso peraltro echeggia argomenti, già espressi dalla dottrina storica in materia di colpa, che non mancano tuttavia ciclicamente di ripresentarsi nel dibattito giuridico anche attuale, non solo spagnolo: l’aporia consistente nella fortuità (44) FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995, cit., 313 ss.; SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 65 ss., che in particolare criticava il mantenimento di alcune « clausole generali di incriminazione colposa » nei microsistemi codicistici dei delitti ambientali, contro la salute pubblica o la sicurezza collettiva. (45) B. FEIJOO SÁNCHEZ, Los límites políticos-criminales de la responsabilidad por imprudencia: la imprudencia leve como hecho punible, in Revista del poder judicial, 2001, n. 61, 106 ss., 119 ss. Sul tema, cfr. altresì le riflessioni di J.M. SILVA SÁNCHEZ, ¿Despenalización de las imprudencias leves?, in InDret, 2009, n. 4. (46) Cfr. quanto osservato supra, al § 3. 666 del verificarsi o meno del risultato lesivo a seguito di condotte parimenti contrarie a diligenza; la conseguente caduta della finalità di prevenzione sia generale che speciale di una pena inflitta a un soggetto che la subisce solo perché più “sfortunato” di altri (47). Più pragmaticamente, altri motivi che militavano nel senso della medesima soluzione depenalizzatrice della imprudencia leve, e che sono stati peraltro storicamente più centrali nel dibattito pubblico e politico-istituzionale in merito, sono quelli relativi alle esigenze di deflazione del carico di lavoro della giurisdizione penale, sollevandola dalla gestione dei casi di faltas colpose. È, questo, un argomento che discende dalla constatazione di una tendenza effettiva nella pratica giudiziaria, acceleratasi a partire dagli anni ’90 ma in realtà di origini ben più antiche: la presenza di una sorta di vis attractiva esercitata dalle contravvenzioni per colpa lieve rispetto ai fatti di imprudencia levísima (se non addirittura di caso fortuito), distolti così dalle vie meramente civilistiche che, di rigore, sarebbero state le loro proprie nell’assetto ordinamentale (48). Con essa, la magistratura si era progressivamente intestata un disegno di maggior tutela delle vittime di fatti colposi sul piano risarcitorio, dato che una serie di fattori rendevano particolarmente appetibile a tali fini la via dell’azione penale in luogo di quella civile: la gratuità del procedimento, condotto dalla pubblica accusa (il fiscal); la perseguibilità a querela, che induce l’autore a ricercare accordi stragiudiziali sul risarcimento per ottenere in cambio la cessazione dell’azione penale; la rapidità del rito contravvenzionale, il juicio de faltas. L’effetto indesiderato di tale tendenza, tuttavia, era stato appunto quello del sovraccarico di giudizi penali. (47) « In verità, il fatto che la responsabilità per colpa sia caratterizzata da un importante elemento di casualità ha comportato che la sanzione penale dei delitti colposi, almeno per quanto attiene alla colpa lieve, sia stata sempre messa in discussione. [...] Nel caso della colpa lieve dei “cittadini comuni” risulta usuale concludere che il diritto penale manca di effetti significativi sia sul piano della prevenzione generale che di quella speciale [...]. In altri termini, si muove dall’assunto che per il diritto penale certi comportamenti difettosi dei consociati siano inevitabili » (SILVA SÁNCHEZ, ¿Despenalización de las imprudencias leves?, cit., 1). Sul ruolo del caso nel reato colposo d’evento, e sulle ricadute politico-criminali, cfr. per tutti L. EUSEBI, La prevenzione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale, in Scritti in onore di Mario Romano, II, Napoli, Jovene, 2011, 963 ss. (48) Cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas, cit., 153-154, che ricorda come il fenomeno fosse già stato evidenziato da QUINTANO RIPOLLÉS, Derecho penal de la culpa, cit., 365 ss. Imprudencia grave L’assorbimento di parte della imprudencia levísima entro quella leve, peraltro, non era il solo orientamento “distorsivo” che si poteva registrare nella prassi. In parallelo, infatti, la imprudencia leve esercitava un secondo tipo di vis attractiva, erosiva stavolta dell’ambito di operatività della imprudencia grave (49). Essa nasceva dalla propensione efficientista delle autorità requirenti, capaci così di “smaltire” più rapidamente e facilmente una quota importante di fascicoli, spesso nonostante il tenore di indubbia significatività della colpa, in settori particolarmente sovraccaricati di casi. Il riferimento principale è all’ambito della circolazione veicolare, rispetto a cui la stessa Fiscalía General del Estado giungeva a riconoscere che « la maggioranza degli incidenti stradali con morti o feriti vengono trattati come juicios de faltas, riservando la qualificazione come delitti per quei casi dove si individua ab initio un elemento di rischio che ne è chiaramente indice, quale una particolare o evidente temerarietà o l’aver guidato sotto l’effetto di alcool » (50). Tale prassi sostanzialmente deflattiva del contenzioso penale riferita all’incidentistica per colpa non davvero lieve, peraltro, era vista con sempre maggior insofferenza sul piano della difesa sociale. 9. I tentativi di riforma del 2006 e 2012-2013. — Come descritto, sul piano pratico le faltas per imprudencia leve non avevano affatto assunto quel ruolo marginale, di chiusura del sistema, che era stato loro idealmente attribuito dal codificatore del 1995, bensì ricoprivano ancora una funzione centralissima nell’economia della responsabilità colposa. Questo stato di cose è lo scenario di partenza su cui si sono installati due indirizzi politicocriminali contrapposti negli intenti, ma sostanzialmente convergenti nell’essere ostili all’idea di preservare nel sistema tale centralità delle tradizionali contravvenzioni colpose di omicidio e lesioni. Da un lato, stavano le già in parte descritte istanze provenienti perlopiù da ambienti istituzionali, volte a sopprimere l’imprudencia leve e, più in (49) Per tutti, R. GARCÍA ALBERO, La nueva politica criminal de la seguridad vial. Reflexiones a propósito de la LO 15/2007, de 30 de noviembre, y del Proyecto de Reforma del Código Penal, in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2007, 25 ss.; M. CORCOY BIDASOLO, Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario. Problemática concursal entre los delitos contra la seguridad en el tráfico y los resultados lesivos a ellos imputables, in Seguridad vial y Derecho penal a cura di S. MIR PUIG, M. CORCOY BIDASOLO e S. CARDENAL MONTRAVETA, Valencia, Tirant, 2008, 115 ss. (50) Instrucción del 3 luglio 2006, n. 3. generale, le faltas, con il fine pragmatico primario di decongestionare il sistema giudiziario penale, ma dietro l’egida ideale di un inveramento ancor più deciso del principio di intervención mínima. Dall’altro, si facevano sempre più forti le pressioni popolari, in particolar modo dell’associazionismo delle vittime di incidenti stradali, ma non prive di sponda in parte del potere politico, che chiedevano pene certe e più severe per i trasgressori colposi rispetto a quelle comminate in sede contravvenzionale. Lo scontro tra tali due opinioni ha animato l’altalenante storia legislativa della imprudencia in Spagna degli ultimi quindici anni. Il primo tentativo di modifica dello status quo è avvenuto con l’Anteproyecto di riforma codicistica in materia di sicurezza stradale del 2006, elaborato sotto la maggioranza socialista del Governo Zapatero I (51). In esso, in particolare, si prevedeva di trasformare le faltas colpose in delitti, comminando pene non più pecuniarie ma detentive (da sei mesi