ENCICLOPEDIA
DEL DIRITTO
Estratto da I TEMATICI, II-2021
REATO COLPOSO, diretto da M. Donini
Alberto Cappellini
IMPRUDENCIA GRAVE
IMPRUDENCIA GRAVE
SOMMARIO: 1. L’assetto ordinamentale della colpa nel sistema spagnolo:
premessa storica generale. — 2. L’imprudencia grave e gli altri
gradi della colpa come componenti del tipo colposo. — 3. La
politica criminale spagnola tra imprudencia grave e reati di pericolo. — 4. La teoria generale della colpa nella riflessione penalistica spagnola. — 5. Il sistema “aperto” dei reati colposi precedente alla codificazione del 1995: ricostruzione storico-normativa. — 6. Segue: profili critici. — 7. Imprudencia grave e leve
nella codificazione del 1995. — 8. Le criticità applicative dell’assetto codicistico originario. — 9. I tentativi di riforma del 2006 e
2012-2013. — 10. Imprudencia grave e menos grave nella riforma
del 2015. — 11. La “rivincita” delle istanze generalpreventive
nella riforma del 2019. — 12. Il contenuto del grado della colpa
nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale spagnolo. — 13. L’imprudencia profesional e i vari settori applicativi della imprudencia.
1. L’assetto ordinamentale della colpa nel sistema spagnolo: premessa storica generale. — La
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configurazione normativa della imprudencia (1) in
Spagna è rimasta a lungo in ritardo rispetto agli
approdi della riflessione penalistica internazionale,
che già da tempo si erano cristallizzati nella legislazione di altri paesi, e che peraltro erano già stati
fatti propri della stessa dottrina spagnola.
Più in particolare, la disciplina tradizionale
della colpa penale si articolava in un sistema
“aperto” di reati colposi, individuati mediante la
combinazione tra le singole fattispecie dolose di
parte speciale e una norma generale estensiva della
punibilità anche alla corrispondente commissione
in forma colposa.
Sennonché, la situazione di arretratezza della
disciplina del reato colposo non era un fenomeno
isolato nella legislazione penale spagnola, giacché
— più in generale — il perdurare fino agli anni ’70
del regime franchista ne aveva lungamente bloccato lo sviluppo, mantenendola su posizioni per
certi tratti autoritarie, per altri — come nel caso
della imprudencia — storiche (2). La svolta democratica, che si è mossa dalla Costituzione del 1978
e ha trovato finalmente compimento, per la materia penalistica, con il Código del 1995, non ha
mancato di ripercuotersi anche sulla materia del
reato colposo. Con tale passaggio si è infatti affermato il principio di previsione espressa dei delitti
colposi, divenuti così tassativi in parte speciale.
Allo stesso tempo, è stato ridotto drasticamente il
loro numero, limitandosi a punire in forma colposa — similmente, tra gli altri, al codice italiano
— le aggressioni alla vita e alla sicurezza fisica, i
reati contro l’incolumità pubblica, oltre a poche
altre ipotesi delittuose spesso dal rilievo pratico
marginale.
Tale seconda fase della legislazione spagnola in
tema di imprudencia, peraltro, è stata presto destabilizzata dal rafforzamento di istanze politicocriminali contrapposte. Da un lato, ha acquistato
forza l’idea di proseguire sulla strada dell’extrema
(1) Così nel lessico penalistico spagnolo si denomina la
colpa penale, per distinguerla dalla culpa che è, quantomeno
a partire dagli anni ’50 del Novecento in avanti, soltanto la
colpa civile o comunque non penale: sul punto A. QUINTANO
RIPOLLÉS, Culpa e imprudencia en la doctrina y en la práctica,
in Anr. der. pen., 1954, 45. Sulla genealogia del lessico
spagnolo relativo alla colpa penale, L.F. CALDERÓN TELLO,
Ensayo acerca del tipo culposo o imprudente en Derecho Penal
y su relación con la imputación objetiva, Cizur Menor, Aranzadi, 2016, 31 ss.
(2) Per tutti, J.M. PERIS RIERA, Il lungo cammino verso un
codice penale della democrazia in Spagna, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1996, 8 ss.; M. BARBERO SANTOS, La riforma penale della
Monarchia costituzionale spagnola, ivi, 1984, 1215 ss.; F.
PALAZZO e M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato3,
Torino, Giappichelli, 2013, 171 ss.
Imprudencia grave
ratio, approfondendo la depenalizzazione delle
frange più marginali della colpa. Dall’altro, sono
emersi nella pubblica opinione in modo sempre
più deciso umori punitivisti rivolti anche alla criminalità colposa, veicolati da episodi di risonanza
mediatica soprattutto nella materia dell’incidentistica stradale; fattore peraltro comune anche ad
altre esperienze europee e non solo, ed evidentemente connesso alla crescente ansia per la “sicurezza” nel contesto delle società “del rischio” contemporanee.
La difficile composizione di tali istanze ha
condotto alla redazione di plurimi progetti riformatori, alcuni divenuti poi importanti interventi
legislativi, dalla finalità non sempre chiara e univoca e dagli esiti altalenanti e in parte contraddittori. Si tratta, principalmente, della Ley Orgánica
30 marzo 2015, n. 1, che ha interessato non solo la
materia dei reati colposi ma, più in generale, in
modo importante l’intero testo del codice; nonché,
da ultimo, della Ley Orgánica 1° marzo 2019, n. 2,
relativa alla sola disciplina della imprudencia, in
particolare nell’ambito della circolazione stradale.
2. L’imprudencia grave e gli altri gradi della
colpa come componenti del tipo colposo. — La
principale peculiarità della tradizione spagnola rispetto alla configurazione dei reati colposi a livello
normativo è il protagonismo, già sul piano del tipo
colposo, nelle singole fattispecie di parte speciale,
del grado della colpa. Tale particolarità — che
peraltro, volendo, può essere anche vista come
species della più generale propensione della legislazione spagnola per le costruzioni a gradi o a
scale — invero accompagna tutta la “storia” della
colpa penale in Spagna, come una vera e propria
costante, declinata con significati e scopi di politica criminale tra loro molto differenti nelle diverse fasi evolutive della relativa disciplina (3).
Essa nasce dalla tripartizione romanistica della
culpa — lata, levis, levissima — che, chiara fin
dall’origine l’irrilevanza penale della meno grave
delle tre forme, la imprudencia levísima, veniva
(3) Tra i più recenti contributi generali sul tema del
grado della colpa in funzione incriminatrice, nella sua evoluzione normativa, merita fin d’ora ricordare: A. DAUNIS
RODRÍGUEZ, Sobre la progresiva despenalización de la imprudencia en el Ordenamiento penal español, in Revista penal,
2018, n. 41, 73 ss.; ID., La graduación de la imprudencia
punible, Cizur Menor, Aranzadi, 2020, 21 ss.; M. PANTALEÓN
DÍAZ, Treinta años de reformas del homicidio y las lesiones
imprudentes en el derecho penal español (1989-2019). Historia de un despropósito, in Revista Aranzadi de Derecho y
Proceso Penal, 2019, n. 55, 145 ss.; R. DE VICENTE MARTÍNEZ,
Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga, Madrid, Reus,
2019, 33 ss.
storicamente ad articolarsi sul binomio fondamentale “colpa grave” e “lieve” (4).
L’assetto tradizionale, rimasto integro fino alla
codificazione del 1995, denominava i due gradi
fondamentali della colpa imprudencia temeraria e
simple. Quest’ultima, originariamente, aveva una
diversa disciplina a seconda se si trattasse di colpa
specifica o generica (con o sin infracción de reglamentos). Tale ultima ripartizione della imprudencia simple invece scompariva con il Código del
1995, il quale si concentrava sui due gradi chiave
della colpa, ridenominandoli imprudencia grave e
leve.
L’articolazione concreta della disciplina dell’illecito colposo attraverso la valorizzazione del
grado o della forma della colpa era tradizionalmente legata alla bipartizione dei reati in delitti e
contravvenzioni (delitos e faltas). Sia i codici precedenti, sia anche quello del 1995, strutturavano
infatti il ventaglio delle ipotesi colpose mediante la
previsione, a fianco di più gravi delitti per i casi di
imprudencia più significativa, di alcune corrispondenti fattispecie contravvenzionali, relative a tipologie di colpa di minor peso e aventi pene ben più
contenute.
L’idea alla base di tali discipline “a scalini” era
quella di costruire legislativamente una sorta di
progressione di gravità fra le classi di imprudencia,
secondo una logica di proporzione sanzionatoria
declinata sui gradi della colpa. È, questo, un tratto
davvero originale del sistema spagnolo, anche storico, rispetto agli altri ordinamenti (5).
(4) DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia
punible, cit., 25. Per un quadro storico dei rapporti tra colpa
romanistica, civile e penale cfr. QUINTANO RIPOLLÉS, Diferenciación entre la culpa civil y la culpa criminal, in Anuario de
derecho civil, 1957, 1039 ss.
(5) Va infatti ricordato come — in generale a livello
comparatistico, e nello specifico anche nell’ordinamento
italiano — il grado della colpa tendenzialmente rilevi solo in
sede di commisurazione della pena, e non nel tipo criminoso.
Uniche eccezioni, nella legislazione italiana, in cui è valorizzata in modo espresso la “colpa grave” — a parte storicamente il settore della colpa medica nella vigenza del cosiddetto decreto Balduzzi (d.l. 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con modificazioni nella l. 8 novembre 2012, n.
189) — sono la contravvenzione di cui all’art. 64 comma 2
c.p.c., nonché il delitto di bancarotta semplice patrimoniale
già ex art. 217 comma 1 l. fall., ora trasfuso all’art. 323 c. crisi
impr.: cfr. F. CURI, Tertium datur. Dal common law al civil
law per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo
del reato, Milano, Giuffrè, 2003, 260. Sul tema della colpa
grave, più in generale, cfr. M. MANTOVANI, Brevi note in tema
di colpa grave, in Ius17@unibo.it, 2013, 207 ss., e S. DELSIGNORE, La colpa grave nel diritto penale, in Orizzonti della
penalistica italiana nei programmi di ricerca dei più giovani
studiosi a cura di M. PAPA, Firenze, Giuntina, 2003, 93 ss.,
nonché — sul grado della colpa — T. PADOVANI, Il grado
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Imprudencia grave
Più avanti, quest’idea già storicamente presente di progressione-proporzione sarebbe poi
confluita nell’affermazione del principio di extrema ratio. Quest’ultimo, peraltro, ha modellato il
sistema in una direzione certamente simile ma non
del tutto coincidente rispetto a quella più tradizionale di progressività della sanzione. Esso, infatti,
non si accontenta della marginalizzazione punitiva
ma esige in modo netto e chiaro una depenalizzazione, anche formale, delle frange più esterne della
colpa.
L’extrema ratio — intervención mínima nel
linguaggio penalistico spagnolo — aveva iniziato
ad affermarsi con forza nella codificazione del
1995, sotto il profilo della previsione espressa della
punibilità per colpa. D’altro canto, non era ancora
stata davvero travolta l’idea tradizionale di proporzionalità della sanzione per colpa, giacché l’imprudencia leve rimaneva punibile, come falta, nelle
ipotesi centralissime di omicidio e di lesioni oltre
una certa gravità.
Solo con la riforma apportata dalla Ley
Orgánica n. 1 del 2015 si sarebbe verificata un’ulteriore spinta verso l’orizzonte dell’extrema ratio,
mediante la depenalizzazione definitiva dell’imprudencia leve. Tuttavia, ragioni politiche hanno resa
necessaria una soluzione di compromesso diversa
da quella del mantenimento della sola imprudencia
grave nella penalità. Così, è nata l’imprudencia
menos grave, posta a metà tra le vecchie grave e
leve, aprendo peraltro importanti problemi interpretativi che non hanno ancora trovato definitivo
assestamento.
dal rilievo secondario. Esso attiene invece a quei
reati colposi d’evento posti a tutela della sicurezza
umana in senso stretto: in particolare quelli direttamente a protezione dei beni giuridici della vita e
dell’integrità fisica, cioè l’omicidio e le lesioni.
Altrimenti, i medesimi obiettivi di tutela — com’è
noto — possono essere perseguiti mediante illeciti
che incriminino direttamente l’attivazione del pericolo provocata da un’inosservanza cautelare, a
prescindere dalla sua effettiva evoluzione in un
risultato di danno.
A differenza di ordinamenti quali l’italiano —
che non fa mistero della sua preferenza per la
tutela colposa di danno rispetto a quella dolosa di
pericolo, quale tecnica incriminatrice fondamentale per proteggere il bene della sicurezza fisica (6)
— nel sistema spagnolo deve invece registrarsi una
tendenza opposta, concretizzata in una politica
criminale « dura sul pericolo », ma « morbida sul
danno » (7).
Ciò è particolarmente evidente in un settore
che — se già a livello comparato costituisce uno
degli ambiti di maggiore rilievo in cui si articola il
tema della tutela della sicurezza fisica dei consociati — è storicamente assurto in Spagna a vero e
proprio protagonista assoluto della questione: la
circolazione stradale. Fino dagli anni ’60 si erano
iniziati a introdurre, a fianco dei più tradizionali
reati di pericolo astratto, fattispecie di pericolo
concreto fondate sostanzialmente su meccanismi
di clausola generale, con pene significative: la conduzione del mezzo con « temerarietà manifesta »,
o addirittura con « manifesto disprezzo della vita
3. La politica criminale spagnola tra imprudencia grave e reati di pericolo. — L’assetto normativo della imprudencia, per essere pienamente
compreso nei suoi significati politico-criminali,
deve essere calato nel più generale contesto delle
scelte di politica penale spagnola rispetto a quali
tecniche di tutela utilizzare per proteggere beni
giuridici di primaria importanza da lesioni non
volute provocate in contesti di attività leciti.
È, questo, un discorso che certamente non
riguarda ogni ipotesi di colpa: ne sono esclusi, per
tutti, i reati colposi di mera condotta, i quali
peraltro — almeno nell’impianto “moderno” scaturito dalla codificazione del 1995 — sono pochi e
(6) Per tutti, N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito penale, Milano, Giuffrè, 1983, nonché da ultimo G.
MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale.
Uno schizzo dogmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2011, 1 ss.
(7) M. CANCIO MELIÁ e M. LLOBET ANGLÍ, The Spanish
Perspective on Traffic Offences: Tough on Danger, Soft on
Harm, and penal Populism, in Criminal Liability for Serious
Traffic Offences. Essays on Causing Death, Injury and Danger
in Traffic a cura di A. VAN DIJK, H. WOLSWIJK, L’Aia, Eleven,
2015, 107; cfr. altresì P.F. POLI, La rilevanza del grado della
colpa in funzione incriminatrice nel sistema penale spagnolo:
un modello da imitare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 920
ss. La tendenza a privilegiare la tutela di pericolo pare
peraltro essere aumentata a partire dalle ultime riforme, per
vari settori di riferimento: C. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, La deriva
de los delitos de peligro en la LO 1/2015 de 30 de marzo de
reforma del Código Penal: la equiparación punitiva de los
delitos de peligro dolosos e imprudentes y de los delitos de
resultado y peligro abstracto. Una forma de “solventar” la
confusa interpretación y aplicación de los tipos penales de
peligro, in Estudios penales y criminológicos, 2017, 487 ss. Sul
piano dogmatico, cfr. T. RODRÍGUEZ MONTAÑES, Delitos de
peligro, dolo e imprudencia, Madrid, Universidad Complutense, 1994.
della colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, 819 ss. Per un
recente confronto proprio con il sistema spagnolo, C. VALBONESI, La colpa grave come limite di tipicità: un dialogo fra
ordinamento italiano e spagnolo alla ricerca di un nuovo punto
di equilibrio del rimprovero colposo, in Ind. pen., 2021,
201 ss.
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Imprudencia grave
altrui » (adesso rispettivamente agli art. 380 e 381
c.p. esp.) (8). L’allarme sociale crescente rispetto a
tali tematiche ha poi indotto modifiche legislative
volte ad aumentare le pene e/o introdurre nuove
fattispecie (9). Ad oggi, i delitos contra la seguridad
vial riguardano circa un terzo dei procedimenti
pendenti e delle condanne in Spagna ogni
anno (10), mentre le cornici edittali di tali fattispecie rivaleggiano, e in molti casi superano,
quelle dei corrispondenti reati colposi d’evento di
omicidio e lesioni.
Questa preferenza politico-criminale per incanalare la domanda di sicurezza entro la tutela di
pericolo trova il suo logico corrispondente nella
parallela traiettoria depenalizzatrice delle forme
più lievi di imprudencia. Entrambe, infatti, maturano in un retroterra di cultura penalistica che
attribuisce al disvalore d’azione un ruolo predominante nella progettazione della tutela da apprestare ai rischi che emergano nello svolgimento
delle attività consentite dall’ordinamento (11).
