Nota a Cass. Pen., sez. III, 3 marzo 2020 (dep. 5 giugno 2020) n. 17174, Pres. Ramacci, Est. Zunica 1. La pronuncia della Suprema Corte in analisi riguarda la tematica concernente l'operatività e gli effetti della delega di funzioni in...
moreNota a Cass. Pen., sez. III, 3 marzo 2020 (dep. 5 giugno 2020) n. 17174, Pres. Ramacci, Est. Zunica 1. La pronuncia della Suprema Corte in analisi riguarda la tematica concernente l'operatività e gli effetti della delega di funzioni in materia ambientale. Nonostante la normativa di settore non preveda espressamente l'istituto della delega, la Corte di Cassazione, analogamente a quanto già fatto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ne ha da tempo riconosciuto l'efficacia anche con riferimento alla materia ambientale. Del resto, non può non riconoscersi l'evidente affinità tra l'esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori, motivo per cui l'assoggettamento di una delle due materie a principi diversi da quelli che regolano l'altra avrebbe potuto determinare un'illogica ed ingiustificata disparità di trattamento. In generale, la delega di funzioni rappresenta uno strumento tramite cui il titolare di una posizione di garanzia (delegante) trasferisce ad altro soggetto (delegato) il compito di esercitare alcune delle funzioni connesse alla propria qualifica di garante. Il tema della rilevanza da assegnare a tale delega rappresenta una delle questioni centrali nell'ambito del diritto penale dell'economia e dell'impresa e, più in particolare, concerne l'individuazione dei termini della responsabilità che residua in capo al titolare della posizione di garanzia quando lo stesso deleghi un soggetto terzo in relazione all'assolvimento dei propri obblighi. Certamente la delega di funzioni rappresenta uno strumento sempre più utilizzato e, talvolta, necessitato in ragione della quantità e complessità degli adempimenti posti in capo al garante. 2. La sentenza prende le mosse dal ricorso della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino e della Procura presso il Tribunale di Cuneo, avverso l'assoluzione, all'esito di un giudizio abbreviato, dei membri del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata, dall'accusa di aver concorso-ai sensi dell'art. 110 e 40, comma 2, c.p.-con l'amministratore delegato nel reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ad alcune irregolarità nella gestione dei rifiuti rispetto alle prescrizioni imposte con l'autorizzazione integrata ambientale. Secondo i ricorrenti, nonostante l'esistenza di una delega di competenze esclusive per "ambiente" e "rifiuti" da parte degli amministratori nei confronti di un soggetto (socio ed amministratore), la stessa doveva ritenersi riferita ai soli rifiuti prodotti dalla società al di fuori della catena produttiva di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento. Quest'ultima attività, invece, costituendo l'oggetto dell'attività aziendale, sarebbe rimasta di competenza di tutti gli amministratori. Secondo la ricostruzione della parte pubblica, diversamente ragionando, la delega di funzioni, riguardando l'attività costituente l'oggetto sociale (i.e. raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti), avrebbe determinato una esautorazione dei poteri spettanti a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, traducendosi peraltro in una modifica statutaria attuata con una delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare, nonostante la presenza di una apposita delega (di cui i ricorrenti contestavano, in subordine, pure la genericità), l'accusa riteneva sussistente un concorso degli amministratori senza delega con il delegato per non avere impedito, nello svolgimento dell'attività aziendale di gestione dei rifiuti, l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. La Corte di Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, conferma la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva assolto gli imputati per non avere commesso il fatto. La motivazione, dopo aver offerto un'utile ricostruzione dell'istituto della delega di funzioni in materia penale, si incentra sulla validità-di forma e di contenuto-della delega deliberata dal Consiglio di Amministrazione e sull'assenza di omissioni colpose dell'obbligo di vigilanza residuante in capo ai soggetti deleganti. 3. È noto come la delega di funzioni, istituto espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione dei luoghi di lavoro (art. 16 d. lgs. n. 81/2008), consente di trasferire competenze organizzative e gestionali, alleggerendo, per così dire, le responsabilità gravanti sul garante originario. La sentenza, evidenziando come tale disciplina sia stata ritenuta operante anche in altri settori (in materia di obblighi previdenziali ed