Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Skip to main content
antonio interguglielmi

    antonio interguglielmi

    Rotal decisions and to scholarly articles on the subject from across the years. It would serve the canonical community in the United States well if this article were translated into English. The other article in the collection, by the... more
    Rotal decisions and to scholarly articles on the subject from across the years. It would serve the canonical community in the United States well if this article were translated into English. The other article in the collection, by the Rotal auditor Gerard McKay, is helpful in understanding how a judge can work with proofs to come to a decision in cases involving affective immaturity. The one thing that is constant throughout the volume, however, is the caution to judges that affective immaturity does not prove lack of discretion of judgment or incapacity to assume the essential obligations of marriage. Affective immaturity can be a factor in each of those grounds, but it cannot prove the grounds themselves. Thus it is not sufficient for a judge to conclude that because a party suffered from affective immaturity he or she, by that very fact, either lacked sufficient discretion of judgment or was incapable of assuming the essential obligations of marriage. Having found affective immaturity in one party, the judge still has other work to do in arriving at a decision. This point will also serve canonists well in learning more about the art of judging cases. This present volume would have value for judges, advocates and defenders of the bond in marriage tribunals, as long as they have some facility in Spanish. There is not much ground-breaking material here, but the articles present a good summary of what has been written on the subject, particularly the Rotal allocutions of Pope John Paul II. P A T R I C K R . L A G G E S Catholic Theological Union Chicago, Illinois
    Con il progressivo utilizzo dei sistemi informatici e con l’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, la questione della tutela dei dati... more
    Con il progressivo utilizzo dei sistemi informatici e con l’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, la questione della tutela dei dati personali ha fatto sorgere nuove esigenze che richiedono un adeguamento della normativa canonica.Le nuove problematiche di tutela, spesso rese molto complesse dalla difficoltà di arginare un fenomeno di “trasmissione di informazioni e quindi anche di dati” in continua espansione tecnologica, hanno reso necessario adeguare la normativa di tutela della privacy sia a livello di norme della Comunità Europea, che dei singoli paesi tenuti a recepirle, di cui ci occuperemo nel nostro studio.La Chiesa, che da sempre è depositaria della memoria e della storia dei popoli, attraverso gli archivi ecclesiastici, delle diocesi, dei monasteri e anche delle singole parrocchie, è dunque tenuta a garantire la tutela dei dati in suo possesso, che rappresentano la vita dei suo...
    Premessa La Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco, intitolata "Vos estis lux mundi" 1 , contiene alcune norme rivolte ai chierici, ai membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita... more
    Premessa La Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco, intitolata "Vos estis lux mundi" 1 , contiene alcune norme rivolte ai chierici, ai membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica circa gli obblighi di segnalazione o di denuncia di notizie riguardanti il possibile compimento di determinati delitti contro il sesto comandamento del Decalogo o condotte omissive oppure ostacolanti indagini riguardanti i menzionati delitti, da parte di chierici o membri di Istituti di Vita consacrata o Società di Vita apostolica, che è bene conoscere. Si tratta infatti di una legge canonica che è divenuta operativa e vincolante per tutti dal 1 giugno 2019. Il testo, che si compone di 19 articoli, divisi in due titoli, è vincolante per tutta la Chiesa universale: il primo titolo contiene le disposizioni generali, mentre nel secondo sono contenute le disposizioni concernenti il possibile compimento di tali delitti da parte di Vescovi e coloro che sono in diritto a essi equiparati, sia nella Chiesa latina che nelle Chiese orientali. Nel Motu Proprio si stabilisce dunque la procedura da seguire in tutta la Chiesa quando vengono segnalati fatti che possono configurare determinati delitti contro il sesto comandamento del Decalogo o altre condotte così come previsto dall'art. 1 § 1 della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Vos