È dunque in tale contesto che le forme non
gravi di imprudencia, già relegate ai margini della
penalità, hanno iniziato a scivolarne progressivamente fuori, con ciò confermando ancor più la
(8) R. DE VICENTE MARTÍNEZ, Derecho penal de la circulación2, Barcelona, Bosch, 2008, 297 ss.; B. FEIJOO SÁNCHEZ,
Seguridad del trafico y resultado de peligro concreto, in La Ley,
1999, 1880 ss.; N. PISTILLI, Profili penali della colpa stradale,
Milano, Wolters Kluwer, 2019, 193 ss.; CURI, Tertium datur,
cit., 178 ss.
(9) Sotto tale profilo va ricordata, in particolare, la Ley
Orgánica 30 novembre 2007, n. 15.
(10) Nel 2018 sono stati iniziati ben 86.452 processi per
tale classe di delitti, il 32 per cento del totale per ogni tipo
di reato, mentre sono state condannate 89.264 persone, il 34
per cento delle condanne pronunciate in Spagna quell’anno
(Nota de prensa del Fiscal de sala coordinator de seguridad vial
del 30 luglio 2019).
(11) Sui rapporti tra disvalore di azione e di risultato,
nella dottrina spagnola, per tutti, P. LAURENZO COPELLO, El
resultado en Derecho Penal, Valencia, Tirant, 1992. Sulla più
generale questione dei rapporti tra intervento penale e inflazione dei rischi nella modernità tecnologica, sempre nella
letteratura spagnola, per tutti, B. MENDOZA BUERGO, El derecho penal en la sociedad del riesgo, Madrid, Civitas, 2001,
nonché, più in particolare, sul ruolo del principio di precauzione e sui suoi riflessi sulla tutela penale di danno e di
pericolo, C.M. ROMEO CASABONA, Aportaciones del principio
de precaución al derecho penal, in Modernas tendencias en la
ciencia del derecho penal y en la criminología (Autori vari),
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
2001, 77 ss.; ID., El principio de precaución en las actividades
de riesgo, in La responsabilidad penal de las actividades de
riesgo diretto da P. CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n. 3, 13 ss.; E.J. PÉREZ ALONSO, Expansión,
riesgo y principio de precaución en el Derecho Penal, in
Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente a cura di E.J.
PÉREZ ALONSO, E. ARANA GARCÍA, J.L. SERRANO MORENO, P.
MERCADO PACHECO, Valencia, Tirant, 2012, 393 ss.
tradizionale centralità dell’imprudencia grave quale
prototipo di elemento soggettivo colposo davvero
espressivo di un disvalore di condotta tale da
meritare una sanzione penale.
4. La teoria generale della colpa nella riflessione penalistica spagnola. — Se l’articolazione in
gradi con differente disciplina normativa è la particolarità principale della imprudencia nel sistema
spagnolo, l’assetto complessivo della colpa, sul
piano teorico-dogmatico, appare decisamente più
in linea con la tradizione europeo-continentale, in
special modo di matrice tedesca (12).
Invero, per alcuni aspetti l’elaborazione scientifica nazionale ha scontato un ritardo, peraltro
incolpevolmente connesso al protrarsi fino al 1995
dell’impianto codicistico “aperto” della imprudencia. L’elaborazione dogmatica “moderna” in tema
di colpa, tuttavia, arrivata qualche decennio dopo
rispetto a quella tedesca e, in misura minore, a
quella italiana, ha recuperato presto le distanze.
Già in costanza delle codificazioni franchiste
— come si dirà legate, nel loro assetto, a una
concezione ancora psicologica della colpa — l’elaborazione scientifica spagnola si era avviata verso
il riconoscimento della natura squisitamente normativa del rimprovero colposo (13). Dalla tradi(12) Tra i contributi fondamentali che hanno gettato le
basi per la moderna teorizzazione della imprudencia si possono ricordare: M. CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente.
Criterios de imputación del resultado2, Montevideo-Buenos
Aires, BdeF, 2005, prima edizione 1989; J.L. SERRANO
GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente (Doctrina
general y Regulación legal), Madrid, Ministero de Justicia,
1991; J.M. SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la
imprudencia y sus consecuencias, in El sistema de responsabilidad en el nuevo Código penal diretto da J.L. DÍEZ RIPOLLÉS,
Cuadernos de derecho judicial, 1996, n. 27, 37 ss.; B. FEIJOO
SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de 1995 (cuestiones de « lege lata » y de « lege ferenda »), in Cuadernos de
política criminal, 1997, 303 ss.; J.A. CHOCLÁN MONTALVO,
Deber de cuidado y delito imprudente, Barcelona, Bosch,
1998; J. DE VICENTE REMESAL, La regulación de la imprudencia
en el código penal, in Revista xurídica galega, 1999, n. 23, 13
ss.; B. FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia. Estudio sobre los límites de la responsabilidad penal por imprudencia y el criterio del « fin de protección de la norma de
cuidado », Barcelona, Bosch, 2001; R. ESTEBAN, El delito
imprudente, in La imprudencia diretto da P.V. CANO-MAILLO
REY, Cuadernos de derecho judicial, 2005, n. 16, 53 ss.; C.M.
ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia en la
sociedad de riesgo, Granada, Comares, 2005; A. GIL GIL, El
delito imprudente. Fundamentos para la determinación de lo
injusto imprudente en los delitos activos de resultado, Barcelona, Atelier, 2007; C. PÉREZ DEL VALLE, La imprudencia en el
derecho penal. El tipo subjectivo del delito imprudente, Barcelona, Atelier, 2012.
(13) Per tutti, cfr. le ricostruzioni di CORCOY BIDASOLO,
El delito imprudente, cit., 11 ss., e FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado
lesivo e imprudencia, cit., 35 ss., nonché quella storica di A.
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Imprudencia grave
zionale sola dimensione della colpevolezza, la imprudencia è approdata anche al tipo: la condotta
colposa si sostanzia nella violazione del dovere
oggettivo di diligenza (deber objetivo de cuidado) (14), mediante l’infrazione di una regola
cautelare (norma de cuidado) posta a tutela del
bene giuridico protetto. Il dovere di diligenza, poi,
si interseca con il giudizio valorativo espresso dal
rischio consentito (riesgo permitido), che ne sta a
fondamento nelle attività lecite ma pericolose,
come nella circolazione stradale o nell’attività medico-chirurgica (15). Sul versante soggettivo, in
conformità alla teorica della “doppia misura della
colpa”, si ricorre a un secondo giudizio di esigibilità del comportamento diligente, dal punto di
vista personalizzato e individualizzato dell’autore
concreto (16).
Si tratta dunque di un assetto — fino a questo
punto — privo di vere peculiarità e del tutto
coerente con gli sviluppi della teoria “moderna”
della colpa elaborata dalla penalistica internazionale.
Un tratto di maggiore particolarità dell’elaborazione spagnola in tema di colpa, invece, quantomeno per l’osservatore italiano, risiede nell’imputazione dell’evento. Se, come noto, nel dibattito
nostrano i due criteri cosiddetti della “concretizzazione del rischio” e della “condotta alternativa
lecita” sono intesi come tematiche interne alla
teoria della colpa (riguardanti la cosiddetta “causalità giuridica” o, secondo altra terminologia, il
QUINTANO RIPOLLÉS, Hacia una posible concepción unitaria
jurídico-penal de la culpabilidad, in Anr. der. pen., 1959, 485
ss. Del medesimo cfr. altresì l’importante monografia ID.,
Derecho penal de la culpa, Barcelona, Bosch, 1958, in cui già
si sposa un concezione normativa della colpa, pur mantenendo ancora integralmente questa sotto la dimensione della
colpevolezza, al di fuori dell’ingiusto. Peraltro, in giurisprudenza, ancora negli anni ’70 e ’80 si ritrovavano pronunce
legate, sul piano teorico, all’impianto psicologista tradizionale (ad esempio, Tribunal Supremo 17 ottobre 1977; 21
dicembre 1979; 30 aprile 1982, n. 586; 20 marzo 1985, n.
1356).
(14) Per tutti: Á. TORÍO LÓPEZ, El deber objectivo de
cuidado en los delitos culposos, in Anr. der. pen., 1974, 25 ss.;
CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., 20.
(15) J.M. PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido en
Derecho Penal (Régimen jurídico-penal de las actividades
peligrosas), Madrid, Ministerio de Justicia, 1995; J.A. CHOCLÁN MONTALVO, Deber de cuidado y riesgo permitido, in La
responsabilidad penal de las actividades de riesgo diretto da P.
CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n.
3, 135 ss.
(16) Per tutti, sull’imputazione soggettiva, B. FEIJOO
SÁNCHEZ, Sobre la dogmatica de lo cotidiano: la imprudencia
punible, in Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, 2013, 148 ss.; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente,
cit., 207 ss.; TORÍO LÓPEZ, El deber objectivo de cuidado, cit.,
54 ss.
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“nesso di rischio”), in Spagna esse sono invece
stimate perlopiù afferire alla categoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, la quale è accolta in
modo pressoché generalizzato nella dottrina spagnola. Ciò comporta un riassetto teorico in cui
moltissimi nodi tematici, che in Italia sono studiati
in seno al reato colposo, vengono invece ricondotti
al citato luogo dogmatico (17). Così, tematiche
“classiche” come il principio di affidamento (18),
o il ruolo della condotta della vittima (19), sono
concepite come elementi potenzialmente in grado
di interrompere il nesso normativo in cui consiste,
appunto, l’imputazione oggettiva dell’evento (20).
Se tale particolarità ha un rilievo importante
ma limitato essenzialmente alla dimensione dogmatica, l’unica significativa differenza sostanziale,
di contenuto, tra la teoria della colpa elaborata
dalla dottrina spagnola rispetto a quella italiana,
piuttosto, consiste nel criterio adottato per la determinazione del deber de cuidado in ipotesi di
colpa generica, di regole cautelari non scritte ma
di natura sociale-consuetudinaria. In Italia, è questo il regno della figura dell’agente modello,
l’homo eiusdem condicionis et professionis: la quale
realizza — a monte della misura soggettiva della
(17) Così nelle due maggiori monografie sul reato colposo — CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, cit., spec.
279 ss. e FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, cit.,
spec. 151 ss (ma v. già il precedente più ridotto ID., Homicidio y lesiones imprudentes: réquisitos y limites materiales,
Zaragoza, Edijus, 1999, 21 ss.). In senso analogo, J.M. SILVA
SÁNCHEZ, Limites en la responsabilidad por imprudencia, in La
Ley, 1984, 1040 ss. Non mancano tuttavia impostazioni
diverse: ad esempio, è ancora ispirata al finalismo la trattazione di GIL GIL, El delito imprudente, cit., 215 ss., nonché
il contributo più risalente di SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO,
Teoría del delito imprudente, cit., 43 ss.; mentre invece è
attento al versante soggettivo della colpa, addirittura vicino
a suggestioni psicologiste, PÉREZ DEL VALLE, La imprudencia
en el derecho penal, cit., 133 ss., lavoro che si distingue anche
per la ricchezza della ricostruzione storico-dogmatica (41 ss.
e 75 ss.).
(18) M. MARAVER GÓMEZ, El principio de confianza en
derecho penal. Un estudio sobre la aplicación del principio de
autorresponsabilidad en la teoría de la imputación objetiva,
Cizur Menor, Civitas, 2009.
(19) M. CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los ámbitos de
responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas2,
Barcelona, Bosch, 2001.
(20) Un altro aspetto rispetto a cui possono riscontrarsi
importanti differenze è quello della cooperazione colposa,
considerato che in tema di concorso di persone il sistema
spagnolo accoglie una soluzione che distingue tra autori e
complici nel delitto, peraltro con pene differenziate: M.
PÉREZ MANZANO, Autoría y participación imprudente en el
Código de 1995, Madrid, Civitas, 1999; R. ROSO CAÑADILLAS,
Autoría y participación imprudente, Granada, Comares,
2002; E. DEL CASTILLO CODES, La imprudencia: autoría y
participación, Madrid, Dykinson, 2007.
Imprudencia grave
colpa — un primo livello di personalizzazione del
rimprovero già sul piano dell’illecito, della misura
oggettiva della colpa, parametrando la soglia di
diligenza richiesta dall’ordinamento al metro di un
soggetto posto nelle medesime condizioni oggettive e dal medesimo profilo professionale.
In Spagna, invece, per la dottrina tradizionale
il parametro di riferimento è l’uomo medio (hombre medio) immaginato nelle medesime condizioni
concrete dell’autore reale (21). Le definizioni di
tale figura, in realtà, oscillano, dato che non tutti la
traducono nel parametro rigido della “persona
intelligente e sensata” in cui comunque il più delle
volte la giurisprudenza ricade, ma talvolta si possono notare degli accenni di sua concretizzazione,
perlopiù mediante il riferimento alla cerchia di
appartenenza del soggetto stesso (la “professione”
lato sensu intesa). In ogni caso, è un dato pacifico
come tale parametro sia utilizzato secondo cadenze meno flessibili che altrove, probabilmente
anche in assonanza al ruolo di primaria importanza del grado della colpa che — come si dirà
meglio più avanti — tende a definirsi proprio
attraverso una serie standardizzata di figure (22).
5. Il sistema “aperto” dei reati colposi precedente alla codificazione del 1995: ricostruzione
storico-normativa. — Abbiamo detto come la tradizione penalistica spagnola, cristallizzatasi nei
vari codici penali che si sono susseguiti dall’Ottocento in avanti e sopravvissuta fino alla codificazione “costituzionale” del 1995, abbia conosciuto
una strutturazione della colpa penale incentrata su
due caratteristiche fondamentali, già accennate: il
carattere “aperto” del sistema di rimproveri colposi e la divisione della colpa in gradi, di rilevo
ordinamentale. Occorre adesso illustrarla più dettagliatamente, in una ricostruzione storica dell’evoluzione della normativa sino alle porte della
“rivoluzione” compiuta dal codice del 1995.
Salvo l’eccezione del codice del 1928, a partire
dalla codificazione del 1848 e per tutte le successive — ovvero quella del 1870, quella del 1932 e
quella del 1944, compreso il testo revisado del
1963 e quello refundido del 1973 — il diritto
spagnolo aveva singolarmente adottato un sistema
di numerus apertus dei reati colposi (23). Com’è
(21) Per tutti: DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la
imprudencia punible, cit., 72 ss.; GIL GIL, El delito imprudente, cit., 279 ss.; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente,
cit., 110 ss.; PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido, cit.,
331 ss.
(22) V. infra § 12.
(23) Una sintesi efficace del percorso evolutivo del principio del numerus apertus tra i vecchi codici è proposta da
noto, secondo l’opposto principio del numerus
clausus, già prevalente nella legislazione novecentesca a livello comparatistico, le incriminazioni per
colpa debbono essere espressamente previste, nominate, in eccezione alla regola generale della sola
punibilità per dolo. Al contrario, i menzionati
storici codici penali spagnoli non prevedevano
ipotesi tassative di reato colposo in sede di parte
speciale, affidandosi piuttosto a un meccanismo
estensivo per il quale ogni delitto doloso era altresì
punibile nella corrispondente forma colposa.
L’attuazione pratica del principio del numerus
apertus passava attraverso l’articolazione della imprudencia in più gradi, secondo uno schema in cui,
in linea di massima, ogni categoria di colpa riceveva una diversa disciplina. I vari “gradini” della
colpa poggiavano su una differente norma codicistica dalla funzione di clausola generale, la quale
estendeva la punibilità dei singoli reati dolosi all’ipotesi della loro commissione con quel tipo di
imprudencia, minacciando una pena distinta in
base alla tipologia di contegno colposo coinvolto.
Guardando più in particolare alle classi di
colpa previste, si distingueva anzitutto tra i due
gradi — imprudencia temeraria e imprudencia simple — aventi rilievo penale e corrispondenti grossomodo alla nozione di colpa ‘grave’ e ‘lieve’,
mentre la cosiddetta imprudencia levissima, aveva
(e ancora oggi ha) portata soltanto civilistico-risarcitoria.
Oltre a ciò, va ricordato come l’imprudencia
simple venisse a sua volta suddivisa in due classi:
quella simple con infracción de reglamentos e quella
simple sin infracción de reglamentos, corrispondenti alle categorie della colpa “per violazione di
leggi” e della colpa generica. La disciplina della
imprudencia simple con infracción de reglamentos
era più severa di quella sin infracción de reglamentos, perché si supponeva che l’infrattore di una
norma di cautela positivizzata dimostrasse una
maggiore mancanza di diligenza, e una maggior
colpevolezza, avendo violato delle regole di sicurezza previamente e chiaramente dettate da una
pubblica autorità (24).
ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia, cit., 33
ss., ma anche da DAUNIS RODRÍGUEZ, Sobre la progresiva
despenalización de la imprudencia, cit., 74 ss.; cfr. altresì già
QUINTANO RIPOLLÉS, Culpa e imprudencia en la doctrina y en
la práctica, cit., 66 ss.
