Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Ordinanza terrorismo Firenze

TRIBUNALE DI FIRENZE Ufficio del Giudice per le indagini preliminari procedimento n° 17748/2012 del R.G. N.R. e n° 111/2013 del R.G. G.I.P. ORDINANZA DI CONVALIDA DI FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO E DI CONTESTUALE APPLICAZIONE DI MISURA COERCITIVA (articoli 292, 384 e 391 del c.p.p.) Il giudice per le indagini preliminari Angelo Antonio Pezzuti, letta la richiesta di convalida del fermo di XXXXXXXX nato (omissis) attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Firenze – Sollicciano (omissis= indagato per il delitto di cui agli articoli 110, 423 e 270 sexies cp (incendio doloso, in concorso tra loro, dei furgoni di un caseificio - con propagazione al limitrofo capannone industriale di altro opificio – in qualità di attivisti dell'organizzazione Animai Liberation Front, per finalità di destabilizzazione delle strutture economiche del Paese fondate sullo sfruttamento delle risorse animali e di tutta la filiera compartimentale); in Montelupo Fiorentino nella notte tra il 31 dicembre 2012 ed il 1° gennaio 2013 vista la richiesta di applicazione a suo carico della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, presentata dal pubblico ministero, osserva quanto segue: Premessa. XXX, insieme a YYY e a ZZZ, è indagato anche per i seguenti ulteriori reati così des itti dall’o ga o dell’a usa tutti aggravati ai se si dell’art. 270 sexies .p. : - (artt. 110, 424 cp) 7-8 ottobre 2012 Monteriggioni (SI) Strada prov.le Colligiana 33, incendio ai danni della società 'Salcis di Morbidi A. & C. sas'; - (artt. 110, 424 cp) 28 ottobre 2012 Rignano sull'Arno (FI) fraz. Traghi in via Vecchia Aretina 45/a, incendio ai danni della società 'Fani Giuliano & C. s.n.c.; - (artt. 110, 424 cp) 25 novembre 2012 appiccamento del fuoco ad un autocarro parcheggiato a San Giovanni Valdarno (AR) in via C. Marchesi 28, presso il Mattatoio Comunale. Per tali ulteriori delitti tuttavia il Pubblico Ministero non ha disposto il fermo né ha i hiesto l’e issio e di al u a isu a autela e. Essi va o o u ue p esi i considerazione al fine di illust a e gli i dizi a a i o dell’i dagato, di o p e de e la finalità della sua condotta e di valutarne la pericolosità. Rispetto dei termini e ammissibilità del fermo. XXX è stato fe ato l’ ge aio alle ore 12:17 circa da parte dei funzionari della D.I.G.O.S. presso la Questura di Firenze in esecuzione del decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero il 5 gennaio 2013 ed stato introdotto in carcere nella stessa giornata. Il ve ale d’a esto e gli ulte io i atti so o pe ve uti al pu li o i iste o il 9 Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@penalecontemporaneo.it Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | 2010-2013 Diritto Penale Contemporaneo gennaio 2013. Il pu li o i iste o ha i hiesto la o valida dell’a esto e ha posto l’a estato a disposizio e del giudi e il 9 gennaio 2013 alle ore 12:45. L’i dagato è stato i te ogato all'odie a udie za alle o e 10.15. Sono stati, pertanto, osservati i ter i i p evisti dal te zo o a dell’a ti olo , dall’a t. e dal setti o o a dell’a t. del .p.p. Il fermo è stato eseguito in ordine al reato di cui all’a t. del odi e pe ale, per il quale il fermo è consentito ai se si dell’a t. del c.p.p. Fonti di prova. -1(EPISODIO DEL 1° GENNAIO 2013) Il 1° gennaio 2013 si è verificato incendio presso la società Centro Latticini sita a Montelupo Fiorentino (Firenze), nella Zona Industriale Pratella, in via del Lavoro n° 30, nel corso del quale sono stati distrutti otto furgoni utilizzati per il trasporto delle merci parcheggiati all'esterno, nell'area recintata della citata azienda. La visione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza ha consentito di individuare almeno tre responsabili i quali, dopo essersi aggirati all'esterno del fabbricato, mediante impiego di liquido infiammabile hanno cagionato l'incendio dei veicoli parcheggiati nell'area esterna della azienda e nel contempo hanno provocato gravi danni all'immobile adiacente. Su di un muro gli autori hanno vergato con vernice rossa spray la scritta ALF . Va rilevato che il fatto