estis lux mundi". Padre Hans Zollner, come noto membro della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, ha dichiarato che il Motu Proprio "Vos estis lux mundi" va considerato come uno dei frutti del Summit Vaticano di febbraio su "La protezione dei minori della Chiesa" 2. E' importante, ha affermato padre Zollner in un'intervista rilasciata subito dopo la promulgazione del Motu Proprio, «Perché mette in evidenza l'obbligo di denuncia in caso di sospetto di abuso e anche di negligenza nel trattamento dei casi da parte dei superiori, siano vescovi o religiosi. Mette in evidenza la necessità di essere coerenti anche nel trattamento delle persone, a prescindere da chi siano stati i denuncianti. C'è anche quindi una protezione dei denuncianti. Poi c'è il coinvolgimento dei laici a seconda delle possibilità e delle situazioni. Dà quindi un fortissimo segnale che la Chiesa è impegnata e il Papa vuole che la Chiesa agisca con determinazione e coerenza nella difesa dei più vulnerabili e che sia chiaro a tutti che chi commette un crimine sia punito in modo corrispondente» 3. 1 PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, "Vos estis lux mundi", in Bollettino Sala Stampa della Santa Sede del 9.5. 2019, n. 0390. 2 Si tratta del Summit che si è svolto il Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, "La protezione dei minori nella Chiesa", a cui hanno partecipato 114 Presidenti delle Conferenze Episcopali Nazionali, più 14 capi delle Chiese cattoliche Orientali, 12 Superiori generali di ordini religiosi (uomini), 10 Superiore generali (donne), oltre a 15 Vescovi che non appartengono a nessuna Conferenza episcopale e qualche invitato, per un totale di 190 partecipanti. Gli atti dell'incontro in Consapevolezza e purificazione, Città del Vaticano, 2019.
    Premessa Nelle grandi città, ma non solo il calo della pratica religiosa e la conseguente diminuzione dei fedeli, ha ridotto l'uso e il bisogno di molti edifici di culto; a questo si aggiunge la crescente diminuzione del clero, che in... more
    Premessa Nelle grandi città, ma non solo il calo della pratica religiosa e la conseguente diminuzione dei fedeli, ha ridotto l'uso e il bisogno di molti edifici di culto; a questo si aggiunge la crescente diminuzione del clero, che in molte zone sta portando ad accorpare o fondere parrocchie, così che si crea un sottoutilizzo e talvolta anche l'abbandono di molte chiese. Secondo le norme del diritto canonico, la chiesa si qualifica essenzialmente come un edificio destinato al culto divino cattolico (can. 1214), per cui, cessando legittimamente tale destinazione al culto, non si ha più la chiesa. Partendo da questo principio, il codice di diritto canonico prevede la possibilità della riduzione di una chiesa a uso profano (can. 1222), purché sia seguita una particolare procedura e siano presenti determinate condizioni che lo consigliano. Queste condizioni, che costituiscono il presupposto perché sia adottata la procedura di riduzione, sono state indicate in un documento della Congregazione per il Clero, che costituisce insieme al codice uno dei principali riferimenti giuridici a cui l'Ordinario dovrà riferirsi per adottare il decreto di riduzione ad uso profano dell'edificio sacro. Illustreremo la procedura che deve essere seguita per la riduzione della Chiesa o dell'edificio della Parrocchia ad uso profano, ricordando che in alcuni casi, le decisioni da adottare dell'autorità ecclesiastica, possono essere oggetto di contestazione e ricorso da parte dei fedeli. E' infine necessario un breve accenno ai documenti che a livello di comunità statale e internazionale sono dedicati alla tutela dei beni culturali, di cui le chiese sono una parte prevalente: la comunità scientifica ha infatti sempre riconosciuto alla Chiesa un diritto-dovere di custodire il patrimonio storico-artistico destinato al culto e alla fede. Il decreto di soppressione di una Parrocchia e la riduzione ad uso profano dell'edificio di culto La procedura prevista dal codice è specificata in numerosi documenti della Santa Sede 1. Il punto di riferimento giuridico, che specifica i canoni del CIC, è costituito dalle Linee guida emanate dalla Congregazione del Clero 2 nell'aprile del 2013, in cui troviamo un'importante precisazione: "L'edificio chiesa, infatti, non può essere valutato solo in termini di prestazione funzionale. Il vuoto di una chiesa non si limita semplicemente ad accogliere qualcosa, ma è interpretabile come un contenitore di azioni che solo qui acquistano pieno significato e nello stesso tempo conferiscono al luogo un'identità immediatamente percepibile e perdurante".