a due anni di prisión per l’omicidio). La proposta, che sposava appieno le istanze generalpreventive di più sopra menzionate, è stata tuttavia aspramente criticata in dottrina (52). Peraltro, già nel passaggio al Proyecto di legge organica da esso derivato, scompariva ogni modifica all’imprudencia. Il Proyecto, poi, veniva approvato con la Ley Orgánica 30 novembre 2007, n. 15, nota per aver inasprito la disciplina dell’intero comparto dei delitti di pericolo contra la seguridad vial. Il secondo tentativo — poi andato in porto, dopo le vicissitudini che si descriveranno, con la Ley Orgánica n. 1 del 2015 — aveva invece un’ispirazione politico-criminale, almeno all’origine, del tutto opposta. Nel luglio 2012, il Governo Rajoy I presentava un ambizioso Anteproyecto di riforma ad ampio spettro del codice penale, poi confluito nel Proyecto di legge organica presentato alle Cortes al termine dell’anno successivo. In essi, tra le altre cose, era prevista l’abrogazione dell’intero libro III del codice, cioè l’espunzione delle faltas dall’ordinamento penale (53). Tra queste, alcune (51) Per tutti, J. DE VICENTE REMESAL, Dos propuestas legislativas antagónicas sobre el homicidio por imprudencia leve. Referencia especial al ámbito de la seguridad vial, in Revista de derecho y proceso penal, 2014, n. 36, 121 ss. (52) GARCÍA ALBERO, La nueva politica criminal, cit., 28; DE VICENTE REMESAL, Dos propuestas legislativas, cit., 141; CORCOY BIDASOLO, Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario, cit., 77 ss. (53) M.Á. BOLDOVA PASAMAR, La desaparición de las faltas en el proyecto de reforma de código penal de 2013, in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2014, 1 ss.; M. CUGAT MAURI, La discutible bondad de la supresión del 667 Imprudencia grave — tra cui quelle colpose ex art. 621 c.p. esp. — sarebbero state eliminate dall’ordinamento penale; molte altre, invece, sarebbero state convertite in delitos leves, una nuova categoria minore di delitti per i quali, peraltro, sarebbe stato mantenuto lo statuto processuale rapido già proprio delle faltas, ma con pene più gravi. In tale visione, l’intero sistema dei reati colposi si sarebbe basato unicamente sui preesistenti delitti commessi con imprudencia grave, mentre gli omicidi e le lesioni caratterizzati da imprudencia leve sarebbero stati ricondotti alla giurisdizione civile, il tutto sorretto dalla ratio declamata di consolidare « il principio di intervención mínima e la considerazione del sistema punitivo come ultima ratio » (54). Molte sono state le critiche, in sede dottrinale, rivolte al sopraddetto programma riformatore. Anzitutto, si era denunciato il vuoto di tutela a cui beni fondamentali come la vita e l’integrità fisica sarebbero andati incontro (55): paventando altresì il rischio che la giurisprudenza, onde evitare appunto ritenute carenze di tutela, avrebbe potuto indirizzarsi verso l’ampliamento in via interpretativa dell’imprudencia grave (56). Altri avevano puntato il dito contro il cortocircuito in termini di proporzionalità-ragionevolezza consistente nella depenalizzazione di aggressioni a beni di portata massima, mentre al contempo sarebbero stati mantenuti nell’ordinamento delitti di scarso rilievo lesivo, quali la paradigmatica, antica falta di “uso indebito di uniformi”, non depenalizzata ma invece, come molte altre, trasformata in delito leve, con ciò passando anzi dunque ad essere più severamente punita (57). Altri ancora, infine, avevano libro III, in Cuadernos de política criminal, 2014, n. 113, 159 ss.; P. FARALDO CABANA, La despenalización de las faltas: entre la agravación de las penas y el aumento de la represión administrativa, in InDret, 2014, n. 3. (54) Anteproyecto del 16 luglio 2012, exposición de motivos. (55) Per tutti: A. YÁÑEZ DE ANDRÉS, Sobre la pretendida supresión de las faltas de imprudencia y su remedio para las víctimas, in Diario La Ley, 2012, n. 7973; BOLDOVA PASAMAR, La desaparición de las faltas, cit., 4 ss. (56) M. CANCIO MELIÁ, Delito de lesiones: consentimiento en la esterilización de incapacitados: art. 156 CP, in Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012 coordinato da J.D. GÓMEZ-ALLER e F.J. ÁLVAREZ GARCÍA, Valencia, Tirant, 2016, 530-531; DE VICENTE REMESAL, Dos propuestas legislativas, cit., 164 ss. (57) J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, ¿Vale la pena la reforma? Análisis desde los principios democráticos, in La reforma penal de 2013 coordinato da M. VALLE MARISCAL DE GANTE e M. BUSTOS RUBIO, Madrid, Universidad Complutense, 2014, 18; A. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ e I. OLLOQUIEGUI SUCUNZA, Notas críticas sobrela conversión de las faltas en delitos en el Anteproyecto de reforma de 2012, in Estudio crítico sobre el 668 lamentato che la sparizione delle faltas colpose avrebbe obbligato le vittime di incidenti a perseguire la costosa via dell’azione civile (58). Quest’ultimo argomento in particolare, sostenuto dagli appelli delle associazioni delle vittime, aveva trovato eco nella discussione parlamentare, inducendo infine la stessa maggioranza proponente del Partido Popular a modificare il progetto originario. La soluzione di compromesso adottata — consistente nella creazione della categoria della imprudencia menos grave — sarebbe poi confluita nel testo finale della riforma, approvata definitivamente con la Ley Orgánica n. 1 del 2015. 10. Imprudencia grave e menos grave nella riforma del 2015. — La Ley Orgánica n. 1 del 2015 è senza dubbio il più imponente rivolgimento del diritto penale spagnolo nell’epoca successiva alla codificazione del 1995: una novella che ha interessato varie centinaia di articoli del codice e dal carattere tutt’altro che superficiale, avendo toccato il sistema sotto una molteplicità di profili anche strutturali. Rispetto ai progetti del 2012 e 2013, l’abrogazione delle faltas è stata confermata, peraltro con un esito complessivo ambiguo giacché, pur depenalizzando molte ipotesi contravvenzionali, essa è finita per trasformare quelle di maggiore rilievo pratico e statistico in delitti, con trattamento sanzionatorio deteriore (59). Abbiamo già accennato come, con specifico riguardo alle contravvenzioni colpose, la soluzione infine adottata si sia invece discostata dai progetti precedenti. Il compromesso individuato passava per la conferma della depenalizzazione della imprudencia leve e delle relative faltas, accompagnata però dalla contestuale creazione di figure di omicidio e lesioni — delitos leves — aventi come elemento soggettivo un tertium genus intermedio tra la imprudencia grave e quella leve: l’imprudencia menos grave, figura fino al 2015 del tutto sconosciuta al diritto penale spagnolo (60). anteproyecto de reforma penal de 2012 coordinato da GÓMEZALLER e ÁLVAREZ GARCÍA, cit., 72. (58) Per tutti, FARALDO CABANA, La despenalización de las faltas, cit., 6 ss. Più in generale su tutte le riferite critiche, anche per più ampi riferimenti, cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas, cit., 163 ss. (59) Oltre ai commenti relativi ai progetti di riforma già citati, cfr. R. DE VICENTE MARTÍNEZ, La nueva regulación de las faltas como delitos leves, infracciones administrativas o ilícitos civiles tras la reforma penal de 2015, Barcelona, Bosch, 2015; P. FARALDO CABANA, Los delitos leves. Causas y consecuencias de la desaparición de las faltas, Valencia, Tirant, 2016. (60) A. DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos grave, in InDret, 2018, n. 3, 26 ss.; C.D. DELGADO SANCHO, Los Imprudencia grave Così, da un lato, è stato inserito il delito leve di omicidio colposo commesso con imprudencia menos grave