(24) Per tutti, nella dottrina tradizionale, L. SILVELA, El
Derecho penal estudiado en principios y en la legislación
vigente en España2, II, Madrid, Ricardo Fé, 1908, 133. Sul
tema della colpa sin infracción de reglamentos, con un’ampia
ricostruzione dell’assetto storico-normativo della imprudencia, v. lo studio di G. RODRÍGUEZ MOURULLO, La imprudencia
661
Imprudencia grave
Scendendo più in dettaglio nella ricostruzione
della disciplina storica della imprudencia, si può
osservare come nei codici del 1848, 1870 e 1932
essa si articolasse su due poli: un delito — in
chiusura del secondo libro del codice, riservato
appunto ai delitti — incriminante la commissione
di un qualunque altro delitto con imprudencia
temeraria o simple con infracción de reglamentos,
con pene detentive differenziate tra i due tipi di
colpa ma indifferenti alla materialità dell’illecito
compiuto (25); e una falta, contemplante i casi di
commissione di ogni reato con imprudencia simple
sin infracción de reglamentos, punita uniformemente con la sola pena pecuniaria e la reprensión,
un rimprovero formale (26).
In questa fase più antica, ogni tipo di reato
previsto dall’ordinamento veniva dunque perseguito a livello penale anche se commesso in forma
colposa, del tutto indipendentemente dal grado
della colpa in cui versava l’agente e anche in
mancanza di infracción de reglamentos. Le diverse
tipologie di colpa venivano utilizzate esclusivamente per graduare la sanzione, in un contesto
complessivo di totale a-frammentarietà del rimprovero.
L’impianto del codice successivo (1944) e delle
sue revisioni (1963 e 1973) non si era scostato
molto dal modello precedente. Soltanto, si era
tentando di introdurre nella materia colposa, almeno in minima parte, l’idea della repressione
penale come extrema ratio, mediante l’espressa
limitazione della punibilità come falta commessa
con imprudencia simple sin infracción de reglamentos ad alcune sole ipotesi di reato. È il caso,
fondamentalmente, dei delitti contro la persona,
puniti con una contravvenzione topograficamente
collocata nella vecchia sedes codicistica in cui risiedeva la “vecchia” clausola generale riguardante
la imprudencia simple sin infracción de reglamentos
(art. 586 n. 3 del codice del 1944 e dei testi
successivi menzionati). Vicino a essa, veniva introdotta una seconda contravvenzione, incriminante i
simple sin infracción de reglamentos en el Código penal, in
Anr. der. pen., 1963, 625 ss.
(25) Più in dettaglio, cfr. l’art. 480 del codice del 1848;
l’art. 581 del codice del 1870; l’art. 558 del codice del 1932.
(26) Più esattamente v. l’art. 493 n. 5 del codice del
1848; l’art. 605 n. 3 del codice del 1870; l’art. 580 n. 3 del
codice del 1932. Ad eccezione del codice più antico, la falta
in questione era contenuta tra quelle contra las personas, di
talché quantomeno la collocazione sistematica sembrava suggerire la limitazione del bene giuridico protetto a quelli di
rango personale, sebbene il testo della norma non contenesse riferimenti espressi in tal senso. Tale elemento è stato
poi sviluppato dai codici successivi, come si descrive infra
nel testo.
662
danneggiamenti colposi con imprudencia simple
sin infracción de reglamentos (art. 600). Allo stesso
tempo, tuttavia, la criminalizzazione “a tappeto”
di ogni delitto previsto nella parte speciale, commesso con imprudencia temeraria o simple con
infracción de reglamentos, era stata mantenuta inalterata rispetto all’impostazione anteriore (art.
565).
Un’ultima evoluzione alla disciplina era stata
infine apportata, pochi anni prima dall’approvazione del nuovo codice, dalla Ley Orgánica 21
giugno 1989, n. 3, di « attualizzazione del codice
penale » (27). Con la riforma del 1989, soltanto la
imprudencia temeraria restava, come delito, titolo
di imputazione colposo di ogni altro delitto, ai
sensi dell’art. 565. La imprudencia simple consistente nella infracción de reglamentos, invece, transitava dal mondo dei delitti a quello delle faltas,
restando rilevante — come già la imprudencia
simple sin infracción de reglamentos — per le sole
lesioni dell’incolumità fisica (art. 586 bis) e del
patrimonio (art. 600).
Il passo ulteriore compiuto, verso un’affermazione almeno un poco più decisa del principio di
intervención mínima, tuttavia non poteva nascondere la continuità di fondo rispetto agli assetti
precedenti: inequivocabile nella permanenza del
principio del numerus apertus dei reati colposi,
benché limitatamente alla sola imprudencia temeraria. È, tuttavia, un quadro coerente con gli scopi
della citata legge di riforma, la quale ambiva soltanto a fungere da “ponte” tra il vecchio impianto
franchista e la nuova prospettiva codicistico-costituzionale, limitandosi a limare le asperità e le
storture più significative della legislazione penale
precedente (28).
6. (Segue): profili critici. — In sintesi, si può
affermare che sino alla “rivoluzione” del Código
del 1995 la disciplina della colpa in Spagna fosse
improntata a un’estrema pervasività del rimprovero penale.
L’anomalia evidente di tale impostazione,
come riconosciuto in sede critica dalla stessa dottrina spagnola maggioritaria, risiedeva nel reiterarsi pervicace del descritto sistema “aperto” di
(27) Sulla riforma dei reati colposi del 1989 cfr., per
maggiori approfondimenti: l’ampio studio di C.M. ROMEO
CASABONA, Los delitos culposos en la reforma penal, in Anr.
der. pen., 1990, 443 ss.; la parte conclusiva di SERRANO
GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente, cit., 327
ss.; nonché F. MUÑOZ CONDE, I. BERDUGO e M. GARCÍA ARÁN,
La reforma penal de 1989, Madrid, Tecnos, 1989, 130 ss.
(28) PALAZZO e PAPA, Lezioni di diritto penale comparato,
cit., 173-174.
Imprudencia grave
incriminazione per colpa, in cui il principio di
extrema ratio dell’intervento penale veniva calpestato dall’estensione della tutela dalle aggressioni
colpose a un ventaglio di beni giuridici ampio e
tendenzialmente onnicomprensivo (29).
A fianco di tale attitudine inflattiva del rimprovero colposo, veniva parimenti criticato in sede
scientifica l’effetto di incertezza giuridica che il
sistema del numerus apertus provocava, e il connesso vulnus al nullum crimen sine lege, inteso
quale baluardo di garanzia, sotto una pluralità di
sfaccettature (30). In un sistema “aperto” di imprudencia, infatti, diviene massimamente ardua
l’individuazione delle regole di cautela da seguire,
e dunque imprevedibile la violazione dei corrispondenti precetti penali. Di più, era incerta anche
l’individuazione delle stesse fattispecie punibili a
titolo di colpa, giacché l’estensione a ogni delitto
“sulla carta” trovava comunque ostacolo nella formulazione del tipo di alcune fattispecie, incompatibili con la realizzazione colposa e perciò dette de
exclusiva ejecución dolosa (31).
Lo stesso legislatore storico spagnolo, realizzando come una simile configurazione, in potenza,
potesse abbracciare — e dunque punire — l’intera
(29) Per tutti, favorevole a un sistema incentrato sui
criteri di tassatività ed eccezionalità, L. JIMÉNEZ DE ASÚA,
Tratado de Derecho Penal, V. La culpabilidad2, Buenos Aires,
Losada, 1963, 1045 ss.; similmente J. CEREZO MIR, Problemas
fundamentales del Derecho Penal, Madrid, Tecnos, 1982,
303; E. GIMBERNAT ORDEIG, Introducción a la Parte General
del Derecho Penal español, Madrid, Universidad Complutense, 1979, 122. Amplius, sul rapporto tra la frammentarietà-eccezionalità della colpa e la scelta di un sistema aperto o
chiuso di incriminazioni, SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 58 ss.
(30) Per tutti, Á. TORÍO LÓPEZ, Sobre los límites de la
ejecución por imprudencia, in Anr. der. pen., 1972, 56; J.
ANTÓN ONECA, Derecho Penal, Parte General2, Madrid, Akal,
1949, 226; J. CEREZO MIR, Cuestiones previas al estudio de la
estructura del tipo de lo injusto de los delitos de acción
culposos, in Estudios jurídicos en honor del profesor Octavio
Pérez-Vitoria, I, Barcelona, Bosch, 1983, 129 ss. Il principale
difensore del sistema aperto tradizionale è invece QUINTANO
RIPOLLÉS (Derecho penal de la culpa, cit., 223 ss.; Culpa e
imprudencia, cit., 69), ma erano favorevoli, per tutti, anche
M. COBO DEL ROSAL e T.S. VIVES ANTÓN, Derecho Penal, Parte
General3, Valencia, Tirant, 1990, 482 ss.
(31) Fondamentale sulla questione è il lavoro di TORÍO
LÓPEZ, Sobre los límites de la ejecución por imprudencia, cit.,
53 ss., il quale, a fini di contenimento dell’espansione dell’imprudencia, sosteneva la necessità di verificare in via interpretativa non solo la “possibilità concettuale” ma anche la
“possibilità giuridica” — ovvero l’opportunità politico-criminale — di sanzionare un’azione colposa. Tra i delitti di cui
si dibatteva circa la possibilità di esecuzione colposa vi erano
la violenza sessuale, le falsità documentali, l’omissione di
soccorso, la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Sul
tema, cfr. l’ampia ricostruzione di SILVA SÁNCHEZ, El sistema
de incriminación de la imprudencia, cit., 43 ss.
gamma delle condotte umane, si era premurato di
porre un freno alla moltiplicazione dei rimproveri
colposi specificando come questa operazione dovesse essere compiuta dalle corti secondo il loro
« prudente arbitrio » (32). Per quanto tale compito contenitivo — si è sostenuto — sia stato
comunque assolto in modo soddisfacente dalla
giurisprudenza nella prassi (33), ciò non elide, a
monte, l’evidente flessione della legalità penale
insita in un rinvio pieno alla discrezionalità giudiziale nella definizione del penalmente rilevante.
Non sono, peraltro, da trascurare altresì gli
effetti a livello dogmatico, in punto di allocazione
del disvalore dell’illecito, insiti in un impianto
come quello storico dei codici penali spagnoli
precedenti al 1995. Esso, infatti, si strutturava sul
modello del crimen culpae, in luogo dei canonici
crimina culposa collocati in parte speciale, ciascuno con la sua differente oggettività giuridica e il
suo proprio tipo. Nel crimen culpae l’intero disvalore del reato risiede nella violazione della diligenza doverosa, nella condotta negligente o imprudente, ma non nell’evento — indipendentemente da quale evento — verificatosi, né nel bene
giuridico leso. È un’ottica ancora intrinsecamente
legata a una concezione psicologica della colpa e
della colpevolezza, in cui il rimprovero arretra e si
appunta sulla mancata diligenza interiore del reo,
piuttosto che sull’aver provocato un risultato dannoso contro beni di selezionata importanza (34). A
conferma di ciò, la pena comminata per le violazioni colpose era uniforme tra i diversi titoli di
reato — indifferente cioè al fatto che si trattasse di
omicidio, lesioni o altro — e parametrata unicamente al tipo di imprudencia coinvolto, dunque
all’essere stato l’agente più o meno inavveduto e
malaccorto (35).
Infine, non possono non notarsi le criticità che
affliggono un modello imputativo — quello che
prevede un trattamento differenziato, più grave,
per la colpa con infracción de reglamentos — che si
fonda in modo piano su una presunzione iuris et
de iure di maggior gravità della violazione di regole
(32) Art. 565 del codice del 1944, anche nei testi del
1963 e 1973.
(33) S. MIR PUIG, Derecho penal, Parte general10, Barcelona, Reppertor, 2016, 293.
(34) Sui percorsi teorici della concezione psicologica e
le sue caratteristiche intrinseche, per tutti, G. MARINUCCI, La
colpa per inosservanza di leggi (1965), ora in ID., La colpa.
Studi, Milano, Giuffrè, 2013, 45 ss.
(35) Sul ruolo dell’evento nel sistema dei delitti colposi
spagnoli prima del 1995 e sul protagonismo del disvalore di
azione, cfr. A. GUALLART Y DE VIALA, La significación del
resultado en los delitos culposos en el Derecho penal español,
in Anr. der. pen., 1979, 635 ss.
663
Imprudencia grave
di cautela positivizzate. Nel suo automatismo, esso
reitera tutta quella flessione del principio di colpevolezza che in sede comparata si è avvertita con
riferimento alla materia della colpa “per violazione
di leggi”, e che la stessa dottrina spagnola non ha
mancato di denunciare, facendo appello alla necessità di personalizzare il rimprovero (36). Anche
la giurisprudenza, infine, aveva aderito a tale critica, ritenendo che occorresse verificare che alla
infracción de reglamentos — delle norme amministrative di sicurezza in questione — corrispondesse altresì la violazione del dovere penalistico di
diligenza, il quale rimane pur sempre ancorato ai
due parametri basilari della prevedibilità e della
evitabilità, da valutarsi in concreto, non potendosi
esso esaurire nell’infrazione oggettiva della cautela (37).
7. Imprudencia grave e leve nella codificazione del 1995. — La svolta fondamentale in materia di imprudencia nella legislazione spagnola,
come già accennato, è avvenuta soltanto con la
codificazione del 1995, la quale ha posto fine a un
assetto indubbiamente antiquato e difficilmente
ancora emendabile, introducendo un modello
nuovo, simile nella sua fisionomia fondamentale a
quello proprio di tutti i codici europei continentali
moderni (38).
La base di tale sistemazione risiedeva nell’aver
finalmente congedato il principio del numerus
apertus, inserendo all’art. 12 c.p. esp. la previsione
per cui « le azioni e le omissioni colpose saranno
soggette a pena solo quando espressamente disposto dalla legge ». Si era così determinata una forte
contrazione del penalmente rilevante per colpa,
mediante la riduzione dei beni tutelati dalle aggressioni colpose ai soli fondamentali, riconducendo altresì il sistema dietro l’egida del principio
di legalità, giacché i tipi colposi divenivano, ormai,
solo quelli nominati come tali.
Contestualmente, il vecchio binomio imprudencia temeraria e simple veniva mantenuto, pur
con le diverse denominazioni di imprudencia grave
e leve. Scompariva invece la categoria della impru(36) Per tutti, ANTÓN ONECA, Derecho Penal, Parte General, cit., 223.
(37) Per tutte, Tribunal Supremo 5 febbraio 1981, n. 118
e 1° giugno 1981. Sul punto, cfr. DAUNIS RODRÍGUEZ, La
graduación de la imprudencia punible, cit., 27-28.
(38) In generale, sull’assetto dei reati colposi nel codice
del 1995, FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal
de 1995, cit., 306 ss.; SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 50 ss.; DE VICENTE REMESAL, La
regulación de la imprudencia, cit., 14 ss.; ESTEBAN, El delito
imprudente, cit., 60 ss.
664
dencia simple con infracción de reglamentos e i
correlati meccanismi di responsabilità oggettiva,
trovando compimento quel processo di unificazione dell’imprudencia leve (già simple) timidamente avviato dalla riforma del 1989.
Peraltro, il binomio imprudencia grave/leve,
sciolto dall’intreccio con le clausole generali proprie di un sistema “aperto”, assumeva un significato politico-criminale molto diverso dal passato.
Ricombinandosi in modo innovativo con l’altro
binomio delitos/faltas, esso giungeva a una distribuzione delle (poche) residue fattispecie colpose
nominate in un sistema in cui quasi tutti gli illeciti
avevano un rilievo ormai limitato alla sola imprudencia grave, nella veste di delitti. Facevano eccezione i casi di omicidio e di lesioni colpose, puniti
anch’essi quali delitti quando commessi con colpa
grave, ma altresì come contravvenzioni quando
sorretti da imprudencia leve; con una disciplina
ancora scalare, progressiva, ma ben più aderente a
una idea di intervención mínima di quanto non
fosse quella — parimenti scalare — tradizionale.
La lista dei delitti colposi puniti solo per colpa
grave previsti nel testo originario del codice, diversi da quelli di omicidio e lesioni, comprendeva
varie ipotesi usuali in un’ottica comparatistica: è il
caso di molte fattispecie contro la pubblica incolumità o comunque a carattere collettivistico, quali
l’incendio (art. 358 c.p. esp.) (39), i delitti contro la
salute pubblica e quelli contro l’ambiente per
colpa grave (art. 367 e 331 c.p. esp.) (40); dei reati
di aborto e lesioni al feto per imprudencia grave
(art. 146 e 158 c.p. esp.); dell’ipotesi di messa in
pericolo colposa dei lavoratori derivante da violazione antinfortunistica (art. 317 c.p. esp.); oppure
ancora del falso colposo commesso da pubblico
ufficiale (art. 391 c.p. esp.). Altre ipotesi previste,
invece, erano più inusuali, come nel caso dei danneggiamenti colposi (art. 267 c.p. esp.), della sostituzione di neonato nella struttura ospedaliera (art.
220 comma 5 c.p. esp.), del riciclaggio sempre per
imprudencia grave (art. 301 comma 3 c.p.
esp.) (41), oppure della cosiddetta prevaricación
judicial — la pronuncia da parte del giudice di un
provvedimento « manifestamente ingiusto » —
per colpa grave o ignoranza inescusabile (art. 447
(39) A. GARCÍA ORTÍZ, El delito de incendio imprudente,
in Revista xurídica galega, 2016, n. 74, 156 ss.
(40) ROMEO CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia, cit., 149 ss.