    Premessa La configurazione giuridica e la distinzione tra il voto, il giuramento, e la promessa in diritto canonico si collegano a questioni di carattere teologico, morale, ecclesiale e anche filosofico. Nella nostra breve ricerca... more
    Premessa La configurazione giuridica e la distinzione tra il voto, il giuramento, e la promessa in diritto canonico si collegano a questioni di carattere teologico, morale, ecclesiale e anche filosofico. Nella nostra breve ricerca cerchiamo di inquadrare e distinguere i diversi elementi giuridici che caratterizzano questi importanti istituti della Chiesa. Il voto Il canone 1191 al paragrafo primo definisce il voto come «la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuto per la virtù della religione». 1 Il "Voto" rappresenta quindi il vincolo sacro più elevato, che per essere tale deve essere «voto pubblico», perché introduce nello «stato canonico» di religioso, secondo quanto dichiara anche la Lumen Gentium al numero 45: «La Chiesa non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla dignità dello stato canonico, ma con la sua azione liturgica la presenta pure come stato di consacrazione a Dio. La stessa Chiesa infatti, in nome dell'autorità affidatagli da Dio, riceve i voti di quelli che fanno la professione, per loro impetra da Dio gli aiuti e la grazia con la sua preghiera pubblica, li raccomanda a Dio e impartisce loro una benedizione spirituale, associando la loro offerta al sacrificio eucaristico» 2. Il Concilio Vaticano II quindi, trattando del «voto», sottolinea che, nella universale vocazione alla santità, la pratica dei Consigli evangelici manifesta la perfezione della carità e ricorda che i cristiani che sono chiamati a questo, la seguono per impulso dello Spirito Santo, sia in forma privata che pubblicamente 3. Quando un fedele assume la professione dei Consigli evangelici con un «voto pubblico», in una delle forme riconosciute dalla Chiesa, è consacrato a Dio attraverso un «nuovo e speciale titolo»; 1 Sostanzialmente identico ai canoni 487 e 572 ss. del CIC 1917. 2 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, 21 novembre 1964, in AAS 57 (30 gennaio 1965). 3 Si legge in LG 39: «Questa pratica dei consigli, abbracciata da molti cristiani per impulso dello Spirito Santo, sia a titolo privato, sia in una condizione o stato sanciti nella Chiesa, porta e deve portare nel mondo una luminosa testimonianza e un esempio di questa santità».
    PREMESSA Il parroco è definito dal codice di diritto canonico "pastore proprio" di una determinata comunità di fedeli di cui egli è responsabile in primo luogo per gli aspetti pastorali, sacramentali e liturgici 1 , e anche per il profilo... more
    PREMESSA Il parroco è definito dal codice di diritto canonico "pastore proprio" di una determinata comunità di fedeli di cui egli è responsabile in primo luogo per gli aspetti pastorali, sacramentali e liturgici 1 , e anche per il profilo amministrativo, sia canonicamente, perché ne è l'amministratore unico (can. 1279 §1), sia civilmente, perché ne è il rappresentante legale 2. L' art. 4 della legge 222 del 1985 riconosce che la parrocchia è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il Parroco quale rappresentante legale della parrocchia è dunque responsabile civilmente e penalmente delle attività che vengono svolte dall'ente ecclesiastico; risponde non solo dei negozi giuridici che firma, come i contratti, ma è responsabile di quanto accade anche a sua insaputa e per cui potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente per i danni causati, nonché a essere soggetto a sanzioni penali per eventuali illeciti dovuti a norme non osservate. È necessario quindi essere informati su queste responsabilità, che possiamo impropriamente definire di carattere generale; questa consapevolezza ci consentirà di assumere quei comportamenti