al comma 2 dell’art. 142 c.p. esp., subito dopo l’ipotesi originaria di imprudencia grave del comma 1. Dall’altro, è stata prevista la figura delle lesioni “gravi” o “gravissime” colpose, commesse con imprudencia menos grave, anch’esse disciplinate in successione all’analoga ipotesi con imprudencia grave, all’art. 152 comma 2 c.p. esp. (ma non quella delle lesioni “base” per imprudencia menos grave, da ritenersi non penalmente rilevanti al pari che per quella leve). I due reati hanno anche acquisito un maggior peso sanzionatorio rispetto alle vecchie faltas colpose: la multa da tre a diciotto mesi per l’omicidio, e da tre a dodici per le lesioni. Nonostante i nuovi minimi edittali siano più ampi della metà rispetto ai vecchi massimi per l’omicidio, e comminino addirittura il triplo per le lesioni, va peraltro osservato come comunque le pene si siano mantenute sempre su sanzioni di tipo pecuniario. La ratio complessiva dell’intervento operato sui reati colposi, similmente a quella generale sottostante alla abrogazione delle faltas, è quella per cui non avrebbe senso alcuno punire con pene pecuniarie irrisorie fatti con eventi così importanti quali la morte o le lesioni della vittima: o la gravità della colpa è tale da ritenere necessaria una pena — che però non può essere pari o meno grave, per assurdo, a sanzioni amministrative quali il parcheggio in doppia fila — oppure la vicenda è più opportuno rimanga del tutto al di fuori della penalità. Si riteneva, così, di porre fine a quel fenomeno di doppia vis attractiva in favore delle delitos imprudentes tras la reforma de la Ley orgánica 1/2015, especial referencia al homicidio y las lesiones, in Revista Aranzadi doctrinal, 2017, n. 11, 93 ss.; A. DOVAL PAÍS, El nuevo régimen penal de las imprudencias menos graves y leves, in Comentario a la reforma penal de 2015 diretto da G. QUINTERO OLIVARES, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, 333 ss.; ID., Homicidios y lesiones por imprudencia: evolución, nuevo régimen y límites, in La Ley Penal, 2016, n. 119; P.A. LANZAROTE MARTÍNEZ, El nuevo delito de imprudencia menos grave en la reforma del Código Penal de 2015, in Diario La Ley, 2015, n. 8600; con particolare riguardo al settore fondamentale della circolazione stradale, R. DE VICENTE MARTÍNEZ, La reforma penal de 2015 y su incidencia en los accidentes de circulación, in Revista Aranzadi doctrinal, 2017, n. 5, 41 ss.; E.M. DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, Reflexiones sobre la técnica legislativa y la reforma penal de la imprudencia en supuestos de conducción de vehículos a motor, in Revista de derecho, empresa y sociedad, 2018, n. 13, 158 ss.; L. RODRÍGUEZ MORO, La configuración de la imprudencia como « grave » y « menos grave » en los delitos de homicidio y lesiones de los arts. 142 y 152 CP tras la reforma del código por la LO 1/2015. Especial referencia a su conceptualización en el ámbito vial, in Revista de derecho penal y criminología, 2018, n. 20, 131 ss. contravvenzioni con imprudencia leve, che aveva condotto alla sostanziale impunità di molte condotte imprudenti gravi da un lato, e alla panpenalizzazione (pur meramente contravvenzionale) dell’intera fenomenologia colposa — in special modo stradale — dall’altro (61). Tuttavia, il “passaggio” dal binomio imprudencia grave/leve a quello imprudencia grave/menos grave, è risultato estremamente complesso sul piano interpretativo. Infatti, non è affatto chiaro quali rapporti intercorrano tra l’ambito applicativo della “vecchia” imprudencia leve e la “nuova” imprudencia menos grave, e parimenti ambigua è la questione del se (ed eventualmente in che misura) tale mutazione abbia avuto o meno ripercussioni sull’area di competenza della tradizionale imprudencia grave. Una prima ipotesi ricostruttiva, più elementare, potrebbe essere quella per cui la imprudencia menos grave non sia che un cambio di denominazione della vecchia imprudencia leve, lasciando tuttavia inalterati gli equilibri da tempo cristallizzati in seno alla penalistica spagnola. È una tesi, pur sostenuta da una parte minoritaria della dottrina (62), che tuttavia si pone in palese contrasto con l’intento originario del legislatore del 2015 — depenalizzare la colpa lieve — poi sì “annacquato” attraverso il ricorso a una soluzione di compromesso, ma senza svilirlo al punto da tramutarlo nel suo opposto (cioè la mera trasformazione in delitti delle vecchie contravvenzioni con colpa lieve). Il ricorso alla terminologia di colpa “menos grave” vorrebbe proprio rimarcare l’esistenza di uno spazio di condotte lievi al di fuori del penalmente rilevante, quelle « mere disattenzioni che, se certamente sono responsabilità di un conducente, non debbono permettere di qualificare il responsabile del fatto come un “delinquente” » (63). Allo stesso tempo, l’affiancare una categoria ancora rilevante per il diritto penale al di sotto dell’imprudencia grave vorrebbe fugare quei timori « che la nuova disciplina significhi una depenalizzazione generale di tutti i tipi di colpa: ovvero che i giudici fissino una soglia molto elevata per considerare “grave” una condotta colposa, e che significhi (61) Sebbene non sono mancati commentatori che avevano denunciato il rischio di mera sostituzione delle vecchie faltas con i nuovi delitos leves, con nessuna conseguenza sul piano pratico: DOVAL PAÍS, El nuevo régimen, cit., 338 ss.; DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos grave, cit., 43. (62) D.M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, Parte General3, Valencia, Tirant, 2016, 299. (63) Cfr. l’emendamento n. 819 al Proyecto del 2013, che ha introdotto la categoria di compromesso dell’imprudencia menos grave. 669 Imprudencia grave impunità per i conducenti responsabili di fatti che, a loro giudizio, sono invece gravi » (64). Pare dunque chiaro come in mente legis la imprudencia menos grave sia stata concepita come forma intermedia tra la grave e la leve. Ciò, tuttavia, ancora non risolve il problema in discussione, giacché tale conclusione risulta ancora comunque compatibile con scenari diversi, che sono almeno tre, dagli effetti in punto di disciplina e significati politico-criminali assai diversi. In primo luogo, potrebbe ritenersi che la imprudencia menos grave si costituisca dalla degradazione di alcune condotte colpose prima graves alla categoria di menos graves, al contempo depenalizzando in toto la imprudencia leve. Di tutte, è la soluzione senza dubbio più in bonam partem, spingendosi ancora oltre l’intento originario del legislatore, di cui ai progetti del biennio 2012-2013, fino a intaccare lo stesso ambito applicativo della vecchia imprudencia grave, restringendolo per la nuova veste ai soli casi più gravi di quelli già ricompresi nella vecchia. Proprio per questo, anche tale tesi non pare affatto coerente con l’intento “di compromesso” del legislatore del 2015. Il seguito di tale opzione, peraltro, è stato complessivamente scarso (65). In secondo luogo, potrebbe intendersi che la imprudencia menos grave ritagli il proprio spazio applicativo erodendo sia quello della vecchia imprudencia leve, sia quello della vecchia imprudencia grave. È, questo, un assetto che ancora comporta una modifica in senso restrittivo della nozione di imprudencia grave, ma allo stesso tempo non depenalizza del tutto la colpa lieve, recuperando la punibilità della fascia più grave della stessa nella nozione di imprudencia menos grave. Tale soluzione ermeneutica, comunque, ha trovato un seguito solo un poco più ampio tra i commentatori spagnoli (66). In terzo luogo, infine, si può sostenere che l’imprudencia menos grave abbia soltanto “mangiato” la porzione di ambito applicativo della vecchia imprudencia leve più prossima all’imprudencia (64) Cfr. ancora il citato emendamento n. 819 al Proyecto del 2013. (65) DOVAL PAÍS, El nuevo régimen, cit., 338. Pare aderire a tale tesi anche la Circular 22 giugno 2015, n. 3 della Fiscalía General del Estado, nonché la sentenza del Tribunal Supremo 14 luglio 2016, n. 644. (66) Per tutti: LANZAROTE MARTÍNEZ, El nuevo delito de imprudencia menos grave, cit., 7 ss.; F. MOLINA FERNÁNDEZ, Dolo, imprudencia y error, e E. PEÑARANDA RAMOS, Homicidio y asesinato, in Memento Práctico Penal 2019, Madrid, Francis Lefebvre, 2018, rispettivamente 307 e 803-804. In giurisprudenza, cfr. Tribunal Supremo, ordinanza, 14 giugno 2018, n. 874. 