(41) E.A. FABIÁN CAPARRÓS, Consideraciones dogmáticas
y político-criminales sobre el blanqueo imprudente de capitales, in Revista general de Derecho Penal, 2011, n. 16.
Imprudencia grave
c.p. esp.) (42). Si trattava di delitti puniti prevalentemente con pene detentive, comunque blande,
solitamente pari nel massimo ad alcuni mesi o uno
o due anni di reclusione; in casi particolari con
pene pecuniarie (i danneggiamenti colposi, ad
esempio) o interdittive (come nella prevaricación
judicial). Peraltro, si trattava tutte di ipotesi rispetto alle quali il principio di ultima ratio sembrava aver trovato corretta implementazione, giacché esse, già numericamente esigue, rimanevano
eccezionalmente punibili comunque soltanto per
colpa grave. Con la depenalizzazione della imprudencia leve, rispetto a esse veniva così “sommerso”
l’antico impianto a “gradini” nel mare dell’irrilevanza penale, lasciando affiorare solo quel grado
che in precedenza stava più in alto nella “scala”,
l’imprudencia grave (43).
La parte del leone quanto ad importanza pratico-giurisprudenziale ed elaborazione scientifica
spetta tuttavia ai delitti di omicidio e lesioni per
imprudencia grave. Per quanto attiene alla prima
ipotesi, la fattispecie di omicidio colposo (art. 142
comma 1 c.p. esp.) era punita con la pena da uno
a quattro anni di prisión. Le lesioni colpose, invece, venivano finalmente differenziate in punto di
disciplina in ragione dell’entità del danno all’integrità fisica subito dalla vittima, recuperando la
distinzione — prevista per le corrispondenti ipotesi dolose — tra l’ipotesi “base” della lesione che
ha comportato la necessità di intervento medico
(art. 147 comma 1 c.p. esp.); quella “minore”,
ricorrente quando il fatto sia « di minore gravità,
tenendo conto del mezzo adoperato e del risultato
prodotto » (art. 147 comma 2 c.p. esp.); quella
“grave”, consistente nella perdita di un organo o
una parte del corpo non principale (art. 150 c.p.
esp.); e infine quella “gravissima”, in cui la vittima
ha subito una menomazione totale di un senso,
della capacità di procreare, o la perdita di un
organo principale (art. 149 c.p. esp.). Orbene, solo
le ipotesi base, grave e gravissima venivano tutelate dal codice in forma di delitos, se cagionate con
imprudencia grave, e punite con pene detentive
differenziate, nell’ipotesi più grave entro il mas(42) J.L. GONZÁLEZ CUSSAC, La imprudencia en la actividad judicial, in La responsabilidad penal de las actividades de
riesgo diretto da P. CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n. 3, 101 ss.
(43) Per un riferimento completo a tutte le singole
fattispecie colpose del Código del 1995 cfr. SILVA SÁNCHEZ, El
sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 63, nonché
DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible,
cit., 29-30. Sui reati colposi militari, J.L. BARJA DE QUIROGA,
Los delitos imprudentes en el ámbito militar, in Revista
española de derecho militar, 2015, n. 104, 69 ss.
simo di tre anni di reclusione (art. 152 comma 1,
rispettivamente n. 1 per l’ipotesi base, n. 2 per la
gravissima, n. 3 per la grave).
È con riferimento a tale settore che, come si
accennava poc’anzi, il vecchio sistema “a scale”
per gestire i gradi della colpa è stato riproposto,
pur con modifiche profonde. Il sistema repressivo
delle aggressioni colpose alla sicurezza fisica veniva infatti completato sul piano delle faltas di cui
all’art. 621 del codice spagnolo. Più in particolare,
erano puniti l’omicidio colposo commesso con
imprudencia leve (comma 2) e le lesioni colpose,
sempre con imprudencia leve, della stessa tipologia
di quelle punite come delito nell’ipotesi di colpa
grave, cioè le lesioni di tipo “base”, “gravi” e
“gravissime” (comma 3). Peraltro, per tali fattispecie contravvenzionali erano comminate solo pene
pecuniarie di basso rilievo.
Singolare è il trattamento invece riservato alle
lesioni colpose di minore entità, quelle di cui
all’art. 147 comma 2 del codice. La più lieve
intensità dell’offesa al bene tutelato aveva suggerito di impostare una tutela che, pur ancora imperniata sul binomio di imprudencia grave e leve
causativa dell’evento, scivolava di uno “scalino”
sul piano della repressione penale. Così, la lesione
per imprudencia grave, quando non raggiungeva il
necessario livello di gravità del risultato, passava
all’essere sanzionata come falta, con la pena della
multa da uno a due mesi (art. 621 comma 1 c.p.
esp.); mentre lo stesso tipo di lesioni, qualora
commesse con imprudencia leve, rimanevano
escluse dalla rilevanza penale, dando luogo, al più,
a una pretesa sul piano risarcitorio.
Merita inoltre ricordare come, a mente dell’art.
621 comma 6 c.p. esp., le menzionate contravvenzioni colpose — come già previsto con la riforma
del 1989 — fossero perseguibili solo a querela di
parte.
8. Le criticità applicative dell’assetto codicistico originario. — L’impostazione originale del
codice del 1995 era indubbiamente ispirata a logiche di sussidiarietà dell’intervento penale, con
un risultato che, in termini generali, anche tenuto
conto dei modelli coevi sul piano comparatistico,
potrebbe a buon diritto definirsi avanzato, moderno. Eppure, pur accolto complessivamente in
modo positivo in sede dottrinale, esso non era
andato esente da critiche.
Anzitutto — con riferimento ai delitti diversi
dall’omicidio e dalle lesioni — si era denunciato
come la lista delle fattispecie colpose fosse ancora
troppo lunga, mancando alcuni di essi una gravità
665
Imprudencia grave
tale da meritare un rimprovero penale se cagionati
per imprudencia, mentre altri presentavano peculiarità strutturali tali da rendere difficile la loro
realizzazione in forma colposa (44).
Le critiche più significative, tuttavia, riguardavano la materia dei reati contro l’incolumità fisica,
più “calda” dal punto di vista politico-criminale e
con riferimento alla quale si sarebbero poi svolte
praticamente tutte le riflessioni scientifiche, le
principali opzioni giurisprudenziali e le stesse valutazioni politiche del legislatore che avrebbero
condotto ai progetti e alle riforme successive. Insomma, l’assetto dei delitti colposi diversi dall’omicidio e dalle lesioni è rimasto sostanzialmente
invariato dal testo originario del 1995 in avanti —
al massimo, lambito da alcuni riflessi indiretti del
lavorìo condotto sull’altro menzionato settore —
ed è anche per questo che il prosieguo della
trattazione non può che essere incentrato sull’evoluzione che ha interessato i reati colposi contro
l’incolumità fisica e la vita.
Rispetto ad essi, le cennate critiche di parte
della dottrina si sostanziavano essenzialmente
nella contrarietà al mantenimento delle faltas di
omicidio e lesioni colpose, stimando necessario
depenalizzare, anche formalmente, in modo integrale l’imprudencia leve (45). Gli argomenti dogmatici a sostegno di tale tesi si appuntavano sull’idea che la condotta colposa lieve sia di per sé
immeritevole di sanzione penale, giacché essa non
esprime un disvalore di azione sufficiente a determinare la reazione punitiva dello Stato. È un
rilievo, questo, che affonda in una sistemazione
della teoria del reato di chiara ascendenza germanica, più sbilanciata sul versante della condotta
che invece — com’è tradizione, per tutti, nel
dibattito italiano — su quello dell’evento lesivo (46). Esso peraltro echeggia argomenti, già
espressi dalla dottrina storica in materia di colpa,
che non mancano tuttavia ciclicamente di ripresentarsi nel dibattito giuridico anche attuale, non
solo spagnolo: l’aporia consistente nella fortuità
(44) FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal
de 1995, cit., 313 ss.; SILVA SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit., 65 ss., che in particolare
criticava il mantenimento di alcune « clausole generali di
incriminazione colposa » nei microsistemi codicistici dei
delitti ambientali, contro la salute pubblica o la sicurezza
collettiva.
(45) B. FEIJOO SÁNCHEZ, Los límites políticos-criminales
de la responsabilidad por imprudencia: la imprudencia leve
como hecho punible, in Revista del poder judicial, 2001, n. 61,
106 ss., 119 ss. Sul tema, cfr. altresì le riflessioni di J.M. SILVA
SÁNCHEZ, ¿Despenalización de las imprudencias leves?, in
InDret, 2009, n. 4.
(46) Cfr. quanto osservato supra, al § 3.
666
del verificarsi o meno del risultato lesivo a seguito
di condotte parimenti contrarie a diligenza; la
conseguente caduta della finalità di prevenzione
sia generale che speciale di una pena inflitta a un
soggetto che la subisce solo perché più “sfortunato” di altri (47).
Più pragmaticamente, altri motivi che militavano nel senso della medesima soluzione depenalizzatrice della imprudencia leve, e che sono stati
peraltro storicamente più centrali nel dibattito
pubblico e politico-istituzionale in merito, sono
quelli relativi alle esigenze di deflazione del carico
di lavoro della giurisdizione penale, sollevandola
dalla gestione dei casi di faltas colpose. È, questo,
un argomento che discende dalla constatazione di
una tendenza effettiva nella pratica giudiziaria,
acceleratasi a partire dagli anni ’90 ma in realtà di
origini ben più antiche: la presenza di una sorta di
vis attractiva esercitata dalle contravvenzioni per
colpa lieve rispetto ai fatti di imprudencia levísima
(se non addirittura di caso fortuito), distolti così
dalle vie meramente civilistiche che, di rigore,
sarebbero state le loro proprie nell’assetto ordinamentale (48). Con essa, la magistratura si era
progressivamente intestata un disegno di maggior
tutela delle vittime di fatti colposi sul piano risarcitorio, dato che una serie di fattori rendevano
particolarmente appetibile a tali fini la via dell’azione penale in luogo di quella civile: la gratuità
del procedimento, condotto dalla pubblica accusa
(il fiscal); la perseguibilità a querela, che induce
l’autore a ricercare accordi stragiudiziali sul risarcimento per ottenere in cambio la cessazione dell’azione penale; la rapidità del rito contravvenzionale, il juicio de faltas. L’effetto indesiderato di tale
tendenza, tuttavia, era stato appunto quello del
sovraccarico di giudizi penali.
(47) « In verità, il fatto che la responsabilità per colpa
sia caratterizzata da un importante elemento di casualità ha
comportato che la sanzione penale dei delitti colposi, almeno
per quanto attiene alla colpa lieve, sia stata sempre messa in
discussione. [...] Nel caso della colpa lieve dei “cittadini
comuni” risulta usuale concludere che il diritto penale
manca di effetti significativi sia sul piano della prevenzione
generale che di quella speciale [...]. In altri termini, si muove
dall’assunto che per il diritto penale certi comportamenti
difettosi dei consociati siano inevitabili » (SILVA SÁNCHEZ,
¿Despenalización de las imprudencias leves?, cit., 1). Sul
ruolo del caso nel reato colposo d’evento, e sulle ricadute
politico-criminali, cfr. per tutti L. EUSEBI, La prevenzione
dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale, in Scritti in onore
di Mario Romano, II, Napoli, Jovene, 2011, 963 ss.
(48) Cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas, cit.,
153-154, che ricorda come il fenomeno fosse già stato evidenziato da QUINTANO RIPOLLÉS, Derecho penal de la culpa,
cit., 365 ss.
Imprudencia grave
L’assorbimento di parte della imprudencia
levísima entro quella leve, peraltro, non era il solo
orientamento “distorsivo” che si poteva registrare
nella prassi. In parallelo, infatti, la imprudencia
leve esercitava un secondo tipo di vis attractiva,
erosiva stavolta dell’ambito di operatività della
imprudencia grave (49). Essa nasceva dalla propensione efficientista delle autorità requirenti, capaci
così di “smaltire” più rapidamente e facilmente
una quota importante di fascicoli, spesso nonostante il tenore di indubbia significatività della
colpa, in settori particolarmente sovraccaricati di
casi. Il riferimento principale è all’ambito della
circolazione veicolare, rispetto a cui la stessa Fiscalía General del Estado giungeva a riconoscere
che « la maggioranza degli incidenti stradali con
morti o feriti vengono trattati come juicios de
faltas, riservando la qualificazione come delitti per
quei casi dove si individua ab initio un elemento di
rischio che ne è chiaramente indice, quale una
particolare o evidente temerarietà o l’aver guidato
sotto l’effetto di alcool » (50). Tale prassi sostanzialmente deflattiva del contenzioso penale riferita
all’incidentistica per colpa non davvero lieve, peraltro, era vista con sempre maggior insofferenza
sul piano della difesa sociale.
9. I tentativi di riforma del 2006 e 2012-2013.
— Come descritto, sul piano pratico le faltas per
imprudencia leve non avevano affatto assunto quel
ruolo marginale, di chiusura del sistema, che era
stato loro idealmente attribuito dal codificatore
del 1995, bensì ricoprivano ancora una funzione
centralissima nell’economia della responsabilità
colposa.
Questo stato di cose è lo scenario di partenza
su cui si sono installati due indirizzi politicocriminali contrapposti negli intenti, ma sostanzialmente convergenti nell’essere ostili all’idea di preservare nel sistema tale centralità delle tradizionali
contravvenzioni colpose di omicidio e lesioni. Da
un lato, stavano le già in parte descritte istanze
provenienti perlopiù da ambienti istituzionali,
volte a sopprimere l’imprudencia leve e, più in
(49) Per tutti, R. GARCÍA ALBERO, La nueva politica criminal de la seguridad vial. Reflexiones a propósito de la LO
15/2007, de 30 de noviembre, y del Proyecto de Reforma del
Código Penal, in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2007, 25 ss.; M. CORCOY BIDASOLO, Homicidio y
lesiones en el ámbito del tráfico viario. Problemática concursal
entre los delitos contra la seguridad en el tráfico y los resultados lesivos a ellos imputables, in Seguridad vial y Derecho
penal a cura di S. MIR PUIG, M. CORCOY BIDASOLO e S.
CARDENAL MONTRAVETA, Valencia, Tirant, 2008, 115 ss.
(50) Instrucción del 3 luglio 2006, n. 3.
generale, le faltas, con il fine pragmatico primario
di decongestionare il sistema giudiziario penale,
ma dietro l’egida ideale di un inveramento ancor
più deciso del principio di intervención mínima.
Dall’altro, si facevano sempre più forti le pressioni
popolari, in particolar modo dell’associazionismo
delle vittime di incidenti stradali, ma non prive di
sponda in parte del potere politico, che chiedevano pene certe e più severe per i trasgressori
colposi rispetto a quelle comminate in sede contravvenzionale. Lo scontro tra tali due opinioni ha
animato l’altalenante storia legislativa della imprudencia in Spagna degli ultimi quindici anni.
Il primo tentativo di modifica dello status quo
è avvenuto con l’Anteproyecto di riforma codicistica in materia di sicurezza stradale del 2006,
elaborato sotto la maggioranza socialista del Governo Zapatero I (51). In esso, in particolare, si
prevedeva di trasformare le faltas colpose in delitti, comminando pene non più pecuniarie ma
detentive (da sei mesi a due anni di prisión per
l’omicidio). La proposta, che sposava appieno le
istanze generalpreventive di più sopra menzionate,
è stata tuttavia aspramente criticata in dottrina (52). Peraltro, già nel passaggio al Proyecto di
legge organica da esso derivato, scompariva ogni
modifica all’imprudencia. Il Proyecto, poi, veniva
approvato con la Ley Orgánica 30 novembre 2007,
n. 15, nota per aver inasprito la disciplina dell’intero comparto dei delitti di pericolo contra la
seguridad vial.
Il secondo tentativo — poi andato in porto,
dopo le vicissitudini che si descriveranno, con la
Ley Orgánica n. 1 del 2015 — aveva invece un’ispirazione politico-criminale, almeno all’origine, del
tutto opposta. Nel luglio 2012, il Governo Rajoy I
presentava un ambizioso Anteproyecto di riforma
ad ampio spettro del codice penale, poi confluito
nel Proyecto di legge organica presentato alle Cortes al termine dell’anno successivo. In essi, tra le
altre cose, era prevista l’abrogazione dell’intero
libro III del codice, cioè l’espunzione delle faltas
dall’ordinamento penale (53). Tra queste, alcune
(51) Per tutti, J. DE VICENTE REMESAL, Dos propuestas
legislativas antagónicas sobre el homicidio por imprudencia
leve. Referencia especial al ámbito de la seguridad vial, in
Revista de derecho y proceso penal, 2014, n. 36, 121 ss.
(52) GARCÍA ALBERO, La nueva politica criminal, cit., 28;
DE VICENTE REMESAL, Dos propuestas legislativas, cit., 141;
CORCOY BIDASOLO, Homicidio y lesiones en el ámbito del
tráfico viario, cit., 77 ss.
