L’attuale sistema economico si fonda sulla produzione di massa. Il mercato è una dimensione costante nella vita di ogni individuo. I contratti che concludono nell’arco di una giornata sono innu si merevoli:...
moreL’attuale sistema economico si fonda sulla produzione di massa. Il mercato è una dimensione costante nella vita di ogni individuo. I contratti che concludono nell’arco di una giornata sono innu si merevoli: dal semplice acquisto del giornale al mattino, alla prenotazione di un viaggio on line, fino alle spese più significative della nostra vita. Non è un caso che, dalla frase di cartesiana memoria: «cogito, ergo sum», si sia passati a quella più recente coniata dal fa-moso sociologo Zygmunt Bauman: «consumo, dunque sono»2. In questa dimen-sione dove tutto ha un prezzo ci si pongono interrogativi sulla possibilità di mo-netizzare beni giuridici che, per loro natura, non sarebbero suscettibili di valuta-zione economica. La responsabilità civile extracontrattuale, in gran parte delle esperienze giuridiche occidentali, permette che chiunque sia vittima di un atto illecito possa agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Per i primi il problema non si pone: nella gran parte dei casi, infatti, sarà sufficiente monetizzare un bene fungibile secondo le stime di mer-cato. I secondi, invece, destano perplessità, soprattutto se a dover essere quanti-ficati sono beni giuridici particolarmente intimi e personali come la vita. Ed è proprio sulla vita che le vicende giurisprudenziali italiane si sono concentrate negli sviluppi più recenti. Il dibattito si è acceso a partire dalla decisione 1361/2014 della terza se-zione civile della Corte di Cassazione. Con una pronuncia eccentrica rispetto al monolitico orientamento giurisprudenziale pregresso, il Collegio ha riconosciuto la risarcibilità del danno da perdita della vita come bene giuridico in sé.