Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Skip to main content
  • Associate Professor of Constitutional Law at the Law Faculty of the ‘Mediterranea’ University of Reggio Calabria (Ita... moreedit
The paper offers an overview of the role played by the European Social Charter in the Italian legal system. The topic swiftly attracted the attention of legal scholars in 2018, right after the Constitutional Court had recognised a... more
The paper offers an overview of the role played by the European Social Charter in the Italian legal system. The topic swiftly attracted the attention of legal scholars in 2018, right after the Constitutional Court had recognised a parametric status to the Charter in review- ing ordinary legislation. The Court’s rulings relied on the principles previously applied to the European Convention on Human Rights, albeit with some notable differences that are here discussed in de- tail. After describing the initial, less significant phases of the Char- ter in domestic law, the paper focuses on the most recent develop- ments by analysing their premises and effects on the implementa- tion of the protected rights and by comparing the different tech- niques adopted to incorporate the ECHR (and EU law) into consti- tutional adjudication.
La cittadinanza, istituto “inafferrabile” nei suoi precisi contorni, intrattiene un rapporto stretto e al tempo problematico con la democrazia costituzionale. Negli ordinamenti liberaldemocratici, l’attribuzione dello status civitatis... more
La cittadinanza, istituto “inafferrabile” nei suoi precisi contorni, intrattiene un rapporto stretto e al tempo problematico con la democrazia costituzionale. Negli ordinamenti liberaldemocratici, l’attribuzione dello status civitatis tende – o almeno dovrebbe tendere – a unificare le due classiche componenti della cittadinanza, l’appartenenza giuridica e la partecipazione politica, fra cui sussiste un nesso di implicazione reciproca. Come il cittadino “formale” deve essere messo in grado di partecipare effettivamente al governo della polis, così lo straniero partecipe “sostanziale” della vita della comunità (tramite atti e processi di integrazione civico-sociale) dovrebbe disporre di un ragionevole percorso di accesso a quello status formale, quale fattore indispensabile di realizzazione dell’identità personale.

The relationship between the ‘elusive’ concept of citizenship and constitutional democracy is close and tricky at the same time. In liberal democracies, the ascription of this status tends – or should tend at least – to merge the two classical dimensions of citizenship: national belonging and political participation as mutually entailed concepts. Just as the ‘legal’ citizen must enjoy effective conditions of taking part to the polis, so the alien ‘actively’ participating in the community life (by acts or process of civic and social interaction/integration) should be granted of a reasonable path to obtain citizenship as a necessary means for the fulfillment of personal identity.
Un terzo delle Costituzioni vigenti riconosce il diritto all'asilo, tre Stati su quattro hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e tutti i Paesi membri dell'UE condividono un sistema comune di asilo. Nonostante... more
Un terzo delle Costituzioni vigenti riconosce il diritto all'asilo, tre Stati su quattro hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e tutti i Paesi membri dell'UE condividono un sistema comune di asilo. Nonostante l'abbondanza di regole, l'istituto attraversa da tempo una crisi di effettività che, alla lunga, potrebbe tradursi anche in una crisi di legittimità. Il rischio che le garanzie apprestate restino "sulla carta" è particolarmente elevato nella prospettiva dell'accesso all'asilo: dinnanzi alle gravi crisi umanitarie del tempo presente, questo rappresenta "il" problema davvero comune alle diverse forme di protezione in cui si articola l'istituto. Al nocciolo della questione, com'è noto, sta l'ambiguo rapporto fra asilo e sovranità territoriale degli Stati. Sullo sfondo di questa relazione problematica, verranno messi a confronto i regimi di tutela esistenti sotto il profilo dell'accesso alla protezione, rispetto a cui emerge il ruolo integrativo e sussidiario attualmente svolto dalla disciplina costituzionale. Speciale attenzione sarà riservata, sempre limitatamente al tema dell'accesso, alle recenti novità legislative intervenute in materia, per concludere con alcune considerazioni de iure condendo.
