SOMMARIO: 1. La causalita` omissiva al cospetto della responsabilita` penale e della responsabilita` civile. - 2. Il problema dell’illecito omissivo atipico in area aquiliana. Il ruolo della buona fede oggettiva. - 3. L’unitarieta` della... more
SOMMARIO: 1. La causalita` omissiva al cospetto della responsabilita` penale e della responsabilita` civile. - 2. Il problema dell’illecito omissivo atipico in area aquiliana. Il ruolo della buona fede oggettiva. - 3. L’unitarieta` della causalita` omissiva nei due regimi di responsabilita` civile. - 4. La buona fede come clausola che orienta anche nella soluzione delle questioni di causalita` incerta. - 5. La valutazione ex fide bona della concorrente condotta dannosa anche omissiva del danneggiato.
L’Autore trae spunto da un recente arresto della Suprema Corte per approfondire alcune questioni concernenti il c.d. concorso di colpe nel settore della circolazione, finora oggetto di scarsa attenzione sistematica anche per via delle... more
L’Autore trae spunto da un recente arresto della Suprema Corte per approfondire alcune questioni concernenti il c.d. concorso di colpe nel settore della circolazione, finora oggetto di scarsa attenzione sistematica anche per via delle modeste ricadute sul piano sanzionatorio, ma sul quale urge riflettere a seguito della codificazione di un’apposita attenuante all’interno dei reati di omicidio e lesioni stradali. In particolare, si tratta di definire le condizioni in costanza delle quali la condotta concausale della vittima o di un terzo è in grado di attenuare la responsabilità dell’autore, il procedimento valutativo che il giudice deve seguire nelle quantificazione degli apporti causali nonché i conseguenti riflessi sul versante sanzionatorio. La novella solleva inoltre perplessità legate da un lato al suo incerto perimetro applicativo, dall’altro al rischio di sperequazioni rispetto a diversi ambiti della responsabilità colposa.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito l’interpretazione della direttiva 2009/103/CE in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore. In particolare, due princìpi di portata fortemente innovativa sono stati... more
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito l’interpretazione della direttiva 2009/103/CE in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore. In particolare, due princìpi di portata fortemente innovativa sono stati enunciati: in primo luogo, che la copertura assicurativa è obbligatoria anche qualora il mezzo, pur collocato in luogo privato, sia immatricolato in uno Stato membro e idoneo a circolare; in secondo luogo, che il diritto comunitario non osta a una normativa statuale che individua come destinatario del regresso il soggetto tenuto a stipulare l’assicurazione r.c.a., quand’anche egli non sia civilmente responsabile del sinistro. Poiché il diritto italiano prevede presupposti diversi da quelli appena illustrati tanto per la decorrenza dell’obbligo della polizza r.c.a. quanto per il regresso del Fondo per le vittime della strada, il contributo si propone di approfondire alcuni possibili profili d’incompatibilità tra la disciplina europea, così come interpretata dalla Corte, e quella nazionale.
Una nuova importante pronuncia che ribadisce l'inammissibilità dell'intervento volontario della compagnia assicurativa del danneggiato quando egli propone una controversia contro quella del danneggiante.