seguiva numerosi altri accadimenti di analoga natura e matrice, verificatisi - sia pur con effetti meno gravi - nel breve periodo in Toscana. -2(EPISODIO DEL 16 SETTEMBRE 2011) In particolare durante la notte del 16 settembre 2011 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pistoia, in via dell'Annona presso i Macelli comunali perché ignoti avevano dato alle fiamme due camion attrezzati per il trasporto delle carni. Gli accertamenti esperiti hanno documentato che gli autori del fatto avevano tagliato la rete della recinzione e dopo essere penetrati all'interno dell'area del mattatoio avevano vergato su un muro la scritta ALF con vernice spray di colore nero. Il fatto è stato pubblicizzato in internet anche dal 'Bite Back Magazine': un blog attestato vicino alle tematiche animaliste e particolarmente solidale con le azioni compiute dal Animal Liberation Front (A.L.F.). In particolare, su questo sito è stata pubblicata la seguente rivendicazione: '...la notte del 16 settembre 2011 alle 2 am siamo entrati nel macello comunale di pistoia e abbiamo incendiato due camion adibiti al trasporto carne, liberazione animale con ogni mezzo....alf... e a margine era stato altresì reso disponibile il link della pagina del sito www.youtube.com ove era stato memorizzato un video realizzato dagli stessi responsabili della azione. -3(EPISODIO DELL’ OTTOBRE ) La atti a dell’ ottobre 2012 a Monteriggioni (Siena) sulla strada provinciale Colligiana n° 33 i dipendenti della società Salcis di Morbidi A. & C. sas hanno constatato che ignoti, durante la notte fra domenica 7 e lunedì 8 ottobre 2012, dopo essere penetrati all'interno dei locali della azienda, avevano vergato delle scritte con vernice spray di colore nero seguite dalla sigla 'ALF' ed avevano danneggiato beni mobili ed immobili appiccando un incendio. Acquisito il traffico di cella per il tracciamento delle utenze nella zona di rilievo, è emerso che l'utenza numero ===, intestata a ===, il 5 ottobre 2012 alle ore 01:40:37 2 aveva sollecitato per più di un'ora, con collegamento internet, la cella del gestore H3G 'zona industriale loc. Belvedere ingresso 2 comparto/a Colle di Val d'Elsa'. L’8 ottobre 2012 si è rilevato l'inserimento in internet del video dell'attentato a Mo te iggio i. L’i e dio è stato ive di ato in internet sul citato 'Site Back Magazine' ove il video è stato p ese tato o la didas alia ...October 9, 2012 - Italy ... ARSON ATTACK ON SLAUGHTERHOUSE... e la rivendicazione ...la notte del 07/10/2012 siamo entrati nel macello di Colle Val d'Elsa (SIENA), incendiando l'impianto elettrico e l'impianto di areazione mandando fuori uso tutti i macchinari ... In memoria di tutti gli animali massacrati nei macelli. ...ALF... . La polizia giudiziaria ha individuato l'account di posta elettronica utilizzato per accedere al sito www.youtube.com e caricare il video dell'attentato e l'utenza attraverso la quale era stato creato l'account il 7 ottobre 2012 alle ore 18.51, tale data convertita in orario italiano risulta essere 8 ottobre 2012 ore 03.51 e in tale momento l'indirizzo ====== è risultato gestito dall'operatore Telecom Italia Mobile. La polizia giudiziaria ha quindi accertato nell'intervallo di tempo dalle ore 03.42.53 alle ore 03.59.53 del 08 ottobre 2012 l'ip ===== era assegnato all'utenza telefonica ====, intestata a XXXX -4(EPISODIO DEL 15 OTTOBRE 2012) Il 15 ottobre 2012 a Colle Val d'Elsa (Siena) in località Belvedere n° 46, è avvenuta la liberazione di animali presso il mattatoio comunale gestito dalla società Macellatori Senesi srl. In questo caso ignoti sono penetrati all'interno della zona stalla liberando due vitelli e tre ovini. -5(EPISODIO DEL 28 OTTOBRE 2012) Tra il 27 e il 28 ottobre 2012, a Rignano sull'Arno, nella frazione Troghi, in via Vecchia Aretina n° 45/a, è stato commesso un ulteriore danneggiamento seguito da incendio rivendicato con la sigla '... ALF... '. In questo caso ignoti hanno appiccato il fuoco a dei locali e ad un veicolo parcheggiato di proprietà della società denominata 'Fani Giuliano & C. s.n.c.' , specializzata nella lavorazione di carcasse di animali. I malviventi dopo essere entrati ell’azie da attraverso un cancello