Il saggio ha ad oggetto il tema delle massime di esperienza e soprattutto quello della prova scientifica nel processo civile. Dopo aver inquadrato l’argomento nella dimensione storica e comparatistica, nonché averlo posto in relazione... more
Il saggio ha ad oggetto il tema delle massime di esperienza e soprattutto quello della prova scientifica nel processo civile. Dopo aver inquadrato l’argomento nella dimensione storica e comparatistica, nonché averlo posto in relazione allo scopo che si attribuisce al processo, l’a. affronta una serie di problemi posti dal ricorso alla prova scientifica. Tra di essi si annovera quello della collaborazione tra il giudice, il consulente e le parti nell’espletamento della perizia, quello del ricorso al consulente non solo per la valutazione ma anche per la ricerca della prova, quello dell’attuazione della garanzia del contraddittorio tecnico. Ulteriori questioni ineriscono poi alla selezione dei saperi specialistici di cui può essere chiesto l’apporto in giudizio e ai limiti del controllo giudiziario sulla decisione che recepisca o si discosti dal risultato di una consulenza tecnica. Su questo ultimo punto l’a. registra una scarsa capacità di incidere da parte del giudice dell’impugnazione, che, per quanto riguarda il giudizio di cassazione, pare essersi accentuata a seguito della modifica da parte del D.L. 83 del 2012 dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sull’impugnazione per vizio di motivazione. SOMMARIO: 1. Premessa. – 1.1. I fatti e le massime di esperienza. – 1.2. La conoscenza scientifica. – 2. Processo civile e prova scientifica. – 2.1. L’evoluzione storica. – 2.2. Gli ordinamenti continentali. – 2.3. Gli ordinamenti anglosassoni. – 2.4. L’influenza dello scopo del processo. – 3. Talune questioni interessanti. – 3.1. Una carrellata di problemi. – 3.2. Il consulente e i quesiti peritali. – 3.3. La consulenza anche percipiente. – 3.4. Il contraddittorio tecnico. – 3.5. Il sapere utilizzabile. – 3.5.1. Le scienze affidabili. – 3.5.2. La scienza non ufficiale. – 3.5.3. La scienza statistica. – 3.6. La motivazione. – 3.7. Le impugnazioni. – 4. Nota bibliografica.
L'A. commenta le direttive della delega per la riforma del processo penale relative alla disciplina del dibattimento: calendario, illustrazione delle richieste di prova, deposito anticipato delle relazioni dei consulenti, rinnovazione per... more
L'A. commenta le direttive della delega per la riforma del processo penale relative alla disciplina del dibattimento: calendario, illustrazione delle richieste di prova, deposito anticipato delle relazioni dei consulenti, rinnovazione per mutamento del giudice
Le modifiche apportate al processo esecutivo dalla Legge 132 del 6 agosto 2015, con la possibilità di un abbattimento del 25% sul prezzo base d’asta ed equivalente ribasso in caso di asta deserta, portano a dover rivedere il concetto di... more
Le modifiche apportate al processo esecutivo dalla Legge 132 del 6 agosto 2015, con la possibilità di un abbattimento del 25% sul prezzo base d’asta ed equivalente ribasso in caso di asta deserta, portano a dover rivedere il concetto di valore di recupero giudiziale di un immobile, che non potrà più coincidere con quello di vendita forzata. Infatti, non si tratta di una condizione di alienazione, dove una delle parti non è consenziente, ma di un meccanismo di vendita che in caso di asta deserta penalizza il prezzo basa d’asta di ¼ nel successivo tentativo. Proviamo a definire un ipotesi per la stima del JMV