670 grave: mentre la nuova imprudencia leve, depenalizzata, corrisponda alla porzione della vecchia leve non trasformatasi in menos grave. In tale quadro, la imprudencia grave vedrebbe invariata, assieme alla propria disciplina, la classe di fatti di sua competenza. È la tesi, tra tutte, probabilmente più seguita (67), benché certamente non in modo unanime, in un dibattito che è lungi dall’esser chiuso. 11. La “rivincita” delle istanze generalpreventive nella riforma del 2019. — Le tensioni politicocriminali già alla base della riforma dei reati colposi contenuta nella Ley Orgánica n. 1 del 2015 non avevano trovato affatto risoluzione, all’indomani della sua entrata in vigore. Nella situazione di estrema incertezza definitoria venutasi a creare, non si era anzitutto verificato quell’auspicato “consolidamento” della categoria della imprudencia grave, ancora minacciata dalla concorrenza assorbente non più della imprudencia leve, bensì di quella menos grave. Dall’altro lato, benché non fosse ben chiaro in che misura la depenalizzazione della imprudencia leve avesse davvero sottratto un numero considerevole di incidenti dalla giurisdizione penale, e non avesse invece finito al contrario per “trasferirli” sotto la competenza della imprudencia menos grave, non sono tardati gli allarmi in proposito provenienti dal mondo dell’associazionismo delle vittime, con ampia eco nella società civile (68). Dando voce a tali interessi securitari — aventi come sempre, nella storia della imprudencia degli ultimi anni, al centro il tema della sicurezza stradale — la maggioranza del Partido Popular non tardava a elaborare, nel 2017, una proposta parlamentare che già presentava i caratteri di quella che sarebbe stata la successiva Ley Orgánica n. 2 del 2019, peraltro approvata — a riprova dell’ormai trasversale sensibilità politica riguardo il tema — sotto un governo di diverso colore politico (69). (67) Per tutti: DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos grave, cit., 29 ss.; ID., La graduación de la imprudencia punible, cit., 50; FARALDO CABANA, Los delitos leves, cit., 116; RODRÍGUEZ MORO, La configuración de la imprudencia, cit., 144 ss.; F. MUÑOZ CONDE e M. GARCÍA ARÁN, Derecho Penal, Parte General10, Valencia, Tirant, 2019, 277; J.L. DIEZ RI4 POLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General , Valencia, Tirant, 2016, 217. (68) Da ricordare, in particolare, la campagna Por una ley justa promossa dall’attivismo della vedova di un ciclista investito da un camion che si era dato alla fuga, che nel biennio 2017-2018 ha raccolto centinaia di migliaia di firme di cittadini: cfr. DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga, cit., 11. (69) Il Preámbulo della Ley Orgánica è cristallino sulla Imprudencia grave L’impatto della riforma del 2019 è stato meno profondo di quello della “rivoluzione” del 2015, avendo confermato appieno l’impianto fondato sul binomio imprudencia grave/menos grave. Essa si è limitata a quattro interventi di “ritocco” della disciplina della colpa penale (70): la previsione di meccanismi di interpretazione autentica delle nozioni di imprudencia menos grave e grave nel settore della circolazione stradale; la ripenalizzazione come delitto delle lesioni “base” ex art. 147 comma 1 c.p. esp., commesse con imprudencia menos grave; nonché l’introduzione di uno speciale aggravamento di pena per i casi di evento lesivo multiplo e di particolare gravità della colpa. Quanto al primo intervento, la Ley Orgánica n. 2 del 2019 ha aggiunto un secondo periodo al secondo alinea del comma 2 degli art. 142 e 152 c.p. esp., commi riguardanti, dopo la riforma del 2015, i delitti di omicidio e lesioni commessi con imprudencia menos grave. In base ad esso, l’imprudencia menos grave deve ritenersi integrata, salvo ricorra imprudencia grave, quando la trasgressione consista in una « infracción grave » delle norme sulla sicurezza stradale, così apprezzata dal giudice. La nozione di infracción grave utilizzata dalla norma, secondo molti commentatori, non deve essere intesa come una clausola generale o una norma elastica, rinviando piuttosto all’art. 76 del codice della strada spagnolo (71). Esso prevede, ratio dell’intervento: esso è compiuto in risposta « a una significativa domanda sociale, innanzi all’incremento degli incidenti in cui risultino coinvolti pedoni e ciclisti per colpa nella conduzione di veicoli a motore o ciclomotori ». Sulla riforma, in generale, per tutti: M.A. TRAPERO BARREALES, Comentario urgente sobre la reforma penal vial y otros aspectos controvertidos, in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2019, 1 ss.; J.L. RODRÍGUEZ LAINZ, Los nuevos delitos leves de imprudencia menos grave en materia de tráfico: aspectos sustantivos y procesales, in Diario La Ley, 2019, n. 9392; E. FRÍAS MARTÍNEZ, Novedades en el Código Penal, Ley Orgánica 2/19 de 1 de marzo. Imprudencia en la conducción de vehiculos a motor o ciclomotores y sanción del accidente, in Tráfico y seguridad vial, 2019, n. 237; E. CAMPROVÍN TOBÍAS, Los juicios de tráfico vuelven a los Juzgdos Penales, ivi; J. MUÑOZ CUESTA, Modificación de la imprudencia en la circulación viaria y el abandono del lugar del accidente introducidos por LO 2/2019, in Revista Aranzadi doctrinal, 2019, n. 6; DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga, cit., passim; S. AGUADO LÓPEZ, La imprudencia menos grave: concepto y criterios para su correcta calificación jurídica tras las últimas reformas, in La Ley Penal, 2019, n. 141; I. OLAIZOLA NOGALES, Las definiciones auténticas de la imprudencia en el ámbito de la seguridad vial, in Revista penal, 2020, n. 46, 169 ss. (70) Oltre a introdurre il delitto di pericolo di fuga dal luogo dell’incidente (art. 382 bis c.p. esp.). (71) Real Decreto Legislativo 30 ottobre 2015, n. 6, approvante il testo consolidato della Ley sobre Tráfico, Cir- infatti, una fitta serie tassativa di violazioni che sono da qualificarsi come infracciones graves, segnate da lettere che dalla a arrivano fino alla z (72). Certamente, la categoria delle infracciones leves, non integrante la presunzione circa il carattere menos grave della imprudencia causativa dell’evento, comprende una norma di chiusura — l’art. 75 lett. c — in base alla quale ogni violazione al di fuori di quelle espressamente classificate come graves e muy graves sia da considerarsi leve. Tuttavia, l’elenco delle ipotesi legislativamente considerate come infracciones graves è talmente vasto e ricomprendente casi dalla portata così generale che, nella pratica, ogni evento di morte o lesioni derivante da incidente alla guida sembrerebbe ricadere appieno nel descritto meccanismo presuntivo. È questo, in poche parole, l’esito voluto dal legislatore, nel soddisfare le richieste delle vittime degli incidenti stradali: ripenalizzare come delitos leves la quasi totalità dei fatti colposi, compresi quelli in precedenza depenalizzati o — prima del 