Sommario: 1. Una riforma ambiziosa per un contesto problematico.-2. Lo stato della sanità in Calabria: diagnosi ed effetti di una condizione patologica.-3. Prognosi e terapia: la scommessa del PNRR.-4. Le criticità del sistema sanitario... more
Sommario: 1. Una riforma ambiziosa per un contesto problematico.-2. Lo stato della sanità in Calabria: diagnosi ed effetti di una condizione patologica.-3. Prognosi e terapia: la scommessa del PNRR.-4. Le criticità del sistema sanitario regionale e il quadro degli interventi previsti.-5. I fattori del cambiamento.
Riflessione sui problemi dell'estensione soggettiva dei diritti fondamentali oltre la cerchia dei titolari dello status civitatis e dei limiti legati alla piena attuazione del principio democratico
The essay investigates the scope and content of the right to asylum granted by Article 10, para 3, of the Italian Constitution, in comparison to international and Eu rules governing the protection of refugees and displaced persons, and... more
The essay investigates the scope and content of the right to asylum granted by Article 10, para 3, of the Italian Constitution, in comparison to international and Eu rules governing the protection of refugees and displaced persons, and also to sub-constitutional (legislative) rules such as those granting the (no longer in force) status of «humanitarian» protection. A textual and systematic reading of the respective provisions shows that constitutional, international/Eu and legislative guarantees are only partially aligned. The comparison focuses on four aspects: beneficiaries, prerequisites, nature of the right, access to terri- tory. On these grounds, the paper challenges the assumption shared by the judiciary that the constitutional right to asylum is fully implemented by the incorporation of Eu Law into the national system (refugee status and subsidiary protection) and the adoption of the humanitarian protection at legislative level (recently reformed). Despite the hyper-regulation affecting this field, there is still room for a direct application of Article 10.3 Italian Constitution, which might cover situations that fall out of the scope or the functioning of the parallel protection systems mentioned, especially as to the crucial issue of the effectivity of the right of asylum seekers to be granted access to territory.
La Carta sociale europea (CSE), adottata dal Consiglio d’Europa nel 1961 e riveduta nel 1996, e solitamente considerata la “sorella povera” della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), soprattutto in ragione del piu debole... more
La Carta sociale europea (CSE), adottata dal Consiglio d’Europa nel 1961 e riveduta nel 1996, e solitamente considerata la “sorella povera” della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), soprattutto in ragione del piu debole sistema di controllo in essa previsto. In realta, spesso si dimentica che solo una visione integrata dei due testi convenzionali e in grado di riflettere fedelmente il principio di “indivisibilita” dei diritti fondamentali. In tal senso, la previsione nel Trattato di Lisbona dell’adesione dell’UE alla seconda, ma non anche alla prima, conferma la distanza ancora esistente sulla strada dell’integrazione europea fra liberta economiche e giustizia sociale, ed appare affetta dal medesimo “strabismo” costituzionale. Eppure, l’organo istituito per vigilare sul rispetto da parte degli Stati degli obblighi assunti con la ratifica della CSE (il Comitato europeo dei diritti sociali) e stato fra i piu attivi a livello europeo nella tutela dei diritti c.d. sociali,...
Osservazioni sulla disciplina della libertà sindacale degli appartenenti alle Forze Armate, con particolare riferimento alla sent. cost. 120/2018 e alla giurisprudenza europea
Brevi osservazioni sui profili processuali dell'ord. cost. 207/2018 sul "caso Cappato"
La "doppia fedeltà" può definirsi, approssimativamente, quella generica condizione di soggezione a due parametri di sistemi distinti e non riducibili ad una sintesi unitaria su base gerarchica. Dopo alcune brevi osservazioni sulla... more
La "doppia fedeltà" può definirsi, approssimativamente, quella generica condizione di soggezione a due parametri di sistemi distinti e non riducibili ad una sintesi unitaria su base gerarchica. Dopo alcune brevi osservazioni sulla singolarità del patto costituzionale "europeo", si indagherà la questione della doppia fedeltà nella prospettiva dell'applicazione giudiziaria di parametri costituzionali e norme UE, con particolare riguardo ai rapporti fra Corti nazionali e Corte di Giustizia. Si prenderanno in considerazione sia aspetti sostanziali che procedurali del tema, verificando ad esempio risorse e limiti della tensione tra primazia del diritto UE e identità costituzionali nazionali, o l'uso del rinvio pregiudiziale da parte delle Corti costituzionali, fino ai casi di doppia pregiudizialità. Si tracceranno, infine, alcune conclusioni in merito al nesso fra fedeltà al patto costituzionale e principio di leale collaborazione tra Unione e Stati membri, anche al fine di un'auspicabile sostituzione della consueta e negativa immagine di una "Babele" delle Corti con quella di una positiva "Pentecoste" della comunità dei custodi.