(53) M.Á. BOLDOVA PASAMAR, La desaparición de las
faltas en el proyecto de reforma de código penal de 2013, in
Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2014, 1 ss.;
M. CUGAT MAURI, La discutible bondad de la supresión del
667
Imprudencia grave
— tra cui quelle colpose ex art. 621 c.p. esp. —
sarebbero state eliminate dall’ordinamento penale;
molte altre, invece, sarebbero state convertite in
delitos leves, una nuova categoria minore di delitti
per i quali, peraltro, sarebbe stato mantenuto lo
statuto processuale rapido già proprio delle faltas,
ma con pene più gravi.
In tale visione, l’intero sistema dei reati colposi
si sarebbe basato unicamente sui preesistenti delitti commessi con imprudencia grave, mentre gli
omicidi e le lesioni caratterizzati da imprudencia
leve sarebbero stati ricondotti alla giurisdizione
civile, il tutto sorretto dalla ratio declamata di
consolidare « il principio di intervención mínima e
la considerazione del sistema punitivo come ultima ratio » (54).
Molte sono state le critiche, in sede dottrinale,
rivolte al sopraddetto programma riformatore.
Anzitutto, si era denunciato il vuoto di tutela a cui
beni fondamentali come la vita e l’integrità fisica
sarebbero andati incontro (55): paventando altresì
il rischio che la giurisprudenza, onde evitare appunto ritenute carenze di tutela, avrebbe potuto
indirizzarsi verso l’ampliamento in via interpretativa dell’imprudencia grave (56). Altri avevano
puntato il dito contro il cortocircuito in termini di
proporzionalità-ragionevolezza consistente nella
depenalizzazione di aggressioni a beni di portata
massima, mentre al contempo sarebbero stati mantenuti nell’ordinamento delitti di scarso rilievo
lesivo, quali la paradigmatica, antica falta di “uso
indebito di uniformi”, non depenalizzata ma invece, come molte altre, trasformata in delito leve,
con ciò passando anzi dunque ad essere più severamente punita (57). Altri ancora, infine, avevano
libro III, in Cuadernos de política criminal, 2014, n. 113, 159
ss.; P. FARALDO CABANA, La despenalización de las faltas: entre
la agravación de las penas y el aumento de la represión
administrativa, in InDret, 2014, n. 3.
(54) Anteproyecto del 16 luglio 2012, exposición de motivos.
(55) Per tutti: A. YÁÑEZ DE ANDRÉS, Sobre la pretendida
supresión de las faltas de imprudencia y su remedio para las
víctimas, in Diario La Ley, 2012, n. 7973; BOLDOVA PASAMAR,
La desaparición de las faltas, cit., 4 ss.
(56) M. CANCIO MELIÁ, Delito de lesiones: consentimiento en la esterilización de incapacitados: art. 156 CP, in
Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012
coordinato da J.D. GÓMEZ-ALLER e F.J. ÁLVAREZ GARCÍA,
Valencia, Tirant, 2016, 530-531; DE VICENTE REMESAL, Dos
propuestas legislativas, cit., 164 ss.
(57) J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, ¿Vale la pena la reforma?
Análisis desde los principios democráticos, in La reforma penal
de 2013 coordinato da M. VALLE MARISCAL DE GANTE e M.
BUSTOS RUBIO, Madrid, Universidad Complutense, 2014, 18;
A. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ e I. OLLOQUIEGUI SUCUNZA, Notas
críticas sobrela conversión de las faltas en delitos en el Anteproyecto de reforma de 2012, in Estudio crítico sobre el
668
lamentato che la sparizione delle faltas colpose
avrebbe obbligato le vittime di incidenti a perseguire la costosa via dell’azione civile (58).
Quest’ultimo argomento in particolare, sostenuto dagli appelli delle associazioni delle vittime,
aveva trovato eco nella discussione parlamentare,
inducendo infine la stessa maggioranza proponente del Partido Popular a modificare il progetto
originario. La soluzione di compromesso adottata
— consistente nella creazione della categoria della
imprudencia menos grave — sarebbe poi confluita
nel testo finale della riforma, approvata definitivamente con la Ley Orgánica n. 1 del 2015.
10. Imprudencia grave e menos grave nella
riforma del 2015. — La Ley Orgánica n. 1 del 2015
è senza dubbio il più imponente rivolgimento del
diritto penale spagnolo nell’epoca successiva alla
codificazione del 1995: una novella che ha interessato varie centinaia di articoli del codice e dal
carattere tutt’altro che superficiale, avendo toccato
il sistema sotto una molteplicità di profili anche
strutturali.
Rispetto ai progetti del 2012 e 2013, l’abrogazione delle faltas è stata confermata, peraltro con
un esito complessivo ambiguo giacché, pur depenalizzando molte ipotesi contravvenzionali, essa è
finita per trasformare quelle di maggiore rilievo
pratico e statistico in delitti, con trattamento sanzionatorio deteriore (59).
Abbiamo già accennato come, con specifico
riguardo alle contravvenzioni colpose, la soluzione
infine adottata si sia invece discostata dai progetti
precedenti. Il compromesso individuato passava
per la conferma della depenalizzazione della imprudencia leve e delle relative faltas, accompagnata
però dalla contestuale creazione di figure di omicidio e lesioni — delitos leves — aventi come
elemento soggettivo un tertium genus intermedio
tra la imprudencia grave e quella leve: l’imprudencia menos grave, figura fino al 2015 del tutto
sconosciuta al diritto penale spagnolo (60).
anteproyecto de reforma penal de 2012 coordinato da GÓMEZALLER e ÁLVAREZ GARCÍA, cit., 72.
(58) Per tutti, FARALDO CABANA, La despenalización de
las faltas, cit., 6 ss. Più in generale su tutte le riferite critiche,
anche per più ampi riferimenti, cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta
años de reformas, cit., 163 ss.
(59) Oltre ai commenti relativi ai progetti di riforma già
citati, cfr. R. DE VICENTE MARTÍNEZ, La nueva regulación de las
faltas como delitos leves, infracciones administrativas o ilícitos
civiles tras la reforma penal de 2015, Barcelona, Bosch, 2015;
P. FARALDO CABANA, Los delitos leves. Causas y consecuencias
de la desaparición de las faltas, Valencia, Tirant, 2016.
(60) A. DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos grave,
in InDret, 2018, n. 3, 26 ss.; C.D. DELGADO SANCHO, Los
Imprudencia grave
Così, da un lato, è stato inserito il delito leve di
omicidio colposo commesso con imprudencia menos grave al comma 2 dell’art. 142 c.p. esp., subito
dopo l’ipotesi originaria di imprudencia grave del
comma 1. Dall’altro, è stata prevista la figura delle
lesioni “gravi” o “gravissime” colpose, commesse
con imprudencia menos grave, anch’esse disciplinate in successione all’analoga ipotesi con imprudencia grave, all’art. 152 comma 2 c.p. esp. (ma non
quella delle lesioni “base” per imprudencia menos
grave, da ritenersi non penalmente rilevanti al pari
che per quella leve). I due reati hanno anche
acquisito un maggior peso sanzionatorio rispetto
alle vecchie faltas colpose: la multa da tre a diciotto mesi per l’omicidio, e da tre a dodici per le
lesioni. Nonostante i nuovi minimi edittali siano
più ampi della metà rispetto ai vecchi massimi per
l’omicidio, e comminino addirittura il triplo per le
lesioni, va peraltro osservato come comunque le
pene si siano mantenute sempre su sanzioni di tipo
pecuniario.
La ratio complessiva dell’intervento operato
sui reati colposi, similmente a quella generale sottostante alla abrogazione delle faltas, è quella per
cui non avrebbe senso alcuno punire con pene
pecuniarie irrisorie fatti con eventi così importanti
quali la morte o le lesioni della vittima: o la gravità
della colpa è tale da ritenere necessaria una pena
— che però non può essere pari o meno grave, per
assurdo, a sanzioni amministrative quali il parcheggio in doppia fila — oppure la vicenda è più
opportuno rimanga del tutto al di fuori della
penalità. Si riteneva, così, di porre fine a quel
fenomeno di doppia vis attractiva in favore delle
delitos imprudentes tras la reforma de la Ley orgánica 1/2015,
especial referencia al homicidio y las lesiones, in Revista
Aranzadi doctrinal, 2017, n. 11, 93 ss.; A. DOVAL PAÍS, El
nuevo régimen penal de las imprudencias menos graves y
leves, in Comentario a la reforma penal de 2015 diretto da G.
QUINTERO OLIVARES, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, 333 ss.;
ID., Homicidios y lesiones por imprudencia: evolución, nuevo
régimen y límites, in La Ley Penal, 2016, n. 119; P.A.
LANZAROTE MARTÍNEZ, El nuevo delito de imprudencia menos
grave en la reforma del Código Penal de 2015, in Diario La
Ley, 2015, n. 8600; con particolare riguardo al settore fondamentale della circolazione stradale, R. DE VICENTE
MARTÍNEZ, La reforma penal de 2015 y su incidencia en los
accidentes de circulación, in Revista Aranzadi doctrinal, 2017,
n. 5, 41 ss.; E.M. DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, Reflexiones sobre la
técnica legislativa y la reforma penal de la imprudencia en
supuestos de conducción de vehículos a motor, in Revista de
derecho, empresa y sociedad, 2018, n. 13, 158 ss.; L. RODRÍGUEZ MORO, La configuración de la imprudencia como
« grave » y « menos grave » en los delitos de homicidio y
lesiones de los arts. 142 y 152 CP tras la reforma del código
por la LO 1/2015. Especial referencia a su conceptualización
en el ámbito vial, in Revista de derecho penal y criminología,
2018, n. 20, 131 ss.
contravvenzioni con imprudencia leve, che aveva
condotto alla sostanziale impunità di molte condotte imprudenti gravi da un lato, e alla panpenalizzazione (pur meramente contravvenzionale) dell’intera fenomenologia colposa — in special modo
stradale — dall’altro (61).
Tuttavia, il “passaggio” dal binomio imprudencia grave/leve a quello imprudencia grave/menos
grave, è risultato estremamente complesso sul
piano interpretativo. Infatti, non è affatto chiaro
quali rapporti intercorrano tra l’ambito applicativo della “vecchia” imprudencia leve e la “nuova”
imprudencia menos grave, e parimenti ambigua è la
questione del se (ed eventualmente in che misura)
tale mutazione abbia avuto o meno ripercussioni
sull’area di competenza della tradizionale imprudencia grave.
Una prima ipotesi ricostruttiva, più elementare, potrebbe essere quella per cui la imprudencia
menos grave non sia che un cambio di denominazione della vecchia imprudencia leve, lasciando
tuttavia inalterati gli equilibri da tempo cristallizzati in seno alla penalistica spagnola. È una tesi,
pur sostenuta da una parte minoritaria della dottrina (62), che tuttavia si pone in palese contrasto
con l’intento originario del legislatore del 2015 —
depenalizzare la colpa lieve — poi sì “annacquato”
attraverso il ricorso a una soluzione di compromesso, ma senza svilirlo al punto da tramutarlo nel
suo opposto (cioè la mera trasformazione in delitti
delle vecchie contravvenzioni con colpa lieve). Il
ricorso alla terminologia di colpa “menos grave”
vorrebbe proprio rimarcare l’esistenza di uno spazio di condotte lievi al di fuori del penalmente
rilevante, quelle « mere disattenzioni che, se certamente sono responsabilità di un conducente,
non debbono permettere di qualificare il responsabile del fatto come un “delinquente” » (63). Allo
stesso tempo, l’affiancare una categoria ancora
rilevante per il diritto penale al di sotto dell’imprudencia grave vorrebbe fugare quei timori « che
la nuova disciplina significhi una depenalizzazione
generale di tutti i tipi di colpa: ovvero che i giudici
fissino una soglia molto elevata per considerare
“grave” una condotta colposa, e che significhi
(61) Sebbene non sono mancati commentatori che avevano denunciato il rischio di mera sostituzione delle vecchie
faltas con i nuovi delitos leves, con nessuna conseguenza sul
piano pratico: DOVAL PAÍS, El nuevo régimen, cit., 338 ss.;
DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos grave, cit., 43.
(62) D.M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal,
Parte General3, Valencia, Tirant, 2016, 299.
(63) Cfr. l’emendamento n. 819 al Proyecto del 2013,
che ha introdotto la categoria di compromesso dell’imprudencia menos grave.
669
Imprudencia grave
impunità per i conducenti responsabili di fatti che,
a loro giudizio, sono invece gravi » (64).
Pare dunque chiaro come in mente legis la
imprudencia menos grave sia stata concepita come
forma intermedia tra la grave e la leve. Ciò, tuttavia, ancora non risolve il problema in discussione,
giacché tale conclusione risulta ancora comunque
compatibile con scenari diversi, che sono almeno
tre, dagli effetti in punto di disciplina e significati
politico-criminali assai diversi.
In primo luogo, potrebbe ritenersi che la imprudencia menos grave si costituisca dalla degradazione di alcune condotte colpose prima graves alla
categoria di menos graves, al contempo depenalizzando in toto la imprudencia leve. Di tutte, è la
soluzione senza dubbio più in bonam partem, spingendosi ancora oltre l’intento originario del legislatore, di cui ai progetti del biennio 2012-2013,
fino a intaccare lo stesso ambito applicativo della
vecchia imprudencia grave, restringendolo per la
nuova veste ai soli casi più gravi di quelli già
ricompresi nella vecchia. Proprio per questo, anche tale tesi non pare affatto coerente con l’intento
“di compromesso” del legislatore del 2015. Il seguito di tale opzione, peraltro, è stato complessivamente scarso (65).
In secondo luogo, potrebbe intendersi che la
imprudencia menos grave ritagli il proprio spazio
applicativo erodendo sia quello della vecchia imprudencia leve, sia quello della vecchia imprudencia grave. È, questo, un assetto che ancora comporta una modifica in senso restrittivo della nozione di imprudencia grave, ma allo stesso tempo
non depenalizza del tutto la colpa lieve, recuperando la punibilità della fascia più grave della
stessa nella nozione di imprudencia menos grave.
Tale soluzione ermeneutica, comunque, ha trovato
un seguito solo un poco più ampio tra i commentatori spagnoli (66).
In terzo luogo, infine, si può sostenere che
l’imprudencia menos grave abbia soltanto “mangiato” la porzione di ambito applicativo della vecchia imprudencia leve più prossima all’imprudencia
(64) Cfr. ancora il citato emendamento n. 819 al Proyecto del 2013.
(65) DOVAL PAÍS, El nuevo régimen, cit., 338. Pare aderire a tale tesi anche la Circular 22 giugno 2015, n. 3 della
Fiscalía General del Estado, nonché la sentenza del Tribunal
Supremo 14 luglio 2016, n. 644.
(66) Per tutti: LANZAROTE MARTÍNEZ, El nuevo delito de
imprudencia menos grave, cit., 7 ss.; F. MOLINA FERNÁNDEZ,
Dolo, imprudencia y error, e E. PEÑARANDA RAMOS, Homicidio
y asesinato, in Memento Práctico Penal 2019, Madrid, Francis
Lefebvre, 2018, rispettivamente 307 e 803-804. In giurisprudenza, cfr. Tribunal Supremo, ordinanza, 14 giugno 2018, n.
874.
670
grave: mentre la nuova imprudencia leve, depenalizzata, corrisponda alla porzione della vecchia
leve non trasformatasi in menos grave. In tale
quadro, la imprudencia grave vedrebbe invariata,
assieme alla propria disciplina, la classe di fatti di
sua competenza. È la tesi, tra tutte, probabilmente
più seguita (67), benché certamente non in modo
unanime, in un dibattito che è lungi dall’esser
chiuso.
11. La “rivincita” delle istanze generalpreventive nella riforma del 2019. — Le tensioni politicocriminali già alla base della riforma dei reati colposi contenuta nella Ley Orgánica n. 1 del 2015
non avevano trovato affatto risoluzione, all’indomani della sua entrata in vigore.
Nella situazione di estrema incertezza definitoria venutasi a creare, non si era anzitutto verificato
quell’auspicato “consolidamento” della categoria
della imprudencia grave, ancora minacciata dalla
concorrenza assorbente non più della imprudencia
leve, bensì di quella menos grave. Dall’altro lato,
benché non fosse ben chiaro in che misura la
depenalizzazione della imprudencia leve avesse
davvero sottratto un numero considerevole di incidenti dalla giurisdizione penale, e non avesse
invece finito al contrario per “trasferirli” sotto la
competenza della imprudencia menos grave, non
sono tardati gli allarmi in proposito provenienti
dal mondo dell’associazionismo delle vittime, con
ampia eco nella società civile (68).
Dando voce a tali interessi securitari — aventi
come sempre, nella storia della imprudencia degli
ultimi anni, al centro il tema della sicurezza stradale — la maggioranza del Partido Popular non
tardava a elaborare, nel 2017, una proposta parlamentare che già presentava i caratteri di quella che
sarebbe stata la successiva Ley Orgánica n. 2 del
2019, peraltro approvata — a riprova dell’ormai
trasversale sensibilità politica riguardo il tema —
sotto un governo di diverso colore politico (69).