2015 — più mitemente puniti come faltas, permettendo il ricorso ai più facili e brevi meccanismi risarcitori connessi alla via processuale penale. Sennonché, tale risultato — una presunzione assoluta che sostanzialmente rievocherebbe l’antica imprudencia con infracción de reglamentos — è stato criticato per il suo carattere automatico, che eluderebbe ogni giudizio di gravità in concreto della violazione, richiesto invece da una piena operatività del principio di colpevolezza (73). Peraltro, si è anche ritenuto, facendo leva sull’inciso finale del nuovo testo (« apprezzata l’entità » della colpa « da parte del Juez o del Tribunal »), che la presunzione in discussione debba senz’altro dirsi relativa, residuando comunque sempre in mano al giudicante il potere di valutare la gravità in concreto della violazione (74). Quanto alla seconda previsione della riforma culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Cfr. TRAPERO BARREALES, Comentario urgente, cit., 20 ss. (72) Il codice della strada spagnolo classifica tutte le possibili infrazioni in esso contenute in tre categorie: infracciónes leves (art. 75), graves (art. 76) e muy graves (art. 77). Tale tripartizione, nell’economia interna al testo, è utilizzata per parametrare le sanzioni amministrative comminate in caso di violazione, salvo l’infrazione costituisca di per sé reato. (73) Per tutti, DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 54-55. (74) Così PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas, cit., 182-183, nonché anche Tribunal Supremo 22 luglio 2020, n. 2533. Interpreta la norma come presunzione assoluta, invece, DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga, cit., 93 ss. 671 Imprudencia grave del 2019 — la ripenalizzazione delle lesioni di lieve entità commesse con imprudencia menos grave — si può sicuramente affermare come la stessa, di impatto pratico indubbiamente significativo, è stata anch’essa motivata essenzialmente dalla volontà di ricondurre il più possibile gli eventi lesivi dell’integrità fisica — anche quelli più marginali — nell’alveo della penalità, permettendo così alle vittime di ottenere più facilmente il risarcimento del danno (75). Il terzo intervento della riforma del 2019 è consistito nel fornire un’interpretazione autentica della nozione di imprudencia grave in materia stradale, mediante una presunzione — almeno testualmente — assoluta. In base ad essa, verserebbe in colpa grave chi cagioni un evento di morte o lesioni per effetto di una violazione cautelare autonomamente punita come delitto di pericolo contra la seguridad vial di cui all’art. 379 c.p. esp. (76). La modifica, peraltro, non mira evidentemente a ostacolare la tendenza pretoria attrattiva esercitata della imprudencia menos grave (in passato leve) rispetto a quella grave, al contrario assecondandola e cristallizzando nel testo legislativo quel riferimento ai delitti di cui all’art. 379 c.p. esp. che la prassi aveva già ritenuto decisivi per stimare l’esistenza della colpa grave (77). La ratio politicocriminale dell’intervento, dunque, va probabilmente ricercata nella conferma del particolare rilievo del disvalore (presunto) d’azione insito in tali violazioni nominate, tale da imporre la minaccia di una pena consistente. Non ci si è spinti, tuttavia, fino allo “sfondamento” dei massimi edittali, a differenza di quanto previsto nelle discipline “aggravatrici” della colpa in presenza di condotte stimate a elevato disvalore in Italia, o in Francia (78). Sul piano sanzionatorio, infatti, in applicazione dell’art. 382 c.p. esp. in tema di concorso formale tra reati di pericolo contra la seguridad vial e delitti colposi d’evento, opera una disciplina che vede comminata la pena prevista per il più grave (75) Cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas, cit., 183 ss. (76) In particolare, la guida a velocità superiore di 60 Km/h al limite nelle strade urbane e di 80 Km/h in quelle extraurbane, quella sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti e quella in cui il conducente presenti un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l (indipendentemente dalla prova di un’effettiva alterazione psicofisica). (77) Per quanto ciò non significhi impedire di qualificare come imprudencia grave anche altri contegni colposi: DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 53. (78) È il caso dell’omicidio e delle lesioni stradali in Italia (art. 589 bis e 590 bis c.p.), ma anche in Francia (art. 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 c.p. fr.). 672 tra i due (in questo caso il delito imprudente) nella sua metà superiore (79). Infine, il quarto intervento operato dalla Ley Orgánica n. 2 del 2019 è consistito nell’introduzione di un meccanismo di aggravamento per i casi caratterizzati da una colpa più intensa, marcata e/o deliberata, capace eccezionalmente di spingersi anche oltre i massimi edittali. Una simile possibilità — che pure era storicamente presente nel diritto penale spagnolo (80)— era stata tuttavia esclusa dal Código del 1995 con una scelta fino al 2019 sempre rispettata. Si tratta dunque di una novità importante, in una politica-criminale nazionale che fino a quel momento aveva incanalato le istanze repressive di incrudelimento delle pene non sui reati colposi d’evento, bensì su quelli di pericolo incriminanti le corrispondenti infrazioni cautelari (81). Dal punto di vista tecnico, l’innovazione in questione è stata costruita nella forma di due ipotesi aggravate, previste dai nuovi artt. 142 bis e 152 bis c.p. esp., rispettivamente dei delitti di omicidio e lesioni colpose commesse con imprudencia grave. Più in dettaglio, è previsto che il giudice « potrà » irrogare una pena superiore facendo riferimento a tre diversi indici: la circostanza che « il fatto rivesta una gravità manifesta », la « singolare quantità e rilievo del rischio creato » nonché del « dovere normativo di diligenza contravvenuto ». L’aumento di pena, poi, è correlato alla necessaria presenza di una pluralità di vittime, ed è previsto nella misura di un grado nel caso in cui queste siano due, e di due gradi nell’ipotesi che siano di numero maggiore. Nelle ipotesi più significative, il cumulo di pena può arrivare fino a nove anni di reclusione. (79) Ovvero con una cornice edittale a massimi invariati e minimi pari alla metà della vecchia forbice. (80) Il riferimento è al codice del 1944, il cui art. 565 consentiva al giudice, nell’ipotesi di imprudencia profesional, di aumentare la pena di uno o due gradi « quando il risultato lesivo fosse di estrema gravità ». Tale aggravamento di pena poteva superare i massimi edittali anche di misura, trovando un tetto espresso soltanto nella pena comminata per la corrispondente ipotesi dolosa di quel delitto: cfr. SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 89, e v. infra, § 13. (81) Da notare, poi, come sebbene anche tale previsione sia nata in conseguenza delle istanze securitarie relative alla sicurezza stradale, a differenza delle altre novità appena ripercorse non è formulata dal punto di vista testuale con esclusivo riguardo a tale settore. Dunque — nonostante quanto affermato nel Preámbulo della legge organica — essa pare avere carattere generale, e può interessare qualsiasi ambito casistico in cui può realizzarsi colposamente un evento: in tal senso, DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 53. Imprudencia grave La previsione non è priva di profili problematici. Oltre al carattere discrezionale dell’aggravamento da parte del giudicante, non mancano dubbi interpretativi rispetto a tutti i summenzionati requisiti per potersi applicare la disciplina in questione, che a giudizio di molti finiscono per renderlo incerto e fumoso nei suoi presupposti. In particolare, resta difficile apprezzare il significato di una gravità eccezionale o manifesta rispetto a un parametro di partenza che già è imprudencia grave (82). Peraltro, il fatto che l’aggravante possa operare solo in presenza di eventi plurimi in parte ridimensiona il problema ermeneutico, nonché la portata innovativa, sul piano politico-criminale, prima descritta. In questo senso, l’inversione di marcia quanto a politica criminale prodotta dalla riforma del 2019 è forse meno netta di quanto potrebbe a prima vista sembrare. 