normalmente non chiuso a chiave, non riuscendo a penetrare all'interno dello stabile hanno dapprima vergato delle scritte con vernice spray di colore nero e quindi, utilizzando del liquido infiammabile versato attraverso una finestra, hanno appiccato il fuoco all'interno del locale ove era parcheggiato uno dei camion della ditta. Dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti è stato possibile determinare he l’eve to si è verificato tra il pomeriggio del 27 e le ore 14.00 circa del 28 ottobre 2012. Occorre rilevare che il 28 ottobre 2012, alle ore 2.02 nel comune di Firenze, in via Coluccio Salutati, una pattuglia della polizia ha controllato l'autovettura trg. ===== intestata a XXX, con a bordo uest’ulti o, WWWW ed u ’alt a persona che ha dichiarato di chiamarsi ==== Gli ope ato i ha o di hia ato he l'interno dell'auto si presentava molto disordinato e sporco ed i sedili posteriori erano stati abbattuti. In una busta aperta poggiata dietro i sedili anteriori si intravedevano anche due bombolette spray di vernice. Infine la superficie dal bagagliaio fino ai sedili anteriori era stata coperta con dei teli di stoffa e coperte....' Nella notte tra il 26 e 27 ottobre 2012, sia l'utenza intestata a XXX che l'utenza intestata a === hanno sollecitato le celle della zona di Troghi (sia del gestore H3G che del gestore TIM); in particolare, fra le ore 23.50 del 26 ottobre 2012 e le ore 00.46 del 27 3 ottobre 2012, è stato registrato uno scambio di telefonate fra le utenze intestate a XXX e ====. Nel periodo compreso tra il 30 ottobre ed il 1° novembre 2012 è collocabile l'inserimento in internet del video dell'attentato a Rignano sull'Arno. I dati forniti dal gestore del sito www.youtube.com hanno permesso di accertare che il 31 ottobre 2012 sono stati registrati degli accessi dall'account === intestata a XXXX. Anche in questo caso il video è stato messo in rete dagli autori dell'attentato e pubblicizzato sul citato sito Bite Back Magazine' con la didascalia '...November 1, 2012 Italy ... PIRE DAMAGES MEAT COMPANY, TRUCKS ...' e il testo della rivendicazione '....La notte del 27 ottobre 2012 abbiamo fatto visita al centro carni Troghi a Firenze, incendiando lo stabilimento e tutti i camion presenti.....Nessuna tregua per gli aguzzini ! ! ... Liberazione Animale ad ogni costo ! ! ... ALF "... '. -6(EPISODIO DEL 25 NOVEMBRE 2012) Nella notte di domenica 25 novembre 2012 a San Giovanni Valdarno (Arezzo) in via Marchesi n° 28, presso il Mattatoio Comunale, ignoti dopo aver tagliato la rete della recinzione sono entrati all'interno dell'area della azienda e dopo aver vergato le scritte ...MERDE... ASSASSINI... CARNE E MORTE... A.L.F.... con vernice spray di colore rosso, hanno appiccato il fuoco ad un autocarro parcheggiato all'esterno. Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza dello stesso Mattatoio Comunale, hanno documento gran parte delle azioni, inquadrando tre persone all'interno dell'area vigilata che dapprima hanno vergato le scritte con la vernice spray e poi hanno appiccato l'incendio. Il 28 novembre 2012 è stato inserito in internet il video dell’a aduto, pubblicizzato sul citato 'Bite Back Magazine' con la didascalia '... November 28, 2012 - Italy ...REFRIGERATED TRUCK BURNED AT SLAUGHTERHOUSE ... ' e il testo della rivendicazione .... La notte del 24-11-2012 abbiamo tagliato le recinzioni del mattatoio di San Giovanni Valdarno (firenze). Dopo ulteriori danni abbiamo incendiato un camion refrigerato per trasporto carne, vista l'impossibilità di poter entrare dentro al mattatoio monitorato da telecamere e allarmi. ... A.L.F. .. ' La visione di alcuni fotogrammi dei filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria mostrano l'arrivo e la partenza di un veicolo fuoristrada di colore chiaro con la ruota di scorta applicata all'esterno del portellone posteriore. XXX è possessore di un veicolo Suzuki Gran Vitara a tre porte con la ruota di scorta applicata al portellone posteriore. -7PRO“ECU)IONE DELL’INDAGINE E DICHIARAZIONI DI =======) Nel corso di una comunicazione telefonica intercorsa tra il ==== ed un certo == nonché tra lo stesso e XXX, entrambi in territorio francese presso una tale ===, è