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TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 1 MODALITÀ DI ESPOSIZIONE Limitati al minimo richiami normativi Tematiche esposte in pillole per garantire un inquadramento generale* Verranno evitate situazioni del genere…. *se qualcuno dovesse avere richieste sarò ben lieto di approfondire TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 2 NASCITA, VITA, MORTE… Fase precontrattuale Fase contrattuale Risoluzione delle controversie Estinzione del rapporto contrattuale TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 3 OBIETTIVI DELLA TRASPARENZA   La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari è volta ad assicurare ai clienti un’informazione corretta, chiara (cioè comprensibile a un cliente di qualunque categoria sociale) ed esauriente (completa in ogni elemento rilevante che permetta una scelta consapevole) La normativa sulla trasparenza disciplina le relazioni fra gli intermediari bancari e la loro clientela in ogni momento del rapporto contrattuale, ovvero: • Prima della conclusione del contratto • Al momento della stipula del contratto • Nel corso dello svolgimento del rapporti TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 4 LE REGOLE DELLA TRASPARENZA SI APPLICANO AD OGNI ARGOMENTO TRATTATO IN BANCA? La risposta è NO, cerchiamo di individuare le tematiche: Trasparenza «base»  conti correnti, mutui, fideiussioni, internet banking… CCD  credito ai consumatori (acquisto macchina, vacanze) MCD  credito immobiliare ai consumatori (acquisto casa residenziale, mutui con certe finalità) PSD2  servizi di pagamento (bonifici, carte di pagamento, SDD, portafoglio commerciale) Gestione dei reclami  tempistiche di risposta, ricorsi ABF TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 5 QUADRIPARTIZIONE TRASPARENZA Credito IMMOBILIARE ai consumatori: garantito da ipoteca su beni immobili residenziali o finalizzato all’acquisto di un bene immobile residenziale => MCD Credito ai consumatori: prestiti <75000 euro; compreso il caso di ristrutturazione (senza garanzie ipotecarie)di un bene residenziale >75000 => CCD Sistemi di pagamento: prelievi/depositi su conti di pagamento; esecuzione di ordini di pagamento; emissione strumenti di pagamento; rimesse di denaro=>PSD2 Resto del mondo: redazione fogli informativi, formulazione TAEG, comunicazioni periodiche alla clientela, variazioni unilaterali, anatocismo….. TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 6 COSA POSSIAMO ESCLUDERE… I settori che verranno elencati non sono lasciati all’illegalità, bensì sono disciplinati da altre normative di settore*: • Strumenti finanziari (fondi comuni, azioni, obbligazioni, derivati, GPM, ecc.)  MIFID2 con competenza CONSOB • Assicurazioni ramo vita, ramo danni, con eventuale contenuto finanziario  Codice Assicurazioni con competenza IVASS *regole differenti per quanto riguarda la fase precontrattuale, contrattuale e di risoluzione delle controversie TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 7 AMBITO APPLICAZIONE SOGGETTIVO Classificazione della clientela ai fini trasparenza • • • • Consumatori Al dettaglio Non al dettaglio Non Clienti Per «Cliente» si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario. TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 8 DEFINIZIONI Consumatore: Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Codice del Consumo) Clienti al dettaglio:  Consumatori  Persone fisiche che svolgono attività professionale e artigianale  Enti senza finalità di lucro  Micro-imprese (imprese con <10 dipendenti, <2 milioni euro di fatturato) Clienti non al dettaglio: Residuale es: società, consorzi, cooperative…. TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 9 QUALI SOGGETTI SONO ESCLUSI… Rapporti con NON CLIENTI soggetti individuati specificatamente da Banca d’Italia operanti nel settore finanziario (banche, assicurazioni, fondi, organismi di investimento, Poste italiane, Cassa Depositi e Prestiti…) TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 10 FASE PRECONTRATTUALE: INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ Pubblicità ed informazione precontrattuale (par. 1, Sez. II, Disp. Banca d’Italia)  Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:  Guide pratiche per la clientela (predisposte da Banca d’Italia)  Guide pratiche per l’Arbitrio Bancario Finanziario  Foglio Informativo (prodotti bancari, servizi di pagamento)  Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori (mutui/apercredito MCD)  Modulo PIES (MCD)  Modulo Secci (informativa credito al consumo)  Copia del Contratto  Documento di Sintesi TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 11 CONFRONTO INFORMATIVA PRECONTRATTUALE - QUADRIPARTIZIONE *Resta fermo l’o ligo di mettere a disposizione le guide pratiche di Ban a d’Italia inerenti l’ABF, i contratti di conto, il mutuo e prestito a consumatori TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 12 FASE CONTRATTUALE: FORMA E CONTENUTO ART. 117 TUB «Contratti»  La forma del contratto:      I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.  La forma scritta non è obbligatoria per: Le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti in forma scritta.  Le operazioni e i servizi prestati in via occasionale e a condizioni che l’intermediario mantenga evidenza dell’operazione compiuta consegni al cliente la conferma, in forma scritta, dell’operazione effettuata e dei costi sostenuti o da sostenersi. «Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo». La nullità può essere fatta valere solo dal cliente (par. 2, Sez. III, Disp. Banca d’Italia) La consegna della copia del contratto al cliente dovrebbe essere attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 13 FASE CONTRATTUALE: COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA Nel corso del rapporto contrattuale gli intermediari sono tenuti a fornire al cliente ogni comunicazione inerente il rapporto.  Comunicazioni periodiche alla clientela (art. 119 TUB): la comunicazione periodica è effettuata, almeno una volta l’anno e alla scadenza del contratto, mediante la consegna o l’invio di un rendiconto e di un documento di sintesi contenente le condizioni economiche in vigore.  