(67) Per tutti: DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos
grave, cit., 29 ss.; ID., La graduación de la imprudencia
punible, cit., 50; FARALDO CABANA, Los delitos leves, cit., 116;
RODRÍGUEZ MORO, La configuración de la imprudencia, cit.,
144 ss.; F. MUÑOZ CONDE e M. GARCÍA ARÁN, Derecho Penal,
Parte General10, Valencia, Tirant, 2019, 277; J.L. DIEZ RI4
POLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General , Valencia,
Tirant, 2016, 217.
(68) Da ricordare, in particolare, la campagna Por una
ley justa promossa dall’attivismo della vedova di un ciclista
investito da un camion che si era dato alla fuga, che nel
biennio 2017-2018 ha raccolto centinaia di migliaia di firme
di cittadini: cfr. DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial,
delitos imprudentes y fuga, cit., 11.
(69) Il Preámbulo della Ley Orgánica è cristallino sulla
Imprudencia grave
L’impatto della riforma del 2019 è stato meno
profondo di quello della “rivoluzione” del 2015,
avendo confermato appieno l’impianto fondato
sul binomio imprudencia grave/menos grave. Essa
si è limitata a quattro interventi di “ritocco” della
disciplina della colpa penale (70): la previsione di
meccanismi di interpretazione autentica delle nozioni di imprudencia menos grave e grave nel settore della circolazione stradale; la ripenalizzazione
come delitto delle lesioni “base” ex art. 147
comma 1 c.p. esp., commesse con imprudencia
menos grave; nonché l’introduzione di uno speciale aggravamento di pena per i casi di evento
lesivo multiplo e di particolare gravità della colpa.
Quanto al primo intervento, la Ley Orgánica n.
2 del 2019 ha aggiunto un secondo periodo al
secondo alinea del comma 2 degli art. 142 e 152
c.p. esp., commi riguardanti, dopo la riforma del
2015, i delitti di omicidio e lesioni commessi con
imprudencia menos grave. In base ad esso, l’imprudencia menos grave deve ritenersi integrata, salvo
ricorra imprudencia grave, quando la trasgressione
consista in una « infracción grave » delle norme
sulla sicurezza stradale, così apprezzata dal giudice.
La nozione di infracción grave utilizzata dalla
norma, secondo molti commentatori, non deve
essere intesa come una clausola generale o una
norma elastica, rinviando piuttosto all’art. 76 del
codice della strada spagnolo (71). Esso prevede,
ratio dell’intervento: esso è compiuto in risposta « a una
significativa domanda sociale, innanzi all’incremento degli
incidenti in cui risultino coinvolti pedoni e ciclisti per colpa
nella conduzione di veicoli a motore o ciclomotori ». Sulla
riforma, in generale, per tutti: M.A. TRAPERO BARREALES,
Comentario urgente sobre la reforma penal vial y otros aspectos controvertidos, in Revista electrónica de ciencia penal y
criminología, 2019, 1 ss.; J.L. RODRÍGUEZ LAINZ, Los nuevos
delitos leves de imprudencia menos grave en materia de
tráfico: aspectos sustantivos y procesales, in Diario La Ley,
2019, n. 9392; E. FRÍAS MARTÍNEZ, Novedades en el Código
Penal, Ley Orgánica 2/19 de 1 de marzo. Imprudencia en la
conducción de vehiculos a motor o ciclomotores y sanción del
accidente, in Tráfico y seguridad vial, 2019, n. 237; E. CAMPROVÍN TOBÍAS, Los juicios de tráfico vuelven a los Juzgdos
Penales, ivi; J. MUÑOZ CUESTA, Modificación de la imprudencia
en la circulación viaria y el abandono del lugar del accidente
introducidos por LO 2/2019, in Revista Aranzadi doctrinal,
2019, n. 6; DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial, delitos
imprudentes y fuga, cit., passim; S. AGUADO LÓPEZ, La imprudencia menos grave: concepto y criterios para su correcta
calificación jurídica tras las últimas reformas, in La Ley Penal,
2019, n. 141; I. OLAIZOLA NOGALES, Las definiciones auténticas de la imprudencia en el ámbito de la seguridad vial, in
Revista penal, 2020, n. 46, 169 ss.
(70) Oltre a introdurre il delitto di pericolo di fuga dal
luogo dell’incidente (art. 382 bis c.p. esp.).
(71) Real Decreto Legislativo 30 ottobre 2015, n. 6,
approvante il testo consolidato della Ley sobre Tráfico, Cir-
infatti, una fitta serie tassativa di violazioni che
sono da qualificarsi come infracciones graves, segnate da lettere che dalla a arrivano fino alla z (72).
Certamente, la categoria delle infracciones leves,
non integrante la presunzione circa il carattere
menos grave della imprudencia causativa dell’evento, comprende una norma di chiusura —
l’art. 75 lett. c — in base alla quale ogni violazione
al di fuori di quelle espressamente classificate
come graves e muy graves sia da considerarsi leve.
Tuttavia, l’elenco delle ipotesi legislativamente
considerate come infracciones graves è talmente
vasto e ricomprendente casi dalla portata così
generale che, nella pratica, ogni evento di morte o
lesioni derivante da incidente alla guida sembrerebbe ricadere appieno nel descritto meccanismo
presuntivo. È questo, in poche parole, l’esito voluto dal legislatore, nel soddisfare le richieste delle
vittime degli incidenti stradali: ripenalizzare come
delitos leves la quasi totalità dei fatti colposi, compresi quelli in precedenza depenalizzati o — prima
del 2015 — più mitemente puniti come faltas,
permettendo il ricorso ai più facili e brevi meccanismi risarcitori connessi alla via processuale penale.
Sennonché, tale risultato — una presunzione
assoluta che sostanzialmente rievocherebbe l’antica imprudencia con infracción de reglamentos — è
stato criticato per il suo carattere automatico, che
eluderebbe ogni giudizio di gravità in concreto
della violazione, richiesto invece da una piena
operatività del principio di colpevolezza (73). Peraltro, si è anche ritenuto, facendo leva sull’inciso
finale del nuovo testo (« apprezzata l’entità » della
colpa « da parte del Juez o del Tribunal »), che la
presunzione in discussione debba senz’altro dirsi
relativa, residuando comunque sempre in mano al
giudicante il potere di valutare la gravità in concreto della violazione (74).
Quanto alla seconda previsione della riforma
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Cfr. TRAPERO
BARREALES, Comentario urgente, cit., 20 ss.
(72) Il codice della strada spagnolo classifica tutte le
possibili infrazioni in esso contenute in tre categorie: infracciónes leves (art. 75), graves (art. 76) e muy graves (art. 77).
Tale tripartizione, nell’economia interna al testo, è utilizzata
per parametrare le sanzioni amministrative comminate in
caso di violazione, salvo l’infrazione costituisca di per sé
reato.
(73) Per tutti, DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la
imprudencia punible, cit., 54-55.
(74) Così PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas,
cit., 182-183, nonché anche Tribunal Supremo 22 luglio
2020, n. 2533. Interpreta la norma come presunzione assoluta, invece, DE VICENTE MARTÍNEZ, Siniestralidad vial, delitos
imprudentes y fuga, cit., 93 ss.
671
Imprudencia grave
del 2019 — la ripenalizzazione delle lesioni di lieve
entità commesse con imprudencia menos grave —
si può sicuramente affermare come la stessa, di
impatto pratico indubbiamente significativo, è
stata anch’essa motivata essenzialmente dalla volontà di ricondurre il più possibile gli eventi lesivi
dell’integrità fisica — anche quelli più marginali
— nell’alveo della penalità, permettendo così alle
vittime di ottenere più facilmente il risarcimento
del danno (75).
Il terzo intervento della riforma del 2019 è
consistito nel fornire un’interpretazione autentica
della nozione di imprudencia grave in materia stradale, mediante una presunzione — almeno testualmente — assoluta. In base ad essa, verserebbe in
colpa grave chi cagioni un evento di morte o
lesioni per effetto di una violazione cautelare autonomamente punita come delitto di pericolo contra la seguridad vial di cui all’art. 379 c.p. esp. (76).
La modifica, peraltro, non mira evidentemente
a ostacolare la tendenza pretoria attrattiva esercitata della imprudencia menos grave (in passato
leve) rispetto a quella grave, al contrario assecondandola e cristallizzando nel testo legislativo quel
riferimento ai delitti di cui all’art. 379 c.p. esp. che
la prassi aveva già ritenuto decisivi per stimare
l’esistenza della colpa grave (77). La ratio politicocriminale dell’intervento, dunque, va probabilmente ricercata nella conferma del particolare rilievo del disvalore (presunto) d’azione insito in tali
violazioni nominate, tale da imporre la minaccia di
una pena consistente. Non ci si è spinti, tuttavia,
fino allo “sfondamento” dei massimi edittali, a
differenza di quanto previsto nelle discipline “aggravatrici” della colpa in presenza di condotte
stimate a elevato disvalore in Italia, o in Francia (78). Sul piano sanzionatorio, infatti, in applicazione dell’art. 382 c.p. esp. in tema di concorso
formale tra reati di pericolo contra la seguridad vial
e delitti colposi d’evento, opera una disciplina che
vede comminata la pena prevista per il più grave
(75) Cfr. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas, cit.,
183 ss.
(76) In particolare, la guida a velocità superiore di 60
Km/h al limite nelle strade urbane e di 80 Km/h in quelle
extraurbane, quella sotto l’effetto di sostanze alcoliche o
stupefacenti e quella in cui il conducente presenti un tasso
alcolemico superiore a 1,2 g/l (indipendentemente dalla
prova di un’effettiva alterazione psicofisica).
(77) Per quanto ciò non significhi impedire di qualificare come imprudencia grave anche altri contegni colposi:
DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible,
cit., 53.
(78) È il caso dell’omicidio e delle lesioni stradali in
Italia (art. 589 bis e 590 bis c.p.), ma anche in Francia (art.
221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 c.p. fr.).
672
tra i due (in questo caso il delito imprudente) nella
sua metà superiore (79).
Infine, il quarto intervento operato dalla Ley
Orgánica n. 2 del 2019 è consistito nell’introduzione di un meccanismo di aggravamento per i casi
caratterizzati da una colpa più intensa, marcata
e/o deliberata, capace eccezionalmente di spingersi anche oltre i massimi edittali. Una simile
possibilità — che pure era storicamente presente
nel diritto penale spagnolo (80)— era stata tuttavia
esclusa dal Código del 1995 con una scelta fino al
2019 sempre rispettata. Si tratta dunque di una
novità importante, in una politica-criminale nazionale che fino a quel momento aveva incanalato le
istanze repressive di incrudelimento delle pene
non sui reati colposi d’evento, bensì su quelli di
pericolo incriminanti le corrispondenti infrazioni
cautelari (81).
Dal punto di vista tecnico, l’innovazione in
questione è stata costruita nella forma di due
ipotesi aggravate, previste dai nuovi artt. 142 bis e
152 bis c.p. esp., rispettivamente dei delitti di
omicidio e lesioni colpose commesse con imprudencia grave. Più in dettaglio, è previsto che il
giudice « potrà » irrogare una pena superiore facendo riferimento a tre diversi indici: la circostanza che « il fatto rivesta una gravità manifesta »,
la « singolare quantità e rilievo del rischio creato »
nonché del « dovere normativo di diligenza contravvenuto ». L’aumento di pena, poi, è correlato
alla necessaria presenza di una pluralità di vittime,
ed è previsto nella misura di un grado nel caso in
cui queste siano due, e di due gradi nell’ipotesi che
siano di numero maggiore. Nelle ipotesi più significative, il cumulo di pena può arrivare fino a nove
anni di reclusione.
(79) Ovvero con una cornice edittale a massimi invariati
e minimi pari alla metà della vecchia forbice.
(80) Il riferimento è al codice del 1944, il cui art. 565
consentiva al giudice, nell’ipotesi di imprudencia profesional,
di aumentare la pena di uno o due gradi « quando il risultato
lesivo fosse di estrema gravità ». Tale aggravamento di pena
poteva superare i massimi edittali anche di misura, trovando
un tetto espresso soltanto nella pena comminata per la
corrispondente ipotesi dolosa di quel delitto: cfr. SILVA
SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit.,
89, e v. infra, § 13.
(81) Da notare, poi, come sebbene anche tale previsione
sia nata in conseguenza delle istanze securitarie relative alla
sicurezza stradale, a differenza delle altre novità appena
ripercorse non è formulata dal punto di vista testuale con
esclusivo riguardo a tale settore. Dunque — nonostante
quanto affermato nel Preámbulo della legge organica — essa
pare avere carattere generale, e può interessare qualsiasi
ambito casistico in cui può realizzarsi colposamente un
evento: in tal senso, DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la
imprudencia punible, cit., 53.
Imprudencia grave
La previsione non è priva di profili problematici. Oltre al carattere discrezionale dell’aggravamento da parte del giudicante, non mancano
dubbi interpretativi rispetto a tutti i summenzionati requisiti per potersi applicare la disciplina in
questione, che a giudizio di molti finiscono per
renderlo incerto e fumoso nei suoi presupposti. In
particolare, resta difficile apprezzare il significato
di una gravità eccezionale o manifesta rispetto a un
parametro di partenza che già è imprudencia
grave (82).
Peraltro, il fatto che l’aggravante possa operare
solo in presenza di eventi plurimi in parte ridimensiona il problema ermeneutico, nonché la portata
innovativa, sul piano politico-criminale, prima descritta. In questo senso, l’inversione di marcia
quanto a politica criminale prodotta dalla riforma
del 2019 è forse meno netta di quanto potrebbe a
prima vista sembrare.
12. Il contenuto del grado della colpa nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale spagnolo. —
La ricostruzione fin qui compiuta circa l’evoluzione normativa della imprudencia, e in particolare
di quelle figure tipizzate che sono i suoi gradi, non
si è ancora soffermata su di una questione fondamentale, in particolar modo sul piano dell’applicazione pratico-giurisprudenziale. Invero, i rapporti tra i vari tipi di imprudencia — grave, menos
grave, leve, e così via — non sono davvero chiariti
fintanto che non ci si soffermi sui criteri per
stabilire quando si versi in un’ipotesi o in un’altra.
Il discorso è complesso, e deve essere svolto
distinguendo tra due piani fra loro peraltro profondamente intrecciati nella pratica. In primis,
quali criteri debbono essere utilizzati per graduare
l’imprudencia: in termini ancora generali, indipendenti da quali e quanti gradi della colpa vengano
in rilievo sul piano ordinamentale. In secondo
luogo, quale è la “soglia” di gravità che caratterizza le diverse tipologie di colpa cui il Código
attribuisce rilievo normativo, questione invece inevitabilmente legata proprio all’assetto accolto nell’ordito codicistico di quel determinato momento
storico.
Punto comune a entrambe le questioni è che il
legislatore spagnolo non si è mai spinto a dettare
criteri attraverso cui operare per la valorazione del
grado della imprudencia, lasciando integralmente il
tema all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (83).
(82) Così DAUNIS RODRÍGUEZ, op. ult. cit., 52.
(83) Per quanto — si è sostenuto — il problema di
quando « una colpa debba essere considerata grave o leve
Partendo dalla prima questione — quali criteri
utilizzare per graduare l’imprudencia — un punto
fermo, che gode di consenso trasversale, è quello
per cui i diversi gradi non si differenzino in base a
violazioni del dovere di diligenza qualitativamente
tra loro diverse, bensì soltanto quantitativamente
caratterizzate in punto di gravità. La norma cautelare violata, in altri termini, è la stessa in ogni
caso: quel che cambia, tra imprudencia grave e altri
gradi della colpa, è l’intensità di tale violazione (84). Tale differenziale quantitativo è solitamente ricostruito sotto un profilo sempre quantomeno oggettivo, e nella maggior parte delle ricostruzioni anche soggettivo.
Per quanto attiene al primo e basilare aspetto
— intensità della violazione del deber objetivo de
cuidado — il riferimento unanime di dottrina e
giurisprudenza è anzitutto al quantum di scostamento della condotta negligente dalla soglia del
rischio consentito, ovvero dalla diligenza omessa (85).
Secondo l’impostazione maggioritaria, non rileva in maniera diretta nel determinare il grado
della colpa, invece, la gravità del danno cagionato,
calibrata sull’importanza del bene giuridico pregiudicato, invece menzionati da parte della giurisprudenza come autonomamente influenti sul
grado della colpa (86). Discorso analogo può farsi
con riferimento alla considerazione dell’utilità sociale del rischio nel contesto di specie. Tutti questi
profili, piuttosto, giocheranno un ruolo a livello
ordinamentale, anzitutto sul piano dell’ultima ratio, ovverosia nel momento politico-penale in cui il
legislatore seleziona a quali beni estendere la tutela
penalistica dalle aggressioni colpose. Essi, ancora,
verranno in rilievo nella determinazione, a livello
non è stato oggetto di particolare approfondimento » neanche da parte della dottrina spagnola: I. OLAIZOLA NOGALES,
La relación entre los delitos de peligro y la graduación de la
imprudencia en los delitos contra la seguridad vial, in Derecho
penal del Estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig diretto da D.M. LUZÓN PEÑA,
Madrid, La Ley, 2010, 330.