emersa sia l'attività di occultamento di materiale probatorio da parte del ===i che l'intendimento di questi di darsi alla fuga ove l'azione elusiva non fosse andata a buon fine. In particolare si è trattato della distruzione di un telefono cellulare modello Iphone impiegato per registrare le immagini dell'attentato incendiario di Montelupo, immagini successivamente caricate nel circuito web con rivendicazioni varie. Nel pomeriggio del 5 gennaio 2013 è stato rintracciato e fermato YYY. Egli lo stesso giorno ha reso delle dichiarazioni spontanee al Pubblico Ministero del seguente tenore: ''ammetto di aver partecipato agli episodi dimostrativi (omissis). In tutte le occasioni ho agito in concorso con tale XY, di cui non conosco il cognome e non so quasi nulla fuorché un numero telefonico per il tramite del quale avvenivano le conversazioni === nonché YYY”. 4 Nel corso del successivo interrogatorio l'indagato ha confermato le dichiarazioni sopra riportate. La polizia giudizia ia, l’ ge aio , alle o e . , ha i t a iato (omissis) ha p ovveduto all’ese uzio e del de eto di fe o di i diziato di delitto e esso dal Pu li o Ministero il 5 gennaio 2013. Le dichiarazioni dell’indagato. (omissis) Gravi indizi di colpevolezza. Tutto ciò premesso devono ritenersi sussistono a carico di YYY dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto per il quale il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida del fe o e l’e issio e della isu a autela e. (omissis) Circa la finalità di terrorismo. Parimenti, allo stato, occorre ritenere sussistente anche l’agg ava te di ui all’a t. del decreto legge 15 dicembre 1979 n° 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, che stabilisce che per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà. A sua volta l’a t. 270-sexies del codice penale (aggiunto dall'art. 15 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155) chiarisce che sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. Il legislatore del 2005 ha quindi formulato u a defi izio e legislativa di te o is o a cui bisogna obbligatoriamente attenersi. La prima parte della definizione descrive in maniera generale le condotte che «sono considerate con finalità di terrorismo», evitando voluta e te u ’a aliti a tipizzazio e delle stesse. Il legislato e, a zi, o ha e e o precisato che debba trattarsi necessariamente di condotte viole te . Due, al o t a io, sono i requisiti indefettibili. Innanzitutto, tali condotte, per la loro «natura o contesto», devono essere idonee ad arrecare «grave da o ad u Paese o ad u ’orga izzazio e internazionale». In secondo luogo, tali condotte devo o esse e colorate dal dolo spe ifi o, he può manifestarsi in tre diverse forme alternative (lo scopo di «intimidire la popolazione»; lo scopo di « ostri gere i poteri pu li i o u ’orga izzazio e i ter azionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto»; lo scopo di «destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di u ’orga izzazio e i ter azio ale»). Con riferimento al primo requisito occorre rilevare che la gravità del delitto per cui è indagato XXX è ileva ile sotto va i p ofili. Va i o dato he, pe l’a e ta e to della g avità del da o, l’i te p ete deve svolge e u giudizio di atu a p og osti a. No è necessario che il danno grave si sia effettivamente verificato in conseguenza della condotta ma è sufficiente che la condotta fosse idonea a provocarlo. Sotto tale aspetto l’atte tato eseguito da ulti o a Mo telupo Fio e ti o ha u ileva te sig ificato sia in termini di danno materiali provocati (distruzione totale di otto furgoni e determinazione 5 di g avi da i all’i o ile azie dale sia o e avvertimento in generale per gli operatori del setto e e pe gli ute ti. L’atte tato i uestio e, i olt e, o e ive di ato att ave so il riferimento ad un acronimo rappresentativo di una associazione ritenuta a livello mondiale come terroristica e per il mezzo della rappresentazione visiva sulla rete comporta un elevato rischio di aggregazione dei consensi. La o dotta dell’i dagato ie t a t a uelle oggetto della decisione quadro 2002/475/GAI, il cui contenuto va utilizzato ai fini interpretativi della fattispecie nazionale o di etta e