Comunicazioni periodiche inerenti particolari rapporti: per i rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto e il documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicità annuale, ove si indica il tasso di interesse e le principali condizioni economiche.  Per i mutui MCD non è previsto l’invio del Documenti di Sintesi annuale, ma è previsto il rendiconto con la tabella di ammortamento  Per i prestiti CCD è inoltre prevista la comunicazione in caso di sconfinamento persistente (più di un mese continuativo, 300 euro in assenza di fido o 5% dell’importo del fido) TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 14 COMUNICAZIONI PERIODICHE - QUADRIPARTIZIONE Documenti periodici Trasparenza generale (es. conto corrente) Estratto conto + Documento di sintesi Credito al consumo Documento riepilogativo + tabella di ammortamento (se di durata) Comunicazione sconfinamento* *(eventuale in presenza di determinate circostanze) Credito immobiliare al consumo Rendiconto + tabella ammortamento Servizi di pagamento (es. bancomat) Documento di sintesi TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 15 FASE CONTRATTUALE: VARIAZIONI DEL CONTRATTO ORIGINARIO Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (art. 118 TUB e art. 126Sexies TUB): i contratti devono prevedere la facoltà per l’intermediario di modificare le condizioni contrattuali ed economiche, qualora sussistano «giustificati motivi» e qualora siano comunicate con la formula «proposta di modifica unilaterale del contratto» con almeno due mesi di preavviso. Qualora dovesse essere coinvolta una condizione riguardante i servizi di pagamento (es bonifici, canone bancomat) ed il cliente NON è classificato come CONSUMATORE sarà sufficiente solo il termine di due mesi di preavviso, NON IL GIUSTIFICATO MOTIVO TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 16 E SE VOGLIO APPORTARE DELLE MODIFICHE NELL’IMMEDIATO??? - ACCORDO DI MODIFICA CONTRATTUALE  serve per le variazioni bilaterali (concordate con il Cliente) NON serve il giustificato motivo Possibile decorrenza immediata delle condizioni T R A S PA R E N Z A . . . I N P O C H I M I N U T I 15 COME ELIMINARE IL «PROBLEMA» DELLE VARIAZIONI UNILATERALI? Non inserire delle condizioni a revoca…… MA INSERIRE CONDIZIONI MIGLIORATIVE A SCADENZA (ad esempio in sede di apertura di c/c) No comunicazioni Nessun preavviso di 2 mesi No giustificato motivo TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 16 RIEPILOGO:VARIAZIONI DELLE CONDIZIONICONFRONTO Art. 118 TUB Art.  Trasparenza (compreso MCD, CCD)  Sistemi di pagamento (PSD2) Art. 118 TUB Art. 126-sexies TUB  => Giustificato Motivo  => Preavviso di 2 mesi x x  => NO Giustificato Motivo, SOLO preavviso.  => SOLO per i consumatori deve essere previsto anche il Giustificato Motivo TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 17 FASE CONTRATTUALE: COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA Le disposizioni della Banca d’Italia confermano che la normativa sulla trasparenza bancaria all’art. 119 preveda che sia inviato o consegnato al cliente un “rendiconto” e un “documento di sintesi” delle condizioni economiche nelle seguenti modalità:  Una volta l’anno  Alla scadenza del contratto  O secondo gli accordi tra le parti IL RENDICONTO: indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto contrattuale. IL DOCUMENTO DI SINTESI: datato e progressivamente numerato, riporta le condizioni economiche in vigore, anche se non sono state variate rispetto alla comunicazione precedente. Possono essere omesse SOLO se il rapporto non registra movimenti da più di un anno e il saldo creditore è inferiore a 2500 euro TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 20 ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Art. 120 BIS TUB «Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto a tempo indeterminato, senza penalità e senza spese» Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 21 E SE FOSSE LA BANCA A VOLER RECEDERE???? Qualora sussista la giusta causa potrebbe avvenire senza preavviso… ma è consigliabile mantenere un comportamento… trasparente : • Preavviso di 2 mesi con volontà di estinguere il rapporto • Utilizzare come mezzo per comunicare la raccomandata o la PEC TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 22 NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI SERVIZI DI PAGAMENTO…. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso una banca stabilita nel territorio della Repubblica (Normativa PAD) Cosa può essere trasferito?  Ordini di bonifico permanente  Bonifici ricorrenti in entrata  Addebiti diretti  Saldo positivo del conto originario (con o senza) CHIUSURA DEL CONTO TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 23 TEMPISTICHE STRINGENTI… Il servizio di trasferimento è eseguito entro 12 gg. lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del consumatore Non sono previste spese per il cliente In caso di ritardo la banca deve riconoscere al consumatore una penale pari a 40 euro (in misura fissa) aumentata giornalmente di una % tenuto conto della giacenza sul conto presente al momento della richiesta TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 24 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RECLAMI (Par. 3, Sez. XI, Disp. Banca d’Italia):  Prima di adire l’autorità giudiziaria, il cliente ha la possibilità di presentare reclamo contro l’intermediario con cui ha intrattenuto il rapporto contrattuale. Le procedure prevedono che:  Vi sia individuazione di un responsabile/ufficio indipendente dalle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi  Possono essere inoltrati tramite posta ordinaria e posta elettronica  Tempi massimi di risposta non superiore a 30 giorni dalla ricezione del reclamo 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento, prorogabili a 35  Se il reclamo è fondato: l’iniziativa che l’intermediario si impegna ad assumere ed i tempi di realizzazione;  Se il reclamo è ritenuto infondato: un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 25 CONTINUA… RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Il cliente dopo aver presentato reclamo potrà far ricorso: • all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) • Mediazione • Arbitrato in presenza di clausola compromissoria • Giustizia ordinaria TRASPARENZA... IN POCHI MINUTI 26