(84) R. NÚÑEZ BARBERO, La estructuración jurídica del
delito culposo, problema actual de la dogmática, in Anr. der.
pen., 1974, 86; CHOCLÁN MONTALVO, Deber de cuidado y
delito imprudente, cit., 81; FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia
en el codigo penal de 1995, cit., 331-332; MIR PUIG, Derecho
penal, Parte general, cit., 295; MUÑOZ CONDE e GARCÍA ARÁN,
Derecho Penal, Parte General, cit., 274. In giurisprudenza:
Tribunal Supremo 29 febbraio 1992, n. 434, e 4 luglio 2003,
n. 966.
(85) OLAIZOLA NOGALES, La relación entre los delitos de
peligro y la graduación de la imprudencia, cit., 330-331;
similmente FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo
penal de 1995, cit., 334-335
(86) Ad esempio, Tribunal Supremo 28 giugno 2013, n.
598.
673
Imprudencia grave
più generale di politica legislativa, dell’estensione
e dell’intensità delle cautele che è opportuno predisporre per la salvaguardia del bene protetto.
Ciò, dunque, potrà avere un riflesso sulla gravità
della negligenza, ma soltanto di tipo indiretto, dal
momento che una medesima infrazione potrà essere valutata più severamente in un contesto maggiormente saturo di cautele, poste anche in un
momento più arretrato rispetto alla lesione —
insomma, in un contesto in cui il rischio consentito
possa sinteticamente dirsi più ridotto (87).
Con riferimento al secondo piano — soggettivo — in cui può valutarsi la gravità della imprudencia, essa dovrà misurarsi in base al grado di
prevedibilità e riconoscibilità della possibile evoluzione del rischio in un evento di danno, da
valutare in base alla situazione concreta in cui
l’agente abbia operato. Quanto maggiori siano tali
parametri, tanto più intenso sarà il grado di esigenza richiesto sul piano del deber subjetivo de
cuidado, e dunque grave la sua violazione (88).
Non direttamente correlata al grado della
colpa è invece stimata essere la consapevolezza o
meno, da parte dell’agente concreto, del fatto di
stare ponendo in essere una condotta negligente:
giacché la circostanza per cui un contegno sia
deliberatamente contrastante con la norma di cautela o meno non influisce sulla magnitudo dello
scostamento dalla diligenza doverosa. Né, parimenti, sussistono collegamenti immediati tra la
gravità della colpa e l’eventuale previsione dell’evento: l’imprudencia incosciente, di per sé, non è
per ciò solo meno grave di quando vi sia una
prefigurazione del risultato (89).
Stabiliti quali sono i criteri da utilizzare per
graduare la colpa, è comunque inevitabile che la
questione si leghi con l’altra più sopra ricordata,
per la quale occorre stabilire quale sia la “soglia”
di gravità al di sopra (o al di sotto) della quale
ricorrano gli estremi di una o di un’altra delle
figure tipizzate di imprudencia.
L’assetto tradizionale, fondato sul binomio imprudencia grave e leve (o analogamente, in prece(87) FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal
de 1995, cit., 332; DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la
imprudencia punible, cit., 84 ss.; contra MIR PUIG, Derecho
penal, Parte general, cit., 295
(88) OLAIZOLA NOGALES, La relación entre los delitos de
peligro y la graduación de la imprudencia, cit., 337; Tribunal
Supremo 23 dicembre 2011, n. 9268, e 27 ottobre 2009, n.
6867.
(89) Già NÚÑEZ BARBERO, La estructuración jurídica del
delito culposo, cit., 86. Sulla colpa incosciente, per tutti, E.
HAVA GARCÍA, La imprudencia incosciente, Granada, Comares, 2002.
674
denza, temeraria e simple), cui andava poi aggiunta
la meramente aquiliana imprudencia levísima, non
si discostava molto, nella sostanza, dalla tripartizione romanistica della culpa in lata, levis e levissima, fondata sulle tre figure di riferimento rispettivamente del quidam de populo, del bonus pater
familias e del vir diligentissimus. La giurisprudenza spagnola associava infatti all’imprudencia
leve il parametro dell’hombre medio, intelligente e
sensato, mentre individuava nell’uomo malaccorto
il metro per stabilire quando una colpa fosse
grave.
Era dunque imprudencia grave, secondo una
serie di formule, la « mancanza di adozione delle
cautele più basilari e rudimentali », la « violazione
dei doveri più elementari, che si possono richiedere al meno diligente dei soggetti », la « disattenzione marchiana e significativa rispetto a ciò che è
esigibile a qualunque persona » (90). Sono tutte,
evidentemente, definizioni dotate di un elevato
grado di genericità, pienamente aperto alla discrezionalità giudiziale (91): carattere tuttavia probabilmente inevitabile in nozioni continue e non
discrete come quella di gravità della colpa.
La riforma del 2015, con la depenalizzazione
integrale dell’imprudencia leve e la creazione della
imprudencia menos grave, non ha potuto che coinvolgere anche il tema di quali “soglie” di gravità
corrispondano alle varie nozioni tipizzate di colpa.
I rapporti non chiari tra le nuove classi nominate
di imprudencia e le vecchie si sono dunque intersecati con il problema se l’antica definizione di
quella classe solo apparentemente intoccata dalla
riforma — l’imprudencia grave — potesse dirsi
ancora valida. Al di là delle diverse soluzioni
giurisprudenziali circa il fenomeno successorio tra
gradi della colpa tipizzati, sembra in ogni caso
assolutamente prevalente la soluzione pragmatica
che conferma appieno le tradizionali formule definitorie della imprudencia grave. È dunque la imprudencia menos grave la realtà davvero “nuova”
cui dover attribuire una soglia di negligenza caratteristica.
In tal senso, la tesi maggioritaria, in dottrina e
in giurisprudenza, pare finora quella di interpretare l’asticella di diligenza tipica di tale grado della
colpa in conformità con la ratio della riforma, cioè
quella di voler escludere dalla penalità quelle mere
disattenzioni che, nella prassi, finivano con l’essere
(90) Tribunal Supremo rispettivamente 28 giugno 1999,
n. 1082; 19 ottobre 2000, n. 1611; 18 ottobre 1975.
(91) Di « libertad judicial » probabilmente eccessiva
parla FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en el codigo penal de
1995, cit., 331.
Imprudencia grave
ricomprese nell’imprudencia leve. Così, la parte di
questa ad essere “ancora” leve, cioè quella depenalizzata, è reputata coincidere proprio con quelle
disattenzioni che non meritano per l’autore lo
stigma di “delinquente”; mentre l’imprudencia menos grave « può essere definita come la creazione
di un rischio di natura inferiore alla grave » ovvero « come l’infrazione del dovere medio di previsione con riguardo alle attività compiute dall’agente » (92). Pare riemergere per qualificare
l’imprudencia menos grave, insomma, quella figura
di uomo-medio e quell’idea di medianità che, se
storicamente riguardavano l’imprudencia leve,
erano poi state tuttavia progressivamente eclissate
in favore di più ampie maglie definitorie (e punitive).
In conclusione, la valorizzazione in punto di
tipicità e disciplina dei gradi della colpa, caratteristica dell’ordinamento spagnolo, da un lato indubbiamente sconta quella vaghezza che è connaturata ai concetti quantitativi, aperti alla discrezionalità del giudice. Le vicende più recenti relative
all’introduzione dell’imprudencia menos grave
hanno messo in luce le debolezze insite nel sistema, aggiungendovi peraltro un’incertezza definitoria forse non necessaria, nonché indulgendo
nella “moltiplicazione” dei gradi tipificati della
colpa, operazione che già, di per sé, è indirizzata
verso l’incremento dell’indeterminatezza. Maggiore è il numero di species graduate di colpa cui è
dato rilievo normativo, infatti, maggiore è la difficoltà nell’inquadrare ciascun grado, e conseguentemente divengono più flou i confini tra i livelli di
colpa tra loro adiacenti.
D’altro canto, è indubbio come la focalizzazione sul concetto di imprudencia grave per l’accesso alla penalità (o, comunque, a penalità con
sanzioni detentive), tipica della tradizione spagnola, abbia avuto effetti indubbiamente positivi
sotto diverso profilo. Infatti, la necessità di dar
conto del carattere manifesto della violazione della
diligenza, per ritenere integrato il tipo colposo
“grave”, ha imposto il momento dell’accertamento
in concreto della colpa — e della relativa motivazione — come centrale nella ricostruzione del
fatto ad opera dei giudici (93).
13. L’imprudencia profesional e i vari settori
applicativi della imprudencia. — L’imprudencia
profesional è una specifica categoria di colpa la cui
presenza determina l’applicazione di speciali san(92) Tribunal Supremo 11 dicembre 2017, n. 805 (corsivo nostro).
(93) POLI, La rilevanza del grado della colpa, cit., 914.
zioni interdittive dall’esercizio della professione o
dell’arte, variabili a seconda della gravità del reato
commesso (94). Tale disciplina, in particolare, è
contemplata per i delitti di omicidio e lesioni
personali, nonché quelli aborto e lesioni al feto,
commessi per imprudencia grave (art. 142 comma
1, 152 comma 1, 146 e 158 c.p. esp.).
Essa è erede dell’antica impericia, e si caratterizza per il fatto che la violazione cautelare che vi
dà luogo attiene alle regole di sicurezza proprie
della categoria professionale di appartenenza, il
che giustifica appunto l’inibizione temporanea
dall’attività in questione. Peraltro, secondo l’impostazione maggioritaria, non solo l’imprudencia
profesional non è formalmente configurabile al di
fuori dell’imprudencia grave, ma in essa la gravità è
da misurarsi con un metro in parte differente, in
senso più rigoroso: infatti, la violazione considerata deve essere tale che la condotta dell’agente
appaia incompatibile con l’esercizio della professione, in cui « è esigibile un maggior grado di
conoscenza e attenzione », anche in considerazione del fatto che « tale inottemperanza può dar
luogo normalmente a danni più significativi che
nel caso della imprudencia non profesional » (95).
Nella categoria della colpa professionale, fra i
vari ambiti in cui questa può essere articolata,
spicca per importanza sia teorica che pratica
quello della imprudencia médica (96). Esso si ca(94) C. GUISASOLA LERMA, La imprudencia profesional,
Valencia, Tirant, 2005.
(95) DE VICENTE REMESAL, La regulación de la imprudencia, cit., 25. Peraltro, si è discusso a lungo — sia in costanza
del regime vigente sino al 1995 fortemente aggravatore della
pena principale operato dalla imprudencia profesional, sia
anche dopo la riduzione del suo rilievo all’inflizione comulativa di un’inabilitazione speciale — della distinzione tra
imprudencia profesional vera e propria e « imprudencia de un
profesional », cioè la colpa “comune” imputabile a un professionista, a cui non sarebbe applicabile la disciplina speciale prevista per la prima, ma solo quella generale della
imprudencia grave. L’opinione maggioritaria pare riservare la
qualifica di imprudencia profesional solo ai casi di violazione
della lex artis da parte di un professionista “a tempo pieno”,
mentre sarebbe colpa comune quella trasgressione inveratasi
nel contesto di una attività caratteristica del professionista,
ma svolta da un soggetto non concretamente dotato di tale
qualifica; nonché la negligenza del professionista vero e
proprio, la quale non sia riconducibile a una violazione della
lex artis. Sul tema, per tutti, J.M. SILVA SÁNCHEZ, Medicinas
alternativas e imprudencia médica, Barcelona, Bosch, 1999,
23 ss.
(96) E. HAVA GARCÍA, La imprudencia médica, Valencia,
Tirant, 2001; M.A. RUEDA MARTÍN, La concreción del deber
objetivo de cuidado en el desarrollo de la actividad médicoquirúrgica curativa, in InDret, 2009, n. 4; V. RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ e N. TORRES CADAVID, La responsabilidad penal
médica por conductas imprudentes. Evolución de la jurisprudencia española en los últimos años, in Libro Homenaje al
675
Imprudencia grave
ratterizza — conformemente a quanto accade in
uno scenario comparatistico — per il fatto che il
dovere di diligenza gravante in capo al sanitario
viene ricostruito attraverso il riferimento alla lex
artis, le regole non positivizzate della pratica medica, a fini di tutela dell’incolumità e della salute
del paziente, in perpetua evoluzione scientifica.
Dal punto di vista pratico, le sentenze di condanna diminuiscono nettamente nel settore medico rispetto agli altri (97), dato che la soglia di
accesso alla penalità, e in special modo all’incriminazione per imprudencia grave, è decisamente più
elevata che in altri ordinamenti, quali ancora oggi
l’italiano. Tale risultato, peraltro, è indubitabilmente connesso con la difficoltà a classificare
un’imperizia come marchiana in un contesto dove
non vi sono riferimenti chiari, precisi e magari
positivizzati in materia cautelare, bensì un sapere
cangiante, disperso in linee guida, prassi, protocolli e direttive, anche tra loro in contraddizione e
comunque sempre aperti a essere rivisti alla luce
della specificità del caso concreto (98).
Un altro settore applicativo della imprudencia
molto importante è quello dell’infortunistica lavorativa (99). Similmente ad altre esperienze giuridiche, anche in Spagna sulle posizioni datoriali grava
una fitta rete di obblighi sicuristici, anche a carattere flessibile. L’apertura del dovere di protezione
del datore di lavoro, peraltro, ha modo di manifestarsi già a livello di tutela penale del pericolo,
per mezzo delle fattispecie “aperte” di cui agli art.
316 e 317 c.p. esp., incriminanti l’infrazione di
norme prevenzionistiche e la conseguente posizione in pericolo dei lavoratori rispettivamente
con dolo e imprudencia grave (100).
Profesor Dr. Augustín Jorge Barreiro, II, Madrid, Universidad
Autónoma, 2019, 1205 ss.; M. DEL CARMEN GÓMEZ RIVERO, La
responsabilidad penal del médico2, Valencia, Tirant, 2008,
329 ss.; A. JORGE BARREIRO, La imprudencia punible en la
actividad médico-quirúrgica, Madrid, Tecnos, 1990; ROMEO
CASABONA, Conducta peligrosa e imprudencia, cit., 197 ss.
(97) DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia
punible, cit., 211.
(98) DAUNIS RODRÍGUEZ, op. ult. cit., 224.
(99) M.J. CUENCA GARCÍA, La incidencia de la “nueva”
imprudencia menos grave en la siniestralidad laboral, in Liber
amicorum. Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c.
Juan Ma. Terradillos Basoco, Valencia, Tirant, 2018, 1155 ss.;
O. MORALES, Questioni fondamentali riguardo al trattamento
degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo, J.L.
GONZÁLEZ CUSSAC, La responsabilità colposa per gli infortuni
sul lavoro nell’ordinamento penale spagnolo, e C. VIDALES
RODRÍGUEZ, I reati contro la sicurezza e l’igiene sul lavoro nella
legislazione spagnola, tutti in Criminalia, 2014, rispettivamente 365 ss., 307 ss. e 401 ss.
(100) I. OLAIZOLA NOGALES, Delitos contra los derechos
de los trabajadores (arts. 316 y 317 CP) y su relación con los
resultados lesivos, in InDret, 2010, n. 2.
676
Quanto ai reati colposi d’evento, la necessaria
integrazione della colpa grave, benché forse in
modo meno deciso che in altri settori (101), conduce comunque alla deflazione delle ipotesi in cui
ricorrerebbero tali delitti. Ciò è in particolare
evidente nel caso di autoesposizione al pericolo da
parte del lavoratore, dove peraltro il riconoscimento del concorso di colpe tra datore e vittima
dell’infortunio determina la degradazione di un
livello della imprudencia (da grave, dopo il 2015, a
menos grave) (102).
Già molto si è detto sul settore della circolazione stradale, quanto alla sua centralità nella
politica penale spagnola, alla preferenza culturale
per le incriminazioni di pericolo, al suo rilievo
numerico-pratico. Come in Italia, la colpa rilevante in materia stradale è specifica, pur con la
presenza di norme flessibili (art. 10 e 21 del codice
della strada spagnolo) che aprono all’integrazione
del deber de cuidado tramite la violazione di generici doveri di attenzione o di adeguatezza della
condotta di guida alla situazione concreta della
strada.
Con una previsione simile a quella dell’imprudencia profesional, il codice spagnolo commina
l’importante sanzione interdittiva della privazione
della patente di guida, cumulativamente rispetto
alla pena principale, a chi cagioni un evento di
morte o lesioni alla guida di un veicolo a motore
(art. 142 e 152 c.p. esp.) (103). A differenza di
quanto accade nella colpa professionale, tuttavia,
tale sanzione è irrogata sia che l’imprudencia sia
grave, sia che venga stimata essere menos grave,
pur per una durata differente, proporzionata al
disvalore del fatto. È, questo, un ulteriore e importante indice della particolare attenzione, sul
piano politico-criminale, che il legislatore spagnolo tributa alla sicurezza stradale.
Alberto Cappellini
(101) Ad esempio, l’infrazione del dovere di prevedere
i rischi, e di informare e preparare i lavoratori, integrano in
modo quasi automatico gli estremi della imprudencia grave,
dato che sono considerati doveri basici e fondamentali del
datore: cfr. A. DAUNIS RODRÍGUEZ, La graduación de la imprudencia punible, cit., 187-188.