In times of economic crisis, and even more during recessions, social rights are particularly exposed to a loss of effectiveness. The 50th anniversary of the European Social Charter (1961-2011) represented a special occasion to evaluate... more
In times of economic crisis, and even more during recessions, social rights are particularly exposed to a loss of effectiveness. The 50th anniversary of the European Social Charter (1961-2011) represented a special occasion to evaluate the implementation of such rights by national institutions. In this context, the paper addresses the question of the role of the European Committee of Social Rights in strengthening the commitment of the Member States to protect and develop social rights, in accordance to the accepted provisions of the Charter and its Protocols. The essay also suggests that Committee’s relevant achievements could be further improved by connecting its quasi-judicial activity to the ongoing interactions among other parallel European and national judicial bodies. The “better protection” clauses, by which European Charters of rights and several national Constitutions open to the respective guarantees (as a reflex of higher common values), offer the ideal ground for a multilevel, subsidiarity-based judicial protection, which may support – although never replace – the necessary legislative enactments and the democratic policy-making process.
Nota a Corte cost., n. 10/2010
Nota Corte cost. n. 194/2018
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive.-2. I passi falsi della sentenza n. 8097 del 2015 della Cassazione, alla luce della sent. cost. n. 170 del 2014.-3. Un precedente solo in apparenza simile: la sent. cost. n. 278 del 2013.-4. Alla... more
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive.-2. I passi falsi della sentenza n. 8097 del 2015 della Cassazione, alla luce della sent. cost. n. 170 del 2014.-3. Un precedente solo in apparenza simile: la sent. cost. n. 278 del 2013.-4. Alla radice del problema: il rimedio alle omissioni assolute del legislatore richiede nuovi tipi di sentenze costituzionali?
Testo rielaborato ed ampliato della Relazione al Convegno annuale dell'Associazione «Gruppo di Pisa» sul tema Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, Lecce 19-20 giugno 2009.
Testo rielaborato della relazione al II Convegno di studio di Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, dedicato a Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti, istituzioni, diritti, Roma 20 settembre 2017.
SOMMARIO: 1. L'« enigma » dei livelli essenziali delle prestazioni.-2. Livelli essenziali delle prestazioni e giurisdizione.-3. Conferme e novità nella più recente giurisprudenza costituzionale sui LEP.-4. Giudice comune e giudice... more
SOMMARIO: 1. L'« enigma » dei livelli essenziali delle prestazioni.-2. Livelli essenziali delle prestazioni e giurisdizione.-3. Conferme e novità nella più recente giurisprudenza costituzionale sui LEP.-4. Giudice comune e giudice costituzionale: quale confronto possibile?-5. 1 giudici comuni e le questioni di legittimità costituzionale.-6. L'uso argomentativo dei LEP nella giurisprudenza comune: osservazioni generali.-7. (Segue): i LEP fra diritti e potere.-8. (Segue): prestazioni vs. organizzazione.-9. (Segue): competenza e livelli di governo.-10. Un case study: l'annullamerito delle linee guida della Regione Lombardia sull'interruzione volontaria della gravidanza.-11. Riflessioni conclusive.