te i vi tù del i hia o ope ato dal se o do o a dell’a t. sexies del c.p., che tipizza come atti terroristici una serie amplissima di condotte tra le quali anche uelle di distruzio i di vasta portata … di proprietà private he posso o … ausare perdite economiche considerevoli . Relativamente al secondo requisito occorre rilevare che la finalità posta in essere da XXX rientra t a uelle di ette a desta ilizzare o distruggere le strutture … e o o i he e so iali di u Paese … . Il o plesso delle o dotte delittuose poste i esse e da XXX e dai suoi complici sono sicuramente dirette allo scopo descritto. Basti considerare la circostanza che gli indagati, nelle loro rivendicazioni, sia att ave so l’i atta e to dei u i, sia pe il t a ite della ete, si so o esp essa e te i hia ati alle fi alità dell’A.L.F. ovve o dell’A i al Li e atio F o t F o te pe la Liberazione degli Animali). Tra gli obiettivi principali che l'A.L.F. autodichiara di perseguire isulta uello di: Infliggere un danno economico a coloro che traggono profitto dal tormento e dallo sfruttamento degli animali. Liberare gli animali dai luoghi di abuso, come laboratori, industrie, allevamenti di animali da pelliccia ecc. e sistemarli in luoghi di pace dove possano vivere le loro vite naturali, liberi dalle sofferenze. Rivelare l'orrore e le atrocità commesse contro gli animali dietro le porte chiuse, usando azioni dirette non violente e liberazioni. Prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare di arrecare danno ad animali, umani e non. . Di nessun rilievo appare la circostanza che, allo stato, non risulti una formale adesio e degli i dagati all’A.L.F. atteso che, nella stessa autodichiarazioni dei fini di tale e te si legge he Ogni gruppo di persone che sono vegetariani o vegani e fanno azioni in accordo con le linee guida dell'ALF hanno il diritto di sentirsi parte dell'ALF . Conclusioni sulla convalida. -1Ritiene il giudice che, allo stato, in attesa delle ulteriori indagini che saranno svolte dal Pubblico Ministero, può ritenersi che XXX debba rispondere del delitto a lui ascritto, come aggravato dalla finalità di terrorismo. Tutto ciò induce a ritenere che sussistano una serie di elementi di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, che, pur non valendo, di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia consentono, apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini e l'acquisizione di ulteriori elementi, siano idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato. -2Ricorrevano al momento dell’e issio e del de eto di fe o il concreto pericolo che XXX potesse darsi alla fuga. Tale timore risultava evidente dalla circostanza che il soggetto si era già reso irreperibile poiché datosi alla fuga al di fuori dal territorio dello Stato unitamente ad un correo, allo stato non reperibile, con il quale la detta fuga era stata organizzata e dalla 6 permanenza di appoggi logistici in territorio francese che garantirebbere comunque un supporto logistico di spessore per il casodi fuga dal territorio dello Stato. -3Ricorrendo pertanto i presupposti previsti dagli articoli 384, 385 e 386 del c.p.p. e non risultando che il reato sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità, va convalidato il fermo di XXXX decretato dal Pubblico Ministero il 5 gennaio 2013 ed eseguito dalla polizia giudizia ia l’ ge aio . Sussistenza delle esigenze cautelari: il pericolo di commissione di ulteriori reati. A a i o dell’i dagato sussiste l’esige za autela e di ui all’a t. lett. del c.p.p., apparendo grave ed attuale il pericolo che il medesimo, se lasciato in libertà, commetta altri delitti che violino la stessa disposizione di legge o che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscano o dei motivi che li possano determinare, presentino caratteri fondamentali comuni. Tale pericolo va tratto, in primo luogo, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto. In particolare, va o i a ate le pa ti ola ità fi alità dell’atto he las ia o si u a e te ite ere che le azioni delittuose non si esauriranno nel futuro fino al compimento delle finalità o al mutamento di ideologia dell’i dagato. Va o i olt e sottoli eati i otevoli da i a e