(102) Sulla “degradazione” della imprudencia nell’ipotesi di concorso di colpe, per tutti, CORCOY BIDASOLO, El
delito imprudente, cit., 90.
(103) Va altresì ricordata l’analoga imposizione di sanzione interdittiva del porto d’armi nel caso in cui vengano
commessi omicidio o lesioni per imprudencia grave (sempre
comma 1 degli art. 142 e 152 c.p. esp.) mediante l’utilizzo di
arma da fuoco. Su entrambe le sanzioni interdittive cfr. SILVA
SÁNCHEZ, El sistema de incriminación de la imprudencia, cit.,
90-91.
Imprudencia grave
FONTI. — Art. 565, 586, 586 bis, 600 codice penale
spagnolo del 1944, 1963 e 1973; art. 12, 142, 142 bis, 146,
147, 149, 150, 152, 152 bis, 158, 220, 301, 316, 317, 331, 358,
367, 379, 382, 391, 447, 621 c.p. esp.; art. 10, 21, 75, 76
codice della strada spagnolo (Real Decreto Legislativo 30
ottobre 2015, n. 6); Ley Orgánica 21 giugno 1989, n. 3; Ley
Orgánica 30 novembre 2007, n. 15; Ley Orgánica 30 marzo
2015, n. 1; Ley Orgánica 1° marzo 2019, n. 2.
LETTERATURA. — S. AGUADO LÓPEZ, La imprudencia menos grave: concepto y criterios para su correcta calificación
jurídica tras las últimas reformas, in La Ley Penal, 2019, n.
141; J. ANTÓN ONECA, Derecho Penal, Parte General2, Madrid, Akal, 1949; J.L. BARJA DE QUIROGA, Los delitos imprudentes en el ámbito militar, in Revista española de derecho
militar, 2015, n. 104, 69-99; M.Á. BOLDOVA PASAMAR, La
desaparición de las faltas en el proyecto de reforma de código
penal de 2013, in Revista electrónica de ciencia penal y
criminología, 2014, 1-20; M. CANCIO MELIÁ e M. LLOBET
ANGLÍ, The Spanish Perspective on Traffic Offences: Tough on
Danger, Soft on Harm, and penal Populism, in Criminal
Liability for Serious Traffic Offences. Essays on Causing Death, Injury and Danger in Traffic a cura di A. VAN DIJK e H.
WOLSWIJK, The Hague, Eleven, 2015, 107-130; J. CEREZO
MIR, Problemas fundamentales del Derecho Penal, Madrid,
Tecnos, 1982; ID., Cuestiones previas al estudio de la estructura del tipo de lo injusto de los delitos de acción culposos, in
Estudios jurídicos en honor del profesor Octavio Pérez-Vitoria,
I, Barcelona, Bosch, 1983, 129-147; J.A. CHOCLÁN MONTALVO, Deber de cuidado y delito imprudente, Barcelona,
Bosch, 1998; ID., Deber de cuidado y riesgo permitido, in La
responsabilidad penal de las actividades de riesgo diretto da P.
CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n.
3, 135-186; M. COBO DEL ROSAL e T.S. VIVES ANTÓN, Derecho
Penal, Parte General3, Valencia, Tirant, 1990; M. CORCOY
BIDASOLO, El delito imprudente. Criterios de imputación del
resultado2, Montevideo-Buenos Aires, BdeF, 2005 (1a ed.
1989); ID., Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario.
Problemática concursal entre los delitos contra la seguridad en
el tráfico y los resultados lesivos a ellos imputables, in Seguridad vial y Derecho penal a cura di S. MIR PUIG, M. CORCOY
BIDASOLO e S. CARDENAL MONTRAVETA, Valencia, Tirant, 2008,
73-120; M.J. CUENCA GARCÍA, La incidencia de la “nueva”
imprudencia menos grave en la siniestralidad laboral, in Liber
amicorum. Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c.
Juan Ma. Terradillos Basoco, Valencia, Tirant, 2018, 11551168; M. CUGAT MAURI, La discutible bondad de la supresión
del libro III, in Cuadernos de política criminal, 2014, n. 113,
159-200; F. CURI, Tertium datur. Dal common law al civil law
per una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo del
reato, Milano, Giuffrè, 2003; A. DAUNIS RODRÍGUEZ, La imprudencia menos grave, in InDret, 2018, n. 3; ID., Sobre la
progresiva despenalización de la imprudencia en el Ordenamiento penal español, in Revista penal, 2018, n. 41, 73-90;
ID., La graduación de la imprudencia punible, Cizur Menor,
Aranzadi, 2020; R. DE VICENTE MARTÍNEZ, Derecho penal de la
circulación2, Barcelona, Bosch, 2008; ID., La reforma penal de
2015 y su incidencia en los accidentes de circulación, in
Revista Aranzadi doctrinal, 2017, n. 5, 41-57; ID., Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga, Madrid, Reus, 2019; J.
DE VICENTE REMESAL, La regulación de la imprudencia en el
código penal, in Revista xurídica galega, 1999, n. 23, 13-31;
ID., Dos propuestas legislativas antagónicas sobre el homicidio
por imprudencia leve. Referencia especial al ámbito de la
seguridad vial, in Revista de derecho y proceso penal, 2014, n.
36, 121-168; M. DEL CARMEN GÓMEZ RIVERO, La responsabilidad penal del médico2, Valencia, Tirant, 2008; E. DEL CASTILLO CODES, La imprudencia: autoría y participación, Madrid, Dykinson, 2007; C.D. DELGADO SANCHO, Los delitos
imprudentes tras la reforma de la Ley orgánica 1/2015, especial referencia al homicidio y las lesiones, in Revista Aranzadi
doctrinal, 2017, n. 11, 93-128; J.L. DIEZ RIPOLLÉS, Derecho
Penal Español, Parte General4, Valencia, Tirant, 2016; A.
DOVAL PAÍS, El nuevo régimen penal de las imprudencias
menos graves y leves, in Comentario a la reforma penal de
2015 diretto da G. QUINTERO OLIVARES, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, 333-345; ID., Homicidios y lesiones por imprudencia: evolución, nuevo régimen y límites, in La Ley Penal, 2016,
n. 119; R. ESTEBAN, El delito imprudente, in La imprudencia
diretto da P.V. CANO-MAILLO REY, Cuadernos de derecho
judicial, 2005, n. 16, 53-68; E.A. FABIÁN CAPARRÓS, Consideraciones dogmáticas y político-criminales sobre el blanqueo
imprudente de capitales, in Revista general de Derecho Penal,
2011, n. 16; P. FARALDO CABANA, La despenalización de las
faltas: entre la agravación de las penas y el aumento de la
represión administrativa, in InDret, 2014, n. 3; ID., Los delitos
leves. Causas y consecuencias de la desaparición de las faltas,
Valencia, Tirant, 2016; B. FEIJOO SÁNCHEZ, La imprudencia en
el codigo penal de 1995 (cuestiones de « lege lata » y de « lege
ferenda »), in Cuadernos de política criminal, 1997, 303-365;
ID., Homicidio y lesiones imprudentes: réquisitos y limites
materiales, Zaragoza, Edijus, 1999; ID., Seguridad del trafico
y resultado de peligro concreto, in La Ley, 1999, 1880-1890;
ID., Los límites políticos-criminales de la responsabilidad por
imprudencia: la imprudencia leve como hecho punible, in
Revista del poder judicial, 2001, n. 61, 105-164; ID., Resultado
lesivo e imprudencia. Estudio sobre los límites de la responsabilidad penal por imprudencia y el criterio del « fin de
protección de la norma de cuidado », Barcelona, Bosch, 2001;
ID., Sobre la dogmatica de lo cotidiano: la imprudencia punible, in Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid,
2013, 143-155; R. GARCÍA ALBERO, La nueva politica criminal
de la seguridad vial. Reflexiones a propósito de la LO 15/
2007, de 30 de noviembre, y del Proyecto de Reforma del
Código Penal, in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2007, 1-28; A. GARCÍA ORTÍZ, El delito de incendio
imprudente, in Revista xurídica galega, 2016, n. 74, 156-169;
A. GIL GIL, El delito imprudente. Fundamentos para la
determinación de lo injusto imprudente en los delitos activos
de resultado, Barcelona, Atelier, 2007; E. GIMBERNAT ORDEIG,
Introducción a la Parte General del Derecho Penal español,
Madrid, Universidad Complutense, 1979; J.L. GONZÁLEZ
CUSSAC, La imprudencia en la actividad judicial, in La responsabilidad penal de las actividades de riesgo diretto da P.
CASTELLANO RAUSELL, Cuadernos de derecho judicial, 2002, n.
3, 101; ID., La responsabilità colposa per gli infortuni sul
lavoro nell’ordinamento penale spagnolo, in Criminalia, 2014,
307-322; A. GUALLART Y DE VIALA, La significación del resultado en los delitos culposos en el Derecho penal español, in
Anr. der. pen., 1979, 617-640; C. GUISASOLA LERMA, La
imprudencia profesional, Valencia, Tirant, 2005; E. HAVA
GARCÍA, La imprudencia médica, Valencia, Tirant, 2001; ID.,
La imprudencia incosciente, Granada, Comares, 2002; L.
JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal, V. La culpabilidad2, Buenos Aires, Losada, 1963; A. JORGE BARREIRO, La
imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica, Madrid, Tecnos, 1990; P.A. LANZAROTE MARTÍNEZ, El nuevo
delito de imprudencia menos grave en la reforma del Código
Penal de 2015, in Diario La Ley, 2015, n. 8600; J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, ¿Vale la pena la reforma? Análisis desde los
principios democráticos, in La reforma penal de 2013 coordinato da M. VALLE MARISCAL DE GANTE e M. BUSTOS RUBIO,
Madrid, Universidad Complutense, 2014, 11-22; P. LAURENZO COPELLO, El resultado en Derecho Penal, Valencia,
Tirant, 1992; D.M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal,
Parte General3, Valencia, Tirant, 2016; M. MARAVER GÓMEZ,
El principio de confianza en derecho penal. Un estudio sobre
la aplicación del principio de autorresponsabilidad en la teoría
677
Imprudencia grave
de la imputación objetiva, Cizur Menor, Civitas, 2009; C.
MÉNDEZ RODRÍGUEZ, La deriva de los delitos de peligro en la
LO 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal: la
equiparación punitiva de los delitos de peligro dolosos e
imprudentes y de los delitos de resultado y peligro abstracto.
Una forma de “solventar” la confusa interpretación y aplicación de los tipos penales de peligro, in Estudios penales y
criminológicos, 2017, 487-538; B. MENDOZA BUERGO, El derecho penal en la sociedad del riesgo, Madrid, Civitas, 2001; S.
MIR PUIG, Derecho penal, Parte general10, Barcelona, Reppertor, 2016; F. MOLINA FERNÁNDEZ, Dolo, imprudencia y error,
in Memento Práctico Penal 2019, Madrid, Francis Lefebvre,
2018, 297-315; O. MORALES, Questioni fondamentali riguardo
al trattamento degli infortuni sul lavoro nel diritto penale
spagnolo, in Criminalia, 2014, 365-386; F. MUÑOZ CONDE, I.
BERDUGO e M. GARCÍA ARÁN, La reforma penal de 1989,
Madrid, Tecnos, 1989; F. MUÑOZ CONDE e M. GARCÍA ARÁN,
Derecho Penal, Parte General10, Valencia, Tirant, 2019; J.
MUÑOZ CUESTA, Modificación de la imprudencia en la circulación viaria y el abandono del lugar del accidente introducidos
por LO 2/2019, in Revista Aranzadi doctrinal, 2019, n. 6; R.
NÚÑEZ BARBERO, La estructuración jurídica del delito culposo,
problema actual de la dogmática, in Anr. der. pen., 1974,
61-120; I. OLAIZOLA NOGALES, Delitos contra los derechos de
los trabajadores (arts. 316 y 317 CP) y su relación con los
resultados lesivos, in InDret, 2010, n. 2; ID., La relación entre
los delitos de peligro y la graduación de la imprudencia en los
delitos contra la seguridad vial, in Derecho penal del Estado
social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago
Mir Puig diretto da D.M. LUZÓN PEÑA, Madrid, La Ley,
2010, 327-380; ID., Las definiciones auténticas de la imprudencia en el ámbito de la seguridad vial, in Revista penal,
2020, n. 46, 169-189; F. PALAZZO e M. PAPA, Lezioni di diritto
penale comparato3, Torino, Giappichelli, 2013; M. PANTALEÓN DÍAZ, Treinta años de reformas del homicidio y las
lesiones imprudentes en el derecho penal español (1989-2019).
Historia de un despropósito, in Revista Aranzadi de Derecho y
Proceso Penal, 2019, n. 55, 145-199; E. PEÑARANDA RAMOS,
Homicidio y asesinato, in Memento Práctico Penal 2019,
Madrid, Francis Lefebvre, 2018, 787-810; M. PÉREZ MANZANO, Autoría y participación imprudente en el Código de
1995, Madrid, Civitas, 1999; J.M. PERIS RIERA, Il lungo
cammino verso un codice penale della democrazia in Spagna,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 3-20; N. PISTILLI, Profili penali
della colpa stradale, Milano, Wolters Kluwer, 2019; P.F.
POLI, La rilevanza del grado della colpa in funzione incriminatrice nel sistema penale spagnolo: un modello da imitare?,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 903-929; A. QUINTANO RIPOLLÉS, Culpa e imprudencia en la doctrina y en la práctica, in
Anr. der. pen., 1954, 45-72; ID., Diferenciación entre la culpa
civil y la culpa criminal, in Anuario de derecho civil, 1957,
1039-1056; ID., Derecho penal de la culpa, Barcelona, Bosch,
1958; ID., Hacia una posible concepción unitaria jurídico-penal
de la culpabilidad, in Anr. der. pen., 1959, 485-540; J.L.
RODRÍGUEZ LAINZ, Los nuevos delitos leves de imprudencia
menos grave en materia de tráfico: aspectos sustantivos y
procesales, in Diario La Ley, 2019, n. 9392; T. RODRÍGUEZ
MONTAÑES, Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Madrid,
Universidad Complutense, 1994; L. RODRÍGUEZ MORO, La
configuración de la imprudencia como « grave » y « menos
grave » en los delitos de homicidio y lesiones de los arts. 142
y 152 CP tras la reforma del código por la LO 1/2015. Especial
referencia a su conceptualización en el ámbito vial, in Revista
de derecho penal y criminología, 2018, n. 20, 131-179; G.
RODRÍGUEZ MOURULLO, La imprudencia simple sin infracción
de reglamentos en el Código penal, in Anr. der. pen., 1963,
625-677; V. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ e N. TORRES CADAVID, La
responsabilidad penal médica por conductas imprudentes. Evolución de la jurisprudencia española en los últimos años, in
678
Libro Homenaje al Profesor Dr. Augustín Jorge Barreiro, II,
Madrid, Universidad Autónoma, 2019, 1205-1217; C.M.
ROMEO CASABONA, Los delitos culposos en la reforma penal, in
Anr. der. pen., 1990, 443-496; ID., Aportaciones del principio
de precaución al derecho penal, in Modernas tendencias en la
ciencia del derecho penal y en la criminología (Autori vari),
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
2001, 77-106; ID., Conducta peligrosa e imprudencia en la
sociedad de riesgo, Granada, Comares, 2005; R. ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, Granada, Comares, 2002; M.A. RUEDA MARTÍN, La concreción del deber
objetivo de cuidado en el desarrollo de la actividad médicoquirúrgica curativa, in InDret, 2009, n. 4; J.L. SERRANO
GONZÁLEZ DE MURILLO, Teoría del delito imprudente (Doctrina
general y Regulación legal), Madrid, Ministero de Justicia,
1991; J.M. SILVA SÁNCHEZ, Limites en la responsabilidad por
imprudencia, in La Ley, 1984, 1040-1046; ID., El sistema de
incriminación de la imprudencia y sus consecuencias, in El
sistema de responsabilidad en el nuevo Código penal diretto
da J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, Cuadernos de derecho judicial, 1996, n.
27, 37-98; ID., Medicinas alternativas e imprudencia médica,
Barcelona, Bosch, 1999; ID., ¿Despenalización de las imprudencias leves?, in InDret, 2009, n. 4; Á. TORÍO LÓPEZ, Sobre
los límites de la ejecución por imprudencia, in Anr. der. pen.,
1972, 53-88; ID., El deber objectivo de cuidado en los delitos
culposos, ivi, 1974, 25-59; M.A. TRAPERO BARREALES, Comentario urgente sobre la reforma penal vial y otros aspectos
controvertidos, in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2019, 1-61; C. VALBONESI, La colpa grave come limite
di tipicità: un dialogo fra ordinamento italiano e spagnolo alla
ricerca di un nuovo punto di equilibrio del rimprovero colposo,
in Ind. pen., 2021, 201-255; C. VIDALES RODRÍGUEZ, I reati
contro la sicurezza e l’igiene sul lavoro nella legislazione
spagnola, in Criminalia, 2014, 401-421.
COMITATO SCIENTIFICO
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RICCARDO DEL PUNTA - FABRIZIO DI MARZIO - MASSIMO DONINI
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