Analizzando le misure che la comunità internazionale ha saputo storicamente porre in essere in risposta alla commissione, in molteplici aree del mondo, di crimini internazionali, sono individuabili due fondamentali linee di tendenza: la...
moreAnalizzando le misure che la comunità internazionale ha saputo storicamente porre in essere in risposta alla commissione, in molteplici aree del mondo, di crimini internazionali, sono individuabili due fondamentali linee di tendenza: la prima – logicamente e cronologicamente – consiste in una spinta costitutrice di appositi organismi internazionali con specifica competenza in materia (o, per meglio dire, specifiche competenze per materie), originata, all’inizio del secolo scorso, dall’esigenza post-bellica di sottoporre chi si fosse macchiato dei suddetti crimini alla cognizione di tribunali penali che non fossero espressione di singole giurisdizioni nazionali ma – almeno formalmente – dell’intera comunità internazionale; la seconda misura invece, si sostanzia nell’affermazione di un principio – quello di giurisdizione universale – che attribuisce al contrario competenza ai singoli giudici statali, anche per crimini internazionali commessi da stranieri verso stranieri all’estero, allo scopo di prevenire l’impunità che potrebbe altrimenti essere garantita dall’inerzia di Stati legittimati solo da tradizionali criteri di collegamento quali territorialità e nazionalità.
Un’approfondita analisi dell’argomento non potrà prescindere, inizialmente, dall’interrogarsi su cosa il diritto internazionale moderno consideri crimine internazionale, per poi passare a valutare, sulla base di tali chiarificazioni, se limiti all’applicazione di ciascuno dei due strumenti possano discendere dalle leggi di amnistia nazionali e le normative sulla prescrizione interne a ciascuno Stato, e quali rapporti intercorrano tra essi e specifici istituti del diritto internazionale quali l’immunità degli agenti diplomatici. In conclusione, si svolgerà un raffronto critico dei vantaggi e punti deboli dell’impiego di ciascuno dei due strumenti e si tenterà di elaborare una soluzione che ne combini i punti di forza, attribuendo proprio alla Corte penale internazionale – la cui disciplina, nel qual caso, necessiterebbe di previsioni meno garantiste – giurisdizione universale, al fine di assicurare un’uniforme applicazione del diritto internazionale, scevra dalle pressioni politiche cui sono intrinsecamente sottoposti gli Stati, e la tutela dei diritti tanto delle vittime quanto degli imputati.