adeguati a prevenire possibili risvolti negativi, così da evitare quelle situazioni rischiose di cui talvolta non ci rendiamo nemmeno conto, ma di cui saremo poi comunque tenuti a rispondere. E' una responsabilità che ha carattere globale in quanto, come afferma il numero 102 dell'IMA: "in quanto abbraccia tutte le attività di cui la Parrocchia è titolare, comprese ad esempio l'oratorio e la scuola materna". Allo stesso tempo, la conoscenza dei possibili danni che possono derivare dalle attività della parrocchia, consentono di assumere le adeguate coperture assicurative, richieste anche dal codice di diritto canonico (can. 1284 § 2, 1°) 3 per coprire i danni che possono essere causati a persone e cose che, se non opportunamente assicurati, possono causare un depauperamento del patrimonio della parrocchia 4. 1 Codex Iuris Canonici 1983 (CIC), cann. 515 e 519. E' una responsabilità personale a cui il parroco non può rinunciare, cann. 537 e 1289, né la può delegare ad altri, anche se deve essere esercitata in comunione con la comunità a lui affidata, ad esempio per gli aspetti amministrativi attraverso le scelte condivise nel Consiglio Parrocchiale Affari Economici, di cui al can. 537 e n. 105 dell'Istruzione in materia Amministrativa della CEI (IMA), del 1 settembre 2005. 2 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia amministrativa, 1 settembre 2005, n. 102a. 3 Il punto 1° del § 2 del canone 1284 si riferisce alle assicurazioni da stipulare per la tutela dei beni affidati all'amministratore; una tutela che riteniamo si debba estendere alla responsabilità per danni, il cui rimborso potrebbe causare un detrimento del patrimonio dell'ente che si amministra. 4 Ricordiamo che nel diritto civile è giurisprudenza consolidata che le persone giuridiche agiscono a mezzo degli organi che le rappresentano, ed il comportamento di questi ultimi si identifica con quello dell'ente. Per questo l'illecito degli uni è considerato come illecito dell'altro, con la sola limitazione che si tratti di operazioni volte al raggiungimento dei fini per cui la persona giuridica è stata costituita e che i rappresentanti abbiano agito nell'ambito dei propri poteri.
    Sommario: Premessa: i beni nel diritto canonico nella prospettiva della Carità.-1. Il Magistero Pontificio.-2. La gestione dei beni e delle opere della diocesi: cann. 331-333 e 1273.-3. La funzione di vigilanza del vescovo diocesano nella... more
    Sommario: Premessa: i beni nel diritto canonico nella prospettiva della Carità.-1. Il Magistero Pontificio.-2. La gestione dei beni e delle opere della diocesi: cann. 331-333 e 1273.-3. La funzione di vigilanza del vescovo diocesano nella prospettiva della carità (can. 1276).-4. La funzione di in-centivo alla carità attraverso gli organismi diocesani.-Conclusioni. Premessa: i beni nel diritto canonico nella prospettiva della Carità Nel Codice di diritto canonico al canone 1254 si afferma il diritto nativo della Chiesa a possedere e orientare i beni temporali ai fini che le sono propri: culto, sostentamento dei ministri, apostolato e servizio dei poveri. Il conseguimento di queste finalità giustifica il possesso e l'uso di beni economici mobili e immobili. La Chiesa, operando nell'umano, ha dunque una vita economica: il Codice di diritto canonico che tratta dei beni temporali della Chiesa (cf. Libro V, cann. 1254-1310), dà alcuni orientamenti sull'uso evangelico dei beni 1. In esso è detto (cfr. can. 222) che le ragioni e gli orientamenti della vita economica nella Chiesa sono l'attuazione delle realtà intrinsecamente spirituali ossia il culto, l'onesto sostentamento 1 A. Del Portillo, Laici e fedeli nella Chiesa, Milano 1999, p. 227, sottolinea il fatto che la Chiesa deve possedere beni come «necessità della sua propria natura, giacché si trova inserita nel mondo». Prawo Kanoniczne 60 (2017) nr 2