12. Il contenuto del grado della colpa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale spagnolo. — La ricostruzione fin qui compiuta circa l’evoluzione normativa della imprudencia, e in particolare di quelle figure tipizzate che sono i suoi gradi, non si è ancora soffermata su di una questione fondamentale, in particolar modo sul piano dell’applicazione pratico-giurisprudenziale. Invero, i rapporti tra i vari tipi di imprudencia — grave, menos grave, leve, e così via — non sono davvero chiariti fintanto che non ci si soffermi sui criteri per stabilire quando si versi in un’ipotesi o in un’altra. Il discorso è complesso, e deve essere svolto distinguendo tra due piani fra loro peraltro profondamente intrecciati nella pratica. In primis, quali criteri debbono essere utilizzati per graduare l’imprudencia: in termini ancora generali, indipendenti da quali e quanti gradi della colpa vengano in rilievo sul piano ordinamentale. In secondo luogo, quale è la “soglia” di gravità che caratterizza le diverse tipologie di colpa cui il Código attribuisce rilievo normativo, questione invece inevitabilmente legata proprio all’assetto accolto nell’ordito codicistico di quel determinato momento storico. Punto comune a entrambe le questioni è che il legislatore spagnolo non si è mai spinto a dettare criteri attraverso cui operare per la valorazione del grado della imprudencia, lasciando integralmente il tema all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (83). (82) Così DAUNIS RODRÍGUEZ, op. ult. cit., 52. (83) Per quanto — si è sostenuto — il problema di quando « una colpa debba essere considerata grave o leve Partendo dalla prima questione — quali criteri utilizzare per graduare l’imprudencia — un punto fermo, che gode di consenso trasversale, è quello per cui i diversi gradi non si differenzino in base a violazioni del dovere di diligenza qualitativamente tra loro diverse, bensì soltanto quantitativamente caratterizzate in punto di gravità. La norma cautelare violata, in altri termini, è la stessa in ogni caso: quel che cambia, tra imprudencia grave e altri gradi della colpa, è l’intensità di tale violazione (84). Tale differenziale quantitativo è solitamente ricostruito sotto un profilo sempre quantomeno oggettivo, e nella maggior parte delle ricostruzioni anche soggettivo. Per quanto attiene al primo e basilare aspetto — intensità della violazione del deber objetivo de cuidado — il riferimento unanime di dottrina e giurisprudenza è anzitutto al quantum di scostamento della condotta negligente dalla soglia del rischio consentito, ovvero dalla diligenza omessa (85). Secondo l’impostazione maggioritaria, non rileva in maniera diretta nel determinare il grado della colpa, invece, la gravità del danno cagionato, calibrata sull’importanza del bene giuridico pregiudicato, invece menzionati da parte della giurisprudenza come autonomamente influenti sul grado della colpa (86). Discorso analogo può farsi con riferimento alla considerazione dell’utilità sociale del rischio nel contesto di specie. Tutti questi profili, piuttosto, giocheranno un ruolo a livello ordinamentale, anzitutto sul piano dell’ultima ratio, ovverosia nel momento politico-penale in cui il legislatore seleziona a quali beni estendere la tutela penalistica dalle aggressioni colpose. Essi, ancora, verranno in rilievo nella determinazione, a livello non è stato oggetto di particolare approfondimento » neanche da parte della dottrina spagnola: I. OLAIZOLA NOGALES, La relación entre los delitos de peligro y la graduación de la imprudencia en los delitos contra la seguridad vial, in Derecho penal del Estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig diretto da D.M. LUZÓN PEÑA, Madrid, La Ley, 2010, 330. (84) R. NÚÑEZ BARBERO, La estructuración jurídica del delito culposo, problema actual de la dogmática, in Anr. der. pen., 1974, 86; CHOCLÁN MONTALVO, Deber de cuidado y delito imprudente, cit., 81; FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995, cit., 331-332; MIR PUIG, Derecho penal, Parte general, cit., 295; MUÑOZ CONDE e GARCÍA ARÁN, Derecho Penal, Parte General, cit., 274. In giurisprudenza: Tribunal Supremo 29 febbraio 1992, n. 434, e 4 luglio 2003, n. 966. (85) OLAIZOLA NOGALES, La relación entre los delitos de peligro y la graduación de la imprudencia, cit., 330-331; similmente FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995, cit., 334-335 (86) Ad esempio, Tribunal Supremo 28 giugno 2013, n. 598. 673 Imprudencia grave più generale di politica legislativa, dell’estensione e dell’intensità delle cautele che è opportuno predisporre per la salvaguardia del bene protetto. Ciò, dunque, potrà avere un riflesso sulla gravità della negligenza, ma soltanto di tipo indiretto, dal momento che una medesima infrazione potrà essere valutata più severamente in un contesto maggiormente saturo di cautele, poste anche in un momento più arretrato rispetto alla lesione — insomma, in un contesto in cui il rischio consentito possa sinteticamente dirsi più ridotto (87). Con riferimento al secondo piano — soggettivo — in cui può valutarsi la gravità della imprudencia, essa dovrà misurarsi in base al grado di prevedibilità e riconoscibilità della possibile evoluzione del rischio in un evento di danno, da valutare in base alla situazione concreta in cui l’agente abbia operato. Quanto maggiori siano tali parametri, tanto più intenso sarà il grado di esigenza richiesto sul piano del deber subjetivo de cuidado, e dunque grave la sua violazione (88). Non direttamente correlata al grado della colpa è invece stimata essere la consapevolezza o meno, da parte dell’agente concreto, del fatto di stare ponendo in essere una condotta negligente: giacché la circostanza per cui un contegno sia deliberatamente contrastante con la norma di cautela o meno non influisce sulla magnitudo dello scostamento dalla diligenza doverosa. Né, parimenti, sussistono collegamenti immediati tra la gravità della colpa e l’eventuale previsione dell’evento: l’imprudencia incosciente, di per sé, non è per ciò solo meno grave di quando vi sia una prefigurazione del risultato (89). Stabiliti quali sono i criteri da utilizzare per graduare la colpa, è comunque inevitabile che la questione si leghi con l’altra più sopra ricordata, per la quale occorre stabilire quale sia la “soglia” di gravità al di sopra (o al di sotto) della quale ricorrano gli estremi di una o di un’altra delle figure tipizzate di imprudencia. L’assetto tradizionale, fondato sul binomio imprudencia grave e leve (o analogamente, in prece(87) FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995, cit., 332; DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 84 ss.; contra MIR PUIG, Derecho penal, Parte general, cit., 295 (88) OLAIZOLA NOGALES, La relación entre los delitos de peligro y la graduación de la imprudencia, cit., 337; Tribunal Supremo 23 dicembre 2011, n. 9268, e 27 ottobre 2009, n. 6867. (89) Già NÚÑEZ BARBERO, La estructuración jurídica del delito culposo, cit., 86. Sulla colpa incosciente, per tutti, E. HAVA GARCÍA, La imprudencia incosciente, Granada, Comares, 2002. 