ati dall’azio e i i osa con conseguente p o a ile pa alisi dell’attività p oduttiva di u ’azie da. I olt e deve esse e sottolineato il tenore delle rivendicazioni poste in essere dagli indagati i quali hanno voluto esaltare la propria azione anche attraverso la formazione e diffusione di un filmato sulla rete. Da ultimo va evide ziata la i osta za he l’azio e delittuosa è stata posta i esse e da più pe so e ed i te po notturno. La natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione posta in essere denotano una particolare intensità del dolo e fanno ritenere sussistente il pericolo che XXX possa nuovamente commettere dei reati della medesima natura. Va, invero, rilevato che la condotta tenuta dal soggetto, in occasione del reato, costituisce elemento diretto e significativo per interpretare la personalità dell'agente. Peraltro il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (si confronti Cass., 16 novembre 2005 n° 45950). Il pe i olo di o issio e di ulte io i eati p ovie e dall’esa e della pe so alità dell’i dagato. In tal senso occorre sottolineare il u e o delle azio i i i ose poste i esse e dall’i dagato e la loro rapida successione nel tempo. Occorre ricordare che lo stato di i e su atezza dell’i dagato o di ost a automaticamente l'assenza di pericolosità, poiché questa può essere desunta sì dai precedenti penali, ma anche dai compo ta e ti o dagli atti dell’age te (si confronti Cass. pen., 22 giugno 2005, n° 34642). Scelta della misura. Con riferimento alla scelta della misura occorre rilevare che, ai sensi del terzo o a dell’a t. del .p.p., ua do sussisto o g avi i dizi di olpevolezza i o di e a delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Nel caso in esame, pertanto, ricorrendo le esigenze cautelari sopra descritta va necessariamente disposta la misura cautelare della custodia in carcere. 7 In ogni caso deve ritenersi che la misura della custodia cautelare in carcere è idonea a salvaguardare la sopra esposta esigenza cautelare, in quanto in grado di scongiurare, in radice, il pericolo di reiterazione criminosa. Ogni altra misura risulta, al contrario, i adeguata a salvagua da e l’esige za autela e des itta. In particolare non può essere disposta a carico di XXX una misura non detentiva perché essa non impedirebbe la prosecuzione della sua attività criminale. Egli, infatti, avrebbe comunque una grande libertà di movimento e di comunicazione con conseguente possibilità di organizzare e portare a termine nuove azioni terroristiche. Va es lusa l’adeguatezza a he della isu a degli a esti do i ilia i. La personalità di XXX, quale delineata nelle pagine precedenti, con riferimento a tutti i fatti commessi e in particolare alle motivazioni che li hanno caratterizzati, inducono a ritenere che il medesimo non sia per nulla propenso ad osservare in modo spontaneo le prescrizioni dell’auto ità giudizia ia e di polizia. La misura della custodia cautelare in carcere è anche proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata a XXX. Deve, infatti, ricordarsi che la pena per il delitto o piuto a p es i de e dall’agg ava te della fi alità di te o is o, dall’au e to di pe a pe la o ti uazio e e dal p o a ile i o os i e to dell’asso iazio e pe deli ue e pa te da u i i o edittale di e t e a i di reclusione, sicuramente non conseguibile per la gravità del reato e per la personalità del reo. Nel caso in esame non sussistono le ragioni ostative previste dai commi 4 e 4 bis dall’a t. del .p.p. per questi motivi visto l’a t. 391 del c.p.p., - convalida il fermo di XXX visto l’a t. del .p.p., - ordina nei confronti dello stesso l'applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere; visto poi l’a t. delle disp. att. c.p.p., - dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell’a t. delle disp. att. al .p.p.; visto l’a t. del c.p.p. - manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza, e la richiesta del pubblico ministero, con gli atti presentati con la stessa, siano depositati presso la cancelleria medesima, con notifica al difensore del relativo avviso di deposito. Firenze, 7 febbraio 2013. Il giudice per le indagini preliminari Letto in udienza. Il cancelliere. (Laura Francini) 8