Breve riflessione storico-giuridica sull'idea di "patto" costituzionale, dall'esperienza biblica dell'Esodo fino al compromesso costituente tra partiti nelgli ordinamenti del secondo dopoguerra
Introduzione alla raccolta di saggi sul tema "I diritti degli altri, nel tempo e nello spazio"
The paper focuses, from a constitutional perspective, on asylum as a multifaceted right and a fundamental content of international, European and Italian law, whose respective standards of protection however differ in scope and... more
The paper focuses, from a constitutional perspective, on asylum as a multifaceted right and a fundamental content of international, European and Italian law, whose respective standards of protection however differ in scope and effectiveness.
1. Charta locuta causa finita?-2. The exclusions set forth in the Charter.-3. Some doctrinal attempts to bypass them.-4. The (quasi-)judicial activism of the European Committee of Social Rights.-4.1. Unlawful residence, basic needs, and... more
1. Charta locuta causa finita?-2. The exclusions set forth in the Charter.-3. Some doctrinal attempts to bypass them.-4. The (quasi-)judicial activism of the European Committee of Social Rights.-4.1. Unlawful residence, basic needs, and human dignity.-4.2. Citizenship and data collection.-4.3. Minority of workers and State obligations.-5. Concluding remarks.
Nel corso della sua lunga parabola storica, l’asilo ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento ai diversi contesti sociali e politico-istituzionali in cui è stato recepito, affermandosi come uno fra gli istituti giuridici di... more
Nel corso della sua lunga parabola storica, l’asilo ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento ai diversi contesti sociali e politico-istituzionali in cui è stato recepito, affermandosi come uno fra gli istituti giuridici di più antica tradizione ma, al contempo, di più controversa definizione. In particolare, da sempre incerto è il rapporto che l’asilo intrattiene con la forma-Stato nelle sue diverse declinazioni storiche. Ciò spiega anche il carattere proteiforme dell’istituto e la persistente difficoltà ad afferrarne l’essenza. L’art. 10, c. 3, della Costituzione italiana lo riconosce come diritto fondamentale dello straniero «al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite» dalla Carta medesima. All’analisi di questo istituto, nei suoi diversi profili, e dei nessi con le parallele garanzie di origine esterna è dedicato il presente studio; nella convinzione, si crede ragionevole, che l’asilo costituzionale si collochi al centro di un composito sistema di tutela della persona in cerca di protezione e agisca da “propulsore” per il suo ampliamento.
Le tecniche decisorie delle Corti costituzionali sono da sempre un fertile terreno di indagine per lo studio della giustizia costituzionale, spe-cie quando la loro evoluzione è frutto di una prassi altamente “creativa” di tali organi,... more
Le tecniche decisorie delle Corti costituzionali sono da sempre un fertile terreno di indagine per lo studio della giustizia costituzionale, spe-cie quando la loro evoluzione è frutto di una prassi altamente “creativa” di tali organi, come avvenuto anche in Italia.
L’evoluzione in parola viene usualmente descritta a partire da due nuclei tematici, corrispondenti alle principali operazioni di cui il giudice delle leggi si è servito nel suo ruolo di “custode” della Costituzione. Da un lato, la reinterpretazione della disposizione legislativa impugnata (al fine di darle un “senso” costituzionale); dall’altro, la sua manipolazione (togliendo, aggiungendo e sostituendo frammenti normativi in eccesso o in difetto: regole e, all’occorrenza, princìpi). Tali strumenti – giunti al punto di modulare anche gli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità – operano trasversalmente rispetto al tipo di pronuncia, sia essa di accoglimento o di rigetto, di merito o processuale.
A tali, già sofisticate, operazioni è oggi necessario aggiungere un ulte-riore tassello, rappresentato dal peculiare fenomeno – una vera e pro-pria “meta-tecnica” – della combinazione di più tecniche in un’unica pronuncia (c.d. sentenze «miste»). Quest’ultima frontiera della giuri-sprudenza costituzionale, unitamente ad altri recenti sviluppi (come la “fungibilità” fra alcune tecniche decisorie e l’emersione del c.d. “canone della flessibilità”), induce a ripensare le tradizionali classificazioni in materia, anche alla luce dell’evoluzione del diritto degli ordinamenti contemporanei, come diritto sempre meno certo ma sempre più ragionevole.