674 denza, temeraria e simple), cui andava poi aggiunta la meramente aquiliana imprudencia levísima, non si discostava molto, nella sostanza, dalla tripartizione romanistica della culpa in lata, levis e levissima, fondata sulle tre figure di riferimento rispettivamente del quidam de populo, del bonus pater familias e del vir diligentissimus. La giurisprudenza spagnola associava infatti all’imprudencia leve il parametro dell’hombre medio, intelligente e sensato, mentre individuava nell’uomo malaccorto il metro per stabilire quando una colpa fosse grave. Era dunque imprudencia grave, secondo una serie di formule, la « mancanza di adozione delle cautele più basilari e rudimentali », la « violazione dei doveri più elementari, che si possono richiedere al meno diligente dei soggetti », la « disattenzione marchiana e significativa rispetto a ciò che è esigibile a qualunque persona » (90). Sono tutte, evidentemente, definizioni dotate di un elevato grado di genericità, pienamente aperto alla discrezionalità giudiziale (91): carattere tuttavia probabilmente inevitabile in nozioni continue e non discrete come quella di gravità della colpa. La riforma del 2015, con la depenalizzazione integrale dell’imprudencia leve e la creazione della imprudencia menos grave, non ha potuto che coinvolgere anche il tema di quali “soglie” di gravità corrispondano alle varie nozioni tipizzate di colpa. I rapporti non chiari tra le nuove classi nominate di imprudencia e le vecchie si sono dunque intersecati con il problema se l’antica definizione di quella classe solo apparentemente intoccata dalla riforma — l’imprudencia grave — potesse dirsi ancora valida. Al di là delle diverse soluzioni giurisprudenziali circa il fenomeno successorio tra gradi della colpa tipizzati, sembra in ogni caso assolutamente prevalente la soluzione pragmatica che conferma appieno le tradizionali formule definitorie della imprudencia grave. È dunque la imprudencia menos grave la realtà davvero “nuova” cui dover attribuire una soglia di negligenza caratteristica. In tal senso, la tesi maggioritaria, in dottrina e in giurisprudenza, pare finora quella di interpretare l’asticella di diligenza tipica di tale grado della colpa in conformità con la ratio della riforma, cioè quella di voler escludere dalla penalità quelle mere disattenzioni che, nella prassi, finivano con l’essere (90) Tribunal Supremo rispettivamente 28 giugno 1999, n. 1082; 19 ottobre 2000, n. 1611; 18 ottobre 1975. (91) Di « libertad judicial » probabilmente eccessiva parla FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995, cit., 331. Imprudencia grave ricomprese nell’imprudencia leve. Così, la parte di questa ad essere “ancora” leve, cioè quella depenalizzata, è reputata coincidere proprio con quelle disattenzioni che non meritano per l’autore lo stigma di “delinquente”; mentre l’imprudencia menos grave « può essere definita come la creazione di un rischio di natura inferiore alla grave » ovvero « come l’infrazione del dovere medio di previsione con riguardo alle attività compiute dall’agente » (92). Pare riemergere per qualificare l’imprudencia menos grave, insomma, quella figura di uomo-medio e quell’idea di medianità che, se storicamente riguardavano l’imprudencia leve, erano poi state tuttavia progressivamente eclissate in favore di più ampie maglie definitorie (e punitive). In conclusione, la valorizzazione in punto di tipicità e disciplina dei gradi della colpa, caratteristica dell’ordinamento spagnolo, da un lato indubbiamente sconta quella vaghezza che è connaturata ai concetti quantitativi, aperti alla discrezionalità del giudice. Le vicende più recenti relative all’introduzione dell’imprudencia menos grave hanno messo in luce le debolezze insite nel sistema, aggiungendovi peraltro un’incertezza definitoria forse non necessaria, nonché indulgendo nella “moltiplicazione” dei gradi tipificati della colpa, operazione che già, di per sé, è indirizzata verso l’incremento dell’indeterminatezza. Maggiore è il numero di species graduate di colpa cui è dato rilievo normativo, infatti, maggiore è la difficoltà nell’inquadrare ciascun grado, e conseguentemente divengono più flou i confini tra i livelli di colpa tra loro adiacenti. D’altro canto, è indubbio come la focalizzazione sul concetto di imprudencia grave per l’accesso alla penalità (o, comunque, a penalità con sanzioni detentive), tipica della tradizione spagnola, abbia avuto effetti indubbiamente positivi sotto diverso profilo. Infatti, la necessità di dar conto del carattere manifesto della violazione della diligenza, per ritenere integrato il tipo colposo “grave”, ha imposto il momento dell’accertamento in concreto della colpa — e della relativa motivazione — come centrale nella ricostruzione del fatto ad opera dei giudici (93). 13. L’imprudencia profesional e i vari settori applicativi della imprudencia. — L’imprudencia profesional è una specifica categoria di colpa la cui presenza determina l’applicazione di speciali san(92) Tribunal Supremo 11 dicembre 2017, n. 805 (corsivo nostro). (93) POLI, La rilevanza del grado della colpa, cit., 914. zioni interdittive dall’esercizio della professione o dell’arte, variabili a seconda della gravità del reato commesso (94). Tale disciplina, in particolare, è contemplata per i delitti di omicidio e lesioni personali, nonché quelli aborto e lesioni al feto, commessi per imprudencia grave (art. 142 comma 1, 152 comma 1, 146 e 158 c.p. esp.). Essa è erede dell’antica impericia, e si caratterizza per il fatto che la violazione cautelare che vi dà luogo attiene alle regole di sicurezza proprie della categoria professionale di appartenenza, il che giustifica appunto l’inibizione temporanea dall’attività in questione. Peraltro, secondo l’impostazione maggioritaria, non solo l’imprudencia profesional non è formalmente configurabile al di fuori dell’imprudencia grave, ma in essa la gravità è da misurarsi con un metro in parte differente, in senso più rigoroso: infatti, la violazione considerata deve essere tale che la condotta dell’agente appaia incompatibile con l’esercizio della professione, in cui « è esigibile un maggior grado di conoscenza e attenzione », anche in considerazione del fatto che « tale inottemperanza può dar luogo normalmente a danni più significativi che nel caso della imprudencia non profesional » (95). Nella categoria della colpa professionale, fra i vari ambiti in cui questa può essere articolata, spicca per importanza sia teorica che pratica quello della imprudencia médica (96). Esso si ca(94) C. GUISASOLA LERMA, La imprudencia profesional, Valencia, Tirant, 2005. (95) DE VICENTE REMESAL, La regulación de la imprudencia, cit., 25. Peraltro, si è discusso a lungo — sia in costanza del regime vigente sino al 1995 fortemente aggravatore della pena principale operato dalla imprudencia profesional, sia anche dopo la riduzione del suo rilievo all’inflizione comulativa di un’inabilitazione speciale — della distinzione tra imprudencia profesional vera e propria e « imprudencia de un profesional », cioè la colpa “comune” imputabile a un professionista, a cui non sarebbe applicabile la disciplina speciale prevista per la prima, ma solo quella generale della imprudencia grave. L’opinione maggioritaria pare riservare la qualifica di imprudencia profesional solo ai casi di violazione della lex artis da parte di un professionista “a tempo pieno”, mentre sarebbe colpa comune quella trasgressione inveratasi nel contesto di una attività caratteristica del professionista, ma svolta da un soggetto non concretamente dotato di tale qualifica; nonché la negligenza del professionista vero e proprio, la quale non sia riconducibile a una violazione della lex artis. Sul tema, per tutti, J.M. SILVA SÁNCHEZ, Medicinas alternativas e imprudencia médica, Barcelona, Bosch, 1999, 23 ss. (96) E. HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, Valencia, Tirant, 2001; M.A. RUEDA MARTÍN, La concreción del deber objetivo de cuidado en el desarrollo de la actividad médicoquirúrgica curativa, in InDret, 2009, n. 4; V. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ e N. TORRES CADAVID, La responsabilidad penal médica por conductas imprudentes. Evolución de la jurisprudencia española en los últimos años, in Libro Homenaje al 675 Imprudencia grave ratterizza — conformemente a quanto accade in uno scenario comparatistico — per il fatto che il dovere di diligenza gravante in capo al sanitario viene ricostruito attraverso il riferimento alla lex artis, le regole non positivizzate della pratica medica, a fini di tutela dell’incolumità e della salute del paziente, in perpetua evoluzione scientifica. Dal punto di vista pratico, le sentenze di condanna diminuiscono nettamente nel settore medico rispetto agli altri (97), dato che la soglia di accesso alla penalità, e in special modo all’incriminazione per imprudencia grave, è decisamente più elevata che in altri ordinamenti, quali ancora oggi l’italiano. Tale risultato, peraltro, è indubitabilmente connesso con la difficoltà a classificare un’imperizia come marchiana in un contesto dove non vi sono riferimenti chiari, precisi e magari positivizzati in materia cautelare, bensì un sapere cangiante, disperso in linee guida, prassi, protocolli e direttive, anche tra loro in contraddizione e comunque sempre aperti a essere rivisti alla luce della specificità del caso concreto (98). Un altro settore applicativo della imprudencia molto importante è quello dell’infortunistica lavorativa (99). Similmente ad altre esperienze giuridiche, anche in Spagna sulle posizioni datoriali grava una fitta rete di obblighi sicuristici, anche a carattere flessibile. L’apertura del dovere di protezione del datore di lavoro, peraltro, ha modo di manifestarsi già a livello di tutela penale del pericolo, per mezzo delle fattispecie “aperte” di cui agli art. 316 e 317 c.p. esp., incriminanti l’infrazione di norme prevenzionistiche e la conseguente posizione in pericolo dei lavoratori rispettivamente con dolo e imprudencia grave (100). Profesor Dr. Augustín Jorge Barreiro, II, Madrid, Universidad Autónoma, 2019, 1205 ss.; M. DEL CARMEN GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico2, Valencia, Tirant, 2008, 329 ss.; A. JORGE BARREIRO, La imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, Madrid, Tecnos, 1990; ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia, cit., 197 ss. (97) DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 211. (98) DAUNIS RODRÍGUEZ, op. ult. cit., 224. (99) M.J. CUENCA GARCÍA, La incidencia de la “nueva” imprudencia menos grave en la siniestralidad laboral, in Liber amicorum. Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Juan Ma. Terradillos Basoco, Valencia, Tirant, 2018, 1155 ss.; O. MORALES, Questioni fondamentali riguardo al trattamento degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo, J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell’ordinamento penale spagnolo, e C. VIDALES RODRÍGUEZ, I reati contro la sicurezza e l’igiene sul lavoro nella legislazione spagnola, tutti in Criminalia, 2014, rispettivamente 365 ss., 307 ss. e 401 ss. (100) I. OLAIZOLA NOGALES, Delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 316 y 317 CP) y su relación con los resultados lesivos, in InDret, 2010, n. 2. 676 Quanto ai reati colposi d’evento, la necessaria integrazione della colpa grave, benché forse in modo meno deciso che in altri settori (101), conduce comunque alla deflazione delle ipotesi in cui ricorrerebbero tali delitti. Ciò è in particolare evidente nel caso di autoesposizione al pericolo da parte del lavoratore, dove peraltro il riconoscimento del concorso di colpe tra datore e vittima dell’infortunio determina la degradazione di un livello della imprudencia (da grave, dopo il 2015, a menos grave) (102). Già molto si è detto sul settore della circolazione stradale, quanto alla sua centralità nella politica penale spagnola, alla preferenza culturale per le incriminazioni di pericolo, al suo rilievo numerico-pratico. Come in Italia, la colpa rilevante in materia stradale è specifica, pur con la presenza di norme flessibili (art. 10 e 21 del codice della strada spagnolo) che aprono all’integrazione del deber de cuidado tramite la violazione di generici doveri di attenzione o di adeguatezza della condotta di guida alla situazione concreta della strada. Con una previsione simile a quella dell’imprudencia profesional, il codice spagnolo commina l’importante sanzione interdittiva della privazione della patente di guida, cumulativamente rispetto alla pena principale, a chi cagioni un evento di morte o lesioni alla guida di un veicolo a motore (art. 142 e 152 c.p. esp.) (103). A differenza di quanto accade nella colpa professionale, tuttavia, tale sanzione è irrogata sia che l’imprudencia sia grave, sia che venga stimata essere menos grave, pur per una durata differente, proporzionata al disvalore del fatto. È, questo, un ulteriore e importante indice della particolare attenzione, sul piano politico-criminale, che il legislatore spagnolo tributa alla sicurezza stradale. Alberto Cappellini (101) Ad esempio, l’infrazione del dovere di prevedere i rischi, e di informare e preparare i lavoratori, integrano in modo quasi automatico gli estremi della imprudencia grave, dato che sono considerati doveri basici e fondamentali del datore: cfr. A. DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 187-188. (102) Sulla “degradazione” della imprudencia nell’ipotesi di concorso di colpe, per tutti, CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., 90. (103) Va altresì ricordata l’analoga imposizione di sanzione interdittiva del porto d’armi nel caso in cui vengano commessi omicidio o lesioni per imprudencia grave (sempre comma 1 degli art. 142 e 152 c.p. esp.) mediante l’utilizzo di arma da fuoco. Su entrambe le sanzioni interdittive cfr. SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 90-91. Imprudencia grave FONTI. — Art. 565, 586, 586 bis, 600 codice penale spagnolo del 1944, 1963 e 1973; art. 12, 142, 142 bis, 146, 147, 149, 150, 152, 152 bis, 158, 220, 301, 316, 317, 331, 358, 367, 379, 382, 391, 447, 621 c.p. esp.; art. 10, 21, 75, 76 codice della strada spagnolo (Real Decreto Legislativo 30 ottobre 2015, n. 6); Ley Orgánica 21 giugno 1989, n. 3; Ley Orgánica 30 novembre 2007, n. 15; Ley Orgánica 30 marzo 2015, n. 1; Ley Orgánica 1° marzo 2019, n. 2. LETTERATURA. — S. AGUADO LÓPEZ, La imprudencia menos grave: concepto y criterios para su correcta calificación jurídica tras las últimas reformas, in La Ley Penal, 2019, n. 141; J. ANTÓN ONECA, Derecho Penal, Parte General2, Madrid, Akal, 1949; J.L. BARJA DE QUIROGA, Los delitos imprudentes en el ámbito militar, in Revista española de derecho militar, 2015, n. 104, 69-99; M.Á. 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VIDALES RODRÍGUEZ, I reati contro la sicurezza e l’igiene sul lavoro nella legislazione spagnola, in Criminalia, 2014, 401-421. COMITATO SCIENTIFICO STEFANIA BARIATTI - MARTA CARTABIA - CLAUDIO CONSOLO - GIOVANNI D’AMICO RICCARDO DEL PUNTA - FABRIZIO DI MARZIO - MASSIMO DONINI BERNARDO GIORGIO MATTARELLA - LAURA MOSCATI - FRANCESCO RICCOBONO pubblicazione fuori commercio Isbn 9788828828983